ALLEGATO I
Piano Provinciale Gestione Rifiuti - RAGUSA
ALLEGATO I
ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLE ATTIVITA’ AGRICOLE NEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
REDATTORE
Dott. Chim. XXXXX XXXXXXX
DIRIGENTE dell’Area Tecnica dell’ATO RAGUSA AMBIENTE S.p.A. in Liquidazione
COLLABORAZIONI
Dott. Arch. XXXXXXX XXXXXXXX
dipendente ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in Liquidazione
Dott. Xxx. XXXX XXXXXXXX
consulente esterno di ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in Liquidazione – Gestione Commissariale
Dott. Arch. XXXXXXXXX XXXXXXXX
dipendente del Comune di Vittoria distaccato all’ATO Ragusa Ambiente S.p.A. sino alla data del 12-09-2012
Geom. XXXXXXXX XXXXXXXXXX
dipendente del Comune di Vittoria distaccato all’ATO Ragusa Ambiente S.p.A. sino alla data del 12-09-2012
ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA GESTIONE DEI
RIFIUTI PROVENIENTI DALLE ATTIVITA’ AGRICOLE IN PROVINCIA DI RAGUSA INDICE
Art. 1 Oggetto e finalità 2
Art. 2 Soggetti interessati 3
Art. 3 Definizioni 3
Art. 4 Modalità di organizzazione del servizio 4
Art. 5 Soggetti abilitati alla gestione dei rifiuti agricoli 4
Art. 6 Gestione dei Centri di conferimento 4
CENTRI DI CONFERIMENTO FISSI 4
CENTRI DI CONFERIMENTO MOBILI 5
Art. 7 Realizzazione di centri di conferimento da parte di soggetti pubblici o privati 5
Art. 8 Convenzioni tra Centro di conferimento e Consorzi obbligatori/Servizio pubblico 5
Art. 9 Ruolo ed obblighi del soggetto gestore dei servizi e/o agli addetti dei centri di raccolta 5
Art. 10 Ruolo delle associazioni di categoria 6
Art. 11 Modalità di attuazione dei contenuti dell’accordo 6
Art. 12 Costi del servizio 6
Art. 13 Impegni per il recupero della frazione comportabile 7
Art. 14 Estensione dell'accordo 7
Art. 15 Controversie 7
Art. 16 Durata dell’accordo 7
Art. 17 Norma finale 7
ALLEGATI:
X. Xxxxxx di adesione all'accordo di programma e convenzione
B. Elenco rifiuti agricoli
C. Norme tecniche e modalità di conferimento dei rifiuti agricoli
D. Documento di conferimento rifiuti
ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA GESTIONE DEI
RIFIUTI PROVENIENTI DALLE ATTIVITA’ AGRICOLE IN PROVINCIA DI RAGUSA
Titolo I
Scopo, obiettivi e campo di applicazione
PREMESSO CHE
La Provincia di Ragusa persegue politiche ambientali finalizzate alla realizzazione di una gestione integrata dei rifiuti, alla promozione di buone pratiche da parte dei cittadini e delle imprese, in particolar modo indirizzate alla riduzione, al recupero/riciclo e per il raggiungimento di economie di scala nella gestione dei servizi.
VISTI
Il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” (di seguito: D.Lgs. 152/06) che ha modificato le norme in materia di gestione dei rifiuti, stabilendo che la gestione degli stessi costituisce attività di pubblico interesse che deve comunque essere effettuata senza recare pregiudizio per l’ambiente e senza recare danni per la salute;
Il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”; che disciplina le attività di gestione dei rifiuti e detta norme in materia di messa in sicurezza bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati sul territorio, sostenendo, anche con risorse finanziarie tutte le iniziative volte alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti mediante lo sviluppo di tecnologie pulite, promuovendo a tal fine accordi e contratti di programma ed il ricorso a sistemi di eco¬audit, analisi del ciclo di vita dei prodotti nonché lo sviluppo del sistema di marchio ecologico.
CONSIDERATO CHE
Ai sensi del D. Lgs. 152/06, art. 184 lett. a), i rifiuti provenienti dalle attività agricole sono rifiuti speciali e vanno gestiti in circuiti separati dai rifiuti urbani di origine domestica;
Il Decreto Legislativo n. 152/2006 stabilisce:
▪ all’art. 179, c. 1: Le Pubbliche amministrazioni perseguono, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire prioritariamente la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, […];
▪ all’art. 180, c. 1, lett. c): “[…] le iniziative di cui all'articolo 179 riguardano in particolare: … la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali finalizzati, con effetti migliorativi, alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti”;
▪ all’art. 206, c. 1: “[…] le altre autorità competenti possono stipulare appositi accordi e contratti di programma con enti pubblici, con imprese di settore, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria”.
▪ all’art. 206, c. 3: “Gli accordi e i contratti di programma di cui al presente articolo non possono stabilire deroghe alla normativa comunitaria e alla normativa nazionale primaria vigente e possono integrare e modificare norme tecniche e secondarie solo in conformità con quanto previsto dalla normativa nazionale primaria”.
Il Decreto Legislativo 152/2006 prevede altresì:
▪ all’art. 183, c. 1, lett. b) e lett. c), la definizione di “produttore”e“detentore” di rifiuti;
▪ all’art. 185, c. 1, lett. e), tra i “Limiti al campo di applicazione”, che non rientrano nel campo di applicazione della Parte IV del D.Lgs. 152/06 i rifiuti agricoli così descritti “materie fecali ed altre sostanze naturali e non pericolose utilizzate nell'attività agricola”;
1
▪ all’art. 188, c. 2, lett. c), la possibilità, per i produttori/detentori di rifiuti speciali, di conferire i rifiuti anche ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
▪ all’art. 189, c. 3, che […] chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, […] le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), comunicano annualmente alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti;
▪ all’art. 189, c. 4, che nel caso in cui i produttori di rifiuti pericolosi conferiscano i medesimi al servizio pubblico di raccolta competente per territorio e previa apposita convenzione, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio limitatamente alla quantità conferita;
▪ all’art. 190, c. 4, che i soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi e le due tonnellate di rifiuti pericolosi possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi;
▪ all’art. 190, c. 6, che […] i registri sono numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti;
▪ all’art. 193, c. 4, che le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico né ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri.
VALUTATO CHE
L’attività agricola nella Provincia di Ragusa riguarda una superficie consistente dell’intero territorio e che per questo motivo è da ritenersi fondamentale la gestione dei rifiuti agricoli al fine di tutelare l’ambiente ed il paesaggio;
Per le difficoltà applicative della normativa vigente, che compromette sia l’attività delle imprese agricole operanti sul territorio provinciale che l’efficacia delle funzioni di controllo sul territorio da parte degli organi preposti, è stata valutata l’opportunità di definire un Accordo di programma ovvero un sistema integrato di gestione dei rifiuti agricoli con la partecipazione di tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti, al preciso scopo di:
semplificare gli oneri burocratici a carico delle imprese;
favorire il recupero, lo smaltimento e la raccolta differenziata dei rifiuti agricoli, al fine di raggiungere gli obiettivi espressi dal decreto legislativo 152/2006 in merito alla riduzione della tariffa con successiva diminuzione dei costi a carico della collettività;
aumentare l’efficacia dei controlli pubblici da parte delle autorità competenti.
Tutto ciò premesso
LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE
Art. 1 Oggetto e finalità
Il presente Accordo di Programma (di seguito denominato “Accordo”) è redatto ai sensi dell’art. 206 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Le parti si propongono di costituire un sistema di gestione dei rifiuti che, in attuazione dei principi di responsabilizzazione e cooperazione (espressi dal D.lgs. n. 152/2006) di tutti i soggetti coinvolti nel ciclo dei rifiuti agricoli, favorisca la raccolta differenziata, il recupero, il riciclaggio, e, comunque, il corretto smaltimento degli stessi, semplificando al tempo stesso gli adempimenti amministrativi a carico dei produttori agricoli e aumentando l’efficacia dei controlli.
2
Col presente accordo si intende disciplinare la gestione delle seguenti tipologie di rifiuti agricoli:
▪ Oli e filtri usati da motori e circuiti idraulici;
▪ Batterie esauste;
▪ Contenitori vuoti di fitofarmaci bonificati e di farmaci veterinari;
▪ Rifiuti sanitari ad uso zootecnico e farmaci veterinari scaduti;
▪ Materiale plastico per la pacciamatura e la copertura delle serre e tubi in PVC per irrigazione;
▪ Imballaggi e rifiuti di imballaggio derivanti da attività agricole;
▪ Filtri d’aria;
▪ Rifiuti metallici ferrosi e non;
▪ Pneumatici fine vita;
▪ Oli e grassi vegetali/animali esausti.
Il presente accordo ha, inoltre, lo scopo di prevenire ogni forma di smaltimento incontrollato o inidoneo mediante:
▪ l’incentivazione della raccolta dei rifiuti agricoli;
▪ diminuzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti;
▪ contenimento dei costi di gestione degli stessi favorendo lo smaltimento dei rifiuti speciali negli impianti più vicini ai luoghi di produzione.
Art. 2 Soggetti interessati
Sono interessati dal presente accordo:
le imprese agricole così come definite dall’art. 2135 c.c., modificato dall’art.1 del D.Lgs. 228 del 18.5.2001 (Legge di orientamento), che definisce: “E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.” Sono esclusi gli imprenditori la cui attività abbia per oggetto esclusivo: la trasformazione o l’alienazione di prodotti agricoli; l’attività di servizio svolta a favore di produttori agricoli.
le cooperative agricole ed i loro consorzi ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 228 del 18/05/2001 che definisce imprenditori agricoli anche le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano, per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 2135 c.c., prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico”;
i piccoli imprenditori agricoli ai sensi dell’art.2083 c.c.: “Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo (c.c. 1647, 2139, 2221), gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia”.
Art. 3 Definizioni
Al fine del presente accordo si intende per:
▪ produttore di rifiuti: il singolo agricoltore e qualunque altro soggetto dalla cui attività si producano rifiuti agricoli, il quale conferisce i propri rifiuti negli appositi centri di conferimento;
▪ centro di conferimento: le strutture, fisse o mobili, gestite sia dai soggetti pubblici che privati;
▪ documento di conferimento: il modello, conforme all'Allegato D del presente Accordo di Programma, che accompagna il trasporto dei rifiuti e che attesta l’avvenuto conferimento dei rifiuti agli appositi centri;
3
▪ deposito temporaneo: il raggruppamento per categorie omogenee di rifiuti derivanti da attività agricole, pericolosi e non pericolosi, effettuato prima della raccolta all’interno dello spazio aziendale (art 183, comma 1, lett. m, D.Lgs. 152/06).
Art. 4 Modalità di organizzazione del servizio
La raccolta dei rifiuti di provenienza agricola, non assimilati agli urbani, di cui all’All. B del presente accordo, è svolto tramite un servizio pubblico, di norma secondo le seguenti modalità:
▪ raccolta a domicilio presso gli utenti;
▪ raccolta con mezzo mobile (ecomezzo), autorizzato ai sensi di legge, secondo un programma predefinito dai soggetti gestori del servizio, presso determinati punti di raccolta costituiti dallo stazionamento dell’ecomezzo;
▪ conferimento a centri di raccolta (cd. stazioni ecologiche, ecocentri, etc...), autorizzati ai sensi delle disposizioni nazionali e regionali vigenti.
I rifiuti dovranno essere conferiti con le modalità stabilite nella convenzione (All. A), rispettando le norme tecniche e le modalità di conferimento di cui all’All. C;
Il servizio di raccolta è rivolto esclusivamente agli utenti che dispongano di una convenzione sottoscritta, valida ed efficace con il soggetto gestore del servizio;
Possono essere ipotizzati, nel caso di una loro maggiore efficacia ed ai fini di un eventuale aggiornamento del presente accordo, altri sistemi di organizzazione del servizio pubblico che i gestori potranno prevedere previa comunicazione al competente Servizio della Regione o della Provincia.
Art. 5 Soggetti abilitati alla gestione dei rifiuti agricoli
La gestione dei rifiuti di cui all'art. 1, comma 2, viene effettuata presso appositi Centri di conferimento messi a disposizione e gestiti da cooperative agricole, Consorzi agrari, rivenditori privati di prodotti per l’agricoltura, cooperative di meccanizzazione agricola e di conduzione dei terreni, gestori del servizio pubblico, gestori di centri di stoccaggio di rifiuti previamente autorizzati dall’Autorità competente nel rispetto della normativa in vigore (D.Lgs. 152/06).
Si considerano esercenti un servizio di pubblica utilità i centri di conferimento che abbiano ottenuto dalla Provincia competente apposito riconoscimento. A tali fini, il gestore della piattaforma inoltra alla Provincia un’istanza corredata dalla documentazione tecnica attestante il possesso dei requisiti di cui all’articolo 6 e, nel caso di piattaforme mobili, contenente l’individuazione delle aree previste per la sosta dei mezzi utilizzati nella raccolta. La Provincia, entro 30 giorni, iscrive il centro nell’elenco dei Centri Provinciali Riconosciuti, comunicando al gestore della piattaforma gli estremi dell’iscrizione. Il gestore del servizio, trascorsi 30 giorni dall’invio della comunicazione, salvo il caso in cui la Provincia abbia richiesto espressamente un’integrazione della documentazione ricevuta, può dare inizio alle operazioni di ricezione dei rifiuti ai sensi del presente accordo.
