REGOLAMENTO DI ATENEO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ CONVENZIONALE
REGOLAMENTO DI ATENEO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ CONVENZIONALE
(emanato con decreto rettorale 26 novembre 2019 n. 602) INDICE
Articolo 1 (Ambito di applicazione del regolamento)
Articolo 2 (Tipologie di contributi e contratti)
Articolo 3 (Procedura per l’approvazione e la stipula dei contratti)
Articolo 4 (Quantificazione dei costi per attività istituzionale finanziata da terzi)
Articolo 5 (Determinazione dei corrispettivi commerciali) Articolo 6 (Ritenuta di ateneo su attività istituzionale) Articolo 7 (Emolumenti al personale)
Articolo 8 (Erogazione degli emolumenti)
Articolo 9 (Norme finali e transitorie)
Articolo 1
(Ambito di applicazione del regolamento)
1. Il presente regolamento definisce e disciplina ai sensi dell’articolo 4, comma 5, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, secondo i principi espressi dallo statuto, nel rispetto della primaria funzione scientifica e didattica dell'ateneo, i criteri e le modalità di svolgimento dell’attività convenzionale.
2. Le attività convenzionali possono essere classificate in due tipologie:
a) contributi che rientrano nell’attività istituzionale dell’ateneo con i quali soggetti pubblici e privati erogano finanziamenti anche in eventuale concomitanza ad un interesse non preminente;
b) contratti che rientrano nell’attività conto terzi per i quali il soddisfacimento dell’interesse del committente è preminente. Tali attività possono essere svolte nei locali e con le attrezzature dell’ateneo, purché siano congruenti e compatibili con il perseguimento dei fini e dei compiti istituzionali di didattica e ricerca e solo dopo la stipula di un apposito contratto.
3. Rientrano altresì nell'ambito di applicazione del presente regolamento i progetti di ricerca, didattica e internazionalizzazione, finanziati attraverso programmi nazionali, regionali e comunitari, con le seguenti eccezioni:
- progetti di ricerca, didattica e internazionalizzazione per cui è esclusa la possibilità di caricare spese generali forfettarie o di valorizzare e rendicontare i costi del personale strutturato dell’ateneo;
- finanziamenti per convenzioni o progetti di didattica o internazionalizzazione destinati all’erogazione di borse di studio o altri benefici a favore di studenti, neolaureati o dottorandi.
Articolo 2
(Tipologie di contributi e contratti)
1. Con riferimento alle tipologie di attività istituzionali di cui all’articolo 1, comma 2 lettera a) e comma 3, sono individuate le seguenti tipologie di contributi e contratti:
a) contributi per prestazioni di ricerca e servizi regolati da contratti stipulati con soggetti pubblici e privati in cui l’interesse prevalente è dell’ateneo;
b) contributi per attività didattiche regolate da contratti stipulati con soggetti pubblici e privati in cui l’interesse prevalente è dell’ateneo;
c) progetti di ricerca, didattica e internazionalizzazione, finanziati attraverso programmi nazionali, regionali e comunitari.
2. Con riferimento alle tipologie di attività commerciali di cui all’articolo 1, comma 2, lett. b), sono individuate le seguenti tipologie di contributi e contratti:
d) contratti per prestazioni di ricerca stipulati con soggetti pubblici e privati in cui l’interesse prevalente della ricerca è del committente;
e) contratti di consulenza per prestazioni che richiedono pareri su problemi tecnici o scientifici e, in genere, ogni tipo di rapporto che non richieda lo svolgimento di attività specifica di ricerca;
f) contratti di didattica per prestazioni che hanno per oggetto la formazione, anche di livello elevato, di natura non istituzionale, intese come corsi e seminari di qualificazione professionale e di aggiornamento, svolti anche in collaborazione con soggetti terzi, pubblici e privati, in cui l’interesse prevalente è del committente, ma il controllo scientifico e didattico è assicurato dall’ateneo;
g) prestazioni tecnico-scientifiche ovvero le attività di analisi, controlli, prove, tarature fornite mediante certificazioni ufficiali o documentazioni tecniche recanti i risultati di esperienze e misure su materiali, apparecchi o strutture, d’interesse del committente, senza formulazione di specifici pareri.
Articolo 3
(Procedura per l’approvazione e la stipula dei contratti)
1. Il consiglio di amministrazione approva, in relazione alle varie tipologie di attività elencate all’articolo 2, comma 1, lettere da a) e b) e comma 2, lettere da d) a g) del presente regolamento, uno o più schemi-tipo contenenti gli elementi essenziali del contratto.
2. I contratti redatti o riconducibili agli schemi-tipo e di importo non superiore a 100 mila euro, sono approvati come di seguito indicato, con riferimento alle tipologie di cui all’articolo 2 commi 1 e 2:
- i contratti di cui alle lettere a), d) ed e) dal dipartimento;
- i contratti di cui alle lettere b) ed f) dal senato accademico;
- i contratti di cui alla lettera g) dal consiglio di amministrazione su proposta dei laboratori, o delle infrastrutture di ricerca o dell’archivio progetti, qualora intendano attivare prestazioni tecnico-scientifiche.
3. I contratti non riconducibili ad uno schema-tipo e quelli che prevedono un corrispettivo superiore all’importo di cui al comma 2, dovranno essere approvati dal consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico per le attività di didattica e per le attività di ricerca, in cui l’interesse prevalente è dell’ateneo.
4. I progetti di ricerca, didattica e internazionalizzazione, finanziati attraverso programmi nazionali, regionali e comunitari, sono approvati dal consiglio di amministrazione previo parere del senato accademico.
5. I contratti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b) e comma 2, lettere d) e) f) g) del presente regolamento e i relativi progetti devono prevedere:
- l’oggetto, il programma delle attività e la relativa classificazione;
- l’indicazione del responsabile scientifico individuato tra i docenti dell’ateneo;
- una sintetica indicazione delle principali scadenze operative e il relativo budget di commessa (secondo lo schema tipo approvato dal consiglio di amministrazione), le attrezzature e gli spazi necessari all’esecuzione della prestazione e se questi saranno acquisiti con le risorse della commessa o, se già disponibili, se ne prevede una quota di ammortamento, la proprietà dei risultati e le relative modalità di utilizzazione e di pubblicazione.
6. I contratti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b) e comma 2, lettere d) e) f) g) del presente regolamento devono prevedere di norma il versamento da parte del committente di una quota di acconto pari almeno al 20% del provento globale all’atto della sottoscrizione. Qualora questo non sia possibile per regolamenti interni del soggetto committente, per tutti i contratti di importo superiore ai 50 mila euro, si dovrà allora prevedere nel programma di attività un pagamento di una prima quota dello stesso ordine di grandezza (20%) a seguito di una prima fase di lavoro di avvio e definizione puntuale delle attività.
7. Il responsabile scientifico del progetto è colui che nell'ambito dello svolgimento delle attività:
- gestisce il progetto nella sua interezza e complessità;
- mantiene i rapporti con l'amministrazione Iuav (in particolare essendo responsabile del budget di commessa) e con l'ente contraente in una logica di complessiva responsabilizzazione di tipo commerciale governando la qualità e l'efficacia delle prestazioni rese e il rapporto costo/valore aggiunto della convenzione;
- svolge le funzioni di referente per le diverse fasi di realizzazione.
8. I contratti di cui all’articolo 2, comma 2 lettera g) e in genere tutte le attività riconducibili a prestazioni tecnico-scientifiche, sono di norma svolte secondo un tariffario proposto, per i laboratori e le infrastrutture di ricerca dal responsabile scientifico al dipartimento e per l’archivio progetti dal comitato scientifico, sulla base di una analisi comparativa con analoghe tariffe offerte da strutture universitarie ovvero di mercato, e approvato dal consiglio di amministrazione.
9. I contratti di cui al presente articolo sono sottoscritti dal rettore.
Articolo 4
(Quantificazione dei costi per attività istituzionale finanziata da terzi)
1. Ai fini della redazione del budget di commessa per attività istituzionali finanziate da terzi, come individuate al precedente articolo 2, comma 1, occorre, a fini della pianificazione e della programmazione, considerare tutti i costi necessari per il perseguimento degli obiettivi concordati, tra cui:
a) i costi specifici del personale interno;
b) i costi per prestazioni professionali e di personale esterno;
c) i costi legati al finanziamento di eventuali assegni di ricerca e di borse di studio post lauream e per attività di ricerca;
d) i costi per beni e servizi, tra cui:
- materiale di consumo;
- viaggi e missione del personale impegnato nell’esecuzione della prestazione;
- acquisto, ammortamento e manutenzione di attrezzature scientifiche in relazione all’effettivo utilizzo per la prestazione.
