LA RIFORMA
LA RIFORMA
FISCALE
#MITUTELO
INDICE:
1 - PDL “Società Sportive Dilettantistiche” in possesso di partita iva
2 - PDL “Costi Fissi”: Affitto, Utenze, IUC, TOSAP, COSAP, ICP, CIMP
3 - PDL “Cancellazione Contributi Previdenziali Prescritti”
4 - PDL “Riforma Contratto a Termine”
5 - PDL “Sgravi su nuove Assunzioni, Decontribuzione”
6 - PDL “Riforma Settore Credito”
7 - PDL “Bonus Locazioni per contratti ad uso non abitativo”
PDL “Società Sportive Dilettantistiche” in possesso di partita iva
Si propone la seguente disposizione normativa:
“Alle società sportive dilettantistiche in possesso di partita iva che certifichino un decremento pari ad almeno il 30% dei ricavi rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente, è riconosciuto un indennizzo a carico del bilancio dello Stato specificamente individuato in cinque fasce di ristoro basate su ricavi e compensi del 2019, stabilendo che il contributo a fondo perduto sarà pari al:
•60% della perdita media mensile per ricavi e compensi inferiori a 100.000 euro
•50% per ricavi e compensi fra 100.000 e 400.000 euro
•40% per ricavi e compensi fra 400.000 e 1 milione di euro
•30% per ricavi e compensi fra 1 e 5 milioni di euro
•20% per ricavi e compensi fra 5 e 10 milioni di euro
È previsto un importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per gli altri soggetti con un massimo di 150.000 euro. Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi ai fini IRPEF, IRES e IRAP. Si applicano le disposizioni già previste nel Decreto Legge 34/2020 “D.L. Rilancio” in merito alle modalità di erogazione del contributo, al regime sanzionatorio e alle attività di controllo”.
SPIEGAZIONE: “Tale disposizione normativa darebbe applicazione ai principi sanciti dalla agenzia con la Circolare n.18/E del 1 agosto 2018 nella quale ha espressamente indicato che le s.s.d., “ancorché non perseguano scopo di lucro, mantengono, dal punto di vista fiscale, la natura commerciale e sono riconducibili, in quanto società di capitali, nell’ambito dei soggetti passivi IRES di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a) del TUIR. L’assenza del fine di lucro non incide, pertanto, sulla qualificazione tributaria delle società sportive dilettantistiche di cui all’articolo 90 della legge n. 289 del 0000.Xx reddito delle società sportive dilettantistiche senza fini di lucro è, quindi, determinato, in via di principio, secondo le disposizioni del Titolo II, Capo II, del TUIR relative alle società ed agli enti commerciali”.
PDL “Costi Fissi”: Affitto, Utenze, IUC, TOSAP, COSAP, ICP, CIMP
Si propone la seguente disposizione normativa:
Al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, fino al 31.12.2021 alle imprese e professionisti che certifichino un decremento pari ad almeno il 30% dei ricavi rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente, è riconosciuto un indennizzo a carico del bilancio dello Stato volto a rimborsare i costi sostenuti e documentati nell’anno 2021 per IUC (imposta comunale unica – IMU - TASI – TARI) TOSAP (occupazione suolo pubblico) COSAP (occupazione di spazi ed aree pubbliche) ICP - Imposta comunale sulla pubblicità /diritto sulle pubbliche affissioni; CIMP - canone di installazione di mezzi pubblicitari.
Alle imprese di cui sopra è altresì riconosciuto un indennizzo a carico del bilancio dello Stato volto a rimborsare i costi sostenuti e documentati per canoni di locazione e utenze (energia elettrica, consumi idrici, gas) inerenti all’attività di impresa e corrisposti nel periodo di mancato esercizio dell’attività imprenditoriale a causa delle restrizioni imposte dalle normative emergenziali per la zona rossa, fino al 30.06.2021.
PDL “Cancellazione Contributi Previdenziali Prescritti”
Si propone la seguente disposizione normativa:
“Sono automaticamente annullati i debiti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali relativi alle annualità antecedenti al 2016 e per i quali il concessionario della riscossione o l’ente titolare non abbiano provveduto a interrompere il termine quinquennale di prescrizione”.
