DATA E PROT N° PROGR.
DATA E PROT N° PROGR.
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ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI, PER LAVORI DA ESEGUIRSI SU
- LOTTO 1: IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL’AZIENDA USL DI BOLOGNA
- LOTTO 2: IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL'AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO DI SANT’ORSOLA
Progetto
Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxx
Elab N.
A
Elaborato
CONDIZIONI GENERALI
Sommario
ART. 1 OGGETTO 1
ART. 2 CATEGORIE DI LAVORAZIONE E LIMITI AL SUBAPPALTO 1
ART. 3 ELENCHI PREZZI UNITARI 1
ART. 4 STIPULAZIONE DELLA CONVENZIONE 2
ART. 5 CONVENZIONI EUROPEE IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI – LINGUA UFFICIALE 2
ART. 6 UTILIZZO DELLA CONVENZIONE E MODALITÀ DI CONCLUSIONE 2
ART. 7 CORRISPETTIVI PER PROGETTAZIONE 3
ART. 8 TEMPI PER LA PREVENTIVAZIONE E LA PROGETTAZIONE 4
ART. 9 CONTABILIZZAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO 4
ART. 10 COSTI DELLA SICUREZZA 4
ART. 11 INVARIABILITÀ DEI PREZZI 4
ART. 12 TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI 5
ART. 13 RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA E DOMICILIO - DIRETTORE DI CANTIERE 5
ART. 14 OBBLIGAZIONI GENERALI DELL'IMPRESA 5
ART. 15 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO 6
ART. 16 SUPERVISIONE E CONTROLLO 7
ART. 17 FATTURAZIONE 7
ART. 18 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI 8
ART. 19 CODICE DI COMPORTAMENTO EX DPR 62/2013 8
ART. 20 PENALI 8
ART. 21 PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE INADEMPIMENTI E APPLICAZIONE DELLE PENALI 9
ART. 22 CONDIZIONI E MODALITÀ DI RILASCIO DELLA CAUZIONE 9
ART. 23 RIDUZIONE DELLE GARANZIE 10
ART. 24 POLIZZE ASSICURATIVE OBBLIGATORIE A CARICO DELL’IMPRESA 10
ART. 25 RISOLUZIONE 11
ART. 26 RECESSO 11
ART. 27 FALLIMENTO DELL’IMPRESA 11
ART. 28 PRESCRIZIONI RELATIVE AL SUBAPPALTO 11
ART. 29 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 12
ART. 30 BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE 12
ART. 31 OBBLIGO DI RISERVATEZZA DEI DATI 12
ART. 32 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 13
ART. 33 TRASPARENZA 14
ART. 34 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 14
ART. 35 FORO COMPETENTE 15
Appendici
Le Appendici allegate alle Condizioni Generali rappresentano i modelli che L’Assuntore deve prendere come riferimento per la corretta gestione della Convenzione.
Tali modelli potranno essere modificati in sede di gestione della Convenzione.
Appendice A: Modello Richiesta Preventiva
Appendice B: Modello Ordine di Lavoro (OdL)
Appendice C: Modello di Atto aggiuntivo all’Ordine di Lavoro
Appendice D: Diagramma di flusso processo di richiesta ed esecuzione
PREMESSA
Si richiamano nella loro interezza i contenuti della Convenzione e relativi allegati.
ART. 1 OGGETTO
1. Le presenti condizioni generali disciplinano la Convenzione relativa all'Accordo Quadro per lavori su immobili in uso a qualsiasi titolo all'Azienda USL di Bologna o all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola, esperito ai sensi dell'art.54 del Codice dei Contratti.
2. Esse sono integrate, per ogni Contratto attuativo, dal Capitolato Speciale.
ART. 2 CATEGORIE DI LAVORAZIONE E LIMITI AL SUBAPPALTO
1. I lavori per ogni lotto sono classificati nella categoria prevalente «OG1», e nella categoria «OG11» come nella tabella seguente:
Lavorazioni | Categoria | Importo € | |
1 | Edifici civili e industriali | OG1 | 3.600.000,00 |
2 | Impianti tecnologici | OG11 | 2.400.000,00 |
TOTALE COMPLESSIVO | 6.000.000,00 | ||
L’importo è comprensivo degli oneri per la sicurezza da rischi di interferenza, che saranno quantificati nei singoli contratti attuativi, non soggetti a ribasso e degli oneri dell'eventuale progettazione esecutiva. |
2. Le opere rientranti nella categoria OG11, in quanto “strutture, impianti e opere speciali” di cui al DM 10 novembre 2016, n. 248, devono essere realizzati dall’Impresa solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in caso contrario devono essere realizzati da un’impresa mandante qualora l’Impresa sia un’associazione temporanea di tipo verticale. Per tali opere non è ammesso l’avvalimento.
3. Nell’importo delle opere appartenenti alla categoria «OG11» sono compresi lavori per i quali vige l’obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui al DM 37 del 2008, e lavori per i quali vige l’obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi l’abilitazione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1997.
4. Ai sensi del comma 2 dell’art. 105 del Codice, è ammesso il subappalto nella misura massima del 40% dell’importo contrattuale, fatto salvo quanto al successivo comma 5.
5. Il subappalto delle opere di cui al comma 2 del presente articolo (ovvero quelle appartenenti alla categoria
«OG11») è ammesso nei limiti del 30% dell’importo della singola categoria e non può essere senza ragioni obiettive suddiviso. Il limite di cui al presente comma non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui al comma 4.
ART. 3 ELENCHI PREZZI UNITARI
1. Costituiscono Prezzi unitari per la Convenzione quelli contenuti nel Prezzario regionale aziende sanitarie PUAS 2019 approvato con determinazione n. 13538 del 24 luglio 2019 del servizio ICT, tecnologie e strutture sanitarie della regione Xxxxxx Xxxxxxx (rev.1).
2. Per tutte le voci non espressamente richiamate nel sopracitato Prezzario unico verrà utilizzato l'Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della regione Xxxxxx-Romagna - annualità 2019, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1055 del 24/06/2019.
3. A tali prezzi si applica:
• un ribasso alla fonte stabilito dall'Amministrazione e pari al 10% in considerazione del fatto che i lavori previsti dal presente Accordo Quadro si riferiscono a interventi che costituiscono cantieri ben delimitati, con minore onerosità rispetto agli interventi manutentivi presi a riferimento per la redazione degli elenchi prezzi, in considerazione della minore frammentarietà degli interventi, del minor tempo impiegato nelle lavorazioni e delle minori spese generali. (come riportato nella determina del dipartimento Tecnico Patrimoniale dell'Azienda USL di Bologna n.2722 del 25/09/2018 "Presa d’atto del prezziario unico aziende sanitarie (PUAS) "
• il ribasso offerto in gara (in ogni contratto attuativo sarà applicato lo sconto offerto dall'Impresa che lo stipula)
4. A ciò faranno esclusivamente eccezione i prezzi relativi agli oneri per la sicurezza, (Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo - annualità 2019 - sezione F) in quanto gli apprestamenti di sicurezza sono i medesimi sia per le opere di manutenzione che per le altre tipologie di lavori e agli oneri di sicurezza non viene applicato il ribasso contrattuale.
5. Per le voci non presenti nei suddetti prezzari, l’appaltatore concorderà con la stazione appaltante i nuovi prezzi, ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili presenti nel contratto, oppure, ove questo non sia possibile, ricavandoli da nuove regolari analisi. In questo caso le nuove analisi saranno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti, alla data di formulazione dell’offerta, maggiorando della percentuale di spese generali (13%) e utile d'impresa (10%) in ossequio
alla normativa vigente in materia e applicando, come per i prezzi di elenco, lo sconto del 10% e lo sconto offerto in gara dall'Impresa che stipula il contratto attuativo.
ART. 4 STIPULAZIONE DELLA CONVENZIONE
1. La stipulazione della convenzione avverrà nei termini previsti dall’art. 32, comma 8 del Codice dei contratti, cioè entro 60 giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione, fatto salvo il rispetto del termine dilatorio di cui al comma 9 dell’art. 32 del Codice dei contratti. Qualora la stipulazione della convenzione non possa avvenire nel termine indicato a causa del ritardo nella trasmissione, da parte dell’aggiudicatario, della documentazione richiesta dalla Stazione appaltante o dalle Aziende contraenti e propedeutica alla stipulazione medesima, l’aggiudicatario non potrà avvalersi della facoltà prevista all’art. 32, comma 8 (secondo periodo), del codice dei Contratti.
2. La mancata stipulazione della Convenzione imputabile all'aggiudicatario determinerà l'incameramento da parte dell'Amministrazione della cauzione provvisoria da questi versata.
