Le fonti normative
TEMPO PER CRESCERE
Le fonti normative
LEGGI: D. Lgs. 151/2001 Testo unico
Circolari INPS
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA: CCNL, CIA
Gli uffici INCA CGIL possono aiutare a districarsi tra le normative e le procedure
2
Link utili
xxxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxx.xxxx?xXxxxxxxxxxxx000&x TipoUtente=7581
xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx - consultazione leggi in formato multivigente
xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx/x-xxxxxxx-xxx-xxxxxxxx/
xxxxx://xxx.xxxxx-xxxx.xx/00000/xxxxx-xxxxx-xxxx-xxxxxxxxx-xxxxxxxxx-x- adozione
xxxxx://xxx.xxxxx-xxxx.xx/xx-xxxxxxx/xxxxxxx/0000/00/Xxxxxxx- Congedi-Parentali-Ore.pdf
3
Tutela della salute e non discriminazione
DIVIETO LICENZIAMENTO - dall’inizio (comunicazione) della gravidanza fino al compimento di un anno del figlio/a (vale anche per il padre in caso di congedo di paternità) - art. 54 T.U.
DIRITTO AL RIENTRO NELLA STESSA U.P. (fino all’anno dei figli e dopo ogni utilizzo di congedi permessi o riposi previsti dal T.U. - vale anche per i padri) - art. 56 T.U.
DIRITTO AL RIENTRO NELLE STESSE MANSIONI/EQUIVALENTI (fino all’anno dei
figli e dopo ogni utilizzo di permessi, congedi o riposi previsti dal T.U. - vale anche per
i padri) - art. 56 T.U.
DIRITTO a essere adibiti ad altre MANSIONI per chi è addett@ a lavori pericolosi, faticosi o insalubri, o quando le condizioni di lavoro e ambientali sono pregiudizievoli alla salute - art. 7 T.U.
DIRITTO A PERMESSI RETRIBUITI PER ESAMI e visite mediche che debbano
essere eseguiti in orario di lavoro - art. 14 T.U.
4
Congedo di maternità
Capo 3 T.U. artt. 16-27
FLESSIBILITA' - da 2 a 0 mesi prima del parto (con certificato medico che attesti che tale opzione non arreca
pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro) fino, rispettivamente, da 3 a 5 mesi dopo - art. 16, 20 T.U.
DURATA - 5 mesi (oltre al giorno del parto) - può superare i 5 mesi qualora il parto avvenga oltre la data presunta)
RETRIBUZIONE - 80% (ABI e ANIA 100%)
COMUNICAZIONE - Entro il 7° mese di gravidanza la lavoratrice deve far pervenire all’INPS il certificato in via
telematica tramite il proprio medico.
DOMANDA - Va presentata all’INPS (anche quando la lavoratrice si trovi già in congedo anticipato) attraverso:
• portale MyINPS Servizi on line, tramite PIN dispositivo, o SPID almeno di liv. 2, o Carta di identità elettronica
3.0 (CIE), o Carta Nazionale dei Servizi (CNS)
• Patronati
• Contact Center Multicanale – numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 00 000 000 da rete mobile
COMUNICAZIONE NASCITA - Entro trenta giorni dal parto, occorre comunicare data di nascita e dati anagrafici del figlio , compreso il codice fiscale, in modalità telematica.
RICORDARSI di segnalare la nascita al datore di lavoro ai fini delle detrazioni fiscali per figli a carico, di
richiedere l’erogazione degli assegni familiari (assegno unico dal 2021), e di inserire il figlio/a in polizza sanitaria.
5
Congedo di paternità
Capo IV T.U. artt. 28-31
Spetta al padre nei 3 mesi dopo la nascita, in caso di:
• morte o grave infermità della madre
• abbandono del figlio da parte della madre
• affidamento esclusivo al padre
• rinuncia al congedo da parte della madre adottiva
6
Congedi del padre
art. 1, c. 363, lett. a), L. 178/2020 (legge di bilancio 2021)
Per le nascite del 2021 ai papà spettano:
• 10 gg. di congedo OBBLIGATORIO - da fruire entro i 5 mesi del figlio/a anche in via non continuativa (ma non frazionati)
• 1 giorno di congedo FACOLTATIVO con corrispondente riduzione del congedo di maternità della madre
RETRIBUZIONE 100% - PREAVVISO 15 gg
I congedi spettano anche in caso di figli@ nat@ mort@ dal primo giorno della 28° settimana di gestazione o di figli@ mort@ nei primi 10 gg.
