AREA PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA
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Determinazione n. 206 del 08/09/2020
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE – PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL’ART. 54, COMMA 4, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 XX.XX. PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE (SIPROIMI) PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2021 – 31 DICEMBRE 2023
PREMESSO CHE:
IL DIRIGENTE
- in data 29 aprile 2016 è stata sottoscritta, tra il Nuovo Circondario Imolese ed i Comuni aderenti la convenzione per la gestione associata del servizio Centrale Unica di Committenza, registrata al n. 9 di repertorio del N.C.I.;
- il Ministero dell’Interno con D. M. 18.11.2019 ha dato la possibilità agli Enti locali di accedere ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, di cui all’art. 1 – sexies del decreto legge 30 dicembre 1989 n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ai fini della predisposizione dei servizi di accoglienza per i soggetti indicati dall’art. 1 – sexies del medesimo decreto legge;
- la Conferenza dei Sindaci con deliberazione n. 27 del 26/05/2020 “Prosecuzione Progetto Siproimi (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati) Nuovo Circondario Imolese triennio 2021 – 2023” ha deciso di proseguire l’esperienza di accoglienza e di candidare un nuovo progetto triennale per n. 95 posti ordinari uomini, donne e donne con bambini;
- in data 12.06.2020 il Circondario ha presentato al Ministero dell’Interno la proposta progettuale per l’accesso al FNPSA - categoria ordinari, redatta in base ai parametri del Decreto del Ministero dell’Interno del 18.11.2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 284 del 04.12.2019;
RITENUTO necessario, per la realizzazione dei servizi in oggetto a fronte di finanziamento approvato, individuare i gestori mediante procedura aperta da effettuarsi con le modalità dell’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett.
a) del D.Lgs. 50/2016 xx.xx., articolata nei lotti e per gli importi indicati nell’allegato documento “Lotti selezione pubblica Siproimi NCI 2021 – 2023” per fare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DATO ATTO CHE:
- ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 1 del D. L. n. 95/2012, come convertito nella L. n. 135/2012, è stata monitorata l’impossibilità di approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A. ed Intercent-er, per l’accertata indisponibilità della convenzione Consip S.p.A ed Intercent-er medesima in relazione ai servizi analoghi a quelli oggetto della procedura in oggetto e del relativo accordo quadro;
- la stipula dell’Accordo Quadro con gli aggiudicatari di ogni singolo lotto in gara non è fonte di alcuna obbligazione per il Nuovo Circondario Imolese in quanto ha lo scopo di stabilire, ex-ante, le clausole relative ai contenuti obbligazionali dei successivi contratti attuativi di affidamento che saranno sottoscritti nel periodo di validità dell’Accordo Quadro;
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CONSIDERATO CHE:
- costituiscono parte integrante e sostanziale della progettazione a base di gara i seguenti documenti in allegato:
⮚ Relazione tecnica illustrativa;
⮚ Schema di accordo quadro per la realizzazione di servizi di accoglienza, integrazione e tutela per titolari di protezione internazionale (Siproimi) per il periodo 1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2023 – capitolato speciale descrittivo prestazionale – Lotti dal n. 1 al n. 4;
⮚ Schema di accordo quadro per la realizzazione di servizi di accoglienza, integrazione e tutela per titolari di protezione internazionale (Siproimi) per il periodo 1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2023 – capitolato speciale descrittivo prestazionale – Lotto n. 5: coordinamento amministrativo/rendicontazione delle attività;
⮚ Schema di contratto attuativo nell’ambito dell’accordo quadro per la realizzazione di servizi di accoglienza, integrazione e tutela per titolari di protezione internazionale (Siproimi);
- in relazione al combinato disposto dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si rende necessario avviare la procedura di affidamento dei servizi in questione determinando preventivamente quanto segue:
• oggetto del contratto dei lotti dal n. 1 al n. 4: attività di organizzazione e realizzazione dei servizi di accoglienza integrata rivolti ai titolari di protezione internazionale nell'ambito del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati (Siproimi) per il periodo 1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2023 (durata dell’Accordo Quadro). Gli elementi essenziali del contratto sono i seguenti:
▪ accoglienza intergrata costituita dai seguenti servizi minimi garantiti obbligatori:
▪ mediazione linguistico -culturale;
▪ accoglienza materiale;
▪ orientamento e accesso ai servizi del territorio;
▪ insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori;
▪ formazione e riqualificazione professionale;
▪ orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo;
▪ orientamento e accompagnamento all’inserimento abitativo;
▪ orientamento e accompagnamento all’inserimento sociale;
▪ orientamento e accompagnamento legale;
▪ tutela psico - socio-sanitaria;
• oggetto del contratto del lotto n. 5: attività di coordinamento amministrativo/rendicontazione dei servizi in oggetto
♦ fine che con i contratti si intende perseguire: inclusione sociale dei titolari protezione internazionale ospitati nel sistema Siproimi e rendicontazione del progetto;
⮚ forma del contratto: atto pubblico per la sottoscrizione dell’Accordo Quadro per ciascun lotto – scrittura privata per ciascun contratto attuativo;
• termine: 1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2023 (durata dell’Accordo Quadro). In ogni singolo contratto attuativo verrà specificata la rispettiva durata;
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• modalità di scelta del contraente: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016 xx.xx. finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro per ciascun lotto ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett.
a) del D.Lgs. 50/2016 xx.xx.;
• criterio di selezione dell'offerta: offerta economicamente più vantaggiosa con valutazione dei soli criteri qualitativi, assumendo fisso l’importo di ciascun lotto posto a gara (art. 95, comma 7, D.Lgs. 50/2016 xx.xx.);
- i partecipanti alla procedura di selezione dovranno essere in possesso dei requisiti morali, di idoneità professionale e speciali indicati nell’allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
RITENUTO CHE:
- l’individuazione dei gestori per ciascun lotto in gara avverrà mediante procedura aperta di cui all’art. 60 del d.Lgs.
50/2016 xx.xx. con il criterio di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa con valutazione dei soli criteri qualitativi, assumendo fisso l’importo di ciascun lotto posto a base di gara (art. 95, comma 7, D.Lgs. 50/2016 xx.xx.), sulla base degli elementi e criteri di valutazione delle offerte tecniche indicati nell’allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
CONSIDERATO CHE tutti gli interventi indicati ai precedenti punti saranno affidati e specificati di volta in volta agli esecutori con la sottoscrizione di appositi contratti applicativi, che saranno sottoscritti dalle parti in forma digitale con scrittura privata non autenticata, registrata ai sensi della normativa vigente;
VISTI:
- il D.M. 18.11.2019;
- il Manuale unico di Rendicontazione Siproimi
- il D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 Codice del Terzo settore;
- il D.Lgs. 267/2000 xx.xx., in particolare gli artt. 107 e 109 relativamente alle funzioni ed alla responsabilità della
dirigenza ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa e per la parte relativa ai controlli interni (art. 49, 147, 147 bis, 147 ter, 147 quarter, 147 quinques, come modificati ed introdotti dal d.l. 174/2012, convertito in l. 213/2012);
* la deliberazione dell’Assemblea Circondariale n. 8 del 30/04/2020, esecutiva ai sensi di Legge, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 e le sue successive variazioni;
* la deliberazione della Giunta Circondariale n. 24 del 19/05/2020, esecutiva ai sensi di Legge, con cui è stata approvata la parte contabile del Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2020/2022;
DATO ATTO che i servizi sono compresi nel “Programma biennale degli acquisti di servizi e forniture 2020/2022” di cui all’art. 21 del D.Lgs. 50/2016, approvato con deliberazione assembleare n. 33 del 18/12/2019, esecutiva, e successivamente modificato con deliberazioni assembleari n. 7 del 30/04/2020, esecutiva, e n. 12 del 18/06/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, e sono identificato dai seguenti codice CUI:
Lotto 1 – 90036770379202000016
Lotto 2 – 90036770379202000017
Lotto 3 – 90036770379202000018
Lotto 4 – 90036770379202000019
Lotto 5 - 90036770379202000020
DATO ATTO che con il presente atto la sottoscritta, dichiara di non essere in situazioni di incompatibilità, inconferibilità, astensione e che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in relazione alla presente procedura;
DATO ATTO che il quadro economico è il seguente:
Descrizione | Importo | |
1 | Importo delle prestazioni a base di gara | € 4.043.491,54 |
2 | Costi per la sicurezza | € 0,00 |
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Descrizione | Importo | |
3 | Importo a base di gara (1+2) | € 4.043.491,53 |
4 | Opzioni (rinnovo) | |
5 | Proroga tecnica | € 672.068,91 |
Valore stimato dell’appalto | € 4.715.560,44 | |
6 | Incentivi | € 36.687,14 |
7 | Spese commissione tecnica | € 0,00 |
8 | Contributo ANAC | € 0,00 |
9 | Spese revisore dei conti | € 9.810,60 |
10 | Spese pubblicazioni | |
11 | IVA al 5 % importo base gara | € 202.174,58 |
12 | IVA al 5 % importo proroga | € 33.603,44 |
- vista la proposta del Responsabile Unico del Procedimento Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx, la quale ha dichiarato che non è in situazioni di incompatibilità, inconferibilità, astensione e che non gli sussistono situazioni di conflitto di interesse in relazione alla presente procedura
DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa:
1) di avvalersi del Servizio Centrale Unica Committenza del Nuovo Circondario Imolese per l’indizione di una procedura aperta per l’accordo quadro, ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 xx.xx., per la realizzazione di servizi di accoglienza, integrazione e tutela per titolari di protezione internazionale (Siproimi) per il periodo 1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2023 – articolata nei lotti e per gli importi indicati nell’allegato documento “Lotti selezione pubblica Siproimi NCI 2021
– 2023”, per farne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di prevedere quale criterio di aggiudicazione l’offerta economicamente più vantaggiosa con valutazione dei soli criteri qualitativi, assumendo fisso l’importo di ciascun lotto posto a base di gara (art. 95, comma 7, D.Lgs. 50/2016 xx.xx.), sulla base degli elementi e criteri di valutazione delle offerte tecniche indicati nell’allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
3) di approvare i seguenti documenti, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale:
⮚ Lotti selezione pubblica Siproimi NCI 2021 – 2023;
⮚ Requisiti morali, di idoneità professionale, elementi e criteri di valutazione delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici concorrenti;
⮚ Relazione tecnica illustrativa;
⮚ Schema di accordo quadro per la realizzazione di servizi di accoglienza, integrazione e tutela per titolari di protezione internazionale (Siproimi) per il periodo 1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2023 – capitolato speciale descrittivo prestazionale – Lotti dal n. 1 al n. 4;
⮚ Schema di accordo quadro per la realizzazione di servizi di accoglienza, integrazione e tutela per titolari di protezione internazionale (Siproimi) per il periodo 1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2023 – capitolato speciale descrittivo prestazionale – Lotto n. 5: coordinamento amministrativo/rendicontazione delle attività;
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⮚ Schema di contratto attuativo nell’ambito dell’accordo quadro per la realizzazione di servizi di accoglienza, integrazione e tutela per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati (Siproimi) per il periodo 1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2023;
4) di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini contabili e che si procederà con successivi atti all’impegno dei fondi relativi agli eventuali affidamenti che avverranno mediante la sottoscrizione di appositi contratti attuativi all’Accordo Quadro;
5) di dare atto, altresì, che per tutta la durata dell’Accordo Quadro, gli importi previsti per gli eventuali successivi contratti applicativi troveranno copertura e limite negli stanziamenti che saranno iscritti nel Bilancio pluriennale;
6) di trasmettere la documentazione al servizio Centrale Unica di Committenza del Nuovo Circondario Imolese affinché curi tutta la procedura selettiva.
7) di approvare il quadro economico di cui alle premesse.
Lì, 08/09/2020
il Segretario Direttore ad interim
Villa Valeria
(atto sottoscritto digitalmente)
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LOTTI SELEZIONE PUBBLICA SIPROIMI NCI 2021 – 2023
Lotto | Ospiti | Immobili | Importo 2021 | Importo 2022 | Importo 2023 | Proroga massimo mesi | 6 |
Lotto 1 Castel S. Xxxxxx X. | 17 uomini adulti | civili abitazioni | 234.926,63 | 234.926,63 | 234.926,63 di | 117.141,50 | |
presso il Comune di | di cui costo del | di cui costo | cui costo del | di cui costo del | |||
Castel San Xxxxxx | personale | del personale | personale | personale | |||
Terme con capienza fra n. 2 e n. 5 posti | 90.160,42 | 90.160,42 | 90.160,42 | 47.204,54 | |||
Lotto 2 Imola donne (no | 23 donne e donne | civili abitazioni con | 317.841,90 | 317.841,90 | 317.841,90 | 158.485,55 | |
frazioni) | con bambini | capienza fra n. 3 e n. | di cui costo del | di cui costo | di cui costo del | di cui costo del | |
9 posti | personale | del personale | personale | personale | |||
121.981,75 | 121.981,75 | 121.981,75 | 60.823,77 | ||||
Lotto 3 Imola Frazioni – no | 20 uomini adulti | civili abitazioni con | 276.384,27 | 276.384,27 | 276.384,27 | 137.813,52 | |
Spazzate Sassatelli | capienza fra n. 4 e n. | di cui costo del | di cui costo | di cui costo del | di cui costo del | ||
12 posti | personale | del personale | personale | personale | |||
106.071,09 | 106.071,09 | 106.071,09 | 52.890,24 | ||||
Lotto 4 Imola e/o solo la | 35 uomini adulti | civili abitazioni con | 483.672,47 | 483.672,47 | 483.672,47 | 241.173,67 | |
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx | xxxxxxxx xxx x. 0 e n. | di cui costo del | di cui costo | di cui costo del | di cui costo del | ||
14 posti | personale | del personale | personale | personale | |||
185.624,40 | 185.624,40 | 185.624,40 | 92.557,92 | ||||
Lotto 5 Coordinamento | 95 | 35.005,24 | 35.005,24 | 35.005,24 | 17.454,67 | ||
amministrativo/rendicontazione | di cui costo del | di cui costo | di cui costo del | di cui costo del | |||
personale | del personale | personale | personale | ||||
35.005,24 | 35.005,24 | 35.005,24 | 17.454,67 |
REQUISITI MORALI, DI XXXXXXXX’ PROFESSIONALE E SPECIALI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL’ART. 54, COMMA 4, LETTERA A) DEL D-LGS. 50/2016 PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE (SIPROIMI) PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2021 – 31 DICEMBRE 2023
a) non trovarsi in una delle situazioni di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 ss. mm.;
b) non trovarsi in alcuna condizione di cui all’art. 1bis, comma 14, della L. 383/2001 e s.m.i., all’art. 41 del D.Lgs. 198/2006, all’art. 14, c. 1, del D.Lgs. 81/2008, all’art. 42 comma 2 del d.Lgs. 50/2016 xx.xx e che il soggetto partecipante non è incorso, nei due anni precedenti il termine per ricevere le offerte, nei provvedimenti previsti dall’art. 44 del D.Lgs. 286/1998 sull’immigrazione per gravi comportamenti ed atti discriminatori;
c) non trovarsi in condizione di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
d) non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della pubblica amministrazione che abbiano esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto delle stesse pubbliche amministrazioni, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
e) rispetta tassativamente i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, gli accordi sindacali integrativi, le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci nonché l’avvenuto adempimento, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
f) di essere iscritto, per attività inerenti le prestazioni oggetto di gara, e in particolare riconducibili ad interventi socio-assistenziali/socio educativi a favore di stranieri, al Registro delle Imprese (Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura) o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE; nel caso di operatori economici di cui all’art. 2 del DPCM 30 marzo 2001, di essere iscritto all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali, di cui all’art. 9 – comma 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381 o, se previsto, ad altro Registro tenuto dai competenti organismi pubblici nazionali o comunitari;
- se cooperativa ex legge n. 381/1991 e i relativi consorzi: iscrizione nella sezione A o C dell’Albo regionale delle Cooperative Sociali per attività attinenti l’oggetto dell’accordo quadro;
- se cooperative, iscrizione in apposito albo;
- se organizzazione di volontariato o associazione di promozione sociale: iscrizione al registro delle organizzazioni di volontariato (L. 266/91) o al registro delle associazioni di promozione sociale (L. 383/2000). Presentazione di copia dello statuto e dell’atto costitutivo da cui si evinca lo svolgimento di servizi attinenti all’oggetto dell’accordo quadro;
- per gli altri soggetti senza scopo di lucro: esibizione di copia dello statuto e atto costitutivo da cui si evinca la compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale degli stessi soggetti partecipanti con le attività oggetto dell’accordo quadro;
h) (per i lotti dal n. 1 al n. 4) possedere almeno una biennale e consecutiva esperienza nella realizzazione di attività di presa in carico di richiedenti/titolari di protezione internazionale, comprovata da attività e servizi in essere al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura in oggetto, in coerenza con quanto previsto dall’art. 21 del D.M. 10.08.2016 (specificando committente, durata, luogo di esecuzione e importo contrattuale);
i) (per i lotti dal n. 1 al n. 4) disponibilità di personale per il servizio oggetto del presente intervento, così come di seguito indicato: 1) operatori sociali; 2) interpreti e mediatori culturali ; 3) n.1 coordinatore dell’equipe;
l) (per i lotti dal n. 1 al n. 4) dichiarazione d’impegno del concorrente ad acquisire e a mettere a disposizione prima dell’aggiudicazione per il periodo 1/01/2021- 31/12/2023 unità immobiliari per civile abitazione in numero idoneo ad assicurare l’accoglienza dei beneficiari Siproimi in carico secondo gli standard previsti dal “Manuale operativo Siproimi”. Dette unità immobiliari dovranno essere situate:
- per il lotto n. 1: civili abitazioni nel Comune di Castel San Xxxxxx Terme (BO) con capienza ciascuna da n. 2 a n. 5 posti per 17 uomini adulti;
- per il lotto n. 2: civili abitazioni in Xxxxx (xx xxxxxxxx), xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x. 0 a n. 9 posti per 23 donne e donne con bambini;
- per il lotto n. 3: civili abitazioni nelle Frazioni di Imola escluso Spazzate Sassatelli, con capienza ciascuna da n. 4 a n. 12 posti per 20 uomini adulti;
- per il lotto n. 4: civili abitazioni in Imola e/o solo la Frazione Spazzate Sassatelli, con capienza ciascuna da n. 6 a n. 14 posti per 35 uomini adulti;
m) (per il lotto n. 5) possedere almeno una biennale e consecutiva esperienza nel coordinamento amministrativo e rendicontazione dei servizi Siproimi riferita non solo alla propria gestione di strutture, ma anche al coordinamento di strutture diverse, comprovata da attività e servizi in essere al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura in oggetto (specificando committente, durata, luogo di esecuzione e importo contrattuale).
