REGIONE VENETO
REGIONE VENETO
DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE ACQUISIZIONE E GESTIONE BENI E SERVIZI
AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA AZIENDA ULSS 16
FORNITURE DI BENI E SERVIZI: CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Allegato alla deliberazione n. 894 del 4.12.2006 dell’Azienda Ospedaliera di Padova Allegato alla deliberazione n. 1018 del 13.12.2006 dell’Azienda Ulss 16 di Padova
Forniture di beni e servizi: Condizioni generali di contratto
INDICE
Art. | 1 | - Ambito di applicazione e principi generali |
Art. | 2 | - Definizioni |
Art. | 3 | - Normativa applicabile |
Art. | 4 | - Decorrenza e durata del contratto |
Art. | 5 | - Depositi cauzionali |
Art. | 6 | - Cessione del contratto – cessione dei crediti |
Art. | 7 | - Subappalto |
Art. | 8 | - Aumento o diminuzione della prestazione |
Art. | 9 | - Rinnovo e proroga |
Art. | 10 | - Revisione dei prezzi |
Art. | 11 | - Esecuzione del contratto |
Art. | 12 | - Verifiche di qualità nell’esecuzione del contratto |
Art. | 13 | - Garanzia |
Art. | 14 | - Campionatura (Vendita su campione) |
Art. | 15 | - Collaudo |
Art. | 16 | - Accettazione beni e servizi |
Art. | 17 | - Pagamento del corrispettivo |
Art. | 18 | - Penali |
Art. | 19 | - Risoluzione del contratto |
Art. | 20 | - Foro competente |
Art. | 21 | - Clausola finale |
Art. 1 – Ambito di applicazione e principi generali
1. Le seguenti condizioni generali di contratto, predisposte ai sensi dell’art. 1341 c.c., si applicano a tutti i contratti aventi ad oggetto la fornitura di beni e servizi all’Azienda Ulss 16 e all’Azienda Ospedaliera di Padova, salva specifica deroga prevista espressamente, di volta in volta, nei singoli capitolati speciali e/o contratti.
2. Ogni affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità nonchè quello di pubblicità con le modalità indicate dal Decreto Legislativo n. 163/2006.
Art. 2 – Definizioni
Con il termine “Aziende sanitarie” si intende l’Azienda Ulss 16 e/o l’Azienda Ospedaliera di Padova, rappresentate dal loro Direttore Generale o da un rappresentante debitamente delegato.
Con il termine “Fornitore” si intende il fornitore di beni e servizi, indicato nel contratto o nell’ordinazione di acquisto, rappresentato dal legale rappresentante o da persona debitamente autorizzata a sottoscrivere obbligazioni contrattuali in nome del Fornitore.
Con il termine “Contratto” si intende il contratto relativo alla fornitura di beni e servizi stipulato tra le Aziende sanitarie e il Fornitore.
Con il termine “Parti” si intendono le Aziende sanitarie ed il Fornitore considerati congiuntamente, mentre con il termine “la Parte” si indica uno solo di essi.
Con il termine “Beni e Servizi” si intende qualsiasi bene e/o servizio fornito o da fornirsi alle Aziende sanitarie dal Fornitore, in conseguenza del o in relazione al contratto.
Art. 3 – Normativa applicabile
1. L’attività contrattuale delle Aziende sanitarie è disciplinata dalle specifiche norme vigenti in materia, dalle norme del Codice Civile e leggi complementari, dalle presenti condizioni generali, nonché dai capitolati speciali di fornitura.
Art. 4 – Decorrenza e durata del contratto
1. Il contratto decorre dalla data di conclusione del medesimo o dalla diversa data indicata nei documenti negoziali.
2. La durata è stabilita dalla lettera invito a presentare offerta o dal capitolato speciale di fornitura.
Art. 5 – Depositi cauzionali
1. A garanzia dell’offerta, le Aziende sanitarie hanno la facoltà di richiedere la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio.
2. La lettera invito a presentare offerta o il capitolato speciale, indicano la misura del deposito pari al 2 % dell’importo della fornitura, al netto di I.V.A., nonché la modalità della sua costituzione ai sensi della Legge 348/82 e successive modifiche ed integrazioni, di seguito riportate:
a) Mediante versamento in contanti da effettuare a mezzo bonifico c/o il Tesoriere dell’Azienda Ospedaliera di Padova (specificando la causale del versamento):
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo Gruppo Sanpaolo IMI
Paese | Cin | Abi | Cab | Numero conto corrente |
XX00 | X | 00000 | 00000 | 00000000000X |
b) Mediante versamento in contanti da effettuare a mezzo bonifico c/o il Tesoriere dell’Azienda Ulss 16 di Padova (specificando la causale del versamento):
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo Gruppo Sanpaolo IMI
Paese | Cin | Abi | Cab | Numero conto corrente |
XX00 | X | 00000 | 00000 | 00000000000X |
c) Mediante titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice;
d) Mediante assegno circolare non trasferibile;
e) Mediante rilascio di fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all’esercizio nel ramo cauzioni o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385.
Nel caso di cauzione prestata nelle forme di cui al punto e) dovrà risultare:
- L’impegno della banca, della compagnia di assicurazione e dell’intermediario finanziario a versare l’importo della cauzione entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta delle Aziende sanitarie e con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del Codice Civile e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile.
3. La cauzione provvisoria sarà restituita tempestivamente alle imprese non aggiudicatarie contestualmente all’atto con cui si comunica la non aggiudicazione, e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione.
4. Il deposito cauzionale provvisorio dovrà essere costituito con validità di almeno 180 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta.
5. Il fornitore, a garanzia dell’esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che le Aziende sanitarie abbiano eventualmente pagato in più durante l’esecuzione della fornitura o del servizio, dovrà costituire, con le stesse modalità di cui al comma 2 del presente articolo, un deposito cauzionale definitivo il cui ammontare sarà pari al 10 % dell’importo contrattuale, al netto di I.V.A., fatto salvo quanto previsto dall’art. 113, comma 1, del Decreto Legislativo 163/2006.
Resta impregiudicata, comunque, ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
6. Il deposito cauzionale definitivo è mantenuto nell’ammontare stabilito per tutta la durata del contratto e, pertanto, va reintegrato qualora le Aziende sanitarie effettuino su di esso prelevamenti per fatti connessi all’incompleto o irregolare adempimento degli obblighi contrattuali. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera di comunicazione delle Aziende sanitarie, sorge in queste ultime la facoltà di risolvere il contratto con le conseguenze previste per la risoluzione dai successivi artt. 18 e 19. Sono fatte salve le azioni per il risarcimento degli ulteriori danni subiti (art. 1382 c.c.).
7. Xxxxx restando quanto precisato nel successivo comma 9, la cauzione definitiva sarà svincolata, per iscritto, solo dopo l’esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali. In caso di contratto pluriennale e di contratti per forniture di rilevante entità composte di prestazioni distinte le une dalle altre, la garanzia fidejussoria è progressivamente svincolata a misura dell’esecuzione nel limite massimo del 75 % dell’iniziale importo garantito.
8. Nel caso di fornitura di beni per i quali sia previsto un periodo di garanzia, la cauzione definitiva sarà svincolata solo allo scadere del periodo di garanzia convenuto.
9. Il deposito cauzionale definitivo dovrà prevedere un periodo di validità di almeno 120 giorni oltre la scadenza del contratto o 12 mesi dalla data del collaudo, secondo la tipologia della fornitura.
10. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell’affidamento, l’incameramento della cauzione provvisoria e l’affidamento dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria.
11. La cauzione definitiva potrà non essere richiesta quando l’importo contrattuale è inferiore a Euro 20.000,00=.
Art. 6 – Cessione del contratto – cessione dei crediti
1. E’ vietato cedere, a qualunque titolo, il contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto nell’articolo 116 del Decreto Legislativo 163/2006.
2. In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente, le Aziende sanitarie si riservano la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).
3. Per la cessione dei crediti derivanti dal contratto si rinvia a quanto previsto dall’art. 117 del Decreto Legislativo 163/2006.
