Che tipo di assicurazione è?
Assicurazione contro i danni
DIP - Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi danni
Compagnia: Allianz S.p.A.
Prodotto: “Leasing Strumentale AR“
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
E’ un’assicurazione contro i danni che copre i Xxxxx materiali e diretti ai beni strumentali concessi dal Contraente in locazione finanziaria (contratto di leasing) e la Responsabilità Civile derivante dalla Proprietà dei beni stessi.
Che cosa è assicurato?
✓ Sezione Danni alle cose: I danni materiali e diretti ai beni assicurati derivanti da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.
✓ Sezione Responsabilità Civile: I danni involontariamente cagionati a terzi in relazione alla proprietà dei beni assicurati.
L’assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate e dei massimali puntualmente indicati nel DIP Aggiuntivo Danni e nel modulo di Adesione.
Che cosa non è assicurato?
🗶 Sezione Danni alle cose: beni che non siano oggetto di locazione finanziaria.
Non sono assicurabili e sono pertanto esclusi i seguenti beni:
• i macchinari non certificati, non collaudati o che non hanno superato tutte le verifiche imposte a termine di legge o soggetti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria;
• i beni per i quali siano trascorsi più di 10 (dieci) anni dalla loro prima installazione/messa in funzionamento/consegna o ricondizionamento a nuovo;
• natanti e cose su di essi installate;
• aeromobili e cose su di essi installate,
• autoveicoli e mezzi di trasporto e movimentazione in genere, targati e non;
• macchine/mezzi agricoli targati e non che non rientrano nella definizione dell’Art. 57 del Codice della Strada D.lgs. 30.04.1992 nr. 285 e successive modifiche;
• containers;
• attrezzature di varo;
• ripetitori radio TV;
• telefoni cellulari, I-phone e similari, I-pad e similari;
• impianti fotovoltaici/solari;
• macchine distributrici di ogni genere;
• cose di natura estetica e promozionale;
• macchinario ed attrezzature operanti in acqua, nel sottosuolo o in galleria;
• macchine sperimentali o prototipi;
• cassonetti e campane per la raccolta dei rifiuti;
• le macchine che, non essendo semoventi, siano installate all’aperto salvo che tale sia la loro normale destinazione e che siano progettate per stare anche all’aperto;
• beni locati a persone fisiche non munite di Partita IVA;
• beni di valore unitario superiore ad Euro 4.000.000,00.
Ci sono limiti di copertura?
! Sì, sono presenti esclusioni, franchigie, scoperti, limiti di indennizzo per il cui dettaglio si rimanda al DIP Aggiuntivo Danni alla sezione “Ci sono limiti di copertura?”
Dove vale la copertura?
✓ Le garanzie della Polizza Convenzione sono operanti nell’ambito dei territori della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano. L’Utilizzatore, previa preventiva richiesta all’Assicurato ed a seguito del benestare da parte dell’Assicurato stesso, può trasferire i beni oggetto della copertura assicurativa nei Paesi membri dell’Unione Europea. In tali Paesi, se l’Assicurato avrà concesso il benestare al trasferimento dei beni, resterà pienamente operativa la copertura assicurativa.
Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il Modulo di Adesione, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato.
Quando e come devo pagare?
Le rate di premio vanno pagate unitamente a quanto dovuto come corrispettivo per le obbligazioni derivanti dal contratto di locazione dei beni assicurati. Il pagamento del premio è effettuato a mezzo di Rimessa Interbancaria diretta (RID).
Il premio è comprensivo di imposte.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura decorre dalle ore 24 della data di pagamento del premio o della rata di premio, sia essa contestuale o successiva alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione e termina alla scadenza indicata nel Modulo di Adesione.
Come posso disdire la polizza?
Il contratto non prevede la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione; di seguito sono indicate le modalità per l’esercizio del diritto di disdetta/recesso:
Disdetta alla scadenza: l’aderente/conduttore può mandare al Contraente disdetta alla singola adesione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita almeno 30 giorni prima della scadenza di ogni periodo di assicurazione
Diritto di recesso in caso di sinistro: Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno successivo alla data del pagamento o altra definizione del Sinistro, l’Impresa ha diritto di recedere dalla Convenzione e dalla singola applicazione assicurativa colpita da sinistro con preavviso di 90 giorni.
