della
Regolamento del Prestito Obbligazionario Convertibile Subordinato
della
BANCA POPOLARE DI LODI S.c. a r.l.
Regolamento del Prestito Obbligazionario Convertibile Subordinato
denominato
“Banca Popolare di Lodi
Prestito Obbligazionario Convertibile Subordinato (“TFD”) 2000/2010”
Articolo 1 - Importo e forma dei titoli
a) Il prestito obbligazionario “Banca Popolare di Lodi Prestito Obbligazionario Convertibile Subordi- nato (“TFD”) 2000/2010” (il “Prestito Obbligazionario”), è emesso dalla Banca Popolare di Lodi
S.c.a r.l. (la “Banca”). Il valore nominale globale del Prestito Obbligazionario è pari a euro 299.954.029,55, costituito da obbligazioni convertibili del valore nominale di euro 16,31 cadauna (le “Obbligazioni”).
b) Le Obbligazioni saranno al portatore e saranno accentrate presso Monte Titoli S.p.A. (“Monte Titoli”) in regime di dematerializzazione. La titolarità delle Obbligazioni da parte dei prenditori delle Obbligazioni (gli “Obbligazionisti”) sarà documentata da registrazioni contabili in loro nome o per loro conto su conti intrattenuti da un intermediario (singolarmente lo “Intermediario” e collettivamente gli “Intermediari”) aderente al sistema gestito da Monte Titoli. Gli Obbligazio- nisti potranno ottenere il rilascio di certificazioni, non trasferibili, comprovanti la titolarità delle Obbligazioni (le “Certificazioni”), avanzando apposita richiesta ad un Intermediario.
c) A richiesta dell’Obbligazionista, e a spese dello stesso, la Banca potrà convertire in nominative le Obbligazioni al portatore.
d) Entro la data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni in borsa, comparto Mercato Telema- tico Azionario (“MTA”) gestito dalla Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana”), la Banca, con apposito contratto (l’“Agency Agreement”) conferirà a Banque Paribas con uffici in Lussemburgo, 10 Boule- vard Royal, l’incarico di curare gli adempimenti relativi alla gestione della conversione delle Obbli- gazioni in Azioni (come di seguito definite) (“Agente per la Conversione”) e l’incarico di effettuare i calcoli relativi alle Obbligazioni come previsti dal presente Regolamento (“Agente per il Calcolo”). L’Agente per il Calcolo agirà in modo autonomo e con indipendenza di giudizio e pertanto le sue determinazioni effettuate ai sensi del presente Regolamento saranno considerate (eccetto per il caso di errore manifesto) come definitive e vincolanti per la Banca e gli Obbligazio- nisti. Copia dell’Agency Agreement sarà disponibile senza spese a carico degli Obbligazionisti presso gli uffici della Banca, dell’Agente per la Conversione e dell’Agente per il Calcolo. La Banca si riserva il diritto di recedere in ogni momento dall’Agency Agreement all’esclusivo fine di sostituire l’Agente per la Conversione e/o l’Agente per il Calcolo a quel momento nominati, purché la predetta riso- luzione e la contestuale nomina del nuovo Agente per la Conversione e/o Agente per il Calcolo sia effettuata (fatta eccezione per l’ipotesi di insolvenza, nel qual caso la risoluzione e la contestuale nomina avranno efficacia immediata) solamente dopo che sia trascorso un periodo non inferiore a 30 (trenta) giorni e non superiore a 45 (quarantacinque) giorni decorrenti dal giorno dell’avviso agli Obbligazionisti da parte della Banca ai sensi del successivo Articolo 12. Né la Banca, né alcuna delle sue società controllate e/o collegate potrà assumere l’incarico di Agente per la Conversione e/o Agente per il Calcolo.
Articolo 2 - Durata
Salvo quanto diversamente previsto dal successivo Articolo 6 del presente Regolamento, le Obbliga- zioni saranno rimborsate dalla Banca al loro valore nominale il 1° giugno 2010.
