REGIONE PIEMONTE BU12 24/03/2022
REGIONE PIEMONTE BU12 24/03/2022
Deliberazione della Giunta Regionale 11 marzo 2022, n. 8-4741
Approvazione Schema di Accordo ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90 tra il Ministero della Salute Direzione Generale della Programmazione sanitaria e la Regione Piemonte e recepimento degli interventi finanziati dai fondi previsti dall'art. 1 comma 95 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
A relazione dell'Assessore Xxxxxx:
Premesso che:
• l’articolo 1, comma 95, della Legge n. 145 del 2018, ha previsto l’istituzione di un apposito Fondo da ripartire nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze con una dotazione di 740 milioni di euro per l'anno 2019, di 1.260 milioni di euro per l'anno 2020, di 1.600 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033;
• il successivo comma 96, del citato articolo 1, stabilisce che il Fondo di cui al comma 95 è finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese;
• ai sensi dell’articolo 1, comma 98, della citata Legge n. 145 del 2018, “Il Fondo di cui al comma 95 è ripartito con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza”;
• la Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute ai fini di cui al Fondo per il rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato per lo sviluppo del Paese, con le note prot. n. 39442 del 11.12.2018, prot. n. 10707 del 05.04.2019, e ulteriore nota ns. prot. 8367 del 16.04.2019, ha chiesto di inviare i dati tecnici relativi in via prioritaria ad ipotesi di intervento che si riferiscono alla messa a norma antincendio e adeguamento sismico dei presidi ospedalieri;
• con note prot. 26164 del 17.12.2018, prot. n. 7988 del 10.04.2019 e prot 8464 del 17.04.2019, la Direzione Sanità e Welfare ha provveduto ad inviare i dati richiesti alla Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute.
Preso atto che:
• con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 giugno 2019 è stata disposta la ripartizione del citato Fondo assegnando al Ministero della Salute la somma pari ad euro 900.000.000,00 per gli anni dal 2019 al 2033;
• in data 9 febbraio 2021 è stato acquisito il parere favorevole al perfezionamento dell’intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, condizionata alla richiesta di dare uguale priorità a tutti gli interventi finanziato con il Decreto citato;
• in data 8 luglio 2021 è stato acquisito il perfezionamento dell’Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
Preso infine atto che:
• con Decreto del Ministero della Salute 16 luglio 2021, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 95, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, è stato assegnato alla Regione Piemonte un importo totale di euro 74.364.000,00 a valere sulle annualità dal 2019 al 2033 e sono stati individuati gli interventi oggetto di finanziamento;
• il Ministero della Salute ha trasmesso lo Schema di Accordo ai sensi dell’art. 15 della L. 241/90 tra il Ministero della Salute Direzione Generale della Programmazione sanitaria e la Regione Piemonte che individua le modalità di erogazione dei contributi per i progetti di investimento della Regione Piemonte, di cui al Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, art. 1, comma 95, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Ritenuto
• di recepire i 19 interventi previsti nella Regione Piemonte ed elencati nell’Allegato 1 al Decreto del Ministero della Salute 16 luglio 2021 per un totale di euro 74.364.000,00;
• di approvare lo Schema di Accordo ai sensi dell’art. 15 della L. 241/90, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tra il Ministero della Salute Direzione Generale della Programmazione sanitaria e la Regione Piemonte che individua le modalità di erogazione dei contributi per i progetti di investimento della Regione Piemonte, di cui al Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, art. 1, comma 95, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Dato atto che:
• la copertura degli interventi inseriti nella presente deliberazione è garantita dal Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, art. 1, comma 95, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, di cui al Decreto del Ministero della Salute 16 luglio 2021 e che non vi sono ulteriori oneri a carico del Bilancio Regionale.
Visto:
• l’art. 1, comma 95 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 giugno 2019;
• il Decreto del Ministero della Salute in data 16 luglio 2021.
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n.
