COMUNE DI CASALGRANDE
COMUNE DI CASALGRANDE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
c.a.p. 42013, Xxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, 0- xxx.:0000 000000 fax.:0000 000000
e-mail: xxx@xxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx - sito internet: xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx Cod. Fisc. e P. IVA 00284720356
AVVISO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE ED USO DELL’IMPIANTO SPORTIVO SITO IN CASALGRANDE, VIA SANTA RIZZA N° 15
ALLEGATO “A”
CAPITOLATO
ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE
La Concessione ha per oggetto la gestione e l’uso, come meglio specificato nell’ambito del presente Capitolato, dei seguenti immobili ed impianti di proprietà comunale e destinati a pubblico servizio siti nel Comune di Casalgrande, in via Santa Rizza n° 15 compresi nel perimetro di cui all’allegato “1” al presente capitolato
✓ Campo da calcio A, utilizzato per la disputa di partite ufficiali di campionato, precampionato e tornei sportivi;
✓ Campo da calcio B, utilizzato per disputare partire di campionato inerenti l’attività ed allenamenti del settore giovanile;
✓ Struttura adibita a tribuna e locali sottostanti;
✓ Struttura a due piani, comprendente locali ad uso uffici, spogliatoi e servizi igienici;
✓ Pista di atletica;
✓ Ingresso esterno e locale biglietteria;
✓ Centrale termica ed impianto di illuminazione;
✓ Aree pertinenziali;
ART. 2 – DURATA
La concessione avrà durata di anni 5 (cinque), decorrenti dal 1/07/2016 fino al 30/06/2021.
ART. 3 – SCOPO DELLA CONCESSIONE
La concessione deve assicurare il migliore funzionamento e la migliore fruibilità possibile del complesso sportivo, secondo le condizioni stabilite nel presente capitolato, al fine di favorire la pratica di attività
sportivo-ricreative e l’ aggregazione sociale garantendo la gestione, l’utilizzo, la custodia, per la conservazione ed il miglioramento delle strutture e impianti sportivi indicati.
La finalità prioritaria è quella della promozione dell’attività sportiva rivolta a tutta la comunità ed in modo particolare ai giovani.
I criteri di fondo cui si deve ispirare la gestione sono:
a. la ricerca della massima qualità nella conduzione delle strutture e impianti sportivi e nella organizzazione delle attività, a tutela preminente dei fruitori dei servizi;
b. garantire l'uso più aperto, completo ed equo delle strutture e impianti sportivi, coniugando il massimo della funzionalità con il massimo della fruibilità, in relazione alle diverse tipologie di utenza e alle diverse caratteristiche delle attività;
c. mirare non soltanto a soddisfare ed assecondare, ma anche a sviluppare la domanda di sport a livello locale.
E’ vietata espressamente ogni diversa utilizzazione in contrasto con quanto precedentemente disposto. E’ fatto altresì divieto alla concessionario di affidare in sub- concessione ad altro soggetto la gestione dell’impianto sportivo.
ART. 4 – STATO DEI BENI ALLA CONSEGNA
Gli immobili, le strutture, gli impianti sportivi, le attrezzature e gli spazi esterni di proprietà comunale sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, che devono essere perfettamente noti al concessionario.
Di essi le parti redigono un verbale di consistenza all’atto della consegna che ne indica lo stato manutentivo. Il rappresentante del concessionario presente dovrà dare atto del fatto che gli impianti, le strutture sportive e gli altri elementi sono in perfetto stato e totalmente idonei allo svolgimento dei servizi cui sono destinati ovvero segnalare eventuali deficienze riscontrate. Il comune non risponderà di eventuali deficienze che non siano segnalate nel verbale di consegna. Eventuali aggiunte o modifiche che si verifichino in corso di concessione, saranno oggetto di apposito verbale di consegna o di constatazione. Le attrezzature sportive e quelle necessarie alle pulizie ed al funzionamento degli impianti, ulteriori rispetto a quelle presenti e risultanti dal verbale di consegna saranno a carico del concessionario.
