COMUNE DI LIVORNO
COMUNE DI LIVORNO
CONVENZIONE
per l'affidamento della gestione delle farmacie comunali.
In Livorno con la presente scrittura privata in modalità elettronica da valere ad ogni effetto di legge,
TRA
il Comune di Livorno – C.F. 00104330493 – con sede in Livorno, Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx, x. 0, rappresentato dal Dirigente del Settore del Settore Partecipate, Fondazione Commercio, Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx nata a Pistoia il 01.04.1973 e domiciliata per la carica ove sopra, la quale interviene, ai sensi dell'art. 56 dello Statuto del Comune e dell'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 283 del 20 dicembre 2017;
E
La Società Xxxxx.Xx Srlu – C.F., P.I. e N. di iscrizione al Registro delle Imprese 01663150496 - con sede in Livorno, Piazza Grande 38, rappresentata dall'Amministratore Unico Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, nato a Livorno, il 17 gennaio 1975, domiciliato per la carica ove sopra,
Premesso che :
con convenzione n. repertorio 56815 del 5/2/2004 il Comune di Livorno affidava alla Livorno Reti Impianti Spa, la gestione del servizio di gestione delle farmacie comunali;
con la separazione del ramo d'azienda "Farmacie Comunali" da Li.r.i. Spa, è stata costituita, in data 27/04/2010, la società Xxxxx.xx srlu, posseduta interamente dalla Li.r.i. Spa, alla quale è stata volturata la convenzione di cui
sopra;
con delibera n. 57 del 17/02/2014, la Giunta Comunale ha approvato la prosecuzione del servizio alla società Xxxxx.xx Srlu fino alla conclusione del percorso relativo alla definizione di nuove forme di gestione delle farmacie comunali, alle stesse condizioni e termini di cui alla convenzione n. 56815 del 5/2/2004, ivi compreso il canone concessorio;
con delibera n. 55 del 29/04/2014 il Consiglio Comunale approva gli indirizzi per la messa in liquidazione della società Li.r.i. Spa e la riassegnazione al Comune di Livorno della proprietà delle quote della controllata Xxxxx.xx Srlu (100%);
in data 6/08/2016 è stata posta in liquidazione volontaria la società Li.r.i. Spa;
con deliberazione n. 209 del 31/7/2015, il Consiglio Comunale ha approvato il piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 1 commi 611/612 L. 190/2014" nel quale è stata prevista la riassegnazione al Comune di Livorno delle quote di Xxxxx.xx srlu possedute dalla società Li.r.i.;
con deliberazione n. 233 del 30.10.2017 il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo statuto di Xxxxx.xx, in cui sono state apportate modifiche importanti ed obbligatorie per le società in controllo pubblico, così come previsto dal Testo Unico delle Società D.Lgs. 175/2016, con particolare riferimento agli elementi caratterizzanti per definire un affidamento “in house;
con deliberazione n. 283 del 20.12.2017 il Consiglio Comunale ha disposto l'acquisto delle quote, a titolo oneroso, della società Xxxxx.xx (pari al 100%
del capitale sociale) da parte del Comune di Livorno ed ha approvato il nuovo schema di “Convenzione di affidamento della gestione delle farmacie comunali con la società Xxxxx.xx”
Con atto notaio Xxxx. Xxxxxxx d'Xxxxxx del 21/2/2018 repertorio n. 58665 il Comune di Livorno in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 283 del 20.12.2017 ha provveduto all'acquisto dalla Livorno Reti Impianti S.p.A. delle quote di partecipazione nelle Farmacie Comunali Livorno S.r.l. corrispondenti al 100% del capitale sociale;
in data 5.07.2018 è stata richiesta da parte del Comune di Livorno l'iscrizione di Xxxxx.Xx nell'Elenco delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del D. Lgs. n. 50/2016.
Tutto quanto sopra premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione, si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 FINALITA'
La presente convenzione rappresenta sostanzialmente e formalmente l'atto attraverso cui si procede alla ricognizione e costituzione degli obblighi e dei diritti delle parti in quanto conseguenti all'affidamento a Xxxxx.Xx Srlu della gestione del servizio afferente gli esercizi farmaceutici di cui è titolare il Comune di Livorno, sostituendo ogni precedente pattuizione e convenzione relativa al servizio medesimo.
