Contract
Giurisprudenza
I singoli contratti
Contratto autonomo di garanzia
Polizza fideiussoria, Garantievertrag e tutele per il garante
TRIBUNALE DI PALERMO, ord. 27 gennaio 2012 - Pres. Conti - SAFAB c. Siciliacque e SACE BT
Il contenuto del contratto di appalto refluisce sull’operatività della garanzia fideiussoria prestata dal soggetto assicuratore terzo operante per i soli casi di inadempimento da parte del contraente delle obbligazioni previ- ste nel contratto.
@ Il testo integrale della sentenza è disponibile su: xxx.xxxxx.xx\icontratti
Conforme | Trib. Piacenza, ord. 8 aprile 2011; Trib. Roma, ord. 7 luglio 2011 |
Difforme | Corte d’Appello di Roma, sent. 22 maggio 2012, n. 3508 |
ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
IL COMMENTO
di Xxxxxxx Xxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxxx
L’articolo analizza - all’interno dell’istituto del contratto autonomo di garanzia - la posizione del garante, da molti ritenuta estremamente debole, per metterne invece in luce le possibili tutele da questo azionabili in se- de di merito e dal punto di vista strettamente processuale. Il lavoro si sofferma infine sull’analisi di una re- cente pronuncia del Tribunale di Palermo, sottolineandone gli aspetti che confermano l’impostazione sopra evidenziata.
Polizza fideiussoria e contratto autonomo di garanzia
L’ordinanza che qui si commenta si inserisce nel- l’ampio filone di pronunce giurisprudenziali riguar- danti il contratto autonomo di garanzia, andandone ad approfondire aspetti e tematiche dibattuti sia in dottrina che in giurisprudenza. In particolare, nel provvedimento de quo viene statuito che esclusiva- mente l’inadempimento di un’obbligazione espres- samente prevista nel contratto sottostante cui la po- lizza fideiussoria afferisce può giustificare un’even- tuale escussione da parte del beneficiario.
Il dibattito legato alla polizza fideiussoria e al con- tratto autonomo di garanzia ha impegnato - e sta tut- tora interessando - tanto la dottrina quanto la giuri-
sprudenza su vari aspetti. A scopo di chiarezza, è d’uopo ricordare che il contratto autonomo di garan- zia è da intendersi quale negozio con cui il garante si impegna nei confronti del beneficiario a corrispon- dere a questi una somma di denaro in caso di ina- dempimento (o adempimento inesatto) dell’obbliga- zione cui è tenuto il debitore principale sulla base di quanto indicato dal beneficiario medesimo (1).
Nota:
(1) Nella prassi commerciale, il contratto autonomo di garanzia sta assumendo un ruolo sempre più importante in quanto assi- cura una maggiore certezza nei rapporti giuridico/economici ed evita inutili immobilizzazioni di denaro. In materia, tra i contribu- ti più importanti si vedano X. Xxxxxx, Le garanzie del credito, Mi-
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Il dibattito - peraltro già acceso da tempo - ha rice- vuto nuova linfa da una fondamentale sentenza del- la Cassazione che ha qualificato la polizza fideiusso- ria (2) come contratto autonomo di garanzia (3).
Note:
(continua nota 1)
xxxx, 2010, 775 ss.; X. Xxxxxxx, Garanzie personali, in X. Xxxxx (diretto da), Trattato di diritto civile. I singoli contratti, Torino, 2009, 410 ss.; X. Xxxxxxx, Garanzia pura e contratti di rischio, Mi- lano, 2006, passim; X. Xxxxxxxxxxx-X. Xxxxxxxxx, Fideiussione e contratti di garanzia personale, in X. Xxxxxxxxxxx (a cura di), I contratti di garanzia, Torino, 2006, 532; X. Xxxxxxxxxx, Garanzie au- tonome e tutela dell’ordinante, Napoli, 2003, 39 ss.; X. Xxxxx, La fideiussione ed il contratto autonomo di garanzia, in X. Xxxxxxx (diretto da), I contratti del commercio, dell’industria e del merca- to finanziario, Torino, 1995, 771 ss.
(2) In materia di polizza fideiussoria, si vedano: X. Xxxxxxx, Le ga- ranzie dei crediti, 2012, 684 ss.; X. Xxxxxxx, Fideiussione e con- tratto autonomo di garanzia: tertium non datur, in Obblig. e xxxxx., 2011, 89 ss.; X. Xxxxxx, La polizza fideiussoria nel genus delle garanzie atipiche, ibidem, 104 ss.; X. Xxxxxxxxx, Polizze fi- deiussorie e un’occasione di riflessione sulle clausole di paga- mento “a prima richiesta”, in Giust. civ., 2010, 2488 ss.; F. Asto- ne, Contratto autonomo di garanzia, polizza fideiussoria e fide- iussione, tra qualificazione “negativa” e ricerca della disciplina applicabile ai contratti atipici e clausole generali, in Riv. not., 2010, 1239 ss.; X. Xxxxxxxx, Ei fe’ silenzio, ed arbitro s’assise in mezzo a lor, ovvero fine dei contrasti sulla natura dell’assicura- zione fideiussoria, in Assic., 2010, 482 ss.; X. Xxxxxxx, Fideius- sione e garantievertrag, in Corr. giur., 2010, 444 ss.; X. Xxxxx, Ga- rantievertrag e polizza fideiussoria: il grand arr t delle sezioni unite tra massime ed obiter dicta, ibidem, 1034 ss.; X. Xxxxx- gese, Il Garantievertrag secondo le Sezioni Unite, in Giust. civ., 2010, 1365 ss.; X. Xxxxxxx, La natura giuridica della polizza fi- deiussoria: l’intervento delle sezioni unite, in questa Rivista, 2010, 453 ss.; X. Xxxxx, La polizza fideiussoria al vaglio delle se- zioni unite. Tra autonomia e accessorietà della garanzia, in Nuo- va giur. civ. comm., 2010, 904 ss.; X. Xxxxxxx, Le garanzie auto- nome, e in particolare le polizze fideiussorie, viste dalle Sezioni unite, in Giur. it., 2010, 2038 ss.; G.B. Barillà, Le Sezioni unite e il Garantievertrag un quarto di secolo dopo: una pronuncia “sto- rica” fa chiarezza sui differenti modelli di garanzie bancarie auto- nome, in Banca borsa tit. cred., 2010, 279 ss.; Id., Il tipo fideius- sorio e le garanzie autonome nella prassi bancaria: qualificazione della fattispecie nella ricostruzione della volontà delle parti e nel- l’analisi dei rischi garantiti, ibidem, 51 ss.; X. Xxxxxxxx, Polizza fi- deiussoria, in Notariato, 2010, 364 ss.; X. Xxxxx, Polizze fideius- sorie a garanzia di obbligazioni dell’appaltatore, in Dir. pratica soc., 2010, 10, 36 ss.; X. Xxxxx, Un tentativo (non convincente) di “definitivamente chiarire” la differenza tra fideiussione e Ga- rantievertrag, in Banca borsa tit. cred., 2010, 425 ss.; X. Xxxxxxx, In tema di escussione abusiva di garanzia bancaria autonoma: tra exceptio doli ed opponibilità dei limiti oggettivi della dichiarazio- ne di garanzia, ibidem, 379 ss.; X. Xxxx, Fideiussione e contrat- to autonomo di garanzia, in Riv. not., 2008, 589 ss.
(3) Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3947, in Banca borsa tit. cred., 2010, 4, 425. In merito, si noti che il percorso che ha por- tato le Sezioni Unite ad adottare tale punto di vista è stato lungo. In particolare, la Corte (Cass., Sez. III, 1° giugno 2004, n. 10486, in Assic., 2005, 3, 177; conf. Cass., Sez. III, 10 maggio 2002 n. 6728, in Giust. civ. 2003, I, 1615) ha ritenuto che «al contratto cosiddetto di assicurazione fideiussoria (o cauzione fideiussoria o assicurazione cauzionale), caratterizzato dall’assunzione di un impegno, da parte di una banca o di una compagnia di assicura- zioni, di pagare un determinato importo al beneficiario, onde ga- rantirlo nel caso di inadempimento della prestazione a lui dovuta da un terzo, sono applicabili le disposizioni della fideiussione, sal-
vo che sia stato diversamente disposto dalle parti. La clausola con la quale venga espressamente prevista la possibilità, per il creditore garantito, di esigere dal garante il pagamento imme- diato del credito “a semplice richiesta” o “senza eccezioni” ri- veste carattere derogatorio rispetto alla disciplina della fideius- sione. Siffatta clausola, risultando incompatibile con detta disci- plina, comporta l’inapplicabilità delle tipiche eccezioni fideiusso- rie, quali, ad esempio, quelle fondate sugli art. 1956 e 1957 c.c., consentendo l’applicabilità delle sole eccezioni relative al rap- porto garante/beneficiario». Più recentemente (Cass., Sez. II, 21 febbraio 2008, n. 4446, in Mass. Giust. civ., 2008, 2, 267, la Cor- te ha affermato che la modifica dello schema fideiussorio è as- solutamente legittima nell’ordinamento civilistico, in quanto espressione della generale libertà ed autonomia negoziale delle parti: «in tema di fideiussione, la cosiddetta clausola solve et re- xxxx inserita nel contratto con formule del tipo “senza riserva al- cuna” ovvero «dietro semplice richiesta”, ove prevedente l’esclusione per il garante di poter opporre al creditore principa- le eccezioni che attengono alla validità del contratto da cui deri- va l’obbligazione principale, è pienamente valida e non è priva di efficacia ai sensi dell’art. 1462 c.c. in quanto costituisce manife- stazione di autonomia contrattuale, non altera i connotati tipici della fideiussione e non comprende il divieto di sollevare ecce- zioni attinenti alla validità dello stesso contratto di garanzia». Ac- canto a tale orientamento, altre pronunce si sono poste invece su un piano un po’ diverso. Ad esempio, è stato ritenuto (Cass., Sez. I, 4 luglio 2003, n. 10574, in Banca Borsa tit. cred., 2004, II, 497; conforme negli stessi termini: Cass., Sez. III, 8 gennaio 2010, n. 84, in Mass. Giust. civ., 2010, 1, 26) che «la deroga al- l’art. 1957 c.c. non può ritenersi implicita nell’inserimento, nella fideiussione, di una clausola di pagamento a prima richiesta o di altra equivalente, sia perché detta norma è espressione di un’esigenza di protezione del fideiussore, che prescinde dal- l’esistenza di un vincolo di accessorietà tra l’obbligazione di ga- ranzia e quella del debitore principale e può essere considerata meritevole di tutela anche nelle ipotesi in cui tale collegamento sia assente, sia perché, comunque, la presenza di una clausola siffatta non assume rilievo decisivo ai fini della qualificazione di un negozio come contratto autonomo di garanzia o come fide- iussione, caratterizzata da un vincolo di accessorietà, più o me- no accentuato, nei riguardi dell’obbligazione garantita, sia infine a clausole, il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizza- to, nella comune intenzione dei contraenti, non all’esclusione ma ad una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957, ad esempio limitata alla previsione che una semplice ri- chiesta scritta sia sufficiente ad escludere l’estinzione della ga- ranzia». Analoghi principi si trovano espressi in successive pro- nunce della Corte (Cass., Sez. III, 21 maggio 2008, n. 13078, in Banca Borsa tit. cred., 2009, 4, 411) la quale, inserendosi nel sol- co interpretativo appena tracciato e descritto, ha confermato l’insegnamento secondo il quale «la decadenza prevista in tema di fideiussione dall’art. 1957 c.c., per l’ipotesi che il creditore non coltivi entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione la pro- pria pretesa nei confronti del debitore principale, così come può essere pattiziamente esclusa nei contratti di fideiussione tipici, allo stesso modo può essere volontariamente estesa ad un con- tratto autonomo di garanzia, il quale preveda una clausola di pa- gamento “a prima richiesta”. In questo caso, però, la suddetta decadenza può essere evitata dal creditore non solo iniziando l’azione giudiziaria nei confronti del debitore principale, ma an- che soltanto rivolgendo al fideiussore la richiesta di adempi- mento». Si trattava pertanto - a questo punto - di chiarire se det- te deroghe rendessero il regolamento contrattuale comunque compatibile con lo schema della fideiussione ovvero se inte- grassero una così rilevante alterazione del tipo negoziale fide- iussorio tale da provocarne un exodus che conducesse all’ap- prodo del contratto autonomo di garanzia, così come comune- mente praticato nel commercio internazionale e, di recente, an- che nazionale. La questione interpretativa è stata risolta dalla sentenza delle Sezioni Unite sopra citata, attualmente pietra an- golare della disciplina in tema di polizza fideiussoria, ove è stato
(segue)
La polizza fideiussoria (detta anche “contratto di as- sicurazione fideiussoria” o “cauzione fideiussoria”) è una figura molto utilizzata nella prassi commerciale. Anzi, negli ultimi tempi si sta assistendo sempre di più ad una diffusione a macchia d’olio di tale istitu- to, soprattutto - ma non solo - nell’ambito degli ap- palti con la pubblica amministrazione.
In questa sede, tuttavia, non si vuole effettuare una ricostruzione dell’istituto, sul quale molto - e da vo- ci autorevoli - è già stato scritto, bensì si ritiene op- portuno approfondire un aspetto che spesso è stato trascurato nell’analisi della polizza fideiussoria e che emerge chiaramente dall’ordinanza in commento: ci si riferisce in particolare alla posizione del garante - quasi sempre considerata di assoluta e inevitabile debolezza - e alle eventuali azioni che questi possa intraprendere a tutela dei suoi interessi.
La posizione del garante e le eccezioni sollevabili
Nell’ambito di una polizza fideiussoria, com’è noto, si costituisce un rapporto tripartito in virtù del qua- le il garante - a richiesta del beneficiario di polizza - è tenuto ad indennizzare questi del danno sofferto a causa dell’inadempimento (o adempimento inesat- to) da parte del contraente (4).
La posizione del garante è in apparenza, quindi, piuttosto debole in quanto questi è obbligato a paga- re non appena il beneficiario ne faccia semplice ri- chiesta. Xxxxxxxxx, non si ritiene possibile consi- derare la situazione in cui versa il garante come del tutto sprovvista di tutele ed esposta alla assoluta ar- bitrarietà del beneficiario.
Infatti, pur trattandosi sempre di una garanzia a prima richiesta, è da riconoscere la possibilità per il garante di sollevare varie eccezioni nei confronti del benefi- ciario di polizza. Nello specifico, le eccezioni che pos- sono essere sollevate dal garante attengono all’inesi- stenza del rapporto sottostante, alla nullità di questo per contrarietà a norme imperative o per illiceità del- la causa, nonché all’escussione fraudolenta del bene- ficiario (5): il concetto cui la giurisprudenza e la dot- trina fanno riferimento in proposito è quello dell’ex- ceptio doli, che rappresenta il limite all’astrattezza del- la garanzia autonoma, autorizzando il garante a rifiu- tare il pagamento laddove l’escussione della garanzia si appalesi come non conforme a buona fede (6).
Sul piano pratico, l’exceptio doli «suppone l’esistenza di
Note:
(continua nota 3)
affermato il principio di diritto secondo cui «la polizza fideiusso- ria stipulata a garanzia delle obbligazioni assunte da un appalta-
tore costituisce una garanzia atipica, in quanto, ferma restando l’invalidità della polizza stessa se intervenuta successivamente rispetto all’inadempimento delle obbligazioni garantite, l’insosti- tuibilità di queste ultime comporta che il creditore può preten- dere dal garante solo il risarcimento del danno dovuto per l’ina- dempimento dell’obbligato principale, prestazione diversa da quella alla quale aveva diritto, venendo così vulnerato il mecca- nismo della solidarietà che, nella fideiussione, attribuisce al cre- ditore la libera electio, cioè la possibilità di chiedere l’adempi- mento così al debitore come al fideiussore, a partire dal mo- mento in cui il credito è esigibile». Secondo la ricostruzione ope- rata dalle Sezioni Unite, la caratteristica fondamentale del con- tratto di garanzia atipica, che vale a distinguerlo dalla fideiussio- ne di cui agli artt. 1936 ss. c.c., è la carenza dell’elemento della accessorietà, atteso che il garante si impegna a pagare al bene- ficiario, senza opporre eccezioni in ordine alla validità e/o all’effi- cacia del rapporto di base. Infatti, in presenza di un contratto di garanzia atipica, la prestazione dovuta dal garante è qualitativa- mente diversa da quella dovuta dal debitore principale, essendo non già quella di assicurare l’adempimento della prestazione de- dotta in contratto, ma semplicemente quella di assicurare la soddisfazione dell’interesse economico del beneficiario com- promesso dall’inadempimento.
(4) Come correttamente sostenuto da X. Xxxxxx, Riflessioni sulla struttura del contratto autonomo di garanzia e della polizza fideius- xxxxx, in Rivista di Diritto dell’Economia, dei Trasporti e dell’Am- biente, 2012, X, in xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx, la polizza fideiussoria «è un contratto che assolve contemporaneamente a più funzioni: una funzione di liquidità; una funzione di assicurazione; una funzione di finanziamento; nessuna delle quali, tuttavia, prevalente».
(5) Da ultimo si veda Trib. Milano, n. 7011 del 2012, il quale ha confermato che «il garante si impegna a versare al beneficiario la somma pattuita a prima richiesta di quest’ultimo e rinuncian- do espressamente alla possibilità di opporgli le eccezioni relati- ve alla validità o all’efficacia dell’obbligazione garantita (con la sola eccezione: i) dell’inesistenza del rapporto sottostante; (del- la nullità di esso per contrarietà a norme imperative ovvero per illiceità della causa; iii) infine, dell’escussione fraudolenta o abu- siva da parte del beneficiario, facendo valere la c.d. exceptio do- li generalis seu praesentis)».
