COMUNE DI MIRANO
COMUNE DI MIRANO
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
Servizio Gare, Appalti e Contratti
Regolamento comunale per la disciplina dei contratti
APPROVATO con delibera del Commissario Straordinario – (adottata con i poteri del Consiglio) n. 10 del 24.4.2012
Modificato e integrato con
D.C.C. N. 78 del 22.12.2015 e D.C.C. n. 48 del 17.6.2016
Sommario
Titolo I — Disposizioni generali 4
Articolo 1 – (Xxxxxxx e definizioni) 4
Articolo 2 – (Interpretazione del regolamento) 4
Articolo 3 – (Principi) 4
Titolo II — Selezione dei contraenti 5
Capo I — Procedure di selezione dei contraenti 5
Articolo 4 – (Elenchi operatori economici) 5
Articolo 5 – (Pubblicità delle procedure) 5
Articolo 6 – (Termini) 5
Articolo 7 – (Progetto, bando e documenti di gara) 6
Articolo 8 – (Specifiche tecniche) 6
Articolo 9 – (Criteri per la valutazione delle offerte) 6
Capo II — Operazioni di gara 6
Articolo 10 – (Apertura dei plichi e controllo dei requisiti) 6
Articolo 11 – (Seggio di gara per procedure aperte,procedure ristrette, procedure negoziate) 6
Articolo 12 – (Commissione per gare ad offerte economicamente più vantaggiose) 7
Articolo 13 – (Commissione giudicatrice del concorso di idee e concorso di progettazione) 7
Articolo 14 – (Adempimenti della commissione giudicatrice) 7
Articolo 15 – (Approvazione aggiudicazione provvisoria e aggiudicazione definitiva) 9
Capo III — Procedure per la selezione di contraenti per appalti inferiori alla soglia comunitaria.
.............................................................................................................................................................. 9
Articolo 16 – (Disposizioni applicabili) 9
Capo IV — Disposizioni particolari 9
Articolo 17 – (Procedure riservate a soggetti del Terzo Settore) 9
Articolo 18 – (Procedure di affidamento di appalti di forniture di beni o servizi a cooperative sociali iscritte nella sezione B dell’albo regionale) 9
Articolo 19 – (Procedure per la selezione di associazioni di promozione sociale o di volontariato)
........................................................................................................................................................ 10
Titolo III — Stipulazione dei contratti 10
Articolo 20 – (Stipulazione del contratto) 10
Articolo 21 – (Soggetto autorizzato alla stipulazione dei contratti) 11
Titolo IV — I contratti 11
Capo I — Concessione e sponsorizzazione 11
Articolo 22 – (Concessione di lavori e servizi) 11
Articolo 23 – (Sponsorizzazione) 11
Capo II — Compravendita, permuta e donazione 11
Articolo 24 – (Alienazione e acquisto di beni) 11
Articolo 25 – (Vendita di beni soggetti a diritto di prelazione) 12
Articolo 26 – (Prezzo della compravendita) 12
Articolo 27 – (Divieto speciale di comprare ai sensi dell’articolo 1471 del codice civile) 13
Articolo 28 – (Forme di pubblicità) 13
Articolo 29 – (Permuta) 13
Articolo 30 – (Donazione) 13
Capo III — Locazione, affitto e comodato 13
Articolo 31 – (Locazione e affitto) 13
Articolo 32 – (Comodato) 14
Capo IV — Contratti per servizi finanziari e assicurativi e transazione 14
Articolo 33 – (Contratto per servizi finanziari) 14
Articolo 34 – (Coperture assicurative) 14
Articolo 35 – (Brokeraggio) 14
Articolo 36 – (Transazione) 15
Capo V — Incarichi di progettazione 15
Articolo 37 – (Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria) 15
Titolo V — Acquisizioni in economia 16
Articolo 38 – (Oggetto) 16
Articolo 39 – (Tipologia di lavori in economia) 16
Articolo 40 – (Esecuzione dei lavori in economia) 16
Articolo 41 – (Oggetto di lavori, beni e servizi da acquisire in economia) 17
Articolo 42 – (Esecuzione delle forniture e dei servizi) 20
Articolo 43 – (Servizi tecnici) 21
Articolo 44 – (Acquisto attraverso il mercato elettronico e Consip) 21
Titolo VI — Disposizioni finali 21
Articolo 45 – (Abrogazioni) 21
Articolo 46 – (Entrata in vigore ed efficacia) 21
Titolo I — Disposizioni generali
Articolo 1 – (Xxxxxxx e definizioni)
1. Nel rispetto dei principi fissati dalle direttive comunitarie, dalla legge e dello Statuto comunale, il presente regolamento disciplina i contratti del Comune di Mirano.
2. Sono esclusi dall’applicazione del presente regolamento:
a) le convenzioni e gli accordi di programma di cui agli articoli 30 e 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
b) gli accordi di cui agli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
3. Gli importi indicati nelle disposizioni del presente regolamento sono considerati al netto dell’imposta sul valore aggiunto (I.V.A).
4. Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:
a) “Comune”: il Comune di Mirano;
b) “Codice”: il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;
c) “Regolamento”: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni;
d) “principi comunitari”: i principi specificati dall’articolo 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;
e) per “previsioni di legge” o “vigente legislazione” o “legge”, senza altro specifico riferimento, le previsioni di leggi nazionali o regionali applicabili, nonché le disposizioni di regolamenti dell’unione europea o di disposizioni auto-esecutive (self executive) contenute in direttive comunitarie.
f) “testo unico sugli espropri”: il D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327;
g) profilo del Comune: il sito internet del “Comune”.
h) “RUP”: il responsabile unico del procedimento di cui all’art. 10 del “Codice” e agli artt. 9 e 10 del “Regolamento”;
i) "appalti pubblici": i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra il “Comune” ed uno o più operatori economici, con ad oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal “Codice” e dal “Regolamento” e dal presente regolamento.
5. Nel presente regolamento sono utilizzate le definizioni di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
Articolo 2 – (Interpretazione del regolamento)
1. Il presente regolamento è interpretato secondo le norme sull’interpretazione della legge.
2. L’interpretazione autentica di una norma del presente regolamento avviene mediante una nuova norma regolamentare, approvata dal consiglio comunale.
