ACCORDO DI COLLABORAZIONE
ACCORDO DI COLLABORAZIONE
ex art. 5, comma 6, del D.LGS. 50/2016
per la redazione dei Progetti di Fattibilità Tecnico Economica degli interventi di adeguamento lungo la X.X. x. 00 “xxxxx Xxxxxxx “ al Km 34+300 (nuovo svincolo)
e Km 40+700 (nuovo attraversamento della linea ferroviaria Sondrio-Tirano), nei Comuni di Sondrio e Montagna di Valtellina (SO)
TRA
Regione Lombardia (di seguito denominata anche “Regione”), con sede legale in Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxxx x. 0, C.F. n. 80050050154, rappresentata da Xxxx Xxxxxxx in qualità di Direttore Generale della Direzione Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile autorizzato con DGR XI/4479 del 29.3.2021 alla sottoscrizione del presente accordo di collaborazione (di seguito denominato anche ‘accordo’) con ANAS Spa e Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.;
ANAS S.p.A. (di seguito denominata anche “ANAS”), con sede legale in Roma, Via Monzambano n.10, C.F. n. 80208450587, rappresentata da Xxxxxx Xxxxxx in qualità di Responsabile Struttura Territoriale autorizzato con nota della Direzione Generale prot. CDG-629235-Int del 25.11.2020 alla sottoscrizione del presente accordo di collaborazione (di seguito denominato anche ‘accordo’) con Regione Lombardia e Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.;
Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (di seguito denominata anche “CAL”), con sede legale in Milano, via Pola n. 12, P.IVA 05645680967, rappresentata da Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx in qualità di Amministratore Delegato autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo di collaborazione (di seguito denominato anche ‘accordo’) con Regione Lombardia e ANAS Spa;
congiuntamente anche le “Parti”;
PREMESSO CHE:
- in data 24 giugno 2019 il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha assegnato alla candidatura italiana di Milano-Cortina d’Ampezzo l’organizzazione delle Olimpiadi invernali del 2026, in occasione delle quali importanti gare olimpiche avranno luogo in diversi comuni dell’Alta Valtellina;
- la X.X. x. 00 ‘xxxxx Xxxxxxx’ costituisce il principale asse viario di collegamento tra la Valtellina ed il territorio nazionale, nonché l’unico asse viario di collegamento nel periodo invernale, in corrispondenza del periodo di chiusura dei passi alpini;
- la X.X. x. 00 ‘xxxxx Xxxxxxx’ presenta, ad oggi, alcuni punti critici per la gestione dei flussi veicolari, i cui effetti negativi in termini di congestione e perditempo vengono enfatizzati in concomitanza dei periodi di punta turistici, lungo tutto l’arco dell’anno;
- tra i principali punti critici lungo la S.S. n. 38 ‘dello Stelvio’ si riscontrano i nodi presenti nel Comune di Sondrio, in corrispondenza della rotatoria esistente di accesso al polo commerciale e produttivo sito nell’adiacente Comune di Castione Andevenno, di cui al Km 34+300, e nel Comune di Montagna in Valtellina, in corrispondenza del passaggio a livello della linea ferroviaria Sondrio-Tirano, di cui al Km 40+700;
- i due punti critici di cui sopra, sono affrontati e risolti in via definitiva nell’ambito della progettazione sviluppata su incarico di Regione Lombardia e in collaborazione con ANAS, nell’ambito degli obiettivi di potenziamento delle condizioni di accessibilità alla Valtellina perseguiti e finanziati con la legge 102/90 (legge ‘Valtellina’) e più in dettaglio nel progetto del Lotto 7 Tangenziale di Sondrio;
- detta progettazione è richiamata dagli strumenti di programmazione regionale, con particolare riferimento al Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti di Regione Lombardia vigente;
- la realizzazione dei progetti di cui sopra non risulta peraltro perseguibile in tempo utile per lo svolgimento dell’evento olimpico del 2026, rendendo pertanto necessario sviluppare soluzioni di tipo puntuale, utili a risolvere le maggiori criticità in essere ma tali da non precludere la fattibilità – e se possibile da incrementare l’efficacia - degli interventi progettati nella loro interezza e tali da mantenere una specifica valenza per il miglioramento della viabilità di contesto anche a seguito della la completa realizzazione degli interventi programmati;
- in data 9 ottobre 0000, Xxxxxxx Xxxxxxxxx ha comunicato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un elenco di opere infrastrutturali, la cui realizzazione è ritenuta necessaria ai fini di garantire una idonea accessibilità ai siti lombardi interessati dalle Olimpiadi Invernali 2026, e che all’interno di detto elenco sono ricompresi gli interventi di risoluzione delle criticità di cui sopra, inseriti nella categoria prioritaria e quindi identificati come “opere essenziali”;
