CONTRATTO DI PROGRAMMA
CONTRATTO DI PROGRAMMA
PER GLI INVESTIMENTI E LE MANUTENZIONI STRAORDINARIE SULLA RETE FERROVIARIA REGIONALE IN CONCESSIONE
A FERROVIENORD S.P.A.
così come integrato e modificato dagli aggiornamenti del
28 dicembre 2017, 23 luglio 2018, 31 luglio 2019, 14 dicembre 2020,
23 novembre 2021, 1° marzo 2022, 14 novembre 2022 e 09 ottobre
2023
TRA REGIONE LOMBARDIA
E FERROVIENORD S.p.A.
RELATIVO AL PERIODO 28/07/2016 - 31/12/2027
L’anno duemilasedici il giorno 28 del mese di luglio in Milano con la presente scrittura privata, da registrarsi solo in caso d’uso
tra
la Regione Lombardia (d’ora in poi Regione), in qualità di Ente Concedente della rete ferroviaria regionale, con sede in Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxxx 0, codice fiscale 80050050154 e partita IVA n. 12874720159, nella persona di Xxxx Xxxxxxx, nato a Varese il 06/09/1965 nella sua qualità di Direttore Generale della Direzione Infrastrutture e Mobilità, presso la sede della Regione, in forza della deliberazione di Giunta Regionale n. X/5476 del 25/07/2016
E
la Società FERROVIENORD S.p.A. (d’ora in poi FERROVIENORD), con sede in Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx 00, codice fiscale e partita IVA n. 06757900151, rappresentata da Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, nato a Codogno il 07/09/1967, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, munito degli occorrenti poteri in forza della delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/07/2016
VISTI:
– il decreto legislativo n. 422 del 19 novembre 1997 “Conferimento alle Regioni ed agli Enti Locali di funzioni in materia di trasporto pubblico locale a norma dell’art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59” e successive modificazioni e integrazioni;
– l’Accordo di Programma Quadro concernente la realizzazione di un sistema integrato di accessibilità ferroviaria e stradale all’aeroporto di Malpensa, sottoscritto il 1° settembre 1999 nell’ambito dell’Intesa Istituzionale di Programma tra Presidenza del Consiglio dei Ministri e Regione Lombardia del 3 marzo 1999;
– l’Accordo di Programma tra il Ministero dei Trasporti e della Navigazione e la Regione Lombardia per il trasferimento alla Regione delle funzioni amministrative e programmatorie relative alla rete ed ai servizi in concessione a FERROVIENORD S.p.A., sottoscritto il 2 marzo 2000 ai sensi dell’art. 8 del citato d.lgs. n. 422/97;
– il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 novembre 2000 “Individuazione e trasferimento alle regioni delle risorse per l’esercizio delle funzioni e compiti conferiti ai sensi degli articoli 8 e 12 del Decreto Legislativo 19 novembre 1997 n. 422 in materia di trasporto pubblico locale”;
– il regolamento regionale 26 novembre 2002 n. 11 “per la gestione tecnica e finanziaria degli interventi sulla rete ferroviaria regionale in concessione a norma dell’art. 23 della legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni”;
– la legge regionale 4 aprile 2012 n. 6 “Disciplina nel settore dei trasporti”;
CONSIDERATO che FERROVIENORD S.p.A. è concessionaria di Regione Lombardia per la realizzazione, l’esercizio e la gestione dell’infrastruttura ferroviaria regionale in forza della Deliberazione di Giunta regionale n. 4823 del 15 febbraio 2016 per il periodo 18 marzo 2016 – 31 ottobre 2060;
DATO ATTO che la Concessione prevede:
– la sottoscrizione del Contratto di Programma per la definizione degli investimenti relativi al rinnovo, ampliamento ed ammodernamento infrastrutturale e tecnologico nonché degli interventi di straordinaria manutenzione;
– la sottoscrizione del Contratto di Servizio per la Gestione dell’infrastruttura
Ferroviaria Regionale;
VISTI:
– l’art. 10 della legge 8 giugno 1978, n. 297 “Provvidenze per sovvenzioni annue di esercizio in favore delle ferrovie Nord Milano, Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea”;
– l’”Accordo di Programma ai sensi dell’articolo 4 del D.Lgs. 281/97 ai fini dell’attuazione dell’art. 15 del D.Lgs. 422/97 in materia di investimenti nel settore dei trasporti”, sottoscritto il 12 novembre 2002 da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Lombardia, che dà concreta attuazione agli impegni già assunti in materia di investimenti inerenti la rete e il trasporto ferroviario in concessione a FERROVIENORD S.p.A. nei termini e con le modalità previste dall’art. 15 del decreto legislativo n. 422/97;
– la rimodulazione dell’Accordo sopra citato proposta dalla Giunta regionale con delibera n. VII/20131 del 23 dicembre 2004 e approvata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con decreto dirigenziale n. 2652 (TIF2) del 14 giugno 2005;
– l’Accordo, sottoscritto il 20 dicembre 2002 tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Lombardia per la realizzazione della nuova stazione FNME di Milano Affori, connessa con il prolungamento della linea M3 della metropolitana, grazie alla disponibilità di risorse economiche sulla legge 211/92;
– l’Accordo tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Lombardia ad integrazione dell’Accordo di Programma del 12 novembre 2002 sottoscritto ai sensi dell’articolo 4 del D.Lgs. 281/97 ai fini dell’attuazione
dell’art. 15 del D.Lgs. 422/97 in materia di investimenti nel settore dei trasporti”, sottoscritto il 9 marzo 2011, per il finanziamento degli interventi infrastrutturali con le Leggi n. 910/86 e n. 385/90;
– l’Accordo Integrativo all’Accordo di Programma del 12 novembre 2002 in materia di investimenti nel settore dei trasporti tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Lombardia, sottoscritto il 14 marzo 2011, che individua i lavori e le forniture per il potenziamento e l’ammodernamento della rete ferroviaria e individua un nuovo finanziamento al fine di integrare e completare il programma degli interventi originariamente previsto;
– il Contratto di Programma per gli Investimenti sulla rete ferroviaria in concessione approvato con D.G.R. n. VIII/10625 del 25 novembre 2009 e sottoscritto il 3 dicembre 2009 da Regione Lombardia e FERROVIENORD S.p.A., che definisce gli impegni reciproci dei soggetti sottoscrittori in relazione agli interventi di sviluppo e valorizzazione della rete regionale;
– i successivi due aggiornamenti del Programma di interventi alla rete ferroviaria regionale in concessione a FERROVIENORD S.p.A. di cui al Contratto di Programma del 3 dicembre 2009 approvati rispettivamente con DGR n. IX/2675 del 14 dicembre 2011 e DGR n. X/4423 del 30 novembre 2015, che individuano gli interventi da attuarsi sulla rete ferroviaria regionale in concessione;
– il Patto per la Regione Lombardia (a seguire “Patto”) sottoscritto da Presidenza del Consiglio dei Ministri e Regione Lombardia il 25 novembre 2016, che, a conclusione del processo di concertazione interistituzionale e ai sensi dell’art. 2, comma 203, della legge 662/1996, ha previsto di avviare e sostenere un percorso unitario di intervento sul territorio lombardo finalizzato allo sviluppo economico, produttivo ed occupazionale nonché al potenziamento del sistema infrastrutturale, della sostenibilità ambientale e della sicurezza del territorio, identificando gli interventi prioritari per i quali è ritenuta necessaria un’azione coordinata, con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati;
– la Convenzione tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Lombardia e FERROVIENORD Spa regolante il finanziamento per assicurare la realizzazione del piano nazionale per la sicurezza ferroviaria (Asse Tematico F – linea azione “sicurezza ferroviaria”), nell’ambito del Piano Operativo del Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020, a valere sulle risorse di quest’ultimo, ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 703, e della delibera CIPE del 10 agosto 2016, n. 25, nonché della delibera CIPE 1 dicembre 2016, n. 54, di cui Regione ha approvato lo schema con DGR n. X/7206 del 09/10/2017 ed ha sottoscritto il 10 ottobre
2017 con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e FERROVIENORD S.p.A.;
– la Convenzione tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Lombardia e FERROVIENORD Spa regolante il finanziamento a valere sulle risorse del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, istituito dall’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di cui Regione ha approvato lo schema con DGR n. XI/2053 del 31/07/2019 ed ha sottoscritto il 17 ottobre 2019 con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e FERROVIENORD S.p.A.;
– la delibera n. X/7587 del 18 dicembre 2017, con cui Regione Lombardia ha approvato un elenco di interventi infrastrutturali e ambientali, scaturito da un’attività di confronto con il territorio e in particolare con le Province e i Comuni Capoluogo;
– il Decreto n. 30 del 1° febbraio 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il “Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del paese, articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinato a interventi di messa in sicurezza delle ferrovie non interconnesse alla rete nazionale”;
– la L.R. n. 26 del 30 dicembre 2019 "Bilancio di previsione 2020-2022" e la
L.R. 18 del 07 agosto 2020 "Assestamento al Bilancio 2020/2022" che hanno stanziato l’importo di € 15.000.000,00 in favore del progetto di potenziamento del Nodo di Bovisa sul capitolo n. 14401 del Bilancio regionale;
– il Decreto della Direzione Generale dei Sistemi di Trasporto ad Impianti Fissi e del Trasporto Pubblico Locale n. 286 dell’8 ottobre 2020 – registrato alla Corte dei Conti con protocollo n. 3410 del 25 ottobre 2020 – con il quale il Direttore Generale approva la rimodulazione degli interventi di cui all’allegato 3 dell’Accordo di Programma stipulato ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 422/97 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione LOMBARDIA, in data 12 novembre 2002, e successivo accordo di programma integrativo del 14 marzo 2011 secondo la nuova programmazione degli interventi di cui trattasi deliberata dalla Giunta regionale con X.X.X. x. XX/000 xxx 00/00/00;
– il Decreto n. 182 del 29/04/2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha disposto il piano di riparto delle risorse stanziate dall’articolo 1, comma 95, della Legge n. 145 del 30/12/2018 concernente il «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» istituendo un fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del paese;
– la Convenzione tra Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Regione Lombardia e FERROVIENORD Spa regolante il finanziamento a
valere sulle risorse di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 182 del 29/04/2020 “Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 destinato a interventi per la messa in sicurezza delle ferrovie non interconnesse alla rete nazionale”, di cui Regione ha approvato lo schema con DGR n. XI/4799 del 31/05/2021 ed ha sottoscritto il 5 ottobre 2021 con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e FERROVIENORD S.p.A.;
– il Fondo Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 59 del 6 maggio 2021 convertito dalla Legge n. 101 del 1° luglio 2021; il Decreto n. 363 del 23/09/2021 del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, avente ad oggetto il riparto delle risorse del Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (cd. PNRR) di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 59 del 6 maggio 2021 convertito dalla Legge n. 101 del 1° luglio 2021;
– il Decreto Interministeriale n. 146 del 17/05/2022, recante attuazione dell’articolo 2 commi 1 e 2 della legge 9 agosto 2017, n. 128 “Disposizioni per l’istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico”, così come modificata dalla legge 11 luglio 2019, n. 71, di individuazione della linea Malnate Olona - Confine Svizzero nell'elenco delle tratte ferroviarie ad uso turistico;
– il Decreto n. 198 del 30/06/2022 del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili che ha definito le finalità dell’Investimento 3.4 “Sperimentazione dell’idrogeno per il trasporto ferroviario”, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – componente M2C2;
– il Decreto dirigenziale n. 235 del 26/07/2022 della Direzione Generale per il Trasporto pubblico locale e regionale e la mobilità pubblica sostenibile – Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, avente ad oggetto la rimodulazione degli interventi ammessi a finanziamento in funzione delle richieste pervenute ai sensi dell’art. 5 del decreto ministeriale del 23 settembre 2021, n. 364 del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, avente ad oggetto il riparto delle risorse del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'art.1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 destinato a interventi per il potenziamento e l'ammodernamento delle ferrovie regionali nonché delle risorse disponibili di cui al Decreto del Ministro del 29 aprile 2020, n. 182);
– il Decreto n. 416 del 23/12/2022 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avente ad oggetto la rimodulazione delle risorse, per gli esercizi finanziari dal 2020 al 2026, pari complessivamente a € 1.550.000.000,
previste dal Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, già assegnate dal DM 363/2021;
– il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune, convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41;
RILEVATO che:
– il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) con deliberazione n. 56 del 1° dicembre 2016 ha determinato la dotazione finanziaria del Patto per la Regione Lombardia a valere su risorse FSC 2014- 2020 in 718.700.000 euro;
– il Patto prevede il finanziamento dei progetti mediante risorse nazionali, regionali e dell’Unione Europea, attivando sul territorio lombardo 00.000.000.000 euro, di cui 718.700.000 euro a valere sul FSC 2014-2020 e impegnando, nella sua attuazione, le istituzioni a livello locale, regionale e nazionale;
– nell’allegato A del Patto sono identificate le aree tematiche, gli interventi e le relative risorse; nell’ambito dell’Area tematica “Infrastrutture” sono previsti, in particolare:
• 35.000.000 euro a valere su risorse FSC 2014-2020 da destinarsi a interventi per la messa in sicurezza delle linee ferroviarie ex concesse (rete Ferrovienord);
• 80.000.000 euro a valere su risorse FSC 2014-2020 da destinarsi al collegamento ferroviario terminal T2 Malpensa – Gallarate;
– la delibera CIPESS n. 31 del 29 aprile 2021 - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2021 - con la quale è stato approvato il Piano sviluppo e coesione di Regione Lombardia e che individua il taglio delle risorse FSC 2014-2020 per complessivi euro 143,8 milioni, di cui:
• 15,32 milioni di euro relativi al progetto del Nodo di Bovisa;
• 80,00 milioni di euro relativi al progetto di collegamento tra il Terminal 2 dell’xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx;
– la L.R. n. 15 del 6 agosto 2021 “Assestamento al bilancio 2021-2023 con
modifiche di leggi regionali”;
VISTI altresì:
– la Convenzione tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Lombardia e Ferrovienord Spa regolante il finanziamento per assicurare la realizzazione del piano nazionale per la sicurezza ferroviaria (Asse Tematico F – linea azione “sicurezza ferroviaria”), nell’ambito del Piano Operativo del Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020, a valere sulle risorse di quest’ultimo, ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 703, e della delibera CIPE del 10 agosto 2016, n. 25, nonché della delibera CIPE 1 dicembre 2016, n. 54, di cui Regione ha approvato lo schema con DGR n. X/7206 del 09/10/2017 ed ha sottoscritto il 10 ottobre 2017 con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e FERROVIENORD S.p.A.;
– la delibera n. X/7587 del 18 dicembre 2017, con cui Regione Lombardia ha approvato un elenco di interventi infrastrutturali e ambientali, scaturito da un’attività di confronto con il territorio e in particolare con le Province e i Comuni Capoluogo;
– il Decreto n. 30 del 1° febbraio 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il “Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del paese, articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinato a interventi di messa in sicurezza delle ferrovie non interconnesse alla rete nazionale”;
– la L.R. n. 26 del 30 dicembre 2019 "Bilancio di previsione 2020-2022" e la
L.R. 18 del 07 agosto 2020 "Assestamento al Bilancio 2020/2022" che hanno stanziato l’importo di € 15.000.000,00 in favore del progetto di potenziamento del Nodo di Bovisa sul capitolo n. 14401 del Bilancio regionale;
– la L.R. n. 17 del 8 agosto 2022 “Assestamento al bilancio 2022-2024 con
modifiche di leggi regionali”;
– la l.r. n. 35 del 30 dicembre 2022 di approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025;
RICHIAMATI:
– la “Call for Proposals Concerning Projects of common interest under the connecting europe facility in the field of trans-european transport network multi-annual work programme 2014-2020 cef transport 2019 - general envelope on the basis of the commission implementing decision c(2019)7303 of 16 october 2019 – annex I” a cui FERROVIENORD SpA ha partecipato per ottenere parte del cofinanziamento necessario alla realizzazione del collegamento del Terminal 2 dell’aeroporto di Malpensa con la linea ferroviaria del Sempione a Gallarate;
– la “COMMISSION IMPLEMENTING DECISION amending Implementing Decision C(2014)1921 establishing a Multi-Annual Work Programme for financial assistance in the field of Connecting Europe Facility (CEF) -
Transport sector for the period 2014-2020” del 16 ottobre 2019, che, con la linea di finanziamento “(a) budget line 06020101: Removing bottlenecks, enhancing rail interoperability, bridging missing links and improving cross- border sections: EUR 8.469.927.065,00 out of which, for Programme Support Actions: EUR 82.993.815.00”, concede il cofinanziamento al progetto di collegamento del Terminal 2 dell’aeroporto di Malpensa con la linea ferroviaria del Sempione a Gallarate per un importo pari a € 55.937.000,00;
– il GRANT AGREEMENT under the Connecting Europe Facility (Cef) - Transport Sector - Agreement n. INEA/CEF/TRAN/M2019/2112418, Action n: 2019-IT- TM-0167-W che rappresenta l’atto di convenzione sottoscritto da INEA (Innovation and Networks Executive Agency), FERROVIENORD S.p.A e SEA per l’impegno al cofinanziamento della Comunità Europea e SEA per la realizzazione del collegamento del Terminal 2 dell’aeroporto di Malpensa con la linea ferroviaria del Sempione a Gallarate;
VISTE:
– la legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” che, in relazione allo svolgimento delle Olimpiadi invernali 2026, ha riservato per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità, un finanziamento di 50 milioni di euro per l'anno 2020, 180 milioni di euro per l'anno 2021, 190 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026 per un totale di 1 miliardo di euro, rinviando l’identificazione delle opere a successivi provvedimenti ministeriali;
– la legge 8 maggio 2020, n. 31 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria” che ha previsto gli organi preposti all’organizzazione e all’attuazione dei Giochi istituendo in particolare il Consiglio olimpico congiunto Milano Cortina 2026, il Comitato organizzatore e la Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. con lo scopo, quest’ultima, di realizzare, quale centrale di committenza e stazione appaltante, anche stipulando convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, le opere di accessibilità individuate;
– la legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 “Interventi per la ripresa economica” che prevede, tra gli altri, investimenti per interventi destinati ai Giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026;
– la DGR n. XI/ 3674 del 13/10/2020 con la quale la Giunta regionale formula favorevole volontà di intesa - ai sensi dell’articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, - sulla proposta di decreto interministeriale, del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di individuazione delle opere infrastrutturali e di assegnazione delle relative risorse per le Olimpiadi Xxxxxx - Xxxxxxx 0000;
RICHIAMATO l’articolo 4 comma 15 della l.r 15/2019 per il finanziamento di un mezzo bimodale per il servizio di soccorso e antincendio sulle linee merci ferroviarie, connesse al tunnel del Gottardo, in particolare sulla linea Luino - Gallarate, con il quale è autorizzato nel 2020 un contributo massimo di
€ 1.000.000,00. cui si provvede con le risorse stanziate alla missione 10 'Trasporti e diritto alla Mobilità', programma 01 'Trasporto ferroviario' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' del bilancio di previsione 2019-2021. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti il beneficiario, i criteri e le modalità di riconoscimento del contributo che può essere pari al costo del mezzo nel limite del contributo concesso;
RICHIAMATE altresì:
– la D.G.R. n. XI/3531del 05 agosto 2020 che approva il “Programma degli interventi per la ripresa economica - variazioni al Bilancio di previsione 2020- 2022 (d.lgs. 118/11 - L.R. 19/12 art. 1, comma 4) - 33° provvedimento” con cui è stato stanziato complessivamente l’importo di € 371.730.000,00 in favore di FERROVIENORD SpA per interventi di potenziamento infrastrutturale, di ammodernamento tecnologico, di eliminazione di passaggi a livello e di interventi per la sicurezza con un programma di erogazione delle risorse riferito alle annualità 2021/2027;
– la D.G.R. n. XI/3749 del 30 ottobre 2020 “Deliberazione n. 3531 del 05/08/2020: nuove determinazioni ed aggiornamento del programma degli interventi per la ripresa economica” che aggiorna il “Programma degli interventi per la ripresa economica” di cui alla Deliberazione n. XI/3531 del 05/08/2020 e approva gli Allegati 1, 2, 3 e 4, stabilendo che:
• il finanziamento assegnato a FERROVIENORD SpA è
complessivamente pari a € 371.530.000,00;
• nell’Allegato 1 sono identificati gli interventi con finanziamenti nelle annualità 2021/2026 nonché le amministrazioni pubbliche e i soggetti pubblici beneficiari dei finanziamenti stessi;
• nell’Allegato 3 sono identificati gli interventi con finanziamenti nelle annualità 2021/2027 e sono altresì indicati i soggetti pubblici nonché le amministrazioni pubbliche beneficiari dei finanziamenti stessi;
– la D.G.R. n. XI/4381 del 3 marzo 2021 “Nuove determinazioni ed aggiornamento del programma degli interventi per la ripresa economica” che aggiorna il “Programma degli interventi per la ripresa economica” di cui alle Deliberazioni n. XI/3531 del 05/08/2020 e n. XI/3749 del 30/10/2020;
– la D.G.R. n. XI/6047 del 1° marzo 2022 “Nuove determinazioni ed aggiornamento del programma degli interventi per la ripresa economica – Piano Lombardia”;
– la D.G.R. n. XI/7328 del 14/11/2022 “Aggiornamento del Contratto di Programma per gli investimenti sulla rete in concessione sottoscritto il 28 luglio 2016 e aggiornato il 28 dicembre 2017, il 23 luglio 2018, il 31 luglio 2019, il 14 dicembre 2020, il 23 novembre 2021 e il 1° marzo 2022 (l.r. n. 6/2012). modifiche alla D.G.R. n. XI/6047/2022 del 01/03/2022 - Piano Lombardia - Programma degli interventi per la ripresa economica”;
VISTI:
– il D.Lgs. n. 50 del 14 maggio 2019 “Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie”;
– il Decreto n. 04/2012 del 9 agosto 2012 emanato dal Direttore dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie ‐ Riordino normativo: emanazione delle «Attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria», del
«Regolamento per la circolazione ferroviaria» e delle «Norme per la qualificazione del personale impiegato nelle attività di sicurezza della circolazione ferroviaria»;
– la Direttiva n. 01/2012 del 9 agosto 2012 emanata dal Direttore dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie «Linee guida per lo svolgimento delle attività a carico degli operatori ferroviari a seguito del riordino del quadro normativo»;
– la Disposizione di Esercizio di FERROVIENORD n. 2/2020;
VISTI altresì:
– il Programma Regionale di Sviluppo approvato con DCR XI/64 del 10 luglio 2018 in particolare il Risultato atteso relativo al potenziamento e sviluppo della rete anche in ottica di integrazione modale;
– il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile approvato con D.C.R. XII/42 del 20 giugno 2023 e in particolare l’obiettivo strategico 1.1.1. “Potenziare e riqualificare la rete viaria e ferroviaria per una Lombardia accessibile e connessa”;
– il “Programma regionale della Mobilità e dei Trasporti” (PRMT) adottato con
DGR X/4665 del 23 dicembre 2015;
– il Contratto di Servizio per la Gestione dell’infrastruttura Ferroviaria di
interesse regionale e locale in concessione a FERROVIENORD S.p.A. tra Regione Lombardia e FERROVIENORD S.p.A. per il periodo 18/3/2016 – 31/12/2022, approvato con DGR n. 4824 del 15 febbraio 2016 e sottoscritto il 21 marzo 2016;
– il Contratto di Servizio per la Gestione dell’infrastruttura Ferroviaria di interesse regionale e locale in concessione a FERROVIENORD S.p.A. tra Regione Lombardia e FERROVIENORD S.p.A. per gli anni 2023-2027, approvato con D.G.R. n. 7543 del 15 dicembre 2022 e sottoscritto il 21/12/2022;
– il Codice dei contratti pubblici di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 per le parti ancora applicabili e vigenti;
– il Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, di cui al Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
DATO ATTO che il predetto Contratto di Programma, sottoscritto il 3 dicembre 2009 da Regione Lombardia e FERROVIENORD S.p.A. e aggiornato con DGR n. IX/2675 del 14 dicembre 2011 e con DGR n. X/4423 del 30 novembre 2015, aveva validità coerente con la precedente concessione e che pertanto risulta scaduto il 17 marzo 2016;
RITENUTO quindi necessario definire il quadro programmatico degli investimenti nonché degli interventi di straordinaria manutenzione attraverso la stipula di un nuovo Contratto di Programma ai sensi della nuova Concessione in essere;
RICHIAMATO l’art. 4 della suddetta concessione che prevede che:
– la Regione ed il Concessionario stipulino un Contratto di Programma nel quale sono individuati gli interventi per il potenziamento e lo sviluppo della rete in coerenza con la programmazione regionale dei servizi ferroviari e sono regolate le modalità e le procedure per la relativa gestione tecnica e finanziaria (Allegato 2);
– il Contratto di Programma definisce gli investimenti per il rinnovo, ampliamento e ammodernamento dell’infrastruttura e degli impianti tecnologici, ai fini del miglioramento della qualità dei servizi, dello sviluppo dell’infrastruttura e del conseguimento di elevati livelli di sicurezza e precisando i rispettivi tempi di realizzazione, nonché tutti gli interventi volti al mantenimento in efficienza della rete aventi carattere di straordinaria manutenzione. Il finanziamento può essere assicurato anche con mezzi diversi dai contributi diretti, incluso il finanziamento di soggetti terzi;
– la durata del Contratto di Programma è coerente con la durata della Concessione e con la tempistica programmata per la realizzazione delle opere, prevedendo aggiornamenti periodici almeno quinquennali ed un sistema di monitoraggio di attuazione dello stesso;
– al fine di consentire l’ammodernamento e il potenziamento della infrastruttura ferroviaria, nonché le modalità e le procedure per la gestione
tecnica e finanziaria degli interventi, su tale infrastruttura l’attuazione del Contratto di Programma avviene mediante Regolamento regionale di cui al comma 1 dell’art. 39 della l.r. n. 6/2012;
VISTI:
– la Delibera di Giunta regionale del 23 dicembre 2009, n. VIII/10879 che approva il “Programma Attuativo Regionale del Fondo Aree Sottoutilizzate 2007-2013 ai sensi del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 e della Delibera CIPE del 21.12.2007 n. 166”, aggiornato come da delibera di Giunta regionale del 13 giugno 2012, n. IX/3627;
– il Decreto Legislativo n. 88 del 31 maggio 2011 con cui il FAS assume la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC);
– la Delibera di Giunta Regionale 28 novembre 2014 n. 2762 di presa d’atto della comunicazione “Proposta di riprogrammazione del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007/2013 (PAR FSC, già PAR FAS) e adempimenti in attuazione della deliberazione Cipe 21/2014”;
VISTI altresì i Decreti dirigenziali (d.d.u.o.) n. 3895 del 10 settembre 2010 e n. 3898 del 19 aprile 2010, con i quali, nell’ambito del Programma Operativo Regionale (POR) Competitività 2007 – 2013 – Asse III “Mobilità Sostenibile”, sono state co-finanziate alcune opere, previste nel Programma di Interventi, a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);
CONSIDERATO che:
– gli interventi infrastrutturali da realizzarsi sulla rete in concessione previsti nel nuovo Programma sono finalizzati a consentire l’attuazione del servizio regionale programmato, nonché l’incremento della sua attrattività per acquisire nuova utenza;
– gli interventi sono indicati in relazione alla valenza strategica e funzionale e di condivisione sul territorio;
– il quadro programmatico degli interventi individuati è articolato secondo i livelli di priorità ivi indicati;
STABILITO che gli interventi ferroviari di Manutenzione Straordinaria, vista la stretta interazione con i programmi di potenziamento dell’infrastruttura, vengono trattati dal Contratto di Programma per gli investimenti coerentemente con quanto previsto dall’art. 14, comma 3 del richiamato Contratto di Servizio per la Gestione dell’infrastruttura Ferroviaria di interesse regionale e locale in concessione a FERROVIENORD S.p.A.