(6) Trib. Bologna, 22 giugno 2004, in Guida dir., 2005, 3, 80. Si veda in merito anche quanto statuito da Trib. Milano, 13 dicem- bre 1990, in Banca borsa tit. cred., 1991, 588 ss.: «L’exceptio doli è fondata sul principio di buona fede, il quale esclude che un soggetto possa conseguire un utile in danno di altri utilizzando in modo formalmente corretto le facoltà concessegli dal regola- mento negoziale, ma per finalità e con esiti contrastanti con lo scopo perseguito dalle parti col negozio e non meritevoli di tu- tela». Varie pronunce hanno chiarito il concetto di exceptio doli. In particolare, Trib. Vicenza, 10 luglio 2001, in Giur. It., 2002, 119, ha precisato che «è possibile concedere l’ordine di so- spensione del pagamento della garanzia a prima richiesta pre- stata per la consegna di merci (denominata “advance payment bond“) allorquando appaia in modo evidente e manifesto l’in- sussistenza del diritto di riscuotere la garanzia: ricorrono tali re- quisiti tutte le volte in cui l’adempimento del rapporto principale emerga in modo chiaro ed evidente da documenti o da altri mez- zi istruttori». Trib. Milano, 2 marzo 1994, ivi, 1995, I,2, 308, ha in- vece sottolineato che «validamente oppone l’”exceptio doli ge- neralis“ l’ordinante di una garanzia bancaria internazionale a pri- ma domanda al quale il beneficiario xxxxxxx l’escussione esclu- sivamente quale mezzo di pressione per ottenere la proroga del- la garanzia (“extend or pay“)”. Cass. 1° ottobre 1999, n. 10864, in Lplus, si è espressa affermando che «la exceptio doli genera- lis seu presentis ha fondamento storico - romanistico nella cir- costanza che l’attore, nell’avvalersi di un diritto del quale pre- tende tutela giudiziale, si renda colpevole di frode, in quanto sot- tace, nella prospettazione della fattispecie controversa, situazio- ni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto fatto valere ed aventi forza modificativa o estintiva del diritto stesso».
un contrasto, a livello di un concreto rapporto intersog- gettivo, tra due regole: secondo la terminologia latina, tra quanto dispone una norma jus civile, o strictum, e quanto discenderebbe dalla naturalis aequitas» (7).
Tuttavia, come è stato correttamente osservato, non bisogna immaginarsi un’eccezione che faccia riferi- mento ad un “agire malizioso”, come pure la locuzio- ne farebbe immaginare: quello che invece rileva è che vi sia una situazione di per sé aderente al detta- to normativo ma che non risponda «alla funzione cui è preposta dalla norma stessa» (8).
Così intesa l’exceptio doli, i profili che possono essere fatti valere dal garante debbono attenere al rapporto garantito (contraente/beneficiario), al rapporto di garanzia (contraente/garante) ed al rapporto inden- nitario (garante/beneficiario).
In relazione al primo dei profili sopra evidenziati, basti pensare al caso di un rapporto garantito che è inesistente: in tale situazione, mai potrà il garante essere tenuto a corrispondere un indennizzo laddo- ve anche il contraente non avrebbe mai dovuto eseguire alcuna prestazione nei confronti del bene- ficiario (9). Inoltre, qualora il contratto sottostante sia nullo per contrarietà a norme imperative o per- ché abbia una causa illecita, detta invalidità non potrebbe che trasferirsi anche alla polizza fideiusso- ria: nel caso contrario, si arriverebbe a condizioni illogiche che non potrebbero in nessun caso essere accettate (10). Infine, è chiaro che - laddove il con- tratto sottostante sia stato completamente ed op- portunamente adempiuto dal contraente - il garan- te abbia diritto a non vedere azionata alcuna prete- sa indennitaria da parte del beneficiario nei suoi confronti (11).
In merito al secondo profilo di cui sopra, si deve gio- coforza ammettere che - con riguardo al rapporto tra contraente e garante - le eccezioni attinenti la vali- dità, la durata e l’estensione del titolo del contratto di garanzia siano sempre ammissibili. Si può fare rife- rimento - in proposito - alle ipotesi di scadenza della polizza, di tardività dell’escussione, di eccedenza del- l’importo escusso rispetto a quello garantito, ecc.
Quanto alle eccezioni attinenti il rapporto tra ga- rante e beneficiario, infine, non può non ricono- scersi il diritto del primo di opporre al secondo - a ti- tolo puramente esemplificativo - la compensazione legale per un credito vantato direttamente nei suoi confronti (12).
Nel caso in cui il garante non ravvisi alcuna possibi- lità di sollevare le eccezioni sopra elencate, dovrà procedere con la liquidazione dell’indennizzo richie- sto dal beneficiario e tutelare le proprie ragioni eco- nomiche in sede di regresso nei confronti del con-
Note:
(7) Così X. Xxxxxxxx, Exceptio doli generalis, in Banca borsa tit. cred., 1998, 147-148. Sul tema dell’exceptio doli e degli aspetti ad esso connessi, si può fare riferimento ai seguenti scritti: X. Xxxxxxx, L’exceptio doli dal diritto civile al diritto commerciale, Padova, 2005; X. Xxxxxxxx, Exceptio doli generalis, cit., pag. 147 ss.; X. Xxxxxxx, Escussione abusiva delle garanzie bancarie a pri- ma domanda, in Dir. comm. intern., 1988, 498 ss.; F. Mastro- paolo, Pagamento a prima richiesta, limiti alla inopponibilità del- le eccezioni e problemi probatori, in Banca borsa tit. cred., 1990, 553 ss.; X. Xxxxxxxx, Adempimento del debito garantito e clau- sola di pagamento a vista e senza eccezioni, ivi, 1988, 383 ss.; X. Xxxxxxxx, Per un’applicazione dell’“exceptio doli generalis” ro- mana in tema di contratto autonomo di garanzia, in Riv. dir. civ., 1996, 629 ss.; X. Xxxxx, L’uso giurisprudenziale dell’“exceptio doli generalis”, in Contr. e impr., 1986, 215 ss.; X. Xxxxxxxx, Con- tratto autonomo di garanzia ed exceptio doli generalis, in Riv. dir. civ., 1988, 443 ss.; I. Xxxxx, Riflessi sull’exceptio doli generalis dei doveri di protezione gravanti in capo al garante “autonomo”, in Giur. it., 2001, 1987 ss.; X. Xxxxx, Garanzie bancarie interna- zionali a prima domanda: giurisdizione e legge applicabile, ivi, 1995, 318 ss.; X. Xxxxxxxx, Contratti di finanziamento e garanzia. Il contratto autonomo di garanzia, in Nuove tipologie contrattua- li, Roma, 1991, 79 ss.; X. Xxxxx, Garanzie bancarie “a prima ri- chiesta” e tutela cautelare atipica, in Giur. it., 1993, 553 ss.; X. Xxxxxxxx, Le garanzie internazionali: problematiche relative alla causa e alla azionabilità in giudizio, in Giur. comm., 1993, 772 ss.;
G.B. Barillà, L’abuso nell’escussione nelle garanzie “quadrango- lari”, in Banca borsa tit. cred., 2005, 85 ss.; X. Xxxxxxxxxx, Ga- ranzie autonome, prova liquida e inibitoria di pagamento, in Nuo- va giur. civ. e comm., 2006, 103 ss.
