CAPITOLATO D’APPALTO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA STABILI ERSU
CAPITOLATO D’APPALTO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA STABILI ERSU
Art. 1 Oggetto del servizio
Il presente capitolato disciplina il contratto per il servizio di vigilanza armata (vigilanza fissa e ronda) dei locali degli edifici dell’ERSU come sotto indicati :
Mensa universitaria di Xxx Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx; Mensa universitaria di Via dei Mille, Sassari.
Per le mense universitarie è inoltre previsto il trasporto di valori a mezzo di furgone blindato sino all’istituto bancario tesoriere dell’ERSU.
Costituiscono oggetto del servizio le attività di sorveglianza e di controllo dei fabbricati e degli spazi interni compresi gli accessi e di sorveglianza della cassa presso la quale l’Ente incassa gli introiti del servizio mensa.
Per le seguenti strutture è previsto il servizio di ronda :
Uffici amministrativi siti in Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx x.00 xxxxx xxxxx, Xxxxxxx. Casa dello studente di Via Xxxxxxx Xxxxxxx, Sassari;
Casa dello studente di Xxx Xxxxx Xxxxxxxx , Xxxxxxx; Casa dello studente di Via Verona, Sassari; Residenza di Vicolo delle canne, Sassari;
Residenza di Xxx xx Xxxxxxx, Xxxxxxx.
E’ previsto un periodo transitorio (indicativamente dal 02/02/2012 al 30/04/2012) di avvio durante il quale le prestazioni richieste per le varie strutture sono quelle di cui alla prima parte del successivo art.2 .
Art. 2 Descrizione del servizio
Articolazione del servizio per i primi tre mesi contrattuali orientativamente dal 02/02/2012 al 30/04/2012.
Nello stabile di Via Xxxxxxx Xxxxxxx piano terzo, sede degli uffici amministrativi, è richiesto il servizio di guardiania per un numero medio di ore settimanali pari a 50, distribuite dal lunedì al venerdì.
Durante tale servizio gli addetti dovranno regolamentare e controllare l’accesso dell’utenza nella struttura sopra indicata. L’addetto ha il compito di riscontrare visivamente l’assenza di irregolarità ( presenza di estranei, sviluppo di fumo o fiamme, allagamenti etc) . In caso di irregolarità e/o di paventato pericolo , l’addetto deve esclusivamente limitarsi a richiedere telefonicamente l’intervento della guardia armata dell’impresa che svolge il servizio di intervento attivo ovvero delle forze dell’ordine e segnalare sempre l’accaduto al Responsabile dell’ERSU..
L’addetto dovrà presenziare nel locale adibito a guardiania , ricevere le telefonate sia interne che esterne. Dovrà altresì permettere l’ingresso e l’uscita dall’edificio di tutto il personale dipendente.
L’Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di modificare gli orari sopra indicati e di variare, in caso di necessità, i luoghi di esecuzione del servizio.
Durante le ore notturne, precisamente nella fascia oraria compresa dalle ore 22,00 alle ore 5,00 del giorno successivo dovrà essere espletato il servizio di ronda (vigilanza armata) con numero 3 ronde giornaliere notturne di vigilanza esterna dell’immobile ( 1 ronda = 3 passaggi a struttura).
Nelle case dello studente di Via Padre Xxxxxxxx, Via Verona e Via Xxxxxxx dovrà essere garantita la vigilanza con guardia armata tutti i giorni della settimana compresi i festivi con i seguenti orari: dalle ore 19,00 alle ore 07,00 nei giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 19,00 del giorno precedente la festività, alle ore 07,00 del giorno successivo, nella domenica e le altre festività.
La guardia giurata addetta alla sorveglianza dovrà provvedere ad intervalli ad una vigilanza anche all’esterno degli stessi. Alla medesima saranno attribuiti anche incarichi di identificazione delle persone che vi accedono e di regolamentazione dell’accesso.
La guardia particolare giurata interviene immediatamente nel caso dovessero verificarsi fatti richiedenti tempestività di azione, garantire all’Amministrazione l’immediata conoscenza di eventi al di fuori della norma o comportamenti non corretti dell’utenza.
Presso la Residenza di Via Al Rosello, la Mensa di Via dei Mille e presso la struttura di vicolo delle Canne in Sassari è previsto il servizio di ronda con vigilanza esterna che controlli l’area esterna perimetrale e gli accessi agli immobili : n.3 ronde giornaliere notturne nelle fasce orarie comprese tra le ore 22,00 e le ore 05,00 del giorno successivo ( 1 ronda = 3 passaggi a struttura) .
Tutto il personale impiegato presso le strutture dell’ERSU dovrà essere idoneo ed adeguato numericamente alle necessità.
Il servizio di trasporto valori è previsto due volte a settimana da entrambe le mense universitarie verso l’istituto bancario tesoriere dell’ERSU sito a Sassari.
Il servizio prevede il prelievo, il trasporto, la consegna al tesoriere del denaro contante incassato dalle mense dell’ERSU.
Il servizio sarà eseguito con mezzi blindati e risorse umane formate ed addestrate all’utilizzo di tecnologie e strumentazioni adatte allo scopo.
Tutti gli automezzi devono essere in contatto radio con la Centrale Operativa e devono essere monitorati dalla stessa attraverso impianti di radio-localizzazione satellitare in modo da verificarne, in ogni momento, la posizione sul territorio.
A richiesta dell’Ente l’appaltatore dovrà assicurare la rotazione del personale impiegato nella vigilanza.
In particolare il personale addetto al servizio di vigilanza armata dovrà essere costituito da operatori della vigilanza specializzati nella prevenzione e repressione dei reati , in possesso della qualifica di “ Guardia Particolare Giurata” ai sensi del testo unico di pubblica sicurezza n.773 del 18/06/1931 e ss.mm.ii. , della licenza di “porto d’armi” e di tessera di riconoscimento con fotografia, in divisa autorizzata dalla Prefettura .
Articolazione del servizio dal 01/05/2012 sino alla chiusura contrattuale
Da tale data è previsto il servizio di vigilanza armata presso le Mense universitarie site in Xxx xxx Xxxxx xx xx Xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxx.
Il servizio, per il quale è previsto un numero medio settimanale di ore pari a 60, consisterà essenzialmente nel piantonamento dei locali, nella regolamentazione del flusso del pubblico (numericamente significativo nelle ore di apertura delle mense) e nel mantenimento dell’ordine all’interno degli stabili citati sopra e di ogni altra attività di vigilanza che si dovesse rendere indispensabile durante l’espletamento del servizio, anche mediante richiesta di intervento delle Forze dell’Ordine.
Durante tale servizio gli addetti dovranno vigilare in particolare sulla sicurezza e regolarità del servizio cassa di entrambe le mense secondo il seguente orario :
Mensa Via dei Mille : dal lunedì al venerdì dalle ore 09,30 alle ore 11,30 e dalle ore 12,30 alle ore 15; Mensa Via dei Mille : dal lunedì al giovedì dalle ore 18,15 alle 21,15;
Mensa Via padre Xxxxxxxx : dal lunedì al venerdì dalle ore 09,30 alle ore 11,30 e dalle ore 12,30 alle ore 15.
L’Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di modificare gli orari sopra indicati e di variare, in caso di necessità, i luoghi di esecuzione del servizio, fatto salvo inoltre quanto stabilito al successivo art. 9.
E’ previsto per due volte alla settimana il servizio di trasporto valori da entrambe le mense universitarie verso l’istituto bancario tesoriere dell’ERSU sito a Sassari.
Tale ultimo servizio prevede il prelievo, il trasporto, la consegna al tesoriere del denaro contante incassato dalle mense dell’ERSU.
Il servizio sarà eseguito con mezzi blindati e risorse umane formate ed addestrate all’utilizzo di tecnologie e strumentazioni adatte allo scopo.
Tutti gli automezzi devono essere in contatto radio con la Centrale Operativa e devono essere monitorati dalla stessa attraverso impianti di radio-localizzazione satellitare in modo da verificarne, in ogni momento, la posizione sul territorio.
Presso le seguenti strutture verrà effettuato il servizio di ronda notturna con n.5 passaggi ( 1 ronda = 5 passaggi a struttura ) dalle ore 19,00 alle ore 07,00, tutti i giorni dell’anno :
Casa dello studente ed uffici amministrativi siti in Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx. Casa dello studente di Xxx Xxxxx Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx , Xxxxxxx;
Casa dello studente di Via Verona, Sassari; Residenza di Vicolo delle canne, Sassari; Residenza di Xxx xx Xxxxxxx, Xxxxxxx; Mensa Via dei Mille, Sassari.
Tale servizio prevede il controllo nell’area esterna perimetrale e gli accessi agli immobili.
Tutto il personale impiegato presso le strutture dell’ERSU dovrà essere idoneo ed adeguato numericamente alle necessità.
A richiesta dell’Ente l’appaltatore dovrà assicurare la rotazione periodica del personale impiegato nella vigilanza.
Il personale addetto al servizio di vigilanza armata dovrà essere costituito da operatori della vigilanza specializzati nella prevenzione e repressione dei reati , in possesso della qualifica di “ Guardia Particolare Giurata” ai sensi del testo unico di pubblica sicurezza n.773 del 18/06/1931 e ss.mm.ii. , della licenza di “porto d’armi” e di tessera di riconoscimento con fotografia, in divisa autorizzata dalla Prefettura .
Tutte le attività giornaliere svolte dalla ditta dovranno essere oggetto di rendicontazione scritta secondo le norme specifiche vigenti in materia.
Art. 3
Obblighi e responsabilità dell’Appaltatore
L’Appaltatore deve garantire la completezza e l’omogeneità del servizio e deve pertanto farsi carico della sua globale efficienza, deve renderlo operativo secondo i termini previsti e svolgerlo secondo le modalità riportate nella documentazione di gara, impiegando personale idoneo, adeguato qualitativamente e numericamente alle necessità connesse con gli obblighi derivanti dal contratto.
L’Appaltatore è l’esclusivo responsabile, ed è tenuto al rispetto degli obblighi retributivi ed è inoltre responsabile del rispetto di tutte le disposizioni relative alla disciplina del lavoro, della tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette ai servizi di cui al presente capitolato, assumendo a proprio carico i relativi oneri e l’obbligo di assolvere a di tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.
L’Appaltatore dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi, garantendo agli occupati nelle attività contrattuali condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto d’appalto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
L’Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
L’Appaltatore fornisce a semplice richiesta dell’ERSU ed in qualsivoglia momento di esecuzione dell’appalto un elenco nominativo del personale addetto al servizio con le relative qualifiche, con comprova della regolare assunzione e dei pagamenti delle retribuzioni nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e di quant’altro dovuto in dipendenza del rapporto di lavoro.
Detto elenco deve essere aggiornato in caso di nuovi inserimenti anche a carattere temporaneo e/o sostitutivo non appena tale necessità si verifichi.
L’appaltatore ha l’obbligo di fornire e far indossare al personale addetto all’appalto gli indumenti , le calzature e gli accessori protettivi previsti da norme di legge o accordo sindacale ai fini della tutela antifortunistica e dell’igiene e sicurezza sul lavoro ed a dotarlo di apposita targhetta di riconoscimento .
L’Appaltatore si impegna a far si che il personale impiegato, nei rapporti con i dipendenti dell’ERSU con l’utenza istituzionale e con estranei, tenga sempre un contegno irreprensibile e che rispetti il segreto su tutto ciò che, per ragioni di servizio, possa venire a conoscenza in relazione ad atti, documenti, fatti o notizie in genere riguardanti l’ERSU.
Il personale dovrà essere di gradimento dell’ERSU, che in caso contrario, si riserva la facoltà di richiederne in qualunque momento la sostituzione, ragionevolmente motivata; in tale ipotesi l’Appaltatore si dovrà impegnare a soddisfare la richiesta entro il termine di dieci giorni lavorativi.
In caso di assenza del personale normalmente impiegato nell’esecuzione del servizio, l’Appaltatore dovrà garantire la sostituzione di questo comunicando tempestivamente i nominativi del personale supplente, nel rispetto della normativa in materia di sciopero.
L’Appaltatore dà atto di essere a perfetta conoscenza dell’ubicazione, dell’estensione e dell’utilizzo dei locali o zone ove dovrà svolgersi il servizio. Ne consegue che nessuna obiezione potrà essere sollevata per qualsiasi evenienza dovesse insorgere nel corso di validità del presente contratto, in relazione ad una pretesa od eventuale imperfetta acquisizione di tutti gli elementi che possono influire sull’esecuzione del servizio e che concorrono alla determinazione del suo corrispettivo.
L’Appaltatore adotta nell’espletamento del servizio tutte le cautele necessarie per le esigenze di sicurezza e di garanzia dei valori e dei beni dell’ERSU ed è sempre e direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatisi nell’esecuzione del servizio stesso, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a proprio completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell’Amministrazione.
Al fine di tenere indenne l’ERSU per danni a persone e/o cose, la ditta aggiudicataria stipula le assicurazioni di cui al successivo art. 21.
Art. 4
Durata del contratto
La durata dell’appalto è stabilita in mesi 12 (dodici) decorrenti dalla data di stipula del contratto: lo stesso cesserà automaticamente alla scadenza prevista, senza obbligo di disdetta da ambo le parti.
