DEFINIZIONI
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER GLI EVENTI CONNESSI
ALL’ASSISTENZA AL VEICOLO,
ACI AZIENDA
Moduli VX Italia plus (convoglio) – VX Estero plus (convoglio)
(Reg. ISVAP N°35 del 26 maggio 2010)
DEFINIZIONI
RESIDENZA | Il luogo, purché in Italia, dichiarato dall’Assicurato all’atto dell’associazione all’ACI. |
ASSICURATO | Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, come meglio precisato all’art.17 – Soggetti assicurati. |
ASSICURAZIONE | |
ASSISTENZA | L’aiuto, in denaro o in natura, fornito all’Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro. |
CONTRAENTE | Il soggetto che stipula l’assicurazione e sui cui gravano gli obblighi da essa derivanti: ACI Global S.p.A |
CONVOGLIO | s’intende il veicolo indicato all’atto della sottoscrizione all’associazione all’ACI più qualsiasi rimorchio agganciato: Motrice+ rimorchio, trattore+semirimorchio. |
GUASTO | Qualsiasi mancato funzionamento improvviso ed imprevisto del veicolo, incluso l’incendio (non doloso), che comporti l’immobilizzo immediato dello stesso su strada (purché aperta al traffico) o presso la Residenza dell’Assicurato o presso parcheggi non riconducibili ad auto officine (purché raggiungibili dal carro attrezzi), ovvero ne consenta la marcia ma con rischio di aggravamento del danno ovvero in condizioni di pericolosità e/o grave disagio per l’Assicurato e per la circolazione stradale. |
INCIDENTE | Qualsiasi evento accidentale, in connessione con la circolazione stradale, incluso l’incendio (non doloso), collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada - che provochi al veicolo danni tali da determinarne l'immobilizzo immediato, su strada (purché aperta al traffico) o presso la Residenza dell’Assicurato o presso parcheggi non riconducibili ad auto officine (purché raggiungibili dal carro attrezzi), ovvero ne consenta la marcia ma con il rischio di aggravamento del danno ovvero in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio per l'Assicurato e/o per la circolazione stradale in genere. |
DECORRENZA E DURATA | Per decorrenza si intende la data di inizio della Polizza; per durata il periodo per il quale la Polizza ha vigore. La durata dell'Assicurazione nei confronti di ogni singolo Assicurato è di 365 giorni e decorre dalle ore 24:00 del giorno di richiesta e pagamento della quota associativa della formula associativa di riferimento, così come regolarmente comunicato dal Contraente alla Società. |
ESTENSIONE TERRITORIALE | La polizza avrà vigore in Italia (incluse Repubblica di San Marino e Città del Vaticano) e, limitatamente ad alcune prestazioni riservate a specifiche tessere associative, anche nei seguenti paesi: Andorra, Albania, Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Lettonia, Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Principato di Monaco, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria,Tunisia, Turchia. |
INDENNIZZO | La somma dovuta dalla società in caso di sinistro. |
MASSIMALE | La somma massima, stabilita nella polizza, fino alla concorrenza della quale la Società si impegna a garantire la prestazione prevista. |
POLIZZA | Il documento che prova l’assicurazione e che disciplina i rapporti tra la Società, la Contraente e l’Assicurato. |
PREMIO | La somma dovuta dalla Contraente alla Società. |
SINISTRO | Ilverificarsidell'eventodannosoperilqualeèprestatal'assicurazione. |
PRESTAZIONI | L'assistenza da erogarsi in natura da parte della Società tramite la Struttura Organizzativa, nel momento del bisogno. |
SOCCORSO STRADALE | L’attività di assistenza per guasto o incidente, finalizzata al recupero e al trasporto del veicolo ovvero all’effettuazione delle riparazioni in loco (cosiddetto depannage). |
SOCIETÁ, ASSICURATORE | L’impresa, il gruppo di impreseo il soggettoche presta l’assicurazione. |
STRUTTURA ORGANIZZATIVA CENTRALE OPERATIVA | La struttura di ACI Global Spa, con sede legale in Roma e con sede secondaria in Milano, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, provvede, al contatto telefonico con l’Assicurato ed organizza ed eroga, con propria rete di fornitori e con costi a carico della Società, le prestazioni di assistenza previste in Polizza. Il numero verde messo a disposizione dell’Assicurato è il seguente: - 800.000.116 (per soci aziendali). |
TESSERA ASSOCIATIVA ACI | Il modulo associativo ACI Azienda 2019 – mod Convoglio (Italia/Estero) che ha decorrenza dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda e di pagamento della quota sociale, ha validità: ▪ in caso di prima iscrizione, per 365 giorni più la porzione del mese nel quale viene effettuata l’iscrizione; ▪ per 365 giorni in caso di rinnovo. |
VEICOLO | Per veicolo si intende quello indicato all’atto della sottoscrizione all’associazione all’ACI: - Motrice, - trattore, - bus con lunghezza oltre i 10 mt, - autoveicolo ad uso speciale; contraddistinto da targa propria, purché identificato sul documento associativo ACI AZIENDA 2019 – VX Italia Plus (convoglio)/VX Estero Plus (convoglio). Nel caso in cui fosse compreso anche il rimorchio agganciato vedere la definizione di “Convoglio”. |
VIAGGIO | Qualunque spostamento dell’Assicurato in Italia (incluse Repubblica di San Marino e Città del Vaticano) o all’estero (Paesi riportati nella definizione di “Estensione Territoriale”). |
SEZ. 1 ‐ NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
1. DURATA DEL CONTRATTO E DELLA GARANZIA
Il contratto avrà durata triennale a partire dalle ore 00:00 del 01/07/2019 fino alle ore 24,00 del 30/06/2022. Durante la durata contrattuale sarà facoltà di Aci Global attivare le singole garanzie assicurative con le durate descritte di seguito; pertanto, la fideiussione definitiva verrà svincolata alla scadenza dell’ultima garanzia attivata.
Non è previsto il tacito rinnovo del contratto pertanto, salvo diverso accordo fra le parti, l’assicurazione
cesserà alla scadenza dei 3 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto e presumibilmente il 30/06/2022.
È però facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza del contratto per qualsiasi causa, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. L’opzione di proroga sarà attuata e formalizzata mediante uno o più atti aggiuntivi alle Polizze sottoscritte da ACI Global S.p.A.; in tal caso, la Società sarà tenuta all’esecuzione delle prestazioni agli stessi premi, patti e condizioni del contratto originario, o a condizioni economiche più favorevoli per ACI Global, tenuto conto, di quanto previsto dall’art.106, comma 11, del Codice degli Appalti.
La durata delle garanzie previste dalla presente polizza nei confronti di ogni singolo Assicurato è stabilita in
365 (trecentosessantacinque) giorni, con decorrenza dalle ore 00,00 del giorno successivo a quello di presentazione della domanda e di pagamento della quota sociale.
Esclusivamente nel caso di prima sottoscrizione, la garanzia ha una validità di 365 (trecentosessantacinque) giorni più la porzione del mese nel quale viene effettuata la sottoscrizione stessa ed il pagamento della quota sociale.
Per la tipologia di moduli “Azienda” il premio viene convenzionalmente calcolato come di seguito indicato:
• in caso di durata maggiore o uguale a 6 mesi: 100% del premio annuo lordo di cui al successivo art. 3;
• in caso di durata inferiore a 6 mesi: 50% del premio annuo lordo di cui al successivo art. 3.
2. PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
L'assicurazione ha effetto dalle ore 00,00 del giorno indicato in polizza, sempre che il pagamento della prima rata di premio avvenga entro il sessantesimo giorno successivo alla decorrenza stessa: qualora tale pagamento del premio venisse effettuato successivamente al termine sopra indicato, l’effetto dell’assicurazione decorrerà dalle ore 24,00 del giorno del pagamento stesso.