Articolo 3 - Interessi
a) Dalla data di emissione (la “Data di Emissione”) (inclusa), le Obbligazioni frutteranno l’interesse lordo del 4,75% in ragione di anno (il “Tasso di Interesse”) corrispondente a euro 0,774725, calco- lato sul valore nominale delle Obbligazioni, pagabile annualmente in xxx xxxxxxxxxxx xx 0x xxxxxx di ogni anno (la “Data di Pagamento degli Interessi”) al lordo di ritenute di imposta. La prima Data di Pagamento degli Interessi sarà il 1° giugno 2001. Fatto salvo quanto precede, l’ammontare degli Interessi da corrispondersi alla prima Data di Pagamento degli Interessi sarà pari a euro 0,92967.
b) Ogni Obbligazione cesserà di produrre interessi nei seguenti casi: (i) in occasione dell’esercizio del Diritto di Conversione (come in seguito definito) ai sensi dell’Articolo 5, dalla Data di Pagamento degli Interessi immediatamente precedente la Data di Conversione (come in seguito definita), ovvero, se il diritto di conversione dovesse essere esercitato anteriormente alla prima Data di Pagamento degli Inte- ressi, a decorrere dalla Data di Emissione, fatta salva l’ipotesi in cui la Domanda di Conversione venga presentata successivamente alla data stacco del dividendo ordinario da parte della Banca e prima della data di scadenza degli Interessi relativi al medesimo anno, nel qual caso gli Obbligazionisti avranno diritto di ricevere Interessi sulle Obbligazioni dall’ultima Data di Pagamento degli Interessi fino alla Data di Conversione applicando al valore nominale il relativo Tasso Frazionale e moltiplicando tale ammontare per il Tasso d’Interesse; (ii) nel caso di Rimborso Anticipato ai sensi dell’Articolo 6, lettere
(b) e (c), a decorrere dalla Data di Xxxxxxxx (come in seguito definita) inclusa. In ogni caso, il mancato pagamento dell’importo nominale dell’Obbligazione a favore dell’Obbligazionista, nei casi in cui detto pagamento sia legittimamente dovuto, comporterà il pagamento in favore dell’Obbligazionista degli interessi lordi al tasso del 4,75% in ragione di anno, sino alla data di effettivo pagamento dell’importo nominale dell’Obbligazione, il cui ammontare verrà pubblicato ai sensi del successivo Articolo 12.
c) Nel caso in cui il calcolo dell’interesse dovesse essere effettuato per un periodo che abbia termine in una data diversa da una Data di Pagamento degli Interessi, l’interesse sarà calcolato dall’Agente per il Calcolo applicando al valore nominale il Tasso di Interesse e moltiplicando tale ammontare per il “Tasso Frazionale” (come di seguito definito). L’ammontare risultante sarà arrotondato al centesimo più vicino, restando inteso che metà centesimo sarà arrotondato al centesimo intero superiore. Ai fini del presente Articolo 3 (c), per “Tasso Frazionale” si intende il numero effettivo di giorni trascorsi nel periodo di riferimento a far tempo dalla più recente Data di Pagamento degli Interessi (ovvero dalla Data di Emissione) inclusa sino alla relativa Data di Pagamento (esclusa), diviso per il numero effettivo di giorni che intercorrono nel medesimo periodo di riferimento tra la Data di Pagamento degli Interessi (ovvero la Data di Emissione) inclusa sino alla successiva Data di Pagamento degli Interessi (esclusa).
d) Il pagamento degli interessi sarà effettuato nel rispetto di quanto previsto nel successivo Articolo 8.
Articolo 4 - Subordinazione
Il Prestito Obbligazionario è emesso con clausola di subordinazione ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni contenute nelle Istruzioni di Vigilanza per gli Enti Creditizi emesse dalla Banca d’Italia. Pertanto, in caso di liquidazione volontaria o coattiva della Banca, previa autorizzazione della Banca d’Italia, gli Obbligazionisti saranno rimborsati soltanto dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori della Banca non ugualmente subordinati, siano essi chirografari o privilegiati. Il Prestito Obbligazionario non è coperto dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.
Articolo 5 - Diritto di conversione in azioni della Banca
a) Ogni Obbligazione è convertibile in azioni ordinarie della Banca (singolarmente “Azione” e collet- tivamente le “Azioni”), del valore nominale di lire 5.000 (cinquemila) cadauna, in rapporto di 1:1 (il “Rapporto di Conversione”), laddove il numeratore rappresenta una Azione e il denominatore una Obbligazione. Pertanto, gli Obbligazionisti avranno il diritto di richiedere e di ricevere un’a-
zione di compendio (singolarmente la ”Azione di Compendio” e collettivamente le “Azioni di Compendio”) per ogni Obbligazione presentata in conversione (il “Diritto di Conversione”). Le Azioni di Compendio da emettersi in virtù dell’aumento di capitale di cui alla deliberazione dell’Assemblea Straordinaria della Banca in data 19 maggio 1999, sono irrevocabilmente destinate alla conversione del Prestito Obbligazionario fino alla scadenza del termine ultimo fissato per la conversione delle Obbligazioni stesse. Il Rapporto di Conversione sarà soggetto ad aggiustamenti ai sensi del successivo Articolo 7.
b) Il Diritto di Conversione può essere esercitato dall’Obbligazionista per tutte o parte delle Obbliga- zioni possedute alle seguenti condizioni:
(i) l’Obbligazionista dovrà presentare presso l’Intermediario, ovvero presso Clearstream S.A. (“Clearstream”), o Euroclear System (“Euroclear”), con copia alla Banca ed all’Agente per la Conversione, la domanda di conversione delle Obbligazioni (la “Domanda di Conver- sione”), nella forma stabilita dall’Agente per la Conversione (il modello iniziale della Domanda di Conversione è riportato nell’Agency Agreement), debitamente compilata e sotto- scritta dallo stesso Obbligazionista o da suo procuratore o mandatario. La data di consegna della Domanda di Conversione è definita come la “Data di Conversione”;
(ii) al momento della sottoscrizione e della consegna della Domanda di Conversione, oltre a fornire le necessarie ed usuali informazioni, l’Obbligazionista, inter alia, (a) prenderà atto che le Azioni di Compendio non sono state registrate ai sensi del Securities Act del 1933, e successive modi- fiche, vigente negli Stati Uniti d’America (il “Securities Act”), (b) dichiarerà di non essere un soggetto statunitense (come definito nel Securities Act) e di non agire per conto o nell’interesse di un soggetto statunitense, (c) dichiarerà di trovarsi al di fuori del territorio degli Stati Uniti d’America secondo la definizione di cui al Regulation S (“Regulation S”) del Securities Act, (d) dichiarerà di acquistare le Azioni di Compendio all’atto della conversione delle Obbligazioni nell’ambito di un’operazione offshore (come definita nel Regulation S) in conformità con la Rule 903 o la Rule 904 del Regulation S, e (e) prenderà atto che le Azioni di Compendio non possono essere rese disponibili negli Stati Uniti d’America all’atto della conversione ovvero negoziate negli Stati Uniti d’America salvo il caso in cui sia applicabile l’esenzione dagli obblighi di registrazione previsti dal Securities Act. Nessuna Azione di Xxxxxxxxx sarà attribuita agli Obbligazionisti che non soddisferanno le condizioni sopra descritte;
(iii) la consegna della Domanda di Conversione costituirà irrevocabile scelta da parte dello Obbli- gazionista di esercitare alla Data di Conversione il proprio Diritto di Conversione;
(iv) ove l’Obbligazionista non presenti la Domanda di Conversione nella forma di volta in volta applicabile (il modello iniziale della Domanda di Conversione è riportato nell’Agency Agree- ment) debitamente completata secondo quanto previsto nel presente Regolamento, tale Domanda di Conversione sarà considerata invalida. L’Intermediario, o Clearstream o Euro- clear, che hanno ricevuto la Domanda di Conversione e l’Agente per la Conversione determi- neranno, di comune accordo, se la Domanda di Conversione sia regolare. In caso di disac- cordo, tale determinazione sarà effettuata dall’Agente per la Conversione. La determinazione sarà definitiva e vincolante nei confronti della Banca e del relativo Obbligazionista (tranne per il caso di errore manifesto);
(v) la Domanda di Conversione potrà essere presentata in qualunque Giorno Lavorativo (come in seguito definito) a decorrere dal quarantesimo giorno (escluso) successivo alla Data di Emissione e fino al Giorno Lavorativo (incluso) anteriore al 1° giugno 2010 ovvero, in caso di Rimborso Anticipato ai sensi dei paragrafi (b) e (c) dell’Articolo 6, entro il quinto Giorno Lavorativo (incluso) anteriore alla Data di Rimborso (come in seguito definita);
(vi) alla presentazione della Domanda di Conversione, l’Obbligazionista renderà disponibili le Obbligazioni per le quali intende esercitare il proprio Diritto di Conversione, in conformità con quanto previsto al riguardo nella Domanda di Conversione;
(vii) il Giorno Lavorativo (come di seguito definito) immediatamente successivo alla Data di Conversione costituisce la “Data di Notifica”. Non più tardi delle ore 10.00 a.m. (ora di
Milano) di ogni Data di Notifica, l’Intermediario, ovvero Clearstream o Euroclear comuni- cheranno all’Agente per la Conversione e all’Agente per il Calcolo le Domande di Conver- sione ricevute. L’Agente per la Conversione comunicherà alla Banca:
(A) non più tardi delle ore 3.00 p.m. (ora di Milano) del primo Xxxxxx Xxxxxxxxxx successivo alla Data di Notifica, il numero di Azioni di Compendio da attribuire;