ART. 5 CONVENZIONI EUROPEE IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI – LINGUA UFFICIALE
1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.
2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui alla Convenzione, alle presenti Condizioni Generali e ai Contratti attuativi, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
4. La lingua ufficiale è l’italiano. Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, le relazioni tecniche e amministrative, le specifiche tecniche di prodotti, macchinari , impianti e attrezzature di qualsiasi genere, le didascalie dei disegni, qualsiasi scritta informativa su apparecchiature e impianti e quant’altro prodotto dall’Impresa nell’ambito del contratto dovranno essere in lingua italiana.
5. Qualsiasi tipo di documentazione sottomessa dall’Impresa in lingua diversa da quella ufficiale e non accompagnata da traduzione giurata nella lingua italiana, sarà considerata a tutti gli effetti come non ricevuta.
ART. 6 UTILIZZO DELLA CONVENZIONE E MODALITÀ DI CONCLUSIONE
1. La Convenzione è immediatamente efficace e può essere utilizzata dall’Amministrazione già dalla data della stipulazione.
2. L’Amministrazione, tramite i propri Punti Ordinanti, utilizza la Convenzione mediante Richieste Preventive e Ordini di Lavoro. La Richiesta Preventiva e l’Ordine di Lavoro consistono in documenti, cartacei o informatici, identificati con un apposito numero, di norma redatti secondo i modelli di cui alle Appendici A e B delle presenti Condizioni Generali.
3. Affinché la Richiesta Preventiva e l’Ordine di Lavoro possano produrre effetti, essi devono essere sottoscritti con firma autografa o digitale dal Punto Ordinante e trasmessi all’Impresa via Posta Elettronica Certificata o con qualsiasi altro mezzo anche elettronico o a mano; gli stessi dovranno poi essere firmati per accettazione e ritrasmessi dall'Impresa all'Amministrazione.
4. Ove l’Impresa ritenga di non poter dare esecuzione a Richieste Preventive o Ordini di Lavoro provenienti da un soggetto non preventivamente qualificato quale Punto Ordinante (se non proviene dal punto qualificato quale punto ordinante l’ordine è illegittimo), dovrà, tempestivamente, e comunque entro 3 (tre) giorni lavorativi dal ricevimento degli ordinativi stessi, informare l’Amministrazione, spiegando le ragioni del rifiuto.
5. L’Amministrazione, per utilizzare la Convenzione e attivare i contratti attuativi, seguirà generalmente l’iter procedurale illustrato nel diagramma in Appendice D e di seguito descritto:
• emettere una Richiesta Preventiva;
• valutare il preventivo di spesa;
• emettere facoltativamente l’Ordine di Lavoro relativo alle prestazioni richieste;
• formalizzare il Verbale di Consegna dei Lavori.
6. L’Impresa, una volta ricevuta la Richiesta Preventiva dovrà:
• verificare la validità formale della Richiesta Preventiva (e comunque prestare il supporto necessario per la corretta formalizzazione) e restituirla firmata;
• concordare ed effettuare il sopralluogo e tutte le attività per la quantificazione economica dei lavori oggetto della Richiesta (cd. “preventivazione”);
• elaborare e trasmettere all’Amministrazione il preventivo;
• recepire nel preventivo le eventuali giustificate deduzioni dell’Amministrazione;
• dopo aver ricevuto l’Ordine di Lavoro: eseguire l’eventuale progettazione qualora ne sussistano i presupposti e formalizzare il Verbale di Consegna dei lavori in contraddittorio con l’Amministrazione.
7. Più in dettaglio si precisa quanto segue:
a) al fine di addivenire alla conclusione dei singoli contratti attuativi, preliminarmente alla utilizzazione della Convenzione, l’Amministrazione dovrà inviare all’Impresa la Richiesta Preventiva, debitamente compilata secondo le indicazioni contenute nelle presenti Condizioni Generali e in conformità al modello di cui all’Appendice A; l’Impresa dovrà tempestivamente verificarla e restituirla firmata (comunque entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta stessa) e concorderà con l’Amministrazione un sopralluogo dell’immobile e/o porzioni/gruppi di immobili sede dell’intervento da effettuarsi, salvo diverso accordo tra le parti, entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di emissione della Richiesta;
b) entro i termini previsti nella Richiesta preventiva, l’Impresa dovrà presentare all’Amministrazione il preventivo richiesto;
c) l’Amministrazione, ricevuto il preventivo, potrà:
- accettarne il contenuto, aderendo alla Convenzione attraverso l’emissione dell’Ordine di Lavoro,
ovvero
- far pervenire all’Impresa le proprie osservazioni.
In tale secondo caso, l’Impresa dovrà rielaborare e consegnare il preventivo modificato sulla base delle menzionate osservazioni entro il termine indicato;
Eventuali ritardi nella presentazione dei preventivi determinano l’applicazione della penale di cui all'art. 20;
d) a fronte dell’emissione dell’Ordine di Lavoro l’Impresa dovrà terminare le prestazioni o i lavori oggetto del medesimo Ordine di Lavoro nei termini risultanti dall’Ordine di Lavoro stesso; i lavori inizieranno a seguito di sottoscrizione del Verbale di Consegna di cui all'art. 10 del Capitolato Speciale;
e) nell’Ordine di Lavoro, l’Amministrazione indicherà la data prevista per la consegna dei lavori, che deve avvenire entro 45 (quarantacinque) giorni naturali consecutivi, decorrenti dalla data dell’Ordine di lavoro in caso di affidamento di sola esecuzione, e decorrenti dalla data di approvazione del progetto nei casi di affidamento di progettazione ed esecuzione;
f) nel corso del rapporto contrattuale instaurato con l’Ordine di Lavoro, l’Amministrazione, alle stesse condizioni contrattuali, ha facoltà di variare il progetto utilizzando l’Atto Aggiuntivo all'Ordine di Lavoro, come meglio specificato all'art. 32 del Capitolato Speciale, anche oltre il periodo di validità della Convenzione.
8. Alla ricezione dell'Ordine di Lavoro, l’Impresa verifica la correttezza dello stesso e lo restituisce firmato entro e non oltre tre giorni lavorativi dal ricevimento dell’Ordine stesso.
9. Si stima che nel periodo di utilizzazione del presente accordo quadro potranno essere contemporaneamente attivi più di 15 cantieri per ogni lotto di vari importi e tipologie; l'impresa dovrà garantire la gestione contemporanea di almeno 5 contratti attuativi; in caso di inadempimento saranno applicate le penali di cui all'art. 20 lettera e).
9. L’Impresa prende atto, rinunziando ora per allora a qualsiasi pretesa di risarcimento o di indennizzo, che l’Amministrazione ha la facoltà di revocare l’Ordine di Lavoro, con le modalità impiegate per l’invio, da esercitarsi prima della restituzione dell'Ordine di Lavoro firmato da parte dell'Impresa; successivamente, l’Ordine di Lavoro è irrevocabile anche per parte dell’Amministrazione, e, per l’effetto, l’Impresa è tenuta a dare esecuzione completa a quanto richiesto.
11.L’Amministrazione provvederà, al momento dell’emissione del singolo Ordine di Lavoro:
i) alla nomina del Responsabile del Procedimento del contratto attuativo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del Codice dei Contratti;
ii) ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e x.x.x., xxxxx xxxx. 0 x 0 xxx Xxxxxxx Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010, alla richiesta del CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3.
12.L'Impresa dovrà aver provveduto al momento dell'accettazione dell'Ordine di Lavoro, all'attivazione delle polizze assicurative previste nell'Ordine di Lavoro stesso, come indicato all'art. 24.
13.Le prestazioni di ingegneria di cui all’art. 1 comma 4 del Capitolato speciale, se richieste, costituiscono oggetto dei contratti attuativi; pertanto l’Impresa assume, con riferimento ad esse, ogni obbligo e responsabilità in ordine al corretto, completo e tempestivo adempimento; il corrispettivo di tali prestazioni è stabilito al successivo art. 7. Qualora l’Impresa, nei casi di cui al presente comma, abbia redatto la progettazione degli interventi, non può avanzare richieste di maggiori compensi o indennizzi per l’esecuzione dei lavori, né di proroghe o sospensioni del relativo termine di ultimazione, in conseguenza di errori, carenze, inadeguatezze o semplici imprecisioni degli elaborati progettuali.
ART. 7 CORRISPETTIVI PER PROGETTAZIONE
1. Il corrispettivo per le attività di progettazione, compresa la sicurezza in fase di progettazione, verrà determinato ai sensi del DM Ministero della Giustizia n. 17 giugno 2016, con spese generali pari al 10% e applicazione di un ribasso pari al 40%.