Assicurazione contro i danni
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)
Impresa Allianz S.p.A.
Prodotto “Polizza convenzione Leasing Beni Strumentali AR”
20/07/2019 – Il DIP aggiuntivo Xxxxx pubblicato è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
L’impresa di assicurazione è Allianz S.p.A., società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE Monaco (Germania)
- Sede legale: Xxxxx Xxx Xxxxxx, 0, 00000 Xxxxxxx (Xxxxxx);
- Recapito telefonico: 000.00.00.00;
- Sito Internet: xxx.xxxxxxx.xx;
- Indirizzo di posta elettronica certificata: xxxxxxx.xxx@xxx.xxxxxxx.xx;
- Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 21 Dicembre 2005 n. 2398 ed iscritta all’Albo delle imprese di assicurazione n. 1.00152 e all’Albo gruppi assicurativi n. 018.
Con riferimento all’ultimo bilancio d’esercizio 2018 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:
- il patrimonio netto dell’Impresa, pari a 2.174 milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a 403 milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a 1.279 milioni di euro.
Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’Impresa (SFCR), disponibile sul sito internet dell’Impresa xxx.xxxxxxx.xx <xxxx://xxx.xxxxxxx.xx> e si riportano di seguito gli importi (in migliaia di euro):
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 2.577.603;
- del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a 1.159.922;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 4.879.712;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a 4.867.921 e il valore dell’indice di solvibilità (solvency ratio) dell’Impresa, pari a 189%.
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? | |
L’ampiezza dell’impegno dell’impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente. | |
Sezione I Danni ai beni | Si intendono assicurati beni nuovi o usati riconducibili alle seguenti 6 (sei) categorie: 1. Apparecchiature elettromedicali: a) Elettromedicali ad impiego fisso, Robot per uso chirurgico, Riuniti dentali, Studi medici professionali (arredi), elettromedicali vari ad impiego fisso; b) Elettromedicali ad impiego fisso fissati in muratura; c) Elettromedicali ad impiego mobile. 2. Attrezzature di cantiere: a) Attrezzature di cantiere ad impiego fisso, Motori di cogenerazione, Scambiatori |
termici industriali, Gru portuali fisse; b) Attrezzature di cantiere ad impiego mobile, Trattori terminalistici, Gru/carrelli a cavaliere; c) Sistemi di movimentazione e trasporti interni allo stabilimento industriale; d) Gru portuali mobili, Gru mobili, Carrelli e movimentatori per container e per trasporto merci, Caricatori; e) Reach stackers. 3. Macchine utensili ed altri beni ad impiego fisso relativi a: a) Settore Industriale 1: Metallo, Alimentazione, Pietre, Leganti, Terrecotte, Vetro, Palestre (attrezzature); b) Settore Industriale 2: Tessile, Abbigliamento, Chimica, Enologico; c) Settore Industriale 3: Legno, Carta/Cartone, Stampa, Pelle, Plastica, Gomma, Grafico/Cartotecnico. 4. Apparecchiature elettroniche per ufficio (esclusi Elettromedicali): a) Beni ad impiego fisso: computer, tastiere, mouse, casse acustiche collegate al computer, lettori cd/dvd, modem, plotter, scanner, server, fax, stampanti, calcolatrici, fotocopiatrici, rilevatori di presenze (lettori badge), centrali telefoniche (esclusa la rete di linea), data storage; b) Impianti di allarme, impianti di videosorveglianza, impianto di condizionamento d’aria ad esclusivo servizio C.E.D.; c) Personal computer ad impiego mobile. 5. Beni ad impiego fisso: a) ATM (Automated Teller Machine), cash dispenser; b) Strumentazione di misurazione ad alta precisione, braccetti di misura; c) Botti di quercia per vinificazione (barriques); d) Sistemi antitaccheggio. 6. Macchine agricole. | |
Sezione II Responsabilità Civile verso Terzi | L’Impresa si obbliga durante il periodo di efficacia dell’Assicurazione – sempre che la garanzia sia richiamata nella Scheda di Polizza - a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti dei massimali convenuti ed indicati nella Scheda di Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (comprensivo di capitale, interessi e spese) di danni a lui imputabili in qualità di proprietario dei beni assicurati, involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti ad animali o cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà dei beni assicurati dalla Polizza Convenzione, ferma la detrazione della franchigia per danni a cose indicata nella Scheda di Polizza. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Rischi esclusi | Sezione I Danni ai beni e Sezione II Responsabilità civile Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Ci sono limiti di copertura? | |
ESCLUSIONI | |
Esclusione Sezione I Danni ai beni | |
Esclusioni Sezione I Danni ai beni | Sono esclusi dalla garanzia: a) i macchinari non certificati, non collaudati o che non hanno superato tutte le verifiche imposte a termine di legge o soggetti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria; b) i danni di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o |
del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita; c) i danni di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate; d) i danni verificatisi in conseguenza di danni a parti intercambiabili accessorie ed utensileria in genere, a forme, matrici, stampi, mole, xxxxxxxx, funi, corde, cinghie, catene, nastri di trasmissione e simili, pneumatici, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade o altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant'altro di simile; a catalizzatori, filtri, fluidi in genere ad eccezione degli isolanti dei conduttori di elettricità; fili e cavi di collegamento, salvo i cavi elettrici che risultano compresi in garanzia, tubi flessibili, materiali di congiungimento e guarnizione e tutte le parti non metalliche; alle apparecchiature elettroniche; e) i beni per i quali siano trascorsi più di 10 (dieci) anni dalla loro prima installazione/messa in funzionamento/consegna o ricondizionamento a nuovo; f) i guasti meccanici e/o elettrici relativamente ad attrezzature di cantiere ed ai beni ad impiego fisso, e per tutti i beni assicurabili per i quali siano trascorsi più di 5 (cinque) anni dal 31 Dicembre dell’anno di fabbricazione; g) i danni da appropriazione indebita e truffa, o derivanti da dolo e/o colpa grave del Conduttore, e/o del sub conduttore e/o del fornitore; h) ammanchi e/o smarrimenti constatai in sede di inventario o di verifica; i) i danni dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio, indicate dal costruttore e/o fornitore degli enti assicurati; j) i danni al singolo bene assicurato per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, fornitore, venditore o locatore dello stesso a tubi o valvole elettronici di qualsiasi genere, a lampade o ad altre fonti di luce, salvo che siano conseguenza diretta di danni risarcibili ad altre parti dei beni assicurati; k) i danni dovuti ad esperimenti, test, e/o prove eseguiti in condizioni determinanti il superamento dei parametri fisici di funzionamento, caratteristici della macchina o impianto, prescritti dalla casa costruttrice; l) i danni verificatisi in conseguenza di smontaggi, montaggi, collaudi e messe a punto nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per i beni mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per i beni fissi; m) i danni alle attrezzature di cantiere verificatisi durante le fasi di carico, scarico e trasporto al di fuori del luogo di impiego; n) i danni ai conduttori elettrici esterni agli enti assicurati; o) i danni attribuibili ad eventi il cui accadimento è certo o a difetti noti al Contraente all’atto della stipulazione e/o all’adesione alla Polizza Convenzione, indipendentemente dal fatto che l’Impresa ne fosse a conoscenza; p) i danni verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità anche locali sia di diritto che di fatto, serrata, salvo che l'Assicurato provi che il danno non ebbe alcun rapporto con tali eventi; q) i danni verificatisi in occasione di scioperi, sommosse, atti di terrorismo o atti di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi; r) i danni verificatisi in occasione di Terremoto, Xxxxxxxx, Eruzione vulcanica; s) i danni da esplosione e scoppio causati da ordigni esplosivi; t) i danni causati da esplosioni e radiazioni nucleari o da contaminazioni radioattive; u) i danni da virus, trojan, malware e similari; v) per le attrezzature di cantiere i danni conseguenti ad abbandono; i danni relativi a beni su natante conseguenti a sommersione o affondamento del natante stesso; le spese per il recupero e/o la rimessa in funzione ancorché conseguenti ad un evento coperto dall’assicurazione; w) danni da furto per i beni elettromedicali ad impiego fisso fissati in muratura; x) i danni indiretti da qualsiasi causa originati. |
Esclusioni Sezione II Responsabilità Civile | |
Esclusioni Sezione II Responsabilità Civile | L'assicurazione non comprende: a) i danni, di cui debba rispondere il Contraente in dipendenza dell'uso degli enti assicurati; b) i danni da furto; c) tutti i rischi di Responsabilità Civile per i quali, a norma di legge, è obbligatoria l'assicurazione; d) i danni dovuti a responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e/o Contraente non derivanti direttamente dalla legge in vigore; e) i danni da inquinamento in genere; f) i danni da asbesto; g) danni dovuti a responsabilità facenti capo all’Assicurato nella sua qualità di costruttore o fornitore dei beni assicurati; h) danni derivanti da detenzione e/o impiego di esplosivi, di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; i) causati da atti vandalici o dolosi, insurrezione, da tumulti popolari, da scioperi, da sommosse, da occupazioni di fabbrica o di edifici in genere, da sequestri, da occupazione militare, da invasione, rappresaglie e/o adozioni di misure da parte di potenze straniere, confische e/o requisizioni e/o sequestro e/o altro provvedimento di un governo o di altra autorità anche locale di diritto o di fatto; j) danni da amianto. |
SOGGETTI ESCLUSI | |
Soggetti esclusi | Relativamente alla Sezione II Responsabilità Civile, non sono considerati terzi: a. il coniuge, i genitori e i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi parente od affine con lui convivente; b. quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori dell'Assicurato e le persone che si trovino con essi in rapporto di parentela o affinità e con essi conviventi; c. le persone che subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio per l’Assicurato o siano in rapporto di dipendenza, anche occasionale, da esso o di collaborazione con esso. d. il conduttore ed il sub conduttore. |
SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI INDENNIZZO | |
Sezione I Danni ai beni | |
Tutti i danni indennizzabili | Scoperto |
Garanzia Furto | Scoperto |
Garanzia eventi socio-politici | Limite di indennizzo, scoperto |
Garanzia alluvione, inondazione, terremoto, maremoto, eruzione vulcanica. | Limite di indennizzo, scoperto |
Terrorismo e Sabotaggio | Limite di indennizzo, scoperto |
Guasto macchina | Scoperto |
Guasto meccanico/elettrico per macchine agricole | Scoperto |
Urto/ribaltamento/collisione di macchine agricole durante l’utilizzo | Scoperto |
Maggiori costi | Limite di indennizzo |
Sezione II Responsabilità civile | |
Danni a cose | Franchigia |
Esemplificazione dell’applicazione di Scoperti e/o Franchigie | |
Esempio − Danno da alluvione stimato pari a € 50.000,00 − Scoperto 20% dell’ammontare del danno con il minimo di € 1.000,00 − Indennizzo liquidabile € 40.000,00 |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro Sezione I Danni ai beni Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro il Contraente e/o il Conduttore si obbliga: a) a darne avviso, entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui ne siano venuti a conoscenza, all’Impresa a mezzo telefax, telegramma, PEC nonché con successiva dettagliata comunicazione scritta allegando copia dell’ordine di acquisto del fornitore, verbali – con relativa attestazione della data – di consegna e collaudo dei beni danneggiati e copia della pagina del tracciato record contenente l’applicazione colpita; in caso di incendio, furto, rapina o sinistro presumibilmente doloso, entro i cinque giorni successivi al giorno in cui ne sono venuti a conoscenza, resta l’obbligo di denuncia, a termini di legge, all’Autorità Giudiziaria, e copia di tale denuncia deve essere trasmessa all’Impresa; b) a fare tutto quanto in suo potere per evitare o limitare il danno; c) conservare le tracce e i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; l’Impresa si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta dell’Impresa, l’Assicurato decade dal diritto all’indennizzo; d) a permettere ogni rilevazione od esame del bene danneggiato; e) a mettere a disposizione tutti i documenti o mezzi di prova dell’esistenza, qualità, valore dei beni assicurati colpiti dal sinistro, nonché dell’avvenimento e dell’importanza del danno. L’inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti a), b), d), e) di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del C.C. Denuncia di sinistro Sezione II Responsabilità Civile Obblighi in caso di sinistro L’Assicurato deve fare denuncia di ciascun sinistro all’Impresa entro 48 ore dal fatto o dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati o possibilmente dei testimoni, nonché la data il luogo e le cause del sinistro. L’Assicurato deve poi far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa nonché, se l’Impresa lo richieda, ad un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità. L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (art.1915 C.C.). |
Assistenza diretta/in convenzione Sezione I non sono presenti prestazioni fornite direttamente all’assicurato da enti/strutture convenzionate con l’impresa Assistenza diretta/in convenzione Sezione II non sono presenti prestazioni fornite direttamente all’assicurato da enti/strutture convenzionate con l’impresa | |
Gestione da parte di altre imprese Sezione I non sono presenti prestazioni fornite direttamente all’assicurato da altre imprese Gestione da parte di altre imprese Sezione II non sono presenti prestazioni fornite direttamente all’assicurato da altre imprese | |
Prescrizione: i diritti derivanti dalla polizza si prescrivono in 2 anni. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio (ad esempio la mancata comunicazione relativa al cambiamento del luogo di utilizzo dell’attrezzatura di sollevamento dall’esterno all’interno di cantieri) possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione. |
Obblighi dell’impresa | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Rimborso | Recesso in caso di sinistro Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al sessantesimo giorno successivo a quello in cui l’indennità è stata pagata o il sinistro è stato altrimenti definito, l’Impresa può recedere – con preavviso di 90 giorni– dalla singola applicazione colpita da sinistro. Trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di efficacia del recesso l’Impresa mette a disposizione del Contraente l’eventuale rateo di premio pagato e non goduto al netto delle imposte relativo alle Singole Adesioni stornate. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Sospensione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Il contratto non prevede il diritto del contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla stipulazione. Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Il prodotto è destinato a soggetti che stipulano contratti di Leasing per l’utilizzo di beni strumentali.
A chi è rivolto questo prodotto?
Quali costi devo sostenere? | |
La quota parte percepita in media dagli intermediari per la commercializzazione del prodotto in oggetto è pari al 15%. | |
COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità: • Con lettera inviata ad Allianz S.p.A. – Pronto Allianz Servizio Clienti – Xxxxxx Xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxx; tramite il sito internet della Compagnia – xxx.xxxxxxx.xx - accedendo alla sezione Reclami; all’indirizzo Pec - xxxxxxx.xxx@xxx.xxxxxxx.xx L’impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni. Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro, potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie. I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari bancari e dei broker e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell’impresa, saranno gestiti direttamente dall’Intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati. Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire ad Allianz S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all’Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx Fax 00.00000.000 - PEC: xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx, corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all’impresa ed il relativo riscontro. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx, alla sezione "Per i Consumatori – RECLAMI – Guida”. I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS contengono: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione (obbligatoria) | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98) |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Non previsti |
Lite transfrontaliera | Nel caso di lite transfrontaliera, tra un Contraente/Assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un’impresa avente sede legale in un altro stato membro, il Contraente/Assicurato può chiedere l’attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internet xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx), oppure, se il Contraente/Assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS che provvede all’inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al reclamante. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
Convenzione Leasing Strumentale All Risks
SG Equipment Finance Italy
N. 78601091
Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario
Edizione 666 – 01/09/2019
Allianz S.p.A. - Sede Legale Largo Xxx Xxxxxx 1, 34123 Trieste - Tel. +39 040 7781.111 - Fax +39 040 7781.311 xxxxxxx.xxx@xxx.xxxxxxx.xx - CF, X.XXX, Reg. Imprese Trieste n.05032630963 - Capitale Sociale euro 403.000.000 i.v. Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00152 - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz - Albo Gruppi Assicurativi
n. 018 - Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE - Monaco
Servizio Clienti
CA- 666-SG-ed.01092019
Retro Copertina - Pagina 2 di 2
Allianz S.p.A. - Sede Legale Largo Xxx Xxxxxx 1, 34123 Trieste - Tel. +39 040 7781.111 - Fax +39 040 7781.311 xxxxxxx.xxx@xxx.xxxxxxx.xx - CF, X.XXX, Reg. Imprese Trieste n.05032630963 - Capitale Sociale euro 403.000.000 i.v. Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00152 - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz - Albo Gruppi Assicurativi
n. 018 - Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE - Monaco
Glossario
Assicurato Per i contratti di locazione finanziaria, locazione operativa e noleggio: il proprietario del bene assicurato, ovvero la Società di Leasing.
