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Oggetto: PROROGA DELL'ACCORDO PER IL SUPPORTO TECNICO–OPERATIVO IN AMBITO SANITARIO CON LA SOCIETÀ PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTUALI (SEA)
DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE 229 / 2018 del 10/07/2018
OGGETTO: PROROGA DELL’ACCORDO PER IL SUPPORTO TECNICO–OPERATIVO IN AMBITO SANITARIO CON LA SOCIETÀ PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTUALI (SEA)
vista la seguente proposta di deliberazione n. 251/2018, avanzata dal Direttore della Unità Struttura Complessa Affari Generali e Legali
IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO che l’AREU è un’Azienda sanitaria regionale dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, la quale:
• è stata istituita dalla Regione Lombardia con L.R. n. 32 del 12 dicembre 2007 “Istituzione dell’Azienda Regionale dell’Emergenza Urgenza, modifiche e integrazioni alla L.R. n. 31 del 11 luglio 1997 (Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali)”, successivamente abrogata e sostituita dalla L.R. n. 33 del 30 dicembre 2009 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità" e, quindi, dalla L.R. n. 23 del 11 agosto 2015 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della L.R. n. 33 del 30 dicembre 2009”;
• presta il predetto soccorso attraverso l’utilizzo di mezzi su gomma [Mezzi di Soccorso Avanzato – MSA (automediche), Mezzi di Soccorso Intermedi - MSI e Mezzi di Soccorso di Base – MSB (autoambulanze)] e su ala rotante (elicotteri HEMS - Helicopter Emergency Medical Service);
• coordina, per il tramite delle proprie Sale Operative Regionali Emergenza Urgenza (SOREU), l’attivazione e la gestione delle missioni di soccorso sanitario extra ospedaliero in tutta la Regione Lombardia;
• favorisce la realizzazione di una rete integrata di strutture e di servizi sanitari finalizzata a offrire la migliore risposta ai bisogni di salute dei destinatari;
• promuove, ove possibile, l’instaurarsi di collaborazioni con Enti Pubblici per favorire progetti futuri;
• garantisce, inoltre, l'operatività dei Call Center Laici del Numero Unico Emergenza (NUE) 112 sul territorio regionale;
PREMESSO, altresì, che la Società Esercizi Aeroportuali (SEA):
• ha realizzato e gestisce, ai sensi della Legge del 18/4/1962 n. 194 e della conseguente Convenzione del 7/5/1962 n. 191 per la disciplina dei rapporti con lo Stato, così come indicata dalla Convenzione SEA/ENAC del 4/9/2001, gli aeroporti milanesi di Linate e Malpensa, cui è stato riconosciuto dalle Leggi n. 194/62 e n. 449/85 lo status di aeroporti privati (ex artt. 704 – ora 694 e segg. C.N.) fino al 4/5/2041;
• ai sensi della suddetta Convenzione, all’art. 4 punto c.6), tra i compiti, in qualità di gestore, SEA: “… assicura ogni attività di supporto necessaria all’espletamento delle
competenze da parte delle amministrazioni dello Stato in ordine ai servizi di soccorso e sanitari in ambito aeroportuale”;
• deve assicurare sugli aeroporti, dalla stessa gestiti, ogni servizio utile a tutta l’utenza aeroportuale, con particolare attenzione alle necessità sanitarie e di emergenza;
RILEVATO che SEA gestisce le attività legate all’aggiornamento del Piano di Emergenza aeroportuale in sinergia e in raccordo con l’assetto del sistema di emergenza urgenza territoriale e contribuisce all’organizzazione, pianificazione e partecipazione alle simulazioni annuali di emergenze aeroportuali di Linate e Malpensa, atte a testare il coordinamento operativo tra il Servizio Sanitario Aeroportuale e il Servizio Sanitario di Emergenza Urgenza Extraospedaliero 118 regionale;
DATO ATTO che AREU:
• è l'unico soggetto, ex art. 16 della Legge Regionale n. 33/2009 e DGR n. 6994/2008, demandato a coordinare, in Regione Lombardia, l’attività relativa al soccorso sanitario primario extra ospedaliero, avvalendosi, se necessario, della collaborazione di soggetti terzi;
• presta predetto soccorso attraverso l’ausilio di personale medico, infermieristico, tecnico dipendente dalle Aziende Sanitarie pubbliche convenzionate – sia dipendente o volontario di Associazioni di Volontariato, Cooperative Sociali e Enti – competente e adeguatamente formato;
• le proprie strutture tecnico-organizzative e i mezzi impiegati sono adeguati all’erogazione del servizio;
RICHIAMATA la delibera AREU n. 237 del 24/08/2018 con la quale è stato approvato il testo dell’accordo tra AREU e SEA per la prestazione dei servizi sanitari e tecnici operativi erogati in ambito extra ospedaliero, con decorrenza per 24 mesi, da computarsi, fatti salvi tutti i pregressi rapporti intercorsi, a decorrere retroattivamente a far data dal 25/11/2015, con scadenza il 24/11/2017 e con esclusione del tacito rinnovo;
VISTA la nota di SEA del 18/06/2018 (Prot. AREU n. 5574 di pari data), con la quale la stessa manifesta la necessità di prorogare il servizio per ulteriori 12 mesi fino al 24/11/2018, prevedendo di aggiornare da € 12.000,00 a € 18.000,00 l’importo complessivo del contratto nr. 4100018024 formalizzato tra SEA e AREU in data 25/07/2016, confermando così per il servizio reso da AREU un importo annuale stimato e quantificato in Euro 6.000,00 (IVA compresa);
PRESO ATTO che SEA ha manifestato la necessità di proseguire la collaborazione con XXXX, quale pubblica amministrazione preposta in Regione Lombardia all’erogazione dei servizi sanitari in emergenza urgenza in ambito extra ospedaliero, presso gli Aeroporti milanesi di Linate e Malpensa;
RITENUTO pertanto, opportuno, per entrambe le Parti addivenire alla sottoscrizione della proroga dell’accordo al fine di soddisfare pienamente e in sinergia tutte le attività correlate al definitivo assetto del sistema di emergenza urgenza territoriale, tenuto conto che SEA ha confermato la disponibilità a rimborsare ad AREU gli oneri economici sostenuti a fronte dell’attività svolta;
PRESO ATTO della dichiarazione, di seguito allegata quale parte integrante e sostanziale della deliberazione, resa dal Proponente del procedimento che attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;
DELIBERA
Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:
1. di approvare, autorizzandone la sottoscrizione, la proroga dell’accordo, il cui testo è allegato quale parte integrante e fondamentale del presente provvedimento, tra AREU e SEA per servizi di supporto tecnico-operativo in ambito sanitario;
2. di dare atto che il citato accordo disciplina il contratto di prestazione dei servizi sanitari e tecnici operativi erogati in ambito extra ospedaliero durante le attività legate:
• all’aggiornamento del Piano di Emergenza Aeroportuale;
• alle simulazioni annuali di emergenza aeroportuali atte a testare il coordinamento operativo tra il Servizio Sanitario Aeroportuale e il Servizio Sanitario di Emergenza Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx 000 xx Xxxxxxx Xxxxxxxxx;
• a eventuali altri sporadici interventi e/o pareri espressamente richiesti da SEA esclusivamente in relazione alle problematiche sanitarie e di emergenza aeroportuale;
3. di stabilire che la proroga in parola produrrà i suoi effetti fino al 24/11/2018, fatti salvi tutti i pregressi rapporti intercorsi tra le parti a far data dal 24/11/2017, con esclusione del tacito rinnovo;
4. di dare atto che, a fronte dei servizi resi e delle attività di volta in volta svolte da AREU, SEA corrisponderà ad AREU un importo annuale stimato e quantificato in Euro 6.000,00 (IVA compresa) per entrambi gli aeroporti di Milano Linate e Malpensa, a titolo di rimborso di tutti gli oneri sostenuti da AREU per l’esecuzione dell’accordo;
5. di dare, altresì, atto che qualora il suddetto importo stimato annuale stabilito e concordato tra le Parti non dovesse risultare congruo rispetto ai maggiori costi effettivamente sostenuti da AREU in relazione ai servizi resi, SEA dovrà riconoscere il relativo maggior rimborso ad AREU a fronte della rispettiva rendicontazione opportunamente presentata, tenendo conto di tutti gli elementi economici effettivamente sostenuti per i servizi e le attività oggetto del citato accordo;
6. di dare atto che i proventi derivanti dal predetto accordo, consistenti nel rimborso dei costi effettivamente sostenuti dall’AREU per l’espletamento del servizio, saranno introitati dall’Azienda e contabilizzati nel Bilancio sul seguente conto: n. 30.10.21.40 (prestazioni di soccorso extraospedaliero e stazionamento verso altri soggetti);
7. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è il Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, Direttore della S.C. Affari Generali e Legali;
8. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul
portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).
La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:
Per il Direttore Amministrativo Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx come da giusta delega acquisita agli atti dell'Azienda Xxxxxxxx Xxxxxx
Il Direttore Sanitario Xxxxx Xxxxx Il Direttore Generale Xxxxxxx Xxxx
Il/La proponente del provvedimento Xxxxxx Xxxxxxxx
ACCORDO PER SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO-OPERATIVO IN AMBITO SANITARIO TRA
La Società per Azioni Esercizi Aeroportuali - S.E.A. con sede in Segrate - Aeroporto di Milano Linate, capitale sociale Euro 27.500.000,00 interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano al n. 93894 (Tribunale di Milano), Codice Fiscale e
P. IVA n. 00826040156, in persona del Responsabile Purchasing Beni e Servizi Xxxx. Xxxxxx Xxxxx agente in forza dei poteri conferitigli, domiciliato per la carica presso S.E.A., di seguito denominata “SEA”, ”
e
l’Azienda Regionale Emergenza Urgenza - AREU, con sede in Milano Via Xxxxxxx Xxxxxxxxx n. 6, C.F./P.IVA 03128170135, in persona del dr. Xxxxxxx Xxxx, Direttore Generale pro tempore, agente in forza dei poteri conferitigli, di seguito definita: “AREU” ”, ed entrambe congiuntamente definite: “Parti”.
PREMESSO CHE
1. AREU è un’Azienda sanitaria regionale dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, la quale:
a. è stata istituita dalla Regione Lombardia con Legge Regionale n. 32/2007, norma successivamente abrogata e sostituita dalla Legge Regionale n. 33/2009 e s.m.i.;
b. è stata attivata dalla Giunta Regionale Lombardia con deliberazione n. VIII/6994/2008;
c. ha il compito, tra gli altri, di coordinare in Regione Lombardia l’attività relativa al soccorso sanitario primario extra ospedaliero, avvalendosi, se necessario, della collaborazione di soggetti terzi;
d. presta il predetto soccorso attraverso l’utilizzo di mezzi su gomma [Mezzi di Soccorso Avanzato – MSA (automediche), Mezzi di Soccorso Intermedi - MSI e Mezzi di Soccorso di Base – MSB (autoambulanze)] e su ala rotante (elicotteri HEMS - Helicopter Emergency Medical Service);
e. coordina, per il tramite delle proprie Sale Operative Regionali Emergenza Urgenza (SOREU), l’attivazione e la gestione delle missioni di soccorso sanitario extra ospedaliero in tutta la Regione Lombardia;
f. favorisce la realizzazione di una rete integrata di strutture e di servizi sanitari finalizzata a offrire la migliore risposta ai bisogni di salute dei destinatari;
g. promuove, ove possibile, l’instaurarsi di collaborazioni con Enti Pubblici per favorire progetti futuri;
x. xxxxxxxxxx, inoltre, l'operatività dei Call Center Laici del Numero Unico Emergenza (NUE) 112 sul territorio regionale;
2. SEA ha realizzato e gestisce, ai sensi della Legge del 18/4/1962 n. 194 e della conseguente Convenzione del 7/5/1962 n. 191 per la disciplina dei rapporti con lo Stato, così come novata dalla Convenzione SEA/ENAC del 4/9/2001, gli aeroporti di Linate e Malpensa, cui è stato riconosciuto dalle Leggi n. 194/62 e n. 449/85 lo status di aeroporti privati (ex artt. 704 - ora 694 e segg. C.N.) fino al 4/5/2041;
3. Ai sensi della suddetta Convenzione, all’art. 4 punto c.6), tra i compiti del gestore SEA: … assicura ogni attività di supporto necessaria all’espletamento delle competenze da parte delle amministrazioni dello Stato in ordine ai servizi di soccorso e sanitari in ambito aeroportuale;
4. SEA manifesta, pertanto, la necessità di usufruire della collaborazione di XXXX, quale amministrazione pubblica preposta in Regione Lombardia all’erogazione dei servizi sanitari di emergenza urgenza in ambito extra ospedaliero, presso gli Aeroporti di Milano Linate e Malpensa;
5. AREU dichiara che:
a. tutto il personale – sia medico, infermieristico, tecnico dipendente delle Aziende Sanitarie pubbliche convenzionate - sia dipendente o volontario di Associazioni di Volontariato, Cooperative Sociali e Enti – è competente e adeguatamente formato;
b. le proprie strutture tecnico-organizzative ed i mezzi impiegati sono adeguati all’erogazione del servizio;
6. AREU presta la propria attività nel pieno rispetto di tutte le Leggi ed i Regolamenti vigenti in materia sanitaria;
7. XXXX dichiara di essere a conoscenza e si impegna a rispettare le Leggi, Regolamenti, Convenzioni ed Ordinanze che disciplinano le attività sugli aeroporti di Milano, ivi compresa la circolazione di persone e/o mezzi, nonché gli oneri e gli obblighi di SEA verso l'Amministrazione dello Stato Italiano per ciò che attiene la continuità del servizio e la gestione aeroportuale;
8. risulta interesse di SEA assicurare sugli aeroporti dalla stessa gestiti ogni servizio utile a tutta l’utenza aeroportuale, con particolare attenzione alle necessità sanitarie e di emergenza;
9. a seguito dei contatti già intercorsi, le Parti hanno manifestato la propria disponibilità per addivenire alla sottoscrizione del presente Contratto al fine di soddisfare pienamente e in sinergia tutte le attività correlate al definitivo assetto del sistema di emergenza urgenza territoriale;
10. SEA, pertanto, si è mostrata disponibile a rimborsare ad AREU gli oneri economici dalla stessa sostenuti, come meglio definito di seguito nel dettaglio all’art. 4;
11. il presente Contratto risulta a tutti gli effetti un contratto di diritto privato e pertanto disciplinato dalle norme del Codice Civile italiano;
12. AREU è stata messa da SEA a conoscenza delle norme e disposizioni in vigore in aeroporto per l’espletamento dei servizi al pubblico, anche mediante la consegna del documento “mappatura dei rischi per aree omogenee”;
13. le Parti si impegnano a effettuare eventuali incontri periodici per un puntuale momento di verifica e reciproco confronto;
tanto premesso, tra le Parti come sopra individuate:
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - PREMESSE
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
Art. 2 - OGGETTO
Costituiscono oggetto del presente Contratto la prestazione di servizi sanitari e tecnico- operativi erogati in ambito extra ospedaliero con particolare riferimento:
a. alle attività legate all’aggiornamento del Piano di Emergenza aeroportuale in sinergia e in raccordo con l'assetto del sistema di emergenza urgenza territoriale;
b. al contributo nell'organizzazione, pianificazione e partecipazione alle simulazioni annuali di emergenza aeroportuali di Linate e Malpensa, atte a testare il coordinamento operativo tra il Servizio Sanitario Aeroportuale e il Servizio Sanitario di Emergenza Urgenza Extraospedaliero118;
c. ad eventuali altri sporadici interventi e/o pareri espressamente richiesti da SEA esclusivamente in relazione alle problematiche sanitarie e di emergenza aeroportuale.
Art. 3 - DURATA
Le Parti convengono che il presente Xxxxxxxxx produrrà i suoi effetti per 24 mesi, da computarsi retroattivamente a far data dal 25 novembre 2015, con esclusione del tacito rinnovo. Sono fatti salvi, per effetto, tutti i pregressi rapporti intercorsi a decorrere da tale data.
Sarà possibile effettuare il rinnovo dell’accordo secondo le medesime modalità e forma utilizzate per il presente atto, previa formale richiesta da inviare almeno 60 giorni prima della scadenza.
Le Parti potranno convenire la proroga del presente Contratto per ulteriori 12 mesi alle medesime condizioni del presente o a quelle diverse che dovessero venire concordate tra le Parti. Qualsiasi modifica o integrazione al presente accordo dovrà avvenire per iscritto.
Art. 4 - CORRISPETTIVI E PAGAMENTI
A fronte dei servizi resi e delle attività di volta in volta svolte da AREU ai sensi del presente Contratto, SEA corrisponderà ad AREU un importo annuale stimato e quantificato in Euro 6.000,00 (IVA compresa) per entrambi gli aeroporti di Milano Linate e Malpensa, a titolo di rimborso di tutti gli oneri sostenuti da AREU per l’esecuzione del presente Contratto, ovvero a copertura dei costi sostenuti per prestare i seguenti servizi:
• assistenza a esercitazioni, eventi e manifestazioni, secondo quanto determinato nel modulo n. 40/41 di AREU, allegato A) parte integrante al presente contratto;
• altre forme di collaborazione rese da personale di XXXX nei confronti di SEA.
Qualora il suddetto importo stimato annuale stabilito e qui concordato tra le Parti non dovesse risultare congruo rispetto ai maggiori costi effettivamente sostenuti da AREU in relazione ai servizi resi, SEA dovrà riconoscere il relativo maggior rimborso ad AREU a fronte della rispettiva rendicontazione opportunamente presentata, tenendo conto di tutti gli elementi economici effettivamente sostenuti per i servizi e le attività oggetto del presente Contratto.
S.E.A. potrà richiedere per iscritto e ottenere da AREU, in dettaglio e senza alcun aggravio di spesa, la dimostrazione degli elementi che compongono ogni fattura.
Le fatture dovranno riportare in prima pagina il numero dell’Ordine di Acquisto (con codice iniziale ‘41’) a cui fa riferimento e dell'Entrata Merci/M.A.P. (Modulo Acquisizione Prestazione) comunicato da SEA.
Il pagamento degli importi dovuti avverrà a 60 giorni fine mese data fattura. Le fatture dovranno essere intestate a:
Società per Azioni Esercizi Aeroportuali - S.E.A. S.p.A. Aeroporto Xxxxxx Xxxxxx - 00000 Xxxxxxx (XX)
Codice fiscale/Partita IVA 00826040156
e inviate in formato pdf all'indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
oppure tramite posta ordinaria al seguente indirizzo:
Società per Azioni Esercizi Aeroportuali - S.E.A. S.p.A. Ufficio Contabilità Fornitori
Aeroporto Xxxxxx Xxxxxx - 00000 Xxxxxxx (XX)
Come da normativa vigente, si comunica la possibilità di inviare le fatture tramite e- mail in formato PDF o TIFF, senza il successivo invio cartaceo tramite servizio postale, al seguente indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx.
Non si accettano fatture in formato elettronico.
Resta inteso che, in caso di ritardato pagamento, verrà corrisposto il tasso legale di interesse vigente pro tempore.
È vietata qualunque cessione del presente contratto, nonché la cessione totale o parziale dei diritti nascenti dal medesimo a qualunque titolo, anche gratuito.
È vietato qualunque mandato all’incasso non riconosciuto e autorizzato da SEA. È vietata la cessione del credito.
Art. 5 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Al fine dell’adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari disposti dall’art. 3 della L. 136/2010, il Codice Identificativo Gara relativo alla prestazione dedotta in Contratto è il seguente: C.I.G. Z5619BE910.
XXXX assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari inerenti la realizzazione della prestazione contrattuale.
In particolare, si impegna:
1. ad effettuare tutti i movimenti finanziari inerenti la prestazione contrattuale esclusivamente su conto corrente bancario dedicato, i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati a SEA entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla sua accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
2. a far pervenire i suddetti dati tramite e-mail in formato PDF o TIFF, senza il successivo invio cartaceo tramite servizio postale, al seguente indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx.
Art. 6 - ADEMPIMENTI A CARICO DI AREU
Sono da intendersi a carico di AREU i seguenti oneri e obblighi:
• provvedere all’esecuzione delle attività concordate, tramite l’impiego di professionisti di comprovata esperienza e debitamente formati, restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsivoglia rapporto di subordinazione e/o di lavoro dipendente tra i soggetti materialmente incaricati da AREU dell’esecuzione e SEA;
• rispettare ogni disposizione di Legge, Ordinanza o Regolamento vigente che disciplini le attività negli Aeroporti di Milano Linate e Malpensa;
• inviare a SEA, a richiesta, una reportistica dei servizi periodicamente eseguiti;
• rispettare quanto previsto dalle procedure del S.G.A. (Sistema di Gestione Ambientale), connesse con le attività oggetto del presente Contratto, pubblicate sul sito istituzionale di SEA (xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx- socio-economica/fornitori ) e costituenti parte integrante del presente Contratto;
• segnalare qualsiasi sanzione interdittiva che comporti la sospensione dell’attività ai sensi dell’art. 14.1, D. Lgs. n. 81/08;
• adempiere a qualsiasi altro obbligo, anche se non espressamente citato, previsto e necessario per eseguire la prestazione dei servizi concordati nel presente atto a perfetta regola d'arte.