Art. 5 – OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Il Concessionario è tenuto a svolgere tutte le attività necessarie al corretto funzionamento delle strutture assegnate e ad assumere gli oneri, anche economici, derivanti dalla gestione.
In particolare, il Concessionario ha l’obbligo di provvedere alla:
a) fornitura - a proprie spese - di acqua, energia elettrica e riscaldamento, facendosi carico della volturazione delle relative utenze;
b) manutenzione ordinaria degli impianti comprensiva:
- dell’esecuzione di lavori volti ad impedire lo stato di degrado dell’edificio e degli interventi di manutenzione volti a preservare lo stato di funzionamento degli impianti elettrici, termici ed idrici, con particolare riferimento agli aspetti inerenti la sicurezza deigli atelti, del personale addetto e degli spettatori;
- pulizia dei locali dell’edificio e delle aree scoperte di pertinenza, in modo tale da consentire l’uso costante dei medesimi in un idoneo stato d’igiene e decoro;
- cura delle aree a verde di pertinenza e degli impianti sportivi e delle altre strutture, in modo tale da conservarle in un adeguato stato di decoro;
- predisposizione degli impianti, in occasione di competizioni sportive o altre manifestazioni per il tempo libero, in modo idoneo a rendere possibile lo svolgimento delle stesse;
c) custodia e vigilanza delle strutture e degli impianti per prevenire atti vandalici, danneggiamenti e furto di cose, apertura e chiusura degli impianti in occasione del loro utilizzo;
d) consentire l’utilizzo degli impianti a terzi, a fronte della riscossione diretta delle tariffe fissate dall’Amministrazione Comunale.
Per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato, il concessionario può avvalersi del lavoro volontario dei propri iscritti o di altro personale, sostenendo i relativi oneri ed esonerando nel contempo l’Amministrazione da ogni responsabilità.
Qualora si avvalga di lavoro subordinato, devono essere rispettate le norme di legge e regolamentari e le disposizioni dei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore, sia per quanto riguarda gli aspetti normativi e salariali, sia per quanto riguarda gli obblighi ed oneri previdenziali ed assicurativi.
Il concessionario ha pure l'obbligo dell'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché di disporre adeguati controlli sanitari sul personale.
L’Amministrazione può richiedere la sostituzione di unità lavorative che abbiano suscitato problemi sul piano comportamentale.
ART. 6 – ULTERIORI OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Nel caso in cui il Concessionario, all’atto di stipula della convenzione di gestione dell’impianto sportivo di via Santa Rizza, stia già utilizzando altre strutture sportive nell’ambito del territorio comunale – a titolo di affitto/gestione/convenzione o similari – per lo svolgimenti di attività rivolte ai propri tesserati, dovrà rendere disponibili gli spazi orari di queste strutture non utilizzati ad altre società e/o associazioni sportive presenti sul territorio comunale. A tal fine dovrà far pervenire all’ufficio Sport e Manifestazioni del Comune di Casalgrande apposita comunicazione entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno. Sarà cura dell’Amministrazione provvedere alla diffusione, anche mediante la pubblicazione sul proprio sito web, di tali disponibilità al fine di favorire l’assegnazione di detti spazi ai soggetti interessati.
Il Concessionario si impegna, altresì, mediante la sottoscrizione del contratto per la gestione dell’impianto sportivo, al pieno rispetto delle regole e dei principi previsti dal “Codice etico dello sport di Casalgrande”.
ART.7 – INVESTIMENTI PER MIGLIORIE DELL’IMPIANTO SPORTIVO
Il concessionario è chiamato a svolgere a realizzare gli interventi proposti in sede di gara; per i suddetti lavori non potrà essere preteso nessun compenso o rimborso.
Non potranno essere apportate innovazioni e modificazioni nello stato del terreno e dell’impianto oggetto della presente concessione, senza specifica autorizzazione formale dell’Amministrazione Comunale.