Assicurazione Il contratto di assicurazione
Beneficiario Il soggetto nei cui confronti viene pagato l’indennizzo liquidato a termini di Polizza.
Beni Strumentali I beni assicurabili di cui si avvale il Conduttore per lo svolgimento di una attività, in seguito definiti “cose” o “beni”.
Conduttore/Aderente Per i contratti di locazione finanziaria, locazione operativa e noleggio: il Locatario delle cose assicurate che aderisce a questa Convenzione.
Contraente Il soggetto che stipula la Polizza Convenzione ovvero SG EQUIPMENT FINANCE ITALY S.P.A.
Contratto di assistenza tecnica per apparecchiature elettriche e/o elettroniche
Accordo contrattuale scritto tra il Contraente o Assicurato ed il Fornitore (od organizzazioni da esso autorizzate) le cui prestazioni consistono in controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei difetti a seguito di usura, aggiornamento tecnologico, eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di mano d’opera) verificatisi durante l’esercizio senza concorso di cause accidentali ed impreviste.
Contratto di Riferimento Il contratto di locazione finanziaria, locazione operativa e noleggio, stipulato tra il Locatore ed il Conduttore.
Franchigia L’importo che viene detratto dall’indennizzo/risarcimento per ciascun sinistro e che resta a carico dell’Assicurato.
Guasto elettrico Danno accidentale, improvviso e imprevisto che compromette il regolare funzionamento del bene assicurato causato da cortocircuito, sbalzo di tensione, sovraccarico.
Guasto meccanico Danno accidentale, improvviso e imprevisto che compromette il regolare funzionamento del bene assicurato causato da:
- difetti di fusione, del materiale e di costruzione; errori di progettazione e di montaggio, errore di progettazione e calcolo, vizio di materiale;
- incidenti fortuiti di funzionamento quali errata messa a punto, allentamento delle parti, vibrazioni, sollecitazioni anormali, forza centrifuga, grippaggio, colpo di ariete, mancato o difettoso funzionamento di congegni di protezione;
- ostruzione da o introduzione di corpi estranei.
Impresa Allianz S.p.A.
Incendio La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto-estendersi e propagarsi.
Glossario
Indennizzo/Risarcimento La somma dovuta dall’Impresa in caso di danno conseguente ad un sinistro.
Locatario L’Aderente alla Polizza Convenzione che è utilizzatore o Conduttore dei beni assicurati.
Locatore Il Contraente della Polizza Convenzione.
Macchinario ed attrezzature di cantiere – Macchine movimento terra
Il complesso dei macchinari e delle attrezzature assicurabili utilizzati dal Conduttore per lo svolgimento della sua attività in tutti i cantieri in cui si trova ad operare, comprese le macchine operatrici ed escluse le macchine agricole.
Macchinari Enti assicurati in genere.
Macchine agricole Come da definizione dell’Art. 57 del Codice della Strada Dlgs 30.04.1992 nr.
285 e successive modifiche.
Parti accessorie intercambiabili
Dispositivo che, dopo la messa in servizio di un bene strumentale assicurato, è assemblato allo stesso al fine di modificarne la funzione o apportare una nuova funzione, quali, a titolo esemplificativo, forme, matrici, stampi.
Partita Insieme di beni o cose assicurati con un unico capitale.
Polizza Il documento che prova l’assicurazione.
Premio La somma dovuta dall’Assicurato all’Impresa.
Rischio La probabilità che si verifichi il sinistro.
Scoperto La percentuale che per ciascun sinistro viene detratta dall’Indennizzo/Risarcimento e che resta a carico dell’Assicurato.