A parziale deroga dell’art.1901 del Codice Civile, se la Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
Ai sensi dell’art. 48 del d.P.R. 602/1973 la Società da atto che:
- l’Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente, ai sensi del D.M. 40/2008, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all’art. 3 del Decreto;
- il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all’Agente di riscossione ai sensi dell’art. 72 bis del d.P.R. 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell’art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
3. REGOLAZIONE DEL PREMIO
La regolazione del premio, per ciascuna Polizza, avverrà con anticipo alla firma, equivalente al costo del premio unitario per Polizza (una Tessera) e poi regolazione mensile sulla base delle tessere emesse nel mese.
A tale scopo, alla scadenza di ciascuna mensilità (entro il 15 del mese successivo), la Contraente comunicherà alla Compagnia il numero effettivo di Tessere ACI, per ciascuna categoria, emesse dall’Automobile Club Italia nel mese precedente e, successivamente la Compagnia provvederà ad emettere relativa Appendice Contabile che sarà pagata dalla Contraente a 60 giorni fine mese data Appendice.
4. MODIFICAZIONI DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
5. ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA
La presente polizza viene stipulata da Contraente a favore degli Assicurati.
Spetta al Contraente adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’Assicurato.
I diritti derivanti dal contratto spettano all’Assicurato e il Contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell’Assicurato medesimo, così come disposto dall’art.1891 del Codice
Civile.
6. FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Qualsiasi comunicazione deve essere inoltrata per iscritto e trasmessa all’altra Parte tramite PEC.
7. PROVA DEL CONTRATTO
La Società è obbligata a rilasciare al Contraente la polizza di assicurazione e le relative appendici contrattuali entro e non oltre 30 giorni dalla data di effetto di ciascun documento.
8. ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
9. FORO COMPETENTE
Per le controversie relative al presente contratto, è competente, esclusivamente, è quello dell’Autorità Giudiziaria di Roma.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE A FAVORE DI XXXXX
Art. 1 Oggetto della garanzia
La Società fornisce agli Assicurati – a decorrere dalla data di Associazione e per 365 giorni, a seguito del verificarsi di un Sinistro, le prestazioni di Assistenza di seguito specificate, per le quali è stato corrisposto il relativo Premio, fino alla concorrenza dei limiti previsti ai seguenti tipi di veicoli:
Motrici e rimorchio, trattori e semirimorchio, bus e rimorchio.
Le assistenze tecniche verranno fornite al veicolo indicato all’atto dell’associazione ed a qualunque Rimorchio agganciato al momento dell’immobilizzo.
Art. 2 - ASSISTENZA AL VEICOLO IN ITALIA
Art.
2.1 Gestione della garanzia di pagamento
Nei casi previsti di cui all’art. 2.2 la Società tramite la Struttura Organizzativa potrà gestire le operazioni necessarie alla fornitura delle prestazioni, comprensive di eventuali eccedenze oltre i massimali indicati in ciascuna delle prestazioni e a consentire il pagamento delle spese di riparazione del Veicolo presso le officine riparatrici a condizione che l’Assicurato disponga di uno dei seguenti requisiti:
- sia titolare di una carta di credito (Uta e Routex) o altra purché accettata dalla Struttura Organizzativa;
- possa fornire preventivamente adeguate garanzie (referente in Italia riconosciuto ed accettato dalla Struttura Organizzativa, fideiussione preesistente con ACI Global, bonifico).
Art. 2.2 Intervento e riparazioni sul posto di un’officina mobile delle reti di assistenza delle case costruttrici
Su richiesta dell’Assicurato, in caso di Guasto o Incidente, la Società tramite la Struttura Organizzativa invia un’officina mobile delle reti di assistenza delle case costruttrici, per effettuare riparazioni sul posto alle seguenti condizioni:
• la prestazione viene fornita compatibilmente con le norme del codice della strada, sulla viabilità ordinaria e in autostrada;
• resta a carico della Società la tariffa chilometrica relativa al percorso del mezzo, entro una percorrenza massima di 30 km dal luogo di fermo del Veicolo immobilizzato alla sede dell’officina mobile.