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese/consorzio ordinario/aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete/GEIE i requisiti:
⮚ dalla lettera a) alla lettera g) devono essere posseduti da ciascun componente il raggruppamento temporaneo di imprese/consorzio ordinario/aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete/GEIE;
⮚ della lettera h) devono essere posseduti dai componenti il raggruppamento temporaneo di imprese/consorzio ordinario/aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete/GEIE che eseguono il servizio Siproimi;
⮚ della lettera i) devono essere posseduti dai componenti il raggruppamento temporaneo di imprese/consorzio ordinario/aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete/GEIE che eseguono il servizio Siproimi;
⮚ della lettera l) devono essere posseduti dal raggruppamento temporaneo di imprese/consorzio ordinario/aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete/GEIE, nel suo complesso; la mandataria, in ogni caso, deve possedere il requisito in misura maggioritaria;
⮚ della lettera m) deve essere posseduto dalla capogruppo.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 xx.xx. i requisiti:
⮚ dalla lettera a) alla lettera g) devono essere posseduti dal consorzio e dal/i consorziato/i per il/i quale/i concorre;
⮚ della lettera h) devono essere posseduti dal soggetto esecutore del servizio Siproimi;
⮚ della lettera i) devono essere posseduti dal soggetto esecutore del servizio Siproimi;
⮚ della lettera l) devono essere posseduti dal consorzio e/o dal consorziato per il quale il consorzio concorre;
⮚ della lettera m) devono essere posseduti dal soggetto esecutore.
ELEMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE PRESENTATE DAGLI OPERATORI ECONOMICI CONCORRENTI
Le offerte tecniche dei lotti dal n. 1 al numero 4 saranno valutate secondo i seguenti elementi, prevedendo come punti massimi attribuibili n. 100 per ciascun lotto:
1. Valutazione della proposta progettuale con riferimento alle finalità definite nell’Accordo Quadro:
⮚ conoscenza dei fenomeni migratori presenti nel territorio con particolare riferimento al fenomeno dei richiedenti asilo e dei rifugiati;
⮚ conoscenza delle reti pubbliche ed istituzionali, private del terzo settore, formali ed informaIi, attive sul tema dell'accoglienza integrata.
Max 4 punti
Parametro di valutazione: accuratezza nella descrizione del contesto. Piena rispondenza: analisi accompagnata da dettagliati elementi descrittivi. Media rispondenza: analisi accompagnata da generici elementi.
Scarsa rispondenza: analisi lacunosa o non esaustiva.
Rispondenza non adeguata: analisi assente o estremamente lacunosa.
2. Strumenti ed azioni progettuaIi proposti per l'orientamento e l’accesso e fruibilità ai servizi del territorio, orientamento ed accompagnamento di natura legale, formazione e riqualificazione professionale anche documentabili con esperienza già realizzata nei tre anni precedenti la pubblicazione del bando di gara.
Max 7 punti
Parametro di valutazione: quantità, qualità e fattibilità delle azioni. Piena rispondenza: azioni declinate e pienamente efficaci.
Media rispondenza: azioni declinate e parzialmente efficaci.
Scarsa rispondenza: azioni parzialmente declinate e/o inefficaci. Rispondenza non adeguata: azioni non presenti o estremamente lacunose.
3. Strumenti ed azioni progettuaIi per l'applicazione della mediazione linguistica culturale, orientamento, accesso e fruibilità ai servizi, insegnamento della lingua italiana ed inserimento scolastico.
Max 7 punti.
Parametro di valutazione: quantità, qualità e fattibilità delle azioni. Piena rispondenza: azioni declinate e pienamente efficaci.
Media rispondenza: azioni declinate e parzialmente efficaci. Scarsa rispondenza: azioni parzialmente declinate elo inefficaci.
Rispondenza non adeguata: azioni non presenti o estremamente lacunose.
4. Strumenti ed azioni di orientamento ed accompagnamento agli inserimenti sociali, abitativi e lavorativi.
Max 7 punti.
Parametro di valutazione: quantità, qualità e fattibilità delle azioni. Piena rispondenza: azioni declinate e pienamente efficaci.
Media rispondenza: azioni declinate e parzialmente efficaci. Scarsa rispondenza: azioni parzialmente declinate elo inefficaci.
Rispondenza non adeguata: azioni non presenti o estremamente lacunose.
5. Strumenti ed azioni funzionali alla tutela psico-socio-sanitaria e antropologica nel contesto della rete dei servizi territoriali.
Max 7 punti
Parametro di valutazione: quantità, qualità e fattibilità delle azioni.
Piena rispondenza: azioni declinate e pienamente efficaci. Rete documentata e articolata.
Media rispondenza: azioni declinate e parzialmente efficaci. Rete documentata e presente.
Scarsa rispondenza: azioni parzialmente declinate elo inefficaci. Rete non documentata.
Rispondenza non adeguata: azioni non presenti o estremamente generiche. Rete assente.
6. Accoglienza materiale: quantità/qualità e modalità di erogazione dei beni materiali (alimenti, abbigliamento, biancheria e prodotti per l'igiene personale, prestazioni previste dal manuale Siproimi finalizzate a garantire la gestione autonoma es. pocketmoney etc).
Max 7 punti
Parametro di valutazione: entità e qualità dei beni messi a disposizione e modalità organizzative nella distribuzione.
Piena rispondenza: aderenza completa alle prescrizioni del manuale Siproimi.
Media rispondenza: conformità alle prescrizioni del manuale Siproimi. Scarsa rispondenza: non conformità alle prescrizioni del manuale Siproimi.
Rispondenza non adeguata: totale disallineamento alle prescrizioni del manuale Siproimi.
7. Presenza di concrete iniziative finalizzate alla adesione partecipata e responsabile degli ospiti a programmi/progetti di pubblica utilità, preferibilmente in rete con i servizi territoriali e le istituzioni pubbliche o private, in una logica proattiva e generativa.
Max 7 punti
Parametro di valutazione: quantità/qualità delle iniziative e del numero degli ospiti coinvolti.
Piena rispondenza: più di una iniziativa coinvolgente tutti gli ospiti. Media rispondenza: almeno una iniziativa coinvolgente tutti gli ospiti. Scarsa rispondenza: una sola iniziativa coinvolgente parte degli ospiti. Rispondenza non adeguata: nessuna iniziativa.
8. Sviluppo e coinvolgimento operativo della rete dei servizi e dei soggetti del territorio: illustrazione, anche con il supporto di precedenti esperienze realizzate e dei relativi esiti o con relazioni e contatti documentati, delle modalità di attivazione delle risorse territoriali e delle modalità di collaborazione con la rete dei servizi.
Max 7 punti
Parametro di valutazione: quantità/qualità delle iniziative e dei contatti documentati. Piena rispondenza: almeno 3 iniziative/contatti documentati.
Media rispondenza: almeno 2 iniziative/contatti documentati. Scarsa rispondenza: una solo iniziativa/contatto documentato.
Rispondenza non adeguata: nessuna iniziativa/contatto documentato.
9. Proposte operative finalizzate a ridurre l’impatto negativo con i territori e a favorire la piena integrazione dell’intervento di accoglienza, secondo un approccio di rete, e la coesione sociale anche attraverso iniziative di sensibilizzazione.
Max 4 punti
Parametro di valutazione: capacità di proporre un’accoglienza sostenibile sul territorio, presenza di proposte concrete e misurabili relative a progetti integrati avviati o da avviare sul territorio.
Piena rispondenza: presenza di almeno n. 5 valide azioni di integrazione territoriale e descrizione di più iniziative di sensibilizzazione.
Media rispondenza: presenza di almeno n. 3 valide azioni di integrazione territoriale e descrizione di almeno un’iniziativa di sensibilizzazione.
Scarsa rispondenza: presenza di almeno n. 1 valida azione di integrazione territoriale e descrizione di un’iniziativa di sensibilizzazione.
Rispondenza non adeguata: nessuna azione o iniziativa.
10. Sviluppo di efficaci ed avanzate modalità in materia di formazione linguistica ed educazione civica, ai fini di favorire i processi di inclusione e di prevenire situazioni di criticità con le collettività locali. Valorizzazione delle azioni che maggiormente integreranno la mediazione culturale con l’apprendimento linguistico della lingua.
Max 4 punti
Parametro di valutazione: completezza della proposta.
Piena rispondenza: azioni declinate e pienamente efficaci. Media rispondenza: azioni declinate e parzialmente efficaci. Scarsa rispondenza: azioni parzialmente declinate e/o inefficaci.
Rispondenza non adeguata: azioni non presenti o estremamente generiche.
11. Attività di sensibilizzazione del territorio e animazione socio - culturale e produzione di materiale informativo sul progetto
Max 4 punti
Parametro di valutazione: completezza della proposta.
Piena rispondenza: azioni declinate e pienamente efficaci. Media rispondenza: azioni declinate e parzialmente efficaci. Scarsa rispondenza: azioni parzialmente declinate e/o inefficaci.
Rispondenza non adeguata: azioni non presenti o estremamente generiche.
12. Modalità di valorizzazione e consolidamento della rete territoriale Max 4 punti
Parametro di valutazione: completezza della proposta.
Piena rispondenza: azioni declinate e pienamente efficaci. Media rispondenza: azioni declinate e parzialmente efficaci. Scarsa rispondenza: azioni parzialmente declinate e/o inefficaci.
Rispondenza non adeguata: azioni non presenti o estremamente generiche.
13. Coordinatore del progetto: esperienza nello specifico campo e tipologia di servizio.
Max 7 punti
Parametro di valutazione: anzianità in esperienze professionali attinenti le tematiche oggetto del bando.
Sarà attribuito 1 punto per ogni anno intero di esperienza, fino ad un massimo di 7 punti.
14. Descrizione del Gruppo di lavoro e curricula del personale. Max 6 punti
Parametro di valutazione: quantità e qualità del personale che si intende impiegare desumibile dall'organigramma presentato e dai curricula allegati.
Piena rispondenza: presenza di tutte le figure, munite di elevata professionalità e competenza.
Media rispondenza: presenza della maggior parte delle figure, munite di media/elevata professionalità e competenza.
Scarsa rispondenza: presenza della maggior parte delle figure, munite di medio/bassa professionalità e competenza.
Rispondenza non adeguata: presenza di figure professionali in numero e qualità non corrispondente a quanto richiesto.
15. Descrizioni delle figure professionali trasversali per interventi programmati o a chiamata.
Max 6 punti
Parametro di valutazione: quantità e qualità del personale che si intende impiegare desumibile dall'organigramma presentato e dai curricula allegati.
Piena rispondenza: presenza di tutte le figure, munite di elevata professionalità e competenza.
Media rispondenza: presenza della maggior parte delle figure, munite di media/elevata professionalità e competenza.
Scarsa rispondenza: presenza della maggior parte delle figure, munite di medio/bassa professionalità e competenza.
Rispondenza non adeguata: presenza di figure professionali in numero e qualità non adeguata.
16. Piano di formazione e aggiornamento degli operatori impiegati sulla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di immigrazione e asilo nonché modalità di svolgimento delle stesse.
Max 6 punti
Parametro di valutazione: modulo formativo congruo e dettagliato alla tipologia del servizio: organizzazione, argomenti, docenti, tempi dell’attività.
Piena rispondenza: piano di formazione e aggiornamento accompagnati da dettagliati elementi descrittivi.
Media rispondenza: piano di formazione e aggiornamento accompagnati da generici elementi descrittivi.
Scarsa rispondenza: piano di formazione e aggiornamento lacunosi o non esaustivi.
Rispondenza non adeguata: piano di formazione e aggiornamento assenti o estremamente lacunosi.
17. Garanzia della continuità di presenza del personale impegnato attraverso incentivi e/o azioni di fidelizzazione.
Max 6 punti
Parametro di valutazione: efficacia delle modalità e tempistiche di sostituzione delle figure strategiche.
Piena rispondenza: azioni declinate e pienamente efficaci.
Media rispondenza: azioni declinate e parzialmente efficaci. Scarsa rispondenza: azioni parzialmente declinate e/o inefficaci.
Rispondenza non adeguata: azioni non presenti o estremamente generiche.
Le offerte tecniche del lotto n. 5 saranno valutate secondo i seguenti elementi, prevedendo come punti massimi attribuibili n. 100:
1. Curriculum del/i addetto/i alla rendicontazione. Max 35 punti
Parametro di valutazione: qualità del personale che si intende impiegare desumibile dai curricula allegati.
Piena rispondenza: personale munito di elevata professionalità e competenza.
Media rispondenza: personale munito di media/elevata professionalità e competenza.
Scarsa rispondenza: personale munito di medio/bassa professionalità e competenza.
Rispondenza non adeguata: presenza di figure professionali in numero e qualità non corrispondente a quanto richiesto.
2. Progetto operativo dal quale si evinca la metodologia di raccordo fra tutti i gestori in riferimento ai vincoli posti per la rendicontazione dal Manuale Operativo.
Max 65
Parametro di valutazione: efficacia della metodologia di raccordo fra tutti i gestori proposta dall’operatore economico concorrente, in riferimento ai vincoli posti per la rendicontazione dal Manuale Operativo.
Piena rispondenza: metodologia declinata e pienamente efficace. Media rispondenza: metodologia declinata e parzialmente efficace. Scarsa rispondenza: metodologia parzialmente declinata e/o inefficace.
Rispondenza non adeguata: metodologia non presente o estremamente generica.
Valutazione offerta qualità
L’attribuzione dei punteggi ai singoli contenuti dell’offerta tecnica di cui ai precedenti punti avviene con il metodo aggregativo compensatore:
- per ciascun elemento si procede ad effettuare la media dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. Si procede quindi, per ciascun elemento di valutazione, a trasformare la media dei coefficienti provvisori attribuiti in coefficienti definitivi, riportando ad 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate;
- i coefficienti definitivi così ottenuti sono moltiplicati per il punteggio massimo previsto per il relativo elemento di valutazione.
Per quanto attiene il criterio di cui al precedente punto 13. Coordinatore del progetto: esperienza nello specifico campo e tipologia di servizio, verrà attribuito 1 punto per ogni anno intero di esperienza, fino ad un massimo di 7 punti. Si procede, quindi alla riparametrazione, al fine di assegnare il punteggio massimo di 7 punti all’offerta tecnica
risultata migliore e determinando, proporzionalmente, il punteggio relativo a ciascuna delle altre offerte.
I coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari (variabili tra 0 e 1) sono espressi secondo il seguente grado di giudizio: | Coefficiente |
Ottimo | 1,00 |
Più che buono | 0,9 |
Buono | 0,8 |
Discreto | 0,7 |
Più che sufficiente | 0,6 |
Sufficiente | 0,5 |
Quasi sufficiente | 0,4 |
Scarso | 0,3 |
Insufficiente | 0,2 |
Gravemente insufficiente | 0,1 |
Inadeguato | 0 |
I coefficienti ed i punteggi verranno attribuiti tenendo conto della seconda cifra decimale dopo la virgola, arrotondata all’unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.
CLAUSOLA SOCIALE (art. 50 D.Lgs 50/2016 xx.xx.)