L’importo presunto del contratto è pari ad € 188.460,00 compresi i costi per la sicurezza quantificati nel D.U.V.R.I. e non soggetti a ribasso, pari ad € 350,00 ed oltre l’IVA di legge.
Art. 5 Canone
Il canone annuale fissato è quello corrispondente all’offerta presentata in sede di gara dalla ditta aggiudicataria dell’appalto. L’importo è comprensivo di qualsiasi compenso dovuto per il servizio, ed ogni onere aggiuntivo relativo all’esecuzione dello stesso.
Art. 6
Direttore dell’esecuzione del contratto
L’ERSU prima dell’esecuzione del contratto provvederà a nominare un direttore dell’esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell’esecuzione del contratto.
Il nominativo del direttore dell’esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all’impresa aggiudicataria.
Art. 7
Avvio dell’esecuzione del contratto
L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall’ERSU per l’avvio dell’esecuzione del contratto. Qualora l’esecutore non adempia, l’ERSU ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
Il direttore dell’esecuzione redige apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in contraddittorio con l’esecutore.
Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell’esecuzione del contratto e dall’esecutore e una copia conforme può essere rilasciata all’esecutore, ove questi lo richieda.
Qualora, per esigenze dell’ERSU l’inizio dell’attività debba avvenire in tempi diversi in relazione alle varie strutture interessate , il direttore dell’esecuzione del contratto provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell’esecuzione del contratto.
Qualora sia disposto l’avvio differito delle prestazioni per determinate strutture, non è previsto alcun tipo di canone o indennizzo in relazione per il periodo decorrente dalla stipula e sino all’effettivo avvio delle prestazioni relativamente alla struttura interessata dall’avvio differito.
E’ fatto salvo quanto stabilito nel successivo art. 9.
Art. 8
Divieto di modifiche introdotte dall’esecutore
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’esecutore, se non è disposta dal direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dall’ERSU.
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell’esecuzione.
Art. 9
Varianti introdotte dalla stazione appaltante
L’entità del servizio ha per l’Ente valore indicativo restando impregiudicata la facoltà di introdurre varianti al contratto nei seguenti casi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.
d) nell’esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, entro i limiti e condizioni stabilite dall’art. 311 del d.P.R. 207/2010.
L’esecutore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell’esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri. L’ERSU, durante l'esecuzione del contratto, può ordinare una variazione in aumento o in diminuzione fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, variazione che l’appaltatore è tenuto ad eseguire agli stessi prezzi,
patti e condizioni del contratto originario. Nel caso in cui i prezzi per dar luogo alle variazioni non fossero previsti in contratto, saranno concordati tra i contraenti, su proposta del direttore dell’esecuzione (L.R. 5/2007 art. 56 c.5 ).
Art. 10
Sospensione dell’esecuzione del contratto.
Il direttore dell’esecuzione può ordinare la sospensione dell’esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione. Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.
La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata per:
a) avverse condizioni climatiche;
b) cause di forza maggiore;
c) altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte della prestazione.
Il direttore dell’esecuzione del contratto, con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione.
Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell’esecuzione redige i verbali di ripresa dell’esecuzione del contratto.
Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.
Art. 11 Verifica di conformità
L’esecuzione dell’appalto è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.
E’ fatta salva la possibilità di effettuare, controlli a campione o altri controlli periodici con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale, a discrezione dell’ERSU.
La verifica di conformità verrà condotta nel corso dell’esecuzione del contratto ogni sei mesi.
L’amministrazione si riserva inoltre di condurre la verifica di conformità nel corso dell’esecuzione in ogni caso in cui ne ravvisi l’opportunità.
La verifica di conformità è effettuata dal direttore dell’esecuzione del contratto.
Il direttore dell’esecuzione dà tempestivo avviso all’esecutore del giorno della verifica di conformità, affinché quest’ultimo possa intervenire. Della verifica di conformità è redatto processo verbale. I processi verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti.
Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.
In caso di mancata o ritardata esecuzione del servizio, l’Amministrazione si riserva la facoltà:
• di far eseguire il servizio da altri fornitori, con addebito alla ditta aggiudicataria della differenza del maggior costo sostenuto, mediante rivalsa sulle fatture o sulla garanzia definitiva ai sensi dell’art. 125 comma 6 lett. f del Codice dei contratti. In quest’ultimo caso la stessa dovrà essere immediatamente integrata. E’ fatta salva altresì la facoltà di risoluzione del contratto da parte dell’Amministrazione;
• di applicare una penale secondo quanto stabilito dal presente capitolato.
Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all’esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All’atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.
Art. 12 Referente
L’impresa si impegna a nominare una persona con funzioni di referente per il controllo di tutte le operazioni del servizio che dovrà avere piena conoscenza delle norme e condizioni che disciplinano il rapporto ed essere munito dei necessari poteri per la conduzione tecnico economica del servizio.
Il referente deve essere sempre reperibile tramite telefono cellulare e comunque indicare il nominativo di un suo sostituto in caso di impedimento.
Le comunicazioni e contestazioni di inadempienze fatte al referente dell’impresa dovranno intendersi fatte direttamente all’impresa.
Art.13 Inadempimenti e penalità
Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dalle norme di legge e dal presente capitolato, il Direttore dell’Esecuzione invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni addebitate e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate.
Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dalla ditta aggiudicataria, che dovranno comunque pervenire all’ERSU entro il termine stabilito nella diffida, non fossero ritenute soddisfacenti, si procederà a detrarre, dall’importo del canone dovuto per il mese in cui si è verificato l’inadempimento o nella prima fattura utile, in ragione della gravità, una penale nella misura giornaliera variabile tra lo 0,3‰ (zero, tre permille) e l’1‰(uno per mille ) dell’ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10% da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo nell’adempimento.
L’applicazione delle penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa dell’inadempimento dell’appaltatore.
Art. 14 Risoluzione
L’ERSU si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto qualora il verificarsi di inadempienze che comportino l’applicazione delle penalità di cui al precedente articolo si ripetesse nel tempo e/o fossero tali da rendere insoddisfacente il servizio.
L’ERSU si riserva altresì la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto qualora gli inadempimenti determinino un importo massimo delle penali superiore complessivamente al 10% dell’importo contrattuale.
Per infrazioni di particolare gravità, quali l’abbandono della postazione da parte dell’addetto, che comportino l’interruzione del servizio, l’ERSU potrà procedere alla risoluzione del contratto con apposito atto motivato, anche senza la preventiva applicazione delle penalità stabilite. In tale caso specifico oltre alla penale nella misura massima consentita la Ditta aggiudicataria è tenuta a risarcire l’importo per la mancata prestazione quantificato sulla base del costo offerto in sede di gara per il servizio, che sarà trattenuto dal corrispettivo fatturato. E’ fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell’addebito, con lettera raccomandata A.R. indirizzata alla ditta aggiudicataria, con l’indicazione di un termine per le relative giustificazioni.
La risoluzione del contratto avverrà di diritto nel caso di fallimento della ditta appaltatrice.
E’ causa di risoluzione la violazione dell’art. 20 in relazione a cessioni del contratto o di crediti derivanti dallo stesso o a sub appalti non regolarmente autorizzati.
In tutte le ipotesi di risoluzione l’ERSU provvederà a incamerare l’intero importo della cauzione, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito.
Art. 15 Pagamento delle fatture
Il corrispettivo dovuto sarà fatturato dall’appaltatore secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare, per rendere i riscontri più facili ed immediati indicando specificamente i canoni per ciascuna struttura oggetto dell’appalto.
Le fatture, emesse con cadenza mensile, o nella diversa cadenza concordata fra le parti, dovranno essere intestate ed inviate a: Ente Regionale per il diritto allo studio universitario di Sassari xxx Xxxxxxx Xxxxxxx x.00, 00000 Xxxxxxx, Partita Iva: 80000880908.
I pagamenti saranno disposti , tramite il servizio di tesoreria, previo accertamento da parte del Direttore dell’esecuzione ,confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali e nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti norme in particolare in tema di acquisizione d’ufficio del Documento unico di regolarità contributiva e di accertamento dell’assenza di irregolarità fiscali gravi secondo la procedura prevista dall’art. 48 bis del D.P.R. 602 del 1973 e dal Decreto attuativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze 18 Gennaio 2008 n.40 (in G.U. n. 63 del 14 marzo 2008).
Il pagamento avverrà entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture, se accettato bilateralmente. Per la decorrenza del termine di pagamento fa fede l’apposizione da parte dell’amministrazione del timbro di protocollo sulle fatture od altra documentazione di addebito.
Art. 16 Tracciabilità dei flussi finanziari
L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e smi, sia nei rapporti verso l’ERSU sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto.
