Contratto di assicurazione per la copertura dei rischi tecnologici
Contratto di assicurazione per la copertura dei rischi tecnologici
POLIZZA DI ASSICURAZIONE TUTTI I RISCHI DI MONTAGGIO
Il presente Fascicolo informativo, contenente
− Nota informativa, comprensiva del glossario
− Convenzione
− Modulo di adesione
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Avvertenza: prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.
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NOTA INFORMATIVA
Contratto di assicurazione per la copertura dei rischi tecnologici
POLIZZA DI ASSICURAZIONE TUTTI I RISCHI DI MONTAGGIO
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. GLOSSARIO
Assicurato Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Assicurazione Il contratto di assicurazione.
Contraente Il soggetto che stipula l’assicurazione.
Franchigia Importo prestabilito che l’Assicurato tiene a suo carico. Per la determinazione dell’indennizzo/risarcimento spettante, tale importo va in deduzione rispetto all’ammontare dell’indennizzo/risarcimento che sarebbe spettato se tale franchigia non fosse esistita.
Indennizzo/ Risarcimento Luogo di
esecuzione
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Il cantiere - area circoscritta da apposita recinzione e/o interdetta al libero ingresso - nel quale l’Assicurato effettua i lavori assicurati.
Partita Insieme di beni assicurati con un unico capitale.
Polizza Il documento che prova l’assicurazione.
Premio La somma dovuta dal Contraente alla Società a fronte della stipulazione dell'assicurazione.
Scoperto Importo che rimane a carico dell’Assicurato, espresso in misura percentuale sull’ammontare dell’indennizzo/risarcimento che spetterebbe in assenza dello scoperto stesso.
Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società L’impresa assicuratrice, e cioè Generali Italia S.p.A.
A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
a) Generali Italia S.p.A. – Capogruppo del Gruppo Generali;
b) sede legale: Mogliano Veneto (TV) – Via Marocchesa, 14 – Italia;
c) recapito telefonico: x00 000 0000 000, sito internet: xxx.xxxxxxxx.xx, e-mail xxxx@xxxxxxxx.xx;
d) C.F. e iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.a. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell’Albo dei gruppi assicurativi.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società
Il patrimonio netto ammonta ad Euro 1.856.772.958, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta ad Euro 1.618.628.450 e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta ad Euro1.238.144.508 .
L’indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 1,43 (tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente).
Si rinvia al sito internet della Società per la consultazione di eventuali aggiornamenti del fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il contratto alla naturale scadenza non prevede il tacito rinnovo.
La durata è quella prevista dal contratto di appalto per l’esecuzione delle opere oppure, in assenza di appalto, quella concordata direttamente fra le parti.
E’ possibile prorogare il contratto unicamente per il periodo che intercorre fra la consegna provvisoria dell’opera ed il collaudo definitivo.
Si rinvia all'art. 12 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Il contratto è destinato all’assicurazione dei rischi inerenti alla costruzione e il montaggio di macchine od impianti, dal momento di scarico del materiale nel luogo di esecuzione dei lavori fino al collaudo della macchina o dell’impianto stesso.
E’ pertanto possibile assicurare ogni tipo di macchina od impianto, anche quelli consegnati “chiavi in mano” ed in particolare macchine motrici, macchine operatrici, centrali elettriche, impianti termotecnica, impianti petrolchimici, oleodotti, gasdotti, acquedotti, impianti a fune etc.
Il contratto è formato da due sezioni:
Sezione I - Danni alle Cose: prevede la copertura dei beni assicurati contro qualsiasi danno materiale e diretto (formulazione “All Risks”) a meno che non rientri tra quelli previsti nelle esclusioni.
A titolo di esempio rientrano fra i danni in copertura gli eventi naturali di forza maggiore (pioggia, tempesta, alluvione, terremoto, valanga), il crollo e la frana, l’incendio e lo scoppio, gli errori umani di esecuzione dei lavori e gli incidenti di cantiere, etc.
Sezione II - Responsabilità Civile: tiene indenne l’assicurato di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte o lesioni personali e danneggiamenti a cose, verificatesi nel luogo di esecuzione dei lavori in conseguenza degli eventi previsti in polizza.
Per entrambe le sezioni sono previste ulteriori garanzie che sono operanti solo se esplicitamente richiamate in polizza. Queste garanzie, se richiamate, estendono la copertura ai danni materiali e diretti causati da errori di progettazione o di calcolo, dai costi di demolizione e sgombero, da furto o tentato furto, da eventi socio-politici, da rottura di cavi o condutture sotterranee, etc. Si rinvia ai punti da 19 a 32 delle “condizioni particolari di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio. E’ inoltre operante l’estensione della copertura alla “Colpa Grave” come indicato nelle “altre condizioni particolari” CP. 3 - Colpa grave.
Avvertenza: nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alle garanzie assicurative ovvero cause di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo.
Si rinvia agli artt. 3, 8, 10 e 11 delle condizioni generali di assicurazione ed alle “Altre condizioni particolari”: XX. 0 - Xxxxxxxx xxxxx; XX. 0 - Xxxxxxxx relativa agli eventi di Forza Maggiore per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza: il contratto di assicurazione prevede - in relazione ad alcuni eventi - franchigie, scoperti, massimali.
Si rinvia pertanto alle relative condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. In particolare, si rinvia agli artt. 2, 7 e 21 delle condizioni generali di assicurazione e al dettaglio delle franchigie di base riportate nella Scheda di Polizza alla voce “franchigie” . Le franchigie specifiche sono riportate alla voce “condizioni particolari” e sotto le specifiche delle “altre condizioni particolari”.
Esempio numerico di scoperto:
ammontare del danno stimato | euro | 10.000,00 |
scoperto 10% con un minimo di euro 500,00 | euro | 1.000,00 |
danno indennizzabile/risarcibile nei limiti del massimale | euro | 9.000,00 |
Esempio numerico di franchigia:
se la franchigia assoluta pattuita è di euro 500,00:
❑ i sinistri fino a euro 500,00 non verranno indennizzati/risarciti
❑ i sinistri superiori a euro 500,00 verranno risarciti con la detrazione di euro 500,00 (nei limiti dei massimali previsti)
Relativamente ad alcune partite il contratto può prevedere l’applicazione della regola proporzionale qualora la somma dichiarata risulti inferiore a quella effettiva al momento del sinistro; la Società risponde del danno in proporzione di detto rapporto. Si rinvia all’art. 13 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità
Avvertenza: eventuali dichiarazioni false o reticenze sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa ai sensi dei seguenti articoli del codice civile: artt. 1892 (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave), 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave). Si rinvia all’art. 17 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
L’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio ai sensi di quanto previsto dalle condizioni generali di assicurazione, nonché ai sensi degli artt. 1897 e 1898 del codice civile.
Un’ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio è, a titolo esemplificativo, la modificazione del progetto, dei materiali o dei sistemi di costruzione o montaggio.
6. Premi
Il contratto prevede la corresponsione da parte del Contraente di un premio; è previsto un pagamento unico anticipato. Alla stipulazione del contratto è possibile optare per il frazionamento del premio con accordi contrattuali specifici.
Il versamento del premio può avvenire con le seguenti modalità:
- in denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750,00;
- a mezzo bancomat, ove disponibile presso l’intermediario;
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società;
- con assegno intestato o girato alla Società con clausola di intrasferibilità;
- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società;
- per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del Contraente alla banca di effettuare il versamento dei premi con addebito sul suo conto corrente (RID);
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.
Avvertenza : la Società o l’intermediario possono applicare sconti di premio con le seguenti modalità:
• concordando con il Contraente limitazioni di garanzia;
• sulla base di specifiche valutazioni/iniziative di carattere commerciale.
I contratti connessi a mutui o altri finanziamenti prevedono un riconoscimento provvigionale per l’Agenzia del 10% del premio imponibile e a favore dell’intermediario del 26% del premio imponibile; trattamenti che assommati corrispondono mediamente ad euro 250,00 per contratto predetto.
Il Contraente è tenuto ad aggiornare le somme assicurate e la Società provvederà al ricalcolo del premio dovuto in relazione alle maggiori somme, all’eventuale aggravamento di rischio o proroga della copertura. Si rinvia all’art. 4 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
7. Rivalse
Avvertenza: si ricorda che, ai sensi dell’art. 1916 del codice civile, la Società che ha pagato l'indennizzo è surrogata, fino alla concorrenza dell'ammontare di esso, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
8. Diritto di recesso
Avvertenza: il contratto prevede per la Società la facoltà di recedere dal contratto nei casi previsti dalla legge o dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, dandone comunicazione all’altra parte mediante lettera raccomandata.
Si rinvia all’art. 22 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del codice civile. Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro questo l’azione giudiziaria per richiedere il risarcimento.
Avvertenza: resta fermo quanto previsto dall’art. 1915 del codice civile per cui se l'Assicurato dolosamente non adempie l'obbligo di avviso del sinistro perde il diritto all'indennizzo, mentre se l'Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo la Società ha diritto di ridurre l'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.
10. Legge applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. Le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvo i limiti derivanti dall’applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall’ordinamento italiano.
11. Regime fiscale
Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n° 1216 e successive modificazioni ed integrazioni.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
Avvertenza: : per tutte le sezioni in caso di sinistro il Contraente deve darne immediatamente avviso telegrafico; la denuncia di sinistro deve essere fatta per iscritto nei termini previsti dall’art. 1913 del codice civile (tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza) e con i contenuti indicati nelle condizioni generali di assicurazione (narrazione del fatto, indicazione delle conseguenze, nome, cognome, domicilio di danneggiati e testimoni, data, luogo e cause del sinistro). Si rinvia agli artt. da 18 a 20 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
13. Reclami
Eventuali reclami nei confronti della Società aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:
Generali Italia S.p.A. – Funzione Customer Service, Xxx Xxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxxx Xxxxxx, XX – fax 000.000.000, e-mail xxxxxxxxxx_xxxxxxx@xxxxxxxx.xx oppure nel sito xxx.xxxxxxxx.xx, compilando il form presente alla voce “contact us”.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse collettivo) – Servizio Tutela degli Utenti – Xxx xxx Xxxxxxxxx 00 – 00000 Xxxx.
I reclami indirizzati all’IVASS dovranno contenere:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet:
xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxxxxxxxxxx-xxxxxx/xxxxxx/xxxxx_xx.xxx ).
Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
Nel caso in cui la legislazione scelta dalle Parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti all’Autorità di Vigilanza del paese la cui legislazione è stata prescelta.
14. Arbitrato
Il contratto prevede l’arbitrato per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti. Si rinvia all’art. 19 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
* * *
Generali Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
Il rappresentante legale
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx Amministratore Delegato
Generali Italia S.p.A. Servizio Danni Corporate
Property/Beni in esercizio/CAR/EAR
SCHEDA DI POLIZZA "TUTTI I RISCHI DI MONTAGGIO"
Mod. 589/02 CONVENZIONE
Ramo Polizza N. Agenzia Cod.
0J | 308753759 (III° EDIZIONE) | Reggio Xxxxxx | 109 |
Contraente C.F. / P.I.
00924500358
Credemleasing S.p.A.
Domicilio del Contraente
(via,Piazza, n.civico) Località C.A.P. Prov. (sigla)
Xxx Xxxxxxxxx, 0 | Xxxxxx Xxxxxx | 00000 | XX |
Oggetto delle garanzie
Montaggio di impianti fotovoltaici e mini-eolici
Luogo di esecuzione dei lavori
Italia, San Marino, Vaticano.
Durata della convenzione
31/12/2012 | alle ore 24 del | 31/12/2013 |
Committente : Vari
Appaltatore : Vari
Subappaltatori : Vari
Assicurato
Sez. I: Committenti, Credemleasing S.p.A. , Appaltatori, Subappaltatori
Sez.II: Committenti, Credemleasing S.p.A. , Appaltatori, Subappaltatori
Somme Assicurate
Sezione I - Danni alle cose (importi espressi in Euro)
Partita 1 - | Impianti ed opere permanenti e temporanei ( compresi materiali ed impianti forniti dal Committente, come da art. 4 delle C.G.A. ) | Vedasi CL.conv.5020 – Limiti di copertura Convenzione |
Partita 2 - | Opere od impianti preesistenti | Vedasi CL.conv.5020 – Limiti di copertura Convenzione |
Partita 3 - | Costi di demolizione o di sgombero | Vedasi CL.conv.5020 – Limiti di copertura Convenzione |
Partita 4 - | Macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere, il tutto di proprietà dell'Assicurato o di cui egli debba rispondere | Vedasi CL.conv.5020 – Limiti di copertura Convenzione |
Sezione II - R.C.T.
Massimale assicurato per tutti i sinistri che possono verificarsi durante la validità della polizza | 10.000.000,00 |
con limite per ogni sinistro di : | 2.500.000,00 |
Franchigie (importi espressi in Euro)
Sezione I - Danni alle cose | scop. (%) | Minimo |
Per ogni sinistro che colpisca la Part. 1 (le franchigie per le altre partite, se | ||
assicurate, sono stabilite nelle relative condizioni particolari): | ||
a) per danni derivati o anche solo indirettamente connessi con eventi naturali | ||
di forza maggiore: | 10 | 10.000,00 |
b) per danni derivati da ogni altra causa durante il montaggio: | 5.000,00 | |
c) per danni derivati da ogni altra causa durante il collaudo: | 10 | 10.000,00 |
d) per danni derivati da furto: | 20 | 5.000,00 |
Sezione II - R.C.T. | scop. (%) | Minimo |
Franchigia per ogni sinistro, limitatamente alle cose : | 10 | 5.000,00 |
PREMIO ANNUO D’EMISSIONE
Premio netto | accessori | imponibile | imposta | 21,25 | Premio finito-euro |
82,47 | 0,00 | 82,47 | 17,53 | 100,00 |
CONDIZIONI PARTICOLARI
Vengono richiamate e rese operative le seguenti condizioni particolari a stampa, integrate di scoperti e relativi minimi o franchigie ed eventuali limiti di risarcimento specifici:
Condizione particolare n. | scop. % | franchigie o minimi | limiti di risarcimento | |
per sinistro | per annualità | |||
19. Costi di ricostruzione al momento del sinistro | ||||
20. Danni causati da vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione, di calcolo e di fabbricazione | 10 | 10.000,00 | 1.000.000,00 | 3.000.000,00 |
21. Opere ed impianti preesistenti | 10 | 10.000,00 | Somma assicurata | 6.000.000,00 |
22. Costi di demolizione e sgombero | Somma assicurata | 400.000,00 | ||
23. Maggiori Costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità | ||||
25. Manutenzione estesa | ||||
28. Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato | 10 | 10.000,00 | 1.000.000,00 | 3.000.000,00 |
30. Pluralità di Assicurati - Responsabilità civile incrociata |
LIMITI DI RISARCIMENTO PER EVENTI CATASTROFALI
(importi espressi in euro) | per sinistro | per annualità |
Terremoto | 3.000.000,00 | 6.000.000,00 |
Alluvione, inondazione, allagamenti | 3.000.000,00 | 6.000.000,00 |
ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI
CP. 1 - Garanzia furto
La garanzia furto è operante a condizione che i materiali a piè d’opera (identificati da bolle di consegna) facilmente asportabili vengano custoditi all’interno di barracamenti o locali già esistenti, protetti con idonei mezzi di chiusura e che il furto sia perpetrato con lo scasso dei predetti mezzi di chiusura. Relativamente alla partita 1), per la garanzia furto la Società risponde fino alla concorrenza del 50% della somma assicurata a part. 1 col limite di euro 500.000,00 per sinistro ed euro 3.000.000 per annualità assicurativa.
CP. 2 - Clausola relativa agli eventi di Forza Maggiore
In caso di sinistri dovuti ad eventi per i quali venga stabilita l’erogazione di fondi speciali per la ricostruzione o sia per legge richiedibile il riconoscimento dei maggiori costi sostenuti, è fatto obbligo all’Assicurato di attivare le procedure necessarie per ottenere il riconoscimento di detti contributi e la loro quantificazione. Qualora l’erogazione del contributo avvenga successivamente al pagamento dell’indennizzo da parte della Società, il Contraente dell’applicazione si impegna a restituire alla Società la parte di detto importo relativa al ripristino già indennizzato dalla Società scrivente, qualora questo sia superiore al danno effettivamente subito . Qualora l’erogazione avvenga prima del pagamento dell’indennizzo quest’ultimo verrà ridotto dell’importo di cui sopra.
CP. 3 - Colpa grave
Il comma i) dell'art.3 delle Condizioni Generali di Assicurazione è abrogato e così modificato: "i danni causati da dolo dell'Assicurato".
CP. 4 – Delimitazioni derogate
Si precisa che le esclusioni di cui allo art. 10 e taluni commi dell'art.3 delle Condizioni Generali di Assicurazione sono in parte derogate dalle Condizioni Particolari richiamate nella tabella della presente Scheda di Polizza.
CP. 5 – Precisazione alla condizione Particolare sempre operante n. 13
La condizione particolare sempre operante n. 13 “Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni di Responsabilità Civile” è da riferirsi ai soli soggetti appaltatori e progettisti dell’opera.
CP. 6 – Precisazione alla condizione Particolare sempre operante n. 18
Con riferimento alla condizione particolare sempre operante n. 18 “Stoccaggio ed immagazzinaggio nel cantiere di lavoro” la subordinazione della Garanzia prevista in clausola è relativa al solo rischio incendio.
CONVENZIONE
CL.conv. 5010 - Oggetto della Convenzione
La Societa' Generali Italia S.p.A. (in appresso indicata con la parola Societa') con questa Convenzione si impegna a dare alla Spett.le Credemleasing S.p.A., ed ai suoi clienti individuati nelle singole polizze applicazione (in appresso indicati con la parola Assicurati), la garanzia assicurativa nei luoghi e per le opere che verranno di volta in volta specificate nelle polizze applicazione.
