CONTRATTO DI LOCAZIONE COMMERCIALE
Rep. n. del
COMUNE DI ROSTA PROVINCIA DI TORINO
CONTRATTO DI LOCAZIONE COMMERCIALE
(art. 27 della legge n. 392 del 27 luglio 1978)
L’anno duemilaquattordici, il giorno del mese di
, nella Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx x. 0 -------
TRA
la dott.ssa Xxxxxxxx XXXXXX XXXXX, nata a Giaveno (TO) il 07 luglio 1974, domiciliata per la carica in Rosta, Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx 0, la quale interviene in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Rosta, P.IVA 01679120012, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Servizio Amministrativo/Segreteria Generale, nominata con Decreto Sindacale n. 8 del 19.12.2013; ---------
E
il sig. in qualità di
dell’impresa individuale con sede in – - codice fiscale - partita
PREMESSO
- Che …………………………….
- che……………………………….
- che con determinazione del Responsabile del servizio amministrativo/segreteria generale n. del , a svolgimento delle procedure di gara e ad accertamento dei requisiti di capacità a contrattare ivi dichiarati, si provvedeva a confermare l’aggiudicazione della locazione del suddetto immobile a favore del Sig. che offre un canone annuale di € .
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le parti sopra indicate convengono e stipulano quanto segue: -----------
Il Comune di ROSTA, come sopra rappresentato concede in locazione al sig. , di seguito conduttore, l’immobile descritto in premessa ubicato in Rosta, via Rivoli 11, piano terra costituito da negozio e balcone di mq. 99,79 con xxxxxxx xxxxxxxxx al piano seminterrato di mq. 24,55.
Niente altro è dato in locazione esclusiva al conduttore e le parti comuni dell’edificio in cui l’immobile locato si trova, potranno essere godute sotto l’osservanza del regolamento interno vigente che il conduttore dichiara di accettare. L’immobile è concesso sotto l’osservanza delle condizioni sotto riportate.
Art. 1 Durata: la durata della locazione è convenuta ed accettata in anni
sei e più precisamente dal al .
Qualora 12 mesi prima della scadenza del presente contratto non sarà data da una delle parti disdetta mediante raccomandata A.R., esso s'intende rinnovato per la stessa durata ed alle stesse condizioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 29 della legge n. 392/78. Il conduttore ha facoltà di recedere anticipatamente con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi mediante lettera raccomandata. ----------------------------
Art. 2 Corrispettivo: Il canone annuo della locazione è convenuto ed accettato in Euro ( ) da pagarsi in rate mensili anticipate, scadenti il giorno cinque ogni mese, puntualmente e comunque con tolleranza massima di gg. 20 di ritardo. Il pagamento è effettuato mediante bonifico sul conto di tesoreria comunale presso la Banca Sella, agenzia di Rosta. E’ esclusa ogni differente modalità di pagamento e unica prova dello stesso è la ricevuta rilasciata dal tesoriere. Il conduttore non potrà far valere alcuna azione o
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eccezione se non dopo aver eseguito il pagamento delle rate scadute. Per nessun motivo il canone potrà essere ridotto oppure compensato nemmeno parzialmente.
Il mancato pagamento, anche parziale, della pigione oltre il termine di tolleranza produrrà, ipso jure, la risoluzione del contratto per fatto e colpa del conduttore, ed il conseguente risarcimento dei danni, oltre alla corresponsione di quanto dovuto, ai sensi dell’art. 1456 del C.C. Ove il locatore non si avvalga della facoltà concessagli dalla predetta clausola risolutiva, il ritardo pagamento della pigione darà luogo alla corresponsione di un interesse, a decorrere dalla data di scadenza, in misura corrispondente a quello legale. -------------------------------------
Art. 3 Aggiornamento del canone: Ai sensi dell'art. 32 della legge 392/1978 le parti convengono che il canone di locazione verrà aggiornato ogni anno automaticamente e senza bisogno di richiesta del locatore, nella misura del 75% della variazione accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nel secondo mese precedente quello di inizio della locazione. ------------------
Art. 4 Destinazione dei locali e subaffitto: I locali si concedono in locazione per il solo uso di con divieto assoluto di mutamento di destinazione d'uso nonché di sublocazione o cessione, anche se parziale, ed a qualunque titolo, anche se gratuito o per breve tempo, a persone diverse da quella del conduttore. È fatta salva la possibilità che nel corso del rapporto il conduttore costituisca apposita società per la conduzione dell’esercizio commerciale. ------------
Art. 5 Situazione urbanistica: Il locatore dichiara che l'immobile è in regola con le norme edilizie ed urbanistiche, rilascia copia dell’agibilità e certificazione energetica ex L.R. 13/2007. ----------------------------------
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Art. 6 Stato dell’immobile: Il conduttore dichiara che l’immobile con tutti i suoi componenti è in buono stato di manutenzione ed agibilità, adatto al proprio uso ed esente da difetti che possano influire sulla salute di chi vi svolge attività e si obbliga a restituirlo tale, salvo il normale deperimento connesso con l’uso diligente. ---------------------------------
Il conduttore provvederà ad effettuare, a sue spese, l’adeguamento dell’immobile e degli impianti alle proprie esigenze chiedendo il preventivo consenso del locatore nell’osservanza della disciplina prevista dal D.P.R. 380/2001. Al termine della locazione eventuali modifiche ed addizionali eseguite sull’immobile, senza alcun indennizzo, rimangono acquisite dal locatore che, in subordine e a sua discrezione, potrà chiedere ed ottenere il ripristino.
