SCHEDA AGEVOLAZIONE
SCHEDA AGEVOLAZIONE
Credito d’imposta per investimenti in Ricerca e Sviluppo
Oggetto:
Incentivo automatico alle imprese che effettuano interventi in Ricerca e sviluppo nel periodo 2015- 2019, calcolato sull’eccedenza degli investimenti in ciascun anno agevolabile rispetto alla media storica del triennio 2012-2014. Il credito d’imposta concesso è pari al 25%, e si estende fino al 50% per i costi del personale qualificato e per la “ricerca contrattuale”. Inclusi studi di fattibilità.
Tetto massimo del beneficio spettante per ciascun beneficiario e periodo di imposta pari a 5 mln di euro. Richiesto un volume di investimenti minimo annuo di 30 mila euro.
Ambito di riferimento:
Intero territorio nazionale.
Beneficiari:
Agevolazione di carattere generale, a cui possono accedere tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico e dal regime contabile adottato. I beneficiari includono anche i consorzi e le reti.
Tipologia e modalità di contributo:
Le tipologie di ricerca ammissibili ricalcano quelle adottate dalla Commissione Europea:
a) ricerca fondamentale: i lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
b) ricerca industriale: la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, a esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;
d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.
Sono anche ammissibili gli studi di fattibilità realizzati nell’ambito delle tipologie di cui sopra. Non sono ammissibili, in quanto non ritenute attività di ricerca e sviluppo, le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
In merito l’Agenzia delle Entrate nella circolaren.5/Eha specificato che sono escluse dal perimetro dell’agevolazione, le modifiche non significative, di prodotti e di processi (ad esempio le modifiche stagionali, le modifiche di design di un prodotto, la mera sostituzione di un bene strumentale, i miglioramenti, qualitativi o quantitativi derivanti dall’utilizzo di sistemi di produzione che sono molto simili a quelli già usati). Risultano invece agevolabili le modifiche che apportano cambiamenti o miglioramenti significativi delle linee e/o delle tecniche di produzione o dei prodotti (quali, per esempio, la sperimentazione di una nuova linea produttiva, la modifica delle caratteristiche tecniche e funzionali di un prodotto).
La normativa mette a disposizione la possibilità di presentare Istanza d’interpello all’Agenzia delle Entrate, per la richiesta di accertamento sulla effettiva riconducibilità di specifiche attività aziendali a una delle attività di R&S ammissibili. Se l’Agenzia ritiene di non avere le competenze per potere rispondere, può girare la richiesta del potenziale beneficiario al Ministero dello Sviluppo Economico che attiverà i propri esperti.
Spese ammissibili e intensità d’aiuto:
Risultano ammissibili ai fini della determinazione del credito d’imposta le spese relative a:
a) personale altamente qualificato impiegato nelle attività di R&S, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto a un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced o di cui all’allegato 1 annesso al decreto-legge n. 145 del 2013, sia con contratto di dipendente che di collaborazione o fattura.
b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti normativi stabiliti, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l’attività di R&S e comunque con un costo unitario non inferiore a euro 2.000 al netto dell’IVA;
c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese, comprese le start-up innovative e le società di professionisti;
d) competenze tecniche e privative industriali che possono essere relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne. In questa voce rientrano le spese per il personale non qualificato.
La percentuale per il calcolo del credito d’imposta è pari al 25% per le spese di cui alle lettere b) e d), che si alza al 50% per le restanti lettere a) e c).
Ai fini dell’imputazione dei costi vige il principio di competenza, di cui all’ art.109 del TUIR, per il quale si imputano al periodo d’imposta di riferimento nel quale risultano sostenuti e direttamente connessi allo svolgimento delle attività di R&S ammissibili”; a prescindere dal momento in cui sono stati avviate le relative attività di ricerca.
Di notevole rilievo, le indicazioni relative alle spese per “personale altamente qualificato”. Infatti, ai fini di incentivare l’impiego di tale personale, viene applicata un’aliquota maggiorata - pari al 50% - estesa anche alla categoria delle “collaborazioni” con personale altamente qualificato, compresi gli esercenti arti e professioni, impiegato nelle attività di ricerca ammissibili presso le strutture dell’impresa beneficiaria. Il decreto attuativo specifica in tale categoria sono ricompresi: sia i costi per il personale dipendente dell’impresa, (escluso quello con mansioni amministrative, contabili e commerciali); sia i costi per il personale in rapporto di collaborazione con la stessa.