- la X.X. x. 00 ‘xxxxx Xxxxxxx’ è una strada di competenza di ANAS classificata
funzionalmente con D.G.R. 3 dicembre 2004 n. VII/19709 come di interesse
regionale di primo livello (R1), ai sensi degli artt. 2 e 3 della L.R. n. 9 del 4 maggio 2001;
- con il Decreto Ministeriale n. 564 del 7 dicembre 2020, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e della Finanza, ha individuato gli interventi di risoluzione delle criticità di cui sopra tra le opere infrastrutturali essenziali di cui all’allegato 3 al medesimo DM, con la denominazione di “nodo di Castione Andevenno”, per l’intervento di risoluzione della criticità di cui al Km 34+300, e di “Tangenziale Sud di Sondrio”, per l’intervento di risoluzione della criticità di cui al Km 40+700;
PREMESSO ALTRESÌ CHE:
- in data 19 febbraio 2007, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 comma 979 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) è stata costituita la società CAL, partecipata pariteticamente da ANAS e da Regione Lombardia tramite la sua controllata Infrastrutture Lombarde S.p.A.;
- CAL opera nel campo delle infrastrutture viarie, svolgendo in particolare il ruolo di soggetto concedente per l’autostrada Pedemontana Lombarda, l’autostrada diretta Brescia – Bergamo – Milano e le Tangenziali esterne di Milano, e potendo svolgere, su affidamento di Regione Lombardia e previa stipula di una convenzione di concessione, ai sensi dell’art. 10 ter della L.R. della Regione Lombardia n. 9 del 4 maggio 2001, funzioni, tra le altre, di progettazione, costruzione, manutenzione, gestione, con riferimento alle strade regionali e provinciali di interesse regionale;
- è interesse comune, di natura prettamente pubblica e istituzionale, di Regione Lombardia e di ANAS che CAL, società partecipata da entrambi i soggetti, specializzata nel campo delle infrastrutture viarie, cooperi con i propri soci nell’attuazione delle attività connesse alla progettazione e alla realizzazione delle opere infrastrutturali relative all’evento olimpico;
- è interesse di CAL cooperare in merito alla realizzazione di interventi che migliorino la mobilità connessa all’evento olimpico, anche in relazione ai potenziali effetti sulla rete autostradale di competenza;
- è interesse di CAL sviluppare attività specialistiche nelle fasi di pianificazione, di progettazione, di costruzione e di gestione di infrastrutture viarie, che favoriscano:
o la creazione di un sistema viabilistico regionale sempre più integrato e sinergico, con evidenti ripercussioni positive in termini di funzionalità, efficacia e, in senso complessivo, di economicità del sistema;
o il rafforzamento delle competenze manageriali al fine di strutturare e gestire contratti pubblici con modalità sempre più efficienti ed efficaci, nell’obiettivo di garantire il soddisfacimento al meglio dell’interesse pubblico;
- le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 non trovano applicazione agli accordi conclusi tra soggetti pubblici, essendo soddisfatte le condizioni e i presupposti indicati dall’articolo 5, comma 6, del citato decreto, atteso che:
o Regione Lombardia, ANAS e CAL sono amministrazioni aggiudicatrici ai sensi del D.Lgs. 50/2016;
o la cooperazione è finalizzata alla realizzazione di interessi pubblici comuni alle parti, con divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione, ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici;
o ANAS e CAL non svolgono sul mercato libero attività analoghe a quelle oggetto del presente accordo;
PRESO ATTO CHE ai fini di garantire una idonea accessibilità ai siti lombardi interessati dalle Olimpiadi Invernali 2026 si rende necessario effettuare, in particolare, i seguenti interventi puntuali sulla X.X. x. 00 ‘xxxxx Xxxxxxx’:
- in Comune di Sondrio: un nuovo svincolo in sostituzione della rotatoria esistente al Km 34+300 di accesso al polo commerciale e produttivo sito nell’adiacente Comune di Castione Andevenno;
- in Comune di Montagna in Valtellina: un intervento utile a risolvere l’attraversamento a raso della linea ferroviaria Sondrio-Tirano con la relativa viabilità di adduzione alla rete viaria locale, in alternativa al passaggio a livello esistente al Km 40+700;
da progettare in modo tale da non precludere la fattibilità – e se possibile da incrementare l’efficacia – degli interventi progettati nelle loro interezza nell’ambito degli obiettivi di potenziamento delle condizioni di accessibilità alla Valtellina perseguiti e finanziati con la legge 102/90 (legge ‘Valtellina’) e tale da mantenere una specifica valenza degli interventi puntuali per il miglioramento della viabilità di contesto anche a seguito della completa realizzazione degli interventi programmati.
PRESO ALTRESI’ ATTO CHE:
- ai fini della celere attivazione delle procedure per predisposizione della progettazione di fattibilità degli interventi di cui sopra, Regione Lombardia e CAL Spa hanno sottoscritto in data 31 marzo 2020 un accordo di collaborazione (di seguito denominato anche “precedente accordo”) ex art. 15 della l. 241/90 ed ex art. 5, comma 6 del d.lgs. 50 /2016 per la redazione dei progetti di fattibilità tecnico economica degli interventi di adeguamento lungo la S.S. n. 38 “dello Stelvio” al Km 34+300 (nuovo svincolo) e al Km 40+700 (nuovo attraversamento della linea ferroviaria Sondrio-Tirano), nei comuni di Sondrio e Montagna di Valtellina (SO);
- le attività di cui all’accordo di collaborazione del 31 marzo stanno procedendo sostanzialmente in linea con quanto stabilito dal medesimo accordo;
- con nota prot. n. 642933 del 1 dicembre 2020 ANAS Spa ha manifestato interesse a partecipare formalmente alle attività oggetto del precedente accordo,
individuando in particolare gli impegni di competenza e consentendo quindi di meglio specificare i ruoli di Regione Lombardia e di CAL, oltre che di ANAS, così da assicurare la possibilità di perfezionare le attività di progettazione con maggiore efficacia ed efficienza;
- l’intervento di adeguamento xxxxx xx X.X. x. 00 “xxxxx Xxxxxxx” al Km 34+300
(nuovo svincolo) in comune di Sondrio è associato al CUP I41B20000120002;
- l’intervento di adeguamento xxxxx xx X.X. x. 00 “xxxxx Xxxxxxx” al Km 40+700 (nuovo attraversamento della linea ferroviaria Sondrio-Tirano), in comune di Montagna di Valtellina (SO) è associato al CUP I81B20000130002;
RITENUTO QUINDI:
- di procedere, in ragione in particolare dell’interesse di Regione Lombardia e di ANAS volto a garantire l’efficienza, la prestazionalità e il mantenimento in sicurezza della viabilità della S.S. n. 38 e specificatamente in vista dello svolgimento delle Olimpiadi invernali 2026, con la stipula di uno specifico accordo di collaborazione, ai sensi dell’art. 5, comma 6 del d.lgs. 18 aprile 2016
n. 50, tra Regione, ANAS e CAL;
- di individuare in CAL, in qualità di società partecipata direttamente da ANAS e indirettamente da Regione Lombardia ed operante nel campo delle infrastrutture viarie, il soggetto incaricato della redazione dei Progetti di Fattibilità Tecnico Economica (di seguito denominati anche “PFTE”) degli interventi di adeguamento lungo la S.S. n. 38 “dello Stelvio “ km 34+300 (nuovo svincolo) e km 40+700 (nuovo attraversamento della linea ferroviaria Sondrio- Tirano), nei Comuni di Sondrio e Montagna di Valtellina (SO), quale prima fase per il conseguimento degli obiettivi sopra indicati;
- che, per la redazione dei PFTE, CAL avrà la facoltà di avvalersi anche del supporto di terzi esterni, nel rispetto delle normative vigenti;
STABILITO CHE:
- con la sottoscrizione del presente accordo si ritengono recepite e condivise da Regione Lombardia e CAL le attività già svolte e gli effetti maturati con l’accordo del 31 marzo 2020;
- il presente accordo si sostituisce integralmente al precedente e che Regione Lombardia e CAL, con la sottoscrizione del presente accordo, intendono altresì risolto consensualmente l’accordo sottoscritto il 31 marzo 2020;
tutto ciò premesso e condiviso,
con il presente accordo di collaborazione si stabilisce quanto segue:
ART. 1
OGGETTO DELL’ACCORDO DI COLLABORAZIONE
Il presente accordo ha per oggetto la determinazione dei reciproci impegni tra Regione, ANAS e CAL, per la redazione dei Progetti di Fattibilità Tecnico Economica dei seguenti interventi di adeguamento lungo la S.S. n. 38 “dello Stelvio”:
1. al km 34+300, in Comune di Sondrio: un nuovo svincolo in sostituzione della rotatoria esistente di accesso al polo commerciale e produttivo sito nell’adiacente Comune di Castione Andevenno;
2. al km 40+700, in Comune di Montagna in Valtellina: un intervento utile a risolvere l’attraversamento a raso della linea ferroviaria Sondrio-Tirano con la relativa viabilità di adduzione alla rete viaria locale, in alternativa al passaggio a livello esistente.