ACQUISITA la nota n. 4786 del 20/07/2016 con cui FERROVIENORD S.p.A. esprime assenso sul Contratto di Programma di cui trattasi;
VISTI gli aggiornamenti del presente Contratto di Programma del 28 dicembre 2017, approvato con DGR. n. X/7645, del 23 luglio 2018, approvato con DGR n. XI/383, del 31 luglio 2019 approvato con DGR n. XI/2054, del 14 dicembre 2020 approvato con DGR n. XI/4010, del 23 novembre 2021, approvato con DGR n. XI/5589, del 1° marzo 2022, approvato con DGR n. XI/6047 e del 14 novembre 2022, approvato con DGR n. XI/7328, disposti per apportare modifiche, aggiornamenti ed integrazioni all’articolato del “Contratto di Programma per gli Investimenti e le Manutenzioni Straordinarie sulla Rete Ferroviaria Regionale in Concessione a Ferrovienord S.p.a.”, nonché per inserire, nella programmazione delle opere, i nuovi finanziamenti resisi disponibili;
SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE PARTE I – OGGETTO E DURATA
Articolo 1 Premesse
1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Contratto di Programma, di seguito indicato per brevità “Contratto”.
Articolo 2 Struttura del Contratto
1. Il Contratto è così articolato:
PARTE I – OGGETTO E DURATA 14
Articolo 1 Premesse 14
Articolo 2 Struttura del Contratto 14
Articolo 3 Oggetto 15
Articolo 4 Interventi previsti 15
Articolo 5 Definizioni 17
Articolo 6 Durata 18
Articolo 7 Aggiornamenti: tempi e modalità 18
PARTE SECONDA: PROGRAMMA INTERVENTI DI SVILUPPO E AMMODERNAMENTO 20
Articolo 8 Programma degli interventi 20
Articolo 9 Poteri e compiti della Regione 23
Articolo 10 Compiti e impegni del Concessionario 27
Articolo 11 Finanziamenti e modalità di erogazione 30
Articolo 12 Monitoraggio performance e penalità 36
PARTE TERZA: PROGRAMMA MANUTENZIONI STRAORDINARIE 37
Articolo 13 Programma di Manutenzioni Straordinarie 37
Articolo 14 Poteri e compiti della Regione 37
Articolo 15 Compiti e impegni del Concessionario 39
Articolo 16 Finanziamenti e modalità di erogazione 41
PARTE QUARTA: DISPOSIZIONI FINALI 44
Articolo 17 Vigilanza e controllo 44
Articolo 18 Controversie 44
Articolo 3 Oggetto
1. Il presente Contratto, in attuazione dell’art. 39 comma 4 della L.R. 6/2012 nonché dell’art. 4 della Concessione in essere, regola i rapporti tra Regione Lombardia e FERROVIENORD S.p.A. quale Gestore della rete ferroviaria regionale.
2. il Contratto ha per oggetto:
a) le forniture di tecnologie, mezzi e macchinari, la progettazione e la realizzazione delle opere sulla rete ferroviaria regionale, definite nel programma di interventi di cui all’art. 8, e necessarie allo sviluppo, all’efficientamento e alla regolarizzazione del servizio ferroviario regionale, nonché al miglioramento dei livelli di sicurezza e di funzionamento dell’esercizio ferroviario, anche in ottemperanza a disposizioni normative o in relazione alle innovazioni tecnologiche, oltre alla valorizzazione del patrimonio anche storico della ferrovia;
b) le attività di Manutenzione Straordinaria necessarie – in coerenza con quanto disposto dall’art. 14 comma 3 del Contratto di Servizio – al mantenimento in esercizio in condizioni di sicurezza e affidabilità della Rete secondo un piano esteso alla durata del Contratto, che viene dettagliato di volta in volta in un programma di durata triennale;
c) le modalità di finanziamento degli interventi di cui ai punti a) e b);
Articolo 4 Interventi previsti
1. Gli interventi previsti dal Contratto si articolano nei seguenti gruppi:
A. PARTE 2 – INTERVENTI DI SVILUPPO E AMMODERNAMENTO:
a) gli interventi finanziati e in corso di realizzazione, elencati nella PARTE 2 – Tabella A1 allegata;
a bis) le opere concluse e collaudate per le quali è da perfezionare la rendicontazione finale e il conseguente saldo dell’appalto, elencati nella PARTE 2 – Tabella A2 allegata;
b gli interventi programmati dotati di totale o parziale copertura finanziaria a carico di Regione, elencati nella PARTE 2 – Tabella B1 allegata;
b bis) gli interventi che fanno parte del “Programma degli interventi per la
ripresa economica”, elencati nella PARTE 2 – Tabella B2 allegata;
c gli interventi al momento totalmente privi di copertura finanziaria e per i quali è stata indicata soltanto una stima dei costi, da realizzarsi solo in caso di reperimento delle necessarie risorse, elencati nella PARTE 2 – Tabella C allegata;
d i nuovi interventi inerenti la sicurezza ferroviaria, facenti parte del Piano Operativo del Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020 (detto FSC 2014-2020), per i quali Regione, all’art. 15 della citata Convenzione sottoscritta il 10 ottobre 2017 con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Ferrovienord Spa, elencati nella PARTE 2 – Tabella D allegata;
e l’intervento di potenziamento infrastrutturale legato alla realizzazione del collegamento ferroviario tra la stazione T2 all’interno del sedime aeroportuale di Malpensa con la linea RFI del Sempione MXP-AT RAILINK elencato nella PARTE 2 – Tabella E allegata;
f gli interventi per il miglioramento della sicurezza, facenti parte del Patto per la Lombardia ed elencati nella PARTE 2 – Tabella F allegata;
g gli interventi di messa in sicurezza per le ferrovie non interconnesse, i cui finanziamenti sono stati assegnati a Regione Lombardia con il Decreto del MIT n.30 del 1° febbraio 2018, elencati nella PARTE 2 – Tabella G allegata;
h gli interventi di potenziamento ferroviario della linea Brescia – Iseo – Edolo facenti parte del Patto per la Lombardia ed elencati nella PARTE 2 – Tabella H allegata;
i) comma soppresso;
j) gli interventi di messa in sicurezza per le ferrovie non interconnesse, i cui finanziamenti sono stati assegnati a Regione Lombardia con il Decreto del MIMS n.182 del 29 aprile 2020 derivanti dal Fondo ex Lege 145 del 30 dicembre 2018 - comma 95, elencati nella PARTE 2 – Tabella L allegata;
k) gli interventi di messa in sicurezza per le linee ferroviarie regionali, i cui finanziamenti sono stati assegnati a Regione Lombardia con il Fondo complementare al Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza ex Decreto- Legge n.59 del 6 maggio 2021 – articolo 1 comma 2 – convertito dalla Legge 101 del 1°luglio 2021, elencati nella PARTE 2 – Tabella M allegata;
l) gli interventi di potenziamento e ammodernamento delle ferrovie regionali, i cui finanziamenti sono stati assegnati a Regione Lombardia con il Decreto del MIMS n.182 del 29 aprile 2020 derivanti dal Fondo ex Lege 145 del 30 dicembre 2018 - comma 95, elencati nella PARTE 2 – Tabella N allegata;
m) gli interventi urgenti, i cui finanziamenti sono stati assegnati a Regione Lombardia con il Fondo ex Lege 297 dell’8 giugno 1978 - articolo 10, elencati nella PARTE 2 – Tabella P allegata;
n) gli interventi di infrastrutturazione connessi alla circolazione dei treni a Idrogeno, i cui finanziamenti sono stati stanziati dallo Stato con il Decreto- legge n. 59/2021 poi convertito nella Legge 101 del 01/07/2021 e assegnati a Regione Lombardia con il Decreto Ministeriale n. 144 del 31/03/2023, elencati nella PARTE 2 – Tabella Q allegata;
B. PARTE 3 – MANUTENZIONI STRAORDINARIE:
a) gli interventi di Manutenzione Straordinaria, elencati nella PARTE 3 - Tabella A allegata – programmati nel Piano degli interventi fino al 2023 e finanziati con fondi regionali autonomi;
b) gli interventi di manutenzione straordinaria che fanno parte del “Programma degli interventi per la ripresa economica”, elencati nella PARTE 3 -Tabella B allegata;
c) gli interventi di manutenzione straordinaria al momento totalmente privi di copertura finanziaria e per i quali è stata indicata soltanto una stima dei costi, da realizzarsi solo in caso di reperimento delle necessarie risorse, elencati nella PARTE 3 – Tabella C allegata.
2. Gli interventi di Manutenzione Ordinaria sulla Rete sono esclusi dal presente Contratto perché disciplinati dal Contratto di Servizio.
Articolo 5 Definizioni
• per “Concessione” si intende il provvedimento di concessione approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 4823 del 15 febbraio 2016 con cui Regione Lombardia ha affidato a FERROVIENORD S.p.A. la concessione per la realizzazione, l’esercizio e la gestione dell’infrastruttura ferroviaria regionale per il periodo 18 marzo 2016 – 31 ottobre 2060;
• per “Rete Ferroviaria Regionale” si intende la rete ferroviaria identificata nell’allegato 1 dell’Atto di Concessione;
• per “interventi completati” (art. 7 c. 1 lett. D) gli interventi collaudati per i quali sia stato erogato a FERROVIENORD il saldo delle risorse finanziarie;
• per “Manutenzione Straordinaria” si intendono tutti gli interventi, a carattere puntuale e non sistematico, che non comportano modificazioni alla tipologia delle Infrastrutture e sono finalizzati a prolungare la vita utile delle infrastrutture esistenti oltre la loro vita tecnica, ricostruendo o sostituendo le parti avariate.
• per “Eventi di forza maggiore” si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le sospensioni disposte dalle pubbliche autorità per motivi di ordine e sicurezza pubblica, le manifestazioni, le sommosse, gli attentati, le epidemie, le calamità naturali e le guerre.
• per “Relazione di rispondenza tra definitivo/PFTE ed esecutivo” si intende la relazione del progettista attestante la rispondenza del progetto esecutivo al progetto definitivo (ai sensi del D.Lgs. 50/2016) o progetto di fattibilità tecnica ed economica (ai sensi del D.Lgs. 36/2023) approvato ed alle eventuali prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso con particolare riferimento alla funzionalità del servizio ferroviario;
• per “Funzionalità del Servizio Ferroviario” si intende la rispondenza del servizio alle esigenze degli utenti, in termini di puntualità, regolarità, capacità e sicurezza;
• per “Documento di indirizzo per la progettazione” si intende il documento con cui Regione definisce gli obiettivi in termini di funzionalità del Servizio Ferroviario, miglioramento o implementazione dell’offerta da realizzare attraverso la progettazione degli interventi e sulla base del quale Regione rilascerà la validazione in linea funzionale del progetto;
• per “Documento di indirizzo per la progettazione” (d’ora in poi DIP) si intende il documento con cui Regione Lombardia definisce gli obiettivi della progettazione degli interventi, da realizzare sulla rete ferroviaria regionale, che riguardano la funzionalità del Servizio Ferroviario, il miglioramento o implementazione dell’offerta, l’interazione con l’utente e l’integrazione fra infrastruttura e territorio. I progetti vengono validati da Regione Lombardia sulla base degli obiettivi definiti nel DIP;
• per “Linee guida” e “Manuali” si intendono i documenti, redatti in accordo con Ferrovienord - anche secondo quanto indicato nell’ambito del “Contratto di Servizio per la gestione dell’infrastruttura ferroviaria di interesse regionale e locale in concessione a FERROVIENORD S.p.A.” - e approvati da Regione Lombardia, che definiscono i livelli di prestazione, dotazioni e funzioni minime da adottare nella realizzazione degli interventi sulla rete e sul sistema stazione, pari o superiori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla normativa tecnica di settore.
Ad oggi sono approvati e vigenti i seguenti manuali:
• Manuale della segnaletica – approvato con lettera prot. S1.2018.0025347 del 03/08/2018;
• Manuale Arredi – approvato con lettera prot. S1.2019.0024461 del 05/08/2019;
• Manuale Spazi di Stazione – approvato con lettera prot. S1.2022.0015431 del 21/06/2022;
Nuove Linee Guida o Manuali, approvati successivamente ad un aggiornamento del Contratto, sono da intendersi immediatamente cogenti e da applicarsi alle progettazioni avviate a posteriori di tali approvazioni.
Articolo 6 Durata
1. Il presente Contratto ha validità a decorrere dalla data di sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2022 31 dicembre 2027.
2. comma soppresso
Articolo 7 Aggiornamenti: tempi e modalità
1. L’aggiornamento della programmazione degli interventi di sviluppo e ammodernamento infrastrutturale del Contratto di Programma contenuta negli allegati (PARTE 2 – Tabella A1, PARTE 2 – Tabella A2, PARTE 2 – Tabella B1, PARTE 2 – Tabella B2, PARTE 2 – Tabella C, PARTE 2-Tabella D, PARTE 2 – Tabella E, PARTE 2 – Tabella F, PARTE 2 – Tabella G, PARTE 2 – Tabella H, PARTE 2 – Tabella L, PARTE 2 – Tabella M, PARTE 2 – Tabella N e PARTE 2 – Tabella P) e PARTE 2 – Tabella Q avviene:
a) obbligatoriamente con una periodicità almeno quinquennale ai sensi
dell’art. 4 della Concessione;
b) quando la Regione ravvisa la necessità di modificare il Programma degli interventi, riconosciuti necessari in accordo tra le Parti, o in conseguenza alla disponibilità di nuove risorse finanziarie che renda possibile l’attivazione di nuovi progetti anche indicati in PARTE 2 – Tabella C;
c) in seguito a sopravvenute disposizioni normative in materia, ove richiesto;
d) con cadenza annuale, entro il 31 dicembre di ogni anno, limitatamente al passaggio degli interventi dalla PARTE 2 – Tabella B1 alla PARTE 2
– Tabella A1, ovvero dalla PARTE 2 – Tabella A1 alla PARTE 2 – Tabella A2, per tutte le variazioni che mostrino le evoluzioni e i passaggi di fase tra progettazione e attuazione dei singoli interventi. Con analoga cadenza, gli interventi completati sono rimossi dalla PARTE 2 – Tabella A2.
2. Gli aggiornamenti di cui ai punti a), b) e c) del comma precedente vengono approvati dalla Giunta regionale. Gli aggiornamenti di cui al punto d) avvengono con provvedimento del dirigente regionale competente, trattandosi non già di modifica della programmazione e dell’allocazione delle risorse, quanto di mero aggiornamento formale degli elenchi degli interventi suddivisi nelle PARTE 2 – Tabella A1, PARTE 2 – Tabella A2 e PARTE 2 – Tabella B1 per avanzamento delle progettazioni e delle fasi esecutive.
3. La revisione o l’aggiornamento della pianificazione e programmazione degli interventi di Manutenzione Straordinaria, di cui all’art. 4 comma 1 lettera d), sono approvati con provvedimento del dirigente regionale competente:
a) obbligatoriamente con una periodicità triennale allo scadere della precedente programmazione;
e, ove necessario:
b) in caso di mancato avvio o completamento dei lavori previsti dal programma nelle annualità di riferimento, con conseguente riprogrammazione nelle annualità successive;
c) per disposizioni che apportino variazioni alle risorse previste dal presente Contratto, fermo restando la copertura per gli interventi in fase di esecuzione o di avvio;
d) per nuovi obblighi di servizio e/o di esercizio derivanti da nuova normativa di settore o nel caso in cui fossero emanate nuove prescrizioni;
e) per il verificarsi di eventi di forza maggiore che determinino un danno o l’indisponibilità dell’infrastruttura.
4. È possibile l’aggiornamento dei contenuti del Contratto, su richiesta di una delle parti, anche limitatamente ad ambiti specifici e per i quali se ne ravvisi la necessità.
5. Regione si riserva il diritto di recesso anticipato dal Contratto, previa comunicazione scritta da trasmettere almeno un anno prima, in caso di
mutamento della compagine societaria del Concessionario che determini un cambio del controllo dello stesso o di sopravvenute ragioni di interesse pubblico.
Articolo 7 bis Ambito e applicazione del DIP nella programmazione.
1. Regione Lombardia, in occasione degli aggiornamenti della programmazione degli interventi del Contratto di Programma previsti dall’articolo 7, provvede a:
a) individuare gli interventi, tra tutti quelli finanziati dal Contratto di Programma e presenti nella Parte 2 “Programma Interventi di Sviluppo e Ammodernamento” e nella Parte 3 “Programma di Manutenzioni Straordinarie”, direttamente correlati con la funzionalità del Servizio Ferroviario, il miglioramento o l’implementazione dell’offerta, l’interazione con l’utente e l’integrazione fra infrastruttura e territorio;
b) comunicare con apposita nota a FERROVIENORD, conseguentemente alla stesura dell’elenco di cui al comma 1 lettera a), l’elenco degli interventi per i quali provvederà a redigere il DIP, al quale FERROVIENORD dovrà necessariamente attenersi nello sviluppo della progettazione;
2. Regione si riserva inoltre la possibilità di integrare tale elenco anche:
a) al di fuori dell’aggiornamento della programmazione, in caso ne rilevi la necessità, provvedendo a comunicarlo a FERROVIENORD con apposita nota;
b) in relazione alla comunicazione di FERROVIENORD di avvio della attività di progettazione, di cui al successivo articolo 10 comma 3 lettera b) e articolo 15 comma 5 lettera a. ter), provvedendo a comunicare tale integrazione a FERROVIENORD entro 15 giorni dalla ricezione della suddetta nota di avvio.
3. Regione, coerentemente all’elenco di cui al comma 1 lettera b, eventualmente integrato come previsto dal comma 2, redige e trasmette il DIP a FERROVIENORD, con tempistiche compatibili con eventuali obblighi e/o scadenze imposte da obbligazioni derivanti dallo stanziamento dei finanziamenti.
PARTE SECONDA: PROGRAMMA INTERVENTI DI SVILUPPO E AMMODERNAMENTO
Articolo 8 Programma degli interventi
1. Gli interventi oggetto del presente Contratto sono quelli individuati nella PARTE 2 – Tabella A1, PARTE 2 – Tabella A2, PARTE 2 – Tabella B1, PARTE 2 – Tabella B2, PARTE 2 – Tabella C, PARTE 2 – Tabella D, PARTE 2 – Tabella E, PARTE 2 – Tabella F, PARTE 2 – Tabella G, PARTE 2 – Tabella H, PARTE 2
– Tabella L, PARTE 2 – Tabella M, PARTE 2 – Tabella N e PARTE 2 – Tabella
P e PARTE 2 – Tabella Q, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Gli interventi, di cui alle tabelle PARTE 2 – Tabella A1, PARTE 2 – Tabella A2, PARTE 2 – Tabella B1, vengono ricondotti alle seguenti categorie:
a) Ammodernamento e potenziamento infrastrutturale: interventi di potenziamento consistenti nella realizzazione di nuovi tratti di binari (di linea o di stazione) nonché l’adeguamento tecnologico degli impianti ferroviari;
b) Ammodernamento e accessibilità stazioni: interventi di riqualificazione delle stazioni esistenti (specialmente negli ambiti di fruizione diretta dei viaggiatori – sale di attesa, locali per viaggiatori) e loro pertinenze comprendenti anche opere che ne favoriscano l’accessibilità, nonché nuove aree di interscambio connesse alle stazioni e funzionali ai fruitori del servizio ferroviario;
b) Ammodernamento e accessibilità stazioni:
1) interventi di riqualificazione delle stazioni (ambiti di fruizione diretta dei viaggiatori e impianti di accesso alla ferrovia – sale di attesa, locali per viaggiatori);
2) interventi di miglioramento intermodale (ambiti che potenziano l’accessibilità all’ infrastruttura ferroviaria e valorizzano il suo ruolo di interscambio funzionale ai fruitori del servizio ferroviario);
3) interventi di integrazione urbana delle stazioni (ambiti che riorganizzano gli spazi interni ed esterni per accrescerne la funzionalità e la connessione stazione-città);
c) Eliminazione passaggi a livello: opere che consentono l’eliminazione dei passaggi a livello più critici ancora esistenti sulla rete ferroviaria regionale finalizzati alla regolarità e sicurezza nonché alla velocizzazione del servizio.
d) Altri interventi connessi: interventi non ricadenti nelle precedenti tipologie per la risoluzione di problematiche puntuali, ovvero forniture di tecnologie e macchinari di cui all’articolo 3 comma 2 lettera a).
3. Nella PARTE 2 – Tabella A1 sono indicate le opere per le quali sono in corso le procedure di gara d’appalto, le opere in corso di realizzazione e le opere in fase di collaudo.
3 bis. Nella PARTE 2 – Tabella A2 sono indicate le opere concluse e collaudate per le quali è da perfezionare la rendicontazione finale e il conseguente saldo dell’appalto, elencati nella PARTE 2 – Tabella A2 allegata.
4. La PARTE 2 – Tabella B1 declina il nuovo programma articolandolo in tre livelli di priorità, denominati di prima, seconda e terza fase, così da tenere conto della loro valenza strategica e funzionale, rispetto agli obiettivi di efficientamento del servizio ferroviario regionale e della loro condivisione col territorio. All’interno di ciascuna categoria, gli interventi sono attuati nel rispetto del relativo livello di priorità.
A pari categoria e livello di priorità, Regione segnala gli interventi con precedenza di attuazione. Per ciascun intervento, Regione dà mandato a
FERROVIENORD di avviare la progettazione, mediante un “Documento di indirizzo per la progettazione” che indichi gli obiettivi funzionali da raggiungere.
4 bis La PARTE 2 – Tabella B2 rappresenta l’elenco degli interventi che fanno parte del “Programma degli interventi per la ripresa economica”, così come aggiornato e approvato con D.G.R. n. XI/6047 del 01/03/2022 e con D.G.R. n. XI/7328 del 14/11/2022, e che individua, tra le altre, le risorse destinate a FERROVIENORD S.p.A.; rappresenta il programma degli interventi che fanno parte del “Programma degli interventi per la ripresa economica” suddivisi in due sottogruppi:
• Tabella B2.A: interventi previsti nell’Allegato 1 della DGR n. n. XI/3749 del 30 ottobre 2020 con finanziamento nelle annualità 2021-2023;
• Tabella B2.B: interventi previsti nell’Allegato 3 della DGR n. n. XI/3749 del 30 ottobre 2020 per i quali viene identificato il finanziamento regionale complessivo ma l’assegnazione ai soggetti pubblici è demandata a deliberazioni successive a seguito della predisposizione del cronoprogramma di spesa da parte del beneficiario;
5. Nel caso dei progetti di cui alla categoria C – comma 2 – “Eliminazione di passaggi a livello”, in considerazione delle ricadute positive e dirette sui territori, la copertura finanziaria può essere assicurata anche con la compartecipazione delle Amministrazioni locali. L’entità della quota di compartecipazione costituisce elemento qualificante nella classificazione di priorità degli interventi, purché tale quota sia almeno pari al 20% della copertura finanziaria. Le risorse messe a disposizione dalle Amministrazioni locali per la suddetta compartecipazione sono erogate a FERROVIENORD da Regione Lombardia.
6. La PARTE 2 – Tabella C contiene i nuovi interventi da realizzarsi qualora si rendano disponibili nuove risorse ovvero economie derivanti dalla realizzazione degli interventi di PARTE 2 – Tabella A2 e PARTE 2 – Tabella B1.
La PARTE 2 – Tabella C contiene:
a) l’elenco degli interventi per i quali si ritiene necessario avviare uno studio delle alternative progettuali, la cui copertura finanziaria potrà essere garantita anche nell’ambito del “Contratto di Servizio per la gestione dell’infrastruttura ferroviaria di interesse regionale e locale in concessione a FERROVIENORD S.p.A.”;
b) l’elenco di nuovi interventi da realizzarsi qualora si rendessero disponibili nuove risorse ovvero economie derivanti dalla realizzazione degli interventi di PARTE 2 – Tabella A2 e PARTE 2 – Tabella B1;
7. La PARTE 2 del Contratto di Programma è composta anche dalle seguenti tabelle:
• Tabella D: nuovi interventi inerenti la sicurezza ferroviaria, facenti parte del Piano Operativo FSC 2014-2020;
• Tabella E: intervento di potenziamento infrastrutturale legato alla
realizzazione del collegamento ferroviario tra la stazione T2 all’interno del
sedime aeroportuale di Malpensa con la linea RFI del Sempione MXP-AT RAILINK;
• Tabella F: interventi per il miglioramento della sicurezza, facenti parte del Patto per la Lombardia di cui alla Delibera CIPE n.56/2016
• Tabella G: interventi di messa in sicurezza per le ferrovie non interconnesse, i cui finanziamenti sono stati assegnati a Regione Lombardia con il Decreto del MIT n.30 del 1° febbraio 2018;
• Tabella H: interventi di potenziamento della Linea ferroviaria regionale Brescia – Iseo – Edolo facenti parte degli “ulteriori interventi” finanziati con risorse del Patto per la Lombardia, destinati nello specifico alla provincia di Brescia e al Comune capoluogo, di cui alla già citata DGR X/7587 del 18 dicembre 2017;
• Tabella L: interventi di messa in sicurezza per le ferrovie non interconnesse, i cui finanziamenti sono stati assegnati a Regione Lombardia con il Decreto del MIMS n. 182 del 29 aprile 2020;
• Tabella M: interventi di messa in sicurezza per le linee ferroviarie regionali, i cui finanziamenti sono stati assegnati a Regione Lombardia con il Fondo complementare al PNRR di cui al Decreto MIMS n. 363 del 23 settembre 2021 e al Decreto MIT 416 del 23/12/2022;
• Tabella N: interventi di potenziamento e ammodernamento delle ferrovie regionali, i cui finanziamenti sono stati assegnati a Regione Lombardia con il Decreto del MIMS n. 182 del 29 aprile 2020, con il Decreto MIMS n. 364 del 23 settembre 2021 e con il Decreto MIMS n. 235 del 26 luglio 2022;
• Tabella P: interventi urgenti, i cui finanziamenti sono stati assegnati a Regione Lombardia con il Fondo ex Lege 297 dell’8 giugno 1978 - articolo 10;
• Tabella Q: realizzazione di impianti di produzione, stoccaggio e rifornimento di idrogeno rinnovabile sulla linea Brescia-Iseo-Edolo, ai sensi del D.M. 346/2022 e del Decreto dirigenziale n. 144/2023.
Articolo 9 Poteri e compiti della Regione
1. Regione, in qualità di soggetto concedente della rete ferroviaria regionale:
a) individua gli interventi infrastrutturali finalizzati a consentire l’attuazione e lo sviluppo del servizio regionale programmato e le relative priorità sulla base degli atti di programmazione regionale, di cui alla PARTE 2 – Tabella A1, PARTE 2 – Tabella A2, PARTE 2 – Tabella B1, PARTE 2 – Tabella B2, PARTE 2 – Tabella C, PARTE 2 – Tabella D, PARTE 2 – Tabella E, PARTE 2
– Tabella F, PARTE 2 – Tabella G, PARTE 2 – Tabella H, PARTE 2 – Tabella L, PARTE 2 – Tabella M, PARTE 2 – Tabella N e PARTE 2 – Tabella P e PARTE 2 – Tabella Q.
Per la tabella PARTE 2 – Tabella A e PARTE 2 – Tabella B1, nell’ambito degli interventi ricadenti nella medesima priorità, individua altresì i progetti a cui dare precedenza di attuazione, in relazione alle valutazioni di ordine tecnico, amministrativo e programmatorio correlate all’intervento stesso, coerentemente con le disponibilità del bilancio regionale;
b) individua le risorse e le modalità di finanziamento per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai punti precedenti;
c) dà mandato a FERROVIENORD di procedere con la progettazione degli interventi a seguito della redazione da parte di Regione del “Documento di indirizzo per la progettazione” a fronte delle determinazioni assunte con le azioni di cui ai punti a) e b) e in coerenza con quanto previsto dall’articolo 7 bis;
c bis) dispone che, anche in relazione a quanto indicato nell’ambito del “Contratto di Servizio per la gestione dell’infrastruttura ferroviaria di interesse regionale e locale in concessione a FERROVIENORD S.p.A.”, gli interventi siano conformi alle indicazioni contenute nei documenti “Linee guida” e/o “Manuali”, di cui all’articolo 5. Regione Lombardia si riserva altresì la possibilità di esonerare FERROVIENORD dall’applicazione integrale o parziale di “Linee guida” e “Manuali” già approvati, negli specifici casi in cui essa si dimostri non tecnicamente possibile ovvero economicamente non vantaggiosa;
d) svolge attività per la concertazione ed acquisizione del consenso degli enti locali sulla programmazione e realizzazione degli interventi;
e) acquisisce intese, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o assensi comunque denominati anche attraverso l’istituto della Conferenza di Servizi;
f) finanzia gli interventi di cui alla predetta PARTE 2 – Tabella C, qualora si rendano disponibili nuove risorse oppure economie derivanti da risparmi sulla realizzazione degli interventi di PARTE 2 – Tabella A1 e PARTE 2 – Tabella B1; finanzia, rispetto agli interventi di cui alla predetta PARTE 2 – Tabella C:
i. gli studi delle alternative progettuali, anche con risorse stanziate con il “Contratto di Servizio per la gestione dell’infrastruttura ferroviaria di interesse regionale e locale in concessione a FERROVIENORD S.p.A.”;
ii. gli interventi da realizzarsi sulla rete regionale, qualora si rendano disponibili nuove risorse ovvero economie derivanti da risparmi sulla realizzazione degli interventi di PARTE 2 – Tabella A1 e PARTE 2 – Tabella B1;
2. Regione esercita tutte le attività necessarie per:
a) verificare l’avanzamento degli interventi in conformità alla programmazione, in tutte le fasi di attuazione: progettazione di fattibilità tecnico-economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, appalto, realizzazione e collaudo;
b) monitorare le fasi di approvazione, acquisizione delle autorizzazioni, acquisizione delle aree, gestione delle interferenze. A tale proposito si specifica che l’autorizzazione paesaggistica, ove necessaria, è da acquisirsi contestualmente al permesso di costruire e non preliminarmente all’approvazione del progetto definitivo (ai sensi del D.Lgs. 50/2016) o
progetto di fattibilità tecnica ed economica (ai sensi del D.Lgs. 36/2023) da parte di Regione;
c) monitorare le fasi di realizzazione delle opere, anche con sopralluoghi sulla rete e nei cantieri;
d) validare i progetti di fattibilità tecnico – economica (ai sensi del D.Lgs. 50/2016) in linea funzionale in seguito a valutazione dell’efficacia degli interventi rispetto agli obiettivi programmati, nonché i costi delle opere;
3. Regione inoltre:
a) ove siano disponibili più proposte realizzative alternative, valuta tali proposte d’intesa con FERROVIENORD, individuando la migliore alternativa e formalizzandone la scelta eventualmente aggiornando il Documento di indirizzo per la progettazione;
b) ove un soggetto terzo prevedesse di realizzare, con fondi propri ovvero con risorse regionali stanziate ad hoc ed extra Contratto di Programma, interventi interferenti con la rete ferroviaria regionale, esamina le proposte progettuali, valutandone:
- la coerenza e la compatibilità con le infrastrutture ferroviarie interferite e con tutti gli aspetti di natura ferroviaria ad esse legati;
- il rispetto degli obiettivi derivanti dagli strumenti di pianificazione regionale in termini di servizio ferroviario, di garanzia delle aree di interscambio tra auto e SFR nonché di interscambio TPL/SFR;
- la congruità delle proposte rispetto alle opere infrastrutturali già realizzate o già pianificate e da realizzare con finanziamenti pubblici;
- la congruenza delle opere proposte con gli strumenti di programmazione regionale a lungo termine (PTR e PRMT);
- la congruenza con gli aggiornamenti delle previsioni di sviluppo infrastrutturale di rilevanza sovralocale;
ed esprime parere, avvalendosi della collaborazione di FERROVIENORD;
c) approva i progetti definitivi (ai sensi del D.Lgs. 50/2016) o i progetti di fattibilità tecnica ed economica (ai sensi del D.Lgs. 36/2023), ivi inclusi i quadri economici predisposti e sviluppati da FERROVIENORD;
d) dichiara la pubblica utilità, urgenza e indifferibilità per la realizzazione delle opere ogniqualvolta si renda necessario, delegando al concessionario i relativi poteri espropriativi e la competenza all’adozione degli atti conseguenti;
e) valuta la rispondenza del progetto esecutivo rispetto al progetto definitivo (ai sensi del D.Lgs. 50/2016) o progetto di fattibilità tecnica ed economica (ai sensi del D.Lgs. 36/2023), sulla base della relazione di rispondenza redatta da FERROVIENORD, con riferimento alla sua funzionalità per il servizio ferroviario e alla fruizione da parte dei viaggiatori, e del relativo quadro economico. Approva altresì il quadro economico del progetto esecutivo qualora difforme dal progetto definitivo (ai sensi del D.Lgs. 50/2016) o progetto di fattibilità tecnica ed economica (ai sensi del D.Lgs. 36/2023). In coerente estensione con quanto previsto dall’art. 8 comma 8
del Regolamento regionale n.11/2002, per tali validazioni e/o approvazioni è fissato il termine di 60 gg;
f) approva i progetti esecutivi relativi a interventi esclusivamente ferroviari ovvero tecnologici secondo le regole previste per gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 14 comma 2 lettera d);
f bis.) approva i progetti relativi alla fornitura di materiali, sistemi tecnologici e/o macchinari specifici di cui all’articolo 3 comma 2 lettera a, predisposti secondo le regole previste per gli interventi di manutenzione straordinaria come da articolo 16 comma 3, entro 60 giorni;
f ter.) approva i progetti esecutivi relativi ad interventi e/o opere assimilabili a quelli di carattere manutentivo che, per costo di investimento o disponibilità di risorse, vengano annessi alla presente PARTE 2, secondo le regole previste per gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 14 comma 2 lettera d) e all’articolo 16;
g) facendo riferimento al quadro economico approvato, eroga le risorse finanziarie a seguito delle verifiche di competenza secondo quanto indicato nei successivi articoli 11 e 16. sulla base della verifica dei seguenti documenti dei certificati di pagamento e dei titoli di spesa presentati da FERROVIENORD nel rispetto delle modalità di erogazione specificate nei successivi articoli 11 e 16:
• Stato Avanzamento Lavori;
• Certificati di Pagamento;
• fatture di FERROVIENORD;
• fatture per lavori in economia ed esclusi dall’appalto (eventuali);
• fatture per rilievi e accertamenti indagini;
• fatture per adeguamento pubblici servizi;
• fatture o atti di condivisione per acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;
• fatture per incarichi professionali esterni: spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione;
• fatture per accantonamenti artt. 205 e 208 del D.Lgs. 50/2016;
• fatture e/o ricevute per eventuali altre somme da riconoscere a Enti terzi in relazione alla specifica tipologia e categoria dell’intervento (esempio: compensazioni ambientali di natura monetaria, contributi monetari verso altri enti, altre prescrizioni);
Regione si riserva la facoltà di convocare un audit annuale al fine di verificare la documentazione tecnica e amministrativa conservata agli atti da FERROVIENORD;
h) acquisisce al patrimonio indisponibile regionale o demaniale i beni funzionali all’esercizio ferroviario derivanti dalla realizzazione degli interventi;
i) autorizza, su richiesta di FERROVIENORD, la dismissione dei beni non più
utilizzati o utilizzabili per l’esercizio ferroviario;
j) sviluppa e mette a disposizione del Concessionario un database corredato di applicativo software per il monitoraggio degli interventi denominato Ferronet SINFRANET;
k) si riserva la facoltà di partecipare alle verifiche e alle prove funzionali sulla rete e sui relativi interventi;
l) comma soppresso;
m) si riserva la facoltà di effettuare indagini o visite ispettive nei casi in cui si verifichino situazioni critiche o inconvenienti d’esercizio;
n) predispone il marchio e il modello di targa da apporre rispettivamente sui cartelli di cantiere e in conclusione delle opere di cui al Contratto di Programma, definendo le relative regole di utilizzo.
4. A seguito dell’espletamento delle procedure di aggiudicazione dell’appalto e della comunicazione del ribasso d’asta da parte di FERROVIENORD, Regione approva prende atto del Quadro Economico conseguente.
5. Fermo restando l’obbligo di FERROVIENORD, in quanto stazione appaltante, di gestire le variazioni in corso d’opera nei casi e nei limiti previsti dal Codice dei Contratti, Regione, con provvedimento dirigenziale, esprime parere vincolante ai fini del finanziamento sulle varianti e/o opere aggiuntive che non siano parte del progetto approvato, nell’ambito di interventi infrastrutturali già appaltati e in corso di realizzazione, che comportino variazioni sostanziali sulla funzionalità delle opere ovvero che determinino un maggiore costo rispetto al quadro economico approvato.
6. Fermo restando l’obbligo di FERROVIENORD di gestire le riserve degli appaltatori nei casi e nei limiti previsti dal Codice dei contratti, Regione, con provvedimento dirigenziale, esprime parere vincolante ai fini del finanziamento sulle proposte di definizione delle relative controversie, qualora la proposta economica di definizione bonaria delle riserve comporti un maggiore costo rispetto alla specifica voce del quadro economico approvato, autorizzando di conseguenza un nuovo quadro economico;
7. Le attività di Regione riguardo la validazione e l’approvazione dei progetti sono normate dal Regolamento regionale n. 11 del 26 novembre 2002. Qualora dovessero occorrere modifiche e/o integrazioni al suddetto Regolamento, le stesse si intendono recepite senza soluzione di continuità all’atto della loro approvazione.
Articolo 10 Compiti e impegni del Concessionario
1. FERROVIENORD, in qualità di Concessionario della rete ferroviaria regionale, ha il compito di svolgere le attività di progettazione, stazione appaltante, autorità espropriante, direzione lavori, collaudo e messa in esercizio degli interventi infrastrutturali da realizzarsi sulla rete ferroviaria regionale, inseriti nel Contratto di Programma. FERROVIENORD ha altresì l’obbligo di gestire le variazioni in corso d’opera e le eventuali riserve degli appaltatori, anche
tramite la definizione bonaria, nei casi e nei limiti previsti dal Codice dei Contratti.
1 bis. FERROVIENORD, in qualità di stazione appaltante, ha l’obbligo di progettare e adottare gli opportuni provvedimenti per la protezione della rete in fase di cantiere mediante squadre di scorta in ottemperanza alle normative ANSF. A tal fine, in sede di progettazione degli interventi, predisporrà specifico elaborato di progetto da consegnare a Regione Lombardia con la stima dei costi relativi alle squadre di scorta per la protezione dello specifico cantiere, il cui importo verrà riportato nel Quadro Economico delle opere (voce 15 c del quadro tipo di cui all’articolo 11 comma 3).
2. FERROVIENORD esercita attività di alta sorveglianza laddove vengano realizzati interventi interferenti con la rete ferroviaria regionale da soggetti terzi e ha la facoltà di svolgere, tutte o in parte, le medesime attività del comma precedente per interventi finanziati da soggetti terzi secondo quanto previsto all’articolo 9 comma 3 lettera b) del presente Contratto.
3. FERROVIENORD è tenuta in particolare a:
a) attenersi alle priorità e precedenze di attuazione indicate da Regione nella redazione dei progetti e nella realizzazione delle opere;
a bis) dare supporto nella redazione, integrazione e aggiornamento dell’elenco degli interventi previsti nella Parte 2 per i quali Regione provvederà a redigere il DIP, così come previsto dall’articolo 7. bis;
b) dare avvio alle attività di progettazione degli interventi, anche sulla base degli obiettivi fissati nel Documento di indirizzo per la progettazione, laddove redatto in coerenza a quanto previsto dall’articolo 7. bis, e comunque dandone formalmente comunicazione a Regione e contestualmente trasmettendo a Regione il cronoprogramma delle prestazioni di dette attività fino all’espletamento di tutte le procedure di affidamento dei lavori;
b bis) garantire la conformità dell’intervento a quanto stabilito nei documenti “Linee guida” e “Manuali” di cui all’art. 5, laddove approvati, fatta salva la possibilità di chiedere a Regione la deroga all’applicazione integrale o parziale degli stessi, negli specifici casi in cui essa si dimostri non tecnicamente possibile ovvero economicamente non vantaggiosa, come previsto nel “Contratto di Servizio per la gestione dell’infrastruttura ferroviaria di interesse regionale e locale in concessione a FERROVIENORD S.p.A.”;
c) uniformare i progetti alle prescrizioni contenute nei provvedimenti approvativi emanati da Regione;
d) adottare le misure più appropriate per conseguire la maggiore riduzione dei tempi e dei costi nell’esecuzione delle proprie attività volte all’adempimento degli impegni assunti con il presente Contratto e garantire la piena efficacia ed utilizzabilità delle opere infrastrutturali oggetto di investimento;
e) utilizzare e aggiornare il database attraverso l’applicativo Ferronet SINFRANET messo a disposizione da Regione per lo svolgimento delle
attività tecnico-amministrative relative all’approvazione e realizzazione
degli interventi previsti nel Contratto di Programma;
f) sottoporre a Regione per l’approvazione il quadro economico conseguente agli esiti degli affidamenti effettuati con indicazione dei relativi ribassi d’asta conseguiti;
g) comunicare a Regione le varianti e/o opere aggiuntive nell’ambito di interventi infrastrutturali già appaltati e in corso di realizzazione, che comportino variazioni sulla funzionalità delle opere ovvero che determinino un maggiore costo rispetto al quadro economico approvato;
h) informare Regione dell’insorgere di eventuali contenziosi e comunicare gli atti adottati per la relativa risoluzione;
i) apporre il marchio e la targa rispettivamente sui cartelli di cantiere e in conclusione delle opere di cui al Contratto di Programma, secondo quanto predisposto e definito da Regione Lombardia.
4. FERROVIENORD, nella redazione dei progetti, è tenuta ad effettuare le seguenti valutazioni/verifiche riguardo:
a) le ricadute sulla funzionalità del servizio ferroviario derivanti dalla realizzazione degli interventi e i miglioramenti e/o le innovazioni sul modello di esercizio rese possibili dagli interventi, predisponendo qualora necessario, gli schemi di capacità resa disponibile dai nuovi interventi;
b) la quantificazione dei costi e/o dei risparmi in spesa corrente, indotti dalla realizzazione dei nuovi interventi e la loro incidenza sui costi di gestione dell’infrastruttura, coerentemente con quanto previsto dal Contratto di Servizio all’art. 9 comma 12.
5. Tali verifiche dovranno essere illustrate in apposite relazioni, fornite a Regione per ogni singolo intervento a corredo della documentazione prevista dalla normativa tecnica.
6. FERROVIENORD ha facoltà di proporre a Regione interventi di sviluppo e valorizzazione della rete ferroviaria regionale coerenti con gli obiettivi indicati nella programmazione regionale e nella pianificazione di settore, che possano essere valutati in occasione degli aggiornamenti di cui all’art. 7 del presente Contratto.
7. Gli interventi che comportano modifiche all’assetto infrastrutturale preesistente e/o modifiche di funzionalità agli impianti in relazione all’esercizio ferroviario sono soggetti ad approvazione regionale in linea funzionale anche se gestiti da FERROVIENORD con risorse del Contratto di Servizio per la Gestione dell’infrastruttura Ferroviaria di interesse regionale e locale in concessione a FERROVIENORD S.p.A. (DGR n. 4824 del 15 febbraio 2016). In tali casi FERROVIENORD dovrà predisporre una relazione che specifichi i seguenti ambiti per ogni progetto predisposto: obiettivi attesi dall’intervento, azioni proposte, eventuali controindicazioni o soggezioni indotte all’esercizio conseguenti, costi di realizzazione, eventuali risparmi attesi sull’esercizio e manutenzione.
8. FERROVIENORD inoltre in relazione alla necessità di assicurare un adeguato
presidio all’attuazione della nuova programmazione del Contratto di
Programma e considerati gli assidui rapporti e confronti con Regione, si impegna a fornire proprio personale dedicato, in affiancamento anche presso la sede di Regione Lombardia, a supporto delle attività di gestione, per il puntuale ottemperamento dei compiti e impegni in esso contenuti, ritenendo infatti il supporto professionale del summenzionato personale determinante per detta attuazione.
Articolo 11 Finanziamenti e modalità di erogazione
1. In relazione all’oggetto del Contratto di Programma, in particolare riguardo gli interventi infrastrutturali trattati nella presente parte seconda, ed agli impegni assunti dal Concessionario, Regione eroga le risorse coerentemente con l’avanzamento delle attività e secondo le modalità stabilite dal vigente Regolamento regionale e nello specifico alla presentazione degli Stati di Avanzamento Lavori degli interventi, secondo le seguenti modalità:
a) sino al 60% del Q.E. approvato, al netto di quanto già riconosciuto come spese tecniche per la progettazione, così come stabilito dal comma 5, lettera a) di questo medesimo articolo, a seguito della trasmissione da parte del RUP della nota di attestazione dell’avvio dei lavori, oltre a specifica documentazione fotografica comprovante l’apposizione del marchio sui cartelli di cantiere, secondo quanto predisposto e definito da Regione Lombardia;
b) sino al 90% del Q.E. approvato, al netto di quanto già riconosciuto, a seguito della trasmissione da parte del RUP dello stato di avanzamento dei lavori pari ad almeno il 60% dell’importo contrattuale complessivo e a fronte della presentazione dei giustificativi correlati al S.A.L. dichiarato. Detta quota non deve comunque essere superiore a quanto dovuto in relazione al quadro economico dell’opera riformulato a seguito dei ribassi ottenuti in fase di aggiudicazione o delle economie comunque conseguite, fatto salvo l’importo derivante da eventuali atti di sottomissione stipulati per la gestione di varianti in corso d’opera, comunicati da FERROVIENORD e autorizzati da Regione;
c) sino al 95% del Q.E. approvato, al netto di quanto già riconosciuto, a seguito della trasmissione da parte del RUP dello stato di avanzamento dei lavori pari ad almeno il 90% dell’importo contrattuale complessivo e a fronte della presentazione dei giustificativi correlati al S.A.L. dichiarato. Detta quota non deve comunque essere superiore a quanto dovuto in relazione al quadro economico dell’opera riformulato a seguito dei ribassi ottenuti in fase di aggiudicazione o delle economie comunque conseguite fatto salvo l’importo derivante da eventuali atti di sottomissione stipulati per la gestione di varianti in corso d’opera, comunicati da FERROVIENORD e autorizzati da Regione;
j) saldo finale, al completamento dell’intervento a seguito dell’approvazione
del collaudo, previa attestazione delle spese effettivamente sostenute e
conseguente eventuale rideterminazione del contributo. Ferrovienord
S.p.A. trasmette a supporto dell’istanza di erogazione del saldo il quadro economico finale dell’intervento e tutte le fatture, certificati di pagamento e giustificativi delle spese sostenute, oltre a specifica documentazione fotografica comprovante l’apposizione della targa in conclusione delle opere, secondo quanto predisposto e definito da Regione Lombardia.
1 bis. Le modalità di cui al precedente comma 1 non si applicano a finanziamenti che presentano regole differenti di erogazione/rendicontazione determinate da specifici provvedimenti.
1 ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1bis le modalità di erogazione sopra indicate si applicano a tutti gli interventi di cui al Contratto di Programma. Per gli interventi già oggetto di finanziamento, le presenti modalità di erogazione sono da applicarsi nei limiti degli stanziamenti annui previsti.
2. Le Parti danno atto che, al momento della sottoscrizione del Contratto, le risorse per il finanziamento delle opere infrastrutturali del Programma degli interventi appartengono alle seguenti fonti:
a) Comunitaria: nell’ambito del Programma Operativo Regionale (POR) Competitività 2007 – 2013 – Asse III “Mobilità Sostenibile”, sono state co-finanziate alcune opere, previste nel Programma di Interventi, a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);
b) Statale: con riferimento agli Accordi Finanziari siglati con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nello specifico, l’Accordo di Programma del 12 novembre 2002 e successivo Accordo integrativo del 14 marzo 2011, l’Accordo di Programma del 9 marzo 2011 ex Legge 910/86, nonché l’Accordo, sottoscritto il 20 dicembre 2002, per la realizzazione della nuova stazione FNME di Milano Affori ex legge 211/92;
c) Statale: con riferimento alla Convenzione tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Lombardia e FERROVIENORD Spa, approvata con DGR n. X/7206 del 09/10/2017 e siglata il 10 ottobre 2017, per la realizzazione di interventi per la sicurezza ferroviaria finanziati con risorse del Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014/2020. Per tali risorse, Regione, ai sensi dell’art. 15 della citata Convenzione, si è impegnata a tenere una gestione finanziaria separata, attraverso l’istituzione di specifici capitoli di entrata e di spesa nel proprio bilancio;
d) Statale: con riferimento al Decreto n. 30 del 1° febbraio 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il “Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del paese, articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinato a interventi di messa in sicurezza delle ferrovie non interconnesse alla rete nazionale”, come da Convenzione tra Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Lombardia e FERROVIENORD Spa, approvata con DGR n. XI/2053 del 31/07/2019 e siglata il 17 ottobre 2019;
d bis) Statale: con riferimento alla Convenzione tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Lombardia e FERROVIENORD Spa, approvata con DGR n. XI/4799 del 31/05/2021 e siglata il 5 ottobre 2021, per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza delle ferrovie non interconnesse alla rete nazionale, finanziati con risorse del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, istituito dall’articolo 1, comma 95, della legge
n. 145 del 30 dicembre 2018;
d ter) Statale: con riferimento al Decreto n. 182 del 29/04/2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha disposto il piano di riparto delle risorse stanziate dall’articolo 1, comma 95, della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 concernente il «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»
d quater) Statale: con riferimento al Fondo Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 59 del 6 maggio 2021 convertito dalla Legge n. 101 del 1° luglio 2021, al Decreto n. 363 del 23/09/2021 del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, avente ad oggetto il riparto delle risorse del Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (cd. PNRR) destinate al potenziamento delle ferrovie regionali e al Decreto n. 416 del 23/12/2022 avente ad oggetto la rimodulazione delle risorse;
d quinques) Statale: con riferimento al Decreto dirigenziale n. 144 del 31/03/2023 della Direzione Generale per il Trasporto pubblico locale e regionale e la mobilità pubblica sostenibile – Ministero delle infrastrutture e del traporti per la realizzazione di interventi di sperimentazione dell’idrogeno per il trasporto ferroviario sulla linea Brescia-Iseo-Edolo;
e quinques) Statale: con riferimento all’art. 10 della legge 8 giugno 1978,
n. 297 “Provvidenze per sovvenzioni annue di esercizio in favore delle
ferrovie Nord Milano, Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea”;
e) Regionale: con risorse autonome disponibili sul bilancio regionale e quelle assegnate dal Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007/2013 (PAR FSC, già PAR FAS);
f) Regionale: con riferimento alla DGR n. X/7587 del 18 dicembre 2017, con cui Regione Lombardia ha approvato un elenco di interventi
infrastrutturali e ambientali, scaturito da un’attività di confronto con il
territorio e in particolare con le Province e i Comuni Capoluogo;
g) Regionale: con riferimento alla DGR n. XI/3749 del 30 ottobre 2020, con cui Regione Lombardia ha approvato il “Programma degli interventi per la ripresa economica”, successivamente aggiornato con la DGR XI/4381 del 3 marzo 2021, con la DGR XI/6047 del 1° marzo 2022 e con la D.G.R. n. XI/7328 del 14/11/2022;
h) Regionale: con riferimento alla Legge Regionale n. 15 del 6 agosto 2021 di Assestamento al Bilancio 2021-2023; Legge Regionale n. 17 del 8 agosto 2022 “Assestamento al bilancio 2022-2024 con modifiche di leggi regionali”; Legge Regionale n. 35 del 30 dicembre 2022 di approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025;
i) Altri finanziamenti: con riferimento a contributi provenienti da Amministrazioni pubbliche ovvero da soggetti privati.
3. L’approvazione in linea economica dei progetti definitivi (ai sensi del D.Lgs. 50/2016) o i progetti di fattibilità tecnica ed economica (ai sensi del D.Lgs. 36/2023) o esecutivi da parte di Regione, di cui al precedente articolo 9, avviene quando il Quadro Economico dell’opera trova completa copertura finanziaria. Il Quadro Economico tipo costituisce allegato parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
3 bis. Per progetti relativi alla fornitura di materiali e/o la realizzazione di interventi che godono di una parziale copertura finanziaria, Regione approva in linea tecnica l’intero progetto ed in linea economica solo i lotti completamente finanziabili. L’approvazione in linea economica dei restanti lotti viene subordinata e demandata al reperimento delle risorse necessarie.
4. L’approvazione di interventi che, a seguito di adeguamenti progettuali, comportano variazioni dei quadri economici fino ad un massimo del 10% rispetto a quanto previsto nel Programma stesso, può avvenire mediante atti dirigenziali, subordinatamente alla verifica della completa copertura finanziaria.
