Capitolato d’oneri
Capitolato d’oneri
Procedura aperta per l’affidamento della fornitura in service di “Dispositivi medici per sistemi a compressione pneumatica intermittente con apparecchiature a noleggio per trattamenti di profilassi della trombosi venosa profonda” per l’Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana, per il periodo di 36 mesi.
CAPITOLATO D’ONERI 3
Art. 1 – Finalità del presente documento 3
Art. 2 – Oggetto e Quantità 3
Art. 3 – “Garanzia definitiva” a corredo dell’esecuzione del contratto 3
Art. 4 – Caratteristiche tecnico qualitative e confezionamento dei prodotti 4
Art. 5 – Condizioni della fornitura 5
Art. 6 – Consegna della fornitura 6
Art. 7 – Fornitura apparecchiature 9
Art. 8 – Controlli qualitativi e quantitativi 12
Art. 9 – Corrispettivi 13
Art. 10 – Fatturazione e Pagamenti 13
Art. 11 – Cessione del contratto e Subappalto 15
Art. 12 – Protocollo di legalità 16
Art. 13 – Vigilanza e Sorveglianza Post Marketing 18
Art. 14 – Innovazione tecnologica 19
Art. 15 – Innovazione normativa 20
Art. 16 – Variazioni Soggettive 20
Art. 17 – Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 20
Art. 18 – Xxxxxxxx, Danni, Responsabilità civile e Polizza di assicurazione 21
Art. 19 – Inadempimenti e penalità 23
Art. 20 – Risoluzione del contratto 24
Art. 21 – Trattamento dei dati, consenso al trattamento 26
Art. 22 – Domicilio dell’Appaltatore e comunicazioni 26
Art. 23 – Tracciabilità dei flussi finanziari 27
Art. 24 – Brevetti industriali e diritto d’autore 28
Art. 25 – Personale dell’Appaltatore 28
Art. 26 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 29
Art. 27 – Modifiche normative, norme di rinvio e finali 29
CAPITOLATO D’ONERI
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN SERVICE DI “DISPOSITIVI MEDICI PER SISTEMI A COMPRESSIONE PNEUMATICA INTERMITTENTE CON APPARECCHIATURE A NOLEGGIO PER TRATTAMENTI DI PROFILASSI DELLA TROMBOSI VENOSA PROFONDA” PER L’AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA, PER IL PERIODO DI 36 MESI.
Art. 1 – Finalità del presente documento
Il presente documento disciplina le modalità di esecuzione della fornitura in service di “Dispositivi medici per sistemi a compressione pneumatica intermittente con apparecchiatura a noleggio per trattamenti di profilassi della trombosi venosa profonda”, lotto unico, per il periodo di 36 mesi, con facoltà di rinnovo per 24 mesi, che verrà aggiudicata mediante procedura aperta ai sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
Art. 2 – Oggetto e Quantità
Le caratteristiche dei prodotti richiesti, nonché i quantitativi da fornire, sono analiticamente descritti nel Capitolato tecnico.
Art. 3 – “Garanzia definitiva” a corredo dell’esecuzione del contratto
La Ditta Aggiudicataria è obbligata a costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, a favore dell’Azienda, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto.
L’importo della garanzia definitiva è pari al 10% (dieci per cento) - eventualmente incrementato ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 dell’importo complessivo di affidamento, al netto dell’IVA.
La fideiussione deve avere decorrenza dalla data di esecuzione del contratto e scadenza iniziale superiore di almeno sei mesi rispetto alla scadenza presunta del contratto.
La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
La fideiussione deve prevedere espressamente:
• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
• la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile,
• l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. Con tale clausola il fideiussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Ulss,
ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa.
Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.
L’ammontare della garanzia definitiva sarà comunicato dall’Azienda e la Ditta Aggiudicataria dovrà provvedere alla costituzione e trasmissione della stessa entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento, l’acquisizione della garanzia provvisoria oltre che l’addebito dei danni e delle maggiori spese per l’Azienda.
Lo svincolo della garanzia avverrà solo dopo l’esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.. Trascorsi 180 giorni dalla scadenza del contratto, lo svincolo avverrà automaticamente fatti salvi i casi in cui il RUP abbia segnalato la non corretta e/o completa esecuzione del contratto.
In caso di Raggruppamenti Temporanei d’Impresa, consorzi ordinari e GEIE, la garanzia definitiva dovrà essere prestata dall’Impresa mandataria (Capogruppo).
Nel caso di associazioni temporanee di imprese, consorzi ordinari, GEIE, (art. 45, comma 2, lett. d), e),
g) del D. Lgs. n. 50/2016), la riduzione dell’importo della garanzia è possibile solo se tutte le imprese, costituenti l’associazione o il consorzio, sono in possesso della certificazione di qualità.
In caso di avvalimento, la garanzia definitiva dovrà essere prestata dall’Aggiudicataria.
La riduzione dell’importo della garanzia è possibile solo se l’aggiudicatario possiede il requisito della qualità, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia posseduto dall’impresa ausiliaria.
E’ fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione a titolo di risarcimento danni derivante dal mancato o inesatto adempimento.
Art. 4 – Caratteristiche tecnico qualitative e confezionamento dei prodotti
Le caratteristiche, nonché i quantitativi da fornire, sono analiticamente descritti nel Capitolato tecnico.
Il confezionamento e l’etichettatura di tutti i prodotti offerti devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture previste dalla normativa in vigore e devono figurare sia sul confezionamento primario che sull’imballaggio esterno.
La confezione esterna dovrà assicurare l’integrità del prodotto durante il trasporto e il packaging. Il peso di ciascuna confezione esterna dovrà rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza.
I prodotti dovranno essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione, anche durante le fasi di trasporto, il facile immagazzinamento e riportare sulla confezione esterna la descrizione quali/quantitativa del contenuto, il nome del produttore, numero di lotto e data di scadenza ed ogni altra informazione utile al riconoscimento, a caratteri ben leggibili.
Su ogni singola confezione dei prodotti richiesti dovranno essere riportati tutti i dati, in lingua italiana, a caratteri indelebili e ben visibili, le informazioni richieste dal D.Lgs. 332/2000 (se applicabile) e dal D.Lgs 46/1997. Per quanto non previsto, si farà riferimento agli standard UNI - EN /ISO o altre norme internazionali universalmente riconosciute. Le etichette dovranno essere in italiano, riportare tutte le caratteristiche del prodotto, o in lingua straniera ma corredata da apposita traduzione in italiano. Sulle confezioni dovrà essere indicato il nome della ditta produttrice o dei concessionari. La data di scadenza nonché eventuali avvertenze o precauzioni particolari per la conservazione dei prodotti in parola devono risultare chiaramente leggibili. Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da osservare per la conservazione dei prodotti devono essere chiaramente leggibili.
I codici indicati dall’Appaltatore, in sede di gara, come riferimento ai prodotti offerti dovranno rimanere invariati per tutta la durata della fornitura.
Qualora l’Operatore Economico preveda di modificare il codice e/o il confezionamento del prodotto aggiudicato dovrà inoltrare alla Stazione Appaltante, 30 giorni prima, apposita comunicazione scritta. nella quale dovrà specificare le motivazioni della modifica in questione.
All’atto della consegna tutti i prodotti dovranno presentare un periodo di validità non inferiore a 2/3 del periodo di validità totale.
In situazioni assolutamente particolari si potrà derogare a tale termine, previa autorizzazione della Stazione Appaltante; in questo caso l’aggiudicatario assicurerà la sostituzione del prodotto al momento della scadenza, qualora non fosse stato utilizzato, senza alcun onere a carico della Stazione Appaltante.
Art. 5 – Condizioni della fornitura
Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
Il Fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Documento e dagli atti ad esso collegati, pena la risoluzione di diritto del Contratto.
Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alla documentazione di gara, alle caratteristiche tecniche e all’Offerta Tecnica del Fornitore. In ogni caso, il
Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Stazione Appaltante, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
Art. 6 – Consegna della fornitura
La consegna dei prodotti oggetto della fornitura, a totale carico del contraente (che si farà carico anche dei relativi rischi connessi in deroga all’articolo 1510, comma 2, Codice Civile) dovrà essere effettuata presso i locali di deposito espressamente indicati negli ordini di fornitura.
La consegna dovrà avvenire tempestivamente, comunque non oltre 5 giorni consecutivi, a seguito di ricevimento di regolare ordine scritto emesso dai competenti uffici della Stazione Appaltante.
Per casi ritenuti urgenti, la Ditta assegnataria sarà tenuta a garantire la consegna del materiale richiesto entro un periodo massimo di 3 giorni consecutivi dalla data di ricevimento dell'ordine.
L’eventuale programma di consegne dei beni, dovrà essere concordato con le competenti strutture della Stazione Appaltante.
La Ditta dovrà farsi carico del ritiro e smaltimento degli imballaggi del materiale fornito.
La stazione appaltante ha la facoltà, da esercitarsi entro 24 ore dall’invio dell’ordine, di annullarlo, avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per l’invio dell’ordine medesimo. Trascorso tale termine, l’ordine diverrà irrevocabile.
