POLIZZA
POLIZZA
DI ASSICURAZIONE MULTIRISCHI ABITAZIONI
La presente polizza è stipulata tra
ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO XXX XXX XXXXXXXXXX, 0
00000 XXX XXXXXXXX XX XXXXXXX (XX)
C.F. 800020410488
e
Società Assicuratrice
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Agenzia di
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Durata del contratto
Dalle ore 24.00 del: 31/12/2014 Alle ore 24.00 del: 31/12/2017
Con scadenze dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati
Alle ore 24.00 di ogni 31/12
SEZIONE 1
DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
Art.1 - Definizioni
Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato: ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione.
CONTRAENTE: il soggetto che stipula l’assicurazione riportato sul frontespizio della presente polizza. ASSICURATO: persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
SOCIETÀ: l’impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.
BROKER: ALPHA International Insurance Brokers S.r.l. POLIZZA: il documento che prova l'assicurazione.
FRANCHIGIA: l'importo fisso del danno che rimane a carico dell'assicurato. SCOPERTO: la percentuale del danno che rimane a carico dell'assicurato. PREMIO: la somma dovuta dal Contraente alla Società.
RISCHIO: la probabilità che si verifichi il sinistro.
COSE ASSICURATE: beni oggetto di copertura assicurativa: sono detti anche enti assicurati. SINISTRO/DANNO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
DANNI DIRETTI: i danni materiali che le cose assicurate subiscono per effetto di un evento per il quale é prestata l'assicurazione.
XXXXX XXXXXXXXX: sospensione di attività o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
DANNI CONSEQUENZIALI: danni alle cose assicurate non provocati direttamente dall’evento assicurato ma subiti in conseguenza dello stesso.
INDENNIZZO: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
ANNUALITÀ ASSICURATIVA O PERIODO ASSICURATIVO: Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell’assicurazione.
STABILIMENTI: Tutti gli immobili ove sono ubicati i beni dell’Assicurato, anche occasionalmente, o presso Terzi, attraverso i quali l’Assicurato esercita la propria attività sia principale che secondaria, accessoria ecc. o comunque dove abbia un interesse assicurabile. Sono parificati agli stabilimenti le aree recintate di pertinenza degli stessi.
FABBRICATI : A titolo esemplificativo e non limitativo rientrano nella partita Fabbricati tutte le costruzioni compresi i capannoni pressostatici e simili di proprietà o in locazione, comodato, uso o comunque nelle disponibilità dell'Assicurato complete o in corso di costruzione o ristrutturazione o riparazione, con i relativi fissi ed infissi e, tutte le parti e opere murarie e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, opere di fondazione od interrate, camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di fabbricato, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà; impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria; s’intendono inclusi nei fabbricati anche quelli adibiti a qualsiasi altra attività accessoria dell’Istituto. Si intendono altresì compresi nella definizione di Fabbricati i muri di recinzione in genere, nonché alberi di alto fusto, passerelle, ponti ed opere ingegneristiche in genere.
CONTENUTO: A titolo esemplificativo e non limitativo rientrano nella partita Contenuto:
macchine, meccanismi, apparecchi, impianti (comprese tutte le parti ed opere murarie che ne siano loro naturale complemento), calcolatori, elaboratori ed impianti di processo o di automazione di processi anche non al servizio di singole macchine ed impianti e relative unità di controllo e manovra ad essi connesse; mezzi di locomozione non iscritti al P.R.A. di proprietà dell’Assicurato; attrezzi, mobilio ed arredi, quadri ed oggetti d’arte, raccolte e collezioni in genere, opere di abbellimento ed utilità, macchine d’ufficio, scaffalature, banchi, impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio; impianti portatili di condizionamento o riscaldamento; registri, cancelleria, e quant’altro di simile e tutto quanto in genere è di appartenenza ad uffici tecnici ed amministrativi, a laboratori di prova e di esperienza, a dipendenze in genere, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni, merci in genere, incluse derrate alimentari e materiali in genere e quant’altro anche se non espressamente menzionato necessari all’Assicurato per l’espletamento della propria attività; sono comprese le merci speciali e gli infiammabili; quant'altro non trovi una precisa collocazione nelle partite di polizza o la cui collocazione sia dubbia o controversa.
APPARECCHIATURE ELETTRONICHE: A titolo esemplificativo e non limitativo rientrano nella partita Apparecchiature Elettroniche: sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, personal computers comprensivi di video e stampanti, mini elaboratori, macchine da scrivere elettroniche, fotocopiatrici, telefax, centralini telefonici, conduttori esterni ed altre macchine o strumenti elettronici, strumenti topografici in uso all’Assicurato, anche se di proprietà di terzi, collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati, ivi compresi le reti di telecomunicazione interne nelle loro componenti hardware.
VALORI: A titolo esemplificativo e non limitativo rientrano nella partita Valori: denaro, carte valori, titoli di credito in genere, valute italiane ed estere, metalli preziosi e/o rari anche per uso industriale, oggetti preziosi e simili, libretti di risparmio, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiarie, cedole e qualsiasi altro titolo nominativo od al portatore, polizze di carico, ricevute e fedi di deposito, assegni, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, buoni pasto, buoni carburante, fondi spese a mani dei dipendenti, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni di denaro negoziabile e non, e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore.
MOVIMENTO TELLURICO: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; ai fini dell’applicazione delle franchigie e/o limiti di indennizzo eventualmente previste/i per “movimento tellurico”, si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto “singolo sinistro”.
INONDAZIONI E/O ALLUVIONI: fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d’acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.
ALLAGAMENTO: qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/o alluvioni.
TERRORISMO E SABOTAGGIO: ogni atto (incluso l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione per scopi politici, religiosi o ideologici, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte
AUTOCOMBUSTIONE: combustione spontanea senza sviluppo di fiamma. FERMENTAZIONE: trasformazione chimica della materia organica.