Articolo 3 – (Principi)
1. L’affidamento e l’esecuzione di lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del presente regolamento, garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. L’affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, e di pubblicità.
2. Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal “Codice”, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell’ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile.
3. Per quanto non espressamente previsto nel “Codice”, nel “Regolamento” e nel presente regolamento, le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto dei principi dell’ordinamento comunitario e, per quanto applicabili, delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241/1990.
4. Per quanto non espressamente previsto nel “Codice”, nel “Regolamento” e nel presente regolamento, l’attività contrattuale del “Comune” si svolge nel rispetto delle disposizioni stabilite dal codice civile.
5. Le acquisizioni di beni e servizi, e, in particolare gli arredi per ufficio, le apparecchiature informatiche (stampanti, personal computer, notebook, fotocopiatrici e apparati multifunzione) e gli apparati per l’illuminazione pubblica sono effettuate nel rispetto dei criteri ambientali minimi stabiliti dai decreti ministeriali in materia.
Titolo II — Selezione dei contraenti
Capo I — Procedure di selezione dei contraenti
Articolo 4 – (Elenchi operatori economici)
1. Il Comune può procedere alla formazione di elenchi aperti e aggiornabili almeno annualmente, e comunque quando se ne ravvisi l’opportunità, di operatori economici fra i quali scegliere i soggetti idonei da invitare alle procedure negoziate nei casi consentiti dal “Codice” e dal “Regolamento”.
Articolo 5 – (Pubblicità delle procedure)
1. Le procedure di selezione dei contraenti e di aggiudicazione degli appalti sono soggette alle forme e ai termini di pubblicità stabiliti dagli articoli 64, 65, 66, 67, 122, 124 e 225 del “Codice” e del “Regolamento”.
2. Se il “Codice”, la legge o il presente regolamento non dispone diversamente, le procedure di selezione dei contraenti e di aggiudicazione sono pubblicizzate almeno per la durata di quindici giorni nel “profilo”.
3. Con la determinazione a contrattare possono essere stabilite in relazione alla natura e al valore del contratto forme aggiuntive di pubblicità rispetto a quelle previste ai commi 1 e 2.
Articolo 6 – (Termini)
1. I termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione alle gare, sono fissati in relazione alla complessità della prestazione oggetto del contratto e del tempo necessario per la presentazione delle offerte, nel rispetto, comunque, dei termini minimi stabiliti dagli articoli 70, 122 e 124 del “Codice”.
Articolo 7 – (Progetto, bando e documenti di gara)
1. Il progetto contiene i documenti e gli elaborati previsti dal “Codice” e dal “Regolamento”.
2. Il bando, il disciplinare di gara e il capitolato speciale riportano gli elementi essenziali richiesti dalle disposizioni del “Codice” e del “Regolamento”, con riferimento, fra l’altro, all’allegato IXA dello stesso “Codice” e per gli appalti sopra soglia comunitaria, ai formulari standard approvati dall’Unione Europea. In ogni caso, contengono gli elementi idonei ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure selettive e dell’esecuzione dei contratti.
Articolo 8 – (Specifiche tecniche)
1. Le specifiche tecniche dei capitolati o dei documenti complementari sono stabiliti nel rispetto dei principi di accessibilità e di tutela ambientale. Se non giustificato dall’oggetto dell’appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, né fare riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un’origine o a una produzione specifica. Se necessario per la descrizione dell’oggetto dell’appalto, sono ammessi le menzioni di cui al periodo precedente, se accompagnate dall’espressione “o equivalente”.
Articolo 9 – (Criteri per la valutazione delle offerte)
1. Gli appalti di lavori, forniture e servizi sono aggiudicati con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come disciplinati dal ”Codice”. Nel bando di gara o nel disciplinare può essere inserita la clausola di sbarramento di cui all’art. 83, comma 2, del “Codice”. Il RUP valuta la congruità dell’offerta che in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa.
2. Per i contratti diversi dagli appalti di lavori, servizi e forniture, i criteri di aggiudicazione sono stabiliti nella determinazione a contrattare con riferimento alla natura e valore del contratto.
Capo II — Operazioni di gara
Articolo 10 – (Apertura dei plichi e controllo dei requisiti)
1. Il Comune verifica a campione, attraverso i soggetti e gli organismi deputati alla gestione delle procedure di gara, l’effettivo possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economico- finanziaria richiesti ai concorrenti, secondo quanto previsto dall’art. 48 del “Codice”.
2. La verifica di cui al comma 1 è effettuata subito dopo l’apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa a corredo dell’istanza di partecipazione alla gara e, comunque, prima dell’apertura dei plichi delle offerte economiche, con le modalità stabilite dal “Codice” per i diversi sistemi di gara.
Articolo 11 – (Seggio di gara per procedure aperte, procedure ristrette, procedure negoziate)
1. All’espletamento delle procedure aperte, ristrette o negoziate provvede, quando non si debba procedere ai sensi dell’articolo 12, il dirigente del servizio competente, alla presenza, con funzione di testimoni, di due dipendenti, oltre al segretario verbalizzante.
Articolo 12 – (Commissione per gare ad offerte economicamente più vantaggiose)
1. Se l’aggiudicazione o l’affidamento avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione giudicatrice è composta da un dirigente, competente nella materia oggetto della gara, che la presiede, e da due esperti nello specifico settore a cui si riferiscono i lavori, le forniture o i servizi selezionati tra i dipendenti del Comune, oltre al segretario verbalizzante.
2. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità e in caso di esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal presidente sono scelti tra dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici.
3. Se non ricorrono le condizioni di cui ai commi 1 e 2, i due commissari esperti sono scelti con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie:
a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali;
b) professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza.
4. I commissari, prima di assumere le funzioni, rilasciano, sotto la loro responsabilità, una dichiarazione da cui risulti l’assenza delle cause di astensione previste dall’articoli 51 del codice di procedura civile, e, quelli diversi dal Presidente, anche l’insussistenza delle cause di incompatibilità di cui al comma 4 dell’articolo 84 del “Codice”.
5. La Commissione è costituita con determinazione del Dirigente responsabile competente dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un dipendente con adeguate competenze amministrative.