ART. 8 - ONERI A CARICO DEL COMUNE
Sono a carico del Comune tutte le manutenzioni straordinarie e le modifiche agli edifici ed agli impianti. Per manutenzioni straordinarie s’intendono tutte quelle che non sono ritenute ordinarie ed, in particolare, interventi sulle strutture murarie, sugli impianti idrici e di riscaldamento derivanti da problematiche non connesse all’uso; sono da considerarsi manutenzioni straordinarie tutti gli adeguamenti che dovessero interessare le strutture per sopraggiunte modifiche normative.
Sono altresì da intendersi straordinari tutti gli interventi che, con un lasso di tempo quinquennale o decennale, a seconda dei casi, interesseranno una ristrutturazione complessiva delle strutture e impianti sportivi.
Il Comune provvede a mantenere a norma tutte le strutture e impianti sportivi, oggetto del presente capitolato, in base alla normativa vigente e nei termini di legge in vigore.
Il Concessionario non può opporsi a lavori di manutenzione straordinaria, modifica, ampliamento, miglioria inerenti le strutture e impianti sportivi, che l’Amministrazione intenda fare a propria cura e spese, né può pretendere indennizzo alcuno per mancati utilizzi derivanti dall’esecuzione di tali opere.
A seguito di specifici accordi, l’Amministrazione potrà concedere contributi alla Concessionaria relativamente alla realizzazione di interventi di ampliamento, miglioramento di edifici, strutture ed impianti.
ART. 9 – CONCESSIONE IN COMODATO DI BENI STRUMENTALI
L’amministrazione mette a disposizione del concessionario, in comodato gratuito, i seguenti mezzi:
- N.1 trattorino tosaerba per sfalcio aree di gioco
- N.1 motocarro tre ruote
Il concessionario si impegna a destinare l’attrezzatura esclusivamente alle attività di manutenzione previste all’art. 5 della presente concessione. E’ fatto divieto di subcomodare i beni e, comunque, a non concederne a qualsivoglia titolo il godimento a terzi.
Il concessionario si obbliga di custodire e conservare i beni con la massima diligenza ed a restituirli, alla scadenza contrattuale, nello stato in cui li ha ricevuti.
Dovranno essere redatte a cura del concessionario apposite schede ed attestazioni dell’avvenuta manutenzione o di qualsiasi intervento verso i beni anche per adeguamenti dovuti a normative in materia di sicurezza, che dovranno prontamente essere eseguiti a cura e spese del concessionario.
Le spese di qualunque natura sostenute per servirsi dei beni fanno carico al concessionario (carburante, oli e lubrificanti in genere, bollo e assicurazione nonché manutenzione ordinaria e straordinaria).
Il comodatario risponde verso l’Amministrazione Comunale per il deterioramento dei beni cagionato dall’uso anormale o da sua colpa nonché per i danni di qualunque natura arrecati.
ART. 10 - MODALITA’ UTILIZZO DELL’IMPIANTO E TARIFFE
Il Concessionario utilizza l’impianto nel rispetto del programma di gestione presentato, ed in particolare si impegna ad utilizzare l’impianto sportivo per l’attività rivolta ai propri tesserati per un numero minimo di 36 ore settimanali, nelle fasce orarie pomeridiane e serali dal lunedì al sabato, e tutto il giorno per la domenica, per le quali dovrà essere comunicato all’Ufficio sport e manifestazioni del Comune lo schema orario entro e non oltre il 30 Giugno di ogni anno (o entro 60 gg dall’assegnazione per il primo anno di attività). Sono ammesse sospensioni temporanee dell’attività per cause diverse (meteo, manutenzione, eventi eccezionali, …).. Eventuali variazioni dovranno comunque ottenere il Nulla Osta del Servizio Sport e Manifestazioni.
La concessionaria cura inoltre l’uso pubblico dell’impianto e ne consente l’utilizzazione anche a terzi in giorni e fasce orarie prestabilite, con l’obbligo di applicare le tariffe stabilite dall’Amministrazione Comunale che devono essere esposte in luogo visibile al pubblico. A tal fine le Società Sportive, Associazioni o privati cittadini dovranno fare richiesta scritta al Concessionario almeno 30 (30 gg) giorni prima dell’uso, specificando il motivo, le date e gli orari di utilizzo.