1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021
delibera
• di recepire i 19 interventi previsti nella Regione Piemonte ed elencati nell’Allegato 1 al Decreto del Ministero della Salute 16 luglio 2021 per un totale di euro 74.364.000,00;
• di approvare lo Schema di Accordo ai sensi dell’art. 15 della L. 241/90, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento unitamente al suo Allegato 1, tra il Ministero della Salute Direzione Generale della Programmazione sanitaria e la Regione Piemonte che individua le modalità di erogazione dei contributi per i progetti di investimento della Regione Piemonte, di cui al Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, art. 1, comma 95, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145;
• di demandare la sottoscrizione dello Schema di Accordo ai sensi dell’art. 15 della L. 241/90 di cui sopra all’Assessore alla Sanità, Livelli essenziali di assistenza, Edilizia sanitaria;
• di dare atto che il presente provvedimento trova copertura a valere sulle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi inseriti nell’Allegato 1 al Decreto del Ministero della Salute 16 luglio 2021 e che tali risorse verranno iscritte con successivo atto nella Missione 13 Programma 05 del Bilancio regionale nel rispetto delle indicate annualità.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art.
61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 55 n. 22/2010.
(omissis)
Allegato
ACCORDO AI SENSI DELL’ART. 15 DELLA L. 241/90 TRA
IL MINISTERO DELLA SALUTE
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA E
REGIONE PIEMONTE
MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL FONDO FINALIZZATO AL RILANCIO DEGLI INVESTIMENTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO E ALLO SVILUPPO DEL PAESE
previsto dall’art. 1, comma 95 della legge 30 dicembre 2018, n. 145
*******
Il Ministero della Salute – Direzione Generale della programmazione sanitaria – con sede in Roma, via Xxxxxxx Xxxxxxx, n.5 (C.F. 970233180587) – di seguito “Ministero” – nella persona del Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx
E
la Regione Piemonte – con sede in Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, 000 (C.F. 80087670016)
– di seguito “Regione” – nella persona del …………………………………………..
congiuntamente “le Parti”.
PREMESSO CHE
- l’articolo 1, comma 95, della citata legge n. 145 del 2018, il quale ha previsto l’istituzione di un apposito fondo da ripartire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 740 milioni di euro per l'anno 2019, di 1.260 milioni di euro per l'anno 2020, di 1.600 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di
3.300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033;
- con il comma 95 dell’articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018 si è provveduto ad operare un rifinanziamento del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese;
- il successivo comma 96, del citato articolo 1, il quale stabilisce che il fondo di cui al comma 95 è finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese;
- che ai sensi dell’articolo 1, comma 98, della citata legge n. 145 del 2018, “Il fondo di cui al comma 95 è ripartito con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza”;
- la nota prot. n. 22747 del 29 novembre 2018 con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze chiede di inviare le proposte di interventi volti allo sviluppo del Paese, che ciascuna amministrazione intende realizzare nell’ambito dei settori di propria competenza;
- la nota prot. n. 11930 del 20 dicembre 2018, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso al Ministero dell’economia e delle finanze una prima proposta di interventi afferenti ai settori dell’edilizia sanitaria e della ricerca per un totale complessivo di euro 5.759.341.994,00;
- la nota prot. n. 5746 del 26 marzo 2019 con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze chiede di “acquisire le proposte di interventi che ciascuna amministrazione intende realizzare nell’ambito dei settori di propria competenza,
secondo un quadro di complessiva coerenza con le dotazioni complessive e annuali comunicate in sede di Consiglio dei ministri n. 50 del 20 marzo 2019” e di trasmettere “una articolazione finanziaria pluriennale delle proposte di interventi per investimenti volti allo sviluppo del Paese già trasmesse in precedenza per la predisposizione del riparto del citato Fondo coerente con le dotazioni annuali”, indicando per il Ministero della salute un importo complessivo pari a euro 900.000.000,00;