L’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all’ERSU ed alla Prefettura‐Ufficio territoriale del Governo.
L’appaltatore si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, sia attivi da parte dell’ERSU sia passivi verso gli Operatori della Filiera, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste
Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’appalto.
L’appaltatore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e smi, sarà rilasciata dal rappresentante legale dell’appaltatore entro 7 (sette) giorni dall’accensione del detto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.
Ai fini dell’art.3, co.7, della L.136/2010 l’appaltatore è tenuto altresì a comunicare all’ERSU gli estremi di cui sopra riferiti ai subappaltatori e agli eventuali subcontraenti. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’Amministrazione e dagli altri soggetti di cui al precedente punto, il seguente codice identificativo gara (CIG): 375347598C. L’appaltatore, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, trasmetterà i contratti sottoscritti con i subappaltatori contenenti, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e smi.
Art. 17
Revisione prezzi del servizio
Durante la vigenza del contratto, dodici mesi, non è prevista la revisione dei prezzi offerti in sede di gara.
Art. 18 Garanzia definitiva
La ditta aggiudicataria, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali prima della stipula del relativo contratto dovrà prestare una garanzia il cui importo verrà calcolato con le modalità previste dall’art. 113, comma 1, del d.lgs. 163/2006.
La garanzia dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria, polizza assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari, nel rispetto di quanto disposto dell’art. 113 del d.lgs. 163/2006.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell’avanzamento dell’esecuzione del contratto, nel limite massimo del 75% dell’importo garantito. L’ammontare residuo del 25% è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità.
Art 19
Stipula ,spese e foro competente
Il contratto sarà stipulato con per scrittura privata.
Sono a carico della ditta appaltatrice le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.
Il contratto stipulato in base al presente capitolato è immediatamente vincolante per l’Appaltatore, mentre lo sarà per l’ERSU solo dopo l’esecutività degli atti amministrativi e gli accertamenti previsti dalla normativa.
Entro 10 giorni dalla data di stipula del contratto, dovrà essere conclusa la fase di avviamento del servizio oggetto dell’affidamento. L’erogazione del servizio decorrerà a partire dal giorno successivo alla data di stipula del contratto, salvo quanto stabilito all’art.7.
Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per l’espletamento del servizio devono intendersi a completo carico dell’Appaltatore, ad esclusione di quelli esplicitamente previsti a carico dell’ERSU all’art.2.
Ai fini dell’esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio.
Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari di cui all’art. 240 del Codice dei contratti ed all’esito di questi deferite al giudizio arbitrale a norma dell’art. 241 del Codice dei contratti. Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competente il Tribunale di Sassari.
Art. 20
Divieto di cessione del contratto e subappalto
È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto e dei crediti derivanti dallo stesso.
Il subappalto è ammesso a condizione che la ditta concorrente indichi in offerta le parti dell’appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi, nel limite del 30% e secondo le modalità e condizioni previste dall’art. 118 del d.lgs. n.163/2006.
Art. 21 Assicurazioni
E’ obbligo dell’Appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi da responsabilità civile nei confronti dell’ERSU e dei terzi -RCT-, con esclusivo riferimento al servizio in questione, con massimale per sinistro non inferiore ad € 1.000.000 (unmilione)e con validità non inferiore alla durata del servizio.
In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l’Appaltatore potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RCT, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica.
In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell’ERSU, che agli effetti della polizza l’ERSU è considerato terzo e precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 1.000.000 (unmilione).
L’Appaltatore dovrà altresì essere in possesso di una Polizza assicurativa per i propri dipendenti - Garanzia RCO- con massimale per sinistro e per anno non inferiore a € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) a copertura di ogni rischio di danni ad opere e impianti ed avente durata non inferiore a quella dell’appalto.
Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l’appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
Art. 22 Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente capitolato, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici .
Art. 23
Privacy
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del d.lgs.n.196/2003, nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, in conformità a quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.
In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura:
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei concorrenti di partecipare alla gara in oggetto;
b) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo;
c) il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena l’esclusione dalla gara;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
• il personale interno dell’amministrazione;
• i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
• ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990;
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, cui si rinvia;
f) soggetto attivo della raccolta è l’Amministrazione aggiudicante e il responsabile è il Direttore Generale.
L’impresa ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, non divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto. L’impresa potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare ed appalti, previa comunicazione all’ERSU.
Luogo e data ..................................
LETTO E SOTTOSCRITTO IL LEGALE RAPPRESENTANTE
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