In ogni caso, viene ribadito che “deve essere preso in considerazione il costo effettivamente sostenuto dall’impresa per i lavoratori dipendenti o in rapporto di collaborazione in possesso dei titoli richiesti, in rapporto all’effettivo impiego dei medesimi lavoratori nelle attività di R&S”.
Nel caso di attività di ricerca svolta dall’amministratore della società beneficiaria, risultano ammessi i relativi compensi, sia se dipendente sia se non dipendente dell’impresa, ma a patto che svolga attività di ricerca e sviluppo. E’ esclusa la semplice gestione di tale attività. Naturalmente l’attività svolta deve essere adeguatamente comprovata e il compenso è agevolabile solo per la parte che remunera l’attività di ricerca.
Ai fini dell’ammissibilità dei costi del personale qualificato in possesso dei titoli indicati, non è necessario che detti titolo siano conseguiti in una materia attinente all’attività di ricerca in cui lo stesso è impiegato, né che sia iscritto a un albo professionale; tuttavia risultano esclusi da questa categoria i costi relativi al “personale tecnico o non qualificato”. Da rilevare che quest’ultima categoria, se ricorrono i presupposti, risulta ammissibili tra le “Competenze tecniche e privative industriali” di cui alla lettera d) delle spese ammissibili.
Rileva il costo aziendale di competenza, sostenuto per il personale altamente qualificato, di nuova assunzione e già impiegato nelle attività di R&S, che rappresenta un incremento, rispetto alla media dei medesimi costi sostenuti dall’impresa, nei tre periodi di imposta precedenti a quello di prima applicazione dell’agevolazione.
In merito alla seconda categoria di costi agevolabili, “spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio” il decreto attuativo, dispone che “devono essere acquisiti dall’impresa, a titolo di proprietà o di utilizzo”. In caso di “locazione finanziaria”, alla determinazione dei costi ammissibili concorrono le quote capitali dei canoni, nella misura corrispondente all’importo deducibile ai sensi dell’articolo 102, comma 7, del TUIR, in rapporto all’effettivo impiego per le attività di R&S. Mentre nel caso di “locazione non finanziaria” il costo rilevante è determinato applicando i coefficienti di cui al D.M. del 31 dicembre 1988 al costo storico del bene che deve risultare dal contratto di locazione ovvero da una specifica dichiarazione del locatore.
Inoltre risultano agevolabili i costi, di competenza del periodo di imposta, relativi ai beni materiali ammortizzabili in proprietà o in uso, diversi dai terreni e dai fabbricati, abitualmente impiegati nelle attività di R&S ammissibili in relazione al tempo di effettivo impiego in tali attività.
Ai fini del calcolo del costo ammissibile, la quota di ammortamento rilevante sarà sempre calcolata al lordo dell’eventuale contributo ricevuto, a prescindere dalle modalità di contabilizzazione di quest’ultimo. Allo stesso modo, non rileva ai fini della determinazione delle quote d’ammortamento eleggibili al credito d’imposta in oggetto, l’eventuale applicazione del “Superammortamento” che concede un credito d’imposta per i beni materiali strumentali nuovi agevolabili, mediante la
maggiorazione del 40% del costo di acquisto di tali beni e previsto all’art. 1 commi da 91 a 94, della Legge di stabilità 2015. Esclusi i beni con costo unitario inferiore a euro 2.000.
La terza categoria individua come eleggibili, le spese per contratti di ricerca “extra-muros” stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, nonché quelle relative a contratti di ricerca stipulati con altre imprese, comprese le start-up innovative. In tale ambito, risultano escluse le spese commissionate a imprese che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa in quanto maggiormente inquadrabile nella tipologia “intra-muros”.
Rientrano in questa categoria, purché in possesso dei requisiti previsti, anche i costi sostenuti per l’attività di ricerca svolta da professionisti in totale autonomia di mezzi e di organizzazione.
Ai fini della corretta determinazione del credito di imposta, nonché dei successivi controlli, l’impresa committente avrà cura di acquisire dalla società commissionaria il dettaglio dei costi sostenuti supportati da adeguata documentazione.
Nell’ipotesi in cui l’attività di R&S venga commissionata da un’impresa residente in Italia a imprese residenti all’estero, viene posta la condizione di residenza o localizzazione del soggetto commissionario in Stati membri dell’Ue, in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) ovvero in Paesi e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni”. Tale condizione deve essere verificata anche nell’ipotesi di ricerca subappaltata sull’impresa che di fatto svolge l’attività; mentre risulta esente dall’obbligo la ricerca commissionata a università, enti di ricerca e organismi equiparati.
Nel caso di ricerca commissionata, la circolare non ritiene necessario che l’impresa che svolge attività su commissione abbia la predetta attività nel proprio oggetto sociale, né che si serva di personale altamente qualificato; ritiene invece necessario che l’impegno assunto su commissione sia coerente con l’attività effettivamente svolta dal commissionario.
Ai fini dell’ammissibilità i contratti di ricerca stipulati devono contenere l’impegno a svolgere, direttamente o indirettamente, l’attività in oggetto e prevedere che l’effettivo beneficiario degli eventuali risultati conseguiti sia l’impresa committente, che se ne assume il rischio. Risultano escluse dal beneficio le imprese che svolgono le attività su commissione di terzi, perché di fatto non sostengono i relativi costi che sono riaddebitati al committente.
I costi sono ammissibili “nella misura congrua e pertinente”, a prescindere dalla data di stipula del contratto, a condizione che i risultati della ricerca siano acquisiti “nell’ambito di un’operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione”. Vengono considerati sostenuti alla data di ultimazione della prestazione o in caso di stato d’avanzamento alla data di accettazione dello stesso da parte committente. Sono escluse le semplici sovvenzioni di ricerche che non assumono carattere di corrispettivo.
La lettera d) indica come ammissibili le spese inerenti l’acquisizione delle “competenze tecniche e privative industriali” sostenute dall’impresa e relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne. La circolare in merito ribadisce che sono ammissibili i costi di competenza del periodo di riferimento direttamente connessi allo svolgimento delle attività di R&S ammissibili. Rientrano in questa categoria i costi sostenuti per il personale non “altamente qualificato” impiegato nelle attività in oggetto, questo allarga la possibilità di inserire tra i costi ammissibili quelli del personale che opera da anni con impresa anche se non ha le qualifiche di “personale
altamente qualificato”. Rientrano in questa voce tutti i costi sostenuti per l’acquisizione di privative industriali, prodotte internamente o acquisite da fonti esterne (anche da società appartenenti al gruppo) relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale; nonché tutti costi che l’impresa beneficiaria sostiene per lo sviluppo, il mantenimento e l’accrescimento di detti beni immateriali.
A titolo esemplificativo, i costi sostenuti per consulenze propedeutiche, due diligence, predisposizione accordi di segretezza, predisposizione accordi di cessione o concessione in licenza del brevetto, trascrizione o annotazione nei registri di pubblicità legale. La normativa specifica che i servizi connessi al procedimento di brevettazione o registrazione, sono rappresentati da consulenze propedeutiche (studi su brevettabilità, freedom to operate), deposito della domanda di brevetto o di registrazione, estensione della domanda di brevetto o registrazione, conversione e ogni istanza a queste connesse, comprese le eventuali traduzioni, mantenimento in vita.
Ai fini del controllo e della attestazione dei costi, la norma concede alle imprese che non sono tenute alla revisione legale dei conti e che non hanno un organo di controllo interno, un contributo sotto forma di credito di imposta di importo pari alle spese sostenute e documentate per l’attività di certificazione contabile, entro il limite massimo annuale di euro 5.000. Tale importo si aggiunge al credito di imposta spettante per la R&S e concorre alla determinazione dell’importo massimo annuale di 5 milioni di euro. Dal punto di vista contabile, tali spese sono deducibili dal reddito di impresa per l’intero importo.
Modalità di calcolo e sanzioni applicate:
L’accesso al credito richiede una spesa minima annua, per l’anno di utilizzo, per investimenti in R&S almeno pari a 30.000,00 euro. Per essere agevolabile l’investimento deve rappresentare un incremento rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti (2012-2014). Nel caso di imprese di recente o nuova costituzione, la media degli investimenti è calcolata sul minor periodo a decorrere dal periodo di costituzione.
La soglia minima di investimento non rileva per il calcolo della media di riferimento storica, quindi anche gli investimenti inferiori a tale ammontare devono esservi inclusi.
Ai fini del calcolo del credito di imposta spettante è necessario determinare “la spesa incrementale agevolabile” separatamente per ciascun gruppo di spese, confrontando l’ammontare dei costi di cui alle lettere a) e c) e l’ammontare dei costi di cui alle lettere b) e d) con la media storica dei medesimi costi.