Tutti i costi espressi sono al lordo dell’IVA e di ogni altro onere.
Articolo 5
(Determinazione dei corrispettivi commerciali)
1. La struttura del conto economico di commessa (budget) e gli elementi sui quali basare la determinazione del corrispettivo da richiedere per l’esecuzione delle attività convenzionali individuate al precedente articolo 2, comma 2 sono i seguenti:
a) i costi di cui all’articolo 4, comma 1;
b) quota di ateneo pari al 10% del corrispettivo;
c) fondo comune, comprensivo di oneri riflessi a carico dell’ateneo, pari al 10% del corrispettivo;
d) quota di ateneo pari al 2% del corrispettivo da destinare per il sostegno delle politiche di welfare dell’ateneo.
2. Il totale dei ricavi su cui calcolare le percentuali elencate al precedente comma 1 viene determinato al netto degli eventuali assegni di ricerca finanziati nell’ambito delle attività convenzionali. Alla quota destinata agli eventuali assegni di ricerca viene applicata una ritenuta di ateneo pari al 5%.
3. Gli ulteriori margini di progetto che dovessero risultare a seguito dell’applicazione della ripartizione restano a disposizione del responsabile scientifico del progetto che ha svolto l’attività che li indirizza a finalità di ricerca o di investimento in attrezzature. Gli eventuali margini possono essere spesi solo dopo l’effettivo incasso di tutto il corrispettivo.
Articolo 6
(Ritenuta di ateneo su attività istituzionale)
1. La ritenuta a favore dell’ateneo, quale contributo a copertura delle spese generali, è stabilita come segue:
a) attività istituzionali finanziate da terzi, come individuate al precedente articolo 2, comma 1, lettere a) (contributi per attività di ricerca) e b) (contributi per attività didattiche): ritenuta pari all’ 8% del finanziamento esterno, ridotta al 5% sugli eventuali assegni di ricerca finanziati da tali contributi;
b) progetti di ricerca, didattica e internalizzazione, finanziati attraverso programmi nazionali, regionali e comunitari, che prevedono una voce esplicita di overhead/spese generali forfettarie: ritenuta pari al 30% dell’overhead/spese generali forfettarie ma non superiore all’ 8% del finanziamento esterno;
c) progetti di ricerca, didattica e internazionalizzazione, finanziati attraverso programmi nazionali, regionali e comunitari, che non prevedono una voce esplicita di overhead/spese generali forfettarie: ritenuta pari all’ 8% del finanziamento esterno;
d) progetti finanziati nell’ambito della Programmazione Operativa Regionale Fondo Sociale Europeo per azioni di formazione, di accompagnamento e tirocinio: ritenuta pari al 15% del finanziamento rendicontato a costi standard;
e) progetti finanziati nell’ambito della Programmazione Operativa Regionale Fondo Sociale Europeo Assegni di ricerca ritenuta pari all’ 8% del finanziamento rendicontato a costi standard, detratti i costi per assegni di ricerca.
2. Oltre agli elementi di costo di cui all’articolo 4 del presente regolamento, ai fini della redazione del budget di commessa, si dovranno tenere in considerazione la ritenuta a favore dell’ateneo di cui al comma precedente e la quota destinata ad integrare il fondo per la premialità, in base a quanto stabilito dal regolamento per la disciplina del fondo di ateneo per la premialità e per i compensi aggiuntivi a cui si rinvia.
3. Gli ulteriori margini di progetto che dovessero risultare a seguito dell’applicazione della ripartizione restano a disposizione del responsabile scientifico del progetto che le indirizza a finalità di ricerca o di investimento in attrezzature. Gli eventuali margini possono essere spesi solo dopo l’effettivo incasso di tutto il finanziamento.
Articolo 7
(Emolumenti al personale)
1. Il responsabile scientifico del progetto può prevedere la partecipazione di personale tecnico per lo svolgimento di attività nell’ambito dei contratti di cui al precedente articolo 2, comma 2, lettere d), e), f) e g), che richiedano l’impiego di professionalità tecniche e l’utilizzo di apparecchiature e strumentazioni scientifiche.
2. Il costo del personale tecnico dovrà gravare interamente sulla convenzione e non dovrà comportare nessun onere per l’ateneo.
3. Le prestazioni possono essere svolte dal personale tecnico ai sensi del presente articolo anche al di fuori dell’orario di lavoro. In tale caso vanno documentate mediante timbratura e non sono computate nel conto ore individuale. Possono essere retribuite, su indicazione del responsabile scientifico del progetto, ad un valore orario lordo unico stabilito annualmente per tutte le strutture dal consiglio di amministrazione in sede di approvazione del bilancio unico di previsione.
4. Nel caso il personale tecnico partecipi alle attività di cui al presente articolo all’interno dell’orario previsto dal contratto individuale di lavoro, il costo del personale così come previsto dal CCNL è trattenuto dall’amministrazione.
5. Gli emolumenti al personale rispetto alle prestazioni contrattuali, individuate al precedente articolo 2, comma 2, lettere d), e), f) e g), comprendono:
a) la quota del fondo comune di ateneo, di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera d, che è destinata a tutto il personale tecnico e amministrativo che non abbia percepito compensi dalle prestazioni contrattuali;
b) la remunerazione per le attività di cui al precedente comma 1.
6. Per il personale beneficiario della remunerazione di cui al precedente comma 5 lettera b), valgono i seguenti vincoli:
a) i compensi non potranno superare il 50% dello stipendio annuo; eventuali eccedenze rispetto al 50% verranno liquidate entro l’esercizio successivo; ulteriori eccedenze rappresenteranno economia di bilancio, la cui destinazione verrà definita dal consiglio di amministrazione;
b) i compensi non sono cumulabili con quote derivanti da altri regolamenti di Ateneo, se non nel limite complessivo annuo del 50% dello stipendio annuo;
c) i compensi non sono cumulabili con l’accessorio relativo alla produttività, se non nei limiti stabiliti dal CCI.
7. Per il personale beneficiario della remunerazione del fondo comune di ateneo di cui al precedente comma 5 lettera a), valgono i seguenti vincoli:
a) le quote verranno assegnate in base al valore medio calcolato sulla consistenza del fondo annuo rispetto al numero del personale in servizio; tale valore sarà successivamente parametrato rispetto alla effettiva presenza in servizio, fatti salvi gli istituti relativi alle ferie, alla maternità e alla malattia;
b) il personale destinatario di compensi derivanti dal regolamento per la disciplina del fondo di ateneo per la premialità e per i compensi aggiuntivi e dal regolamento di ateneo per gli incentivi tecnici potrà beneficiare della quota di cui alla lettera a) fino a che i suddetti compensi, anche cumulativamente, ammontano al valore doppio della quota; oltre tale valore la quota del fondo comune di ateneo verrà erosa progressivamente fino ad azzeramento.
Articolo 8
(Erogazione degli emolumenti)
1. L’erogazione degli emolumenti al personale di cui al precedente articolo 7, comma 5 lettera b) ha, di norma, periodicità semestrale, e viene effettuata con provvedimento del direttore generale.
2. Il fondo comune di ateneo, di cui all’articolo 7 comma 5 lettera a) è quantificato dagli uffici dell’amministrazione e viene erogato alla chiusura dell'esercizio finanziario mediante provvedimento del direttore generale.
3. Gli uffici dell'amministrazione provvedono al pagamento degli emolumenti previsti dopo aver verificato che sia stato incassato il corrispettivo.
Articolo 9
(Norme finali e transitorie)
1. I responsabili delle strutture sono tenuti a verificare la compatibilità dello svolgimento delle attività per conto terzi con l’assolvimento dei compiti istituzionali.
2. Qualora il contratto preveda il pagamento di una penale da parte dell’ateneo per inadempienza dei termini contrattuali, verificate le cause e le responsabilità, anche amministrative, l’organo collegiale di riferimento che ha approvato il contratto potrà porre a carico del responsabile scientifico del progetto il relativo costo anche in misura parziale.