Opere diverse non rientranti nei termini di questa Convenzione potranno essere assicurate solo previo esplicito accordo tra le Parti a condizioni da concordarsi di volta in volta.
CL.conv. 5020 - Limiti di copertura Convenzione
La garanzia ha efficacia per ogni singolo lavoro di importo:
per opere - part. 1: non inferiore a euro 20.000,00 e non superiore a euro 4.000.000,00; per opere od impianti preesistenti - part. 2: non superiore a euro 3.000.000,00;
per demolizione e sgombero - part. 3: non superiore a euro 200.000,00;
CL.conv. 5030 - Limite massimo di indennizzo Convenzione
Il limite massimo di indennizzo è pari a euro 3.000.000,00 per sinistro e a euro 10.000.000,00 per annualità assicurativa
CL.conv. 5040 - Proroga Convenzione
La polizza Convenzione ha la durata di anni 1 (uno) ed è prorogata per un periodo uguale a quello originario, salvo disdetta da darsi da una delle Parti con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza.
CL.conv. 5210 - Importo minimo delle applicazioni annuali, tassi e premio minimo
Le condizioni stabilite in questo contratto sono state definite ipotizzando che la somma degli importi assicurati relativi alle applicazioni pervenute nell'annualità non sia inferiore a euro 10.000.000,00.
Nel caso in cui tale valore non venga raggiunto la Società si riserva di modificare le condizioni per il proseguimento della Convenzione.
I tassi imponibili da applicare per gli impianti fotovoltaici, per durata non superiore a 12 mesi per il periodo di montaggio e collaudo e per 12 mesi di manutenzione estesa, sono i seguenti:
- part.1: 2,16 0/00
- part.2: 2,16 0/00
- part.3: 2,16 0/00.
I tassi imponibili da applicare per gli impianti mini-eolici, per durata non superiore a 12 mesi per il periodo di montaggio e collaudo e per 12 mesi di manutenzione estesa, sono i seguenti:
- part.1: 2,60 0/00
- part.2: 2,60 0/00
- part.3: 2,60 0/00.
Il premio minimo per ogni polizza applicazione non potrà essere inferiore ad euro 250,00 imponibili. Ai premi sono da aggiungersi le imposte in vigore al momento del pagamento.
CL.conv. 5220 - Periodo di copertura (convenzione con singole applicazioni)
L'art.12 delle Condizioni Generali di Assicurazione è riferito ad ogni singola applicazione.
CL.conv. 523b - Facoltà di recesso
L'art.22 delle Condizioni Generali di Assicurazione è abrogato e così sostituito:
Avvenuto il sinistro ed anche prima della sua definizione, qualunque sia l'importanza del danno, e fino al 60° (sessantesimo) giorno da quello in cui l'indennità è stata pagata o il sinistro è stato altrimenti definito, la Società può recedere mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 (trenta) giorni dalla polizza applicazione colpita da sinistro o dalla convenzione stessa. In quest'ultimo caso la garanzia resterà operante per tutte le opere assicurate antecedentemente alla data in cui il recesso ha avuto effetto fermo restando il diritto della Società di stornarle singolarmente.
Relativamente alla polizza applicazione xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx 00 (xxxxxx) giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione dell'Assicurato l'eventuale rateo di premio in proporzione al tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso alla scadenza prevista nella polizza applicazione.
CL.conv. 524b - Modulo di adesione
Per ogni lavoro da effettuare il Cliente comunicherà l’applicazione alla Società, di volta in volta, mediante invio di Modulo di adesione, con lettera raccomandata, telefax o e-mail (fax 0522/926530 e-mail xxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxxxxx.xx), le seguenti informazioni:
a) descrizione del lavoro da eseguire;
b) luogo di esecuzione;
c) importo da assicurare per le partite variabili;
d) decorrenza e durata.
La Società si riserva la possibilità di chiedere ulteriori notizie ed informazioni, se ritenute necessarie.
La copertura avrà efficacia dalla ore 24.00 del giorni di pagamento del premio indicato nella polizza applicazione.
CL.conv. 525b - Premio
Al perfezionamento della polizza Convenzione ed all'inizio di ciascuna annualità successiva, l'Assicurato versa alla Società l'importo di euro 82,47 quale premio imponibile annuo cui va aggiunta l'imposta governativa vigente al momento del pagamento.
Per ogni applicazione la Società emetterà un atto contenente il conteggio del premio sulla base dei tassi fissati nella condizione particolare di Convenzione. Tale atto dovrà essere perfezionato entro 30 giorni dalla sua data di emissione, in caso contrario l'assicurazione rimane sospesa fino alle ore 24.00 del giorno del suo perfezionamento, fermo restando il diritto della Società al relativo premio e di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
Clausola di vincolo
Ogni polizza applicazione, emessa in base alla presente convenzione, è vincolata a favore della Spett.le Credemleasing
S.p.A. di Reggio Xxxxxx, per cui viene convenuto fra le parti che in caso di sinistro il risarcimento che fosse liquidato a termini di polizza non sarà dalla Società pagato senza il preventivo consenso scritto della Credemleasing S.p.A.. Similmente non potranno aver luogo diminuzioni di somme assicurate, storno o disdetta del contratto senza il consenso scritto della suddetta Credemleasing S.p.A. di Reggio Xxxxxx.
La copertura assicurativa non potrà essere mai interrotta per nessun motivo, ivi compreso il mancato pagamento del premio da parte dell’Assicurato, se non dietro preavviso di 30 gg. da inviarsi alla Credemleasing S.p.A. con lettera raccomandata.
POLIZZA DI ASSICURAZIONE TUTTI I RISCHI DI MONTAGGIO
Mod. 588/02e
DEFINIZIONI
Nel testo che segue, si intendono per:
- "Assicurazione" : il contratto di assicurazione;
- "Polizza" : il documento che prova l'assicurazione;
- "Contraente" : il soggetto che stipula l'assicurazione;
- "Assicurato" : il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- "Società" : l'impresa assicuratrice;
- "Premio" : la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- "Rischio" : la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
- "Sinistro" : il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
- "Indennizzo" : la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- "Franchigia" : l'importo che viene detratto dall'indennizzo/risarcimento per ciascun sinistro;
- "Scoperto" : la quota in percento di ogni danno liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato;
- "Luogo di esecuzione" : il cantiere - area circoscritta da apposita recinzione e/o interdetta al libero ingresso - nel quale l’Assicurato effettua i lavori assicurati alla Sez.I.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE SEZIONE I - DANNI ALLE COSE
Oggetto dell'assicurazione
Art.1 - La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato per i danni materiali e diretti che colpiscano le cose assicurate poste nel luogo indicato in polizza per l'esecuzione delle opere durante il periodo coperto dall'assicurazione, da qualunque causa determinati, salvo le delimitazioni in seguito espresse.
L'obbligo della Società consiste esclusivamente nel rimborso, per la parte eccedente l'importo delle franchigie e/o scoperti e relativi minimi convenuti, dei costi necessari per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate, nei limiti dei costi e dei relativi importi già sostenuti per il montaggio.
Definizione di sinistro
Art.2 - Agli effetti della limitazione delle somme assicurate e dell'applicazione delle franchigie e/o scoperti e relativi minimi con venuti per ogni sinistro, si intende per sinistro il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi diretta mente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima.
In caso di terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, per sinistro si intende il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi, direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima, durante un periodo di 72 ore consecutive a partire dal momento in cui si è verificato il primo danno indennizzabile a termini di polizza.
Delimitazione dell'assicurazione
Art.3 - La Società non è obbligata ad indennizzare:
a) i costi di modifica o di rifacimento a seguito di lavori eseguiti in difformità alle condizioni stabilite dal contratto di appalto, da altri contratti o dalle prescrizioni progettuali oppure in con trasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui;
b) i danni di corrosione, incrostazione, deperimento, inquinamento, ossidazione, usura, logoramento o graduale deterioramento, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
c) le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti;
d) le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo quali casse, scatole, gabbie e simili;
e) gli ammanchi di materiale non giustificati o rilevati soltanto in occasione di inventari o di verifiche periodiche;
f) i difetti di rendimento degli enti assicurati;
g) i danni causati da residuati bellici esplosivi di qualsiasi tipo;
h) le penalità, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto;
i) i danni causati da dolo o colpa grave dell'Assicurato.
La Società, inoltre, non è obbligata ad indennizzare, salvo espresso richiamo in polizza delle relative Condizioni Particolari:
l) i danni causati da vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione, di calcolo e di fabbricazione;
m)i danni agli impianti od alle opere preesistenti;
n) i costi di demolizione o di sgombero;
o) i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo, trasporto a grande velocità e trasporto aereo;
p) i danni verificatisi durante il periodo di manutenzione;
q) i danni al macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere.
