ACCORDO QUADRO
ACCORDO QUADRO
per affidmento di servizi di pulizia, disinfezione e facchinaggio presso il “Roma Convention Center - La Nuvola” in esito a procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell’art.63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n.50/2016
L’anno duemiladiciannove, il giorno [•] del mese di [•]
tra
"EUR S.p.A." con sede legale in Roma, Largo Virgilio Testa n.23, C.F. e P.I. 10891851007, rappresentata dal Dottor [•], nato a [•] il [•], domiciliato per la carica presso la sede sociale, nella sua qualità di Amministratore Delegato e come tale Legale Rappresentante della società in forza dei poteri che gli derivano dalla legge e dallo statuto sociale;
e
“[•]” con sede legale in [•], Via [•] n. [•], C.A.P. [•], C.F. [•] e P.IVA [•] iscritta al R.E.A. di [•] al n. [•] in persona di [•] nato a [•] il [•] domiciliato per la carica presso la sede sociale, nella sua dichiarata qualità di Legale Rappresentante della società in forza dei poteri che gli derivano dalla legge e dallo statuto sociale.
" EUR S.p.A." è di seguito denomicata anche “EUR”,” o “Committente” o “Società”.
[•] è di seguito denominata anche “Appaltatore”
Tra le Parti si conviene e si stipula quanto in appresso
PREMESSO CHE:
▪ EUR S.p.A. ha rilevato l’esigenza di indire una procedura procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell’art.63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, (di seguito anche “Codice”), per l’affidamento mediante Accordo Quadro dei servizi di pulizia, disinfezione e facchinaggio, presso il “Roma Convention Center - La Nuvola”, di proprietà di EUR S.p.A. mediante l’utilizzo di tecnologie e metodologie
innovative al fine di elevare lo standard qualitativo del servizio riducendo al contempo costi e tempi di esecuzione (di seguito anche il “Contratto”);
▪ i servizi descritti al punto che precede, sono indispensabili ai fini della funzionalità ed all’esecizio del complesso “Roma Convention Center - La Nuvola” (RCC), di proprietà di EUR S.p.A.;
▪ in data [•], con Determinazione dell’Amminsitratore Delegato n. [•], la procedura è stata definitivamente aggiudicata all’Appaltatore;
▪ il Committente ha effettuato le verifiche di cui agli articolo 32 e 33 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, di seguito anche “Codice”.
Art.1 (Premesse e Allegati)
Le premesse e gli allegati, gli atti e tutti i documenti richiamati nel presente contratto, ancorché non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso, ed hanno ad ogni effetto valore di contratto vincolante tra le Parti.
L’Appaltatore dichiara di aver preso esatta conoscenza e di accettare senza riserve le condizioni, prescrizioni e obblighi contenuti nel Capitolato Speciale di Appalto, nonché nei relativi allegati.
Art.2
(Oggetto del contratto e norme regolatrici)
"EUR S.p.A." affida alla [•], che accetta, l’esecuzione dei servizi essenziali di pulizia, disinfezione e facchinaggio del “Roma Convention Center – La Nuvola” mediante l’utilizzo di tecnologie e metodologie innovative.
Nello specifico, i suddetti servizi, meglio descritti e dettagliati nell’allegato capitolato speciale di appalto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si compongono in:
Servizi a canone:
a) Servizio di disinfestazione di tutti gli ambienti del “Roma Convention Center - La Nuvola” attraverso l’esecuzione di trattamenti periodici di disinsettazione e la fornitura ed il posizionamento di esche per ratti, la rimozione e lo smaltimento delle carcasse;
b) Servizio di fornitura e installazione degli accessori bagni in comodato d’uso gratuito;
c) Servizio giornaliero (lunedì-venerdì) di pulizia bagni B6-B7-B8 a livello +23.50: Pulizia giornaliera dei bagni utilizzati dai dipendenti di “EUR S.p.A.” e di “Roma Convention Group S.p.A.”.
Servizi a misura:
a) Servizio di pulizia ambienti su richiesta del Committente: prestazioni di pulizie di ambienti su richiesta della Committenza anche in occasione di eventi compreso lo smaltimento dei rifiuti e materiali di consumo vario;
b) Servizio di presidio e pulizia su richiesta del Committente: prestazioni di presidio e pulizia su richiesta della Committenza anche in occasione di eventi (in fase di allestimento, svolgimento dell’evento e disallestimento), compreso lo smaltimento dei rifiuti e materiali di consumo vario;
c) Servizio di facchinaggio su richiesta del Committente: prestazioni di facchinaggio su richiesta anche in occasione di eventi per la movimentazione di arredi ed allestimenti anche di proprietà di terzi (clienti, allestitori, agenzie, ecc.);
d) Fornitura di prodotti e materiali di consumo per i bagni nelle quantità necessarie per lo svolgimento degli eventi previsti nel “Roma Convention Center - La Nuvola”.
