Oggetto: CONTRATTO INTEGRATIVO PER IMPIANTO DI TELEFONIA MOBILE DELLA SOCIETA' VODAFONE ITALIA S.P.A SU IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN BIELLA VIA CERRIONE N. 4 - APPROVAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI
Settore: | Governo del Territorio, Ambiente, Trasporti e Patrimonio |
Servizio/Ufficio: Patrimonio
Oggetto: CONTRATTO INTEGRATIVO PER IMPIANTO DI TELEFONIA MOBILE DELLA SOCIETA' VODAFONE ITALIA S.P.A SU IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN BIELLA VIA CERRIONE N. 4 - APPROVAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI
DETERMINAZIONE SENZA RILEVANZA CONTABILE n. 351 DEL 11/02/2019
Il Dirigente
Premesso che la deliberazione di Giunta Comunale n. 044 del 4 febbraio 2019 all’oggetto “IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE DELLA SOCIETA’ VODAFONE ITALIA S.P.A. SU PROPRIETÀ COMUNALI (STADIO LAMARMORA – VIA CERRIONE N. 4) – RINEGOZIAZIONE CONTRATTI” ha aderito
alle richieste della società Vodafone Italia S.p.A. autorizzando la rinegoziazione degli anzidetti contratti nel seguente modo:
SITO STADIO LAMARMORA
- canone: € 4.500,00 annui
- decorrenza del canone di locazione 01/07/2019;
- il Conduttore rinunzia alla facoltà di recesso anticipato fino al 30/06/2025;
- impegno a non rinegoziare il contratto fino al 30/06/2025;
SITO XXX XXXXXXXX X. 0
- xxxxxx: € 5.500,00 annui
- decorrenza del canone di locazione 15/07/2019;
- il Conduttore rinunzia alla facoltà di recesso anticipato fino al 14/07/2025;
- impegno a non rinegoziare il contratto fino al 14/07/2025; mantenendo le altre clausole contrattuali invariate;
Dato atto che occorre pertanto stipulare apposito contratto integrativo con la società Vodafone Italia S.p.A., per regolare i rapporti reciproci per quanto concerne il sito denominato 1RM00602 di Xxx Xxxxxxxx x. 0, che sarà registrato solamente in caso d’uso;
Preso atto della richiesta della Società Vodafone Italia S.p.A. di far decorrere il nuovo contratto dal 15/07/2019;
Ritenuto di approvare le sottoriportate clausole contrattuali integrative del contratto di locazione tra il Comune di Biella e la Società Vodafone Italia S.p.A., Rep. n. 1414 Serie 3T del 24/02/2016 registrato all’Ufficio del Registro di Ivrea il 8/04/2016, riferito al sito ubicato in Xxxxxx (XX), Xxx Xxxxxxxx x. 0, ove è installata un’infrastruttura per impianti di comunicazioni elettroniche, comprensivi di strutture, antenne, parabole, ponti radio ed apparecchiature radio, oltre apparati accessori, di proprietà di Vodafone o di terzi, il tutto per la diffusione di segnali radio;
Attestato che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo al Dirigente firmatario della presente determinazione ed al responsabile del procedimento;
Visti:
• il vigente Statuto Comunale;
• il vigente Regolamento di Contabilità;
• il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
• il D. Lgs.vo 259 del 1/08/2003 “Codice delle comunicazioni elettroniche”;
• l’art. 12, comma 3, del D. Lgs.vo 82 del 7/03/2005 “Codice dell'amministrazione digitale";
• il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
D E T E R M I N A
1. Di approvare le sottoriportate clausole contrattuali integrative del contratto di locazione tra il Comune di Biella e la Società Vodafone Italia S.p.A., Rep. n. 1414 Serie 3T del 24/02/2016 registrato all’Ufficio del Registro di Ivrea il 8/04/2016, riferito al sito ubicato in Xxxxxx (XX), Xxx Xxxxxxxx x. 0, ove è installata un’infrastruttura per impianti di comunicazioni elettroniche, comprensivi di strutture, antenne, parabole, ponti radio ed apparecchiature radio, oltre apparati accessori, di proprietà di Vodafone o di terzi, il tutto per la diffusione di segnali radio:
DICHIARAZIONE CONGIUNTA FRA LE PARTI TRA
Il COMUNE DI BIELLA con sede legale in Xxxxxx (XX), Xxx Xxxxxxxxxx 0, codice fiscale e partita IVA 00221900020 rappresentato dall’Arch. C.A., *****************, codice fiscale *****************, nella sua qualità di Dirigente del Settore Governo del Territorio, Ambiente, Trasporti e Patrimonio, autorizzato alla stipulazione del presente atto dagli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, nonché dal provvedimento Sindacale Prot. n. 08/17 del 09/05/2017, e domiciliato, per la funzione esercitata, presso la sede del Comune stesso in Xxxxxx (XX), Xxxxxx Xxxxxxxxxx x. 0, che agisce in nome e per conto del Comune medesimo, di seguito denominata parte locatrice - da una parte
E:
la società VODAFONE ITALIA S.P.A., (già Vodafone Omnitel B.V., già Vodafone Omnitel S.p.A., già Omnitel Pronto Italia S.p.A.), società soggetta a direzione e coordinamento di Vodafone Group Plc.,con sede in Italia, Xxx Xxxxxx 00 – 00000 Xxxxx (XX), Capitale Sociale i.v.2.305.099.887,30 (duemiliarditrecentocinquemilionizeronovantanoveottocentottantasette/30), codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Torino n. 93026890017, P.IVA, n. 08539010010, rappresentata per il presente atto dal Dott. F.L., *****************, codice fiscale
*****************, in qualità di procuratore, munito dei necessari poteri in forza di procura speciale rilasciata in data 23/03/2015, depositata presso il Notaio autenticante dottor Xxxx de Vivo, Notaio in Milano, repertorio 24675, raccolta n. 15273, registrata presso l’Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxx 0, in data 30/03/2015, al n. 11636, serie 1T, domiciliato per la carica in Xxxxxx (XX) Xxx Xxxxxxxxxxx 000 - c.a.p. 20147, di seguito denominata parte conduttrice - dall’altra parte
di seguito le parti, quando indicate congiuntamente
PREMESSO
a) che una porzione di edificio (il tutto nel seguito “l’immobile”), sita nel Comune di Biella (BI), Via Cerrione n.4, catastalmente censita al NCEU Foglio 636, Particella 135, Sub.1 a
Sub.24 è stata concessa in Locazione alla Vodafone Italia Spa con contratto di locazione ad uso non abitativo sottoscritto tra Vodafone Italia Spa e il Comune di Biella in data 24/02/2016 e con decorrenza 15/01/2017 per la durata di anni 6 (sei) rinnovato per anni 6 (sei) registrato all’Ufficio del Registro di Ivrea il 08/04/2016 Rep. n. 1414 Serie 3T
b) che sulla porzione di immobile locata la Conduttrice ha realizzato e mantiene in esercizio una infrastruttura per impianti di comunicazioni elettroniche, comprensivi di strutture, antenne, parabole, ponti radio ed apparecchiature radio, oltre apparati accessori, di proprietà di Vodafone o di terzi, il tutto per la diffusione di segnali radio (nel seguito “l’Impianto”).
c) che le Parti, avendone comune interesse, intendono modificare e sostituire alcune clausole e condizioni del precedente atto del 24/02/2016 registrato all’Ufficio del Registro di Ivrea il 08/04/2016 Rep. n. 1414 Serie 3T
In esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 044 in data 4 febbraio 2019;
Tutto ciò premesso, con la presente dichiarazione congiunta, tra la parte locatrice e la parte conduttrice, di seguito “le parti” quando indicate congiuntamente:
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 - DURATA, DECORRENZA E RECESSO
Fatto salvo quanto previsto nell’art.2 e 2.bis del contratto originario, le parti convengono che il
Conduttore rinunzia, alla facoltà di recesso anticipato fino al 14/07/2025.
Art. 2 - CANONE
La parte conduttrice riconosce alla parte locatrice un nuovo canone annuo che andrà sostituito a quello indicato in art. 3 (canone) dell’accordo nella seguente forma:
Dalla data del 15/07/2019 il canone annuo è convenuto in Euro 5.500,00 (eurocinquemilacinquecento/00) annuali oltre Iva. La conduttrice si impegna a non rinegoziare il canone sino al 14/07/2025.
Tale importo, comprensivo delle spese generali ed oneri accessori, sarà corrisposto, a partire dalla data di decorrenza, in numero 2 rate semestrali anticipate di Euro 2.750,00 (euroduemilasettecentocinquanta/00) oltre Iva con applicazione dell’imposta di registro al 2%.
I pagamenti saranno compiuti a mezzo bonifico bancario e saranno accreditati sul conto corrente bancario del Servizio Tesoreria Comunale, presso l’Istituto di Credito affidatario che verrà comunicato dal locatore.
Art. 3 - ALIENAZIONE IMMOBILE, COSTITUZIONE DI DIRITTI REALI E CESSIONE DEL CONTRATTO
La Locatrice in nessun caso potrà esercitare un diritto di accessione ex. Art. 934 c.c. sulle opere realizzate dal conduttore a seguito di un provvedimento della P.A., onde costituire a favore di terzi, in costanza di contratto, un diritto di superficie, nel pieno rispetto dell’autonomia delle parti.
La Locatrice ove intenda alienare l'immobile oggetto della locazione si obbliga (ai sensi dell’art. 38 comma 1 della legge 392/78) a comunicarlo al conduttore con atto notificato a mezzo ufficiale giudiziario.
Le Parti concordano con il presente contratto che viene costituito in favore del Conduttore il diritto di prelazione per il caso in cui il Locatore intenda costituire un diritto di superficie sull’immobile oggetto di locazione.
In caso di cessione del presente contratto i dati personali delle parti verranno trattati in conformità con le normative applicabili in materia di privacy e protezione dei dati.
Ciascuna Parte non sarà responsabile delle eventuali violazioni dell’altra Parte alla disciplina in materia di tutela dei dati personali.
Art. 4 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI E RISERVATEZZA
I dati personali della Locatrice saranno trattati in conformità con le normative applicabili in materia di privacy e protezione dei dati (in particolare il Decreto Legislativo 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed il Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati 679/2016 - "GDPR"). I dati della Locatrice saranno pertanto trattati dalla Conduttrice solo per le seguenti finalità:
Alcune informazioni riservate del Locatore (dati anagrafici: nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico, email) potranno essere comunicati a terze parti che operano per conto di Vodafone, esclusivamente per l'esecuzione del presente contratto, in particolare per consentire l'accesso all'apparato di rete e/o la manutenzione dello stesso.
Art. 5 - MODELLO ORGANIZZATIVO 231 e ANTIBRIBERY ACT
La locatrice è tenuta a conoscere e rispettare le previsioni contenute nei Principi del Modello Organizzativo, nel Codice Etico e nel Code of Conduct adottati da Vodafone sulla base del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n.231, pubblicati sul sito xxx.xxxxxxxx.xx, nonché a quanto previsto in materia di anti corruzione dallo UK Xxxxxxx Xxx 0000, pena la facoltà di Vodafone di risolvere il presente Contratto ai sensi dell’art.1456 cc.
Art. 6 - REGISTRAZIONE
La presente scrittura verrà registrata solo in caso d’ uso per cui la registrazione della stessa sarà a cura e spese della richiedente.
Art. 7 - DISCIPLINA APPLICABILE
Per quanto non previsto e pattuito con la presente, si rimanda alla disciplina del contratto e dell’accordo summenzionati, in vigore fra le Parti.
Letto, confermato e sottoscritto. Luogo……………………., lì …………………….
La Locatrice La Conduttrice
p.p. Vodafone Italia S.p.a.
Ai sensi e per gli effetti dell’art.1341 del Codice Civile la Parte Locatrice e la Ospitata dichiarano di approvare tutte le clausole del contratto e, in particolare, le seguenti:
art. 1, art. 2, art. 3, art. 4. art. 5, art. 6, art.7 Letto, confermato e sottoscritto.
Luogo……………………., lì …………………….
La Locatrice La Conduttrice
p.p. Vodafone Italia S.p.a.
*************
2. Di introitare il relativo incasso al Cap. 310302321143 “Locazioni Immobili Strumentali” sul BILANCIO 2019.
IL DIRIGENTE
Arch. Xxxxxxx Xxxxx
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa