ACCORDO DI COLLABORAZIONE
ACCORDO DI COLLABORAZIONE
ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e s.m.i.
per il completamento dell'azione C5 del Progetto LIFE13/NAT/000433 RES MARIS
CUP J36J14000350009 SCRITTURA PRIVATA REP. N.
TRA
L’a Città Metropolitana di Cagliari, Settore Ambiente (di seguito denominata Città Metropolitana) con sede e domicilio fiscale in Cagliari, xxxxx Xxxxx 00, Partita IVA 00510810922, legalmente rappresentata dal Dirigente del settore Ambiente, xxx. Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Ozieri il 10.09.1951
E
L’Agenzia Forestas della Sardegna, con sede e domicilio fiscale in Cagliari, viale Xxxx Xxxxxxx, Partita IVA 03669190922, agli effetti del presente atto rappresentato dal Direttore del Servizio Tecnico – Direzione Generale xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, nato a Cagliari il 14.02.1973
E
Il Centro Conservazione Biodiversità (UNICA-CCB), con sede legale in Xxx X. Xxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxxxx, Partita IVA 00443370929, agli effetti del presente atto rappresentato dal Direttore del Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente, Università degli Studi di Cagliari, Prof.ssa Xxxx Xxxxx Xxxxx, nata a Iglesias il 25.07.1953,
PREMESSO CHE:
La CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI, subentrata alla Provincia di Cagliari a partire dal 1° gennaio 2017, ha, all'interno della sua mission, la tutela e salvaguardia dell'ambiente: lo Statuto della Città Metropolitana di Cagliari adottato con Delib. C.M. N.1 del 23-05-2016 e
s.m.i stabilisce che questo ente ha tra le funzioni “la promozione di politiche di rigenerazione urbana e e il contrasto dei fenomeni (…) di uso improprio delle risorse ambientali e spaziali anche mediante forme coordinate di controllo e tutela del paesaggio”.
All'interno di tale mission, la Provincia di Cagliari ottenne, in qualità di capofila, un finanziamento con il programma LIFE+ Nature & Biodiversity, concesso nel 2014 per la realizzazione del progetto LIFE13/NAT/IT/000433 RES MARIS. Lo stesso ha come obiettivo principale la tutela e il ripristino degli habitat 1120* “Praterie a Posidonia”, 2250* “Dune costiere con Juniperus spp.” e 2270* “Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster”, che costituiscono gli habitat di maggior pregio naturalistico e per questo classificati come prioritari. Il progetto viene realizzato nel SIC ITB040020 “Isola dei Cavoli, Serpentara, Punta Molentis e Campulongu”.
I tre enti sottoscrittori del presente accordo hanno già in corso un altro accordo (stipulato con scrittura privata rep. 4500 del 4 dicembre 2015 ed avente ad oggetto la moltiplicazione del
germoplasma delle specie già selezionate presso i laboratori della Banca del Germoplasma della Sardegna dell'Università di Cagliari
Il progetto RES MARIS prevede che la Provincia di Cagliari (ora Città Metropolitana di Cagliari) realizzi all'interno dell'azione C5, il ripristino e rinaturazione della vegetazione dunale relativa agli habitat 2250* e 2270*, provvedendo alla piantumazione mediante l'impianto di specie autoctone moltiplicate.
Il progetto prevede anche che lo staff tecnico del partner UNICA-CCB darà il suo apporto scientifico per tutte le attività di rinaturazione presenti.