Somma assicurata - Modalità di aggiornamento della somma assicurata - Regolazione del premio. Art.4 - La somma assicurata alla partita 1) della scheda di polizza, all'inizio dei lavori, deve corrispondere:
- al valore di rimpiazzo a nuovo di tutti gli impianti e i macchinari da installare;
- a tutti i costi di installazione e montaggio compresi noli, utili e dazi doganali;
- a ogni e qualsiasi altro importo concernente gli impianti e le opere da assicurare compresi lavori a corpo, a misura, prestazioni a consuntivo e lavori in economia;
pertanto la somma assicurata iniziale deve essere pari:
a) in caso di esistenza di contratto d'appalto, al prezzo contrattuale dei lavori più il prezzo dei macchinari, degli impianti e dei materiali forniti dal Committente, aggiornati al momento di inizio della garanzia assicurativa;
b) in caso di assenza di contratto d'appalto, al prezzo stimato che gli impianti ed i macchinari da installare avranno al termine dei lavori.
Il Contraente è successivamente tenuto ad aggiornare la somma assicurata inserendo:
a) in caso di esistenza di contratto di appalto, gli importi pagati all'Appaltatore per revisione dei prezzi contrattuali, gli importi per eventuali perizie suppletive o compensi per variazioni del progetto originario;
b) in caso di assenza del contratto di appalto, ogni variazione del prezzo dei macchinari e degli impianti, dei costi di materiali e/o manodopera oppure variazioni del progetto originario o altre variazioni che interessino gli impianti e macchinari da installare.
Gli eventuali aggiornamenti della somma assicurata, eseguiti secondo la contabilizzazione riconosciuta dal Committente, devono essere comunicati alla Società entro i tre mesi successivi ad ogni dodici mesi a partire dalla data di decorrenza della polizza ed entro tre mesi dal termine dei lavori. Su tali aggiornamenti andrà calcolato il premio applicando agli stessi il tasso di polizza più gli eventuali maggiori tassi stabiliti in caso di aggravamento di rischio o di proroghe di copertura. La Società emetterà i relativi atti di variazione per la regolazione del premio che dovranno essere perfezionati entro 30 giorni dalla data della loro emissione con versamento del premio alla Società.
Interventi provvisori e modifiche
Art.5 - I costi di interventi provvisori a seguito di sinistro indennizzabile sono a carico della Società solo nel caso costituiscano par te di quelli definitivi e non aumentino il costo complessivo del sinistro.
Tutti gli altri costi inerenti a modifiche, ed a spese per localizzare il danno, non sono comunque indennizzabili.
SEZIONE II - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI
Oggetto dell'assicurazione
Art.6 - La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei li miti dei massimali convenuti per la SEZIONE II, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e - ferma la detrazione della franchigia convenuta in polizza - per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale, connesso con i lavori di montaggio assicurati alla Sezione I, che abbia avuto origine nel luogo di esecuzione delle opere indicato in polizza e verificatosi nel corso della durata dell'assicurazione.
Definizione di sinistro
Art.7 - Agli effetti della limitazione di massimale e dell'applicazione della franchigia e/o scoperti e relativi minimi convenuti per ogni sinistro, si intende per sinistro il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente od indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima.
Delimitazione dell'assicurazione Art.8 - Non sono considerati terzi:
a) il coniuge, i genitori e i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al prece dente comma a);
c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendente mente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione;
L'assicurazione non comprende:
d) i danni al macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere e quelli a cose o animali che l'Appaltatore, il Committente, qualsiasi altra ditta che partecipi ai lavori o loro dipendenti abbiano in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle opere od impianti preesistenti;
e) i danni causati da qualsiasi tipo di veicolo, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro impiego in relazione ai lavori assicurati alla Sezione I sul luogo di esecuzione delle opere stesse, purché in detto luogo l'uso non sia configura bile come circolazione ai sensi e per gli effetti della legge 24.12.1969, n. 990;
f) i danni causati da natanti o aeromobili;
g) la responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupa zione disposte per l'esecuzione dei lavori;
h) i danni derivanti dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui;
i) i danni derivati da polvere;
l) i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati, nonché da interruzione, impoverimento o devia zione di sorgenti o di corsi d'acqua, alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfrutta mento;
m) le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali;
n) i danni da furto;
o) i danni conseguenti ad interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi, nonché le perdite dei prodotti;
p) i danni a cose dovuti a vibrazioni;
Solo mediante espresso richiamo in polizza delle relative Condizioni Particolari, sono assicurabili:
q) pluralità di Assicurati - Responsabilità Civile Incrociata;
r) i danni a cose dovuti a rimozione, a franamento o cedimento di terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere;
s) i danni materiali e diretti a cavi o condutture sotterranee.
Gestione delle controversie - Spese legali
Art.9 - La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
Le spese del processo penale sono sopportate dalla Società fintantoché non vengono a cessare gli interessi di quest'ultima durante lo svolgimento di tale processo, nel qual caso le anzidette spese rimangono a suo carico fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova.
La Società non riconosce spese da essa non autorizzate.
La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.
CONDIZIONI VALIDE PER ENTRAMBE LE SEZIONI
Delimitazione causale dei rischi
Art.10 - La Società non è obbligata per i danni verificatisi in occasione di:
a) atti di guerra, anche civile, guerriglia , rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, nonché sciopero, sommossa, tumulto popolare compresi gli atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi che abbiano causato incendio, esplosione, scoppio;
b) esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.
Delimitazione temporale dei rischi
Art.11 - La Società non è obbligata per i danni che si verifichino in epoca non compresa nei periodi coperti dell'assicurazione, né per quei danni che, pur essendosi verificati durante gli anzidetti periodi di copertura, derivino però da cause risalenti ad epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione.
Periodo di copertura
Art.12 - L'assicurazione decorre dalla data fissata in polizza e, comunque, non prima delle ore 24 del giorno di pagamento del premio e non prima del momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto delle cose assicurate nel luogo del montaggio.
L'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno stabilito in polizza; in caso di esistenza del contratto d'appalto l'assicurazione termina alle ore 24 del giorno stabilito nel contratto d'appalto stesso per l'esecuzione dei lavori, se tale giorno è antecedente a quello indicato in polizza.
In ogni caso l'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno in cui si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:
a) rilascio di certificato provvisorio di collaudo;
b) consegna anche provvisoria di impianti ed opere al Committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori;
c) presa in consegna od uso di impianti ed opere secondo destinazione o ultimazione delle prove di funzionamento o di carico. Dette prove (genericamente definite "collaudo") non possono durare più di quattro settimane.
Qualora intervenga presa in consegna, uso secondo destinazione o ultimazione delle prove di funzionamento o do carico soltanto di parte dell'impianto o di una o più macchine, la garanzia cessa solo per tali parti o macchine, mentre continua relativamente alle restanti parti non ancora ultimate.
Nel caso di cose usate o comunque non nuove, la garanzia cessa con l'inizio del collaudo.
Qualora le operazioni di montaggio o di collaudo non siano concluse entro i termini stabiliti, il Contraente può chiedere alla Società, che ha la facoltà di accettare, il prolungamento della garanzia per un ulteriore periodo a condizioni da convenire.
Il premio di polizza e di eventuali proroghe rimangono comunque acquisiti dalla Società indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista in polizza a causa del verificarsi di una delle circostanze precedentemente indicate.
Assicurazione parziale - Regola proporzionale
Art.13 - Fatti salvi i termini per la comunicazione degli aggiorna menti della somma assicurata e per la regolazione del premio di cui all'art.4) delle Condizioni Generali di Assicurazione, al momento del sinistro la Società verifica se negli anni precedenti gli importi as sicurati siano stati corrispondenti alle somme che dovevano essere assicurate secondo il disposto dell'art.4) delle Condizioni Generali di Assicurazione; nel caso tali importi coprano solo parte delle somme che dovevano essere assicurate, la Società indennizza i danni unica mente in proporzione alla parte suddetta.
Variazione di rischio
Art.14 - Se durante l'esecuzione dei lavori si verificano variazioni del progetto originario o dei materiali o dei sistemi di montaggio, il Contraente è tenuto a comunicarle anticipatamente alla Società che si riserva di render noto se ed a quali condizioni mantenere la copertura.
Cessazione, interruzione o sospensione dei lavori
Art.15 - In caso di interruzione o sospensione dei lavori di durata superiore a 30 giorni consecutivi il contratto assicurativo perde di efficacia decorso il predetto periodo di interruzione o sospensione, fermo restando il diritto della Società ai premi dovuti; resta fermo l'obbligo del Contraente a darne immediatamente comunicazione alla Società, pena la decadenza dal diritto all'indennizzo.
In ogni caso la Società si riserva di concordare la prosecuzione della copertura a condizioni da stabilire.
Qualunque sia la durata dell'interruzione o sospensione, l'Assicurato, pena la decadenza dal diritto all'indennizzo, si impegna a garantire la vigilanza del cantiere e tutte quelle misure atte ad evitare danni conseguenti a tale periodo di fermo.
