REGOLAMENTO
REGOLAMENTO
sull’ORDINAMENTO degli UFFICI e dei SERVIZI
Regolamento
per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza ad esperti esterni
Approvato con deliberazione della Giunta Comunale N. 17 del 26/02/2013
Comune di Pozzuoli
Provincia di Napoli
INDICE
n. Art. | TITOLO | n. pag. |
1 | Oggetto e campo di applicazione | 3 |
2 | Condizioni per il conferimento degli incarichi | 5 |
3 | Competenza e procedura per il conferimento degli incarichi | 6 |
4 | Incarichi di collaborazione coordinata e continuativa | 9 |
5 | Modalità di espletamento della prestazione | 10 |
6 | Obblighi di riservatezza | 11 |
7 | Durata del contratto di collaborazione | 11 |
8 | Forma e contenuto del disciplinare d’incarico- Contratti individuali | 11 |
9 | Compenso e rimborso spese | 12 |
10 | Verifica dell’esecuzione e del buon esito dell’incarico | 13 |
11 | Casi e modalità di sospensione temporanea della prestazione | 13 |
12 | Formazione | 14 |
13 | Estinzione del contratto | 14 |
14 | Diritti sindacali | 14 |
15 | Albo degli incarichi e pubblicità | 15 |
16 | Incarichi legali | 15 |
17 | Registro degli incarichi | 15 |
18 | Controlli | 16 |
19 | Disposizioni generali e finali | 16 |
20 | Entrata in vigore | 16 |
Allegato 1 17
Articolo 1
Oggetto e campo di applicazione
1. Il presente Regolamento, parte del più generale ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Pozzuoli, ha come oggetto la disciplina dei rapporti di lavoro autonomo professionale, di lavoro autonomo occasionale e di collaborazione coordinata e continuativa aventi ad oggetto incarichi professionali e di collaborazione:
a) di studio, di ricerca e di consulenza, finalizzati a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'amministrazione;
b) a contenuto operativo, consistenti in prestazioni, tradotte in risultati ed elaborazioni immediatamente fruibili dall'amministrazione, dai soggetti in essa operanti e dai cittadini.
2. Le disposizioni del presente Regolamento, emanate in attuazione di quanto previsto dall'art 3 della Legge 24.12.2007, n. 244, commi 55 e 56, come sostituiti dall'art. 46 del D.L. 25/06/2008, n° 112 convertito in L.133/2008 e dal comma 2, dell’art. 22, della L. 69/09, dall’art.17 comma 27 del D.Lgs. 78/09 convertito nella L. 102/2009 e art. 110, comma 6, XXXX rispondono alle seguenti finalità di pubblico interesse:
- contenimento, razionalizzazione e controllo della spesa pubblica corrente ed, in particolare, della spesa per personale;
- trasparenza nei criteri di conferimento da parte della Pubblica Amministrazione degli incarichi ad esterni;
- rispetto dei vincoli di spesa connessi al rispetto del patto di stabilità interno.
3. Il presente Regolamento definisce e disciplina i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d’opera intellettuale ad esperti esterni di comprovata esperienza, come definiti dall’art. 7, comma 6 del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165, come integrato dall’art. 32 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248 e dall’art. 3, comma 76, della Legge 24.dicembre 2007 n. 244; nonché dall’art. 110, comma 6, del D.Lgs 267/2000 e dai commi 55, 56 e 57 del citato art. 3 della Legge 244/07, dall’art. 46, della Legge 6 agosto 2008, n. 133 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112 ed, infine, dal comma 2, dell’art. 22, della L. n. 69/09 e dall’art.17, comma 27, del D.Lgs. 78/09 convertito nella L. 102/2009.
4. L’obbligo di assoggettamento ai criteri stabiliti dalla legge in materia di incarichi per collaborazioni autonome vale anche per le società in house costituite o costituende dell’ente comunale. Il Comune esercita il proprio potere di controllo sull’osservanza delle regole da parte delle Società partecipate tramite il proprio rappresentante, in ossequio al principio del c.d. “controllo analogo”.
5. I contratti di lavoro di natura occasionale, si hanno nel caso di una prestazione episodica, resa senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l’attività del committente, che il collaboratore svolge in maniera saltuaria ed autonoma, spesso con un contenuto professionale che si esaurisce con il compimento di un’attività circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo e, pertanto, potrebbe non essere necessariamente riconducibile a fasi di piani o programmi del committente.
6. I contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, si caratterizzano per la continuità della prestazione e la coordinazione con l’organizzazione ed i fini del committente, dove, pertanto, quest’ultimo conserva non un potere di direzione ma di verifica della rispondenza della prestazione ai propri obiettivi attraverso un potere di coordinamento.
7. Ai fini del presente regolamento, per gli incarichi individuali, si applicano le definizioni che seguono:
a. gli "incarichi di studio” sono identificabili, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 228/1994, nello svolgimento di un’attività di studio o di soluzione di questioni nell’interesse dell’Amministrazione, documentata da una relazione scritta finale di illustrazione dei risultati contenente le soluzioni
proposte, che diverrà propria dell’Amministrazione e sarà da questa utilizzata, nonché di elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi;
b. gli “incarichi di ricerca” presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell’Amministrazione che ne fissa ambiti e limiti ed a cui, poi, segue la ricerca da parte dell'incaricato esterno;
c. gli “incarichi di consulenza” sono compresi nell'ambito dei contratti di prestazione d’opera intellettuale, ai sensi degli artt. 2229 – 2238 codice civile e possono riguardare:
- studi e soluzioni di questioni inerenti all’attività dell’amministrazione;
- prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni ed espressione di giudizi;
- consulenze legali al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio dell’Amministrazione;
- studi per l’elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi.
8. Non rientrano, invece, nella disciplina di programmazione degli incarichi di natura intellettuale, quale prevista dalle norme vigenti:
- gli incarichi da conferire per assicurare adempimenti obbligatori per legge e funzioni di carattere istituzionale, non essendo espressione di scelte discrezionali dell’Amministrazione;
- gli appalti e le “esternalizzazioni” di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell’Amministrazione;
- i rapporti di collaborazione, occasionale o coordinata e continuativa, quando gli stessi siano finalizzati a far fronte ad esigenze operative direttamente correlate al funzionamento delle strutture amministrative, mediante il diretto supporto operativo alle attività di loro competenza, ricorrendone le condizioni di legge.
9. Il presente regolamento, inoltre, non si applica agli incarichi professionali di progettazione, direzione lavori e collaudi o di pianificazione e progettazione urbanistica e di tutela e salvaguardia ambientale e di servizi tecnici ed amministrativi rientranti negli ambiti di applicazione del “Codice degli Appalti” di cui al D.lgs. n. 163/2006 ed agli incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la rappresentanza in giudizio dell’amministrazione, o per le relative domiciliazioni o per i consulenti tecnici di parte nonché quelli inerenti attività notarili, in ragione del carattere prettamente fiduciario, di scelta e di affidamento, comunque nel rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento ed economicità, salvo quanto previsto dall’art. 16.
10. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a consentire la razionalizzazione della spesa per incarichi a soggetti esterni ed il contenimento degli stessi .
11. Restano, altresì, esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:
· gli incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
· gli incarichi esterni disciplinati dal D.Lgs. n. 163/2006 “Codice dei Contratti Pubblici relativo ai lavori, servizi e forniture”;
· gli incarichi relativi all’attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;
· gli incarichi attuativi della normativa in materia di prevenzione incendi (L. 818/1994);
· gli incarichi di attuazione delle normative in materia di accertamenti tecnici relativi a locali di pubblico spettacolo (D.P.R. 293/2002);
· gli incarichi per le rilevazioni previste per legge in materia ambientale, inquinamento acustico, acqua, elettrosmog, rifiuti (L. 203/2003);
· l’incarico per il portavoce (addetto stampa - art. 7 L. 150/2000);
· le prestazioni specifiche richieste da programmi di ricerca (art. 51, c. 6. L. 449/1997);
· le attività di formazione, di docenza o di conferenziere;
· gli incarichi relativi a prestazioni di natura artistica e culturale non comparabili e strettamente connesse alla abilità dell’operatore e a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
· le certificazioni obbligatorie;
· i rapporti di collaborazione dei componenti di organismi collegiali politici o tecnico-amministrativi
previsti dalla normativa vigente;
12. Sono peraltro soggetti alle norme del presente regolamento gli incarichi esterni nelle materie di cui al presente comma, che si concretano esclusivamente nel fornire all’Amministrazione strumenti idonei a valutare, da parte di quest’ultima, la necessità/convenienza di un determinato servizio o prodotto (es: consulenza, studio o ricerca in materia legale).
13. Sono esclusi dalle procedure comparative:
· i conferimenti a seguito di esito negativo della precedente procedura comparativa per mancanza di domande o di candidati ritenuti non idonei;
· le prestazioni di natura tecnica o artistica o culturale per le quali non è possibile effettuare una comparazione tra più soggetti perché l’attività richiesta può essere assicurata solo ed esclusivamente da un determinato soggetto in quanto connesso strettamente alla capacità ed alla abilità dello stesso;
· le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica e che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6, dell’articolo 53, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
· nel caso in cui siano documentate ed attestate dal Dirigente competente, situazione di particolare urgenza o gravità che non consentano l’espletamento della procedura comparativa.
Articolo 2
Condizioni per il conferimento degli incarichi
1. Gli incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, sono affidati ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
a. l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'Ordinamento al Comune;
b. l'affidamento della prestazione deve essere originata dalla necessità di dare attuazione a obiettivi e progetti specifici e determinati o a programmi approvati dal Comune; esso deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Ente;
c. l'Amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
d. la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
e. devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
2. L'attribuzione di un incarico individuale al di fuori delle condizioni riportate nel precedente comma 1 costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale a carico del soggetto responsabile del conferimento.
3. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria di cui al comma 1 in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
4. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.
5. I soggetti cui possono essere affidati gli incarichi individuali, fermo restando quanto indicato ai commi 1 e 3 del presente articolo, sono:
a. soggetti esercenti l’attività professionale in via abituale, necessitanti di abilitazione o iscrizione ad albi professionali;
b. soggetti esercenti l’attività professionale in via abituale, non necessitanti di abilitazione o iscrizione ad albi professionali;
c. altri soggetti la cui professionalità ed esperienza (quali aver svolto incarichi similari con rapporti di xx.xx.xx. o di xx.xx.xxx di prestazioni autonome professionali o dall’essere iscritti in graduatorie dell’Amministrazione comunale di Pozzuoli, purché dirette ad individuare soggetti idonei all’attività da svolgere) è comprovata dal curriculum professionale presentato.
6. In ogni caso l’Ente può stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma di cui al comma 7, approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
7. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, approva il Piano annuale degli incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenza a soggetti estranei all’amministrazione con cadenza annuale, di norma unitamente ai documenti relativi al bilancio di esercizio. In applicazione di quanto stabilito dal Consiglio comunale, l’Amministrazione, in sede di redazione degli strumenti di programmazione quali il Piano Esecutivo di Gestione e sue modificazioni ed il Piano del fabbisogno del personale, definisce in maniera specifica i progetti e le attività che, per loro natura, necessitano di elevate competenze e professionalità, cui ricollegare i contratti di cui all’articolo 1.
8. Ai fini della predisposizione del Piano annuale degli incarichi i Dirigenti, singolarmente o nell’ambito della Conferenza dei Dirigenti, individuano, in concomitanza con la predisposizione dello schema di bilancio d’esercizio, formalmente, le necessità annuali di conferimento degli incarichi per i settori di competenza, nel rispetto ed in coerenza con le disposizioni vigenti in materia.
9. La proposta di incarico formulata dal Dirigente interessato deve indicare la rispondenza della tipologia di professionalità richiesta alle attività da svolgere e la sussistenza dei requisiti di elevata professionalità stabiliti dalla legge ove necessari. Il Dirigente determina durata, luogo, oggetto e compenso per la collaborazione.
10. Relativamente al prezzo il Dirigente interessato opera una ricognizione prezzi presso le associazioni di categoria, gli ordini professionali, altre amministrazioni ed altri soggetti al fine di individuare un compenso congruo con la prestazione richiesta. Verifica infine la compatibilità della spesa con i limiti vigenti e tiene conto, in ogni caso, delle disponibilità di bilancio.
11. Il Dirigente interessato, effettuate le verifiche di cui ai commi precedenti, deve comunque accertarsi della rispondenza dell’affidamento dell’incarico con le previsione normative e regolamentari in materia dandone atto nella comunicazione di cui al comma 9.
12. Il Piano di cui al comma 7 può essere integrato o modificato nel corso dell’anno in presenza di ulteriori e diverse esigenze emerse successivamente alla sua approvazione.
13. Gli incarichi non potranno, in ogni caso, includere la rappresentanza dell'amministrazione o altre funzioni che l'ordinamento preveda come prerogativa di soggetti ad esso legati da vincolo di subordinazione.
14. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, è fissato nel Bilancio preventivo approvato dal Comune, così come eventualmente modificato con variazioni effettuate nel corso della gestione.
Articolo 3
Competenza e procedura per il conferimento degli incarichi
1. La competenza all’affidamento degli incarichi è dei Dirigenti delle Direzioni e dei Servizi che intendono avvalersene (di seguito: Dirigenti competenti), i quali possono ricorrervi nell’ambito delle previsioni del Piano approvato dal Consiglio comunale ai sensi dell’art. 2) nonché dei limiti di spesa quantificati nel bilancio di previsione ed inoltre nel rispetto degli obiettivi definiti dal Piano Esecutivo di Gestione ed in coerenza con gli indirizzi generali di gestione formulati dagli Organi di Governo.
2. Gli incarichi possono essere conferiti solo in via straordinaria, per motivi eccezionali e per esigenze temporanee. Non devono riguardare attività generiche o comunque riconducibili ai
contenuti professionali del personale in servizio presso l’Ente.
3. Il Dirigente competente, effettuate le verifiche di cui al successivo comma 4 deve, altresì, accertarsi della rispondenza dell’affidamento dell’incarico con la previsione contenuta nell’articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativa al programma approvato dal Consiglio, fatte salve materie e competenze previste ed assegnate all’Ente da disposizioni legislative.
4. Allo scopo di accertare l’inesistenza, sotto il profilo quantitativo o qualitativo, all’interno della propria organizzazione, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell’incarico o, comunque, l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane già disponibili ed in servizio all’interno dell’Ente, viene seguita la seguente procedura:
a. il Dirigente competente invia al Dirigente della Direzione competente in materia di personale una relazione contenente la specificazione delle iniziative e delle attività nelle quali si articola il progetto o il programma di lavoro, per la cui realizzazione si rende necessaria l’apporto del collaboratore esterno, e lo schema del disciplinare d’incarico, precisando altresì le caratteristiche professionali e curriculari richieste nonché la durata prevista per lo svolgimento dell’incarico;
b. il Dirigente della Direzione competente in materia di personale invia ai Dirigenti delle altre Direzioni e degli altri Servizi apposita richiesta di accertamento;
c. i Dirigenti delle altre Direzioni e degli altri Servizi forniscono una documentata e motivata illustrazione dell’esito, positivo o negativo, dell’accertamento, sia in termini di professionalità richiesta che di concreta disponibilità allo svolgimento dell’incarico, da valutare in rapporto agli effettivi carichi di lavoro, entro il termine di cinque giorni.
5. Gli incarichi possono essere conferiti dal Dirigente competente, solo all’esito negativo della verifica condotta dal Dirigente della Direzione competente in materia di personale.
6. Il Dirigente competente verifica, inoltre, la compatibilità della spesa prevista con i limiti di spesa vigenti.
7. Il Dirigente competente, che intenda conferire un incarico individuale, assolti gli adempimenti di cui ai commi che precedono, dovrà procedere all’individuazione dell’incaricando garantendo una adeguata comparazione. In particolare dovrà:
· preparare un avviso contenente gli elementi di seguito riportati:
a. definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa dell'ente;
b. gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
c. durata dell'incarico;
d. luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
e. compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
f. indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento;
g. termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.
· far pubblicare detto avviso per un minimo di 15 giorni consecutivi sul sito internet dell'Amministrazione e all'Albo Pretorio;
· istruire le domande con esame dei curricula pervenuti;
· individuare la persona cui conferire l'incarico;
· redigere l'atto di conferimento dell'incarico, con esplicito riferimento:
- alla presenza dei requisiti di cui al precedente articolo 2;
- alla procedura seguita, in conformità di quanto previsto dal presente articolo;
- alla motivazione che ha portato alla individuazione del collaboratore/incaricato;
· inviare la bozza dell'atto di conferimento alla u.o.c. competente in materia di personale per la verifica della procedura seguita;
· curare la sottoscrizione del disciplinare d’incarico;
· inviare copia del contratto all’Ufficio contratti per inserimento nel Registro dei contratti e delle
scritture private.
8. Nell’avviso può essere prevista anche la valutazione dei titoli o la valutazione dei titoli e lo svolgimento di un colloquio. Il colloquio è prevedibile per incarichi di durata superiore ai tre mesi.
9. E’ inoltre possibile, in rapporto alla tipologia dell’incarico da conferire, prevedere una selezione dell’esperto esterno da incaricare con la valutazione in termini comparativi degli elementi curriculari, delle proposte operative e della proposta economica secondo il metodo dell'offerta più vantaggiosa, sulla base dei seguenti criteri:
a) abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;
b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dall’illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
c) riduzione della tempistica di realizzazione delle prestazioni;
d) ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dall'amministrazione.
10. In genere la valutazione è operata da apposita Commissione presieduta dal Dirigente interessato e composta di dirigenti e/o funzionari dell’Ente.
11. Nel caso di valutazione per titoli l’assegnazione dell’incarico individuale avviene secondo una graduatoria formata a seguito d’esame comparativo dei titoli, secondo i criteri indicati nel bando, mirante ad accertare la maggiore coerenza dei titoli stessi con le caratteristiche richieste. La procedura è di natura paraconcorsuale e, per la sua peculiare natura, non soggiace alla disciplina dei concorsi in materia di pubblico impiego.
12. I titoli da valutare dovranno essere riferiti alle seguenti categorie: titoli culturali e professionali; esperienza professionale maturata in relazione alla medesima attività oggetto del conferendo incarico prestato presso i soggetti pubblici e/o privati.
Ad essi sarà attribuito un punteggio da 1 a 10.
La selezione si intende superata da coloro che abbiano raggiunto un punteggio di almeno 7/10.
13. Nel caso di selezione per titoli e colloquio, ai fini della graduatoria finale, la Commissione attribuisce ai titoli ed al colloquio finale un punteggio massimo di 20 punti, così ripartiti:
titoli: 08 punti;
colloquio: 12 punti.
Nell’ipotesi di procedura selettiva per titoli e colloquio, il colloquio si intende superato con votazione di almeno 8/12.
14. Al termine del colloquio la Commissione predispone la graduatoria finale di merito.
15. La graduatoria finale di merito può essere utilizzata anche per il conferimento di incarichi similari, fino ad esaurimento della stessa.
16. Tale graduatoria deve essere pubblicata all’albo pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune.
17. Fermo restando quanto previsto dai commi che precedono l’Amministrazione può conferire ad esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione universitaria incarichi professionali in via diretta, senza l’espletamento di procedure di selezione, quando ricorrano le seguenti situazioni:
a. quando a seguito di procedura xxxxxxxxx non sia stata presentata o risulti non ammissibile alcuna manifestazione di disponibilità;
b. per attività comportanti prestazioni di natura artistica, culturale o tecnica non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d’opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi;
c. quando la particolare urgenza, non imputabile all’Amministrazione, renda incompatibile l’esperimento di procedure comparative di selezione;
d. in genere in ogni altro caso in cui ricorrano speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possano essere utilmente espletate le procedure di selezione o quando l’importo del compenso non sia superiore ad € 5.000,00.
18. Nel caso di incarichi ad esperti esterni a supporto dell’attività del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale le relative competenze sono attribuite al Segretario Generale, previa delibera di indirizzo della Giunta Comunale.