I servizi, come specificato nel Capitolato Speciale di Appalto, saranno richiesti dal Committente all’Appaltatore attraverso l’emissione di appositi ODA (Ordine di Acquisto) vistati dal Direttore per l'esecuzione del Contratto ed autorizzati dal Responsabile Unico del Procedimento, di seguito anche “RUP”.
L’esecuzione del presente Accordo Quadro è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo, nel Capitolato Speciale d’Appalto (Allegato 1) e nell’offerta presentata in sede di gara (Allegato 2):
a) dalle disposizioni del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e smi e dal
D.P.R. 10 ottobre 2010, n.207 e smi, per quanto non abrogato;
b) dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e smi;
c) dal Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI);
d) dal Patto di Integrità:
e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti.
In caso di conflitto tra le disposizioni del presente contratto e i contenuti degli allegati, la prevalenza sarà determinata secondo l’ordine che segue: (1) contratto; (2) Capitolato Speciale d’Appalto; (3) Offerta della Contraente.
Per le attività a misura oggetto dell’Accordo Quadro la Committenza si riserva di non stipulare alcun contratto applicativo ovvero un numero di contratti applicativi tramite Ordine di Acquisto (ODA) per un importo complessivamente inferiore a quello presuntivamente stimato, senza che l’Appaltatore possa avere nulla a pretendere.
Art.3 (Modalità di esecuzione)
L’Appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni contrattuali senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze di "EUR S.p.A." e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all’attività lavorativa in atto.
Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n.81/2008 e smi). L’Appaltatore, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza.
In merito a quanto sopra, "EUR S.p.A." si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.
Le prestazioni dovranno, altresì, essere svolte dall’Appaltatore secondo la perfetta regola dell’arte, nel rispetto della normativa di riferimento e in conformità di quanto previsto nell’offerta dell’Appaltatore (Allegato 1), nel Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati (Allegato 2) e nel Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza (Allegato 3).
Le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro sono sottoposte a verifica di conformità ai sensi dell’art.102 del Codice. L’Appaltatore dovrà inoltre individuare all’interno della sua struttura organizzativa un referente del contratto dell’Appaltatore (Coordinatore Tecnico Operativo) quale unico referente responsabile delle comunicazioni che intercorreranno tra l’Appaltatore e il Committente.
Art.4
(Corrispettivo e modalità di pagamento)
Ferma restando la riserva di cui all’ultimo periodo del precedente art.2, il corrispettivo complessivo massimo convenuto per le attività oggetto del presente Accordo Quadro, ammonta a € [•] (euro-[•]) oltre I.V.A., comprensivo dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso valutati in € [•] (euro-[•]), così ripartiti:
Servizi a canone:
a) € [•] (euro-[•]), oltre I.V.A. per servizio di disinfestazione di tutti gli ambienti del “Roma Convention Center - La Nuvola” comprensivo dei costi per la sicurezza pari ad € [•];
b) € [•] (euro-[•]), oltre I.V.A. per servizio di fornitura e installazione degli accessori bagni in comodato d’uso gratuito comprensivo dei costi per la sicurezza pari ad € [•];
c) € [•] (euro-[•]), oltre I.V.A. per servizio giornaliero (lunedì- venerdì) di pulizia bagni B6-B7-B8 a livello +23.50 comprensivo dei costi per la sicurezza pari ad € [•].
Servizi a misura:
a) € [•] (euro-[•]), oltre I.V.A. per servizio di pulizia ambienti su richiesta del Committente comprensivo dei costi per la sicurezza pari ad € [•];
b) € [•] (euro-[•]), oltre I.V.A. per servizio di presidio e pulizia su richiesta del Committente comprensivo dei costi per la sicurezza pari ad € [•];
c) € [•] (euro-[•]), oltre I.V.A. per servizio di facchinaggio su richiesta del Committente comprensivo dei costi per la sicurezza pari ad € [•];
d) € [•] (euro-[•]), oltre I.V.A. per fornitura di prodotti e materiali di consumo per i bagni comprensivo dei costi per la sicurezza pari ad € [•].
Il costo complessivo della manodopora è valutato in € [•] (euro-[•])
con un’incidenza pari a [•]%. Detto importo verrà corrisposto:
- con riferimento alle prestazioni a canone in rate mensili posticipate dell’importo unitario di € [•] (euro-[•])oltre I.V.A. comprensivo dei costi per la sicurezza pari ad € [•],
- con riferimento alle prestazioni a misura in rate mensili posticipate dell’importo unitario che sarà determinato sulla base delle prestazioni rese nel periodo di riferimento,
i pagamenti potranno avvenire solo dopo l’accertamento della prestazione da parte del Direttore dell'Esecuzione del presente Contratto, attestata tramite il codice BAM e previa presentazione di regolare fattura da parte della Contraente.
L’Appaltatore potrà emettere la fattura soltanto dopo l’emissione del certificato di pagamento e della comunicazione del RUP che ne autorizza l’emissione.