La merce consegnata dovrà riportare all’esterno del “collo” spedito e delle singole confezioni un codice a barre riportante il solo reference number. Eventuali altre indicazioni (lotto, scadenza, ecc.) dovranno esser riportate separatamente. Il reference number dovrà rimanere invariato per tutta la durata del contratto, fatto salvo variazioni dell’articolo stesso, che dovranno essere comunicate tempestivamente.
L’attività di consegna dei prodotti si intende, quindi, comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, facchinaggio, carico, scarico a terra e consegna in porto franco nei luoghi indicati dalla Stazione Appaltante.
Il Fornitore dovrà impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d’ordine.
Il materiale consegnato dovrà essere integro e rispondente all’ordine. Dovrà inoltre essere esattamente conforme a quello in offerta, di cui alle schede tecniche ed alla campionatura eventualmente presentata (art. 1522 Codice Civile).
Comporterà il respingimento della merce, salvo diversa disposizione impartita dal responsabile del punto di consegna:
- la mancanza di una richiesta di ordinativo per la merce consegnata;
- ogni difformità della consegna rispetto a quanto riportato nell’ordine;
- la mancanza di un DDT di consegna o la mancanza, nel DDT del riferimento all’ordine;
- la mancanza nel confezionamento esterno delle informazioni necessarie alla corretta individuazione dei prodotti contenuti;
- il mancato rispetto delle condizioni di conservazione dei prodotti presso l’Appaltatore o durante il trasporto.
Le consegne dovranno essere inoltre accompagnate da apposito documento di trasporto (DDT) in duplice copia di cui una di queste, firmata per ricevuta, resterà all’Appaltatore.
Il suddetto documento di consegna dovrà obbligatoriamente indicare:
- data di consegna;
- luogo di consegna della merce;
- numero di riferimento dell’ordine e relativo codice aziendale;
- data dell’ordine;
- descrizione e quantità della merce, con relativo numero di lotto e data di scadenza;
- eventuali dati specifici richiesti dalla Stazione Appaltante.
In mancanza di tali dati, la Stazione Appaltante potrà non accettare reclami da parte dell’Appaltatore qualora la merce venisse respinta. La prova della consegna è rappresentata esclusivamente dalla copia del DDT controfirmato per accettazione, senza riserva alcuna, da parte del punto di consegna indicato nella richiesta stessa. La consegna della merce ad un destinatario diverso da quello indicato nell’ordine non vale a liberare l’Appaltatore dall’obbligo di consegna, dovendosi ritenere elemento essenziale del Contratto la fornitura al punto di consegna indicato nell’ordine d’acquisto.
L’Appaltatore è tenuto a risarcire la Stazione Appaltante per i danni derivati da vizi della cosa, se non prova di avere senza colpa ignorato i vizi stessi al momento della consegna.
Gli ordinativi dovranno essere evasi nella loro completezza, salvo diverso specifico accordo nell’ambito della singola consegna. Non saranno ammesse, di regola, in sede di liquidazione, fatture facenti riferimento a ordini evasi solo parzialmente. La quantità consegnata sarà esclusivamente quella accertata presso le sedi che la Stazione Appaltante indicherà nelle loro richieste di consegna e dovrà essere riconosciuta ad ogni effetto dall’Appaltatore.
L’originale del DDT deve essere rilasciato al destinatario, che lo firmerà per accettazione, per permettere la verifica amministrativa e la successiva liquidazione della fattura. Data l’impossibilità di verificare tutta la merce all’atto del ricevimento, la firma posta su tale documento indica la mera corrispondenza del numero dei colli consegnati rispetto a quanto previsto nell’ordine. In ogni caso, la Stazione Appaltante potrà accertare l’effettiva quantità e qualità dei prodotti consegnati in un successivo momento, tale verifica deve, comunque, essere riconosciuta ad ogni effetto dal contraente.
E’ responsabilità dell’Appaltatore garantire che il trasporto dei prodotti avvenga con mezzi adeguati tali da consentire il mantenimento di tutte le caratteristiche tecniche dei Prodotti consegnati. Pertanto, l’Appaltatore, ovvero il corriere specializzato incaricato della consegna, dovrà osservare tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione dei prodotti. Per i prodotti da conservare a temperature determinate, il trasporto dovrà avvenire mediante mezzi dotati delle necessarie condizioni di coibentazione e di refrigerazione al fine di garantire la catena del freddo. Il mantenimento della catena del freddo, anche durante il trasporto, dovrà essere documentabile attraverso la tracciabilità dei movimenti del prodotto con relativi orari e temperature rilevate attraverso idonei strumenti di registrazione. L’attestazione di conformità delle corrette condizioni di trasporto e consegna dovrà essere prodotta nella documentazione rilasciata al momento della consegna. I prodotti contenenti sostanze tossiche o infiammabili dovranno riportare il simbolo relativo alla pericolosità.
I prodotti consegnati dovranno essere garantiti al 100% contro ogni difetto che possa imputarsi comunque alle procedure di fabbricazione o di magazzinaggio da parte dell’Appaltatore. I prodotti risultati, a seguito di verifica, anche ai sensi dell’art. 8, danneggiati, viziati o non rispondenti ai requisiti richiesti, saranno tenuti (anche se tolti dagli imballaggi originali) a disposizione del contraente che provvederà al loro ritiro entro 10 giorni consecutivi dalla comunicazione e comunque alla loro sostituzione entro 2 giorni consecutivi.
La stazione appaltante non sarà responsabile per il deperimento o la perdita della merce respinta, ma non ritirata dall’Appaltatore . Anche gli imballaggi che, a giudizio del personale designato, presentassero difetti saranno rifiutati e l’Appaltatore dovrà provvedere alla loro sostituzione.
Qualora il Fornitore aggiudicatario non provveda al ritiro della merce in eccedenza o che presenti difetti e discordanze dopo 30 (trenta) giorni dalla segnalazione l’Azienda Sanitaria contraente potrà procedere allo smaltimento dei prodotti a spese della Ditta appaltatrice, dandone ulteriore preventiva comunicazione scritta a mezzo telefax.
In caso di indisponibilità temporanea di prodotti per causa di forza maggiore, il Fornitore aggiudicatario dovrà comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante la sopravvenuta indisponibilità dei prodotti.
Qualora il Fornitore non dovesse effettuare (anche per indisponibilità temporanea) o ritardasse la consegna, o non dovesse sostituire nei termini previsti i prodotti risultati, a seguito di verifica, danneggiati, viziati o non rispondenti ai requisiti richiesti, la stazione appaltante si riserva comunque la possibilità di acquistare i prodotti sul libero mercato. Resterà a carico del Fornitore inadempiente sia la differenza per l’eventuale maggior prezzo pagato rispetto a quello proposto in gara, sia ogni altro maggior onere o danno comunque derivante dall’inadempienza stessa.
Art. 7 – Fornitura apparecchiature
La Ditta aggiudicataria dovrà attenersi a quanto di seguito previsto, relativamente al collaudo ed all’assistenza tecnica (manutenzione preventiva e correttiva) delle apparecchiature:
1) TRASPORTO ED INSTALLAZIONE
Sono a carico della ditta aggiudicataria il trasporto e l’installazione delle apparecchiature, eccetto la realizzazione di eventuali impianti fissi per l’allacciamento delle stesse (es. impianti elettrici, idraulici, opere edili che restano a carico della stazione appaltante).
Alla scadenza del contratto, le apparecchiature dovranno essere ritirate dalla ditta fornitrice a cura e spese della stessa e senza alcun ulteriore onere.
2) COLLAUDO
Il collaudo, da effettuare secondo le specifiche norme tecniche previste per ciascun prodotto, ha lo scopo di accertarne il regolare funzionamento, nonché la rispondenza alle norme di sicurezza e di qualità.
La fornitura si intende accettata dall’Azienda Sanitaria solo in caso di collaudo positivo.
L’operazione di collaudo deve avvenire entro 8 giorni lavorativi dalla consegna del bene, alla presenza del personale dell’Azienda Sanitaria con idonea professionalità ovvero di professionisti individuati dall’Azienda Sanitaria medesima e alla presenza di persona incaricata dalla Ditta appaltatrice.
Al momento del collaudo dovrà essere data evidenza della data di produzione di tutti i dispositivi oggetto della fornitura attraverso la targa apposta sui dispositivi stessi, ovvero, ove tale dato non fosse presente, attraverso dichiarazione resa dal fabbricante del dispositivo.
Il collaudo è documentato da specifico verbale, firmato dagli esecutori e dagli incaricati dell’impresa.
Ove il collaudo ponesse in evidenza difetti, vizi, difformità, guasti o inconvenienti, la Ditta appaltatrice sarà obbligata a provvedere alla loro eliminazione o alla sostituzione delle parti difettose, entro 10 giorni dalla data del verbale di accertamento.
Agli effetti del collaudo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna, non esonera la Ditta fornitrice dal rispondere di eventuali vizi e difetti, non rilevati o non rilevabili al momento dell’accettazione, e accertati successivamente al momento dell’effettivo utilizzo.
In occasione del collaudo dovrà essere fornita al Servizio tecnico dell’Ente la seguente documentazione:
1) Manuale d'uso in lingua italiana in versione digitale e nella revisione in vigore;
2) Dichiarazione da parte del fabbricante o mandatario di conformità alle Direttive Europee corredata, ove previsto, da copia del Certificato di riferimento rilasciato dall’Organismo notificato e dichiarazione di rispondenza alle Norme tecniche di riferimento.