19. In ogni caso per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico occorre:
a. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
b. godere di diritti civili e politici;
c. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
d. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali, e. essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione anche universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta. Per specializzazione universitaria si intende il possesso della laurea (vecchio ordinamento, laurea magistrale) o laurea specialistica rilasciata secondo il nuovo ordinamento universitario o titolo equivalente. La specializzazione richiesta può derivare anche da percorsi completi e formalmente definiti dall’ordinamento professionale di riferimento, in aggiunta alla laurea triennale.
20. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbono essere svolti da professionisti iscritti in ordini o albi, o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali o dell’attività informatica, nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Anche in tale ultima ipotesi va accertata una specifica esperienza maturata nel settore dal soggetto destinatario dell'incarico.
21. Nel provvedimento di conferimento dell’incarico deve essere dato atto che è stato verificato il rispetto di quanto previsto dall’art. 25 della legge n. 724/1994 in ordine al divieto di affidamenti di consulenza ad ex dipendenti dell’amministrazione andati in pensione con anticipazione rispetto ai termini richiesti dalla legge.
22. Per le esigenze di flessibilità e celerità dell'Ente riguardanti incarichi di assistenza legale e tecnica l'amministrazione predisporrà annualmente, sulla base di appositi avvisi, elenchi ed albi di personale altamente qualificato, in possesso di determinati requisiti e appositamente selezionato, da cui attingere nel rispetto dei principi previsti in materia di collaborazioni esterne dall'ordinamento.
Articolo 4
Incarichi di collaborazione coordinata e continuativa - Natura della prestazione
1. L'incarico di collaborazione coordinata e continuativa viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e 2229 e seguenti del Codice Civile, dell'articolo 409 del codice di procedura civile, quando le prestazioni professionali d'opera, le prestazioni d'opera intellettuali e i risultati richiesti al collaboratore devono essere resi con continuità e sotto il coordinamento del dirigente competente, senza vincolo di subordinazione
2. Gli elementi che caratterizzano la collaborazione sono:
· coordinazione: (è l'elemento distintivo con i rapporti di lavoro subordinato) è intesa come vincolo funzionale tra l'opera del collaboratore e l'attività del committente e comporta una stretta connessione con le finalità di quest'ultimo; il committente esercita taluni poteri di programmazione senza, però, interferire con l'autonomia organizzativa del collaboratore;
· continuità: la prestazione si protrae nel tempo per una durata predeterminata;
· prevalente personalità della prestazione: l'attività del collaboratore deve essere qualitativamente prevalente sugli altri fattori di produzione ossia rispetto all'utilizzo di una struttura materiale o della prestazione di altri soggetti.
3. Il collaboratore difetta del requisito dell'incardinazione nella dotazione organica dell'Ente per cui, in assenza di una espressa procura, non potrà mai agire per conto dell'Amministrazione.
4. Le prestazioni sono svolte senza vincolo di subordinazione e sono assoggettate a un vincolo di coordinamento funzionale agli obiettivi/attività oggetto delle prestazioni stesse, secondo quanto
stabilito dal disciplinate di incarico e dal dirigente competente.
5. Al collaboratore non possono essere affidati poteri gestionali autonomi né compiti di rappresentanza dell’ente.
6. Il collaboratore non è tenuto al rispetto di un orario predeterminato; la sua attività può essere esercitata occasionalmente presso le sedi dell’amministrazione secondo le direttive impartite dal dirigente competente, il quale mette eventualmente a disposizione i locali, le attrezzature e gli impianti tecnici strettamente funzionali all’espletamento dell’incarico.
7. Gli eventuali obblighi di iscrizione alla gestione separata Inps di cui alla legge n. 335/1995 e s.m.i., sono a carico del collaboratore, che è tenuto a darne idonea comunicazione all’amministrazione. Gli eventuali obblighi di iscrizione all’Inail sono a carico dell’amministrazione, che è tenuta a darne idonea comunicazione al collaboratore. Il collaboratore è altresì tenuto a dare idonea certificazione delle deduzioni eventualmente spettanti nonché degli altri dati ritenuti necessari.
8. I diritti e i doveri del committente e del collaboratore, le modalità di svolgimento delle prestazioni, i casi di sospensione e di estinzione del rapporto di collaborazione sono disciplinati dalla determinazione dirigenziale e dal contratto/disciplinare d’incarico.
9. Il contratto/disciplinare d’incarico è formulato sulla base dello schema tipo allegato al presente regolamento.
Articolo 5
Modalità di espletamento della prestazione
1. Il collaboratore gode di autonomia nella scelta delle modalità tecniche per lo svolgimento della prestazione, garantendo che sia resa in funzione delle esigenze organizzative di tempo, luogo e risultato del Comune, secondo i criteri direttivi e le istruzioni stabilite dal committente alle quali il collaboratore dovrà attenersi, nel rispetto del contenuto del contratto individuale.
2. L'Ente si impegna a fornire quanto necessario per il corretto svolgimento della prestazione, mettendo a disposizione del collaboratore strumenti che, di volta in volta, siano ritenuti più idonei all'espletamento del compito assegnato.
3. Il collaboratore, compatibilmente con gli impegni assunti con il contratto, sarà libero di prestare anche in favore di terzi la propria attività, con preventiva comunicazione all'Ente tramite autocertificazione scritta che indichi lo svolgimento di attività compatibili e non concorrenti con il rapporto di collaborazione instaurato con il Comune di Pozzuoli.
4. Il rapporto di collaborazione sarà risolto di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 cc, nel caso in cui a seguito di verifica da parte del committente dell'attività svolta dal collaboratore per terzi, risulti che si trovi ad avere rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato che possono risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili, cioè in conflitto di interesse con l’Ente oppure non sia stato acquisito il preventivo nulla osta da parte del datore di lavoro.
5. Il collaboratore, al termine dell’incarico o anche prima della scadenza, a richiesta del Dirigente titolare del procedimento, deve consegnare al Comune tutto il materiale - documentazione, relazioni, indagini, progetti, programmi, studi, consulenze, banche dati e software – che abbia costituito il prodotto del lavoro svolto.
Articolo 6
Obblighi di riservatezza
1. Il collaboratore è tenuto ad osservare le regole del segreto d'ufficio a proposito di fatti, di informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi.
2. Le clausole del presente articolo hanno per il committente carattere essenziale e irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 1456 del codice civile.
Articolo 7
Durata del contratto di collaborazione
1. La durata del contratto di collaborazione coordinata e continuativa deve essere definita e sarà correlata alle prestazioni ed all'esecuzione dell'attività concordata fra le parti all'atto della stipula.
2. È ammissibile una proroga del contratto esclusivamente, per il tempo necessario per il completamento delle attività avviate. Non è configurabile, in ogni caso, il rinnovo dell’incarico, dovendo un nuovo incarico, far riferimento ad un nuovo progetto ed essere conferito a seguito di un'apposita comparazione.
Articolo 8
Forma e contenuto del disciplinare d’incarico - Contratti individuali
1. Il Dirigente competente formalizza l’incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale, nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato.
2. Il disciplinare di incarico, stipulato in forma scritta, deve dare atto, a pena di inammissibilità e di improcedibilità, che persistono tutte le circostanze e le condizioni previste in sede di approvazione del programma e in particolar modo che:
a) l’affidamento dell’incarico a soggetti estranei all’amministrazione avviene nel rispetto dei limiti, criteri e modalità previsti dal vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
b) l’incarico da conferire rispetta i limiti di spesa previsti dal programma di cui al precedente articolo 2, o sue successive variazioni;
c) per la prestazione oggetto di incarico sono stati preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso;
d) l’indicazione dei requisiti di qualificazione, competenza ed esperienza professionale richiesti, nonché le modalità ed i criteri di valutazione.
3. Il disciplinare deve contenere i seguenti elementi essenziali:
a. le generalità del contraente;
b. la precisazione della natura della collaborazione di lavoro autonomo, occasionale o coordinata e continuativa;
c. il termine di esecuzione della prestazione e/o di durata dell’incarico;
d. il luogo in cui viene svolta la collaborazione;
e. l’oggetto della prestazione professionale, secondo le indicazioni del programma o progetto che viene allegato al contratto;
f. le modalità specifiche di esecuzione e di adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche;
g. l’ammontare del compenso per la collaborazione e gli eventuali rimborsi spese nonché le modalità per la relativa liquidazione;
h. le modalità di pagamento del corrispettivo;
i. la specifica accettazione delle disposizioni del presente regolamento; la determinazione delle penali pecuniarie e le modalità della loro applicazione;
j. la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;
k. il divieto di clausole compromissorie e di ricorso al compromesso;
l. il foro competente in caso di controversie;
m. le modalità di trattamento dei dati personali e i diritti dell’interessato ai sensi del D. Lgs 196/2003.
4. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi
non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito per i progetti individuati.
5. Il Dirigente competente provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell’attività oggetto dell’incarico, della quantità e qualità dell’attività, dell’eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve, comunque, essere assicurata la proporzionalità con l’utilità conseguita dall’amministrazione.
6. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell’attività oggetto dell’incarico.
Articolo 9
Compenso e rimborso spese
1. Il compenso per gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa deve essere proporzionato alla qualità e quantità del lavoro eseguito e deve tener conto dei compensi relativi alle professionalità che richiedono il possesso di un particolare titolo di studio o di specializzazione.
2. In applicazione di tale previsione sono definite soglie minime e massime di riferimento del corrispettivo
come segue:
· attività per la cui esecuzione è richiesta una professionalità analoga a quella del possesso del Diploma di Xxxxxx: tra un minimo 12.000,00 euro ed un massimo di 24.000,00 euro annue lorde;
· attività di docenza e traduzione: tra un minimo di 20,00 ed un massimo di 30,00 euro orari lordi.
3. Le eventuali deroghe ai suddetti limiti devono essere adeguatamente motivate nel contratto di collaborazione in relazione alla particolarità dell'attività professionale da svolgere.
4. Tali compensi potranno essere oggetto di ridefinizione ogni due anni da parte dell'Amministrazione.
5. La corresponsione del compenso avverrà con acconti mensili entro il giorno 20 del mese successivo a quello in cui è stata prestata la collaborazione, mediante prospetto paga così, come definito dalla legge vigente in materia. E’, inoltre, consentita la corresponsione del compenso in ratei bimestrali e/o trimestrali posticipati.
6. Sulla base di tali somme il committente è tenuto ad operare le ritenute a carico del collaboratore e le deduzioni previste dalla legge compresa la ritenuta ai fini IRPEF, le deduzioni per oneri di famiglia e per assicurare la progressività dell'imposizione, le altre detrazioni, le ritenute previdenziali e le ritenute assicurative contro gli infortuni.
7. L'Ente versa quanto stabilito a proprio carico dalle normative di legge, in particolare le ritenute previdenziali e le ritenute assicurative contro gli infortuni e l'IRAP, tramite il competente servizio economico finanziario.
8. Si corrisponde al collaboratore il rimborso delle spese sostenute per trasferte dalla sede di lavoro, direttamente collegate all'incarico e preventivamente autorizzate, il cui importo massimo viene definito in sede di stipula del contratto individuale in relazione alle disponibilità finanziarie assegnate alle strutture dove opera il collaboratore. Tali spese vengono rimborsate a piè di lista e previa presentazione di documenti giustificativi.
9. Non si dà luogo al rimborso delle spese di cui al comma precedente se il compenso previsto nel contratto è comprensivo già di detto rimborso.
10. I limiti di cui al comma 2 possono essere derogati in rapporto a incarichi di particolare rilevanza e di alto contenuto di professionalità con provvedimento motivato tenuto conto delle indagini di cui al comma 10, dell’articolo 2.
11. Per le restanti tipologie di incarico individuate dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti in materia di ritenute d’acconto e previdenziali.
12. L'atto di liquidazione di spesa deve fare espresso riferimento alla pubblicazione sul sito internet dell'Ente del provvedimento di conferimento dell'incarico, nel rispetto degli obblighi di pubblicità
di cui al successivo art.15
Art. 10
Verifica dell’esecuzione e del buon esito dell’incarico
1. Il Dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell’incarico, in particolare quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo.
2. Il Dirigente competente accerta, altresì, il buon esito dell’incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall’incaricato e dei risultati ottenuti.
3. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere per inadempienza.
4. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base della esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
Articolo 11
Casi e modalità di sospensione temporanea della prestazione
1. Nei casi in cui si verificano eventi quali malattia, infortunio e maternità si applicano le seguenti disposizioni legislative:
· articolo 2, comma 26, legge n.335/1995,che ha previsto l'istituzione di un apposita gestione separata presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in favore dei lavoratori privi di altre forme di tutela previdenziale;
· X.Xxx 151/01 e decreto interministeriale 4 aprile 2002, che disciplinano il trattamento per la tutela della maternità e dell'assegno per il nucleo familiare.
· articolo 51, comma 1, legge n. 488/1999, che ha previsto l'estensione della tutela contro il rischio di malattia;
· articolo 5 D.Lgs numero 38/2000 che ha esteso alle collaborazioni coordinate e continuative l'obbligo assicurativo contro gli infortuni.