6. Con la determinazione di cui al comma 5 sono nominati anche due componenti supplenti per la sostituzione di commissari che per dimissioni, impedimento o altra comprovata ragione cessino dalle loro funzioni prima dell’aggiudicazione provvisoria.
7. Ai componenti della commissione non dipendenti del Comune, è riconosciuto, per la partecipazione ai lavori della commissione, un compenso il cui ammontare è stabilito con determinazione del dirigente che ha indetto la gara, previa congrua motivazione, tenuto conto delle competenze professionali, del numero dei candidati e del valore e complessità della procedura.
8. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione del “Comune”.
Articolo 13 – (Commissione giudicatrice del concorso di idee e concorso di progettazione)
1. La commissione giudicatrice del concorso di idee e del concorso di progettazione è composta da un dirigente tecnico che la presiede e da due tecnici, anche esterni, esperti nella materia oggetto della gara.
2. Alla Commissione di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dal comma 1 al comma 7 dell’art. 12.
Articolo 14 – (Adempimenti della commissione giudicatrice)
1. Il seggio e la commissione giudicatrice hanno la responsabilità della procedura della gara da esperire nel giorno, luogo ed ora indicati nel bando di gara o nella lettera di xxxxxx.
2. La seduta di gara, con esclusione di quella relativa all’apertura delle offerte economiche, può essere sospesa per le motivazioni indicate nello stesso verbale, e rinviata ad altra seduta. Se la seduta è pubblica, la data di svolgimento della nuova seduta è comunicata ai soggetti intervenuti alla seduta sospesa e pubblicata sul profilo del Comune.
3. Il seggio o la commissione giudicatrice, dopo aver accertato l’avvenuto adempimento delle formalità preliminari alla gara, procede all’apertura dei plichi contenenti le offerte, all’individuazione dei risultati dell’esperimento della gara e, successivamente, alla formalizzazione dell’aggiudicazione provvisoria.
4. Delle operazioni del seggio e della commissione è dato atto nel verbale di gara, sottoscritto dai componenti e dal segretario della commissione. Nel verbale sono inserite, se richieste, le dichiarazioni o le contestazioni formulate dai rappresentanti dei soggetti concorrenti che hanno partecipato alle sedute del seggio e della commissione.
5. Il dirigente o il presidente della commissione giudicatrice trasmette il verbale di gara, comprensivo dei documenti illustrativi e dell’aggiudicazione provvisoria, al soggetto del Comune deputato all’approvazione e all’aggiudicazione definitiva dell’affidamento.
6. Se il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione giudicatrice opera come soggetto deputato a verificare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.
7. La commissione giudicatrice, nelle procedure aperte, prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte, procede alle operazioni relative alla qualificazione ed all’ammissione degli operatori economici che hanno presentato istanza di partecipazione alla gara.
8. La commissione giudicatrice procede in seduta pubblica all’apertura delle buste contenenti la parte tecnico-qualitativa delle offerte e alla vidimazione dei documenti, e, in seduta riservata, alla valutazione delle stesse.
9. La commissione giudicatrice redige, ai sensi dell’art. 78 del “Codice”, un verbale descrittivo delle operazioni di gara, nel quale precisa le motivazioni dei punteggi assegnati alle offerte, per le singole componenti delle stesse.
10. Il presidente della commissione giudicatrice provvede agli adempimenti relativi alle comunicazioni necessarie allo svolgimento della gara, inclusa la richiesta di pareri secondo le possibilità previste dalla vigente normativa.
11. La commissione giudicatrice formula, a seguito della valutazione della parte tecnico qualitativa delle offerte, una specifica graduatoria di merito dei concorrenti.
12. La Commissione giudicatrice, qualora non già stabilito nel Bando di Gara, provvede a fissare la data della seduta pubblica per l’apertura delle offerte economiche entro un termine congruo dalla conclusione delle operazioni di valutazione della parte tecnico-qualitativa delle offerte.
13. Prima dell’ apertura delle offerte economiche, il Presidente della commissione giudicatrice legge i risultati della valutazione della parte tecnico-qualitativa delle offerte.
14. La commissione giudicatrice procede all’apertura delle buste contenenti la parte economica delle offerte in seduta pubblica. Il presidente dà lettura delle stesse. La commissione procede alla rilevazione delle offerte anormalmente basse nella stessa seduta pubblica.
15. Per la verifica di anomalia delle offerte si applicano le disposizioni di cui all’ articolo 121 del “Regolamento”.
Articolo 15 – (Approvazione aggiudicazione provvisoria e aggiudicazione definitiva)
1. L’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria si configura, nell’ambito del procedimento di affidamento dei contratti, come sub – procedimento finalizzato alla verifica delle operazioni del seggio di gara o della commissione giudicatrice.
2. Il dirigente competente accerta la conformità degli atti di gara alle previsioni di legge, di regolamento, al bando o alla lettera di invito. Se dalla verifica emergono vizi o irregolarità, il dirigente procede, previo annullamento, al rinnovo degli atti ritenuti illegittimi, o all’instaurazione di una nuova proceduta di affidamento. Della mancata approvazione dell’aggiudicazione è data comunicazione scritta, anche per mezzo di posta certificata, ai candidati e agli offerenti.
3. L’aggiudicazione provvisoria è approvata con determinazione del dirigente del servizio competente, entro trenta giorni dal termine di cui al comma 5 dell’articolo 14.
4. Con la stessa determinazione di cui al comma 1, il dirigente provvede all’aggiudicazione definitiva. Questa diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario.
Capo III — Procedure per la selezione di contraenti per appalti inferiori alla soglia comunitaria.
Articolo 16 – (Disposizioni applicabili)
1. Agli appalti per importi inferiori alla soglia comunitaria si applicano gli articoli 121, 122, 123 e 124 del “Codice” e le disposizioni del presente regolamento.
Capo IV — Disposizioni particolari
Articolo 17 – (Procedure riservate a soggetti del Terzo Settore)
1. Il “Comune” può indire procedure di aggiudicazione di appalti di servizi sociali riservate a soggetti del “Terzo settore” di cui all’art. 5 della legge n. 328/2000 ed al D.P.C.M. 30 marzo 2001.
2. Le procedure riservate di cui al comma 1 si svolgono nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari inerenti l’affidamento di servizi sociali o regolanti i rapporti con le cooperative sociali, le imprese sociali e gli altri organismi del Terzo Settore.