3. Le prestazioni svolte a favore di terzi non possono in alcun modo costituire un onere per il bilancio dell'ateneo. Eventuali mancati introiti, non coperti da margini del medesimo contratto, convenzione o progetto, determinati da costi non riconosciuti dal finanziatore o rendicontazioni non idonee, dovranno trovare copertura in altre disponibilità o margini dei medesimi responsabili di progetto, contratto, convenzione, se derivanti da responsabilità ad essi riconducibili, accertate dall’organo collegiale di riferimento che ha approvato il contratto.
4. Le ritenute previste agli articoli 5 e 6 vanno operate in base al valore del contratto, della convenzione o del progetto finanziato, e non in base all’incassato. In caso di minore incasso rispetto alla previsione, qualora sia accertato che la responsabilità non è imputabile al responsabile scientifico del contratto, convenzione o progetto, l'importo delle ritenute può essere rimodulato con delibera del consiglio di amministrazione.
5. La corresponsione di emolumenti per le attività svolte dal personale docente e ricercatore e dal personale tecnico amministrativo nell’ambito delle attività di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) è ammessa in base a quanto stabilito dal regolamento per la disciplina del fondo di ateneo per la premialità e per i compensi aggiuntivi a cui si rinvia.
6. A decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento, adottato in conformità all’articolo 4, comma 5 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, è abrogato il regolamento emanato con decreto rettorale 29 novembre 2017 n. 528.
SCHEMA TIPO 1 - CONTRATTO DI RICERCA FINANZIATA/CONTRIBUTI ALLA RICERCA
(in cui l’interesse prevalente è dell’ateneo)
Tra
L’Università IUAV di Venezia , con sede in Xxxxxxx, X. Xxxxx 000, c.f. 80009280274, p.i. 00708670278, nel seguito denominata Iuav, rappresentata dal Prof. ……………….., nato a ……………. il , Rettore pro-
tempore di Iuav, domiciliato per la carica in Venezia, X. Xxxxx 191
E
la società/ente ………………………………………….………., con sede in ,
Via ………………………………………………Codice Fiscale e Partita IVA ,
(di seguito denominata Committente) rappresentata da ;
Premesso che
- Iuav, ai sensi dell’art. 3 del proprio Statuto, nell’esercizio della propria autonomia funzionale, può promuovere, organizzare e gestire, in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati operanti a livello nazionale e internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali, nonché svolgere, con riferimento agli stessi settori, prestazioni per conto di terzi;
- ………………………………………..……………………………………………………………………………………
- …………………………………...…..……………………………………………………………………………………
- ……………………………………..………………………………………………………………………………………
Visto
il regolamento di Iuav per lo svolgimento di attività convenzionale emanato con decreto rettorale …………….
con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue Art. 1 – Oggetto
Il Committente contribuisce all’esecuzione della ricerca avente per oggetto:
…………………………………………………………………………………………………………………………… . Il programma della ricerca è articolato in una serie di attività descritte nell’allegato tecnico che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2 – Durata
Il presente contratto avrà la durata di mesi a partire dalla data di sottoscrizione del presente atto e
potrà essere di comune accordo prorogato su richiesta scritta e motivata della parte che richiede la proroga.
Art. 3 – Sede di svolgimento delle attività
Le attività di cui all’articolo 1 saranno svolte presso le strutture di Iuav e, qualora le esigenze della ricerca lo richiedano, presso la sede del Committente con modalità da definire tra i responsabili scientifici.
Art. 4 – Responsabili della ricerca
Responsabile scientifico dell’esecuzione del programma di ricerca per Iuav è il prof. ………………………… .
Responsabile/referente del programma di ricerca per il Committente è il sig./dott……………………………… .
Art. 5 - Relazioni
Il Responsabile scientifico di Iuav provvederà a redigere:
- relazioni intermedie, ogni sullo stato dell’attività che, oltre a dettagliare le attività svolte nell’ambito
del programma nel periodo di riferimento, evidenzieranno gli eventuali risultati raggiunti durante detto periodo sul complesso dei lavori stabiliti nel programma ed il programma dei lavori previsti per il periodo successivo;
- una relazione finale, entro giorni dalla data della conclusione del programma con una descrizione
di tutti i risultati ottenuti.
Art. 6 – Contributo/i alla ricerca
A titolo di contributo per l’esecuzione del programma di ricerca oggetto del presente contratto il Committente verserà a Iuav l’importo complessivo di Euro ……in cifre…….(………in lettere ), oltre Iva (se
dovuta ai sensi di legge) da corrispondersi………………………………………
(eventuale) Il Committente si impegna inoltre a (specificare eventuali altri impegni del
Committente, per es. consentire a personale Iuav di frequentare proprie strutture e utilizzare proprie apparecchiature).
Art. 7 - Tutela del segreto
Le Parti si impegnano a garantire, per sé e per il proprio personale, la massima riservatezza riguardo alle informazioni, i dati, i metodi di analisi, le ricerche, ecc., di cui vengano a conoscenza nell’ambito dello svolgimento del programma di ricerca di cui all’art. 1, a non divulgarle a terzi e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente contratto, ad astenersi da ogni azione che possa nuocere alla brevettabilità di detti risultati.
Gli obblighi di cui al presente articolo sopravviveranno al completamento del programma di ricerca ed alla conseguente estinzione del presente contratto, nonché alla cessazione o risoluzione del medesimo per qualsiasi causa; essi cesseranno di essere efficaci solo quando le informazioni diverranno di pubblico dominio per fatti non imputabili a Iuav e/o al Committente e comunque decorsi cinque anni dalla cessazione del contratto.
Art. 8 – Proprietà dei risultati
Tutti i diritti di proprietà sui risultati della ricerca e sulle sue utilizzazioni industriali apparterranno a Iuav. (oppure, valutate attentamente tutte le condizioni del contratto, se può ritenersi che gli apporti finanziari e di altre risorse fornite dal Committente giustifichino la condivisione fra le parti dei risultati)
delle parti contraenti e la loro utilizzazione sarà libera, con il solo obbligo di citare, nelle eventuali pubblicazioni, che essi sono scaturiti con il contributo del Committente.
Salvo specifici accordi scritti tra le parti, è escluso l’utilizzo diretto del nome e/o del logo di Iuav per scopi pubblicitari.
(Solo nel caso di proprietà comune dei risultati) L’eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in comune sarà oggetto di separato accordo tra le parti; in questo caso le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all’espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.
Art. 9 - Risoluzione
In caso di inadempimento di una delle parti dagli obblighi derivanti dal presente contratto, lo stesso potrà risolversi, a seguito di diffida ad adempiere, ai sensi dell’art. 1454 c. c.
Trovano in tal caso applicazione gli articoli previsti al Capo XIV del libro Quarto del Codice Civile in quanto applicabili.
Art. 10 – Trattamento dei dati personali
Le parti acconsentono, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento EU 2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali” (d’ora in avanti “GDPR”), che i dati personali raccolti in relazione al presente contratto siano trattati esclusivamente per le finalità di cui al presente accordo. Il Titolare del trattamento è l’Università Iuav di Venezia, Santa Croce 191, 30135 Venezia, e può essere contattato al seguente indirizzo email: xxxxxxx@xxxx.xx. Il Responsabile della protezione dei dati può essere contattato ai seguenti indirizzi: email xxx@xxxx.xx, PEC xxx@xxx.xxxx.xx
Il contraente si impegna a trattare i dati personali provenienti dall’Università unicamente per le finalità previste dal presente contratto.
Art. 11 – Foro competente
Per ogni controversia attinente e/o relativa all’applicazione e/o validità e/o interpretazione del presente contratto, il foro competente sarà quello di Venezia.
Art. 12 – Registrazione e oneri fiscali
Il presente contratto sarà registrato in solo caso d’uso. Tutte le spese relative al presente contratto sono a carico del Committente.
L’imposta di bollo a carico dell'Università Iuav di Venezia è assolta in modo virtuale ai sensi dell'art.15 X.X.X. 000/00 - Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxx n. 29074/1999".
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
……….(luogo), …….(data) ……….(luogo), …….(data)
Università Iuav di Venezia …….IL COMMITTENTE…. Il Rettore
Prof. …………..
