COMUNE DI PIACENZA SERVIZIO SERVIZI SOCIALI VIA TAVERNA,39
COMUNE DI PIACENZA SERVIZIO SERVIZI SOCIALI XXX XXXXXXX,00
00000 XXXXXXXX BANDO APERTO
per la concessione di contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione – INTERVENTO 2 RINEGOZIAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE (DGR. 602/2020).
Ai sensi della deliberazione di Giunta della Regione Xxxxxx-Romagna 03/06/2020 N. 602 e della deliberazione di Giunta del Comune di Piacenza n. 140 del 31/07/2020 è indetto il Bando aperto per la concessione di contributi economici integrativi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione INTERVENTO 2 RINEGOZIAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE , per l'anno 2020.
1. OGGETTO
Il presente Avviso pubblico contiene la disciplina per la presentazione delle istanze per la concessione di contributi “una tantum” per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione fino all’esaurimento dei fondi disponibili nel comune di Piacenza.
I cittadini interessati devono presentare domanda su apposito modulo secondo le modalità previste al successivo paragrafo 6) del presente bando.
Il comune provvede a garantirne la massima pubblicità e informazione nelle forme e nei luoghi ritenuti idonei, presso i diversi uffici/servizi decentrati comunali, le associazioni e i sindacati di categoria, che operano nel settore.
2. DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO
Possono presentare istanza i cittadini che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti, che vengono valutati con riferimento al nucleo familiare cosi come definito dalle norme del D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013 e successive modificazioni e integrazioni (Normative ISEE):
A- CITTADINANZA
A1 - Cittadinanza italiana;
oppure
A2 - Cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione europea;
oppure
A3 - Cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno di durata di almeno 1 anno o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D. Lgs. N. 286/98 e successive modifiche
B- RESIDENZA/DOMICILIO
Residenza o Domicilio nel comune di Piacenza nonché nell'alloggio oggetto del contratto di locazione o dell’assegnazione in godimento per il quale si richiede il contributo.
C- TITOLARITA' DI UN CONTRATTO PER UN ALLOGGIO A USO ABITATIVO
C1 Titolarità di un contratto di locazione a uso abitativo (con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8, A/9) per un alloggio sito nel comune di Piacenza, redatto ai sensi dell’ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate. In caso di contratto in corso di registrazione presso l’Agenzia delle Entrate, sono ammessi a contributo solo i contratti con la relativa imposta pagata.
oppure
C2- Titolarità di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa di abitazione sito nel comune di Piacenza, con esclusione della clausola della proprietà differita. La sussistenza della predetta condizione deve essere certificata dal rappresentante legale della Cooperativa assegnante.
D- SITUAZIONE ECONOMICA
Valore ISEE ordinario oppure corrente per l’anno 2020 non superiore ad € 35.000,00.
Nel caso di mancanza di valore ISEE 2020, il richiedente può dichiarare un valore presunto ISEE, comunque nel limite sopra individuato, impegnandosi a presentare un ISEE 2020 entro il 30/10/2020. Nel caso si riscontri un valore ISEE 2020 superiore al limite di accesso oppure nel caso in cui il richiedente non consegni l’ISEE nel termine previsto, il richiedente dovrà restituire l’intero importo del contributo al Comune.
3. CASI DI ESCLUSIONE DAL CONTRIBUTO
Sono cause di esclusione dal contributo le seguenti condizioni del nucleo famigliare ISEE:
1) avere avuto nell'anno 2020 la concessione di un contributo del Fondo per l’ “emergenza abitativa” derivante dalle deliberazioni della Giunta regionale, n. 817/2012, 1709/2013, n. 1221/2015 e n. 2365/2019;
2) avere avuto nell'anno 2020 la concessione di un contributo del Fondo per la “morosità incolpevole” di cui all’art. 6, comma 5, del D.L. 31/07/2013, n. 102 convertito con Legge del 28/10/2013, n. 124;
3) aver già ricevuto nel 2020 la concessione di un contributo del fondo sostegno all'affitto ai sensi della DGR n. 1815/2019
4) essere assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica;
5) aver già ricevuto la concessione del contributo nell'ambito dell'intervento 1 – Contributi diretti previsto da DGR 602/2020, in quanto come previsto dalla deliberazione suddetta i due interventi sono da considerarsi alternativi e NON cumulabili.
Non è causa di esclusione l'essere già presente nelle graduatorie formulate ai sensi della DGR n. 1815/2019 fermo restando che l’assegnazione del contributo ai sensi del presente Avviso fa decadere il nucleo dalla posizione nella precedente graduatoria.
Non è causa di esclusione l'aver presentato domanda nell'ambito del bando Linea di Intervento 1 - Contributi diretti previsto da DGR 602/2020 fermo restando che nel caso di presentazione di richiesta per entrambi i bandi e l'assegnazione di entrambi i contributi, stante la non cumulabilità
degli stessi, si assicurerà il contributo più vantaggioso per il nucleo familiare con esclusione di quello meno vantaggioso.