Art. 7 - SEGNALAZIONI
È facoltà di SEA comunicare ad AREU eventuali segnalazioni relative alla qualità dei servizi resi per le verifiche ed eventuali azioni di competenza.
Art. 8 - PERSONALE
AREU dovrà osservare tutte le norme, le prescrizioni di legge e di regolamenti, nonché le disposizioni relative al rapporto di lavoro
Art. 9 - ONERI DI STIPULA
Il presente Contratto è redatto in duplice originale. Si intendono a carico di SEA tutti gli oneri e le spese sostenute per la stipulazione, l’assolvimento dell’onere dell’imposta di bollo, la scritturazione e la registrazione del presente Contratto.
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, come disposto dall’art. 5 del DPR n. 131/86.
Art. 10 - RAPPRESENTANTE DI SEA
SEA comunicherà ad AREU il nominativo del proprio rappresentante che sarà il referente per l’esecuzione del presente Contratto. Detto rappresentante potrà essere sostituito, previa comunicazione scritta ad AREU, senza ulteriori formalità. In particolare, il rappresentante SEA vigilerà affinché l’esecuzione del servizio avvenga in conformità a quanto previsto dal presente Contratto.
Art. 11 - RAPPRESENTANTE DI AREU
AREU comunicherà a SEA il nominativo del proprio rappresentante che sarà il referente per l’esecuzione del presente Contratto e che sarà investito di ogni potere per impegnare XXXX e al quale faranno capo, per quanto di sua competenza, anche le responsabilità qui previste per XXXX. Tale rappresentante potrà essere sostituito, previa comunicazione scritta a SEA, senza ulteriori formalità.
Detto rappresentante sarà responsabile dell’organizzazione del servizio e rappresenterà AREU nei confronti di SEA per tutti gli aspetti di carattere gestionale.
Tale rappresentante sarà in particolare responsabile:
- delle modalità del servizio reso da AREU;
- della programmazione e gestione delle risorse destinate al servizio;
- della supervisione del servizio reso.
Art. 12 - RECESSO
Ciascuna delle Parti si riserva il diritto di recedere dal presente Contratto in qualunque momento con un preavviso di sessanta giorni, qualora decida, per motivi rimessi alla sua discrezionale valutazione, di rinunziare all’attività oggetto della presente Convenzione.
Tale decisione non produrrà a favore dell’altra parte alcun diritto a risarcimento danni e/o spese, ma solo il conguaglio del corrispettivo come sopra pattuito, parametrato al servizio reso sino al momento di efficacia del recesso.
La comunicazione scritta di recesso deve essere trasmessa esclusivamente ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
per AREU: xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xxxxxxxxx.xx per SEA: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx
Art. 13 - CODICE DI CONDOTTA E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE
13.1 L’Operatore dichiara di essere stato portato a conoscenza da parte di SEA dell’adozione del Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e sue successive modifiche, consultabile sul sito xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx (di seguito il “Modello Organizzativo”), e del Codice di Condotta SEA – che implicitamente ricomprende tutti i principi sanciti dalla normativa antimafia (di cui al D.Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011) che SEA ha fatto propri nell’ottica di contrastare le infiltrazioni mafiose nel contesto delle misure di contrasto alla criminalità organizzata - , consultabile sul sito xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxx (di seguito
il “Codice di Condotta”), ed espressamente si impegna a rispettare tutte le prescrizioni in essi contenute che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo. In particolare, l’Operatore si impegna a:
a) rispettare il Modello Organizzativo nei limiti delle proprie competenze e responsabilità conformandosi ai principi etici e alle norme di comportamento ivi indicate, nonché alle procedure aziendali e ai protocolli attuati dalla medesima SEA;
b) segnalare direttamente all’Organismo di Vigilanza (nominato per il controllo effettivo del Modello di Organizzazione, di seguito “OdV”) eventuali violazioni del Modello di Organizzazione o delle procedure adottate da SEA per la sua attuazione di cui viene a conoscenza;
c) ottemperare alle richieste di informazioni o di esibizione di documenti provenienti da SEA e/o da parte dell’OdV;
d) informarsi sugli aggiornamenti e sulle modifiche del Modello Organizzativo e del Codice di Condotta acquisendoli sui siti internet di SEA come sopra indicati.