(8) Così I. Xxxxx, Riflessi sull’exceptio doli generalis dei doveri di protezione gravanti in capo al garante “autonomo”, cit., 1990.
(9) In merito, si consideri quanto statuito da Xxxx. 12 dicembre 2008, n. 29215, in Notariato, 2009, 137, ovvero che «il garante è tenuto a pagare il creditore senza possibilità di opporre le ecce- zioni spettanti al debitore principale e nemmeno è necessario il previo accertamento dell’inadempimento, attenendo esso al rapporto principale e salva per il garante la sola exceptio doli ove egli riesca a provare in modo certo ed incontestato la parziale inesistenza del credito che ha dato luogo all’escussione». Non costituirebbe inesistenza del rapporto garantito, invece, l’omes- sa sottoscrizione della polizza da parte del contraente: come cor- rettamente statuito da Trib. Milano, n. 2304/2012, inedita, «va ri- gettata l’eccezione… di inesistenza del rapporto contrattuale di garanzia per omessa sottoscrizione da parte della contraente… si osserva invero che, ancorché di regola la fideiussione sia con- tratto tra il fideiussore e il creditore della prestazione garantita, può tuttavia anche essere stipulata tra il debitore… e il garante, così da configurarsi come un contratto in favore del terzo credi- tore, con il quale il beneficiario, ex art. 1411 c.c., acquista il dirit- to contro il promittente per effetto della stipulazione, e la dichia- razione di volerne profittare ha unicamente l’effetto di rendere ir- revocabile la stipulazione in suo favore…».
(10) Si veda in proposito Xxxx. 14 dicembre 2007, n. 26262, in Mass. Giur. It., 2007: nell’ipotesi «in cui, attraverso il secondo contratto si tende ad assicurare il risultato che l’ordinamento vie- ta, l’invalidità del contratto “presupposto” si comunica… al con- tratto di garanzia, rendendo la sua causa illecita». In tal senso an- che Xxxx. 7 marzo 2002, n. 3326, in Studium juris, 2002, 795, e Cass., 3 marzo 2009, n. 5044, in Mass. Giur. It., 2009.
(11) Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3947, in Foro It., 2010, 10, 1, 2799.
(12) Come chiaramente indicato dalla Xxxx. 10 maggio 2002, n. 6728, in questa Rivista, 2002, 918, «proprio l’autonomia rispetto al rapporto principale evidenzia che nessuna ragione logico-giuri- dica impedisce, nel rapporto garante-beneficiario, al primo di op- porre la compensazione per un credito vantato direttamente nei confronti del secondo».
traente. Tuttavia, il periodo che va dalla ricezione della richiesta escussiva del beneficiario alla decisio- ne di procedere o meno con la liquidazione dell’in- dennizzo rappresenta un momento fondamentale per l’operato del garante.
Il garante, infatti, una volta ricevuta una richiesta escussiva, ha necessità di accertare la sussistenza dei presupposti per la liquidazione dell’importo richie- sto: deve in altri termini verificare se l’inadempi- mento denunciato dal creditore garantito rientri o meno nell’ambito di operatività della garanzia. Det- to accertamento viene eseguito dal garante tramite l’espletamento della c.d. attività di istruttoria in- dennitaria, posta in essere dal competente ufficio in- terno in conformità con quanto stabilito in materia dalla normativa e dalle apposite procedure interne. Tale esame è tanto più importante ove si consideri che «il garante non è autorizzato ad effettuare paga- menti arbitrariamente intimatigli, a pena di perdita del regresso nei confronti del debitore principale» (13).
La conseguenza potenzialmente di estremo pregiudi- zio per il garante - ovvero la perdita del diritto di re- gresso - impone allo stesso un’attenta valutazione della documentazione e delle ragioni del beneficia- rio al fine di comprendere se sia necessario ottempe- rare alla richiesta pervenuta. Spesso però le informa- zioni in possesso del garante sono lacunose e non permettono un’adeguata conoscenza della vicenda. Di conseguenza, questi - in un’ottica di completa re- sponsabilizzazione - ha il dovere di richiedere ogni documento che reputi necessario per l’analisi sia al contraente (14) che al beneficiario.
non si ritiene però di poter deresponsabilizzare del tutto il beneficiario, autorizzandolo a tenere com- portamenti del tutto arbitrari e ingiustificati. Per- tanto, dovrebbe comunque ritenersi sussistente in capo al beneficiario l’obbligo di comportarsi secon- do buona fede e cooperare con il garante al fine di mettere in grado questi di effettuare le opportune valutazioni del caso: in merito, sarebbe quindi da ri- conoscere che la violazione di tale obbligo possa es- sere fatta in ogni caso valere dal garante.
Le tutele per il garante in sede processuale
Come evidenziato sopra, varie sono le eccezioni che
- a livello di stretto merito - il garante potrebbe sol- levare a tutela delle proprie ragioni nell’ambito di un rapporto di polizza fideiussoria. Pare opportuno però a questo punto analizzare anche le tutele cui potrebbe ricorrere il garante in sede prettamente processuale.
In primo luogo, è da sottolineare come sovente - a fronte di una richiesta escussiva avanzata dal benefi- ciario - vi siano crediti che il contraente può vanta- re nei confronti del beneficiario stesso. Il contraen- te, tuttavia, potrebbe trovarsi in una situazione tale da non permettergli di far valere detti crediti, in tal modo pregiudicando anche un’eventuale successiva azione di regresso da parte del garante a seguito del pagamento che quest’ultimo potrà essere costretto ad effettuare nei confronti del beneficiario.