Art. 6 Gestione dei Centri di conferimento
I centri di conferimento, allestiti e gestiti da soggetti pubblici e/o privati, possono essere fissi o mobili e devono essere realizzati secondo criteri di efficienza e di economicità, garantendo un alto grado di tutela dell’ambiente e della salute pubblica.
CENTRI DI CONFERIMENTO FISSI:
I centri di conferimento fissi devono:
▪ essere strutturati al fine di consentire il deposito per tipi omogenei di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in esse contenute;
▪ essere accessibili solo in presenza del personale addetto e ad orari stabiliti; essere sorvegliati dal gestore negli orari di apertura al fine di impedire l’immissione di altre tipologie di rifiuto o il danneggiamento dei mezzi e/o delle strutture adibite al deposito ed alla raccolta;
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▪ essere resi accessibili agli organi di controllo per la verifica del corretto svolgimento delle operazioni di gestione dei rifiuti.
CENTRI DI CONFERIMENTO MOBILI:
I centri di conferimento mobili devono:
▪ servirsi di mezzi di trasporto adeguati e debitamente autorizzati secondo la norma vigente;
▪ essere organizzati al fine di garantire alle aziende agricole il conferimento dei rifiuti speciali pericolosi e non;
▪ predisporre entro il mese di dicembre di ogni anno un calendario, da comunicare alle associazioni di categoria convenzionate ed all’ente locale competente, in cui siano stabiliti i luoghi e gli orari degli appuntamenti per lo svolgimento delle attività di raccolta, previsti per l’anno successivo a quello di riferimento;
In particolare, il gestore dei centri di conferimento mobili deve:
▪ effettuare il deposito dei rifiuti sui propri mezzi per tipi omogenei di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in esse contenute;
▪ provvedere, entro 15 giorni dalla prima operazione di carico, ad effettuare il conferimento dei rifiuti, accompagnati dal formulario di trasporto, agli impianti di smaltimento e/o recupero, ovvero alle stazioni intermedie di smistamento dei rifiuti eventualmente esistenti.
Art. 7 Realizzazione di centri di conferimento da parte di soggetti pubblici o privati
I centri di conferimento previsti dall’art. 6, possono essere costituiti e gestiti dal Comune, da soggetti gestori del servizio pubblico, o da altri soggetti privati, nel rispetto dei criteri indicati nel presente accordo.
I centri di conferimento, realizzati da soggetti pubblici o privati per il raggruppamento e la raccolta differenziata dei rifiuti indicati all’art.1 del presente Accordo, possono essere allestiti anche all’interno delle strutture già esistenti per lo stoccaggio dei rifiuti. Le aree per l’allestimento dei centri di conferimento possono essere altresì messe a disposizione da soggetti privati.
Ai fini del conferimento dei rifiuti presso le strutture di cui all’art. 6, vengono stipulate apposite convenzioni con le associazioni rappresentative delle imprese singole e associate, in cui siano determinati i corrispettivi del servizio e le specifiche condizioni per il conferimento dei rifiuti.
Art. 8 Convenzioni tra Centro di conferimento e Consorzi obbligatori/Servizio pubblico
Ai fini dell’applicazione del presente Accordo di Programma, ove risulti necessario, le associazioni dei produttori agricoli firmatarie e gli enti locali titolari di centri per la raccolta differenziata possono stipulare apposite convenzioni con i Consorzi Obbligatori, o con i soggetti dagli stessi indicati, per l'invio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti.
Per favorire anche la raccolta differenziata di rifiuti non pericolosi le associazioni dei produttori agricoli firmatarie possono stipulare specifici accordi o convenzioni di carattere operativo con i gestori del Servizio Pubblico, aventi validità nel territorio di competenza dell’ente.
Nel caso in cui i suddetti centri siano gestiti da soggetti terzi tramite un rapporto concessorio con l’ente titolare, quest’ultimo provvederà ad adeguare i termini del rapporto a quanto stipulato in sede di accordo locale.
Art. 9 Ruolo ed obblighi del soggetto gestore dei servizi e/o agli addetti dei centri di raccolta
In conformità ai principi di cui agli articoli 178 e 200 del D.Lgs. 152/06, il soggetto gestore dei servizi pubblici:
▪ organizza il servizio di raccolta dei rifiuti agricoli ed assume il coordinamento e l’organizzazione delle attività e ne garantisce l’espletamento nel rispetto delle leggi vigenti;
▪ d’intesa con le Associazioni delle imprese agricole, si incarica di individuare gli impianti ed i mezzi attrezzati (ecomezzo), destinati al conferimento dei rifiuti di cui al presente accordo;
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▪ si impegna ad effettuare il trasporto ed i conferimenti dei rifiuti di cui al presente accordo, con propri mezzi, ad impianti autorizzati per il trattamento, recupero e/o smaltimento;
▪ si impegna a comunicare il calendario delle raccolte entro l’inizio della prima campagna di raccolta annuale e/o sue variazioni.
E’ fatto obbligo al gestore dei servizi e/o agli addetti dei centri di raccolta di:
▪ individuare e indicare nella convenzione con l’impresa agricola (All. A), i punti di sosta degli ecomezzi per la raccolta/trasporto dei rifiuti, in date ed orari prefissati; la raccolta deve essere effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile;
▪ presidiare gli ecomezzi adibiti alla raccolta/trasporto, anche al fine di verificare la compatibilità dei rifiuti conferiti dai produttori/detentori e le condizioni stabilite dalla convenzione di cui all’All. A ed all’All. C;
▪ fornire alle imprese agricole, secondo le disposizioni concordate, sacchi e contenitori idonei, a seconda delle necessità e delle caratteristiche dei rifiuti, anche avvalendosi delle Associazioni delle imprese agricole;
▪ effettuare la comunicazione annuale prevista dall’art. 189, comma 4 del D.Lgs. 152/06 (MUD), limitatamente alle quantità di rifiuti ricevuti dal produttore/detentore.
Art. 10 Ruolo delle associazioni di categoria
Le Associazioni di imprese agricole firmatarie si impegnano a:
▪ fornire ai propri associati ogni informazione utile alla conoscenza dei contenuti dell’accordo;
▪ fornire ai propri associati ogni informazione utile sulla compilazione di documenti e sulle disposizioni tecniche per il trasporto dei propri rifiuti;
▪ consegnare agli associati i moduli per la sottoscrizione delle convenzioni ed a ritirarli una volta sottoscritti;
▪ distribuire ai propri associati, in caso di necessità e previo accordo con il soggetto gestore dei servizi, i sacchi e le relative etichette e ogni altro contenitore necessario ai fini della raccolta;
▪ collaborare alle operazioni di controllo dei conferimenti dei rifiuti presso i centri di raccolta;
▪ prestare ogni forma di collaborazione utile alla realizzazione degli scopi del presente accordo.
Art. 11 Modalità di attuazione dei contenuti dell’accordo
I contenuti del presente Accordo di Programma saranno attuati tramite il rispetto dei seguenti impegni delle parti firmatarie.