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del D.Lgs. 50/2016 xx.xx., garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
Relazione tecnico illustrativa del contesto di riferimento
Premessa e normativa di riferimento
Con Deliberazione n. 27 del 26.05.2020 la Conferenza dei Sindaci del Nuovo Circondario Imolese ha deciso di proseguire l’esperienza di accoglienza all’interno del sistema di protezione SIPROIMI, istituito con Decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 recante “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per il funzionamento del Ministero dell’Interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132.
Sulla base di tale decisione il Nuovo Circondario Imolese si è candidato al finanziamento ministeriale per il triennio 2021 – 2023, sulla base della possibilità data dal Ministero dell'Interno con Decreto 18 novembre 2019 “Modalità di accesso degli Enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo e di funzionamento del sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (Siproimi)”.
Descrizione del Progetto
Il Progetto messo a gara ha ad oggetto la gestione dei servizi di accoglienza residenziale (n. 95 posti) per uomini soli, donne e donne con bambini, nel caso in cui si approvata la richiesta di finanziamento attraverso il Decreto di cui sopra.
Le attività del Progetto sono quelle previste e disciplinate dalla normativa, dai Manuali e dalle Linee guida vigenti, disponibili sul sito web: xxx.xxxxxxxx.xx
L’appalto intende garantire sinteticamente i seguenti servizi:
• Accoglienza materiale in appartamenti
• Mediazione linguistico – culturale
• Orientamento e accesso ai servizi del territorio
• Insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori
• Formazione e riqualificazione professionale
• Orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo
• Orientamento e accompagnamento all’inserimento sociale
• Orientamento e accompagnamento legale
• Tutela psico – socio – sanitaria
• Partecipazione ad attività comunitarie
• Gestione Banca dati SPRAR
• Redazione attività amministrativa e rendicontuale richiesta dallo SPRAR
Il Progetto persegue la finalità dell’accoglienza diffusa, all’interno di una cornice di coordinamento comune, prevedendo, insediamenti territoriali nei Comuni di Castel S. Xxxxxx T. e Imola. Sono elementi imprescindibili il lavoro di rete e la partecipazione agli incontri mensili coordinati dall’Ufficio di Supporto e Ufficio di Piano del Nuovo Circondario Imolese.
Il Progetto si coordina con analogo intervento nel resto del territorio della Città metropolitano, che vede come capofila il Comune di Bologna. I due progetti si raccordano con la Prefettura di Bologna che ha in capo la gestione dei Centri di Accoglienza Straordinaria.
Il contratto avrà durata dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023.
Nuovo Circondario Imolese Diritti Esatti €
Imposta di bollo € assolta in modo virtuale.
Autorizzazione Agenzia delle Entrate n. 0002088 del 09.01.2018 – NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE
NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE REPUBBLICA ITALIANA
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE (SIPROIMI) PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2021 – 31 DICEMBRE 2023 – CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO PRESTAZIONALE - LOTTO N. CIG
. REPERTORIO N.
L'anno duemilaventi (2020), a questo di ( ) del mese di alle ore
avanti a me Xxxxxxx Xxxxx Segretario - Direttore del Nuovo Circondario Comunale, nella mia qualità di Ufficiale rogante dei contratti di competenza del Nuovo Circondario Imolese, in assenza di testimoni in quanto trattasi di atto in cui la presenza non è necessaria ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 della legge 16 febbraio 1913 n. 89 come modificata dall’art. 12 della legge 28 novembre 2005 n. 246, si sono personalmente costituiti i Signori, della cui personale identità io Segretario - Direttore sono certa:
1) Xxxxxxx Xxxxx, nata a Conselice (Ra) il 16 giugno 1971, domiciliata per la carica in Xxxxx (XX), xxx Xxxxxxxxx x. 00, la quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Dirigente dell’Ufficio di Supporto e di Piano, in nome e per conto del Nuovo Circondario Imolese (C.FISC. 90036770379 – P.IVA n. 02958441202), di seguito, per brevità, “Circondario”, nell'interesse esclusivo del quale agisce, in forza del vigente Statuto, del provvedimento del Presidente del Circondario n. del
, ed in esecuzione della Determinazione n. del ,
efficace, che viene conservata agli atti e sottoscritta dalle parti, per formare parte integrante e sostanziale del presente accordo quadro, omessane la lettura per volontà dei comparenti;
2) , nato a ( ) il , il quale dichiara di intervenire nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Legale rappresentante della ditta (di seguito, per brevità, operatore economico) (numero di iscrizione al Registro delle Imprese di , C.Fisc
- P.Iva ), con sede legale in Via
Le parti
PREMESSO CHE
- il Ministero dell’Interno con D. M. 18.11.2019 dà la possibilità agli Enti locali di accedere ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, di cui all’art. 1 – sexies del decreto legge 30 dicembre 1989 n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ai fini della predisposizione dei servizi di accoglienza per i soggetti indicati dall’art. 1 – sexies del medesimo decreto legge;
- la Conferenza dei Sindaci con deliberazione n. 27 del 26/05/2020 “Prosecuzione Progetto Siproimi (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati) Nuovo Circondario Imolese triennio 2021 – 2023” ha deciso di proseguire l’esperienza di accoglienza e di candidare un
nuovo progetto triennale;
- in data 12.06.2020 il Circondario ha presentato al Ministero dell’Interno la proposta progettuale per l’accesso al FNPSA - categoria ordinari, redatta in base ai parametri del Decreto del Ministero dell’Interno del 18.11.2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 284 del 04.12.2019;
- che i servizi in oggetto, finanziati nella misura del 100 % dal Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo (FNPSA), istituito presso il Ministero dell’Interno, saranno attivati solo se il finanziamento verrà approvato;
- con determinazione dirigenziale n. del / / dell’Ufficio di
Supporto e di Piano del Circondario è stata indetta procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 xx.xx., per la conclusione di un Accordo Quadro di cui all’art. 54 D.Lgs. 50/2016 xx.xx. al fine di garantire il servizio di accoglienza nell'ambito del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati (Siproimi), per n. 95 posti d’accoglienza suddivisi in n. 4 lotti e prevedendo un ulteriore lotto per il servizio di coordinamento amministrativo/rendicontazione delle attività;
- con la Determinazione del Responsabile del Servizio Centrale Unica di
Committenza del Circondario n.
del
sono stati approvati i
documenti di gara della procedura aperta per l’affidamento della realizzazione di servizi di accoglienza, integrazione e tutela rientranti nel Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati (Siproimi) per il periodo 1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2023, mediante suddivisione in n. 5 lotti;
- con la Determinazione del Responsabile del Servizio Centrale Unica di Committenza del Nuovo Circondario Imolese n. del sono stati approvati i verbali della procedura di gara di cui sopra, con aggiudicazione del lotto n. a favore dell’operatore economico per l’importo di €
(I.V.A. compresa se dovuta);
- i legali rappresentanti dell’operatore economico in data
hanno dato la comunicazione prevista dall’art. 1 DPCM 187/1991, acquisita agli atti;
- in data , tramite il portale della banca dati nazionale antimafia istituita presso il Ministero dell’Interno, è stata rilasciata
l’informativa/comunicazione antimafia numero di protocollo
, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 159/2011 xx.xx per l’operatore economico;
- che non esistono convenzioni attive o in fase di studio da parte di Consip ed Intercenter relativamente al servizio in oggetto e che quest’ultimo non rientra nelle categorie merceologiche di cui all’art. 1, comma 7 del D.Lgs. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetto alla disciplina ivi prescritta.
Tutto ciò premesso le Parti, previa ratifica di quanto esposto in narrativa, convengono e stipulano quanto segue:
ARTICOLO 1 - Premesse
Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente contratto e ne costituiscono il primo punto.
ARTICOLO 2 – Oggetto dell'Accordo
1. Il presente Accordo Quadro disciplina le attività di organizzazione e realizzazione dei servizi di accoglienza nell'ambito del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati (Siproimi) con riferimento al lotto n. .
2. L’operatore economico si impegna a gestire le proprie specifiche strutture di accoglienza, comprendente:
- vitto e alloggio;
- fornitura di beni di prima necessita, quali effetti letterecci adeguati al posto occupato (delle quali assicurarsi del periodico cambio e lavaggio), prodotti per l’igiene personale, vestiario;
- erogazione di pocket money secondo le Linee Guida e il Manuale di rendicontazione vigenti;
- mediazione interculturale;
- orientamento e accesso ai servizi del territorio (sanitari, educativi, scolastici, del lavoro, ecc.);
- sostegno, tutoraggio, ricerca ed accompagnamento in materia di formazione, riqualificazione professionale ed inserimento lavorativo;
- orientamento e accompagnamento all’inserimento abitativo;
- orientamento e accompagnamento all’inserimento sociale;
- consulenza legale, intesa come costante attività di sostegno e ricerca in merito alla richiesta di protezione internazionale, di accompagnamento nel disbrigo delle pratiche giuridico – amministrative quotidiane e assistenza personalizzata in relazione alla audizione presso la commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale competente;
- tutela psico-socio-sanitaria.
3. L'affidamento dei predetti servizi avviene per il Lotto n. riferito a beneficiari per i periodi che si renderanno necessari a fronte delle esigenze e dei finanziamenti ottenuti dal Ministero dell'Interno, nel rispetto delle regole e condizioni, sia economiche che temporali, stabilite nel presente accordo quadro e nei contratti attuativi.
4. L’operatore economico ha l’obbligo di prendere in carico le persone in accoglienza al momento dell’assegnazione del servizio, proseguendo e portando a termine i singoli progetti di accoglienza integrata già avviati.
5. La stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per il Circondario in quanto ha lo scopo di stabilire, ex-ante, le clausole relative ai contenuti obbligazionali dei successivi contratti attuativi di affidamento nel periodo di validità del presente Accordo Quadro, che saranno sottoscritti, a cura del Dirigente competente, con scrittura privata non autenticata, registrata ai sensi della normativa vigente.
6. Il responsabile unico del procedimento, nella fase di predisposizione del singolo contratto applicativo, qualora, in rapporto alla specifica tipologia delle
prestazioni oggetto del servizio da affidare, ritenga le condizioni del presente Accordo Quadro insufficienti o eccessive, provvede ad integrarle, a ridurle ovvero a modificarle senza però modificare in alcun modo le condizioni sostanziali fissate nel presente accordo quadro.
7. L’operatore economico si obbliga, irrevocabilmente, nei confronti del Circondario, a eseguire le attività alle condizioni di cui al presente Accordo nonché alle specifiche tecniche contenute nel D.M. del 10/08/2016, nel Manuale Operativo Siproimi, nel Manuale unico per la rendicontazione Siproimi per quanto attiene alla rendicontazione delle spese così come predisposti dal Servizio Centrale per il Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati (Siproimi), nonché nell’offerta tecnica presentata dall’operatore economico per la partecipazione alla procedura aperta, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
8. Le attività ed i servizi saranno realizzati tenendo conto anche del “Patto di accoglienza” proposto dal Manuale operativo per l’attivazione e la gestione dei servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti asilo, rifugiati e beneficiari di protezione umanitaria del Servizio Centrale, che verrà tradotto nelle lingue comprese dagli ospiti per poi essere sottoscritto e condiviso dal beneficiario accolto.
ARTICOLO 3 – Durata dell'Accordo Quadro
1. Il presente Accordo Quadro avrà durata dal 01 gennaio 2021 al 31 dicembre 2023.
2. Per durata si intende il termine entro il quale possono essere stipulati i singoli contratti attuativi, sulla base della copertura finanziaria.
3. Il Circondario non si assume alcuna responsabilità in ordine alla quantità di servizi che sarà effettivamente ordinata. Pertanto l’operatore economico non potrà esercitare nei confronti del Circondario alcuna pretesa a titolo risarcitorio
e/o di indennizzo, ivi compreso qualsivoglia rimborso delle spese in ragione della partecipazione alla procedura aperta.
4. Il Circondario si riserva la facoltà di avvalersi della proroga tecnica di cui
all’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 xx.xx., anche nell’ipotesi di ulteriori finanziamenti e comunque per il tempo utile alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di nuovi gestori, per un periodo non superiore a sei mesi; in tale ipotesi i gestori sono tenuti all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o a quelli più favorevoli per il Circondario.
5. In caso di cambio di gestione alla scadenza del rapporto contrattuale,
l’operatore economico si impegna a collaborare con i soggetti subentranti al fine di garantire un efficace passaggio di consegne, senza oneri aggiunti per il Circondario.
ARTICOLO 4 – Importo dell'Accordo Quadro
1. Il costo unitario delle prestazioni è così determinato:
€ 39,75 (IVA inclusa se dovuta) per ciascun posto offerto in sede di gara. Il suddetto costo unitario comprende tutte le voci di attività descritte e richieste nel presente Accordo Quadro.
2. L’importo massimo dell’Accordo Quadro erogabile è pari ad Euro
IVA inclusa se dovuta, per l’intera durata dello stesso, compresa l’eventuale proroga tecnica.
3. l’importo massimo dell’Accordo Quadro di cui al precedente comma 2 ammonta:
- per l’annualità 2021 ad € (I.V.A. compresa se dovuta)
- per l’annualità 2022 ad € (I.V.A. compresa se dovuta)
- per l’annualità 2023 ad € (I.V.A. compresa se dovuta)
- per eventuale proroga, per un periodo non superiore a sei mesi, ad un massimo di € (I.V.A. compresa se dovuta).
4. Con il costo unitario indicato l’operatore economico si intende compensato per qualsiasi onere derivante dalla fornitura di materiali e/o dall’acquisizione di tutti gli eventuali servizi strumentali allo svolgimento delle attività programmate per gli operatori impiegati nel servizio (quali, a titolo esemplificativo: materiali di cancelleria, biglietti per mezzi di trasporto e per l’ingresso a musei, teatri, cinema, piscina e altro), nonché per i costi inerenti l’utilizzo dei locali messi a disposizione dall’operatore economico stesso per lo svolgimento delle attività.
5. L’importo sopra indicato potrà essere inferiore al verificarsi dei seguenti casi:
- realizzazione di economie di spesa da parte dell’operatore economico;
- presenza di spese non ammissibili, accertate dal Servizio Centrale in sede di verifica della rendicontazione, in base ai criteri stabiliti dal Manuale Unico per la rendicontazione Siproimi del Sistema Centrale;
- inottemperanza all’invito del Servizio Centrale a osservare uno o più obblighi previsti dalle Linee Guida approvate con DM 18.11.2019.
ARTICOLO 5 - Revoca del contributo
1. In caso di revoca parziale del contributo da parte del Ministero dell’Interno, il presente accordo quadro e il relativo contratto attuativo sono automaticamente ridotti al nuovo finanziamento disposto. In caso di revoca totale del finanziamento da parte del Ministero dell’Interno, il Circondario intenderà il presente accordo risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
ARTICOLO 6 – Esecuzione del contratto
1. I contenuti prestazionali verso i quali l'operatore economico si obbliga al momento della sottoscrizione del presente Accordo Quadro sono determinati dall’offerta tecnica presentata per la partecipazione che, previa visione e sottoscrizione delle parti, viene conservata agli atti, per fare parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché dalle “Linee Guida per il funzionamento del Sistema di Protezione e per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati (Siproimi)” di cui al Decreto del Ministero dell’Interno del
18/11/2019, dal Manuale Operativo Siproimi e dal Manuale unico per la rendicontazione Siproimi, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. Qualora in corso di esecuzione dei contratti attuativi del presente accordo quadro si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, il Circondario può imporre all’operatore economico l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.
3. L’affidamento e il contratto attuativo potrà avere luogo solo previa concessione del finanziamento predetto da parte del Ministero dell'Interno e l’operatore economico dovrà essere in grado di dare avvio al servizio entro il termine indicato dal Circondario, pena il fatto che sia considerato inadempiente.
ARTICOLO 7 – Requisiti delle strutture per l’accoglienza
1. Le strutture adibite all’accoglienza devono essere situate
.
2. L’operatore economico deve avere la disponibilità giuridica riconducibile ad un titolo derivante da accordo scritto/contratto di unità immobiliari per civili abitazioni da adibire esclusivamente ai beneficiari dei servizi in oggetto.
3. La predetta disponibilità deve essere formalizzata attraverso la stipula di un contratto di proprietà/locazione/comodato d'uso o altra forma giuridica che ne autorizzi l'uso all'operatore economico entro 10 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva efficace della procedura di gara.
4. La mancata dimostrazione della disponibilità degli alloggi, come da comma precedente, comporta, salvo motivata proroga scritta del Circondario, la decadenza dell'aggiudicatario e la facoltà da parte del Circondario di interpellare gli altri soggetti partecipanti alla procedura di gara, che fossero in possesso della suddetta disponibilità degli alloggi, nell’ordine in cui si sono classificati.
5. Le strutture da adibire all’accoglienza devono essere:
a) pienamente e immediatamente fruibili;
b) conformi alle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali, in materia residenziale, sanitaria, di sicurezza antincendio e antinfortunistica;
c) predisposte e organizzate in relazione alle esigenze dei beneficiari, tenendo conto delle caratteristiche delle persone da accogliere.
6. In particolare, le strutture devono essere munite dei titoli autorizzativi previsti dalle vigenti normative e comunque rispondenti ai requisiti previsti dalle “Linee Guida per il funzionamento del Sistema di Protezione e per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati (Siproimi)” di cui al Decreto del Ministero dell’Interno del 18/11/2019.
L'operatore economico ha l'onere di dichiarare il possesso di tali requisiti mediante dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante. La predetta dichiarazione deve essere corredata dalla presentazione di idonea documentazione quale: copia dell'ultimo titolo edilizio e dell'attestazione di conformità degli impianti (gas e elettrico).
7. In caso di eventuali normative successive che intervengano nella materia, le strutture offerte dovranno essere adeguate nei tempi e nei modi previsti dalle normative stesse.
8. Le strutture dovranno essere pienamente ed immediatamente fruibili al momento dell’avvio del servizio.
9. L'operatore economico deve garantire che i proprietari delle civili abitazioni non abbiano subito condanne con sentenza passata in giudicato per uno o più reati che comportano il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione e che comunque non si trovino in alcuna altra situazione ostativa alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione.
10. Nel corso della durata dell’accordo quadro è ammessa la possibilità del cambio di struttura previa comunicazione, subordinata all’accettazione del Circondario, nonché previa autorizzazione del Ministero dell’Interno.
ARTICOLO 8 – Personale
1. L’esecuzione delle attività richiede da parte dell’operatore economico lo svolgimento di funzioni di coordinamento, oltre allo svolgimento di interventi educativi, assistenziali e di mediazione culturale, come dettagliato nel D.M. del 18/11/2019 pubblicato sulla G.U. serie generale n. 284 del 4.12.2019, nel Manuale operativo Siproimi e nell’offerta tecnica presentata dall’operatore economico per la partecipazione alla procedura aperta.
ARTICOLO 9 – Codice di comportamento
1. Si applica al contratto in oggetto il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato dal Circondario ai sensi dell’art. 54 D.L.S. 165 del 30 marzo 2001 xx.xx., nonché gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013,
N. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell’art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R.).
2. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato dal Circondario può costituire causa di risoluzione contrattuale. L’Amministrazione, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto all’operatore economico il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni. ARTICOLO 10 – Assorbimento personale per continuità socioassistenziale
1. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico- organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’operatore economico è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto
dall’articolo 50 del D.Lgs. 50/2016 xx.xx., garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
ARTICOLO 11 – Adempimenti dell’operatore economico
1. L’operatore economico dovrà garantire la disponibilità dei posti offerti in gara e previsti nel presente Accordo Quadro e nel/i successivo/i contratto/i attuativi, con l'obbligo di accogliere i beneficiari.
2. L’operatore economico, inoltre, con riferimento a ciascun contratto attuativo, si impegna:
a) ad eseguire correttamente il servizio secondo le modalità richieste e ad assumere tutti i necessari accorgimenti per espletare lo stesso nel pieno rispetto delle norme in materia e di quanto previsto dal presente accordo quadro, dal D.M. del 18/11/2019, dal Manuale operativo Siproimi, dal Manuale unico per la rendicontazione Siproimi nonché dall’offerta tecnica presentata per la partecipazione alla procedura aperta che formano parte integrante del contratto;
b) ad avere, al momento dell’effettiva decorrenza dell’attività oggetto del presente accordo quadro, responsabili abilitati ad assumere decisioni immediate rispetto alla soluzione di questioni derivanti dallo svolgimento del servizio ;
c) ad impiegare personale professionalmente qualificato ed in possesso dei requisiti previsti dal presente accordo quadro;
d) a sostituire tempestivamente il personale che, a insindacabile giudizio del Circondario e su richiesta scritta, si sia dimostrato non idoneo ad un corretto svolgimento dei compiti assegnati;
e) ad inviare all’Ufficio di Supporto e di Piano del Circondario l'elenco nominativo del personale impiegato nel Servizio corredato dai seguenti dati:
- per gli operatori retribuiti: anagrafe, residenza, titoli professionali, livello di inquadramento, tipologia di contratto (natura giuridica, tempo determinato/indeterminato, part time di x ore/full time), ore dedicate al servizio;
- per eventuali volontari: anagrafe, residenza;
- nominativo del responsabile della struttura.
Ogni aggiornamento dell’elenco deve essere tempestivamente comunicato all’Ufficio di Supporto Ufficio di Piano del Circondario e comunque almeno 48 ore prima dell’effettivo utilizzo.
L’operatore economico si impegna a non sostituire il personale indicato in sede di gara, che ha costituito valutazione ai fini dell’individuazione, senza giustificato motivo, che deve essere comunicato al Circondario. Nel caso di sostituzione o variazione del personale per giustificato motivo, il nominativo del nuovo operatore dovrà essere sottoposto al responsabile dell’Ufficio di Supporto Ufficio di Piano del Circondario che deve approvare per iscritto il nominativo proposto il quale dovrà avere gli stessi requisiti di esperienza e di formazione del personale indicato in gara;
f) a garantire, da parte degli operatori, la massima riservatezza su ogni aspetto del servizio svolto e ad assicurare il rispetto della puntualità degli orari;
g) a garantire, da parte degli operatori, il rispetto del beneficiario considerando i suoi fabbisogni, le abitudini nonché il background socio-culturale di origine e/o provenienza;
h) a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti e assimilati da vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dalla legislazione vigente;
i) ad applicare integralmente per i propri dipendenti tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali per il settore di attività;
l) a rispettare la normativa prevista dalla Legge 81/2008 e successive modifiche, in materia di sicurezza e igiene del lavoro diretta alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e ad esigere dal proprio personale il rispetto di tale normativa;
m) a garantire la continuità nello svolgimento delle prestazioni, attraverso sostituzioni di personale per assenze anche non prevedibili, con operatori di pari qualifica professionale;
n) a dare avviso all’Ufficio di Supporto Ufficio di Piano del Circondario, con anticipo di almeno 48 ore, in caso di sciopero del personale o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio;
o) a garantire un’attività di aggiornamento e supervisione dei propri operatori, retribuiti e volontari, nel corso dell'attività oggetto del presente Accordo Quadro. L’operatore economico si impegna, a tal fine, a promuovere la partecipazione del personale impiegato ad iniziative di aggiornamento formativo per mantenere un adeguato livello qualitativo e di professionalità, anche attraverso la partecipazione alle iniziative organizzate dal Servizio centrale Siproimi e dal Ministero dell’Interno;
p) a manlevare il Circondario, comunque estraneo ai rapporti tra operatore economico e personale dipendente, da ogni e qualsiasi responsabilità amministrativa, giuridico/economica, organizzativo/gestionale, civile e penale che potesse insorgere tanto a carico proprio, quanto a carico di terzi;
q) a valutare l’idoneità di personale e volontari, secondo quanto disposto dalla normativa vigente ed in particolare dal Decreto legislativo 39 del 4/3/2014 e s.m.i, trattandosi dell’espletamento di attività di pubblico interesse (SOLO PER IL LOTTO N. 2 IMOLA DONNE);
r) a non ricevere da terzi alcun corrispettivo per le prestazioni rese all’utente relative al presente accordo quadro ed a vigilare che tale divieto sia osservato anche dai propri operatori;
s) a rispettare quanto previsto dalla normativa in materia di trattamento dati personali e/o sensibili secondo quanto stabilito dal D. Lgs 196/03 xx.xx.;
t) a garantire la puntuale e regolare documentazione dell’attività svolta fornendola all’operatore economico che verrà comunicato a cui sarà affidato il
coordinamento amministrativo/rendicontazione dei servizi svolti, nonché rispettare l’obbligo informativo nei confronti dell’Ufficio di Supporto e di Piano del Circondario e garantendo la corretta e puntuale compilazione degli strumenti di documentazione del lavoro richiesti;
u) ad informare tempestivamente, anche telefonicamente, l’Ufficio di Supporto e di Piano del Circondario di eventuali problemi e/o difficoltà, contingibili ed urgenti, riguardanti gli ospiti;
v) inviare su richiesta dell’Ufficio di Supporto e di Piano del Circondario l’elenco degli eventuali reclami ricevuti con specificate le modalità di trattamento e di gestione;
z) qualora sopravvengano in corso di validità dell’Accordo Quadro normative nazionali o regionali che prevedano requisiti minimi autorizzativi e strutturali diversi e migliorativi rispetto a quelli previsti nel presente contratto, adeguarsi a tali disposizioni normative nei tempi previsti;
aa) affinchè le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.
ARTICOLO 12 - Monitoraggio e controllo
1. Il Circondario svolge funzioni di coordinamento, garantisce la tempestiva presenza ed intervento per quanto di propria competenza istituzionale ed avoca a sé le attività ed iniziative di monitoraggio, controllo e verifica.
2. Il Circondario si riserva la facoltà di disporre in qualsiasi momento, a mezzo dei propri incaricati, verifiche dirette ad accertare l’esatto adempimento delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro e del/i relativo/i contratto/i attuativo/i.
3. L’operatore economico si impegna a partecipare a una riunione, di
xxxxx a cadenza mensile, con gli altri gestori del progetto Siproimi del
Circondario al fine di valutare gli standard di lavoro messi in campo, predisporre linee guida ed istruzioni operative, organizzare momenti di formazione, verifica e controllo rispetto l’applicazione delle procedure. Tale incontro è convocato e coordinato dal Circondario.
4. L'operatore economico è tenuto a consentire, in qualunque momento, l’accesso agli alloggi e alla documentazione, nonché ad ogni altra informazione relativa alla realizzazione delle attività del progetto, ai dipendenti del Circondario incaricati dello svolgimento di controlli e verifiche, nonchè al personale del Ministero dell'Interno e del Servizio Centrale Siproimi per le attività di verifica e monitoraggio.
5. L’operatore economico si impegna a garantire l’aggiornamento della banca dati Siproimi, come forma di monitoraggio e controllo nei confronti del Ministero dell’Interno e del Servizio Centrale.
ARTICOLO 13 - Dimissione degli ospiti
1. L’ospite può essere dimesso per i seguenti motivi:
- decorrenza dei termini di accoglienza stabiliti dal progetto Siproimi;
- in caso di ripetute infrazioni o grave violazione del regolamento siglato all’ingresso.
ARTICOLO 14 – Modalità di fatturazione e pagamento del servizio
1. L’operatore economico dovrà inviare fattura elettronica mensile posticipata sulla base del servizio effettivamente reso.
2. L’operatore economico è obbligato ad emettere fattura elettronica: in caso di mancato adempimento a tale obbligo il Circondario non potrà liquidare i corrispettivi dovuti; inoltre provvederà a rigettare le fatture elettroniche pervenute qualora non contengano i seguenti dati: il numero d’ordine, il numero di C.I.G. ed il codice IPA che verrà prontamente comunicato dal Circondario. Quest’ultimo codice potrà essere modificato in corso di esecuzione del contratto,
l’eventuale modifica verrà prontamente comunicata all’operatore economico via PEC.
3. Nel caso di pagamenti di importo superiore a cinquemila EURO, il Circondario, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica, ai sensi di quanto disposto dall’art. 4 del
D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008, presso “Agenzia delle Entrate- Riscossione”.
4. La liquidazione che avverrà entro 30 gg dalla data fattura, fine mese, è subordinata alla verifica della regolarità della prestazione ed alla regolarità del D.U.R.C.; in caso di irregolarità del DURC si procederà ai sensi e agli effetti di legge.
5. L'operatore economico assume con la sottoscrizione del presente contratto gli obblighi previsti dalla L. 136 del 13/08/2010 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’affidamento in oggetto.
Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. tutti i movimenti finanziari relativi al servizio di cui al presente accordo quadro e dei contratti attuativi devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. L’operatore economico si impegna a comunicare, entro sette giorni, all’Ufficio di Supporto e di Piano del Circondario eventuali modifiche degli estremi indicati e si assumono espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti dall’applicazione della Legge n. 136/2010 e s.m.i..
6. L'operatore economico si impegna a dare immediata comunicazione al Nuovo Circondario Imolese e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di
Bologna della notizia dell’inadempimento della propria controparte (fornitore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
ARTICOLO 15 - Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
1. Qualora l'operatore economico non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 xx.xx. per la tracciabilità dei flussi finanziari, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del citato art. 3.
ARTICOLO 16 – Xxxxxxxx e garanzie
1. L'operatore economico per la sottoscrizione di ciascun contratto attuativo dell’accordo quadro deve costituire, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 xx.xx., e nei termini indicati dal Circondario, garanzia definitiva delle obbligazioni assunte nei confronti del Circondario, pari al 10% dell'importo del contratto attuativo stesso.
2. Si applicano le riduzioni previste dall’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 xx.xx..
3. Al termine di ciascun contratto attuativo il Circondario provvederà allo svincolo della garanzia, previa verifica della regolarità dell’esecuzione del servizio.
4. Il Circondario può richiedere all’operatore economico la reintegrazione delle cauzioni ove queste siano venute meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’operatore economico.
5. L’operatore economico per ciascun contratto attuativo assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza di ciascun contratto applicativo conseguente al presente Accordo
Quadro, qualunque ne sia la natura o la causa, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Circondario e di ogni indennizzo.
6. È a carico dell’esecutore di ciascun contratto applicativo l’adozione, nella esecuzione delle relative prestazioni, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’esecutore medesimo, restandone del tutto esonerato il Circondario.
7. L’operatore economico deve garantire per ciascun contratto attuativo la regolare copertura assicurativa per il personale dipendente contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle prestazioni inerenti il servizio, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, che sono a totale carico dell’operatore economico.
8. L'operatore economico è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione per Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (RCO): per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all’attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l’aggiudicatario si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e/o complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) per sinistro e euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomilaeuro/00) per persona, e prevedere, tra le altre condizioni, anche l’estensione al cosiddetto “Danno Biologico”, l’estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali.
9. L’operatore economico è obbligato, altresì, a stipulare una polizza per responsabilità civile verso terzi con un massimale non inferiore ad € 1.500.000,00.
10. Le coperture assicurative decorrono dalla data di sottoscrizione di ciascun contratto attuativo e, comunque, dall’inizio del servizio e cessa alla data di
attestazione di regolare esecuzione di ciascun contratto attuativo.
11. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia.
12. Nelle polizze deve essere prevista espressamente la rinuncia all’azione di rivalsa da parte della Compagnia Assicuratrice nei confronti del Circondario per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività del contratto.
ARTICOLO 17 – Responsabilità e rischi
1. L'operatore economico è direttamente responsabile di tutte le attività svolte inerenti il presente Accordo Quadro e ciascun contratto attuativo.
2. L'operatore economico solleva il Circondario da qualsiasi responsabilità civile e penale in merito a eventuali danni a cose o persone, infortuni o altro che dovessero verificarsi sia al proprio personale dipendente sia a terzi durante l’attuazione delle attività oggetto del presente contratto.
ARTICOLO 18 – Divieto di subappalto
1. Così come prescritto dal comma 4 dell’art. 24 del DM del 10/08/2016 ed in ragione della particolarità delle prestazioni in oggetto, con specifico riferimento alla necessaria omogeneità dei servizi nei confronti dell’utenza, è vietato il subappalto della gestione dei servizi di accoglienza finanziati, pena la risoluzione immediata del contratto.
ARTICOLO 19 – Cessione del contratto e del credito
1. È vietata la cessione totale o parziale del contratto; se questa si verificherà il Circondario avrà diritto di dichiarare risolto il singolo contratto specifico e l’accordo quadro per colpa con riferimento all’operatore economico inadempiente, restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni eventuale ulteriore danno dipendente da tale azione.
2. La cessione di crediti già maturati dovrà essere notificata al Circondario e, in assenza di motivato rifiuto, diverrà opponibile a quest’ultimo decorsi
quarantacinque giorni. In ogni caso il Circondario potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base all’accordo quadro e al contratto attuativo.
ARTICOLO 20 – Verifiche e controlli sullo svolgimento delle attività.
Inadempienze e penalità
1. L’Ufficio di Supporto Ufficio di Piano del Circondario si riserva la facoltà di disporre verifiche e controlli di rispondenza e di qualità circa la piena conformità delle attività rese agli obblighi di cui al presente Accordo Quadro e a ciascun contratto attuativo. Particolare attenzione verrà posta sulle modalità di gestione e di funzionamento del sistema di accoglienza e sulla costruzione e realizzazione dei progetti individuali di formazione, inclusione sociale e lavorativa degli ospiti.