4. BENEFICIARIO DEL CONTRIBUTO
I contributi concessi ai conduttori richiedenti saranno erogati una tantum direttamente ai locatori dell’alloggio da essi occupato, nel caso in cui:
Opzione A: a far data dal 10 Marzo 2020 (entrata in vigore delle disposizioni del DPCM del 09/03/2020 c.d. "Io resto a casa”) abbiano ridotto per la durata di almeno 6 mesi l'importo del canone di un contratto di locazione libero (art. 2, comma 1) o concordato (art. 2, comma 3) o transitorio (art. 5) prevedendo una riduzione di almeno il 20% del canone originario se a canone libero o di almeno il 10% se a canone concordato;
Opzione B: a far data dal 10 Marzo 2020 (entrata in vigore delle disposizioni del DPCM del 09/03/2020 c.d. "Io resto a casa”) abbiano trasformato un contratto di locazione libero (art 2, comma 1 della Legge 431/98) o transitorio (art.5 della Legge 431/98), in un contratto concordato (art. 2 comma 3 della Legge 431/98) prevedendo una riduzione del canone di locazione;
Opzione C: abbiano stipulato un nuovo contratto di locazione concordato (art. 2 comma 3 della Legge 431/98) per un alloggio sfitto alla data del 3 giugno 2020.
5. TIPOLOGIA DI RINEGOZIAZIONE ED ENTITA’ DEL CONTRIBUTO (Legge n.
431/1998)
Con riferimento all'Opzione A:
La riduzione del canone deve essere di almeno il 20% del canone originario se a canone libero, di almeno il 10% se a canone concordato.
Il contributo è pari al 70% dell’importo della riduzione del canone, per un contributo massimo, comunque, non superiore a € 2.000,00 una tantum.
Con riferimento all'Opzione B:
Il contributo è pari al 70% dell’importo della riduzione del canone calcolata sui primi 12 mesi, per un contributo massimo, comunque, non superiore a € 2.500,00 una tantum.
La riduzione del canone è calcolata tra il canone annuo del contratto originario e il nuovo canone annuo percepito, come definito dagli accordi territoriali.
Con riferimento all'Opzione C:
Il contributo è pari al 50% del canone concordato per i primi 18 mesi, per un contributo massimo, comunque, non superiore a € 3.000 una tantum. Il canone concordato mensile massimo ammesso è fissato in € 700. L’alloggio deve essere sfitto alla data del 03/06/2020.
Il canone di locazione da prendere come riferimento è quello annuale specificato nel contratto di locazione, comprensivo delle rivalutazioni ISTAT.
6. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda può essere presentata da un componente il nucleo ISEE maggiorenne, anche non intestatario del contratto di locazione, purché residente o avente dimora nel medesimo alloggio oggetto del contratto di locazione stesso.
È ammessa la presentazione di una sola domanda per nucleo familiare.
Nel caso di più contratti stipulati nel corso dell’anno, può essere presentata una sola domanda.
Nel caso di una medesima unità immobiliare utilizzata da più nuclei famigliari, ciascun nucleo ISEE può presentare domanda di contributo separatamente per la propria porzione di alloggio o per la propria quota di canone.
La domanda di partecipazione deve essere presentata in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., esclusivamente su modulo predisposto dal Comune di Piacenza, dal giorno 10 agosto 2020 entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 30 Novembre 2020, pena l’esclusione dal Bando.
La mancata sottoscrizione della domanda comporta l’esclusione della stessa.
Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione, pena l’esclusione dal Bando:
- fotocopia del documento d’identità in corso di validità (per i cittadini italiani o di altro Stato UE) oppure fotocopia del permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno o del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno)
- solo per Opzione A: fotocopia della scrittura privata registrata che indichi entità e durata della riduzione del canone unitamente a fotocopia del contratto di locazione riportante gli estremi dei conduttori, le eventuali cessioni/subentri, il canone di locazione, la durata contrattuale e la relativa registrazione;
- solo per Opzione B: fotocopia del contratto di locazione a canone concordato riportante gli estremi dei conduttori, le eventuali cessioni/subentri, il canone di locazione, la durata contrattuale e la relativa registrazione; eventuale attestazione bilaterale di rispondenza (sottoscritta da un'associazione dei proprietari o da un'associazione degli inquilini firmatarie dell'Accordo territoriale) e fotocopia del precedente contratto;
- solo per Opzione C: fotocopia del contratto di locazione a canone concordato riportante gli estremi dei conduttori, le eventuali cessioni/subentri, il canone di locazione, la durata contrattuale e la relativa registrazione ed eventuale attestazione bilaterale di rispondenza (sottoscritta da un'associazione dei proprietari o da un'associazione degli inquilini firmatarie dell'Accordo territoriale);
- in caso di contratto in corso di registrazione, fotocopia della documentazione comprovante l’avvenuto pagamento della relativa imposta;
-in caso di contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa di abitazione sito nel comune di Piacenza, la documentazione indicata al paragrafo 1), lettera C.2)
- fotocopia del codice IBAN di un conto corrente bancario o postale o di un Postepay evolution (non sono utilizzabili i libretti postali) del locatore, corredata da fotocopia del documento di identità (in corso di validità) di quest’ultimo.
