APPALTO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI CONNESSI
Unione di Comuni del Barigadu
Provincia di Oristano
APPALTO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI CONNESSI
NEI COMUNI DI ARDAULI, BIDONI’, BUSACHI, FORDONGIANUS, NEONELI, NUGHEDU SANTA VITTORIA, SAMUGHEO, SORRADILE, ULA’ TIRSO
PROGETTO GUIDA
Allegato - D.U.V.R.I.
INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI E MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE (ART. 26 COMMA 3 D.LGS 9 APRILE 2008, N. 81)
Versione Definitivo Esecutivo, 22.09.2012
Il Tecnico Incaricato
Xxx. Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx
periodo: 01/01/2013 –31/12/2017
REVISIONI | DATA | COMMITENTE | APPALTATORE |
………………….......... | ……………………….. | Unione di Comuni del Barigadu. | ……………………….. |
………………………... | ……………………….. | ……………………….. | ……………………….. |
………………………... | ……………………….. | ……………………….. | ……………………….. |
………………………... | ……………………….. | ………………………... | ……………………….. |
INDICE
Art. 1 - PREMESSE 3
Art. 2 - RIFERIMENTI NORMATIVI 4
Art. 3 - IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI 7
Art. 4 - FINALITÀ 9
Art. 5 - DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DELL’APPALTO 9
Art. 6 - ADEMPIMENTI PRIMA DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 10
Art. 7 - VALUTAZIONE INTERFERENZE 10
Art. 8 - ATTIVITA’ A RISCHIO 11
Art. 9 - VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE IDONEE A PREVENIRLI E RIDURLI AL MINIMO 11
Art. 10 - COSTI DELLA SICUREZZA 12
ART. 1 PREMESSE
Il presente documento di valutazione contiene le principali prescrizioni in materia di sicurezza per fornire all’impresa appaltatrice dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività in ottemperanza all’art. 26 comma 1 lettera b D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81.
Secondo tale articolo al comma 3: “il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d’opera. Le disposizione del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi”.
I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in particolare:
1. Xxxxxxxxx all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
2. Coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione del servizio.
Art. 2 -RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 2.1 -D.lgs 09/04/2008 n° 81 , Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione
1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:
a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.
8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
Art. 2.2 -D.lgs 09/04/2008 n°81 Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi
1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.
2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo articolo 17, comma 1, lettera a); c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.
Art. 2.3 -D.lgs 09/04/2008 n°81 Art. 29. Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41.
2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
3. La valutazione e il documento di cui al comma 1 debbono essere rielaborati, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.
4. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), e quello di cui all'articolo 26, comma 3, devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.
5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).
6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell'elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende:
a) aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto;
c) aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV del presente decreto.
Art. 3 – IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI
Nelle seguenti schede sono indicati i soggetti che cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavori nell’attività lavorativa oggetto dell’appalto ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008.
Datore di lavoro Committente
dati relativi: UNIONE DEI COMUNI DEL BARIGADU
Indicazione del ruolo | Nominativo | Recapito telefonico e indirizzo sede |
Datore di lavoro UNIONE DI COMUNI DEL BARIGADU | Responsabile Area Tecnica Ing. | Via 078.._ |
Responsabile del S.P.P. | . | |
Medico Competente | Dr |
Azienda appaltatrice
dati relativi:
Ragione sociale: Indirizzo:
Indicazione del ruolo | Nominativo | Recapito telefonico e indirizzo sede |
Datore di lavoro Unione di Comuni del Barigadu | ||
Responsabile del S.P.P. | ||
Medico Competente | ||
Rappresentante designato dall’appaltatore per il servizio prezzo l’Unione di Comuni del BARIGADU |
Art. 4 - FINALITÀ:
Il presente documento di Valutazione è stato redatto preventivamente alla fase di appalto in ottemperanza al dettato del D.Lgs. n. 81/2008. Compito del presente documento è elencare quali siano i rischi interferenti nello svolgimento del servizio e quindi fornire sia indicazioni di tipo operativo che gestionale su come superare le stesse interferenze, in tal modo prevenendo la principale causa di incidenti sui luoghi di lavoro.