SCHEMA TIPO 2 - SCHEMA DI CONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA CON PROPRIETA’ DEI RISULTATI DEL COMMITTENTE
(la proprietà dei risultati appartiene in via esclusiva al Committente)
Tra
L’Università IUAV di Venezia, con sede in Venezia, X. Xxxxx 191, c.f. 80009280274, p.i. 00708670278, nel seguito denominata Iuav, rappresentata dal Prof. ……………….., nato a ……………. il , Rettore pro-
tempore di Iuav, domiciliato per la carica in Venezia, X. Xxxxx 191
E
la società/ente ………………………………………….………., con sede in ,
Via ………………………………………………Codice Fiscale e Partita IVA ,
(di seguito denominata Committente) rappresentata da ;
Premesso che
- Iuav, ai sensi dell’art. 3 del proprio Statuto, nell’esercizio della propria autonomia funzionale, può promuovere, organizzare e gestire, in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati operanti a livello nazionale e internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali, nonché svolgere, con riferimento agli stessi settori, prestazioni per conto di terzi;
- ………………………………………..……………………………………………………………………………………
- …………………………………...…..……………………………………………………………………………………
- ……………………………………..………………………………………………………………………………………
Visto
il regolamento di Iuav per lo svolgimento di attività convenzionale emanato con decreto rettorale
………………………………………………………………………………………………………………………………
con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue Art. 1 – Oggetto
Il Committente affida a Iuav che accetta un programma di ricerca relativo a:
………………………………………………………………………………………………………………………….. Il programma della ricerca, concordato tra le parti, è articolato in una serie di attività descritte nell’allegato tecnico che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2 - Durata
Il presente contratto avrà la durata di mesi a partire dalla data di sottoscrizione del presente atto e
potrà essere di comune accordo prorogato su richiesta scritta e motivata della parte che richiede la proroga.
Art. 3 – Sede di svolgimento delle attività
Le attività di cui all’articolo 1 saranno svolte presso le strutture di Iuav e, qualora le esigenze della ricerca lo richiedano, presso la sede del Committente con modalità da definire tra i responsabili scientifici.
Art. 4 - Obblighi delle Parti
Iuav e il Committente si impegnano a scambiarsi le informazioni e conoscenze in loro possesso, acquisite nel campo degli studi oggetto del presente contratto e per le finalità della stessa, nei limiti in cui entrambi possano liberamente disporne.
Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente contratto, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.
Il personale di entrambe le parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente contratto, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al d. lgs. 81/2008.
Art. 5 - Importo e modalità di pagamento
Per l’esecuzione del programma oggetto del presente contratto il Committente corrisponderà a Iuav l’importo complessivo di Euro……in cifre………… (………..………….…in lettere ) oltre IVA ai sensi di Xxxxx.
Tale importo sarà corrisposto, previa emissione di idonea fattura da parte dell’Università, come segue: (si veda l’art. 3 comma 6 del regolamento di ateneo per lo svolgimento di attività convenzionale)
• Euro ………………..………………. oltre IVA ……………………….
• Euro ………………..………………. oltre IVA ……………………….
• Euro ………………..………………. oltre IVA ……………………….
I pagamenti di cui al presente articolo saranno effettuati entro giorni dalla data del ricevimento da
parte del Committente delle fatture emesse da Iuav.
Art. 6 – Responsabili della ricerca
Responsabile scientifico dell’esecuzione del programma di ricerca per Iuav è il prof. …...…………………… .
Responsabile/referente del programma di ricerca per il Committente è il sig./dott. ……………………………...
Ogni variazione concernente i nominativi suddetti dovrà essere al più presto comunicata per iscritto all’altra parte.
Art. 7 - Relazioni
Il Responsabile scientifico di Iuav provvederà a redigere:
- relazioni intermedie, ogni sullo stato dell’attività che, oltre a dettagliare le attività svolte
nell’ambito del programma nel periodo di riferimento, evidenzieranno gli eventuali risultati raggiunti durante detto periodo sul complesso dei lavori stabiliti nel programma ed il programma dei lavori previsti per il periodo successivo;
- una relazione finale, entro giorni dalla data della conclusione del programma con una descrizione di
tutti i risultati ottenuti.
Art. 8 - Tutela del segreto
Le Parti si impegnano a garantire, per sé e per il proprio personale, la massima riservatezza riguardo alle informazioni, i dati, i metodi di analisi, le ricerche, ecc., di cui vengano a conoscenza nell’ambito dello svolgimento del programma di ricerca di cui all’art. 1, a non divulgarle a terzi e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente contratto, ad astenersi da ogni azione che possa nuocere alla brevettabilità di detti risultati.
Art. 9 - Pubblicazioni
Nel caso di risultati di particolare interesse scientifico che possano costituire oggetto di pubblicazione, Iuav potrà utilizzarli congiuntamente o disgiuntamente dal Committente. Il testo della memoria scientifica dovrà essere approvato dal Committente il quale dovrà, entro giorni, esprimere un parere sulla
riservatezza dei risultati. Trascorso tale termine senza che siano pervenute osservazioni al riguardo, Iuav si riterrà libera di procedere alla pubblicazione disgiunta dal Committente.
Art. 10 – Proprietà dei risultati
Viene riservata al Committente la piena proprietà di tutti i risultati, ancorché non brevettabili, nonché dei brevetti e di ogni altro diritto di privativa industriale derivanti dall’attività oggetto del presente contratto, fatti salvi i diritti morali di autore o di inventore ai sensi delle vigenti leggi; il Committente si impegna ad indicare nella domanda di brevetto il nome dell’inventore e l’ente da cui dipende.
Nel caso in cui l’esecuzione della ricerca portasse al deposito di domande di brevetto, il Committente avrà la facoltà di chiedere a nome proprio la brevettazione dei risultati in Italia e all’estero sopportandone le relative spese; in tal caso Iuav sarà tenuto esclusivamente nei confronti del Committente a fornire allo stesso tutta la documentazione scientifica necessaria per l’ottenimento dei suddetti brevetti.
Nel caso in cui le attività oggetto del presente contratto portassero al deposito di domande di brevetto, il Committente sarà tenuto a comunicare a Iuav, nel termine di 30 gg., l’avvenuto deposito della domanda di brevetto, con indicazione della data e del numero della stessa.
Per ogni brevetto il Committente riconoscerà a Iuav, ancorché sia trasferito a terzi il diritto al deposito di brevetto, un corrispettivo ulteriore nella misura e secondo modalità che saranno definite al momento della concessione del brevetto
(inoltre, in aggiunta a quanto sopra previsto si può prevedere a favore di Iuav una royalty sul fatturato derivante dallo sfruttamento commerciale del brevetto effettuato dal Committente e/o da eventuali licenziatari del brevetto stesso, per l’intera durata del brevetto, nella misura e con le modalità da definirsi al momento della concessione del brevetto)
Art. 11- Risoluzione
In caso di inadempimento di una delle parti dagli obblighi derivanti dal presente contratto, lo stesso potrà risolversi, a seguito di diffida ad adempiere, ai sensi dell’art. 1454 c. c.
Trovano in tal caso applicazione gli articoli previsti al Capo XIV del libro Quarto del Codice Civile in quanto applicabili.
Art. 12 - Trattamento dei dati personali
Le parti acconsentono, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento EU 2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali” (d’ora in avanti “GDPR”), che i dati personali raccolti in relazione al presente contratto siano trattati esclusivamente per le finalità di cui al presente accordo. Il Titolare del trattamento è l’Università Iuav di Venezia, Santa Croce 191, 30135 Venezia, e può essere contattato al seguente indirizzo email: xxxxxxx@xxxx.xx. Il Responsabile della protezione dei dati può essere contattato ai seguenti indirizzi: email xxx@xxxx.xx, PEC xxx@xxx.xxxx.xx
Il contraente si impegna a trattare i dati personali provenienti dall’Università unicamente per le finalità previste dal presente contratto.
Art. 13 – Foro competente
Per ogni controversia attinente e/o relativa all’applicazione e/o validità e/o interpretazione del presente contratto, il foro competente sarà quello di Venezia.
Art. 14 – Registrazione e oneri fiscali
Il presente contratto sarà registrato in solo caso d’uso. Tutte le spese relative al presente contratto sono a carico del Committente.
L’imposta di bollo a carico dell'Università Iuav di Venezia è assolta in modo virtuale ai sensi dell'art.15 X.X.X. 000/00 - Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxx n. 29074/1999.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
……….(luogo), …….(data) ……….(luogo), …….(data)
Università Iuav di Venezia …….il Committente…. Il Rettore
Prof. …………..