13.2 Qualora l’Operatore o i suoi dipendenti o collaboratori i) si rendano inadempienti alle obbligazioni assunte con la presente clausola; ovvero ii) pongano in essere comportamenti che, a discrezione di SEA, siano in contrasto con le prescrizioni di cui al Modello Organizzativo e Codice di Condotta, SEA avrà facoltà di dichiarare il presente Accordo risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice Civile, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.”
Art. 14 - ADEMPIMENTI IN TEMA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - D. LGS. N. 81/2008
Le Parti si impegnano ad assolvere a tutti gli obblighi connessi alla sicurezza posti rispettivamente a proprio carico dalla normativa vigente, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008, necessariamente prima dell’inizio dell’attività oggetto del presente accordo.
Art. 15 - RISERVATEZZA
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. del 30.06.2003, n.196, le Parti si danno reciprocamente atto di avere ricevuto correttamente l’informativa di cui all’art. 13 del suddetto Decreto in merito ai dati identificativi e fiscali.
SEA aderisce ai principi fondamentali per la protezione e tutela dei dati personali dettati dal D. Lgs. del 30.06.2003, n.196; le Parti dichiarano che i dati personali, di cui verranno a conoscenza e necessari per l’espletamento della prestazione contrattuale, saranno trattati in forma prevalentemente automatizzata con adeguate garanzie di sicurezza e riservatezza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di privacy.
AREU è titolare dei dati sensibili acquisiti nel corso dell’espletamento delle attività sanitarie e si impegna alla corretta conservazione e trattamento dei medesimi dati, ai sensi di legge.
Le Parti si impegnano ad assicurare la riservatezza e la protezione da diffusione indebita di quanto siano venute a conoscenza in virtù del presente Contratto.
Art. 16 - CONTROVERSIE
In caso di controversia derivante dall’applicazione o interpretazione del presente Contratto, le Parti tenteranno la composizione della stessa in via stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le Parti devolveranno la controversia all’autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Milano.
Art. 17 - RINVIO
Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Contratto, si fa rinvio alle norme del Codice Civile in quanto applicabili.
Il presente Xxxxxxxxx è stato liberamente negoziato dalle Parti; le Parti pertanto espressamente escludono l’applicazione degli artt. 1341 e seguenti del Codice Civile.
Spettabile
SEA Società Esercizi Aeroportuali p.A. Aeroporto Milano Linate
20090 Segrate (MI)
Oggetto: contratto per la prestazione di servizi sanitari e tecnico-operativi erogati in ambito extra ospedaliero.
Contratto nr. 4100018024
Accettazione
In relazione all’avvenuto affidamento a ns. favore del Servizio di cui al contratto in oggetto, con la presente esprimiamo formale ed incondizionata accettazione dei contenuti del medesimo, a cui daremo corso nei termini e modi nello stesso indicati.
Timbro e firma del Legale Rappresentante
Sommario
ART. 1 - PREMESSE 3
ART. 2 - OGGETTO 3
ART. 3 - DURATA 3
ART. 4 - CORRISPETTIVI E PAGAMENTI 3
ART. 5 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 4
ART. 6 - ADEMPIMENTI A CARICO DI AREU 5
ART. 7 - SEGNALAZIONI 5
ART. 8 - PERSONALE 5
ART. 9 - ONERI DI STIPULA 5
ART. 10 - RAPPRESENTANTE DI SEA 6
ART. 11 - RAPPRESENTANTE DI AREU 6
ART. 12 - RECESSO 6
ART. 13 - CODICE DI CONDOTTA E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE 6
ART. 14 - ADEMPIMENTI IN TEMA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - D. LGS. N. 81/2008 7
ART. 15 - RISERVATEZZA 7
ART. 16 - CONTROVERSIE 8
ART. 17 - RINVIO 8
PROPOSTA DI DELIBERA N. 251/2018 |
Oggetto: PROROGA DELL'ACCORDO PER IL SUPPORTO TECNICO–OPERATIVO IN AMBITO SANITARIO CON LA SOCIETÀ PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTUALI (SEA) |
Attestazione Il/La sottoscritto/a, in qualità di proponente, attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui all’oggetto. La presente attestazione costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento di cui all’oggetto. Milano, 06/07/2018 Il/La proponente del provvedimento XXXXXXXX XXXXXX (La presente delibera è sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) |