Restano a carico dell’Assicurato il costo dell’eventuale eccedenza della percorrenza massima dell’officina mobile, tutte le spese di manodopera e gli eventuali materiali impiegati per la riparazione (alle condizioni di cui all’art. 2.1 ( “Gestione Garanzia di pagamento”).
La presente prestazione viene fornita fino ad un massimo di 3 volte nel corso dell’anno assicurativo.
ART. 3 - ASSISTENZA AL VEICOLO ALL’ESTERO
3.1 Gestione della garanzia di pagamento
Nei casi previsti di cui agli artt. 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 la Società, tramite la Struttura Organizzativa potrà gestire le operazioni necessarie alla fornitura delle prestazioni, comprensive di eventuali eccedenze oltre i massimali indicati in ciascuna delle prestazioni e anticipare il pagamento delle spese di riparazione del Veicolo presso le officine riparatrici a condizione che l’Assicurato disponga
di uno dei seguenti requisiti:
- sia titolare di una carta di credito (Uta, Routex e Shell) o altra purché accettata dalla Centrale Operativa;
- possa fornire preventivamente adeguate garanzie (referente in Italia riconosciuto ed accettato dalla Struttura Organizzativa, fideiussione preesistente con ACI Global, bonifico.
3.2 Intervento e riparazioni sul posto
Prestazione alternativa alla prestazione “Traino o trasporto”
Su richiesta dell’Assicurato, in caso di Guasto o Incidente all’estero, e in alternativa a quanto previsto al successivo punto 3.3 Traino o Trasporto, la Società, tramite la Struttura Organizzativa invia un’officina mobile, per effettuare riparazioni sul posto alle seguenti condizioni:
• la prestazione viene fornita compatibilmente con le norme locali che regolano la circolazione;
• resta a carico della Società la tariffa chilometrica relativa al percorso del mezzo di soccorso, entro una percorrenza massima di 30 km dal luogo di fermo del Veicolo immobilizzato, alla sede di uscita dell’officina mobile; nonché il diritto di chiamata;
• il conducente (purché autorizzato) dovrà esibire il documento associativo.
Restano a carico dell’Assicurato il costo dell’eventuale eccedenza della percorrenza massima dell’officina mobile, le spese di manodopera e degli eventuali materiali impiegati per la riparazione. (ved. Art. 3.1)
L’intervento viene fornito per ciascun anno assicurativo fino ad un massimo di 3 volte per convoglio da intendersi 3 volte per veicolo associato e 3 volte per eventuale rimorchio.
La Società garantisce l’erogazione della prestazione, entro i limiti sopra indicati, fino ad una concorrenza massima per evento di € 3.000,00 (complessive tra veicolo associato ed eventuale rimorchio)
3.3 Traino o trasporto
Prestazione alternativa alla prestazione “Intervento e riparazione sul posto”
Su richiesta dell’Assicurato, in caso di Guasto o Incidente all’estero, e in alternativa quanto previsto dal precedente punto “Intervento e riparazioni sul posto” art. 3.2, la Società , tramite la Struttura Organizzativa, invia sul luogo di fermo un mezzo di soccorso che provvede al traino o trasporto del Veicolo immobilizzato fino alla più vicina officina attrezzata.
La prestazione comprende una percorrenza massima del mezzo di soccorso di 30 km calcolata dal luogo di fermo del Veicolo immobilizzato alla destinazione concordata.
L’intervento resta a carico della Società, incluse le eventuali operazioni di sblocco freni e distacco trasmissione necessarie a consentire il traino o il trasporto del Veicolo.
Restano a carico dell’Assicurato il costo dell’eventuale eccedenza della percorrenza massima del mezzo di soccorso come sopra indicato e le spese di manodopera e di materiali diversi da quelle indicate. (alle condizioni di cui all’ Art. 3.1 “Gestione della garanzia di pagamento).