L'importo dei lavori utilizzato per il calcolo dei corrispettivi è l’importo risultante dal computo metrico estimativo del progetto esecutivo, al lordo del ribasso offerto in gara, ma al netto del ribasso del 10% applicato alla fonte.
2. Le pratiche necessarie per ottenere i permessi edilizi, compresi di autorizzazioni e nulla osta rilasciati dagli altri Enti pubblici competenti (VVF, Soprintendenza, Servizio difesa del suolo, ecc), sono da intendersi compensati dagli oneri della progettazione.
ART. 8 TEMPI PER LA PREVENTIVAZIONE E LA PROGETTAZIONE
1. La preventivazione (computo metrico estimativo) dell'intervento deve essere consegnata all'Amministrazione nei tempi indicati nella Richiesta Preventiva, concordati con Responsabile del Procedimento/Punto Ordinante, con un minimo di 3 e un massimo di 10 giorni lavorativi.
2. Nel caso in cui, al verificarsi delle condizioni previste all’art. 13, comma 8 del Codice dei Contratti, nelle prestazioni richieste dal Contratto attuativo sia compresa la progettazione degli interventi, questa, completa in ogni sua parte, come meglio precisato nella parte II del Capitolato speciale art. 66, unitamente agli eventuali studi, indagini e verifiche supplementari, deve essere consegnata all'Amministrazione nei tempi indicati nell'Ordine di Lavoro, di norma calcolati con la seguente formula
TE = 0,04 x P0,5 + P x 10-5
dove:
TE: Tempo per la progettazione esecutiva, espresso in giorni naturali e consecutivi a partire dalla data dell’ordine di Lavoro
P: importo derivante dal preventivo/computo metrico del progetto definitivo, al lordo del ribasso offerto in gara.
3. Per necessità particolari per natura della progettazione o esigenze dell'Azienda Contraente saranno presi accordi di volta in volta con il Responsabile del Procedimento/Punto Ordinante.
ART. 9 CONTABILIZZAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO
1. I corrispettivi dovuti all’Impresa dall’Amministrazione per la prestazione delle attività oggetto di ciascuna Richiesta Preventiva o Ordine di Lavoro attuativo saranno indicati nel documento stesso.
2. La preventivazione degli interventi avverrà a misura e/o in economia utilizzando i prezzi degli elenchi prezzi unitari al netto del ribasso offerto in sede di gara.
La contabilizzazione dei lavori avverrà invece a corpo, a prescindere dalla consuntivazione effettiva, salvo diverse indicazioni nell'Ordine di Lavoro.
3. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti e secondo quanto specificato agli articoli 26 “Lavori a misura”, 27 “Lavori a corpo”, 28 “Lavori in economia” e 29 “Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera” del Capitolato speciale.
4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l’Impresa rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
5. Si applica quanto stabilito dagli articoli 20 “Anticipazione”, 21 “Pagamento del corrispettivo per la progettazione esecutiva”, 22 “Pagamenti in acconto” e 23 “Pagamenti a saldo” del Capitolato Speciale.
6. In caso di ritardo, da parte dell’Amministrazione, nel pagamento dei corrispettivi dovuti si applica quanto previsto dagli articoli 24 “Ritardi nel pagamento delle rate di acconto” e 25 “Ritardi nel pagamento delle rate di saldo” del Capitolato Speciale.
ART. 10 COSTI DELLA SICUREZZA
1. L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, provvederà, per gli interventi non soggetti all'obbligo di redazione del Piano di Sicurezza, prima dell’emissione dell’Ordine di Lavoro, ad integrare, se necessario, il “Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze” allegato D della Convenzione, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede l’Amministrazione indicherà i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).
2. L’Impresa dovrà sottoscrivere per accettazione l’integrazione di cui al precedente comma. La predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.
3. In caso di Ordine di Lavoro riguardante cantieri di entità e tipologia previsti dall' art. 90, comma 3 del Testo Unico Sicurezza, la progettazione prevederà anche il Piano di Sicurezza e Coordinamento e le conseguenti valutazioni economiche.
ART. 11 INVARIABILITÀ DEI PREZZI
1. I prezzi contrattualmente stabiliti sono da intendersi fissi e invariabili per tutta la durata della Convenzione.
ART. 12 TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI
1. I lavori oggetto dell'Ordine di Lavoro dovranno essere ultimati nei tempi indicati nell'Ordine di Lavoro stesso, di norma calcolati con la seguente formula:
TL = 0,09 x P0,5 + P x 10-5
dove:
TL: Tempo per la realizzazione delle opere, espresso in giorni naturali e consecutivi a partire dalla data del Verbale di Consegna
P: importo delle opere come da Ordine di Lavoro, al lordo del ribasso offerto in gara,.
2. Per necessità particolari saranno presi accordi di volta in volta con il Responsabile del Procedimento/Punto Ordinante.
ART. 13 RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA E DOMICILIO - DIRETTORE DI CANTIERE
1. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 9 della Convenzione.
2. Qualora l’Impresa non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso l'Azienda Contraente, ai sensi e nei modi di cui all’art. 4 del Capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata dell'Azienda Contraente. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’Impresa o da altro tecnico, abilitato secondo quanto previsto in seguito. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
3. L’Impresa, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori. Il direttore di cantiere dovrà:
- osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere, le prescrizioni contenute nei piani della sicurezza, le norme di coordinamento del presente contratto contrattuali e le indicazioni ricevute dalla DIREZIONE LAVORI;
- allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psicofisiche tali da compromettere la propria sicurezza e/o quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di negligenza e/o disonestà;
- vietare l’ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate.
4. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’Impresa per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’Impresa è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
5. Ogni variazione relativa alle circostanze di cui al presente articolo ed all’art. 9 della Convenzione deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione; ogni variazione della persona di cui al comma 2 deve essere accompagnata dal deposito presso l'Amministrazione del nuovo atto di mandato.
6. Il direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere diplomato/laureato e abilitato all'esercizio della professione di ingegnere e/o Architetto oppure perito industriale o geometra, dovrà essere persona di provata esperienza da dimostrare mediante presentazione di curriculum.
7. Per ogni cantiere dovrà essere assicurata una struttura tecnica composta, oltre che dal direttore tecnico, da referenti almeno diplomati:
- uno per le opere edili
- uno per gli impianti elettrici
- uno per gli impianti meccanici
ognuno dei quali deve garantire la propria presenza quotidiana in cantiere nelle fasi in cui vengono realizzate opere di competenza.
Dovrà inoltre essere presente un capocantiere con presenza minima del 50% dell'orario di lavoro. L'Amministrazione potrà richiedere, per cantieri con particolari caratteristiche o in fase di realizzazione di specifiche opere, una presenza superiore del capocantiere.
ART. 14 OBBLIGAZIONI GENERALI DELL'IMPRESA
1. Sono a carico dell’Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nella Convenzione, tutti gli oneri e rischi relativi ai lavori oggetto della Convenzione medesima, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. L’Impresa si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e nei relativi Allegati.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nella Convenzione e nei relativi Allegati; in ogni caso, l’Impresa si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. L’Impresa si impegna espressamente a:
a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione dei contratti d’appalto secondo quanto specificato nella presente Convenzione, nei suoi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse;
b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all’Amministrazione di monitorare la conformità delle prestazioni alle norme previste nella Convenzione e negli Ordini di Lavoro e a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
d) nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall’Amministrazione;
e) comunicare tempestivamente all’Amministrazione le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione della Convenzione e degli Ordini di Lavoro, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
f) mallevare e tenere indenne l’Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
5. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l’attivazione dei cantieri oggetto della Convenzione dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con l’Amministrazione; peraltro, l’Impresa prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli immobili dell’Amministrazione continueranno ad essere utilizzati dal personale delle Amministrazioni stesse e/o dagli utenti e/o da terzi autorizzati. L’Impresa si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni in concomitanza allo svolgimento delle attività sanitarie, salvaguardando le esigenze dell’Amministrazione e/o degli utenti e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
6. L’Impresa si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli immobili dell’Amministrazione nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere dell’Impresa verificare preventivamente tali procedure.
7. L’Impresa si obbliga a consentire all’Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordini di Lavoro, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
8. L’Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’Amministrazione.
9. L’Impresa si obbliga a dare immediata comunicazione all’Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui alla presente Convenzione e ai singoli Ordini di Lavoro;
10.L’Impresa è tenuta a comunicare all'Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.
11.L’Impresa prende atto e accetta che le attività oggetto della Convenzione dovranno essere prestate anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli immobili dell’Amministrazione.