SPIEGAZIONE: Tale disposizione normativa darebbe finalmente applicazione ai principi sanciti dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, con sentenza n.23367/2016, laddove ha chiarito non solo la prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali e assistenziali ma anche il fatto che una volta prescritti i contributi non possono essere più pagati dai contribuenti (e se versati devono necessariamente essere rimborsati).
Attualmente i contribuenti sono costretti ad affrontare lunghi contenziosi giudiziari nei confronti di Xxxx e Agenzia delle Entrate Riscossione che continuano a negare tali principi.
PDL “Riforma Contratti a Termine”
Si propone la seguente disposizione normativa:
Variazione della durata da 24 mesi a 36 mesi;
eliminazione della causale dopo i primi 12 mesi;
eliminazione del contributo addizionale;
eliminazione del limite di non superare il 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione.
Riteniamo opportuno che in questa particolare fase, allargare le maglie della flessibilità, sarà il banco di prova per quelle aziende che sopravvissute alla pandemia, devono avere la possibilità di valutare e di investire in risorse umane senza particolari vincoli.
Tutto ciò per dare ai lavoratori la possibilità della stabilità dell’impiego e non a spingere l’azienda a compiere un turnover del personale che nel breve o brevissimo periodo non permette neppure un’adeguata formazione.
Tanto perché le aziende seriamente in crisi, quando terminerà il blocco dei licenziamenti, potranno dare ai lavoratori l’opportunità di un lavoro subordinato, anche se a termine, senza ritenere quest’ultimo come un ostacolo alla stabilità occupazionale.
PDL “Sgravi su nuove Assunzioni, Decontribuzione”
PREMESSO CHE: la situazione delle imprese è particolarmente critica e non è possibile stabilire la fine della pandemia così come non è possibile stabilire la ripartenza economica, l’obiettivo è quello di incentivare le aziende ad assumere personale ed a contenere soprattutto l’ondata di disoccupati in vista dello sblocco dei licenziamenti.
CONSIDERATO CHE: Le agevolazioni normative, economiche e fiscali del nostro sistema giuridico, prevedono soprattutto agevolazioni per l’assunzione di giovani, apprendisti, donne, soggetti inoccupati o disoccupati, over 50, beneficiari del reddito di cittadinanza, detenuti, lavoratori/lavoratrici in congedo con rapporti di lavoro subordinato.
VISTO CHE: La Legge 92/2012, prevede il rispetto di principi generali da coloro che intendono beneficiare delle agevolazioni alle assunzioni, principi che sono stati confermati nel Jobs Act con il Decreto Legislativo n. 150/2015 (esempio: non si può accedere all’incentivo, quando l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge, oppure quando l’assunzione viola il diritto di precedenza, quando l‘utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza) e regolarità del Durc.
RILEVATO CHE: la situazione delle imprese è particolarmente critica e non è possibile stabilire la fine della pandemia così come non è possibile stabilire la ripartenza economica, l’obiettivo è quello di incentivare le aziende ad assumere personale ed a contenere soprattutto l’ondata di disoccupati in vista dello sblocco dei licenziamenti.
Si propone la seguente disposizione normativa:
“Incentivare tutte le assunzioni e le trasformazioni di contratto che si effettueranno entro il 31/12/2024, prevedendo per queste, la riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali nella misura del 100% per 36 mesi dalla data di assunzione/trasformazione, da applicare per tutti i disoccupati senza limiti di età, distinzione di sesso e comunque privi di impiego non necessariamente da almeno 6 mesi come invece previsto dall’attuale normativa”.
PDL “Riforma Settore Credito”
Si propone la seguente disposizione normativa:
Modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n.141, in materia di esercizio dell’attività creditizia e dei mediatori creditizi, modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, in materia di elenco degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, nonché modifiche al codice di condotta per i sistemi informativi istituito ai sensi del decreto legislativo, 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo, 10 agosto 2018, n. 101, recante le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativi alla conservazione e aggiornamento dati delle informazioni creditizie, in materia di protezione dei dati personali.