5. Regione si impegna, in sede di approvazione dei progetti presentati da FERROVIENORD, a riconoscere nei relativi quadri economici, di cui FERROVIENORD dovrà tenere agli atti adeguata documentazione di rendicontazione:
a) le spese tecniche per le indagini, gli studi, la progettazione, la direzione lavori, e gli adempimenti relativi agli espropri e le spese tecniche relative agli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. Tali spese sono riconosciute nella misura del 101% del valore delle opere. Per motivate circostanze, adeguatamente documentate da FERROVIENORD, quali varianti in corso d’opera per motivi indipendenti da FERROVIENORD, tale percentuale potrà essere aumentata di un ulteriore 3%. Le spese per gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, sono riconosciute nella misura dell’1%. Le spese tecniche
relative alle progettazioni di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva potranno essere liquidate a fronte della validazione e/o dell’approvazione della relativa fase progettuale da parte di Regione; quelle intervenute nella fase di realizzazione verranno riconosciute alla presentazione degli Stati di Avanzamento Lavori degli interventi secondo quanto indicato ai commi 1, 1bis e 1ter;
b) le spese generali connesse alla gestione degli interventi, in via esemplificativa e non esaustiva: attività di consulenza, spese per le procedure di gara, spese legali, collaudi e assistenza ai collaudi nella misura forfettaria dell’2% dell’importo dei lavori a base d’asta;
b bis) a seguito dell’approvazione in linea tecnica ed economica del progetto definitivo delle opere, di cui all’articolo 9, e alla dichiarazione della pubblica utilità, Regione, ai sensi dell’art. 20 del DPR 327/2001, riconosce a FERROVIENORD un importo pari all’80% del valore della voce “B5 – acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi” indicata nel Quadro Economico;
b ter) Regione si impegna a riconoscere a FERROVIENORD, all’interno del Quadro Economico, le risorse necessarie a coprire gli oneri relativi alle scorte per la protezione dei cantieri, la modifica degli impianti esistenti e le attivazioni di cui all’articolo 10 comma 1.bis;
c) per gli interventi finanziati con il Fondo FSC 2014-2020, ai sensi dell’articolo 12 della già menzionata Convenzione, sono ammesse spese generali sino alla concorrenza massima del 10% del costo dell’intervento medesimo. Nelle spese è incluso l’eventuale onere per la gestione tecnica ed amministrativa dell’intervento, nonché per l’avviamento in pre-esercizio ed il collaudo delle opere o delle tecnologie oggetto dell’intervento stesso;
d) per gli interventi finanziati con risorse stanziate con il Decreto n. 30 del 1° febbraio 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il “Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del paese, articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinato a interventi di messa in sicurezza delle ferrovie non interconnesse alla rete nazionale”, a rimettersi alle disposizioni che verranno concordate con il MIT attraverso apposita convenzione.
d bis) per gli interventi finanziati con risorse stanziate con il Decreto
n. 182 del 29/04/2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, comma 95, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 destinato a interventi di potenziamento e ammodernamento delle ferrovie regionali interconnesse alla rete nazionale, a rimettersi alle disposizioni che verranno concordate con il MIMS;
d ter) per gli interventi finanziati con risorse stanziate con il Fondo Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 59 del 6 maggio 2021 convertito dalla Legge n. 101 del 1° luglio 2021, al Decreto n. 363 del
23/09/2021 del MIMS e al Decreto 416 del 23/12/2022 del MIT, a rimettersi alle disposizioni che verranno concordate con il MIMS;
d quater) per gli interventi finanziati con risorse stanziate con la Legge
n. 297 dell’8 giugno 1978, Regione si impegna, in sede di approvazione dei progetti presentati da FERROVIENORD, a riconoscere nei relativi quadri economici, di cui FERROVIENORD dovrà tenere agli atti adeguata documentazione di rendicontazione, le spese tecniche per le indagini, gli studi, la progettazione, gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, la direzione lavori e ogni altra spesa generale, nella misura forfettaria omnicomprensiva pari al 5% dell’importo dei lavori;
e) per gli interventi di cui all’articolo 9 comma 3 lettere f), f bis) ed f ter) si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 16 comma 3;
6. A seguito dell’espletamento delle procedure di aggiudicazione dei lavori, gli eventuali ribassi d’asta non costituiscono spese ammissibili e pertanto non possono essere utilizzati da FERROVIENORD per spese aggiuntive, salvo che Regione ne autorizzi l’eventuale utilizzo per la copertura di varianti in corso d’opera a seguito di specifica istanza da parte di FERROVIENORD, con contestuale approvazione del quadro economico aggiornato.
Fermo restando l’obbligo di cui ai sensi dell’art. 10 comma 1 in merito alla gestione delle riserve con gli appaltatori, nei casi e nei limiti previsti dal Codice degli Appalti, qualora l’importo di definizione bonaria risultasse superiore alla disponibilità della specifica voce prevista a Quadro Economico, FERROVIENORD presenterà a Regione specifica istanza di compensazione fondi, fermo restando l’importo del finanziamento complessivo approvato. Nel caso in cui la definizione bonaria comportasse un maggiore onere rispetto al finanziamento complessivo approvato, Regione esprimerà parere vincolante alla proposta di accordo, autorizzando quindi un nuovo Quadro Economico, subordinatamente alla verifica della disponibilità delle risorse necessarie a completare la copertura finanziaria complessiva.
Qualora, all’interno del Quadro Economico, i valori previsti nella sezione “Somme a Disposizione” corrispondenti alle voci specifiche non dovessero presentare valori sufficienti a coprire i costi sostenuti, FERROVIENORD potrà richiedere con istanza di “Compensazione Fondi Disponibili” l’utilizzo degli importi disponibili sulle altre voci del Quadro Economico fermo restando il valore complessivo del finanziamento approvato.
Nel corso della rendicontazione dell’opera, qualora gli importi specifici previsti nelle sottovoci della sezione “Somme a Disposizione” del Quadro Economico non dovessero presentare valori sufficienti a coprire i costi sostenuti, FERROVIENORD darà evidenza a Regione, all’interno dell’istanza di pagamento, di eventuali compensazioni tra le sottovoci della medesima sezione.
7. Regione conferma il Fondo di rotazione già costituito da FERROVIENORD dietro autorizzazione di Regione, come stabilito dall’art. 9 del Contratto di Programma sottoscritto il 17 febbraio 2003.
Tale fondo alimentato con le risorse finanziarie recuperate e iscritte in bilancio per effetto dell’applicazione della normativa in materia di IVA alle commesse di investimento, potrà essere destinato al finanziamento degli interventi previsti nel programma ovvero al fine di anticipare le risorse necessarie alle indagini, alle valutazioni di fattibilità ed alle progettazioni relative all’attuazione del programma di investimenti.
Per queste utilizzazioni dovrà essere richiesta la preventiva autorizzazione regionale, a seguito dei risultati del bilancio annuale di esercizio.
Entro il giugno di ciascun anno, FERROVIENORD si impegna a comunicare a Regione l’entità delle risorse di cui al precedente comma e la relativa proposta di utilizzo.
Articolo 12 Monitoraggio performance e penalità
1. FERROVIENORD è tenuta a dare avvio alla progettazione degli interventi contenuti nei Documenti preliminari di progettazione, nel rispetto delle clausole contrattuali. Il mancato avvio può comportare – previa formale diffida a procedere da parte di Regione – l’applicazione di una penale, da parte di Regione, nella misura massima del:
a) 1,0% del valore dell’investimento indicato in PARTE 2 – Tabella B1 per importi inferiori a 5 milioni di Euro;
b) 0,5% del valore dell’investimento indicato in PARTE 2 – Tabella B1 per importi superiori a 5 milioni di Euro;
da applicarsi in detrazione sui pagamenti relativi ad altri progetti in corso.
2. Per tutte le prestazioni di progettazione, ove per ragioni ad essa imputabili, FERROVIENORD dovesse eseguire dette prestazioni in tempi maggiori rispetto a quelli indicati nei cronoprogrammi di cui al precedente articolo 10 comma 3 lettera b), Regione applicherà – previa formale diffida ad adempiere da parte di Regione – una penale pari allo 0,5% del valore della progettazione, individuato nel quadro economico di riferimento, per ogni 15 giorni di ritardo rispetto al tempo concordato (arrotondati per difetto), con il limite massimo del 10%.
3. Si riconosce a FERROVIENORD la possibilità di replicare alla diffida, di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo, per iscritto entro 15 giorni dal ricevimento della stessa. In assenza di tale replica da parte di FERROVIENORD nei tempi stabiliti ovvero constatati fatti e comportamenti rilevanti dal punto di vista dell’eventuale inadempimento, Regione applicherà le penali di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo.
4. L’eventuale applicazione agli appaltatori di penali nei casi previsti dagli specifici contratti di appalto dovrà essere comunicata da FERROVIENORD a Regione.
5. Le risorse derivanti dall’eventuale applicazione delle penali dei tre commi precedenti potranno essere destinate al finanziamento degli interventi previsti nel programma degli investimenti di cui all’art. 8 ovvero nel programma delle manutenzioni straordinarie di cui all’art. 14.
PARTE TERZA: PROGRAMMA MANUTENZIONI STRAORDINARIE
Articolo 13 Programma di Manutenzioni Straordinarie
1. Le attività di Manutenzione Straordinaria, necessarie al mantenimento in esercizio in condizioni di sicurezza e affidabilità della Rete e finanziate dalla Regione secondo il piano di PARTE 3 – Tabella A e dettagliate nel programma triennale di PARTE 3 – Tabella B, formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Gli interventi vengono ricondotti, in coerenza con quanto previsto dalla Direttiva 2008/57/CE al x.xx 26 delle premesse, ai seguenti Sottosistemi Strutturali:
a) Infrastrutture: interventi infrastrutturali ferroviari di armamento e di sede, sottopassi e manufatti civili in genere, compresi i fabbricati, giunti alla fine della vita utile;
b) Energia: interventi comprendenti le sottostazioni elettriche (SSE), la trazione elettrica (TE) ed ogni altro manufatto di alimentazione;
c) Controllo Comando e Segnalamento: sostituzione apparati di segnalamento;
d) Altri interventi: sostituzione impianti per fine vita utile relativi ai sistemi di trasporto meccanici quali ascensori e scale mobili e i sistemi informativi al pubblico.
Articolo 14 Poteri e compiti della Regione
1. Regione, in qualità di soggetto concedente della rete ferroviaria regionale, svolge le funzioni previste dalla normativa vigente.
In particolare, Regione:
a) recepisce e valida ed eventualmente integra il programma degli interventi di Manutenzione Straordinaria indicati nella PARTE 3 – Tabella A e PARTE
3 – Tabella B necessari al mantenimento in esercizio in condizioni di sicurezza e affidabilità della Rete, all’interno delle voci specificate nell’art. 13;
b) verifica la disponibilità di risorse finanziarie necessarie per tali interventi e definisce le modalità di erogazione;
c) rimodula i finanziamenti degli interventi, qualora si rendano disponibili nuove risorse, derivanti dall’efficientamento del Contratto di Servizio oppure da risparmi sulla realizzazione degli interventi sulla base delle proprie priorità;
d) valuta la conformità alla programmazione degli interventi che vengono via via attuati;
e) analizza e valuta i costi degli interventi, nonché l’efficacia degli stessi rispetto agli obiettivi programmati;
f) monitora le fasi di realizzazione delle attività di Manutenzione Straordinaria con eventuali verifiche di cantiere.
1. bis Regione:
a) redige, laddove sia ritenuto necessario e in coerenza con quanto previsto dall’articolo 7 bis, il “Documento di indirizzo per la progettazione”, al quale FERROVIENORD dovrà attenersi nello sviluppo dei progetti di manutenzione straordinaria;
b) dispone che, anche per quanto indicato nell’ambito del “Contratto di Servizio per la gestione dell’infrastruttura ferroviaria di interesse regionale e locale in concessione a FERROVIENORD S.p.A.”, gli interventi siano conformi alle indicazioni contenute nei documenti “Linee guida” e/o “Manuali”, di cui all’articolo 5. Regione Lombardia si riserva altresì la possibilità di esonerare FERROVIENORD dall’applicazione integrale o parziale di “Linee guida” e “Manuali” già approvati, negli specifici casi in cui essa si dimostri non tecnicamente possibile ovvero economicamente non vantaggiosa;
2. Regione inoltre:
a) acquisisce agli atti la documentazione attinente i progetti esecutivi (relazione tecnica, tavole illustrative, capitolato e computo e quadro economico), predisposta e sviluppata da FERROVIENORD per gli interventi di Manutenzione Straordinaria nell’ambito della programmazione triennale di cui alla PARTE 3 – Tabella B;
b) acquisisce agli atti i Quadri Economici derivanti dell’espletamento delle procedure di aggiudicazione dell’appalto recanti l’indicazione degli eventuali ribassi d’asta conseguiti;
c) comma soppresso;
d) approva i progetti esecutivi, ivi inclusi i quadri economici predisposti e sviluppati da FERROVIENORD, con le tempistiche previste nel precedente articolo 9 comma 3 lettera e).
e) approva i progetti definitivi (ai sensi del D.Lgs. 50/2016) o i progetti di fattibilità tecnica ed economica (ai sensi del D.Lgs. 36/2023), ivi inclusi i quadri economici, qualora l’intervento richieda l’acquisizione definitiva e/o temporanea di aree, finalizzata alla dichiarazione da parte di Regione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità, affinché possano essere avviate le procedure di avviso di avvio del procedimento ai sensi della normativa vigente;
f) eroga le risorse finanziarie sulla base della verifica di rispondenza dei lavori realizzati con il progetto acquisito agli atti, dei certificati di pagamento e dei titoli di spesa presentati da FERROVIENORD;
g) sviluppa e mette a disposizione del Concessionario un database corredato di applicativo software per il monitoraggio degli interventi denominato Ferronet SINFRANET;
h) si riserva la facoltà di partecipare alle verifiche e alle prove funzionali nonché ad effettuare verifiche sulla rete e sui relativi interventi;
i) predispone il marchio e il modello di targa da apporre rispettivamente sui cartelli di cantiere e in conclusione delle opere di cui al Contratto di Programma, definendo le relative regole di utilizzo.
Articolo 15 Compiti e impegni del Concessionario
1. FERROVIENORD, in qualità di Concessionario della rete ferroviaria regionale, ha il compito di attuare gli interventi di Manutenzione Straordinaria all’interno degli interventi di Manutenzione Straordinaria, elencati secondo il piano di PARTE 3 – Tabella A allegata e dettagliati nel programma triennale contenuto nella PARTE 3 – Tabella B di cui all’art. 3.
1 bis. FERROVIENORD, in qualità di stazione appaltante, ha l’obbligo di progettare e adottare gli opportuni provvedimenti per la protezione della rete in fase di cantiere mediante squadre di scorta in ottemperanza alle normative ANSF. A tal fine, in sede di progettazione degli interventi, predisporrà specifico elaborato di progetto da consegnare a Regione Lombardia con la stima dei costi relativi alle squadre di scorta per la protezione dello specifico cantiere, il cui importo verrà riportato nel Quadro Economico delle opere (voce 15 c del quadro tipo di cui all’articolo 16 comma 2 bis).
2. FERROVIENORD svolge le attività di progettazione, stazione appaltante, direzione lavori ovvero esecuzione contratto, adempimenti in materia di sicurezza cantieri, collaudo e messa in esercizio degli interventi di Manutenzione Straordinaria contenuti nel programma triennale.