Su detta comunicazione del RUP, sarà indicato il Codice BAM. La contabilizzazione del Corrispettivo per le attività, per le quali saranno emessi specifici ODA, sarà effettuata nel corso della loro esecuzione,
con le modalità fissate nell’Ordinativo medesimo, ossia, a seconda dei casi, a corpo od a misura, mentre la loro liquidazione avverrà in forma “cumulata” in ragione della loro effettiva ultimazione nel periodo oggetto di fatturazione.
I costi dei materiali verranno compensati a misura. Il relativo prezzo unitario sarà determinato secondo le modalità, i termini e le condizioni indicate nel Capitolato Speciale di Appalto.
Il Committente sui certificati di pagamento effettuerà una ritenuta delllo 0,50% a garanzia dell’osservanza da parte dell’Appaltatore delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza ai lavoratori.
Tale ritenuta sarà svincolata in sede di liquidazione finale, previa verifica della regolarità contributiva (di seguito anche “DURC”).
Tutte le fatture dovranno obbligatoriamente riportare il numero di BAM, pena l’irricevibilità di quest’ultime da parte del Committente, ed il seguente Codice Identificativo Gara, (di seguito anche “CIG”) [•].
In attuazione di quanto prescritto dall’art.3 della legge n.136/2010, l’Appaltatore dovrà utilizzare per il pagamento delle fatture uno o più conti correnti bancari, postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.
Ciascuna transazione posta in essere deve riportare il predetto codice CIG.
L’Appaltatore dovrà, altresì, comunicare le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.17 ter del D.P.R. n.633/1972, quale modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n.50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n.96, le fatture emesse nei confronti di EUR S.p.A. dovranno essere assoggettate alla disciplina del c.d. “split payment” e dovranno, pertanto, recare la dicitura “scissione dei pagamenti” o “split payment”, o eventuali altri regimi
I.V.A. previsti dalla legge, in assenza della quale verranno respinte.
In ottemperanza alla citata previsione normativa, il Committente corrisponderà all’Appaltatore il solo imponibile contrattualmente pattuito al netto dell’I.V.A. (evidenziata in fattura), che verrà trattenuta dal Committente. e versata direttamente all’Erario.
Con riferimento alla Legge di Bilancio 2018 che, con decorrenza 1 gennaio 2019, ha previsto l’obbligo di fatturazione elettronica anche tra soggetti privati attraverso il Sistema di Interscambio, EUR S.p.A. ha previsto l’utilizzo del Codice Destinatario “…………” per la ricezione della fattura elettronica.
Al riguardo precisiamo che, in relazione al presente contratto, il tracciato XML delle fatture emesse dalla Contraente, dovrà necessariamente prevedere, oltre agli elementi normativamente obbligatori, la compilazione dei seguenti riferimenti:
• Blocco 2.1.2 - dovrà riportare i dati identificativi del Contratto, il CIG, ove previsto;
• Blocco 2.1.5. - dovrà riportare il codice/ci BAM;
• Blocco 2.1.7 - dovrà riportare i SAL, ove previsti.
L’assenza di valorizzazione dei suddetti dati, già ad oggi obbligatori contrattualmente, comporterà l’irricevibilità della fattura.
Qualora la Contraente non sia obbligata alle modalità di fatturazione di cui al paragrafo precedente, dovrà inviare la fattura al seguente indirizzo pec: xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx@xxx.xx.
Le fatture verranno pagate a 30 (trenta) giorni fine mese data fattura mediante bonifico bancario alle coordinate comunicate dalla Contraente.
L’Appaltatore assume espressamente l’obbligo, a pena di nullità assoluta del presente contratto, di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010.
Il corrispettivo sopra indicato dovrà intendersi remunerativo di tutti gli oneri connessi all'espletamento delle attività contrattuali nonché compensativo di ogni attività di collaborazione prestata.
Resta inteso che l’Appaltatore non potrà avere nulla a pretendere qualora l'ammontare totale delle prestazioni afferenti i servizi extra
canone, fosse anche sensibilmente inferiore agli importi massimi stabiliti dal presente contratto, ad eccezione del pagamento delle prestazioni effettivamente eseguite ed accertate.
Art.5 (Durata)
L’Accordo Quadro avrà la durata di 12 (dodici) mesi, decorrenti dalla data di consegna del servizio e proseguirà per un periodo "strettamente necessario" a consolidare dal punto di vista operativo, tecnico ed economico le scelte progettuali effettuate ed a procedere all’affidamento di un nuovo accordo quadro di durata triennale.
E' escluso il tacito rinnovo alla scadenza.
Si precisa che, trascorsi i primi 6 mesi la Committenza effettuerà, a proprio insindacabile giudizio, una valutazione circa l’efficacia della sperimentazione. In esito a tale valutazione il contratto potrà proseguire con modalità innovative (in caso di esito positivo) o con modalità tradizionali (in caso di esito negativo) sino all’affidamento del nuovo appalto tramite procedura di gara aperta europea.