3) Protocolli delle operazioni di manutenzione preventiva comprensive di check_list e periodicità d'esecuzione così come previsto dal fabbricante, nonché piano per l'esecuzione delle visite di manutenzione preventiva per tutta la durata della fornitura.
4) Evidenza della data di produzione di tutti i dispositivi oggetto della fornitura attraverso la targa apposta sui dispositivi stessi, ovvero, ove tale dato non fosse presente, attraverso dichiarazione resa dal fabbricante del dispositivo.
Si ricorda che, essendo obbligatoria la fornitura del Manuale Operatore in lingua italiana e la documentazione attestante la rispondenza alle Direttive di riferimento, sopra richiesti, in caso di mancata presentazione degli stessi, l’Azienda Ulss si riserva di risolvere il contratto.
3) MANUTENZIONE PREVENTIVA
La Ditta aggiudicataria dovrà effettuare tutte le operazioni di manutenzione preventiva delle apparecchiature fornite secondo le periodicità ed i protocolli previsti dal Fabbricante, i cui protocolli con l’indicazione delle tempistiche dovranno essere inseriti nella documentazione tecnica in fase di offerta. La Ditta dovrà indicare le modalità con cui intende eseguire tale attività.
Il Servizio interessato dovrà essere contattato con anticipo di 15 giorni rispetto alla data dell’intervento, per poter concordare la modalità di esecuzione dello stesso.
Alla fine di ogni intervento dovrà essere rilasciato opportuno rapporto di lavoro e dovrà essere compilata l'etichetta apposta a bordo macchina con indicazione della tipologia di attività eseguita (SE=verifica di sicurezza elettrica, MP=manutenzione preventiva, CF=controllo funzionale), la periodicità di esecuzione, la data di esecuzione dell'attività e la firma del tecnico esecutore.
Per tutte le attività sopraelencate, nel caso di necessità e previ opportuni accordi, il Servizio Tecnico dell’Azienda ULSS metterà a disposizione il proprio laboratorio e si impegna a far pervenire presso di questo le apparecchiature, previa comunicazione da parte della Ditta che confermi la data di esecuzione.
4) MANUTENZIONE STRAORDINARIA/CORRETTIVA
La Ditta aggiudicataria dovrà effettuare, per tutto il periodo della fornitura, tutte le operazioni di riparazione e di sostituzione di eventuali parti di ricambio occorrenti per il funzionamento delle apparecchiature senza alcun onere aggiuntivo per la stazione appaltante.
Alla fine di ogni intervento dovrà essere rilasciato opportuno rapporto di lavoro al Caposala/Capotecnico dell’Azienda ULSS.
La ditta dovrà indicare, in fase di offerta, i tempi e le modalità con cui intende gestire le richieste di manutenzione su guasto dal momento della ricezione della chiamata da parte del Servizio tecnico dell’Azienda ULSS al ripristino, indicando tempi e modalità di intervento e risoluzione e le modalità di consegna delle eventuali apparecchiature sostitutive, ovvero le soluzioni proposte per sopperire a tempi di ripristino delle funzionalità del sistema superiori a quanto previsto ecc….
La ditta dovrà provvedere al ritiro delle pompe in uso che richiedono manutenzione e alla loro sostituzione, entro 24 ore solari dalla chiamata nei giorni feriali ed entro 48 ore solari in quelli prefestivi, su segnalazione Servizio Pianificazione, Valutazione e Gestione delle Tecnologie Sanitarie dell’Azienda ULSS secondo le modalità che la ditta dovrà descrivere in offerta. Le apparecchiature dovranno essere rese dalla riparazione entro 7 giorni lavorativi dal ritiro.
Gli oneri per l’assistenza tecnica come sopra indicato (manodopera, diritto di chiamata, trasferta, ricambi) sono a completo carico della Ditta.
5) FORMAZIONE PER IL PERSONALE ADDETTO:
La Ditta aggiudicataria dovrà prevedere l’effettuazione di corsi di formazione per il personale sanitario addetto. La formazione dovrà essere sia iniziale sia successiva nel caso in cui si verificasse una delle seguenti ipotesi:
▪ introduzione di un aggiornamento o una nuova versione di programma;
▪ fornitura di una nuova apparecchiatura;
▪ fornitura di nuovi prodotti;
▪ inserimento di nuovo personale.
La ditta dovrà inoltre stabilire e garantire delle modalità di assistenza continua, per il personale impegnato nelle procedure al fine di pervenire ad una rapida risoluzione delle problematiche di più frequente riscontro.
La ditta partecipante dovrà, inoltre, fornire materiale informativo tra cui il manuale per l’utilizzo, immagini e filmati sulla parte tecnica di montaggio e utilizzo, etc., anche in formato elettronico, per consentire la strutturazione di un corso di formazione all’uso on-line.
6) AGGIORNAMENTI HARDWARE E SOFTWARE
La Ditta aggiudicataria dovrà effettuare gli aggiornamenti hardware e software consigliati dal fabbricante, ferme restando le caratteristiche basilari del prodotto originario, previa autorizzazione della Stazione appaltante. In particolare saranno inclusi tutti gli updates di sicurezza e quelli raccomandati al fine di aumentare l’affidabilità del sistema. In occasione dei descritti aggiornamenti la Ditta dovrà curare, qualora necessario, la formazione del personale e dovrà essere redatto un opportuno rapportino di lavoro con indicazione di tutte le operazioni eseguite e dei ricambi utilizzati.
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Resta a carico della Ditta aggiudicataria, oltre a quanto evidenziato nel presente Capitolato, quanto segue:
- il rischio del trasporto, fino alla consegna del materiale all’Azienda ULSS;
- la copertura assicurative delle apparecchiature, mediante regolare polizza contro i rischi di danneggiamento;
- esonero dell‘Azienda Ulss da qualsiasi sua responsabilità per danni, incendio, furto, ecc. delle apparecchiature, con esclusione dei casi di dolo e colpa grave.
Art. 8 – Controlli qualitativi e quantitativi
Il Direttore dell’esecuzione del contratto individuato dalla Stazione Appaltante (o suoi delegati) verifica il corretto adempimento degli obblighi contrattuali, la regolare esecuzione e la qualità dei servizi svolti. L’Appaltatore è tenuto alla corretta esecuzione della fornitura dei beni/prodotti secondo quanto disposto dal presente documento.
Il giudizio sull’accettabilità o meno del materiale è riservato al personale competente individuato dalla Stazione Appaltante, che potrà avvalersi di Organismi di Ispezione (anche Ente terzo) accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 per tutta la durata del contratto. I costi delle verifiche ispettive saranno a totale carico dell’Appaltatore. La firma per ricevuta posta sul documento di trasporto in occasione delle varie consegne non esonera l’Appaltatore da eventuali contestazioni che possano insorgere all’atto di utilizzazione del prodotto. L’accettazione della merce non solleva l’Appaltatore dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e/o occulti. Il ricevente provvede alla verifica delle merci, ove la loro qualità e rispondenza alle specifiche contrattuali possa essere accertata “a vista”. L’accettazione con presa in carico dei beni, non esonera, dunque, l’Appaltatore dalla responsabilità per eventuali vizi e difetti non rilevati o non rilevabili al momento dell’accettazione e accertati successivamente al momento dell’effettivo utilizzo presso le Unità Operative.
In ogni momento potrà essere verificata la corrispondenza delle caratteristiche tecniche dichiarate dal contraente. La Stazione Appaltante, in sede di effettivo utilizzo, potrà procedere ad una verifica sulla corrispondenza delle caratteristiche dei prodotti consegnati con quanto dichiarato ed offerto dal contraente, con riferimento alla documentazione tecnica prodotta in sede di gara.
Nei casi in cui, durante il periodo di validità del contratto, l’Appaltatore non sia più in grado di garantire la consegna di uno o più prodotti per cause impreviste e imprevedibili, dovrà darne comunicazione alla Stazione Appaltante con un preavviso 7 giorni solari consecutivi. L’Appaltatore dovrà indicare quali prodotti aventi caratteristiche similari o migliori intenda offrire in sostituzione, ferme restando le condizioni economiche pattuite. La Stazione appaltante procederà pertanto alla verifica tecnica e all’accettazione dei nuovi beni, dandone comunicazione al contraente.
Nel caso in cui l’avvenuta consegna di prodotti non conformi, per caratteristiche tecniche e materiali, alla documentazione tecnica dei prodotti offerti in gara (o affetti da altri vizi tali da rendere i prodotti non idonei all’uso cui sono stati destinati) oppure per ragioni di sicurezza, la mancata o parziale sostituzione e il mancato ritiro di tali beni e dei relativi imballaggi, non fossero imputabili a cause impreviste e imprevedibili si applicheranno le penali di cui al presente documento. Nel caso in cui le fattispecie sopra descritte costituiscano grave inadempimento, la Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art. 1382 Codice Civile).
Art. 9 – Corrispettivi
I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla Stazione Appaltante in forza dei singoli ordini di fornitura sono calcolati sulla base dei prezzi unitari netti riferiti all’offerta. I prezzi resteranno fissi ed invariati per tutta la durata della fornitura.
Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture prestate a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti della Stazione Appaltante.
Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione del Contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
Art. 10 – Fatturazione e Pagamenti
Ai fini del pagamento del corrispettivo l’Appaltatore dovrà presentare regolare fattura ai sensi della normativa vigente.