SCHEMA TIPO 3 - SCHEMA DI CONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA CON CONTITOLARITÀ
DEI RISULTATI (la proprietà dei risultati appartiene alle parti in percentuale da concordare)
Tra
L’Università IUAV di Venezia, con sede in Venezia, X. Xxxxx 191, c.f. 80009280274, p.i. 00708670278, (di seguito denominata Iuav), rappresentata dal Prof. ……………….., nato a ……………. il , Rettore pro-
tempore di Iuav, domiciliato per la carica in Venezia, X. Xxxxx 191
E
la società/ente ………………………………………….………., con sede in ,
Via ………………………………………………Codice Fiscale e Partita IVA ,
(di seguito denominata Committente) rappresentata da ;
Premesso che
- Iuav, ai sensi dell’art. 3 del proprio Statuto, nell’esercizio della propria autonomia funzionale, può promuovere, organizzare e gestire, in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati operanti a livello nazionale e internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali, nonché svolgere, con riferimento agli stessi settori, prestazioni per conto di terzi;
- ………………………………………..……………………………………………………………………………………
- …………………………………...…..……………………………………………………………………………………
- ……………………………………..………………………………………………………………………………………
Visto
il regolamento di Iuav per lo svolgimento di attività convenzionale emanato con decreto rettorale …………..
con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue Art. 1 – Oggetto
Il Committente affida a Iuav che accetta un programma di ricerca relativo a: …………………………………
Il programma della ricerca, concordato tra le parti, è articolato in una serie di attività descritte nell’allegato tecnico che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2 - Durata
Il presente contratto avrà la durata di mesi a partire dalla data di sottoscrizione del presente atto e
potrà essere di comune accordo prorogato su richiesta scritta e motivata della parte che richiede la proroga.
Art. 3 – Sede di svolgimento delle attività
Le attività di cui all’articolo 1 saranno svolte presso le strutture di Iuav e, qualora le esigenze della ricerca lo richiedano, presso la sede del Committente con modalità da definire tra i responsabili scientifici.
Art. 4 - Obblighi delle Parti
Iuav e il Committente si impegnano a scambiarsi le informazioni e conoscenze in loro possesso, acquisite nel campo degli studi oggetto del presente contratto e per le finalità della stessa, nei limiti in cui entrambi possano liberamente disporne.
Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente contratto, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.
Il personale di entrambe le parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente contratto, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.lgs 81/2008.
Art. 5 – Responsabili della ricerca
Responsabile scientifico dell’esecuzione del programma di ricerca per Iuav è il prof. ………………………… .
Responsabile/referente del programma di ricerca per il Committente è il sig./dott. ……...……………………….
Ogni variazione concernente i nominativi suddetti dovrà essere al più presto comunicata per iscritto all’altra parte.
Art. 6 - Relazioni
Il Responsabile scientifico di Iuav provvederà a redigere:
- relazioni intermedie, ogni sullo stato dell’attività che, oltre a dettagliare le attività svolte
nell’ambito del programma nel periodo di riferimento, evidenzieranno gli eventuali risultati raggiunti durante
detto periodo sul complesso dei lavori stabiliti nel programma ed il programma dei lavori previsti per il periodo successivo;
- una relazione finale, entro giorni dalla data della conclusione del programma con una descrizione
di tutti i risultati ottenuti.
Art. 7 - Tutela del segreto
Le Parti si impegnano a garantire, per sé e per il proprio personale, la massima riservatezza riguardo alle informazioni, i dati, i metodi di analisi, le ricerche, ecc., di cui vengano a conoscenza nell’ambito dello svolgimento del programma di ricerca di cui all’art. 1, a non divulgarle a terzi e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente contratto, ad astenersi da ogni azione che possa nuocere alla brevettabilità di detti risultati.
Art. 8 - Pubblicazioni
Nel caso di risultati di particolare interesse scientifico che possano costituire oggetto di pubblicazione, Iuav potrà utilizzarli congiuntamente o disgiuntamente dal Committente. Il testo della memoria scientifica dovrà essere approvato dal Committente indicato nell’art. 5 il quale dovrà, entro giorni, esprimere un
parere sulla riservatezza dei risultati. Trascorso tale termine senza che siano pervenute osservazioni al riguardo, Iuav si riterrà libera di procedere alla pubblicazione disgiunta dal Committente.
Art. 9 – Proprietà dei risultati
Le Parti si impegnano a tenersi reciprocamente informate sui risultati che possano essere raggiunti nel corso della ricerca ed in particolare su quelli suscettibili di brevettazione o utilizzazione industriale intendendosi con ciò qualsiasi invenzione, idea, metodo, processo industriale, informazione ed altri dati concepiti, attuati e sviluppati, astenendosi da ogni azione che possa nuocere alla brevettabilità di detti risultati.
Le parti convengono sin d’ora ed accettano che la quota di proprietà del committente sui risultati della ricerca, sui relativi Diritti di Proprietà Intellettuale o sulle sue utilizzazioni industriali sarà pari al %.
Le Parti convengono che la gestione e l’uso di brevetti a protezione dei risultati della ricerca sarà regolato da quanto segue:
a) le licenze non esclusive saranno decise a (maggioranza/unanimità);
b) le licenze esclusive saranno decise a (maggioranza/unanimità);
c) i proventi derivanti dalle licenze saranno (suddivisi fra le parti/non suddivisi);
d) la cessione del brevetto sarà decisa (all’unanimità/autonomamente);
e) l’uso in proprio sarà consentito alle Parti …………………………………………………………………………..
(previo compenso alla parte che non utilizza in proprio/in autonomia, senza compenso);
f) la difesa del brevetto sarà affidata a ……………………………………………………………………...
Gli obblighi di cui al presente articolo sopravviveranno al completamento del programma di ricerca ed alla conseguente estinzione del presente contratto, nonché alla cessazione o risoluzione del medesimo per qualsiasi causa; essi cesseranno di essere efficaci solo quando le informazioni diverranno di pubblico dominio per fatti non imputabili a Iuav e/o al Committente e comunque decorsi cinque anni dalla cessazione del contratto.
Art. 10 - Importo e modalità di pagamento
Per l’esecuzione del programma oggetto del presente contratto il Committente corrisponderà a Iuav l’importo complessivo di Euro……in cifre………… (………..………….…in lettere ) oltre IVA ai sensi di Xxxxx.
Tale importo sarà corrisposto, previa emissione di idonea fattura da parte dell’Università, come segue (si veda l’art. 3 comma 6 del regolamento di ateneo per lo svolgimento di attività convenzionale) :
• Euro ………………..………………. oltre IVA ……………………….
• Euro ………………..………………. oltre IVA ……………………….
• Euro ………………..………………. oltre IVA ……………………….
I pagamenti di cui al presente articolo saranno effettuati entro giorni dalla data del ricevimento da
parte del Committente delle fatture emesse da Iuav.
Art. 11- Risoluzione
In caso di inadempimento di una delle parti dagli obblighi derivanti dal presente contratto, lo stesso potrà risolversi, a seguito di diffida ad adempiere, ai sensi dell’art. 1454 c. c.
Trovano in tal caso applicazione gli articoli previsti al Capo XIV del libro Quarto del Codice Civile in quanto applicabili.
Art. 12 - Trattamento dei dati personali
Le parti acconsentono, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento EU 2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali” (d’ora in avanti “GDPR”), che i dati personali raccolti in relazione al presente contratto siano trattati esclusivamente per le finalità di cui al presente accordo. Il Titolare del trattamento è
l’Università Iuav di Venezia, Santa Croce 191, 30135 Venezia, e può essere contattato al seguente indirizzo email: xxxxxxx@xxxx.xx. Il Responsabile della protezione dei dati può essere contattato ai seguenti indirizzi: email xxx@xxxx.xx, PEC xxx@xxx.xxxx.xx
Il contraente si impegna a trattare i dati personali provenienti dall’Università unicamente per le finalità previste dal presente contratto.
Art. 13 – Foro competente
Per ogni controversia attinente e/o relativa all’applicazione e/o validità e/o interpretazione del presente contratto, il foro competente sarà quello di Venezia.
Art. 14 – Registrazione e oneri fiscali
Il presente contratto sarà registrato in solo caso d’uso. Tutte le spese relative al presente contratto sono a carico del Committente.