12.Le attività oggetto della Convenzione e dei singoli Ordini di Lavoro non sono affidati all’Impresa in via esclusiva, pertanto l’Amministrazione può affidare le stesse attività anche a soggetti terzi, diversi dalla medesima Impresa, nel rispetto della normativa vigente.
00.Xx sensi dell’art. 105, comma 2, terzo periodo, D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dall’Impresa per l’esecuzione del contratto, è fatto obbligo all’Impresa stessa di comunicare all’Amministrazione, prima dell’inizio della prestazione, il nome del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.
ART. 15 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
1. L’Impresa è tenuta a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l’Impresa si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla Convenzione e dai singoli Ordini di Lavoro le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
2. L’Impresa si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed
integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula della Convenzione alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all’art. 86, comma 3 bis del D.Lgs. n. 163/2006.
3. L’Impresa si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Impresa anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della Convenzione.
5. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Impresa di cui all’art. 105, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto.
ART. 16 SUPERVISIONE E CONTROLLO
1. Le attività di supervisione e controllo del corretto adempimento, applicazione ed esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordini di Lavoro sono svolte dall’Amministrazione per il tramite del Responsabile del Procedimento dell'Accordo Quadro e del Responsabile del Procedimento e dell’Ufficio di Direzione Lavori dei singoli contratti attuativi.
ART. 17 FATTURAZIONE
1. In forza dell’art. 25 del D.L. 24/4/2014, convertita con L. 23/6/2014 n. 89, l'Impresa è obbligata alla fatturazione elettronica per il tramite del Sistema d’Interscambio (SdI) di cui al D.M. Ministero Economia e Finanze 3 aprile 2013, n. 55 e s.m.i.; a tal fine, l'Azienda Contraente provvederà a comunicare il codice univoco ufficio
2. Le fatture elettroniche dovranno riportare:
- il Codice Identificativo Gara (CIG)
- il Codice Univoco di Progetto (CUP) ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003.
3 L’indicazione dei suddetti Codici è condizione necessaria per il pagamento; essa è altresì indispensabile ai fini di cui al successivo art. 34, come prescritto al comma 2 dell'art. 25, D.L. 66/2014 e s.m.i.
4. Si evidenzia, altresì, che il CIG e il CUP saranno indicati dall’Amministrazione nei rispettivi pagamenti ai fini dell’ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
5. Nel contenuto informativo della fattura, emessa con le modalità sopra indicate, dovrà altresì essere riportato il riferimento alla Convenzione "n/anno / descrizione" e al singolo Ordine di Lavoro cui si riferisce.
6. In forza dell’art. 1, comma 629, lett. b), della L. 190/2014 (cd. Legge di Stabilità), il pagamento della fattura avverrà per il solo importo imponibile, con versamento dell’IVA all’Erario (cd. Split Payment): a tal fine, è fatto obbligo all’Impresa di riportare nella fattura (emessa con le modalità sopra indicate) la dicitura “Scissione dei pagamenti - art. 17-ter D.P.R. 633/72 – Decreto M.E.F 23/1/2015).
7. Il pagamento avverrà decorsi 30 giorni (per gli acconti) o 60 giorni (per la rata di saldo) dalla data di rilascio da parte del Sistema di Interscambio della ricevuta di consegna di cui al par. 4 dell’Allegato B al D.M. 55/2013, o documento considerato equivalente ad ogni effetto di legge.
8. Eventuali integrazioni, specificazioni o modifiche delle suddette prescrizioni per la fatturazione saranno tempestivamente comunicate all’Impresa, così come ogni necessaria precisazione sulle modalità di fatturazione elettronica.
9. Si precisa che i mancati pagamenti, ovvero i ritardi nei pagamenti, causati direttamente o indirettamente dal mancato rispetto delle suddette prescrizioni non possono in alcun modo ritenersi imputabili all’Amministrazione, bensì all’Impresa, per ogni effetto di legge.
10.Xxxxxx inteso che l’Amministrazione contraente prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell'Impresa e degli eventuali subappaltatori, attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
11.L’Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all’Amministrazione le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nella Convenzione; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
12.Nel caso in cui l’aggiudicatario sia un R.T.I, le singole imprese costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle imprese raggruppate nei confronti dell’Amministrazione, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. In tal caso gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti.
Le imprese componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che l’Impresa si impegna a trasmettere in copia, eventualmente modificate nei limiti indicati all’art. 48 del Codice del Contratti ed all’art. 92 del Regolamento generale. L’impresa
mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma 3 del presente articolo, la descrizione dei lavori cui si riferisce.
13.Resta espressamente inteso che in nessun caso l’Impresa potrà sospendere i lavori e le attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordini di Lavoro, salvo quanto diversamente previsto nella Convenzione medesima.
14.Qualora l’Impresa si rendesse inadempiente all’obbligo di cui al precedente comma, i singoli contratti attuativi e/o la Convenzione si potranno risolvere ai sensi dell’art. 1456 c.c. mediante semplice ed unilaterale dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola risolutiva, da comunicarsi via Posta elettronica certificata.
15.È ammessa la cessione dei crediti maturati dall’Impresa nei confronti dell’Amministrazione a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura, nel rispetto dell’art. 106 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l’Amministrazione di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all’Impresa cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto all’Impresa stessa anche in ordine ad Ordini di Lavoro diversi. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, devono essere notificate alla Amministrazione e devono essere conformi ai disposti vigenti in materia. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo art. 34.
ART. 18 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
1. Sono a carico dell’Impresa tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all’imposta di bollo. Rimangono in capo all’Amministrazione gli oneri su di esse gravanti ex lege.
ART. 19 CODICE DI COMPORTAMENTO EX DPR 62/2013
1. L’impresa dichiara di essere edotta degli obblighi di cui al DPR n.62 del 16 aprile 2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art.54 del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165”, di essere consapevole che detti disposti dovranno essere tassativamente rispettati dalla medesima Impresa, (personale dipendente, collaboratori, subappaltatori, sub affidatari e da tutti coloro che interverranno a qualsiasi titolo, per conto dell’Impresa, nella realizzazione delle attività oggetto di contratto) e che la loro violazione sarà considerata grave inadempimento contrattuale e come tale legittimerà l’Amministrazione ad esperire la procedura di risoluzione del contratto ex art.1456 c.c.
2. La medesima Impresa dichiara altresì di avere ricevuto dall'Azienda Contraente copia del codice di comportamento aziendale approvato con atto deliberativo n. [●] del [●], che contiene disposizioni integrative rispetto a quelle previste dallo stesso DPR. n.62/2013, di assicurare il rispetto degli obblighi in esso contenuti e di essere consapevole che la violazione produrrà gli effetti di cui al precedente comma 1.
ART. 20 PENALI
1. L’Impresa è tenuta al pagamento delle seguenti penali per inadempimento:
a) al verificarsi di ritardi nella presentazione di preventivi a seguito di Xxxxxxxxx preventiva oltre il termine stabilito nella Richiesta stessa: verrà applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo dei lavori stimato per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo.
b) nel caso in cui, al verificarsi delle condizioni previste all’art. 13, comma 8 del Codice dei Contratti, nelle prestazioni richieste dal Contratto attuativo sia compresa la progettazione degli interventi: per ritardi nella presentazione della progettazione esecutiva oltre i termini previsti nell'Ordine di Lavoro: verrà applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo dei lavori del Contratto attuativo per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo. Tale penale sarà disapplicata se i lavori termineranno con un anticipo pari al ritardo nella consegna della progettazione.
c) contravvenzione a quanto esposto all’art. 31 in merito all’obbligo di riservatezza verrà applicata una penale di € 1.000,00 (euro mille/00) per ogni inadempienza accertata; l’applicazione della penale non esonera l’Impresa dal rispondere personalmente dei danni, anche d’immagine, causati alla Stazione appaltante; l’Impresa medesima sarà inoltre responsabile anche se il fatto risulterà commesso da suoi dipendenti o dipendenti di subappaltatori o fornitori.
d) nel caso che l'Impresa ritardi la presentazione del preventivo, l'accettazione dell'Ordine di Lavoro o l'inizio di un cantiere oltre 14 giorni naturali consecutivi, e che pertanto sia stato stipulato l'Ordine di Lavoro con l'Impresa che segue nella classifica, (vedi art. 4 comma 2 della Convenzione) l'Impresa inadempiente dovrà corrispondere all'amministrazione contraente, oltre alle penali già previste per i ritardi al comma 1 del presente articolo e all'art. 15 del Capitolato Speciale, il delta economico tra
quanto risultante applicando lo sconto da essa offerto e quanto risultante applicando lo sconto offerto dall'Impresa che effettivamente esegue i lavori, se lo sconto di questa risultasse inferiore.
e) nel caso di non rispetto della clausola relativa alla contemporaneità dei cantieri verrà applicata una penale di € 1.000,00 (euro mille/00) per ogni giorno in cui perdura tale inadempienza, fino ad un massimo di 10 giorni, termine oltre al quale si provvederà ad affidare il contratto attuativo all'impresa che segue in classifica; gli oneri relativi all'eventuale maggior prezzo saranno a carico dell'Impresa inadempiente come per il precedente punto.