Il pagamento delle fatture sarà effettuato purché la fornitura sia stata regolarmente eseguita, secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico, dall’offerta tecnica e dal presente Capitolato d’Oneri. Il pagamento delle fatture sarà effettuato nel termine di 60 giorni dalla data di ricezione delle stesse da
parte dello SDI (Sistema di interscambio fatture P.A). In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, il pagamento verrà effettuato alla Capogruppo o alle singole imprese. L’operatore economico viene informato che nel sito xxx.xxxxx0.xxxxxx.xx, sono state pubblicate le istruzioni operative in merito alla fatturazione elettronica.
Per l'utilizzo delle Apparecchiature e per il Servizio di Assistenza l’Azienda Ulss corrisponderà in via semestrale posticipata, su presentazione di regolari fatture, il corrispettivo rapportato a semestre.
La Ditta aggiudicataria dovrà emettere le fatture, indicando separatamente la quota noleggio e la quota assistenza tecnica, obbligatoriamente nei mesi di Gennaio e Luglio di ogni anno, con riferimento rispettivamente ai periodi: Gennaio-Giugno, e Luglio-Dicembre. Se la data di collaudo delle apparecchiature non dovesse coincidere con l’inizio di uno dei periodi suddetti, la prima fattura potrà essere emessa anche per un periodo inferiore ai sei mesi, con scadenza Giugno o Dicembre dell’anno di riferimento.
Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al contratto cui si riferisce e al CIG (Codice Identificativo Gara). Quelle relative ai canoni dovranno inoltre contenere il periodo di riferimento, il nome dell’apparecchiatura ed il codice identificativo della stessa (Serial Number).
I pagamenti saranno effettuati sul conto corrente intestato all’Appaltatore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il l’Appaltatore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.
Sempre in sede di stipula del Contratto l’Appaltatore è tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all’ Azienda Sanitaria.
L’Appaltatore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge salvo diverso accordo tra le parti.
Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.
La Stazione Appaltante, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all’Appaltatore cui siano state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 codice civile).
Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, l’Appaltatore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto.
E’ fatto espresso divieto all’appaltatore di cedere i crediti derivanti dal contratto stipulato con l’Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana, vantati nei confronti di questa.
Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., l'appaltatore, i subappaltatori e i sub contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati dalla fornitura oggetto del presente appalto devono utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, fermo restando quanto previsto dal comma 5 del medesimo art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Art. 11 – Cessione del contratto e Subappalto
E’ vietata la cessione del contratto, ai sensi dell’art. 105 – comma 1 – del D.Lgs. n. 50/2016.
In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).
Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Stazione Appaltante.
Si precisa che la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 1 del “Protocollo di Legalità”, di cui all’art. 14 del presente capitolato, non autorizzerà subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.
Con il deposito del contratto di subappalto, la Ditta appaltatrice deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti.
Copia del contratto di subappalto dovrà essere depositata presso la Stazione Appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di inizio dell’esecuzione della fornitura o delle prestazioni date in subappalto.
L’affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto, dell’osservanza delle norme relative al trattamento economico o normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.
I subappaltatori trasmettono alla Stazione Appaltante, per tramite dell’affidatario, prima dell’inizio della fornitura, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.
La Ditta appaltatrice si attiva, affinché nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena della nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
La Stazione Appaltante verificherà l'inserimento di detta clausola nei relativi contratti.
La Ditta appaltatrice e il subappaltatore che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura – ufficio territoriale del Governo.
In caso di subappalto si precisa che il subappaltatore deve rispettare l’organizzazione e i dettagli tecnici/operativi proposti in sede di gara dalla Ditta appaltatrice.
Art. 12 – Protocollo di legalità
All’affidamento della fornitura di cui trattasi si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 6.9.2011 n. 159 e s.m.i. nonché le clausole pattizie di cui al Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 7.9.2015, consultabile sul sito della Giunta Regionale: (xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx/xxx/xxxxxx- pubblici/protocollo-di-legalita) nonché le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla stazione appaltante con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Treviso, in data 6/4/2017, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Il contratto che verrà stipulato con la Ditta aggiudicataria della presente procedura verrà (ai sensi dell’art. 1456 c.c.), risolto al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
1) dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula dello stesso, informative interdittive ai sensi dell’art. 91, del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i.
In tal caso la stazione appaltante applica a carico della Ditta Aggiudicataria, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.
Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
2)in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.
A tal fine si considera in ogni caso inadempimento grave:
a)la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall’autorità giudiziaria;
b)l’inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
c) l’impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell’opificio.
Nell’ipotesi di cui sopra vi sarà altresì la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto.
3) nel caso in cui la Ditta Aggiudicataria sia inadempiente all’obbligo di dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante ed alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti dell’impresa, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c. p.
4)ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p.,320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.
La Stazione Appaltante si riserva di esaminare gli ulteriori ed eventuali elementi comunicati dalle Prefetture ai sensi dell’art. 1 septies del D.L. n° 629 del 6/09/1982, convertito nella L. n° 726 del 12/10/1982 e s.m.i., ai fini del gradimento della “Ditta Aggiudicataria”, per valutare l’opportunità della prosecuzione della fornitura oggetto del contratto.
La Stazione Appaltante, ai sensi dei suddetti Protocolli di Legalità, non autorizzerà subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.
Ai sensi dell’art. 1 del Protocollo di legalità sottoscritto dalla stazione appaltante con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Treviso, in data 06/04/2017, le Ditte esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture devono osservare rigorosamente le disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale; le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d’asta. Sono a carico dell’impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri.
Inoltre, l’appaltatore dovrà inserire nell’eventuale contratto di subappalto o in altro eventuale subcontratto di cui all’Allegato 1, lett. a) del “Protocollo di legalità” sottoscritto dalla Regione Veneto in data 07.09.2015 , una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell’autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del
subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 84, del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i.
L’appaltatore dovrà altresì inserire nell’eventuale contratto di subappalto o nell’eventuale subcontratto una clausola che preveda l’applicazione a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche in una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall’applicazione delle penali saranno affidate in custodia all’appaltatore e destinate all’attuazione di misure incrementali della sicurezza dell’intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.
Art. 13 – Vigilanza e Sorveglianza Post Marketing
Ad integrazione della vigente normativa , secondo cui gli avvisi di sicurezza sono inviati dai fabbricanti a tutti i soggetti coinvolti nell’uso di un dispositivi medici oggetto di Azione correttiva di campo ovvero direzioni sanitarie, medici ed utilizzatori nelle strutture pubbliche e private, responsabili aziendali della dispositivo medico vigilanza), le Ditte (fabbricanti, mandatari e distributori) sono tenute a:
• assicurare la piena tracciabilità in ogni momento dei dispositivi medici in ogni fase della filiera (in particolar modo in caso di recall) in merito a quantità, lotti, medici utilizzatori, e/o altre informazioni in suo possesso, numero di serie dell’apparecchiatura, ecc, anche in caso di utilizzo dei prodotti mediante conto deposito o altre forme di gestione in “service” dei prodotti;
• specificare (fabbricanti e/o rivenditori) il proprio sistema vigente di Identificazione Univoca dei Dispositivi (UDI - Unique Device Identification). Nel caso in cui tale sistema non sia vigente i Fabbricanti e i rivenditori dovranno attivarsi per la creazione di un eventuale processo che ne permetta l’implementazione;
• garantire una chiara identificazione mediante codice del prodotto, numero del catalogo o altro riferimento non ambiguo che ne consenta la tracciabilità. In caso di fornitori NON fabbricanti, dovrà essere data evidenza di un eventuale accordo specifico relativo all’assunzione di responsabilità in luogo del fabbricante riguardo alle problematiche ed oneri derivanti dalla normativa vigente sulla vigilanza;
• informare la Stazione Appaltante di qualsiasi segnalazione correttiva di campo, qualsiasi carenza, e ogni qualsiasi altra informazione, che coinvolga il dispositivo medico ed il sistema di reperimento/distribuzione nel territorio;
• comunicare tutte le informazioni e le azioni inerenti la sicurezza alla Stazione Appaltante.
A titolo esemplificativo, e non esaustivo, sono ritenute comunicazioni urgenti:
•ritiri immediati di dispositivi medici in commercio in Italia;
• temporanea sospensione dell’utilizzo (senza ritiro dal commercio);
•Controllo e monitoraggio stringente dei dispositivi medici impiantabili attivi richiamati ma già impiantati;
•Avvisi di sicurezza relativi a gravi incidenti che abbiano comportato per il paziente decesso, invalidità grave e/o permanente, grave pericolo di vita, necessità di un intervento medico o chirurgico al fine di evitare lesioni o menomazioni di una funzionalità del corpo;
•Comunicati dei fabbricanti che richiamino ad una maggiore attenzione circa specifici aspetti o modalità di utilizzo successivi ad una segnalazione correttiva di campo;
•Parametri di funzionalità durante il funzionamento del dispositivo medico;
•Variazioni nelle IFU/manuali d’uso che modificano sostanzialmente la modalità per una sicura utilizzazione e/o la destinazione d’uso, la processazione o la manutenzione del dispositivo medico/apparecchiatura/IVD;
•Parametri di funzionalità durante il funzionamento del dispositivo medico.