I PFTE dovranno essere predisposti in modo tale da non precludere la fattibilità – e se possibile da incrementare l’efficacia – degli interventi progettati nelle loro interezza nell’ambito degli obiettivi di potenziamento delle condizioni di accessibilità alla Valtellina perseguiti e finanziati con la legge 102/90 (legge ‘Valtellina’) e tale da mantenere una specifica valenza degli interventi puntuali per il miglioramento della viabilità di contesto anche a seguito della completa realizzazione degli interventi programmati.
ART. 2
RUOLO E IMPEGNI DELLE PARTI
Regione Lombardia si impegna a:
1. finanziare la redazione dei PFTE, inclusi oneri per indagini, sondaggi, somme a disposizione e IVA, come risultanti dal Quadro Economico, allegato parte integrante e sostanziale del presente accordo (Allegato 1);
2. organizzare momenti tecnici di confronto tra le Parti per verificare e condividere lo stato di avanzamento della progettazione delle opere, coinvolgendo gli eventuali ulteriori soggetti interessati, anche al fine di verificare la compatibilità e valorizzare le sinergie dei contenuti dei PFTE con i progetti già sviluppati nell’ambito degli obiettivi di potenziamento delle condizioni di accessibilità alla Valtellina perseguiti e finanziati con la legge 102/90 (legge ‘Valtellina’);
3. aggiornare i propri strumenti di programmazione in coerenza con gli esiti
dell’attività progettuale oggetto del presente accordo;
4. erogare a XXX le somme dovute quale mero ristoro dei costi sostenuti, previa rendicontazione delle stesse, che sarà effettuata secondo quanto stabilito nei successivi articoli 4 e 7;
5. effettuare la valutazione del PFTE ai fini della erogazione del saldo.
ANAS si impegna a:
1. mettere a disposizione di CAL tutta la documentazione tecnica in proprio possesso relativa ai tratti di S.S. n. 38 in corrispondenza degli interventi da progettarsi, con particolare riferimento alle progettazioni già sviluppate nell’ambito degli obiettivi di potenziamento delle condizioni di accessibilità alla Valtellina perseguiti e finanziati con la legge 102/90 (legge ‘Valtellina’), e comunque tutta la documentazione disponibile per l’ottenimento del miglior risultato finale;
2. partecipare attivamente - per quanto di competenza - ai momenti di confronto, segnalando eventualmente l’opportunità di coinvolgere i soggetti interessati dalle attività oggetto del presente accordo;
3. emanare le ordinanze di regolamentazione traffico necessarie per eventuali chiusure parziali, parzializzazioni, restringimenti e deviazioni lungo il tratto di SS 38 interessato e di propria competenza, in tempi congrui per garantire il rispetto del Cronoprogramma, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente accordo (Allegato 2), da parte di CAL per l’esecuzione di sondaggi, indagini, e comunque ogni sorta di attività funzionale alla redazione dei PFTE;
4. effettuare la valutazione e l’approvazione finale del PFTE ai fini della erogazione del saldo;
