COLLABORAZIONI OCCASIONALI )
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REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA per la stipula
di CONTRATTI di PRESTAZIONE d’OPERA con esperti per particolari attività ed insegnamenti
( COLLABORAZIONI OCCASIONALI )
a norma dell’art. 7, c. 6, del D. Lgs. 165/2001
Aggiornato al
“ Regolamento contabilità istituzioni scolastiche”
D.M. 129/2018 in vigore dal 17 novembre 2018
Approvato con delibera n. 7b) Verbale n. 1 del Consiglio d’Istituto del 13/12/2018
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
VISTO l'art. 2222 c.c.
VISTO l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che consente la stipula di contratti a prestazioni d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio
dell’autonomia scolastica;
VISTO l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 275;
VISTO l’art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165
VISTO l'articolo 3, comma 77, della legge finanziaria per l'anno 2008 che introduce delle esclusioni alla disciplina dettata dai commi 6, 6-bis e 6 quater dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001
VISTA la Circolare n. 5 del 21/12/2006 della Presidenza Consiglio Ministri
VISTA la Legge 24 dicembre 2007, n. 244
VISTA la Circolare n. 2 del 11/03/2008 Dipartimento Funzione Pubblica, con riguardo ai punti 1 e 7
VISTO l’art. 43, comma 3, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 secondo cui “È fatto divieto alle istituzioni scolastiche di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella
scuola, fatti salvi i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la
realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.”
VISTO l’art. 44, comma 4, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, secondo cui “Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera h), può avvalersi dell'opera di esperti esterni.”
VISTO l’art. 45, comma 2, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, secondo cui “Al Consiglio d'istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: … h) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;”
APPROVA
Il seguente regolamento relativo alla stipula di CONTRATTI di PRESTAZIONE d’OPERA con esperti per particolari attività ed insegnamenti ( COLLABORAZIONI OCCASIONALI ).
Art. 1 (Finalità ed ambito di applicazione)
Il presente regolamento disciplina le procedure comparative, le modalità ed i criteri per la stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti esterni all'istituzione scolastica per particolari attività ed insegnamenti, quali le collaborazioni di natura occasionale, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti
di legittimità per il loro conferimento ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'art. 43 del D.M. 129/2018 vigore dal 17/11/2018 .
Art. 2 (Condizioni per la stipula dei contratti)
Per esigenze cui non possa far fronte con personale in servizio, l'istituzione scolastica può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale, in presenza dei seguenti presupposti:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
Pertanto, l'istituzione scolastica può stipulare contratti con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la
realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione, e per lo svolgimento di compiti ed attività previste obbligatoriamente da disposizioni di legge.
Prima di procedere al conferimento di incarichi a soggetti esterni deve essere verificata l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'istituzione scolastica.
E' fatto, quindi, divieto alla istituzione scolastica di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola.
Art. 3 (Tipologie contrattuali)
Nel caso in cui l’istituzione scolastica si avvalga di personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche si configura una collaborazione plurima ai sensi dell’art. 35 e 57 CCNL del
29/11/2007, considerata all’art. 9 del presente regolamento.
Nel caso in cui, invece, l'istituzione scolastica, in presenza delle condizioni previste nel presente Regolamento, si avvalga di esperti estranei all’amministrazione, con gli stessi può stipulare contratti di collaborazione di lavoro autonomo che rispettino i requisiti dell’articolo 7, comma 6 del medesimo decreto legislativo.
Pertanto nel caso in cui l'istituzione scolastica, nella realizzazione dell’attività progettuale inserita nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa o per determinate attività anche
obbligatorie per legge, si avvalga di esperti estranei all’amministrazione, con gli stessi può stipulare contratti di lavoro autonomo e più specificamente:
contratti di prestazione d’opera ai sensi dell'art. 2222 c.c. con esperti che effettuino prestazioni di lavoro autonomo occasionale non rientranti nell’oggetto dell’arte o professione abitualmente esercitata.
contratti di prestazione d'opera intellettuale ai sensi dell'art. 2230 c.c. con lavoratori autonomi liberi professionisti di cui al comma 1 dell’art. 53 del Tuir;
Art. 4 (Individuazione delle professionalità)
1. L’individuazione di esperti nell’ambito del personale di altre istituzioni scolastiche statali, mediante collaborazioni plurime, è alternativa a quella di esperti estranei
all’amministrazione.
2. Ai fini della selezione degli esperti esterni si potrà procedere, di norma, attraverso avviso pubblico di selezione, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'istituzione scolastica.
L’Amministrazione potrà anche inviare richieste di candidatura a specifici individui che dovranno però solo dar seguito ad avviso pubblicato e al quale gli invitati potranno rispondere.
3. Sia nell'Avviso che nelle richieste di candidatura dovranno essere indicati:
a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico;
b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
c) durata dell'incarico;
d) modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
e) tipologia contrattuale;
f) compenso per la prestazione e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione.
4. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte, le relative modalità di presentazione e un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.
5. Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici relativi all’oggetto dell’attività richiesta, devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero possesso dei requisiti di cui alla legge 97/2013, con adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge 18.1.1992, n. 16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali.
6. Non possono partecipare alla procedura in esame:
a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico (D.P.R. 223/1967, art. 2);
b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego presso la Pubblica Amministrazione, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dai vigenti contratti collettivi nazionali (licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso);
d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18.1.1992, n. 16;
e) coloro che siano temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;
f) i dipendenti dello stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.
g) coloro che abbiano riportato condanne per taluno dei reati in danno di soggetti minori di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
7. Gli aspiranti devono essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello
spettacolo dei mestieri artigianali o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. In base all’interpretazione autentica fornita dal DFP nella Circolare nr. 2/2008, si ritiene titolo attestante la comprovata specializzazione universitaria oltre alla Laurea Magistrale del vecchio ordinamento, sia quella quinquennale che quella triennale.
Art. 5 (Procedura comparativa)
1. Il Dirigente scolastico procede alla valutazione dei curricula presentati, eventualmente anche attraverso commissioni appositamente costituite, secondo i criteri esplicitati nella procedura di selezione e fermo restando i criteri generali di cui al presente articolo. Quando, a seguito pubblicazione avviso pubblico, sia pervenuta una sola candidatura con curriculum, può provvedere direttamente alla valutazione, così come prevedono la nota Miur prot. 1588 del 13/01/2016 e successiva nota Miur prot. 1498 del 09.02.2018 pag. 38. In ogni caso, ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio per valutare i seguenti elementi:
a) qualificazione professionale;
b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell’incarico, desumibile eventualmente anche da un sintetico progetto che espliciti tale metodologia, da richiedere nell’avviso/lettera;
d) ulteriori elementi legati alla specificità dell’amministrazione;
e) pregressa esperienza presso istituzioni scolastiche, con precedenza a quelle aventi lo stesso ordine e grado;
f) scelta ultima del Dirigente Scolastico.
Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai sei mesi il bando potrà prevedere colloqui, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.
Sarà compilata una valutazione comparativa, sulla base dell’assegnazione di un punteggio, da specificare nelle singole procedure di selezione, a ciascuna delle seguenti voci.
Trattasi di elencazione non tassativa, da adattare alla specifica tipologia di incarico :
a) possesso, oltre alla laurea richiesta, di titoli culturali (master, specializzazioni, competenze specifiche legate all’utilizzo di piattaforme, ove ricorrano) afferenti la tipologia dell’attività da svolgere;
b) esperienza di docenza nell'attività oggetto dell'incarico;
c) esperienze lavorative nell'attività oggetto dell'incarico o similari, attinenti e funzionali;
d) pubblicazioni attinenti l'attività oggetto dell'incarico;
e) precedenti esperienze relative alla progettazione e/o coordinamento nelle attività oggetto dell’incarico;
f) esperienza e partecipazione all’elaborazione del progetto , nel cui ambito si svolgono le attività oggetto dell’incarico
g) precedenti esperienze, anche in forma di collaborazione positiva, in istituzioni scolastiche nell'attività oggetto dell'incarico;
h) precedenti esperienze in altre amministrazioni pubbliche nell'attività oggetto dell'incarico;
i) corsi di aggiornamento frequentati, attinenti alle attività oggetto dell’incarico
l) chiara fama in riferimento all’incarico.