(B) non più tardi delle ore 3.00 p.m. (ora di Milano) del terzo Giorno di Trattazione (come in seguito definito) successivo alla Data di Notifica, l’importo dovuto per Parte Frazio- naria (come definita all’Articolo 5(c) determinato dall’Agente per il Calcolo;
(C) non più tardi delle ore 3.00 p.m. (ora di Milano), del quinto Giorno Lavorativo antece- dente la Data di Consegna, l’Importo Equivalente (come in seguito definito), se del caso, determinato dall’Agente per il Calcolo, da corrispondersi, ai sensi dell’Articolo 5(b)(ix);
(viii) la Banca metterà a disposizione le Azioni di Compendio e corrisponderà, se dovuti ai sensi del presente Regolamento, la Parte Frazionaria (come di seguito definita) e l’Importo Equivalente (come di seguito definito) in conformità al successivo paragrafo (x): (A) l’ultimo Giorno Lavo- rativo del mese in cui è stata presentata la Domanda di Conversione allorché detta presenta- zione sia avvenuta entro il giorno 15 dello stesso mese; (B) il giorno 15 (o il Giorno Lavora- tivo immediatamente precedente, se detto giorno non fosse un Giorno Lavorativo) del mese successivo a quello di presentazione della Domanda di Conversione allorché la stessa sia stata presentata fra il 16° (incluso) e l’ultimo giorno di calendario del mese precedente (in entrambi i casi la “Data di Consegna”). Resta inteso che gli aggiustamenti ai sensi dell’Arti- colo 7, calcolati dall’Agente per il Calcolo, che dovessero intervenire tra la Domanda di Conversione e la data di Consegna opereranno nei confronti degli Obbligazionisti;
(ix) le Azioni di Compendio avranno pari godimento alle Azioni in circolazione alla Data di Consegna. Come indicato all’Articolo 3 (b), le Obbligazioni per le quali sia stata presentata Domanda di Conversione non avranno diritto al pagamento degli interessi per il periodo inter- corrente tra l’ultima Data di Pagamento degli Interessi (ovvero, se del caso, la Data di Emissione) immediatamente precedente la Data di Conversione. Resta inteso che – qualora tra la Data di Conversione e la Data di Consegna, esclusa, avvenga lo stacco del dividendo ai titolari delle Azioni in circolazione – la Banca corrisponderà all’Obbligazionista, alla Data di Consegna, una somma equivalente a tale dividendo per Azione, moltiplicata per il numero di Azioni di Compendio o loro frazioni spettanti alla Data di Consegna (lo “Importo Equivalente”);
(x) alla Data di Consegna, la Banca metterà a disposizione degli Obbligazionisti le Azioni di Compendio mediante accredito delle medesime in forma di registrazione contabile nel rispetto delle istruzioni fornite dall’Obbligazionista nella Domanda di Conversione, senza addebito di commissioni o spese a carico dell’Obbligazionista, e a condizione che entro il terzo Giorno Lavorativo precedente la Data di Consegna la Banca riceva:
(A) comunicazione da parte di Monte Titoli di aver ricevuto le Obbligazioni in conversione, per l’accredito delle medesime presso il conto della Banca intrattenuto con la stessa Monte Titoli; e
(B) avviso da parte dell’Agente per la Conversione, della regolare presentazione della Domanda di Conversione.
c) Nel caso in cui per effetto di quanto previsto nel successivo Articolo 7 alla Data di Conversione all’Obbligazionista non spettasse un numero intero di Azioni di Compendio (la “Parte Frazio- naria”), alla Data di Consegna la Banca verserà all’Obbligazionista una somma, arrotondata al millesimo di euro più vicino (0,0005 arrotondato per eccesso) pari al prodotto della Media dei Prezzi di Riferimento (come di seguito definita) delle Azioni nei cinque Giorni di Trattazione (come di seguito definiti) precedenti la Data di Conversione per la Parte Frazionaria. Per “Media dei Prezzi di Riferimento” deve intendersi la media dei Prezzi di Riferimento (come di seguito definiti) per Azione nei cinque Giorni di Trattazione (come di seguito definiti) consecutivi imme- diatamente precedenti la relativa Data di Conversione, restando inteso che la Media dei Prezzi di Riferimento sarà determinata dall’Agente per il Calcolo, previa consultazione con l’Esperto (come
in seguito definito) se: (i) nel predetto periodo di tempo il Prezzo di Riferimento per Azione non sia disponibile per almeno due Giorni di Trattazione (come di seguito definiti); (ii) le Azioni non risultino quotate sul MTA o su altro mercato regolamentato europeo.