I criteri che saranno impiegati per valutare le risultanze acquisite riguarderanno:
1. l’efficacia delle metodologie di pulizia sperimentali ed innovative in termini:
a. qualitativi (assicurazione di un alto standard di pulizia): verranno effettuate delle verifiche periodiche sul livello prestazionale delle attività di pulizia sia tradizionali che sperimentali secondo le modalità ed i criteri indicati al paragrafo 7.1 del CSA. Sarà poi effettuata una comparazione tra il Grado percentuale complessivo delle Conformità (GC) riscontrato sulle superfici analoghe pulite con metodi tradizionali ed il GC riscontrato sulle superfici pulite con metodi sperimentali. La sperimentazione si riterrà positiva nel caso in cui il GCmedio Sperimentale ≥ GCmedio Tradizionale;
b. di produttività (minor tempo di esecuzione rispetto ai metodi “tradizionali”): verranno effettuate misure di produttività (intesi come mq/h puliti) durante le attività di pulizia delle facciate vetrate dell’intercapedine della Teca effettuate con navicella (metodo sperimentale) e con operai in corda (metodo tradizionale). La sperimentazione si riterrà positiva nel caso in cui la Pmedia Sperimentale > Pmedia Tradizionale;
2. l’economicità delle metodologie di pulizia sperimentali ed innovative (minor costo in capo alla stazione appaltante rispetto alle modalità “tradizionali”): verranno confrontati i costi (C) sostenuti per l’utilizzo delle soluzioni sperimentali (es. costo di noleggio dei robot, costi per le misure di sicurezza ed il presidio durante l’utilizzo delle navicelle in copertura) con i risparmi economici (R) determinati da un minor costo unitario per la pulizia delle relative superfici. La sperimentazione si riterrà positiva nel caso in cui RSperimentale ≥ CSperimentale;
3. la compatibilità delle nuove tecnologie con le esigenze gestionali ed operative del Centro Congressi (ad esempio, relativamente all’efficacia dell’impiego dei robot per la pulizia degli spazi congressuali durante lo svolgimento degli eventi in modo da limitare la presenza degli addetti di presidio): Verrà individuato il numero di giorni (GG) in cui è stato possibile l’impiego dei robot di pulizia in alternativa ai metodi tradizionali. Tale impiego sarà funzione delle esigenze commerciali dei singoli eventi (i tempi stimati di pulizia con le tecnologie innovative dovranno consentire il rispetto del programma degli eventi, l’utilizzo del robot durante lo svolgimento degli eventi dovrà risultare conveniente ed ugualmente efficace rispetto al presidio ordinario, ecc). La sperimentazione si riterrà positiva nel caso in cui, relativamente alle superfici che si prevede di pulire tramite robot, si avrà GGSperimentale ≥ GGTradizionale.
La sperimentazione sarà ritenuta positiva se almeno 3 dei 4 criteri sopraelencati saranno soddisfatti.
Si prevedono, sin d’ora, le alternative indicate nella seguente tabella.
HP | Tempo dalla consegna del servizio | Esito sperimentazione | Azione |
1 | 6 mesi | Negativo | Prosecuzione dell’appalto con sistemi di pulizia tradizionali sino all’aggiudicazione della procedura di gara aperta europea già avviata da EUR SpA (metodi tradizionali) |
2 | 6 mesi | Positivo (3 su 4 dei criteri di verifica soddisfatti) | Prosecuzione dell’appalto con sistemi di pulizia innovativi sino all’aggiudicazione del successivo appalto di servizi tramite procedura di gara aperta europea (durata massima stimata pari ad ulteriori 6 mesi) |
Art.6
(Dichiarazioni dell’Appaltatore e garanzie) L’Appaltatore è ben consapevole che l’immobile ove verrà svolto l’appalto è di raro pregio e che l’esecuzione dei servizi è finalizzato a garantire l’efficienza della infrastruttura.
L’Appaltatore con la sottoscrizione del presente accordo dichiara:
- di aver valutato lo stato dei luoghi per quanto riguarda gli accessi, le sedi stradali ed alla raggiungibilità;
- di aver valutato lo stato e le dimensioni dei luoghi in relazione all’esecuzione dei servizi oggetto;
- di aver valutato, per lo svolgimento del servizio, il particolare pregio dei materiali, delle finiture architettoniche;
- l’incondizionata accettazione che, a sua cura e spese, procederà ad eseguire tutte le attività relative alla pulizia dei residui di lavorazione, nonché, alla rimozione dei materiali, delle attrezzature e delle protezioni, assicurando dopo ogni intervento il ripristino della piena funzionalità e decoro dello stato dei luoghi;
- di aver valutato, nell’offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali, della mano d’opera, dei noli e dei trasporti;
- di aver valutato tutti gli approntamenti richiesti dalla normativa in materia di lavori pubblici, di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute pubblica.
L’Appaltatore non potrà, pertanto, eccepire, durante l’esecuzione delle prestazioni, la mancata conoscenza di elementi non valutati.