FURTO: Il reato così come definito dall’art. 624 del Codice Penale RAPINA: Il reato così come definito dall’art. 628 del Codice Penale
ESTORSIONE: Il reato così come definito dall’art. 629 del Codice Penale
INFEDELTA’ DEI DIPENDENTI: furto e/o appropriazione indebita attuato da dipendenti e/o con al loro complicità
DIPENDENTI: Il personale subordinato, parasubordinato e collaboratori che a vario titolo svolgono l’attività per conto dell’Istituto Universitario Europeo; ai fini delle garanzie furto, estorsione, rapina sono equiparati ai dipendenti dell’Istituto gli Amministratori, i collaboratori, gli studenti e gli stagisti.
Art. 2 – Attività del Contraente/Assicurato (a titolo esemplificativo ma non limitativo)
La garanzia della presente polizza è operante in relazione all’esercizio di tutte le attività che istituzionalmente competono all’Istituto Universitario Europeo, dallo stesso esercitate per legge, regolamenti o atti in genere, compresi i provvedimenti emanati da propri organi, nonché eventuali modifiche e/o integrazioni presenti e future.
Si intendono comprese tutte le attività comunque e ovunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, anche avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori.
L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.
Art. 3 – Caratteristiche del rischio (a titolo esemplificativo ma non limitativo)
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell’interesse di chi spetta ed ha per oggetto tutti i beni costituenti l’intero patrimonio mobiliare e immobiliare, sia di proprietà che in locazione, conduzione, comodato, comodato precario, custodia e deposito, concessione ovvero in uso o detenzione a qualsiasi titolo, utilizzati direttamente o indirettamente tramite terzi, per le attività svolte dalla Contraente, salvo solo quanto espressamente escluso.
Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Contenuto".
Resta inteso che per l'individuazione della cose assicurate si farà riferimento alle scritture contabili ed amministrative, documenti e/o atti della Contraente.
Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni (in misura non preponderante), realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili.
Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private.
Art. 4 – Ubicazione del rischio (a titolo esemplificativo ma non limitativo)
Il patrimonio immobiliare assicurato di cui al precedente art. 3 Si trova nei Comuni di Firenze e Fiesole (FI). Ciò premesso, alle condizioni di assicurazione e nei limiti precisati nelle sezioni che seguono del presente contratto, si precisa che il patrimonio mobiliare assicurato con la presente polizza si intende garantito:
1. all’interno di qualsiasi bene immobile/ubicazione ove l’Assicurato svolga la propria attività, sia proprie che di terzi, compresi i dipendenti, gestite in proprio e/o da terzi.
2. all'aperto e/o a bordo di automezzi per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, nonché durante il temporaneo stazionamento in attesa dell'inizio del viaggio o delle operazioni di scarico.
3. durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private;
4. ovunque posti se destinati per loro natura ad un impiego mobile;
5. all’aperto per loro destinazione d’uso.
SEZIONE 2
NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Variazioni del rischio
Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..
Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Il Contraente è esonerato dall’obbligo di dichiarare se all’esterno degli stabilimenti assicurati o nei fabbricati di Terzi contenenti le cose assicurate esistono cose o condizioni in grado di aggravare il rischio.
Il Contraente è altresì esonerato dall’obbligo di comunicare alla Società eventuali operazioni di ampliamento, incremento, demolizione, trasformazione, aggiunte e manutenzioni anche straordinarie ai
Fabbricati e ai beni facenti parte della partita contenuto.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.
Il Contraente e l’Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.
Art. 2 – Altre assicurazioni
Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge (art. 1910 C.C.).
Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l’obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.
Art. 3 – Durata del contratto
Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. Tuttavia alle Parti è concessa la facoltà di recedere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi 120 giorni prima della suddetta scadenza.
E’ inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza.
Art. 4 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 30 giorni successivi al medesimo.
La deroga dei termini di pagamento di cui al primo comma del presente articolo si applica anche ad ogni appendice a titolo oneroso emessa a variazione del contratto.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile.
I premi devono essere pagati direttamente alla Società Assicuratrice.
Art. 5 – Regolazione del premio
In relazione alle variazioni, attive e passive, dei beni assicurati con la presente polizza, le somme assicurate con il presente contratto sono soggette a regolazione premio alla fine di ogni periodo assicurativo annuale nella seguente misura:
a) per gli enti di nuova acquisizione o alienati dal Contraente, questi comunicherà, entro 120 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, la loro valutazione. La Società, sulla base dei dati disponibili, provvederà alla regolazione del premio per le variazioni intervenute durante il periodo assicurativo trascorso come segue:
- sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che il Contraente è tenuto a corrispondere;
- sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio del premio per l’annualità in corso.
b) per gli enti acquisiti temporaneamente dal Contraente durante il periodo assicurativo, il Contraente comunicherà, entro 120 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, il valore di detti enti ed il periodo effettivo di detenzione degli stessi. Sulla base dei dati forniti, la Società provvederà a computare il premio dovuto dall’Assicurato applicando il tasso di polizza sull’effettiva durata della detenzione (pro-rata).
Contestualmente la Società provvederà ad adeguare il premio dell’annualità seguente sulla base delle variazioni intervenute nei valori delle singole partite computando le differenze attive o passive sulla base del 100% del premio annuo per singola partita.
Le differenze attive/passive risultanti dalla regolazione premio e dall’adeguamento del premio devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell’apposita appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta emessa dalla Società.
Art. 6 – Recesso a seguito di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera raccomandata. Si precisa che il computo dei 120 (centoventi) giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata.
In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, ove dovute.
Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell’assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell’Assicurato e conseguente riduzione del premio.
Art. 7 – Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 8 – Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere effettuate con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo idoneo a comprovare la data ed il contenuto (telefax, posta elettronica certificata, ecc.) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
Art. 9 – Oneri fiscali
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 10– Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l’autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.
Art. 11 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 12 – Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art. 13 – Obbligo di fornire i dati sull’andamento del rischio
La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio (data, numero, descrizione sintetica) dei sinistri denunciati così suddiviso:
- sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
- sinistri senza seguito/respinti (con indicazione della motivazione se richiesta);
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
Art. 14 – Titolarità dei diritti nascenti della polizza
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell’interesse di chi spetta.
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per eventuali terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non con il consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Art. 15 – Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l’Assicurato ha l’obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art. 16 –Coassicurazione e delega (valida solo in caso di coassicurazione)
L’assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto.
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla ALPHA International Insurance Brokers S.r.l. e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati da ALPHA International Insurance Brokers S.r.l., la quale tratterà con l’impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici.
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.
Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l’incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.
La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.
Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.
Art. 17 – Xxxxxxxx Xxxxxx
Alla Società ALPHA International Insurance Brokers S.r.l.. è affidata la gestione e l’esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005.
Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato.
Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.
La remunerazione del Broker non sarà a carico delle compagnie aggiudicatrici, in quanto le competenze saranno a carico dell’Istituto appaltante secondo i termini previsti dalla procedura n. NP/EUI/REFS/2014/002 indetta il 23 giugno 2014 per la fornitura di servizi di Brokeraggio Assicurativo.
Art. 18 Esenzione imposte
Il contraente dichiara di essere esonerato dal pagamento delle imposte spettanti allo Stato Italiano come da accordi tra il Governo della Repubblica Italiana e l’Istituto Universitario Europeo di cui a Decreto Presidente della Repubblica n.990 del 13/10/1976 e pubblicato sulla G.U. del 19/12/1977.
SEZIONE 3 – NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE ALL RISKS INCENDIO
Art. 1 – Oggetto dell’assicurazione
Nei limiti ed alle condizioni che seguono, la Società indennizza tutti i danni materiali, perdite e/o deterioramenti, sia diretti che consequenziali, causati ai beni assicurati (compresi affreschi e statue che abbiano valore artistico) da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo solo quanto escluso al successivo art. 2 “Esclusioni”.
Sono parificati ai danni materiali i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.
Art. 2 – Esclusioni
La Società, salvo quanto non espressamente derogato nelle sezioni che seguono, non è obbligata unicamente ad indennizzare i danni causati da:
1) atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto. Si precisa che non sono considerati “atti di guerra od insurrezione” le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
2) atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato, inondazioni, alluvioni, allagamenti; terremoti, crollo e collasso strutturale eruzioni vulcaniche, bradisismo, maremoti, franamenti, cedimenti, smottamenti, valanghe, slavine, frane
3) furto, rapina, infedeltà dei dipendenti, appropriazione indebita, smarrimento, saccheggio, ammanchi e/o sparizioni di beni riscontrati/e nel corso di inventari (N.B.: ai fini del presente paragrafo, per “infedeltà dipendenti” si intende il furto e/o appropriazione indebita attuato da dipendenti e/o con la loro complicità;
4) esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
5) dolo del Contraente e/o dell’Assicurato; la colpa grave dei predetti invece, non pregiudica la risarcibilità di eventuali sinistri;
6) deperimento, usura, logorio causati da naturale uso o funzionamento;
7) graduale deterioramento per effetto di: stato di conservazione, usura, siccità, ruggine, corrosione od ossidazione intrinseca dell’oggetto, esposizione a gelo, umidità atmosferica, calore, variazione di temperatura o pressione, polvere od impurità dell’aria, radiazioni luminose; a meno che detti danni non risultino come conseguenza di danno agli apparecchi di condizionamento causato da un evento non escluso;
8) tarli, tarme od altri insetti;
9) qualsiasi arma chimica, biologica, biochimica o elettromagnetica
10) esposizione alle radiazioni ottiche e termiche della luce, sia naturale che artificiale, impiegata per l’illuminazione degli oggetti stessi.
11) danni indiretti di qualsiasi natura;
12) trasporto delle cose assicurate all’esterno di aree private;
13) inquinamento di aria, acqua, suolo:
14) guasti macchine;
15) lavori di costruzione, modifica e trasformazione di fabbricati; montaggi, smontaggi, manutenzione e revisione di macchinari, salvo per quanto coperto nell’ambito della condizione “Innovazioni nel Rischio” (e fino a concorrenza del relativo limite di indennizzo). Non sono in ogni caso esclusi (e non saranno pertanto limitati dal limite di indennizzo suddetto) né i danni da incendio, esplosione, scoppio, né altri danni non direttamente ed esclusivamente causati dai lavori di costruzione, montaggio, revisione;
16) operazioni di restauro (anche se di semplice pulitura, riparazione o messa a nuovo) effettuata da persone non specializzate o con mezzi e metodologie non idonee; restano comunque esclusi i danni imputabili a difetti di qualità o mancato conseguimento dello scopo degli interventi effettuati per ripristinare, riparare o conservare gli oggetti assicurati;
17) normale assestamento, restringimento o espansione di fondamenta, pareti, pavimenti, solai e tetti;
18) messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e/o macchinari assicurati, ad eccezione di quanto previsto dalle condizioni “Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro” di cui all’art. “Oneri di urbanizzazione – ordinanze di Autorità”;
19) errori di progettazione, uso di merci o macchinari difettosi, omissione di manovra o controlli, sospensione volontaria del lavoro da parte dei lavoratori.
Art. 3 – Enti esclusi dall’assicurazione
La Società non è obbligata ad indennizzare unicamente i danni subiti da:
A) Gioielli, pietre e metalli preziosi;
B) Strade e terreni esterni ai fabbricati assicurati;
C) Enti all’aperto non per naturale destinazione o funzione ed uso;
D) Aeromobili, natanti e loro accessori;
E) Coltivazioni e animali in genere;
ESTENSIONI E DELIMITAZIONI DI GARANZIA
Ad integrazione e/o delimitazione e/o in deroga (parziale o totale) di quanto previsto dall’art. 1 - ”Oggetto dell’assicurazione” e dall’art. 2 - “Esclusioni”, nonché nei limiti indicati nella sezione “Limiti di indennizzo / franchigie e scoperti”, si precisa che si intendono operanti le seguenti clausole:
Art. 4 – Ricorso terzi
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto alla relativa partita, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.
L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell’utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.
L’assicurazione non comprende i danni:
• a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato o di terzi ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
• di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi:
• il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
• quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
• le Società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla Legge 127/1991, nonché gli amministratori delle medesime.
L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato.
L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.
Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice Civile.
Art. 5 – Perdita pigioni
In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che abbia colpito la partita “Beni Immobili”, tale da rendere gli stessi totalmente o parzialmente inagibili, la Società pagherà quella parte di pigione relativa ai locali danneggiati, regolarmente affittati, non più percepibile per effetto di detta inagibilità per il tempo necessario al loro ripristino, comunque non oltre il limite di un anno.