Con il presente documento vengono fornite alla ditta appaltatrice già in fase di appalto dettagliate informazioni sui rischi derivanti da possibili interferenze nell’ambiente in cui è destinata a operare la ditta appaltatrice nell’espletamento del servizio e sulle misure di sicurezza proposte in relazione alle interferenze.
Art. 5 - DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DELL’APPALTO:
I lavori affidati in appalto consistono nelle seguenti attività:
raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani domestici e assimilati agli urbani (RSU), con la raccolta separata della frazione secca non riciclabile da quella umida;
raccolta, trasporto e conferimento agli impianti di recupero e/o smaltimento dei rifiuti quali carta e cartone, imballaggi in plastica, vetro, alluminio e banda stagnata, umido, pile e medicinali;
raccolta e smaltimento della frazione verde da sfalci e potature presso aree pubbliche;
recupero dei rifiuti da spazzamento stradale (RSP) e della frazione organica;
smaltimento dei rifiuti ingombranti presso centro di selezione delle frazioni recuperabili anche provenienti dall’ecocentro;
raccolta di rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, così come definiti dalla lettera d) dell’art. 184 del D.Lgs 152/2006 n° 152;
la pulizia meccanizzata delle strade, delle piazze, delle piste ciclabili, e delle aree pubbliche o ad uso pubblico e di parcheggio;
la pulizia manuale delle strade, delle piazze, delle piste ciclabili, marciapiedi e delle aree pubbliche o ad uso pubblico e di parcheggio;
fornitura e distribuzione all’utenza di contenitori e sacchetti necessari alla raccolta ‘porta a porta’ sia per le utenze domestiche che non domestiche;
lo svuotamento dei cestini portarifiuti ;
la pulizia settimanale delle aree di mercato;
servizio di pulizia per manifestazioni e/o iniziative;
la rimozione di deiezioni animali;
la raccolta delle siringhe abbandonate;
la pulizia delle pensiline delle fermate dei mezzi di trasporto pubblici;
la pulizia della grigliatura delle rogge;
la promozione di campagne di informazione ed educazione ambientale;
attivazione di eventuali nuovi servizi di raccolta differenziata ecc.;
noleggio o fornitura (a richiesta del Comune) di attrezzature per la raccolta dei rifiuti quali ad es. cassonetti, container da 6 a 20 mc, campane per raccolta differenziata, contenitori per la raccolta dei rifiuti a domicilio, cestini, cassoni, automezzi per servizio nettezza urbana comunale, ecc.;
Art. 6 – ADEMPIMENTI PRIMA DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO:
Il committente procederà a verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo, attraverso l’acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale.
La ditta appaltatrice dovrà:
fornire il documento unico di valutazione dei rischi definitivo, che sarà costituito dal presente documento preventivo, eventualmente modificato e integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze sui servizi che la ditta appaltatrice dovrà esplicitare in sede di gara, se diverse da quanto qui indicate, da allegare al contratto.
produrre il proprio Documento Unico di Valutazione dei Rischi connessi alle attività specifiche, coordinato con il DUVRI definitivo, di cui al comma precedente;
redigere il “Verbale di riunione cooperazione e coordinamento”/”Sopralluogo congiunto” da sottoscriversi tra il rappresentante del Comune e il rappresentante della ditta Appaltatrice presso la sede di svolgimento del servizio.
Art. 7 -VALUTAZIONE INTERFERENZE:
Per la definizione di interferenza che la norma (D.lgs. 81/2008) non prevede ci si può rifare alla determinazione
n. 3/2008 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, che la definisce come un “contatto rischioso” tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.
Non si considerano interferenze quei rischi specifici propri dell’attività dell’impresa appaltatrice che ha comunque esaminato all’interno del proprio documento di valutazione dei rischi (DVR).
Si ritiene pertanto di non esaminare nel presente documento i contatti tra l’impresa appaltatrice e la generica utenza (cittadini e autoveicoli) normalmente presente sul territorio comunale, dove l’appaltatrice andrà a svolgere il servizio, le cui caratteristiche non presentano particolarità specifiche, in quanto trattasi di rischi propri valutabili nel DVR.
