COMUNE DI JESOLO
COMUNE DI JESOLO
PROVINCIA DI VENEZIA
R E G O L AM E N T O
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E ALTRI BENEFICI ECONOMICI
Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 26 aprile 1999
Decorrenza dal 04/05/1999
INDICE
TITOLO I - OGGETTO E FINALITA DEL REGOLAMENTO
Art. 1 - Principi e finalità
Art. 2 - Quadro degli interventi Art. 3 - Forme di intervento
TITOLO II CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
Capo I Disposizioni di carattere generale
Art. 4 - Tipologie di intervento Art. 5 - Entità del contributo Art. 6 - Verifica dei requisiti
Art. 7 - Enti non iscritti al registro Art. 8 - Criteri di concessione Art. 9 - Fase di erogazione
Art. l0- Riduzione del contributo Art. 11 - Revoca del contributo
Capo II Contributi annuali Art. 12 - Soggetti ammessi Art. 13 - Domande
Art. 14 - Procedimento
Art. 15 - Erogazione e rendicontazione
Capo III - Contributi per specifiche iniziative od opere
Art. 16 - Soggetti ed iniziative ammessi Art 17 - Domande
Art. 18 - Procedimen1o Art. 19 - Convenzione Art. 20 - Pubblicità
Art. 21 - Rendicontazione ed erogazione Art. 22 - Acconti
Art. 23 - Interventi
Art. 24 - Contributi straordinari
Art. 25 - Concessione impianti sportivi
Art. 26 - Interventi a favore dell'attività sportiva professionista
TITOLO III - CONCESSIONE DI BENI
Art. 27 - Destinatari Art. 28 - Convenzione
TITOLO IV - CONCESSIONE DI BENEFICI
Art. 29 - Servizi
Art 30 - Concessioni diverse Art.31 - Patrocinio
TITOLO V - ALBO DEI SOGGETTI BENEFICIARI
Art. 32 -Istituzione Art. 33 - Dati
Art. 34 - Tenuta e aggiornamento Art. 35 - Pubblicazione
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 36 - Responsabilità
Art. 37 - Disciplina transitoria Art. 38 – Esclusioni
TITOLO I - OGGETTO E FINALITA’ DEL REGOLAMENTO
Art. 1 - Principi e finalità
I. Il Comune di Jesolo, nel quadro dei principi di legge e delle finalità statutarie, promuove, sostiene, valorizza l'attività dei cittadini, tra loro associati senza scopi di lucro, rivolta a iniziative che esso riconosce utili per lo sviluppo della persona e per il miglioramento e l'elevazione della civica comunità, nelle sue varie manifestazioni sociali, economiche, naturali, fisiche, culturali e spirituali.
II. Definisce e disciplina la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed aiuti finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, ai soggetti e per le attività indicate nel comma l, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 2 - Quadro degli interventi
I. Il comune contribuisce economicamente ad attività svolte, sia da libere associazioni, come da enti pubblici e privati, da società, da persone fisiche ed in genere da terzi, le quali presentino carattere di pubblica utilità concorrendo al perseguimento delle finalità di cui all' articolo precedente.
II. Possono essere destinatari degli interventi di cui al presente regolamento anche le società di cui all'art. 2247 del Codice Civile per lo svolgimento di attività di pubblica utilità.
Art. 3 - Forme di intervento
L'Amministrazione comunale è autorizzata ad intervenire per sostenere le attività di cui al presente regolamento mediante:
a) la concessione di contributi finanziari;
b) fornitura diretta di prestazioni e servizi, riservandosi in tal caso l'Amministrazione di provvedere in economia o mediante affidamento a terzi, in conformità alla normativa vigente;
c) predisposizione di spazi, aree e strutture idoneamente attrezzate per pubbliche finalità e iniziative di carattere generale, e quindi concessione temporanea e momentanea di sedi e impianti;
d) prestito, mediante il versamento di idonea cauzione, di attrezzature, materiali, beni mobili in genere all'uopo predisposti o destinati;
e) concessione di targhe, premi, coppe o altra dotazione di rappresentanza;
f) concessione di patrocinio allorquando l'iniziativa risponda a finalità pubbliche, di interesse generale o statutarie;
g) le tipologie di intervento sopra descritte possono essere erogate anche cumulativamente.
TITOLO II - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
CAPO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art. 4 - Tipologie di intervento
I. I contributi e gli interventi di cui all'articolo 3 possono essere concessi:
a) per attività di carattere continuativo (contributi annuali);
b) per singole iniziative od opere (contributi ad hoc);
II. Al fine di garantire la continuità dell' attività di associazioni, enti e istituzioni cittadine di particolare rilievo e tradizioni, ovvero di iniziative e manifestazioni periodiche di rilevante importanza, il Consiglio comunale può prevedere l'istituzione di appositi capitoli nel bilancio di previsione (contributi nominativi).
III. I contributi nominativi di cui al precedente comma sono erogati, se trattasi di contributi annuali per attività continuativa, nel rispetto delle prescrizioni di cui al successivo articolo 15, ovvero delle
prescrizioni di cui al successivo articolo 21, se trattasi di contributi per iniziative periodiche.
IV. Il richiedente deve sempre attestare esplicitamente se per le attività o per le singole iniziative ha richiesto e percepito altri contributi o sovvenzioni e in che misura.
Art. 5 - Entità del contributo
I. La concessione dal contributo considera solo le spese che fanno carico al richiedente con esclusione di compensi o rimborsi, anche parziali e sotto qualunque forma, di prestazioni personali di qualsiasi tipo da parte di propri soci o aderenti.
II. L'amministrazione ammette a contributo solo le spese che appaiono, a suo insindacabile giudizio, necessarie o giustificati in relazione alla realizzazione dell'iniziativa, opera o attività oggetto della domanda, tenendo eventualmente conto anche di altri contributi o sovvenzioni ottenuti dal richiedente.
III. L'entità del contributo non può di norma superare l'ottanta per cento delle spese ritenute ammissibili ai sensi dei commi precedenti.
IV. Per iniziative o attività di particolare rilievo sociale e utilità pubblica la Giunta comunale potrà deliberare, motivandola adeguatamente, la concessione di contributi oltre il limite massimo dell'ottanta per cento di cui al comma precedente.
Art. 6 - Verifica dei requisiti
I servizi comunali competenti devono istruire la varie domande verificando i requisiti soggettivi del richiedente e quelli oggettivi delle iniziative, con particolare riguardo alla ammissibilità e congruità delle spese previste nonché alle altre condizioni di cui al IV comma dell' art. 4.
Art. 7 - Enti non iscritti al registro
Gli enti pubblici e privati non iscritti al registro comunale dell' associazionismo devono presentare, in allegato alla domanda di contributo, anche la seguente documentazione suppletiva, salvo che non sia stata in precedenza acquisita daI Comune:
a) atto costitutivo con allegato lo statuto;
b) copia del codice fiscale dell'ente e partita IV A.
Art. 8 - Criteri di concessione
I. La Giunta comunale delibera la concessione dei contributi sulla base di norme del presente regolamento, delle direttive programmatiche contenute nella relazione previsionaIe che correda il bilancio deliberato dal Consiglio comunale e delle indicazioni del dirigente responsabile del servizio osservando i seguenti criteri:
a) rilevanza sociale e interesse per l'intera comunità cittadina, o per singole categorie di cittadini, dell'attività programmata, con priorità per i settori di attività per i quali il Comune ha competenza propria;
b) affidabilità soggettiva dell' ente richiedente, valutata sulla base delle precedenti attività; c) validità oggettiva dell'attività per la quale è stato chiesto il contributo;
d) compatibilità dei contributi richiesti in relazione alle disponibilità finanziarie del Comune.