5. Anas sarà il soggetto attuatore dell’iter approvativo.
CAL è incaricata della redazione dei PFTE delle opere e nello specifico si impegna a:
1. redigere i PFTE, curando e svolgendo nel ruolo di amministrazione aggiudicatrice anche eventuali procedure di affidamento per l’individuazione di soggetti terzi esterni di supporto, nel rispetto delle previsioni di cui al d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per lo svolgimento delle attività che devono essere espletate da CAL;
2. redigere PFTE che prevedano soluzioni tali da non precludere la fattibilità – e se possibile da incrementare l’efficacia - degli interventi progettati nella loro interezza nell’ambito degli obiettivi di potenziamento delle condizioni di accessibilità alla Valtellina perseguiti e finanziati con la legge 102/90 (legge ‘Valtellina’) e tali da mantenere una specifica valenza per il miglioramento della viabilità di contesto anche a seguito della completa realizzazione degli interventi programmati;
3. svolgere tutte le attività di assistenza e di supporto per l’acquisizione di pareri, autorizzazioni, nulla osta e degli altri atti di assenso necessari per lo svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti;
4. consegnare a Regione Lombardia e ANAS i PFTE redatti, completi di ogni elaborato;
5. fornire il necessario supporto tecnico ai momenti di confronto organizzati da Regione e/o ANAS - compresa l’eventuale Conferenza di Servizi preliminare di cui all’art. 14, comma 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 da svolgere sulla base dei PFTE redatti - segnalando, se del caso, la necessità di partecipazione di ulteriori soggetti in relazione alla natura degli approfondimenti tecnici da eseguirsi;
6. informare progressivamente Regione e ANAS circa lo stato di avanzamento delle attività, in riferimento al Cronoprogramma delle attività allegato (Allegato 2);
7. trattare i dati personali nel rispetto dei contenuti e degli obblighi di cui al d.lgs. 196/2003 per la parte non abrogata nonché alla direttiva UE 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”.
Impegni generali delle Parti:
Regione, ANAS e CAL si impegnano, nello svolgimento delle attività di propria competenza, a:
1. rispettare i termini concordati ed indicati nel presente accordo e le tempistiche di cui al Cronoprogramma allegato (Allegato 2);
2. utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare a strumenti di semplificazione dell’attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti;
3. attivare ed utilizzare tutti gli strumenti e le risorse individuate nel presente accordo;
4. adottare, in spirito di leale collaborazione e buona fede, ogni misura idonea per pervenire alla positiva e tempestiva conclusione delle attività previste nel presente accordo, impegnandosi a svolgere le attività a tal fine necessarie astenendosi da qualsiasi comportamento che possa compromettere e/o ritardare la realizzazione di detto scopo;
5. garantire la massima trasparenza, disponibilità e collaborazione in tutte le fasi attuative del presente accordo.
ART. 3 REFERENTI OPERATIVI
I rapporti tra Regione, ANAS e CAL saranno oggetto di appropriato collegamento e coordinamento a mezzo di funzionari designati rispettivamente dalle parti.
ART. 4
QUADRO ECONOMICO ED EROGAZIONE DEL CORRISPETTIVO
Il Quadro Economico per la redazione dei PFTE ammonta a un importo complessivo di euro 760.060,00 comprensivo di IVA e oneri accessori (Allegato 1); l’importo,
interamente finanziato da Regione Lombardia, costituisce limite massimo ad esclusivo ristoro dei costi sostenuti.
L’importo del Quadro Economico sarà erogato a CAL in coerenza con il Cronoprogramma allegato (Allegato 2) secondo le seguenti modalità:
- una prima quota, pari al 25% dell’importo complessivo, corrispondente a euro 190.015,00 (IVA e oneri accessori inclusi), sarà erogata da Regione Lombardia alla firma del presente accordo (già erogata);
- una seconda quota, pari al 25% dell’importo complessivo, corrispondente a euro 190.015,00 (IVA e oneri accessori inclusi), sarà erogata da Regione Lombardia all’indizione della gara (già erogata);
- l’erogazione del saldo sarà effettuata a seguito della presentazione dei PFTE completi in tutte le loro parti, nonché della rendicontazione a finire delle spese sostenute e della valutazione positiva dei medesimi PFTE da parte di Regione Lombardia e di ANAS.
ART. 5 ECONOMIE DI SPESA
Le economie conseguite a qualsiasi titolo, anche derivanti dai ribassi d’asta, potranno essere eventualmente utilizzate nell’ambito del presente accordo, solo su espressa e preventiva autorizzazione di Regione, per le attività complementari a quelle oggetto del presente accordo.
