CONVENZIONE
CONVENZIONE
RELATIVA ALLA DISCIPLINA DELLE MODALITA’ DI ACCESSO
ALLA BANCA DATI SINISTRI X.X.XXXX DA PARTE DEL MINISTERO DELL’INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno (di seguito denominato Dipartimento), nella persona del Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza – Direttore Centrale della Polizia Criminale - pref. Xxxxxx XXXXXXXXX, e l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (di seguito denominato Isvap), nella persona del Presidente, dott. Xxxxxxxxx XXXXXXXX
VISTI
− Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ed in particolare l’art. 135 recante la disciplina della banca dati sinistri dei veicoli immatricolati in Italia, istituita presso l’Isvap, allo scopo di rendere più efficace la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore della assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore;
− la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, ed in particolare gli articoli da 6 a 9 che istituiscono e disciplinano il Centro Elaborazione Dati presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno e definiscono la natura dei dati in esso raccolti, nonché l’art. 16 che individua le Forze di Polizia;
− la legge 26 marzo 2001, n. 128 ed in particolare l’art. 21 che prevede tra l’altro la possibilità per il Centro Elaborazione Dati del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, di attivare connessioni con altri centri di elaborazione dati, pubblici e privati;
− il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali ed in particolare gli articoli da 53 a 57 i quali disciplinano il trattamento dei dati da parte delle Forze di Polizia;
− il provvedimento n. 2179 del 10 marzo 2003, con il quale l’ISVAP secondo quanto stabilito dall’art. 2, comma 5 quater 1, della legge 26 maggio 2000, n. 137, oggi abrogata dal citato decreto legislativo, ha regolato le modalità di accesso alla banca dati ed in particolare l’art. 11, comma 3 che rinvia la disciplina delle modalità di accesso da parte delle Forze di Polizia ad una convenzione da stipularsi con il Ministero dell’Interno.
CONSIDERATO CHE
− il Dipartimento della Pubblica Sicurezza – ai sensi dell’art. 8 della citata legge 1° aprile 1981
n. 121 - si avvale del Centro Elaborazione Dati della Direzione Centrale della Polizia Criminale, quale organismo tecnico preposto alla raccolta, elaborazione, classificazione e conservazione negli archivi magnetici del Sistema Informativo Interforze delle informazioni e dei dati previsti dagli articoli 6 e 7 della medesima legge, nonché alla loro comunicazione ai soggetti autorizzati a norma del successivo art. 9;
− i sistemi informativi delle parti presentano, sotto il profilo tecnico, le caratteristiche necessarie per poter effettuare in modo idoneo ed efficace le operazioni previste di seguito, nella presente convenzione;
− le finalità stabilite dalla legge istitutiva della banca dati sinistri si riferiscono alla prevenzione ed al contrasto delle frodi nell’ambito dei sinistri stradali;
SENTITO
− Il Garante per la protezione dei dati personali;
CONVENGONO QUANTO SEGUE:
Art. 1 – Definizioni e finalità
1. La presente Convenzione regola l’accesso degli utenti del Centro Elaborazione Dati istituito con legge 1° aprile 1981, n. 121, d’ora in avanti C.E.D., alla banca dati sinistri x.x.xxxx, d’ora in avanti “banca dati”, per le esclusive finalità di prevenzione, accertamento e repressione dei reati, nel rispetto delle disposizioni indicate in premessa e della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali.
Art. 2 – Soggetti abilitati all’accesso
1. L’accesso alla banca dati è riservato al personale delle forze di polizia assegnato ai servizi e alle sezioni di polizia giudiziaria di cui all’art. 56 del codice di procedura penale.
Art. 3 – Oggetto
1. L’ISVAP si impegna a rendere disponibile agli utenti del C.E.D., individuati a norma dell’art. 2, la consultazione di tutti i dati e le notizie sui sinistri contenuti nella banca dati, anche attraverso la connessione telematica fra sistemi informatici, secondo le modalità previste dalla presente convenzione e dall’allegato tecnico che ne forma parte integrante.