A tale proposito, una tutela cui può fare riferimento il garante sarebbe sicuramente quella dell’azione in surroga (17). In altre parole, il garante potrebbe agi-
Laddove venga richiesta la collaborazione del benefi-
xxxxxx, la situazione potrebbe complicarsi: infatti, per evitare che il garante - ricevuta l’ulteriore documen- tazione - sia in grado di poter sollevare eventuali ec- cezioni e negare la liquidazione dell’indennizzo, il be- neficiario potrebbe essere tentato dal non dare segui- to a quanto richiesto dal garante (o - in generale - di non fornire al medesimo la propria collaborazione). A ciò si aggiunga che la giurisprudenza ritiene che la possibilità per il garante di percepire al momento dell’escussione l’eventuale frode del beneficiario sia condizionata alla sussistenza di una prova “diretta”, ovvero fondata su riscontri documentali “immediata- mente disponibili” e di “pronta soluzione” al garante al momento dell’escussione (15). In altre parole, la prova del dolo del beneficiario dovrebbe essere im- mediatamente percepibile, in modo tale da rendere incompatibile la possibilità di acquisirla tramite l’esperimento di eventuali mezzi istruttori: si parla, a tale proposito, di prova “certa e liquida” (16).
Nonostante quanto sostenuto dalla giurisprudenza,
Note:
(13) Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3947, cit.
(14) Come nota giustamente I. Xxxxx, Riflessi sull’exceptio doli ge- neralis dei doveri di protezione gravanti in capo al garante “auto- nomo”, cit., 1988, quando si riconosce «in capo al garante, l’one- re di informare il debitore principale in merito alla richiesta (escus- siva, N.d.R.), l’incombenza verrà ripagata con una tutela rafforzata
- e forse anche maggiormente coerente con il nostro sistema giu- ridico che scarsamente tollera trasferimenti patrimoniali ingiustifi- cati ed immeritevoli - nei confronti di ordinante e garante: il primo verrà messo in condizione di procurarsi, in tempo utile, la neces- saria prova liquida dell’abuso del beneficiario; il secondo di conse- guenza sarà messo in grado, una volta che disponga delle predet- te prove certe, liquide e manifeste di abuso, di sollevare l’exceptio doli generalis, a beneficio suo e del garantito».
(15) Trib. Venezia, 30 dicembre 2011, n. 178, inedita.
(16) Ex multis, Cass., 19 giugno 2001, n. 8324, in Mass. Giur. It., 2001; Cass., 17 maggio 2001, n. 6757, in Urb. e app., 2001, 862; Trib. Milano, 25 febbraio 2008, in Banca borsa tit. cred., 2010, 375; Trib. Verona, 30 dicembre 2003, in Giur. merito, 2005, 76; Trib. Venezia, 30 dicembre 2011, n. 178, cit.
(17) In merito all’istituto della surrogazione, si vedano X. Xxxxxxx, Inerzia del debitore ed azione surrogatoria del creditore, in Foro pad., 2010, 892 ss.; X. Xxxxxxx, La surrogazione del fideiussore
(segue)
re in via preventiva chiedendo che venga accertato ogni eventuale credito che il contraente vanti nei confronti del beneficiario a tutela della garanzia pa- trimoniale in favore dei creditori, tra cui ovviamen- te il garante medesimo. Questa rappresenta quindi una prima tutela che potrebbe essere tenuta in con- siderazione dal garante.
In aggiunta, il garante potrebbe intraprendere - an- che prima di aver pagato - autonoma azione di rilie-
rante farebbe sì che questi intraprenda quasi simul- taneamente azione di regresso nei confronti del con- traente, con la possibilità di arrecare al medesimo un pregiudizio economico importante (24). L’indivi- duazione del periculum in mora sarebbe pertanto faci- le da rinvenire: se l’azione fosse sorretta da buone ra- gioni in punto di diritto, anche il fumus boni iuris po- trebbe allora essere dimostrato, con la possibilità di
vo nei confronti del contraente (18), affinché questi
gli procuri la liberazione x xxxxxx le garanzie necessa- rie per assicurargli il soddisfacimento delle eventuali azioni di regresso (19). In particolare, il garante po- trebbe chiedere che il contraente gli procuri la libe- razione dagli obblighi fideiussori mediante pagamen- to diretto al beneficiario o anche «attraverso un ac- cordo con cui il debitore procura al fidejussore la rinunzia alla garanzia o ad esperire la garanzia stessa» (c.d. rilie- vo per liberazione) (20). Il garante potrebbe anche chiedere in via subordinata la costituzione di un de- posito cautelativo (c.d. rilievo per cauzione) (21).
Inoltre, il garante potrebbe cautelarsi «contro l’eventua- le insolvenza del proprio cliente con la cessione a proprio fa- vore delle azioni di ripetizione a quest’ultimo eventualmen- te spettanti nei confronti del beneficiario garantito» (22).
I rimedi sopra indicati vanno considerati nell’ottica del pagamento e del successivo regresso nei confron- ti del contraente e sono tesi a salvaguardare la posi- zione del garante in tale fase, successiva al pagamen- to dell’importo escusso al beneficiario. Nondimeno, anche prima di tale fase deve essere riconosciuta al garante la possibilità di intraprendere azioni autono- me a tutela delle proprie ragioni di merito.
Ragioni di urgenza potrebbero indurre il garante a in- traprendere apposito procedimento cautelare al fine di bloccare l’escussione della polizza fideiussoria. Tale azione ben si presterebbe ad essere utilizzata in tutti quei casi in cui siano in discussione importi di una cer- ta entità che possano compromettere delicati equilibri (soprattutto bilancistici). In ogni caso, è giocoforza da ritenersi necessaria l’individuazione da parte del ga- rante del fumus boni iuris e del periculum in mora (que- st’ultimo spesso, però, difficile da dimostrare) (23).
In merito alla procedura d’urgenza, però, si ritiene necessario spostare il discorso su ciò che avviene so- vente nella prassi. Infatti, detto procedimento è il meccanismo che viene solitamente utilizzato da un contraente che voglia contestare specifici inadempi- menti, comportamenti fraudolenti, ecc., da parte del beneficiario e - allo stesso momento - inibire il pa- gamento dell’importo escusso da parte del garante. In tale caso, sono ben evidenti le ragioni dell’urgen- za: la liquidazione dell’indennizzo da parte del ga-
Note:
(continua nota 17)
escusso nella titolarità del credito ceduto a scopo di garanzia, in Giur. it., 2010, 323 ss.; X. Xxxxxxxx, I limiti del diritto di surroga dell’assicuratore, in questa Rivista, 2009, 566 ss.; X. Xxxxxxx, La surrogazione del fideiussore nelle garanzie concesse dai terzi. Quid iuris in caso di cessione di crediti a scopo di garanzia?, in Corr. giur., 2009, 1521 ss.; X. Xxxxxxx, Surrogazione dell’assicu- ratore e concorso colposo del creditore, in Danno e resp., 2008, 1095 ss.; X. Xxxxx, Surrogazione e regresso del fideiussore nel fallimento, in Fallimento, 2008, 648 ss.; X. Xxxxx, Surrogazione del fideiussore e inadempimento del creditore, in Riv. giur. edili- zia, 2007, 547 ss.; X. Xxxxxxx, Contratto autonomo di garanzia e surrogazione del garante in caso di fallimento del debitore, in Corr. merito, 2006, 187 ss.; X. Xxxxxxxx, Il fideiussore e i suoi diritti di surroga e regresso verso il debitore principale fallito, in Fallimento, 2006, 1417 ss.; F. X’Xxxxxxxxx, La surroga dell’assi- curatore, in Giud. pace, 2006, 339 ss.; X. Xxxxxxxxx, Azione sur- rogatoria e “inerzia” del debitore, in Foro it., 2000, 1847 ss.