- la nota prot. n. 3976 del 17 aprile 2019 dell’Ufficio di Gabinetto di questo Ministero che comunica al Ministero dell’Economia e delle Finanze l’elenco degli interventi per i settori dell’edilizia sanitaria e della ricerca, coerente con l’importo previsto pari ad euro 900.000.000,00, da finanziare con i fondi di cui all’art. 1 comma 95 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145;
- la nota prot. n. 9657 del 21 maggio 2019 con la quale l’Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze rappresenta che “l’elenco delle proposte di intervento è coerente con il totale complessivo delle risorse assegnate dallo schema del DPCM e comunicate in sede di Consiglio dei ministri n. 50 del 20 marzo 2019, non lo è rispetto al riparto annuale delle risorse che presta un profilo finanziario più alto nei primi anni (2019-2024) a fronte di risorse inferiori nel periodo successivo (2025-2033)” e richiede di adeguare le proposte di interventi “in coerenza con le dotazioni complessive e annuali del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di riparto del Fondo in corso di adozione”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 giugno 2019, registrato alla Corte dei Conti il 12 luglio 2019 al foglio n. 1491, con il quale, tra l’altro, viene attribuito complessivamente al Ministero della salute euro
900.000.000,00 ripartito in euro 54.000.000,00 per il 2019, euro 70.000.000,00
per il 2020, euro 72.000.000,00 per il 2021, euro 66.000.000,00 per il 2022, euro
50.000.000,00 per il 2023, euro 52.000.000,00 per il 2024, euro 54.000.000,00
per il 2025, euro 54.000.000,00 per il 2026, euro 55.000.000,00 per il 2027, euro
55.000.000,00 per il 2028, euro 60.000.000,00 per il 2029, euro 62.000.000,00
per il 2030, euro 66.000.000,00 per il 2031, euro 65.000.000,00 per il 2032, euro
65.000.000,00 per il 2033;
- la nota prot. n. 8264 del 08 agosto 2019 con la quale il Ministero della salute comunica al Ministero dell’economia e delle finanze il piano di finanziamento degli interventi, rimodulato in coerenza con il riparto annuale di cui al DPCM 11 giugno 2019;
- le note con le quali le competenti Direzioni generali della programmazione sanitaria e della ricerca e dell’innovazione in sanità hanno rappresentato la necessità di rimodulare gli interventi da finanziare, rispettivamente in ragione di un errore materiale e per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
- l’articolo 1, comma 105, della richiamata legge n. 145 del 2018, il quale stabilisce che ai fini del monitoraggio degli interventi finanziati dal fondo di cui al comma 95, anche in relazione all’effettivo utilizzo delle risorse assegnate, tenuto conto del monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e delle risultanze del più recente rendiconto generale dello Stato, ciascun Ministero entro il 15 settembre di ogni anno, illustra, in apposita sezione della relazione di cui all’articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, lo stato dei rispettivi investimenti e utilizzo dei finanziamenti con indicazione delle principali criticità riscontrate nell’attuazione degli interventi;
- l’Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 9 febbraio 2021, condizionata all’accoglimento della richiesta delle Regioni di dare priorità agli interventi di cui all’allora schema di decreto proposto dal Ministero della Salute, in attuazione dell'articolo 1, comma 95, della legge n. 145/2018;
- l’Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 8 luglio 2021 sullo schema di Decreto di questo Ministero in attuazione dell’art 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 nella versione diramata il 23 Giugno 2021;
- con D.M. 16 luglio 2021, registrato alla Corte dei Conti il 17 agosto 2021- foglio 2343, ha indicato all’allegato A i progetti di investimento della Regione Piemonte, finanziati con le risorse assegnate dal D.P.C.M 11 giugno 2019;
- il decreto dirigenziale del ……………………………………....….................
…………………………………………………., con il quale si è provveduto ad impegnare a favore della Regione Piemonte l’importo totale pari ad euro 74.364.000,00 per gli interventi e i progetti finanziati con le risorse assegnate dal
D.P.C.M. 11 giugno 2019;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 (Premesse)
1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.
Art. 2 (Disciplina dei rapporti tra le Parti)
1. I rapporti tra le Parti sono soggetti all’osservanza delle disposizioni contenute:
• nel presente Accordo;
• in tutte le leggi che disciplinano le attività oggetto del presente Accordo.
Art. 3 (Oggetto)
1. Con il presente Accordo le Parti individuano le modalità di erogazione dei contributi per i progetti di investimento della Regione Piemonte, di cui al fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, art. 1, comma 95, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Art. 4 (Modalità di esecuzione dell’Accordo)
1. Per ogni intervento previsto dalla presente convenzione, la Regione garantisce il rispetto da parte delle Aziende Sanitarie interessate, che assumono la qualità di stazione appaltante, della normativa nazionale e dell’Unione europea in materia di appalti e acquisisce, al riguardo, ogni documentazione che garantisca il rispetto della predetta normativa.
2. Il Ministero si riserva la facoltà di verificare in ogni momento la correttezza delle procedure eseguite e della documentazione di cui al comma 1.
3. Al fine di verificare il regolare svolgimento delle attività indicate ai commi 1 e 2, la Regione è tenuta a presentare al Ministero relazioni annuali sullo stato di avanzamento dei lavori, nonché l’aggiornamento del cronoprogramma dei lavori di ogni singolo intervento.
4. Dopo la sottoscrizione del presente atto, la Regione, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, trasmette lo “studio di fattibilità” per ogni singolo intervento predisposto dalle Aziende Sanitarie.
5. La Regione, dopo l’approvazione con Determinazione del Direttore Regionale competente, trasmette la documentazione progettuale al Ministero, per il parere di competenza del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici.
6. Il Ministero, entro il termine di 30 giorni dall’acquisizione del parere favorevole del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, eroga alla Regione, per ogni singolo intervento, una quota pari al 5% del finanziamento previsto, da trasferire alla stazione appaltante quale anticipazione utile alle spese per la progettazione da porre a base di gara. L’importo eventualmente eccedente le predette spese può essere utilizzato dalla stazione appaltante per l’esecuzione dei lavori e deve essere rendicontato dalla medesima al momento della presentazione della richiesta di pagamento dello stato di avanzamento dei lavori di cui all’articolo 5.
Art. 5 (Pagamenti in corso d’opera)
1. I trasferimenti a favore della Regione sono erogati attraverso l’emissione di decreti di pagamento sul capitolo 7112 p. g. 3 dello stato di previsione della spesa del Ministero, mediante versamento dell’importo sul conto di tesoreria unica n. 0306692. La Regione accerta, per ogni singolo intervento, la regolarità e la completezza della documentazione presentata dall’Azienda sanitaria beneficiaria relativa alla richiesta di pagamento degli stati di avanzamento lavori, ed eroga all’Azienda sanitaria l’importo rendicontato, dopo aver ricevuto il relativo trasferimento da parte del Ministero.
I trasferimenti, suddivisi per singolo intervento, sono effettuati a seguito della presentazione semestrale di apposita richiesta da parte della Regione, corredata da scheda di sintesi comprovante lo stato di avanzamento dei lavori dell’intervento ed attestante le opere realizzate, le voci di spesa sostenute e il rispetto del cronoprogramma.
2. La documentazione da presentare per ottenere l’importo rendicontato deve essere
preventivamente approvata con Determinazione del Direttore Regionale competente.
3. Il Ministero provvede a trasferire le somme effettivamente rendicontate nei limiti delle somme ad esse assegnate.
4. Eventuali ulteriori oneri, che dovessero rendersi necessari per la prosecuzione dei lavori, sono a totale carico della Regione.
Art. 6 (Monitoraggio dello stato di attuazione delle opere pubbliche)
1. I progetti sono monitorati ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011, nell'ambito della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), così come previsto nell’art 1, comma 3, del D.P.C.M. 28 novembre 2018.
2. La Regione cura, altresì, l’inserimento degli interventi programmati, parallelamente ed in coerenza all’alimentazione da parte delle Stazioni Appaltanti della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), anche nell’applicativo Osservatorio degli Investimenti pubblici in sanità.
Art. 7 (Obblighi di diligenza ed informazione)
Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione del presente Accordo:
• a svolgere le attività di propria competenza con la massima cura e diligenza;
• a tenere informata l’altra Parte delle attività effettuate.