2. Si richiama l’art. 15 del Capitolato Speciale per quanto attinente alle penali relative alle fasi di esecuzione dei lavori.
ART. 21 PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE INADEMPIMENTI E APPLICAZIONE DELLE PENALI
1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali stabilite all'art. 20 delle presenti Condizioni generali e nel Capitolato Speciale, dovranno essere contestati all’Impresa per iscritto dall’Amministrazione.
2. In caso di contestazione dell’inadempimento da parte dell’Amministrazione, l’Impresa dovrà comunicare per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.
Qualora le predette deduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio dell’Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate all’Impresa le penali stabilite nella Convenzione a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
3. L’Amministrazione potrà portare in detrazione dai certificati di pagamento i crediti derivanti dall’applicazione delle penali o dalla maggiore spesa sostenuta ai sensi dell'art. 20 comma 1 lettera d) ed e), ai sensi dell'art. 15 del DPR 633/72, ovvero avvalersi della cauzione di cui al successivo art.22 o alle eventuali altre garanzie rilasciate dall’Impresa, previa emissione di nota di addebito, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
4. L’Amministrazione potrà applicare all’Impresa penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto attuativo, in relazione al quale si è verificato il ritardo o l'inadempimento; l’applicazione delle penali non preclude il diritto dell’Amministrazione al risarcimento degli eventuali maggiori danni.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l’Impresa dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
ART. 22 CONDIZIONI E MODALITÀ DI RILASCIO DELLA CAUZIONE
1. Ai sensi dell’art. 103, comma 1, del Codice dei contratti, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un ribasso/un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari autorizzati, iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. La garanzia è presentata in originale all'Azienda Contraente prima della formale sottoscrizione della convenzione. La firma della garanzia deve essere autenticata sia in merito all’identità sia in merito all’esistenza dei poteri di firma in capo al sottoscrittore della società che emette la polizza.
3. La cauzione a garanzia dell’esecuzione, il cui importo è indicato nella Convenzione, è rilasciata in favore dell’Amministrazione e, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’art. 103, commi 4 e 5, del Codice dei contratti e prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione. La cauzione definitiva di cui al presente articolo è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dalla Convenzione e dall’esecuzione dei singoli Ordini di Lavoro.
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’Impresa, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Amministrazione, fermo restando quanto previsto nel precedente art. 21, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali.
5. La garanzia opera a far data dalla sottoscrizione della Convenzione.
6. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti attuativi, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti d’appalto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti dell’Amministrazione verso l’Impresa - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte dell’Impresa all’istituto garante, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
7. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione dell'ultimo contratto attuativo; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
La cauzione definitiva dovrà mantenere tassativamente la sua validità fino alla data del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione dell'ultimo contratto attuativo. La polizza non potrà, pertanto, estinguersi automaticamente decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, essendo la scadenza della polizza medesima sospensivamente ed esclusivamente condizionata all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. (ex plurimis Cass.civ., sez.III, 23 giugno 2009 n.14621).
8. L'Azienda Contraente può avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; nonché in tutti i casi previsti al comma 2 dell’art. 103 del Codice dei contratti. L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Azienda Contraente senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Impresa di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
9. La garanzia è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 6 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Azienda Contraente; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione dell’importo contrattuale, e deve essere integrata in misura commisurata all’importo contrattuale, così come variato, in caso di aumento.
00.Xx caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e i contratti attuativi, fermo restando il risarcimento del danno.
ART. 23 RIDUZIONE DELLE GARANZIE
1. All'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 22 si applicano le riduzioni previste all’art. 93, comma 7 del Codice dei contratti. Ai fini dell’applicazione delle riduzioni l’Appaltatore dovrà documentare il possesso dei requisiti con le modalità previste dalla normativa vigente.
2. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso dei requisiti di cui all’art. 93, comma 7 del Codice dei contratti siano comprovati da tutte le imprese in associazione.
3. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso dei requisiti di cui all’art. 93, comma 7 del Codice dei contratti; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
ART. 24 POLIZZE ASSICURATIVE OBBLIGATORIE A CARICO DELL’IMPRESA
1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti e successive modifiche e integrazioni, l’Impresa è obbligata, a corredo dell’accettazione del singolo contratto attuativo, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l'Azienda Contraente da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, fatti salvi quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione (se fornita dall'Amministrazione), azioni di terzi o cause di forza maggiore, con un massimale non inferiore all'importo del contratto attuativo, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione degli stessi, con importo non inferiore al 5% delle opere oggetto del contratto attuativo, con un minimo di 500.000 euro, con le condizioni specificate all'art. 30 del Capitolato Speciale.
2. Nel caso il contratto attuativo comprenda anche la progettazione esecutiva, ai sensi del comma 4, ultimo periodo, dell’art. 24 del Codice dei Contratti e secondo quanto previsto dalle Linee guida recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate dall'Anac con delibera 973 del 14/09/2016, deve essere presentata all'Azienda Contraente una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione, a far data dall’approvazione del progetto esecutivo, per
tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, per un massimale assicurato non inferiore al 10% dell’importo dei lavori progettati con le condizioni specificate all'art. 31 del Capitolato Speciale.
3. Resta ferma l’intera responsabilità dell’Impresa anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 1.
ART. 25 RISOLUZIONE
1. In caso di inadempimento dell’Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato via Posta elettronica certificata dall’Amministrazione per porre fine all’inadempimento, la medesima Amministrazione ha la facoltà di considerare risolti di diritto il relativo contratto attuativo e/o la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell’Impresa per il risarcimento del danno.
2. Inoltre, se il ritardo di cui all’articolo 18 comma 1 del Capitolato Speciale dovesse riguardare due ordini di lavoro commissionati nell’arco di un anno e l’appaltatore dovesse rimanere inadempiente ad entrambi i termini perentoriamente assegnati dal Direttore dei lavori per ultimare le opere, la risoluzione riguarderà la convenzione dell’accordo quadro, ai sensi dell’art.108 comma 4 del D.Lgs.n.50/2016.
3. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nella Convenzione, nelle presenti Condizioni Generali o nei Contratti attuativi, si conviene che, in ogni caso, l’Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa via Posta elettronica certificata, i singoli contratti attuativi e/o la Convenzione nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara nonché per la stipula della Convenzione e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione, anche ai sensi del precedente art. 22;
d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione e dei contratti attuativi, ai sensi dell'art. 24;
e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 30;
f) nei casi di cui agli articoli 17 (Fatturazione), 19 (Codice di comportamento ex DPR 62/2013); 24 (Polizze assicurative obbligatorie a carico dell'impresa), 28 (Prescrizioni relative al subappalto), 29 (Divieto di cessione del contratto), 31 (Riservatezza), 33 (Trasparenza) e 34 (Tracciabilità dei flussi finanziari) del presente atto;
g) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all’art. 10, comma 1 della Convenzione.
4. La risoluzione della Convenzione comporta la risoluzione dei singoli Ordini di Lavoro. In tal caso l’Impresa si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la sicurezza dei cantieri.
5. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o dei contratti attuativi, l’Amministrazione avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del contratto attuativo risolto.
ART. 26 RECESSO
1. Si richiama l’art.109 del Codice dei Contratti.
ART. 27 FALLIMENTO DELL’IMPRESA
1. Si richiama l’art.110 del Codice dei Contratti.
2. Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’art. 48 del Codice dei Contratti.
ART. 28 PRESCRIZIONI RELATIVE AL SUBAPPALTO
1. Resta inteso che, qualora l’Impresa abbia dichiarato, in sede di offerta, di avvalersi della facoltà di affidare lavori in subappalto, deve rispettare quanto indicato nei successivi commi.
2. L’Impresa è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere, per il periodo di validità del subappalto, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Impresa, la quale rimane l’unica e sola responsabile, nei confronti dell’Amministrazione, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
5. L’Impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
6. Si richiamano integralmente gli art. 42, 43 e 44 del Capitolato speciale d’appalto, nonché le disposizioni di cui all’art. 105 del Codice dei contratti.
7. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Amministrazione avrà facoltà di risolvere la Convenzione, salvo il diritto al risarcimento del danno.