Il Concessionario deve consentire l’utilizzo di tale campo, a titolo gratuito, all’Amministrazione Comunale ed alle scuole dell’istituto Comprensivo di Casalgrande, le quali dovranno inoltrare apposita richiesta scritta almeno 15 giorni prima dell’uso, specificando il motivo, il giorno e l’ora.
In ogni caso l’Amministrazione potrà riservarsi sino ad un numero massimo di 10 (dieci) giornate in un anno al fine di poter organizzare attività confacenti con l’utilizzo dell’area stessa da comunicare al concessionario entro il 30 giugno di ogni anno, compatibilmente con le attività eventualmente già programmate da quest’ultimo.
Il Concessionario ha infine facoltà di stabilire i prezzi d’ingresso per il pubblico in caso di disputa di eventi sportivi in relazione all’importanza dei medesimi e tenuto conto dei prezzi applicati dalle società sportive dei comuni limitrofi, dandone preventiva comunicazione al Comune.
ART. 11 – CORRISPETTIVO DI GESTIONE
Il valore della presente concessione è stato elaborato sulla base degli elementi storici in possesso dell’Amministrazione. Tale quadro è stato stimato considerando l’apertura al pubblico e funzionamento della struttura per un totale di 12 mesi annuali.
Il corrispettivo per la gestione dell’impianto sportivo è dato principalmente dall’introito diretto da parte del Concessionario delle tariffe derivanti dall’utilizzo degli spazio sportivi, dalla vendita di biglietti per la partecipazione ad determinati eventi sportivi , nonché dalla commercializzazione di spazi pubblicitari.
Al fine di assicurare il perseguimento dell’equilibrio economico–finanziario della gestione - a fronte dell’assunzione in carico di tutte le spese di funzionamento, custodia e manutenzione - verrà inoltre corrisposto al concessionario, da parte dell’amministrazione comunale, un contributo annuo di importo pari a quello risultante dall’offerta economica.
Il pagamento del contributo di gestione avverrà entro il 30 Settembre di ogni anno, a seguito di presentazione di fattura da parte del concessionario.
Le fatture dovranno pervenire all’Ente trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del DM n.55 del 3 aprile 2013. Il Codice Univoco Ufficio al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche è il seguente:
Codice univoco ufficio: UFXUVJ- Nome dell'ufficio: Uff_eFatturaPA.
ART. 12 - PUBBLICITÀ
Ogni forma di pubblicità all'interno delle strutture e impianti sportivi, oggetto della presente convenzione, è consentita nel rispetto delle vigenti norme di legge e della pertinente regolamentazione comunale. E’ comunque consentita la diffusione sonora di comunicazioni di servizio, di comunicazioni inerenti l’attività del concessionario e di comunicazioni sulle attività istituzionali del Comune di Casalgrande.
Il concessionario ha facoltà e diritto esclusivo di installare materiale pubblicitario e cartellonistica, esporre targhe, scritte ed insegne pubblicitarie sull'arredo, all'interno ed entro il perimetro delle strutture e impianti sportivi. Gli oneri conseguenti sono a carico del concessionario.
I contenuti dei messaggi pubblicitari non devono essere contrari alla morale ed all’ordine pubblico. Nessuna responsabilità fa carico all’Amministrazione per eventuali manomissioni del materiale pubblicitario.
Il concessionario ha l’obbligo di richiedere l’autorizzazione all’Amministrazione e di osservare le disposizioni impartite dai competenti Servizi comunali, in ordine alla ubicazione ed alle modalità di collocazione e di esecuzione della pubblicità, nonché di attenersi a tutte le prescrizioni che si rendono necessarie per conservare la funzionalità ed il decoro delle strutture sportive.
Il concessionario è tenuto a comunicare di volta in volta all’Amministrazione l’avvenuta installazione dei cartelli o pannelli pubblicitari fissi.
Tutta la pubblicità effettuata all’interno dell’impianto è soggetta al pagamento dell’imposta di pubblicità a norma delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. In caso di conclusione di contratti con ditte specializzate per la gestione della pubblicità, tali contratti non possono avere una durata superiore a quella di cui al presente rapporto.