Articolo 18 – (Procedure di affidamento di appalti di forniture di beni o servizi a cooperative sociali iscritte nella sezione B dell’albo regionale)
1. Il Comune può stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge n. 381/1991, ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Unione europea, per la fornitura di beni e servizi in proprio favore diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate.
2. L’importo stimato, al netto dell'IVA, delle convenzioni di cui al comma 1 non può superare gli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici.
3. Per la stipula delle convenzioni di cui al comma 1, le cooperative sociali devono essere iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1 della legge n. 381/1991. Gli analoghi organismi aventi
sede negli altri Stati membri della Unione europea debbono essere in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione a tale albo e risultare iscritti nelle liste regionali, ovvero dare dimostrazione con idonea documentazione del possesso dei requisiti stessi.
4. Ove possibile, l’individuazione del soggetto con cui stipulare la convenzione di cui al 1° comma, avverrà a seguito di consultazione degli eventuali candidati presenti nel territorio di riferimento, anche a mezzo di procedura di gara pubblica.
Articolo 19 – (Procedure per la selezione di associazioni di promozione sociale o di volontariato)
1. Il Comune può stipulare convenzioni con associazioni di promozione sociale iscritte in appositi albi che dimostrino capacità operativa adeguata per la realizzazione di specifiche attività non caratterizzate da elementi di complessità operativa e per la gestione o cogestione di progetti o programmi. Tali associazioni devono essere in grado di cooperare con il Comune, attraverso il concorso attivo all'esercizio delle sue funzioni.
2. Le convenzioni con le associazioni per le finalità previste dal presente articolo possono prevedere anche la concessione degli spazi necessari alla realizzazione delle attività.
3. Il Comune può stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte nell’apposito Registro regionale per la gestione di attività di interesse pubblico. Per la scelta dell'organizzazione di volontariato, il Comune si attiene ai criteri fissati dalla normativa regionale.
4. Il Comune può avvalersi, anche tramite forme pubbliche di consultazione, dei soggetti indicati nei commi 1, 2 e 3, nonché di altri soggetti senza scopo di lucro, per la definizione congiunta di interventi relativi a specifiche problematiche sociali.
5. Il Comune per progetti di intervento sperimentali e innovativi, può determinare forme e modalità di collaborazione con i soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3, dichiaratisi disponibili, per la definizione e realizzazione della relativa fase sperimentale.
Titolo III — Stipulazione dei contratti
Articolo 20 – (Stipulazione del contratto)
1. I contratti nei quali è parte il Comune sono stipulati per iscritto, mediante forma pubblica amministrativa, ovvero mediante scrittura privata o in forma elettronica, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3.
2. I contratti pubblici per forniture e servizi di valore inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria e quelli per lavori di valore inferiore a 100.000 euro, al netto dell’IVA, sono stipulati mediante scrittura privata.
3. I contratti affidati mediante cottimo fiduciario sono stipulati con scrittura privata che può anche consistere in apposito scambio di lettere, riportanti i contenuti minimi previsti dagli artt. 173 e 334 del “Regolamento”.
4. Gli atti di concordamento nuovi prezzi e, in generale, gli atti di sottomissione negli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto sono sottoscritti dal direttore lavori o dell’esecuzione e dall’appaltatore, e controfirmati dal responsabile unico del procedimento se diverso, e dal dirigente della struttura competente. Nei casi di variazioni superiori a tali limiti, è stipulato un atto aggiuntivo nella stessa forma del contratto principale.
5. La forma del contratto è stabilita con la determinazione a contrattare.
Articolo 21 – (Soggetto autorizzato alla stipulazione dei contratti)
1. I contratti pubblici di cui all’articolo 20 sono stipulati dal dirigente preposto alla struttura organizzativa cui si riferisce il contratto.
Titolo IV — I contratti
Capo I — Concessione e sponsorizzazione
Articolo 22 – (Concessione di lavori e servizi)
1. Per la concessione di costruzione e gestione di lavori pubblici e per la concessione di servizi si applicano le diposizioni del “Codice”.
2. L’avviso di selezione è pubblicato almeno sul profilo del Comune. Altre forme di pubblicità sono stabilite con la determinazione a contrattare in relazione alla tipologia e al valore della concessione.
Articolo 23 – (Sponsorizzazione)
1. Le procedure per l’individuazione di sponsor sono svolte nel rispetto di quanto previsto dall’art. 26 del “Codice”.
2. Nel caso di proposte formulate direttamente da potenziali sponsor, il Comune garantisce il confronto concorrenziale mediante richiesta di manifestazioni di interesse ad operatori del medesimo settore.
Capo II — Compravendita, permuta e donazione
Articolo 24 – (Alienazione e acquisto di beni)
1. Gli immobili del patrimonio comunale disponibile suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, sono individuati con il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari di cui all’articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. L’alienazione di beni immobili di cui al comma 1 avviene a seguito di procedura aperta, salvo quanto diversamente previsto dal presente articolo.
3. Le alienazioni previste nel piano di cui al comma 1 possono essere effettuate mediante procedura negoziata se sono andati deserti due esperimenti con procedura aperta per mancanza di offerenti o di offerte valide.
4. La cessione diretta dei beni immobili di cui al comma 1 è consentita solo se ricorrono circostanze eccezionali da indicare nella determinazione a contrattare, oppure se la cessione è effettuata a favore di un ente pubblico, o organismo pubblico con finalità di interesse generale purché nell’ambito di convenzioni o accordi dai quali emerga la coerenza della scelta con le funzioni del Comune.
5. La procedura negoziata è ammessa per l’alienazione ai proprietari di fondi confinanti, di relitti stradali o porzioni di aree residuate dalla realizzazione di opere. Se detti beni sono stati acquisiti mediante procedura espropriativa, la cessione ai proprietari dei fondi confinanti è ammessa solo nel caso di esito negativo della procedura di retrocessione di cui agli articoli 46, 47 e 48 del testo unico sugli espropri approvato con D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327. La cessione diretta dei beni di cui al presente comma è consentita, inoltre, quando si verificano circostanze eccezionali da indicare nella determinazione a contrattare.
6. Il Comune può stipulare contratti atipici o misti per la gestione del patrimonio, immobiliare determinando il valore delle prestazioni negoziali e garantendo carattere di corrispettività, salvo quanto previsto dal regolamento per la concessione di contributi e vantaggi economici.
7. Il Comune può acquisire al proprio patrimonio qualsiasi bene immobile che possa essere utilmente adibito a fini pubblici o che possa essere utilizzato in via strumentale per il pubblico interesse.
8. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche per l’alienazione di beni mobili registrati e non, non più idonei all’uso o alla funzione.
9. I beni mobili di cui al comma 8, di valore inferiore a duemila euro possono essere alienati con affidamento diretto. Gli stessi beni di valore superiore a duemila euro e fino a ventimila euro possono essere alienati con procedura negoziata senza bando, previo esperimento di gara tra almeno cinque concorrenti.
10. I beni mobili di cui al comma 8 possono essere ceduti, a titolo gratuito, ad istituzioni scolastiche, ad associazioni o ad altri enti senza fini di lucro, se la gara ad evidenza pubblica o i procedimenti di cui al comma 9 sono andati deserti o vi sono fondate ragioni per ritenere che vadano deserti.
11. Il valore dei beni e delle apparecchiature di natura informatica, anche destinati al funzionamento dei sistemi informativi complessi, s’intende ammortizzato nel termine massimo di cinque anni dall’acquisto o nel diverso termine stabilito da norma anche regolamentare di settore. Trascorso il termine di ammortamento, il valore d’inventario s’intende azzerato, anche se i beni stessi risultino ancora utilizzabili.
12. In caso di cessione di beni da rottamare o eliminare, il Comune richiede all’assegnatario l’impegno a rispettare le disposizioni sullo smaltimento dei rifiuti.
13. L’alienazione o l’acquisizione dei beni di cui al presente articolo comporta l’aggiornamento del relativo inventario da effettuarsi con modalità operative definite dal dirigente preposto alla struttura organizzativa competente nella materia.
Articolo 25 – (Vendita di beni soggetti a diritto di prelazione)
1. Se il bene è gravato da diritto di prelazione legale, la circostanza è indicata nella determinazione a contrattare e negli avvisi di vendita.
Articolo 26 – (Prezzo della compravendita)
1. Il prezzo di alienazione o di acquisto di beni mobili e immobili è determinato con perizia di stima a firma del dirigente competente o di un altro dipendente incaricato dal dirigente della struttura organizzativa interessata al contratto o, nei casi di particolare complessità o di carenza di risorse, da indicare nel provvedimento di incarico, dall’Agenzia del Territorio o da un perito appositamente nominato.
2. Il dirigente competente procede all’adeguamento del prezzo di cui al comma 1, prima dell’adozione della determina a contrattare, se nel frattempo siano intervenute significative variazioni nel valore degli immobili anche collegate alle condizioni di mercato.
3. Il prezzo fissato nella perizia di stima di cui al comma 1 costituisce il prezzo minimo di alienazione e quello massimo di acquisto del bene.
4. Nel secondo esperimento di gara a procedura aperta che segue il primo andato deserto per mancanza di offerenti, il prezzo di cui al comma 1 può essere ridotto fino ad un massimo del dieci per cento.
5. Nel terzo esperimento di gara a procedura aperta che segue il secondo andato deserto per mancanza di offerenti, il prezzo di cui al comma 1 può essere ulteriormente ridotto fino ad un massimo del 25% della stima originaria.
Articolo 27 – (Divieto speciale di comprare ai sensi dell’articolo 1471 del codice civile)
1. Gli amministratori comunali e i loro congiunti, parenti o affini fino al quarto grado, non possono acquistare, nemmeno all’asta pubblica, né direttamente né per interposta persona, dei beni del Comune.
2. L’eventuale atto di acquisto stipulato in violazione del divieto di cui al comma 1 è nullo.
Articolo 28 – (Forme di pubblicità)
1. L’avviso di acquisto o di vendita di beni immobili, qualunque sia la procedura per la scelta del contraente, salve le ipotesi di vendita o acquisto diretto, è pubblicato all’Albo elettronico del Comune. Con la determinazione a contrattare possono essere previste altre forme di pubblicità, in ragione del valore del bene.
2. L’esito delle procedure di acquisto e di alienazione, comprese quelle dirette, è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul profilo del Comune.
Articolo 29 – (Permuta)
1. Al contratto di permuta si applicano le norme del contratto di compravendita, in quanto compatibili. Le perizie di stima, per la determinazione del valore devono essere effettuate su tutti i beni o diritti da permutare.
Articolo 30 – (Donazione)
1. Non è consentito effettuare donazioni di beni immobili.
2. La donazione di beni mobili è eccezionalmente ammessa quando ricorrano speciali circostanze di ordine sociale, da motivare nel provvedimento di donazione.
Capo III — Locazione, affitto e comodato
Articolo 31 – (Locazione e affitto)
1. La durata della locazione e dell’affitto è fissata con la determinazione a contrattare e, in mancanza si applicano i termini di legge.
2. La determinazione a contrattare stabilisce le prescrizioni utili alla conservazione delle proprietà dei beni da affittare e, se trattasi di fondi rustici, al loro miglioramento nonché le condizioni e le garanzie necessarie per assicurare l’adempimento delle condizioni contrattuali.
3. Il canone di locazione o di affitto è fissato con relazione di stima redatta con le modalità previste dall’articolo 26, comma 1, e, in mancanza, si applicano i canoni di legge.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche alle concessioni immobiliari.
5. Le locazioni degli immobili ad uso abitativo e ad uso diverso sono disciplinate dalla normativa vigente in materia.
6. Nei contratti di locazione degli immobili ad uso diverso da quello abitativo è inserita la clausola dell’obbligo dell’aggiornamento annuale del canone.
Articolo 32 – (Comodato)
1. Il Comune non può concedere beni in comodato, se non in casi eccezionali o per motivi sociali o di pubblico interesse, da indicare nella determinazione a contrattare.
2. Sono a carico del comodatario le spese che farebbero carico al comodante per tutta la durata del contratto, oltre alle spese per servirsi del bene di cui all’articolo 1808, comma 1, del codice civile. Tale somma può essere anche determinata all’atto della stipula del contratto in modo forfetario, sulla base di apposita stima, redatta dal dirigente preposto alla struttura competente o funzionario dallo stesso delegato. La stima tiene conto degli oneri sostenuti dal Comune per il mantenimento del bene da concedere in comodato.