8. L’Impresa dichiara che, nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto, prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni contrattuali e i termini di pagamento stabiliti nella presente Convenzione.
ART. 29 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
1. È fatto assoluto divieto al Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione ed i singoli contratti attuativi, a pena di nullità della cessione medesima.
2. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa degli obblighi di cui al presente articolo, l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il contratto attuativo e la Convenzione.
ART. 30 BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE
1. L’Impresa assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; l’Impresa, pertanto, si obbliga a manlevare l’Amministrazione dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell’Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l’Impresa assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l’Amministrazione è tenuta ad informare prontamente per iscritto l’Impresa delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione della Convenzione e/o dei singoli contratti attuativi ai sensi dell’art. 1456 c.c., recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni eseguite.
ART. 31 OBBLIGO DI RISERVATEZZA DEI DATI
1. L'impresa ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della Convenzione e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Azienda. L’obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione. Tali obblighi non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
2. L'impresa è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui sopra e risponde nei confronti dell’Azienda per eventuali violazioni dell’obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
3. In caso di inosservanza degli obblighi descritti l’Azienda ha facoltà di dichiarare risolto di diritto la Convenzione e e/o dei contratti attuativi ai sensi dell’art. 1456 c.c, fermo restando che l'impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
4. L'impresa può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell’Azienda.
5. L'impresa s’impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 e dal D.lgs n.51/2018. L'Impresa, in relazione a quanto oggetto di prestazione e alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall’interessato, ad attuare nell’ambito della propria struttura e di quella degli eventuali collaboratori, sotto la propria responsabilità, ai sensi del regolamento UE 2016/679, tutte quelle misure e norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d’accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alle finalità del presente contratto.
ART. 32 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
32.1 Informativa
1. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito della procedura di appalto, o comunque raccolti dalla Stazione appaltante o dalle Aziende Contraenti a tale scopo, è finalizzato unicamente all’espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.
2. L’Azienda, per le finalità sopra descritte, raccoglie e tratta: Dati personali di cui all’art. 4 paragrafo 1, Categorie particolari di dati personali di cui all’art.9 paragrafo 1 e Dati giudiziari, di cui all’art. 10 del Regolamento UE, relativi a condanne penali o a reati, il cui trattamento è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa per permettere la partecipazione alla procedura di gara e l’eventuale aggiudicazione.
3. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
4. Il conferimento dei dati richiesti dall’Azienda è necessario, in base alla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica, per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l’effettuazione della relativa istruttoria.
5. I dati conferiti sono trattati dagli operatori dell’Azienda individuati quali Incaricati del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.
6. I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:
- Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
- Soggetti terzi fornitori di servizi per l’Azienda, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti legali e procedimentali;
- Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di appalti;
- Legali incaricati per la tutela dell’Azienda in sede giudiziaria.
7. I dati relativi ai concorrenti aggiudicatari della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell’appalto saranno pubblicati, come da normativa sugli appalti, sul profilo del committente dell’Azienda USL di Bologna xxx.xxxx.xxxxxxx.xx - bandi di gara e contratti.
8. I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.
9. I dati verranno conservati per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati.
Il periodo di conservazione dei dati, ad esclusione di quelli soggetti a conservazione illimitata ai sensi di leggi, è di norma 10 anni dalla conclusione dell’esecuzione del contratto comunque per un arco di tempo non superiore a quello necessario all’adempimento degli obblighi normativi.
A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
00.Xx qualunque momento l’interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt 15 e seguenti del Regolamento UE/2016/679. In particolare, l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto, l’origine e le finalità del trattamento, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica, i destinatari cui i dati saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta all’Azienda USL di Bologna, Xxx Xxxxxxxxxxx 00 – 00000 Xxxxxxx.
L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei Dati personali (xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx).
11.Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l’Azienda USL di Bologna, con sede in Bologna, Xxx Xxxxxxxxxxx 00, XXX 00000.
Il Referente privacy della procedura di gara è l'xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Direttore dell'UO Progettazione e Sviluppo Edile e Patrimonio nonché del Dipartimento Tecnico Patrimoniale dell'Azienda USL di Bologna.
Il Responsabile della protezione dei dati è la Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx (xxx@xxxx.xxxxxxx.xx) – tel. 0000000000.
32.2 Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016
1. In esecuzione della convenzione, le Imprese aggiudicatarie effettuano trattamento di dati personali di titolarità dell’Azienda e pertanto assumono il ruolo di Responsabile del Trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE.
2. In virtù di tale trattamento, le Parti si impegnano a formalizzare l’atto di nomina a Responsabile del trattamento al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche “GDPR”) e da ogni altra normativa applicabile, secondo le modalità individuate dalle singole Aziende Sanitarie in qualità di Titolari del Trattamento.
3. Con riferimento all’attività di trattamento dei dati personali cui concorre l'Impresa, la stessa assicura massima cooperazione e assistenza al fine di consentire la redazione da parte del Titolare della eventuale DPIA e, in ogni caso, garantisce l’applicazione delle azioni di mitigazione previste nella DPIA o comunque ritenute idonee dall’Azienda.
4. L'Impresa dovrà garantire all’Azienda, tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi, della natura, dell’ambito e della finalità del relativo trattamento, l’adozione, sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento stesso, di ogni misura tecnica ed organizzativa che riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dati e a tutelare i diritti degli interessati.
5. In linea con i principi di privacy by default, dovranno essere trattati, per impostazione predefinita, esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, e che in particolare non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l’intervento di una persona fisica.
6. L'Impresa assicura, altresì, la tenuta di apposito registro dei trattamenti che, su richiesta, viene messo a disposizione dell’Azienda e/o dell’Autorità di controllo.
7. Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all’atto di nomina, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l’insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.
ART. 33 TRASPARENZA
1. L’Impresa espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della Convenzione;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione della Convenzione rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
d) dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l’Impresa non rispettasse per tutta la durata della Convenzione gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, la stessa si intenderà risolta ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell’Impresa, con facoltà dell’Amministrazione di incamerare la cauzione prestata.
ART. 34 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., l’Impresa si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle presenti Condizioni Generali, nella Convenzione o nei Contratti attuativi, si conviene che, in ogni caso, l’Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa con raccomandata A/R o mediante Posta Elettronica Certificata, i singoli contratti attuativi nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e
s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010.
3. In ogni caso, si conviene che l’Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto la Convenzione, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa con raccomandata A/R o mediante Posta Elettronica Certificata, nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.
4. L’Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
5. L’Impresa, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
6. L’Impresa, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede l’Amministrazione.
7. L’Impresa, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
L’Amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra richiamata Xxxxx. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l’Impresa si obbliga a trasmettere all’Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che l’Amministrazione si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei sub-contratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
8. Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, l’Impresa, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all’Impresa mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Impresa medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.
ART. 35 FORO COMPETENTE
1. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione della Convenzione e dei contratti attuativi è devoluta in via esclusiva all’autorità giudiziaria competente presso il Foro di Bologna ed è esclusa la competenza arbitrale.
APPENDICI
ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI, PER LAVORI DA ESEGUIRSI SU
LOTTO 1: IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL’AZIENDA USL DI BOLOGNA LOTTO 2: IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL’AZIENDA OSPEDALIERO -
UNIVERSITARIA DI BOLOGNA - POLICLINICO DI SANT’ORSOLA
IMPRESA :
b)
c)
d)
CONVENZIONE : n. di Repertorio del
RICHIESTA PREVENTIVA N° anno
CIG | CUP |
DATI RICHIESTA
AREA: -------- Struttura Piano
Descrizione lavoro :
STIMA IMPORTI
Lavori | + IVA | |
Oneri sicurezza | + IVA | |
Progettazione esecutiva | + oneri professionali + IVA | |
TOTALE | 0 |
IVA APPLICABILE: 22%
Gli importi sono al netto del ribasso offerto
ALLEGATI
Stima Economica Progetto definitivo Progetto esecutivo
Piano di Sicurezza e Coordinamento
Protocollo validazione:
PRESTAZIONI RICHIESTE
PREVENTIVO
STIMA ONERI DI SICUREZZA DA INTERFERENZA
PENALI
In caso di ritardo nella presentazione del preventivo verrà applicata una penale pari al tre per mille dell'importo dei lavori stimato per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo.
(Art. 20 Condizioni generali).
RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E ASSICURAZIONE
Per la successiva emissione dell'Ordine di Lavoro, come previsto dall'art. 32 del Capitolato Speciale, sarà necessaria la garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione, stipulata conformemente a quanto previsto dal DM delle Attività Produttive n°123 del 12/05/04 con i seguenti massimali:
a) CAR somma assicurata non inferiore all'importo dell'Ordine di Lavoro composta da: partita 1) opere oggetto del contratto, come risultante dal preventivo;
partita 2) opere preesistenti € ; partita 3) demolizioni e sgomberi € .
b) RCT somma assicurata pari a € 500.000.