L’imposta di bollo a carico dell'Università Iuav di Venezia è assolta in modo virtuale ai sensi dell'art.15 X.X.X. 000/00 - Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxx n. 29074/1999.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
……….(luogo), …….(data) ……….(luogo), …….(data)
Università Iuav di Venezia …….IL COMMITTENTE…. Il Rettore
Prof. …………..
SCHEMA TIPO 4 - SCHEMA TIPO DI CONTRATTO DI CONSULENZA
(attività che richiedono pareri su problemi tecnici o scientifici)
Tra
L’Università IUAV di Venezia, con sede in Venezia, X. Xxxxx 191, c.f. 80009280274, p.i. 00708670278, nel seguito denominata Iuav, rappresentata dal Prof. ……………….., nato a ……………. il , Rettore pro-
tempore di Iuav, domiciliato per la carica in Venezia, X. Xxxxx 191
E
la società/ente ………………………………………….………., con sede in ,
Via ………………………………………………Codice Fiscale e Partita IVA ,
(di seguito denominata Committente) rappresentata da ;
Premesso che
- Iuav, ai sensi dell’art. 3 del proprio Statuto, nell’esercizio della propria autonomia funzionale, può promuovere, organizzare e gestire, in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati operanti a livello nazionale e internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali, nonché svolgere, con riferimento agli stessi settori, prestazioni per conto di terzi;
- ………………………………………..……………………………………………………………………………………
- …………………………………...…..……………………………………………………………………………………
- ……………………………………..………………………………………………………………………………………
Visto
il regolamento di Iuav per lo svolgimento di attività convenzionale emanato con decreto rettorale 23 dicembre 2010 n.1397,
con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue Articolo 1 - Oggetto del contratto
Il Committente affida a Iuav, che accetta, l’esecuzione di una consulenza finalizzata alla predisposizione di
un parere in ordine ai seguenti quesiti: … .(descrizione dettagliata dell’oggetto della consulenza)…..…………
………………………..……………………………………..………………………………………………………………
..…………………………………...…..……………………………………………………………………………………
….………….………………………..………………………………………………………………………………………
Articolo 2 - Responsabile della consulenza
Iuav designa il Prof./Dott. quale responsabile scientifico della esecuzione della consulenza.
(eventuale) L’eventuale sostituzione del responsabile scientifico della consulenza da parte di Iuav dovrà essere approvata dal Committente.
Articolo 3 - Tempi e durata dell’esecuzione della consulenza
Il contratto entra in vigore dalla sua sottoscrizione e terminerà in data ...................
Articolo 4 - Corrispettivo
Il Committente si impegna a versare a Iuav, a titolo di corrispettivo per l’esecuzione delle attività oggetto del presente contratto la somma di Euro……in cifre………… (………..………….…in lettere ) oltre IVA.
Articolo 5 - Modalità di pagamento
Il Committente corrisponderà la somma di cui al precedente art.4 con le seguenti modalità (le modalità dovranno essere stabilite dalla struttura interessata tenendo in considerazione le esigenze connesse allo svolgimento della consulenza):
- ………………………………………..……………………………………………………………………………………
- …………………………………...…..……………………………………………………………………………………
- ……………………………………..………………………………………………………………………………………
Articolo 6 – Segretezza
(anche i contratti di consulenza possono prevedere una norma che impone la segretezza nello svolgimento delle attività; la clausola che vincola alla segretezza deve essere di durata determinata, di regola corrispondente all’efficacia del contratto, l’eventuale estensione richiesta dal committente non deve eccedere i cinque anni dalla scadenza del contratto. Di seguito è indicata una possibile disciplina della segretezza)
Iuav nella persona del Responsabile scientifico, nel periodo di vigenza del contratto, è tenuto ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell’attività di consulenza oggetto del presente contratto, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti di cui fosse venuto a conoscenza, o che gli fossero comunicati dal Committente, in virtù del presente contratto.
Articolo 7 - Utilizzazione e pubblicazione dei risultati
Il Committente potrà liberamente utilizzare le relazioni e/o i risultati derivanti dall’attività oggetto del presente contratto, fermo restando che, salvo specifici accordi scritti tra le parti, è escluso l’utilizzo del nome di Iuav per scopi pubblicitari.
E’ esclusa l’utilizzazione dei risultati della consulenza quali perizie di parte in vertenze di carattere legale, salvo espressa autorizzazione.
Iuav, nella persona del Responsabile scientifico, potrà liberamente e gratuitamente utilizzare, ma solo per proprio uso interno, detti risultati. Non potrà farne, in tutto o in parte oggetto di pubblicazione scientifica senza la preventiva autorizzazione scritta del Committente, che non sarà irragionevolmente negata e sarà legata a strette considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento della proprietà intellettuale e allo sviluppo industriale di detti risultati.
Art. 8 – Proprietà dei risultati
(questo articolo va inserito nell’ipotesi in cui, in considerazione della natura e delle caratteristiche dell’attività oggetto del contratto, può esserci la possibilità che si ottengano risultati brevettabili)
Qualora dall’esecuzione del presente contratto si ottengano risultati brevettabili, questi saranno di proprietà delle parti e la loro utilizzazione sarà disciplinata da apposito contratto.
Art. 9 - Risoluzione
In caso di inadempimento di una delle parti dagli obblighi derivanti dal presente contratto, lo stesso potrà risolversi, a seguito di diffida ad adempiere, ai sensi dell’art. 1454 c. c.
Trovano in tal caso applicazione gli articoli previsti al Capo XIV del libro Quarto del Codice Civile in quanto applicabili.
Art. 10 – Trattamento dei dati personali
Le parti acconsentono, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento EU 2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali” (d’ora in avanti “GDPR”), che i dati personali raccolti in relazione al presente contratto siano trattati esclusivamente per le finalità di cui al presente accordo. Il Titolare del trattamento è l’Università Iuav di Venezia, Santa Croce 191, 30135 Venezia, e può essere contattato al seguente indirizzo email: xxxxxxx@xxxx.xx. Il Responsabile della protezione dei dati può essere contattato ai seguenti indirizzi: email xxx@xxxx.xx, PEC xxx@xxx.xxxx.xx
Il contraente si impegna a trattare i dati personali provenienti dall’Università unicamente per le finalità previste dal presente contratto.
Art. 11 – Foro competente
Per ogni controversia attinente e/o relativa all’applicazione e/o validità e/o interpretazione del presente contratto, il foro competente sarà quello di Venezia.
Art. 12 – Registrazione e oneri fiscali
Il presente contratto sarà registrato in solo caso d’uso. Tutte le spese relative al presente contratto sono a carico del Committente.
L’imposta di bollo a carico dell'Università Iuav di Venezia è assolta in modo virtuale ai sensi dell'art.15 X.X.X. 000/00 - Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxx n. 29074/1999.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
……….(luogo), …….(data) ……….(luogo), …….(data)
Università Iuav di Venezia …….IL COMMITTENTE…. Il Rettore
Prof. …………..
SCHEMA TIPO 5 - SCHEMA TIPO DI CONTRATTO PER ATTIVITA’ DI DIDATTICA
E/O FORMAZIONE FINANZIATA (in cui l’interesse prevalente è dell’ateneo)
Tra
L’Università IUAV di Venezia, con sede in Venezia, X. Xxxxx 191, c.f. 80009280274, p.i. 00708670278, nel seguito denominata Iuav, rappresentata dal Prof. ……………….., nato a ……………. il , Rettore pro-
tempore di Iuav, domiciliato per la carica in Venezia, X. Xxxxx 191
E
la società/ente ………………………………………….………., con sede in ,
Via ………………………………………………Codice Fiscale e Partita IVA ,
(di seguito denominata Committente) rappresentata da ;
Premesso che
- Iuav, ai sensi dell’art. 3 del proprio Statuto, nell’esercizio della propria autonomia funzionale, può promuovere, organizzare e gestire, in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati operanti a livello nazionale e internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali, nonché svolgere, con riferimento agli stessi settori, prestazioni per conto di terzi;
- ………………………………………..……………………………………………………………………………………
- …………………………………...…..……………………………………………………………………………………
- ……………………………………..………………………………………………………………………………………
Visto
il regolamento di Iuav per lo svolgimento di attività convenzionale emanato con decreto rettorale ……………
con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue Articolo 1 - Oggetto del contratto
Il Committente contribuisce all’esecuzione dell’attività didattica e/o formativa ……………………………………
……………..…………………………………………………………………..…., meglio descritta nell’Allegato (…).