Art. 8 (Riservatezza)
1. Le Parti si impegnano a garantire la massima riservatezza sui dati e sugli atti oggetto del presente Accordo, di cui siano venuti, in qualsiasi modo, a conoscenza.
Art. 9 (Trattamento dei dati)
1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività, in qualunque modo riconducibili al presente Accordo, in conformità alle
misure e agli obblighi imposti dal decreto legislativo n. 196/2003 e xx.xx. e al Regolamento UE n. 2016/679.
Art. 10 (Durata e recesso)
1. Il presente Accordo decorre dalla data della stipula fino alla comunicazione di avvenuto collaudo di tutti gli interventi finanziati.
Art. 11 (Modifiche all’Accordo)
1. Le Parti potranno apportare, con la stessa forma di cui al presente Accordo, eventuali modifiche ai patti stabiliti per adeguamenti e mutate esigenze.
Art. 12 (Diritto di recesso)
1. La Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero si riserva la facoltà di recedere dagli impegni assunti con la presente Convenzione nei confronti della Regione qualora, nel corso dello svolgimento delle attività, intervengano provvedimenti che modifichino la situazione esistente all’atto della stipula del presente atto e ne rendano impossibile la sua conduzione a termine.
2. Nel caso di cui al comma 1, sono riconosciute alla Regione le spese sostenute dalla data di ricevimento della comunicazione scritta del recesso, nonché quelle che risultino già definitivamente vincolanti.
Art. 13 (Foro competente)
1. A tutti gli effetti del presente Accordo e per eventuali giudizi relativi alla sua applicazione, interpretazione ed esecuzione, si conviene che il giudice competente sia in via esclusiva quello del Foro di Roma.
Art. 14 (Comunicazioni)
1. Le comunicazioni relative al presente Accordo sono inviate ai seguenti indirizzi: per il Ministero: Direzione Generale della programmazione sanitaria del Ministero
della Salute, PEC xxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxx.xx;
per la Regione Piemonte, PEC: xxxxxx@xxxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
(sottoscritto con firme digitali)
per la Direzione Generale della programmazione sanitaria del Ministero della Salute per la Regione Piemonte
ALLEGATO 1 – Regione Piemonte
FONDO FINALIZZATO AL RILANCIO DEGLI INVESTIMENTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO E ALLO
SVILUPPO DEL PAESE - art. 1, comma 95, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145
Titolo intervento | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | Costo totale |
Lavori di adeguamento antisismico presidi ospedalieri conseguenti alla verifica di vulnerabilità sismica A.O. S. Xxxxx e Carle | 406.533,96 € | 500.000,00 € | 1.000.000,00 € | 8.366.880,00 € | 9.726.586,04 € | 10.000.000,00 € | 30.000.000,00 € | |||||||||
Completamento opere antincendio relativamente all’Ospedale Civile ai lotti funzionali 1 “Padiglione Fiandesio“ , 2 “Reparti DEA/B.O/T.I. ( ex art . 20 )” e 3 “ Monoblocco” ai fini del soddisfacimento completo del DM 19/03/2015 (piano di adeguamento per lotti 1° triennio 2016/19) compreso il completamento dell’impianto di rilevazione ed allarme incendio su tutto il presidio - ASO Alessandria | 2.420.000,00 € | 2.420.000,00 € | ||||||||||||||
Adeguamento aree a rischio specifico - AOU San Xxxxx di Orbassano | 900.000,00 € | 500.000,00 € | 1.400.000,00 € |