ART. 6 VERIFICHE E CONTROLLI
Regione potrà effettuare controlli amministrativi e verifiche, cui CAL deve offrire la massima collaborazione.
I controlli amministrativi hanno come oggetto principale la correttezza della spesa. CAL si impegna a:
- acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti da Regione, anche mediante ispezioni, per le verifiche di competenza;
- conservare presso la sede operativa e mettere tempestivamente a disposizione, laddove richiesto dalle competenti strutture di Regione, la documentazione relativa a tutte le attività oggetto del presente accordo.
ART. 7
RENDICONTAZIONE DELLE SPESE E TRASFERIMENTO DELLE RISORSE
Il trasferimento delle risorse finanziarie a saldo è strettamente connesso all’attività di rendicontazione delle spese sostenute e condizionato ai successivi controlli da parte di Regione Lombardia.
Gli eventuali extracosti potranno essere valutati nell’ambito di un Atto Aggiuntivo al presente accordo, previa determinazione della relativa copertura economica.
ART. 8
TEMPI DI ATTUAZIONE
CAL si impegna ad assicurare l’avanzamento delle attività oggetto del presente accordo secondo il Cronoprogramma allegato (Allegato 2), al fine di conseguire gli obiettivi procedurali e di spesa, e si impegna a segnalare con sollecitudine al referente operativo regionale competente ogni scostamento dal Cronoprogramma presentato ed ogni eventuale ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione delle attività, motivandone la presenza, e a proporre le relative azioni correttive. Il suddetto Cronoprogramma potrà essere soggetto a modifica a causa di circostanze e/o eventi non prevedibili e indipendenti da CAL, quali l’insorgere di contenziosi in fase di gara.
ART. 9
DURATA DELL’ACCORDO DI COLLABORAZIONE
Il presente accordo ha durata dalla data della sua sottoscrizione sino al completo espletamento da parte dei soggetti sottoscrittori delle attività e prestazioni oggetto del medesimo.
L’iter operativo del presente accordo è indicato nel Cronoprogramma di cui
all’Allegato 2.
ART. 10
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per eventuali controversie relative alla validità, interpretazione o esecuzione del presente accordo la competenza territoriale è del Foro di Milano.
ART. 11
PATTO DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Le Parti convengono che tutti i dati personali di cui verranno in possesso saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui al presente accordo, nel rispetto dei contenuti e degli obblighi di cui al d.lgs. 196/2003 per la parte non abrogata nonché al Regolamento UE n. 2016/679 recante il “Regolamento generale sulla protezione dei dati personali”.
La Società si impegna a non divulgare né utilizzare per fini diversi da quelli inerenti al presente accordo, anche successivamente alla cessazione dello stesso, le notizie riservate di cui sia venuta a conoscenza e come tali definite dalla Giunta.
Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o raccolti in conseguenza della stipula del presente accordo verranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate ed in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.
Il presente atto viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale delle Parti.
XXXXXX XXXXX
2021.03.30 15:39:10
CN=XXXXXX XXXXXX C=IT
O=ANAS S.P.A. 2.5.4.97=VATIT-80208450
LoRSmA/20b48 abitsrde S.p.A.
Regione Lombardia XXXX XXXXXXX ANAS S.p.A. XXXXXX XXXXXX
Concessioni Autostradali
XXXXXXXXXXX XXXXXXX
Allegato 1: QUADRO ECONOMICO Allegato 2: CRONOPROGRAMMA
Firmato da:
XXXX XXXXXXX
Codice fiscale: XXXXXX00X00X000X
Valido da: 28-04-2020 22:00:17 a: 28-04-2023 02:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT Riferimento temporale: Marca Temporale (vedi le proprietà della firma)
Approvo il documento
Firmato digitalmente da
Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx
Data e ora della firma: 30/03/2021 11:10:34
30 marzo 2021
Allegato 1: QUADRO ECONOMICO
QUADRO ECONOMICO | |
importo | |
REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA | 463.000,00 |
SONDAGGI / INDAGINI | 50.000,00 |
SPESE TECNICHE E GENERALI | 85.000,00 |
IMPREVISTI [5% * (A+B)] | 25.000,00 |
TOTALE AL NETTO DI IVA 623.000,00 | |
IVA [22% * (A+B+C+D)] | 137.060,00 |
TOTALE + IVA | 760.060,00 |
Allegato 2: CRONOPROGRAMMA