Il testo integrale del Bando e del modulo di domanda sono scaricabili dal sito Internet del Comune di Piacenza: xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxxx.xx
Per informazioni, l’interessato potrà contattare telefonicamente:
• Ufficio Servizi Sociali al numero 0523/492703 negli orari seguenti: lunedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00; martedì', mercoledì e venerdì' dalle ore 9,00 alle ore 12,30
• Ufficio Abitazioni ai numeri 0523/492162 – 0523/492169 negli orari seguenti: lunedì dalle 8,45 alle 13,30; mercoledì dalle ore 8,45 alle ore 13,30; giovedì dalle ore 8,45 alle ore 13,30 e dalle ore 15,30 alle ore 17,30
• Sportello InformaSociale al numero 0523/492731 negli orari seguenti lunedì e giovedì 9,00
– 12,30 e 15,30 – 17,30; martedì, mercoledì, venerdì 9,00 – 12,30; dal 5 settembre anche il sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,30/ al numero 0523/492022 negli orari seguenti lunedì e giovedì 8,45 – 13,00 e 15,30 – 17,30; mercoledì e venerdì 8.45 - 13.00.
• dal 24 agosto Sportello InformaFamiglie: ai numeri 0523/492380 - 0523/332290 negli orari seguenti: lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,30 alle ore 17,30; martedì', venerdì' e sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
Le modalità di presentazione della domanda sono le seguenti:
Trasmissione alla PEC all'indirizzo xxxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xxxxxxxx.xx
oppure
Lettera raccomandata A/R indirizzata a:
Comune di Piacenza Servizio Servizi Sociali
Xxx Xxxxxxx, 00 00000 XXXXXXXX
indicando sulla busta “ Domanda Intervento 2 Rinegoziazione contratti di locazione”
Si precisa che farà fede la data di ricezione al Protocollo Generale.
Si precisa che:
-non saranno considerate le domande pervenute con modalità diverse rispetto a quelle sopra- descritte;
- ogni pec o raccomandata a/r dovrà contenere solo una domanda di contributo. Non saranno considerate pec e raccomandate contenenti più di una domanda.
Il Comune non si assume responsabilità per eventuale dispersione delle domande dipendente da inesatte indicazioni dell’indirizzo del destinatario da parte del richiedente, da disguidi postali o per cause di forza maggiore.
7) EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E CONTROLLI
Le domande pervenute saranno valutate secondo l’ordine di arrivo, ed i contributi verranno concessi a seguito delle verifiche di correttezza e completezza delle domande fino ad esaurimento dei fondi disponibili.
Il contributo verrà erogato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. L'assegnazione verrà una tantum (non replicabile per lo stesso nucleo familiare).
Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, ai sensi degli artt. 46, 47, 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000.
Eventuali integrazioni documentali dovranno essere inviate esclusivamente attraverso gli indirizzi che saranno appositamente forniti entro i termini che verranno indicati dall'ufficio competente.
L’attestazione ISEE rilasciata dall’INPS ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 e ss.mm.ii, contenente i dati reddituali, patrimoniali mobiliari e immobiliari del nucleo familiare richiedente, ha valenza di certificazione di veridicità, in quanto dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.
Il richiedente altresì dichiara di essere consapevole delle responsabilità penali che assume ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per la falsità negli atti, per dichiarazioni mendaci e per uso di atti falsi.
Nel caso di domande che presentino un valore ISEE molto inferiore al canone annuo, il Comune di Piacenza potrà:
- valutare, ai fini dell’ammissione al contributo, la somma dei redditi dei componenti del nucleo familiare richiedente e/o del patrimonio mobiliare, certificati dall’attestazione ISEE, il cui ammontare sia almeno pari al canone annuo di locazione;
- accertare che i Servizi sociali comunali siano a conoscenza dello stato di grave disagio economico-sociale del nucleo familiare richiedente;
- accertare le effettive condizioni economiche del nucleo e, in presenza di situazioni di difficoltà socio-economica di carattere temporaneo (diminuzione del reddito in seguito a perdita del lavoro etc.), erogare il contributo anche se il nucleo richiedente non sia conosciuto dai Servizi sociali comunali.
8) ALTRE DISPOSIZIONI
Il Comune di Piacenza non assume responsabilità per eventuale dispersione delle domande dipendenti:
- da inesatte indicazioni del destinatario contenute nella domanda del richiedente;
- da eventuali disguidi postali o imputabili a terzi, ovvero nel caso in cui la mancata consegna dipenda da caso fortuito o forza maggiore.
9) NORME FINALI
Per quanto non espressamente indicato nel presente bando, si fa riferimento alle disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta Regionale n. 602/2020, avente ad oggetto: “Fondo regionale per l'accesso all’ abitazione in locazione di cui agli artt. 38 e 39 della L.R. n. 24/2001 - Criteri di gestione anno 2020 e riparto e concessione delle risorse finanziarie a titolo di trasferimento per l’anno 2020’” e alle norme vigenti in materia.
Il Dirigente Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx