Condizioni Generali - LISTINO PREZZI
Condizioni Generali - LISTINO PREZZI
I Corrispettivi per il trasporto delle merci per ferrovia | ||
Paragrafo 1 | Corrispettivi per trasporti | pag. 2 |
Paragrafo 2 | Garanzie e Pagamenti | pag. 2 |
II Corrispettivi per servizi vari | ||
Paragrafo 1 | Pulitura carro | pag. 3 |
Paragrafo 2 | Creazione della LDV elettronica – Svincolo | pag. 3 |
Paragrafo 3 | Stazionamento | pag. 3 |
Paragrafo 4 | Indennità per mancato utilizzo del carro | pag. 4 |
Paragrafo 5 | Corrispettivi per apposizione piombi | pag. 4 |
Paragrafo 6 | Penali per sosta | pag. 4 |
Paragrafo 7 | Impedimento operativo all’accettazione dei carri per il carico/scarico da parte del mittente /destinatario | pag. 5 |
Paragrafo 8 | Prezzo per la emissione di una autorizzazione TE/TEM/TES | pag. 5 |
I Corrispettivi per il trasporto delle merci per ferrovia
Paragrafo 1 – Corrispettivi per trasporti
CORRISPETTIVO € | |
Treno completo | 50,00 TRENO/KM |
Carro singolo | 3,80 CARRO/KM |
Paragrafo 2 – Garanzie e Pagamenti
2.1 Garanzie
Salva diversa previsione contrattuale, il cliente è obbligato a costituire a favore del trasportatore, prima della conclusione dell’accordo cliente, una garanzia fideiussoria in misura non inferiore a 3/12 (tredodicesimi) del valore del contratto aumentato dell’IVA corrispondente, rilasciata esclusivamente da istituto bancario o assicurativo di primaria importanza e previa autorizzazione del trasportatore.
La cauzione è costituita a garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime, nonché a garanzia delle somme a qualsiasi titolo dovute dal cliente al trasportatore.
Rimane salva in ogni caso la facoltà del trasportatore di agire per ottenere il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito per l’inadempimento del cliente.
L’importo della garanzia viene determinato con riferimento ai programmi di trasporto già pattuiti e concordati all’atto della conclusione del contratto.
Resta inteso che, qualora il cliente ed il trasportatore concordino per ulteriori programmi di trasporto, l’importo della garanzia dovrà essere adeguato in misura non inferiore a 3/12 (tredodicesimi) dell’importo stimato di ciascun ulteriore programma di trasporto pattuito.
In mancanza di estensione della garanzia, Mercitalia Rail avrà la facoltà di rifiutare l’esecuzione dell’ulteriore programma richiesto.
La garanzia deve prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia a far valere il decorso del termine di cui all’art. 1957 del c.c.;
- la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del trasportatore.
La garanzia di cui al presente articolo sarà restituita successivamente alla data di scadenza dell’accordo cliente previa comunicazione di svincolo della garanzia stessa da parte del trasportatore.
In nessun caso la garanzia potrà essere restituita prima che siano state definite le eventuali contestazioni inerenti l’esecuzione del contratto.
È comunque facoltà del trasportatore derogare alle prescrizioni di cui al presente articolo.
In particolare il trasportatore è sempre in facoltà di stabilire nell’accordo cliente, ove ritenuto opportuno in relazione alle caratteristiche, dimensioni e complessità delle prestazioni ivi previste, l’obbligo del cliente a costituire e stipulare ulteriori e maggiori garanzie, nonché di prevedere una maggiore durata delle stesse.
2.2 Pagamenti
Il cliente deve provvedere al pagamento della fattura emessa dal trasportatore, entro 30 giorni dalla data di emissione, mediante bonifico bancario con valuta fissa per il beneficiario, sul c/c indicato nell’accordo cliente.
In caso di ritardo nel pagamento saranno dovuti al trasportatore gli interessi di mora, in misura pari al tasso di rifinanziamento della Banca Centrale Europea vigente nel periodo, maggiorato dei punti percentuali previsti dal D.Lgs 231/02 e ss.mm.ii, senza necessità di formale costituzione in mora.
Qualora il cliente provveda al pagamento anticipato dei trasporti deve far pervenire al trasportatore copia dell’attestazione dell’avvenuto pagamento.
II Corrispettivi per servizi vari
Paragrafo 1 – Pulitura del carro
Per le operazioni di pulitura del carro effettuate a cura del trasportatore, questi ha diritto a percepire i seguenti corrispettivi:
- per ogni carro di superficie inferiore a mq 40 e per i carri della serie T aventi cubatura inferiore a mc 50:
€ 115,00 (euro centoquindici/00)
- per ogni carro di superficie superiore a mq 40 e per i carri della serie T aventi cubatura superiore a mc. 50:
€ 190,00 (euro centonovanta/00)
Ove, per la natura delle merci trasportate, sia necessario procedere anche alla disinfezione del carro i corrispettivi di cui al comma precedente sono aumentati del 10%.
Paragrafo 2 – Creazione della LDV elettronica - Svincolo
Per la creazione di una LDV elettronica - sulla base dei dati trasmessi dal mittente - ovvero per lo svincolo, se effettuato dal destinatario non in forma elettronica, è dovuto al trasportatore il corrispettivo di € 25,00 (euro venticinque/00).
Paragrafo 3 – Stazionamento
Per lo stazionamento dei carri, su richiesta o d’ufficio, il trasportatore riscuote il corrispettivo giornaliero di € 32,00 (euro trentadue) a carro.
Paragrafo 4 – Indennità per mancato utilizzo del carro
Nel caso in cui il trasportatore supera i tempi di trasporto dei carri carichi, il detentore può reclamare un’indennità per il mancato utilizzo dei carri nella seguente misura.
Serie del carro | Tipo del carro | Euro / giorno |
U | Speciali | 15,00 |
Z | Cisterna | |
Altri carri | 9,00 |
Importo massimo per carro: € 1.000,00 (mille/00)
Paragrafo 5 – Corrispettivi per apposizione piombi
In applicazione di quanto previsto dall’articolo 11.2 delle CG per l’apposizione di piombi standard Europlomb è dovuto, da parte del mittente, un corrispettivo di € 40,00 (quaranta/00) a piombo.
Sui binari : | nella disponibilità del trasportatore | stabilimenti raccordati o non nella disponibilità del trasportatore | |
Carro messo a disposizione : | dal trasportatore | dal cliente | dal trasportatore |
per i primi 5 gg | |||
a 2 assi | € 19,00 | € 17,00 | € 10,00 |
a 4 assi | € 44,00 | € 40,00 | € 39,00 |
più di 4 assi | € 64,00 | € 58,00 | € 59,00 |
per i successivi | |||
a 2 assi | € 44,00 | € 40,00 | € 39,00 |
a 4 assi | € 64,00 | € 58,00 | € 59,00 |
più di 4 assi | € 95,00 | € 85,00 | € 90,00 |
Paragrafo 6 – Penali per sosta Penale a carro/giorno:
Le suddette penali sono riferite a ciascun carro per un periodo indivisibile di 24 ore solari.
Penale per camion: € 60,00 per ciascuna ora
Paragrafo 7 – Impedimento operativo all’accettazione dei carri per il carico/scarico da parte del mittente
/destinatario
Nei casi in cui si determini una situazione di ingombro, il trasportatore ha diritto a percepire una penale pari a € 52,00 (euro cinquantadue/00) al giorno per ogni carro rimasto in attesa di poter essere riconsegnato e per tutto il periodo in cui si registra la situazione.
Paragrafo 8 – Prezzo per l’emissione di una autorizzazione TE/TEM/TES
Tipologia di trasporto Eccezionale | N° compartimenti RFI interessati | Costi unitario per TE/TEM/TES |
TES Trasporto eccedente sagoma per carichi con attrezzatura di spostamento dello stesso | 1 | € 1.000,00 |
2 | € 1.000,00 | |
3 | € 1.700,00 | |
4 | € 1.800,00 | |
5 | € 2.200,00 | |
6 | € 2.700,00 | |
7 | € 3.100,00 | |
8 | € 3.500,00 | |
9 | € 4.000,00 | |
Oltre 10 | € 4.500,00 | |
TES Trasporto eccedente profilo limite e TEM Trasporto eccedente massa | 1 | € 500,00 |
2 | € 500,00 | |
3 | € 600,00 | |
4 | € 700,00 | |
5 | € 900,00 | |
6 | € 1.00,00 | |
7 | € 1.100,00 | |
8 | € 1.200,00 | |
9 | € 1.400,00 | |
Oltre 10 | € 1.700,00 |
TE per rotabili non immatricolati | €200.00 |