Ispezione delle cose assicurate.
Art.16 - I rappresentanti della Società hanno libero accesso sul luogo dei lavori in qualunque ragionevole momento e possono esaminare le cose assicurate, nonché i dati, documenti e progetti relativi al rischio.
Dichiarazioni del Contraente influenti sulla valutazione del rischio
Art.17 - La Società presta il suo consenso all'assicurazione e ne con viene il premio in base alle dichiarazioni rese dal Contraente, il quale ha l'obbligo di manifestare, tanto alla conclusione del con tratto quanto in ogni successivo momento, tutte le circostanze ed i mutamenti che possono influire sul rischio.
Denuncia dei sinistri - Obblighi dell'Assicurato
Art.18 - L'Assicurato, venuto a conoscenza di un sinistro, deve:
a) darne immediata notizia telegrafica alla Società;
b) inviarle al più presto, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto;
c) provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entità del danno;
d) fornire alla Società ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti;
e) conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli.
La riparazione può essere subito iniziata dopo l'avviso prescritto al comma a), ma lo stato delle cose può venire modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società soltanto nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività. Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avviene entro otto giorni dall'avviso, l'Assicurato, fermo restando quanto stabilito all'art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione, può prendere tutte le mi sure necessarie. In caso di furto o di rapina o di sinistro presumibilmente doloso, l'Assicurato è tenuto ad informare immediatamente anche l'Autorità di Polizia.
L'Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli obblighi di polizza.
Arbitrato in caso di controversia
Art.19 - Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto si dirime, a richiesta di una delle Parti, tra due arbitri liberi da nominarsi uno per ciascuno, con apposito atto scritto, entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta stessa.
I due arbitri, entro 20 (venti) giorni dalla loro nomina, debbono eleggere per iscritto un terzo arbitro, che è chiamato a pronunciarsi soltanto sui punti per i quali i due arbitri non sono riusciti a raggiungere un accordo.
Se una delle due Parti non nomina il proprio arbitro, ovvero se gli arbitri non nominano il terzo, nei limiti e nei modi rispettivamente previsti, la Parte più diligente può farli nominare dal Presidente del Tribunale del luogo dove ha sede la Società.
Gli arbitri sono dispensati da ogni formalità giudiziaria.
Le pronunce degli arbitri di parte concordi e quelle eventuali del terzo arbitro sono obbligatorie per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione delle norme di legge o dei patti contrattuali e salvo rettifica di eventuali errori materiali di conteggio. Tali pronunce devono essere emesse entro 180 (centottanta) giorni dalla data di elezione del terzo arbitro.
Qualora gli arbitri non rispettino i termini sopra indicati, le Parti possono considerarli decaduti e nominare altri in loro vece.
Ciascuna delle Parti sopporta la spesa del proprio arbitro; quella del terzo fa carico per metà al Contraente, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare detta spesa e di prelevare la di lui quota dalle indennità spettanti all'Assicurato.
Pagamento dell'indennizzo
Art.20 - Il pagamento dell'indennizzo è eseguito dalla Società presso la propria Direzione o la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la xxxxxxx xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dalla data dell'accordo diretto tra le Parti, ovvero dalla data di consegna alla Società delle pronunce definitive degli arbitri di parte concordi o del terzo arbitro, sempre che sia trascorso il termine di 30 (trenta) giorni dalla data del sinistro e siano stati consegnati alla Società tutti i documenti necessari per la liquidazione del danno.
Diminuzione delle somme assicurate a seguito di sinistro
Art.21 - L'importo assicurato per ciascuna partita rappresenta il li mite massimo di indennizzo o risarcimento dovuto dalla Società per tutti i sinistri che possono verificarsi durante la validità della polizza.
In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza, i massimali ed i limiti di indennizzo, si intendono ridotti con effetto immediato e fino al termine del periodo di durata dell'assicurazione, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile o risarcibile al netto di eventuali franchigie o scoperti e relativi minimi senza corrispondente restituzione del premio.
Il Contraente può richiedere il reintegro delle somme assicurate, dei massimali e dei limiti di indennizzo, è facoltà della Società concedere tale reintegro a condizioni da definirsi di volta in volta.
I disposti del presente articolo non si intendono operanti ai fini della riduzione proporzionale della somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Danni - Facoltà di recesso
Art.22 - Avvenuto il sinistro ed anche prima della sua definizione, qualunque sia l'importanza del danno, e fino al 60? (sessantesimo) giorno da quello in cui l'indennità è stata pagata od il sinistro è stato altrimenti definito, la Società può recedere mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 (trenta) giorni da questo con tratto; trascorsi 30 (trenta) giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione dell'Assicurato il rateo di premio netto in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.
Onere della prova
Art.23 - In tutti i casi in cui la Società rileva la non indennizzabilità o l'irrisarcibilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione generale o particolare dei rischi assicurati, l'onere della prova che tale danno rientra nelle garanzie di polizza è a carico dell'Assicurato che intenda far valere un diritto all'indennizzo o al risarcimento.
Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni
Art.24 - Se al tempo del sinistro esistono altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato, o da altri per suo conto, sulle stesse cose o per gli stessi rischi, la presente polizza è operante per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta pagato da tali altre assicura zioni.
Titolarità dei diritti sorgenti dalla polizza
Art.25 - Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquida zione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
Oneri fiscali
Art.26 - Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
Forma delle comunicazioni
Art.27 -Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto, salvo quanto previsto dall'art. 18, comma a) delle Condizioni Generali di Assicurazione, debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata, alla Direzione della Società, ovvero all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.
Foro competente
Art.28 - Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusiva mente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quel lo del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza o presso la quale è stato concluso il contratto.
CONDIZIONI PARTICOLARI
(sempre operanti)
1.Esclusione alterazioni trincea
Nell'attraversamento di corsi d'acqua o nei tratti interessati da falda freatica la Società non risponde per le alterazioni della trincea dovute direttamente o indirettamente all'azione dell'acqua e per i danni a terzi dovuti a spostamenti di materiali in connessione con i lavori.
2.Falde freatiche
Sono esclusi i danni dovuti o conseguenti a variazioni delle caratteristiche della falda freatica.
3.Impianti usati
Non sono indennizzabili i danni che si verificassero durante le opera zioni di smontaggio e rimontaggio, dovuti allo stato di usura, ad in sufficiente manutenzione, a difetti di materiali, a rotture dovute a fatica in conseguenza dell'uso.
4.Impianti chimici e petrolchimici
Nel caso che sia coperto il collaudo a caldo con introduzione delle materie prime, dal momento dell'introduzione delle materie prime nell'impianto, la Società non indennizza i danni:
a) alle unità reforming in seguito a surriscaldamento o rottura dei tubi;
b) all'impianto assicurato a causa di surriscaldamento o rottura conseguenti a reazione esotermica;
c) all'impianto assicurato in seguito alla mancata osservanza delle tecniche prescritte o in seguito alla disattivazione dei dispositivi di sicurezza;
d) ai catalizzatori, salvo diversa pattuizione.
La Società non è conseguentemente obbligata per qualsiasi responsabilità che derivi dagli eventi sopra elencati.
5.Danni ai refrattari
A partire dall'inizio delle operazioni di collaudo sono risarcibili i danni ai refrattari solo se direttamente conseguenti a danni risarcibili che hanno colpito altre parti degli enti assicurati.
6.Fondazioni
Non sono risarcibili i danni derivati da difetti o cedimenti delle fondazioni.
7.Xxxxxxxxx, xxxxxxxx e simili
a) Collaudo
Per collaudo s'intendono esclusivamente le prove idrauliche precedute da eventuali operazioni di lavaggio. L'indennizzabilità dei danni è subordinata all'esecuzione di un preventivo controllo a raggi X delle saldature. b) Scavo
Nell'ambito della partita 1) sono indennizzabili i costi sostenuti per il ripristino della trincea anche a seguito di frana, crollo o riempi mento dello scavo, ferma restando l'esclusione dei costi dovuti a pompaggio di acqua o di danni in conseguenza di mancato pompaggio di tale acqua.
Restano comunque indennizzabili i danni alla trincea fino ad una lunghezza massima di scavo per un tratto continuo pari a 100 metri, misurato a partire dal fronte di avanzamento dello scavo ed in senso in verso a detto avanzamento.
L'Assicurato ha l'obbligo, al termine di ogni giornata lavorativa, di provvedere alla chiusura delle estremità delle tubazioni situate in zone soggette a inondazioni e piene.
8.Oneri fissi
Non sono indennizzabili gli oneri fissi che decorrono per un ritardato impiego o inattività di natanti, attrezzature o macchine in genere da impiegarsi per la riparazione dei danni.
L'esclusione non è operante se, una volta che la Società abbia auto rizzato per iscritto l'inizio della riparazione del danno, il ritardato impiego o l'inattività siano dovuti esclusivamente alle avverse condizioni atmosferiche nel luogo di esecuzione dei lavori.
9.Cantieri costieri
La garanzia assicurativa è subordinata alla condizione, ritenuta essenziale, che si provveda a:
1. prendere le necessarie misure di sicurezza in relazione alla particolare natura dei luoghi;
2. trasferire in luoghi riparati le attrezzature semoventi di cantiere al termine del loro impiego giornaliero.
10.Transito ed attacco natanti
Non sono indennizzabili i danni alle cose assicurate causati da transito o attracco di natanti in genere.
11.Delimitazione garanzia in zone sismiche
Nel caso di sinistri verificatisi in occasione di terremoti, la garanzia assicurativa è subordinata alla dimostrazione che si sia tenuto conto, nella stesura del progetto, del rischio terremoto, e che ci si sia attenuti, nella esecuzione dei lavori, alle relative norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche e le relative disposizioni concernenti l'applicazione delle stesse in vigore nel luogo di montaggio.
Per tale estensione di garanzia, per ogni sinistro e per tutta la du rata della polizza valgono il limite massimo di indennizzo, lo scoperto e relativo minimo riportati nella scheda di polizza.
12.Misure antincendio
Ferma restando ogni altra condizione di polizza, i danni da incendio sono indennizzabili solo se i dispositivi antincendio dell'opera assi curata sono stati, compatibilmente con l'avanzamento dei lavori, in stallati e messi in grado di funzionare. Inoltre i danni da incendio ed esplosione sono indennizzabili solo se i materiali e le attrezzature (qualora assicurate), a piè d'opera o nel luogo di deposito, sono stati opportunamente dislocati e le opera zioni pericolose convenientemente eseguite.
13.Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni di Responsabilità Civile.
La garanzia è prestata alla condizione essenziale che esistano per le opere assicurate e per le opere preesistenti le polizze di "Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro" degli appaltatori e di "Responsabilità Civile Professionisti" per i progettisti.
Resta inteso che qualora tali assicurazioni non avessero ad operare perché l'Assicurato non ha provveduto al relativo pagamento di premio o perché non ha attivato in esse la copertura assicurativa o per qual si voglia altro motivo, che non riguardi una diversa estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà comunque effettuato previa detrazione di un importo pari ai rispettivi limiti massimi di risarcimento stabiliti in tali assicurazioni in relazione alla natura del sinistro.
Qualora la condizione di cui al primo comma non sia rispettata, la garanzia prestata propria delle polizze di "Responsabilità Civile ver so Terzi e Prestatori di Lavoro" e "Responsabilità Civile Professionisti" non sarà operante rispettivamente a fronte di coloro che non han no la copertura o la polizza a meno che non sia stata resa operante la Condizione Particolare "29. Inoperatività di altre polizze di Responsabilità Civile".
14.Xxxxx a raccolti, boschi, colture
Non sono risarcibili i danni o responsabilità direttamente o indirettamente causati a raccolti, boschi e/o qualsiasi coltura durante l'esecuzione delle opere.
15.Danni per apertura al traffico
L'Assicurato deve adottare tutte le misure necessarie previste da leggi, regolamenti, contratti d'appalto e da richieste specifiche del committente o del direttore di lavori per la prevenzione dei danni a o da terzi ed a o da veicoli in transito.
16.Opere civili
Relativamente alle opere civili previste all'esecuzione dei lavori, la Società non è obbligata ad indennizzare i costi di sostituzione di materiali difettosi o di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti non a regola d'arte, fermo restando la risarcibilità dei danni materiali, diretti ed accidentali, derivati alle altre cose assicurate.
17.Variazione fondo fluviale, lacustre x xxxxxx
Non sono indennizzabili i danni causati da variazioni del fondo fluviale, lacustre x xxxxxx, quali, tra gli altri, i costi per il ripristino di aree già oggetto di lavori sul fondo ed i danni a terzi dovuti a spostamenti di materiali in connessione con i lavori.
18.Stoccaggio ed immagazzinaggio nel cantiere di lavoro
Se il valore del materiale per il montaggio per singolo magazzino su pera il valore di € 520.000,00 (cinquecentoventimila), la garanzia assicurativa è subordinata alla condizione, ritenuta essenziale, che si provveda a rispettare le seguenti norme di immagazzinamento:
1. recintare tutto il cantiere o almeno i depositi e garantire la custodia per l'intero arco delle 24 ore;
2. creare una separazione di non meno di 25 metri tra ciascun cumulo di materiale di valore superiore a € 520.000,00 (cinquecentoventimila);
3. avere a disposizione bocchette d'acqua e manichette di lunghezza adeguata all'adduzione dell'acqua dalla presa al cumulo di materiale stoccato.
CONDIZIONI PARTICOLARI
(operanti solo se richiamate nella scheda di xxxxxxx)
SEZIONE I - DANNI ALLE COSE
19.Xxxxx di ricostruzione al momento del sinistro.
Il secondo comma dell'Art.1 delle Condizioni Generali di assicurazione è abrogato e così sostituito:
L'obbligo della Società consiste esclusivamente nel rimborso, per la parte eccedente l'importo delle franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti, dei costi necessari, stimati al momento del sinistro, per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate.
20.Danni causati da vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione, di calcolo e di fabbricazione.
Sono indennizzabili i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione, di calcolo e di fabbricazione e manifestatisi durante il periodo di montaggio. Sono esclusi i danni alla parte affetta da detti vizi, difetti ed errori nonché il rimborso dei costi per l'eliminazione degli stessi alla parte già eseguita, anche se non danneggiata.
E' inoltre escluso il rimborso dei costi per variazioni del progetto conseguenti a vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione, di calcolo e di fabbricazione per la parte dei lavori ancora da realizzare.
Per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato un importo pari al 20% (ventipercento) dell'indennizzo dovuto con il minimo di franchigia ed il massimo indennizzo riportati nella scheda di polizza.
21.Opere od impianti preesistenti
Sono indennizzabili, sino alla concorrenza massima dell'importo assi curato alla partita 2 e senza applicazione della regola proporzionale (art. 1907 C.C.), i danni materiali e diretti alle opere od impianti preesistenti alla decorrenza della polizza, presenti nel luogo di esecuzione delle opere, anche di proprietà di terzi, causati dal montaggio delle opere assicurate con la presente polizza e manifestatisi nonché denunciati prima della scadenza dell'assicurazione.
Per opere od impianti preesistenti convenzionalmente si intendono fabbricati, macchinari, impianti e cose che per volume, peso e destina zione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere, anche se di proprietà di terzi, sia quando si configurino come opere sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori che quando si trovino nell'ambito di esecuzione dei lavori senza che ne costituiscano l'oggetto.
Ai soli effetti di questa definizione, come luogo di esecuzione delle opere si intende l'area circostante compresa in un raggio di 10 metri dal perimetro esterno della area circoscritta da apposita recinzione e/o interdetta al libero accesso, se esistente, o dalle strutture esterne del fabbricato al cui interno sono ubicati gli enti interessati ai lavori, o in mancanza della recinzione, dal perimetro esterno dei lavori assicurati alla Sezione I.
Sono esclusi tutti i danni dovuti a vibrazione.
Non si considerano opere od impianti preesistenti le cose assicurabili alle partite 1 e 4, e comunque tutti i macchinari, baraccamenti od attrezzature di cantiere impiegati per l'esecuzione dei lavori.
Per tale estensione e per ogni sinistro valgono il limite massimo di indennizzo, lo scoperto e relativo minimo riportati in polizza.
22.Costi di demolizione o di sgombero
Sono indennizzabili, sino alla concorrenza massima dell'importo assi curato alla partita 3 e senza applicazione della regola proporzionale (art. 1907 C.C.), i costi di demolizione o di sgombero fino al più vicino posto di raccolta o di scarico, dei residui delle cose assicurate - esclusi comunque sia quelli rientranti nella categoria "Tossici e nocivi" di cui al D.P.R n.915/82 che quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n.185/64, e successive modificazioni ed integrazioni - alle partite 1 e 2 e danneggiate a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.
23.Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità
Sono indennizzabili i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità (esclusi i trasporti aerei), purché tali maggiori costi siano stati sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini della Sezione I e fino all'importo massimo del 20% del danno indennizzabile, al netto di franchigia e/o scoperto e relativo minimo riportati in polizza.
24. Manutenzione
Nel periodo di manutenzione sono indennizzabili esclusivamente i danni alle cose assicurate di cui alla partita 1, nonché i danni a terzi di cui alla Sezione II, dovuti a fatto dell'Assicurato nell'esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali, ferme le delimitazioni di polizza, nonché le franchigie e/o scoperti e relativi minimi convenuti per il periodo di montaggio e riportati in polizza.
Durante il suddetto periodo la Società non risponde dei danni causati da vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione, di calcolo o di fabbricazione.