Articolo 2 - Responsabile della prestazione
Iuav curerà lo svolgimento di tale attività didattica e/o formativa sotto la direzione del Prof. ……………………
cui compete la responsabilità della stessa.
Il Committente designa quale proprio responsabile/referente per ogni attività o questione inerente alla esecuzione delle attività di cui all’oggetto il Sig./Dott. ………………………………
Articolo 3 - Tempi e modalità di esecuzione della prestazione
Il presente contratto decorre dalla sua sottoscrizione e terminerà in data ; l’attività/il programma
didattico avrà inizio in data (contemporanea o successiva a quella di stipulazione).
Le attività oggetto del presente contratto saranno svolte presso (se l’attività
viene svolta presso strutture dell’Università, i partecipanti al corso di formazione devono essere coperti da idonea assicurazione per la responsabilità civile e gli infortuni, con onere a carico del Committente).
Articolo 4 – Contributo/i alla didattica e/o formazione
A titolo di contributo per l’esecuzione dell’attività didattica e formativa oggetto del presente contratto, il Committente verserà a Iuav l’importo complessivo di Euro……in cifre………… ( in
lettere………….) oltre Iva (se dovuta ai sensi di legge) da corrispondersi ……………………..…….
(eventuale) Il Committente si impegna inoltre a (specificare eventuali altri
impegni del Committente, per es. consentire al personale Iuav di frequentare proprie strutture e utilizzare proprie apparecchiature).
Articolo 5 - Proprietà e diffusione dei risultati
La proprietà intellettuale sul materiale didattico rimane in capo a Iuav. (Si potrà concordare un’eventuale utilizzazione del materiale da parte del Committente).
L’eventuale pubblicazione o comunicazione in sede accademica del contenuto delle relazioni da parte di Iuav dovrà contenere l’indicazione che il lavoro è stato realizzato con il contributo del Committente.
Articolo 6 - Utilizzo del nome e/o del logo dell’Università
E’ vietato al Committente l’utilizzo diretto del nome e/o del logo di Iuav per scopi pubblicitari; tale eventuale utilizzazione dovrà essere definita mediante uno specifico accordo scritto.
Il Committente si impegna a non fare alcun riferimento al nome di Iuav su titoli, attestati o dichiarazioni rilasciati ai propri studenti.
Art. 7 - Risoluzione
In caso di inadempimento di una delle parti dagli obblighi derivanti dal presente contratto, lo stesso potrà risolversi, a seguito di diffida ad adempiere, ai sensi dell’art. 1454 c. c.
Trovano in tal caso applicazione gli articoli previsti al Capo XIV del libro Quarto del Codice Civile in quanto applicabili.
Art. 8 Trattamento dei dati personali
Le parti acconsentono, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento EU 2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali” (d’ora in avanti “GDPR”), che i dati personali raccolti in relazione al presente contratto siano trattati esclusivamente per le finalità di cui al presente accordo. Il Titolare del trattamento è l’Università Iuav di Venezia, Santa Croce 191, 30135 Venezia, e può essere contattato al seguente indirizzo email: xxxxxxx@xxxx.xx. Il Responsabile della protezione dei dati può essere contattato ai seguenti indirizzi: email xxx@xxxx.xx, PEC xxx@xxx.xxxx.xx
Il contraente si impegna a trattare i dati personali provenienti dall’Università unicamente per le finalità previste dal presente contratto.
Art. 9 – Foro competente
Per ogni controversia attinente e/o relativa all’applicazione e/o validità e/o interpretazione del presente contratto, il foro competente sarà quello di Venezia.
Art. 10 – Registrazione e oneri fiscali
Il presente contratto sarà registrato in solo caso d’uso. Tutte le spese relative al presente contratto sono a carico del Committente.
L’imposta di bollo a carico dell'Università Iuav di Venezia è assolta in modo virtuale ai sensi dell'art.15 X.X.X. 000/00 - Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxx n. 29074/1999.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
……….(luogo), …….(data) ……….(luogo), …….(data)
Università Iuav di Venezia …….IL COMMITTENTE…. Il Rettore
Prof. …………..
SCHEMA TIPO 6 - SCHEMA TIPO DI CONTRATTO PER ATTIVITA’ DI DIDATTICA
E/O FORMAZIONE COMMISSIONATA (in cui l’interesse prevalente è del Committente)
Tra
L’Università IUAV di Venezia, con sede in Venezia, X. Xxxxx 191, c.f. 80009280274, p.i. 00708670278, nel seguito denominata Iuav, rappresentata dal Prof. ……………….., nato a ……………. il , Rettore pro-
tempore di Iuav, domiciliato per la carica in Venezia, X. Xxxxx 191 (d’ora innanzi denominata Iuav)
E
la Società/l’Ente ………………………………………….………., con sede legale in ,
Via ………………………………………………Codice Fiscale e Partita IVA ,
rappresentata da (d’ora innanzi denominata “Committente”);
Premesso che
- Iuav, ai sensi dell’art. 3 del proprio Statuto, nell’esercizio della propria autonomia funzionale, può promuovere, organizzare e gestire, in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati operanti a livello nazionale e internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali, nonché svolgere, con riferimento agli stessi settori, prestazioni per conto di terzi;
- ………………………………………..……………………………………………………………………………………
- …………………………………...…..……………………………………………………………………………………
- ……………………………………..………………………………………………………………………………………
Visto
il regolamento di Iuav per lo svolgimento di attività convenzionale emanato con decreto rettorale ………….
con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue Articolo 1 - Oggetto del contratto
Il Committente affida a Iuav, che accetta, l’esecuzione dell’attività didattica e/o formativa , meglio
descritta nell’Allegato (l’oggetto della prestazione può riguardare: progettazione, organizzazione ed esecuzione di corsi, seminari, cicli di conferenze, predisposizione di materiale didattico, partecipazione a progetti di formazione e a tirocini; la descrizione dell’attività, con l’indicazione degli obiettivi e metodologie, deve essere contenuta in apposito allegato alla convenzione).
Articolo 2 - Responsabile della prestazione
Iuav curerà lo svolgimento di tale attività didattica e/o formativa sotto la direzione del Prof. …………………..
cui compete la responsabilità della stessa.
Il Committente designa quale proprio responsabile/referente per ogni attività o questione inerente alla esecuzione delle attività di cui all’oggetto il Sig./Dott. .....................................................
Articolo 3 - Tempi e modalità di esecuzione della prestazione
Il presente contratto decorre dalla sua sottoscrizione e terminerà in data ; l’attività/il
programma didattico avrà inizio in data (contemporanea o successiva a quella di stipulazione).
Le attività oggetto del presente contratto saranno svolte presso (se l’attività
viene svolta presso strutture dell’Università, i partecipanti al corso di formazione devono essere coperti da idonea assicurazione per la responsabilità civile e gli infortuni, con onere a carico del Committente).
Articolo 4 - Corrispettivo e modalità di pagamento
Per la prestazione di cui all’art.1 il Committente verserà a Iuav l’importo di Euro……in cifre……… ( in
lettere ) esente IVA ai sensi dell’art.10 del DPR n. 633/72 dietro presentazione di regolare fattura.
Il corrispettivo sarà versato secondo le seguenti modalità:
- ………………………………………..……………………………………………………………………………………
- …………………………………...…..……………………………………………………………………………………
- ……………………………………..………………………………………………………………………………………
Articolo 5 - Proprietà e diffusione dei risultati
Ferma restando la proprietà intellettuale sul materiale didattico in capo al Prof./Dott. ,
il Committente si riserva il diritto di utilizzare e riprodurre il suddetto materiale didattico, anche successivamente alla scadenza del contratto, per soli scopi didattici interni; a Iuav rimane la facoltà di utilizzare per i propri fini istituzionali i risultati scientifici della prestazione.
L’eventuale pubblicazione o comunicazione in sede accademica del contenuto delle relazioni da parte di Iuav dovrà contenere l’indicazione che il lavoro è stato realizzato con il contributo del Committente.
Articolo 6 - Utilizzo del nome e/o del logo dell’Università
E’ vietato al Committente l’utilizzo diretto del nome e/o del logo di Iuav per scopi pubblicitari; tale eventuale utilizzazione dovrà essere definita mediante uno specifico accordo scritto.