II. Con il provvedimento di cui al comma precedente, la Giunta determina anche le modalità di erogazione del contributo e individua il servizio competente alla liquidazione dello stesso, che, di norma, dovrà essere lo stesso servizio proponente.
III. Della concessione del contributo e delle e delle modalità della sua erogazione viene data immediata comunicazione agli interessati, a cura del servizio cui è demandata la liquidazione.
Art. 9 - Fase di erogazione
I. I servizi comunali competenti prevedono alla liquidazione dei contributi, che avviene con determinazione del Dirigente di settore, entro i limiti e con le modalità stabiliti dalla Giunta.
II. La fase o momento della erogazione non può mai prescindere dall' attestazione e dal controllo della rispondenza dell'attività effettivamente realizzata a quella programmata, nonché dalla verifica dei rendiconti di cui ai successivi articoli 16 e 22.
III. E' fatto sempre obbligo della pubblicazione nell'elenco dei beneficiari in conformità di quanto previsto al Titolo V.
Art. l0 - Riduzione del contributo
il contributo potrà essere proporzionalmente ridotto dalla Giunta, su proposta del responsabile del servizio competente, qualora venga accertata una diminuzione della spesa ammessa ai sensi del precedente articolo 5, o una concreta partecipazione di cui al IV comma dell' art. 4.
Art. Il - Revoca del contributo
I. Nel caso che l'attività o l'iniziativa venga realizzata in maniera sostanzialmente difforme dal programma a suo tempo presentato al Comune, la Giunta comunale, su proposta del responsabile del servizio competente, procede alla revoca del contributo.
II. Parimenti, il contributo è revocato qualora:
a) la rendicontazione di cui ai successivi articoli 16 e 22 non venga trasmessa, ovvero venga presentata in forma incompleta, entro i termini stabiliti;
b) vengano accertate le irregolarità nella contabilizzazione della spesa.
CAPO II - CONTRIBUTI ANNUALI
Art. 12 - Soggetti ammessi
I. I contributi annuali possono essere concessi a favore:
a) delle associazioni iscritte al registro comunale dell'associazionismo;
b) di enti pubblici e di società regolarmente costituiti da almeno un anno dalla data di presentazione della domanda.
II. I soggetti beneficiari di contributi ad hoc per singola iniziativa od opere non possono includere queste nella richiesta di contributo annuale.
Art. 13 - Domande
I. Le domande di contributo annuale, da presentarsi entro il 31 gennaio devono essere firmate dal legale rappresentante del soggetto richiedente, il quale deve dichiarare di essere a conoscenza delle norme che regolano la concessione dei contributi, devono contenere la relazione illustrativa dell' attività oggetto della domanda, corredata dai documenti contabili: bilancio di previsione e rendiconto anno precedente (se non già trasmesso), nonché la dichiarazione di cui al IV comma dell'art. 4.
Art. 14 - Procedimento
Sulla richiesta di contributo annuale la Giunta comunale si pronuncerà, adottando i necessari provvedimenti, entro due mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
Art. 15 - Erogazione e rendicontazione
I. L' erogazione dei contributi annuali è disposta normalmente in unica soluzione, con le modalità di cui al precedente articolo 9.
II. Per quanto riguarda i contributi nominativi, la Giunta può disporre la corresponsione di uno o più acconti, al fine di acconsentire l'avvio e/o la continuazione di iniziative o manifestazioni o il funzionamento di istituzioni.
III. Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere presentata dettagliata nota, sottoscritta
dal legale rappresentante, delle spese sostenute e delle eventuali entrate.
IV. La documentazione di cui al comma precedente dovrà essere presentata entro sei mesi dalla comunicazione del contributo, pena la revoca del contributo medesimo.
CAPO III - CONTRIBUTI PER SPECIFICHE INIZIATIVE OD OPERE
Art. 16 - Soggetti ed iniziative ammessi
I. I contributi ad hoc possono essere concessi per favorire la realizzazione da parte di associazioni, enti pubblici e privati, società, persone fisiche ed in genere di terzi, di iniziative od opere le quali presentino carattere di pubblica utilità, concorrendo al perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 1.
II. L'iniziativa od opera può essere svolta affiancando analoghi interventi del Comune per integrarli o completarli, oppure in forma totalmente autonoma, direttamente rivolta alla cittadinanza.
III. I soggetti beneficiari di contributi annuali non possono richiedere contributi ad hoc per singole iniziative od opere comprese nei programmi già finanziati con detti contributi annuali.
Art 17 - Domande
I. Le domande di contributo ad hoc per singole iniziative od opere devono di norma essere presentate a preventivo, almeno trenta giorni prima dell' effettuazione dell'iniziativa.
II. La Giunta comunale può stabilire, a suo discrezionale e motivato giudizio, di accogliere anche domande di contributo presentate a consuntivo, purché entro e non oltre tre mesi dalla conclusione dell'iniziativa.
III. Le domande, firmate dal legale rappresentante dell'ente richiedente, il quale deve dichiarare di essere a conoscenza delle norme che regolano la concessione dei contributi, devono contenere la relazione illustrativa dell'iniziativa od opera oggetto della domanda, corredata di dettagliata nota spese preventiva o consuntiva nel caso di cui al comma 11, nonché l'indicazione precisa circa l'entità del contributo richiesto.
Art. 18 - Procedimento
Sulle richieste di contributo ad hoc la Giunta comunale si pronuncerà entro quindici giorni dalla data di presentazione della domanda.
Art. 19 - Convenzione
Qualora il contributo superi l'importo di lire 15.000.000 e venga concesso per il miglioramento o la manutenzione di impianti sportivi, beni artistici, culturali e ambientati o altri beni immobili di proprietà sia pubblica che privata e di interesse collettivo, il rapporto col soggetto beneficiario dovrà essere disciplinato da apposita convenzione.
Art. 20 - Pubblicità
I. E' fatto obbligo agli enti beneficiari di inserire in tutti i materiali pubblicitari relativi alle iniziative ammesse, una apposita informazione, con la quale viene reso noto che esse si svolgono con il concorso economico del Comune.
II. E', invece, fatto divieto dell'uso dello stemma comunale, salvo nei casi di patrocinio e di iniziative realizzate in collaborazione con l'amministrazione.
Art. 21 - Rendicontazione ed erogazione
L' erogazione dei contributi ad hoc è disposta con le modalità di cui al precedente articolo 9, previa presentazione di nota dettagliata delle spese sostenute e delle eventuali entrate sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario.
Art. 22 - Acconti
La Giunta, con la deliberazione di concessione del contributo, può disporre, nei casi in cui ciò si renda necessario per consentire l'avvio e la realizzazione ddl'iniziativa dell'opera, la corresponsione di uno o più acconti, per un importo complessivo di norma non superiore all'ottanta per cento del contributo concesso.
CAPO IV - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO
Art. 23 - Interventi
Il Comune interviene a sostegno di associazioni, gruppi e altri organismi cittadini aventi natura associativa che curano la pratica di attività sportive amatoriali e di attività fisico motorie ricreative del tempo libero.
Art. 24 - Contributi straordinari
I. Il Comune oltre ai tipi di intervento di cui all'art. 4 comma I, altresì interviene mediante l'erogazione di un contributo straordinario agli atleti interessati delle società sportive di appartenenza qualora si verifichi il raggiungimento di particolari risultati sportivi che diano lustro alla Città di Jesolo.
ll. L' ammontare del contributo sarà determinato dalla Giunta in relazione al livello di prestigio sportivo conseguito.
Art. 25 - Concessione impianti sportivi
I. TI Comune può concedere condizioni agevolate per l'uso di impianti e attrezzature sportive che gestisce direttamente.
ll. La concessione agevolata di tali impianti e attrezzature è regolata da una convenzione con il legale rappresentante dell'associazione che utilizza l'impianto.
III. La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.
IV. La concessione delle palestre comunali prescinde dalla stipula della convenzione di cui al comma II, ma è regolata dalle disposizioni di cui alla Delibera n. 145 del C.C. del 21.12.1992.
Art. 26 - Interventi a favore dell'attività sportiva professionista
Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, qualora ricorrano a particolari motivazioni relative al prestigio e all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti o strutture di proprietà comunale con esclusione, in ogni caso di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.
TITOLO III - CONCESSIONE DI BENI
Art. 27 - Destinatari
L'amministrazione comunale può concedere in uso, alle associazioni o enti che statutariamente realizzano attività di pubblico interesse, concorrendo al perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 1, beni immobili di proprietà comunale da adibire allo svolgimento delle attività medesime o a sede dell'ente o associazione stessa previa corresponsione di un canone determinato.
Art. 28 - Convenzione
La concessione delle strutture deve essere regolata da apposita convenzione nella quale siano
determinati gli obblighi delle parti, ivi compreso l'eventuale corrispettivo, e la durata non potrà essere superiore ad anni cinque, salvo rinnovo scritto, previa verifica da parte del servizio comunale competente del permanere delle condizioni che l 'hanno determinata e del rispetto delle clausole della convenzione.
TITOLO IV - CONCESSIONE DI BENEFICI
Art. 29 - Servizi
I. Il Comune può intervenire e provvedere dietro domanda corredata di tutta la documentazione idonea all'illustrazione dell'iniziativa, alla fornitura di prestazioni e di servizi, per la migliore riuscita di iniziative di particolare interesse pubblico.
ll. La concessione dei benefici di cui al precedente comma comunque venga erogata (in economia o in appalto) viene accordata previa assunzione di apposita deliberazione della Giunta Comunale.
III. Il costo, che dovrà essere determinato dal servizio competente, per la fornitura di prestazioni e servizi, anche se effettuati in economia, va tenuto in considerazione ai fini della determinazione dell'entità del contributo complessivo concesso dall' Amministrazione Comunale ad Associazioni o Enti richiedenti.
Art 30 - Concessioni diverse
I. La concessione in uso occasionale o momentanea di sedi, impianti, suolo pubblico, come anche il prestito di attrezzature, materiali, beni mobili in genere e la concessione di targhe, premi, coppe o altra dotazione di rappresentanza, vengono accordati con atto del Sindaco o dell' assessore competente, dietro domanda corredata della documentazione idonea all'illustrazione dell'iniziativa, sempre che la materia non sia diversamente regolamentata da appositi provvedimenti.
II. Nel caso di concessione in uso di sedi, sale, etc. o di prestito di materiali, fatta salva
specifica regolamentazione, gli immobili ed i beni devono essere restituiti integri, nelle medesime condizioni in cui sono stati consegnati. Di volta in volta dovrà essere constatata la integrità dei beni restituiti.
III. E' facoltà della Giunta comunale stabilire entità e modalità di eventuali cauzioni per l'uso dei beni di cui al comma precedente.
IV. L'esonero parziale o totale da tariffe o canoni d'uso può essere accordato nel rispetto della normativa vigente con deliberazione della Giunta comunale.
Art.31 - Patrocinio
I. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti viene accordato con determinazione della Giunta comunale, dietro domanda corredata della documentazione idonea all' illustrazione dell'iniziativa.
II. La concessione del patrocinio non comporta automaticamente benefici finanziari od agevolazioni a favore delle iniziative per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.
III. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.
TITOLO V - ALBO DEI SOGGETTI BENEFICIARI
Art. 32 - Istituzione
I. E' istituito, ai sensi dell'art. 22 della legge 30.12.1991, n. 142, l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico del bilancio comunale.
ll. L'albo è suddiviso nelle sezioni nelle quali si articola il registro comunale dell' associazionismo.