2. Nel caso in cui sopravvengano eventi comportanti impossibilità di esecuzione della prestazione per lunghi periodi, quali malattia, infortunio e maternità, la prestazione resterà sospesa senza erogazione del corrispettivo:
· in caso di infortunio, fino a guarigione;
· in caso di malattia, per un periodo massimo pari ad un sesto della durata stabilita dal contratto;
· in caso di maternità, per un periodo complessivo di 5 mesi compreso tra i 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed i 3 mesi successivi alla data effettiva ovvero tra un mese precedente la data presunta del parto ed i 4 mesi successivi alla data effettiva. In tal caso la durata del rapporto è prorogata, compatibilmente con l'attività da svolgere desunta in contratto, per un periodo pari alla sospensione. Su richiesta le titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa possono usufruire della sospensione della prestazione senza corrispettivo per un periodo che va dai 2 mesi precedenti alla data presunta del parto fino alla data di compimento del 7° mese di vita del bambino. Nel caso di impossibilità di proroga del rapporto è riconosciuto un diritto di prelazione per assegnazione di altro incarico di contenuto analogo.
3. Il collaboratore dovrà comunicare preventivamente e comunque tempestivamente al committente l'impossibilità di eseguire la prestazione al fine di permettere all'Ente di intervenire con soluzioni alternative.
4. In caso di malattia e infortunio il collaboratore deve presentare entro 48 ore al committente la relativa documentazione sanitaria.
5. Il collaboratore ha diritto al godimento di un periodo di recupero psico-fisico (riposo, malattia e infortunio) pari ad un decimo della durata del contratto, da usufruire compatibilmente con le esigenze dell'incarico conferito da regolare all'interno del disciplinare di incarico del singolo collaboratore.
Articolo 12 Formazione
1. Per garantire un adeguato standard professionale e di competenza si definisce anche per i collaboratori la possibilità di accedere all'attività formativa di base e trasversale organizzata dall'Amministrazione per il proprio personale dipendente e svolta con risorse dell'ente e nell'ambito del territorio comunale.
Articolo 13
Estinzione del contratto
1. Il contratto termina alla scadenza del termine concordato, con la possibilità di proroga sulla base delle necessità del Comune nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 7 comma 2 .
2. L'Ente e il collaboratore possono rispettivamente recedere dal contratto prima della scadenza del termine con comunicazione scritta, con un periodo di preavviso di almeno 15 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione. In caso di mancato preavviso l'Ente e il collaboratore rispettivamente saranno tenuti a corrispondere un indennizzo pari al corrispettivo che sarebbe spettato al collaboratore per il periodo di preavviso non prestato, in rapporto al compenso mensile pattuito.
3. Il contratto è risolto unilateralmente dal committente prima del termine quando si verifichino:
· gravi inadempienze contrattuali;
· sospensione ingiustificata della prestazione superiore a 15 giorni, che rechi pregiudizio agli obiettivi da raggiungere;
· commissione di reati tra quelli previsti dall'articolo 15 della legge numero 55/90 e successive modificazioni;
· danneggiamento o furto di beni;
· inosservanza da parte del collaboratore degli obblighi stabiliti, con particolare riferimento a quelli previsti dai precedenti articoli 5 e 6;
· impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto dell'incarico.
Articolo 14 Diritti sindacali
1. I collaboratori hanno diritto a partecipare a tre assemblee sindacali annue, previa specifica comunicazione delle XX.XX. abilitate alla contrattazione decentrata nell’Ente, anche congiuntamente ai lavoratori dipendenti dell'ente.
2. L'esercizio del diritto avverrà con le stesse modalità disposte dal contratto decentrato per il personale dipendente.
3. E’ messa a disposizione, in luogo accessibile, una bacheca per le comunicazioni delle XX.XX..
Articolo 15
Albo degli incarichi e pubblicità
1. E’ istituito presso la sezione competente in materia di gestione giuridica del personale l’Albo informatico degli incarichi di cui al presente Regolamento, da pubblicarsi sul sito web del Comune con l’indicazione dei dati relativi al soggetto incaricato ed all’incarico conferito.
2. Gli organi comunali che conferiscono incarichi di cui al presente Regolamento sono tenuti a comunicare i dati relativi ad essi (per ogni incarico i riferimenti identificativi del consulente o del collaboratore cui lo stesso è stato conferito, l’oggetto, la durata ed il compenso) alla struttura di cui al comma che precede entro il 1° gennaio ed il 30 giugno di ciascun anno.
3. In caso di stipula o rinnovo di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa è fatto obbligo al Dirigente che ha adottato l’atto di trasmettere il contratto all’ufficio del personale, con lettera di trasmissione avente data certa, almeno una settimana prima dell’inizio della prestazione prevista nel contratto stesso, per consentire l’assolvimento, nei termini previsti, dell’obbligo di comunicazione ex art. 1, comma 1180, legge 269/2006 al centro territoriale per l’impiego.
4. Le stesse modalità di comunicazione devono essere rispettate in caso di cessazione anticipata della prestazione rispetto alla scadenza contrattuale, anch’essa soggetta a comunicazione ai centri per l’impiego.
5. L’omessa o ritardata comunicazione da parte del dirigente che vi è tenuto ne determina la responsabilità personale per le sanzioni pecuniarie eventualmente irrogate.
6. I contratti relativi ai rapporti disciplinati dal presente regolamento acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del collaboratore, dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale del Comune di Pozzuoli.
7. Il Dirigente competente che intende affidare l’incarico, provvederà ad ottemperare a tale obbligo, nei tempi e nelle modalità prescritte.
8. Ai sensi dell’art. 3 - comma 54 - della Legge Finanziaria n. 244 del 24.12.2007 “ ..in caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del Dirigente competente”.
9. Il presente Regolamento è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti entro trenta giorni dalla sua adozione.
Articolo 16 Incarichi legali
1. Nel caso di affidamento del patrocinio e difesa dell’ente in giudizio a legali esterni, il conferimento dell’incarico è subordinato alla predeterminazione convenzionale del compenso da parte del professionista, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, comma 1 lett. a) e comma 2 bis, D.L. 223/06 (conv. in L. 248/06).
Articolo 17
Registro degli incarichi
1. Tutti gli incarichi conferiti dall’Amministrazione, a qualsiasi titolo svolti e con qualsiasi modalità, rientranti nel presente regolamento, salvo quelli legali relativi al patrocinio e alla difesa dell’Ente in giudizio, devono essere annotati nel “Registro degli Incarichi” da istituire presso il Servizio Gestione del Personale.
Articolo 18 Controlli
1. I provvedimenti d’impegno di spesa o di autorizzazione e gli atti di spesa, questi ultimi solo quando adottati senza un previo provvedimento, per gli incarichi di cui al presente regolamento superiori ad € 5.000,00, sono trasmessi, entro trenta giorni dalla loro pubblicazione, alla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo, ai fini del controllo sulla gestione, ai sensi dell’art. 1, comma 173, della legge n. 266/2005 a cura e sotto la responsabilità del Dirigente che ha conferito l’incarico.
Articolo 19
Disposizioni generali e finali
1. Il presente regolamento integra il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Pozzuoli.
2. II ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il Dirigente che ha stipulato i contratti.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di rapporti di lavoro autonomo, di natura occasionale e non occasionale e coordinata e continuativa.
4. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, salvo che il comportamento non dia origine a responsabilità più gravi, costituisce illecito disciplinare e determina la responsabilità erariale del Dirigente che ha proceduto all'assunzione dei relativi atti.
5. Il presente regolamento assume a riferimento le eventuali modificazioni normative inerenti tali rapporti nell’ambito delle pubbliche amministrazioni.
Art. 20
Entrata in vigore.
1. Il presente regolamento, a norma delle vigenti previsioni statutarie, entra in vigore dalla data di esecutività del provvedimento che lo ha approvato
Allegato 1
Contratto/Disciplinare d’incarico di collaborazione coordinata e continuativa - Schema tipo
Premesso che la presente scrittura privata, redatta in duplice copia, a valere a tutti gli effetti di legge, le parti intendono instaurare un rapporto di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione, avente per oggetto una prestazione d'opera ai sensi dell'art. 2222 e seguenti e 2229 e seguenti del Codice Civile, dell'art. 409 del codice di procedura civile,
TRA
il Comune di Pozzuoli, C.F. , con sede legale in Pozzuoli, Xxx Xxxx Xxxxx xx 0, Xxxxx Xxxxxx, di seguito denominato "Comune", rappresentato (nome del dirigente e tutti i suoi dati) che interviene
in nome, per conto e nell'interesse esclusivo del Comune di Pozzuoli, nella predetta qualità di Dirigente E
il/la Sig/Sig.ra (nome del collaboratore e suoi dati), di seguito indicato/a come collaboratore,
Premesso inoltre che:
- (riportare i riferimenti normativi e regolamentari e i provvedimenti deliberativi e dirigenziali relativi alla fattispecie) –
Dato atto che persistono tutte le circostanze e le condizioni previste in sede di approvazione del programma e in particolar modo che:
a) l’affidamento dell’incarico a soggetti estranei all’amministrazione avviene nel rispetto dei limiti, criteri e modalità previsti dal vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
b) l’incarico da conferire rispetta i limiti di spesa previsti dal programma di cui al precedente articolo 2, o sue successive variazioni;
c) per la prestazione oggetto di incarico sono stati preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso;
d) l’indicazione dei requisiti di qualificazione, competenza ed esperienza professionale richiesti, nonché le modalità ed i criteri di valutazione;
Dato atto, altresì, che è stato verificato il rispetto di quanto previsto dall’art. 25 della legge n. 724/1994 in ordine al divieto di affidamenti di consulenza ad ex dipendenti dell’amministrazione andati in pensione con anticipazione rispetto ai termini richiesti dalla legge;
CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Articolo 1 - Oggetto dell'incarico
1. La premessa che precede fa parte integrante ed essenziale del presente atto e ne costituisce il primo patto.
2. Il Comune affida l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa che avrà i seguenti contenuti: Indicare l'attività che sarà svolta.
Articolo 2 - Modalità di svolgimento della collaborazione
1. La collaborazione viene svolta senza vincolo di subordinazione da parte del collaboratore nei confronti del committente.
2. Il collaboratore gode di autonomia nella scelta delle modalità tecniche per lo svolgimento della prestazione, garantendo che la prestazione sia resa in funzione delle esigenze organizzative di tempo, luogo e risultato del Comune, secondo le direttive e le indicazioni programmatiche del committente alle quali il collaboratore dovrà attenersi.
3. L’Ente si impegna a fornire quanto necessario per il corretto svolgimento della prestazione, mettendo a disposizione del collaboratore strumenti che di volta in volta siano ritenuti più idonei all’espletamento dell’attività sopra specificata.
4. Il collaboratore, compatibilmente con gli impegni assunti con il contratto, sarà libero di prestare anche in favore di terzi la propria attività, con preventiva comunicazione all’Ente, tramite autocertificazione scritta che indichi lo svolgimento di attività compatibili e non concorrenti con il rapporto di collaborazione instaurato con il Comune di Pozzuoli.
5. Il rapporto di collaborazione sarà risolto di diritto, ai sensi dell’art.1456 del C.C., nel caso in cui a seguito di verifica da parte del committente dell’attività svolta dal collaboratore per terzi, risulti che si trovi ad avere rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato che possono risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili, cioè in conflitto di interesse.
Articolo 3 - Obblighi di riservatezza
1. Il collaboratore è tenuto ad osservare le regole del segreto d’ufficio a proposito di fatti, di informazioni,
notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell’incarico. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi.
2. Le clausole del presente articolo hanno per il committente carattere essenziale e irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile.
Articolo 4 - Decorrenza e durata dell'incarico
Il presente contratto ha decorrenza dal…………e fino al con possibilità di proroga sulla base delle
necessità del Comune e nel rispetto delle disposizioni di legge. Oppure in caso di collaborazione con prestazione oraria
Il presente contratto ha decorrenza dal…… e fino al…….. , prestando (indicare il numero di ore) alla settimana (oppure al mese).
(Nome del coordinatore e supervisore del collaboratore) redige trimestralmente un giudizio sul lavoro svolto per verificare la rispondenza di quanto prodotto ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, oltre al rispetto dei tempi di consegna dei lavori affidati.
L’incarico sarà definitivamente interrotto in caso di giudizio negativo, dandone motivazione scritta al collaboratore.
Articolo 5 - Compenso
1. A fronte delle prestazioni previste dagli articoli precedenti, previa verifica del loro esatto adempimento, il Comune di Pozzuoli corrisponderà al collaboratore un compenso complessivo (annuale, semestrale, trimestrale, o altra durata complessiva stabilita nel contratto oppure orario) di euro …….. comprensivi di ogni ritenuta di legge (e non soggetto a IVA, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 633/72). Acconti di detto importo vengono corrisposti al collaboratore in rate mensili posticipate entro il giorno 20 del mese successivo a quello in cui è stata prestata la collaborazione.
Oppure in ratei bimestrali o trimestrali posticipati
2. Dalla collaborazione in oggetto non matureranno altri oneri né mensilità aggiuntive, né indennità di cessazione dell’incarico.
3. La liquidazione e il pagamento di ciascuna rata è quindi subordinata alla valutazione positiva che il coordinatore e supervisore avrà espresso nei modi e nei tempi previsti all’art. 4, nonché ai sensi dell’art. 2222 e seguenti e 2229 e seguenti del Codice Civile e dell’art. 409 del Codice di procedura civile.
Articolo 6 - Rimborso delle spese di trasferta
1. In caso di trasferte del collaboratore fuori dal territorio del Comune di Pozzuoli, per motivi direttamente collegati all’incarico, le relative spese (spese di viaggio, vitto, alloggio), preventivamente autorizzate, saranno rimborsate a piè di lista e previa presentazione di documenti giustificativi per un importo massimo di
…… euro (deve essere definito nel disciplinare l’importo massimo riconosciuto ad ogni collaboratore in relazione alle disponibilità finanziarie assegnate alle strutture dove opera il collaboratore).
Oppure Il compenso è onnicomprensivo di ogni spesa effettuata dallo Specialista, in connessione con l’incarico.
Articolo 7 - Casi e modalità di sospensione temporanea della prestazione
1. Nei casi in cui si verificano eventi quali malattia, infortunio e maternità si applicano le seguenti disposizioni
legislative:
· Art. 2, comma 26, legge n. 335/1995, che ha previsto l’istituzione di un apposita gestione separata presso l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in favore dei lavoratori privi di altre forme di tutela previdenziale;
· D. lgs. 151/01 e decreto interministeriale 4 aprile 2002, che ha disciplinato il trattamento per la tutela della maternità e dell’assegno per il nucleo familiare.
· Art. 51, comma 1, legge n. 488/1999, che ha previsto l’estensione della tutela contro il rischio di malattia;
· Art. 5 D. Lgs. N. 38/2000 che ha esteso alle collaborazioni coordinate e continuative l’obbligo assicurativo contro gli infortuni;
2. Nel caso in cui sopravvengano eventi comportanti impossibilità di esecuzione della prestazione per lunghi periodi, quali malattia, infortunio e maternità, la prestazione resterà sospesa senza erogazione del corrispettivo:
· in caso di infortunio, fino a guarigione;
· in caso di malattia, per un periodo massimo pari ad un sesto della durata stabilita dal contratto;
· in caso di maternità, per un periodo complessivo di 5 mesi compreso tra i 2 mesi precedenti la data presunta
del parto ed i 3 mesi successivi alla data effettiva ovvero tra un mese precedente la data presunta del parto ed i 4 mesi successivi alla data effettiva. In tal caso la durata del rapporto è prorogata, compatibilmente con l’attività da svolgere desunta in contratto, per un periodo pari alla sospensione. Su richiesta le titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa possono usufruire della sospensione della prestazione senza corrispettivo per un periodo che va dai 2 mesi precedenti alla data presunta del parto fino alla data di compimento del 7° mese di vita del bambino. Nel caso di impossibilità di proroga del rapporto è riconosciuto un diritto di prelazione per assegnazione di altro incarico di contenuto analogo.
3. Il collaboratore dovrà comunicare preventivamente e comunque tempestivamente al committente l’impossibilità di eseguire la prestazione, al fine di permettere all’Ente di intervenire con soluzioni alternative.
In caso di malattia e infortunio il collaboratore deve presentare entro 48 ore al committente la relativa documentazione sanitaria.
4. Il collaboratore ha diritto al godimento di un periodo di recupero psico-fisico (riposo, malattia e infortunio) pari a un decimo della durata del contratto da usufruire compatibilmente con le esigenze dell’incarico.
Articolo 8 - Estinzione del contratto
1. Il contratto termina alla scadenza del termine concordato, con la possibilità di proroga sulla base delle necessità del Comune, esclusivamente, per il tempo necessario per il completamento delle attività avviate. Non è configurabile, in ogni caso, il rinnovo dell’incarico, dovendo un nuovo incarico, far riferimento ad un nuovo progetto ed essere conferito a seguito di un'apposita comparazione.
2. L’Ente e il collaboratore possono rispettivamente recedere dal contratto prima della scadenza del termine con comunicazione scritta, con un periodo di preavviso di almeno 15 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione.
3. In caso di mancato preavviso l’Ente e il collaboratore rispettivamente saranno tenuti a corrispondere un indennizzo pari al corrispettivo che sarebbe spettato al collaboratore per il periodo di preavviso non prestato, tenuto conto del compenso mensile pattuito.
4. Il contratto è risolto unilateralmente dal committente prima del termine quando si verifichino:
· gravi inadempienze contrattuali, debitamente accertate con le modalità di cui all’art. 10 del Regolamento per la disciplina dei rapporti di lavoro autonomo e con contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
· sospensione ingiustificata della prestazione superiore a 15 giorni, che rechi pregiudizio agli obiettivi da raggiungere;
· commissioni di reati tra quelli previsti dall’art. 15 della legge n. 55/90 e successive modificazioni;
· danneggiamento o furto di beni;
· inosservanza da parte del collaboratore degli obblighi stabiliti, con particolare riferimento a quelli previsti dai precedenti artt. 2 e 3;.
· impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto dell’incarico. Articolo 9 - Diritti sindacali
1. Il collaboratore ha diritto a partecipare a tre assemblee sindacali annue, previa specifica comunicazione delle XX.XX. firmatarie del Protocollo d’intesa del 28/04/04, anche congiuntamente ai lavoratori dipendenti dell’ente.
2. L’esercizio del diritto avverrà con le stesse modalità disposte dal contratto decentrato per il personale dipendente.
3. Viene messa a disposizione, in luogo accessibile, una bacheca per le comunicazioni delle XX.XX.. Articolo 10 – Clausole finali
1. Il presente contratto, le cui spese di bollo sono a carico del Committente, viene redatto in due originali e sarà sottoposto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi delle disposizioni vigenti.
2. Il collaboratore, al termine dell’incarico o anche prima della scadenza, a richiesta del Dirigente titolare del procedimento, è tenuto a consegnare al Comune tutto il materiale - documentazione, relazioni, indagini, progetti, programmi, studi, consulenze, banche dati e software – che abbia costituito il prodotto del lavoro svolto.
3. Il Collaboratore riconosce che tutto il materiale di cui al comma che precede è di proprietà dell’Ente e rinuncia espressamente ed ad ogni effetto ad ogni diritto d’autore e di riproduzione.
Articolo 11 – Foro competente
1. Eventuali controversie che insorgessero nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto o ad esse connesse ivi compreso i pagamenti, sono definibili esclusivamente in via giudiziaria, senza possibilità di
ricorso all’arbitrato. Per ogni questione di competenza del giudice ordinario, unico ed esclusivo Foro territoriale competente sarà quello di Napoli.
Il Collaboratore dichiara di aver preso conoscenza e di approvare espressamente per iscritto tutte le condizioni del presente contratto, nessuna esclusa.
Xxxxx, approvato e sottoscritto,
Luogo e data
Il collaboratore
Il Dirigente del Servizio
Il collaboratore...................., nato a........................ il giorno................. e residente in via/ piazza...........
Comune di ................
Autorizza
il Comune di Pozzuoli al trattamento dei propri dati personali e alla loro trasmissione ad altri soggetti o enti ai fini dell’espletamento della prestazione e al pagamento dei compensi nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dalla DLgs. n.196/2003.
Luogo e data
Il collaboratore
NOTE: Il presente schema tipo di contratto ha valore meramente esemplificativo e non esaustivo e può essere variato senza ulteriori adempimenti a cura del dirigente competente titolare del procedimento di conferimento dell’incarico, previa adozione di apposita determinazione dirigenziale di approvazione dello schema di disciplinare.