(18) Sull’azione di rilievo, si veda X. Xxxxxxxxx, Il rilievo del fide- iussore alla luce delle misure coercitive indirette, in Obblig. e xxxxx., 2011, 802 ss.; X. Xxxxxx, Le garanzie del credito, Milano, 2010, 490 ss.; X. Xxxxxxx, Il contratto di fideiussione, Padova, 2010, 137 ss.; X. Xxxxxxx, Azione di rilievo e sequestro conser- vativo, in Giust. civ., 2010, 483 ss.; X. Xxxxxxx, Garanzie perso- nali, Torino, 2009, 207 ss.; X. Xxxxx, Il rilievo del fideiussore nel- la particolare ipotesi di cui all’art. 1953, n. 1, c.c., in Giust. civ., 2009, 2030 ss.; X. Xxxxxxx, La dilazione di pagamento conces- sa dalla banca al debitore principale può rendere inesigibile l’ob- bligazione paralizzando l’azione di rilievo proposta dal fideiusso- re ex art. 1953, n. 4 c.c.?, in Foro pad., 2004, 399 ss.; F. Gradas- si, Terzo datore di ipoteca e azione di rilievo del fideiussore, in Notariato, 1995, 18 ss.
(19) Trib. Genova, Sez. VI, 2 gennaio 2009, massima redaziona- le, 2009.
(20) X. Xxxxxxx, Della fideiussione, in Commentario Scialoja e Branca, Sub art. 1953, Bologna-Roma, 1953, 411.
(21) Cass. 16 giugno 2010, n. 14584, in Lplus.
(22) F. Xxxxxxxx, Autonomia negoziale e tutela giurisdizionale nei rapporti di garanzia a prima richiesta, in Riv. dir. civ., 1992, 8.
(23) Trib. Reggio Xxxxxx, 8 giugno 2004, in Banca borsa tit. cred., 2004, II, 620: «La mancanza dei presupposti del “fumus boni iu- ris“ e del “periculum in mora“, precludono all’ordinante di una garanzia autonoma l’ottenimento di una misura cautelare intesa a bloccare il pagamento del garante verso il beneficiario».
(24) Si vedano in proposito X. Xxxxxxxxxx, Garanzie autonome, prova liquida e inibitoria di pagamento, cit., 103 ss.; X. Xxxxxxx, Onere di exceptio doli del garante autonomo e inaccoglibilità del ricorso d’urgenza dell’ordinante la garanzia, in Corr. giur., 2004, 1511 ss.; L. D’Ottavi, Garanzie atipiche e tutela cautelare: la na- tura del contratto autonomo di garanzia non impedisce la misura inibitoria quando sussiste il periculum dell’alterazione del sinal- lagma contrattuale nell’assetto negoziale globalmente conside- rato, in Giust. civ., 1999, 3459 ss.; X. Xxxxx, Garanzie bancarie “a prima richiesta” e tutela cautelare atipica, cit., 553 ss.
ottenere un provvedimento favorevole sia per il contraente, ma anche per il garante (25).
Detta procedura è quella che potrebbe portare - ed ef- fettivamente produce nella prassi - profili di enorme vantaggio in maniera più rapida per il garante, ed è ciò che questi nella pratica “suggerisce” spesso al con- traente di adottare, ovviamente con l’accortezza di chiamare in causa anche il garante medesimo al fine di dare a questi più ampie possibilità di difesa (26).
Quanto alla possibilità per il garante di agire auto- nomamente tramite azione di accertamento al fine di far dichiarare nullo, inesistente, ecc., il rapporto garantito, si tratta di una tutela generale che il ga- rante ha sempre a disposizione per tutelare la propria posizione. Tuttavia, le lungaggini di tale procedi- mento potrebbero sconsigliarne spesso una fattiva implementazione.
L’Ordinanza del Tribunale di Palermo
Come detto sopra, sono spesso le procedure d’urgen- za instaurate dal contraente ad apportare benefici immediati per il garante. In merito, la recente pro- nuncia del Tribunale di Palermo in esame - in tema di escussione di una polizza fideiussoria - ha sospeso la richiesta indennitaria presentata dal beneficiario. La questione riguardava una polizza fideiussoria a ga- ranzia di un contratto di appalto per la progettazione ed esecuzione dei lavori di rifacimento di un acque- dotto. In virtù della risoluzione del contratto di ap- palto sottostante, il beneficiario presentava richiesta escussiva al garante. Tuttavia, il contraente informa- va che nessun inadempimento era mai stato contesta- to e che non si versava in nessuna delle ipotesi che costituivano oggetto di garanzia, inibendo pertanto al garante di procedere alla liquidazione dell’indennizzo. Per dare maggiore efficacia alle proprie contestazio- ni, il contraente instaurava procedimento d’urgenza al fine di ottenere l’inibitoria per il garante al paga- mento dell’importo escusso. Nello specifico, il con- trante affermava che il beneficiario avrebbe risolto il contratto sottostante in presenza di elementi di infiltrazione mafiosa a proprio carico, in virtù di di- sposizioni in tal senso contenute nel contratto e nel- le leggi antimafia, confermati dalla Prefettura di Ro- ma. Il TAR in primo grado e il Consiglio di Stato in appello, aditi dal contraente, avevano confermato la legittimità dell’azione del beneficiario.