Art. 7 – Subappalto
1. L’esecuzione di tutto o di parte del contratto può essere subappaltata, nel rispetto del limite del 30% dell’importo complessivo del contratto previa autorizzazione scritta da parte delle Aziende sanitarie. A tale fine l’aggiudicatario dovrà presentare alle Aziende sanitarie apposita
istanza, corredata dalla documentazione prescritta dall’art. 118 del Decreto Legislativo 163/2006. Le Aziende sanitarie, entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta istanza, dovranno comunicare all’impresa richiedente il proprio assenso o dissenso. Trascorsi inutilmente i 30 giorni, salva la possibile proroga di cui al comma 8 del Decreto Legislativo 163/2006, il subappalto si intende autorizzato.
2. Il concorrente dovrà indicare nella propria offerta le parti dell’appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi. Rimane invariata la responsabilità dell’impresa appaltatrice, la quale continua a rispondere pienamente di tutti gli obblighi contrattuali.
3. Copia del contratto di subappalto dovrà essere depositato presso le Aziende sanitarie almeno 20 giorni prima della data di inizio dell’esecuzione della fornitura o delle prestazioni date in subappalto.
4. Il contraente deve praticare, per le parti della fornitura o del servizio affidate in subappalto, le stesse condizioni economiche risultanti dal contratto di fornitura stipulato con le Aziende sanitarie.
5. L’esecuzione della fornitura o del servizio affidato in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
6. Si rinvia, per quanto concerne la disciplina del subappalto, all’art. 118 del Decreto Legislativo 163/2006.
Art. 8 – Aumento o diminuzione della prestazione
1. Le Aziende sanitarie si riservano la facoltà di richiedere una variazione, in più o in meno, della prestazione che la controparte è tenuta ad accettare agli originari patti e condizioni, purchè contenuta entro il 20% dell’importo contrattuale e tale da non modificare la prestazione inizialmente prevista nel contratto.
2. Oltre il suddetto limite, quando per la completa o migliore prestazione del servizio o della fornitura occorra apportare variazioni quantitative o qualitative al contratto originario che non eccedano il 50% dell’importo contrattuale, le Aziende sanitarie provvedono alla conclusione di un patto aggiuntivo, nella stessa forma del contratto originario.
3. Nell’ambito del contratto stipulato con il fornitore, le Aziende sanitarie possono richiedere o concordare, entro il limite dell’importo originario, la fornitura di beni con caratteristiche tecniche di qualità superiore.
Art. 9 – Rinnovo e proroga
1. E’ vietato il rinnovo tacito dei contratti disciplinati dalle presenti condizioni generali.
2. Qualora sia espressamente previsto dal contratto originario, le Aziende sanitarie possono procedere, sulla base di un’indagine di mercato relativa ai prezzi di riferimento, del costo di una nuova procedura, delle condizioni disposte nelle convenzioni CONSIP, ove esistano, alla
verifica della sussistenza delle condizioni di convenienza e di pubblico interesse al rinnovo del contratto medesimo.
3. Accertata la sussistenza delle suddette ragioni e acquisita la disponibilità del fornitore, le Aziende sanitarie procedono alla rinnovazione del contratto.
4. Qualora, prima della scadenza del contratto, non sia stato possibile aggiudicare la nuova fornitura, le Aziende sanitarie possono disporre la proroga, con provvedimento motivato, alle condizioni originarie, per un periodo non superiore a 90 giorni.
Art. 10 – Revisione dei prezzi
1. Il corrispettivo del contratto è fisso ed invariabile, salvo che per i contratti ad esecuzione periodica o continuativa, che sono sottoposti alla revisione periodica dei prezzi, come disposto dall’art. 115 del D. Lgs. 163/2006.
2. La revisione viene effettuata sulla base di un’istruttoria condotta dal responsabile degli acquisti di beni e servizi, sulla base dei dati di cui all’art. 7, comma 4, lettera c) e comma 5 dello stesso D. Lgs. 163/2006.
Art. 11 – Esecuzione del contratto
1. Il fornitore è tenuto all’esecuzione a regola d’arte, secondo gli usi commerciali, della fornitura di beni o servizi oggetto del contratto. Nell’esecuzione, il fornitore è tenuto alla diligenza del buon padre di famiglia ed a una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica sanitaria ed ospedaliera delle attività e dei servizi delle Aziende sanitarie.
2. La prestazione a carico del fornitore avviene sulla base del corrispondente ordinativo di fornitura (ordine) emesso dalle Aziende sanitarie e nel rispetto dei termini e delle modalità ivi indicati.
3. Il fornitore deve effettuare le consegne o eseguire il servizio a proprio rischio e con carico delle spese di qualsiasi natura, nei locali, nei termini e con le modalità indicate nel contratto/capitolato di fornitura.
4. Costituiscono giusta causa di differimento dei termini di consegna e/o di esecuzione, i motivi di forza maggiore, debitamente comprovati ed accertati dalle Aziende sanitarie. In tal caso, la comunicazione dell’evento deve essere effettuata, pena la decadenza, entro 5 giorni dal suo verificarsi.
5. In caso di rifiuto della fornitura non conforme, non seguito da una tempestiva sostituzione, le Aziende sanitarie avranno la facoltà di procedere, in relazione alle proprie necessità, agli acquisti presso altre imprese con addebito al fornitore inadempiente delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l’eventuale risarcimento dei danni subiti.
6. Le consegne dovranno avvenire durante il normale orario di lavoro, presso i locali indicati nell’ordine.
7. Il programma di consegne dei beni o di esecuzione dei servizi dovrà essere concordato con le competenti strutture delle Aziende sanitarie.
8. In situazioni di urgenza, da dichiararsi a cura delle Aziende sanitarie, il fornitore dovrà provvedere alla consegna delle merci entro e non oltre 3 giorni dal ricevimento della richiesta.
9. Possono essere previste consegne comprensive di installazione ed in tal caso il termine si intende osservato con la posa in opera dei prodotti secondo i criteri stabiliti nel contratto/capitolato speciale.
10. A seconda della complessità dell’oggetto della fornitura, i contratti possono prevedere che le imprese diano avviso agli uffici destinatari, per iscritto, entro un congruo termine, del giorno in cui verrà effettuata la consegna.
11. All’atto della consegna il fornitore dovrà redigere, in contraddittorio con le Aziende sanitarie, un verbale di consegna nel quale dovranno essere indicati:
▪ la data di ricezione dell’ordine di fornitura;
▪ la data di consegna;
▪ il numero d’ordine.
12. In alternativa al succitato verbale, le parti possono, di comune accordo, utilizzare il Documento di Trasporto, purchè nello stesso siano riportati i dati indicati nel precedente comma.
13. Qualora durante la vigenza contrattuale il bene diventi non più reperibile sul mercato, il fornitore potrà chiedere alle Aziende sanitarie l’autorizzazione alla consegna di altro bene sostitutivo. Le Aziende sanitarie conservano, comunque, la facoltà di recedere dal contratto.
14. Il fornitore, per tutte le fasi relative alla fornitura, deve avvalersi di proprio personale qualificato e/o specializzato della cui condotta è ritenuto responsabile in caso di danni, ritardi, errori e/o omissioni.
15. Nell’esecuzione della fornitura, il fornitore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro relativo al proprio personale dipendente, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge la fornitura medesima.
16. Nel caso di fornitura di servizio, il nominativo e la qualifica del personale impiegato dal fornitore per l’effettuazione delle prestazioni contrattuali, devono essere comunicati alle Aziende sanitarie prima dell’avvio del servizio e ogni qual volta siano sostituiti.
17. Le Aziende sanitarie si riservano la facoltà di chiedere la motivata sostituzione del personale qualora quest’ultimo non consenta il buon svolgimento delle attività.
18. Il personale opera sotto l’esclusiva responsabilità del fornitore anche nei confronti dei terzi. La sorveglianza da parte dei responsabili delle Aziende sanitarie non diminuisce le responsabilità del fornitore per quanto riguarda l’esatto adempimento delle forniture e la buona esecuzione dei servizi, né la responsabilità per danni a cose o persone.
Art. 12 – Verifiche di qualità nell’esecuzione del contratto
1. La regolare esecuzione dei contratti di fornitura è verificata, di regola, dai responsabili dei magazzini ove avviene la consegna della merce.
2. Il ricevente provvede all’immediata verifica delle merci, ove la loro qualità e rispondenza alle specifiche del capitolato speciale possa essere accertata a vista. Negli altri casi, nonché ove occorra l’accertamento dei requisiti, la verifica dev’essere effettuata entro il termine pattuito o, in assenza, entro il termine di 30 giorni dalla scoperta del difetto di funzionamento (art. 1512 c.c.).
3. Le Aziende sanitarie si riservano, in sede di effettivo utilizzo, di procedere ad una verifica sulla corrispondenza delle caratteristiche dei prodotti consegnati con quanto dichiarato e offerto dal fornitore.
4. Eventuali spese per le analisi e le verifiche qualitative saranno a carico dell’impresa fornitrice qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle concordate.
5. I prodotti che presentassero vizi, difetti o discordanze, saranno rifiutati e il fornitore dovrà provvedere alla loro sostituzione nei tempi indicati nel contratto, salva l’applicazione di penali e salvo, in ogni caso, il diritto delle Aziende sanitarie di risolvere il contratto.
6. I prodotti che risultatassero, a seguito di verifica, difettati o viziati, saranno tenuti a disposizione del fornitore e successivamente restituiti anche se tolti dagli imballaggi originari.
7. Anche gli imballaggi che, a giudizio del personale delle Aziende sanitarie, presentassero difetti, saranno rifiutati e il fornitore dovrà provvedere, nei termini indicati nel contratto, alla loro sostituzione.
Art. 13 – Garanzia
1. Il fornitore garantisce i beni e i materiali forniti da vizi e difetti per un periodo di 12 mesi dalla data di accettazione o collaudo, salvo diversi periodi di garanzia stabiliti nei singoli contratti o capitolati speciali di fornitura.
2. Tutti i vizi e difetti che si manifestassero nel periodo di garanzia devono essere eliminati, ove necessario, anche mediante sostituzione di quanto fornito, a spese del fornitore entro 30 giorni dalla data di denunzia da parte delle Aziende sanitarie, dei difetti o vizi riscontrati, salvo diverso termine stabilito nel contratto.
3. La denunzia dei vizi e difetti riscontrati, dev’essere effettuata da parte delle Aziende sanitarie entro 30 giorni dalla scoperta dei medesimi.
4. Nel caso di contratti per fornitura di beni di identiche caratteristiche, ove i vizi o difetti si manifestino in misura superiore al 20% dei pezzi forniti, il fornitore, su richiesta delle Aziende sanitarie, ha l’obbligo di sottoporre a verifica i rimanenti pezzi della fornitura, al fine di eliminare, a proprie spese, vizi, difetti, guasti o di sostituire le parti difettose. In tale ipotesi, il periodo di garanzia è prorogato di altri 12 mesi al fine di consentire all’impresa fornitrice l’effettuazione delle operazioni di verifica e di eliminazione dei difetti o vizi riscontrati.
5. Qualora il fornitore non provveda nei termini di contratto alle riparazioni o sostituzioni suddette, vi provvederanno le Aziende sanitarie, addebitando ogni spesa al fornitore medesimo.
6. Le Aziende sanitarie, in caso di inadempimento degli obblighi derivanti dalla garanzia prestata, può sospendere i pagamenti eventualmente non effettuati, ovvero i pagamenti dovuti al fornitore in relazione ad altre forniture in corso.
Art. 14 – Campionatura (Vendita su campione)
1. Il Capitolato Speciale di fornitura o la lettera invito possono prevedere la presentazione di idonea quantità di campioni, opportunamente sigillati e riconoscibili, dei beni da fornire.
2. I campioni non deteriorabili presentati dall’impresa fornitrice, o la parte di essi non utilizzata per le prove cliniche e/o tecnico-merceologiche disposte dalle Aziende sanitarie, opportunamente sigillati e resi riconoscibili mediante contrassegni, restano depositati nei luoghi indicati dalle Aziende sanitarie per tutta la durata della fornitura, a garanzia della sua regolare esecuzione. Ad essi sarà fatto riferimento in caso di contestazione circa la qualità del bene consegnato.
3. Le Aziende sanitarie possono prescrivere che la fornitura sia conforme a campioni, modelli o disegni in uso presso di essa. In questo caso, idonea campionatura del bene da fornire, munita dei marchi delle Aziende sanitarie, sarà presentata nei luoghi indicati nei capitolati speciali o nelle lettere invito, alle persone che intenderanno prenderne visione.
Art. 15 – Collaudo
1. Il collaudo, da effettuare secondo le specifiche norme tecniche previste per ciascun prodotto, ha lo scopo di accertarne il regolare funzionamento, nonché la rispondenza alle norme di sicurezza e di qualità.
2. La fornitura s’intende accettata dalle Aziende sanitarie solo in caso di collaudo positivo.
3. L’operazione di collaudo, per quanto possibile, deve avvenire entro 30 giorni dalla consegna del bene, alla presenza di personale delle Aziende sanitarie tecnicamente idoneo ovvero di professionisti individuati dalle Aziende sanitarie medesima, alla presenza di persona incaricata dall’impresa fornitrice.
4. Il collaudo è documentato da specifico verbale, firmato dagli esecutori e dagli incaricati dell’impresa, redatto al termine del montaggio dell’apparecchiatura.
5. Ove il collaudo ponesse in evidenza difetti, vizi, difformità, guasti o inconvenienti, il fornitore sarà obbligato a provvedere alla loro eliminazione o alla sostituzione delle parti difettose, entro10 giorni dalla data del verbale di accertamento.
6. Nel caso in cui sia stata consegnata solo parte delle attrezzature indicate nell’ordine, le Aziende sanitarie potranno richiedere che si proceda ad un collaudo parziale al fine di
utilizzare le apparecchiature consegnate. Di conseguenza, il termine relativo alla garanzia decorre, per ciascuna attrezzatura, dalla data del rispettivo collaudo.
In tal caso, le Aziende sanitarie daranno immediata comunicazione al fornitore fissando la data delle relative operazioni.
Art. 16 – Accettazione beni e servizi
1. Qualora la natura dei beni oggetto del contratto richieda la sola accettazione con presa in carico, essa dovrà avvenire con le modalità e i controlli di qualità riferiti alla tipologia merceologica dei beni.
2. L’accettazione con presa in carico dei beni non esonera, comunque, l’impresa dalla responsabilità per eventuali vizi e difetti non rilevati o non rilevabili al momento dell’accettazione e rilevati entro il termine di garanzia.
3. In caso di fornitura di servizi, l’accettazione sarà costituita dall’attestazione di regolare esecuzione del servizio medesimo, secondo le modalità fissate dai singoli contratti.
Art. 17 – Pagamento del corrispettivo
Il pagamento del materiale regolarmente utilizzato e per il quale non siano sorte contestazioni, sarà effettuato con le seguenti modalità:
1. ai fini del pagamento del corrispettivo il fornitore dovrà presentare regolare fattura ai sensi della normativa vigente;
2. le fatture pervenute saranno esaminate al fine di accertarne:
a) la rispondenza delle quantità esposte con quelle effettivamente consegnate;
b) la concordanza dei prezzi unitari e delle condizioni di fornitura, con quelli indicati nel contratto o nell’ordine;
c) l’esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione anche ai fini fiscali;
3. il pagamento sarà effettuato, secondo quanto previsto dal combinato disposto del D. Leg.vo 231/02 e della L.R. 18/80 e successive modifiche ed integrazioni, a 90 giorni dalla data di ricevimento fattura, come risultante dal protocollo generale delle Aziende sanitarie, purchè la merce sia stata regolarmente consegnata ed accettata, secondo quanto previsto dalle presenti condizioni generali di contratto.
Il pagamento avverrà a mezzo mandato del Tesoriere delle Aziende sanitarie.