Art. 6 – Spese demolizione e sgombero (inclusi pericolosi, tossici, nocivi)
La Società, senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza del 10% del danno liquidabile, risarcisce le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residuati del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi.
E’ fatto salvo quanto previsto dell’art. 1914 Cod. Civ. circa il risarcimento delle spese di salvataggio.
Art. 7 – Spese rimozione, trasporto e ricollocamento
Relativamente alle spese sostenute per rimuovere, trasportare e ricollocare – comprese quelle di montaggio e smontaggio – le cose mobili assicurate non colpite da sinistro o parzialmente danneggiate, le stesse sono risarcite dalla Società nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per eseguire la riparazione dei fabbricati e del macchinario danneggiato, senza l’applicazione del disposto di cui all’art. 10 sezione 5
“Assicurazione parziale” e art. 1907 del Codice Civile, e fino alla concorrenza, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, dell’importo indicato in polizza.
Art. 8 - Oneri di urbanizzazione / Ordinanza di Autorità
In caso di sinistro la presente polizza copre i maggiori costi, compresi gli oneri di urbanizzazione, che dovessero rendersi necessari e inevitabili per l’osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze statali o locali che regolano la riparazione e/o la costruzione di fabbricati (o loro strutture) o di macchinari nonché l’uso dei suoli purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione o in altra, fino alla concorrenza, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, dell’importo previsto in polizza, senza l’applicazione del disposto di cui all’art. 10 sezione 5 “Assicurazione parziale” e art. 1907 del Codice Civile, e fermo il disposto di cui all’art. 11 sezione 5 “Limite massimo dell’indennizzo”.
La presente estensione inoltre copre le spese di demolizione, sgombero e altre come da articolo che precede, nonché le spese per smantellamento, sgombero o demolizione del patrimonio non danneggiato in seguito all’imposizione di una qualsiasi legge od ordinanza che regoli o renda necessarie le suddette operazioni.
L’esistenza della presente clausola non comporta deroga al predetto art. 11 “Limite massimo di indennizzo”, salvo quanto previsto per le spese di salvataggio.
Art. 9 – Opere di fondazione
La Società risponde, in aggiunta all’indennizzo calcolato sulla base di quanto previsto all’art. 9 della sezione 5, delle spese necessarie per l’integrale costruzione a nuovo delle opere di fondazione rimaste illese dopo un danno indennizzabile a termini della presente polizza, ma non utilizzabili, parzialmente o totalmente a seguito di:
• mutati criteri costruttivi suggeriti dalla tecnica o dalle necessità dell’Assicurato;
• leggi, regolamenti e ordinanze statali o locali che regolino la costruzione o riparazione dei fabbricati; anche nel caso di ricostruzione su altra area del territorio nazionale.
La presente garanzia è prestata senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all’Art.1907 del Codice Civile con i limiti, franchigie e scoperti previsti in polizza.
Art. 10 – Parificazione danni
Fermo quanto stabilito dall’Art. 1 “Oggetto dell’assicurazione” della presente sezione e ad integrazione dello stesso, sono parificati ai danni assicurati oltre i guasti causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità, anche quelli non sconsideratamente prodotti dal Contraente, dall’Assicurato o da Terzi allo scopo di impedire o di arrestare l’evento dannoso garantito.
Art. 11 – Innovazioni nel rischio
Fermo quanto previsto dalle esclusioni tutte di polizza, nel caso di modificazioni e/o trasformazioni dei fabbricati e/o degli impianti e dei macchinari esistenti, così come nel caso di nuove costruzioni e/o di installazione e/o collaudo di nuovi macchinari e/o di nuovi impianti/attrezzature, sia che si tratti di ubicazioni esistenti o di costruzione di nuove ubicazioni e relativi fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature, l’assicurazione stipulata con la presente polizza è estesa ai danni subiti dalle cose e/o partite tutte assicurate, in conseguenza di eventi non esclusi dalla polizza stessa, anche se originatisi a causa e/o in connessione con le suddette circostanze ed è valida sia per i nuovi enti, in qualunque stadio si trovino i lavori, sia per i materiali occorrenti e trovantisi a piè d’opera nel perimetro dell’insediamento e/o in prossimità del medesimo, di qualunque genere essi siano, sia per i macchinari e attrezzature di cantiere – anche di terzi – se per essi esiste interesse dell’Assicurato o se l’Assicurato – prima del sinistro – ne abbia assunto la responsabilità e/o l’onere di assicurare.
In nessun caso la Società pagherà, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quanto indicato nella sezione 5, senza l’applicazione del disposto di cui all’art. 10 “Assicurazione parziale” e fermo quanto stabilito dall’art. 11 “Limite massimo di indennizzo”.
Per nuove costruzioni e/o installazioni eventualmente eccedenti il limite di indennizzo automaticamente coperto come sopra, la copertura sarà soggetta a preventiva pattuizione tra le Parti.
Art. 12 – Fenomeno elettrico
Relativamente ai danni di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici indennizzabili a termini di polizza causati da correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati sono esclusi i danni:
• causati da usura od inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell’installatore per l’uso e la manutenzione;
• dovuti a difetti per i quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;
• verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, ed in conseguenza di collaudi, prove ed esperimenti.
La presente estensione di garanzia è prestata fino alla concorrenza, per ciascun sinistro che avvenga nel periodo di assicurazione, dell’importo indicato nella scheda di polizza.
Art. 13 – Urto veicoli
La Società risponde dei danni materiali e diretti, anche quando non vi sia sviluppo di incendio, arrecati agli enti assicurati da urto di veicoli, anche se appartenenti all’assicurato, in transito sulla pubblica via e sulle aree equiparate.
Art. 14 – Eventi socio-politici
A parziale deroga dei punti 2 e 3 del precedente art. 2 “Esclusioni”, la Società risponde delle perdite, danni costi e/o spese di qualsivoglia natura connessi e/o verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, sabotaggio, atti vandalici e dolosi, compreso il furto e la rapina (tentati o consumati), nel limite previsto in polizza.
Art. 15 – Terrorismo e/o sabotaggio organizzato
A parziale deroga del punto 2 del precedente art. 2 “Esclusioni”, la Società risponde delle perdite, danni costi e/o spese di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente, da atti di terrorismo o sabotaggio organizzato.
Agli effetti della presente clausola:
a) per atto di terrorismo si intende un atto, inclusivo ma non limitato all’uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa.
b) per atto di sabotaggio organizzato si intende un atto di chi, per motivi politici, militari, religiosi o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell’attività.
La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalle garanzie oggetto della presente clausola con preavviso di 15 giorni decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Se la Società si avvale della facoltà di recesso, l’Assicurato potrà richiedere, mediante lettera raccomandata da inviarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso da parte della Società, lo storno totale del contratto e la Società provvederà, entro 15 giorni dalla data dello storno, al rimborso della parte di premio pagata e non goduta (tasse governative escluse). Nel caso in cui sia il Contraente ad esercitare tale facoltà, la Società provvederà a ridurre il premio sulla base del tasso imponibile sopra indicato a decorrere dalla scadenza del premio successiva alla comunicazione suddetta.
Art. 16 – Eventi atmosferici
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trascinate, trombe d’aria, grandine, pioggia, con esclusione di quelli subiti da:
• “beni” all’aperto non per destinazione d’uso, serramenti, vetrate e lucernari in genere;
• lastre in cemento-amianto od altri conglomerati artificiali e manufatti in materia plastica, ai soli effetti della grandine;
• fabbricati in costruzione o aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti, anche se per temporanee esigenze di ripristino, manutenzione o ricostruzione, tettoie, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
• “merci”, anche se caricate su automezzi, poste all’aperto.
Le cose assicurate poste sottotetto ai fabbricati descritti in polizza, sono comprese in garanzia solo se pioggia, grandine siano penetrate in detti fabbricati attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.
In nessun caso la Società pagherà, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata in polizza.
Art. 17 – Grandine (su fragili)
A parziale deroga di quanto previsto dall’art. 16 “Eventi atmosferici”, la Società indennizza i danni materiali causati da grandine a:
a) serramenti, vetrate e lucernari in genere;
b) lastre di cemento-amianto, od altri conglomerati artificiali, e manufatti di materia plastica, anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati.
Art. 18 – Neve, ghiaccio, gelo
La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di:
a) crollo totale o parziale o lesioni di fabbricati, opere murarie o costruzioni in genere, causati dal peso della neve, nevischio, ghiaccio o grandine, compresi i danni a fabbricati, opere murarie e costruzioni medesime;
b) caduta di oggetti, strutture o loro parti, alberi, rami causata dal peso della neve, nevischio, ghiaccio o grandine;
c) infiltrazioni, all’interno dei fabbricati, di neve, nevischio, ghiaccio, grandine ed acqua, penetrati attraverso lesioni, brecce, rotture o fenditure, causate dai fenomeni atmosferici anzidetti;
d) gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere, al servizio dei fabbricati e/o attività descritti/a in polizza, purché l’attività svolta in tali fabbricati non sia stata sospesa per più di 48 ore antecedentemente al sinistro.
Art. 19 – Acqua condotta
Relativamente ai danni di allagamento da acqua od altri fluidi provocato da rottura accidentale od occlusione di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione indennizzabili a termini di polizza, sono comunque esclusi quelli subiti dalle “merci” assicurate la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento. Sono comprese le rotture accidentali delle apparecchiature idrosanitarie (lavatrici, condizionatori d’aria, scaldabagni e simili) e dei relativi raccordi mobili
Art. 20 – Spese ricerca e riparazione rotture
Relativamente alle spese necessariamente sostenute per la ricerca e la riparazione di rotture di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione che abbiano provocato un danno per fuoriuscita del fluido in essi condotto o contenuto, le stesse sono risarcite dalla Società, esclusivamente per la demolizione ed il ripristino di parti di fabbricato e per la riparazione di detti impianti, senza l’applicazione del disposto di cui all’art. 10 sezione 5 “Assicurazione parziale” e art. 1907 Cod. Civ. e fino alla concorrenza, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, dell’importo indicato in polizza.
Art. 21 – Intasamento gronde e pluviali
La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da acqua entrata nel fabbricato, per intasamento delle gronde e dei pluviali causato da grandine o neve.
Sono inoltre garantiti i danni cagionati alle cose assicurate qualora l’intasamento di gronde pluviali fosse causato da insufficiente capacità di smaltimento di questi ultimi in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale.
Art. 22 – Dispersione liquidi
La Società indennizza i danni materiali di dispersione del liquido posto in serbatoi o contenitori, di capacità non inferiore a 300 litri, causata da rottura accidentale di detti serbatoi o contenitori, o delle relative valvole od organi di intercettazione.
Sono esclusi i danni:
a) di trasudamento, stillicidio e dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale;
b) causati da gelo;
c) verificatisi in occasione di ordinaria e straordinaria manutenzione, montaggi, smontaggi, prove o collaudi.
Sono altresì escluse le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.
Art. 23 – Inondazioni, alluvioni, allagamenti
A parziale deroga di quanto previsto al punto 2 del precedente art. 2 “Esclusioni”, la Società indennizza i danni materiali subiti dalle cose assicurate per effetto di inondazioni, alluvioni allagamenti, intendendosi per tali: fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d’acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili, nonché qualsiasi spargimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/o alluvioni, anche se tali eventi sono causati da terremoto.
Sono comunque esclusi i danni alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento.
Art. 24 – Cedimento, franamento, smottamento del terreno
A parziale deroga di quanto previsto al punto 2 del precedente art. 2 “Esclusioni”, la Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati in seguito a cedimento, franamento, smottamento del terreno comprese le spese sostenute dal Contraente/Assicurato per le operazioni di ripristino del terreno circostante necessarie per la riparazione della rete. Si intendono inoltre coperte le spese sostenute per il ripristino del terreno, anche in assenza di danno, qualora tali operazioni siano palesemente necessarie al fine di prevenire o ridurre un danno agli enti assicurati. In quest’ultimo caso resta salvo il diritto di surroga della Società Assicuratrice nei confronti dell’eventuale responsabile dell’evento. L’assicurazione è prestata senza applicazione dell’art.1907 C.C. fino alla concorrenza della somma e con franchigie e scoperti previsti in polizza.