Art. 4 – Accesso alla banca dati
1. I soggetti abilitati di cui all’articolo 2 trattano i dati pertinenti e non eccedenti ovvero, nel caso di dati sensibili o giudiziari, indispensabili per lo svolgimento della specifica attività in corso.
2. La consultazione delle informazioni avviene da parte del soggetto abilitato all’accesso mediante connessione in via telematica operata per mezzo del C.E.D., secondo modalità organizzative e tecniche interne stabilite dallo stesso Dipartimento. Le parti convengono di disciplinare nell’allegato tecnico le specifiche operative e tecniche.
3. Le parti si danno reciprocamente atto che gli accessi per via telematica saranno avviati soltanto dopo la definizione delle procedure tecnico operative, secondo quanto descritto nell’allegato tecnico.
Art. 5 – Modalità di accesso.
1. Il Dipartimento organizza in via autonoma le procedure per l’individuazione dei soggetti abilitati all’accesso di cui all’art. 2 per i quali intende richiedere l’assegnazione delle relative credenziali di autenticazione.
2. In ogni caso il Dipartimento si impegna a richiedere l’assegnazione delle credenziali di autenticazione esclusivamente ai soggetti abilitati all’accesso a norma dell’art. 2 e a comunicare tempestivamente ogni variazione dei soggetti in questione.
3. Per ogni accesso effettuato attraverso il proprio sistema informativo, il Dipartimento registra e memorizza il codice identificativo del soggetto abilitato. L’ISVAP, ai sensi dell’art. 11 comma 2 del proprio provvedimento n. 2179/2003, memorizza l’accesso nel rispetto delle esigenze di riservatezza istituzionale conservando l’indicazione dei dati consultati. Ove, a seguito di verifiche svolte dal Dipartimento con l’ausilio dell’ISVAP, emergano irregolarità, il Dipartimento provvede a richiedere all’ISVAP la revoca delle credenziali di autenticazione.
Art. 6 – Statistiche su base aggregata
1. L’ISVAP si impegna a predisporre, su richiesta del Dipartimento, elaborazioni di tipo statistico sulla base delle informazioni presenti nella banca dati o ulteriori approfondimenti di tipo conoscitivo sulle stesse.
2. Le elaborazioni o gli approfondimenti devono essere richiesti per iscritto anche attraverso posta elettronica all’indirizzo che verrà definito. La richiesta deve contenere le generalità e la qualità del richiedente, nonché una descrizione del tipo di elaborazione richiesta.
Art. 7 – Oneri per le parti
1. L’accesso alla banca dati è gratuito e non comporta ulteriori spese per il Dipartimento oltre a quelle strettamente necessarie all’adeguamento tecnologico occorrente per realizzare il collegamento telematico fra la banca dati e il C.E.D., nell’ambito delle risorse disponibili nel competente capitolo di spesa.
2. L’ISVAP conserva l’esclusiva competenza a gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, di ricerca, di rappresentazione ed organizzazione dei dati relativi alla suddetta banca.
Art. 8 – Durata della convenzione
1. La presente convenzione ha la durata di anni cinque a decorrere dalla data di stipulazione ed é tacitamente rinnovata, per lo stesso periodo, salvo disdetta scritta da comunicarsi all’altra parte entro sei mesi dalla scadenza.
2. La presente convenzione può essere modificata col consenso delle parti, anche allo scopo di creare forme più strette di collaborazione tra di esse, per favorire le iniziative di prevenzione e repressione delle frodi nel settore della x.x.xxxx obbligatoria, ed eventualmente estenderla ad ulteriori forme di consultazione e di accesso ad altri strumenti che l’ISVAP dovesse approntare anche su specifico mandato legislativo.
Roma, 19 aprile 2007
PER L’ ISTITUTO PER LA VIGILANZA PER IL MINISTERO DELL’INTERNO SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE DIPARTIMENTO DELLA P.S.