Per i figli nati nel 2020 spettano 7 giorni
7
Fac simile domanda congedo papà
Oggetto: Xxxxxxxxx congedo obbligatorio/facoltativo di paternità (Art. 4, comma 24, Legge n. 92/2012 –
art. 1, c. 363, lett. a), L. 178/2020
Il sottoscritto
padre di
nato/a a il
comunica che intende fruire del congedo OBBLIGATORIO / FACOLTATIVO(*), previsto per il padre lavoratore dipendente dalle norme di legge indicate in oggetto, il/i giorno/i
Allegati:
–> Certificato di nascita del/la bambino/a
–> Solo in caso di congedo facoltativo, dichiarazione della madre di rinuncia alla fruizione di un giorno
del congedo di maternità a lei spettante (da consegnare anche al datore di lavoro della madre) (*) Indicare se OBBLIGATORIO o FACOLTATIVO, cancellando la voce che non interessa
***************************************************
Oggetto: DICHIARAZIONE DELLA MADRE DI RIDUZIONE DEL CONGEDO DI MATERNITÀ a favore
del padre ( Art. 4, comma 24, Legge n. 92/2012 – art. 1, c. 363, lett. a), L. 178/2020
La sottoscritta madre di
nato/a a il dichiara che NON fruirà del congedo di maternità spettante per un giorno, che sarà fruito dal padre come congedo facoltativo, ai sensi delle norme di legge indicate in oggetto.
8
RIPOSI giornalieri
ex allattamento
artt. 39, 40, 41 T.U. - circ. INPS 109/2000, 95BIS/2006 e 112/2009, mess. 3014/2018
Alla madre o al padre, nel primo anno dei figli, spettano :
• 2 ore al giorno - se l’orario lavorativo è pari o superiore a 6 ore
• 1 ora al giorno - se l’orario lavorativo è inferiore a 6 ore
La madre può utilizzarli durante il congedo parentale del padre (circ. INPS 8/2003
pag. 2) ma non viceversa (a meno che la madre non sia lavoratrice autonoma).
La domanda della madre deve essere presentata esclusivamente al datore di lavoro, mentre la domanda del padre deve essere presentata anche all’INPS in via telematica entro il termine di prescrizione, pari ad un anno.
I riposi si raddoppiano in caso di parto plurimo e le ore aggiuntive possono essere riconosciute al padre anche durante i periodi di congedo di maternità, o nel teorico periodo di trattamento economico spettante alla madre dopo il parto o adozione e/o affidamento, e di congedo parentale della madre.
9
Congedi parentali
capo V T.U. artt. 32-38
QUANDO - entro i 12 anni dei figli
CHI - mamma e papà (anche contemporaneamente)
QUANTO - mamma max 6 mesi, papà massimo 7 mesi, per un totale di non oltre 11 mesi (genitore “solo”
10 mesi)
COME - a giorni o a ore -
Congedi a ore in ABI: minimo 1 ora al giorno, con utilizzo nel mese di un n. di ore pari a una o più giornate intere) I congedi a ore non sono cumulabili nelle stesse giornate con gli altri permessi previsti dal T.U. (es. allattamento, permessi figli disabili) né, in base all’accordo con ABI, con altri permessi previsti dalla contrattazione collettiva Ciò significa che, nel caso si decida di utilizzare il congedo a ore nel primo anno di età del bambino, si perde il diritto alle due ore di riposi giornalieri (ex allattamento), che sono retribuite integralmente e non al 30% come il congedo parentale. Va quindi valutata la convenienza economica di una tale scelta.
PREAVVISO - 5 giorni (2 per i congedi a ore) - PREAVVISO ABI - 5 gg. lavorativi per i congedi a ore, riducibili a due in caso di oggettiva difficoltà)
RETRIBUZIONE
• 30% per un max di 6 mesi a coppia utilizzati entro i 6 anni del figli@
• tra i 6 e gli 8 anni del figli@ e oltre i 6 mesi fino agli 11 totali il 30% spetta solo se il reddito Irpef del richiedente è inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo INPS (fissato annualmente con circolare INPS, valore provvisorio 2020 € 6.695,91x2,5=16.739,77)
• oltre gli 8 anni del figlio - nessuna retribuzione
10
REGOLE:
Computo congedi parentali
in caso di fruizione frazionata - mess. INPS 19772/2011
• I giorni non lavorativi (festivi, sabati e domeniche) che ricadono a ll’ interno ( subito prima o subito dopo) di due periodi di congedo parenta le: in assenza di effettiva r ipresa lavorativa tra gli stessi, vengono computati in conto congedo parentale ai fini del computo della spettanza totale.
• I giorni non lavorativi che ricadono a ll’ interno di periodi di ferie, malattia o a ltre a ssenze (comprese le pause dei contratti a part time verticale o misto): non vengono computati in conto congedo parentale, a prescindere che vi sia o meno effettiva ripresa lavorativa.
• In caso di utilizzo dei congedi a ore: le domeniche (ed eventualmente i sabati, in caso di settimana corta), non
sono considerate ai fini del computo, dato che è sempre rinvenibile lo svolgimento di attività lavorativa.