Interventi edili ed impiantistici mirati all'adeguamento alla normativa antincendio (DM 19/03/2015) - Adeguamento impianti - AOU San Xxxxx di Orbassano | 2.500.000,00 € | 1.200.000,00 € | 3.700.000,00 € | |||||||||||||
Interventi edili ed impiantistici mirati all'adeguamento alla normativa antincendio (DM 19/03/2015) - Adeguamento strutture antincendio - AOU San Xxxxx di Orbassano | 1.204.000,00 € | 1.608.000,00 € | 2.812.000,00 € | |||||||||||||
Ospedale Carle. Completamento lavori di adeguamento antincendio | 1.400.000,00 € | 1.000.000,00 € | 2.400.000,00 € | |||||||||||||
Adeguamento antincendio II e III triennio PO Borgomanero | 1.000.000,00 € | 700.000,00 € | 300.000,00 € | 100.000,00 € | 2.100.000,00 € | |||||||||||
P.O. Rivoli - Completamento interventi di adeguamento antincendio finalizzati ottenimento CPI | 600.000,00 € | 600.000,00 € | 1.200.000,00 € | |||||||||||||
Rifacimento montanti elettrici presso il PO Ivrea e distribuzione ai fini antincendio | 1.500.000,00 € | 1.500.000,00€ | ||||||||||||||
Adeguamento normativa antincendio Ospedale Civile - ASO Alessandria (scadenza 2022) | 660.000,00 € | 720.000,00 € | 1.380.000,00 € | |||||||||||||
A. O. Mauriziano - 1^fase adeguamento sismico | 1.500.000,00 € | 1.500.000,00 € |
Interventi edili ed impiantistici mirati all'adeguamento alla normativa antincendio - AOU San Xxxxx di Orbassano (DM 19/03/2015) | 275.150,00 € | 320.000,00 € | 688.462,76 € | 116.387,24 € | 100.000,00 € | 1.500.000,00 € | ||||||||||
Interventi edili ed impiantistici mirati all'adeguamento alla normativa antincendio - Misure per esodo ed emergenza ed interventi di completamento - AOU San Xxxxx di Orbassano (DM 19/03/2015) | 2.812.000,00 € | 2.812.000,00 € | ||||||||||||||
Interventi edili ed impiantistici mirati all'adeguamento alla normativa antincendio - Interventi di completamento ed organizzativi - AOU San Xxxxx di Orbassano (DM 19/03/2015) | 2.812.000,00 € | 2.812.000,00 € | ||||||||||||||
Adeguamento impianti tecnologici, antincendio ed esecuzione opere ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel P.O. di Cirie' | 1.000.000,00 € | 1.500.000,00 € | 2.500.000,00 € |
Completamento della serie di opere strutturali ed impiantistiche finalizzate alla messa in sicurezza del complesso ospedaliero (sicurezza d.lgs. 81/2008 - antincendio, efficientamento energetico, consolidamento strutturale) - A.O. Mauriziano | 700.000,00 € | 700.000,00 € | 600.000,00 € | 2.000.000,00 € | ||||||||||||
Ospedale X. Xxxxx. Completamento lavori di adeguamento antincendio | 700.000,00 € | 700.000,00 € | 1.400.000,00 € | |||||||||||||
P.O. Agnelli Pinerolo - Completamento opere escluse dal progetto art. 20 . Xxxxxxxx magazzini piano seminterrato corpo D-E-G. Adeguamento edile ed impiantistico ed antincendio piano 4 - Settore D1-D5- B (anatomia patologica, ambulatori cardiologia), piano rialzato settore X0-X0- X0-X0 (ambulatori e dialisi), piano 5 settore D1 (ambulatorio pediatria) | 1.000.000,00 € | 1.000.000,00 € | 1.000.000,00 € | 2.000.000,00 € | 5.000.000,00 € | |||||||||||
Ristrutturazione e adeguamento normativo Monumentale P.O. Chivasso | 2.000.000,00 € | 3.928.000,00 € | 5.928.000,00 € | |||||||||||||
Totale | 4.395.150,00 € | 9.792.000,00 € | 4.908.462,76 € | 3.416.387,24 € | 3.604.000,00 € | 8.820.000,00 € | 5.928.000,00 € | 2.000.000,00 € | 1.500.000,00 € | 406.533,96 € | 500.000,00 € | 1.000.000,00 € | 8.366.880,00 € | 9.726.586,04 € | 10.000.000,00 € | 74.364.000,00 € |