LA SCELTA DEL 5 PER MILLE DELL’IRPEF
SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO
SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO
LA SCELTA DEL 5 PER MILLE DELL’IRPEF
DA PARTE DEI CONTRIBUENTI E L’AUDIT DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE SUI COMPORTAMENTI DEGLI INTERMEDIARI
Deliberazione 18 luglio 2018, n. 14/2018/G
SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO
SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO
LA SCELTA DEL 5 PER MILLE DELL’IRPEF
DA PARTE DEI CONTRIBUENTI E L’AUDIT DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE SUI COMPORTAMENTI DEGLI INTERMEDIARI
Relatore
cons. Xxxxxxx Xxxxxxx
Hanno collaborato: Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx
SOMMARIO
Pag.
Deliberazione .............................................................................................................. 5
***
Relazione .................................................................................................................... 13
Premessa ..................................................................................................................... 15
CAPITOLO I - Le irregolarità riscontrate nelle attività dei Caf .................................... 17
1. Le misure per garantire la corretta trasmissione delle scelte poste in essere dall’Agenzia
delle entrate ............................................................................................................ 17
2. L’attività di audit dell’Agenzia delle entrate ......................................................... 18
2.1. L’attività svolta nel 2014 .............................................................................. 18
2.1.1. L’interferenza nel processo decisionale dei contribuenti ....................... 18
2.1.2. La trasmissione di scelte difformi dalla volontà dei contribuenti .......... 20
2.2. L’attività svolta nel 2015 .............................................................................. 22
3. Le misure per garantire la corretta trasmissione delle scelte intraprese dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e della Consulta
nazionale dei Caf ................................................................................................. 24
CAPITOLO II - Attività legislativa e amministrativa successiva alle relazioni della Corte
dei conti sul 5 per mille ....................................................................... 27
1. La soluzione alle anomalie di gestione dei finanziamenti delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici................................. 27
2. Il processo di parziale semplificazione ex d.p.c.m. 7 luglio 2016 ............................ 28
3. La riforma del 2017 ............................................................................................. 29
CAPITOLO III - Valutazioni conclusive ...................................................................... 31
INDICE DELLE TABELLE
Tabella 1 - Attività volta a promuovere una scelta ....................................................... 18
Tabella 2 - Scelte effettuate verso enti collegati ............................................................ 19
Tabella 3 - Scelte provenienti dai Caf di riferimento (2012) ........................................... 20
Tabella 4 - Scelte provenienti dai Caf di riferimento (2013) ........................................... 20
Tabella 5 - Irregolarità riscontrate ............................................................................... 20
Tabella 6 - Irregolarità a favore di enti collegati ai Caf ................................................. 21
***
ALLEGATI ................................................................................................................ 33
Allegato 1 - Relazioni della Corte dei conti sulla gestione del 5 per mille Allegato 2 - Attività e metodologia di controllo dell’Agenzia delle entrate
DELIBERAZIONE
Deliberazione n. 14/2018/G
REPUBBLICA ITALIANA
la Corte dei conti Sezione centrale di controllo
sulla gestione delle amministrazioni dello Stato Adunanza del Collegio per il controllo sulle entrate del 28 giugno 2018
presieduta dal presidente Xxxxxx XXXXXXX
composta dai magistrati:
presidenti Gaetano D’AURIA, Xxxxx XXXXXXXXXXXX
consiglieri Xxxxxxx XX XXXXXXX, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx XXXXXXX, Xxxxxxxx XXXXXXXXX, Xxxxxx XXXXX, Xxxxx XXXX, Xxxxx XXXXXXXX, Xxxxxxx XXXXXX, Xxxxx XXXXXXX, Xxxxxxx XXXXX, Xxxx Xxxx XXXXX
primo referendario Xxxxx XXXXXXXX
* * *
Visto l’art. 100, comma 2, della Costituzione;
vista la l. 14 gennaio 1994, n. 20, e, in particolare, l’art. 3, comma 4, ai sensi del quale la Corte dei conti svolge il controllo sulla gestione delle amministrazioni pubbliche, verificando la corrispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge e valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell’azione amministrativa;
vista la deliberazione della Sezione n. 9/2015/G, adottata nell’adunanza del 1° ottobre 2015, con la quale è stata approvata la relazione Destinazione e gestione del 5 per mille dell’Irpef: le azioni intraprese a seguito delle deliberazioni della Corte dei conti;
visto l’art. 1, comma 172, della l. 23 dicembre 2005, n. 266, con cui, ad integrazione dell’art. 3, comma 6, della l. 14 gennaio 1994, n. 20, viene stabilito che le amministrazioni comunichino alla Corte dei conti ed agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di ricevimento delle relazioni della Corte stessa, le misure conseguenzialmente adottate in esito ai controlli effettuati;
considerate le anomalie riscontrate, nel corso dell’indagine citata, con riguardo alla trasmissione da parte di alcuni intermediari delle scelte del 5 per mille dell’Irpef tali da giustificare un approfondimento della questione da parte della Sezione;
vista la relazione che ne illustra gli esiti La scelta del 5 per mille dell’Irpef da parte dei contribuenti e l’audit dell’Agenzia delle entrate sui comportamenti degli intermediari;
vista l’ordinanza in data 14 giugno 2018, con la quale il presidente della Sezione ha convocato il Collegio per il controllo sulle entrate per l’adunanza del 28 giugno 2018, al fine della pronuncia sulla relazione in argomento;
vista la nota n. 2202 del 14 giugno 2018, con la quale il Servizio di segreteria per le adunanze ha trasmesso la relazione ai seguenti uffici:
- Agenzia delle entrate;
- Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
- Consulta nazionale dei Caf;
- Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro;
- Ministero dell’economia e delle finanze, Gabinetto;
- Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato;
udito il relatore, cons. Xxxxxxx Xxxxxxx;
presenti, in rappresentanza delle amministrazioni e degli enti convocati:
- per l’Agenzia delle entrate, Direzione centrale Audit, il xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, dirigente, e il xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, funzionario;
- per la Consulta nazionale dei Caf, il xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx;
viste le controdeduzioni e la memoria dell’Agenzia delle entrate, prot. n. 124915 del 21 giugno 2018, riguardanti i temi trattati nella relazione,
DELIBERA
di approvare, con le modifiche apportate dal Collegio in camera di consiglio, la relazione concernente La scelta del 5 per mille dell’Irpef da parte dei contribuenti e l’audit dell’Agenzia delle entrate sui comportamenti degli intermediari.
La presente deliberazione e l’unita relazione saranno inviate, a cura della Segreteria della Sezione, alla Presidenza del Senato della Repubblica e alla Presidenza della Camera dei deputati, nonché alle seguenti amministrazioni ed enti:
- Presidenza del Consiglio dei ministri, Segretariato generale;
- Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie;
- Presidenza del Consiglio dei ministri, Ufficio per lo sport;
- Presidenza del Consiglio dei ministri, Ufficio per il controllo interno, la trasparenza e l’integrità;
- Presidenza del Consiglio dei ministri, Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile;
- Ministero dell’interno, Gabinetto;
- Ministero dell’interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale della finanza locale;
- Ministero dell’interno, Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze;
- Ministero dell’interno, Organismo indipendente di valutazione della performance;
- Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell’interno;
- Ministero dell’economia e delle finanze, Gabinetto;
- Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
- Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale;
- Ministero dell’economia e delle finanze, Organismo indipendente di valutazione della performance;
- Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell’economia e delle finanze;
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Gabinetto;
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Segretariato generale;
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese;
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Organismo indipendente di valutazione della
performance;
- Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- Ministero della salute, Gabinetto;
- Ministero della salute, Segretariato generale;
- Ministero della salute, Direzione generale della ricerca e dell’innovazione in sanità;
- Ministero della salute, Organismo indipendente di valutazione della performance;
- Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute;
- Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Gabinetto;
- Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca, Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca;
- Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Organismo indipendente di valutazione della performance;
- Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
- Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Gabinetto;
- Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Segretariato generale;
- Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Direzione generale bilancio;
- Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Organismo indipendente di valutazione della performance;
- Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
- Agenzia delle entrate, Direttore dell’Agenzia;
- Agenzia delle entrate, Direzione centrale amministrazione, pianificazione e logistica;
- Agenzia delle entrate, Divisione servizi;
- Comitato olimpico nazionale italiano, Segretario generale;
- Comitato olimpico nazionale italiano, Ufficio territorio e promozione dello sport;
- Comitato olimpico nazionale italiano, Ufficio organismi sportivi;
- Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
- Consulta nazionale dei Caf;
- Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro;
- Associazione nazionale comuni italiani (Anci);
- Istituto per la finanza e l’economia locale;
- Associazione italiana fundraiser;
- Coordinamento nazionale dei centri di servizio per il volontariato;
- Conferenza permanente delle associazioni, federazioni e reti di volontariato;
- Istituto italiano della donazione;
- Forum nazionale del terzo settore.
Le amministrazioni interessate:
adotteranno, entro trenta giorni dalla ricezione della presente relazione, l’eventuale provvedimento motivato previsto dall’art. 3, comma 64, l. 24 dicembre 2007, n. 244, ove ritengano di non ottemperare ai rilievi formulati;
comunicheranno alla Corte e al Parlamento, entro sei mesi dalla data di ricevimento della presente relazione, le misure consequenziali adottate, ai sensi dell’art. 3, comma 6, l. 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dall’art. 1, comma 172, l. 23 dicembre 2005, n. 266.
La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).
La relazione sarà inviata, altresì, alle Sezioni riunite in sede di controllo.
Il relatore Il presidente
x.xx Mezzera x.xx Buscema
Depositata in segreteria il 18 luglio 2018
La dirigente x.xx Troccoli
RELAZIONE
Premessa
Con tre relazioni (all. n. 1), n. 14/2013/G del 18 dicembre 20131, n. 14/2014/G del 31 ottobre 20142 e n. 9/2015/G del 26 ottobre 20153, la Corte dei conti ha riferito sulle modalità di gestione dell’istituto del 5 per mille nei suoi primi anni di applicazione individuando gli elementi di debolezza della normativa e della sua applicazione, al fine di indicare le iniziative da intraprendere per migliorarne l’impianto complessivo.
In tale contesto, su impulso dell’organo di controllo, l’Agenzia delle entrate ha svolto un’approfondita attività di audit sul comportamento degli intermediari, alcuni dei quali in potenziale conflitto di interesse con l’attività di raccolta delle volontà dei contribuenti in quanto essi stessi fruitori del 5 per mille o in stretto legame con i beneficiari.
Essendosi conclusa l’attività ispettiva per gli anni 2014 e 2015, si riferisce sugli esiti di essa.
Si segnalano, inoltre, le numerose novità legislative intervenute successivamente al 2015, anno dell’ultima relazione della Corte, poste in essere anche per superare le criticità rilevate dall’organo di controllo.
1 xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxxx/_xxxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxx_xxxxxxxx_xxxxxxxxx_xxx_xxxxx/ 2013/delibera_14_2013_g.pdf
2 xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxxx/_xxxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxx_xxxxxxxx_xxxxxxxxx_xxx_xxxxx/ 2014/delibera_14_2014_g.pdf
3 xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxxx/_xxxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxx_xxxxxxxx_xxxxxxxxx_xxx_xxxxx/ 2015/delibera_9_2015_g.pdf
CAPITOLO I
LE IRREGOLARITÀ RISCONTRATE NELLE ATTIVITÀ DEI CAF
Sommario: 1. Le misure per garantire la corretta trasmissione delle scelte poste in essere dall’Agenzia delle entrate. - 2. L’attività di audit dell’Agenzia delle entrate. - 2.1. L’attività svolta nel 2014. - 2.1.1. L’interferenza nel processo decisionale dei contribuenti. - 2.1.2. La trasmissione di scelte difformi dalla volontà dei contribuenti. - 2.2. L’attività svolta nel 2015. - 3. Le misure per garantire la corretta trasmissione delle scelte intraprese dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e della Consulta nazionale dei Caf.
1. Le misure per garantire la corretta trasmissione delle scelte poste in essere dall’Agenzia delle entrate
Per favorire i controlli dei contribuenti circa il rispetto delle scelte da essi effettuati in ordine alla destinazione del 5 per mille dell’Irpef, l’Agenzia delle entrate ha consentito, ma solo dall’ottobre 2016, di visualizzare, nel cassetto fiscale4, le proprie opzioni, “a garanzia che le preferenze manifestate siano correttamente trasmesse. In particolare, le persone fisiche possono controllare la correttezza delle scelte trasmesse al fisco dai Caf e dagli altri intermediari, a partire dal 2015, per l’anno d’imposta 2014. Un’evoluzione all’insegna di una sempre maggiore completezza e trasparenza dei dati a disposizione del cittadino, con il cassetto fiscale che si arricchisce di nuove informazioni per dare evidenza delle scelte espresse”5.
Sulla possibilità di superare la modalità di operare la scelta nell’ambito della dichiarazione dei redditi, l’Agenzia afferma che, essendo questa prevista per l’attribuzione anche del1’8 e del 2 per mille, un’alternativa, “ammissibile, in via generale, sotto il profilo tecnico, dovrebbe essere opportunamente estesa anche agli altri istituti e potrebbe essere attuata solo previa modifica delle vigenti disposizioni. A tal fine, la valutazione sotto il profilo politico riguarderà anche i possibili effetti in termini di adesione dei contribuenti alla
4 Il cassetto fiscale è il servizio che consente la consultazione delle proprie informazioni fiscali, quali: dati anagrafici; dati delle dichiarazioni fiscali; dati di condono e concordati; dati dei rimborsi; dati dei versamenti effettuati tramite modello F24 e F23; dati patrimoniali (atti del registro); dati e informazioni relativi agli studi di settore; informazioni sul proprio stato di iscrizione al Vies.
5 Comunicato stampa del 24 ottobre 2016 dell’Agenzia delle entrate.
destinazione del contributo operata fuori degli adempimenti dichiarativi”6.
2. L’attività di audit dell’Agenzia delle entrate
L’Agenzia delle entrate ha concluso l’attività di audit per il 2014 e il 2015, riscontrando7 casi di interferenza nel processo decisionale dei contribuenti e un numero significativo di infedeli trasmissioni dei dati da parte dei centri di assistenza fiscale (Caf)8.
2.1. L’attività svolta nel 20149
2.1.1. L’interferenza nel processo decisionale dei contribuenti
Dalle 73 verifiche, il numero d’interventi in cui è stata rilevata un’attività per promuovere una scelta risulta di 22 (tab. n. 1). Ciò ha coinciso con una quasi totale presenza di scelte a favore di enti collegati ai Caf. Il fenomeno si è manifestato in modo frazionato e non uniforme sul territorio nazionale.
Tabella n. 1 - Attività volta a promuovere una scelta
tipo di anomalia riscontrata | numero | di cui verso enti collegati |
materiale pubblicitario presso il Caf | 15 | 15 |
ingerenza nel processo decisionale dei contribuenti (personale del Caf che consiglia un beneficiario) | 4 | 2 |
automatismi (menu a tendina) per agevolare l’operatore in fase di inserimento dati | 2 | 2 |
direttive per veicolare la scelta | 1 | 1 |
totale | 22 | 20 |
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati dell’Agenzia delle entrate.
L’interferenza nel processo decisionale è avvenuta:
- attraverso la promozione pubblicitaria, con la presenza di volantini e manifesti a favore delle associazioni collegate;
6 Nota n. 3233 del 22 luglio 2016.
7 Note n. 216739 dell’11 ottobre 2017 e n. 97283 del 14 maggio 2018. La metodologia utilizzata per la raccolta e l’elaborazione dei dati è riportata in allegato (all. n. 2) con riferimento all’anno 2014, estensibile, per dichiarazione dell’Agenzia stessa, a quella degli anni successivi.
8 Per il 2016, sono stati effettuati 86 interventi che hanno riguardato: Caf Cgil, Caf Uil, Caf Labor, Caf Confartigianato e Caf Confagricoltura.
9 Sono state controllate le dichiarazioni relative agli anni d’imposta 2012-2014.
- attraverso ‘consigli’ che invitavano verbalmente i contribuenti a scegliere determinate associazioni;
- attraverso la presenza, negli applicativi di compilazione delle dichiarazioni dei redditi, di sistemi automatici d’inserimento del codice fiscale degli enti collegati (menu a tendina).
In un Caf di Rovigo, alla presentazione della documentazione, era sottoposto alla firma, come ricevuta, un mod. 730/1 con la scelta a favore di un’associazione; nel caso in cui i contribuenti avessero voluto esprimere una diversa preferenza, avrebbero dovuto procedere alla cancellazione sul modello cartaceo del codice fiscale e all’indicazione di un altro.
Un notevole numero di scelte a favore delle associazioni collegate ai Caf proviene dai contribuenti assistiti da questi ultimi; va, peraltro, considerato che l’alto numero di opzioni a favore di esse potrebbe risultare per la comune matrice ideologica. Dai verbali redatti presso alcune delle sedi, è emerso, tuttavia, che i Caf hanno spesso fatto ricorso a forme di ‘sensibilizzazione’ dei contribuenti attraverso un modus operandi non neutro. La stessa Agenzia sottolinea che, spesso, “i beneficiari sono gli stessi che hanno costituito i Caf”.
Si riportano sotto (tab. n. 2) le scelte a favore di enti collegati o ‘conosciuti’ dagli operatori in rapporto alle dichiarazioni esaminate.
Tabella n. 2 - Scelte effettuate verso enti collegati
Caf | dichiarazioni controllate | scelte a favore di enti collegati | percentuale sul totale |
Acai | 942 | 147 | 15,6 |
Acli | 2.568 | 628 | 24,4 |
Anmil | 1.891 | 1.466 | 77,5 |
Mcl | 2.617 | 1.127 | 43 |
Servizi di base | 484 | 191 | 39,4 |
totale | 8.502 | 3.559 | 41,80 |
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati dell’Agenzia delle entrate.
Significativo risulta il fatto che le entrate dei beneficiari ‘collegati’ provengono, per il 2012 e il 2013, per la quasi totalità, dai Caf di riferimento10 (tabb. nn. 3-4); benché le disposizioni vigenti ammettano che l’intermediario possa essere anche beneficiario del contributo, tale possibilità confligge potenzialmente con la necessità di una assoluta terzietà del titolare di tale funzione. Nell’adunanza del 28 giugno 2018, il rappresentante della Consulta dei Caf ha dichiarato la disponibilità ad affrontare il problema anche attraverso una modifica legislativa.
10 Dati Sogei.
Tabella n. 3 - Scelte provenienti dai Caf di riferimento (2012)
beneficiario | scelte | Caf | scelte provenienti dal Caf di riferimento | percentuale delle scelte provenienti dal Caf di riferimento |
Acai | 11.163 | Acai | 9.981 | 89 |
Acli | 267.846 | Acli | 260.867 | 97 |
Anmil | 42.863 | Anmil | 31.137 | 72 |
Mcl | 150.806 | Mcl | 146.946 | 97 |
Rete Iside | 10.875 | Servizi di base | 10.388 | 95 |
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati dell’Agenzia delle entrate.
Tabella n. 4 - Scelte provenienti dai Caf di riferimento (2013)
beneficiario | scelte | Caf | scelte provenienti dal Caf di riferimento | percentuale delle scelte provenienti dal Caf di riferimento |
Acai | 9.490 | Acai | 8.414 | 88 |
Acli | 248.847 | Acli | 241.840 | 97 |
Anmil | 48.019 | Anmil | 36.684 | 76 |
Mcl | 152.198 | Mcl | 147.863 | 97 |
Rete Iside | 10.648 | Servizi di base | 10.168 | 95 |
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati dell’Agenzia delle entrate.
2.1.2. La trasmissione di scelte difformi dalla volontà dei contribuenti
Le dichiarazioni controllate sono state 8.50211; le irregolarità riscontrate 485, il 5,7 per cento delle dichiarazioni verificate.