Sono a carico del conduttore le riparazioni di manutenzione ordinaria, ed espressamente quelle da farsi agli impianti di acqua, gas, luce, sanitari, agli infissi, alle marmette e piastrelle di pavimentazione e di rivestimento. Non provvedendovi il conduttore, vi provvederà il locatore, prelevandone la spesa dal deposito cauzionale. Se il locatore intendesse o dovesse eseguire sull’immobile o sull’edificio riparazioni, modifiche, addizioni o impianti, il conduttore dovrà senza eccezioni consentirgliele con rinunzia sin d’ora ad eventuali indennizzi fra i quali quello previsto dall'art. 1584 Cod. Civ.. Il locatore ha facoltà di ispezionare o far ispezionare l’immobile purché dia un preavviso di ore 24. -----------------
Art. 7 Esonero dalle responsabilità: Il conduttore è direttamente responsabile verso il locatore e i terzi dei danni causati per sua colpa nello svolgimento della propria attività e di ogni altro abuso e trascuratezza nell’uso di quanto locato. Il conduttore si impegna a stipulare polizza assicurativa con primaria compagnia a favore del
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locatore per rischio locativo sull’immobile ricevuto in locazione per l’importo di Euro …,00 (…………………../00) e per l’intera durata del contratto di locazione. Il conduttore dovrà consegnare al locatore copia della suddetta polizza nonché di tutte le quietanze annuali per attestare l’avvenuto pagamento del premio.
Art. 8 Regolamento condominiale: il conduttore si obbliga ad osservare e a far osservare dai suoi familiari e dipendenti il regolamento interno dello stabile nel testo che, in data odierna riceve dal locatore, e di accettare e comunque le regole di buon vicinato e del corretto vivere civile.
Art. 9 Oneri accessori: le forniture dei servizi pubblici per energia elettrica, gas, acqua, raccolta e smaltimento rifiuti ecc. oltre alle spese per il riscaldamento, sono assunte a carico diretto del conduttore. --------
Le spese condominiali di competenza del conduttore saranno versate secondo le modalità e le scadenze stabilite dal locatore o dall’amministratore condominiale. Per la ripartizione degli oneri accessori al presente contratto di locazione si fa rinvio alla Tabella ripartizione oneri accessori proprietario/conduttore predisposta dalla Confedilizia e registrata a Roma, Atti Privati, al n. C46286 in data 22.11.1994. --------
Art. 10 Deposito cauzionale: il conduttore versa alla firma del presente una cauzione di Euro dicesi , pari al 20% dell’importo annuo del canone di locazione, che non potrà mai essere imputata in conto canoni e che gli verrà restituita, nella quota capitale, solamente dopo l’avvenuta riconsegna dell’immobile e dopo che siano state pagate tutte le pendenze comunque connesse con la locazione. A richiesta del locatore tale deposito potrà essere aumentato proporzionalmente al variare del
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canone di locazione e dovrà essere ricostituito in caso di suo utilizzo. ----
Art. 11 Risoluzione del contratto: ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Codice Civile il locatore ha facoltà, ogni eccezione fin da ora abbandonata e rimossa, di risolvere la locazione quando: il conduttore o chi per esso non osservi il regolamento interno di condominio e dopo che l’inosservanza gli sia stata contestata almeno due volte; non paghi il canone puntualmente e con le modalità previste; rifiuti o renda inattuabile l’ispezione ai locali ed all’immobile; violi il divieto di cui al punto n. 4 circa il subaffitto e la concessione in godimento ad altri a qualunque altro titolo, oppure adibisca l’immobile all’esercizio di attività contrastante con la destinazione per la quale è stato locato; esegua opere di qualunque genere senza avere ottenuto il permesso scritto del locatore (articolo n. 6).
Art. 12 Imposte: sono a carico del conduttore l'imposta di bollo sul contratto e le quietanze, l'imposta di registro nella misura stabilita dalle vigenti leggi. La registrazione del contratto verrà fatta a cura del locatore.
Art. 13 Controversie: Per qualunque contestazione che possa sorgere nell’interpretazione ed esecuzione del presente contratto, il foro competente è quello di Torino.
IL LOCATORE
IL CONDUTTORE
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341-1342 Cod. Civ. le parti dichiarano di aver ben ponderato, discusso ed accettato specificatamente tutte le clausole ed in particolare: gli artt.1 (durata) e 2 (corrispettivo) nella loro
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totalità, l'art. 3 (aggiornamento del canone), l'art. 4 (destinazione dei locali e subaffitto), l'art. 6 (stato dell'immobile), l'art. 7 (esonero dalle responsabilità), l'art. 8 (regolamento condominiale), l'art. 9 (oneri accessori), l'art. 10 (deposito cauzionale), l'art. 11 (risoluzione del contratto ex art. 1456 del Cod.Civ.), l'art. 12 (imposte).
IL LOCATORE
IL CONDUTTORE
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