La Provincia di Ragusa si impegna:
▪ a dare pubblicità al presente accordo tramite la pubblicazione sul Bollettino ufficiale e sul proprio sito Internet;
▪ a sensibilizzare i soggetti titolari dei centri per la raccolta differenziata affinché incrementino quanto più possibile il servizio di raccolta a favore degli imprenditori agricoli;
▪ a rilasciare le autorizzazioni all’esercizio dei centri aziendali di raccolta in tempi quanto più possibile celeri. La Provincia cura, altresì, la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco dei centri di conferimento riconosciuti ai sensi dell’art. 6 del presente Accordo.
Le organizzazioni rappresentative del mondo agricolo s’impegnano a:
▪ diffondere l’applicazione di modalità gestionali che favoriscano il recupero anziché lo smaltimento;
▪ realizzare una apposita campagna informativa che assicuri una diffusione capillare dei contenuti dell’accordo;
▪ garantire un monitoraggio sulla applicazione dell’accordo tramite l’invio, con cadenza almeno annuale, di un report alla Provincia in cui vengano riassunti i risultati più significativi conseguiti.
Art. 12 Costi del servizio
L’utente per poter usufruire del servizio dovrà corrispondere al gestore il costo per lo svolgimento del servizio come definito nell’All. E, in particolare costituito da:
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▪ una quota di adesione all’accordo con la sottoscrizione della convenzione per il periodo di tempo definito dalla stessa;
▪ i costi di raccolta e trattamento calcolati sull’effettivo peso dei rifiuti, conferito e diversificato per le diverse tipologie di rifiuti.
Il costo di sacchi, big bag, contenitori per rifiuti a rischio infettivo di origine veterinaria, noleggio di contenitori ed altre attrezzature, sono a carico dell’utente.
La sottoscrizione della convenzione di cui all’All. A, impegna l’utente al pagamento della prevista quota di adesione. Oltre quanto previsto ai commi 1 e 2, null’altro è dovuto per la sottoscrizione della convenzione.
La fatturazione dei servizi, i corrispettivi economici e le modalità di pagamento sono individuati dalla convenzione (All. A – p. 7).
Il gestore del servizio si avvale della facoltà di revocare la convenzione nel caso in cui l’azienda non provveda al pagamento degli insoluti entro 3 mesi dalla data di scadenza indicata dal primo sollecito di pagamento, da inviarsi a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno a carico dell’azienda.
Art. 13 Impegni per il recupero della frazione comportabile
Le parti interessate si impegnano a favorire il recupero della frazione organica compostabile del rifiuto derivante dall’attività agricola attraverso l’autocompostaggio, la raccolta differenziata e l’impiego del compost in agricoltura.
Le parti si impegnano a collaborare, tramite un apposito tavolo tecnico da costituire da parte della Regione, per l’emanazione di linee guida e di accordi di programma specifici in materia di compostaggio.
Art. 14 Estensione dell'accordo
I Consorzi Nazionali per il recupero possono aderire al presente accordo impegnandosi a fornire il proprio supporto tecnico, organizzativo ed informativo per favorire la gestione dei rifiuti. In particolare essi dovranno garantire ai soggetti gestori dei servizi i contributi per i materiali recuperati nella stessa entità e modalità riconosciuta sulla base dell’Accordo Quadro sottoscritto con l’ANCI.
Il presente accordo è aperto alla sottoscrizione dei soggetti che lo richiedano e che svolgano attività rientranti nell’oggetto dell’intesa, salva verifica, da parte dei soggetti firmatari, della sussistenza dell’interesse dei requisiti necessari per la sottoscrizione.
I gestori di nuovi centri di conferimento che intendano essere riconosciuti ai sensi del presente accordo ed inseriti nell’elenco provinciale inoltrano alla Provincia apposita istanza.
Art. 15 Controversie
Le parti si impegnano a tentare di definire tutte le controversie relative al presente accordo in via preliminare in una riunione all’uopo convocata dal gestore del servizio.
Se le parti non si presentano o il tentativo di conciliazione non riesce, la controversia potrà essere comunque deferita all’autorità giudiziaria competente (Foro).
Art. 16 Durata dell’accordo
Il presente accordo ha la durata di 5 anni dalla data di sottoscrizione dello stesso e potrà essere rinnovato previo accordo di tutte le parti interessate.
Art. 17 Norma finale
Le parti firmatarie convengono, a partire dall’entrata in vigore del presente Accordo di Programma, di riunirsi con cadenza semestrale, allo scopo di verificare l’attuazione delle previsioni, nonché per apportare eventuali integrazioni che dovessero rendersi necessarie.
ALLEGATI
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MODULO DI ADESIONE ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA E CONVENZIONE
DATI ANAGRAFICI
Il sottoscritto
nato a
Prov.
il
residente in Via
n.
Cap.
del Comune di Prov.
nella qualità di dell'azienda agricola con sede legale in Cap.
Via n.
codice fiscale /partita IVA Telefono Fax Cell e-mail
DATI DELL'UTENZA
Ubicazione sede produttiva
Comune Via n.
Telefono Fax Cell e-mail
VISTO
Il D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
DICHIARA
di aderire all'Accordo di Programma, approvato dalla Provincia di Ragusa con Delibera
…………..del per la gestione dei rifiuti agricoli speciali (pericolosi e non)
prodotti dalla propria azienda, considerando lo stesso parte integrante della presente convenzione.
CONVIENE
1.Oggetto
La presente Convenzione ha per oggetto la corretta gestione dei rifiuti agricoli derivanti dalla propria attività, con le modalità di seguito elencate, per garantire un loro corretto smaltimento e/o recupero. I rifiuti prodotti dall'attività agricola oggetto della presente Convenzione sono definiti sulla base dell'Accordo di Programma così come approvato con Delibera ……… del …………….
2. Modalità di raccolta
Le modalità di raccolta possibili sono:
• raccolta a domicilio
presso l'impresa agricola, a richiesta della stessa. L'ecomezzo del soggetto gestore del servizio opera direttamente la raccolta presso il produttore/detentore (porta a porta).
Impresa Agricola | Indirizzo | Recapiti (Tel/Fax/e-mail) | Giorno/Orari di ritiro |
• mezzo mobile (ecomezzo), autorizzato ai sensi di legge, presso i seguenti punti di raccolta. I rifiuti sono pesati e trasferiti sul mezzo del soggetto gestore; devono essere rispettate le condizioni di cui all'All. C.
Punto di raccolta di mezzo mobile | Indirizzo | Recapiti (Tel/Fax/e-mail) | Giorno/Orari di ritiro |
• conferimento a centri di raccolta (ed. stazioni ecologiche, ecocentri, etc), autorizzati ai sensi delle disposizioni nazionali e regionali vigenti, indicati dai soggetti gestori dei servizi. Il conferimento dei rifiuti deve avvenire secondo le disposizioni di cui All. B.