d) Nel presente Regolamento: per “Xxxxxx Xxxxxxxxxx” deve intendersi qualunque giorno di calen- xxxxx diverso dal sabato e dalla domenica nel quale le banche sono aperte per l’esercizio della loro attività sulla piazza di Milano; per “Giorno di Borsa Aperta” deve intendersi qualunque Xxxxxx Xxxxxxxxxx nel quale la Borsa Italiana è aperta per la negoziazione dei titoli in essa trattati; per “Giorno di Trattazione” deve intendersi qualsiasi giorno in cui il Prezzo di Riferimento (come di seguito definito) delle Azioni è stato fissato per “giorno” o “giorni” deve intendersi il giorno o i giorni di calendario; per “Prezzo di Riferimento” si intende il prezzo di riferimento come definito nel regolamento dei mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana; per “Esperto” si deve inten- dere un’istituzione finanziaria indipendente e di reputazione internazionale selezionata di comune accordo, a spese della Banca, dall’Agente per il Calcolo e dal Rappresentante degli Obbligazionisti, fermo restando che, ove l’Agente per il Calcolo e il Rappresentante degli Obbligazionisti non concordino sulla scelta dell’Esperto, ciascuno avrà diritto a nominare un proprio Esperto. I due Esperti così nominati selezioneranno congiuntamente un terzo Esperto. I tre Esperti decideranno a maggioranza. Nel presente Regolamento ogni riferimento all’Esperto include anche l’ipotesi di nomina dei tre Esperti come sopra prevista.
Articolo 6 - Rimborso anticipato
a) Le Obbligazioni non sono rimborsabili dalla Banca a far tempo dalla Data di Emissione e fino al 1° giugno 2010 (incluso), fatto salvo quanto previsto nelle successive lettere (b) e (c).
b) Previa autorizzazione della Banca d’Italia, a partire dal 15 giugno 2005 e sino al 1° giugno 2010 la Banca si riserva la facoltà di procedere al rimborso anticipato (il “Rimborso Anticipato”) di tutte le Obbligazioni, e non di solo parte di esse, a condizione che l’Agente per il Calcolo abbia verifi- cato che il Prezzo di Riferimento delle Azioni, moltiplicato per il Rapporto di Conversione (even- tualmente soggetto ad uno o più aggiustamenti in applicazione delle previsioni di cui all’Articolo
7) sia risultato, per almeno 20 (venti) Giorni di Borsa Aperta, individuati in un arco di 30 (trenta) Giorni di Borsa Aperta consecutivi, superiore a euro 22,0219 (il “Prezzo di Riferimento Minimo”). Tale periodo di 30 (trenta) giorni non potrà precedere di oltre 10 (dieci) giorni la data della Notizia di Xxxxxxxx (come in seguito definita).
c) Il Rimborso Anticipato sarà effettuato secondo le seguenti modalità:
(i) l’esercizio del diritto di Rimborso Anticipato dovrà essere comunicato dalla Banca nelle forme previste nel successivo Articolo 12 (la “Notizia di Rimborso”) con un preavviso di non meno di 30 (trenta), ma non più di 60 (sessanta) giorni rispetto alla data di rimborso comunicata nella Notizia di Xxxxxxxx (la “Data di Rimborso”). La Notizia di Xxxxxxxx dovrà specificare l’ultimo giorno nel quale l’Obbligazionista avrà la facoltà di esercitare il Diritto di Conver- sione nei termini di cui al punto (ii) che segue;
(ii) fino al quinto Giorno Lavorativo antecedente la Data di Rimborso, l’Obbligazionista avrà facoltà di presentare la Domanda di Conversione ai termini e alle condizioni previste nell’Xx- xxxxxx 0 (x);
(iii) il pagamento agli Obbligazionisti a seguito dell’esercizio da parte della Banca della facoltà di Rimborso Anticipato avverrà alla Data di Rimborso e sarà pari, per ciascuna Obbligazione, al valore nominale della Obbligazione oltre al rateo di interessi maturati, calcolato secondo le modalità di cui all’Articolo 3 (c), nel periodo intercorrente tra la Data di Pagamento degli Inte- ressi immediatamente precedente e la Data di Rimborso (esclusa) (il “Prezzo di Rimborso”);
(iv) il pagamento di quanto dovuto per effetto del Rimborso Anticipato avverrà senza aggravio di commissioni o spese per l’Obbligazionista.