La presente convenzione, sulla base di quanto sopra premesso, ha altresì la
finalità di regolare i rapporti tra la società ed il Comune circa le prestazioni a quest'ultima affidate relativamente ai servizi indicati al successivo art. 2.
Le parti si danno reciprocamente atto che il servizio indicato nella presente convenzione è già stato svolto in precedenza da Liri Spa, a cui la società subentra in tutte le posizioni giuridiche attive e passive sorte nei confronti dei terzi e dei dipendenti addetti al servizio.
ART. 2 OGGETTO
Il Comune di Livorno (di seguito Comune), come sopra rappresentato, affida alla Xxxxx.Xx Srlu (di seguito Xxxxx.xx), che, come sopra rappresentata la assume ai sensi della presente convenzione, la gestione a proprio rischio del servizio farmaceutico comunale, e quindi le attività di acquisto e distribuzione delle specialità medicinali e degli articoli sanitari e vari.
Al Comune, nel rispetto della vigente normativa di settore, permane la titolarità delle farmacie comunali.
Xxxxx.Xx Srlu, che gestisce per conto del Comune, provvede autonomamente all'organizzazione imprenditoriale dei mezzi necessari.
La società nell'ambito del proprio statuto, può eseguire ulteriori servizi per il Comune di Livorno, anche se non inclusi nei documenti previsionali di cui alla presente convenzione, solo qualora i servizi richiesti siano connessi o complementari all'oggetto del presente contratto, anche se temporanei.
Tali nuovi servizi saranno retribuiti sulla base di corrispettivi stabiliti d'intesa tra Comune e società, che assicurino la copertura dei costi, ivi compresi anche quelli generali e finanziari, nonchè la renumerazione del capitale investito coerente con le condizioni di mercato.
ART. 3 NATURA DEL SERVIZIO
Il servizio affidato dal Comune di Livorno a Xxxxx.xx Srlu è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e costituisce attività di pubblico interesse con ogni conseguenza in ordine all'assoggettamento alla disciplina delle procedure di scelta dei contraenti e delle astensioni collettive dal lavoro.
ART. 4 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
XXXXX.XX, in quanto diretta responsabile della gestione delle farmacie comunali, provvede quindi:
– alla cura dell'approvvigionamento;
– all'organizzazione delle attività di vendita e di assistenza ai clienti;
– alla riscossione di ogni genere di corrispettivi.
XXXXX.XX provvede alla gestione tramite risorse umane (compresi i farmacisti), finanziarie e strumentali proprie.
XXXXX.XX è autorizzata ad esporre con il proprio marchio/logo ed utilizzare i locali ed il personale per qualsiasi iniziativa di carattere commerciale, pubblicitario ecc. finalizzata al raggiungimento di propri scopi sociali. A tal fine potranno essere stipulate convenzioni con enti pubblici e privati.
ART. 5
PRESTAZIONI DELLA SOCIETA', OBIETTIVI E STANDARD QUALITATIVI
Il servizio farmaceutico sul territorio comunale di Livorno è organizzato ed erogato con modalità che promuovono il miglioramento della qualità ed assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti, alle procedure di valutazione e
definizione degli standard qualitativi.
Nello svolgimento del servizio affidatole, la società si impegna preliminarmente al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
– garantire la continuità del servizio coerentemente con i bisogni dell'utenza;
– adottare tutte le politiche aziendali tese al miglioramento della qualità del servizio;
– promuovere l'uso corretto dei farmaci, anche attraverso programmi di educazione sanitaria e campagne di prevenzione presso scuole, centri sociali, etc..
– rispettare elevati standard di erogazione dei servizi.
A questi fini, la società si impegna ad adottare la "Carta dei Servizi" della Società, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 11 del D.lgs. n. 286/1999 ed agli indirizzi forniti dall'Amministrazione Comunale, attraverso cui procedere all'indicazione dei fattori di qualità del servizio, gli standard di erogazione, i criteri di misurazione della qualità dei servizi, i rimedi in caso di mancato rispetto degli stessi.
Analogo procedimento rispetto a quello descritto al precedente capoverso dovrà essere eseguito in caso di successive modifiche alla Carta dei Servizi, concordate con il Comune stesso.