ESEMPI:
• 1^ settimana: dal lunedì al venerdì = congedo parentale - Sabato e domenica - 2^ settimana: dal lunedì al venerdì = ferie - malattia - assenza ad altro titolo - Sabato e domenica - 3^ settimana: dal lunedì al venerdì = ferie o malattia o assenza ad altro titolo - Sabato e domenica - 4^ settimana: dal lunedì al venerdì = congedo parentale ——— Si computano solo il sabato e la domenica tra la I° e la II° settimana e tra la III° e la IV° perché cadono, rispettivamente, subito dopo e subito prima il congedo parentale richiesto.
• dal martedì al giovedì = congedo parentale - venerdì = ferie - sabato e domenica - lunedì = ferie - dal martedì a giovedì = congedo parentale ——— Il
sabato e la domenica non si computano in quanto inclusi in un periodo di ferie (venerdì e lunedì).
• da lunedì a venerdì = congedo parentale sabato e domenica - da lunedì a mercoledì = ferie - giovedì = ripresa del lavoro ——— il sabato e la
xxxxxxxx rimangono esclusi dal computo perché successivamente alle ferie, il lavoratore riprende l’attività lavorativa).
• da lunedì a venerdì = congedo parentale sabato e domenica - da lunedì a mercoledì = ferie - giovedì = congedo parentale - venerdì = ripresa del lavoro
——— il sabato e la domenica vanno conteggiati perché sono compresi in un’unica frazione di congedo (dal lunedì della prima settimana al
giovedì della seconda) e ricadono immediatamente dopo il congedo parentale.
11
Congedi parentali
impatti su altre previsioni contrattuali
FERIE - il periodo di ferie spettante viene ridotto di tanti dodicesimi quanti
sono i mesi interi di assenza - CCNL ABI art. 55 c. 13.
FESTIVITA’ SOPPRESSE - non maturano per nei giorni corrispondenti alle ex festività vengono utilizzati i congedi parentali (o altre assenze non interamente retribuite).
PREMIO AZIENDALE - viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza - CCNL ABI art. 48 c. 9.
12
Xxxxxxxx e ricovero figli
RICOVERO NEONATO - art. 16 bis T.U. - Si può chiedere la sospensione del congedo di
maternità per utilizzarlo al momento della dimissione
CONGEDI MALATTIA FIGLIO - Capo VII art. 47 T.U. - Spettano a madre o padre alternativamente, non sono retribuiti:
• fino al compimento di 3 anni (adottivi fino a 6 anni) - ILLIMITATI
• dai 3 agli 8 anni (adottivi tra i 6 e 8 anni)* - 5 GG lavorativi l’anno per ciascun genitore e per ogni figli@. *se all’atto dell'adozione o dell'affidamento il minore ha fra i 6 e i 12 anni, il congedo è fruibile nei primi 3 anni dall'ingresso nel nucleo familiare con il limite di 5 giorni all’anno per ciascun genitore
3 GG. DI PERMESSO RETRIBUITO Art. 4 L. 53/2000 in caso di:
• patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva per cui terapia e riabilitazione richiedono il coinvolgimento dei genitori o di chi esercita la potestà.
• RICOVERO DEI FIGLI - ART. 17 accordo di rinnovo 19.12.19 del CCNL ABI 2015 - i 3 giorni di permesso art. 4 L. 53/2000 spettano anche in caso di ricovero dei figli (Cassazione civile sez. lav., 30/05/2019, n.14794)
13
Congedi e permessi per figli disabili art. 33 e 42 T.U. - art. 33 c. 3 L. 104/92
I genitori di minore con handicap in situazione di gravità (L. 104/1992 art. 4 c.1)
possono scegliere tra:
•prolungamento del congedo parentale fino a un massimo complessivo di tre
anni entro il compimento dei 12 anni del bambino;
•2 ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento dei 3 anni del
bambino.
Esaurita questa opzione, si potranno utilizzare (anche a ore) i 3 gg di permesso mensile retribuito della legge 104/90, art. 33 c. 3
Indipendentemente dall’età dei figli, è possibile utilizzare il congedo straordinario retribuito previsto dall’art. 42 del T.U. per un massimo di 2 anni complessivi, frazionati o continuativi.
La condizione per l’esercizio di tali diritti è che il figlio non sia ricoverato a tempo pieno, a meno che non si possa documentare che la presenza del genitore sia richiesta dai sanitari.
14
Adozioni e affidamenti
L. 476/1998 - L. 149/2001 - T.U. artt. 26,31 e 36
I genitori adottivi e gli affidatari preadottivi hanno gli stessi diritti di quelli naturali - in questi casi si fa riferimento alla data di ingresso in famiglia anziché alla data di nascita
Affidamenti non preadottivi e collocamenti temporanei sono regolati dalla L. 184/1983
15