Nell’ipotesi in cui le Autorità competenti o il fabbricante dispongano il divieto di vendita e il ritiro di un prodotto dal commercio, per salvaguardare la salute pubblica da situazioni di rischio e pericolosità, il venditore è obbligato, a propria cura e spese, al ritiro del prodotto nel termine di 10 giorni dalla data del provvedimento di ritiro.
Tutti i costi, diretti o indiretti, sostenuti dalla Stazione Appaltante a seguito di avvisi di sicurezza e segnalazioni delle Autorità competenti o a seguito dell'utilizzo di un dispositivo rivelatosi difettoso per ragioni di sicurezza (a titolo esemplificativo e non esaustivo richiamo pazienti, monitoraggi aggiuntivi al follow-up ordinario, esami di laboratorio, indagini cliniche, revisione dei dispositivi medici, sostituzione/reimpianto del dispositivo difettoso, somme elargite ai pazienti a titolo di risarcimento, ecc.), nonché gli oneri inerenti il sistema di tracciabilità dei dispostivi medici saranno posti a totale carico del Fornitore.
Art. 14 – Innovazione tecnologica
Qualora durante l’esecuzione del contratto, l’Appaltatore introduca in commercio nuovi dispositivi, anche a seguito di modifiche normative, analoghi a quelli oggetto della fornitura che presentino migliori o uguali caratteristiche di rendimento e funzionalità, dovranno essere proposti, alle medesime condizioni negoziali - in sostituzione parziale o totale di quelli aggiudicati – previa autorizzazione da parte della Stazione Appaltante. In tal caso l’Appaltatore provvederà al ritiro del materiale non utilizzato e il cui confezionamento risulti ancora integro, emettendo relativa nota di accredito pari all’importo del materiale reso.
A seguito dell’autorizzazione l’Appaltatore si impegna a fornire, senza alcun onere aggiuntivo, i prodotti e le componenti tecnologicamente più avanzate poste in commercio fino al momento della consegna, anche se non oggetto dell’offerta ma comunque equivalenti alla stessa, nella versione più aggiornata disponibile al momento della consegna.
Qualora la sostituzione non sia autorizzata, resta l’obbligo in capo all’Appaltatore di fornire i prodotti offerti originariamente in gara.
La Ditta aggiudicataria è tenuta a fornire tutti gli aggiornamenti tecnologici, compresa la sostituzione delle apparecchiature con nuove apparecchiature di tecnologia più avanzata; e ciò previo benestare della Stazione appaltante.
Art. 15 – Innovazione normativa
Qualora nel xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx verificasse l’emanazione di direttive nazionali o comunitarie per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio, il Fornitore è tenuto a conformare la qualità dei prodotti forniti alla sopravvenuta disposizione, senza alcun aumento di prezzo nonché a sostituire a proprio onere e spese, qualora ne fosse vietato l’uso, le eventuali rimanenze di prodotto non conforme eventualmente giacenti presso gli enti.
Inoltre, il fornitore è tenuto a rinnovare e trasmettere alla Stazione Appaltante le certificazioni (sistema qualità, conformità e CE) nel caso dovessero scadere durante la durata della fornitura (comprensiva di eventuali rinnovi e proroghe tecniche).
Art. 16 – Variazioni Soggettive
Nel caso la Ditta aggiudicataria dovesse, durante la fornitura, subire variazioni societarie, cessioni o accorpamenti, dovrà darne tempestiva comunicazione alla Stazione Appaltante ed in tal caso si applicherà la disciplina del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente la Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito.
Art. 17 – Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il presente articolo è redatto ai sensi dell’articolo n. 26 – comma 2 e comma 3, del Decreto Legislativo
n. 81/2008 al fine di:
- informare le aziende partecipanti alla gara dei rischi specifici presenti nell’ambiente in cui saranno chiamate ad operare;
- informare le succitate aziende sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dall’Amministrazione nell’ambito della gestione delle proprie attività, ovvero adottate per proprio personale;
- coordinare gli eventuali interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori e gli utenti;
- eliminare le eventuali interferenze tra i differenti soggetti operanti nel corso dello svolgimento delle lavorazioni previste nella gara.
A seguito dell’analisi delle attività descritte nella documentazione di gara ed in considerazione dei vari luoghi di espletamento della fornitura (che non risultano a contatto diretto con attività sanitarie, né prevedono l’espletamento in presenza di utenti), è stato valutato che le attività previste nel presente appalto non comportano in generale rischi di interferenza per i quali sia necessaria la predisposizione del DUVRI.
Pertanto:
■ non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure specifiche di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i relativi rischi. Permane l’obbligo di adottare, indistintamente in tutte le aree in cui si svolgerà la fornitura, le misure generali di prevenzione e protezione dai rischi riportate nell’Allegato 1;
■ non sussistendo rischi interferenti da valutare gli oneri relativi risultano pari a zero. Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.
Al fine di informare le aziende partecipanti alla gara dei rischi specifici presenti nell’ambiente in cui saranno chiamate ad operare, nonché sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dall’Amministrazione nell’ambito della gestione delle proprie attività, ovvero adottate per proprio personale, o per coordinare eventuali interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui potrebbero essere esposti i lavoratori e gli utenti, si forniscono in allegato le misure generali di prevenzione e protezione dai rischi da tenere nell’esecuzione della fornitura (Allegato 1).
Art. 18 – Xxxxxxxx, Danni, Responsabilità civile e Polizza di assicurazione
La Ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortuni e danni di qualsiasi natura e genere (patrimoniale e non patrimoniale), eventualmente subìti da persone o cose, in dipendenza dell’esercizio dell’appalto, con ciò esonerando l’Azienda Ulss 2 da ogni e qualsiasi responsabilità verso i prestatori di lavoro da essa Ditta dipendenti, da consulenti e collaboratori, da sub-affidatari e dal relativo personale, e verso tutti i terzi in genere, per infortuni o danni che possano verificarsi in dipendenza, anche indiretta, dell’esecuzione e gestione dell’appalto stesso.
La Ditta dovrà pertanto mantenere in essere, per tutta la durata del periodo contrattuale, idonee e adeguate coperture assicurative, con massimali, per ognuna delle garanzie infra riportate, non inferiori a euro 2.500.000,00 per sinistro:
• garanzia per il risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti, anche ai materiali, ai beni e alle attrezzature necessarie all’esecuzione del servizio, cagionati all’Azienda Ulss 2 e ai terzi in genere; ai fini assicurativi, l'Azienda Ulss 2 sarà considerata "terza" a tutti gli effetti;
• garanzia per il risarcimento dei danni a terzi, derivanti dalle responsabilità della Ditta aggiudicataria e di tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, di cui si avvalga;
• garanzia di responsabilità verso il personale della Ditta aggiudicataria, relativa in particolare agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali, ivi compresa la garanzia per viaggi effettuati con qualsiasi mezzo di trasporto da parte del proprio personale, da consulenti e collaboratori, da sub-affidatari e dal relativo personale;
• garanzia per danni arrecati a terzi, compresi quelli subìti dall'Azienda Ulss 2 o di cui l'Azienda Ulss deve rispondere verso terzi in connessione all'esecuzione del presente servizio in conseguenza di errori/malfunzionamenti nella gestione dei dati da qualsiasi causa determinati; in particolare dovrà essere compresa la perdita irreversibile di tali informazioni.
Eventuali scoperti e/o franchigie previsti nella/e polizza/e non saranno in nessun caso opponibili all’Azienda Ulss 2 e ai terzi in genere, ma faranno integralmente carico alla Ditta aggiudicataria.
Qualora la Ditta aggiudicataria non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno, nel termine fissato dalla relativa notifica, l’Azienda Ulss 2, si ritiene autorizzata a provvedere direttamente a danno della Ditta, trattenendo l’importo sulle fatture in pagamento.
Qualora richiesto, la Ditta dovrà consegnare all'Azienda Ulss 2 copia delle polizze, conformi all'originale ai sensi di legge, entro 15 giorni dalla richiesta, unitamente alle quietanze di pagamento dei premi. Il mancato pagamento dei premi, tale da pregiudicare l’efficacia della copertura assicurativa, costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
L’Appaltatore garantisce, ai sensi di legge, che i prodotti forniti siano conformi a quanto dichiarato ed offerto e siano immuni da vizi che li rendano inidonei allo specifico utilizzo. La garanzia sarà applicabile su tutti i beni e servizi offerti per difetti di funzionamento (art. 1490 Codice Civile) per mancanza di qualità promesse o essenziali all’uso cui la cosa è destinata (art. 1497 Codice Civile), nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 Codice Civile). La denuncia dei vizi e dei difetti di qualità al contraente avverrà, in deroga all’articolo 1495 Codice Civile, entro 30 giorni dalla scoperta. L’Appaltatore garantisce, inoltre, che i prodotti forniti abbiano, alla data di consegna, un periodo di validità e scadenza non inferiore ai due terzi della durata prevista.
Tutti i vizi e difetti che si manifestassero nel periodo di garanzia, devono essere eliminati, ove necessario anche mediante sostituzione di quanto fornito a spese del contraente entro 10 giorni dalla
data di denuncia da parte delle Aziende Sanitarie dei difetti o vizi riscontrati. Nel caso in cui i vizi o difetti si manifestino in misura superiore al 20% della fornitura, l’Appaltatore, su richiesta delle Aziende Sanitarie, ha l’obbligo di sottoporre a verifica la rimanente componente della fornitura, al fine di eliminare, a proprie spese, vizi, difetti, guasti, o di sostituire i prodotti difettosi.