Articolo 7 - Aggiustamenti del Rapporto di Conversione
a) Al verificarsi di uno qualsiasi degli eventi indicati nel presente Articolo 7, la Banca comunicherà agli Obbligazionisti, in conformità all’Articolo 12, la ricorrenza di un aggiustamento (lo “Aggiusta- mento”) e il Rapporto di Conversione modificato secondo quanto disposto nel presente Articolo
7. L’Aggiustamento che potrà avvenire solo in aumento – salvo che nell’ipotesi di cui in appresso sub (b)(iv) ove potrà essere anche in diminuzione – sarà determinato dall’Agente per il Calcolo in conformità alle seguenti disposizioni in modo tale da preservare l’equivalenza tra il valore delle Azioni che sarebbero state ricevute a seguito della conversione delle Obbligazioni prima del verifi- carsi di uno qualsiasi degli eventi di seguito indicati, ed il valore delle Azioni che, senza tenere in considerazione l’Aggiustamento, si riceverebbero per effetto della conversione dopo il verificarsi di tale evento. L’Aggiustamento sarà determinato dall’Agente per il Calcolo sulla base dell’ultimo Rapporto di Conversione come precedentemente determinato nel rispetto di quanto previsto dall’Articolo 5(c).
b) Qualora nel periodo compreso tra la Data di Emissione delle Obbligazioni e il 31 maggio 2010 la Banca:
(i) effettui aumenti di capitale a pagamento ovvero proceda all’emissione di prestiti obbligazio- nari convertibili in Azioni, warrants sulle Azioni o titoli similari (gli “Altri Strumenti Finan- ziari”), offerti in opzione agli azionisti della Banca, tale diritto di opzione sarà attribuito, agli stessi termini e condizioni, anche agli Obbligazionisti sulla base del Rapporto di Conversione;
(ii) effettui aumenti di capitale a pagamento o emetta Altri Strumenti Finanziari (singolarmente una “Offerta”), con esclusione del diritto di opzione, ed offerti a un prezzo inferiore per azione al 95% (novantacinque per cento) del Prezzo Medio di Riferimento delle Azioni nei cinque Giorni di Trattazione immediatamente precedenti al giorno in cui sia annunciato al pubblico detto prezzo di emissione; in tale caso il Rapporto di Conversione dovrà essere molti- plicato in base alla seguente formula:
A + C A + B
Dove:
A: corrisponde al numero di Azioni emesse prima dell’Offerta;
B: corrisponde al numero di Azioni che sarebbero acquistate al Prezzo Medio di Riferimento con il controvalore dell’Offerta o con il controvalore complessivo derivante dalla conver- sione o dall’esercizio di Altri Strumenti Finanziari;
C: corrisponde al numero massimo di Azioni da emettere mediante l’aumento del capitale ovvero mediante la conversione o l’esercizio degli Altri Strumenti Finanziari;
L’Aggiustamento avrà effetto alla data di chiusura dell’Offerta;
(iii) effettui un aumento di capitale a titolo gratuito tramite emissione di nuove azioni; in tale caso il numero delle Azioni di Compendio spettanti all’Obbligazionista dovrà essere aumentato in proporzione al numero di nuove azioni della Banca emesse e il Rapporto di Conversione dovrà essere modificato in modo corrispondente. L’Aggiustamento diverrà efficace alla data di emissione di tali nuove azioni della Banca Resta inteso che qualora la Banca effettuasse un aumento a titolo gratuito mediante incremento del valore nominale unitario delle Azioni, il Rapporto di Conversione non subirà Aggiustamenti e il numero delle Azioni di Compendio di pertinenza dell’Obbligazionista non subirà variazioni;
(iv) effettui un raggruppamento o frazionamento di Azioni; in tale caso il numero delle Azioni di Compendio di pertinenza dell’Obbligazionista sarà variato in applicazione del rapporto in base al quale sarà effettuato il raggruppamento o il frazionamento delle Azioni e di conse- guenza sarà adeguato il Rapporto di Conversione. L’Aggiustamento diverrà efficace alla data in cui tale raggruppamento o frazionamento avrà effetto;
(v) in caso di fusione della Banca in o con altra società (fatta eccezione per i casi di fusione in cui
la Banca sia la società incorporante), nonché in caso di scissione, ad ogni Obbligazione dovrà essere riconosciuto il diritto di conversione in un numero di azioni della società o delle società risultante/i dalla fusione o dalla scissione, equivalente al numero di azioni che sarebbero state assegnate ad ogni Azione, sulla base del relativo rapporto di cambio, ove l’Obbligazione fosse stata convertita prima della data di efficacia della fusione o scissione;