Esse, rilevate in sede locale, sono riassunte nella tabella sotto riportata (tab. n. 5).
Tabella n. 5 - Irregolarità riscontrate
numero di dichiarazioni controllate | tipologia12 | totale | ||||
trasmissioni di scelte non conformi alla volontà espressa dai contribuenti | mancata conservazione delle schede relative alle scelte | |||||
8.502 | 87 | 1% | 398 | 4,6% | 485 | 5,7% |
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati dell’Agenzia delle entrate.
Per 398 dichiarazioni, il 4,6 per cento del campione, non è stata reperita la scheda 730/1 per la scelta del 5 per mille; non è stato, pertanto, possibile, in tali casi, accertare la volontà dei contribuenti.
Per 87 dichiarazioni, l’1 per cento, risulta trasmessa una scelta diversa rispetto a quanto espresso con il mod. 730/1. Di queste:
11 Il dato è ricavato dai 73 verbali redatti in occasione degli interventi presso le sedi territoriali, dal momento che presso le sedi legali non si sono controllare ulteriori dichiarazioni.
12 La percentuale è calcolata sul numero di dichiarazioni controllate.
a) in 16 casi, i contribuenti hanno effettuato la scelta compilando correttamente la scheda (730/1), ma dalla ricevuta Entratel non risulta che il Caf le abbia trasmesse13;
b) in 51 casi, non hanno espresso alcuna scelta sul mod. 730/1, privo di sottoscrizione, ma il Caf ha inviato le dichiarazioni con le scelte14. In dettaglio, per 47, il mod. 730/1 è stato compilato, apponendo una ‘x’ sulla categoria o con l’indicazione di un beneficiario specifico, ma senza sottoscrizione; negli altri 4 casi, nel mod. 730/1 non è stata rinvenuta alcuna indicazione dalla quale desumere la volontà;
c) in 20 casi, i contribuenti hanno effettuato la scelta generica alla categoria e/o specifica a un beneficiario, ma, dalla ricevuta di trasmissione, è risultato, già in sede locale, che il Caf ne aveva trasmessa una diversa.
Vengono, infine, riportate, nella tabella sotto (tab. n. 6), le irregolarità a favore di organismi collegati ai Caf.
Tabella n. 6 - Irregolarità a favore di enti collegati ai Caf
numero | tipologia | ||||
trasmissioni di scelte non conformi alla volontà dei contribuenti | mancata conservazione delle schede relative alle scelte | ||||
32 | 6,6%15 | 3216 | 36%17 | 0 | 0 |
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati dell’Agenzia delle entrate.
L’Agenzia delle entrate riferisce che i verbali con le contestazioni “sono stati trasmessi all’ufficio competente all’irrogazione delle eventuali sanzioni”. Peraltro, nell’adunanza del 28 giugno 2018 – presente l’Agenzia solo attraverso la struttura di audit, in assenza degli organi competenti a curare il seguito delle attività di controllo – è stato comunicato che, ad oggi, non si è ancora proceduto in tal senso.
13 Inviando la dichiarazione con ‘scelta non espressa’.
14 Si tratta di scelte, in alcuni casi, per una categoria generica; in altri, oltre alla categoria, è indicato anche uno specifico beneficiario.
15 La percentuale è calcolata sul numero di irregolarità rilevate (485).
16 Di cui, 29 scelte non espresse ma trasmesse e 3 scelte espresse ma non trasmesse correttamente.
17 La percentuale è calcolata sul numero di irregolarità rilevate (87).
2.2. L’attività svolta nel 201518
L’Agenzia delle entrate riferisce sugli ulteriori controlli svolte nel 2015 su altri Caf19; il monitoraggio ha riguardato anche le scelte sull’8 per mille.
Con riferimento al Caf Coldiretti, sono stati effettuati 19 interventi di vigilanza e verificate 1.782 schede relative a scelte del 5 e dell’8 per mille. In base ai controlli e a quelli eseguiti da Sogei, è emerso che: in 22 casi, la trasmissione dei dati ha riportato una scelta del 5 per mille difforme da quella espressa dal contribuente e, in 7 casi, una scelta dell’8 per mille differente; presso la sede di Impresa verde Calabria20 è stato rilevato che, tranne i casi di dichiarazioni precompilate, non sono state conservate le schede delle scelte relative al 5 e all’8 per mille.
Quanto alle criticità, presso Impresa verde Piemonte, Impresa verde Pavia e Impresa verde Treviso sono stati rilevati comportamenti, quali la presenza di locandine pubblicitarie e suggerimenti offerti ai contribuenti che manifestavano incertezze circa il beneficiario, volti a sensibilizzare la scelta in favore di Inipa, ente di Coldiretti che svolge attività nel campo agroalimentare.
Con riferimento al Caf Cisal, sono stati effettuati 26 interventi di vigilanza e controllate
2.541 schede relative a scelte del 5 e dell’8 per mille. È emerso che: in 78 casi, la trasmissione dei dati ha riportato una scelta del 5 per mille difforme da quella espressa e, in 9 casi, una scelta dell’8 per mille differente; presso la sede di Castrolibero non sono state conservate le schede delle scelte sul 5 e sull’8 per mille.
18 Sono state controllate le dichiarazioni relative agli anni d’imposta 2012-2014.
19 Sono stati effettuati 146 interventi, che hanno riguardato: Caf Centrimpresa, Caf Cisl, Caf Cisal, Caf Unsic, Caf Fenapi, Caf Coldiretti e Caf Italia. Sono state vagliate le scelte di circa 12.500 contribuenti, attraverso le dichiarazioni relative agli anni d’imposta 2012-2014. Sono emerse le stesse tipologie di irregolarità del 2014; infatti, sono stati rilevati numerosi casi di mancata conservazione delle schede; in diversi interventi presso le sedi territoriali è stato rinvenuto materiale pubblicitario a favore delle associazioni collegate ai Caf e rilevata l’esistenza di direttive e indicazioni da parte delle strutture centrali dei Caf per promuovere le associazioni collegate.
20 Le società di servizi del Caf assumono la denominazione di Impresa verde accompagnata dall’indicazione dell’area territoriale interessata.
Per le criticità, presso le sedi di Bari e di Bitonto è stata rilevata l’esistenza di una nota interna del Caf Cisal con l’invio di un volantino di pubblicità per la destinazione del 5 per mille all’Università telematica Pegaso21; presso la sede di San Bonifacio, il responsabile ha suggerito ai contribuenti manifestanti incertezze di effettuare la scelta a favore dell’Università telematica Pegaso; le circostanza è stata rilevata dopo l’accertamento che il 96 per cento delle dichiarazioni trasmesse da quella sede hanno riportato come beneficiario tale università. Presso le sedi di Caserta, Roma, Napoli, Pagani, Padova, Potenza, Macerata, Sesto S. Xxxxxxxx, Cremona e Bari si è accertata l’esistenza di materiale pubblicitario (locandine, cartelline, calendari, penne) a favore dell’Università telematica Pegaso.
Con riferimento al Caf Cisl, sono stati effettuati 53 interventi di vigilanza e controllate 5.787 schede relative a scelte del 5 e dell’8 per mille: in 12 casi, la trasmissione dei dati ha riportato una scelta del 5 per mille difforme da quella espressa e, in 20 casi, una scelta dell’8 per mille diversa; negli interventi presso alcune sedi sono stati rilevati casi di mancata conservazione delle schede relative alle scelte22: Lecce (98 casi); Bari (79); Livorno (4); Firenze (6); Frosinone (4); Rieti (8).
Quanto alle criticità, presso le sedi di Lecce, Adria, Vicenza, Cavarzere, Conegliano, Ancona, Cuneo e Alessandria, è stata accertata la presenza, nelle sale d’attesa, di materiale pubblicitario a favore di associazioni collegate al Caf23 (Anteas-Adiconsum-Iscos).
Con riferimento al Caf Unsic, sono stati effettuati 32 interventi di vigilanza; sono state oggetto di verifica 2.553 schede relative a scelte del 5 e dell’8 per mille; è emerso che, in 17 casi, la trasmissione dei dati ha riportato una scelta del 5 per mille difforme da quella espressa dal contribuente e, in 19 casi, una scelta dell’8 per mille diversa; in un caso sul mod.730-1 è stata apposta la firma da una persona non delegata; negli interventi eseguiti
21 Tale ente è stato ritenuto collegato al Caf in ragione del rilevante numero delle scelte a favore trasmesse dal Caf Cisal. Il responsabile della sede legale ha affermato che il volantino pubblicizzava le agevolazioni economiche che l’Università telematica Pegaso proponeva agli iscritti Cisal.
22 La maggior parte delle irregolarità relative alla mancata conservazione delle schede è risultata dovuta alla prassi seguita da diverse sedi periferiche di non conservare la scheda originale per le scelte del 5 e dell’8 per mille, ma di far sottoscrivere al contribuente, allegando alla dichiarazione, il mod 730-1 prestampato dal Caf.
23 Pur in assenza di altri specifici motivi, tali enti sono stati ritenuti collegati al Caf in ragione del rilevante numero di scelte a loro favore trasmesse dal Caf Cisl.
presso le sedi di Maropati e Xxxxx è stata accertata la mancata conservazione delle schede delle scelte sul 5 e sull’8 per mille.
Fra le criticità, presso le sedi di Potenza e Brugherio i responsabili delle sedi hanno suggerito ai contribuenti manifestanti incertezze nella scelta di effettuarla a favore di Unipromos24; presso la sede di Milano la responsabile ha dichiarato che, nonostante l’invito del Caf nazionale a sensibilizzare i contribuenti a favore di Unipromos, non sono stati tenuti comportamenti in tal senso; presso la sede di Ascoli Xxxxxx è stato rilevato che la responsabile suggeriva ai contribuenti manifestanti incertezze nella scelta di effettuarla a favore dell’associazione Raggio Verde, estranea al Caf.
Con riferimento al Caf Fenapi, sono stati effettuati 7 interventi di vigilanza nel cui ambito sono state controllate 353 schede relative alla scelta del 5 e dell’8 per mille; sono stati riscontrati 4 casi in cui la trasmissione dei dati ha riportato una scelta difforme da quella espressa dal contribuente.
3. Le misure per garantire la corretta trasmissione delle scelte intraprese dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e della Consulta nazionale dei Caf
Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha diramato ai presidenti dei Consigli degli ordini, nel febbraio 2014, un invito a sensibilizzare gli iscritti “ad evitare qualsiasi forma di interferenza” nella scelta dei contribuenti.
La Consulta nazionale dei Caf, il 31 marzo 2017, ha diffuso ai suoi aderenti Raccomandazioni in ordine ai comportamenti nella gestione delle scelte relative al 2 per mille, al 5 per mille e all’8 per mille dell’Irpef, nelle quali si legge che “l’Agenzia delle entrate, attraverso i propri organismi di vigilanza, ha accentuato gli interventi presso le sedi legali dei Caf e, purtroppo, pur non essendo in presenza di episodi eclatanti, seppur circoscritti, numerosi sono stati i casi di irregolarità già rilevate nei verbali redatti a conclusione dei controlli svolti sul territorio e di quelle emerse dal raffronto tra le scelte rilevate nel corso dei controlli e quelle trasmesse all’Agenzia, nonché all’individuazione, in contradditorio con
24 Tale ente è stato ritenuto collegato al Caf in ragione del rilevante numero delle scelte a suo favore trasmesse dal Caf Unsic, nonché dalla pubblicità presente sul sito web del Caf e della medesima ubicazione in xxx Xxxxxxx
x. 00, Xxxx.
i responsabili dei Caf, delle circostanze che hanno determinato le irregolarità rilevate”. Si elencano, quindi, “le tipologie più frequenti di irregolarità, riscontrate. La prima casistica riguarda l’orientamento diretto o subliminale nei confronti di soggetti - siano essi afferenti all’ambito di culto religioso, no profit, culturale, della ricerca o politico - spesso collegabili agli stessi soggetti promotori dei Caf, esercitato attraverso esposizione di materiale pubblicitario o per ingerenza diretta dell’operatore nel processo decisionale del contribuente. La seconda, altrettanto grave, riguarda la non tracciabilità del processo, attraverso la mancata conservazione delle schede relative alle scelte effettuate dai contribuenti (modello 730-1), che non permettono sostanzialmente di verificare eventuali irregolarità connesse alla trasmissione delle scelte difformi dalla volontà del contribuente stesso, siano esse: scelte espresse ma non trasmesse; scelte non espresse ma ugualmente trasmesse; scelte espresse ma non trasmesse correttamente”. Fatte tali premesse, viene raccomandato agli aderenti alla Consulta di “predisporre, nei propri processi, tutte le misure finalizzate ad evitare le casistiche descritte; in particolare, si ravvisa la necessità di: 1. escludere materiali pubblicitari (sigle, nomi e codici fiscali) di soggetti collegati ai Caf da legami identitari o associativi, diretti o indiretti, negli ambienti dove si svolga materialmente l’attività di assistenza fiscale al contribuente; 2. fornire specifiche indicazioni agli operatori di accoglienza e di assistenza per non orientare, né tantomeno modificare o integrare le scelte dei contribuenti; 3. predisporre tutte le misure atte a una corretta archiviazione anche del mod. 730-1”25.
25 Le Raccomandazioni si concludono con la considerazione che “sia interesse precipuo di tutti gli associati l’essere annoverati tra coloro che si richiamano alla legalità, alle regole di trasparenza e di affidabilità per il ruolo di intermediari, per concorrere a una ancor maggiore qualificazione del ruolo, della reputazione e della funzione dei centri di assistenza fiscale”.
CAPITOLO II
Attività legislativa e amministrativa successiva alle relazioni della Corte dei conti sul 5 per mille
Sommario: 1. La soluzione alle anomalie di gestione dei finanziamenti delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici. - 2. Il processo di parziale semplificazione ex d.p.c.m. 7 luglio 2016. - 3. La riforma del 2017.
1. La soluzione alle anomalie di gestione dei finanziamenti delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici
Nei primi anni di applicazione dell’istituto vigeva la preclusione di partecipazione per gli enti di diritto pubblico al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici. La Corte ebbe a sottolineare l’irrazionalità di ciò, tenuto conto dei rilevantissimi tagli di bilancio subiti dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, cosa che avrebbe dovuto indurre, al contrario, così come per la ricerca scientifica e sanitaria, all’utilizzo di tali risorse a favore anche dello Stato e degli enti pubblici. Queste, invece, venivano attribuite esclusivamente ad enti privati quasi sempre non specializzati nel campo del restauro e della conservazione, portatori, peraltro, spesso, di progetti di non particolare interesse.
Irrazionale risultava, altresì, l’impossibilità di scelta diretta dell’ente nella scheda per l’opzione della destinazione del 5 per mille26.
Il d.p.c.m. 28 luglio 2016, Criteri di riparto della quota del 5 per mille dell’Irpef destinata, a scelta del contribuente, al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, applicabile dal 2017, con riferimento al precedente periodo
26 In assenza della modifica auspicata, la Corte aveva chiesto, per motivi di trasparenza, che andasse almeno chiarito che la destinazione dei fondi era erogata solo a favore di privati e non a vantaggio del Ministero dei beni e delle attività culturali o di altri enti pubblici, come, peraltro, i cittadini potevano essere indotti a ritenere nella compilazione della scheda del 5 per mille. La nuova indicazione del testo è stata recepita nella modulistica relativa all’anno finanziario 2015, anno d’imposta 2014. La correzione auspicata dalla Corte non è stata attuata per l’anno precedente, in quanto, secondo l’Agenzia delle entrate, la comunicazione da parte del ministero contenente la nuova formulazione della scheda era pervenuta il 12 marzo 2014, successivamente alla data di pubblicazione dei modelli dichiarativi avvenuta nel gennaio 2014, con l’impossibilità di inserire la precisazione in tempo utile per la predisposizione dei modelli dell’anno 2014, anno d’imposta 2013. Nella scheda di scelta, il riquadro riportava la dicitura ‘finanziamento a favore di organismi privati delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici’ (nota n. 5620 del 23 maggio 2016 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo).
d’imposta, ha modificato radicalmente la disciplina, stabilendo che tra i soggetti da ammettere al riparto sono ricompresi il Ministero dei beni e delle attività culturali, gli istituti del ministero dotati di autonomia speciale27 e gli enti senza scopo di lucro, legalmente riconosciuti, che realizzino, conformemente alle proprie finalità principali, attività di tutela, promozione o valorizzazione e che dimostrino di operare in tale campo da almeno cinque anni.
I contribuenti destinano la quota apponendo la firma nell’apposito riquadro indicando il codice fiscale dell’ente, uniformandosi, così, le modalità di opzione a quelle delle altre categorie di beneficiari28.
2. Il processo di parziale semplificazione ex d.p.c.m. 7 luglio 2016
La Corte ebbe a sottolineare la necessità di una più rigorosa selezione dei beneficiari e un più incisivo controllo sugli intermediari, ravvisando, inoltre, la necessità di maggiore trasparenza e pubblicità, mediante diffusione sulla rete web di un unico elenco annuale, con indicazione del numero dei contribuenti e del beneficio ricevuto, sottolineando i vantaggi della stabilizzazione dell’istituto e della ridefinizione dei suoi caratteri fondamentali, auspicando, inoltre, una maggiore semplificazione delle operazioni di accredito delle quote, con eliminazione dei ritardi nella loro attribuzione, la creazione di un’unica anagrafe dei beneficiari ed una più penetrante capacità di controllo sulle iscrizioni e sulle cancellazioni, attraverso anche lo strumento della pubblicazione dei bilanci secondo schemi chiari, trasparenti e di facile comprensione, nonché la previsione di controlli rigorosi e di frequenti verifiche sulla gestione delle quote erogate.
Il d.p.c.m. 7 luglio 2016, Disposizioni in materia di trasparenza e di efficacia nell’utilizzazione della quota del 5 per mille, in attuazione dell’art. 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha modificato il d.p.c.m. 23 aprile 2010, per una più razionale gestione dell’istituto.
Il nuovo art. 6-bis ha previsto che l’iscrizione “al riparto della quota del 5 per mille e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa alla persistenza dei requisiti per
27 Peraltro, il Fondo edifici di culto potrà fruire di tale possibilità solo a partire dalle scelte operate nel 2018.
28 Viene, inoltre, risolto anche il problema legato alla ripartizione dei fondi tra i beneficiari, attuata, fino ad ora, secondo i poco razionali criteri previsti dall’art. 4 del d.p.c.m. 30 maggio 2012, le cui criticità sono state più volte evidenziate.
l’ammissione al contributo” esplicano effetti anche per gli esercizi finanziari successivi. Inoltre, gli enti che “non sono tenuti a riprodurre la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva sono inseriti in un apposito elenco, integrato, aggiornato e pubblicato sul sito web dell’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo di ciascun anno”.
Per un’esigenza di trasparenza, le amministrazioni, entro tre mesi dalla data di erogazione, devono provvedere alla pubblicazione, in una sezione del proprio sito web, degli elenchi dei soggetti beneficiari, della data e dell’importo.
È previsto che i destinatari redigano uno specifico rendiconto, utilizzando il modulo disponibile sul sito istituzionale delle amministrazioni, entro il termine di un anno dalla ricezione degli importi unitamente a una relazione illustrativa, da cui risulti con chiarezza la destinazione delle somme.
Per i controlli, è stabilito che possono essere eseguiti anche a campione.
È stata disposta una nuova procedura per la rendicontazione e i controlli nei confronti delle associazioni sportive, che avvenivano secondo i criteri stabiliti dal d.m. 2 aprile 2009. Con il nuovo decreto, viene ristabilita un’uniformità per tutti gli enti.