L’esame, la verifica e l’approvazione da parte delle Aziende Sanitarie o degli Enti preposti al rilascio di autorizzazioni, nulla osta e concessioni non esonera in alcun modo L’Appaltatore dalle responsabilità ad esso imputabili per legge e dalle previsioni contrattuali, restando contrattualmente stabilito che, malgrado i controlli di ogni genere eseguiti, l’Appaltatore medesimo risulta unico e completo responsabile della fornitura.
Art. 19 – Inadempimenti e penalità
In caso di difformità della fornitura rispetto agli obblighi contrattualmente assunti, si procederà all’applicazione di penali fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno e le diverse ipotesi di risoluzione contrattuale per inadempimento.
L’applicazione delle penali avverrà di norma a seguito di controlli svolti ai sensi delle disposizioni contenute nei precedenti articoli nonché di verifiche puntuali o a campione delle prestazioni eseguite dall’Appaltatore., sulla base del seguente schema:
Consegna non conforme o ritardata, mancata o parziale consegna dei beni ivi compresa la gestione dell’eventuale conto deposito | Penale calcolata in misura compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, ai sensi dell’art. 113 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per ogni giorno naturale di ritardo nella consegna del prodotto aggiudicato. | |||
Mancati sostituzione, completa o parziale, o ritiro dei prodotti danneggiati o viziati entro i termini fissati | Penale calcolata in misura compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, ai sensi dell’art. 113 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per ogni giorno naturale di ritardo nella sostituzione o ritiro del prodotto aggiudicato. | |||
Ritardi tecnica | e | incompletezza | nell’assistenza | Penale calcolata in misura compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, ai sensi dell’art. 113 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per ogni giorno naturale di ritardo in ordine agli interventi programmati o su richiesta di cui alla documentazione di gara |
Le penali dovute non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali stabilite dal presente articolo, saranno contestate all’Appaltatore per iscritto.
L’Appaltatore potrà comunicare, in ogni caso, per iscritto le proprie deduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel temine massimo di 5 (cinque) giorni solari e continuativi dalla ricezione della contestazione stessa.
Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante interessata alla fornitura; a giustificare l’inadempienza, saranno applicate all’Appaltatore le penali a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
L’incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria sulla prima fattura in scadenza e, se non sufficiente, mediante ritenzione sulle somme spettanti all’Appaltatore - in esecuzione del rapporto intrattenuto con la Stazione Appaltante o a qualsiasi altro titolo dovute – e/o sulla cauzione. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, l’Appaltatore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.
La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo del pagamento della penale medesima.
Qualora l’importo complessivo delle penali inflitte all’Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale del contratto, la Stazione Appaltante ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il contratto, oltre il risarcimento di tutti i danni.
L’Appaltatore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente capitolato non preclude il diritto della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
Le suddette penali verranno comunicate mediante emissione di note di addebito da parte della Stazione Appaltante e scontate mediante decurtazione del corrispettivo dovuto in sede di pagamento. Nei casi in cui i corrispettivi liquidabili all’appaltatore non fossero sufficienti a coprire l’ammontare delle penali allo stesso applicate a qualsiasi titolo, nonché quello dei danni dallo stesso arrecati alla Stazione Appaltante, la stessa si rivarrà sul deposito cauzionale definitivo.
Art. 20 – Risoluzione del contratto
La Stazione Appaltante, in caso di inadempimento dell’Appaltatore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta (diffida ad adempiere), un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 codice civile).
La Stazione Appaltante potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 codice civile e, previa comunicazione scritta all’Appaltatore, da effettuarsi a mezzo PEC, risolvere di diritto il contratto, nei seguenti casi:
▪ di non veridicità delle dichiarazioni presentate dall’Appaltatore nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti richiesti dal Disciplinare, accertata dalla Stazione appaltante al termine del procedimento che ha portato all’annullamento dell’aggiudicazione all’Appaltatore;
▪ di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
▪ di commissione di uno dei reati di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per i quali sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato o nella situazione di intervenuto provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia;
▪ di ritardo nella consegna dei prodotti protratto per oltre 30 gg dalla data prevista negli atti di gara;
▪ di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto;
▪ di subappalto non autorizzati;
▪ di mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità di cui al presente capitolato;
▪ in tutti gli altri casi previsti dal presente capitolato e nei restati atti di gara.
▪ In caso di reiterata verifica dell’avvenuta consegna di prodotti non conformi, per caratteristiche tecniche e materiali, alla documentazione tecnica dei prodotti offerti in gara, o di altri vizi tali da rendere i prodotti non idonei all’uso cui sono stati destinati.
In ogni caso di risoluzione, oltre all’applicazione della penale, potrà essere addebitato all’Appaltatore inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l’acquisto dei beni oggetto del contratto, salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 codice civile).
La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge per la Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi la fornitura, in danno all’Appaltatore inadempiente. All’Appaltatore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla Stazione Appaltante rispetto a quelle previste dal contratto risolto ed ogni altro eventuale danno derivante dall’inadempimento. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta
all’Appaltatore inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione del contratto.
In caso di risoluzione del contratto, la Ditta dovrà comunque garantire, a richiesta dell’Azienda Sanitaria la continuità della fornitura di cui al presente appalto, fino a che lo stesso non sia assegnato ad altra Ditta e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.
Ai sensi dell’art. 1353 del Codice Civile, la Stazione Appaltante risolverà il contratto, totalmente o anche parzialmente, mediante invio di apposita nota, senza che la Ditta possa avanzare alcuna pretesa di natura risarcitoria, qualora nel corso del rapporto contrattuale venisse stipulato un contratto a seguito di espletamento di una procedura centralizzata a livello regionale per l’affidamento dei prodotti oggetto della presente procedura, sulla base di quanto previsto dalla Regione Veneto con nota prot. n. 210747 del 3/5/2011.
Art. 21 – Trattamento dei dati, consenso al trattamento
Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 30/6/2003, n. 196 (Codice della Privacy) in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del contratto derivante dal presente Capitolato circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l’esecuzione della fornitura.
La Stazione Appaltante gestisce il trattamento dei dati necessari all’esecuzione del contratto e dei singoli ordinativi di fornitura, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e/o telematica dall’Appaltatore alla Stazione Appaltante nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 (Codice della Privacy) e delle altre normative in vigore.
I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
Con la sottoscrizione del contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dalla medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dal D.Lgs. 30/6/2003, n. 196.
Art. 22 – Domicilio dell’Appaltatore e comunicazioni
L’Appaltatore, all'atto della stipulazione del contratto, deve eleggere il proprio domicilio legale al quale verranno dirette tutte le notificazioni inerenti al contratto.
Le comunicazioni tra le parti sono effettuate mediante una delle seguenti modalità:
a) Pec (posta elettronica Certificata) inviata all’indirizzo indicato dalle parti nel contratto;
b) telefax presso i rispettivi numeri telefonici indicati dalle parti nel contratto;
c) lettera consegnata a mano con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata;
d) lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Art. 23 – Tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., l’Appaltatore s’impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., l'appaltatore, i subappaltatori e i sub contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati dalla fornitura oggetto del presente appalto devono utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, fermo restando quanto previsto dal comma 5 del medesimo art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Capitolato d’oneri si conviene che, in ogni caso, la Stazione Appaltante, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 codice civile, nonché ai sensi dell’art. 1360 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a.r., il Contratto nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187.
L’Aggiudicatario, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. A tal fine, la Stazione Appaltante verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo.
L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. è tenuto a darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Treviso.
Art. 24 – Brevetti industriali e diritto d’autore
L’Appaltatore si assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. L’Appaltatore, pertanto, si obbliga a manlevare la Stazione Appaltante dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
Qualora venga promossa nei confronti della Stazione Appaltante azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l’Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.
Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della Stazione Appaltante, la stessa, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art. 1382 Codice Civile).
Art. 25 – Personale dell’Appaltatore
Nel caso in cui fosse necessaria la presenza, a qualsiasi titolo, di personale dell’Appaltatore presso la Stazione Appaltante il medesimo deve avvalersi di propri operatori qualificati e/o specializzati, parlanti italiano. L’Appaltatore dovrà dotare ogni proprio operatore di un tesserino di riconoscimento, corredato di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. L’Appaltatore si impegna ad osservare e applicare integralmente per il suo personale e per quello degli eventuali subappaltatori autorizzati (se Cooperative anche nei confronti dei soci) tutto quanto previsto dal presente Capitolato, dalle disposizioni interne vigenti presso la Stazione Appaltante, da tutte le norme legislative, regolamentari e contrattuali (contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese di settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e per le località in cui si svolge l’appalto anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali fino alla loro sostituzione) relative alla disciplina del rapporto di lavoro, in particolare per quanto riguarda le norme relative all’assunzione del personale, alle assicurazioni obbligatorie e alla sicurezza sul lavoro. I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse.
L’Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anti-infortunistici, assistenziali e previdenziali dei mezzi e delle persone messe a disposizione e ne è il solo responsabile.