Nell’ambito del presente appalto si considerano le seguenti interferenze:
1 Accesso all’ecocentro comunale gestito eventualmente anche da operatore incaricato dal Comune per il conferimento di rifiuti provenienti dalle seguenti attività:
raccolta dei rifiuti del mercato settimanale;
pulizia stradale e successivo conferimento dei rifiuti originati dallo spazzamento stradale, pneumatici, inerti.
pulizia manuale e successivo conferimento di rifiuti abbandonati rinvenuti sul territorio
rifiuto.
2 Accesso alle aree pertinenziali di alcune proprietà comunali per il ritiro delle vari frazioni di
Si elencano le proprietà comunali all’interno delle cui aree pertinenziali si potrà accedere per
l’esecuzione del servizio e dove sono presenti altri lavoratori (si tenga presente che le aree sono riferibili ad ognuno dei comuni facenti parte dell’Unione di Comuni del Barigadu): sedi municipali; scuole; refettori; cucine presso scuole materne; asili nido; magazzini comunali; verde pubblico attrezzato;
Art. 8 - ATTIVITA’ A RISCHIO
Relativamente al punto 1 si tratta dell’interferenza generata dall’accesso da parte della ditta appaltatrice (azienda A) all’ecocentro per conferire i rifiuti, contemporaneamente alla presenza già di altri lavoratori (Comune o altra ditta specializzata) presenti nell’ecocentro incaricati dal Committente.
Relativamente al punto 2 si tratta dell’interferenza generata dal dover accedere alle aree pertinenziali del Committente per svuotare i contenitori, raccogliere i rifiuti o svolgere altre attività di pulizia, contemporaneamente alla presenza di personale comunale nella zona adibita alla raccolta dei rifiuti.
Art. 9 - VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE IDONEE A PREVENIRLI E RIDURLI AL MINIMO
Per entrambe le interferenze sopra richiamate i rischi individuati consistono nella possibilità di urto tra autoveicoli dei due soggetti o di schiacciamento di persone eventualmente transitanti a piedi.
Misure idonee alla prevenzione e riduzione dei rischi:
riunione periodica di coordinamento tra azienda e Comune e consegna dei documenti inerenti la sicurezza; sopralluoghi periodici al sito da parte del responsabile della sicurezza aziendale;
formazione periodica degli operatori;
eventuali interventi finalizzati e richiesti per lo sfasamento spaziale e temporale delle lavorazioni interferenti.
Per l’ecocentro la ditta appaltatrice dovrà accedere esclusivamente dopo aver segnalato con dispositivo acustico il proprio accesso ai lavoratori del Comune ed essersi accertati che l’area è liberamente accessibile per le lavorazioni richieste. Nel caso in cui il servizio di spezzamento stradale si prorogasse anche nel pomeriggio la ditta dovrà adottare le misure indicate all’ultimo punto di questo elenco.
Per le scuole, l’asilo nido e/o altre strutture di proprietà comunale le operazioni, ove possibile, andranno svolte prevalentemente al di fuori dell’orario lavorativo del personale scolastico o del Comune o di altra ditta incaricata che effettua servizi per le medesime strutture. In caso in cui si renda necessario accedere durante l’attività delle strutture la ditta dovrà avvisare un referente del personale scolastico e/o del Comune mediante segnalatore acustico e/o installazione di cartellonistica, assicurandosi che sia stato recepito l’avviso per effettuare le operazioni in sicurezza.
apprestamenti/segnaletica all’ingresso dell’ecocentro e delle aree pertinenziali comunali della presenza di automezzi e lavoratori in fase di carico/scarico. Messa a disposizione di segnaletica temporanea di pericolo e presenza di mezzi in transito per carico e scarico da istallare presso gli accessi dell’area mercatale e presso gli accessi delle aree pertinenziali comunali durante le operazioni. Dotazione e messa in funzione dei mezzi di carico e scarico di segnalatori acustici e luminosi atti a segnalare la presenza e l’effettuazione delle operazioni e manovre in atto.
Art. 10 -COSTI DELLA SICUREZZA
Si valutano i costi aggiuntivi rispetto a quanto già compreso nei prezzi determinati per i servizi oggetto del presente capitolato, nella misura dello 0,2% dell’importo totale dei servizi stessi trattandosi, quasi per intero, di misure di tipo generico già previste nel DVR proprio dell’azienda.
Il presente XXXXX costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata dalla sottoscrizione del contratto stesso. Il DUVRI in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell’appalto potrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d’opera.
FINE