L'AGENZIA FORESTAS, istituita con legge forestale della Sardegna L.R. n. 8 del 27.04.2016 art. 35 comma 6, pubblicata sul Buras n. 21 del 28.04.2016, ha tra i suoi compiti istituzionali quello di:
- amministrare il patrimonio silvo-agro-pastorale e faunistico assunto in concessione o affitto dalla Regione, dai comuni e da altri enti pubblici o da privati, curandone la sorveglianza, la razionale manutenzione, il miglioramento e la valorizzazione ed operando, di norma, sulla base di piani di assestamento forestale
- svolgere attività vivaistica forestale anche a fini promozionali nei confronti degli enti pubblici e privati, nonché tutte le attività strumentali finalizzate alla conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio a qualsiasi titolo amministrato
- svolgere attività di sperimentazione e ricerca applicata in tutti i settori della silvicoltura
- collaborare a ricerche e studi mirati allo sviluppo di attività produttive e ricreative ecocompatibili, complementari e connesse alla gestione forestale
Il CENTRO CONSERVAZIONE BIODIVERSITÀ, istituito presso l'Università degli Studi di Cagliari con provvedimento del MIUR n. 512 del 15.04.2002, partner del progetto RES MARIS, è competente in materia di studio, gestione e conservazione ex situ ed in situ della diversità vegetale a livello genetico, specifico ed ecosistemico; ha come principale obiettivo quello di contribuire alla salvaguardia del patrimonio vegetale della Sardegna e dei sistemi insulari del Mediterraneo. Tra le sue strutture dispone della Banca del Germoplasma della Sardegna (BG- SAR), attraverso la quale UNICA-CCB è struttura di ricerca autorizzata dal MATTM ad operare sul territorio regionale per quanto riguarda la raccolta e la conservazione delle specie vegetali incluse negli allegati della direttiva 92/43/CEE (autorizzazione n. DPM/5D/2005/26104, rilasciata dalla Direzione per la Protezione della Natura – Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio in data 17.10.2005).
CONSIDERATO CHE
• l’Autorità di Xxxxxxxxx sui Contratti Pubblici (AVCP) con Determinazione n. 7 del 21/10/2010, richiamata e confermata anche da recenti delibere in merito (cfr. Delibera 216 del 02-03-2016, n. 5 del 08-01-2015) ha stabilito che le forme di collaborazione (convenzioni e accordi) tra pubbliche amministrazioni sono escluse dal campo di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, unicamente nei casi in cui risultino soddisfatti i seguenti criteri: lo scopo del partenariato deve consistere nell’esecuzione di un servizio pubblico, attraverso una reale suddivisione dei compiti fra gli Enti sottoscrittori; l’accordo deve regolare la realizzazione di
finalità istituzionali che abbiano come obiettivo un pubblico interesse comune alle Parti, senza limitare la libera concorrenza e il libero mercato; gli unici movimenti finanziari ammessi fra i soggetti sottoscrittori dell’accordo possono essere i rimborsi delle spese eventualmente sostenute e non pagamenti di corrispettivi;
• il parere dell'Autorità di Xxxxxxxxx è stato espresso sulla scorta della giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia CE, sentenza 9 giugno 2009, Causa 480/06) e nazionale (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4832/2013)
• l’articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel disciplinare gli accordi fra le pubbliche amministrazioni stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune
• l’articolo 133, lett. a), n. 2) del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, stabilisce che le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
• le Parti, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente e dalla AVCP, intendono, pertanto, realizzare congiuntamente le attività oggetto della presente convenzione
DATO ATTO CHE
• il Responsabile scientifico del progetto RES MARIS con relazione del 25.07.2017 ha evidenziato la necessità di avvalersi della collaborazione dell'Agenzia Forestas e di Unica-CCB
• l'Agenzia Forestas, nell’ambito dei propri compiti di istituto, si è resa disponibile a collaborare alla realizzazione delle azioni previste;
• UNICA-CCB, come previsto dal progetto, deve prestare la propria assistenza scientifica per tale attività
• le predette attività rientrano xxxxxxx nelle pubbliche finalità affidate dal Legislatore a tutte le Parti coinvolte e le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di salvaguardia dell’ambiente e conservazione della biodiversità.
PRESO ATTO CHE:
• la Città Metropolitana di Cagliari con decreto del Sindaco n. 108 del 06-09-2017, ha stabilito di individuare l'Agenzia Forestas quale organismo di supporto per la realizzazione dell'Azione C5 del progetto RES MARIS
• l'Agenzia Forestas con delibera dell’Amministratore Unico n° del ha stabilito di prestare la propria collaborazione alla realizzazione dell’azione, approvando bozza della presente convenzione
• UNICA-CCB in ottemperanza a quanto di sua competenza all'interno del progetto RES MARIS opera in base all'accordo siglato con la Provincia in data 31-07-2014 rep. 4354
Pertanto
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1 - Premesse
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.
ART. 2 - Oggetto
1. Le finalità della presente convenzione sono quelle di accrescere il valore, in termini sia ambientali sia economici, del SIC ITB040020 “Isola dei Cavoli, Serpentara, Punta Molentis e Campulongu” (Villasimius, CA). Detto obbiettivo sarà raggiunto attraverso la rinaturazione degli ambienti dunali, contribuendo così a valorizzare ancor più il sito già particolarmente apprezzato per la sua naturalità e per la tutela di cui è oggetto.