L’Appaltatore dovrà inoltre dotare il proprio personale di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per l’esecuzione delle attività connesse con l’espletamento del presente appalto, secondo le vigenti disposizioni di legge e quanto previsto nel presente capitolato.
L’Appaltatore è tenuto a segnalare subito al Direttore dell’Esecuzione del Contratto le anomalie che venissero rilevate durante lo svolgimento della propria attività nonché ad assicurare che il proprio
personale mantenga il segreto per ogni fatto o circostanza conosciuti a causa dell’attività lavorativa, oltre ad attenersi a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
Quanto sopra si applica anche per casi non espressamente previsti ma in cui si ravvisi, ai fini della corretta esecuzione del contratto, la necessità l’Appaltatore impieghi o metta a disposizione della Stazione Appaltante detto personale. La Stazione Appaltante potrà chiedere la motivata sostituzione del personale qualora quest’ultimo non consenta il buon svolgimento delle attività.
Nel caso in cui il personale dell’Appaltatore o dei subappaltatori o subcontraenti ponga in essere comportamenti, atteggiamenti e attività tali da non consentire il buon svolgimento delle attività tanto da costituire grave inadempimento, o violino gli obblighi di cui ai regolamenti sopra citati, la Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art.1382 Codice Civile).
Art. 26 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.
Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 Codice Civile, a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.
Si applicano le disposizioni di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a salvaguardia della adempienza contributiva e retributiva.
Art. 27 – Modifiche normative, norme di rinvio e finali
Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel Contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili
con il Contratto medesimo, la Stazione Appaltante e l’Appaltatore potranno concordare le opportune modifiche ai documenti sopra richiamati sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi.
Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture e servizi, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.
La Ditta è tenuta altresì all’osservanza del Piano aziendale per la prevenzione della corruzione, approvato dall’Azienda ULSS sulla base della Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e della delibera C.I.V.I.T. n. 72 del 11 settembre 2013 “Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione”, pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito xxxx://xxx.xxxxx0.xxxxxx.xx.
La violazione degli obblighi derivanti, può costituire causa di risoluzione del contratto.
In caso di particolare urgenza, la Stazione Appaltante può disporre, prima della stipulazione del contratto, l'anticipata esecuzione dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Nel caso in cui l’Aggiudicataria, si sciolga dal vincolo dell’aggiudicazione e, conseguentemente, non stipuli il contratto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria definitiva di gara, al fine di individuare il nuovo offerente affidatario.
L’Azienda si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria anche nel caso in cui l’Aggiudicataria receda dal contratto.
Allegati:
1. MISURE GENERALI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI
ALLEGATO 1
MISURE GENERALI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI
In generale gli interventi di personale di ditte appaltatrici, presso l’Azienda Sanitaria o presso qualsiasi altro luogo in cui può essere effettuato il Servizio/la Fornitura, comportano o potrebbero comportare rischi differenziati a seconda delle operazioni da eseguire e degli ambienti dove queste si svolgono.
Le misure di sicurezza atte a ridurre questi rischi vanno pertanto definite caso per caso seguendo specifiche procedure operative, che possono prevedere anche l’uso di idonei dispositivi di protezione collettiva ed individuale, approvate dal Responsabile dell’appalto dell’ULSS, ovvero dal Responsabile del settore che ha richiesto l’intervento.
Nell’ambito degli adempimenti previsti dal Decreto legislativo 81/2008 il datore di lavoro ha provveduto a redigere uno specifico documento “Informazione sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro oggetto dell’appalto e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate”, che resta a disposizione di eventuali richiedenti aventi titolo presso il Servizio di Prevenzione e Protezione.
Comunque deve essere cura dell’Appaltatore e di tutto il personale esterno in genere adottare tutte le precauzioni richieste dalla prudenza, dalla legislazione e dalle norme di buona tecnica e di sicurezza al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi, anche con l’adozione dei dispositivi di protezione individuale necessari.
In linea generale, nell’intento di eliminare ogni possibile rischio dovuto ad interferenze, delle attività del committente e dell’appaltatore:
si raccomanda di segnalare eventuali manchevolezze e di richiedere informazioni in caso di dubbio; si ricorda comunque l’obbligo della valutazione dei rischi da parte dell’Appaltatore;
In relazione all'aggiudicazione dell'appalto, per gli adempimenti di cui all'art 26 del D.Lgs. 81/2008, si specifica che l'Appaltatore:
1. Assume la responsabilità di organizzare i propri mezzi ed il proprio personale nel rispetto delle norme di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
2. Attesta altresì di aver preso conoscenza dei luoghi presso i quali verrà resa la fornitura valutando la dislocazione di attrezzature ed impianti , al fine di porre in essere tutte le cautele necessarie affinché gli stessi non possano costituire pregiudizio per la sicurezza e la salute dei propri lavoratori e nel contempo affinché non venga arrecato alcun danno agli stessi o provocati disservizi per la loro messa fuori uso anche temporanea.
3. Al fine di procedere in sicurezza alle operazioni oggetto dell’appalto, l’Appaltatore si impegna, con l’accettazione del contratto, a fornire al proprio personale le attrezzature idonee allo
svolgimento del proprio compito, rispondenti ai requisiti generali di sicurezza, e ad effettuare la valutazione del rischio per la propria impresa, nonché ad esperire l’eventuale valutazione congiunta del rischio con i propri collaboratori e/o subappaltatori, ed a consegnarla alla stazione appaltante, nonché a mettere a conoscenza del personale addetto il presente documento con le relative prescrizioni.
4. Fornisce all’Amministrazione, almeno 2 giorni prima dell’inizio delle attività, un dettagliato programma di consegna della fornitura oggetto del contratto e delle attività previste dal Capitolato Speciale;
5. Si impegna a segnalare al SPP del committente tutti gli infortuni dei propri dipendenti o subappaltatori impegnati all’interno dello stabilimento.
6. Si impegna allo smaltimento in proprio dei rifiuti e scarti prodotti dalla sua attività, salvo appositi accordi diversi, nonché a non smaltire i propri rifiuti in maniera diversa da quella consentita dalla normativa vigente.
7. Si impegna a comunicare al Committente qualsiasi tipo di variazione rispetto alle condizioni di lavoro descritte. Qualora la ditta appaltatrice variasse le condizioni di lavoro senza darne opportuna e tempestiva comunicazione, essa si assume tutte le responsabilità civili e penali che ne conseguono.
Nello svolgimento dei lavori/servizi/forniture oggetto del contratto di appalto, l'Appaltatore dovrà rispettare le seguenti disposizioni che vengono segnalate nell'intento di ridurre i rischi derivanti dalla presenza contemporanea di lavoratori della Azienda Sanitaria e dell'Appaltatore nonché di eventuali ditte terze.
In particolare l'Appaltatore dovrà assicurare che il personale impiegato:
- Sia dotato di idoneo cartellino di riconoscimento visibilmente esposto.
- Negli spostamenti segua i percorsi predisposti per il personale dell’Azienda Sanitaria e per gli utenti della stessa evitando di ingombrare pavimenti e passaggi con materiali e/o attrezzature che potrebbero costituire pregiudizio per la circolazione in condizioni di sicurezza.
- Non depositi, anche in forma provvisoria, attrezzature, materiali o prodotti, che possano costituire fonti di pericolo per il personale dell' Azienda Sanitaria o per gli utenti della stessa, nei luoghi di lavoro e di transito dagli stessi utilizzati.
- Non costituisca postazioni di lavoro o utilizzi materiali o prodotti che durante l'espletamento dell'attività oggetto dell'appalto possano produrre effetti dannosi per la salute o pregiudizio per l'incolumità del personale dell'Azienda Sanitaria e degli utenti della stessa.
- Disponga temporaneamente l'interdizione all'accesso di persone, avuto il benestare del Dirigente Responsabile o Preposto dell'area dove opera l'Appaltatore, qualora, a seguito della lavorazione in atto, tale accesso all'area interessata possa presentare fonte di rischio per il personale dell'Azienda Sanitaria e/o degli utenti della stessa.
- Non utilizzi per l'espletamento della attività oggetto dell'appalto la partecipazione in forma collaborativa attiva del personale dell'Azienda Sanitaria anche se volontaria, qualora non contrattualmente prevista, né tantomeno degli utenti della stessa. Nei casi in cui, per sopravvenute circostanze eccezionali, si rendesse necessaria ed indispensabile la collaborazione attiva del personale dell’Azienda Sanitaria, lo stesso dovrà essere preventivamente autorizzato dal Dirigente Responsabile o Preposto dell'area dove opera l'Appaltatore, valutata l'assenza di rischi nella mansione da svolgere.
- Non utilizzi in alcun caso, se non contrattualmente previsto, attrezzature macchinari o impianti dell'Azienda Sanitaria. Parimenti tale divieto è esteso ad attrezzature, impianti e macchinari di eventuali ditte terze presenti negli ambiti di competenza dell'Appaltatore.
- Qualora siano stati assegnati all'Appaltatore dei locali all'interno delle strutture di questa Azienda, utilizzi gli stessi per le finalità previste (uffici, magazzini, spogliatoi, ecc...) riservandosi questa Amministrazione la facoltà di ispezionare detti locali, allo scopo, senza preavviso.