L’art. 12-bis ha previsto l’obbligo di pubblicare, in apposita sezione del proprio sito web,
i rendiconti e le relazioni illustrative ricevute dagli enti, entro un mese dalla ricezione.
Infine, con riferimento ai casi di recupero del contributo, viene aggiunta una nuova ipotesi rappresentata dalla situazione in cui “venga accertato che il contributo erogato sia stato impiegato per finalità diverse da quelle perseguite istituzionalmente dal soggetto beneficiario”.
3. La riforma del 2017
La riforma del Terzo settore, l. 6 giugno 2016, n. 106, ha creato il registro unico29, realizzando l’auspicio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo cui “la condivisione dei dati contenuti in un registro unico con l’Agenzia delle entrate consentirebbe alla stessa di attuare le proprie procedure di controllo in maniera più mirata ed efficace” 30. Il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 111, in attuazione della riforma, ha provveduto ad una
29 È stata allargata la platea dei beneficiari, estendendola a tutti gli enti del Terzo settore iscritti nel registro unico nazionale.
30 Nota n. 34/4363 del 3 maggio 2016.
ridefinizione dell’istituto, già reso permanente dalla legge di stabilità 2015, attraverso l’individuazione di alcune modalità per la razionalizzazione dei criteri di accreditamento degli enti e dei requisiti per l’accesso al beneficio, l’accelerazione delle procedure per l’erogazione dei contributi e l’introduzione di obblighi di pubblicità delle risorse erogate, attraverso un sistema più trasparente e con la previsione di sanzioni per il loro mancato rispetto. Gli enti sono tenuti ad adempiere a un duplice obbligo: a) la redazione e la trasmissione, entro un anno dalla ricezione delle somme, di un rendiconto, con una relazione illustrativa, che descriva l’utilizzo del contributo, secondo canoni di trasparenza, chiarezza e specificità; b) la pubblicazione, sul sito web istituzionale, degli importi percepiti e del rendiconto. In caso di inadempimento, è prevista una diffida ad adempiere entro 30 giorni e, in caso di persistenza, l’applicazione di una sanzione pecuniaria del 25 per cento del contributo. Le amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare sul sito web l’elenco dei beneficiari, con l’indicazione dell’importo e del link al rendiconto sul sito web dei destinatari. Inoltre, con un ulteriore provvedimento, sarà stabilito l’importo minimo erogabile a ciascun beneficiario. Pertanto, non riceveranno contributi gli enti incapaci di raggiungere una soglia minima. Inoltre, potranno essere modificate le modalità di ripartizione delle mancate scelte, che, attualmente, sono divise in proporzione alle opzioni ricevute. Si dovranno stabilire i termini per la comunicazione dei dati da parte dei beneficiari, al fine di ottenere l’erogazione entro la chiusura del secondo esercizio finanziario successivo a quello
di impegno.
CAPITOLO III VALUTAZIONI CONCLUSIVE
L’infedele trasmissione e l’interferenza nel processo decisionale delle opzioni operate dai contribuenti nella scelta sul 5 per mille rappresentano un grave vulnus all’istituto, in quanto questo trova la sua ragion d’essere proprio nella libera scelta dei cittadini.
L’attività di audit svolta negli anni 2014 e 2015 dall’Agenzia delle entrate (e che, per il 2015, ha avuto ad oggetto anche l’8 per mille) ha fatto emergere irregolarità significative circa il rispetto e l’esatta trasmissione della volontà dei contribuenti.
In particolare, si sono constatate:
- Trasmissioni di scelte difformi dalla volontà dei contribuenti. Il fenomeno risulta quantitativamente apprezzabile e tale da far rilevare la violazione dell’art. 34, comma 3, lett. f), del d.lgs n. 241/1997 e da raccomandare ai Caf di dotarsi di presidi e strumenti idonei ad evitare tali eventi;
- Mancata conservazione delle schede delle scelte. I dati attestano la presenza rilevante (4,6 per cento) di tale irregolarità, in violazione dell’art. 16, comma l, lett. d), del d.m. n. 164/1999. La mancata conservazione della scheda cartacea inibisce ogni controllo sulla effettiva volontà dei contribuenti;
- Interferenza nel processo decisionale dei contribuenti, rilevando anche significativi elementi di collegamento sussistenti fra Caf e alcuni soggetti beneficiari, cosa, peraltro, ammessa dalla legislazione vigente.
L’Agenzia delle entrate ha comunicato che i verbali con le contestazioni “sono stati trasmessi all’ufficio competente all’irrogazione delle eventuali sanzioni”. Tuttavia, nell’adunanza del 28 giugno 2018, i rappresentanti dell’amministrazione – peraltro presente solo attraverso la struttura di audit - hanno precisato che, ad oggi, non si è ancora proceduto in tal senso.
Analogamente, benché, per la gravità di quanto riscontrato, l’Agenzia abbia dichiarato nel corso dell’indagine l’intenzione di segnalare i fatti alla Procura della Repubblica per consentirne “ogni opportuna valutazione in merito all’eventuale rilevanza penale”, nell’adunanza del 28 giugno 2018 i rappresentanti dell’audit hanno comunicato che l’Agenzia ha soprasseduto su tale possibilità.
Sebbene le disposizioni vigenti ammettano che l’intermediario possa essere, anche indirettamente, beneficiario del contributo, la possibilità confligge potenzialmente con la necessità di una assoluta terzietà del titolare della funzione. Nell’adunanza del 28 giugno 2018, il rappresentante della Consulta dei Caf, preso atto di tale possibile anomalia, ha dichiarato la disponibilità ad affrontare la problematica anche attraverso una modifica legislativa.
Sulla complessiva gestione del 5 per mille, si registrano, dopo il 2015, anno dell’ultima relazione della Sezione, alcune significative novità che vanno nel senso auspicato dalla Corte dei conti, quali: a) la possibilità di includere fra i beneficiari i soggetti pubblici che svolgono attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; b) una semplificazione del processo gestionale; c) una maggiore attenzione all’attività di rendicontazione dei beneficiari.
ALLEGATI
Allegato 1
Relazioni della Corte dei conti sulla gestione del 5 per mille
Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato | Delib. n. 14/2018/G
Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato| Delib. n. 14/2018/G
SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO
SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO
DESTINAZIONE E GESTIONE DEL 5 PER MILLE DELL’IRPEF: LE AZIONI INTRAPRESE A SEGUITO DELLE DELIBERAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI
I
Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato | delib. n. 9/2015/G
Deliberazione 26 ottobre 2015, n. 9/2015/G
SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO
SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO
DESTINAZIONE E GESTIONE DEL 5 PER MILLE DELL’IRPEF: LE AZIONI INTRAPRESE A SEGUITO DELLE DELIBERAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI
magistrato relatore: Xxxxxxx Xxxxxxx
SOMMARIO
Pag. Deliberazione .............................................................................................................. 7
* * *
Relazione .................................................................................................................... 13
1. Premessa ................................................................................................................. 15
2. Le numerose anomalie riscontrate nei comportamenti degli intermediari .................. 16
3. La stabilizzazione dell’istituto senza la sua razionalizzazione ..................................... 23
4. Il miglioramento nella trasparenza e nella completezza e correttezza della diffusione dei
dati ............................................................................................................................. 27
5. Le problematiche nella gestione dell’istituto da parte del Ministero dei beni e delle atti-
vità culturali e del turismo ........................................................................................... 28
6. La mancata soluzione di varie criticità ..................................................................... 30
* * *
ALLEGATI
Allegato n. 1 - Deliberazione 31 ottobre 2014, n. 14/2014/G. Relazione “Destinazione e gestione del 5 per mille dell’Irpef”
Allegato n. 2 - Deliberazione 18 dicembre 2013, n. 14/2013/G. Relazione “Destinazione e gestione del 5 per mille dell’Irpef”
DELIBERAZIONE
Deliberazione n. 9/2015/G
REPUBBLICA ITALIANA
la Corte dei conti Sezione centrale di controllo
sulla gestione delle amministrazioni dello Stato
Adunanza dei collegi I e II e del collegio per il controllo sulle entrate del 1° ottobre 2015
* * *
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l’art. 3, c. 4, ai sensi del quale la Corte dei conti svolge il controllo sulle gestioni delle amministrazioni pubbliche, verificandone la legittimità e la regolarità, il funzionamento degli organi interni, nonché la corrispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell’azione amministrativa;
vista la deliberazione della Sezione n. 14/2014/G, adottata nell’adunanza del 9 ottobre 2014, con la quale è stata approvata la relazione Destinazione e gestione del 5 per mille: le misure consequenziali finalizzate alla rimozione delle disfunzioni rilevate;
visto l’art. 1, c. 172, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con cui, ad integrazione dell’art. 3,
c. 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, viene stabilito che le amministrazioni comunichino alla Corte dei conti ed agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di ricevimento delle relazioni della Corte stessa, le misure conseguenzialmente adottate in esito ai controlli effettuati;
vista la relazione, Destinazione e gestione del 5 per mille dell’Irpef: le azioni intraprese a seguito delle deliberazioni della Corte dei conti, presentata dal consigliere Xxxxxxx Xxxxxxx;
vista l’ordinanza in data 17 settembre 2015, con la quale il presidente della Sezione ha convocato il I e il II collegio e il collegio per il controllo sulle entrate per l’adunanza del 1° ottobre 2015, al fine della pronuncia sulle misure consequenziali adottate in argomento;
vista la nota n. 3712 del 18 settembre 2015, di trasmissione della relazione, a cura del servizio di segreteria per le adunanze, ai seguenti uffici:
- Presidenza del Consiglio dei ministri, Segretariato generale;
- Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari generali, le autonomie e lo sport;
- Presidenza del Consiglio dei ministri, Ufficio per il controllo interno, la trasparenza e l’integrità;
- Presidenza del Consiglio dei ministri, Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile;
- Ministero dell’interno, Gabinetto del Ministro;
- Ministero dell’interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale della finanza locale;
- Ministero dell’interno, Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze;
- Ministero dell’interno, Organismo indipendente di valutazione della performance;
- Ufficio centrale del bilancio;
- Ministero dell’economia e delle finanze, Gabinetto;
- Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
- Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale;
- Ministero dell’economia e delle finanze, Organismo indipendente di valutazione della
performance;
- Ufficio centrale del bilancio;
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Gabinetto;
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per il terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese;
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Organismo indipendente di valutazione della
performance;
- Ufficio centrale del bilancio;
- Ministero della salute, Gabinetto;
- Ministero della salute, Direzione generale della ricerca e dell’innovazione in sanità;
- Ministero della salute, Organismo indipendente di valutazione della performance;
- Ufficio centrale del bilancio;
- Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Gabinetto;
- Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca, Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca;
- Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Organismo indipendente di valutazione della performance;
- Ufficio centrale del bilancio;
- Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Gabinetto;
- Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Segretariato generale;
- Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Direzione generale bilancio;
- Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Organismo indipendente di valutazione della performance;
- Ufficio centrale del bilancio;
- Agenzia delle entrate, Direzione centrale amministrazione, pianificazione e controllo;
- Agenzia delle entrate, Direzione centrale servizi ai contribuenti;
- Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), Direzione territorio e promozione dello sport, Ufficio riconoscimento organismi sportivi;
- Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
- Consulta nazionale dei Centri di assistenza fiscale;
- Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro;
- Associazione nazionale comuni italiani (Anci);
- Istituto per la finanza e l’economia locale;
- Associazione italiana fundraiser;
- Coordinamento nazionale dei centri di servizio per il volontariato;
- Conferenza permanente delle associazioni, federazioni e reti di volontariato;
- Istituto italiano della donazione;
- Forum nazionale del terzo settore; udito il relatore, cons. Xxxxxxx Xxxxxxx;
intervenuti, in rappresentanza delle amministrazioni convocate:
- per la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari generali, le autonomie e lo sport, Ufficio per lo sport, la dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx, dirigente, e il xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, funzionario;
- per la Presidenza del Consiglio dei ministri, Ufficio per il controllo interno, la trasparenza e l’integrità, la dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx, funzionaria, e il xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, funzionario;
- per il Ministero dell’interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale della finanza locale, Ufficio programmazione finanziaria, analisi economico-finanziaria e attività contrattuale, il xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, dirigente;
- per il Ministero dell’economia e delle finanze, Organismo indipendente di valutazione della
performance, la dott.ssa Xxxxxxxx Xx Xxxx, funzionaria;
- per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Segretariato generale, la dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxx, funzionaria;
- per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per il terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, Divisione I, Affari generali e gestione amministrativo- contabile delle risorse finanziarie, il xxxx. Xxxxxx Xx Xxxxxxxx, direttore generale, e la dott.ssa Xxxx Xxxxxxxx, dirigente;
- per il Ministero della salute, Direzione generale della ricerca e dell’innovazione in sanità, il xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, dirigente;
- per il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca, Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, la dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxx, dirigente;
- per il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Organismo indipendente di valutazione della performance, il xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxx, presidente, e il xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, dirigente;
- per l’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, dirigente;
- per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Direzione generale bilancio, il xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, dirigente, e la dott.ssa Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx, funzionaria;
- per l’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, la dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, dirigente, e la dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, funzionaria;
- per l’Agenzia delle entrate, Direzione centrale servizi ai contribuenti, Ufficio del direttore centrale, il xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, dirigente, la dott.ssa Xxxx Xx Xxxxxx, dirigente, il xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, dirigente, il xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx, dirigente, la dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx, dirigente, ed il dott. Xxxxx Xxxx, funzionario;
- per il Comitato olimpico nazionale italiano, il dott. Xxxxx Xx Xxxx, segretario generale, e la dott.ssa Xxxx Xxxxxxx, responsabile dell’Ufficio riconoscimento organismi sportivi;
- per l’Istituto per la finanza e l’economia locale, la dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx, funzionaria;
- per la Conferenza permanente delle associazioni, federazioni e reti di volontariato, la dott.ssa Xxxxx Xxxxxx, presidente;
- per l’Istituto italiano della donazione, la dott.ssa Xxxxxx Xx Xxxxxx, segretaria generale;
viste le memorie dell’Agenzia delle entrate n. 120539 del 23 settembre 2015, nota prot. n. 3729 del 23 settembre, e del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca, Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, n. 20058 del 28 settembre 2015, nota prot. n. 3782 del 29 settembre 2015, riguardanti i temi trattati nella relazione;
DELIBERA
di approvare, con le modifiche apportate dal collegio in camera di consiglio, la relazione concernente la Destinazione e gestione del 5 per mille dell’Irpef: le azioni intraprese a seguito delle deliberazioni della Corte dei conti.
La presente deliberazione e l’unita relazione sono inviate, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3,
c. 6, della legge n. 20/1994, come modificato dall’art. 1, c. 172, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dall’art. 3, c. 64, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a cura della segreteria della Sezione:
- alla Presidenza del Senato della Repubblica e alla Presidenza della Camera dei deputati;
- alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
- alle amministrazioni convocate per l’adunanza;
- alle Sezioni riunite in sede di controllo.
Le amministrazioni interessate:
comunicheranno alla Corte e al Parlamento, entro sei mesi dalla data di ricevimento della presente relazione, le misure consequenziali adottate ai sensi dell’art. 3, c. 6, della legge n. 20/1994, come modificato dall’art. 1, c. 172, della legge n. 266/2005;
adotteranno, entro trenta giorni dalla ricezione della presente relazione, l’eventuale provvedimento motivato previsto dall’art. 3, c. 64, della legge n. 244/2007, ove ritengano di non ottemperare ai rilievi formulati.
Il relatore Il presidente
x.xx Mezzera x.xx D’Auria
Depositata in segreteria il 26 ottobre 2015 La dirigente
x.xx Troccoli
RELAZIONE
1. Premessa.
La relazione Destinazione e gestione del 5 per mille dell’Irpef: le misure consequenziali finalizzate alla rimozione delle disfunzioni rilevate (all. n. 1), approvata con la deliberazione
n. 14/2014/G del 9 ottobre 2014 e pubblicata il 31 ottobre 20141, ha rilevato elementi di debolezza nella normativa e nella gestione dell’istituto che impongono valutazioni ed iniziative da parte dei molti soggetti coinvolti.
In particolare, la Corte ha richiesto una più rigorosa selezione dei beneficiari, nonché un maggiore e più incisivo controllo sugli intermediari, ravvisando, inoltre, la necessità di maggiore trasparenza e pubblicità, mediante diffusione sulla rete web di un unico elenco annuale, con indicazione del numero dei contribuenti e del beneficio ricevuto, sottolineando i vantaggi della stabilizzazione dell’istituto e della ridefinizione dei suoi caratteri fondamentali2. Viene auspicata, inoltre, una maggiore semplificazione delle operazioni di accredito delle quote, con conseguente eliminazione dei ritardi nella loro attribuzione, la creazione di un’unica anagrafe dei beneficiari ed una più penetrante capacità di controllo sulle iscrizioni e sulle cancellazioni, attraverso anche lo strumento della pubblicazione dei bilanci secondo schemi chiari, trasparenti e di facile comprensione, nonché la previsione di controlli rigorosi e di frequenti verifiche sulla gestione delle quote erogate.
Il Ministero dell’economia e delle finanze si è impegnato nell’individuazione “di misure normative volte ad assicurare trasparenza ed efficacia nell’utilizzazione della quota del 5 per mille dell’Irpef (…). In particolare, si intendono individuare le finalità e le attività in favore delle quali la quota è destinabile, nonché i criteri per impedire l’eccessiva frammentazione degli interventi, i soggetti destinatari ed i requisiti necessari per accedere al beneficio, le modalità di rendicontazione dell’utilizzo delle somme ricevute, gli obblighi a carico dei beneficiari e le relative sanzioni, le modalità di pubblicazione sul sito web di ciascuna amministrazione erogatrice degli elenchi dei soggetti ammessi ed esclusi dal riparto, distinti per categoria, con indicazione delle scelte e degli importi assegnati nonché
1 xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxxx/_xxxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxx_xxxxxxxx_xxxxxxxxx_xxx_xxxxx/ 2014/delibera_14_2014_g.pdf
2 Quali: l’individuazione dei soggetti beneficiari, l’eliminazione del tetto di spesa, l’aumento della soglia minima del contributo erogabile, nonché l’individuazione di strumenti di riequilibrio per garantire il soddisfacimento di bisogni che stentano a trovare adeguata rappresentanza.
dei rendiconti trasmessi. E’ tuttora in corso l’attività istruttoria volta ad individuare dette misure”3.
Il monitoraggio sulle misure consequenziali ha fatto emergere, in particolare: a) rilevanti anomalie sul comportamento di alcuni intermediari; b) l’avvenuta stabilizzazione dell’istituto, senza, peraltro, una razionalizzazione dello stesso; c) un miglioramento nella trasparenza e nella completezza e correttezza della diffusione dei dati; d) la presenza di problematiche significative nella gestione dell’istituto da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
2. Le numerose anomalie riscontrate nei comportamenti degli intermediari.
Su impulso della Corte dei conti, l’Agenzia delle entrate ha intrapreso un’attività di audit sul comportamento degli intermediari in potenziale conflitto di interesse; infatti, alcuni enti che fruiscono del 5 per mille gestiscono direttamente centri di assistenza fiscale (Caf) o hanno stretti vincoli con taluni intermediari.