3. Nel contratto di comodato è di norma convenuto il termine per la restituzione del bene. E’ comunque previsto l’obbligo a carico del comodatario di restituire il bene anche prima della scadenza, a semplice richiesta del Comune.
Capo IV — Contratti per servizi finanziari e assicurativi e transazione
Articolo 33 – (Contratto per servizi finanziari)
1. Per l’affidamento di servizi finanziari si applicano le disposizioni del “Codice”.
2. E’ vietata la stipulazione di contratti per l’acquisizione di servizi o prodotti finanziari a rischio elevato.
Articolo 34 – (Coperture assicurative)
1. Il Comune provvede ad assicurare i rischi espressamente previsti dalla normativa vigente.
2. La durata del contratto di assicurazione è motivata nella determinazione a contrattare in rapporto al vantaggio economico ed alla permanenza nel tempo del rischio da assicurare.
3. La struttura organizzativa competente tiene ed aggiorna un apposito registro in cui annotare i contratti di assicurazione stipulati dal Comune, le rispettive scadenze e le denunce presentate.
Articolo 35 – (Brokeraggio)
1. Il Comune può avvalersi di servizi di brokers abilitati.
2. La scelta del broker avviene mediante gara ad evidenza pubblica, salvo quanto previsto all’articolo 125 del “Codice”.
Articolo 36 – (Transazione)
1. Il Comune, per prevenire una lite che può sorgere o per porre fine ad una lite già cominciata, può concludere transazioni, a condizione che vi sia incertezza sull’esito della lite e che sia garantito il perseguimento del pubblico interesse.
2. La transazione è immediatamente impegnativa per l’altra parte, e lo diventa per il Comune solo dopo l’esecutività dell’atto amministrativo che l’approva.
3. Se ritiene sussistenti le condizioni per addivenire a transazione, il responsabile del procedimento, senza indugio e comunque nei termini previsti dalla legge, trasmette al Dirigente competente una relazione tecnico-amministrativa con gli elementi di fatto e di diritto rilevanti nel contenzioso, oltre ad indicazioni utili a rappresentare l’interesse del Comune alla transazione, allegando la documentazione relativa al procedimento, prodotta o in possesso.
4. Analoga relazione è trasmessa dal dirigente al Sindaco nel caso di contenzioso giudiziale già instaurato.
5. La relazione di cui al comma 3 è riservata e sottratta all’accesso se è connessa ad una procedura contenziosa anche potenziale.
Capo V — Incarichi di progettazione
Articolo 37 – (Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria)
1. L’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e degli altri servizi tecnici concernenti la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo, ed esecutivo, e le attività tecnico – amministrative connesse alla progettazione, le attività di coordinamento per la sicurezza (ex Titolo 4° del Decreto Legislativo n. 81/2008), di direzione, assistenza e contabilità, di collaudo, nonché di supporto tecnico amministrativo alle attività del RUP e al dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici, di attività di rilievo topografico e catastale (poi nel prosieguo denominati “servizi tecnici”), è effettuato con le modalità di cui al “Codice” e al “Regolamento.
2. La valutazione delle offerte è demandata ad una commissione giudicatrice, composta dal dirigente della struttura organizzativa competente per la materia, che la presiede, e da due componenti selezionati fra i dipendenti del Comune con qualifica non inferiore alla categoria D del contratto nazionale di lavoro per il comparto del personale delle regioni e delle autonomie locali.
3. La commissione di cui al comma 2 è nominata con determinazione del Dirigente responsabile competente, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Con la stessa determinazione sono nominati i componenti supplenti per la sostituzione dei membri effettivi in caso di impedimento temporaneo o permanente.
4. Ai componenti della commissione di cui al comma 2 si applicano le cause di incompatibilità e di astensione previste dall’art. 84, commi 5, 6 e 7 del “Codice”. La partecipazione alla Commissione non dà diritto alla percezione di compensi o gettoni di presenza.
5. In caso di esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal Presidente sono scelti ai sensi dell’art. 12, comma 3. Trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 4, 6 e 7 dell’articolo 12.
Titolo V — Acquisizioni in economia
Articolo 38 – (Oggetto)
1. Il Comune provvede all’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori con le procedure e le modalità stabilite dall’articolo 125 del “Codice” e dal Regolamento, limitatamente agli oggetti e ai limiti di valore previsti dal presente Titolo.
Articolo 39 – (Tipologia di lavori in economia)
1. I lavori che possono essere effettuati in economia sono i seguenti:
a) manutenzione o riparazione di opere o impianti di proprietà o in uso, quando l'esigenza è rapportata a eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarli con le forme e le procedure ordinarie previste agli articoli 55, 121, 122 del “Codice”;
b) manutenzione di edifici e relativi impianti, come meglio indicato nell’elenco di cui al successivo art. 41;
c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.
2. Per i lavori pubblici concernenti i beni mobili e immobili e gli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale, sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l’affidamento in economia è consentito, oltre che nei casi previsti dal comma 1, per particolari tipologie individuate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. E’ ammesso anche nei casi di somma urgenza nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità e alla tutela del bene.
Articolo 40 – (Esecuzione dei lavori in economia)
1. I lavori in economia di cui all’articolo 39, comma 1, sono ammessi, in amministrazione diretta per importi fino a cinquantamila euro, e, per cottimo fiduciario per importi non superiori a duecentomila euro.
2. I lavori in economia di cui all’articolo 39, comma 2, sono ammessi, in amministrazione diretta o per cottimo fiduciario, per importi non superiori a trecentomila euro.
3. Per lavori d’importo pari o superiore a quarantamila euro e fino a duecentomila euro, l’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistano in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante (art. 125 – comma 8 del “Codice”).
4. Per lavori d’importo inferiore a quarantamila euro è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.
5. La direzione dei lavori è effettuata dal responsabile del procedimento.
6. L’accertamento della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni contrattuali è rilasciata dal direttore dei lavori, entro 30 giorni dall’ultimazione dei lavori.