L’Appaltatore, in considerazione anche di quanto riportato ai commi che precedono, dichiara e garantisce di essere in possesso delle necessarie capacità tecniche e professionali, dichiarati in sede di gara, per l’esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto.
L’Appaltatore dichiara e garantisce altresì di essere in possesso di requisiti di capacità economica finanziaria, dichiarati in sede di gara, e si obbliga a presentare – oltre quanto previsto dagli artt.13 e 14 – la documentazione che potrà essere richiesta dal Committente.
L’Appaltatore dichiara e garantisce di non aver realizzato condotte contrarie alle regole della concorrenza nell’ambito della o aventi effetto sulla procedura di affidamento di cui in premesse.
Art.7
(Clausole risolutive espresse)
Il Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto stipulato ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 C.C., con l’applicazione di una penale pari al 10 % dell’importo residuo del corrispettivo (residuo che verrà calcolato decurtando dal corrispettivo complessivo il valore delle prestazioni già eseguite determinato in buona fede dal Direttore dell’Esecuzione, secondo quanto attestato dalla documentazione, che l’Appaltatore è onerato di presentare al Committente), fatta salva la richiesta di ogni maggiore danno e spesa conseguente a carico dell’Appaltatore, nei seguenti casi:
▪ grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
▪ in caso di concordato preventivo, di fallimento dell’Appaltatore;
▪ violazione delle norme del Codice Etico e del Modello n.231/01 di
"EUR S.p.A.";
▪ violazione delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti e in materia di sicurezza;
▪ violazione delle clausole del Patto di Integrità (Allegato 4);
▪ applicazione a carico dell’Appaltatore di una misura di prevenzione dei reati di tipo mafioso;
▪ l'impiego, presso l’Appaltatore di cittadini stranieri privi di regolare permesso di soggiorno;
▪ non veridicità delle dichiarazioni di cui all’art. 6 oppure, nel caso in cui nel corso dell’esecuzione del presente contratto, l’Appaltatore non rispetti i requisiti di cui all’art.80 D.Lgs. n.50/2016 ovvero i requisiti speciali di cui al disciplinare di gara per eventi sopravvenuti;
▪ violazione delle regole della concorrenza, ivi incluso il caso in cui la violazione sia stata commessa nell’ambito della o abbia avuto effetto sulla procedura di affidamento di cui in premesse;
▪ mancato rispetto degli obblighi previsti dalle vigenti leggi in materia retributiva, previdenziale ed assicurativa;
▪ reiterati e gravi inadempimenti delle prestazioni oggetto del servizio secondo quanto indicato all’art. 26 del CSA;
Ai sensi dell’art.3, comma 8, legge n.136/2010, il contratto sarà risolto di diritto qualora l’Appaltatore esegua le transazioni ad esso relative senza avvalersi di banche o della società “Poste Italiane S.p.A.”.
Art. 8
(Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto) [•] è il Direttore dell'Esecuzione del presente contratto.
Art.9
(Obblighi ed oneri a carico dell’Appaltatore’Appaltatore) L’Appatatore si obbliga a non sospendere le prestazioni oggetto del presente Accordo unilateralmente, anche nel caso in cui dovessero sorgere controversie con il Committente.
L’eventuale sospensione unilaterale delle prestazioni per decisione unilaterale dell’Appaltatore costitusce inadempimento contrattuale e comporta la risoluzione del contratto per fatto dell’Appaltatore.
In tal caso il Committente procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta salva la facoltà di procedere nei confronti dell’Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dal Committente e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.
L’Appaltatore risponde dei fatti dei propri dipendenti e dei propri eventuali subappaltatori.
L’Appaltatore è, altresì, tenuto ad osservare tutte le indicazioni impartite dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto ovvero da un suo incaricato. L’Appaltatore inoltre assume ogni responsabilità per gli infortuni e i fatti dannosi arrecati al Committente o a terzi imputabili all’Appaltatore o ai suoi ausiliari o incaricati o subappaltatori ed in qualsivoglia modo connessi all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, tenendo sollevata "EUR S.p.A." da ogni conseguenza diretta o indiretta. Fermo restando quanto previsto dalle altre disposizioni del presente contratto, l’Appaltatore assume ogni responsabilità per qualsiasi altra violazione del presente contratto, della normativa applicabile o dei diritti di terzi, che sia imputabile all’Appaltatore e sia connessa in qualsivoglia modo all’esecuzione del presente contratto e si obbliga a tenere manlevata ed indenne il Committente da qualsiasi danno, costo o spesa (incluse le spese legali) determinati da o comunque connessi a tali violazioni.
L’Appaltatore è tenuto all’esatta esecuzione delle prestazioni contrattuali con divieto assoluto di apportare autonomamente
varianti/modifiche non autorizzate dal Committente.
L’Appaltatore è responsabile della perfetta rispondenza del servizio richiesto alle condizioni contrattuali, nonché alle disposizioni apposte e contenute negli Ordini di Acquisto (ODA) di cui al Capitolato Speciale di Appalto, nelle istruzioni e nelle prescrizioni della Committenza.