E DI INTERESSE COLLETTIVO
Il Presidente Il Vice Direttore Generale della P.S. Dott. Xxxxxxxxx XXXXXXXX Direttore Centrale della Polizia Criminale
Prefetto xxxx. Xxxxxx XXXXXXXXX
Allegato Tecnico alla
CONVENZIONE
RELATIVA ALLA DISCIPLINA DELLE MODALITA’ DI ACCESSO ALLA BANCA DATI SINISTRI DA PARTE DEL MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Modalità di abilitazione e di accesso da parte dei soggetti abilitati
1. L’Isvap assegna una credenziale di autenticazione per ogni utente del Dipartimento. Tale credenziale si identifica in una Userid ed una Password. La Password ha durata temporale limitata a 30 giorni trascorsi i quali l’applicazione Isvap richiede la modifica della stessa.
2. Il Dipartimento, al suo interno, individua gli utenti ed autonomamente attribuisce a ciascuno di essi proprie specifiche credenziali di autenticazione; gli utenti effettuano il collegamento telematico alla Banca Dati Sinistri dell’Isvap per il tramite della rete interna del Dipartimento.
3. La definizione delle utenze sul Sistema dell’Isvap per accedere alla Banca Dati Sinistri sarà gestita da un processo iniziale di caricamento batch partendo da un file in formato “.xls” contenente i dati relativi alle utenze, fornito direttamente dal Dipartimento.
Il processo di abilitazione delle utenze avverrà in maniera graduale e controllata per verificare la rispondenza degli attuali sistemi alle richieste di connessione contemporanee alla Banca Dati. La definizione di nuove utenze, nonché la revoca di utenze che non dovranno più accedere alla Banca Dati Sinistri dovrà essere richiesta dal Dipartimento all’Isvap tramite posta elettronica ad un indirizzo e-mail da concordare.
4. Gli utenti del Dipartimento avranno inizialmente una Password di primo accesso1, che ciascuno dovrà cambiare alla prima connessione, per poter così accedere dai sistemi informatici del Dipartimento all’applicazione che permette la visualizzazione delle informazioni della Banca Dati Sinistri.
5. Il profilo associato agli utenti del Dipartimento è quello relativo al “profilo Ente”; dall’applicazione Isvap, fornendo delle chiavi di ricerca (ovvero identificativi del soggetto o del veicolo per cui si effettua l’accesso), l’utente potrà consultare i dati relativi a ciascun sinistro in cui tali chiavi risultano presenti.
6. L’applicazione Isvap registra il codice identificativo dell’utente, la data e l’ora dell’accesso nonché le chiavi di ricerca e il codice dei sinistri consultati da ciascun utente del Dipartimento. Per le esigenze di apprendimento delle modalità operative di ricerca e visualizzazione sarà data la possibilità di consultare un manuale disponibile in linea per il download, per il profilo “Ente”.
7. Le modalità di connessione alla Banca Dati Sinistri, sono state realizzate tramite collegamento telematico dedicato “punto-punto” tra Dipartimento2 e Isvap.
8. Tutte le richieste di collegamento provenienti dalla rete del Dipartimento si presentano con un indirizzo IP-Address pari a 000.000.0.xxx. La procedura di Login dell’applicazione Web controlla che l’indirizzo IP dell’utente che ha chiesto di accedere, associato al profilo “Ente Dipartimento”, inizi con 192.168.4 ed in caso contrario viene negato l’accesso all’utente.
9. L’Isvap fornirà un servizio di Help Desk ad un utente, abilitato dal Dipartimento, per richiedere assistenza xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx seguente indirizzo e-mail: XXXXX@xxxxx.xx.
1 Password di primo accesso uguale per tutti gli utenti.
2 Per effettuare il collegamento alla Banca Dati Sinistri il Dipartimento utilizza una connessione attraverso un portale interno, che re-indirizza la richiesta, tramite la connessione sicura (SSL), all'indirizzo xxxxx://000.00.000.000/xxxxx/xxxx/Xxxx.xxx.
10. L’Isvap e il Dipartimento si impegnano a verificare reciprocamente, entro congruo termine dall’attivazione della convenzione, la necessità di eventuali modifiche o integrazioni del presente allegato.