25. Manutenzione estesa
Nel periodo di manutenzione sono indennizzabili esclusivamente i danni alle cose assicurate di cui alla partita 1, nonché i danni a terzi di cui alla Sezione II, dovuti a causa risalente al periodo di montaggio, oppure a fatto dell'Assicurato nell'esecuzione delle opera zioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali, ferme le delimitazioni di polizza, nonché le franchigie e/o scoperti e relativi minimi convenuti per il periodo di montaggio e riportati in polizza.
Durante il suddetto periodo la Società non risponde dei danni causati da vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione, di calcolo o di fabbricazione.
26. Macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere
A deroga dell'Art.3 q) delle Condizioni Generali di Assicurazione, premesso che, agli effetti della presente assicurazione ed in particolare ai fini della determinazione della somma assicurata e del la liquidazione dei danni, per ente si intende ogni macchinario, baraccamento od attrezzatura di cantiere descritto nell'elenco allegato sotto un numero d'ordine con il relativo importo, si conviene quanto segue:
1. La Società, in corrispettivo del premio convenuto ed anticipato, indennizza, nei limiti e con le modalità che seguono i danni materiali e diretti al macchinario, ai baraccamenti od attrezzature di cantiere indicati nell'elenco verificatisi durante il periodo coperto dall'assicurazione per la costruzione delle opere e nei luoghi indicati nella scheda di polizza.
2. Fermo quanto previsto nell'Art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società non è inoltre obbligata per:
a) guasti meccanici od elettrici;
b) danni derivati dalle operazioni di carico e scarico, trasporto e trasferimento, salvo quelli verificatisi in occasione della movimentazione nell'ambito dei luoghi indicati nella scheda di polizza ai fini della costruzione delle opere, nonché danni verificatisi comunque al di fuori dei luoghi indicati nella scheda di polizza;
c) danni agli pneumatici, alle funi, ai cingoli, alle testate dei macchinari di perforazione, alla mazza battente ed al blocco incudine dei battipali e delle perforatrici a percussione, alle benne, agli utensili, agli accessori ed alle parti intercambiabili in genere, salvo il caso di un danno totale al singolo macchinario o alle singole attrezzature di cantiere;
d) danni a natanti, aeromobili nonché a macchinari od attrezzature di cantiere operanti nel sottosuolo;
e) danni per i quali sia responsabile, per legge o per contratto, il fornitore od il costruttore;
f) danni a macchinari od attrezzature di cantiere su natante conseguenti a sommersione o affondamento del natante stesso.
g) dovuti a furto, tentativo di furto o ad ammanchi di cui non si possa dare spiegazione o constatati soltanto in occasione di inventario;
3. La somma assicurata per ciascun ente deve essere uguale al valore di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro comprensivo di noli, costi di trasporto, dogana e montaggio di un ente uguale oppure equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.
Xxxxxx e prezzi di favore non hanno alcuna influenza nella determinazione della somma assicurata.
4. La determinazione dei danni viene eseguita separatamente per singolo ente assicurato, secondo le norme seguenti:
a) nel caso di danni suscettibili di riparazione:
a.1) si stima l'importo totale dei costi di riparazione al momento del sinistro, necessari per ripristinare l'ente danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;
a.2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dei residui delle parti eventualmente sostituite. L'indennizzo sarà pari all'importo stimato come sub-a 1), diffalcato dell'importo stimato come sub-a 2)con l'applicazione di quanto disposto al seguente terzultimo comma e con la successiva deduzione delle franchigie e degli scoperti pattuiti in polizza.
b) nel caso di danni non suscettibili di riparazione:
b.1) si stima il valore dell'ente assicurato al momento del sinistro tenuto conto della obsolescenza, della vetustà e del deperimento per uso o altra causa;
b.2) si stima il valore ricavabile dai residui al momento del sinistro.
L'indennizzo sarà pari all'importo stimato come sub-b 1), diffalcato dell'importo stimato come sub-b 2) con l'applicazione di quanto disposto al seguente terzultimo comma e con la successiva deduzione delle franchigie e degli scoperti pattuiti in polizza.
Un ente assicurato si considera non suscettibile di riparazione quando l'indennizzo calcolato come a 1) meno a 2) eguagli o superi il valore che l'ente aveva al momento del sinistro stimato come sub-b 1).
Se la somma assicurata, separatamente, per ciascun ente colpito da sinistro, risulta inferiore al valore di rimpiazzo a nuovo al mo mento del sinistro stesso comprensivo di noli, costi di trasporto, dogana e montaggio, l'indennizzo è ridotto in proporzione.
Salvo diversa esplicita pattuizione in polizza, sono escluse dall'indennizzo le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporto aereo e/o a grande velocità o con mezzi di trasporto diversi dal normale.
Restano in ogni caso escluse dall'indennizzo le spese per eventuali revisioni, manutenzioni o modifiche degli enti colpiti da sinistro o quelle di eventuali riparazioni provvisorie.
27.Furto (Macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere)
A parziale deroga della condizione particolare 26 comma g), la Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati in occasione di furto comunque perpetrato o anche tentativo di furto.
In caso di sinistro l'Assicurato è tenuto ad informare l'Autorità di Polizia.
Per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato 1/3 (unterzo) dell'indennizzo dovuto con il minimo di franchigia ed il massimo di risarcimento riportati nella scheda di polizza.
28.Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato.
A parziale deroga dell'art.10, comma a) delle condizioni generali di assicurazione, la Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate in occasione di scioperi, sommosse, tu multi popolari nonché dei danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate da atti vandalici o dolosi che abbiano causato incendio, esplosione, scoppio, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio organizzato, ferme restando le al tre esclusioni dell'art.10, comma
a) sopra menzionato.
La Società e l'Assicurato hanno la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola mediante preavviso di giorni trenta da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.
In caso di disdetta da parte della Società, questa provvede al rimborso della parte di premio, pagata e non goduta, relativa alla garanzia prestata con la presente clausola.
Per tale estensione di garanzia e per ogni sinistro il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di un importo pari a 1/3(unterzo) dell'indennizzo dovuto con il relativo minimo ed il massimo di indennizzo riportati nella scheda di polizza.
SEZIONE II - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI
29.Inoperatività di altre polizze di Responsabilità Civile.
A deroga della Condizione Particolare "13. Limitazione dell'assicura zione in caso di esistenza di altre assicurazioni di Responsabilità Civile" le condizioni di polizza sono state fissate con il presupposto che non siano operanti per le opere assicurate le polizze indicate nella suddetta Condizione Particolare.
30.Pluralità di Assicurati - Responsabilità civile incrociata
Qualora con la denominazione di Assicurato siano designati in polizza più soggetti, ciascuno di essi, ai fini della garanzia, è considerato come se avesse stipulato una separata assicurazione, fermo restando che la somma a carico della Società non può in alcun caso oltrepassare gli importi dei massimali stabiliti in polizza nonché quanto disposto all'art. 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Agli effetti di questa estensione di garanzia si considerano terzi anche in deroga all'art. 8 comma c) delle Condizioni Generali di Assicurazione relativamente a ciascun Assicurato, gli altri Assicurati e i loro dipendenti ferme restando comunque le esclusioni di cui all'art. 8 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Nel caso in cui si verifichino danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla Sezione I - partite 1, 2 e 4 - non sarà operante la garanzia di responsabilità civile della Sezione II.
31.Rimozione, franamento o cedimento di terreno
A parziale deroga dell'art.8 r) delle Condizioni Generali di Assicura zione la Società è obbligata, nell'ambito dei massimali stabiliti in polizza alla Sezione II, per i danni causati a terzi da rimozione, franamento o cedimento di terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere.
Per i fabbricati di terzi l'obbligo vale comunque per i soli casi di crollo totale o parziale e a condizione che questi non fossero già stati dichiarati inagibili precedentemente al verificarsi del sinistro.
Per tale estensione di garanzia e per ogni sinistro valgono il limite massimo di indennizzo, lo scoperto e relativo minimo riportati nella scheda di polizza.
32.Cavi o condutture sotterranee
Sono risarcibili, nell'ambito dei massimali convenuti in polizza alla Sezione II, i danni, materiali e diretti a cavi o condutture sotterranee solo se, prima dell'inizio dei lavori, l'Assicurato abbia ottenuto dalle Autorità competenti la documentazione necessaria per individuare l'esatta posizione dei cavi o condutture sotterranee ed abbia messo in atto le adeguate misure preventive.
Per tale estensione di garanzia e per ogni sinistro valgono il limite massimo di indennizzo, lo scoperto e relativo minimo riportati nella scheda di polizza.
Il Contraente dichiara che:
a) non ha altre assicurazioni per gli eventi e sulle cose assicurate. In caso contrario deve dichiarare in polizza tutte le altre assicurazioni;
b) nessun elemento o circostanza di fatto capace di influire sull'apprezzamento del rischio è stato da lui taciuto.
Il Contraente dichiara di conoscere ed accettare le condizioni generali e particolari del mod.588/02 e tutte le altre condizioni di cui agli intercalari allegati che riconosce di aver ricevuto.