2. Qualora, dal controllo di cui al comma precedente, le attività dovessero risultare non conformi a quello a cui l’operatore economico è contrattualmente tenuto a rendere, il Circondario è tenuto a contestare per iscritto le inadempienze, assegnando un termine massimo di 10 giorni per la rimozione delle medesime. Nel caso in cui l’operatore economico non ottemperi a detto invito entro il termine fissato, ovvero fornisca elementi non idonei a giustificare le inadempienze contestate, il Circondario, a tutela delle norme contenute nel presente accordo quadro e nel contratto attuativo, si riserva di applicare le seguenti penalità:
- mancata o non corretta esecuzione dei servizi: fino a un massimo del 10% dell’importo assegnato per il mese in cui si è verificato l’inadempimento (pari convenzionalmente a 30 giorni) per ciascun inadempimento;
- mancata sostituzione tempestiva del personale non idoneo: € 100,00 al giorno;
- mancato rispetto della riservatezza su ogni aspetto del servizio svolto: € 500,00;
- mancata comunicazione dei nominativi degli operatori impiegati: € 500,00;
- violazione di una delle disposizioni previste a carico dell’operatore economico in materia di personale: fino a un massimo del 5% dell’importo assegnato per il
mese in cui si è verificato l’inadempimento (pari convenzionalmente a 30 giorni) per ogni violazione;
- violazione di una delle disposizioni previste a carico dell’operatore economico in materia di sicurezza: fino a un massimo del 5% dell’importo assegnato per il mese in cui si è verificato l’inadempimento (pari convenzionalmente a 30 giorni) per ogni violazione;
- mancanza, incompletezza o ritardo nel produrre all’operatore economico incaricato i dati per la rendicontazione: fino a un massimo del 10% dell’importo assegnato per il mese in cui si è verificato l’inadempimento (pari convenzionalmente a 30 giorni) per ogni violazione.
3. Il Circondario si riserva, altresì, la facoltà di sanzionare eventuali casi non espressamente contemplati nel presente articolo, anche eventualmente derivanti da quanto offerto in sede di gara, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio. In tal caso l’importo della penale verrà determinato desumendola e ragguagliandola alla violazione più assimilabile, o, in mancanza, verrà graduata tra un minimo dell’1% ed un massimo del 15% in base ad indicatori di gravità che verranno fissati in relazione al caso specifico e comunicati in sede di contestazione all’operatore economico.
4. L’importo complessivo delle penali irrogate all’operatore economico non può superare il 5% dell’importo contrattuale dei contratti attuativi di riferimento dell’Accordo Quadro. Qualora le inadempienze siano tali da comportare il superamento di tale importo trova applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del contratto. Il provvedimento applicativo della penale sarà assunto dal Circondario e verrà comunicato all’operatore economico.
5. L’importo relativo all’applicazione della penale, esattamente quantificato nel provvedimento applicativo della stessa penalità, verrà detratto dal pagamento della fattura emessa o andrà pagato a mezzo bonifico bancario a favore della
tesoreria oppure sarà versato mediante incamerato della cauzione per l’importo dovuto. In quest’ultimo caso si dovrà ristabilire l’importo iniziale della stessa.
6. Il Circondario, oltre all’applicazione della penale, potrà richiedere il rimborso delle eventuali spese sostenute a causa del disservizio.
7. L’applicazione delle penali non preclude il diritto del Circondario a richiedere il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito e ad attivare ogni altra azione a difesa dei propri diritti ed interessi.
ARTICOLO 21 – Risoluzione del contratto e recesso
1. Il Circondario ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453-1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d’ufficio, a spese dell’operatore economico, qualora lo stesso non adempia agli obblighi assunti, con la stipula del contratto, con la perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per il Circondario, ovvero vi sia stato grave inadempimento dell’operatore economico stesso nell'espletamento del servizio in parola, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.
2. Si applicheranno, per quanto compatibili, le fattispecie previste dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, nonché, in relazione alle modalità e sempre per quanto compatibili.
3. Le parti hanno facoltà di risolvere il contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell’art. 1467 del Codice Civile.
4. Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’Art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:
a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 xx.xx.;
b) grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni, errore grave nell’esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o a ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell’esecuzione delle prestazioni;
d) transazioni di cui al presente accordo quadro e ai contratti attuativi non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa, o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell’operazione, ai sensi del comma 9 bis dell’art. 3 della Legge n.136/2010 xx.xx.. L’operatore economico, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge n.136/2010 xx.xx., procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Circondario e la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente;
e) in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura, qualora emerga l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;
f) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura, di ogni illecita richiesta di xxxxxx, prestazione o altra utilità, nonché offerta di protezione, o ogni illecita interferenza avanzata, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell’esecuzione del servizio e di cui lo stesso venga a conoscenza.
5. In tutte le ipotesi di cui sopra, con riferimento all’operatore economico inadempiente, il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Circondario, in forma di lettera raccomandata/PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.
6. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Circondario al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento.
7. Costituiranno inoltre ipotesi di risoluzione di diritto di ciascun contratto specifico e relativo accordo quadro, sempre con riferimento all’operatore inadempiente, e ai sensi degli artt. 1453-1454 C.C. le seguenti:
a) applicazioni delle penali previste nell’art. 20 del presente accordo quadro per un importo complessivo superiore al 5% dell’importo contrattuale dei contratti attuativi dell’Accordo Quadro;
b) dopo tre contestazioni e in assenza di giustificazioni ritenute valide dal Circondario, ferma restando l’applicazione delle penali;
c) inadempienze gravi degli obblighi contrattuali che si protraggano oltre il termine perentorio assegnato dal Circondario all’operatore economico per porre fine all'inadempimento.
8. In tali casi il Circondario procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentorio, non inferiore a giorni 15, entro il quale l’operatore economico dovrà uniformarsi agli standard richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali: la contestazione verrà effettuata con PEC o con raccomandata a/r.
9. Il singolo contratto attuativo, nonché l’Accordo Quadro si intenderanno risolti di diritto alla scadenza del termine prefissato, in mancanza di tempestivo integrale adempimento.
10. All’operatore economico verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni.
11. Le spese occorrenti per l’eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico dell’operatore economico.
12. In caso di risoluzione contrattuale, il Circondario procederà all'incameramento della cauzione definitiva forfettaria, salvo il diritto al
risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, ivi compresa l’eventuale esecuzione in danno.
13. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Circondario al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento.
14. Il Circondario si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro e dal contratto attuativo per motivi di interesse pubblico, salvo congruo avviso, previa trasmissione di apposita comunicazione tramite PEC all’operatore economico e fatte salve le indennità al medesimo spettanti ai sensi dell’art. 1671 del codice civile.
15. Ai sensi dell’art.1, comma 13 del D.L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni, nella L. n. 135/2012, il Circondario una volta validamente sottoscritto/i il/i contratto/i attuativo/i ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal/i contratto/i attuativo/i medesimo/i, previa formale comunicazione all'operatore economico con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip
S.p.A. e Intecent-er ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla sottoscrizione del/i predetto/i contratto/i attuativo/i, siano migliorativi rispetto a quelli del/i contratto/i attuativo/i sottoscritto/i e l'operatore economico non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
16. Ogni patto contrario alla disposizione del precedente comma è nullo.
17. Allorquando la normativa consente di procedere anche in assenza della informativa antimafia ovvero nei casi di urgenza ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii., il presente Accordo Quadro e il/i contratto/i attuativo/i è/sono sottoscritti sotto condizione risolutiva e il
Xxxxxxxxxxx recede dai contratti attuativi e dal contratto di Accordo Quadro, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
18. La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipulazione del contratto di accordo quadro e alla sottoscrizione del/i contratto/i attuativo/i inerenti.
ARTICOLO 22 - Sicurezza
1. Viene individuato quale responsabile della sicurezza delle strutture di accoglienza citate, a norma del D.Lgs. 81/2008 xx.xx. il legale rappresentante dell’operatore economico sig./sig.ra , in qualità di datore di lavoro ed ogni suo delegato che verrà preventivamente comunicato con separata informativa.
ARTICOLO 23 – Sicurezza e riservatezza
1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.
3.L’obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
0.Xx Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai
punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell’obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
0.Xx Fornitore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell’Ente.
6. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
0.Xx Fornitore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
8. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.
9. Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.
ARTICOLO 24 – Designazione quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016
1. In esecuzione del presente contratto, il Fornitore effettua trattamento di dati personali di titolarità dell’Ente.
2. In virtù di tale trattamento, le Parti stipulano l’accordo allegato al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche “GDPR”) e da ogni altra normativa applicabile.
3. Il Fornitore è, pertanto, designato dal Nuovo Circondario Imolese quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell’art.28 del Regolamento, il quale si obbliga a dare esecuzione al contratto su indicato conformemente a quanto previsto dall’Accordo allegato al presente contratto.
4. Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all’accordo allegato, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l’insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.
ARTICOLO 25 – Imposte ed oneri fiscali
1. Sono a esclusivo carico dell’operatore economico tutte e indistintamente le spese di contratto, di bollo, registro, diritti di segreteria per la stipulazione del presente accordo quadro e del/i contratto/i attuativo/i, nonché eventuali spese conseguenti allo svincolo della polizza fideiussoria e di tutte le tasse presenti e future inerenti ed emergenti dall’appalto a meno che non sia diversamente disposto da espresse norme legislative.
IN CASO DI ONLUS le Parti richiedono l’esenzione dell’imposta di bollo ai sensi dell’art. 27bis del DPR 26 ottobre 1972 n. 642 in quanto l’operatore economico di cui al presente atto è ONLUS di diritto ai sensi dell’art. 10, comma 8, del D.Lgs. 460 del 4 dicembre 1997.
2. Ai fini fiscali le parti chiedono la registrazione del presente accordo quadro a tassa fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26.4.1986 n. 131 e successive modifiche (oppure altra modalità tenuto conto di eventuali agevolazioni fiscali legate alla natura giuridica dell’operatore economico).
ARTICOLO 26 - Controversie e foro competente
1. L'operatore economico si impegna a mantenere sollevato e indenne il Circondario da ogni controversia, comprese quelle relative al risarcimento dei
xxxxx, e conseguenti eventuali oneri che possano derivare da contestazioni e richieste da parte di terzi in ordine alla gestione dei posti.
2. Per eventuali controversie aventi a oggetto condizioni ed esecuzione del contratto, è competente in via esclusiva ed inderogabile il Foro di Bologna.
3. Nelle more della definizione della controversia, l'operatore economico non si può esimersi dal proseguire l’erogazione delle prestazioni e deve assicurare la regolarità nell’espletamento delle attività.
4. E’ escluso il ricorso all’arbitrato di cui agli artt. 806 e seguenti c.p.c.
ARTICOLO 27 – Pantouflage - revolving doors
1. L'operatore economico è stato informato che, ai sensi dell’art. 53 comma 16ter
D. Lgs. 165/2001 xx.xx., i dipendenti del Nuovo Circondario Imolese che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso l'operatore economico stesso.
2. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto sopra sono nulli.
ARTICOLO 28 - Clausola di rinvio
1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto e dagli atti di gara, si fa espresso riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari in vigore o che saranno emanate nel corso di validità del presente atto, se e in quanto applicabili.
Richiesto io Segretario Generale/Direttore del Nuovo Circondario Imolese ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura ai comparenti che, da me interpellati, dichiarano di approvarlo ed a conferma con me lo sottoscrivono con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs n. 82 del 7 marzo 2005 xx.xx, compresi i relativi allegati, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici, sotto la mia personale direzione, e consta a video
di pagine.
X.xx X.xx Xxxxxxx Xxxxx
Nuovo Circondario Imolese Diritti Esatti €
Imposta di bollo € assolta in modo virtuale.
Autorizzazione Agenzia delle Entrate n. 0002088 del 09.01.2018 – NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE
NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE REPUBBLICA ITALIANA
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE (SIPROIMI) PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2021 – 31 DICEMBRE 2023 – CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO PRESTAZIONALE - LOTTO N. 5: COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO/RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA’. CIG .
REPERTORIO N.
L'anno duemilaventi (2020), a questo di ( ) del mese di _ alle ore
avanti a me Xxxxxxx Xxxxx Segretario - Direttore del Nuovo Circondario Comunale, nella mia qualità di Ufficiale rogante dei contratti di competenza del Nuovo Circondario Imolese, in assenza di testimoni in quanto trattasi di atto in cui la presenza non è necessaria ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 della legge 16 febbraio 1913 n. 89 come modificata dall’art. 12 della legge 28 novembre 2005 n. 246, si sono personalmente costituiti i Signori, della cui personale identità io Segretario - Direttore sono certa:
1) Xxxxxxx Xxxxx, nata a Conselice (Ra) il 16 giugno 1971, domiciliata per la carica in Xxxxx (XX), xxx Xxxxxxxxx x. 00, la quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Dirigente dell’Ufficio di Supporto e Ufficio di Piano, in nome e per conto del Nuovo Circondario Imolese (C.FISC. 90036770379 – P.IVA n. 02958441202), di seguito, per brevità, “Circondario”, nell'interesse esclusivo del quale agisce, in forza del vigente Statuto, del provvedimento del Presidente del Circondario n. del
, ed in esecuzione della Determinazione n. del , efficace, che viene conservata agli atti e sottoscritta dalle parti, per formare parte integrante e sostanziale del presente accordo quadro, omessane la lettura per volontà dei comparenti;
2) , nato a ( ) il , il quale dichiara di intervenire nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Legale rappresentante della ditta (di seguito, per brevità, operatore economico) (numero di iscrizione al Registro delle Imprese di , C.Fisc
- X.Xxx ), con sede in
, Via ., Le parti
PREMESSO CHE
- il Ministero dell’Interno con D. M. 18.11.2019 dà la possibilità agli Enti locali di accedere ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, di cui all’art. 1 – sexies del decreto legge 30 dicembre 1989 n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ai fini della predisposizione dei servizi di accoglienza per i soggetti indicati dall’art. 1 – sexies del medesimo decreto legge;
- la Conferenza dei Sindaci con deliberazione n. 27 del 26/05/2020 “Prosecuzione Progetto Siproimi (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati) Nuovo Circondario Imolese triennio 2021 – 2023” ha deciso di proseguire l’esperienza di accoglienza e di candidare un
nuovo progetto triennale per n. 95 posti ordinari uomini, donne e donne con bambini;
- in data 12.06.2020 il Circondario ha presentato al Ministero dell’Interno la proposta progettuale per l’accesso al FNPSA - categoria ordinari, redatta in base ai parametri del Decreto del Ministero dell’Interno del 18.11.2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 284 del 04.12.2019;
- che i servizi in oggetto, finanziati nella misura del 100 % dal Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo (FNPSA), istituito presso il Ministero dell’Interno, saranno attivati solo se il finanziamento verrà approvato;
- con determinazione dirigenziale n. del / / dell’Ufficio di
Supporto e di Piano del Circondario è stata indetta procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 xx.xx., per la conclusione di un Accordo Quadro di cui all’art. 54 D.Lgs. 50/2016 xx.xx. al fine di garantire il servizio di accoglienza nell'ambito del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati (Siproimi), per n. 95 posti d’accoglienza suddivisi in n. 4 lotti e prevedendo un ulteriore lotto per il servizio di coordinamento amministrativo/rendicontazione delle attività;
- con la Determinazione del Responsabile del Servizio Centrale Unica di
Committenza del Circondario n.
del
sono stati approvati i
documenti di gara della procedura aperta per l’affidamento della realizzazione di servizi di accoglienza, integrazione e tutela rientranti nel Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati (Siproimi) per il periodo 1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2023, mediante suddivisione in n. 5 lotti;
- con la Determinazione del Responsabile del Servizio Centrale Unica di Committenza del Circondario n. del sono stati approvati i verbali della procedura di gara di cui sopra, con aggiudicazione del lotto n. a favore dell’operatore economico per l’importo di € (I.V.A. compresa se dovuta);
- i legali rappresentanti dell’operatore economico in data
hanno dato la comunicazione prevista dall’art. 1 DPCM 187/1991, acquisita agli atti;
- che non esistono convenzioni attive o in fase di studio da parte di Consip ed Intercenter relativamente al servizio in oggetto e che quest’ultimo non rientra
nelle categorie merceologiche di cui all’art. 1, comma 7 del D.Lgs. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetto alla disciplina ivi prescritta.
Tutto ciò premesso le Parti, previa ratifica di quanto esposto in narrativa, convengono e stipulano quanto segue:
ARTICOLO 1 - Premesse
Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente contratto e ne costituiscono il primo punto.
ARTICOLO 2 – Oggetto dell'Accordo
1. Il presente Accordo Quadro disciplina le attività coordinamento amministrativo e di rendicontazione delle attività relative all’organizzazione e realizzazione dei servizi di accoglienza nell'ambito del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati (Siproimi) con riferimento a tutti i lotti posti a gara (lotto n. 0 Xxxxxx Xxx Xxxxxx Xxxxx – lotto n. 2 Imola donne no frazioni – lotto n. 3 Frazioni di Imola escluso Spazzate Sassatelli – lotto n. 4 Imola e/o solo la Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx).