L’intervento viene fornito fino ad un massimo di 3 volte complessive tra veicolo associato ed eventuale rimorchio per ciascun anno assicurativo.
La Società garantisce l’erogazione della prestazione, entro i limiti sopra indicati, fino ad una concorrenza massima per evento di
€ 3.000,00 (complessive tra veicolo associato ed eventuale rimorchio)
3.4 Recupero del Veicolo
In caso di Guasto o Incidente all’estero, la Società, tramite la Struttura Organizzativa provvede, mediante adeguato mezzo di soccorso, a rimettere il Veicolo sulla sede stradale in modo da poter effettuare il traino, il trasporto o interventi di riparazione sul posto.
La Società garantisce l’erogazione della prestazione, fino ad una concorrenza massima per evento di:
• € 3.000,00 complessive tra veicolo associato ed eventuale rimorchio.
Restano a carico dell’Assicurato le spese di manodopera, le eventuali operazioni di recupero delle merci trasportate e le spese relative all’eventuale intervento di una seconda gru.
La presente prestazione ed anche le spese di recupero delle merci trasportate rientrano nelle condizioni di cui all’art. 3.1 “Gestione della Garanzia di pagamento”.
L’intervento viene fornito fino ad un massimo di 2 volte per convoglio da intendersi due volte al veicolo associato e due volte al rimorchio.
3.5 Invio pezzi di ricambio
In caso di immobilizzo del Veicolo per Guasto all’estero e qualora i pezzi di ricambio occorrenti per la riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Società, su richiesta dell’Assicurato, tramite la Struttura Organizzativa, provvede ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci, purché l’Assicurato fornisca adeguate garanzie di restituzione delle somme anticipate dalla Società (ved. art. 3.1 “Gestione della Garanzia di pagamento”).
Le spese di reperimento e di spedizione dei pezzi di ricambio restano a carico della Società fino ad un massimo di € 200,00 per evento. Restano a carico dell’Assicurato il costo dei pezzi di ricambio ai prezzi di listino e le eventuali spese doganali. (alle condizioni di cui all’ Art. 3.1).
Art. 4 - ESCLUSIONI
Pre messo che, in ogni caso, la garanzia Assistenza non sarà operante se l’intervento non sia stato preventivamente autorizzato dalla Struttura Organizzativa, l’assicurazione non è operante per:
ART. 4.1 ASSISTENZA AL VEICOLO
a) le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante la partecipazione a competizioni motoristiche;
b) le prestazioni non sono dovute nel caso di immobilizzo del Veicolo determinato da richiami sistematici della casa costruttrice, da operazioni di manutenzione periodica e non, da controlli, montaggio di accessori, come pure dalla mancanza di manutenzione o da interventi di carrozzeria determinati da usura, difetto o rottura;
c) Veicoli con targa “prova” e per veicoli non coperti da assicurazione RCA.
d) veicoli speciali non trasportabili dai normali mezzi di soccorso (ad es. veicoli con funzioni di pulizia stradale, autobus delle flotte di servizio pubblico, etc.);
e) mezzi d’opera cingolati;
f) mezzi d’opera con altezza superiore a 3 mt;
g) mezzi d’opera immatricolati “uso speciale eccezionale”.
Sono esclusi, in ogni forma, eventuali rimborsi per prestazioni previste in polizza che l’ Assicurato abbia provveduto ad organizzare direttamente e con aiuto di soggetti estranei alla Società, senza preventivo contatto ed accordo con la Struttura Organizzativa.
Art. 5 - OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
ART. 5.1 ASSISTENZA
L’Assicurato in caso di sinistro deve darne immediate comunicazione alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24, contattandola ai seguenti numeri:
telefono 000.000.000 per chiamate dall’Italia
telefono x00.00.00000.000 per chiamate dall’estero telefax per l’Assistenza al veicolo 02-66100333