NOTE
L'Appaltatore Azienda [●]
( )
Data
ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI, PER LAVORI DA ESEGUIRSI SU
LOTTO 1: IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL’AZIENDA USL DI BOLOGNA LOTTO 2: AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI BOLOGNA
POLICLINICO DI SANT’ORSOLA RICHIESTA PREVENTIVA n° /anno - SUBAPPALTI
Tipologia lavori | Ditta esecutrice | SOA e Categoria | |
1 | Edifici civili e industriali | ||
2 | Impianti termici e di condizionamento | ||
3 | Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie | ||
4 | Impianti elettromeccanici trasportatori | ||
5 | Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi | ||
6 | Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici, vetrosi | ||
7 | Finiture di opere generali di natura edile e tecnica |
L'Impresa
Nel caso che l'Impresa intenda avvalersi di subappaltatori per l'esecuzione delle opere relative all’Ordine di Lavoro successivo alla Richiesta Preventiva, il presente prospetto deve essere compilato a cura dell’Appaltatore e consegnato unitamente al preventivo.
ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI, PER LAVORI DA ESEGUIRSI SU
LOTTO 1: IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL’AZIENDA USL DI BOLOGNA LOTTO 2: IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL’AZIENDA OSPEDALIERO -
UNIVERSITARIA DI BOLOGNA - POLICLINICO DI SANT’ORSOLA
IMPRESA :
b)
c)
d)
CONVENZIONE : n. di Repertorio del DITTA ESECUTRICE :
ORDINE DI LAVORO N° anno
CIG | CUP |
DATI CONTRATTO ATTUATIVO
Tipologia Realizzazione opere Progettazione esecutiva e realizzazione opere AREA: Struttura Piano
Descrizione lavoro :
Il contratto è stipulato a Corpo
IMPORTI CONTRATTO ATTUATIVO
Corpo e Misura
Misura
Lavori | + IVA | |
Oneri sicurezza | + IVA | |
Progettazione esecutiva | + oneri professionali + IVA | |
TOTALE | 0 |
IVA APPLICABILE: 22%
Gli importi sono al netto del ribasso offerto ALLEGATI
Tabella A - Categorie dei Lavori
Tabella B - Gruppi di lavorazioni omogenee - categorie contabili Verbale di Sopralluogo
Sicurezza | Integrazioni al DUVRI | PSC | ||
Progetto | Definitivo Esecutivo | Protocollo validazione: | del |
Piano dei Controlli (art. 37 comma 11 del Capitolato Speciale)
Si richiama l'art. 6 del Capitolato Speciale.
PRESTAZIONI RICHIESTE PROGETTO ESECUTIVO
Relazione tecnico-illustrativa Relazioni tecnico-specialistiche Elaborati grafici
Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti Computo metrico estimativo
Elenco prezzi unitari per nuovi prezzi eventualmente necessari con relative analisi Cronoprogramma
Quadro economico
Termine per la presentazione del progetto esecutivo
Progettisti incaricati: opere edili
impianti elettrici impianti meccanici
Progetto redatto da staff tecnico dell'Impresa PIANO DI SICUREZZA
e di Coordinamento Sostitutivo
Relazione
Stima degli oneri Cronoprogramma Planimetria di cantiere Fascicolo dell'opera
Termine per la presentazione del Piano di sicurezza
Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ESECUZIONE LAVORI
Programma esecutivo dei lavori (art. 18 del Capitolato Speciale)
Documentazione per approvazione dei materiali (art. 72 e 73 del Capitolato Speciale) Disegni e schemi descrittivi dell’intervento (solo per opere senza obbligo di progetto)
TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI
Data inizio lavori :
Data fine lavori :
DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONI
Oltre a quanto dovuto per tutti gli interventi a termini del Capitolato Speciale l'Impresa dovrà fornire
Dossier Antincendio redatto da tecnico abilitato ai sensi della L. 818/84 (art. 1 comma 5, lettera a del Capitolato Speciale)
Documenti ed elaborati relativi alle opere di sicurezza antincendio previsti agli art. 60 e 76 del Capitolato Speciale (art. 1 comma 5 lettera b del Capitolato Speciale) Aggiornamento dei file CAD (art. 1 comma 5 lettera c del Capitolato Speciale)
Accatastamento degli interventi edili realizzati (art. 1 comma 5 lettera d del Capitolato Speciale)
Termine consegna: entro 30 giorni dalla fine lavori
secondo programma art. 76 comma 2 Capitolato Speciale
QUALITÀ
L'appaltatore deve consegnare, entro 30 giorni dal presente Ordine di Lavoro:
Piano di qualità di costruzione e installazione (art. 37 del Capitolato Speciale)
Procedura Elaborati “come costruito” e certificazioni (art. 76 comma 2 del Capitolato Speciale)
SICUREZZA
L'appaltatore deve consegnare, prima dell'inizio dei lavori:
Piano operativo di sicurezza dell'impresa affidataria e dei subappaltatori. Eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento.
ovvero, se i lavori in oggetto non rientrano nella disciplina di cui all’art.90 del D.Lgs 81/2008
Piano di sicurezza sostitutivo ai sensi dell'art. 131 del codice dei contratti.
Firma per accettazione dell’integrazione al DUVRI per l’intervento specifico fornito dal Committente.
RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E ASSICURAZIONE
L'appaltatore ha stipulato un'assicurazione per danni di cui all'art. 32 del Capitolato speciale, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, con polizza numero in data rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di con i seguenti massimali:
a) CAR somma assicurata pari a € suddivisa in: partita 1) opere oggetto del contratto €
partita 2) opere preesistenti € partita 3) demolizioni e sgomberi €
b) RCT somma assicurata pari a €
(in caso di appalto di progettazione ed esecuzione)
Il progettista titolare della progettazione esecutiva incaricato dall’appaltatore ovvero l’appaltatore, se la progettazione è effettuata dallo staff tecnico dell'Impresa, deve munirsi, a far data dall’approvazione del progetto esecutivo, della polizza di cui all'art. 33 del Capitolato speciale per un massimale non inferiore ad € .
La garanzia della progettazione è necessaria per la validazione del progetto.
PENALI
In caso di ritardo nella presentazione del progetto esecutivo verrà applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo dei lavori per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo
(art. 11 Capitolato Speciale).
In caso di ritardo nella presentazione del piano di sicurezza verrà applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo dei lavori per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo
(art. 11 Capitolato Speciale).
In caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori verrà applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo dei lavori per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo
(art. 17 Capitolato Speciale).
In caso di ritardo nella consegna degli elaborati "come costruito" e delle certificazioni verrà applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo dei lavori per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo
(art. 76 Capitolato Speciale).
DICHIARAZIONI
L’appaltatore, con la sottoscrizione del presente Ordine di Lavoro, dà atto espressamente:
- di avere esaminato gli elaborati di progetto, di avere, in particolare, verificato le percentuali d’incidenza del costo della manodopera individuate dalla tabella A dell’Ordine di Lavoro, e di ritenerle congruamente determinate;
- di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali e ambientali, della viabilità di accesso, delle possibilità logistiche di accesso, di quelle igienico sanitarie, della posizione delle pubbliche discariche e relativi oneri, di avere verificato le capacità e le disponibilità compatibili con i tempi di esecuzione previsti, nonché di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori, sulla determinazione del preventivo e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e il preventivo presentato remunerativo;
- di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori;
- di avere preso esatta cognizione della natura dell’intervento e delle condizioni generali e particolari, che possono influire sulla sua esecuzione.
NOTE
L'Azienda Contraente ha acquisito il Documento unico di regolarità contributiva dell’appaltatore, rilasciato in data: numero: .
L'Appaltatore Azienda [●]
( )
CATEGORIE DEI LAVORI
TABELLA “A”
n. | Lavori di | Categoria | euro | Incidenza % manodopera | |
1 | Edifici civili e industriali | OG1 | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI |
Ai sensi dell’articolo 2, comma 6, delle Condizioni Generali, i lavori di cui ai numeri 2, 3 e 5 della presente tabella, possono essere eseguiti solo da parte di installatori aventi i requisiti di cui al DM 37 del 2008.
Ai sensi dell’articolo 2, comma 7, delle Condizioni Generali, nell'importo individuato nella tabella al numero 5 sono compresi lavori per i quali vige l’obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi l’abilitazione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1997
Le opere sono subappaltabili se previsto nell'offerta dell'Impresa.
GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI
TABELLA “B”
n. | Descrizione dei gruppi di lavorazioni omogenee | Importo GLO | Incidenza % del GLO |
LAVORI A CORPO | |||
Opere Edili | |||
1 | |||
2 | |||
Impianti Meccanici | |||
3 | |||
4 | |||
Impianti Elettrici | |||
5 | |||
6 | |||
Parte 1 - Totale lavori A CORPO | 100 | ||
LAVORI A MISURA (nei lavori a misura non vanno indicate le percentuali di incidenza) | |||
Opere Edili | |||
7 | |||
8 | |||
Impianti Meccanici | |||
9 | |||
10 | |||
Impianti Elettrici | |||
11 | |||
12 | |||
Parte 2 - Totale lavori A MISURA | |||
LAVORI IN ECONOMIA | |||
13 | |||
14 | |||
Parte 3 - Totale lavori IN ECONOMIA | |||
a) | Totale importo esecuzione lavori (parti 1+2+3) | ||
ONERI SICUREZZA A CORPO | |||
15 | |||
16 | |||
Parte 1 – Totale Oneri sicurezza A CORPO | 100 | ||
ONERI SICUREZZA A MISURA | |||
17 | |||
18 | |||
Parte 2 – Totale Oneri sicurezza A MISURA | |||
ONERI SICUREZZA IN ECONOMIA | |||
19 | |||
20 | |||
Parte 3 – Totale Oneri sicurezza IN ECONOMIA | |||
b) | Totale oneri della sicurezza (parti 1+2+3) | ||
TOTALE (a+b) |
I lavori indicati ai numeri ……., ……, ……., …….., sono impianti tecnologici per i quali vige l’obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui al DM 37 del 2008; i lavori indicati ai numeri …….,
……, ……., , sono impianti gas medicali per i quali vige l’obbligo di esecuzione da parte di installatori
abilitati ai sensi del D.Lgs n. 46 del 1997.
ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI, PER LAVORI DA ESEGUIRSI SU
LOTTO 1: IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL’AZIENDA USL DI BOLOGNA LOTTO 2: IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL AZIENDA OSPEDALIERO -
UNIVERSITARIA DI BOLOGNA - POLICLINICO DI SANT’ORSOLA
IMPRESA :
b)
c)
d)
CONVENZIONE : n. di Repertorio del DITTA ESECUTRICE :
ATTO AGGIUNTIVO N° | ||||
ALL'ORDINE DI LAVORO N° | anno |
CIG | CUP |
DATI CONTRATTO ATTUATIVO
Tipologia Realizzazione opere Progettazione esecutiva e realizzazione opere AREA: Struttura Piano
Descrizione lavoro :
IMPORTI CONTRATTO A SEGUITO DELL'ATTO AGGIUNTIVO
Lavori | + IVA | |
Oneri sicurezza | + IVA | |
Progettazione esecutiva | + oneri professionali + IVA | |
TOTALE | 0 |
IVA APPLICABILE: 22%
Gli importi sono al netto del ribasso offerto
ALLEGATI
Tabella A - Categorie dei Lavori di variante
Xxxxxxx X - Gruppi di lavorazioni omogenee - categorie contabili di variante Sicurezza Integrazioni al DUVRI Integrazioni al PSC
Progetto di Variante
Verbale concordamento Nuovi Prezzi Quadro comparativo di raffronto Cronoprogramma aggiornato
Si richiama l'art. 34 del Capitolato Speciale.
TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI
Per l’esecuzione delle opere di cui alla perizia di variante, oggetto del presente atto
non risultano necessari tempi aggiuntivi rispetto a quanto contrattualmente stabilito risulta necessario aumentare i tempi contrattuali di giorni
Il termine per ultimare i lavori oggetto dell’appalto resta stabilito al .
DICHIARAZIONI
L'appaltatore dichiara:
- di accettare liberamente, senza riserve di sorta, o richieste di indennizzo, tutte le varianti ed aggiunte previste, descritte nel presente atto e negli elaborati della perizia di variante;
- di ritenere remunerativo l’importo delle variazioni, come quantificato ad opera del Direttore dei lavori, in applicazione dei prezzi di cui alla Convenzione ovvero dei nuovi prezzi concordati in attuazione dell’art. 163 del D.P.R. 207/2010, e dettagliato nel quadro comparativo di raffronto e nei documenti componenti la perizia di variante;
- di rinunciare ad inoltrare richieste di somme ulteriori rispetto a quelle già espressamente concordate per le varianti di cui all’alinea precedente, manlevando l'Amministrazione da ogni danno o molestia al riguardo;
NOTE
Il presente atto è immediatamente vincolante per l’appaltatore, mentre diventerà tale per la Stazione Appaltante solo dopo l’approvazione della relativa determinazione da parte dell’Amministrazione.
L'Appaltatore Azienda [●]
( )
CATEGORIE DEI LAVORI
TABELLA “A”
n. | Lavori di | Categoria | euro | Incidenza % manodopera | |
1 | Edifici civili e industriali | OG1 | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI |
Ai sensi dell’articolo 2, comma 6, delle Condizioni Generali, i lavori di cui ai numeri , __ e __ della presente tabella, possono essere eseguiti solo da parte di installatori aventi i requisiti di cui al DM 37 del 2008.
Ai sensi dell’articolo 2, comma 7, delle Condizioni Generali, nell'importo individuato nella tabella al numero sono compresi lavori per i quali vige l’obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi l’abilitazione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1997
Le opere sono subappaltabili se previsto nell'offerta dell'Impresa.
GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI
TABELLA “B”
n. | Descrizione dei gruppi di lavorazioni omogenee | Importo GLO | Incidenza % del GLO |
LAVORI A CORPO | |||
Opere Edili | |||
1 | |||
2 | |||
Impianti Meccanici | |||
3 | |||
4 | |||
Impianti Elettrici | |||
5 | |||
6 | |||
Parte 1 - Totale lavori A CORPO | 100 | ||
LAVORI A MISURA (nei lavori a misura non vanno indicate le percentuali di incidenza) | |||
Opere Edili | |||
7 | |||
8 | |||
Impianti Meccanici | |||
9 | |||
10 | |||
Impianti Elettrici | |||
11 | |||
12 | |||
Parte 2 - Totale lavori A MISURA | |||
LAVORI IN ECONOMIA | |||
13 | |||
14 | |||
Parte 3 - Totale lavori IN ECONOMIA | |||
a) | Totale importo esecuzione lavori (parti 1+2+3) | ||
ONERI SICUREZZA A CORPO | |||
15 | |||
16 | |||
Parte 1 – Totale Oneri sicurezza A CORPO | 100 | ||
ONERI SICUREZZA A MISURA | |||
17 | |||
18 | |||
Parte 2 – Totale Oneri sicurezza A MISURA | |||
ONERI SICUREZZA IN ECONOMIA | |||
19 | |||
20 | |||
Parte 3 – Totale Oneri sicurezza IN ECONOMIA | |||
b) | Totale oneri della sicurezza (parti 1+2+3) | ||
TOTALE (a+b) |
I lavori indicati ai numeri ……., ……, ……., …….., sono impianti tecnologici per i quali vige l’obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui al DM 37 del 2008; i lavori indicati ai numeri …….,
……, ……., , sono impianti gas medicali per i quali vige l’obbligo di esecuzione da parte di installatori
abilitati ai sensi del D.Lgs n. 46 del 1997.
DIAGRAMMA DI FLUSSO PROCESSO DI RICHIESTA ED ESECUZIONE
AMMINISTRAZIONE
RUP-PUNTO ORDINANTE
IMPRESA
DIREZIONE LAVORI
SUPERVISORE
Stima importo
Nomina RUP
Verifica disponibilità importo
Aggiorna Importo impegnato e disponibile
Comunica importo presunto
Aggiornamento
/ Acquisizione CIG
Cura sviluppo progettazione fino al livello previsto
Richiesta preventiva
Redazione preventivo
A VA
SI V NO
Ordine di Lavoro
Nomina UDL
Aggiorna Importo impegnato e disponibile
Comunica importo
ulteriore fase progettuale? SI
Progetto Esecutivo
NO
A VA SI
V NO
Aggiorna Importo speso e disponibile
Autorizza pagamento progettazione
Ordine inizio Lavori
Verbale Consegna Lavori
Esecuzione Lavori
Contabilità
Verbale Fine Lavori
Certificato di pagamento SAL
Autorizza pagamento saldo
Collaudo/CRE
Aggiorna Importo speso e disponibile
Comunica importo
Condizioni Generali Appendice D - Diagramma di Flusso | Rev 0 | 1 |