A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati nell'ordine che segue
FIGURE INTERNE
•anzianità di servizio = nel senso che a prevalere sarà il candidato con maggior anzianità di servizio riconosciuta nella Scuola
COLLABORAZIONI PLURIME e FIGURE ESTERNE
maggiore consistenza dei titoli formativi, in relazione all’ambito di intervento
precedenti esperienze presso altre scuole, con valutazione positiva
se dovessse ancora persistere la condizione di parità : sorteggio
Per le esigenze di flessibilità e celerità dell’Ente riguardanti incarichi di assistenza legale e tecnica inerenti il funzionamento amministrativo, l’amministrazione potrà predisporre annualmente, sulla base di appositi avvisi, elenchi di personale altamente qualificato, in possesso di determinati requisiti e appositamente selezionato, da cui attingere nel rispetto dei principi previsti in materia di collaborazioni esterne dall’ordinamento.
Art. 6 a. (Esclusioni)
Sono esclusi dalle procedure comparative le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione tipicamente episodica.
Trattasi di quanto prevede la Circolare n. 2 del 11/03/2008 Dipartimento Funzione Pubblica, con riguardo ai punti 1 e 7 - laddove si norma la tipologia di collaborazione occasionale nel caso di una prestazione episodica che il collaboratore svolge in maniera saltuaria e autonoma, spesso con contenuto professionale atto ad esaurirsi in una sola azione o prestazione, mirata a consentire il raggiungimento del fine e dove il contatto sociale ( rapporto intuitu personae) con il committente è sporadico, comportando per sua stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili. Tale siffatta specie non deve, secondo il citato punto 7, comportare l'utilizzo delle procedure comparative per la scelta del collaboratore, né gli obblighi di pubblicità. Quanto sopra, nel presupposto che il compenso corrisposto sia di modica entità, sebbene congruo a remunerare la prestazione resa e considerato il favore accordato dal legislatore che ha inserito la tipologia in questione nel comma 6 dell’articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Art. 6 b. (Divieti)
E' fatto divieto di stipulare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa ( da 1/1/2017 – art. 2 comma 4 D.Lgs 81/2015).
E' fatto divieto, ai sensi dell'art.5 comma 9 D.L. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. 135/2012, di attribuire incarichi di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza
Il divieto di cui sopra non riguarda l'attività di formazione, come chiarito dalla Circ. n. 6 del 4/12/2014 Funz. Pubbl. e pertanto, l'individuzione di esperti nel suddetto settore può comprendere la tipologia di coloro che sono già collocati in quiescienza
Art. 7 (Stipula del contratto)
Nei confronti dei candidati selezionati, il D.S. provvede alla stipula del contratto. Il contratto deve essere redatto per iscritto a pena di nullità e sottoscritto per esteso da entrambi i contraenti in ogni parte di cui è composto il documento.
Il contratto deve avere, di norma, il seguente contenuto:
le Parti contraenti;
l’oggetto della prestazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);
la durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto;
il corrispettivo della prestazione; indicato al lordo dell’I.V.A. se dovuta e dei contributi previdenziali e fiscali a carico dell’amministrazione;
le modalità e tempi di corresponsione del compenso;
luogo e modalità di espletamento dell’attività;
l’eventuale compito di vigilanza sugli alunni;
la previsione della clausola risolutiva e delle eventuali penali per il ritardo;
la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;
la previsione che il foro competente in caso di controversie è quello di Asti;
l’informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, così come modificato e/ integrato dal Regolamento UE 2016/679
Art. 8 (Durata del contratto e determinazione del compenso)
Non è ammesso il rinnovo, né tacito né espresso, del contratto di prestazione. L’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al prestatore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico.
Il compenso da attribuire, in riferimento alla disponibilità finanziaria del singolo progetto o della specifica assegnazione finanziaria, deve tenere conto del tipo di attività e dell'impegno
professionale richiesto.
Fermo restando quanto sopra, in caso di pagamento orario, il compenso non potrà comunque superare 100 euro all'ora.
A seconda della tipologia di attività, potrà anche essere previsto un pagamento forfettario, ove più conveniente all’Amministrazione.
Il compenso è comprensivo di tutte le spese che il prestatore effettua per l’espletamento dell’incarico e degli oneri a suo carico.