c) Qualora la Banca eroghi o effettui, o (ove applicabile) faccia in modo che una società controllata eroghi o effettui, in favore degli azionisti della Banca, dividendi, pagamenti, distribuzioni o assegna- zioni, in denaro, titoli (fatta eccezione in questo caso per l’ipotesi in cui siano stati effettuati Aggiu- stamenti ai sensi dell’Articolo 7 (b)), beni, ovvero conceda diritti di opzione o warrant sugli stessi nel corso di un esercizio (una “Distribuzione”); se (i) il valore di mercato per Azione al momento di tale Distribuzione, sommato con (ii) il valore di mercato per Azione al momento di ogni altra Distribuzione effettuata nel corso dello stesso esercizio, detratto (iii) il valore per Azione di ogni pagamento fatto agli Obbligazionisti nel corso dello stesso esercizio per effetto di quanto qui previsto (la “Distribuzione Rilevante”), e tale Distribuzione Rilevante risulta pari o superiore al Massimo Importo Distribuibile (come in seguito definito), la Banca ricnoscerà agli Obbligazionisti, per ogni Obbligazione posseduta, un importo corrispondente al Rapporto di Conversione moltipli- cato per la differenza tra (A) la Distribuzione Rilevante, e (B) il valore per Azione di tutte le Distri- buzioni effettuate nel corso del precedente esercizio (ma fatta eccezione per le Distribuzioni effet- tuate nel percedente esercizio per le quali sia stato effettuato un pagamento in conformità al presente Articolo 7 (c)). Per “Massimo Importo Distribuibile” si intende il 5% (cinque per cento) del Prezzo di Riferimento medio delle Azioni come rilevato nel corso degli ultimi cinque Giorni di Trattazione consecutivi precedenti la data in cui una Distribuzione è comunicata al pubblico. Il calcolo dell’im- porto dovuto agli Obbligazionisti sarà effettuato dall’Agente per il Calcolo di comune accordo con un Esperto. Il pagamento dell’importo dovuto agli Obbligazionisti sarà effettuato dalla Banca entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dalla data in cui tale Distribuzione è resa pubblica;
d) La Banca dovrà tempestivamente comunicare all’Agente per il Calcolo, con copia all’Agente per la Conversione, il verificarsi di uno qualsiasi degli eventi indicati nei precedenti paragrafi (b) e (c), non appena divenga consapevole di tale evenienza, fornendo ogni informazione rilevante per il computo dell’eventuale Aggiustamento del Rapporto di Conversione da parte dell’Agente per il Calcolo. Nell’i- potesi in cui l’Aggiustamento del Rapporto di Conversione da effettuare ai sensi della precedente lettera (a) divenga irrealizzabile per via di un mutamento della normativa applicabile o per la mutata natura giuridica della Banca, ovvero non sia appropriato per garantire l’adeguata tutela dei diritti degli Obbligazionisti, ovvero ancora nel caso in cui si verifichino uno o più eventi o circostanze, diversi da quelli contemplati nel precedente paragrafo (b), che possano avere comunque l’effetto di diluire o pregiudicare in altro modo i diritti derivanti dall’esercizio del Diritto di Conversione spet- tante agli Obbligazionisti, l’Agente per il Calcolo e un Esperto (congiuntamente i “Consulenti”), a spese della Banca, determineranno e comunicheranno alla Banca, non appena possibile, quale even- tuale effetto diluitivo o pregiudizio gli eventi o le circostanze sopra indicati possano arrecare agli Obbligazionisti, fermo restando che in nessun caso agli Obbligazionisti potrà essere riconosciuto un trattamento più favorevole di quello spettante agli azionisti della Banca. I Consulenti comuniche- ranno alla Banca gli interventi adeguati per evitare tale effetto diluitivo o pregiudizio. Se necessario a giudizio dell’Esperto, l’Agente per il Calcolo dovranno determinare l’Aggiustamento del Rapporto di Conversione o l’adozione di una misura equivalente per far sì che agli Obbligazionisti e agli azio- nisti della Banca sia assicurata parità di trattamento, come se i primi avessero convertito le Obbliga- zioni prima del verificarsi degli eventi o circostanze qui considerate;
e) La Banca adotterà ogni misura necessaria per far sì che possano essere emesse a favore degli Obbli- gazionisti un numero sufficiente di Azioni di Compendio anche in caso di un Aggiustamento del Rapporto di Conversione effettuato ai sensi del presente Articolo 7(b);
f) Nessun Aggiustamento sarà apportato al Rapporto di Conversione nel caso in cui Azioni o Altri Strumenti Finanziari di nuova emissione siano riservati dalla Banca ai dipendenti o a questi pagati a titolo di indennità in occasione della cessazione del rapporto di lavoro;
g) Nonostante quanto previsto al presente Articolo 7, nessun Aggiustamento sarà effettuato a meno che esso comporti un incremento o un decremento pari ad almeno all’1% (uno per cento) del Rapporto di Conversione. Qualunque Xxxxxxxxxxxxx non effettuato in applicazione di quanto sopra sarà considerato e portato a nuovo per il calcolo di ogni successivo Aggiustamento.