Art. 25 – Terremoto
A parziale deroga di quanto previsto al punto 2 del precedente art. 2 “Esclusioni”, la Società indennizza anche i danni materiali subiti dalle cose assicurate per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo sinistro”.
Art. 26 – Indennità aggiuntiva a percentuale
La Società, a parziale deroga del punto 11 del precedente art. 2 “Esclusioni”, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza la Società risponde dei Danni Indiretti in forma forfettaria con un indennizzo supplementare corrispondente al 15% (quindici per cento) dell’importo liquidato a termini di polizza.
Art. 27 - Danni a lastre e cristalli
La Società risponde nel limite previsto nell’apposita scheda sotto la voce “Lastre e cristalli”, dei danni materiali e diretti derivanti all’Assicurato per la sostituzione, dovuta a rottura per causa accidentale o per fatto di terzi, delle lastre e cristalli con altre nuove o eguali o equivalenti per caratteristiche, comprese le spese di trasporto e installazione. Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di polizza.
Xxxxxx intendersi esclusi i danni da fenomeni atmosferici nonché verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni e/o lavori in genere che richiedano la presenza di operai.
Art. 28 - Trabocco e rigurgito di fognature
La Società risponde dei danni derivanti da trabocco e rigurgito di fognature ed impianti di scarico facenti parte dei fabbricati assicurati, esclusa la fognatura pubblica.
La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda sotto la voce “Trabocco e rigurgito di fognature”.
Art. 29 - Caduta ascensori e montacarichi
La Società risarcisce i danni materiali arrecati ai fabbricati da rovina di ascensori e montacarichi compresi i danni agli stessi a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni.
Art. 30 – Rischio Locativo
La Società, nei casi di responsabilità dell’Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del C.C., risponde, secondo le Norme che regolano l’Assicurazione in Generale e le norme di liquidazione da esse previste, dei danni diretti e materiali cagionati da incendi od altro evento garantito dalla presente polizza, anche se causati con colpa grave della Contraente o dell’Assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione dalla Contraente o dall’Assicurato, senza dare luogo all’applicazione della regola proporzionale. L’indennizzo sarà basato sul “valore a nuovo” dei fabbricati.
SEZIONE 4 – NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE FURTO
Art. 1 – Oggetto dell’assicurazione
A parziale deroga del punto 3 dell’art. 2 “Esclusioni” della sezione 3 della presente polizza, la Società si obbliga ad indennizzare i danni e/o le perdite dei “beni mobili” assicurati dovuti a:
a) perdita o danneggiamento negli immobili dell’Assicurato causati da furto, rapina, estorsione ed altri reati contro il patrimonio, anche se solo tentati;
b) distruzione, perdita o danneggiamento ai beni immobili ed ai relativi fissi ed infissi (comprese grondaie e pluviali) causati da furto o rapina consumati od anche solo tentati;
c) atti vandalici commessi dagli autori del furto o rapina, anche se solo tentati.
Si intendono assicurati tutti i beni di proprietà della contraente ed in dotazione ai singoli appartamenti costituenti il fabbricato assicurato, quali mobilio, arredamento e quant’altro relativo all’uso domestico, con esclusione di pellicce, tappeti, arazzi, quadri d’autore, sculture e simili oggetti d’arte, argenteria, preziosi, gioielli, denaro, carte valori, titoli di credito in genere, raccolte e collezioni.
L’assicurazione è prestata nella forma a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO, ossia senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile.
ESTENSIONI E DELIMITAZIONI DI GARANZIA
Art. 2 – Operatività in caso di furto
In caso di furto tentato o consumato (escluso furto con destrezza), la garanzia è operante a condizione che l’autore si sia introdotto nei locali contenenti gli oggetti assicurati:
a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; equivale ad uso di chiavi false l’uso fraudolento delle chiavi autentiche; la rottura e lo scasso sono validi anche se perpetrati solo sulle porte interne di accesso ai singoli appartamenti;
b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
c) in modo clandestino, purché l’asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.
Se per tutti gli oggetti assicurati o per parte di essi sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l’autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a).
E’ tuttavia ammesso che, quando nei locali contenenti le cose assicurate vi è presenza di persone, non vengano posti in essere i mezzi di protezione e chiusura delle finestre. In tal caso l’indennizzo viene liquidato a termini di polizza sotto detrazione di uno scoperto del 20% che rimane a carico dell’Assicurato.
Art. 3 – Guasti cagionati dai ladri
La Società risponde dei guasti cagionati dai ladri alle parti di fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, casseforti ed armadi, nonché ai mezzi di prevenzione ed allarme, in occasione di furto o rapina consumati o tentati.
Art. 4 – Reintegro automatico
In caso sinistro i limiti previsti per furto e rapina si intendono ridotti con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione di un importo uguale a quello del danno indennizzabile a termini di polizza.
Resta tuttavia inteso che tali limiti si intenderanno automaticamente reintegrati dal momento stesso del danno, con l’obbligo da parte dell’Assicurato di corrispondere il relativo rateo di premio con l’applicazione del tasso indicato in scheda di polizza entro 30 giorni dalla presentazione della relativa appendice.
SEZIONE 5 GESTIONE SINISTRI
Art.1 – Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente deve:
a) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell’art. 1914 del Codice Civile;
b) entro dieci giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto al Broker oppure alla Società.
a) L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 C.C.
b) Il Contraente deve altresì:
c) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, e comunque per i sinistri furto, rapina, xxxxxx, estorsione, fare nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
d) conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
e) predisporre, con i tempi necessari, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che il Contraente o l’Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali.
f) In caso di perdita di titoli di credito esperire se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese, la procedura di ammortamento;
Xxxxx restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso al Contraente stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell’attività. Inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, il Contraente ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.
Art.2 – Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
Art.3 – Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
b) oppure, a richiesta da una delle parti fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due periti dovranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna della parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo sono ripartite a metà, fatto salvo tuttavia quanto previsto all’Art. 5 della Sezione 3 “Spese Peritali” della presente polizza.
Art.4 – Mandato dei periti
I periti devono:
a) indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonchè verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art.1 della presente Sezione “Obblighi in caso di sinistro”.
c) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’Art.6 della presente Sezione “Determinazione del danno (valore a nuovo)”.