ART. 3 - Compiti delle parti e modalità di esecuzione delle attività
1. Il CCB si impegna a prestare attività di consulenza tecnico-scientifica e supervisione relativamente alle attività di piantumazione anche mediante sopralluoghi sia precedentemente all'avvio dell'azione di piantumazione sia nel corso dell'attività
2. La Città Metropolitana si impegna a predisporre un disciplinare con l'indicazione delle località e relative specifiche qualitative e quantitative delle specie da piantumare nonchè coordinare le attività mediante il responsabile scientifico del progetto Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx
Si impegna, inoltre, a versare all'Agenzia Forestas la somma massima di € 25.000,00 (venticinquemila/00), determinata forfetariamente e necessaria al ristoro parziale delle spese vive che dovranno essere sostenute dall'Agenzia Forestas per l'attuazione delle attività previste.
3. L’Agenzia Forestas si impegna a provvedere alla piantumazione di 19.000 piante, già presenti nel loro vivaio di Massama(OR) moltiplicate secondo quanto disposto dal precedente accordo citato, sottoscritto dalle parti nel dicembre 2015, e secondo le indicazioni fornite dalla Città Metropolitana e UNICA - CCB
L’Agenzia Forestas opererà, quanto alle azioni, alle modalità e alla tempistica, in stretto accordo con il funzionario responsabile del procedimento individuato dalla Città Metropolitana e sotto la supervisione scientifica di UNICA-CCB.
ART.4 - Durata e decorrenza della Convenzione
1. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione. Nel caso di firma disgiunta, ha effetto a partire dalla data in cui viene apposta l’ultima firma.
2. Il termine di conclusione è fissato al 31 dicembre 2017.
ART. 5 - Spese
1. Per le attività oggetto della presente Convenzione, la Città metropolitana verserà all'Agenzia Forestas, a titolo di rimborso delle spese vive sostenute per lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione, nel limite massimo di € 25.000,00 (venticinquemila/00 - fuori campo IVA art. 4 DPR 633/72).
2. L'Agenzia Xxxxxxxx si impegna a rendicontare periodicamente le spese vive sostenute mediante dettagliata relazione a cura del responsabile. Sono ammesse a rendicontazione le seguenti tipologie di spese:
- costo del personale dedicato, con l'indicazione delle ore mensilmente dedicate alle attività
- costo dei materiali necessari
- spese generali
ART. 6 - Modalità e termini di rimborso delle spese sostenute dall’Agenzia Forestas
1. Ai fini della effettuazione dei rimborsi in funzione delle spese sostenute relativamente alle attività svolte, viene stabilita la seguente calendarizzazione delle rendicontazioni:
- al termine di un mese dalla firma della presente convenzione e comunque per un importo di spesa non superiore al 50% del limite di cui all’Art.5, pari a € 12.500,00
- al termine delle attività e, pertanto, entro il 31 dicembre 2017, la somma massima di € 12.500,00.
2. I rimborsi verranno effettuati dalla Città metropolitana all'Agenzia Forestas a seguito di attestazione di regolarità da parte del RUP Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx, previa valutazione congiunta con il Coordinatore Scientifico del Progetto RES MARIS a seguito di emissione di nota di addebito e presentazione di rendicontazione delle spese sostenute così come descritto al comma 1 del presente articolo, entro 30 giorni dalla presentazione della nota medesima.
3. Le pezze giustificative, le quali dovranno contenere il riferimento CUP del progetto n° J36J14000350009 poste a base della richiesta di rimborso saranno custodite dall'Agenzia Forestas ed esibite su richiesta della Città Metropolitana.
4. Le note di debito dovranno obbligatoriamente riportare come oggetto: LIFE13/NAT/IT/000433 RES MARIS – Azione C5 - n° CUP J36J14000350009
ART. 7 - Nomina dei Responsabili di Convenzione
1. Il Responsabile di Convenzione Agenzia Forestas è: sig. Xxxxxxxx Xxxxxxx – responsabile regionale settore vivai.
2. Il Responsabile di Convenzione della Città Metropolitana è: Responsabile Scientifico del progetto RES MARIS.
3. Il Responsabile di Convenzione per il UNICA-CCB è: Prof. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, coordinatore scientifico del progetto RES MARIS.