La "Carta dei Servizi" sarà strumento fondamentale finalizzato al controllo ed alla pubblicizzazione dei servizi prestati, in particolare dovrà assicurare l'informazione all'utenza circa i parametri dei livelli dei servizi a garanzia della qualità ed esplicitare gli obiettivi di miglioramento previsti in relazione ai relativi impegni assunti.
La società nello svolgimento di tutte le attività attinenti al servizio oggetto del presente contratto, è obbligata al rispetto dei principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, cortesia e miglioramanto della qualità, trasparenza e riservatezza, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia.
ART. 6
RAPPORTI FINANZIARI DERIVANTI DALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
XXXXX.XX si farà carico delle forniture, delle spese di personale e di ogni altro onere accessorio al funzionamento delle farmacie, ivi compresi gli adempimenti fiscali, ed incamererà i corrispettivi delle vendite al banco ed i proventi derivanti dal servizio sanitario.
Al Comune, per la gestione delle farmacie di cui è titolare, XXXXX.XX corrisponderà un canone annuo costituito da
• una quota fissa di € 26.099,15 ed
• una quota variabile annua pari all'1% del volume complessivo dei ricavi da vendite registrati nell'ultimo bilancio d'esercizio approvato (oltre IVA) entro il 30 settembre di ciascun anno.
La società è proprietaria di tutti i beni mobili attualmente destinati all'esercizio delle farmacie.
Al termine di efficacia, per qualsiasi ragione, della presente convenzione, il Comune avrà diritto di acquistare o far acquistare tutti ed i soli beni che risultino, sulla base di adeguata motivazione, necessari all'espletamento dei servizi affidati, senza alcun vincolo rispetto a quelli ritenuti ulteriori.
Ove le parti non raggiungessero l'accordo sul prezzo di vendita, lo stesso potrà essere determinato da un soggetto specializzato in tal genere di
valutazioni, da scegliersi di comune accordo, ovvero, in mancanza di accordo, dal presidente del Tribunale di Livorno su richiesta della parte più diligente.
Nell'effettuare tale determinazione, il soggetto valutatore dovrà preliminarmente attenersi ai seguenti criteri:
a) per i beni mobili ed immobili acquisti dalla società, dovrà tenersi conto del loro valore effettivo, da calcolarsi come la media aritmetica tra i presumibili valori di realizzo e di rimpiazzo;
b) per le scorte di magazzino, dovrà tenersi conto del loro costo di acquisto.
I soggetti che all'epoca della restituzione, risulteranno alle dipendenze della società proseguiranno i loro rapporti di lavoro con il nuovo gestore ai sensi dell'art. 2112 c.c.
All'atto della cessazione del servizio, la società sarà tenuta a garantire al Comune ovvero al nuovo soggetto che subentrerà nell'affidamento del servizio:
a) che i beni aziendali necessari allo svolgimento dello stesso siano in stato di regolare manutenzione e conservazione, tenuto conto del normale uso e della vetustà degli stessi;
b) di aver adempiuto a tutti gli obblighi di legge e di contratto che regolano il rapporto di lavoro per i dipendenti, nonchè di aver regolarmente versato tutte le retribuzioni spettanti e tutti i contributi e gli oneri connessi maturati;
c) che i prestatori di lavoro subordinato sono solo quelli indicati come tali nei libri paga e matricola della società;
d) che il trattamento economico complessivo dovuto a ciascun
dipendente ed il relativo inquadramento sono quelli che risultano dai libri paga e matricola e che non vi sono altre forme di retribuzione o particolari trattamenti oltre quelli ivi risultanti.
ART. 7 CONTROLLO SULLA GESTIONE
Il Comune esercita il controllo in corso di esercizio sulla base di situazioni contabili trimestrali (al 31 marzo, al 30 giugno ed al 30 settembre di ogni anno), indicanti le eventuali modificazioni da apportare al budget previsionale. XXXXX.XX trasmette al Comune di Livorno dette situazioni entro il 30 aprile, il 31 luglio, il 31 ottobre di ogni esercizio. Le situazioni contabili contengono la proiezione dei dati contabili a fine esercizio, compreso lo stato patrimoniale.
