CONTRATTO PER LA VENDITA E LA COLTIVAZIONE DI GRANO DURO ITALIANO
CONTRATTO PER LA VENDITA E LA COLTIVAZIONE DI GRANO DURO ITALIANO
“XXXXXXX”
Tra le seguenti parti:
“ ” con sede in ’ rappresentata dal Sig. _ , CF. e XXXX, di seguito più semplicemente indicato con il termine “STOCCATORE”
E
l’Azienda Agricola “ ” con sede in rappresentata dal Sig.
_, CF. PIVA, , N° FASCICOLO AGEA riportato nella scheda di coltivazione, di seguito più semplicemente indicato con il termine “PRODUTTORE”.
E
La società De Matteis Agroalimentare S.p.A. con sede in FLUMERI rappresentata dal Dott. Xxxxx Xx Xxxxxxx, PIVA, 00520460643, di seguito più semplicemente indicato con il termine “INDUSTRIA”
PREMESSO CHE:
a) Il produttore, è proprietario/conduttore dei terreni siti in agro di_ _ _ in località
_ identificati come da scheda di coltivazione allegata e idonei alla coltivazione del grano duro delle varietà contrassegnate nel Disciplinare di produzione allegato al presente accordo (di seguito più semplicemente “Disciplinare”), che verranno acquistate presso lo stoccatore;
b) Lo stoccatore è dotato di apparecchiature per la determinazione delle caratteristiche merceologiche della granella, eccezion fatta per le analisi delle tossine, metalli pesanti e residui fitosanitari ed è dotato di silos orizzontali e/o verticali idonei allo stoccaggio differenziato della granella e alla buona conservazione della merce.
c) L’Industria ha interesse ad acquistare dallo Stoccatore la granella prodotta secondo le regole di cui al presente accordo, avente le caratteristiche tecniche meglio indicate nel testo del presente contratto, per cui si impegna a perfezionare l’acquisto della stessa.
d) Lo stoccatore si obbliga a vendere all’Industria tutto il grano prodotto nella campagna 2016/2017 e consegnatogli dal produttore che sottoscrive il presente accordo;
e) Lo stoccatore e il produttore intendono regolamentare le fasi di acquisto del seme, della coltivazione e della vendita della granella, nonché definire la qualità e il prezzo di vendita della stessa.
Tutto ciò premesso, le sopraindicate parti stipulano e convengono quanto segue:
1. PREMESSA
Le premesse di cui ai punti a), b), c), d), e) costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. OBBLIGHI DELLE PARTI
Lo stoccatore, sottoscrivendo il presente accordo, accetta di fornire al produttore la varietà di seme prevista dal Disciplinare necessaria a soddisfare le superfici che il produttore ha dichiarato.
Lo stoccatore si obbliga a fornire assistenza tecnica al produttore, coadiuvato dallo Staff tecnico individuato dall’Industria e a raccogliere le informazioni legate al processo produttivo.
Il produttore si impegna a riportare le informazioni di cui in premessa (punto a) richiamate nella scheda di coltivazione allegata al presente accordo, che dovrà essere diligentemente redatta e trasmessa anche telematicamente dallo staff tecnico individuato dall’Industria. Si precisa che il numero di fascicolo AGEA riferito al produttore, risulta inserito nella scheda di coltivazione per consentire ogni eventuale opportuna verifica da parte dello staff tecnico dell’industria. La scheda di coltivazione andrà compilata annualmente.
E’ obbligo dello stoccatore di realizzare un piano di semina così come indicato nel disciplinare di coltivazione allegato.
Il disciplinare viene consegnato al Produttore contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo; con la sottoscrizione, ne accusa la ricezione.
3. OBBLIGHI DEL PRODUTTORE
Il Produttore si obbliga a:
3.1. comunicare la superficie e i dati di individuazione delle particelle interessate alla coltivazione delle varietà previste dal Disciplinare di cui in premessa annualmente.
3.2. attenersi al processo produttivo osservando il Disciplinare;
3.3. comunicare allo stoccatore tutte le operazioni colturali effettuate (concimazioni, diserbi, trattamenti, etc.) e i prodotti utilizzati, in conformità del Disciplinare;
3.4. produrre e conservare tutta la documentazione agronomica necessaria secondo la scheda di coltivazione allegata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto;
3.5. consentire la verifica del rispetto del Disciplinare da parte dello Stoccatore o da parte di eventuali operatori preposti dall’Industria (ditta sementiera, tecnico di campo, etc);
3.6. vendere e/o consegnare tutta la granella prodotta in esecuzione del presente accordo allo stoccatore;
3.7. comunicare all’Industria il quantitativo effettivamente prodotto oggetto del presente accordo.
4. OBBLIGHI DELLO STOCCATORE
Lo Stoccatore si obbliga ad acquistare dal Produttore tutta la granella prodotta in virtù del presente accordo avente le seguenti caratteristiche medie sul coacervo della produzione consegnata: Peso ettolitrico 78 kg/hl min., proteine 14,5% min. sulla s.s. (sostanza secca); Umidità max 12%; chicchi bianconati max 25%; Chicchi germinati, volpati e fusariati 6% max; Chicchi striminziti 4% max; Chicchi spezzati 3% max; farinosi 0,5% max; Grano tenero 2% max; nulli e corpi estranei 2,0 % max. Non è tollerata alcuna presenza di insetti vivi o morti e la merce è da intendersi sana, leale e mercantile. Tutta la granella dovrà essere conforme a quanto stabilito dalla normativa vigente in merito alla presenza di tossine, metalli pesanti e residui di antiparassitari. In relazione a quest’ultimo punto lo stoccatore si impegna ad effettuare solo trattamenti che prevedono l’uso di fosfina protetta o refrigerazione in atmosfera controllata e a far si che lo stato di conservazione della granella sia esente da chicchi attaccati da parassiti (chicchi bucati).
5. OBBLIGHI DELL’INDUSTRIA
L’Industria si impegna a ritirare tutta la granella di cui al presente accordo entro e non oltre i termini fissati nella successiva clausola n. 9 del presente accordo.
6. MODALITA’ DI ESECUZIONE
La merce sarà resa “franco arrivo stoccatore” salvo quanto diversamente ed espressamente pattuito tra il produttore e lo stoccatore. Al momento della consegna verranno prelevati n. 4 campioni che saranno sigillati in contraddittorio tra le parti e verranno conservati come segue: 1 dal produttore, 2 dallo stoccatore e 1 dall’Industria. I campioni verranno prelevati per ogni singola consegna e su ciascuno di essi sarà eseguita l’analisi di elettroforesi onde accertare l’effettiva rispondenza del prodotto consegnato a quello prescelto e indicato nel Disciplinare. La merce sarà resa all’Industria “franco partenza stoccatore” salvo quanto diversamente ed espressamente pattuito tra l’Industria e lo stoccatore.
7. PREZZO
Il prezzo riconosciuto al produttore varia in funzione del ‘prezzo di mercato’. Per ‘prezzo di mercato’ di intende la
media aritmetica semplice - (valore minimo + valore massimo)/2 - delle quotazioni settimanali del mercuriale pubblicato dalla C.C.I.A.A. di Foggia alla voce “frumento duro fino” comprese nel periodo di riferimento di cui al successivo punto 9.
In particolare, qualora il prezzo di mercato risultasse inferiore a 250 Eur/TM, il prezzo al produttore sarà pari a 250 Eur/TM. Qualora il prezzo di mercato fosse compreso tra 230 Eur /TM e 250 Eur/TM il prezzo al produttore sarà incrementato di un premio fisso di 5 Eur/TM (vedi Tab.1).
Nel caso in cui il prezzo di mercato risultasse superiore a 250 Eur/TM, il prezzo riconosciuto al produttore sarà pari al prezzo di mercato incrementato di un premio fisso di 9 Eur/TM (vedi Tab.1). Qualora il prezzo di mercato risultasse superiore alla soglia di 370 Eur/TM, il prezzo riconosciuto al produttore sarà di 370 Eur/TM (vedi Tab.1).
In tutti i casi sopra indicati, al prezzo riconosciuto al produttore si applicherà un premio addizionale commisurato al livello di proteine della granella consegnata, così come indicato nella Tabella 1.
Tab. 1 Premialità per la definizione dei prezzi al produttore per qualità rispondente al punto 4
Condizioni economiche Proteine > = 14,5% | Prezzi di Mercato : media borsa Merci FOGGIA | ||||
< 230 € | > 230 € < 250 € | > 250 € < 370 € | > 370 € | ||
Prezzo al Produttore | Eur/TM | 250 | 250 | Pr.Mercato | 370 |
Premio Fisso al Produttore | Eur/TM | 0 | 5 | 9 | 0 |
Premio addizionale Fraz.Prot. (0,1%) | |||||
14,60% <Prot< 15,50% | Eur/TM | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 1,5 |
Prot > 15,50% su s.s. | Eur/TM | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 1,5 |
Prot > 16,00% su s.s. | Eur/TM | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Prezzo allo stoccatore | Eur/TM | + 25 | + 25 | + 25 | + 25 |
Il prezzo riconosciuto allo stoccatore sarà pari al prezzo al produttore maggiorato di 25 Eur/TM quale compenso per la conservazione, il mantenimento e la pre-pulitura della granella, nel rispetto dei parametri di ‘nulli’ e ‘corpi estranei’ non eccedenti il limite massimo dello 0,8%. In caso di granella con valori di ‘nulli’ e ‘corpi estranei’ eccedenti il limite dello 0,8%, allo stoccatore verrà applicata una detrazione di 2,5 Eur/TM ogni 0,2 % di ‘nulli’ e ‘corpi estranei’ eccedenti.
8. CASI PARTICOLARI
Nel caso in cui il contenuto proteico della granella fosse inferiore al limite minimo di proteine sulla s.s. di 14,3%, ma compreso tra 13,5% e 14,3% sulla s.s., e ferme restando le altre caratteristiche della granella di cui al punto 4, il prezzo al produttore verrà definito in base al ‘prezzo di mercato’ della voce avente le caratteristiche merceologiche più prossime alla qualità della granella prodotta e consegnata, incrementato della premialità prevista in Tab. 2.
Tab.2 Premialità per la definizione dei prezzi al produttore con proteine >= 13,5% e <14,30%
Condizioni economiche 13,5% Proteine < 14,3% | Prezzi di Mercato : Borsa Merci FOGGIA | ||||
< 230 € | > 230 € < 250 € | > 250 € < 370 € | > 370 € | ||
Prezzo al Produttore | Eur/TM | Pr.Mercato | Pr.Mercato | Pr.Mercato | 370 |
Premio Fisso al Produttore | Eur/TM | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premio addizionale Fraz.Prot.(0,1%) | |||||
13,50% <Prot< 14,30% | Eur/TM | 1,0 | 1,0 | 1,0 | -1,0 |
Prezzo allo stoccatore | Eur/TM | + 25 | + 25 | + 25 | + 25 |
Per la granella con proteine inferiori al 14,5%, ma superiori al 14,3%, il prezzo di liquidazione applicato al produttore sarà determinato detraendo dal prezzo calcolato in base alla Tab. 1 il premio addizionale previsto nei singoli casi.
Qualora il prezzo di mercato risultasse superiore alla soglia di 370 Eur/TM, per gli agricoltori che avranno prodotto la granella con proteine comprese tra 13,5% e 14,30%, il prezzo al produttore verrà determinato detraendo dal prezzo di 370 Eur/TM le premialità previste in Tab. 2.
In tutti i casi sopra indicati, il prezzo riconosciuto allo stoccatore sarà pari al prezzo al produttore maggiorato di 25 Eur/TM quale compenso per la conservazione, il mantenimento e la pre-pulitura della granella, nel rispetto dei parametri di ‘nulli’ e ‘corpi estranei’ non eccedenti il limite massimo dello 0,8%. In caso di granella con valori di ‘nulli’ e ‘corpi estranei’ eccedenti il limite dello 0,8%, allo stoccatore verrà applicata una detrazione di 2,5 Eur/TM ogni 0,2 % di ‘nulli’ e ‘corpi estranei’ eccedenti.
Nel caso in cui la granella risultasse avere un contenuto proteico inferiore al 13,50 % su s.s. il relativo prezzo sarà liberamente stabilito d’intesa tra stoccatore e produttore, essendo la stessa di qualità inferiore rispetto a quella richiesta dal presente accordo. Le condizioni di cui al presente punto 8 si applicano solo a quei produttori che avranno rispettato il disciplinare e avranno consegnato la scheda di coltivazione compilata entro 8 gg dalla data di completamento delle operazioni di raccolta.
9. MODALITA’ RITIRO E PAGAMENTO
Il quantitativo di granella verrà ritirato e pagato dall’Industria in tre tranche, secondo le modalità di cui alla tab 3.
Tab.3. Definizione delle modalità di ritiro e pagamento per la campagna di semina 2016-2017
TRANCHE CONSEGNA PAGAMENTO PAGAMENTO PERIODI DI RIFERIMENTO STOCCATORE PRODUTTORE PER CALCOLO PREZZI ENTRO IL: C.C.I.A.A. FOGGIA | ||||
1 | 05/10/2017 | 15/10/2017 | 30/10/2017 | 01/07/2017-05/10/2017 |
2 | 31/01/2018 | 15/02/2018 | 28/02/2018 | 06/10/2018-31/01/2018 |
3 | 15/05/2018 | 25/05/2018 | 31/05/2018 | 01/02/2018-15/05/2018 |
10. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il produttore è obbligato al rispetto del Disciplinare, con particolare riferimento al vincolo relativo alle varietà in esso individuate e contrassegnate. Qualora il produttore violi il Disciplinare, in special modo utilizzando altre e diverse varietà, il presente contratto si intenderà risolto nei confronti del produttore, fatto salvo in ogni caso il diritto di brevetto del soggetto titolare della varietà ad agire in via diretta nei confronti del produttore stesso.