ART. 13 – CANONE ANNUALE
Non è previsto un canone relativo alla concessione dei locali e degli impianti concessi di cui al presente capitolato.
ART. 14 - RESPONSABILITA’ VERSO TERZI
La concessionaria esonera il comune da ogni responsabilità per danni alle persone e alle cose, compresi terzi, derivanti dall’attività oggetto della presente convenzione.
la concessionaria stessa pertanto si impegna a stipulare le seguenti polizze assicurative:
- responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), con massimale unico almeno pari a € 5.000.000,00 per sinistro; la polizza per responsabilità civile per danni a persone e cose conseguenti all’attività prestata RCT deve prevedere tra i “terzi” anche il Comune concedente.
- responsabilità civile verso prestatori d’opera (R.C.O.) per danni verso i prestatori d’opera con massimale unico almeno pari a € 3.000.000,00 per sinistro ed € 1.000.000,00 per persona.
I contratti assicurativi dovranno avere efficacia per l’intero periodo di durata della concessione ed una fotocopia integrale dei documenti contrattuali di compagnia (condizioni generali ed eventuali integrative od aggiuntive) dovrà essere depositata presso il Settore Patrimonio e Lavori Pubblici prima dell’inizio della gestione.
ART. 15 – DEPOSITO CAUZIONALE
Il concessionario, a garanzia degli obblighi e degli oneri riconducibili alla presente concessione e prima della stipula della medesima deve prestare una cauzione della somma complessiva di € 20.000,00.pari al 10% dell’importo presunto della concessione, costituendola mediante fideiussione bancaria o con polizza fideiussoria assicurativa.
In particolare la fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere rilasciata da primario istituto bancario ovvero da primario istituto assicurativo autorizzato, essere incondizionata, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché la sua operatività su semplice richiesta scritta entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’ente, senza eccezioni opponibili alle stesse, anche per il recupero delle penali contrattuali.
La cauzione dovrà avere validità corrispondente alla durata del contratto e sarà svincolata in forma scritta dall’ente, previa deduzione di eventuali crediti dell’ente verso il concessionario, al momento in cui tutte le obbligazioni contrattuali garantite saranno state adempiute.
La cauzione definitiva sta a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni della concessione, del risarcimento di danni derivato dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle spese che l’Amministrazione avesse sostenuto o debba sostenere per manutenzioni, reintegrazioni e rinnovamenti in sostituzione del concessionario inadempiente e di maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati.
La garanzia deve essere integrata ogni volta che il Comune proceda alla sua escussione, anche parziale, ai sensi della presente concessione.
ART. 16 – CONTROLLI E VERIFICA DELLA GESTIONE
Entro il 30 Giugno di ogni anno la Concessionaria si impegna a far pervenire all’Amministrazione copia del rendiconto dell’attività gestionale dell’impianto in concessione, nonchè la previsione dell’attività gestionale dell’impianto stesso per la stagione sportiva successiva.
La Concessionaria si impegna a consegnare all’Amministrazione, entro il 30 Giugno di ogni anno, copia dell’ultimo bilancio, o rendiconto di gestione, disponibile.
L’amministrazione comunale, tramite gli Uffici competenti, si riserva di effettuare controlli al fine di verificare la buona conduzione e gestione dell’Impianto Sportivo nel rispetto degli impegni assunti con la presente convenzione. A tal fine potrà essere eseguito ogni tipo di controllo circa la regolarità e il buon andamento della gestione, l’osservanza delle prescrizioni legislative, regolamentari e delle disposizioni contenute nella presente convenzione;
I dipendenti incaricati al controllo avranno diritto ad accedere agli impianti in qualsiasi momento, anche senza preavviso.
Le eventuali anomalie, disfunzioni o deficienze saranno notificate per iscritto al concessionario, il quale sarà obbligato a porre adeguato rimedio entro il termine indicato dall’Amministrazione Comunale, fermo restando ogni responsabilità amministrativa, civile e penale a carico del concessionario, per le inadempienze che fossero riscontrate da organismi pubblici di controllo, in contravvenzione a norme di leggi e regolamentari ed ogni altro e maggiore danno arrecato all'Amministrazione.
In caso di accertato inadempimento a quanto notificato, al concessionario verrà assegnato un ulteriore termine perentorio, trascorso inutilmente il quale l'Amministrazione avrà diritto, a suo insindacabile giudizio in ordine a quanto riscontrato, di risolvere la concessione in danno ed a spese del concessionario, senza altre formalità, incamerando la relativa cauzione prestata a garanzia della convenzione, ovvero di sostituirsi al concessionario stesso, nell'espletamento delle proprie incombenze, addebitandogli le conseguenti spese con obbligo di rimborso dal gestore all’Amministrazione stessa nel termine perentorio di
giorni 30 dalla data di ricezione della relativa comunicazione, salvo ogni diritto dell'Amministrazione concedente di avvalersi della cauzione prestata a garanzia della concessione e fermo restando ogni maggiore onere, obbligo e responsabilità.
L’Amministrazione Comunale e la Concessionaria verificheranno congiuntamente e periodicamente l’andamento organizzativo, nonché lo stato di manutenzione delle strutture e impianti sportivi e dei locali della struttura.
ART. 17 – INADEMPIENZA E RISOLUZIONE AFFIDAMENTO GESTIONE
La concessione di gestione ed uso dell’impianti sportivo potrà essere risolta in qualunque momento per i seguenti motivi:
- mancato rispetto degli obblighi previsti in merito alla realizzazione di nuove opere;
- mancato rispetto degli orari di apertura e chiusura, senza motivazione adeguata;
- arbitrario abbandono, da parte del concessionario, delle strutture e impianti sportivi;
- grave inadempimento e/o reiterate (almeno due) e gravi infrazioni alle disposizioni di cui al presente capitolato;
- alterazione o modificazione sostanziale, senza la prescritta autorizzazione dell'Amministrazione, della destinazioni di uso delle strutture e impianti sportivi;
- mancata effettuazione, con la dovuta diligenza, delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie (per quest’ultima quando dovuta), oltrechè mancata reintegrazione delle dotazioni, ecc.;
- mancato perseguimento delle finalità proprie delle strutture e impianti sportivi;
- frode a danno dell'Amministrazione o di altri Enti pubblici;
- danni agli ospiti e fruitori, all'Amministrazione, ai beni di proprietà dell'Amministrazione stessa derivanti da dolo o colpa grave;
- gravi irregolarità nei versamenti previdenziali ed assistenziali nei confronti del personale utilizzato;
- sub concessione delle aree sportive e/o delle strutture dell’impianto sportivo.
Nei casi suindicati si farà luogo alla risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del codice civile, previa diffida ad adempiere inoltrata da parte del concessionario nelle forme stabilite dalla legge, senza pregiudizio della rifusione dei danni e delle spese.
ART. 18 – OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il Concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione della presente concessione nelle forme e con le modalità previste dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
Il Concessionario, in particolare, si impegna a trasmettere al Comune di Casalgrande gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i. Il Concessionario si impegna, inoltre, a comunicare all’Amministrazione Comunale ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.
Il Concessionario si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti un’apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
La violazione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’ art. 3 comma 9 bis Legge n. 136/2010, testo vigente, costituisce causa di risoluzione del presente contratto.
ART. 19 – FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia inerente l’interpretazione e/o l’esecuzione della concessione in oggetto sarà è competente in xxx xxxxxxxxx xx xxxx xx Xxxxxx Xxxxxx.
ART. 20 – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Tutte le spese inerenti al cambio delle utenze, nonché tutte le spese, imposte e tasse inerenti alla stipulazione e alla registrazione del contratto di concessione saranno a carico del concessionario.
La concessionaria si impegna inoltre a rispettare, per quanto compatibili, il d.p.r. 62/2013 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e i Codici di comportamento dei dipendenti pubblici delle singole Amministrazioni Comunali, rinvenibili sui rispettivi siti internet nella sezione “Amministrazione Trasparente”.