L’esito delle attività poste in essere finora, ancora limitate, risulta significativo4: “Ad oggi, sono stati conclusi 73 degli interventi di vigilanza programmati. Nel corso dei controlli
3 Nota n. 47750 dell’11 dicembre 2014 della Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale.
4 Con nota n. 86341 del 25 giugno 2015, l’Agenzia riferisce di aver posto “in essere, per il 2014, un’azione coordinata e sinergica sull’intero territorio nazionale, focalizzata nei confronti di alcuni Caf per i quali, in base agli elementi informativi a disposizione, emergessero dati significativi in relazione ai seguenti fattori di rischio:
- presenza, sui siti web dei Caf, di inviti diretti a destinare il 5 per mille a determinati beneficiari; - esistenza di ‘collegamenti’ tra il Caf e i potenziali beneficiari delle scelte in oggetto (quali, ad esempio, quelli derivanti dall’essere espressione della medesima realtà associativa o eventuali rapporti tra i componenti degli organi sociali del Caf e i soggetti beneficiari); - eventuali segnalazioni relative a irregolarità nella gestione delle scelte in argomento. Per i Caf potenzialmente a rischio in base ai fattori suddetti, con riferimento alle ultime annualità disponibili, l’Agenzia ha analizzato i seguenti dati relativi alle scelte del 5 per mille: - numero di ‘scelte’ effettuate dagli utenti del Caf; - numero di ‘scelte’ effettuate dagli utenti del Caf a favore del beneficiario ad esso ‘collegato’; - numero totale di ‘scelte’ che risultino effettuate sull’intero territorio nazionale a favore del suddetto beneficiario; - importi del 5 per mille attribuiti al beneficiario in base alle scelte espresse dagli utenti del Caf; - totale degli importi del 5 per mille complessivamente attribuiti al beneficiario. Dall’analisi dei suddetti dati, è emerso quanto segue: - l’aumento costante del numero delle scelte del 5 per mille effettuate dai contribuenti assistiti dai Caf selezionati; - l’aumento del numero delle scelte specifiche del 5 per mille a favore delle associazioni collegate ai Caf selezionati; - una significativa percentuale di contribuenti assistiti dai Caf selezionati che hanno devoluto il 5 per mille a favore delle onlus collegate agli stessi Caf; - le scelte provenienti dagli utenti dei Caf rappresentano una percentuale molto significativa (in alcuni casi, la quasi totalità) di quelle complessive a favore dei beneficiari ad essi ‘collegati’. In esito alla suddetta analisi, sono stati, quindi, selezionati i Caf indicati nella tabella che segue, con accanto le associazioni che sono risultate ad essi ‘collegate’, che sono stati sottoposti, nel 2014, a nuovi e specifici controlli, in merito alle modalità di gestione delle scelte sulla destinazione del 5 per mille dell’Irpef.
svolti, sono emerse le irregolarità di seguito indicate. 1) Trasmissione di scelte relative alla destinazione del 5 per mille difformi dalla volontà del contribuente. A tale irregolarità, è riconducibile la seguente casistica: - il contribuente ha espresso una scelta, ma il Caf non ha trasmesso alcuna scelta con riferimento allo stesso contribuente; - il contribuente non ha effettuato alcuna scelta, ma il Caf ha trasmesso una scelta; - il contribuente ha espresso una scelta, ma il Caf ne ha trasmesso una diversa. Tali irregolarità sono state rilevate
Caf | onlus /associazioni collegate |
Caf Mcl | Movimento cristiano lavoratori |
Caf Acai | onlus Acai |
Caf Serv. Base | Rete Iside onlus |
Caf Xxxxx | Xxxxx onlus |
Caf Acli | Acli |
Scopo dei controlli. I controlli, in aggiunta a quelli già ordinariamente svolti sul corretto adempimento degli obblighi previsti in materia (ad es., conservazione delle schede recanti le scelte effettuate dai contribuenti), sono stati finalizzati a: - rilevare eventuali ingerenze da parte del Caf nel processo decisionale dell’utente che ne limitino l’autonomia nella effettuazione della scelta in argomento; - individuare eventuali comportamenti fraudolenti, posti in essere nell’ambito dell’attività di assistenza fiscale, volti a procurare un indebito vantaggio economico a un determinato beneficiario; - evidenziare eventuali criticità nello svolgimento delle attività correlate al processo in esame. Piano e metodologia di controllo. Con direttiva prot. n. 85842 del 26 giugno 2014, l’Agenzia ha fornito alle direzioni regionali un piano di interventi mirati a controllare le modalità di gestione, da parte dei Caf, delle scelte della destinazione del 5 e dell’8 per mille dell’Irpef. Per i Caf in questione, il piano di interventi ha fornito alle strutture regionali di audit il numero e la tipologia di struttura da controllare, i riscontri da effettuare, nonché le modalità operative da adottare. In particolare, sono stati previsti 78 interventi di vigilanza nei confronti di strutture periferiche, società di servizi e sedi legali di cinque tra i Caf individuati centralmente come ‘a rischio’ di irregolarità per la gestione delle scelte in oggetto. Considerata l’articolazione territoriale dei Caf selezionati e la necessità di organizzare un controllo diffuso su tutto il territorio nazionale, come già evidenziato, sono stati definiti il numero di interventi da svolgere da parte di ciascuna struttura regionale di audit nell’anno e la tipologia di struttura da controllare. Presso le strutture selezionate, si è proceduto, pertanto, all’analisi delle modalità operative seguite per l’acquisizione delle scelte operate dai contribuenti, verificando, in particolare: - se la struttura abbia predisposto, per i propri operatori, istruzioni o direttive al riguardo; - se queste ultime siano state osservate e risultino conformi a quelle definite dall’Agenzia delle entrate nelle circolari annuali sull’assistenza fiscale. Con particolare riferimento a quest’ultimo aspetto, è stato verificato che non siano state previste o poste in essere forme di ingerenza nel processo decisionale dei contribuenti assistiti o, comunque, modalità di gestione delle scelte in argomento non conformi al dettato normativo; se necessario, tale riscontro è stato effettuato anche nell’ambito dell’area riservata del sito del Caf, chiedendo ad un operatore autorizzato di accedere con le proprie credenziali; - l’eventuale presenza, nei locali ove viene svolta l’assistenza fiscale, di pubblicità diretta ad incentivare la scelta del 5 per mille per l’associazione collegata al Caf; - la presenza, nelle funzionalità degli applicativi informatici usati dal Caf per elaborare le dichiarazioni e creare i file da inviare telematicamente all’Agenzia, di eventuali automatismi volti alla trasmissione di dati diversi da quelli indicati dal contribuente nel modello consegnato al Caf o che possano prefigurare possibili forme di ingerenza incompatibili con il corretto svolgimento dell’attività di assistenza fiscale; tale esame è stato svolto attraverso l’elaborazione di una dichiarazione simulata da operatori del Caf dallo stesso designati. Nel corso dei controlli, si è proceduto, inoltre, a selezionare un adeguato campione di schede relative alla scelta della destinazione del 5 per mille, al fine di verificare che:
1) le schede recanti una scelta, in particolare quella a favore delle associazioni ‘collegate’ ai Caf, siano effettivamente state sottoscritte dai contribuenti; 2) quanto indicato dal contribuente nel mod. 730-1 corrisponda a quanto riportato nel prospetto di liquidazione elaborato dal Caf; 3) in caso di schede prive di scelta, risulti correttamente trasmessa all’Agenzia l’informazione circa la mancata effettuazione della scelta in parola (rilevabile, nel 2014, dalla ricevuta telematica della dichiarazione del contribuente, tramite l’applicativo ‘abilitazioni servizi telematici’). Considerato che le predette ricevute non recano l’indicazione dei beneficiari delle scelte effettuate, il riscontro circa la corrispondenza tra le scelte espresse dai contribuenti nelle schede in argomento e quanto trasmesso dai Caf all’Agenzia è stato effettuato confrontando i dati acquisiti dalle strutture di audit regionali in sede di vigilanza con quelli forniti da Sogei”.
confrontando il contenuto delle schede per esprimere le scelte in questione, conservate dai Caf, e i dati che risultano trasmessi telematicamente all’Agenzia. Gli interventi di vigilanza svolti hanno consentito di rilevare che, nel 3,7 per cento dei casi esaminati, le scelte del contribuente non risultano trasmesse correttamente dal Caf. Al riguardo, va precisato che, per uno dei Caf controllati (Caf Acai), tale percentuale, pari a 9,3 per cento, appare particolarmente significativa, mentre per gli altri Caf oscilla tra il 2,4 per cento e il 3,3 per cento. Occorre rilevare che, nella maggior parte dei casi di trasmissione di scelte non conformi alla volontà espressa dai contribuenti, le scelte riportate nel prospetto di liquidazione elaborato dal Caf (mod. 730-3) e consegnato al contribuente sono conformi a quelle espresse da quest’ultimo nel mod. 730-1. Questo dato induce due considerazioni: - l’irregolarità è avvenuta in fase di trasmissione delle dichiarazioni e non in quella di elaborazione delle stesse; tale circostanza dovrà essere oggetto di analisi e approfondimenti nel xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx legali dei Caf, al fine di verificare, tra l’altro, se sia possibile, in tale fase, un’alterazione non intenzionale del dato in argomento; - i contribuenti, ai quali è stato consegnato un mod. 730-3 recante scelte conformi a quelle indicate nel 730-1, non hanno potuto rilevare alcuna irregolarità nell’operato del Caf. Va rilevato che, nell’8,2 per cento delle irregolarità in argomento (scelta non espressa, ma trasmessa; scelta espressa, ma non trasmessa correttamente), le scelte erroneamente trasmesse sono a favore dei beneficiari ‘collegati’ al Caf, individuati in fase di selezione. Per quanto riguarda l’irregolarità indicata nelle successive tabelle riepilogative come ‘scelta non espressa ma trasmessa’, va precisato che la stessa comprende sia i casi in cui il contribuente non ha compilato la scheda per la scelta in argomento che quelli in cui il mod. 730-1, conservato dal Caf, recava solo l’indicazione del codice fiscale del beneficiario, ma non la firma del contribuente nell’apposito xxxxxxxx0. Al riguardo, va evidenziato che, nella maggior parte di questi casi, il mod. 730-3 elaborato dal Caf è conforme al mod. 730-1 dallo stesso conservato. In merito alle irregolarità in esame, gli operatori dei Caf, nel corso degli accessi, hanno dichiarato, nella maggior parte dei casi, che le difformità rilevate sono state causate da errori di digitazione in fase di elaborazione o da richieste di modifica delle scelte formulate verbalmente dai contribuenti successivamente alla consegna della scheda
5 Per esercitare la scelta in argomento, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro relativo alla finalità prescelta ed, eventualmente, indicare il codice fiscale del soggetto specifico cui intende destinare direttamente la quota del 5 per mille dell’Irpef.
compilata6. Tali circostanze saranno oggetto di approfondimenti nel xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx legali dei Caf, in contraddittorio con i rappresentati dei centri. 2) Mancata conservazione delle schede relative alle scelte. Un dato significativo, ai fini dell’analisi della situazione, è quello relativo alla mancata conservazione, da parte del Caf, delle schede recanti la scelta del contribuente, rilevata nel 5,2 per cento dei casi esaminati. Tale comportamento, in violazione di quanto disposto dall’art. 16, c. 1, lett. d), d.m. n. 164/1999, di fatto, ha reso impossibile, nei casi in questione, il riscontro circa la corretta trasmissione delle scelte espresse. Si segnala come, nell’11,6 per cento delle irregolarità in argomento (mancata conservazione del mod. 730-1), è stata trasmessa una scelta per la destinazione del 5 per mille a favore dell’associazione collegata al Caf. 3) Presenza di materiale pubblicitario relativo a potenziali beneficiari delle scelte. Nel 27 per cento degli interventi di vigilanza, è stata riscontrata la presenza, nei locali destinati all’assistenza, di manifesti pubblicitari o di volantini volti ad orientare le scelte dei contribuenti a favore di determinati beneficiari. Nella maggior parte dei casi, il predetto materiale era volto ad incentivare le scelte a favore di beneficiari individuati come ‘collegati’ al Caf in fase di selezione. 4) Xxxxxxxxx nel processo decisionale del contribuente. Nel 9,1 per cento degli interventi di vigilanza, è stata rilevata un’attività di indirizzo della scelta del contribuente da parte degli operatori del Caf. Con particolare riferimento ad uno dei Caf controllati, è stato rilevato che, in una nota riguardante la campagna di assistenza fiscale 2014, il Caf stesso ha sollecitato gli operatori delle sedi periferiche a consigliare ai contribuenti di devolvere il 5 per mille dell’Irpef all’associazione ad esso collegata e l’8 per mille a favore della Chiesa cattolica. Negli altri casi, gli operatori del Caf hanno dichiarato di indirizzare a favore di un determinato beneficiario le scelte dei contribuenti che chiedono indicazioni in merito. Tale comportamento non è sempre adottato dagli addetti all’assistenza su indicazione del Caf, ma, a volte, è frutto di iniziativa personale e volto a favorire beneficiari collegati, a vario titolo, agli stessi operatori7. Tale circostanza evidenzia i rischi derivanti da possibili collegamenti di soggetti beneficiari non solo con il Caf, ma anche con i singoli
6 Secondo quanto affermato dagli operatori del Caf in sede di vigilanza, i casi di mancata sottoscrizione del modello 730-1 sarebbero dovuti al comportamento del contribuente che, nell’impossibilità momentanea di recarsi al Caf, avrebbe richiesto, per le vie brevi, di indirizzare la scelta a favore di un determinato beneficiario e che, poi, non avrebbe mantenuto l’impegno assunto di recarsi a sottoscrivere la scelta del 5 per mille.
7 Nel corso di un accesso presso un centro di raccolta operante a Brescia, è stato riscontrato che il 40 per cento dei contribuenti compresi nel campione esaminato hanno devoluto il 5 per mille ad una società cooperativa sociale, Ter.se.o., con sede a Torre Annunziata (Na). Al riguardo, il responsabile della struttura ha ammesso di consigliare di optare per la suddetta società ai contribuenti che gli richiedono un’indicazione in merito.
addetti all’assistenza operanti presso le sedi operative del Caf stesso (che possono essere centinaia, distribuite su tutto il territorio nazionale)8. I dati relativi agli esiti dei controlli svolti sono sintetizzati nelle tabelle di seguito riportate9:
schede controllate | tipologia di irregolarità | totale irregolarità | ||||
trasmissione di scelte non conformi alla volontà espressa dai contribuenti | mancata conservazione delle schede relative alle scelte | |||||
numero | numero | % | numero | % | numero | % |
7.940 | 318* | 4 | 528 | 6,6 | 846 | 10,6 |
*di cui, 94 (1,2 per cento) scelta espressa ma non trasmessa, 105 (1,3 per cento) scelta non espressa ma trasmessa (di cui, 40 mod. 730-1 non compilato e 65 mod. 730-1 compilato ma non sottoscritto) e 119 (1,5 per cento) scelta espressa ma non trasmessa correttamente.
irregolarità a favore di associazioni/onlus collegate al Caf | tipologia di irregolarità | ||||
trasmissione di scelte non conformi alla volontà espressa dai contribuenti | mancata conservazione delle schede relative alle scelte | ||||
numero | % | numero | % | numero | % |
159 | 18,7 | 56* | 17,6 | 103 | 19,5 |
*di cui, 40 scelta non espressa ma trasmessa e 16 scelta espressa ma non trasmessa correttamente.
interventi di vigilanza svolti | tipologia di irregolarità | totale irregolarità | ||||
presenza di materiale pubblicitario | ingerenza nel processo decisionale | |||||
numero | numero | % | numero | % | numero | % |
71 | 19 | 26,7 | 6 | 8,4 | 25 | 35,2 |
Dall’analisi dei dati finora rilevati in sede di vigilanza, emergono alcuni elementi di riflessione. 1) Collegamenti tra Caf e soggetti beneficiari del 5 per mille. Il collegamento, a
8 Al fine di individuare il fenomeno in esame, si è rivelata utile l’analisi dei dati disponibili attraverso il cruscotto Caf. Tale applicativo, in sperimentazione dal 2014, consente di monitorare il comportamento degli utenti di ciascun Caf, rendendo disponibili i seguenti dati: - numero di scelte della destinazione del 5 per mille dell’Irpef effettuate dagli utenti del Caf; - numero e percentuale di utenti del Caf che non hanno effettuato la scelta; - distribuzione delle scelte degli utenti del Caf tra i vari beneficiari; in particolare, viene evidenziato il numero e la percentuale di utenti del Caf che hanno optato a favore di ciascun beneficiario, il numero totale di ‘scelte’ che risultino effettuate sull’intero territorio nazionale a favore dello stesso beneficiario e la percentuale di scelte operate dagli utenti del Caf a favore di ciascun beneficiario sul totale di tali scelte. Con riferimento al caso specifico, di cui alla precedente nota, il cruscotto ha evidenziato che, per l’annualità 2011, il 100 per cento delle scelte a favore dell’associazione Ter.se.o. provenivano dallo stesso Caf e, per l’anno 2012, la predetta percentuale è pari al 98,3 per cento.
9 Tali dati sono stati modificati, rispetto agli originari, dalla nota n. 120539 del 23 settembre 2015 dell’Agenzia delle entrate.
vario titolo, tra Caf e soggetti beneficiari delle scelte in argomento non è fenomeno infrequente. Nel 2014, quando è stata avviata l’attività di controllo in argomento, la scrivente aveva rilevato che, sui siti internet di sedici Caf, erano presenti inviti a destinare la scelta del 5 per mille a determinati beneficiari o, comunque, link di collegamento ai siti dei predetti soggetti. In tali casi, è emerso che, spesso, Caf e beneficiari delle scelte in argomento sono espressione della medesima realtà associativa. L’attività di vigilanza ha, inoltre, evidenziato collegamenti tra singoli addetti all’assistenza fiscale operanti presso le sedi operative del Caf e soggetti beneficiari del 5 per mille. Quanto sopra comporta una situazione di vantaggio per i beneficiari, nei casi in cui venga svolta a loro favore un’attività di indirizzo delle scelte, attraverso locandine pubblicitarie ovvero attraverso veri e propri suggerimenti da parte degli operatori del Caf. Va, inoltre, rilevato che il ‘collegamento’, non infrequente, tra i soggetti possibili destinatari delle scelte in argomento e gli intermediari fa sì che possa sussistere un rischio di alterazione delle scelte espresse dal contribuente. Finora, dai dati disponibili attraverso il cruscotto Caf, sono emersi quattordici casi in cui le scelte provenienti dagli utenti dei Caf nelle ultime due annualità disponibili rappresentano una percentuale superiore al 48 per cento delle scelte complessive a favore dei beneficiari ad essi ‘collegati’. Al riguardo, va, comunque, considerato che, spesso, i contribuenti che si rivolgono ad un determinato Caf per l’assistenza fiscale hanno orientamenti politici, religiosi o, più in generale, ‘culturali’ in linea con quelli delle associazioni ad esso collegate. 2) Assenza di adeguate misure di controllo da parte del Caf. I Caf controllati non risultano aver posto in essere adeguate misure di controllo sul processo di gestione delle scelte in argomento per evitare errate trasmissioni dovute a imperizia o incuria, intenzionali alterazioni delle stesse poste in essere da singoli operatori, ingerenze nel processo decisionale del contribuente e, in generale, per garantire il corretto svolgimento delle attività correlate alla gestione di tali scelte, in conformità alle disposizioni normative e di prassi vigenti. 3) Possibilità di controllo da parte del contribuente. Ai sensi dell’art. 16 del d.m. n. 164/1999, i centri di assistenza fiscale e i professionisti abilitati consegnano al contribuente copia del mod. 730 elaborato e il relativo prospetto di liquidazione. In quest’ultimo, sono indicate le scelte del 5 e dell’8 per mille espresse dal contribuente. Va evidenziato, tuttavia, che le scelte in argomento, indicate nel mod. 730-3, sono modificabili dall’intermediario nella successiva fase di trasmissione e, pertanto, potrebbero non coincidere con quelle effettivamente trasmesse all’Agenzia. Quanto sopra evidenzia che il contribuente non può esercitare un effettivo controllo sulla
corrispondenza delle opzioni esercitate nel mod. 730-1 con quelle successivamente trasmesse all’Agenzia. Come già nel 2014, anche per l’anno in corso è stata avviata una specifica attività di vigilanza sul processo di gestione delle scelte in oggetto da parte dei Caf. Al riguardo, con nota n. 53379 del 17 aprile 2015, l’Agenzia ha diramato alle direzioni regionali un piano di controlli che, rispetto a quello realizzato nell’anno precedente, prevede un incremento sia del numero di Caf da sottoporre a vigilanza che del numero di interventi da svolgere a cura delle strutture regionali di audit10. Al fine di procedere ad una selezione mirata dei Caf da sottoporre a controllo, l’Agenzia ha ritenuto particolarmente significativa l’analisi dei dati aggregati relativi alle scelte del 5 per mille trasmesse dai diversi Caf, disponibili attraverso l’applicativo ‘cruscotto dei Caf’, attualmente in sperimentazione. L’utilizzo di tale applicativo ha consentito di individuare i casi in cui la particolare numerosità, in valore assoluto e percentuale, delle scelte trasmesse dal Caf a favore di un determinato beneficiario suggeriscono l’opportunità di effettuare interventi di vigilanza per verificare la corretta gestione del processo in argomento”11 12.