Art. 18 – Penali
1. L’impresa è soggetta all’applicazione di penalità in caso di:
▪ ritardo nell’esecuzione del contratto o esecuzione non conforme alle modalità indicate nel contratto;
▪ ritardo nella sostituzione di prodotti risultati difettosi in fase di esecuzione del contratto o nella fase di consegna o di collaudo.
2. Salve diverse previsioni definite nel capitolato speciale, per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini contrattuali, le Aziende sanitarie potranno applicare una penale pari al 2% dell’importo del materiale non consegnato in tempo utile, con un minimo di Euro 250,00=. Detta penale non potrà, comunque, superare cumulativamente l’importo dell’ordinativo corrispondente.
3. In caso di ritardi reiterati, le Aziende sanitarie, oltre all’applicazione della penale, potranno risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), incamerando il deposito cauzionale ed addebitando al contraente inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l’acquisto dei beni o servizi oggetto del contratto, salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti.
4. La quantificazione dei danni avverrà tenendo conto, tra l’altro, dei maggiori costi derivanti alle Aziende sanitarie dall’avvio di una nuova procedura d’acquisto, da eventuali maggiori oneri derivanti dall’assegnazione della fornitura o del servizio ad altre imprese, da oneri supplementari derivanti dalla mancata esecuzione della fornitura o del servizio e/o da un ritardo nell’esecuzione medesima (art. 1223 c.c.).
5. L’ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti dell’impresa derivanti dal contratto cui esse si riferiscono, ovvero, qualora non fossero sufficienti, sui crediti dipendenti da altri contratti che l’impresa ha in corso con le Aziende sanitarie.
6. Mancando crediti o essendo gli stessi insufficienti, l’ammontare delle penalità sarà addebitato sulla cauzione. In tal caso, l’integrazione della cauzione dovrà avvenire entro i termini previsti dall’art. 5 del presente atto.
7. L’ammontare della penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura.
8. La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera il fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo del pagamento della penale medesima.
Art. 19 – Risoluzione del contratto
1. Le Aziende sanitarie, in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potranno assegnare, mediante lettera raccomandata A.R., un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto si intende risolto.
2. Le Aziende sanitarie, inoltre, potranno, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), risolvere di diritto il contratto, previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., nei seguenti casi:
▪ in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
▪ nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto (vedi comma 3 art. 18);
▪ nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara;
▪ in caso di xxxxxxx, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal bando di gara e dal capitolato speciale di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica;
▪ in caso di cessazione dell’attività o in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa;
▪ in caso di cessione del contratto, cessione d’azienda o subappalto non autorizzati dalle Aziende sanitarie;
▪ in caso di morte dell’imprenditore, quando la sua persona costituisca motivo determinante di garanzia del contratto e della sua esecuzione.
3. In caso di cessione, pignoramento o sequestro del corrispettivo del contratto, saranno a carico dell’aggiudicatario le spese per funzioni stragiudiziali, per la disamina, per i riferimenti legali e per quant’altro del caso.
4. Nel caso di variazione della soggettività giuridica del fornitore, la prosecuzione del rapporto dovrà essere autorizzata dalle Aziende sanitarie.
5. Con la risoluzione del contratto sorge nelle Aziende sanitarie il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa o i servizi, in danno all’impresa inadempiente.
6. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalle Aziende sanitarie rispetto a quelle previste dal contratto risolto.
7. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti d’impresa.
8. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente.
9. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile.
10. Le Aziende sanitarie potranno, inoltre, escludere dalla partecipazione ad ulteriori procedure di scelta del contraente l’impresa con la quale abbia precedentemente dovuto risolvere un contratto per una delle circostanze previste dal precedente comma 2.
Art. 20 – Foro competente
1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il fornitore e le Aziende sanitarie, sarà competente esclusivamente il Foro di Padova.
Art. 21 – Clausola finale
1. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dalle presenti condizioni, si fa riferimento a quanto convenuto nei singoli rapporti contrattuali, alle norme vigenti in
materia di pubbliche forniture di beni e servizi, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.
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