Il Comune esercita il controllo sulla gestione di esercizio (ex post) sulla base delle risultanze del bilancio.
XXXXX.XX è tenuta a dotarsi di uno specifico sistema di contabilità industriale, al fine di consentire una adeguata verifica dell'allocazione dei costi da imputare al Servizio Farmacie Comuali.
XXXXX.XX rimetterà inoltre al Comune tutti gli elaborati che saranno ritenuti necessari per l'esercizio della funzione di controllo sulla gestione.
Il Comune di Livorno può effettuare, in qualunque momento, visite conoscitive nei locali delle farmacie di cui è titolare, avendo cura di non recare pregiudizio al regolare svolgimento dei servizi.
Gli incaricati del Comune devono essere in possesso della documentazione, rilasciata dai competenti organi dell'amministrazione, che attesti i compiti loro affidati.
Il Comune può effettuare indagini demoscopiche per verificare il grado di soddisfazione dell'utenza del servizio.
I risultati delle indagini demoscopiche e le eventuali irregolarità riscontrate dagli incaricati del Comune nel corso delle visite sono segnalati all'Amministratore Unico della società.
Nel caso emergano inadempienze totali o parziali imputabili alla gestione, o il mancato rispetto di parte o di tutto quanto previsto nella presente convenzione, oppure il verificarsi di una gestione dei servizi non corrispondente quantitativamente o qualitativamente ai necessari criteri di efficienza ed efficacia, la Società dovrà rimuovere le cause che hanno determinato tali carenze o inadempienze entro un termine di 3/5 giorni dalla comunicazione di cui sopra.
ART. 8 RESPONSABILITA'
XXXXX.XX sarà responsabile dei danni, direttamente o indirettamente arrecati a terzi nello svolgimento dei servizi ad essa affidati, mantenendo indenne il Comune da qualsiasi pretesa da parte di terzi riconducibile ai rapporti inerenti lo svolgimento dello stesso.
A tal fine XXXXX.XX dichiara di essere in possesso per la copertura dei danni derivanti dalla responsabilità civile verso terzi e verso il personale dipendente della polizza n. 253310205 della Allianz Spa, Agenzia di Livorno, che XXXXX.XX si impegnana a mantenere attiva per tutta la vigenza del presente contratto.
La società rimane l'unica responsabile, nei confronti del Comune, dell'esatta e puntuale esecuzione delle attività affidatele. Il Comune resta
completamente estraneo ai rapporti tra società ed eventuali appaltatori/fornitori, i quali non avranno alcun diritto di avanzare richieste o pretesi di alcun genere o sollevare eccezioni nei contronti del Comune.
La società deve garantire la sicurezza e l'incolumità del proprio personale, rimanendo unica responsabile di eventuali danni provocati a terzi in dipendenza del servizio prestato, esonerando da ogni responsabilità il Comune.
Nell'espletamento dei servizi la Società si obbliga ad osservare tutte le norme vigenti in materia e ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti le disposizioni previste nei contratti collettivi nazionali. In caso di violazione di tali norme la Società sarà ritenuta unica responsabile al pagamento delle sanzioni irrogate. Nel caso in cui nell'espletamento dei servizi affidati alla società dovessero essere riscontrate violazioni delle leggi vigenti in materia, la Società sarà responsabile in proprio di ogni addebito o sanzione prevista dalla Legge.
ART. 9 SICUREZZA
Le parti, come sopra rappresentate, danno atto che per le caratteristiche del servizio non è necessaria la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze. Nondimeno XXXXX.XX ha presentato il proprio Documento di Valutazione dei Rischi che, ancorché non materialmente allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Per quant’altro concerne la disciplina della sicurezza si rinvia alla normativa vigente in materia ed in particolare al D.Lgs. 9 Aprile 2008 n° 81.
ART. 10
OBBLIGHI DELLA SOCIETA'
La società si obbliga a gestire i servizi affidati nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità e nel rispetto delle modalità e dei principi stabiliti dalle disposizioni vigenti sia in materia farmaceutica che in materia di servizi pubblici locali.
La società si obbliga a rimuovere tutte le cause che possono determinare carenze o inadempienze nell'effettuazione dei servizi, entro i termini e nelle modalità stabilite.