Gli eventuali maggiori costi delle attività eseguite in difformità delle prescrizioni contrattuali o comunque impartite, non saranno tenuti in considerazione agli effetti della contabilizzazione.
Qualora l’appaltatore nel prorpio interesse o di sua iniziativa, impiegasse materiale di quantità eccedenti a quelle prescritte o di lavorazione più accurata o di maggior pregio rispetto a quanto previsto, e sempre che la Committenza accetti le opere così come eseguite, non avrà diritto ad alcun aumento dei prezzi contrattuali.
L’Appaltatore, nei confronti dei lavoratori impiegati nello svolgimento dei servizi in oggetto, ha l’obbligo assoluto:
▪ di applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro per le specifiche categorie di dipendenti;
▪ di pagare gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali;
▪ della regolare corresponsione delle spettanze mensili maturate. L’Appaltatore è tenuto inoltre a far rispettare l’obbligo, per il personale addetto alle operazioni, di indossare idonei abiti da lavoro e altre dotazioni DPI in conformità alle normative vigenti in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
L’Appaltatore è tenuto a far osservare, in modo scrupoloso, al personale addetto all'espletamento delle attività, il rispetto delle modalità di svolgimento delle medesime come specificate nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, DUVRI (Allegato 3).
L’Appaltatore è, inoltre, tenuto a:
- assicurare che gli operatori addetti si attengano tassativamente
alle disposizioni impartite dal Direttore dell’Esecuzione e al rispetto delle norme di cui al D.Lgs. n.81/2008 s.m.i.;
- assicurare che gli operatori addetti provvedano a comunicare immediatamente al Direttore dell’Esecuzione qualunque evento accidentale (es. danni non intenzionali, etc.) che dovesse accadere nell’espletamento delle prestazioni;
- ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di contratti di lavoro ed eventuali integrativi, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, tutela dei lavoratori, nonché previdenza, assistenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
- allontanare dal servizio, su richiesta motivata del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, i propri dipendenti che abbiano tenuto un comportamento non consono o che non siano ritenuti idonei a svolgere le mansioni assegnate;
- garantire per tutta la durata dell’appalto l’attività di cooperazione e coordinamento tra datori di lavoro ai fini del DUVRI (Allegato 3);
- mantenere a proprio carico la responsabilità e gli oneri per qualsiasi sanzione amministrativa che dovesse insorgere durante la fase di esecuzione del contratto.
L’inosservanza di uno degli obblighi previsti dal presente articolo è causa di risoluzione del contratto a insindacabile giudizio del Committente e fa sorgere il diritto per il Committente medesimo al risarcimento di ogni conseguente maggiore danno.
Art.10
(Obblighi di riservatezza e privacy)
Xxxxx restando quanto imposto da disposizioni inderogabili di legge, l’Appaltatore si obbliga a non rivelare ed a non utilizzare in alcun modo, per scopi diversi dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali, dati, notizie ed informazioni che vengano messi a sua disposizione dal
Committente, o che comunque riguardino l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente accordo quadro, il Committente, il gruppo della Società o la sua attività, e si rende garante della riservatezza anche da parte del personale dipendente e/o dei suoi collaboratori, adottando ogni cautela e precauzione al riguardo.
L’obbligo di segretezza sarà per l’Appaltatore vincolante per tutta la durata dell’esecuzione del presente accordo quadro ed anche successivamente alla sua ultimazione, fino al momento in cui tutte le informazioni conosciute siano divenute di dominio pubblico previa autorizzazione scritta del Committente.
L’Appaltatore nell’adempimento dei propri obblighi contrattuali nei confronti del Committente e nell’esecuzione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali, osserverà scrupolosamente le disposizione di cui alla vigente normativa in materia di privacy. l’Appaltatore si impegna ad adempiere a tutte le prescrizioni di legge in tema di trattamento dei dati personali per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali (ivi incluso per il trattamento dei dati personali da parte del Committente, che saranno comunicati/trasmessi dall’Appaltatore stesso).
E’ facoltà del Committente verificare in ogni tempo e con ogni modalità il rispetto dell’obbligo alla riservatezza e al trattamento di dati personali di cui al presente articolo.
Art.11 (Recesso)
Il Committente ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal Contratto con l’osservanza della disposizioni di cui all’articolo 109 del Codice.
In deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del Codice Civile e all’articolo 109, comma 1, del Codice, all’Appaltatore non spetterà il pagamento del mancato guadagno, qualora il recesso sia motivato da:
a) dichiarazione del Direttore dell’Esecuzione del Contratto che – sotto la propria responsabilitò ed a proprio insindaabile
giudizio – attesti condotte irregolari e/o negligenti e/o fruaudolente dell’Appaltatore, pregiudizievoli per la conduzione del servizio e per l’ottimale esecuzione;
b) conduzione del servizio tale da non assicurare il rispetto dei termini previsti ovvero da comprmetterne la buona riuscita;
c) mancata attuazione nei termini stabiliti degli interventi ordinati dal Direttore dell’esecuzione del contratto.