L’Agenzia delle entrate ha, in prossimità dell’adunanza del 1° ottobre, fornito dati più aggiornati, che rendono ancora più problematica la vicenda. Infatti, “il 45,9 per cento delle irregolarità riscontrate nel corso dei controlli presso il Caf Mcl ha riguardato le scelte effettuate a favore dell’associazione ‘collegata’ al Caf; questo dato ha comportato, rispetto alla precedente analisi, l’innalzamento al 18,7 per cento della percentuale complessiva di irregolarità a favore delle associazioni ‘collegate’ ai Caf controllati”13.
Inoltre, nell’adunanza del 1° ottobre 2015, la stessa Agenzia ha confermato la volontà di approfondire i controlli sui Caf, dichiarando che, una volta completata l’attività di indagine in corso, provvederà, sussistendone i presupposti, ad informarne la competente autorità giudiziaria.
Nella medesima adunanza, l’Agenzia ha ritenuto, altresì, tecnicamente praticabile la possibilità di consentire ai contribuenti stessi di controllare in prima persona - attraverso il ‘cassetto fiscale’ telematico - le preferenze manifestate, anche in considerazione del fatto che
10 Il piano prevede lo svolgimento, entro il 30 ottobre, di 160 interventi di vigilanza nei confronti di strutture periferiche, società di servizi e sedi legali di sette Caf, dislocate su tutto il territorio nazionale.
11 Nota n. 86341 del 25 giugno 2015 dell’Agenzia delle entrate.
12 Nei casi selezionati, le scelte provenienti dagli utenti dei Caf rappresentano una percentuale molto significativa delle scelte complessive a favore dei beneficiari ad essi ‘collegati’(dal 49 al 97 per cento).
13 Nota n. 120539 del 23 settembre 2015.
i soggetti dotati di accesso telematico alla propria posizione fiscale sono destinati ad accrescersi notevolmente in un prossimo futuro.
L’Agenzia riconosce, infine, anche tecnicamente fattibile l’abbandono del collegamento della scelta con la dichiarazione fiscale.
In merito al comportamento degli intermediari in potenziale conflitto di interesse, il Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro “non è a conoscenza di eventuali ingerenze poste in essere nell’attività di assistenza fiscale nelle decisioni del contribuente in merito al destinatario del 5 per mille”14.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali “concorda sulla necessità di vigilare sull’operato degli intermediari, affinché sia esclusa ogni possibile interferenza sulla libera scelta del contribuente15.”
3. La stabilizzazione dell’istituto senza la sua razionalizzazione.
Si è appena avuta la stabilizzazione dell’istituto; infatti, l’art. 1, c. 154, l. 23 dicembre 2014, n. 190, ha confermato l’applicabilità delle disposizioni relative al riparto della quota del 5 per mille “relativamente all’esercizio finanziario 2015 e ai successivi, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi dell’annualità precedente”, trasformando il contributo da beneficio provvisorio, riproposto annualmente da specifiche disposizioni normative, a una forma stabile di finanziamento. Lo stesso articolo ha autorizzato la spesa di 500 milioni annui, “a decorrere dall’anno 2015”, prevedendo che le “somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell’esercizio successivo”.
Tuttavia, la stabilizzazione non ha ridefinito le caratteristiche dell’istituto16, demandando “ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (alla data della
14 Nota n. 6056 del 22 maggio 2015.
15 Nota n. 34/4860/MA007.A002 del 26 maggio 2015 della Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese.
16 Anche l’Agenzia delle entrate rileva che la “legge di stabilità 2015, nel confermare, per l’esercizio finanziario 2015 e successivi, le disposizioni relative al riparto del 5 per mille contenute nell’art. 2, cc. da 4 novies a 4 undecies del d.l. n. 40/2010, e nel d.p.c.m. 23 aprile 2010, ha trasformato il contributo in una forma stabile di finanziamento, senza alcuna modifica delle finalità e delle tipologie dei soggetti destinatari”(nota n. 86341 del 25 giugno 2015), confermando le finalità e le tipologie dei beneficiari, le modalità di accesso al contributo e quelle di pubblicazione degli elenchi degli enti iscritti, ammessi o esclusi, nonché i criteri per l’erogazione delle somme attribuite. Critico, in tal senso, il Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro, secondo cui, nonostante l’avvenuta stabilizzazione dell’istituto, “ad oggi, le categorie di enti che possono accedere al
presente in corso di predisposizione) la definizione di modalità uniformi di redazione dei rendiconti da parte delle organizzazioni, relativamente all’utilizzo di tutte le somme ricevute, prevedendo il recupero delle risorse nei casi di mancata rendicontazione. Inoltre, attraverso il medesimo d.p.c.m., si prevede di rafforzare la pubblicità, sui siti internet delle diverse amministrazioni competenti nella erogazione delle risorse, degli elenchi dei soggetti beneficiari e dei relativi rendiconti trasmessi. Per altro verso, il disegno di legge delega per la riforma del terzo settore, dell’impresa sociale e del servizio civile universale, presentato dal Governo nell’agosto del 2014 e attualmente all’esame del Senato (AS 1870), annuncia importanti novità in materia di 5 per mille, attraverso una riforma strutturale di questo istituto, che riguarderà, da un lato, la semplificazione e la velocizzazione delle procedure per il calcolo e l’erogazione dei contributi destinati agli enti beneficiari e, dall’altro, imporrà a questi ultimi una trasparenza totale sull’utilizzo delle risorse ricevute, con evidenti conseguenze in caso di mancato rispetto degli obblighi di pubblicità”17.
La legislazione vigente continua, pertanto, a presentare varie criticità.
Così, benché il proliferare dei beneficiari esprima la frammentazione dei bisogni della società contemporanea, è improcrastinabile una più rigorosa selezione degli stessi, al fine di non disperdere risorse per fini impropri: i fruitori, infatti, superano, ormai, il numero di 50 mila18.
beneficio, le modalità di iscrizione, i criteri di ammissione al riparto sono quelle stabilite per il 2010 dal d.p.c.m. 23 aprile 2010. Sul punto, si osserva che la predetta norma, al fine di assicurare trasparenza ed efficacia nell’utilizzazione della quota del 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, ha disposto l’adozione di un d.p.c.m. dal quale siano definite le modalità di redazione del rendiconto e risulti in modo chiaro e trasparente la destinazione di tutte le somme erogate ai soggetti beneficiari, le modalità di recupero delle stesse somme per violazione degli obblighi di rendicontazione e le modalità di pubblicazione sul sito web. Non essendo ancora adottato il predetto d.p.c.m., si auspica che ciò avvenga quanto prima. In conclusione, fatto salvo la stabilizzazione legale del contributo, non sono intervenuti, nell’ultimo periodo, cambiamenti sostanziali volti a razionalizzare e regolamentare la fruibilità dello stesso, soprattutto sul versante della trasparenza e certezza delle tempistiche delle procedure”. Secondo l’ente, la riforma migliore sarebbe quella di trasformare il contributo in agevolazione fiscale nella forma di detrazioni o deduzioni, consentendo, in questo modo, ai cittadini di cofinanziare direttamente le organizzazioni più meritevoli ed efficienti. Per lo stesso organismo, peraltro, fermo “restando l’auspicio di una selezione e continuo monitoraggio, finalizzata a contrastare l’attività di eventuali soggetti non portatori di effettivi valori sociali, la frammentazione delle organizzazioni beneficiarie non sempre è indice di poca efficienza, anzi, a differenza di grandi organismi che assorbono molto di quanto destinato in costi organizzativi e burocratici, alcune volte la capillare diffusione sul territorio consente di raggiungere gli scopi voluti dal legislatore”(nota n. 6056 del 22 maggio 2015).
17 Nota n. 34/4860/MA007.A002 del 26 maggio 2015 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese.
18 Al fine della razionalizzazione dell’istituto, potrebbe prevedersi l’aumento della soglia minima di contributo sotto la quale questo non sia attribuito. Per il Ministero del lavoro, tuttavia, occorre “considerare che un eventuale innalzamento della soglia minima di accesso al contributo, rispetto a quella attualmente prevista, risente, ovviamente, di orientamenti e sensibilità politiche connesse anche alle dimensioni e agli ambiti di operatività delle singole organizzazioni beneficiarie. In questa prospettiva, non può essere trascurata la
Molte migliaia di onlus e di enti del volontariato ottengono un contributo inferiore ai 500 euro e molti non hanno avuto nemmeno una scelta, accentuandosi, così, la frammentazione e la dispersione delle risorse.
Inoltre, molti beneficiari, pur non avendo finalità di lucro, non producono alcun tipo di valore sociale, rivolgendosi esclusivamente ai soci o iscritti, senza rispondere a criteri di misurabilità dell’utilità sociale prodotta; numerosi sono i casi di fondazioni legate a formazioni politiche, di associazioni di categorie professionali (notai, avvocati, militari, ecc.) e di altre categorie difficilmente compatibili con la ratio dell’istituto.
Fra l’altro, l’attribuzione delle risorse in base alla stretta capacità contributiva fa sì che le organizzazioni che possono raccogliere il favore di optanti abbienti ottengano, anche con un basso numero di scelte, somme assai rilevanti.
Folto il numero di enti con un numero di scelte minime, anche di sola una o due; peraltro, alcuni di questi riescono a ottenere importi rilevanti, per il fatto di essere sostenuti da contribuenti assai facoltosi19. Ciò può produrre effetti distorsivi del sistema, rischiando di piegare un istituto di rilevanza sociale a finalità egoistiche e personali.
Infine, il notevole e costoso lavoro di controllo della rendicontazione risulta, almeno finora, poco proficuo; una più rigorosa selezione degli enti risulterebbe utile anche per assicurare una più razionale allocazione delle risorse: è nota, infatti, nel non profit, la presenza di normali attività imprenditoriali solo per ragioni di convenienza fiscale.
necessità di valutare gli oneri gestionali ed amministrativi cui sono tenute le amministrazioni, nel caso di erogazioni per importi di poco superiore alla soglia minima. Ad esempio, potrebbe valutarsi di elevare a 50 euro la soglia minima, al di sotto della quale non procedere al pagamento. Ciò consentirebbe di non penalizzare eccessivamente quelle realtà del terzo settore che ben potrebbero giovarsi anche di importi apparentemente poco significativi. Una soluzione alternativa potrebbe essere quella di erogare, con cadenza biennale, importi inferiori alla soglia innanzi indicata, proprio al fine di attenuare l’onere amministrativo annualmente connesso alla gestione di importi assai ridotti”(nota n. 34/0004860/MA007.A002 del 26 maggio 2015 della Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese). Anche per il Ministero dell’istruzione è “auspicabile, a stabilizzazione completata dell’istituto, che vada a concretizzarsi l’aumento della soglia minima sotto la quale questo contributo non venga attribuito, come caldeggiato anche dal Ministero del lavoro e Ministero dell'interno”(nota n. 9902 dell’11 maggio 2015 del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca).
19 Spetta al legislatore, inoltre, stabilire l’opportunità di trovare adeguati strumenti di riequilibrio - come, per esempio, fissare una soglia in alto, oltre la quale gli enti perdano il beneficio della ripartizione delle quote inoptate - per garantire il soddisfacimento di bisogni che stentano a trovare adeguata rappresentanza, pur nella salvaguardia della libertà di scelta dei contribuenti. Per il Ministero del lavoro, il “punto chiama in causa scelte di carattere politico. Nella prospettiva di superare definitivamente la fase sperimentale della misura, potrebbe essere valutata la possibilità che i cittadini siano chiamati ad individuare direttamente i soggetti beneficiari, eliminando, per il futuro, la possibilità -attualmente prevista- di indicare genericamente la sola ‘categoria’ di appartenenza” (nota n. 34/4860/MA007.A002 del 26 maggio 2015 della Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese).
Risulta ancora incerto se, fra i beneficiari, saranno ricompresi, per l’avvenire, anche gli istituti scolastici. Infatti, il disegno di legge, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (A.C. 2994-A), attualmente all’esame del Parlamento, “prevedeva la possibilità di destinazione del 5 per mille anche a favore delle istituzioni scolastiche, da finanziare mediante l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca, di apposito fondo con dotazione di cinquanta milioni di euro, a decorrere dall’anno 2017 (…). In sede di esame parlamentare alla Camera dei deputati, sono stati approvati una serie di emendamenti, volti alla soppressione del predetto articolo 17”20. Nel caso dell’approvazione di tale norma, l’intervenuto aumento del finanziamento da 400 a 500 milioni annui non porterebbe alcun vantaggio, dovendosi ripartire il fondo con un numero assai più cospicuo di enti.
Al fine di rendere più efficiente il sistema fino alla ridefinizione delle procedure, il Ministero dell’istruzione dichiara di aver “sviluppato, in occasione della presentazione delle domande di iscrizione per l’anno 2015, una procedura semplificata, aggiornando il proprio database con alcuni elementi che consentono l’individuazione certa dei soggetti beneficiari e tesa ad una maggiore attenzione e selezione degli stessi, quali l’associazione dell’indirizzo di posta elettronica ad un unico fruitore del servizio e il codice di iscrizione elaborato dal sistema nel corso dell’iscrizione dell’anno passato. Al riguardo (…), seppure non tutti i beneficiari risultano titolari di sito web, attraverso la menzionata procedura questa amministrazione ha avviato un processo automatico di avviso che consente di accertare che l’account di posta elettronica dei singoli iscritti risulti effettivamente attivo”21.
20 Nota n. 16159 del 22 maggio 2015 del Ministero dell’economia e delle finanze, Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale. La scelta di inserire gli istituti scolastici tra i soggetti beneficiari del 5 per mille “va rimessa a valutazioni di carattere esclusivamente politico. La questione non si esaurisce, evidentemente, nella possibilità di determinare o meno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, quanto, piuttosto, nella esatta individuazione delle caratteristiche e delle finalità delle diverse organizzazioni beneficiarie delle risorse del 5 per mille” (nota n. 34/4860/MA007.A002 del 26 maggio 2015 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese).
21 Nota n. 9902 dell’11 maggio 2015 del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca.
4. Il miglioramento nella trasparenza e nella completezza e correttezza della diffusione dei dati.
Con riguardo alla pubblicazione sui siti istituzionali, per l’affermazione del principio di trasparenza e lealtà nei confronti dei contribuenti che partecipano attivamente alla gestione del 5 per mille, l’Agenzia delle entrate si è adeguata alle indicazioni della Corte: “a seguito delle indicazioni della Corte, nel mese di febbraio 2015, è stato pubblicato l’elenco totale degli enti ammessi in una o più categorie di beneficiari per l’anno finanziario 2012, comprensivo degli enti in gestione al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che ne ha dato comunicazione in data 26 gennaio. In riferimento alla particolare modalità di effettuazione di quest’ultima scelta, si segnala che essa non è direttamente desumibile dall’Agenzia delle entrate. L’elenco totale riporta, per ciascun ente, l’indicazione delle categorie per le quali sono stati ammessi al beneficio, delle scelte totali ricevute e dei relativi importi complessivi, articolati in ordine decrescente. Inoltre, nel corso del mese di aprile 2015, sul sito istituzionale dell’Agenzia, sono stati pubblicati gli elenchi, in forma aggregata, degli enti ammessi in una o più categorie di beneficiari per le annualità precedenti all’anno finanziario 2012. In particolare, sono stati resi disponibili gli elenchi complessivi degli anni finanziari dal 2009 al 2011; gli elenchi delle restanti annualità sono in corso di elaborazione e saranno pubblicati entro il corrente mese di giugno. Infine, sempre a partire dal mese di aprile 2015, l’Agenzia delle entrate ha provveduto a migliorare il proprio sito istituzionale, rendendo più immediato ed organizzato l’accesso alle informazioni relative al contributo del 5 per mille sia per i soggetti che intendono partecipare al riparto del contributo, sia per i cittadini interessati alla conoscenza delle contribuzioni complessive. In particolare, il percorso di accesso agli elenchi è stato così semplificato: il menù di navigazione, in ogni anno finanziario, consente di accedere direttamente alla voce ‘elenchi’, nella quale i dati sono stati suddivisi in tipologie (iscritti, ammessi ed esclusi, complessivi) per una più rapida consultazione delle informazioni ricercate. L’elenco complessivo dei beneficiari presenti in una o più categorie è, inoltre, consultabile direttamente nella parte del sito dedicata al contributo accanto ad ogni anno finanziario, senza necessariamente dover entrare nelle informazioni di uno specifico anno”22.
22 Nota n. 86341 del 25 giugno 2015 dell’Agenzia delle entrate.
Il Ministero dell’istruzione concorda con la necessità di “pubblicare sul sito web dell’Agenzia delle entrate gli importi aggregati degli enti beneficiari per distribuzione geografica e per totale complessivamente acquisito, al fine di fornire agli stessi un maggiore monitoraggio e controllo”23. Del resto, “la pubblicazione sulla rete internet degli elenchi annuali dei beneficiari rientra tra le materie oggetto del richiamato d.p.c.m, previsto dall’art. 1, c. 154, l. n. 190/2014”24.
5. Le problematiche nella gestione dell’istituto da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
Non si comprende il motivo per cui resti la preclusione di partecipazione per gli enti di diritto pubblico al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, tenuto conto dei rilevantissimi tagli di bilancio che il Ministero interessato ha subito negli ultimi anni25 e che dovrebbe indurre, al contrario, così come accade per la ricerca scientifica e quella sanitaria, all’utilizzo di tali risorse a favore dello Stato e degli altri enti pubblici. Queste, invece, vengono dirottate su enti privati quasi sempre non specializzati nel campo del restauro e della conservazione, che sviluppano, peraltro, spesso, progetti di non particolare interesse per i contribuenti.
Irrazionale risulta, altresì, l’impossibilità di scelta diretta dell’ente nella scheda per l’opzione della destinazione del 5 per mille.
Tuttavia, il Ministero riferisce che “la Direzione generale bilancio, attualmente competente per la materia in oggetto, preso atto dei contenuti della deliberazione n.
23 Nota n. 9902 dell’11 maggio 2015 del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca.
24 Nota n. 34/4860/MA007.A002 del 26 maggio 2015 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese. Per quel che concerne lo strumento informatico, il Coni prevede che “il software di gestione del ‘registro 2.0’ sarà operativo a partire da gennaio 2016 e, pertanto, a decorrere da tale data, potrà essere regolarmente alimentato dalle federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate e dagli enti di promozione sportiva. Il suddetto database, oltre alla sezione documentale ed a quella anagrafica delle associazioni/società sportive, conterrà l’elenco dei tesserati - identificati dal codice fiscale che, come noto, è unico ed univoco per ciascuna persona fisica - con il dettaglio delle attività sportive svolte dagli stessi nel corso delle stagioni sportive. Ciò premesso, tutti i dati del sistema sportivo italiano di competenza del Coni - che, a mente dell’art. 7, c. 1, d.l. n. 136/2004, convertito in l. n. 186/2004, è, pur sempre, l’unico organismo certificatore dell’effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche - saranno, in tal modo, gestiti attraverso un unico modello informatico” (nota n. 4675/15 del 22 maggio 2015).