- Qualora utilizzi postazioni di lavoro sopraelevate (scale ponteggi ecc.) o prospicienti aree sottostanti, dovrà accertare che non sussista pericolo per il personale dell'Azienda Sanitaria o per gli utenti della stessa, durante le operazioni di predisposizione e smontaggio dei posti sopraelevati e comunque durante l'esercizio dell'attività, per caduta nelle aree sottostanti di oggetti o prodotti pericolosi.
- Rispetti tassativamente le indicazioni riportate nella cartellonista di sicurezza ed eventuali prescrizioni o divieti imposti dai Dirigenti Responsabili delle aree di competenza dell'Appaltatore.
- Non intervenga per alcun motivo su attrezzature, impianti e macchinari dell'Azienda Sanitaria, salvo che ciò non sia contrattualmente previsto ed in caso di eventuali situazioni di emergenza rispetti le indicazioni riportate sulla segnaletica di sicurezza e si assoggetti alle disposizioni del personale dell'Azienda Sanitaria, allo scopo incaricato.
- Non fumi nei luoghi di lavoro.
Per quanto attiene a possibili particolari interferenze tra le attività svolte dal personale dell'Appaltatore, quelle del personale dell’Azienda Sanitaria, di eventuali ditte terze o artigiani operanti nelle aree di competenza dell'Appaltatore o di utenti dei servizi sanitari, nell'intento di minimizzare i rischi derivanti dalla sovrapposizione delle attività e di promuoverne il coordinamento, si sottolinea che la presenza contemporanea nelle stesse aree di più soggetti operanti (altre ditte, artigiani ecc.) è fonte di rischio per il personale dei soggetti stessi. Pertanto la programmazione del lavoro dell'Appaltatore dovrà tenere
conto, in ogni caso, delle particolari attività svolte nelle Unità Operative e Servizi dell'Azienda Sanitaria, le quali non possono di norma essere interrotte o sospese, e quindi l 'Appaltatore dovrà prevedere di intervenire senza sovrapporsi alle attività stesse.
Pertanto, qualora ne ricorrano i presupposti, l'attività che costituisce pericolosa sovrapposizione di soggetti operanti verrà sospesa, e richiesta ai Dirigenti Responsabili delle aree di intervento la convocazione urgente di una riunione collegiale, in cui le parti interessate (Azienda Sanitaria, ditte ed artigiani operanti) possano reciprocamente valutare i rischi derivanti dalla presenza contemporanea di più soggetti e studiare le azioni correttive e di coordinamento per la riduzione di tali rischi. Della riunione di cui sopra verrà redatto verbale che impegna, per le determinazioni conseguenti, le parti.
Si informa pure che l’Azienda Sanitaria ha adottato il “Piano di Emergenza” (PE) che stabilisce compiti e responsabilità di ciascuna funzione per gli interventi in situazioni di emergenza e definisce l’organizzazione necessaria ad assicurare il coordinamento, le comunicazioni e le azioni per affrontare le emergenze all’interno dell’Azienda.
Essendo l’azienda articolata e complessa, sia dal punto di vista della distribuzione nel territorio, sia dal punto di vista delle attività esercitate, l’organizzazione aziendale per l’emergenza con i compiti e le modalità operative di ogni funzione, è sviluppata secondo procedure specifiche elaborate per ogni struttura.
Nei Presidi Ospedalieri dell’Azienda la gestione del flusso informativo relativo alle situazioni di emergenza è gestita dalle Centrali di Gestione Emergenza costituite localmente ed operanti attraverso specifiche Procedure Operative. Nelle realtà meno complesse tale gestione viene demandata al personale operante, secondo procedure codificate.
Per ogni struttura dell’Azienda sono individuate, nelle Procedure Operative specifiche, le aree di raccolta da utilizzarsi nel corso dell’evacuazione parziale o globale.
Le comunicazioni durante tutte le fasi avvengono con i telefoni interni fissi e mobili. A questo scopo sono, se necessario, istituiti numeri telefonici di emergenza dedicati.
Informazioni dettagliate sono reperibili presso il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale. In generale si raccomanda quanto segue:
- In caso di sospetta emergenza avvisare immediatamente il personale presente.
- Se in grado, spegnere immediatamente fiamme libere o altre eventuali fonti di pericoli.
- Evacuare con ordine. Seguire la segnaletica predisposta.
- Non soffermarsi inutilmente, raggiungere le uscite nel più breve tempo possibile.
- Non usare l’ascensore ma unicamente le scale.
- Non intervenire sul focolaio d’incendio con estinguenti inadatti o incompatibili.
- Non usare acqua su apparecchiature elettriche.
- Assicurarsi dell’assenza di ogni pericolo ed aerare i locali prima di rientrare.
- Non riprendere l’attività prima dell’avvenuto controllo/bonifica.
MISURE SPECIFICHE DI TUTELA
La Ditta Appaltatrice dovrà comunicare al Servizio Prevenzione e Protezione, prima dell’inizio del servizio/fornitura, i rischi introdotti nei luoghi di lavoro del Committente che derivano dall’attività di installazione, prova, manutenzione o riparazione nei locali dell’Ente dell’apparecchiatura fornita e le attrezzature utilizzate.
Nell’esecuzione delle operazioni di fornitura, installazione, collaudo, formazione e manutenzione di apparecchiature sanitarie, gli operatori dovranno attenersi alla seguente procedura operativa:
- l’inizio delle operazioni dovrà essere concordato con il Servizio di Ingegneria Clinica
- la ditta dovrà fornire un dettagliato progetto, con descrizione particolareggiata degli articoli forniti, con indicazione del tipo di materiale fornito; l’utilizzo degli idonei Dispositivi di Protezione Individuale,
- prima di iniziare qualsiasi operazione di installazione avvisano il Dirigente o il Preposto del reparto/servizio; il Dirigente od il Preposto del reparto hanno l’obbligo di fornire le indicazioni circa la presenza di eventuali rischi (elettrico, incendio, da radiazioni, ecc...) presenti nell’ambiente specifico in cui gli operatori dell’appaltatore andranno ad operare
- utilizzano idonei DPI o se prescritto dal Dirigente o Preposto del reparto/servizio ( nel qual caso il DPI sarà fornito dall'Ente)
- consegnano l’apparecchiatura funzionante e in sicurezza al Dirigente o al Preposto allegando rapporto di intervento che sottoscritto dagli stessi, ed a loro cura, sarà successivamente trasmesso al Servizio di Ingegneria Clinica.
Nell’esecuzione delle operazioni di fornitura, installazione, collaudo, e manutenzione di arredi o materiali vari, gli operatori dovranno attenersi alla seguente procedura operativa:
- l’inizio dei lavori dovrà essere concordato con il Servizio Economato
- La ditta dovrà fornire un dettagliato progetto, con descrizione particolareggiata degli articoli forniti, con indicazione del tipo di materiale fornito, delle dimensioni e della collocazione degli arredi; il calendario dei lavori; le modalità di segregazione delle aree di lavoro; i limiti di competenza e di intervento; chi provvederà alla pulizia delle aree dopo l’intervento e al mantenimento delle vie di fuga; l’utilizzo degli idonei Dispositivi di Protezione Individuale, e quant’altro ritenuto necessario dal Servizio Economato che coordinerà l’intervento
- prima di iniziare qualsiasi operazione di installazione avvisano il Dirigente o il Preposto del reparto/servizio; il Dirigente od il Preposto del reparto hanno l’obbligo di fornire le indicazioni circa la presenza di eventuali rischi (elettrico, incendio, da radiazioni , ecc..) presenti nell’ambiente specifico in cui gli operatori dell’appaltatore andranno ad operare
- utilizzano idonei DPI o se prescritto dal Dirigente o Preposto del reparto/servizio ( nel qual caso il DPI sarà fornito dall'Ente)
- consegnano l’arredo funzionante e in sicurezza al Servizio Economato, allegando rapporto di intervento.
Nell’esecuzione delle operazioni di installazione impiantistica, gli operatori dovranno attenersi alla seguente procedura operativa:
- l’inizio dei lavori dovrà essere concordato con il Servizio Tecnico
- La ditta dovrà fornire un dettagliato progetto, con descrizione particolareggiata degli articoli forniti, con indicazione del tipo di materiale fornito, delle dimensioni e della collocazione degli arredi all’interno dei locali; il calendario dei lavori; le modalità di segregazione delle aree di lavoro; i limiti di competenza e di intervento; chi provvederà alla pulizia delle aree dopo l’intervento e al mantenimento delle vie di fuga; l’utilizzo degli idonei Dispositivi di Protezione Individuale, e quant’altro ritenuto necessario dal Servizio Tecnico che coordinerà l’intervento
- prima di iniziare qualsiasi operazione di installazione avvisano il Dirigente o il Preposto del reparto/servizio; il Dirigente od il Preposto del reparto hanno l’obbligo di fornire le indicazioni circa la presenza di eventuali rischi (elettrico, incendio, da radiazioni , ecc..) presenti nell’ambiente specifico in cui gli operatori dell’appaltatore andranno ad operare
- utilizzano idonei DPI o se prescritto dal Dirigente o Preposto del reparto/servizio ( nel qual caso il DPI sarà fornito dall'Ente)
- consegnano l’arredo funzionante e in sicurezza al Servizio Tecnico, allegando rapporto di intervento.