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’Art.3 – lettera b) della presente Sezione “Procedura per la valutazione del danno”, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per la parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità di legge.
Art.5 – Operazioni peritali
Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti o ubicazioni, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l’attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti o delle ubicazioni danneggiati.
Art. 6 – Precisazione per l’Imposta sul Valore Aggiunto
In caso di danno l’I.V.A. relativa agli interventi sugli enti assicurati e colpiti da sinistro indennizzabile fa parte dell'indennizzo solo nella misura in cui l’I.V.A. stessa costituisce fattore di costo per l'Assicurato, vale a dire non sia a norma di legge in tutto o in parte detraibile da quella da lui dovuta all'Erario in forza dell'art. 17 del DPR del 26/10/1972 n. 633 e successive modifiche.
Nel caso in cui si verifichi quanto sopra descritto, alla somma assicurata per ciascun ente andrà aggiunta la relativa imposta dovuta all'Erario e non detraibile.
Art. 7 – Onorari dei periti
Relativamente alle spese e agli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell’articolo “procedura per la valutazione del danno” in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, nonché alla quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito le stesse sono risarcite dalla Società entro il limite previsto dalla relativa Sezione, fermo quanto stabilito dall’art. 11 “Limite massimo dell’indennizzo” e senza l’applicazione del disposto di cui all’art. 9 “Assicurazione parziale”.
Art. 8 – Onorari Architetti, Ingegneri, Consulenti
Relativamente alle spese effettivamente sostenute dal Contraente o dall’Assicurato per onorario di ingegneri, architetti, progettisti e consulenti, resesi necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino delle cose distrutte o danneggiate, le stesse sono risarcite dalla Società, nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria, senza l’applicazione del disposto di cui agli artt. 10 “Assicurazione parziale” e 1907 del Cod. Civ., e fino all’ importo indicato nella scheda di polizza, fermo quanto stabilito dall’art. 11 “Limite massimo dell’indennizzo”.
Art. 9 – Determinazione del danno (Valore a nuovo)
Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l’attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate o distrutte – avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:
I Fabbricati – si stima la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell’area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà , allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso e ad ogni altra circostanza concomitante.
II Contenuto ed altre partite – si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.
L’ammontare del danno si determina:
- per i fabbricati – applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;
- per Contenuto ed altre partite – deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all’erario.
Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo.
Relativamente a macchinari, impianti, attrezzature ed arredi, ecc., resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od un attrezzo con un altro identico si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori.
Art. 10 – Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale
Se dalle stime fatte con le norme dell’articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.
Se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partite prese ciascuna separatamente, un’assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma, purché la differenza tra il valore stimato secondo quanto previsto all’Art.9 della presente Sezione “Determinazione del danno (valore a nuovo) e la somma assicurata con la presente polizza non superi il 20% di quest’ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l’eccedenza del predetto 20% fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l’indennizzo non potrà superare la somma assicurata.
Non si farà luogo in alcun caso all’applicazione della regola proporzionale di cui al primo comma del presente articolo per sinistri nei quali l’indennizzo, al netto delle eventuali franchigie di polizza, non superi la somma di
Art. 11 – Limite massimo dell’indennizzo
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art. 12 – Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 20 giorni, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, l’Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell’importo pari alla minore somma proposta dall’opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall’opposizione stessa.
Se è stata aperta un’inchiesta da parte delle Autorità sulla causa del sinistro per sospetto di reato, il pagamento sarà fatto se dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari non si evidenzi il caso di dolo da parte dell’Assicurato o del Contraente.
Sarà comunque obbligo della Società procedere anche in questo ultimo caso, alla anticipazione dell’importo convenuto se l’Assicurato presenterà specifica fidejussione bancaria o assicurativa per l’intero importo anticipato.
Art. 13 – Indennizzo separato per ciascuna partita
Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta del Contraente, sarà applicato tutto quanto previsto dall’Art.11 della presente Sezione “Limite massimo di indennizzo” a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.
A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.
I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.
Art. 14 – Rinuncia all’azione di xxxxxxx
A parziale deroga dell’art.1916 del C.C. la Società rinuncia all’azione di surroga nei confronti dei dipendenti, clienti, fornitori, appaltatori, subappaltatori, tecnici e collaboratori in genere (compresi i volontari) del Contraente e/o dell’Assicurato, nonché nei confronti di associazioni, patronati ed Enti in genere senza scopo di lucro che possano collaborare con il Contraente per le Sue attività od utilizzare Suoi locali, attrezzature od altri beni garantiti dalla presente polizza, salvo sempre il caso di dolo.
Art. 15 – Anticipo indennizzi
L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00.
L’obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo.
Art. 16 – Recuperi
In caso di recupero di valori o di quanto assicurato alla partita contenuto la cui perdita sia stata indennizzata a termini della presente polizza, l’importo recuperato, al netto delle spese sostenute a tale fine, sarà ripartito come segue:
a) in primo luogo per rimborsare all’Assicurato quella parte di danno che, eccedendo l’ammontare dell’indennizzo corrisposto dalla Società, fosse rimasto a suo carico;
b) in secondo luogo per ridurre il danno indennizzabile a termini di polizza oppure per rimborsare la Società per l’indennizzo dalla stessa corrisposto all’Assicurato;
c) da ultimo per rimborsare l’Assicurato di quella parte di danno che, per effetto della franchigia o di altre detrazioni previste dalla polizza per lo specifico evento, fosse rimasto a suo carico.
Art. 17 – Certificati rilasciati dall’Autorità
Qualora per la liquidazione dei danni fossero necessari i certificati di chiusa inchiesta o altri rilasciati dai Tribunali e/o Autorità competenti, gli Assicuratori si impegnano, trascorsi 90 giorni dall’evento, ad indennizzare il danno anche se la Contraente fosse impossibilitata a presentare i predetti certificati, fermo restando l’impegno della Contraente a consegnare detta documentazione non appena fosse disponibile presso i Tribunali e/o Autorità.
Si precisa altresì che l’avvenuta denuncia di sinistro alle Autorità e/o il certificato di chiusa inchiesta e/o simili non saranno comunque ritenuti necessari per la liquidazione di danni non attribuibili a “fatto reato” (es.: trombe d’aria, grandine, caduta di aerei, alluvione ecc.)