Tuttavia, a seguito di un’istanza del contraente pre- sentata dopo che erano state apportate alcune modi- fiche alla propria organizzazione societaria, la Prefet- tura di Roma aveva successivamente comunicato la sopravvenuta insussistenza di infiltrazioni mafiose. Il beneficiario - nonostante apposita comunicazione
inviata dal contraente - aveva proceduto comunque all’escussione della polizza sulla base della pronuncia del Consiglio di Stato.
Il contraente sosteneva che l’azione del beneficiario sarebbe stata qualificabile come recesso e non come risoluzione; l’esercizio del diritto di recesso sarebbe poi stato esercitato solo in virtù delle norme anti- mafia e non in presenza di inadempimento del con- traente, peraltro mai contestato; l’escussione della Polizza sarebbe stata pertanto illegittima.
In prima battuta, il Tribunale di Palermo si pronun- ciava in senso sfavorevole al contraente. Tuttavia, in sede di reclamo, con l’ordinanza de qua il Collegio ri- forma la pronuncia del giudice di prime cure, acco- gliendo le richieste del contraente ed inibendo quin- di al beneficiario l’escussione della polizza ed al ga- rante la liquidazione dell’indennizzo. Nello specifico, il Collegio riconosce come non vi sia stato nessun inadempimento da parte del contraente che potesse giustificare l’escussione della polizza, bensì solamente un provvedimento interdittivo antimafia, l’emissione del quale non avrebbe potuto giustificare l’escussione. Tale pronuncia pare importante sotto due profili. Il primo attiene al fatto che solo in presenza di un ina- dempimento da parte del contraente possa proce- dersi all’escussione di una polizza fideiussoria: per- tanto, altre tipologie di contestazioni non potrebbe- ro in alcun modo far parte della copertura prestata da tale tipologia di polizza (27).
Il secondo profilo di interesse attiene al fatto che lo
Note:
(25) In merito, il Trib. Piacenza, 8 aprile 2011, in Corr. merito, 2012, 479, ha chiarito che «nell‘ambito di un contratto di polizza fideiussoria, che risulti essere stata escussa illegittimamente dal creditore-beneficiario, deve ritenersi ammissibile il ricorso inno- minato ex art. 700 c.p.c. da parte del debitore principale e del co- obbligato i quali, non essendo destinatari né del precetto, né del pignoramento, non possono avvalersi di ulteriori rimedi per inibi- re l’inizio della preannunciata esecuzione contro il garante e con- seguentemente per impedire a questi di agire nei loro confronti, in via di regresso, per il recupero delle somme pagate».
(26) X. Xxxxxxxx, Per un’applicazione dell’“exceptio doli genera- lis” romana in tema di contratto autonomo di garanzia, cit., 640- 641, nota infatti che «poiché il garante, soprattutto quando si tratti di una banca, dimostra spesso riluttanza ad avvalersi del- l’exceptio doli generalis, ed ancor più ad agire in via cautelare sulla scorta di essa, è anche riconosciuto che il debitore princi- pale possa direttamente tutelarsi chiedendo nei di lui confronti, con procedura d’urgenza, un provvedimento giudiziale di inibi- zione del pagamento della garanzia abusivamente escussa».
(27) Come osserva l’ordinanza in commento del Tribunale di Pa- lermo: «V’è poi da considerare - e l’osservazione finisce col por- si come elemento tranciante ai fini dell’odierno procedimento - che il contenuto del contratto di appalto refluisce sull’operatività della garanzia fideiussoria prestata dal soggetto assicuratore ter- zo operante, alla stregua dell’art. 1 del contratto, per i soli casi di “inadempimento da parte del contraente delle obbligazioni pre- viste nel contratto”».
Giurisprudenza
I singoli contratti
strumento processuale del procedimento d’urgenza instaurato dal contraente si dimostra - come spesso avviene nella prassi - lo strumento più efficace per la tutela (anche) della posizione del garante.
Conclusioni
Alla luce di quanto detto, sembra quindi potersi evincere che la posizione del garante non sia poi co- sì debole come può sembrare ad una prima superfi-
be pertanto essere ritenuto - a parere di chi scrive - non come garanzia a semplice prima richiesta, bensì come garanzia a prima fondata richiesta. Nel conti- nuo fermento dottrinale e giurisprudenziale relativo a detta figura, l’accettazione di questa precisazione - apparentemente solo terminologica, ma in realtà molto più concreta di quanto possa pensarsi - potreb- be ricondurre ad equità un istituto che, altrimenti, sarebbe esposto ad abusi di qualsiasi genere (29).
ciale analisi. Sia le tutele di merito previste dalla
dottrina e dalla giurisprudenza che gli strumenti processuali esistenti nel nostro ordinamento - uniti ad un’attenta attività di istruttoria indennitaria compiuta internamente - permettono una tutela ef- ficace della posizione del garante.
Questi, di conseguenza, non può essere ritenuto una sorta di portafoglio a completa disposizione dei ca- pricci di beneficiari poco corretti e bisognosi di de- naro: le tutele riconosciute vanno pertanto in questa direzione e devono considerarsi come estendibili ad ogni ambito dove il principio di ragionevolezza possa trovare terreno fertile per impedire potenziali abusi e pregiudizi ingiustificati ed ingiustificabili (28).
L’istituto del contratto autonomo di garanzia dovreb-
Note:
(28) I. Xxxxx, Riflessi sull’exceptio doli generalis dei doveri di pro- tezione gravanti in capo al garante “autonomo”, cit., 1992, nota appunto che bisogna effettuare in modo approfondito un «con- trollo su spostamenti patrimoniali che possano, in concreto, ed a prescindere da quanto stabilito dalla legge o dal contratto, risul- tare ingiustificati ed iniqui».
(29) In tal senso, vale la pena ricordare le parole di X. Xxxxxx, Ri- flessioni sulla struttura del contratto autonomo di garanzia e del- la polizza fideiussoria, cit.: «la qualificazione dei contratti autono- mi di garanzia e delle polizze fideiussorie, nonostante un ricchis- simo dibattito ormai pluriventennale, è e resta uno straordinario laboratorio nel quale è possibile cogliere come una prassi in evo- luzione sempre continua continui a frammentare e ricomporre segmenti tipici di singoli contratti i quali tuttavia, una volta rico- struiti per soddisfare esigenze sempre cangianti e diverse, smar- riscono la loro impronta originaria per dare vita a modelli contrat- tuali assolutamente originali e, forse, davvero atipici».