25 Lo stesso Ministero dei beni e delle attività culturali lamenta che le risorse ad esso attribuite si sono ridotte, ormai, allo 0,11 per cento del bilancio statale.
14/2014/G del 30 ottobre 2014, ha elaborato e trasmesso, in data 21 luglio, un nuovo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri i cui contenuti appaiono rispondere in maniera fattiva a quanto sottolineato da codesta Corte (…). Tale schema, che recepisce anche alcune delle proposte a suo tempo avanzate dalla Direzione generale valorizzazione del patrimonio culturale, ora soppressa, prevede, infatti, l’individuazione del Ministero quale unico beneficiario e la possibilità, per il contribuente, di scegliere direttamente l’istituto del Ministero cui destinare la propria quota del 5 per mille, mediante l’indicazione del codice fiscale dell’istituto stesso. Lo schema è, attualmente, all’esame dell’Ufficio legislativo e dell’Ufficio di Gabinetto del Ministro”26.
In assenza della modifica sopra auspicata, la Corte ha chiesto -per motivi di trasparenza- che andasse almeno chiarito che la destinazione dei fondi è erogata solo a favore di organismi privati e non a vantaggio del Ministero dei beni e delle attività culturali o di altri enti pubblici istituzionalmente preposti alla tutela del patrimonio culturale, come, peraltro, i cittadini sono indotti a ritenere nella compilazione della scheda del 5 per mille. L’Agenzia delle entrate riferisce che “la comunicazione da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo contenente la nuova formulazione della scheda per la destinazione dei fondi alle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici è pervenuta alla scrivente il 12 marzo 2014, successivamente alla data di pubblicazione dei modelli dichiarativi avvenuta nel mese di gennaio 2014. Pertanto, non è stato possibile inserire la precisazione prevista in tempo utile per la predisposizione dei modelli relativi all’anno finanziario 2014, anno d’imposta 2013. La nuova indicazione del testo, comunque, è stata recepita nella modulistica relativa all’anno finanziario 2015, anno d’imposta 2014.
Nella scheda di scelta, il riquadro riporta la dicitura “finanziamento a favore di organismi privati delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici”27.
26 Nota n. 8799 del 24 luglio 2015 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Segretariato generale.
27 Nota n. 86341 del 25 giugno 2015.
6. La mancata soluzione di varie criticità.
a) Benché fosse stata auspicata dalla Corte una diffusione più rapida e trasparente dei dati sulle scelte dei contribuenti e, soprattutto, un’attribuzione più sollecita delle somme spettanti ai beneficiari, la pubblicazione dei dati riguardanti l’anno finanziario 2013, da parte dell’Agenzia delle entrate, è stata più lenta per l’anno in corso rispetto a quelli precedenti; l’Agenzia riferisce, infatti, che solo “in data 14 maggio 2015 sono stati pubblicati gli elenchi degli ammessi e degli esclusi con l’indicazione, per ciascun ente beneficiario, delle scelte e degli importi corredati dai dati del comune, della provincia e della regione in cui ha sede l’ente. Inoltre, è stato reso disponibile, sul sito istituzionale, anche l’elenco complessivo degli enti ammessi in una o più categorie di beneficiari”28. Peraltro, gli enti destinatari del contributo per le attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, ancora nel mese di ottobre, non sono stati inseriti, in quanto non vi è stata la comunicazione degli importi spettanti da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali.
b) La concentrazione dei pagamenti in capo ad un’unica struttura potrebbe portare alla contrazione dei tempi di attesa dell’erogazione, evitando inutili passaggi procedurali.
Secondo il Ministero del lavoro, “la possibilità di concentrare i pagamenti in capo ad un’unica struttura potrebbe essere, eventualmente, valutata nell’ambito del più generale processo di stabilizzazione e razionalizzazione dell’istituto del 5 per mille. Su un piano strettamente tecnico, potrebbe essere considerata, ai fini della semplificazione e della trasparenza delle procedure connesse alla erogazione delle risorse, la eliminazione della possibilità per i beneficiari di riscuotere mandati di pagamento in contanti presso la Banca d’Xxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx”00.
Pur condividendo, in un’ottica di generale razionalizzazione del sistema, la necessità di ridurre i centri di competenza per i pagamenti, l’Associazione nazionale comuni italiani (Anci) “auspica che il ruolo di coordinamento delle attività di analisi e di riversamento delle
28 Nota n. 86341 del 25 giugno 2015.
29 Nota n. 34/4860/MA007.A002 del 26 maggio 2015 della Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese.
quote dei comuni sia svolto dal Ministero dell’interno, soggetto da sempre istituzionalmente preposto alla erogazione delle spettanze comunali”30.
c) Sarebbe auspicabile la riunione, in una sola anagrafe, degli albi, degli elenchi e dei registri attualmente presenti ed una più penetrante capacità di controllo delle singole amministrazioni competenti sulle iscrizioni e sulle cancellazioni.
Il Ministero del lavoro riferisce che il disegno di legge delega di riforma del terzo settore “prevede che sia riorganizzato il sistema di registrazione degli enti attraverso la previsione di un registro unico, suddiviso in specifiche sezioni, da istituirsi presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il registro unico dovrà consentire, tra l’altro, la piena conoscibilità, su tutto il territorio nazionale, degli enti di terzo settore iscritti al suo interno”31.
L’Agenzia delle entrate si è resa disponibile, “nello spirito di collaborazione tra le amministrazioni, a fornire il dato desunto dall’anagrafe tributaria. In particolare, nel mese di febbraio 2015, a seguito di specifiche elaborazioni richieste al partner informatico Sogei s.p.a., sono stati inviati al Coni i dati degli enti iscritti al 5 per mille per l’anno finanziario 2014 nella categoria delle associazioni sportive dilettantistiche, corredati delle informazioni sulla natura giuridica. Si precisa, comunque, che il controllo sulla natura giuridica dell’ente, che ne costituisce requisito necessario per l’accesso al beneficio, per le associazioni sportive dilettantistiche è demandato al Coni in fase di ammissione o di esclusione. L’Agenzia delle entrate non effettua alcuna attività di verifica sulla sussistenza dei requisiti al contributo per tale categoria di enti”32.
Il Coni “ha sempre aderito a tutte le proposte di collaborazione promosse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, tese ad integrare, ottimizzandole, le reciproche azioni. Ha collaborato, sin dal 2014, all’accertamento della sussistenza dell’operatività delle associazioni sportive anche a ridosso dell’erogazione dei contributi relativi agli esercizi pregressi, nonostante la normativa non prevedesse tale coinvolgimento. Sono, poi, in atto contatti aventi ad oggetto lo studio congiunto di uno schema di rendiconto da proporre ai soggetti che hanno percepito il contributo del 5 per mille. Difficoltà permangono, invece, quanto alla verifica preventiva
30 Email del 7 ottobre 2015.
31 Nota n. 34/4860/MA007.A002 del 26 maggio 2015 della Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese.
32 Nota n. 86341 del 25 giugno 2015.
sulla natura giuridica dei soggetti che intendono accedere al riparto del 5 per mille iscrivendosi sul sito dell’Agenzia delle entrate. A tale riguardo, infatti, si sottolinea che, nonostante la normativa abbia individuato quali beneficiari solo ed esclusivamente le associazioni sportive dilettantistiche, le società sportive, costituite nella forma di società di capitali senza scopo di lucro, che, comunque, godono del riconoscimento ai fini sportivi del Coni, se non intercettate al momento della relativa iscrizione, possono, di fatto, sfuggire ai controlli a campione di competenza del Coni. Del resto, il Coni vanta una competenza esclusiva in ambito sportivo, ma, nello stesso tempo, non ha accesso all’anagrafe tributaria, cosa, di converso, possibile all’Agenzia delle entrate. Per ovviare alla netta posizione assunta in materia dall’Agenzia delle entrate (…), il Coni ha avanzato istanza formale, in data 10 dicembre 2014, al fine di conoscere le relative indicazioni presenti in anagrafe tributaria, da trasmettere ai propri comitati regionali, che, in concreto, svolgono le verifiche. La lista, pervenuta al Coni in data 26 febbraio 2015, ha permesso di appurare che, su un totale di
8.192 soggetti iscritti nel 2014 nelle liste dell’Agenzia delle entrate, ben 303 in anagrafe tributaria risultavano possedere natura giuridica differente rispetto a quella di associazione. I comitati del Coni sono stati, pertanto, invitati ad adottare nuovi provvedimenti di esclusione, avverso i quali sono ipotizzabili ricorsi che allungheranno i tempi per la redazione delle liste definitive. I suddetti comitati del Coni, peraltro, segnalano una non completa attendibilità delle indicazioni fornite, dal momento che, a quanto pare, la natura giuridica dei soggetti stessi è inserita dagli interessati mediante codici numerici non sottoposti ad alcun controllo informatico incrociato rispetto ad altri dati salienti gestiti dall’Agenzia delle entrate e, pertanto, sono emersi errori materiali che hanno falsato l’effettiva natura giuridica del soggetto”33.
33 Nota n. 4675/15 del 22 maggio 2015 del Coni. “La collaborazione tra l’Agenzia delle entrate ed il Coni, promossa da questo Dipartimento ai fini degli adempimenti nel settore dello sport, è stata intensificata. La misura dell’effettivo miglioramento dell’interscambio informativo con l’Agenzia delle entrate sarà quantificabile solo a seguito della pubblicazione dei prossimi elenchi dei beneficiari, entro la fine del mese di maggio 2015. La più puntuale collaborazione tra l’Agenzia delle entrate ed il Coni, come confermato dalla stessa Agenzia in data 27 aprile 2015, ha già consentito di rendere disponibili, ai fini dei controlli, ulteriori dati sui beneficiari desumibili dall’anagrafe tributaria, riguardanti la loro natura giuridica. Ciò risulta strettamente funzionale a più rapidi ed efficienti controlli sui soggetti ammessi al beneficio, rimuovendo talune criticità emerse in passato. Ai sensi dell’art. 11, c. 5, d.p.c.m. 23 aprile 2010, e d.p.r. n. 445/2000, l’Ufficio per lo sport ha svolto verifiche a campione sulle autodichiarazioni prodotte dalle associazioni sportive dilettantistiche, in misura pari al 20 per cento dei destinatari, rinviando al Coni i controlli mirati per i casi particolari. E’stato avviato uno specifico esercizio di coordinamento con il Coni, volto a definire elementi utili per la predisposizione di linee-guida aggiornate per la formulazione del rendiconto da parte delle associazioni sportive. Non appena saranno acquisite le valutazioni del Comitato olimpico, è intenzione del Dipartimento finalizzare un documento di indirizzo operativo da condividere, a fini consultivi, anche con la Guardia di
d) Parrebbe utile un’iniziativa che preveda la creazione di un database pubblico con dati provenienti dall’Agenzia delle entrate, dalle Camere di commercio, dal Coni e dalle altre amministrazioni coinvolte, che consenta di valutare più compiutamente l’operato degli enti con finalità sociali.
Il Coni è disponibile “a trasmettere i dati contenuti nel proprio registro ad un eventuale database pubblico, tanto più quelli che saranno inclusi nel nuovo ‘registro 2.0’. Qualora, poi, a seguito della revisione della normativa, la gestione del 5 per mille fosse attribuita, in via esclusiva, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, l’ente è pronto ad attivare un’utenza per l’amministrazione che potrebbe verificare direttamente la posizione di ogni singola associazione”34.
e) Nonostante la stabilizzazione dell’istituto, la prassi amministrativa non ha semplificato le procedure, richiedendosi ancora, ogni anno, i medesimi adempimenti per gli enti aspiranti al contributo, con l’eccezione del Ministero della salute, che ha adottato la buona pratica della non necessità della reinscrizione: “in sede di stabilizzazione del contributo, sono state confermate le finalità e le tipologie di soggetti beneficiari, le modalità di accesso al contributo e quelle di pubblicazione degli elenchi degli enti iscritti, ammessi o esclusi, nonché i criteri per l’erogazione delle somme attribuite. Ciò premesso, qualunque attività di semplificazione può essere effettuata solo attraverso nuove disposizioni normative”35.
Il Ministero dell’istruzione afferma di aver “semplificato la procedura di iscrizione per tutti gli enti della ricerca scientifica che hanno chiesto di iscriversi al beneficio per l’anno 2015, ma ritiene ancora non realizzabile la creazione di elenchi stabili, causa la mancata
finanza per rendere la collaborazione in atto con il Corpo ancora più possibile sinergica. A tal proposito, si evidenzia che è stata già sottoposta al Comando generale del Corpo un’ipotesi di rafforzamento del protocollo d’intesa attualmente in essere. Questa amministrazione sta procedendo ad avviare l’elaborazione di criteri di massima per le verifiche sulle dichiarazioni sostitutive presentate dalle associazioni sportive dilettantistiche al momento della iscrizione nei previsti elenchi, annualmente pari ad oltre 8.000. Ciò allo scopo di rendere più rapida ed efficiente anche l’attività di verifica a campione, in relazione ai controlli di cui all’art. 11 del citato
d.p.c.m. 23 aprile 2010. A corredo di quanto sopra: - si conferma (…) circa l’avvenuta riduzione dei tempi di erogazione delle somme relative all’annualità del 5 per mille di cui agli elenchi pubblicati dall’Agenzia delle entrate il 9 aprile 2014, pari al 50 per cento rispetto alla media dei quattro anni precedenti; - si evidenzia che si sta continuando ad operare per ridurre ulteriormente ed in modo significativo i tempi dei futuri pagamenti”(nota n. 8879 del 29 aprile 2015 della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport).
34 Nota n. 4675/15 del 22 maggio 2015.
35 Nota n. 86341 del 25 giugno 2015 dell’Agenzia delle entrate.
definizione di regole o aspetti di natura normativa, quali la pubblicazione dei bilanci degli ultimi tre anni di tutti gli enti delle ricerca scientifica che (…) si trovino in regola con la rendicontazione. Inoltre, la creazione di elenchi stabili presupporrebbe l’inserimento nei medesimi elenchi di tutte le istituzioni Afam (conservatori, accademie, istituti musicali ed artistici), consorzi interuniversitari e università che, al contrario, ad oggi, non risultano aver presentato regolare istanza di iscrizione al beneficio del 5 per mille e, dunque, beneficiari delle relative erogazioni”36. Tuttavia, “per l'anno 2015, ha realizzato una piattaforma informatica avente lo scopo di eliminare il materiale cartaceo dalla corrispondenza. L’aggiornamento della piattaforma (…) ha consentito, a chiusura delle iscrizioni per l’anno 2015, un risparmio di tempo e di costi per tutti gli enti che hanno chiesto di partecipare al riparto, introducendo, in forma sperimentale, la firma digitale sui documenti”37. Il Ministero, infine, “propone l’inserimento negli elenchi soltanto per gli enti che si trovano in regola con la trasmissione della rendicontazione, oggi obbligatoria a partire da 20.000 euro, e la pubblicazione, sui siti dei singoli beneficiari, dei bilanci degli ultimi tre anni, in modo da favorire anche una maggiore condivisione e scambio di informazioni con i contribuenti”38.
Il Coni, “pur avendo apprezzato l’inserimento, a partire dal 2008, delle associazioni sportive dilettantistiche tra i beneficiari del 5 per mille quale tipologia di soggetti distinta dagli enti del volontariato, ha, tuttavia, in più occasioni, evidenziato come la normativa vigente non abbia pienamente valorizzato le caratteristiche specifiche e peculiari delle attività sportive. Non si comprende, infatti, perché l’attività sportiva dilettantistica non sia stata considerata, di per sé, degna di valenza sociale, mentre sia stato necessario identificare tre opzioni di attività prevalente, in ogni caso unite alla presenza di un settore giovanile. E’ altamente improbabile, ad esempio, che un’associazione che svolge la propria attività con soci over 60 abbia al proprio interno anche un settore giovanile. Eppure, in base al vigente contesto normativo di riferimento, quella stessa associazione non può accedere al 5 per mille; e ciò appare, evidentemente, un controsenso. Si ritiene, invece, che tutte le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni - ferma restando l’esclusione per le società di capitali senza fine di lucro - e regolarmente iscritte al registro possano essere ammesse al
36 Nota n. 10535 del 20 maggio 2015 del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca. 37 Nota n. 9902 dell’11 maggio 2015 del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca. 38 Nota n. 9902 dell’11 maggio 2015 del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca.
beneficio del riparto del 5 per mille, senza dover ripetere ogni anno l’iscrizione sul sito dell’Agenzia delle entrate nonché la presentazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. Il registro del Coni potrebbe rappresentare, dunque, il database pubblico dello sport, agevole da consultare dai contribuenti non solo per conoscere il codice fiscale del possibile beneficiario, ma anche per verificarne l’organizzazione interna e l’attività praticata. Inoltre, quale contrappeso rispetto alla dinamicità propria dell’associazionismo sportivo, si potrebbe ipotizzare un requisito di anzianità sportiva, prevedendo, ad esempio, una permanenza minima nel registro Coni quale requisito indispensabile finalizzato alla partecipazione al beneficio del riparto del 5 per mille. Infine, in considerazione dell’elevato numero di soggetti sportivi interessati (attualmente, risultano iscritte al registro un totale di 101.500 associazioni sportive39) e proprio al fine di evitare un’eccessiva frammentazione del contributo ricevibile (…), è ipotizzabile l’individuazione di una soglia minima di contributo attribuibile, di importo tale da prevenire la dispersione delle risorse disponibili. Peraltro, se i controlli a campione fossero previsti soltanto nella fase immediatamente precedente all’erogazione del contributo, oltre al vantaggio dell’attualità del relativo esito, ai soggetti beneficiari sarebbe risparmiata la doppia tornata di controlli. Ciò non impedirebbe, tuttavia, che, laddove, in sede di rendicontazione ovvero di pubblicazione sul proprio sito delle attività finanziate con le somme del 5 per mille - come prospettato da altre amministrazioni -, l’associazione non dovesse risultare in regola, sarebbe esclusa dalle future contribuzioni. In tale modo, a parere del Coni, non solo gli adempimenti per i soggetti che aspirano al beneficio verrebbero oltremodo semplificati ed i tempi si ridurrebbero a quelli fisiologici per l’identificazione delle effettive assegnazioni, ma le associazioni sportive non dovrebbero più rivolgersi a tre soggetti distinti per conoscere la propria posizione”40.
f) Sarebbe assai utile l’obbligo di pubblicazione dei bilanci, utilizzando schemi chiari, trasparenti e di facile comprensione. Il disegno di legge delega per la riforma del terzo settore, nell’ambito delle previsioni finalizzate alla revisione del 5 per mille, “prevede l’introduzione, a carico dei beneficiari, di precisi obblighi di trasparenza totale sull’utilizzo
39 Il numero complessivo dei soggetti sportivi iscritti alla data del 14 maggio 2015 è di 104.065, ripartiti in
101.554 associazioni sportive dilettantistiche e 2.511 società sportive dilettantistiche (società di capitali senza scopo di lucro).
40 Nota n. 4675/15 del 22 maggio 2015 del Coni.
delle risorse ricevute, con evidenti conseguenze in caso di mancato rispetto degli obblighi di pubblicità”41.
Il Ministero del lavoro riferisce che anche “il sistema dei controlli potrà essere oggetto di revisione, nell’ambito di un più organico intervento di riforma dell’istituto del 5 per mille.