SEZIONE 6
SOMME ASSICURATE, SOTTOLIMITI, FRANCHIGIE E SCOPERTI
Art.1 – Partite, somme assicurate e calcolo del premio
Si assicurano contro l’incendio e le altre garanzie accessorie previste in contratto
N. | Ubicazione, caratteristiche e destinazione dei fabbricati, descrizione contenuto | Somma assicurata |
1 | Alloggi Xxxx xx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxxx 00/x – Xxxx. Xxxx xx Xxxxxxx – 00000 Xxxxxxx (XX) Complesso immobiliare di proprietà di terzi costituito da n.3 palazzine ad esclusivo uso di abitazioni civili e servizi inerenti. Fabbricato: Contenuto: a) mobili soggiorno, arredo camere da letto, mobili cucina con elettrodomestici, accessori e stoviglie | € 1.290.000 a) € 200.000 |
2 | Alloggi Xxx Xxxxxxxx Xxx Xxxxxxxx 000/x – 00000 Xxxxxxx (XX) Fabbricato civile a 3 piani fuori terra costituito da n.2 corpi immobiliari ad esclusivo uso di 60 abitazioni civili e servizi inerenti. Anno di costruzione 2010 Fabbricato: Contenuto: a) mobili soggiorno, arredo camere da letto, mobili cucina con elettrodomestici, accessori e stoviglie | |
€ 10.000.000 | ||
a) € 600.000 | ||
Totale somme assicurate Fabbricati | € 11.290.000 | |
Totale somme assicurate Contenuto | € 800.000 |
Totale somme assicurate: | € 12.090.000 | |
Indennità aggiuntiva in forma percentuale (15%): | € 1.813.500 | |
Totale generale: | € 13.903.500 |
Art.2 – Sottolimiti di indennizzo, scoperti e franchigie
Si conviene che per le singole garanzie sottoriportate, siano applicati i relativi sottolimiti per sinistro e i relativi scoperti e franchigie.
Si precisa che i limiti / sottolimiti sotto indicati devono intendersi in aumento alle franchigie e scoperti convenuti
GARANZIA | LIMITE DI INDENNIZZO | FRANCHIGIA | SCOPERTO |
Per ogni danno, salvo quanto diversamente previsto | --------- | € 250,00 per sinistro | --------- |
Acqua condotta | € 100.000 per sinistro / € 200.000 per anno | € 200,00 per sinistro | --------- |
Spese di ricerca e riparazione guasti | € 15.000 per sinistro/anno | € 200,00 per sinistro | ---------- |
Lastre e cristalli | € 3.000 per sinistro con il limite di € 1.500 per lastra e € 5.000 per anno | € 100,00 per sinistro | ---------- |
Trabocco e rigurgito di fognature | € 10.000 per sinistro/anno | € 300,00 per sinistro | ---------- |
Intasamento gronde e pluviali | € 10.000 per sinistro/anno | € 300,00 per sinistro | ---------- |
Fenomeno elettrico | € 10.000 per sinistro/anno | € 200,00 per sinistro | ---------- |
Spese di demolizione e sgombero | 10% dell’importo del danno con il massimo di € 100.000,00 per sinistro/anno | ---------- | ---------- |
Spese di rimozione, trasporto e ricollocamento | € 50.000,00 per sinistro/anno | ---------- | ---------- |
Oneri di urbanizzazione/Ordinanza di autorità | € 15.000,00 per sinistro/anno | ---------- | ---------- |
Opere di fondazione | € 50.000,00 per sinistro/anno | ---------- | ---------- |
Urto Veicoli | € 50.000,00 per sinistro/anno | Franchigia frontale | ---------- |
Dispersione liquidi | € 50.000,00 per sinistro/anno | Franchigia frontale | ---------- |
Grandine su fragili | € 50.000,00 per sinistro/anno | € 1.500 per sinistro | ---------- |
Onorari periti | € 25.000,00 per sinistro | ---------- | ---------- |
Onorari architetti, ingegneri, consulenti | € 25.000,00 per sinistro | ---------- | ---------- |
Ricorso terzi | € 500.000,00 per ubicazione | ---------- | ---------- |
Eventi atmosferici | 80% S.A.per sinistro e per anno | € 300,00 per sinistro | ---------- |
Neve, ghiaccio, gelo | € 100.000,00 per sinistro e per anno | € 300,00 per sinistro | ---------- |
Eventi sociopolitici | 80% S.A. per sinistro e per anno | € 300,00 per sinistro | ---------- |
Terrorismo e sabotaggio | 50% S.A. per sinistro e per anno | € 1.500,00 per sinistro | ---------- |
Inondazioni, alluvioni, allagamenti | € 350.000 per ubicazione 1, € 100.000 per ubicazione 2 | € 300,00 per sinistro | ---------- |
Spese extra | € 50.000,00 per sinistro e per anno | Franchigia frontale | ---------- |
Perdita delle pigioni | Fino ad un massimo di 1 anno di pigione per ciascuna unità abitativa danneggiata | ---------- | ---------- |
Terremoto (solo ubicazione 2) | 50% somma assicurata | € 10.000,00 per sinistro | ---------- |
Cedimento, smottamento, franamento del terreno (solo ubicazione 2) | 30% S.A. per sinistro e per anno | € 5.000,00 per sinistro | ---------- |
Guasti cagionati dai ladri | € 1.500,00 per sinistro max € 5.000 per anno | ---------- | ---------- |
Furto/Rapina | € 5.000,00 per sinistro con il massimo di € 10.000 per anno | ---------- | ---------- |
Furto fissi ed infissi | € 3.000,00 per sinistro con il massimo di € 5.000 per anno | € 200,00 per sinistro | ---------- |
Nessun altro limite, sottolimite, scoperto o franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.
Scomposizione del premio
Premio annuo imponibile € XXXXXXXXXXXXXXXXXX.= Imposte € XXXXXXXXXXXXXXXXXX.=
TOTALE € XXXXXXXXXXXXXXXXXX.=
Art.3 – Riparto di coassicurazione (valido solo in caso di coassicurazione)
Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate:
Società | Agenzia | Percentuale di ritenzione |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
Art. 4 – Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.