In nessun caso l’Appaltatore potrà recedere unilateralmente dal presente contratto.
L’Appaltatore non potrà pretendere altro compenso o indennizzo, per qualsiasi causa o titolo, ovvero chiedere la revisione del corrispettivo pattuito avendovi espressamente rinunciato con la sottoscrizione del presente contratto.
Art.12 (Risoluzione)
Il Committente ha la facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice Civile, dichiarando mediante pec all’Appaltatore l’intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva e salva la facoltà della scrivente di promuovere azione per eventuale risarcimento danni.
Il direttore dell’esecuzione del contratto, se nominato, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto
In qualsiasi caso di risoluzione del contratto si procederà ai sensi dell’articolo 108 del Codice.
Art. 13 (Garanzia Fideiussoria)
A garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più dall’esecutore rispetto alle risutlanza della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’Appaltatore, l’Appaltatore ha consegnato al Committente per la sottoscrizione del presente contratto una garanzia definitiva sotto forma di cauzione di importo pari a € [•], (euro-[•]), in conformità a quanto prescritto dall’art.103 del Codice. La cauzione è costituita mediante polizza assicurativa n. [•] emessa da “[•]” il [•], avente decorrenza dal [•] e scadenza al [•] e prevede espressamente l’obbligo del fideiussore di liquidare le somme richieste dal Committente entro 15 giorni dalla richiesta scritta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore, ai sensi dell’art.1944 c.c. ed alla decadenza di cui all’art.1957 Codice Civile.
Il Committente ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Il Committente può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le
inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell’affidamento ai sensi del comma 3 dell’articolo 103 del Codice.
La cauzione definitiva può essere progressivamente svincolata da parte dell’Appaltatore secondo le condizioni e le modalità indicate al comma 5 dell’articolo 103 del Codice.
In caso di escussione totale o parziale della garanzia, l’Appaltatore ha l’obbligo di reintegrare la stessa sino all’importo convenuto entro il termine di 15 giorni. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
La prestazione della suddetta garanzia non libera l’Appaltatore dall’obbligo di provvedere all’integrale riscarcimento di eventuale danni indipendentemente dal loro ammontare.
Art.14 (Polizza Assicurativa)
Ferma la responsabilità dell’Appaltatore ai sensi del presente contratto, l’Appaltatore ha consegnato al Committente, al momento della sottoscrizione del presente contratto e almeno 10 giorni prima la consegna del servizio, una copia della polizza assicurativa che assicura il Committente contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dell’appalto n [•], emessa
dalla “[•]” avente decorrenza dal [•] e scadenza al [•] con massimale non inferiore a € 2.000.000,00 per sinistro.
La polizza riportano la clausola specifica che “EUR S.p.A.” ai fini del risarcimento del danno è definito Terzo”.
Le polizze assicurative dovranno coprire tutta la durata dell’affidamento. In caso di cessazione di efficacia delle polizze prima della scadenza del contratto, lo stesso si risolverà automaticamente ai sensi dell’art.1353 c.c..
Art. 15 (Penalità)
Nel caso di inadempimenti, ritardi e disservizi, l’Appaltatore dovrà corrispondere al Committente le penali di cui al Capitolato Speciale di Appalto con particolare riferimento all’allegato 11, salvo il maggior danno.
Per l’applicazione delle penali, il Committente potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo.
L’Appaltatore prende atto che l'applicazione delle penali previste non preclude il diritto del Committente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni ai sensi dell'art.1382 c.c..
Ove l'importo complessivo delle penali applicate dovesse superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, l'inadempimento si intenderà non di scarsa importanza ex art.1455 c.c. e, pertanto, il Committente avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art.1456 c.c..
Ove per effetto dell'applicazione delle penali e delle conseguenti compensazioni con la cauzione definitiva prestata dall’Appaltatore, l'importo garantito dovesse risultare inferiore al 50% del valore della cauzione originariamente prestata, l’Appaltatore è tenuta a reintegrare tale cauzione fino alla originaria consistenza, a semplice richiesta da
parte del Committente, entro i termini perentori da questa assegnati, a pena di risoluzione ai sensi dell'art.1456 c.c..
Ai sensi dell’art.23 comma 2 del Decreto MIT 49/2018, le Parti riconoscono ed accettano che l’indennizzo che sarà dovuto da "EUR S.p.A." alla contraente nei casi sospensione del servizio non potrà superare, per tutta la durata del contratto, l’importo massimo pari al 5% (cinque-per cento) dell’importo contrattuale di cui al precedente Art. 4.
Le Parti inoltre, ai sensi dell’art. 24 comma 2 del predetto Decreto, riconoscono ed accettano che l’indennizzo che sarà dovuto da "EUR S.p.A." alla Contraente, per i danni che possano derivare a quest’ultimo in caso fortuito o di forza maggiore, non potrà essere superiore al 5% (cinque-per cento) del suddetto importo contrattuale. Nessun indennizzo sarà tenuto da "EUR S.p.A." nei casi in cui a determinare il danno abbia concorso la colpa della Contraente o delle persone di cui lo stesso è tenuto a rispondere.