0. La stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per il Circondario in quanto ha lo scopo di stabilire, ex-ante, le clausole relative ai contenuti obbligazionali dei successivi contratti attuativi di affidamento nel periodo di validità del presente Accordo Quadro, che saranno sottoscritti, a cura del Dirigente competente, con scrittura privata non autenticata, registrata ai sensi della normativa vigente.
3. Il responsabile unico del procedimento, nella fase di predisposizione del singolo contratto applicativo, qualora, in rapporto alla specifica tipologia delle prestazioni oggetto del servizio da affidare, ritenga le condizioni del presente Accordo Quadro insufficienti o eccessive, provvede ad integrarle, a ridurle ovvero a modificarle senza però modificare in alcun modo le condizioni sostanziali fissate nel presente accordo quadro.
4. L’operatore economico si obbliga, irrevocabilmente, nei confronti del Circondario, a eseguire le attività alle condizioni di cui al presente Accordo Quadro nonché alle specifiche tecniche contenute nel D.M. del 18/11/2019, nel Manuale Operativo Siproimi, nel Manuale unico per la rendicontazione Siproimi per quanto attiene alla rendicontazione delle spese così come predisposti dal Servizio Centrale del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati (Siproimi), nonché nell’offerta tecnica presentata dall’operatore economico per la partecipazione alla procedura aperta, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
ARTICOLO 3 – Durata dell'Accordo Quadro
1. Il presente Accordo Quadro avrà durata dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023.
2. Per durata si intende il termine entro il quale possono essere stipulati i singoli contratti attuativi, sulla base della copertura finanziaria.
3. Il Circondario non si assume alcuna responsabilità in ordine alla quantità di servizi che sarà effettivamente ordinata. Pertanto l’operatore economico non potrà esercitare nei confronti del Circondario alcuna pretesa a titolo risarcitorio e/o di indennizzo, ivi compreso qualsivoglia rimborso delle spese in ragione della partecipazione alla procedura aperta.
4. Il Circondario si riserva la facoltà di avvalersi della proroga tecnica di cui all’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 xx.xx., anche nell’ipotesi di ulteriori finanziamenti e comunque per il tempo utile alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di nuovi gestori, per un periodo non superiore a sei mesi; in tale ipotesi i gestori sono tenuti all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o a quelli più favorevoli per il Circondario.
5. In caso di cambio di gestione alla scadenza del rapporto contrattuale, l’operatore economico si impegna a collaborare con i soggetti subentranti al fine di garantire un efficace passaggio di consegne, senza oneri aggiunti per il Circondario.
ARTICOLO 4 – Importo dell'Accordo Quadro
1. L’importo del presente Accordo Quadro è pari ad € (IVA inclusa se dovuta) per l’intera durata dello stesso, compresa l’eventuale proroga tecnica. Si intendono ricompresi nel presente accordo quadro, entro il limite di spesa sopra indicato, i singoli affidamenti per i quali restano invariate le modalità di erogazione dei servizi approvate con D.M. del 18/11/2019 pubblicato sulla
G.U. serie generale n. 284 del 04.12.2019, il Manuale operativo Siproimi, Manuale unico per la rendicontazione Siproimi e quant'altro indicato in sede di offerta tecnica.
2. l’importo massimo dell’accordo quadro di cui al precedente comma 1 ammonta:
- per l’annualità 2021 ad € (I.V.A. compresa se dovuta)
- per l’annualità 2022 ad € (I.V.A. compresa se dovuta)
- per l’annualità 2023 ad € (I.V.A. compresa se dovuta)
- per eventuale proroga per un periodo non superiore a sei mesi ad un massimo di
€ (I.V.A compresa).
3. L’importo sopra indicato potrà essere inferiore al verificarsi dei seguenti casi:
- realizzazione di economie di spesa da parte dell’operatore economico;
- presenza di spese non ammissibili, accertate dal Servizio Centrale in sede di verifica della rendicontazione, in base ai criteri stabiliti dal Manuale Unico per la rendicontazione Siproimi del Sistema Centrale;
- inottemperanza all’invito del Servizio Centrale a osservare uno o più obblighi previsti dalle Linee Guida approvate con DM 18.11.2019.
ARTICOLO 5 - Revoca del contributo
1. In caso di revoca parziale del contributo da parte del Ministero dell’Interno, il presente accordo quadro e il relativo contratto attuativo sono automaticamente ridotti al nuovo finanziamento disposto. In caso di revoca totale del finanziamento da parte del Ministero dell’Interno, il Circondario intenderà il presente accordo risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
ARTICOLO 6 – Esecuzione del contratto
1. I contenuti prestazionali verso i quali l'operatore economico si obbliga al momento della sottoscrizione del presente Accordo Quadro sono determinati dall’offerta tecnica presentata per la partecipazione che, previa visione e sottoscrizione delle parti, viene conservata agli atti, per fare parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché dalle “Linee Guida per il funzionamento del Sistema di Protezione e per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati (Siproimi)” di cui al Decreto del Ministero dell’Interno del 18/11/2019, dal Manuale Operativo Siproimi e dal Manuale unico per la rendicontazione Siproimi, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. In particolare, l’operatore economico dovrà provvedere a svolgere gli adempimenti contabili e amministrativi relativi all’esecuzione e rendicontazione dei n. 4 lotti posti a gara: in collaborazione con il Circondario ed entro i termini stabiliti dal Ministero degli Interni, l’operatore economico dovrà predisporre ed inviare la rendicontazione contabile di tutte le spese sostenute dagli operatori economici aggiudicatari dei n. 4 lotti posti a gara, predisposta secondo le disposizioni del Manuale unico di rendicontazione Siproimi e corredata di tutta la documentazione prevista dal medesimo Manuale. A tal fine l’operatore economico dovrà raccogliere e conservare in copia tutti i dati inviati dagli aggiudicatari dei n. 4 lotti posti a gara ed elaborati nelle modalità indicate dal Ministero degli Interni.
3. Qualora in corso di esecuzione dei contratti attuativi del presente accordo quadro si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, il Circondario può imporre all’operatore economico l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.
4. L’affidamento e il contratto attuativo potrà avere luogo solo previa concessione del finanziamento predetto da parte del Ministero dell'Interno e l’operatore economico dovrà essere in grado di dare avvio al servizio entro il termine indicato dal Circondario, pena il fatto che sia considerato inadempiente.
ARTICOLO 7 – Codice di comportamento
1. Si applica al contratto in oggetto il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato dal Circondario ai sensi dell’art. 54 D.L.S. 165 del 30 marzo 2001 xx.xx., nonché gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013,
N. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell’art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R.).
2. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato dal Circondario può costituire causa di risoluzione contrattuale. L’Amministrazione, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto all’operatore economico il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
ARTICOLO 8 – Assorbimento personale
1. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire
prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del D.Lgs. 50/2016 xx.xx., garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
ARTICOLO 9 – Adempimenti dell’operatore economico
1. L’operatore economico, con riferimento a ciascun contratto attuativo, si impegna:
a) ad eseguire correttamente il servizio secondo le modalità richieste e ad assumere tutti i necessari accorgimenti per espletare lo stesso nel pieno rispetto delle norme in materia e di quanto previsto dal presente accordo quadro, dal D.M. del 18/11/2019, dal Manuale operativo Siproimi, dal Manuale unico di rendicontazione Siproimi, nonché dall’offerta tecnica presentata per la partecipazione alla procedura aperta che formano parte integrante del contratto;
b) ad avere, al momento dell’effettiva decorrenza dell’attività oggetto del presente accordo quadro, responsabili abilitati ad assumere decisioni immediate rispetto alla soluzione di questioni derivanti dallo svolgimento del servizio;
c) ad impiegare personale professionalmente qualificato ed in possesso dei requisiti previsti per lo svolgimento dell’attività richiesta;
d) a sostituire tempestivamente il personale che, a insindacabile giudizio del Circondario e su richiesta scritta, si sia dimostrato non idoneo ad un corretto svolgimento dei compiti assegnati;
e) ad inviare all’Ufficio di Supporto e di Piano del Circondario l'elenco nominativo del personale impiegato nel Servizio di cui trattasi corredato dai seguenti dati:
- per gli operatori retribuiti: anagrafe, residenza, titoli professionali, livello di inquadramento, tipologia di contratto (natura giuridica, tempo determinato/indeterminato, part time di x ore/full time), ore dedicate al servizio;
- per eventuali volontari: anagrafe, residenza.
Ogni aggiornamento dell’elenco deve essere tempestivamente comunicato all’Ufficio di Supporto e di Piano del Circondario e comunque almeno 48 ore prima dell’effettivo utilizzo.
L’operatore economico si impegna a non sostituire il personale indicato in sede di gara, che ha costituito valutazione ai fini dell’individuazione, senza giustificato motivo, che deve essere comunicato al Circondario. Nel caso di sostituzione o variazione del personale per giustificato motivo, il nominativo del nuovo operatore dovrà essere sottoposto al responsabile dell’Ufficio di Supporto e di Piano del Circondario che deve approvare per iscritto il nominativo proposto il quale dovrà avere gli stessi requisiti di esperienza e di formazione del personale indicato in gara;
f) a garantire, da parte degli operatori, la massima riservatezza su ogni aspetto del servizio svolto;
g) a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti e assimilati da vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dalla legislazione vigente;
h) ad applicare integralmente per i propri dipendenti tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali per il settore di attività;
i) a rispettare la normativa prevista dalla Legge 81/2008 e successive modifiche, in materia di sicurezza e igiene del lavoro diretta alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e ad esigere dal proprio personale il rispetto di tale normativa;
l) a garantire la continuità nello svolgimento delle prestazioni, attraverso sostituzioni di personale per assenze anche non prevedibili, con operatori di pari qualifica professionale;
m) a dare immediata comunicazione all’Ufficio di Supporto e di Piano del Circondario di eventuali ritardi e/o inadempimenti da parte dei gestori dei n. 4 lotti posti a gara nel comunicare i dati necessari per la rendicontazione dei servizi Siproimi;
n) a dare avviso all’Ufficio di Supporto e di Piano del Circondario, con anticipo di almeno 48 ore, in caso di sciopero del personale o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio;
o) a garantire un’attività di aggiornamento e supervisione dei propri operatori, retribuiti e volontari, nel corso dell'attività oggetto del presente accordo quadro. L’operatore economico si impegna, a tal fine, a promuovere la partecipazione del personale impiegato ad iniziative di aggiornamento formativo per mantenere un adeguato livello qualitativo e di professionalità, anche attraverso la partecipazione alle iniziative organizzate dal Servizio centrale Siproimi e dal Ministero dell’Interno;
p) a manlevare il Circondario, comunque estraneo ai rapporti tra operatore economico e personale dipendente, da ogni e qualsiasi responsabilità amministrativa, giuridico/economica, organizzativo/gestionale, civile e penale che potesse insorgere tanto a carico proprio, quanto a carico di terzi;
q) a non ricevere da terzi alcun corrispettivo per le prestazioni rese relative al presente accordo quadro ed a vigilare che tale divieto sia osservato anche dai propri operatori;
r) a rispettare quanto previsto dalla normativa in materia di trattamento dati personali e/o sensibili secondo quanto stabilito dal D. Lgs 196/03 xx.xx..
ARTICOLO 10 - Monitoraggio e controllo
1. Il Circondario svolge funzioni di coordinamento, garantisce la tempestiva presenza ed intervento per quanto di propria competenza istituzionale ed avoca a sé le attività ed iniziative di monitoraggio, controllo e verifica.
2. Il Circondario si riserva la facoltà di disporre in qualsiasi momento, a mezzo dei propri incaricati, verifiche dirette ad accertare l’esatto adempimento delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro e del/i relativo/i contratto/i attuativo/i.
3. L’operatore economico si impegna a garantire l’aggiornamento della banca dati del Siproimi, come forma di monitoraggio e controllo nei confronti del Ministero dell’Interno e del Servizio Centrale.
4. Su espressa richiesta e convocazione del Circondario, l’operatore economico si impegna a partecipare a riunioni, anche con gli altri gestori del progetto Siproimi, al fine di predisporre linee guida ed istruzioni operative, organizzare momenti di formazione, verifica e controllo rispetto l’applicazione delle procedure.
ARTICOLO 11 – Modalità di fatturazione e pagamento del servizio
1. L’operatore economico dovrà inviare fattura elettronica mensile posticipata sulla base del servizio effettivamente reso in relazione ai beneficiari ospitati e ai giorni di presenza degli stessi, a seguito dell’attivazione di ciascun contratto applicativo.
2. La fattura dovrà pervenire al Circondario entro la fine del mese successivo a quello di riferimento, al fine di consentire un puntuale monitoraggio dell’andamento della spesa e delle presenze degli ospiti.
3. L’operatore economico è obbligato ad emettere fattura elettronica: in caso di mancato adempimento a tale obbligo il Circondario non potrà liquidare i corrispettivi dovuti; inoltre provvederà a rigettare le fatture elettroniche pervenute qualora non contengano i seguenti dati: il numero d’ordine, il numero di C.I.G. ed il codice IPA che verrà prontamente comunicato dal Circondario. Quest’ultimo codice potrà essere modificato in corso di esecuzione del contratto,
l’eventuale modifica verrà prontamente comunicata all’operatore economico via PEC.
4. La liquidazione che avverrà entro 30 gg dalla data fattura, fine mese, è subordinata alla verifica della regolarità della prestazione ed alla regolarità del D.U.R.C.; in caso di irregolarità del DURC si procederà ai sensi e agli effetti di legge.
5. L'operatore economico assume con la sottoscrizione del presente contratto gli obblighi previsti dalla L. 136 del 13/08/2010 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’affidamento in oggetto.
6. Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. tutti i movimenti finanziari relativi al servizio di cui al presente accordo quadro e dei contratti attuativi devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. L’operatore economico si impegna a comunicare, entro sette giorni, all’Ufficio di Supporto e di Piano del Circondario eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti dall’applicazione della Legge n. 136/2010 e s.m.i..
7. L'operatore economico si impegna a dare immediata comunicazione al Nuovo Circondario Imolese e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bologna della notizia dell’inadempimento della propria controparte (fornitore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
ARTICOLO 12 - Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
1. Qualora l'operatore economico non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 xx.xx. per la tracciabilità dei flussi finanziari, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del citato art. 3.
ARTICOLO 13 – Xxxxxxxx e garanzie
1. L'operatore economico per la sottoscrizione di ciascun contratto attuativo dell’accordo quadro deve costituire, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 xx.xx., e nei termini indicati dal Circondario, garanzia definitiva delle obbligazioni assunte nei confronti del Circondario, pari al 10% dell'importo del contratto attuativo stesso.
2. Si applicano le riduzioni previste dall’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 xx.xx..
3. Al termine di ciascun contratto attuativo il Circondario provvederà allo svincolo della garanzia, previa verifica della regolarità dell’esecuzione del servizio.
4. Il Circondario può richiedere all’operatore economico la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’operatore economico.
5. L’operatore economico per ciascun contratto attuativo assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza di ciascun contratto applicativo conseguente al presente Accordo Quadro, qualunque ne sia la natura o la causa, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Circondario e di ogni indennizzo.
6. È a carico dell’operatore economico per ciascun contratto attuativo l’adozione, nella esecuzione delle relative prestazioni, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più
ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’esecutore medesimo, restandone del tutto esonerato il Circondario.
7. L’operatore economico deve garantire per ciascun contratto attuativo la regolare copertura assicurativa per il personale dipendente contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle prestazioni inerenti il servizio, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, che sono a totale carico dell’operatore economico.
8. L'operatore economico è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione per Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (RCO): per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all’attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l’aggiudicatario si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e/o complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) per sinistro e euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomilaeuro/00) per persona, e prevedere, tra le altre condizioni, anche l’estensione al cosiddetto “Danno Biologico”, l’estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali.
10. Le coperture assicurative decorrono dalla data di sottoscrizione di ciascun contratto attuativo e, comunque, dall’inizio del servizio e cessano alla data di attestazione di regolare esecuzione di ciascun contratto attuativo.
11. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia.
12. Nelle polizze deve essere prevista espressamente la rinuncia all’azione di rivalsa da parte della Compagnia Assicuratrice nei confronti del Circondario per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività del contratto.
ARTICOLO 14 – Responsabilità e rischi
1. L'operatore economico è direttamente responsabile di tutte le attività svolte inerenti il presente Accordo Quadro e ciascun contratto attuativo.
2. L'operatore economico solleva il Circondario da qualsiasi responsabilità civile e penale in merito a eventuali danni a cose o persone, infortuni o altro che dovessero verificarsi sia al proprio personale dipendente sia a terzi durante l’attuazione delle attività oggetto del presente contratto.
ARTICOLO 15 – Divieto di subappalto
1. In ragione della particolarità delle prestazioni, con specifico riferimento alla necessaria omogeneità delle stesse, è vietato il subappalto dei servizi in oggetto, pena la risoluzione immediata del contratto.