Art. 33 - Dati
I. Per ciascuna persona giuridica, associazione od altro ente ed organismo iscritto all' albo sono indicati i seguenti dati:
a) denominazione o ragione sociale;
b) natura giuridica del soggetto;
c) sede legale, codice fiscale e/o partita IVA;
d) importo del contributo o sovvenzione;
e) motivazione del contributo o sovvenzione;
f) disposizioni di legge o nonne regolamentari in base alle quali il contributo o sovvenzione è stato erogato o estremi del provvedimento con il quale viene erogato il contributo;
ll. Per ciascuna persona fisica iscritta all' albo sono indicati i seguenti dati:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) codice fiscale;
c) importo del contributo o sovvenzione;
d) motivazione del contributo o sovvenzione;
e) disposizioni di legge o nonne regolamentari in base alle quali il contributo è stato erogato.
Art. 34 - Tenuta e aggiornamento
1. L'albo è tenuto dall'apposito ufficio del Settore l (Segreteria generale), in conformità agli elenchi predisposti dai servizi competenti e verificati dall'ufficio di ragioneria in base alle risultanze contabili. Con il provvedimento con cui si dispone il vantaggio economico ai sensi del presente regolamento, viene fatto carico al responsabile del competente servizio di includere il nominativo nell'elenco dei beneficiari da pubblicare all'albo presso l'ufficio di segreteria generale presso cui lo stesso è tenuto.
ll. L'albo è aggiornato annualmente con l'inclusione dei soggetti beneficiari dei contributi e delle provvidenze attribuiti nel precedente esercizio.
Art. 35 - Pubblicazione
I. L'albo dei soggetti beneficiari è pubblicato per 2 mesi all'albo pretorio del Comune. Della pubblicazione è data comunicazione ai cittadini con avviso pubblico.
ll. L'albo può essere consultato da ogni cittadino, secondo le modalità di accesso e pubblicità disposte dal Sindaco.
III. Copia dell'albo è trasmessa entro il 30 aprile di ogni anno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Art. 36 - Responsabilità
1. Le responsabilità inerenti e conseguenti alle attività ed alle iniziative proposte o ammesse alle forme di intervento di cui all' art. 3 sono esclusivamente dei soggetti che le organizzano, limitandosi il Comune ad offrire un concorso economico.
II. E' fatto carico ai soggetti organizzatori delle attività ed iniziative ammesse a contributo acquisire le autorizzazioni ed i permessi di legge.
III. Sono del pari carico del soggetto beneficiario del contributo tutti gli oneri diretti o indiretti che l'attività o l'iniziativa sovvenzionata possa comportare a termini delle vigenti disposizioni di legge.
Art. 37 - Disciplina transitoria
Fino all' entrata in vigore del presente regolamento continuano a trovare applicazione le norme di cui alla deliberazione di Consiglio comunale n. 248 del 29.11.1995 relativa al "Regolamento generale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici a persone ed Enti pubblici e privati (art. 12 della legge 241/90)".
Art. 38 - Esclusioni
I. TI presente regolamento non si applica nei seguenti casi:
a) per i contributi individuali di assistenza sociale, per i quali si rinvia ad apposita regolamentazione;
b) per i contributi concessi dalla Regione a soggetti e per gli importi da essa definiti, erogati tramite il Comune;
c) per gli interventi urgenti di solidarietà in caso di calamità;
d) in genere per tutti i casi in cui la materia sia disciplinata da leggi, regolamenti, convenzioni, patti o accordi stipulati, a norma di legge, con associazioni ed enti, o comunque da altre specifiche normative.
II. Nei casi in cui la materia sia parzialmente disciplinata da leggi e regolamenti speciali, il presente regolamento si applica in quanto non compatibile con tale normativa.