Cento di raccolta | Indirizzo | Recapiti (Tel/Fax/e-mail) | Giorno/Orari di ritiro |
3. Conformità
Le tipologie ed i codici CER sono quelli indicati nell'All. B dell'Accordo di Programma. Le modalità di conferimento dei rifiuti agricoli devono essere quelle indicate nell'All. C dell'Accordo di Programma; i costi per lo svolgimento del servizio sono quelli di cui all'All. E dell'Accordo di Programma.
L'eventuale conferimento di rifiuti non conformi o con modalità difformi da quelle indicate, fatta salva la possibilità di non accettazione da parte del gestore del servizio e/o degli addetti del centro di raccolta, comporterà, in caso di accettazione presso il centro di raccolta, l'addebito di tutti gli oneri aggiuntivi a completo carico del produttore agricolo conferente.
4. Adempimenti amministrativi
4.1 Per il gestore del servizio
Il gestore del servizio e/o gli addetti del centro di raccolta provvederanno a:
1. predisporre la comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti, secondo le modalità ed i termini previsti dall'art. 189 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nonché dalla Legge 25 gennaio 1994 n. 70 e successive modificazioni ed integrazioni; la presentazione del MUD da parte del gestore del
servizio, è da intendersi sostitutiva delle dichiarazioni dei singoli produttori agricoli relativamente ai rifiuti da loro conferiti ed oggetto della presente convenzione.
2. riportare sul registro di carico e scarico di cui all'art. 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., le registrazioni relative alla movimentazione dei rifiuti conferiti secondo le modalità semplificate di cui all'Accordo di Programma;
3. compilare il formulario di identificazione quando previsto per Xxxxx.
4.2 Per l'impresa agricola
Le imprese agricole che aderiscono all'accordo con la sottoscrizione della presente convenzione, si avvalgono delle semplificazioni amministrative di seguito elencate:
MUD
• esonero per le imprese agricole con un volume di affari annuo non superiore a Euro 8.000,00 (art. 189, comma 3 del D.Lgs. 152/06).
• per tutti gi altri casi in cui vi è l'obbligo di legge della comunicazione annuale (MUD), tale incombenza deve intendersi trasferita al gestore del servizio pubblico previsto (art. 189, comma 4 del D.Lgs. 152/06), limitatamente alle quantità di rifiuti ad esso conferite;
FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE
• esonero dalla compilazione del formulario di identificazione per il trasporto effettuato dal produttore/detentore di rifiuti non pericolosi purché il trasporto avvenga in modo saltuario e occasionale e non ecceda la quantità di 30 (trenta) Kg o 30 (trenta) litri al giorno (art. 193, comma 4 del D.Lgs. 152/06).
REGISTRI DI CARICO E SCARICO
• i soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 10 (dieci) tonnellate di rifiuti non pericolosi e le 2 (due) tonnellate di rifiuti pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi, che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi (art. 190, comma 4 del D.Lgs. 152/06).
ALBO GESTORI AMBIENTALI
• ai sensi del D.Lgs. 173/98 - art. 3 (Smaltimento rifiuti agricoli), non è richiesta l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali, di cui all'art. 212 del D.Lgs. 152/06, al fine di agevolare il conferimento di piccole quantità di rifiuti pericolosi agli appositi centri di raccolta organizzati dal gestore del servizio pubblico, da concessionari di pubblico servizio o da consorzi obbligatori, per il trasporto ai predetti centri, delle seguenti tipologie e quantità effettuate direttamente dai produttori agricoli:
- n. 2 accumulatori esausti per singolo trasporto;
- n. 15 litri di olio esausto per singolo trasporto;
- n. 5 contenitori di prodotti fitosanitari per singolo trasporto.
• iscrizione "semplificata", previa presentazione di una comunicazione alla sezione dell'Albo Gestori territorialmente competente, per le imprese che esercitano la raccolta e il trasporto di rifiuti propri quali:
1. rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare;
2. rifiuti pericolosi (diversi da accumulatori ed oli esausti, contenitori di prodotti fitosanitari) in quantità che non eccedano 30 (trenta) kg o 30 (trenta) litri al giorno (art. 212, comma 8, del D.Lgs. 152/06).
DEPOSITO TEMPORANEO
• il deposito temporaneo presso l'azienda, è organizzato con le modalità previste dall'art. 183, comma 1, lett. m) del D.Lgs. 152/06.
5. 0bblighi per l'impresa agricola:
L'impresa agricola è tenuta alla conservazione di:
• copia della convenzione sottoscritta;
• fatture attestanti il pagamento dei corrispettivi;
• copia di eventuali formulari di identificazione.
6. Costi per lo svolgimento del servizio
Il corrispettivo dovuto al gestore per lo svolgimento del servizio, è quello individuato nell'All. E. Le tariffe definite sono da considerarsi onnicomprensive sia degli oneri riguardanti il recupero/riciclaggio, lo smaltimento, il trasporto, il noleggio delle attrezzature e delle aree che delle spese per la rilevazione dei dati quantitativi.
7. Modalità di pagamento dei corrispettivi
La fatturazione dei servizi sarà effettuata dal gestore e comunque ogni anno. Il gestore del servizio emetterà fattura per i servizi prestati. Il pagamento potrà essere effettuato tramite bollettino postale oppure mediante versamento su conto corrente bancario. La sottoscrizione della presente convenzione impegna l'azienda agricola al pagamento della quota di adesione definita. Il gestore del servizio si avvale della facoltà di revocare la convenzione nel caso in cui l'azienda non provveda al pagamento degli insoluti entro 3 mesi dalla data di scadenza indicata dal primo sollecito di pagamento da inviarsi a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno a carico dell'azienda.
4. Informativa dati personali
Ai sensi del D.Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali", si autorizzano il gestore del servizio e/o gli addetti del centro di raccolta, al trattamento dei dati relativi all'impresa agricola convenzionata per le finalità connesse all'espletamento del servizio.
9. Durata della convenzione
La presente convenzione decorre dal .................... e avrà durata quinquennale; sarà successivamente rinnovata, salvo disdetta, almeno 60 giorni prima della sua scadenza. Il gestore del servizio e/o gli addetti del centro di raccolta, si riservano in qualunque momento e con preavviso di 10 giorni, di sospendere temporaneamente il servizio in dipendenza di cause di forza maggiore e/o modifiche normative e si impegna a riprenderlo al più presto fatto salvo il permanere di condizioni ostative.
10. Rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto e regolato dal presente atto, le parti fanno esplicito rinvio alle disposizioni di legge in materia.
ALLEGATO B
Elenco rifiuti agricoli
I rifiuti conferibili al servizio pubblico integrativo, previa sottoscrizione della convenzione di cui all'All. A, sono esclusivamente quelli derivanti dall'esercizio dell'attività agricola ed elencati nella tabella che segue.
RIFIUTI NON PERICOLOSI (*) | |
DESCRIZIONE RIFIUTO | CODICE CER |
▪ Film plastici per copertura serre, silos e per pacciamature ▪ Reti per filari e/o antigrandine ▪ Spaghi e avvolgimento rotoballe (reti e film) | 020104 rifiuti plastici (esclusi imballaggi) |
▪ Cassette per frutta e verdura, inutilizzabili ▪ Imballaggi in materiale non pericoloso (es. per sementi, mangimi, ammendanti, detergenti) ▪ Contenitori vuoti e puliti di farmaci ad uso zootecnico, di prodotti ad azione disinfettante, di premiscele per alimenti medicamentosi, .. etc. | 150101 imballaggi in carta e cartone 150102 imballaggi in plastica 150103 imballaggi in legno 150104 imballaggi in metallo 150105 imballaggi in materiali compositi 150106 imballaggi in materiali misti 150107 imballaggi in vetro 150107 |
Contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o sostanze agrochimiche (sottoposti a lavaggio secondo le disposizioni tecniche regionali); tali contenitori devono essere depositati e conferiti separatamente dagli altri imballaggi | 150101 imballaggi in carta e cartone 150102 imballaggi in plastica 150104 imballaggi in metallo 150105 imballaggi in materiali compositi 150106 imballaggi in materiali misti 150107 imballaggi in vetro |
Prodotti fitosanitari scaduti (rifiuti agrochimici) | 020109 rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 020108* (non contenenti sostanze pericolose) |
Polietilene neutro ed additivato | 020104 rifiuti plastici (esclusi imballaggi) |
Scarti organici di natura vegetale o animale | 020102 scarti di tessuti animali (da produzioni primarie) 020103 scarti di tessuti vegetali (da produzioni primarie) |
Rifiuti ferrosi | 020110 rifiuti metallici |
Pneumatici usati | 160103 pneumatici fuori uso |
Oli vegetali | 200125 oli e grassi commestibili |
Scarti alimentari da attività agrituristica | 200108 rifiuti biodegradabili di cucine e mense |
Rifiuti di diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali | 180201 oggetti da taglio (eccetto 180202) 180203 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni 180206 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 180205 (cioè non pericolose né contenenti sostanze pericolose) 180208 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180207 (non citotossici e citostatici) |
Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi | 150203 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi diversi da quelli di cui alla voce 150202 (non contaminati da sostanze pericolose) |
Altro |
(*) Rifiuti diversi da oli ed accumulatori: max 30 Kg.
RIFIUTI PERICOLOSI (*) | |
Contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o sostanze agrochimiche, non lavati | 150110* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze |
Prodotti fitosanitari scaduti (rifiuti agrochimici) | 020108* rifiuti ao3 °chimici contenenti sostanze pericolose |
Rifiuti pericolosi da diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali (rischio chimico) | 180205* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose 180207* medicinali citotossici e citostatici |
Filtri dell'olio | 160107* filtri dell'olio |
Batterie ed accumulatori | 160601* batterie al Piombo |
Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi | 150202* Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose |
Altro | …………. |
(*) Rifiuti diversi da oli ed accumulatori: max 30 Kg.
ALLEGATO C NORME TECNICHE E MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AGRICOLI
AVVER TENZE
Gli imprenditori agricoli che non intendono avvalersi dell'Accordo di Programma o che non intendono rispettare i comportamenti previsti dallo stesso, devono provvedere in prima persona all'espletamento di tutti gli oneri burocratici (iscrizione all'Albo, compilazione del registro di carico e scarico e del formulario di trasporto dei rifiuti ed effettuare, ove previsto, la denuncia annuale tramite MUD).
Norme generali
I rifiuti da attività agricole ed agro-industriali sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 18-1, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
Non possono essere miscelate categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'AH. A della Direttiva 9 aprile 2002 (G.U. 10 maggio 2002, n. 102), ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.
La gestione dei rifiuti deve essere effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:
Modalità di gestione del deposito temporaneo
I rifiuti disciplinati dal presente accordo vengono gestiti con le seguenti modalità di deposito:
Deposito temporaneo (art. 183 D.Lgs. 152/06 e successive modifiche). Si tratta dell'operazione di raggruppamento di rifiuti effettuata dal produttore prima della raccolta nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti. Tale luogo deve quindi essere collocato all'interno dell'area aziendale, da intendersi come il complesso dei mappali che costituiscono il fondo. I rifiuti devono essere raggruppati per frazioni merceologiche omogenee e, per il loro allontanamento (per l'avvio dei rifiuti al recupero e/o smaltimento), il produttore può scegliere fra due diversi criteri: "criterio quantitativo" o "criterio temporale";
Per i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento: criterio temporale: con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalla qualità in deposito; criterio quantitativo: quando il quantitativo di rifiuti pericolosi raggiunge i 10 m3, permettendone la permanenza per un tempo massimo di un anno, se il quantitativo complessivo di rifiuti pericolosi prodotti in un anno di attività non supera tale valore o se, indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo è effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori;
I rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento: criterio temporale: con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalla qualità in deposito; criterio quantitativo: quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi raggiunge i 20 m3, permettendone la permanenza per un tempo massimo di un anno, se il quantitativo complessivo di rifiuti non pericolosi prodotti in un anno di attività non supera tale valore o se, indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo è effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori;
Il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura in funzione delle sostanze pericolose in essi contenute.
Raccolta e stoccaggio dei rifiuti presso i centri di conferimento
I soggetti di cui all'art. 3 del presente accorcio, per potere beneficiare dei servizi forniti dai centri di conferimento, dovranno sottoscrivere con il gestore uno specifico modulo di adesione, secondo lo schema di cui all'allegato A.
Il produttore agricolo che intenda conferire i propri rifiuti presso più di un centro di conferimento deve sottoscrivere un modulo di adesione per ogni centro prescelto. Il produttore deve conferire i rifiuti ai centri ubicati nell'ambito del territorio provinciale di Ragusa scegliendo, preferibilmente quelli più prossimi alla propria azienda.
Il modulo di adesione indicherà le generalità del produttore agricolo conferente, l'ubicazione del centro di conferimento prescelto e la tipologia di rifiuti che è possibile conferire, nonché l'impegno di osservare le clausole presenti nell'Accordo di Programma per la gestione dei rifiuti agricoli.
Ogni gestore del centro di conferimento provvederà, con cadenza semestrale, ad inviare alla Provincia di Ragusa (Ufficio Ambiente) l'elenco dei produttori che hanno sottoscritto il modulo di adesione, ai fini di monitorare la gestione degli stessi centri di conferimento.
Il produttore che provvede, direttamente o tramite soggetto convenzionato, alla consegna dei rifiuti di cui all'allegato B presso i centri di conferimento, deve accompagnare il trasporto con il documento di conferimento (allegato D).
Il documento di conferimento del rifiuto, di cui al comma 5, deve essere redatto in due esemplari, firmato e datato dal detentore e controfirmato dal gestore del centro di conferimento o suo delegato (addetto al ricevimento dei rifiuti a garanzia dell'avvenuto conferimento);
Il documento di conferimento del rifiuto dovrà contenere i seguenti dati:
• nome (o ragione sociale) e indirizzo del produttore o detentore;
• origine, tipologia e quantità di rifiuto, codice CER;
• dati identificativi del centro di conferimento e del soggetto pubblico o privato che provvede alla raccolta e gestione dei rifiuti;
Il trasporto in conto proprio (effettuato dal produttore stesso) dei rifiuti non costituisce attività di trasporto a titolo professionale se ricorrono le seguenti condizioni:
• Trattasi di rifiuti non pericolosi;
• Trattasi di rifiuti pericolosi di cui le quantità trasportate sono comprese tra i 30 kg ed i 100 kg giornalieri; il trasporto deve essere accompagnato dal documento di conferimento di cui al comma 5, che attesti la consegna dei rifiuti.
Il documento di cui al comma precedente deve essere conservato per tre anni dal produttore del rifiuto e dal gestore del centro di conferimento e si considera sostitutivo del formulario di identificazione previsto dall'art. 193 del D.Lgs. 152/06.
Il gestore del centro di conferimento provvede a riportare sul proprio registro di carico e scarico le registrazioni relative alla movimentazione di tutti i rifiuti pericolosi e non pericolosi in entrata e in uscita ed ad inviare la comunicazione MUD.
Ai sensi dell'art.189, comma 3 e dell'art.190 del D.Lgs. 152/06, nel caso in cui i produttori conferiscano i rifiuti ai centri di conferimento regolarmente riconosciuti dalle Province ed iscritti nel relativo elenco ai sensi dell'art.5, la comunicazione MUD e la tenuta del registro di carico e scarico sono a carico del gestore del servizio.
Resta salvo l'obbligo del produttore di conservazione dei documenti di conferimento ai sensi del presente accordo.
Modalità di gestione dei contenitori di fitosanitari
Per prodotto fitosanitario sono da intendersi i prodotti che contengono sostanze attive ed i preparati contenenti una o più sostanze attive destinati a proteggere i prodotti vegetali dagli organismi nocivi, conservare i prodotti vegetali ed eliminare le piante indesiderate.
I contenitori vuoti, in plastica o metallo, di prodotti fitosanitari sono considerati rifiuti speciali non pericolosi ove sottoposti ad operazioni di bonifica secondo le modalità definite qui di seguito.
Operazioni cli lavaggio aziendale per la bonifica dei contenitori vuoti:
Per lavaggio s'intende l'allontanamento mediante lavaggio con acqua dei residui di prodotti fitosanitari, con successivo riutilizzo del refluo così ottenuto. Il lavaggio può consistere in due modalità:
Lavaggio manuale: si immette nel contenitore un quantitativo di acqua pulita pari al 20% del suo volume. Si chiude il contenitore e si eseguono almeno 15 inversioni complete, dopo di ciò il contenitore viene capovolto e svuotato del suo contenuto facendolo sgocciolare per almeno 30 secondi. Il refluo così ottenuto deve essere reimpiegato nei trattamenti fitosanitari.
Lavaggio meccanico: Utilizzando una delle attrezzature presenti sul mercato con una portata minima di 4,5 litri/minuto ed una pressione di almeno 3.0 bar, si può lavare il contenitore per almeno 4,0 secondi. Lo sgocciolamento del refluo deve durare almeno 30 sec.
Il contenitore bonificato deve essere chiuso, ridotto di volume (ove possibile), e predisposto all'interno di un sacco impermeabile, fornito dal gestore del centro di conferimento, chiuso ermeticamente con un legaccio o un nastro isolante. Sul sacco deve essere apposta un'etichetta con gli estremi identificativi del conferente:
• ragione sociale dell'azienda;
• partita IVA;
• indirizzo della sede aziendale;
• data di conferimento.
I contenitori di fitofarmaci con volumi maggiori di 20 mc possono essere etichettati e trasportati al centro di conferimento senza essere introdotti dentro ai sacchi impermeabili.
Sui contenitori conferiti, il gestore può effettuare dei controlli a campione al fine di verificare il corretto svolgimento delle operazioni di lavaggio aziendale.
Modalità di gestione di oli esausti e filtri
Ai fini dello smaltimento e del recupero, gli oli esausti ed i filtri dell'olio devono essere consegnati in contenitori rigidi a tenuta (metallo o plastica) per evitare la dispersione nell'ambiente.
Ogni tipo di olio viene consegnato separatamente evitando miscele con acqua e altri liquidi esterni, in particolare i contenitori devono essere provvisti di idonee chiusure atte ad evitare lo sversamento del contenuto verso l'esterno, accessori e dispositivi atti ad effettuare il riempimento e lo svuotamento in condizioni di sicurezza. 3. I contenitori devono essere etichettati secondo le norme che disciplinano l'imballaggio dei rifiuti pericolosi.
Le operazioni di deposito saranno svolte su un'apposita piazzola predisposta che consenta di operare in sicurezza e senza rischi per l'uomo e per l'ambiente.
Chiunque conferisce oli esausti al Consorzio Obbligatorio Oli esausti o al gestore del centro di conferimento convenzionato non è tenuto a pagare nessun corrispettivo per la raccolta e le successive operazioni di recupero o di smaltimento.
Modalità di gestione degli accumulatori esausti
Gli accumulatori esausti sono considerati rifiuti speciali pericolosi e devono essere stoccati in appositi contenitori in materiale resistente alla corrosione e in depositi coperti per prevenire qualsiasi possibilità di prevenire la fuoriuscita del liquido contenuto all'interno.
Per il conferimento ai centri di raccolta del COBAT, indicati dalla Provincia, gli accumulatori non devono presentare rotture che ?ascino fuoriuscire il liquido contenuto. In caso contrario devono essere collocati in contenitori di plastica a tenuta o in un imballaggio non corrodibile dall'acido.
Il deposito temporaneo da parte del produttore dovrà essere effettuato in locali idonei a prevenire sversamenti delle sostanze liquide e al riparo da agenti atmosferici.
Chiunque conferisce batterie esauste al COBAT o al gestore del centro di conferimento convenzionato non è tenuto a pagare nessun corrispettivo per la raccolta e le successive operazioni di recupero o di smaltimento.
Modalità di gestione dei rifiuti veterinari
I rifiuti derivati da attività di manutenzione ed assistenza sanitaria in base all'art. 266 c. 4 del D.Lgs. 152/06, si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività, quindi vanno presi in carico dal veterinario presso le strutture autorizzate.
Qualora il produttore dei rifiuti, diverso dal veterinario, abbia intenzione di conferire i rifiuti veterinari presso i centri di conferimento autorizzati dovrà preventivamente riporre i rifiuti presso l'apposito sacco predisposto dal gestore del centro. I sacchi devono essere provvisti di etichetta riportante i dati estremi del conferente ai sensi dell'art. li c.4 del presente accordo.
Modalità di gestione dei pneumatici fine vita
I pneumatici fine vita e le camere d'aria in gomma sono considerati rifiuti speciali non pericolosi. Per il loro conferimento al centro di conferimento non devono essere consegnati con il cerchione. Qualora i pneumatici vengano conferiti ad un'autofficina meccanica autorizzata sarà la stessa ad occuparsi dello smaltimento senza oneri per il conferente.
Modalità di gestione, degli oli vegetali di attività agrituristiche
Gli oli di attività agrituristiche sono definiti rifiuti speciali non pericolosi.
Per lo smaltimento presso il gestore del centro di conferimento devono essere consegnati in appositi contenitori rigidi a tenuta (metallo o plastica) dovutamente etichettati. Inoltre non si devono consentire miscele con altri tipi di liquidi. 3. Chiunque conferisce oli esausti al CONOE o al gestore del centro di conferimento convenzionato non è tenuto a pagare nessun corrispettivo per la raccolta e le successive operazioni di recupero o di smaltimento
Modalità di gestione “altri rifiuti speciali non pericolosi”
Al fine di rendere sistematico lo smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi di derivazione agricola come i materiali plastici per pacciamatura, le coperture delle serre, i sacchi di concime vuoti, gli imballaggi per sementi, i filtri dell'aria, i rifiuti metallici in genere, gli indumenti protettivi, gli assorbenti, stracci, imballaggi di carta cartone, plastica, legno, metallo, ecc..., si fa l'obbligo di osservare le seguenti norme di comportamento:
RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI | |
Teli - teloni per serre, fasciatura rotaballe, tubi d'irrigazione in plastica | Devono essere puliti dal terriccio e da altri materiali (legacci„ etc.), piegati e conferiti separando quelli in PVC da quelli in polietilene (PE). |
Imballaggi in carta e/o cartone | Devono essere ridotti di volume e non devono essere accoppiati con altri materiali (come: plastica, catrame, alluminio o altro). |
Imballaggi in plastica (sacchi) | Devono essere ridotti di volume e piegati. |
Imballaggi in legno (pallets, cassette, assi, ...etc.) | Possono essere conferiti tal quali o possibilmente ridotti in volume. |
Imballaggi in metallo | Ben selezionati da ogni altro materiale, possono essere conferiti tal quali o possibilmente ridotti in volume. |
Polistirolo | Deve essere mondato da terriccio, scarti vegetali ed altri materiali estranei ed imballato in pacchi o _ confezionato in sacchi. |
In generale si fa obbligo di:
Separare i materiali per singole tipologie di rifiuto;
Raggruppare il rifiuto in contenitori adeguati (impermeabili, resistenti);
Apporre l'etichetta all'esterno del contenitore riportando il nome dell'azienda, l'indirizzo e la partita IVA e la data del conferimento;
Consegnare i rifiuti al gestore del centro di conferimento tenendo conto delle norme sulla compilazione dei documenti di trasporto;
Chiunque conferisce rifiuti di beni in polietilene al POLIECO o al gestore del centro di conferimento convenzionato non è tenuto a pagare nessun corrispettivo per la raccolta e le successive operazioni di recupero o di smaltimento.
ALLEGATO D
DOCUMENTO DI CONFERIMENTO RIFIUTI
Il sottoscritto .......................................... nato a .......................
residente a .............................................. ........ Via ................................................................
Tel ...............................
Nella sua veste di PRODUTTORE DETENTORE
Conferisce i sotto elencati rifiuti agricoli:
Olio usato da motore, trasmissione ed ingranaggi
Olio usato da motore, trasmissione ed ingranaggi kg o litri | Cod. CER | 13 02 08 P |
Batterie esauste gasolio n kg ....... ............ | Cod. CER | 16 06 01 P |
Filtri olio/gasolio n kg ....... ........... | Cod. CER | 15 02 02 P |
Nailon da pacciamatura kg | Cod. CER | 02 01 04 |
Contenitori vuoti fitofarmaci NON bonificati n. kg | Cod. CER | 02 01 08 P |
Medicinali kg.......................................... | Cod. CER | 20 01 32 |
Oli da circuiti idraulici e freni kg o litri ....... | Cod. CER | 13 01 01 P |
Imballaggi in carta di sementi o concimi kg................................. | Cod. CER | 15 01 01 |
Imballaggi in plastica di sementi o concimi kg................................. | Cod. CER | 15 01 02 |
Altro (specificare) ................................. kg.............. | Cod. CER |
Il produttore/detentore il gestore la stazione ecologica
Sig............................................................. .......... TIMBRO
FIRMA......................................................
..............................Lì, .................................
Contenitori di fitofarmaci (Cod. CER 15 01 06) X. Xx
DICHIARA
• di aver preso visione e di osservare quanto riportato nell'Accordo di Programma riguardo alle "Modalità di smaltimento dei fifiuti fitosanitari" che i contenitori di fitofarmaci conferiti sono pertanto bonificati.
Il produttore/detentore Il gestore della stazione
ecologica
Sig. TIMBRO
FIRMA......................................................
..............................Lì, .................................
ALLEGATO E
COSTI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI
Non può essere imputato alcun costo per il conferimento di rifiuti oggetto dell'attività di consorzi per i quali si paga un contributo ambientale sul prezzo del prodotto, al momento dell'acquisto (es. imballaggi, polietilene, oli usati e batterie).
Il conferimento di tali rifiuti è gratuito.
Il gestore del centro o le associazioni dei produttori agricoli firmatarie provvede a sottoscrivere una convenzione con i circuiti dei Consorzi previsti dal D.Lgs.152/06.
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO | CODICE CER | UNITA' | IMPORTI (esclusa IVA 21%) |
Sottoscrizione convenzione | |||
Quota di adesione per l'anno | € | ||
Altri costi | |||
Costo orario di interventi supplementari di sgombero e/o carico | €/ora | ||
Forniture | |||
Sacco trasparente in plastica 70x110 cm | €/ora | ||
Big-bags | |||
Contenitore per rifiuti a rischio infettivo | |||
Nolo cassone | €/ora | ||
Nolo contenitore per raccolta | |||
Nolo cisterna | |||
Costi di smaltimento /recupero | |||
RIFIUTI NON PERICOLOSI (*) | |||
DESCRIZIONE RIFIUTO | CODICE CER | ||
Scarti organici di natura vegetale o animale | 020102 scarti di tessuti c/kg (da produzioni primarie) 020103 scarti di tessuti vegetali (da produzioni primarie) | €/kg | |
Rifiuti ferrosi | 020110 rifiuti metallici | €/kg | |
Pneumatici usati | 160103 pneumatici fuori uso | €/kg | |
Oli vegetali | 200125 oli e grassi €/kg commestibili | €/kg |