GENERALI ITALIA S.p.A. IL CONTRAENTE
Agli effetti dell'Art. 1341 del codice civile, il Contraente approva espressamente le disposizioni degli articoli sotto specificati:
Art. 15 - Cessazione, interruzione o sospensione della costruzione. Art. 19 - Arbitrato in caso di controversia
Art. 21 - Diminuzione delle somme assicurate a seguito di sinistro. Art. 22 - Danni - Facoltà di recesso
Art. 23 - Onere della prova
Art. 24 - Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni Art. 28 - Foro competente
nonché le disposizioni delle condizioni particolari:
13. Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni di Responsabilità Civile
30. Pluralità di Assicurati - RCT incrociata se operanti.
IL CONTRAENTE
Polizza emessa in 3 originali a Milano il 4 gennaio 2013.
Forma parte integrante della polizza lo stampato modello n.588/02 contenente le definizioni, condizioni generali di assicurazione e condizioni particolari.
Il pagamento, dovuto alla firma della polizza, dell'importo di euro 100,00 è stata effettuata in mie mani oggi
, alle ore
L'Agente (o suo incaricato)
Servizio Danni Corporate Property/Beni in esercizio/CAR/EAR MODULO DI ADESIONE
(Impianti fotovoltaici)
Agenzia di Reggio Xxxxxx 109/00
Xxx X. Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx (XX) – Tel. 0000 000000 – Fax 0000 000000 - E-mail: xxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxxxxx.xx
Convenzione Montaggio n° | 308753759 (III° Edizione) |
Polizza applicazione n° |
Contraente di Convenzione Domicilio P. IVA | : : : | Credemleasing S.p.A. Xxx Xxxxxxxxx, 0 – 42122 00924500358 | Reggio | Xxxxxx | (RE) |
Contraente di Applicazione | : | ||||
Domicilio | : | ||||
P. IVA | : |
Si prende atto che, dalle ore 24 del …/…/….., i lavori sottoespressi entrano in copertura nei termini della Polizza Convenzione, cui la presente applicazione è collegata. A) Committente : B) Appaltatore : C) Assicurato : Credemleasing S.p.A., Contraente, Committente, Appaltatore e Subappaltatori D) Lavori : E) Ubicazione del rischio : F) Somme assicurate (v. CL.conv. 5020) : Sez. I – Xxxxx alle cose a) Part. 1 - Impianti ed opere permanenti e temporanee € b) Part. 2 - Opere od impianti preesistenti € c) Part. 3 - Costi di demolizione o sgombero € Sez. II – R.C.T. Massimale € 2.500.000,00 | |||
G) | Decorrenza / Durata Montaggio e collaudo Manutenzione | : : | dalle ore 24 del ../../…. alle ore 24 del ../../…. 12 mesi dalle ore 24 della data di fine montaggio e collaudo |
Convenzione Montaggio n° | 308753759 (III° Edizione) |
Polizza applicazione n° |
Conteggio del premio (importi espressi in euro)
Partite | Somma assicurata | Tasso imp. °/°° | Premio |
1 = Opere | 2,16000 | 0,00 | |
2 = Impianti preesistenti | 2,16000 | 0,00 | |
3 = Sgombero | 2,16000 | 0,00 | |
R.C.T. | 2.500.000,00 | t.c. | compreso |
Totale premio imponibile | 0,00 | ||
Arrotondamento | 0,00 | ||
Imposta | 21,25 | % | 0,00 |
Totale premio finito | 0,00 |
I contratti connessi a mutui o altri finanziamenti prevedono un riconoscimento provvigionale per l’Agenzia del 10% del premio imponibile e a favore dell’intermediario del 26% del premio imponibile.
Dichiarazioni di consegna del fascicolo informativo
Il Contraente dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del contratto il Fascicolo informativo contenente la Nota informativa, comprensiva del glossario e le Condizioni di assicurazione.
GENERALI ITALIA S.p.A. IL CONTRAENTE
Il Contraente inoltre dichiara che:
a) non ha altre assicurazioni per gli eventi e sulle cose assicurate. In caso contrario deve dichiarare in polizza tutte le altre assicurazioni;
b) nessun elemento o circostanza di fatto capace di influire sull'apprezzamento del rischio è stato da lui taciuto.
Agli effetti dell'Art. 1341 del codice civile, il Contraente approva espressamente le disposizioni degli articoli sotto specificati: Art. 15 Cessazione, interruzione o sospensione della costruzione;
Art. 19 Arbitrato in caso di controversia;
Art. 21 Diminuzione delle somme assicurate a seguito di sinistro; Art. 22 Danni Facoltà di recesso;
Art. 23 Onere della prova;
Art. 24 Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni; Art. 28 Foro competente,
nonché le disposizioni delle condizioni particolari, se operanti:
13. Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni di Responsabilità Civile;
30. Pluralità di Assicurati RCT incrociata.
IL CONTRAENTE
Emessa in tre originali in Milano il .
Il pagamento dell'importo di € dovuto alla firma della presente appendice è stato effettuato a mani del sottoscritto oggi
in .
L'Agente (o suo incaricato)
Modulo di adesione a Polizza n. 308753759 Assicurazione Montaggio
Pag. 2 a 2 Edizione 01.08.2013
Servizio Danni Corporate
Property/Beni in esercizio/CAR/EAR
MODULO DI ADESIONE
(Impianti mini-eolici)
Agenzia di Reggio Xxxxxx 109/00
Xxx X. Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx (XX) – Tel. 0000 000000 – Fax 0000 000000 - E-mail: xxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxxxxx.xx
Convenzione Montaggio n° | 308753759 (III° Edizione) |
Polizza applicazione n° |
Contraente di Convenzione Domicilio P. IVA | : : : | Credemleasing S.p.A. Xxx Xxxxxxxxx, 0 – 42122 00924500358 | Reggio | Xxxxxx | (RE) |
Contraente di Applicazione | : | ||||
Domicilio | : | ||||
P. IVA | : |
Si prende atto che, dalle ore 24 del …/…/….., i lavori sottoespressi entrano in copertura nei termini della Polizza Convenzione, cui la presente applicazione è collegata. A) Committente : B) Appaltatore : C) Assicurato : Credemleasing S.p.A., Contraente, Committente, Appaltatore e Subappaltatori D) Lavori : E) Ubicazione del rischio : F) Somme assicurate (v. CL.conv. 5020) : Sez. I – Xxxxx alle cose a) Part. 1 - Impianti ed opere permanenti e temporanee € b) Part. 2 - Opere od impianti preesistenti € c) Part. 3 - Costi di demolizione o sgombero € Sez. II – R.C.T. Massimale € 2.500.000,00 | |||
G) | Decorrenza / Durata Montaggio e collaudo Manutenzione | : : | dalle ore 24 del ../../…. alle ore 24 del ../../…. 12 mesi dalle ore 24 della data di fine montaggio e collaudo |
Convenzione Montaggio n° | 308753759 (III° Edizione) |
Polizza applicazione n° |
Conteggio del premio (importi espressi in euro)
Partite | Somma assicurata | Tasso imp. °/°° | Premio |
1 = Opere | 2,60000 | 0,00 | |
2 = Impianti preesistenti | 2,60000 | 0,00 | |
3 = Sgombero | 2,60000 | 0,00 | |
R.C.T. | 2.500.000,00 | t.c. | compreso |
Totale premio imponibile | 0,00 | ||
Arrotondamento | 0,00 | ||
Imposta | 21,25 | % | 0,00 |
Totale premio finito | 0,00 |
I contratti connessi a mutui o altri finanziamenti prevedono un riconoscimento provvigionale per l’Agenzia del 10% del premio imponibile e a favore dell’intermediario del 26% del premio imponibile.
Dichiarazioni di consegna del fascicolo informativo
Il Contraente dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del contratto il Fascicolo informativo contenente la Nota informativa, comprensiva del glossario e le Condizioni di assicurazione.
GENERALI ITALIA S.p.A. IL CONTRAENTE
Il Contraente inoltre dichiara che:
a) non ha altre assicurazioni per gli eventi e sulle cose assicurate. In caso contrario deve dichiarare in polizza tutte le altre assicurazioni;
b) nessun elemento o circostanza di fatto capace di influire sull'apprezzamento del rischio è stato da lui taciuto.
Agli effetti dell'Art. 1341 del codice civile, il Contraente approva espressamente le disposizioni degli articoli sotto specificati: Art. 15 Cessazione, interruzione o sospensione della costruzione;
Art. 19 Arbitrato in caso di controversia;
Art. 21 Diminuzione delle somme assicurate a seguito di sinistro; Art. 22 Danni Facoltà di recesso;
Art. 23 Onere della prova;
Art. 24 Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni; Art. 28 Foro competente,
nonché le disposizioni delle condizioni particolari, se operanti:
13. Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni di Responsabilità Civile;
30. Pluralità di Assicurati RCT incrociata.
IL CONTRAENTE
Emessa in tre originali in Milano il .
Il pagamento dell'importo di € dovuto alla firma della presente appendice è stato effettuato a mani del sottoscritto oggi
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