3. FERROVIENORD trasmette a Regione i progetti esecutivi degli interventi di cui ai punti precedenti (relazione tecnica, tavole illustrative, capitolato, computo e quadro economico);
4. FERROVIENORD, qualora l’intervento richieda l’acquisizione definitiva e/o temporanea di aree, finalizzata alla dichiarazione da parte di Regione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità, trasmette a Regione i progetti definitivi (ai sensi del D.Lgs. 50/2016) o i progetti di fattibilità tecnica ed economica (ai sensi del D.Lgs. 36/2023);
5. FERROVIENORD è tenuta a:
a) attenersi al programma previsto nella PARTE 3 – Tabella A e tabella B nella redazione della documentazione tecnica e nella realizzazione degli interventi;
a bis) dare supporto nella redazione, integrazione e aggiornamento dell’elenco degli interventi previsti nella Parte 3 per i quali Regione provvederà a redigere il DIP, così come previsto dall’articolo 7 bis;
a ter) dare avvio alle attività di progettazione degli interventi, anche sulla base degli obiettivi fissati nel Documento di indirizzo per la progettazione, laddove redatto in coerenza a quanto previsto dall’articolo 7. bis, e comunque dandone formalmente comunicazione a Regione e contestualmente trasmettendo il cronoprogramma delle prestazioni di dette attività fino all’espletamento di tutte le procedure di affidamento dei lavori;
a quater) uniformare i progetti alle prescrizioni contenute nei provvedimenti approvativi emanati da Regione;
a quinquies) garantire la conformità dell’intervento a quanto stabilito nei documenti “Linee guida” e “Manuali” di cui all’art. 5, laddove approvati, fatta salva la possibilità di chiedere a Regione la deroga all’applicazione integrale o parziale degli stessi, negli specifici casi in cui essa si dimostri non tecnicamente possibile ovvero economicamente non vantaggiosa, come previsto nel “Contratto di Servizio per la gestione dell’infrastruttura ferroviaria di interesse regionale e locale in concessione a FERROVIENORD S.p.A.”;
b) adottare le misure più appropriate per conseguire la maggiore riduzione dei tempi e dei costi nell’esecuzione delle attività volte all’adempimento degli impegni assunti con il presente Contratto e garantire la piena efficacia ed utilizzabilità delle opere infrastrutturali oggetto di manutenzione straordinaria e minimizzare le interferenze con l’esercizio;
c) utilizzare e aggiornare il database attraverso l’applicativo Ferronet SINFRANET messo a disposizione da Regione per lo svolgimento delle attività tecnico-amministrative relative all’approvazione e realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria;
d) comunicare a Regione gli esiti delle procedure di affidamento con
indicazione dei relativi ribassi d’asta conseguiti;
e) comunicare ed ottenere la validazione da Regione delle variazioni nell’ambito di interventi di Manutenzione Straordinaria già appaltati e in corso di realizzazione, che comportino modifiche sulla funzionalità delle infrastrutture o degli impianti ovvero che determinino un maggiore costo rispetto al Quadro Economico approvato;
f) informare Regione dell’insorgere di eventuali contenziosi e comunicare gli
atti adottati per la relativa risoluzione;
g) minimizzare gli impatti dei lavori sull’esercizio ferroviario appaltando di norma le lavorazioni nelle fasce di normale chiusura del servizio pubblico;
h) apporre il marchio e la targa rispettivamente sui cartelli di cantiere e in conclusione delle opere di cui al Contratto di Programma, secondo quanto predisposto e definito da Regione Lombardia.
6. FERROVIENORD, nella redazione della documentazione tecnica, è tenuta ad effettuare le seguenti valutazioni/verifiche riguardo:
a) le ricadute derivanti dalla realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria sulla funzionalità del servizio ferroviario nonché eventuali miglioramenti e/o innovazioni sul modello di esercizio rese possibili dall’intervento;
b) la quantificazione dei costi e/o dei risparmi in spesa corrente, indotti dalla realizzazione della manutenzione straordinaria e la loro incidenza sui costi di gestione dell’infrastruttura, coerentemente con quanto previsto dal Contratto di Servizio all’art. 9 comma 12.
7. Tali verifiche dovranno essere illustrate in apposite relazioni, fornite a Regione per ogni singolo intervento a corredo della documentazione prevista dalla normativa tecnica.
Articolo 16 Finanziamenti e modalità di erogazione
1. In relazione all’oggetto del Contratto di Programma, in particolare riguardo gli interventi di Manutenzione Straordinaria trattati nella presente parte terza, ed agli impegni assunti dal Concessionario, Regione si impegna ad erogare le risorse coerentemente con l’avanzamento delle attività e alla presentazione degli Stati di Avanzamento Lavori, in analogia a quanto avviene per gli appalti di opere infrastrutturali, secondo le seguenti modalità:
a) sino al 60% del Q.E. approvato, al netto di quanto già riconosciuto come spese tecniche per la progettazione, così come stabilito dal comma 5, lettera a) di questo medesimo articolo, a seguito della trasmissione da parte del RUP della nota di attestazione dell’avvio dei lavori, oltre a specifica documentazione fotografica comprovante l’apposizione del marchio sui cartelli di cantiere, secondo quanto predisposto e definito da Regione Lombardia;
b) sino al 90% del Q.E. approvato, al netto di quanto già riconosciuto, a seguito della trasmissione da parte del RUP dello stato di avanzamento dei lavori pari ad almeno il 60% dell’importo contrattuale complessivo e a fronte della presentazione dei giustificativi correlati al S.A.L. dichiarato. Detta quota non deve comunque essere superiore a quanto dovuto in relazione al quadro economico dell’opera riformulato a seguito dei ribassi ottenuti in fase di aggiudicazione o delle economie comunque conseguite, fatto salvo l’importo derivante da eventuali atti di sottomissione stipulati per la gestione di varianti in corso d’opera, comunicati da FERROVIENORD e autorizzati da Regione;
c) sino al 95% del Q.E. approvato, al netto di quanto già riconosciuto, a seguito della trasmissione da parte del RUP dello stato di avanzamento dei lavori pari ad almeno il 90% dell’importo contrattuale complessivo e a fronte della presentazione dei giustificativi correlati al S.A.L. dichiarato. Detta quota non deve comunque essere superiore a quanto dovuto in relazione al quadro economico dell’opera riformulato a seguito dei ribassi
ottenuti in fase di aggiudicazione o delle economie comunque conseguite, fatto salvo l’importo derivante da eventuali atti di sottomissione stipulati per la gestione di varianti in corso d’opera, comunicati da FERROVIENORD e autorizzati da Regione;
d) saldo finale, al completamento dell’intervento a seguito dell’approvazione del collaudo, previa attestazione delle spese effettivamente sostenute e conseguente eventuale rideterminazione del contributo. Ferrovienord
S.p.A. trasmette a supporto dell’istanza di erogazione del saldo il quadro economico finale dell’intervento e tutte le fatture, certificati di pagamento e giustificativi delle spese sostenute, oltre a specifica documentazione fotografica comprovante l’apposizione della targa in conclusione delle opere, secondo quanto predisposto e definito da Regione Lombardia.
1 bis. Le modalità di cui al precedente comma 1 non si applicano a finanziamenti che presentano regole differenti di erogazione/rendicontazione determinate da specifici provvedimenti.
1 ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1bis le modalità di erogazione sopra indicate si applicano a tutti gli interventi di cui al Contratto di Programma. Per gli interventi già oggetto di finanziamento, le presenti modalità di erogazione sono da applicarsi nei limiti degli stanziamenti annui previsti.
2. Le risorse derivanti dall’efficientamento dei costi di manutenzione di cui all’allegato 7 del Contratto di Servizio sono computate in sede di chiusura di ciascun anno di vigenza di tale contratto, a partire dal 2017, e successivamente destinate alla Manutenzione Straordinaria per l’anno seguente.
2 bis. L’approvazione in linea economica dei progetti definitivi (ai sensi del D.Lgs. 50/2016) o i progetti di fattibilità tecnica ed economica (ai sensi del D.Lgs. 36/2023) o esecutivi da parte di Regione, di cui al precedente articolo 9, avviene quando il Quadro Economico dell’opera trova completa copertura finanziaria. Il Quadro Economico tipo costituisce allegato parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
2 ter. Per progetti relativi alla fornitura di materiali e/o la realizzazione di interventi che godono di una parziale copertura finanziaria, Regione approva in linea tecnica l’intero progetto ed in linea economica solo i lotti completamente finanziabili. L’approvazione in linea economica dei restanti lotti viene subordinata e demandata al reperimento delle risorse necessarie.
3. Regione si impegna, in sede di approvazione dei progetti esecutivi presentati da FERROVIENORD, a riconoscere nei relativi quadri economici, di cui FERROVIENORD dovrà tenere agli atti adeguata documentazione di rendicontazione, le spese tecniche per le indagini, gli studi, la progettazione, gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, la direzione lavori e ogni altra spesa generale, nella misura forfettaria omnicomprensiva pari al 6% dell’importo dei lavori.
4. Regione, qualora un intervento di manutenzione straordinaria necessiti
dell’acquisizione definitiva e/o temporanea di aree, si impegna a riconosce nel
relativo quadro economico, oltre al 6% previsto in misura forfettaria per le spese tecniche come al comma precedente, gli oneri relativi agli espropri;
4 bis. Le spese tecniche relative alle progettazioni potranno essere liquidate nella misura forfettaria del 2% a fronte dell’approvazione del progetto da parte di Regione; quelle intervenute nella fase di realizzazione verranno riconosciute alla presentazione degli Stati di Avanzamento Lavori degli interventi”.
4 ter. Regione si impegna a riconoscere a FERROVIENORD, all’interno del Quadro Economico, le risorse necessarie a coprire gli oneri relativi alle scorte per la protezione dei cantieri, la modifica degli impianti esistenti e le attivazioni di cui all’articolo 10 comma 1.bis;
5. comma soppresso.
6. A seguito dell’espletamento delle procedure di aggiudicazione dei lavori, gli eventuali ribassi d’asta non costituiscono spese ammissibili e pertanto non possono essere utilizzati da FERROVIENORD per spese aggiuntive, salvo che Regione ne autorizzi l’eventuale utilizzo per la copertura di varianti in corso d’opera a seguito di specifica istanza da parte di FERROVIENORD con contestuale approvazione del quadro economico aggiornato.
Fermo restando l’obbligo di cui ai sensi dell’art. 10 comma 1 in merito alla gestione delle riserve con gli appaltatori, nei casi e nei limiti previsti dal Codice degli Appalti, qualora l’importo di definizione bonaria risultasse superiore alla disponibilità della specifica voce prevista a Quadro Economico, FERROVIENORD presenterà a Regione specifica istanza di compensazione fondi fermo restando l’importo del finanziamento complessivo approvato. Nel caso in cui la definizione bonaria comportasse un maggiore onere rispetto al finanziamento complessivo approvato, Regione esprimerà parere vincolante alla proposta di accordo, autorizzando quindi un nuovo Quadro Economico, subordinatamente alla verifica della disponibilità delle risorse necessarie a completare la copertura finanziaria complessiva.
Qualora, all’interno del Quadro Economico, i valori previsti nella sezione “Somme a Disposizione” corrispondenti alle voci specifiche non dovessero presentare valori sufficienti a coprire i costi sostenuti, FERROVIENORD potrà richiedere con istanza di “Compensazione Fondi Disponibili” l’utilizzo degli importi disponibili sulle altre voci del Quadro Economico fermo restando il valore complessivo del finanziamento approvato”.
Nel corso della rendicontazione dell’opera, qualora gli importi specifici previsti nelle sottovoci della sezione “Somme a Disposizione” del Quadro Economico non dovessero presentare valori sufficienti a coprire i costi sostenuti, FERROVIENORD darà evidenza a Regione, all’interno dell’istanza di pagamento, di eventuali compensazioni tra le sottovoci della medesima sezione.
PARTE QUARTA: DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 17 Vigilanza e controllo
1. Regione ha facoltà di effettuare - mediante verifiche, ispezioni, controlli diretti e indiretti, studi e indagini – la vigilanza sulle attività, opere e lavori eseguiti da FERROVIENORD in esecuzione degli obblighi concessori e contrattuali, nonché di quelli previsti da norme di legge e regolamenti vigenti.
Articolo 18 Controversie
1. Eventuali divergenze nell’interpretazione e nell’applicazione del Contratto
devono essere oggetto di preventivo tentativo di conciliazione tra le parti.
2. La parte interessata a far valere una determinata interpretazione o applicazione del Contratto chiede alla controparte di svolgere il tentativo di conciliazione.
3. Entro 15 giorni dalla richiesta la Regione provvede a nominare una commissione paritetica di conciliazione che si pronuncia entro 30 giorni dalla sua costituzione. L'intesa, se raggiunta, assumerà la forma di accordo contrattuale.
4. Non è ammesso il ricorso all’arbitrato. Pertanto, qualora a seguito del predetto tentativo di conciliazione non venga raggiunto un accordo in merito alla controversia entro e non oltre trenta giorni dall’attivazione della commissione paritetica, essa sarà deferita, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Milano. Il presente rapporto contrattuale è regolato dal diritto italiano.
5. Il Contratto dovrà continuare ad avere esecuzione in pendenza del procedimento legale. Nessuna prestazione dell’una all’altra parte dovrà essere sospesa in pendenza del procedimento.
ELENCO DEGLI ALLEGATI
- Parte 2 - Relazione programma investimenti.
- Parte 2 - Tabelle X0, X0, X0, X0, X, X, X, X, X, X, X, X, X, P e Q.
- Parte 2 – Quadro Economico tipo degli interventi della Parte 2.
- Parte 3 - Relazione manutenzioni straordinarie.
- Parte 3 - Tabelle A, B e C.
- Parte 3 – Quadro Economico tipo degli interventi della Parte 3.