Per quanto attiene alla possibilità di prevedere un cofinanziamento a carico dei soggetti beneficiari, occorre considerare che tale modalità risulta poco coerente con l’istituto (…), la cui finalità è proprio quella di assicurare il finanziamento di enti che operano per finalità ritenute meritevoli, attraverso la libera scelta dei contribuenti”42.
Secondo il Ministero dell’istruzione, l’introduzione “di più rigorosi controlli e verifiche sugli enti dovrebbe essere mirata al raggiungimento di migliori traguardi in specifici progetti di ricerca, che dovrebbero essere valutati da specifiche commissioni anche con il contributo di importanti centri nazionali”43.
g) Come auspicato dal Ministero del lavoro, la pubblicità dei riscontri amministrativo- contabili effettuati in materia di omessa o non adeguata rendicontazione dovrebbe essere incoraggiata, per espellere gli organismi non meritevoli della fiducia accordata dai contribuenti.
Lo stesso Ministero riferisce44 che gli “aspetti relativi alle modalità di redazione e di verifica dei rendiconti nonché alle conseguenze in caso di violazione degli obblighi di
41 Nota n. 34/4860/MA007.A002 del 26 maggio 2015 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese.
42 Nota n. 34/4860/MA007.A002 del 26 maggio 2015 della Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese.
43 Nota n. 9902 dell’11 maggio 2015 del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca.
44 Nota n. 496 del 21 maggio 2015 dell’Organismo indipendente di valutazione della performance: “(…) con il piano della performance 2014-2016 è stato assegnato alla Direzione generale per il volontariato, l’associazionismo e le formazioni sociali l’obiettivo operativo ‘erogazione dei contributi del 5 per mille di competenza del Ministero del lavoro, a favore delle associazioni del terzo settore, al fine di assicurare il loro funzionamento e le loro finalità’, collegato all’obiettivo strategico ‘promozione e sviluppo del terzo settore’. Per quanto riguarda, in particolare, il monitoraggio, si ritiene opportuno richiamare le disposizioni dell’art. 6 del d.lgs. n. 150/2009, che attribuiscono tale attività agli organi di vertice politico- amministrativo, con il supporto dei dirigenti. Gli esiti del monitoraggio vengono, poi, riportati nella ‘relazione sulla performance’, predisposta dall’amministrazione entro il 30 giugno di ogni anno e nella quale sono rappresentati i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati ed alle risorse, con l’indicazione degli eventuali scostamenti rilevati (art. 10 d.lgs. n. 150/2009). I report di monitoraggio predisposti dalle direzioni generali costituiscono, altresì, la principale fonte di informazione per le verifiche di pertinenza dell’Organismo indipendente di valutazione e base essenziale per l’elaborazione delle proposte di valutazione annuale della dirigenza apicale. Dall’analisi degli elementi informativi riguardanti lo specifico obiettivo, è emersa l’introduzione, da parte della competente Direzione generale, di alcune iniziative utili per migliorare le procedure in materia di 5 per mille dell’Irpef. In primo luogo, si segnala la decisione della Direzione generale di svolgere una prima, immediata verifica
rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari saranno disciplinati con il (…) d.p.c.m. previsto dall’art. 1, c. 154, l. n. 190/2014”45; per assicurare trasparenza ed efficacia
circa la completezza della documentazione al momento dell’arrivo dei rendiconti, senza attendere l’affidamento di tale riscontro all’apposita commissione. In questa maniera, da un lato, si riducono i tempi tra l’arrivo dei rendiconti e le richieste all’ente di integrazione di documenti; dall’altro, viene stabilito, con i soggetti coinvolti, un rapporto che la Direzione generale definisce di ‘vigilanza collaborativa’. A fronte di 1.750 rendiconti ricevuti (superiori a 20.000 euro), sono state inviate 592 richieste di integrazione. Inoltre, è stata evidenziata dalla Direzione l’implementazione di “una banca dati interna, dove registrare i rendiconti pervenuti, a partire dagli elenchi dei pagamenti effettuat i, per tenere sotto controllo l’effettivo adempimento dell’obbligo di inoltro dei rendiconti superiori a 20.000 euro”. Altro aspetto di rilievo, sottolineato dalla Direzione generale, riguarda la razionalizzazione operata nella distribuzione del personale dedicato dell’organico per l’erogazione delle risorse e l’assistenza ai beneficiari dei contributi. Per quanto riguarda l’esame dei quesiti e delle richieste dei soggetti destinatari del contributo, sulla base di quanto comunicato nel report di monitoraggio, risulta che il potenziamen to del personale dedicato a questo settore ha permesso, nel mese di febbraio 2015, di dare riscontro a tutte le domande pervenute nel corso del 2014, tenendo presente che l’attività si è intensificata durante il secondo semestre dell’anno. L’analisi dei quesiti degli utenti, tra l’altro, ha fornito elementi utili per affinare alcune tematiche ed operare modifiche, nell’ambito della revisione delle linee guida per la rendicontazione. (…) l’ufficio ha indicato l’elaborazione di un documento aggiornato che, tuttavia, contenendo rilevanti novità, necessita di un confronto con gli stakeholder in sede di tavolo tecnico del terzo settore - periodicamente convocato presso l’Agenzia delle entrate - nonché l’approvazione da parte dell’autorità politica. Occorre, poi, considerare che la legge di stabilità 2015 (…) ha previsto l’emanazione di un decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri per definire: in primo luogo, le modalità di redazione dei rendiconti da parte dei soggetti beneficiari (dai quali risulti la destinazione di tutte le somme erogate); le modalità di recupero delle stesse somme per violazione degli obblighi di rendicontazione; le modalità di pubblicazione nel sito web di ciascuna amministrazione degli elenchi dei soggetti ai quali è stato erogato il contributo, con il relativo importo, nonché le modalità di pubblicazione nello stesso sito dei rendiconti trasmessi. Pertanto, occorrerà tener conto delle disposizioni del decreto appena citato nella revisione delle suddette linee guida, che dovranno essere, conseguentemente, adeguate. La Direzione generale ha ritenuto, quindi, opportuno differire la presentazione del documento al tavolo tecnico del terzo settore”.
45 Nota n. 34/4860/MA007.A002 del 26 maggio 2015 della Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese. Il Ministero del lavoro non effettua verifiche, “ai sensi dell’art. 48 bis del
d.p.r. 29 marzo 1973, n. 602, per importi superiori a 10.000 euro, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro dell’economia 18 gennaio 2008, n. 40, ovvero tramite un’apposita richiesta telematica ad Equitalia servizi s.p.a., nei confronti di beneficiari di erogazioni finanziarie disposte, anche tramite l’Agenzia delle entrate, a titolo di 5 per mille. In proposito (…), questa Direzione generale non effettua tali verifiche (che, per l’annualità 2012, riguarderebbero 3.729 beneficiari) sulla base della risposta, fornita dalla Ragioneria generale dello Stato, Igf, ad uno specifico quesito formulato dalla Direzione generale, a seguito dell’emanazione del predetto d.m. Il quesito formulato da questa amministrazione aveva ad oggetto sia le erogazioni relative al 5 per mille, sia quelle previste dalle leggi di settore. (...) A tale quesito, il Ragioniere generale dello Stato ha fornito risposta con nota del 29 maggio 2008, con la quale si escludevano tali fattispecie dall’ambito di applicazione del citato art. 48 bis del d.p.r. n. 602/1973 e del d.m. n. 40/2008, sulla base delle seguenti considerazioni: (…) 2) la natura (relativamente alle somme versate a titolo di 5 per mille Irpef) di “somme assoggettate ex lege ad un preciso scopo, destinate dal contribuente, in forza di una puntuale previsione legislativa, a soggetti individuati dal legislatore”; 3) evidenziando, “in via generale”, come “il termine 'pagamento' utilizzato dal legislatore nella normativa in esame sia riferito, eminentemente, all’adempimento di un obbligo contrattuale e, in ogni caso, non possa che avere connotazione privatistica, con la conseguenza che, quindi, non tutti i trasferimenti di somme, pur transitando per la pubblica amministrazione, costituiscono sempre un vero e proprio pagamento nel senso ora illustrato.” Con successive circolari (la n. 22 del 20 luglio 2008, la n. 29 dell’8 ottobre 2009, la n. 27 del 23 settembre 2011, richiamata anche dalla n. 24 del 27 agosto 2014), la Ragioneria generale dello Stato ha, nel tempo, fornito un quadro interpretativo pienamente coerente con gli elementi esposti nella risposta innanzi richiamata. (…) Può, quindi, ritenersi che, con riferimento alle erogazioni del 5 per mille (aventi natura di trasferimento e non di pagamento a fronte di prestazione), rispetto alle quali sia i requisiti dei beneficiari, sia la determinazione dell’entità del beneficio derivano direttamente
dalla volontà del legislatore, sia pure ‘mediata’ dalle scelte effettuate dal contribuente e senza margini di discrezionalità in capo all’amministrazione erogante, non vi siano elementi tali da consentire di procedere all’effettuazione delle verifiche, ai sensi delle disposizioni innanzi richiamate”. Per il lasso di tempo che, “tuttora, intercorre tra la scelta operata dal contribuente di destinare la somma ad un soggetto beneficiario e il momento in cui sono concretamente trasferiti a tale soggetto gli importi dovuti a titolo di 5 per mille. In proposito, si evidenzia come tale distanza temporale dipenda, in primo luogo, dalla complessità del meccanismo (…), oltreché -in alcuni casi- dalla intervenuta perenzione degli impegni di spesa. Xxxxx, infatti, considerare che le risorse che ogni anno confluiscono sul capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali pervengono sotto forma di ‘residui di lettera f’ di provenienza dell’anno precedente, e, una volta impegnate, cadono in perenzione l’anno successivo. A titolo di esempio, si porta il caso del 5 per mille relativo all’anno finanziario 2012. (…) L’art. 33, c. 11, della l. 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità per il 2012), ha individuato in 400 milioni di euro le risorse da destinare complessivamente all’istituto, ripartendole tra le varie finalizzazioni previste dal citato d.p.c.m. (sostegno al volontariato e alle onlus, ricerca scientifica e università, ricerca sanitaria, attività sociali del comune di residenza del contribuente, ecc.). Secondo lo scadenziario pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate, in applicazione del
d.p.c.m. 23 aprile 2010, le organizzazioni di volontariato erano tenute a presentare all’Agenzia, entro il 7 maggio 2012, richiesta di inserimento nell’apposito elenco di candidati beneficiari (elenco predisposto e, successivamente, pubblicato da detto ente il 14 maggio 2012, in una prima versione e, dopo la scadenza del termine concesso per la segnalazione di eventuali errori da parte dei candidati, nella seconda versione del 25 maggio 2012). Nel contempo, i contribuenti, all’atto della presentazione della dichiarazione dei redditi e della liquidazione dell’imposta riferita ai redditi 2011, potevano effettuare la destinazione del proprio 5 per mille a partire dalla prima scadenza utile (presentazione del modello 730). Secondo quanto previsto dall’art. 11 del
d.p.c.m. 23 aprile 2010, i dati relativi alle scelte operate dai contribuenti per il periodo di imposta 2011 vengono trasmessi in via telematica al Ministero dell’economia e delle finanze, ai fini della ripartizione del fondo iscritto nello stato di previsione di quest’ultimo, da ripartirsi tra i Ministeri interessati. Con riferimento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al relativo capitolo di spesa 5243, le risorse afferenti alle dichiarazioni 2012 (redditi 2011) sono state rese disponibili con un decreto di variazione dello stato di previsione 2013 (…), pervenendo sotto forma di residui di lettera f, con esercizio di provenienza 2013. (...) L’elenco degli ammessi e degli esclusi, con relativi importi, per l’anno finanziario 2012, è stato pubblicato dall’Agenzia delle entrate sul proprio sito internet istituzionale il 9 aprile 2014 (per un totale di 33.146 soggetti), mentre gli elenchi dei soggetti ‘pagabili’, completi di importo, codice fiscale e coordinate bancarie sono pervenuti, sempre dall’Agenzia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, rispettivamente, in data 4 agosto 2014 (elenco di 39 soggetti beneficiari di contributi pari o superiori a 500.000 euro), in data 12 agosto 2014 (primo elenco di beneficiari fino a 500.000 euro, comprendente 29.578 enti), in data 18 novembre 2014 (secondo elenco, fino a
500.000 euro, comprendente 1.772 enti). In tutti i casi, l’elenco è stato seguito da una nota formale del Ministero del lavoro che ha proceduto a dare l’assenso, verificando anche la presenza di mandati irrevocabili all’incasso conferiti dall’ente ad un istituto di credito e comunicati all’amministrazione ovvero la presenza di eventuali soggetti cessati, nonché dall’emissione di ordini di pagamento per la liquidazione degli importi. Un ulteriore elenco è atteso nel corso del 2015, al termine del quale l’impegno di spesa relativo all’annualità 2012 cadrà in perenzione. L’Agenzia delle entrate dovrà anche comunicare l’elenco (o gli elenchi) degli enti ‘pagabili’ che, malgrado le richieste, non hanno fornito le proprie coordinate bancarie (in questi casi, gli enti sono, comunque, tenuti a comunicare le coordinate bancarie o a richiedere il pagamento -per somme inferiori ai 1.000 euro- con rimessa diretta. Nei casi in cui tali informazioni non perverranno entro la fine del mese di novembre 2015, sarà indispensabile ricorrere alle procedure di reinscrizione in bilancio con i tempi che ne conseguono). In definitiva, si evidenzia come oltre il 94 per cento dei beneficiari del 5 per mille relativo all’annualità 2012, per le modalità operative attualmente previste, abbiano ricevuto, a partire dalla seconda metà del 2014, le risorse loro destinate; per circa 1.800 enti, l’Agenzia delle entrate deve ancora far pervenire comunicazione (che potrebbe essere di ‘liquidabilità’, accompagnata dalle coordinate bancarie, ovvero di mancata conoscenza di coordinate bancarie o, infine, di sospensione del pagamento per accertamenti in corso). Si sottolinea come questa tempistica derivi (…) dalla disciplina vigente (compresa quella relativa ad eventuali rimessioni in termini degli enti che non hanno provveduto nei tempi previsti agli adempimenti per l’iscrizione in elenco), dai tempi connessi agli adempimenti fiscali e dalle regole di contabilità dello Stato. Una riduzione dei tempi potrebbe derivare da un generale riordino dell’istituto, nonché da eventuali razionalizzazioni e semplificazioni delle procedure che interessano direttamente il Ministero dell’economia e delle finanze, per le quali ci si rimette ad ogni utile valutazione dell’Ufficio centrale del bilancio (...)”(nota n. 34/3172/MA007.A002 del 27 marzo 2015 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).
nell’utilizzazione della quota del 5 per mille, la norma ha previsto l’emanazione di un apposito decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri per definire “le modalità di redazione del rendiconto, dal quale risulti in modo chiaro e trasparente la destinazione di tutte le somme erogate ai soggetti beneficiari, le modalità di recupero delle stesse somme per violazione degli obblighi di rendicontazione, le modalità di pubblicazione nel sito web di ciascuna amministrazione erogatrice degli elenchi dei soggetti ai quali è stato erogato il contributo, con l’indicazione del relativo importo, nonché le modalità di pubblicazione nello stesso sito dei rendiconti trasmessi”46.
h) Permane il problema dell’incompetenza del Ministero del lavoro nella compilazione degli elenchi dei soggetti ammessi al beneficio e la conseguente scarsa efficacia nella verifica dei requisiti. La fondamentale attività di vaglio degli aspiranti ed il controllo delle dichiarazioni sostitutive sfuggono, pertanto, all’amministrazione che più conosce le problematiche del settore.
Il Ministero del lavoro afferma che la modalità di iscrizione dei soggetti beneficiari “è, attualmente, disciplinata dall’art. 2 del d.p.c.m. 23 aprile 2010. Tuttavia, non risulta che le attuali modalità abbiano, finora, compromesso o attenuato l’efficacia delle verifiche dei singoli soggetti, dal momento che i controlli per accertare il possesso dei requisiti sono svolti dall’Agenzia delle entrate in stretto raccordo con i competenti uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Non può escludersi che anche tale aspetto possa essere oggetto di revisione, nell’ambito di un più organico intervento di riforma dell’istituto del 5 per mille”47. L’Agenzia delle entrate riferisce che il “d.p.c.m. 23 aprile 2010 - le cui disposizioni, a seguito della stabilizzazione del contributo del 5 per mille prevista dalla legge di stabilità 2015, si rendono applicabili all’esercizio 2015 e successivi - stabilisce le modalità di ammissione al beneficio, determinando gli adempimenti a carico degli enti e delle amministrazioni interessate. In particolare, l’art. 2 prevede che l’Agenzia delle entrate provvede ad acquisire le domande di iscrizione e le dichiarazioni sostitutive presentate dagli enti del volontariato e ad effettuare i relativi controlli ai fini dell’ammissione al beneficio. A tal fine, l’Agenzia delle entrate è tenuta unicamente a verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli artt. 43 e 71 del d.p.r. 28 dicembre 0000, x. 000, xxxxx
00 Xxxx x. 00000 del 25 giugno 2015 dell’Agenzia delle entrate.
47 Nota n. 34/4860/MA007.A002 del 26 maggio 2015 della Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese.
l’iscrizione nei registri e albi tenuti da soggetti pubblici, diversi dall’Agenzia delle entrate, che ne curano la gestione e procedono al controllo dei requisiti normativamente richiesti ai fini dell’iscrizione degli enti interessati”48.
i) Il notevole e costoso lavoro di verifica della rendicontazione continua a procedere a fatica ed in maniera assai laboriosa, anche a causa dello scarso coordinamento e dell’assenza di flussi informativi essenziali per lo svolgimento di tale attività tra i ministeri e l’Agenzia delle entrate.
Per il Ministero dell’economia, l’art. 1, c. 154, della l. n. 190/2014 rinvia “all'adozione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dello scrivente Dicastero, per la definizione di “modalità di redazione del rendiconto, dal quale risulti, in modo chiaro e trasparente, la destinazione di tutte le somme erogate ai soggetti beneficiari, le modalità di recupero delle stesse somme per violazione degli obblighi di rendicontazione, le modalità di pubblicazione nel sito web di ciascuna amministrazione erogatrice degli elenchi dei soggetti ai quali è stato erogato il contributo, con l’indicazione del relativo importo, nonché le modalità di pubblicazione, nello stesso sito, dei rendiconti trasmessi. In caso di violazione degli obblighi di pubblicazione nel sito web a carico di ciascuna amministrazione erogatrice e di comunicazione della rendicontazione da parte degli assegnatari, si applicano le sanzioni di cui agli artt. 46 e 47 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33”. Al fine di dare attuazione alla citata disposizione, il Ministero ha attivato apposito tavolo tecnico - con la partecipazione dell’Agenzia delle entrate e delle diverse amministrazioni interessate (Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Ministero della salute, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell’interno, ecc.) - per verificare le possibili modalità di attuazione e definire, quindi, anche le criticità rappresentate da codesta Corte dei conti in merito all’argomento. Il tavolo tecnico si è, da ultimo, riunito lo scorso 14 maggio, con l’intesa di acquisire dalle diverse amministrazioni i rispettivi contributi, volti ad evidenziare le peculiarità e le esigenze conoscitive delle medesime ai fini dell’attività -di loro competenza- di verifica della rendicontazione che i beneficiari della quota del 5 per mille devono loro produrre”49.
