Accordo di collaborazione sportiva a carattere amministrativo gestionale
Accordo di collaborazione sportiva a carattere amministrativo gestionale
ex art.90 L.289/2002
, Via n° , C.F.
, affiliata a ed iscritta nel registro CONI n° , di seguito per brevità associazione
E
, nato il / / a , C.F.
, residente in via
n° , tesserato i , di seguito per brevità sportivo dilettante;
Premesso che
1) l’associazione promuove attività sportiva dilettantistica e per l’organizzazione di tale attività necessita della collaborazione dei propri soci e tesserati nella forma di assistenza a carattere amministrativo- gestionale;
2) il socio ha espresso interesse a collaborare alla realizzazione delle finalità istituzionali dell’associazione;
3) il socio ha dichiarato
□ di non svolgere professionalmente tale attività;
□ di non essere un dipendente pubblico oppure
□ di essere un dipendente pubblico e di aver comunicato all’Amministrazione di appartenenza l’inizio di tale attività, consentita (ex art.90 L.289/2002) in quanto non prevede una retribuzione ma esclusivamente l’erogazione di indennità e rimborsi e in quanto prestata al di fuori dell’orario di lavoro ;
4) il Consiglio Direttivo, con provvedimento del / / , ha approvato una tabella di quantificazione dei rimborsi spese forfettari da riconoscere ai propri soci/tesserati in ragione della tipologia di impegno profuso. Tali emolumenti sono disciplinati dall'art.67, comma 1, lett. m) del TUIR;
le parti convengono che
1. Premesse. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
2. Oggetto dell’accordo. Il prestatore si impegna a svolgere attività a carattere amministrativo – gestionale nell’interesse dell’associazione quali ii;
3. Natura del rapporto. Il rapporto è definito dall’art.90 della Legge 289/2002 come “collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale”. Tale collaborazione di natura endoassociativa, in considerazione della tipologia della prestazione, delle modalità di esecuzione e dell’esplicita volontà espressa dalle parti, esula da qualsiasi rapporto di lavoro subordinato;
4. Organizzazione dell’attività. Le modalità di organizzazione delle attività saranno individuate dal Consiglio Direttivo dell’associazione attraverso la predisposizione di un calendario di attività concordato con i soci/tesserati che si rendono disponibili a realizzarle. Il socio, al fine di garantire l’organizzazione dell’attività si impegna a comunicare ad altro socio collaboratore, o direttamente
all’associazione, ogni eventuale assenza al fine di garantire la sua sostituzione, così come si impegna a comunicare almeno 30 giorni prima la volontà di recedere dal presente accordo;
5. Compenso erogato. Il rimborso spese viene erogato entro il / / del mese successivo in base al calendario presenze attivato dall’associazione e viene pattuito in € ,00 ( /00) lorde l’ora, conformemente a quanto stabilito nella tabella dei rimborsi spese forfettari adottata dall’associazione;
6. Disciplina fiscale, previdenziale e assicurativa del rapporto. Il rimborso spese concordato sarà assoggettato, fiscalmente, alla disciplina definita dall’art.69 del TUIR e dall’art.25 della Legge 133/1999, così come da ultimo modificata dall’art.90 della Legge 289/2002. Considerando che la norma esime dall'imposizione i primi Euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00) di reddito, il collaboratore sarà tenuto a rilasciare - all'atto della corresponsione del singolo compenso - la dichiarazione relativa al superamento o meno di tale franchigia. Il rapporto non è soggetto a versamenti previdenziali (INPS circolare n.42 del 26 febbraio 2003) né assicurativi (INAIL nota del 19 Marzo 2003);
7. Durata. Il presente accordo è valido dal / / al / / , data in cui scadrà di pieno diritto
essendo espressamente escluso il tacito rinnovo. Ogni ulteriore accordo concernente l'eventuale prolungamento del presente rapporto oltre il termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione dell'accordo. Resta inteso che, in relazione alla natura del presente accordo, l’associazione può, in qualsiasi momento, revocare l'incarico di collaborazione sportiva, erogando i rimborsi spese forfettari in relazione all’impegno fino ad allora profuso;
8. Diritto dell’immagine. Il socio esprime il consenso all’eventuale utilizzo della propria immagine da parte dell’associazione e degli eventuali sponsor per comunicazioni attinenti le attività promosse dall’associazione. L’utilizzo di tali immagini non darà diritto ad alcun ulteriore compenso fatti salvi espliciti accordi scritti tra le parti. Il socio si impegna, inoltre, ad indossare l’eventuale materiale sportivo che gli venisse fornito dall’associazione nella partecipazione ad iniziative promosse dall’associazione stessa;
9. Tutela della privacy. Il socio viene incaricato, ai sensi degli artt.4, 1° comma, lett. h) e 30 del d.lgs. 30/06/2003, n. 196, al trattamento dei dati personali – comuni e sensibili - dei soci/tesserati effettuato nell’ambito delle finalità istituzionali dell’associazione e nel rispetto della tutela della privacy. La comunicazione e/o la diffusione dei dati personali in parola dovrà essere autorizzata di volta in volta dal Titolare del trattamento. La conservazione dei dati avverrà su supporti cartacei e informatici, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 33 e seguenti della legge citata, osservando le seguenti modalità:
a) il trattamento deve essere effettuato in modo lecito e secondo correttezza;
b) la raccolta e registrazione dei dati deve essere esclusivamente strumentale agli scopi istituzionali dell’associazione;
c) il trattamento deve avvenire nel rispetto delle misure di sicurezza predisposte. In ogni operazione di trattamento dovrà essere garantita la massima riservatezza.
Il socio presta altresì il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali, trattamento necessario alla realizzazione delle finalità associative e all’espletamento degli adempimenti connessi al presente accordo di collaborazione sportiva.
, il / /
Per l’associazione sportiva dilettantistica
PER ACCETTAZIONE
Il legale rappresentante il socio
i Lo sportivo dilettante può essere socio dell’associazione sportiva con cui collabora (ipotesi consigliata) e/o tesserato per una la Federazione sportiva nazionale/Disciplina sportiva associata/ Ente di promozione sportiva cui è affiliata l’associazione sportiva con cui collabora. In questi casi l’associazione e lo sportivo dilettante sono legati da un rapporto di natura associativa per cui si può parlare di “collaborazione endoassociativa”.
ii Es: la raccolta delle iscrizioni, la gestione dei rapporti con i soci, la promozione di iniziative, la tenuta della prima nota.