Il Committente si impegna a non fare alcun riferimento al nome di Iuav su titoli, attestati o dichiarazioni rilasciati ai propri studenti.
Art. 7 - Risoluzione
In caso di inadempimento di una delle parti dagli obblighi derivanti dal presente contratto, lo stesso potrà risolversi, a seguito di diffida ad adempiere, ai sensi dell’art. 1454 c. c.
Trovano in tal caso applicazione gli articoli previsti al Capo XIV del libro Quarto del Codice Civile in quanto applicabili.
Art. 8 - Trattamento dei dati personali
Le parti acconsentono, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento EU 2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali” (d’ora in avanti “GDPR”), che i dati personali raccolti in relazione al presente contratto siano trattati esclusivamente per le finalità di cui al presente accordo. Il Titolare del trattamento è l’Università Iuav di Venezia, Santa Croce 191, 30135 Venezia, e può essere contattato al seguente indirizzo email: xxxxxxx@xxxx.xx. Il Responsabile della protezione dei dati può essere contattato ai seguenti indirizzi: email xxx@xxxx.xx, PEC xxx@xxx.xxxx.xx
Il contraente si impegna a trattare i dati personali provenienti dall’Università unicamente per le finalità previste dal presente contratto.
Art. 9 - Foro competente
Per ogni controversia attinente e/o relativa all’applicazione e/o validità e/o interpretazione del presente contratto, il foro competente sarà quello di Venezia.
Art. 10 – Registrazione e oneri fiscali
Il presente contratto sarà registrato in solo caso d’uso. Tutte le spese relative al presente contratto sono a carico del Committente.
L’imposta di bollo a carico dell'Università Iuav di Venezia è assolta in modo virtuale ai sensi dell'art.15 X.X.X. 000/00 - Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxx n. 29074/1999.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
……….(luogo), …….(data) ……….(luogo), …….(data)
Università Iuav di Venezia …….IL COMMITTENTE…. Il Rettore
Prof. …………..
SCHEMA TIPO 7 - SCHEMA TIPO DI CONTRATTO DI PRESTAZIONI TECNICO-SCIENTIFICHE
(attività di analisi, prove, tarature che si traducono anche in un certificato ufficiale recante i risultati di esperienze e misure su materiali, apparecchi e strutture, d’interesse del committente,
senza la formulazione di specifici pareri)
Schema da utilizzare laddove non vi sia un tariffario approvato dal consiglio di amministrazione
Tra
L’Università IUAV di Venezia, con sede in Venezia, X. Xxxxx 191, c.f. 80009280274, p.i. 00708670278, nel seguito denominata Iuav, rappresentata dal Prof. ……………….., nato a ……………. il , Rettore pro-
tempore di Iuav, domiciliato per la carica in Venezia, X. Xxxxx 191 (d’ora innanzi denominata Iuav)
E
la Società/l’Ente ………………………………………….………., con sede legale in ,
Via ………………………………………………Codice Fiscale e Partita IVA ,
(di seguito denominata “Committente”) rappresentata da ”);
Premesso che
- Iuav, ai sensi dell’art. 3 del proprio Statuto, nell’esercizio della propria autonomia funzionale, può promuovere, organizzare e gestire, in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati operanti a livello nazionale e internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali, nonché svolgere, con riferimento agli stessi settori, prestazioni per conto di terzi;
- ………………………………………..……………………………………………………………………………………
- …………………………………...…..……………………………………………………………………………………
- ……………………………………..………………………………………………………………………………………
Visto
il regolamento di Iuav per lo svolgimento di attività convenzionale emanato con decreto rettorale ……………
con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue Articolo 1 - Oggetto del contratto
Il Committente affida a Iuav, che accetta, l’esecuzione di una prestazione di un servizio tecnico-scientifico (descrizione della natura ed oggetto della prestazione, con l’indicazione dei dettagli tecnici della stessa, per es. taratura di un certo prodotto attraverso l’utilizzo di una determinata strumentazione, ecc……)
Articolo 2 - Responsabile della prestazione
Iuav designa il Prof./Dott. quale responsabile scientifico della esecuzione della prestazione.
(eventuale) L’eventuale sostituzione del responsabile scientifico della prestazione da parte di Iuav dovrà essere approvata dal Committente.
Articolo 3 - Tempi e durata dell’esecuzione della prestazione
Il contratto entra in vigore dalla sua sottoscrizione e terminerà in data ................................................
Al termine del lavoro Iuav consegnerà al Committente una certificazione ufficiale.
Articolo 4 - Corrispettivo
Il Committente si impegna a versare a Iuav, a titolo di corrispettivo per l’esecuzione delle attività oggetto del presente contratto la somma di Euro……in cifre……… (……… in lettere ) oltre IVA.
Articolo 5 - Modalità di pagamento
Il Committente corrisponderà la somma di cui al precedente art. 4 con le seguenti modalità: (le modalità dovranno essere stabilite dalla struttura interessata tenendo in considerazione le esigenze connesse allo svolgimento della prestazione):
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Articolo 6 – Segretezza
(anche i contratti di consulenza possono prevedere una norma che impone la segretezza nello svolgimento delle attività; la clausola che vincola alla segretezza deve essere di durata determinata, di regola
corrispondente all’efficacia del contratto, l’eventuale estensione richiesta dal committente non deve eccedere i cinque anni dalla scadenza del contratto. Di seguito è indicata una possibile disciplina della segretezza) Iuav nella persona del Responsabile scientifico, nel periodo di vigenza del contratto, è tenuto ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell’attività di consulenza oggetto del presente contratto, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti di cui fosse venuto a conoscenza, o che gli fossero comunicati dal Committente, in virtù del presente contratto.
Articolo 7 - Utilizzazione e pubblicazione dei risultati
Il Committente potrà liberamente utilizzare le relazioni e/o i risultati derivanti dall’attività oggetto del presente contratto, fermo restando che, salvo specifici accordi scritti tra le parti, è escluso l’utilizzo del nome di Iuav per scopi pubblicitari.
È esclusa l’utilizzazione dei risultati della consulenza quali perizie di parte in vertenze di carattere legale, salvo espressa autorizzazione.
Iuav, nella persona del Responsabile scientifico, potrà liberamente e gratuitamente utilizzare, ma solo per proprio uso interno, detti risultati. Non potrà farne, in tutto o in parte oggetto di pubblicazione scientifica senza la preventiva autorizzazione scritta del Committente, che non sarà irragionevolmente negata e sarà legata a strette considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento della proprietà intellettuale e allo sviluppo industriale di detti risultati.
Art. 8 - Risoluzione
In caso di inadempimento di una delle parti dagli obblighi derivanti dal presente contratto, lo stesso potrà risolversi, a seguito di diffida ad adempiere, ai sensi dell’art. 1454 c. c.
Trovano in tal caso applicazione gli articoli previsti al Capo XIV del libro Quarto del Codice Civile in quanto applicabili.
Art. 9 - Trattamento dei dati personali
Le parti acconsentono, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento EU 2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali” (d’ora in avanti “GDPR”), che i dati personali raccolti in relazione al presente contratto siano trattati esclusivamente per le finalità di cui al presente accordo. Il Titolare del trattamento è l’Università Iuav di Venezia, Santa Croce 191, 30135 Venezia, e può essere contattato al seguente indirizzo email: xxxxxxx@xxxx.xx. Il Responsabile della protezione dei dati può essere contattato ai seguenti indirizzi: email xxx@xxxx.xx, PEC xxx@xxx.xxxx.xx
Il contraente si impegna a trattare i dati personali provenienti dall’Università unicamente per le finalità previste dal presente contratto.
Art. 10 – Foro competente
Per ogni controversia attinente e/o relativa all’applicazione e/o validità e/o interpretazione del presente contratto, il foro competente sarà quello di Venezia.
Art. 11 – Registrazione e oneri fiscali
Il presente contratto sarà registrato in solo caso d’uso. Tutte le spese relative al presente contratto sono a carico del Committente.
L’imposta di bollo a carico dell'Università Iuav di Venezia è assolta in modo virtuale ai sensi dell'art.15 X.X.X. 000/00 - Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxx n. 29074/1999.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
……….(luogo), …….(data) ……….(luogo), …….(data)
Università Iuav di Venezia …….IL COMMITTENTE…. Il Rettore
Prof. …………..