48 Nota n. 86341 del 25 giugno 2015.
49 Nota n. 16159 del 22 maggio 2015 della Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale.
Per il Ministero del lavoro, “l'attività di rendicontazione risente, in primo luogo, del maggiore o minore numero di soggetti beneficiari tenuti, annualmente, alla presentazione del rendiconto, nonché di previsioni normative non sempre puntuali in ordine alla natura del controllo e alle conseguenze, in caso di irregolarità. A questo proposito, sarà utile verificare quali modifiche all’attuale disciplina verranno introdotte dal richiamato d.p.c.m. previsto dall’art. 1, c. 154, l. n. 190/2014. In ordine allo scarso coordinamento messo in evidenza da codesta Corte, giova rappresentare che questa amministrazione ha progressivamente intensificato e rafforzato, con ottimi risultati, la collaborazione con i competenti uffici dell’Agenzia delle entrate, ad esempio, per l’accesso alla banca dati Puntofisco, ove è possibile consultare lo stato dei singoli pagamenti nella parte gestita dalla stessa Agenzia”50.
Per il Ministero dell’istruzione, ai fini della predisposizione del rendiconto, “le risorse provenienti dal 5 per mille ed assegnate ai beneficiari ammessi al riparto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca vengono, preventivamente, utilizzate per determinati progetti o, anche, per la predisposizione di procedure di selezione di progetti specifici remunerati tramite borse di studio. Questa amministrazione, tenuto conto di specifiche criticità di natura organizzativa, non ha potuto espletare, nell’anno 2014, alcune formalità circa il controllo ispettivo presso le sedi degli enti. In merito a tale criticità, si rappresenta che la pubblicazione nei siti degli enti di tutti i progetti finanziati con il 5 per mille e una frequenza maggiore di ispettori presso gli enti potrebbe assicurare, oltre una corretta disamina dei rendiconti, anche il recupero di importi non rendicontati”51.
l) L’ammissione al beneficio degli organismi del volontariato è esclusa per gli enti con personalità di diritto pubblico. Ciò non sembra del tutto coerente con le finalità dell’istituto, tenendo conto che, per altre categorie, -ricerca scientifica, ricerca sanitaria, comuni-, la natura pubblica non osta all’attribuzione.
Secondo l’Agenzia delle entrate, le finalità del 5 per mille “sono espressamente previste per legge. In funzione delle finalità perseguite, i destinatari del contributo sono individuati in determinate categorie di soggetti. Per quanto riguarda gli enti del volontariato, il contributo è indirizzato a sostenere l’impegno svolto, senza fini di lucro, dai privati in
50 Nota n. 34/4860/MA007.A002 del 26 maggio 2015 della Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese.
51 Nota n. 10535 del 20 maggio 2015 del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca.
attività di utilità sociale. Sono ricompresi, in questa tipologia, gli organismi iscritti in determinati anagrafi, albi, elenchi o registri. Sono, inoltre, inseriti, fra gli enti del volontariato, le associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’art. 00, x. 0, xxxx. x), x.xxx. x. 00/0000. Per queste ultime categorie di soggetti, il riconoscimento della personalità giuridica è richiesto in funzione di garanzia, in quanto enti privati che, non iscritti in appositi registri di settore, sono, comunque, destinatari del contributo per l’attività svolta in settori ritenuti di utilità sociale. A differenza delle categorie degli enti del volontariato (e dell’associazionismo sportivo dilettantistico) che delimitano espressamente i destinatari del contributo, le restanti categorie sono funzionalmente indirizzate a finanziare determinati settori di attività in cui possono coesistere enti pubblici e privati. Pertanto, gli enti pubblici non riconducibili nella categoria individuata dalla lett. a) dell’art. 1, c. 1, d.p.c.m. 23 aprile 2010, potrebbero presentare i requisiti per l’ammissione al beneficio richiesti per un’altra categoria di destinatari, come, ad esempio, enti della ricerca scientifica, di cui alla lett. b), o enti della ricerca sanitaria, di cui alla lett. c) del citato d.p.c.m. 23 aprile 2010”52.
Per il Ministero del lavoro, “sulla base della legislazione vigente, i soggetti che operano nel campo del volontariato e della promozione sociale nonché quelli che possono acquisire la qualifica di onlus hanno esclusivamente natura privata. Tale prospettiva è contenuta anche nel disegno di legge delega di riforma del terzo settore (attualmente all’esame del Senato), che, all’art. 1, espressamente afferma che “per terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento (...)”. Ciò non sembra configgere, ad avviso di questa amministrazione, con le scelte operate dal legislatore del 2010, che, con il richiamato d.p.c.m. 23 aprile 2010, ha ritenuto che le finalità connesse alla ricerca scientifica e alla ricerca sanitaria potessero essere perseguite anche da soggetti aventi natura pubblica”53.
m) Al contrario, il numero degli enti privati beneficiari è in costante aumento anche quest’anno, per l’assenza di un serio vaglio sulla loro selezione, dovuta a carenze legislative.
52 Nota n. 86341 del 25 giugno 2015.
53 Nota n. 34/4860/MA007.A002 del 26 maggio 2015 della Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese.
Per il Ministero del lavoro, non può “escludersi che anche tale aspetto, connesso ad una più attenta e puntuale verifica ex ante dei requisiti in possesso dei singoli beneficiari, possa essere oggetto di revisione, nell’ambito di un più organico intervento di riforma dell’istituto del 5 per mille”54.
n) Per il finanziamento delle attività sociali svolte dai comuni di residenza, la differente capacità fiscale dei contribuenti sul territorio nazionale fa sì che i comuni più ricchi possano beneficiare, in proporzione, di maggiori introiti, senza alcun meccanismo di perequazione o coordinamento, accentuando, in tal modo, lo squilibrio socio-economico del Paese.
Secondo l’Anci, il fabbisogno del settore sociale è in continuo aumento, “ancor più in una fase di crisi economica come quella attuale. I comuni, in quanto enti di prossimità, svolgono una (…) funzione di front end nei confronti dei cittadini più bisognosi di assistenza e cura, spesso appartenenti ai ceti meno abbienti. In un contesto di risorse scarse risulta, inoltre, ancora più urgente l’obiettivo di massimizzare l’efficienza della spesa, anche al fine di allineare i risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi previsti dalla legge istitutiva. Nell’ambito di un generale apprezzamento per l’operato della Corte nonché di condivisione delle proposte di modifica avanzate per fare fronte alle criticità rilevate, l’associazione ritiene, anzitutto, opportuno mantenere gli attuali livelli di accesso alle possibilità di scelta da parte dei contribuenti. A tal fine, si suggerisce di non circoscrivere l’ammontare del contributo alle dichiarazioni dei redditi presentate nei tempi ordinari, ma di includere anche quelle integrative o tardivamente presentate. A giudizio dell’associazione, salvaguardando i principi di autonomia finanziaria delle amministrazioni comunali, si potrebbe iniziare ad approfondire l’ipotesi, indicata dal Ministero dell’interno, relativa alla creazione di un fondo, in particolare, rispetto alle devoluzioni inferiori ad una soglia minima, con funzione di riequilibrio delle diverse capacità fiscali dei territori, sempre all’interno di un quadro di condivisione dei presupposti e degli obiettivi. Tale strumento appare idoneo, da un lato, a garantire una maggiore efficienza della spesa (non solo in termini squisitamente amministrativo-contabili, ma anche di indirizzarla laddove vi è più bisogno) e, dall’altro, ad evitare quei fenomeni di parcellizzazione delle risorse rilevati dalla Corte”55.
54 Nota n. 34/4860/MA007.A002 del 26 maggio 2015 della Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese.
55 Email del 7 ottobre 2015.
o) La percentuale degli optanti fra coloro che non presentano la dichiarazione dei redditi è minima e, pertanto, risulta disincentivata la contribuzione al 5 per mille di una rilevante quota di persone, generalmente quelle a più basso reddito.
Secondo l’Agenzia delle entrate, “per consentire ai soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi l’effettuazione della scelta del 5 per mille, l’Agenzia delle entrate ha messo a disposizione di detti soggetti differenti e semplici modalità. I soggetti esonerati possono, infatti, optare per il 5 per mille utilizzando l’apposita ‘scheda per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef’ allegata al modello di dichiarazione Unico persone fisiche. La scelta viene effettuata secondo le modalità descritte nel modello, apponendo la firma nel riquadro corrispondente alla tipologia prescelta e indicando, per le tipologie in cui è consentito, il codice fiscale del soggetto cui si intende destinare la quota del 5 per mille. La scheda con le scelte (con la medesima scheda è possibile destinare, altresì, la quota dell’8 e del 2 per mille) va presentata in busta chiusa, recante l’indicazione ‘scheda per le scelte della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef’, il codice fiscale, il cognome e nome del contribuente, entro il 30 settembre dell’anno di riferimento, in alternativa: - allo sportello di un ufficio postale, che rilascia un’apposita ricevuta; - ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica, che rilascia una ricevuta attestante l’impegno a trasmettere la scelta; - direttamente dal contribuente, avvalendosi del servizio telematico. La percentuale di coloro che effettuano la scelta, ma che non presentano la dichiarazione dei redditi, inferiore ai soggetti che la presentano tramite modello 730 e Unico, attiene, presumibilmente, alle categorie con basso reddito, la cui probabilità che abbiano un’imposta netta pari a zero è più alta rispetto agli altri soggetti. Considerato che il contributo si basa sull’imposta propria di ciascun contribuente, coloro che hanno un’imposta netta pari a zero potrebbero ritenere inutile l’invio della scheda di scelta che, di fatto, non porterebbe ad un concreto sostegno agli enti beneficiari”56.
p) Nessuna scelta è possibile per i milioni di cittadini che non sono soggetti passivi di Irpef e che, pertanto, sono esclusi da tale forma di partecipazione.
56 Nota n. 86341 del 25 giugno 2015.
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Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato | delib. n. 9/2015/G
SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO
ALLEGATI
ALLEGATO N. 1
Deliberazione 31 ottobre 2014, n. 14/2014/G
Relazione “Destinazione e gestione del 5 per mille dell’Irpef”
Allegato n. 1
deliberazione n. 14/2014/G REPUBBLICA ITALIANA
la Corte dei conti Sezione centrale di controllo
sulla gestione delle amministrazioni dello Stato I, II Collegio e Collegio per il controllo sulle entrate
nell’adunanza del 9 ottobre 2014
vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e, in particolare, l’articolo 3, comma 4, ai sensi del quale la Corte dei conti svolge il controllo sulle gestioni delle amministrazioni pubbliche, verificandone la legittimità e la regolarità, il funzionamento degli organi interni, nonché la corrispon- denza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgi- mento dell’azione amministrativa;
visto l’articolo 1, comma 172, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, con cui, ad integrazione dell’articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, viene stabilito che le amministrazioni comunichino alla Corte dei conti ed agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di ri- cevimento delle relazioni della Corte stessa, le misure conseguenzial- mente adottate in esito ai controlli effettuati;
visto l’articolo 3, comma 64, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con cui viene stabilito che, ove l’amministrazione ritenga di non ot- temperare ai rilievi formulati dalla Corte a conclusione di controlli su ge- stioni di spesa o di entrata svolti a norma dell’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, adotti, entro trenta giorni dalla ricezione dei rilievi,
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un provvedimento motivato da comunicare alle Presidenze delle Came- re, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla Corte dei conti;
vista la deliberazione n. 14/2000 delle Sezioni riunite della Corte dei conti, adottata nell’adunanza del 16 giugno 2000, concernente il re- golamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti e le successive integrazioni e modificazioni;
vista la deliberazione della Sezione n. 14/2013/G, adottata nell’adunanza del 5 dicembre 2013, con la quale è stata approvata la relazione Destinazione e gestione del 5 per mille dell’Irpef;
vista la relazione del magistrato istruttore concernente gli esiti delle misure conseguenzialmente adottate a seguito della delibera pre- detta;
vista l’ordinanza, in data 9 settembre 2014, del Presidente della Sezione, con la quale è stata convocata la Sezione del controllo, I, II Collegio e Collegio per il controllo sulle entrate;
vista la nota n. 4412, dell’11 settembre 2014, con la quale il Servizio di segreteria per le adunanze ha trasmesso la relazione di defe- rimento e l’ordinanza di convocazione a:
-Presidenza del Consiglio dei Ministri:
Segretariato generale;
Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport; Ufficio per il controllo interno, la trasparenza e l’integrità; Ufficio centrale del bilancio;
-Ministero dell’interno:
Gabinetto del Ministro;
3
Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale della finanza locale;
Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze;
Organismo indipendente di valutazione della performance; Ufficio centrale del bilancio;
-Ministero dell’economia e delle finanze:
Gabinetto del Ministro;
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
Dipartimento delle finanze, Direzione legislazione tributaria e federali- smo fiscale;
Organismo indipendente di valutazione della performance; Ufficio centrale del bilancio;
-Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
Gabinetto del Ministro;
Direzione generale per il terzo settore e le formazioni sociali; Organismo indipendente di valutazione della performance; Ufficio centrale del bilancio;
-Ministero della salute:
Gabinetto del Ministro;
Dipartimento della sanità pubblica e dell’innovazione, Direzione genera- le della ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti; Organismo indipendente di valutazione della performance;
Ufficio centrale del bilancio;
-Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca:
4
Gabinetto del Ministro;
Dipartimento per l’università, l’alta formazione artistica, musicale e co- reutica e per la ricerca, Direzione generale per il coordinamento e lo svi- luppo della ricerca;
Organismo indipendente di valutazione della performance; Ufficio centrale del bilancio;
-Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo:
Gabinetto del Ministro;
Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale; Organismo indipendente di valutazione della performance; Ufficio centrale del bilancio;
-Agenzia delle entrate:
Direzione centrale amministrazione, pianificazione e controllo; Direzione centrale servizi ai contribuenti;
-Comitato olimpico nazionale italiano:
Direzione territorio e promozione dello sport;
-Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
-Consulta nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro;
-Consulta nazionale dei Centri di assistenza fiscale;
-Associazione nazionale comuni italiani;
-Istituto per la finanza e l’economia locale;
-Associazione italiana fundraiser;
-Coordinamento nazionale dei centri di servizio per il volontariato;
-Conferenza permanente delle associazioni, federazioni e reti di volonta- riato;
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-Istituto italiano della donazione;
-Forum nazionale del terzo settore;
constatato che, in rappresentanza delle amministrazioni e degli enti convocati, sono intervenuti in aula:
per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport, la dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx, diri- gente, e il xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, funzionario;
per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio per il controllo interno, la trasparenza e l’integrità, la dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx, funziona- ria;
per il Ministero dell’interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale della finanza locale, il dott. Xxxxxxxxx Xx- xxxxxxx, dirigente;
per il Ministero dell’interno, Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze, la dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxx, vice prefetta;
per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione ge- nerale per il terzo settore e le formazioni sociali, il xxxx. Xxxxxx xx Xx- xxxxxx, direttore generale, e la dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxx, dirigente;
per l’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il xxxx. Xxxxxxxx Xxxx, funzionario;
per il Ministero della salute, Dipartimento della sanità pubblica e dell’innovazione, Direzione generale della ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti, il xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, dirigente, e il dott. Xxxxxxx Xxxxx, funzionario;
6
per il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Di- partimento per l’università, l’alta formazione artistica, musicale e coreu- tica e per la ricerca, Direzione generale per il coordinamento e lo svi- luppo della ricerca, la dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxx, dirigente;
per il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Or- ganismo indipendente di valutazione della performance, il xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, dirigente;
per l’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, di- rigente;
per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Gabinetto del Ministro, il xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, funzionario;
per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Di- rezione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale, l’arch. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx, dirigente;
per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Organismo indipendente di valutazione della performance, il dott. Xxx- xxxx Xxxxxx, dirigente;
per l’Agenzia delle entrate, Direzione centrale amministrazione, pianificazione e controllo, la dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx, dirigente, il xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, dirigente, il xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx, dirigente, la dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx, funzionaria; il dott. Xxxxx Xxxx, funzionario;
per il Comitato olimpico nazionale italiano, il dott. Xxxxxxx Xxxxx- via, responsabile degli Uffici amministrativi;
per il Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro, il
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xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, segretario nazionale;
per l’Associazione nazionale comuni italiani, il dott. Xxxxxx Xxxxx-
rella;
per la Conferenza permanente delle associazioni, federazioni e reti di volontariato, la dott.ssa Xxxx Xxxxxxxxx, presidente;
per l’Istituto italiano della donazione, la dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx- co, responsabile dell’amministrazione, e la dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx, re- sponsabile della comunicazione;
udito il relatore, cons. Xxxxxxx Xxxxxxx;
uditi i rappresentanti delle amministrazioni e degli enti interve-
xxxx;
considerato che sono pervenute, da parte delle amministrazioni e degli enti, le seguenti memorie:
per il Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, prot. n. 37794, del 3 ottobre 2014;
per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Di- rezione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale, prot. n. 2991, del 3 ottobre 2014;
per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio controllo inter- no, trasparenza e integrità, prot. n. 1198, del 7 ottobre 2014;
per l’Agenzia delle entrate, Direzione centrale amministrazione, pianificazione e controllo, prot. n. 126295, del 7 ottobre 2014;
ritenuto che la relazione debba essere fatta propria dalla Sezio- ne, con le modifiche e le integrazioni proposte dal relatore e dagli altri
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componenti del Collegio e dalla Sezione deliberate, anche sulla base delle precisazioni fornite in sede di contraddittorio dai rappresentanti delle amministrazioni e degli enti intervenuti all’adunanza stessa e delle memorie presentate;
DELIBERA
di approvare, con le modifiche apportate in camera di consiglio, la relazione concernente Destinazione e gestione del 5 per mille dell’Irpef: le misure consequenziali finalizzate alla rimozione delle di- sfunzioni rilevate;
INVIA
-ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge n. 20/1994- la relazione stessa, a cura della Segreteria della Sezione, ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; alla Presidenza delle Commissioni Bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; alla Presidenza del Consiglio dei Ministri: Segretariato genera- le; Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport; Ufficio per il controllo interno, la trasparenza e l’integrità; Ufficio centrale del bilan- cio; al Ministero dell’interno: Gabinetto del Ministro; Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale della finanza locale; Di- partimento per le libertà civili e l’immigrazione, Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze; Organismo indipendente di valutazione della performance; Ufficio centrale del bilancio; al Ministero dell’economia e delle finanze: Gabinetto del Ministro; Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Dipartimento delle finanze, Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale; Organismo indipendente di
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valutazione della performance; Ufficio centrale del bilancio; al Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Gabinetto del Ministro; Direzione ge- nerale per il terzo settore e le formazioni sociali; Organismo indipen- dente di valutazione della performance; Ufficio centrale del bilancio; al Ministero della salute: Gabinetto del Ministro; Dipartimento della sanità pubblica e dell’innovazione, Direzione generale della ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti; Organismo indipendente di valu- tazione della performance; Ufficio centrale del bilancio; al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca: Gabinetto del Ministro; Di- partimento per l’università, l’alta formazione artistica, musicale e coreu- tica e per la ricerca, Direzione generale per il coordinamento e lo svi- luppo della ricerca; Organismo indipendente di valutazione della per- formance; Ufficio centrale del bilancio; al Ministero dei beni e delle atti- vità culturali e del turismo: Gabinetto del Ministro; Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale; Organismo indipendente di valutazione della performance; Ufficio centrale del bilancio; all’Agenzia delle entrate: Direzione centrale amministrazione, pianifica- zione e controllo; Direzione centrale servizi ai contribuenti; al Comitato olimpico nazionale italiano: Direzione territorio e promozione dello sport; al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti conta- bili; alla Consulta nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro; alla Consulta nazionale dei Centri di assistenza fiscale; all’Associazione na- zionale comuni italiani; all’Istituto per la finanza e l’economia locale; all’Associazione italiana fundraiser; al Coordinamento nazionale dei Centri di servizio per il volontariato; alla Conferenza permanente delle