Articolo 8 - Pagamenti
a) Il pagamento del capitale, degli interessi e delle altre somme dovute per le Obbligazioni sarà effet- tuato in euro mediante accredito o trasferimento su un conto denominato in euro (o su qualsiasi altro conto sul quale l’euro può essere accreditato o trasferito). I pagamenti avranno luogo a favore degli Obbligazionisti presso i relativi Intermediari ovvero, Clearstream o Euroclear. Il pagamento del capitale, degli interessi e delle altre somme dovute per le Obbligazioni sarà soggetto alla norma- tiva fiscale e/o alle altre leggi e regolamenti applicabili nel luogo di pagamento. Nessuna commis- sione e nessuna spesa sarà addebitata agli Obbligazionisti in relazione a tali pagamenti.
b) Nel caso in cui la data di pagamento del capitale, degli interessi e di qualsiasi altra somma dovuta per le Obbligazioni non cada in un Giorno Lavorativo, il pagamento sarà effettuato nel Giorno Lavorativo immediatamente successivo e gli Obbligazionisti non avranno diritto a percepire ulte- riori interessi o ad altre somme in conseguenza di tale pagamento posticipato. Ai soli fini di questo Articolo per “Giorno Lavorativo” si deve intendere ogni giorno nel quale il sistema Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET) è operativo, e nel quale la Banca è aperta per l’esercizio della sua attività.
Articolo 9 - Riacquisto di quote del Prestito Obbligazionario
Nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, la Banca potrà procedere al riac- quisto delle Obbligazioni sino alla concorrenza del 10% (dieci per cento) dell’importo nominale del Prestito Obbligazionario. Nell’ipotesi di riacquisto delle Obbligazioni in misura superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo del Prestito Obbligazionario la Banca dovrà chiedere il preventivo nulla osta della Banca d’Italia.
Articolo 10 - Termini di prescrizione e decadenza dei diritti
Per quanto concerne il pagamento degli interessi, il diritto degli Obbligazionisti si prescrive decorsi cinque anni dalla data di scadenza di tali Interessi. Per quanto concerne il pagamento del capitale, il diritto degli Obbligazionisti si prescive decorsi dieci anni dalla data in cui l’Obbligazione è divenuta rimborsabile.
Articolo 11 - Quotazione
Le Obbligazioni sono state ammesse alla quotazione presso il MTA. La data d’inizio delle negoziazioni sarà disposta dalla Borsa Italiana subordinatamente all’avvenuta verifica della sufficiente diffusione delle Obbligazioni.
Articolo 12 - Comunicazioni
Ferme restando le eventuali previsioni di legge o regolamentari applicabili, ogni comunicazione richiesta o consentita in base al presente Regolamento si intenderà validamente effettuata con effetto per tutti gli Obbligazionisti mediante pubblicazione su almeno i seguenti giornali quotidiani: “Il Sole 24 Ore” e “Financial Times“ (edizione di Londra).
Articolo 13 - Varie, legge applicabile e controversie
a) La sottoscrizione o l’acquisto delle Obbligazioni comporta la piena accettazione del presente Rego- lamento.
b) Il Prestito Obbligazionario e il presente Regolamento sono disciplinati dalla legge italiana.
c) Qualsiasi controversia relativa al Prestito Obbligazionario e alle disposizioni contenute nel presente Regolamento che dovesse sorgere fra la Banca e gli Obbligazionisti sarà deferita alla esclu- siva competenza del Foro di Milano.