ARTICOLO 16 – Cessione del contratto e del credito
1. È vietata la cessione totale o parziale del contratto; se questa si verificherà il Circondario avrà diritto di dichiarare risolto il singolo contratto specifico e l’accordo quadro per colpa con riferimento all’operatore economico inadempiente, restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni eventuale ulteriore danno dipendente da tale azione.
2. La cessione di crediti già maturati dovrà essere notificata al Circondario e, in assenza di motivato rifiuto, diverrà opponibile a quest’ultimo decorsi quarantacinque giorni. In ogni caso il Circondario potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base all’accordo quadro e al contratto attuativo.
ARTICOLO 17 – Verifiche e controlli sullo svolgimento delle attività.
Inadempienze e penalità
1. L’Ufficio di Supporto e di Piano del Circondario si riserva la facoltà di disporre verifiche e controlli di rispondenza e di qualità circa la piena conformità delle attività rese agli obblighi di cui al presente Accordo Quadro e a ciascun contratto attuativo.
2. Qualora, dal controllo di cui al comma precedente, le attività dovessero risultare non conformi a quello a cui l’operatore economico è contrattualmente tenuto a rendere, il Circondario è tenuto a contestare per iscritto le inadempienze, assegnando un termine massimo di 10 giorni per la rimozione delle medesime. Nel caso in cui l’operatore economico non ottemperi a detto invito entro il termine fissato, ovvero fornisca elementi non idonei a giustificare le inadempienze contestate, il Circondario, a tutela delle norme contenute nel presente accordo quadro e nel contratto attuativo, si riserva di applicare le seguenti penalità:
- mancata o non corretta esecuzione dei servizi: fino a un massimo del 10% dell’importo assegnato per il mese in cui si è verificato l’inadempimento (pari convenzionalmente a 30 giorni) per ciascun inadempimento;
- mancata sostituzione tempestiva del personale non idoneo: € 100,00 al giorno;
- mancato rispetto della riservatezza su ogni aspetto del servizio svolto: € 500,00;
- mancata comunicazione dei nominativi degli operatori impiegati: € 500,00;
- violazione di una delle disposizioni previste a carico dell’operatore economico in materia di personale: fino a un massimo del 5% dell’importo assegnato per il mese in cui si è verificato l’inadempimento (pari convenzionalmente a 30 giorni) per ogni violazione;
- violazione di una delle disposizioni previste a carico dell’operatore economico in materia di sicurezza: fino a un massimo del 5% dell’importo assegnato per il mese in cui si è verificato l’inadempimento (pari convenzionalmente a 30 giorni) per ogni violazione;
- incompletezza o ritardo nel produrre la rendicontazione: fino a un massimo del 10% dell’importo assegnato per il mese in cui si è verificato l’inadempimento (pari convenzionalmente a 30 giorni) per ogni violazione.
3. Il Circondario si riserva, altresì, la facoltà di sanzionare eventuali casi non espressamente contemplati nel presente articolo, anche eventualmente derivanti
da quanto offerto in sede di gara, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio. In tal caso l’importo della penale verrà determinato desumendola e ragguagliandola alla violazione più assimilabile, o, in mancanza, verrà graduata tra un minimo dell’1% ed un massimo del 15% in base ad indicatori di gravità che verranno fissati in relazione al caso specifico e comunicati in sede di contestazione all’operatore economico.
4. L’importo complessivo delle penali irrogate all’operatore economico non può superare il 5% dell’importo contrattuale dei contratti attuativi di riferimento dell’Accordo Quadro. Qualora le inadempienze siano tali da comportare il superamento di tale importo trova applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del contratto. Il provvedimento applicativo della penale sarà assunto dal Circondario e verrà comunicato all’operatore economico.
5. L’importo relativo all’applicazione della penale, esattamente quantificato nel provvedimento applicativo della stessa penalità, verrà detratto dal pagamento della fattura emessa o andrà pagato a mezzo bonifico bancario a favore della tesoreria oppure sarà versato mediante incamerato della cauzione per l’importo dovuto. In quest’ultimo caso si dovrà ristabilire l’importo iniziale della stessa.
6. Il Circondario, oltre all’applicazione della penale, potrà richiedere il rimborso delle eventuali spese sostenute a causa del disservizio.
7. L’applicazione delle penali non preclude il diritto del Circondario a richiedere il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito e ad attivare ogni altra azione a difesa dei propri diritti ed interessi.
ARTICOLO 18 – Risoluzione del contratto e recesso
1. Il Circondario ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453-1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d’ufficio, a spese dell’operatore economico, qualora lo stesso non adempia agli obblighi assunti, con la stipula del contratto, con la perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli
obblighi contrattuali o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per il Circondario, ovvero vi sia stato grave inadempimento dell’operatore economico stesso nell'espletamento del servizio in parola, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.
2. Si applicheranno, per quanto compatibili, le fattispecie previste dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, nonché, in relazione alle modalità e sempre per quanto compatibili.
3. Le parti hanno facoltà di risolvere il contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell’art. 1467 del Codice Civile.
4. Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’Art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:
a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 xx.xx.;
b) grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni, errore grave nell’esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o a ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell’esecuzione delle prestazioni;
d) transazioni di cui al presente accordo quadro e ai contratti attuativi non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa, o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell’operazione, ai sensi del comma 9 bis dell’art. 3 della Legge n.136/2010 xx.xx.. L’operatore economico, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge n.136/2010 xx.xx., procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il
Circondario e la Prefettura - ufficio territoriale del Governo territorialmente competente;
e) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, nonché offerta di protezione, o ogni illecita interferenza avanzata, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell’esecuzione del servizio e di cui lo stesso venga a conoscenza.
5. In tutte le ipotesi di cui sopra, con riferimento all’operatore economico inadempiente, il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Circondario, in forma di lettera raccomandata/PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.
6. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Circondario al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento.
7. Costituiranno inoltre ipotesi di risoluzione di diritto di ciascun contratto specifico e relativo accordo quadro, sempre con riferimento all’operatore inadempiente, e ai sensi degli artt. 1453-1454 C.C. le seguenti:
a) applicazioni delle penali previste nell’art. 17 del presente Accordo Quadro per un importo complessivo superiore al 5% dell’importo contrattuale dei contratti attuativi dell’Accordo Quadro;
b) dopo tre contestazioni e in assenza di giustificazioni ritenute valide dal Circondario, ferma restando l’applicazione delle penali;
c) inadempienze gravi degli obblighi contrattuali che si protraggano oltre il termine perentorio assegnato dal Circondario all’operatore economico per porre fine all'inadempimento.
8. In tali casi il Circondario procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentorio, non inferiore a giorni 15, entro il quale l’operatore economico dovrà uniformarsi agli standard richiesti ovvero agli obblighi
normativi e/o contrattuali: la contestazione verrà effettuata con PEC o con raccomandata a/r.
9. Il singolo contratto attuativo, nonché l’Accordo Quadro si intenderanno risolti di diritto alla scadenza del termine prefissato, in mancanza di tempestivo integrale adempimento.
10. All’operatore economico verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni.
11. Le spese occorrenti per l’eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico dell’operatore economico.
12. In caso di risoluzione contrattuale, il Circondario procederà all'incameramento della cauzione definitiva forfettaria, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, ivi compresa l’eventuale esecuzione in danno.
13. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Circondario al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento.
14. Il Circondario si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro e dal contratto attuativo per motivi di interesse pubblico, salvo congruo avviso, previa trasmissione di apposita comunicazione tramite PEC all’operatore economico e fatte salve le indennità al medesimo spettanti ai sensi dell’art. 1671 del codice civile.
15. Ai sensi dell’art.1, comma 13 del D.L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni, nella L. n. 135/2012, il Circondario una volta validamente sottoscritto/i il/i contratto/i attuativo/i ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal/i contratto/i attuativo/i medesimo/i, previa formale comunicazione all'operatore economico con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le
prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip
S.p.A. e Intecent-er ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla sottoscrizione del/i predetto/i contratto/i attuativo/i, siano migliorativi rispetto a quelli del/i contratto/i attuativo/i sottoscritto/i e l'operatore economico non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
16. Ogni patto contrario alla disposizione del precedente comma è nullo.
ARTICOLO 19 – Sicurezza e riservatezza
1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.
3.L’obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
0.Xx Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell’obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
0.Xx Fornitore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell’Ente.
6. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
0.Xx Fornitore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
8. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.
9. Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.
ARTICOLO 20 – Designazione quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016
1. In esecuzione del presente contratto, il Fornitore effettua trattamento di dati personali di titolarità dell’Ente.
2. In virtù di tale trattamento, le Parti stipulano l’accordo allegato al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche “GDPR”) e da ogni altra normativa applicabile.
3. Il Fornitore è, pertanto, designato dal Nuovo Circondario Imolese quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell’art.28 del Regolamento, il quale si obbliga a dare esecuzione al contratto su indicato conformemente a quanto previsto dall’Accordo allegato al presente contratto.
4. Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all’accordo allegato, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non
producono l’insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.
ARTICOLO 21 – Imposte ed oneri fiscali
1. Sono a esclusivo carico dell’operatore economico tutte e indistintamente le spese di contratto, di bollo, registro, diritti di segreteria per la stipulazione del presente accordo quadro e del/i contratto/i attuativo/i, nonché eventuali spese conseguenti allo svincolo della polizza fideiussoria e di tutte le tasse presenti e future inerenti ed emergenti dall’appalto a meno che non sia diversamente disposto da espresse norme legislative.
IN CASO DI ONLUS le Parti richiedono l’esenzione dell’imposta di bollo ai sensi dell’art. 27bis del DPR 26 ottobre 1972 n. 642 in quanto l’operatore economico di cui al presente atto è ONLUS di diritto ai sensi dell’art. 10, comma 8, del D.Lgs. 460 del 4 dicembre 1997.
2. Ai fini fiscali le parti chiedono la registrazione del presente accordo quadro a tassa fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26.4.1986 n. 131 e successive modifiche (oppure altra modalità tenuto conto di eventuali agevolazioni fiscali legate alla natura giuridica dell’operatore economico).
ARTICOLO 22 - Controversie e foro competente
1. L'operatore economico si impegna a mantenere sollevato e indenne il Circondario da ogni controversia, comprese quelle relative al risarcimento dei danni, e conseguenti eventuali oneri che possano derivare da contestazioni e richieste da parte di terzi in ordine alla gestione dei posti.
2. Per eventuali controversie aventi a oggetto condizioni ed esecuzione del contratto, è competente in via esclusiva ed inderogabile il Foro di Bologna.
3. Nelle more della definizione della controversia, l'operatore economico non si può esimersi dal proseguire l’erogazione delle prestazioni e deve assicurare la regolarità nell’espletamento delle attività.
4. E’ escluso il ricorso all’arbitrato di cui agli artt. 806 e seguenti c.p.c.
ARTICOLO 23 – Pantouflage - revolving doors
1. L'operatore economico è stato informato che, ai sensi dell’art. 53 comma 16ter
D. Lgs. 165/2001 xx.xx., i dipendenti del Nuovo Circondario Imolese che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso l'operatore economico stesso.
2. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto sopra sono nulli.
ARTICOLO 24 - Clausola di rinvio
1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto e dagli atti di gara, si fa espresso riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari in vigore o che saranno emanate nel corso di validità del presente atto, se e in quanto applicabili.
Richiesto io Segretario - Direttore del Nuovo Circondario Imolese ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura ai comparenti che, da me interpellati, dichiarano di approvarlo ed a conferma con me lo sottoscrivono con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs n. 82 del 7 marzo 2005 xx.xx, compresi i relativi allegati, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici, sotto la mia personale direzione, e consta a video di
pagine.
X.xx X.xx Xxxxxxx Xxxxx
Accordo designazione allegato Accordo quadro
Accordo per il trattamento di dati personali
Il presente accordo costituisce allegato parte integrante del contratto siglato tra il Nuovo Circondario Imolese e il Fornitore di servizi, designato Responsabile del trattamento di dati personali ai sensi dell’art.
28 del GDPR.
1. Premesse
Il presente Accordo si compone delle clausole di seguito rappresentate e dai seguenti Allegati, che ne formano parte integrante e sostanziale:
● Allegato 1: Glossario
● Allegato 2: Appendice “Security” Le Parti convengono quanto segue:
2. Trattamento dei dati nel rispetto delle istruzioni del Nuovo Circondario Imolese
2.1 Il Fornitore, relativamente a tutti i Dati personali che tratta per conto dell’Ente garantisce che:
● tratta tali Dati personali solo ai fini dell’esecuzione dell’oggetto del contratto, e, successivamente, solo nel rispetto di quanto eventualmente concordato dalle Parti per iscritto, agendo pertanto, esclusivamente sulla base delle istruzioni documentate e fornite dall’Ente;
● non trasferisce i Dati personali a soggetti terzi, se non nel rispetto delle condizioni di liceità assolte dall’Ente e a fronte di quanto disciplinato nel presente accordo;
● non tratta o utilizza i Dati personali per finalità diverse da quelle per cui è conferito l’incarico dall’Ente, financo per trattamenti aventi finalità compatibili con quelle originarie;
● prima di iniziare ogni trattamento e, ove occorra, in qualsiasi altro momento, informerà l’Ente se, a suo parere, una qualsiasi istruzione fornita dall’Ente si ponga in violazione di Normativa applicabile;
2.2. Al fine di dare seguito alle eventuali richieste da parte di soggetti interessati, il Fornitore si obbliga ad adottare:
● procedure idonee a garantire il rispetto dei diritti e delle richieste formulate all’Ente dagli interessati relativamente ai loro dati personali;
● procedure atte a garantire l’aggiornamento, la modifica e la correzione, su richiesta dell’Ente dei dati personali di ogni interessato;
● procedure atte a garantire la cancellazione o il blocco dell’accesso ai dati personali a richiesta dall’Ente;
● procedure atte a garantire il diritto degli interessati alla limitazione di trattamento, su richiesta dell’Ente.
2.3 Il Responsabile del trattamento deve garantire e fornire all’Ente cooperazione, assistenza e le
informazioni che potrebbero essere ragionevolmente richieste dalla stessa, per consentirle di adempiere ai propri obblighi ai sensi della normativa applicabile, ivi compresi i provvedimenti e le specifiche decisioni del Garante per la protezione dei dati personali.
2.4 Il Responsabile del trattamento, anche nel rispetto di quanto previsto all’art. 30 del Regolamento, deve mantenere, compilare e rendere disponibile a richiesta della stessa, un registro dei trattamenti dati personali che riporti tutte le informazioni richieste dalla norma.
2.5 Il Responsabile del trattamento assicura la massima collaborazione al fine dell’esperimento delle valutazioni di impatto ex art. 35 del GDPR che l’Ente intenderà esperire sui trattamenti che rivelano, a Suo insindacabile giudizio, un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
3. Le misure di sicurezza
3.1 Il Responsabile del trattamento deve conservare i dati personali garantendo la separazione di tipo logico dai dati personali trattati per conto di terze parti o per proprio conto.
3.2 Il Responsabile del trattamento deve adottare e mantenere appropriate misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, per proteggere i dati personali da eventuali distruzioni o perdite di natura illecita o accidentale, danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati, ed in particolare, laddove il trattamento comporti trasmissioni di dati su una rete, da qualsiasi altra forma illecita di trattamento.
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3.3 Il Responsabile del trattamento conserva, nel caso siano allo stesso affidati servizi di amministrazione di sistema, direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema;
3.4 L’Ente attribuisce al Responsabile del trattamento il compito di dare attuazione alla prescrizione di cui al punto 2 lettera e) “Verifica delle attività” del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema”;
3.5 Il Responsabile del trattamento deve adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per salvaguardare la sicurezza di qualsiasi rete di comunicazione elettronica o dei servizi forniti all’Ente, con specifico riferimento alle misure intese a prevenire l'intercettazione di comunicazioni o l'accesso non autorizzato a qualsiasi computer o sistema.
3.6 Il Responsabile del trattamento adotta le misure di sicurezza di cui all’Appendice “Security” allegata al presente accordo. In ragione della riservatezza delle evidenze di analisi di conformità alle misure di cui alla suddetta Appendice, il Fornitore condivide con l’Ente tali informazioni solo in caso di violazione o data breach. Si sottolinea che, ad ogni buon conto, la sottoscrizione del presente accordo, e dei suoi allegati, equivale ad attestazione della conformità del Responsabile, e della soluzione informatica prodotta/sviluppata, alle misure indicate nell’ appendice “Security”.
4. Analisi dei rischi, privacy by design e privacy by default
4.1 Con riferimento agli esiti dell’analisi dei rischi effettuata dall’Ente sui trattamenti di dati personali cui concorre il Fornitore, lo stesso assicura massima cooperazione e assistenza al fine di dare effettività alle azioni di mitigazione previste dall’Ente per affrontare eventuali rischi identificati.
4.2 Il Fornitore dovrà consentire all’Ente, tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi, della natura, dell’ambito e della finalità del relativo trattamento, di adottare, sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento stesso, ogni misura tecnica ed organizzativa che si riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dati e a tutelare i diritti degli interessati.