La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della prestazione, (salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico), o entro 30 giorni dall’effettiva erogazione dei fondi, se finanziati su progetto, o nel caso in cui il finanziamento derivi dalla partecipazione a bandi/avvisi pubblici.
Art. 9 (Ricorso alle collaborazioni plurime)
Qualora ci sia la necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel proprio corpo docente e, in alternativa al ricorso di esperti esterni con cui stipulare contratti di prestazione d’opera, la Scuola potrà ricorrere alla collaborazione di docenti di altre scuole statali ai sensi dell’art.35 o 57 CCNL del 29/11/2007 – cfr. nota Miur 34815 del 02/08/2017.
In queste ipotesi, dovrà essere acquisita l'autorizzazione preventiva del dirigente scolastico della scuola di appartenenza.
Le ore di docenza ai docenti esterni sono retribuite nella misura stabilita nella tabella 5 allegata al CCNL 2007.
Art. 10 (Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico)
Il dirigente scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico.
Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal prestatore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
Il dirigente competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.
Art. 11 (risoluzione di contratto e liquidazione parziale)
Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati, entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti e non vengano integrati, il Dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un
termine stabilito, ovvero sulla base dell’esatta quantificazione delle attività prestate,
può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito
Art. 12 (Pubblicità dell’avviso pubblico e dell’esito della procedura)
1. Dell'avviso di cui all'articolo 4, si fornisce adeguata pubblicità tramite il sito istituzionale dell'amministrazione.
2. Dell'esito della procedura comparativa, deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.
L'efficacia dei contratti di prestazione è subordinata agli obblighi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.
L’avviso prevede un termine per la presentazione delle candidature di almeno 7 gg.
( quando trattasi di esperti interni ) e di 15 giorni dalla pubblicazione ( quando trattasi di collaborazioni plurime e di esperti esterni ), salvo casi di particolare urgenza.
Art. 13 (Interventi di esperti a titolo gratuito)
In caso di partecipazione ad attività inerenti Progetti deliberati dagli organi competenti ed inseriti nel PTOF di esperti a titolo gratuito, con gli stessi dovrà comunque essere formalizzato un incarico scritto in cui dovranno essere indicati – tra l’altro - le modalità della prestazione e gli obblighi delle parti.
Sebbene l’attività sia prestata a titolo gratuito, dovrà essere prevista la copertura assicurativa antinfortunistica e per la r.c. per la specifica responsabilità civile per la vigilanza sugli alunni.
Art. 14 (Autorizzazione per i dipendenti pubblici e comunicazione all'Anagrafe delle Prestazioni)
In caso di incarichi conferiti a dipendenti di altra Amministrazione Pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza di cui all’art. 53 del D.L.vo n. 165 del 2001.
L'istituzione scolastica deve procedere alla comunicazione all'Anagrafe delle Prestazioni degli incarichi conferiti ad esperti esterni secondo i termini e le modalità indicate dall'art. 53 comma 14 del D.L.vo n. 165 del 2001.
Art. 15 ( Incarichi nei progetti PON )
Nel caso di incarichi (es. progettista, collaudatore, esperto, tutor, ecc.) conferiti nell’ambito dello svolgimento di progetti con finanziamenti a valere sulle risorse del Programma Operativo Nazionale FESR/FSE o similari, le disposizioni contenute nel presente regolamento si uniformano a quelle diffuse dalle competenti Autorità di Gestione.
Art. 16 ( Disposizioni finali)
Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni normative nazionali e comunitarie in materia.
Sono disapplicate le disposizioni del regolamento in contrasto con le suddette norme nazionali e comunitarie già in vigore e con quelle che eventualmente entreranno in vigore
successivamente.
Tutte le delibere precedentemente adottate dal Consiglio d’istituto novellate dal presente regolamento si intendono abrogate.
Art. 17 ( Entrata in vigore e applicazione )
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla approvazione da parte del Consiglio d’istituto.
Ha durata e validità illimitate e andrà rinnovato a seconda di nuove e diverse disposizioni normative.
Esso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
Art. 18 (Pubblicità del regolamento)
Il presente regolamento viene pubblicato nel sito istituzionale dell’Istituzione Scolastica nella sezione “Regolamenti” e “Amministrazione Trasparente”.