7. La contabilità dei lavori inferiori a quarantamila euro è redatta in forma semplificata mediante apposizione del visto di conformità del direttore dei lavori sulle fatture di spesa. Il visto attesta l’esatta corrispondenza del lavoro svolto con quanto indicato in fattura, secondo la valutazione del direttore dei lavori che tiene conto dei lavori effettivamente eseguiti.
8. La contabilità dei lavori pari o superiore a quarantamila euro e fino a duecentomila euro è redatta secondo quanto stabilito dal “Regolamento”.
Articolo 41 – (Oggetto di lavori, beni e servizi da acquisire in economia)
1. L’esecuzione di lavori, nonché l’acquisizione di beni e servizi in economia è ammessa, oltre che nei casi previsti dall’art. 39 del presente regolamento (art. 125, comma 6 del “Codice”), e nei casi elencati dall’art. 125, comma 10, del “Codice”, anche per i seguenti oggetti :
ISTITUZIONALI
1 Partecipazione e organizzazione eventi, convegni, congressi, conferenze, riunioni, concorsi, mostre ed altre manifestazioni culturali, scientifiche e sportive nell’interesse del Comune, ivi comprese le spese necessarie per ospitare i relatori, gli esaminatori, gli artisti, gli atleti partecipanti alle manifestazioni, selezioni concorsuali, anche con locazione breve di spazi, noleggi attrezzature e servizi connessi.
2 Servizi di consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni.
3 Pubblicità legale (bandi di concorso, bandi di gara, avvisi, ecc…).
4 Servizi di progettazione e realizzazione di campagne di comunicazione.
5 Comunicazione istituzionale, compresa l’acquisizione di spazi pubblicitari.
6 Servizio di redazione della rassegna stampa.
7 Servizio di assistenza e accoglienza a troupe televisive, giornalisti, opinion leaders, tour operators, o ad altri soggetti legati alla promozione dell’immagine del Comune.
8 Servizio di resocontazione lavori consiliari, convegni manifestazioni e simili.
9 Affidamento di servizi legali e conferimento di singoli mandati alle liti giudiziarie.
ECONOMATO
10 Acquisto di medaglie, coppe, stemmi, bandiere, diplomi ed oggetti per premi.
11 Lavori di stampa, riproduzioni cartografiche, eliografiche, fotografiche, digitali, copisteria, litografia o realizzazioni per mezzo di tecnologia audiovisiva, nonché esecuzione di disegni, rilegatura di libri e pubblicazioni.
12 Acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione.
13 Servizi di ristorazione e buffet per iniziative di rappresentanza e istituzionali.
14 Spese per cancelleria, stampati, valori bollati, spese postali, telefoniche e telegrafiche, spese per l'acquisto e la riparazione di macchine ed altre attrezzature d'ufficio.
15 Acquisto, istallazione, assistenza, fitto, leasing di beni e servizi informatici, compresi fotocopiatori multifunzione e scanner, incluse l’assistenza, la manutenzione e la consulenza
tecnico organizzativa, sistemistica ed applicativa relativa alla gestione e allo sviluppo del sistema informativo.
16 Acquisizione e manutenzione di arredi, mobili e complementi d’arredo.
17 Servizi e forniture in materia di telefonia e telecomunicazione.
18 Spese di rappresentanza, spese inerenti solennità, feste nazionali, manifestazioni, ricorrenze e manifestazioni varie.
19 Acquisto armi, munizionamento e connesse forniture e servizi.
20 Provviste di vestiario e divise per il personale.
21 Servizi di pulizia, derattizzazione, disinfestazione, smaltimento rifiuti speciali ed acquisto dei relativi materiali di consumo e attrezzature.
22 Cartellonistica, segnaletica e relativi supporti.
23 Restauro di beni mobili di pregio
24 Acquisto e manutenzione, noleggio di attrezzature sportive e per palestre.
SICUREZZA
25 Servizio di responsabile della sicurezza, prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro.
26 Acquisizione di materiale medico e di pronto soccorso.
27 Collegamenti impianti d’allarme, videosorveglianza, servizi di vigilanza relativi al patrimonio comunale.
28 Visite specialistiche, collegiali e fiscali, analisi cliniche e diagnostica strumentale connesse all’attività di sorveglianza sanitaria del medico competente.
29 Servizio del medico competente.
30 Acquisizione e manutenzione di dispositivi di protezione individuale.
MANUTENZIONE
31. Acquisto e manutenzione, noleggio di piante ed arredi urbani e servizi a verde.
32. Servizi di sgombero neve e interventi antigelo.
33. Forniture, servizi e lavori relativi alla manutenzione di opere del patrimonio e del demanio comunale o in uso comunale (immobili pubblici, residenziali, scolastici, ad uso sportivo, culturale e sociale; parchi ed aree verdi; cimiteri; strade, piazze e relative pertinenze; servitù attive ecc…).
34. Acquisto, noleggio, leasing, riparazioni e manutenzioni di veicoli e mezzi d’opera, di materiali di ricambio, combustibili e lubrificanti.
35. Forniture, servizi e lavori relativi alla manutenzione impianti elettrici, telefonici, rete fonia dati, impianti di illuminazione interni e stradali, impianti semaforici, di videosorveglianza e videocontrollo, impianti tecnologici opere idrauliche, impianti di riscaldamento e condizionamento, impianti idrosanitari e fognari, ascensori e montacarichi, impianti di allarme e telecontrollo, impianti antincendio.
35bis. Forniture, servizi e lavori relativi alla manutenzione di hardware e software. 35ter. Prestazioni sistemistiche e supporto del CED.
36. Noli a freddo e a caldo dei veicoli, mezzi d’opera, macchinari e attrezzature.
37. Acquisizione e manutenzione di apparecchiature ed attrezzature tecniche.
38. Acquisizione e manutenzione di reti di sottoservizi, di segnaletica verticale ed orizzontale, di arredo urbano.
39. Acquisizione e manutenzione di attrezzature specialistiche per i servizi di protezione civile.
40. Prove di laboratorio su materiali da costruzione ed altre prove fisiche o chimiche su materiali impiegati negli appalti.