4.3 In linea con i principi di privacy by default, dovranno essere trattati, per impostazione predefinita, esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, e che in particolare non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l’intervento di una persona fisica.
4.4 Il Responsabile del trattamento dà esecuzione al contratto in aderenza alle policy di privacy by design e by default adottate dall’Ente e specificatamente comunicate.
5. Soggetti autorizzati ad effettuare i trattamenti - Designazione
5.1 Il Responsabile del trattamento garantisce competenze ed affidabilità dei propri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali (di seguito anche incaricati) effettuati per conto dell’Ente.
5.2 Il Responsabile del trattamento garantisce che gli incaricati abbiano ricevuto adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica, consegnando all’Ente le evidenze di tale formazione.
5.3 Il Responsabile del trattamento, con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali, impone ai propri incaricati obblighi di riservatezza non meno onerosi di quelli previsti nel Contratto di cui il presente documento costituisce parte integrante. In ogni caso il Fornitore sarà direttamente ritenuto responsabile per qualsiasi divulgazione di dati personali dovesse realizzarsi ad opera di tali soggetti.
6. Sub-Responsabili del trattamento di dati personali
6.1 Il Fornitore, nell’eventualità di subappalto occorso ai sensi della normativa in materia di appalti e, per tutte le evenienze, nei casi di conferimento di parte del trattamento dei dati personali a soggetti terzi sub-responsabili, impone agli stessi condizioni vincolanti in materia di trattamento dei dati personali non meno onerose di quelle contenute nel presente Accordo.
6.2 Su specifica richiesta dell’Ente, il Fornitore dovrà provvedere a che ogni Sub-Responsabile sottoscriva direttamente con l’Ente un accordo di trattamento dei dati che, a meno di ulteriori e specifiche esigenze, preveda sostanzialmente gli stessi termini del presente Accordo.
6.3 In tutti i casi, il Fornitore si assume la responsabilità nei confronti dell’Ente per qualsiasi violazione od omissione realizzati da un Sub-Responsabile o da altri terzi soggetti incaricati dallo
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stesso, indipendentemente dal fatto che il Fornitore abbia o meno rispettato i propri obblighi contrattuali, ivi comprese le conseguenze patrimoniali derivanti da tali violazioni od omissioni.
7. Trattamento dei dati personali fuori dall’area economica europea
7.1 L’Ente non autorizza il trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento al di fuori dell’Unione Europea.
8. Cancellazione dei dati personali
8.1 Il Fornitore provvede alla cancellazione dei dati personali trattati per l’esecuzione del presente contratto al termine del periodo di conservazione e in qualsiasi circostanza in cui sia richiesto dall’Ente, compresa l’ipotesi in cui la stessa debba avvenire per dare seguito a specifica richiesta da parte di interessati.
8.2 Alla cessazione del Contratto e, conseguentemente del presente Accordo, per qualsiasi causa avvenga, i dati personali dovranno, a discrezione dell’Ente, essere distrutti o restituiti alla stessa, unitamente a qualsiasi supporto fisico o documento contenente dati personali di proprietà dell’Ente.
9. Audit
9.1 Il Fornitore si rende disponibile a specifici audit in tema di privacy e sicurezza informatica da parte dell’Ente.
9.2 Il Fornitore consente, pertanto, all’Ente l’accesso ai propri locali e ai locali di qualsiasi Sub- Responsabile, ai computer e altri sistemi informativi, ad atti, documenti e a quanto ragionevolmente richiesto per verificare che il Fornitore, e/o i suoi Sub-fornitori, rispettino gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e, quindi, da questo Accordo.
9.3 L’esperimento di tali audit non deve avere ad oggetto dati di terze parti, informazioni sottoposte ad obblighi di riservatezza degli interessi commerciali.
9.4 Nel caso in cui l’audit fornisca evidenze di violazioni alla normativa in materia di protezione dei dati personali e al presente Accordo, quali ad esempio quelle indicate all’art. 83 comma 5 (con esclusione della lett. e) l’Ente può risolvere il Contratto o chiedere una cospicua riduzione del prezzo.
9.5 Nel caso in cui l’audit fornisca evidenze di violazioni gravi, quali ad esempio quelle indicate all’art. 83 comma 4 lett. a), l’Ente può chiedere una cospicua riduzione del prezzo.
9.6 Il rifiuto del Fornitore di consentire l’audit all’Ente comporta la risoluzione del contratto.
10. Indagini dell’Autorità e reclami
Nei limiti della normativa applicabile, il Fornitore o qualsiasi Sub-Responsabile informa senza alcun indugio l’Ente di qualsiasi:
● richiesta o comunicazione promanante dal Garante per la protezione dei dati personali o da forze dell’ordine;
● istanza ricevuta da soggetti interessati.
Il Fornitore fornisce, in esecuzione del contratto e, quindi, gratuitamente, tutta la dovuta assistenza all’Ente per garantire che la stessa possa rispondere a tali istanze o comunicazioni nei termini temporali previsti dalla normativa e dai regolamentari applicabili.
11. Violazione dei dati personali e obblighi di notifica
11.1 Il Fornitore, in virtù di quanto previsto dall’art. 33 del Regolamento, dovrà comunicare a mezzo di posta elettronica certificata all’Ente nel minor tempo possibile, e comunque non oltre 24 (ventiquattro) ore da quando ne abbia avuto notizia, qualsiasi violazione di sicurezza che abbia comportato accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, ivi incluse quelle che abbiano riguardato i propri sub-Fornitori. Tale comunicazione deve contenere ogni informazione utile alla gestione del data breach, oltre a:
● descrivere la natura della violazione dei dati personali;
● le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
● i recapiti del DPO nominato o del soggetto competente alla gestione del data breach;
● la descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
● una descrizione delle misure adottate o che si intende adottare per affrontare la Violazione della sicurezza, compreso, ove opportuno, misure per mitigare i suoi possibili effetti negativi.
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11.2 Il Fornitore deve fornire tutto il supporto necessario all’Ente ai fini delle indagini e sulle valutazioni in ordine alla violazione di dati, anche al fine di individuare, prevenire e limitare gli effetti negativi della stessa, conformemente ai suoi obblighi ai sensi del presente articolo e, previo accordo con l’Ente, per svolgere qualsiasi azione che si renda necessaria per porre rimedio alla violazione stessa. Il Fornitore non deve rilasciare, né pubblicare alcun comunicato stampa o relazione riguardante eventuali data breach o violazioni di trattamento senza aver ottenuto il previo consenso scritto dell’Ente.
12. Responsabilità e manleve
12.1 Il Fornitore tiene indenne e manleva l’Ente da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Fornitore delle disposizioni contenute nel presente Accordo.
12.2 A fronte della ricezione di un reclamo relativo alle attività oggetto del presente Accordo, il Fornitore:
● avverte, prontamente ed in forma scritta, l’Ente del Reclamo;
● non fornisce dettagli al reclamante senza la preventiva interazione con l’Ente;
● non transige la controversia senza il previo consenso scritto dell’Ente;
● fornisce all’Ente tutta l'assistenza che potrebbe ragionevolmente richiedere nella gestione del reclamo.
Allegato 1
GLOSSARIO
“ Garante per la protezione dei dati personali”: è l’autorità di controllo responsabile per la protezione dei dati personali in Italia;
“ Dati personali ”: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
“ GDPR” o “Regolamento”: si intende il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati personali e della loro libera circolazione (General Data Protection Regulation) che sarà direttamente applicabile dal 25 maggio 2018;
“ Normativa Applicabile”: si intende l’insieme delle norme rilevanti in materia protezione dei dati personali , incluso il Regolamento Privacy UE 2016/679 (GDPR) ed ogni provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali e del WP Art. 29.
“ Appendice Security”: consiste nelle misure di sicurezza che il Titolare determina assicurando un livello minimo di sicurezza, e che possono essere aggiornate ed implementate dal Titolare, di volta in volta, in conformità alle previsioni del presente Accordo;
“ Reclamo”: si intende ogni azione, reclamo, segnalazione presentata nei confronti del Titolare o di un Suo Responsabile del trattamento;
“ Titolare del Trattamento”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
“ Trattamento”: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
“ Responsabile del trattamento” : la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento
“ Pseudonimizzazione” : il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure
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tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile.
Allegato 2
Appendice “Security”
L’Ente deve adottare le misure minime per la sicurezza ICT stabilite da AGID con la circolare del 18 aprile 2017, n. 2/2017 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, al fine di contrastare le minacce più comuni e frequenti cui sono soggetti i sistemi informativi.
Tali misure sono descritte all’indirizzo: xxxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxxxxx-xxxxxxxxx-xxx
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NUOVO
CIRCONDARIO
IMOLESE DIRITTI ESATTI €
Imposta di bollo € assolta in modo virtuale.
Autorizzazione Agenzia delle Entrate n. 0002088 del 09.01.2018
NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE
SCHEMA DI CONTRATTO ATTUATIVO NELL’AMBITO DELL’ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE (SIPROIMI) PER IL PERIODO
– LOTTO N.
Codice CIG
N.
Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge tra:
1) Xxxxxxx Xxxxx, nata a Conselice (Ra) il 16 giugno 1971, domiciliata per la carica in Xxxxx (XX), xxx Xxxxxxxxx x. 00, la quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Dirigente dell’Ufficio di Supporto e Ufficio di Piano, in nome e per conto del Nuovo Circondario Imolese (C.FISC. 90036770379 – P.IVA n. 02958441202), di seguito, per brevità, “Circondario”, nell'interesse esclusivo del quale agisce, in forza del vigente Statuto, del provvedimento del Presidente del Circondario n. del
, ed in esecuzione della Determinazione n. del , che viene conservata agli atti e sottoscritta dalle parti, per formare parte integrante e sostanziale del presente contratto;
2) , nato a ( ) il , il quale dichiara di intervenire nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Legale rappresentante della ditta (di seguito, per brevità, operatore economico) - (numero di iscrizione al Registro delle Imprese di , C.Fisc
- P.Iva ) con sede a
in via . Le parti
PREMESSO CHE
- con Accordo Quadro sottoscritto in data , registrato all’Agenzia delle Entrate in data al n. il Circondario ha affidato all’operatore economico il servizio di accoglienza rientrante nel sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati (Siproimi) per il periodo , relativamente al lotto posto a gara n. riguardante ;
- che ai sensi dell'Accordo Quadro i suddetti interventi devono essere realizzati sulla base di appositi Contratti Attuativi, che l’operatore economico si è impegnato a perfezionare con il Circondario secondo le modalità e nei termini previsti nel documento suindicato;
- che con determinazione dirigenziale n. del è stato disposto di affidare all’operatore economico il servizio in oggetto indicato per il periodo
, assumendo contestualmente il relativo impegno di spesa;
- il legale rappresentante dell’operatore economico in data
ha reso la comunicazione prevista dall’art. 1 DPCM 187/1991, acquisita agli atti;
- in data , tramite il portale della banca dati nazionale antimafia istituita presso il Ministero dell’Interno, è stata rilasciata l’informativa/comunicazione antimafia numero di protocollo
, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 159/2011 xx.xx per l’operatore economico;
- che non esistono convenzioni attive o in fase di studio da parte di Consip ed Intercenter relativamente al servizio in oggetto e che quest’ultimo non rientra nelle categorie merceologiche di cui all’art. 1, comma 7 del D.Lgs. 95/2012,
convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetto alla disciplina ivi prescritta.
Tutto ciò premesso le Parti, previa ratifica di quanto esposto in narrativa, convengono e stipulano quanto segue:
ARTICOLO 1 - Premesse
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente contratto e ne costituiscono il primo punto.
ARTICOLO 2 – Disciplina del Contratto Attuativo
1. Le previsioni del presente Contratto Attuativo sono integrative e complementari delle disposizioni dettate dall’Accordo Quadro citato in premessa e da tutti gli atti da esso richiamati.
ARTICOLO 3 - Oggetto del Contratto Attuativo
1. Il Circondario affida all’operatore economico il servizio di accoglienza, rientrante nel sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati (Siproimi) per il periodo
, relativamente al lotto posto a gara n.
riguardante .
2. Nell’esecuzione dei servizi l’operatore economico dovrà rispettare le disposizioni contenute nell’Accordo Quadro, nelle specifiche tecniche contenute nel D.M. del 18/11/2019, nel Manuale Operativo Siproimi, nel Manuale unico per la rendicontazione Siproimi, per quanto attiene alla rendicontazione delle spese così come predisposti dal Servizio Centrale del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, nonché l’offerta tecnica presentata dall’operatore economico per la partecipazione alla procedura aperta, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
ARTICOLO 4 - Corrispettivo
Il corrispettivo per l’esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, assunte dall’operatore economico con il presente Contratto Attuativo è stabilito nella somma omnicomprensiva, € , ( /00) iva inclusa.
ARTICOLO 5 - Modalità di pagamento
Il corrispettivo di spettanza dell’operatore economico sarà pagato dal Circondario con le modalità e nei termini previsti dall’Accordo Quadro.
ARTICOLO 6 – Cauzione e garanzie
A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto attuativo, e in applicazione di quanto stabilito all’art. dell’Accordo Quadro, l’operatore economico ha prestato cauzione definitiva a favore del Circondario, pari ad € , mediante
n. rilasciata in data da , nonché polizza di assicurazione per Responsabilità Civile verso Prestatori di
lavoro (RCO) n° rilasciata in data da
e polizza per responsabilità civile verso terzi n. rilasciata in data da .
ARTICOLO 7 – Divieto di subappalto
1. Così come prescritto dal comma 4 dell’art. 24 del DM del 10/08/2016 ed in ragione della particolarità delle prestazioni in oggetto, con specifico riferimento alla necessaria omogeneità dei servizi nei confronti dell’utenza, è vietato il subappalto della gestione dei servizi di accoglienza finanziati, pena la risoluzione immediata del contratto.
ARTICOLO 8 Cessione del credito
1. La cessione di crediti già maturati dovrà essere notificata al Circondario e, in assenza di motivato rifiuto, diverrà opponibile a quest’ultimo decorsi quarantacinque giorni. In ogni caso il Circondario potrà opporre al cessionario
tutte le eccezioni opponibili al cedente in base all’accordo quadro e al contratto attuativo.
ARTICOLO 9 - Divieto di cessione
1. È fatto espresso divieto all’operatore economico di cedere in tutto o in parte il presente Contratto Attuativo. La violazione del suddetto divieto costituisce causa di risoluzione automatica del presente Contratto Attuativo e dell’Accordo quadro.
ARTICOLO 10 – Penali e risoluzione del contratto
1. Per quanto attiene la disciplina delle penalità e della risoluzione del contratto si rimanda a quanto disposto agli artt. e dell’Accordo Quadro
ARTICOLO 11 - Recesso
1. Il Circondario si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal presente contratto attuativo per motivi di interesse pubblico, salvo congruo avviso, previa trasmissione di apposita comunicazione tramite PEC all’operatore economico e fatte salve le indennità al medesimo spettanti ai sensi dell’art. 1671 del codice civile. In tal caso l’Appaltatore avrà diritto al pagamento delle sole attività eseguite sino a quel momento.
ARTICOLO 12 – Imposte ed oneri fiscali
1. Sono a esclusivo carico dell’operatore economico tutte e indistintamente le spese di contratto, di bollo, di diritti di segreteria per la stipulazione del presente contratto attuativo, nonché eventuali spese conseguenti allo svincolo della polizza fideiussoria e di tutte le tasse presenti e future inerenti ed emergenti dall’appalto a meno che non sia diversamente disposto da espresse norme legislative.
IN CASO DI ONLUS il presente contratto non è soggetto all’imposta di bollo ai sensi dell’art. 27bis del DPR 26 ottobre 1972 n. 642 in quanto l’operatore economico di cui al presente atto è ONLUS di diritto ai sensi dell’art. 10, comma 8, del D.Lgs. 460 del 4 dicembre 1997.
ARTICOLO 13 - Controversie e foro competente
1. L'operatore economico si impegna a mantenere sollevato e indenne il Circondario da ogni controversia, comprese quelle relative al risarcimento dei danni, e conseguenti eventuali oneri che possano derivare da contestazioni e richieste da parte di terzi in ordine alla gestione dei posti.
2. Per eventuali controversie aventi a oggetto condizioni ed esecuzione del contratto, è competente in via esclusiva ed inderogabile il Foro di Bologna.
3. Nelle more della definizione della controversia, l'operatore economico non si può esimersi dal proseguire l’erogazione delle prestazioni e deve assicurare la regolarità nell’espletamento delle attività.
4. E’ escluso il ricorso all’arbitrato di cui agli artt. 806 e seguenti c.p.c.
ARTICOLO 14 - Clausola di rinvio
1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, dall’Accordo Quadro e dagli atti di gara, si fa espresso riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari in vigore o che saranno emanate nel corso di validità del presente atto, se e in quanto applicabili.
Xxxxx, X.xx
X.xx