La società ha l'obbligo, inoltre, di segnalare al Comune, non oltre le 24/48 (ventiquattro/quarantotto) ore dal loro verificarsi, tutte quelle circostanze e fatti che possono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio.
Il Comune potrà a tal fine chiedere alla Società la presentazione di una relazione dei fatti, corredata se necessario da idonea documentazione.
La società risponderà per ogni malfunzionamento nell'erogazione del servizio nonchè di eventuali danni a persone o cose, sollevando il Comune da ogni e qualsivoglia responsabilità al riguardo.
La società si obbliga a sollevare il Comune da qualunque azione intentata da terzi per mancato adempimento degli obblighi derivanti dall'affidamento dei servizi e attività indicati nella presente convenzione, derivante da negligenza o colpa della società nell'adempimento dei medesimi.
La società dovrà svolgere le attività oggetto della presente convenzione con personale professionalmente idoneo, dovrà organizzare la propria struttura e le attività connesse e strumentali allo svolgimento dei servizi affidati in modo efficiente e coordinato.
La società ha inoltre l'obbligo di garantire un'adeguata copertura
assicurativa a garanzia e tutela dei propri addetti, per la responsabilità civile e a copertura di danni e responsabilità di ogni genere conseguenti lo svolgimento delle attività ad essa affidate dal Comune.
La società dovrà presentare i documenti di valutazione aziendale dei rischi ai sensi delle vigenti normative di settore.
La società si impegna per quanto di sua competenza, a valutare l'adeguamento delle modalità di esecuzione delle attività affidatele ai sensi della presente convenzione, all'evoluzione tecnologica degli impianti, dei software delle attrezzature e dei macchinari per lo svolgimento delle attività medesime.
La società nell'espletamento del servizio, si impegna al raggiungimento dei seguenti obiettivi, tenendo comunque conto del fatto che tale servizio è gestito in regime di libera concorrenza e che pertanto essi saranno perseguiti nella misura in cui ciò non costituica danno economico a carico della società:
– garantire la continuità del servizio coerentemente con i bisogni della cittadinanza;
– calmierare i prezzi sul mercato farmaceutico;
– eseguire, su richiesta del Comune, servizi socio-sanitari, nonchè servizi di prenotazione ospedaliera e diagnostica;
– realizzare una politica dei prezzi al pubblico dei prodotti parafarmaceutici e, quando possibile dei prodotti da banco, coerente con il fine di agevolare le fasce dei più deboli della popolazione, garantendo il miglior rapporto qualità-prezzo;
– distribuire, per conto del S.S.N. e previo accordo con l'Azienda Asl, farmaci, presidi sanitari e quant'altro consentito dalle vigenti norme
di legge;
– attivare per le persone assistite dal Comune e/o ospiti delle residenze assistite, forme di aiuto per l'acquisto di prodotti sanitari e parafarmaceutici non dispensati gratuitamente dal S.S.N.;
– rivolgere la massima attenzione alla "cura dello star bene" (prevenzione), oltre che alla cura degli stati patologici.
ART. 11 SUBAPPALTO E CESSIONE
La società potrà affidare in appalto alcune attività inerenti lo svolgimento di servizi affidati, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica. (D.lgs. 50/2016).
La società non potrà cedere nemmeno in parte il contratto o il credito che ne deriva, sensa il consenso scritto del Comune.
La cessione non autorizzata è motivo di risoluzione del presente contratto e farà sorgere il diritto per il Comune per l'esecuzione in danno, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggior danno.
ART. 12 DURATA
La durata della presente convenzione è di anni dieci a decorrere dal 1° gennaio 2018 e termina quindi il 31.12.2027, ed è successivamente tacitamente rinnovabile di anno in anno, fino ad un massimo complessivo di ulteriori cinque anni, qualora nessuna delle due parti comunichi per scritto all'altra, almeno tre mesi prima della scadenza, che non intende provvedere al rinnovo.
ART. 13
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La presente convenzione può essere risolta anticipatamente da parte del Comune per gravi inadempienze poste in essere da parte della Società in ordine allo svolgimento delle attività ad essa affidate, o per violazione di norme che regolano il commercio, la vendita e la somministrazione al pubblico dei farmaci.
Parimenti, il Comune potrà disporre la risoluzione automatica del contratto nelle seguenti ipotesi:
a) grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi e degli standard stabiliti nella presente convenzione, ivi compreso quanto previsto all'interno della "Carta dei Servizi";
b) grave inadempimento da parte di Xxxxx.xx Srlu delle obbligazioni assunte con la presente convenzione;
c) affidamento diretto, anche parziale a terzi della gestione dei servizi oggetto della presente convenzione;
d) svolgimento delle attività di cui all'art. 2, in violazione di quanto previsto al precedente art. 9 comma 1.;
e) mancato rispetto, accertato dalle competenti autorità, delle disposizioni in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori nonchè di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
Il Comune, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, dovrà contestare all'organo amministrativo della Società, con formale atto, le inadempienze riscontrate.
La società dovrà presentare le proprie giustificazioni entro 30 giorni dal
ricevimento della contestazione di cui al comma precedente. Sulla base delle giustificazioni fornite dalla Società al Comune potrà rinunciare ad avvalersi del diritto di cui al primo comma. In caso contrario il Comune dichiara risolto il presente contratto e procede alla revoca dell'affidamento del pubblico servizio alla società.
Con la risoluzione dell'affidamento della gestione sorge in capo al Comune il diritto di affidare a terzi il servizio in danno alla Società.
L'affidamento a terzi viene notificato alla Società inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione dei servizi affidati e degli importi relativi.
E' fatto obbligo alla società di garantire la continuità delle prestazioni se richiesto, fino al momento in cui non sarà possibile far subentrare altri operatori nel servizio in essere al momento dell'eventuale risoluzione dell'affidamento regolato dal presente atto.
Alla società inadempiente sono addebitate le spese sostenute dal Comune rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Nel caso di minore spesa nulla compete alla Società inadempiente. L'esecuzione in danno non esime la società inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
La risoluzione della presente convenzione, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento del danno subito, comporta, oltre che la revoca dall'affidamento del servizio e l'estinzione del diritto alla gestione delle farmacie di titolarità del Comune, la restituzione al Comune, ovvero al soggetto indicato dallo stesso, dei beni mobili ed immobili funzionali all'espletamento del servizio farmaceutico e dei relativi rapporti di lavoro. Il
Comune corrisponderà alla società una somma, equivalente al valore dei beni e diritti in restituzione, da determinarsi da un esperto, nominato dal Tribunale, su richiesta della parte più diligente, il quale determinerà anche, in caso di disaccordo tra le parti, quali siano i beni e diritti oggetto della restituzione.
ART. 14
SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese della presente convenzione e sue conseguenziali, nessuna esclusa nè eccettuata, sono a carico della XXXXX.XX., che accetta di sostenerle.
ART. 15 DOMICILIO
Le parti eleggono ai fini del presente contratto domicilio presso le rispettive sedi.
ART. 16 FORO
Il Foro territorialmente competente a decidere in ordine a qualsiasi controversia da attribuire alla giurisdizione ordinaria, che dovesse sorgere in ordine al presente contratto, sarà esclusivamente quello di Livorno. Per le materie riservate dalla legge alla giurisdizione amministrativa sarà competente il TAR della Toscana.
ART. 17
MODALITA’ ELETTRONICA ED IMPOSTA DI BOLLO
Il presente contratto, stipulato mediante scrittura privata, viene perfezionato in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32, quattordicesimo comma, del
D.Lgs. 18 Aprile 2016, n° 50 .
L’originale del presente contratto verrà conservato negli archivi informatici del Comune di Livorno, secondo le norme vigenti in materia.
Il presente atto, si intende registrabile in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 com ma 2, del D.P.R. 26 Aprile 1986, n° 131.
L'imposta di bollo viene assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 del DPR
n. 642/1972 ed in virtù dell'Autorizzazione dell'Intendenza di Finanza di Xxx xxxxx n. 1 rep. 2 del 12.01.1990.
Xxxxx, letto approvato e sottoscritto
p. IL COMUNE DI LIVORNO x.xx digitalmente Xxxxxxx Xxxxx
p. XXXXX.XX S.r.l.u. x.xx digitalmente Xxxxxxx Xxxxxxx