Art.16
(Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Codice etico)
L’Appaltatore si obbliga ad osservare puntualmente, oltre alle norme di legge ed ai regolamenti vigenti, tutte le disposizioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di "EUR S.p.A." e le regole comportamentali contenute nel Codice etico della medesima. Tali documenti, dei quali l’Appaltatore dichiara di aver preso piena conoscenza, sono stati predisposti in attuazione del D.Lgs. n.231/2001 e successive modifiche ed integrazioni e sono consultabili sul web istituzionale di "EUR S.p.A." - Sezione Amministrazione Trasparenza oppure sono stati consegnati da EUR. La violazione anche di una sola delle disposizioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e nel Codice Etico attribuisce la facoltà ad "EUR S.p.A." di risolvere di diritto e con effetto immediato il presente contratto ai sensi dell’art.1456 del codice civile, previa comunicazione scritta all’Appaltatore in merito alla volontà di avvalersi
della presente xxxxxxxx, fatta salva la richiesta di risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione contrattuale. L’Appaltatore si impegna, altresì, a far osservare ai soggetti che operano per proprio conto nell'ambito dell'esecuzione del presente contratto i principi di cui al D.Lgs. n.231/2001 e i contenuti riportati nel Codice etico.
Art.17
(Foro Competente)
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla interpretazione e/o all’esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Art.18 (Subappalto)
Il Committente potrà autorizzare l’Appaltatore a effettuare il subappalto nei limiti e nel rispetto di tutto quanto previsto dall’articolo 105 del Codice e dalle disposizioni contenute nel Capitolato Speciale di Appalto. In caso di subappalto autorizzato, è necessario che l’Appaltatore trasmetta al RUP le fatture quietanzate delle attività svolte dai subappaltatori nel periodo di riferimento, in mancanza delle quali non si potrà procedere ai pagamenti.
In caso di subappalto, l’Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori, a pena di nullità del contratto di subappalto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte del contratto da ultimo detto assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n.136/2010; l’Appaltatore si impegna inoltre a dare immediata comunicazione al Committente ed alla Prefettura di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore, il quale rimane pienamente responsabile nei confronti del Committente della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata (ivi incluso il rispetto di tutti gli obblighi e garanzie
previsti dal presente contratto). Resta inteso che l’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Committente da qualsivoglia danno, costo o spesa per tutti gli infortuni e fatti menzionati all’art. 9 co. 2 imputabili al subAppaltatore e ai suoi ausiliari.
Art.19
(Documenti che regolano l’Appalto e interpretazioni)
Il rapporto con l’Appaltatore è disciplinato dal Contratto, nonché dalle norme e dai documenti richiamati e allegati, che l’Appaltatore dichiara e garantisce di ben conoscere.
Qualora fossero riscontrate eventuali alternative o discordanze tra i contenuti dei documenti contrattuali, la relativa prevalenza sarà determinata secondo il seguente ordine decrescente di successione, salve diverse espresse indicazioni esplicitamente riportate nei documenti stessi:
• Contratto d’Appalto;
• Capitolato Speciale d’Appalto ed allegati;
• Offerta Tecnica ed Economica presentata dall’Appaltatore in fase di gara.
La risoluzione di eventuali contrasti non può essere intesa come variante, ma come semplice rispetto dei patti e come prestazione contrattuale.
In caso di norme del Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
L’interpretazione delle clausole contrattuali così come delle disposizioni del Capitolato Speciale di Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati riecrcati, per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articolo da 1362 a 1369 del Codice
Civile.
Articolo 20 (Allegati)
Si allega al presente contratto, per formarne parte integrante, la seguente documentazione:
1. Allegato 1: L’Offerta presenta dall’Appaltatore nella fase di gara; (Offerta);
2. Allegato 2: Capitolato Speciale d’Appalto, comprensivo di tutti gli allegati;
3. Allegato 3 : Duvri;
4. Allegato 4: Patto di integrità.
"EUR S.p.A."
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Ai sensi e per gli effetti dell'art.1341 del Codice Civile, l’Appaltatore dichiara di approvare tutte le clausole del presente contratto ed in particolare le seguenti: Art.4 (Corrispettivo e modalità di pagamento); Art.7 (Clausole risolutive espresse), Art.9 (Obblighi ed oneri a carico dell’Appaltatore); Art.10 (Obblighi di riservatezza e privacy); Art.11 (Recesso); Art.12 (Risoluzione); Art.13 (Garanzia fideiussoria); Art.16 (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Codice Etico); Art.15 (Penalità); Art.17 (Foro Competente); Art.18 (Subappalto); Art.19 (Documenti che regolano l’Appalto e interpretazioni).
Letto, confermato e sottoscritto.
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