Art.1
1. All’articolo 25 Capo IV Titolo IV, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.141, della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, sono apportate le seguenti modificazioni:
“ Nel titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 140, è inserito il seguente capo:
«Capo IV-bis
Agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi l’articolo 140-bis
Esercizio abusivo dell'attività
è sostituito dal seguente:
”1. Chiunque esercita professionalmente nei confronti del pubblico l'attività di agente in attività finanziaria senza essere iscritto nell'elenco di cui all'articolo 128-quater, comma 2, è punito con la reclusione da 5 anni a 7 anni, con la multa da euro 20.000 a euro 100.000 e con l'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni.
“2. Chiunque collabori e permette di far esercitare professionalmente, ad uno o più soggetti, nei confronti del pubblico l'attività di agente in attività finanziaria ad un soggetto non iscritto nell'elenco di cui all'articolo 128-quater, comma 2, è punito con la reclusione da 5 anni a 7 anni e con la multa da euro
20.000 a euro 100.000 e con l'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni.
“3. Chiunque esercita professionalmente nei confronti del pubblico l'attività di mediatore creditizio senza essere iscritto nell'elenco di cui all'articolo 128-sexies, comma 2, è punito con la reclusione da 5 anni a 7 anni, con la multa da euro 20.000 a euro 100.000 e con l'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni.
“4. Chiunque collabori e permette di far esercitare professionalmente, ad uno o più soggetti, nei confronti del pubblico l'attività di mediatore creditizio ad un soggetto non iscritto nell'elenco di cui all'articolo 128- sexies, comma 2, è punito con la reclusione da 5 anni a 7 anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000 e con l'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni”.
Art. 2
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Banca d’Italia, sentito le Associazioni di categoria più rappresentative in ambito nazionale, l’Associazione bancaria italiana, l’Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, emana un protocollo d’intesa, al fine di promuovere iniziative periodiche, per pubblicizzare gli effetti economici negativi e distorsivi per il mercato, in relazione all’esercizio abusivo dell’attività di agente finanziario o mediatore creditizio, nonché le conseguenze sfavorevoli nei confronti dei consumatori e degli operatori del settore del credito, derivanti da tale pratica illegale.
Art. 3
1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°settembre 1993, n.385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 128-quater, comma 4, è sostituito dal seguente:
“4. Gli agenti in attività finanziaria svolgono la loro attività su mandato di un solo intermediario o di più intermediari.”;
b) all’articolo 128-sexies, il comma 4 è sostituito dal seguente: 4” Il mediatore creditizio e il consulente di cui al comma 2-bis, svolgono la propria attività senza essere legati ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l’indipendenza, come convenzioni e accordi commerciali.
c) l’articolo 128-octies è soppresso.
Art. 4
All'articolo 7 allegato 2 comma 2 (tempi di conservazione) del "Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti [9141941]", sono apportate le seguenti modificazioni:
2. Le informazioni creditizie di tipo negativo relative a ritardi nei pagamenti, successivamente regolarizzati, possono essere conservate in un SIC fino a:
a) trenta giorni dalla data di registrazione dei dati relativi alla regolarizzazione di ritardi.
b) sei mesi dalla data di registrazione dei dati relativi alla regolarizzazione di ritardi sanati a saldo e stralcio;
PDL “Bonus Locazioni per contratti ad uso non abitativo”
Si propone la seguente disposizione normativa:
Ai locatori di immobili ad uso commerciale che, durante lo stato di emergenza Covid - dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2021 - e fino all’eventuale ulteriore proroga, hanno provveduto o provvedano a concedere al proprio conduttore una riduzione del canone di locazione sino al 50%, viene riconosciuto un bonus pari al 60% dell’importo ridotto a titolo di credito d’imposta. Al fine di poter beneficiare del bonus, l’accordo di riduzione deve essere regolarmente comunicato all’Agenzia delle Entrate.
Per i soggetti locatori che hanno usufruito dei precedenti bonus locazione (DL 18/2020 “decreto cura Italia”, DL 137/2020 “decreto ristori” e DL 149/2020 “ristori bis”), vanno detratti gli importi di precedente assegnazione del credito già riconosciuto.
Ratio della norma:
La norma è volta a premiare la libera volontà del locatore, che consapevole delle difficoltà economiche durante lo stato di emergenza del conduttore, Partita Iva, ha sostenuto la continuità d’impresa rinunciando a quote di un proprio reddito.