ART. 8 - Sicurezza
1. Le parti garantiscono l’osservanza delle disposizioni di legge in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
ART. 9 - Trattamento dei dati
1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente contratto nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e smi.
ART. 10 - Recesso
1. Le Parti possono recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione scritta da notificare con preavviso di almeno 30 giorni mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per le attività sino a quel momento eseguite.
ART. 11 - Domicilio
1. Ai fini e per tutti gli effetti della presente Convenzione, i contraenti eleggono il proprio domicilio:
- la Città Metropolitana di Cagliari, in Cagliari, Xxxxx Xxxxx 00
-Agenzia Forestas, in Cagliari, Viale Xxxxx Xxxxxxx 86
- UNICA-CCB in Cagliari, V.le X. Xxxxxxx da Laconi 11-13
ART. 12 - Variazione attività previste
2. Qualora lo si ritenga indispensabile, le Parti possono prevedere eventuali ipotesi di modifica in corso d’opera delle attività previste con uno specifico atto aggiuntivo di variazione da stipulare di comune accordo tra le parti.
ART. 13 - Riservatezza
1. Fatta salva la normativa vigente in materia di accesso, nonché quella relativa alla tutela della privacy e sicurezza dei dati e delle informazioni delle pubbliche amministrazioni, tutta la documentazione e le informazioni rese disponibili di cui le Parti verranno in possesso durante l’esecuzione delle attività oggetto del presente atto dovranno essere considerate riservate.
2. E’ fatto divieto alle Parti di modificare, pubblicizzare e trasferire ad altri in qualsiasi formato la documentazione e le informazioni sopra citate e di utilizzare le stesse per fini diversi dall’esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione.
3. In caso di cessazione della Convenzione, le Parti potranno richiedere la restituzione di tutto il materiale che presenti o includa informazioni riservate.
4. Le Parti si impegnano a far rispettare anche dai loro eventuali consulenti o collaboratori esterni, la riservatezza di cui al presente articolo.
ART. 14 - Accordi con soggetti terzi
1. Fatta salva la normativa vigente in materia di contratti pubblici, le Parti, nell’ambito delle attività previste dalla presente Convezione, potranno stipulare specifici accordi con soggetti terzi, qualora il supporto di questi ultimi dovesse essere necessario per il raggiungimento delle finalità previste dalla Convenzione stessa.
ART. 15 - Proprietà dei risultati e pubblicazioni
1. I risultati e la documentazione derivanti dalla presente Convenzione sono di proprietà di tutte le Parti sottoscrittrici, che ne potranno disporre pienamente, fatti salvi i diritti morali dell’autore.
2. I risultati di cui sopra potranno essere comunicati a terzi, divulgati o costituire oggetto di pubblicazione senza necessità di ulteriori autorizzazioni.
3. Nelle eventuali pubblicazioni si dovrà esplicitamente far riferimento al presente Accordo di Collaborazione.
ART. 16 - Norme applicabili
1. Per quanto non espressamente disposto nella presente Convenzione, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.
ART. 17 - Foro competente
1. Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla formazione, conclusione ed esecuzione della presente Convenzione saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale Sardegna.
ART. 18 – Pubblicazione
Ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013, gli estremi del presente accordo verranno pubblicati sul sito web della Città Metropolitana.
ART.19 - Forma della presente convenzione – xxxxxxxxx xxxxx e registrazione
1. Il presente accordo di collaborazione viene sottoscritto con firma digitale.
2. Relativamente agli adempimenti in materia di bollo e registrazione si osserveranno le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B, articolo 16, e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Letto, confermato e sottoscritto
Città Metropolitana di Cagliari Dirigente Settore Ambiente (Firmato digitalmente)
AGENZIA FORESTAS
(Firmato digitalmente)
UNICA-CCB
Direttore Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente
(Firmato digitalmente)
Le Parti dichiarano di aver preso esatta visione delle “clausole eventuali”: art.13 (Riservatezza), art 15 (Proprietà dei risultati e pubblicazioni).
Le clausole della presente Convenzione, rilette ed approvate, vengono dalle Parti accettate ad ogni conseguente effetto ed in particolare ai sensi e agli effetti di cui all’1341 e 1342 del Codice Civile.
Città Metropolitana di Cagliari Dirigente Settore Ambiente (Firmato digitalmente)
AGENZIA FORESTAS
(Firmato digitalmente)
UNICA-CCB
Direttore Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente
(Firmato digitalmente)