CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER LE IMPRESE EDILI E AFFINI - CCNL 18/6/2008 ART. 18: ACCANTONAMENTI PRESSO LA CASSA EDILE
OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALLA CASSA EDILE
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER LE IMPRESE EDILI E AFFINI - CCNL 18/6/2008 ART. 18: ACCANTONAMENTI PRESSO LA CASSA EDILE
“Il trattamento economico spettante agli operai per le ferie e per la gratifica natalizia è assolto dall’impresa con la corresponsione di una percentuale complessiva del 18,50%.” “Gli importi della percentuale di cui al presente articolo vanno accantonati da parte delle imprese presso la Cassa Edile secondo quanto stabilito localmente dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.”
“La Cassa Edile è tenuta a erogare il trattamento di gratifica natalizia e ferie soltanto a seguito del versamento, da parte dell’impresa, alla Cassa stessa delle somme di cui al presente articolo.”
ART. 36: VERSAMENTI IN CASSA EDILE
La Cassa Edile è istituita in ciascuna circoscrizione territoriale.
Le Casse Edili, la loro organizzazione, le loro funzioni, la contribuzione e i versamenti sono definiti dagli accordi e dai contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati fra l’ANCE e le tre Organizzazioni sindacali (FENEAL-UIL / FILCA-CISL / FILLEA-CGIL).
Non è ammesso da parte delle imprese edili e affini il parziale adempimento degli obblighi di contribuzione e versamento alle Casse Edili.
ART. 38: ACCORDI LOCALI
In sede di contrattazione integrativa (contrattazione territoriale di secondo livello), alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti (ANCE e FENEAL-UIL / FILCA-CISL / FILLEA- CGIL) è demandato il compito di provvedere alla determinazione complessiva del contributo dovuto alle Casse Edili.
ALL. 30: CONGRUITA’ CONTRIBUTIVA DELLE IMPRESE NEI CONFRONTI DELLE CASSE EDILI
Per i lavori pubblici e privati, la Cassa Edile è tenuta a verificare la congruità dell’incidenza della manodopera denunciata sul valore dell’opera.
NOTA DEL MINISTERO DEL LAVORO DEL 20/11/2007
Il Ministero del Lavoro ricorda che:
- | l’impresa che opera negli appalti pubblici è tenuta a osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni (art. 118, D.Lgs n. 163/2006); |
- | l’impresa che opera nell’ambito del mercato privato è tenuta al rispetto del contratto collettivo di lavoro (art. 3, comma 8 lett. b), D.Lgs. n. 494/96) e quindi alla iscrizione alla Cassa Edile; |
- | l’impresa, qualsiasi sia la sua specializzazione edile, è tenuta al rispetto del contratto collettivo per ottenere i benefici economici e normativi previsti dalla legislazione vigente in base al comma 1175 della legge Finanziaria per il 2007 (L. n. 296/2006). |
RISPOSTA DEL MINISTERO DEL LAVORO A UN INTERPELLO DEL 22/12/2005
“Tutte le imprese che eseguono lavori in edilizia, privati o pubblici, sono tenute a certificare la regolarità contributiva (…) che, per le imprese che applicano i contratti collettivi di categoria, comprende anche i versamenti alle Casse Edili.”
LETTERA DEL MINISTERO DEL LAVORO DEL 06/11/2009
Nell’ambito degli obblighi derivanti dall’applicazione della parte economico e normativa del contratto collettivo nazionale rientrano quelli di iscrizione e versamento alle Casse Edili, in quanto connessi direttamente alla controprestazione lavorativa
CODICE DEGLI APPALTI
disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
e modifiche del D.L. n. 173 del 12 maggio 2006 PARTE II - ART. 40 – PUNTO 4 – LETTERA D)
“Il regolamento definisce (…) i requisiti di ordine generale (…) e i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari (…), con le relative misure in rapporto all’entità e alla tipologia dei lavori. Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche quelli relativi alla regolarità contributiva e contrattuale, ivi compresi i versamenti alle casse edili.”
LEGGE 19 MARZO 1990 N. 55
ART. 18 – PUNTO 7
“L’appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; è, altresì, responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. L’appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all’amministrazione o ente committente prima dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Xxxxx Xxxxx, assicurativi ed antinfortunistici”.
COMUNICAZIONE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 13 MAGGIO 1986 N. 800 PUNTO 1
“L’impresa si obbliga ad applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso.” “Le imprese si obbligano ad osservare integralmente gli oneri di contribuzione e di accantonamento inerenti alle Xxxxx Xxxxx ed agli Enti Scuola contemplati dagli accordi collettivi per l’industria edile.”
CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 22 GIUGNO 1967 N. 1643
“I competenti uffici dell’Amministrazione dovranno aver cura di accertare, nei modi ritenuti più idonei, che le imprese appaltatrici, in conformità all’impegno assunto di osservare integralmente i contratti di lavoro nazionale e provinciale, abbiano adempiuto, tra l’altro, agli obblighi specifici inerenti alle Casse Edili, agli Enti Scuola e all’istituto dell’anzianità di mestiere.”
CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 21 febbraio 1962 n. 1229
“Il mancato versamento alle Casse Edili di contributi e competenze di che trattasi costituisce inadempienza contrattuale soggetta alle sanzioni amministrative previste dal contratto stesso.”
“Si dispone che, nei capitolati speciali d’appalto o nelle lettere di invito, si evidenzi l’obbligatorietà dell’osservanza delle clausole patrizie nazionali e provinciali sulle Casse Edili e Enti Scuola.”