CONDIZIONI GENERALI DI MONTAGGIO
CONDIZIONI GENERALI DI MONTAGGIO
(Novembre 2018)
1. Disposizioni generali, ambito di validità
1.1 Le presenti condizioni generali di montaggio di XXXXXXXX- OMS (in appresso denominata “Xxxxxxxx”) disciplinano l’invio di personale per l’installazione e la prestazione dei servizi di montaggio effettuati nei confronti di professionisti, imprese, persone giuridiche, enti di diritto pubblico, associazioni, fondazioni e più in generale per soggetti diversi dai consumatori così come definiti dal D.Lgs. 206/05 e successive modifiche (in appresso denominati il “Cliente”). Qualora tra Xxxxxxxx e il Cliente siano intercorsi accordi aventi come oggetto servizi diversi, trovano applicazione distinte e separate condizioni generali reperibili consultando il sito: xxx.xxxxxxxx.xxx/xxx.
1.2 Condizioni generali divergenti o complementari del Cliente possono costituire parte integrante del contratto ed essere considerate valide solo se, e nella misura in cui, Xxxxxxxx abbia espressamente acconsentito alla loro applicazione.
1.3 Qualsiasi deroga, accordo complementare e/o modifica al contenuto delle presenti condizioni di montaggio deve essere effettuata in forma scritta e deve essere oggetto di specifica trattativa individuale. Quanto affermato si applica anche per la rinuncia al requisito stesso della forma scritta.
2. Orario di lavoro
2.1 Per orario di lavoro regolare si intende un periodo di 7 ore giornaliere (dal lunedì al venerdì). Le prestazioni lavorative eccedenti tale orario comporteranno l’applicazione di una maggiorazione retributiva secondo quanto previsto dal listino prezzi correnti di Xxxxxxxx.
2.2 Le ore spese per il viaggio vengono addebitate come ore di lavoro. Il periodo di tempo che decorre dalla partenza dalla sede di Xxxxxxxx fino all’arrivo presso il luogo di soggiorno o presso il sito dove il montaggio deve essere eseguito - e viceversa - è considerato periodo di viaggio. Quando sono eseguiti montaggi in luoghi molto distanti le ore di viaggio includono il tempo necessario per cercare una camera e per effettuare le dovute registrazioni all’arrivo del personale presso tali luoghi nonché le comunicazioni relative alla partenza. Laddove debbano essere eseguite installazioni in luoghi distanti e il sito non sia vicino al luogo di soggiorno, il tempo occorrente per spostarsi dall’alloggio al sito del montaggio è considerato come periodo di viaggio se il tempo impiegato per l’andata e per il ritorno supera i sessanta minuti totali. Il calcolo del periodo di viaggio è effettuato prendendo come riferimento base la distanza più breve percorsa utilizzando i mezzi di trasporto pubblico più economici anche laddove il personale addetto al montaggio utilizzi veicoli propri. Se viene concordato che debbano essere utilizzati mezzi di trasporto privati oppure i veicoli messi a disposizione dal Cliente, ai fini del calcolo del periodo di viaggio viene preso in considerazione la durata del viaggio effettiva.
2.3 Qualora per il montaggio si renda necessario il compimento di attività preparatoria presso lo stabilimento di Xxxxxxxx (come ad esempio la produzione di componenti non ancora presenti e non inclusi nell’oggetto della consegna), tale attività è addebitata in egual modo come già previsto per il periodo di viaggio.
3. Tempo di esecuzione della prestazione, accettazione
3.1 Le date indicate da Xxxxxxxx per il montaggio non sono vincolanti a meno che siano state espressamente concordate come vincolanti con il Cliente.
3.2 Laddove Xxxxxxxx sia in ritardo con una consegna o con la prestazione di un servizio o se, indipendentemente dalla causa, una consegna ovvero l’esecuzione di un’opera diventi impossibile, la responsabilità per danni di Xxxxxxxx è limitata in base alle previsioni di cui alla clausola 9 delle presenti condizioni generali di montaggio.
3.3 Nel momento in cui per il Cliente sorge l’obbligo di accettazione, quest’ultima deve essere espressa alla data prevista e comporta effetti immediati; nel caso in cui non sia stato concordato un termine, l’accettazione deve avvenire entro una
settimana dall’avviso “pronto per l’accettazione” comunicato da Xxxxxxxx. Il Cliente ha il diritto di rifiutare la prestazione solo in caso di difetti rilevanti.
4. Prezzi e pagamento
4. Il personale di Xxxxxxxx è tenuto a conteggiare e a tenere traccia delle ore impiegate per il montaggio e deve settimanalmente presentare la relativa documentazione al Cliente affinché quest’ultimo la possa verificare e validare. La documentazione sottoscritta è determinante per il calcolo dei costi.
4.2 Nel caso di lavori effettuati il 1° maggio, la domenica di Pasqua, il giorno di Pentecoste, la vigilia di Natale, nel giorno di Natale, la vigilia di Capodanno e nel giorno di Capodanno, le maggiorazioni retributive già previste per il montaggio che si esegue di domenica e nei giorni festivi sono ulteriormente aumentate del 50%.
4.3 Le indennità giornaliere sono pagate per ogni giorno di trasferta, compresi il sabato, la domenica e i giorni festivi quando non è svolto alcun lavoro. Qualora un membro del personale addetto al montaggio non sia in grado di lavorare durante il periodo di installazione, l’indennità giornaliera continua ad essere addebitata. Xxxxxxx si accerti che sia idoneo ad essere condotto presso un medico, il Cliente ha diritto di chiedere che egli ritorni a casa immediatamente. L’indennità giornaliera è ridotta al 25% per la durata della degenza ospedaliera.
4.4 Le spese per il soggiorno del personale presso il luogo dove deve avvenire il montaggio sono a carico del Cliente.
4.5 Quando il luogo presso il quale deve essere eseguito il montaggio si trova entro 1.200 km di distanza dalla sede legale di Xxxxxxxx, il personale addetto al montaggio ha il diritto ad un viaggio di rientro spesato ogni 4 settimane; se il luogo di montaggio si trova oltre 1.200 km di distanza i membri del personale incaricati del montaggio hanno diritto ad un viaggio di rientro ogni 8 settimane. Il personale ha inoltre diritto al viaggio di rientro in caso di matrimonio, di nascita di un figlio o di morte di un parente stretto. Le spese di trasporto in tutti i suddetti casi sono a carico del Cliente. Xxxxxx affermato in merito ai giorni di viaggio trova applicazione anche ai fini del calcolo del costo della tratta, dell’indennità giornaliera e del periodo di viaggio.
4.6 I costi sono calcolati sulla base del listino prezzi relativo al servizio di montaggio in vigore al momento del perfezionamento del contratto che viene consegnato insieme ai documenti contrattuali o su richiesta. Se l’installazione è eseguita oltre quattro mesi dal momento della conclusione del contratto, si applicano i prezzi di listino di Xxxxxxxx in vigore in quel dato periodo. Xxxxxxxx fornisce eventualmente al Cliente il listino prezzi aggiornato.
4.7 I costi sono fatturati quando il montaggio è completato oppure – se il montaggio richiede molto tempo – a determinati intervalli regolari.
4.8 Il pagamento è dovuto senza detrazioni al momento della consegna o dell’accettazione. Il Cliente cade automaticamente in mora 14 giorni di calendario seguenti alla consegna o all’accettazione e alla data di emissione della fattura. Il pagamento si considera effettuato solo alla data della sua ricezione da parte di Xxxxxxxx. Gli assegni si considerano pagamenti solo quando gli stessi siano stati effettivamente incassati. Qualora il Cliente sia in ritardo nei pagamenti per causa non imputabile a Xxxxxxxx, quest’ultima, fatta salva ogni altra richiesta risarcitoria, ha la facoltà di differire l’adempimento dei propri obblighi contrattuali fino al momento in cui i pagamenti dovuti non siano stati saldati.
4.9 Il Cliente non ha il diritto alla compensazione e non può eccepire inadempimenti a meno che le contropretese e le eccezioni sollevate siano incontestate ovvero siano state confermate con sentenza passata in giudicato.
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5. Pezzi di ricambio
5.1 Le presenti condizioni generali di montaggio trovano applicazione – nei limiti in cui sia possibile un’applicazione per analogia – anche in merito all’installazione di pezzi di ricambio, di parti soggette a usura e di altre parti montate da Xxxxxxxx e collegate all’installazione. Quanto affermato vale in particolar modo per le clausole 9 (Responsabilità) e 10 (Garanzia).
5.2 Salvo diverso accordo, Xxxxxxxx addebita i pezzi di ricambio e le parti soggette a usura installate durante il montaggio secondo il listino prezzi in vigore. I listini prezzi vigenti sono messi a disposizione su richiesta del Cliente prima della conclusione del contratto.
5.3 Xxxxxxxx si riserva il diritto di proprietà sulle parti oggetto di ricambio installate fino all’avvenuto pagamento di tutti i crediti sorti nell’ambito del rapporto commerciale con il Cliente ("riserva di proprietà estesa").
6. Compiti del personale addetto al montaggio
6.1 Il personale addetto al montaggio può compiere soltanto quelle attività che siano state precedentemente concordate tra Xxxxxxxx e il Cliente. L’affidamento di ulteriori compiti richiede il consenso di Xxxxxxxx. In casi urgenti, in particolare nell’ipotesi di malfunzionamenti, il Cliente può richiedere l’intervento del personale incaricato del montaggio, previo consenso di Xxxxxxxx, per prestazioni di lavoro straordinario nonché per lavoro prestato di domenica o nei giorni festivi, nei limiti consentiti dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro.
6.2 Il personale addetto al montaggio non ha il potere di compiere atti o di rilasciare dichiarazioni giuridicamente vincolanti.
7. Collaborazione del Cliente
7.1 Il Cliente deve garantire un luogo di esecuzione dei lavori sicuro, il rispetto di tutte le norme di sicurezza vigenti nonché condizioni di lavoro adeguate e conformi alla legge.
7.2 Il Cliente è tenuto a fornire assistenza tecnica a proprie spese e sotto la propria responsabilità, nello specifico deve:
a) Mettere a disposizione il personale di assistenza necessario, qualificato o generico nel numero richiesto ai fini del montaggio e per il tempo che si renda necessario. Il personale di assistenza deve seguire le indicazioni fornite dal responsabile dell’installazione. Xxxxxxxx non è responsabile per il personale di assistenza.
b) Eseguire tutti i lavori di scavo, costruzione, ponteggio e installazione.
c) Mettere a disposizione gli apparati necessari e l’attrezzatura pesante, ad esempio dispositivi di sollevamento, consumabili e materiali di altro tipo.
d) Fornire illuminazione, riscaldamento, acqua, aria compressa ed energia elettrica oltre che i collegamenti necessari ai punti indicati nei disegni forniti da Xxxxxxxx.
e) Mettere a disposizione i locali necessari, privi di umidità, che possano essere chiusi a chiave per assicurare la custodia degli strumenti e degli attrezzi del personale.
f) Trasportare i componenti che devono essere assemblati nel luogo dove si deve eseguire il montaggio; proteggere il luogo suddetto da potenziali sorgenti di pericolo/danno di qualsiasi genere nonché i materiali utili all’esecuzione del lavoro.
g) Fornire adeguati ambienti di lavoro per il personale addetto, a prova di furto e dotati di servizi igienico-sanitari e di primo soccorso.
7.3 L’assistenza tecnica del Cliente deve garantire che il montaggio possa essere intrapreso non appena arrivi il personale incaricato e che possa essere iniziato ed eseguito senza ritardo fino all’accettazione da parte del Cliente. Quest’ultimo è responsabile per i danni derivanti dall'inosservanza degli obblighi di collaborazione previsti alla clausola 7.2.
8. Manutenzione a distanza
Qualora Xxxxxxxx installi un software tramite assistenza remota, senza invio di personale in loco, al fine di configurare il software in questione, il Cliente, durante la fase di configurazione e di messa in funzione, è tenuto ad adottare, per
quanto possibile, tutte le misure idonee al fine di ridurre i danni causati da eventuali malfunzionamenti del software stesso. Le misure includono verifiche funzionali dei sistemi e delle attrezzature interessate dalla teleassistenza prima della messa in funzione, una maggiore attenzione iniziale ai parametri funzionali nonché la possibilità di spegnere il sistema immediatamente nel caso in cui si dovessero presentare malfunzionamenti.
9. Responsabilità
9.1 Salvo diversamente stabilito, Xxxxxxxx è responsabile conformemente alle disposizioni di legge per la violazione di obblighi contrattuali essenziali e rilevanti. Xxxxxxxx non è responsabile per altre violazioni contrattuali a meno che il danno che ne derivi sia stato causato da azioni o omissioni, connotate da dolo o colpa grave, dei propri rappresentanti legali, degli ausiliari principali o di preposti di cui Xxxxxxxx si avvale per l’adempimento degli obblighi previsti dal presente contratto. Xxxxxxxx è responsabile per danni indiretti unicamente se gli stessi sono causati da violazioni di obblighi commesse con dolo o colpa grave.
9.2 Laddove non si ravvisi una condotta intenzionale, Xxxxxxxx è responsabile unicamente dei danni tipici, ragionevolmente prevedibili, che si verificano comunemente.
9.3 Le previsioni di cui sopra non escludono la responsabilità di Xxxxxxxx per i danni causati da prodotto difettoso ai sensi dell’art. 114 e ss. del D.Lgs n. 206/2005 né la responsabilità per le lesioni colpose alla vita (all’integrità fisica), al corpo o alla salute.
9.4 Salvo quanto specificato sopra, si esclude ogni altra richiesta risarcitoria per inadempimento nei confronti di Xxxxxxxx.
9.5 Le domande o le azioni risarcitorie, nelle ipotesi previste alle clausole dalla 9.1 alla 9.3 sono soggette ai termini di prescrizione stabiliti dalla legge.
10. Garanzia (Gewährleistung)
10.1 Se una volta effettuato il montaggio, al momento dell’accettazione, si presentino vizi o difetti, Xxxxxxxx deve porvi rimedio, a sua discrezione, o eliminandoli oppure effettuando una consegna/prestazione sostitutiva.
10.2 Xxxxxxxx ha il diritto di effettuare la prestazione supplementare o l’adempimento successivo solo laddove il Cliente paghi il prezzo di acquisto. Per contro il Cliente può trattenere la parte del prezzo che sia ragionevole in proporzione alla diminuzione del valore dovuta al vizio.
10.3 Qualora l’adempimento successivo fallisca due volte, il Cliente ha il diritto alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto. Il diritto a risolvere il contratto è escluso in presenza di un vizio non essenziale o trascurabile. Il Cliente può, inoltre, formulare richieste risarcitorie secondo quanto stabilito nella clausola 9. Ogni altra garanzia è esclusa.
10.4 Salvo in caso di malafede, di dolo o colpa grave e salvo quanto previsto alla clausola 9.5, le domande e le azioni derivanti dalla garanzia per vizi si prescrivono in 12 mesi dalla prestazione del servizio o nel caso in cui sia necessaria l’accettazione, a partire da quest’ultima.
11. Attrezzatura per il montaggio
L’attrezzatura per il montaggio e la messa in servizio è consegnata e restituita a spese del Cliente.
12. Informazioni e consulenze tecniche
Le informazioni e le consulenze fornite da Xxxxxxxx non sono vincolanti e non possono radicare la responsabilità in capo a quest’ultima a meno che Xxxxxxxx stessa si sia impegnata espressamente e per iscritto a fornire dette informazioni e consulenze. Il Cliente è tenuto a verificare se un prodotto è idoneo per specifici impieghi. Dettagli e informazioni fornite da Xxxxxxxx in relazione alla propria merce o ai propri servizi non costituiscono promessa o garanzia in merito alla qualità degli stessi.
13. Legge applicabile, foro competente, luogo adempimento
Il luogo dell’adempimento della prestazione è il sito di montaggio specificato. Il luogo dell’adempimento per il pagamento è (la sede/il domicilio di Xxxxxxxx).
Si applica il diritto italiano, escludendosi l’applicazione delle norme della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci.
Il foro competente a dirimere le controversie è (FORO DI/TRIBUNALE SEDE LEGALE/STABILIMENTO DI
XXXXXXXX). Xxxxxxxx ha il diritto di optare che alcune o tutte le controversie derivanti dal presente contratto o in relazione con lo stesso siano risolte in via definitiva secondo il Regolamento d’arbitrato della Camera di Commercio Internazionale (CCI), da uno o più arbitri nominati in conformità di detto Regolamento. Nel caso in cui il Cliente voglia intentare un’azione legale nei confronti di Xxxxxxxx, quest’ultima, su richiesta del primo, al fine di esercitare il menzionato diritto di scelta per una determinata controversia, è obbligata a comunicarlo al Cliente entro una settimana dalla sua richiesta.
XXXXXXXX-OMS
Firma per accettazione
L'acquirente (timbro/data e firma)
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, il Cliente dichiara di accettare e approvare specificamente le seguenti clausole: 1. (Disposizioni generali, ambito di validità e in particolare il punto 1.3); 3. (Tempo di esecuzione della prestazione, accettazione e in particolare i punti 3.1; 3.2; 3.3); 4. (Xxxxxx e pagamento e in particolare i punti 4.8; 4.9); 5. (Pezzi di ricambio e in particolare i punti 5.1 e 5.3); 9. (Responsabilità e in particolare i punti 9.1; 9.2; 9.4); 10. (Garanzia e in
particolare i punti 10.1; 10.2; 10.3; 10.4); 12. (Informazioni e consulenze tecniche); 13. (Legge applicabile, foro competente, luogo adempimento).