VARIE
41. Servizi di traduzione ed interpretariato.
42. Consegne, spedizioni, imballaggi, magazzinaggio, trasloco e facchinaggio.
43. Servizi assicurativi e di brokeraggio.
44. Acquisizione beni e prestazioni di servizi inerenti le attività bibliotecarie, culturali, sportive, turistiche e ricreative;
45. Corsi di formazione e aggiornamento per il personale dipendente e per le associazioni di volontariato operanti nell’ambito della protezione civile.
46. Bonifica, trasporto e smaltimento rifiuti.
47. Rilevazioni ambientali, analisi e valutazioni per la sicurezza e l’igiene degli ambienti di lavoro.
48. Servizi di recupero e cura della fauna dei parchi pubblici in difficoltà.
49. Servizi di inserimento dati (o di data entry) elaborazioni e analisi statistiche.
50. Attività di service tecnico-amministrativo a supporto di procedimenti a rilevanza interna o esterna di competenza di Uffici e/o Servizi comunali.
51. Servizi di ingegneria ed architettura e altri servizi tecnici concernenti la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo, ed esecutivo, e le attività tecnico – amministrative connesse alla progettazione; attività di coordinamento per la sicurezza (ex Titolo 4° del Decreto Legislativo n. 81/2008), di direzione, assistenza e contabilità, di collaudo, nonché di supporto tecnico amministrativo alle attività del RUP e al dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici; attività di rilievo topografico e catastale.
51.bis - Spese postali e telegrafiche.
51.ter - Acquisizione di beni e prestazioni di servizi inerenti le attività sociali, anche ai fini della realizzazione di specifici “progetti”.
51.quater - Servizi di supporto in materia economico-finanziaria tributarie e fiscale. 51.quinquies - Servizi di riscossione entrate comunali.
51.sexies - Servizio di Trasporto scolastico e trasporto urbano. 51.septies - Acquisto di libri per la scuola.
51.octies - Servizio dietetico per la refezione scolastica. 51.novies - Servizio recupero contributi C.E.
51.decies - Servizi di gestione dei progetti educativi a sostegno delle famiglie di lavoratori e lavoratrici che necessitano di essere sostenute nell'arco della giornata lavorativa nei periodi estivi (c.d. “Centri Estivi”)
51.undecies - Noleggio e/o acquisto di parcometri, servizio di prelievo, conteggio e versamento degli incassi della sosta nonché attività di controllo della sosta effettuata tramite ausiliari del traffico.
51.duodecies - Noleggio e/o acquisto e/o gestione di sistemi di controllo di sistemi tipo “Vista Red” per il rilievo di infrazioni della regolamentazione semaforica degli incroci sia hardware che software, nonché relativi servizi di manutenzione, gestione informatica ed aggiornamenti;
51.ter decies - Noleggio e/o acquisto e/o gestione di sistemi di controllo della Zona a Traffico Limitato sia hardware che software, nonché relativi servizi di manutenzione, gestione informatica ed aggiornamenti;
52. Servizi di inserimento dati (o di data entry) elaborazioni e analisi statistiche.
53. Attività di service tecnico-amministrativo a supporto di procedimenti a rilevanza interna o esterna di competenza di Uffici e/o Servizi comunali.
54. Servizi di ingegneria ed architettura e altri servizi tecnici concernenti la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo, ed esecutivo, e le attività tecnico – amministrative connesse alla progettazione; attività di coordinamento per la sicurezza (ex Titolo 4° del Decreto Legislativo n. 81/2008), di direzione, assistenza e contabilità, di collaudo, nonché di supporto tecnico amministrativo alle attività del RUP e al dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici; attività di rilievo topografico e catastale .
Articolo 42 – (Esecuzione delle forniture e dei servizi)
1. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino e fino alla soglia di cui all’art. 28, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i.*, l’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistano in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante (art. 125 – commi 9 e 11 del “Codice”).
2. Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.
3. La direzione dell’esecuzione delle forniture e dei servizi è effettuata dal responsabile del procedimento.
4. L’accertamento della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni contrattuali è rilasciata dal direttore dell’esecuzione, entro 30 giorni dall’esecuzione dalla prestazione.
5. I pagamenti delle prestazioni di beni e servizi inferiori a quarantamila euro avvengono sulla base di una nota presentata dal direttore dell’esecuzione, debitamente firmata, accompagnata dai documenti giustificativi della spesa.
6. I pagamenti delle prestazioni di beni e servizi di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alla soglia di cui all’art. 28, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i.*, sono disposti nel termine indicato nel contratto, previo accertamento da parte del direttore dell’esecuzione della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
Articolo 43 – (Servizi tecnici)
1. Sono acquisiti mediante il sistema del presente Titolo i servizi tecnici di cui all’articolo 37 e quelli relativi alla redazione di piani comunali nei diversi ambiti di competenza, relativi a prestazioni di importo superiore a quarantamila euro e inferiore alla soglia fissata dall’articolo 91 del “Codice”.
2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono affidati nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall’articolo 57, comma 6, del “Codice”; l’invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei.
3. Per gli incarichi di cui al comma 1 relativi a prestazioni di importo fino a quarantamila euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.
4. Il responsabile del procedimento individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico- organizzativa desunte dal mercato, oppure da appositi elenchi, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione.
Articolo 44 – (Acquisto attraverso il mercato elettronico e Consip)
1. Ai sensi dell'articolo 85, comma 13, del “Codice”, il Comune può stabilire di procedere all'acquisto di beni e servizi attraverso il mercato elettronico realizzato dalla medesima ovvero attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A. ovvero attraverso il mercato elettronico realizzato dalle centrali di committenza di riferimento di cui all'articolo 33 del “Codice”.
2. Il ricorso al mercato elettronico avviene nel rispetto dell’articolo 328 del “Regolamento”.
Titolo VI — Disposizioni finali
Articolo 45 – (Abrogazioni)
1. Con l’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:
a) il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione consiliare n. 87 del 29.07.1991, per ultimo modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 13.02.1997;
b) il Regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia, approvato con deliberazione consiliare n. 108 del 29.12.2002, per ultimo modificato con Delibera del Commissario Straordinario n. 7 del 30.03.2012;
c) il Regolamento per le alienazioni del patrimonio immobiliare approvato con deliberazione consiliare n. 91 del 4.10.2004.
Articolo 46 – (Entrata in vigore ed efficacia)
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.