11. OBBLIGHI ACCESSORI
Le parti si obbligano a far rispettare il presente accordo ad ogni avente causa a qualsiasi titolo. Il presente contratto non potrà essere ceduto senza il consenso scritto di tutte le parti.
12. PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti del D.L. n° 196/2003 relativo alla tutela dei dati personali, le parti dichiarano di essere informate che i dati personali che le riguardano, verranno utilizzati esclusivamente nel rispetto delle clausole contrattuali e degli obblighi di legge inerenti alla stipula e gestione del presente accordo. Lo stoccatore e il produttore che sottoscrivono il presente contratto si obbligano nei confronti dell’Industria a non divulgare a terzi estranei al rapporto le informazioni ivi contenute comprese quelle del Disciplinare di produzione. In caso di
violazione lo stoccatore e il produttore saranno tenuti al risarcimento del danno nei confronti dell’Industria.
13. REQUISITI LEGALI
Il produttore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara quanto segue: Dichiarazione di sicurezza:
- Il produttore dichiara di aver effettuato la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei propri lavoratori ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 81/2008 e di aver redatto il relativo Documento di Valutazione dei Rischi; che tutti i lavoratori addetti alle attività oggetto dell’appalto sono stati informati e formati sulla sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 con riferimento ai rischi delle proprie mansioni; che tutti i lavoratori addetti alle attività oggetto dell’appalto sono stati giudicati dal Medico competente idonei allo svolgimento della propria mansione; che tutti i lavoratori addetti alle attività oggetto dell’appalto sono in possesso dei DPI necessari allo svolgimento della propria mansione e sono stati informati e formati sul loro corretto e sicuro utilizzo;
- che l’impresa dispone dell’organizzazione, dei mezzi ed attrezzature di lavoro (certificate) necessari allo svolgimento delle attività oggetto dell’appalto e che le stesse sono tutte rispondenti alle disposizioni vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e vengono regolarmente verificate e mantenute secondo le modalità prescritte nei relativi libretti d’uso e manutenzione;
Dichiarazione di abilitazione all’utilizzo di prodotti fitosanitari:
- l’impresa è in possesso dei requisiti che riguardano gli UTILIZZATORI di fitofarmaci: infatti è in possesso del patentino per acquistare tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale, ciò significa che tutti coloro che acquistano, manipolano e distribuiscono i prodotti fitosanitari, hanno il patentino;
Dichiarazione smaltimento rifiuti:
- l’impresa è in possesso dei requisiti che riguardano la corretta gestione e il corretto smaltimento dei rifiuti agricoli e dei rifiuti generati durante le fasi di lavoro o generati durante l’utilizzo di prodotti chimici (fitofarmaci, ecc.).
Dichiarazione sulle retribuzioni:
- l’impresa è in regola con il versamento dei contributi INPS ed INAIL per i propri dipendenti e che risultano essere tutti regolarmente assunti.
Altre dichiarazioni:
- l’impresa opera in conformità con la normativa nazionale e locale relativamente alla gestione, difesa e fertilità del suolo, all’utilizzo e la tutela delle acque, allo stoccaggio e conservazione dei fitofarmaci, dei fertilizzanti e dei carburanti, all’utilizzo delle sostanze nutritive (fertilizzanti) delle colture e alla tutela della biodiversità regolamentata.
14. CLAUSOLA COMPROMISSORIA IN FAVORE DELL’ AGER
Qualsiasi controversia dovesse insorgere, la giurisdizione prevista è quella della Camera Arbitrale di Bologna ivi compresa la clausola compromissoria in arbitrato irrituale che la parti dichiarano di conoscere ed accettare.
15. DURATA
Il contratto ha validità triennale. L’industria si riserva di modificare annualmente le modalità di definizione del prezzo, il disciplinare di coltivazione e le modalità di ritiro e pagamento dandone comunicazione prima della nuova stagione di semina.
Oggi,
PRODUTTORE STOCCATORE INDUSTRIA
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del c.c., vengono specificatamente approvate per iscritto, i seguenti punti: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15..
Oggi,
PRODUTTORE STOCCATORE INDUSTRIA