Solo in caso di incremento per ciascun gruppo e fino a concorrenza dell’importo stesso, il credito di imposta spettante, sarà determinato applicando l’aliquota del credito di imposta prevista, per il relativo gruppo di spese. Se l’incremento riguardi uno soltanto dei gruppi di spese, il credito dovrà essere applicato solo su questo utilizzando la percentuale di contributo del 25 o del 50% spettante.
La norma prevede sanzioni pari al 30% del credito utilizzato, in caso di utilizzo del credito di imposta in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste. La sanzione si eleva dal 100% fino al 200% dell’entità dello stesso credito, qualora sia utilizzato in compensazione un credito di imposta inesistente. L’Agenzia delle Entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale e amministrativo a carico dell’impresa beneficiaria. A titolo esemplificativo, la norma indica come ipotesi di inesistenza del credito il caso in cui non siano stati
sostenuti i costi per attività di R&S. E’ opportuno evidenziare che il calcolo della media del triennio precedente dovrà essere effettuato con particolare attenzione. L’impresa dovrà considerare non solo quando emerge dal bilancio, che spesso soprattutto nelle PMI è uguale a zero, ma anche quanto può essere ricostruito dalle scritture extra contabili. Le imprese dovranno abbandonare l’idea di massimizzare il contributo confidando sul fatto che niente emerge dai bilanci passati. La situazione “effettiva”, dovrà essere la base di confronto non quella “formale”. A titolo esemplificativo un depliant, presentato in fiera, che enfatizza un nuovo prodotto, non potrà non aver avuto adeguati costi di ricerca per arrivare a portarlo sul mercato. Questi costi dovranno, insieme ad altri, essere conteggiati nella somma da mettere a base per la media del triennio precedente.
Cumulabilità:
Il credito di imposta alla ricerca e sviluppo non è un Aiuto di Stato, quindi non rispetto dei massimali previsti dalla “Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione” di cui alla Comunicazione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, ma non rileva neanceh ai fini del calcolo degli aiuti c.d. de minimis (di cui ai regolamenti (UE) della Commissione n. 1407/2013 e n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013. Riguarda “semplicemente” la disciplina legata alla fiscalità nazionale, ove ogni singolo stato può legiferare come vuole, e un esempio del passato di norma con queste caratteristiche è stata la “Tremonti”.
L’attenzione che dovrà avere il beneficiario è quella di conteggiare l’importo risultante dal cumulo delle eventuali agevolazioni utilizzate, che non potrà essere superiore all’importo complessivo della spesa ammissibile. Ne consegue che, il personale qualificato e le consulenze esterne, che lo ricordiamo possono avere un contributo del 50% dal credito di imposta alla R&S, potranno avere agevolazioni aggiuntive, da altre normative, pari al massimo a un ulteriore 50%. Questo a prescindere dalla normativa a cui si appoggiano, e a patto che la stessa, non preveda la non possibilità di cumulo con il credito di imposta alla ricerca o a normative riconducibili a essa.
Ultimi aggiornamenti:
• 16/03/2016 Circolare N.5/E Agenzia delle Entrate
Normativa di riferimento:
− Circolare Agenzia delle Entrate N.5/E del 16/03/2016
− Decreto 27 maggio 2015 - Attuazione del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo
− Legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Legge di Stabilità 2015” art.1 comma 35
− Legge 21/02/2014 n.9
− Conversione con modificazioni del D.L. 23/12/2013 n.145
− Decreto legge 23/12/2013 n.145
− Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo - Art.3 e Allegato 1 “Elenco Lauree magistrali in discipline di ambito tecnico o scientifico”
Scadenze:
Trattandosi di incentivo automatico, il diritto è ottenuto dall’impresa a seguito dell’effettuazione
delle spese ammissibili; l’ammontare del credito deve solo essere indicata in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi. Può essere utilizzato in compensazione, subito a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello i cui costi ammissibili sono stati sostenuti”, quindi dal primo gennaio dell’anno successivo alla realizzazione e fino alla soglia massima annuale prevista. Nel caso di utilizzazione parziale, l’importo residuo può essere utilizzato in compensazione nei successivi periodi di imposta, ma deve essere indicato in dichiarazione dei redditi, nell’anno di riferimento. Il termine ultimo per la realizzazione dei calcoli è la redazione del bilancio, a cui deve essere allegata la certificazione dei costi.