Singola Adesione Adesione alla Polizza Convenzione da parte dell’Aderente/Conduttore.
Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Subconduttore Le persone e/o soggetti giuridici che in virtù di un contratto scritto, oneroso o meno, stipulato col Conduttore (sub-locazione o sub-noleggio), utilizzano il bene assicurato per lo svolgimento della propria attività.
Trasporto e trasferimento
Lo spostamento del bene assicurato, a bordo di altro mezzo o autonomamente, nel tragitto tra diverse sedi del Conduttore e/o cantieri nei quali viene utilizzato.
Utilizzatore Le persone e/o soggetti giuridici che utilizzano il bene assicurato per lo svolgimento della propria attività.
Condizioni di assicurazione
Indice
1 – NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE 4
2 – CONDIZIONI SPECIALI 14
3 – CONDIZIONI PARTICOLARI 20
4 – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 24
Condizioni di assicurazione
1 – NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
Sezione I - Danni ai beni
Art. 1.1 – Oggetto dell’Assicurazione
L’Impresa, fatte salve le esclusioni di cui all’Art. 1.3 “Esclusioni”, si obbliga - durante il periodo di efficacia della Polizza e secondo la tipologia di garanzia indicata nella Scheda di Polizza - ad indennizzare, nei limiti, alle condizioni e con le modalità che seguono, i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati nuovi od usati, installati, se di tipo fisso, collaudati e pronti per l’uso cui sono destinati, concessi dal Contraente in locazione finanziaria, locazione operativa, noleggio.
La garanzia non è operante per beni adibiti ad uso persona le e a scopo non professionale.
Si intendono assicurati beni nuovi o usati riconducibili alle seguenti 5 (cinque) categorie:
1. Apparecchiature elettromedicali:
a) Elettromedicali ad impiego fisso, Robot per uso chirurgico, Riuniti dentali, Studi medici professionali (arredi), elettromedicali vari ad impiego fisso;
b) Elettromedicali ad impiego fisso fissati in muratura;
c) Elettromedicali ad impiego mobile.
2. Attrezzature di cantiere:
a) Attrezzature di cantiere ad impiego fisso, Motori di cogenerazione, Scambiatori termici industriali, Gru portuali fisse;
b) Attrezzature di cantiere ad impiego mobile, Trattori terminalistici, Gru/carrelli a cavaliere;
c) Sistemi di movimentazione e trasporti interni allo stabilimento industriale;
d) Gru portuali mobili, Gru mobili, Carrelli e movimentatori per container e per trasporto merci, Caricatori;
e) Reach stackers.
3. Macchine utensili ed altri beni ad impiego fisso relativi a:
a) Settore Industriale 1: Metallo, Alimentazione, Pietre, Leganti, Terrecotte, Vetro, Palestre (attrezzature);
b) Settore Industriale 2: Tessile, Abbigliamento, Chimica, Enologico;
c) Settore Industriale 3: Legno, Carta/Cartone, Stampa, Pelle, Plastica, Gomma, Grafico/Cartotecnico.
4. Apparecchiature elettroniche per ufficio (esclusi Elettromedicali):
a) Beni ad impiego fisso: computer, tastiere, mouse, casse acustiche collegate al computer, lettori cd/dvd, modem, plotter, scanner, server, fax, stampanti, calcolatrici, fotocopiatrici, rilevatori di presenze (lettori badge), centrali telefoniche (esclusa la rete di linea), data storage;
b) Impianti di allarme, impianti di videosorveglianza, impianto di condizionamento d’aria ad esclusivo servizio C.E.D.;
c) Personal computer ad impiego mobile.
5. Beni ad impiego fisso:
a) ATM (Automated Teller Machine), cash dispenser;
b) Strumentazione di misurazione ad alta precisione, braccetti di misura;
c) Botti di quercia per vinificazione (barriques);
d) Sistemi antitaccheggio.
6. Macchine agricole
Sono comunque esclusi dalla presente assicurazione:
▪ i beni di cui all’Art. 1.3 “Esclusioni” commi a) ed e),
▪ natanti e cose su di essi installate,
▪ aeromobili e cose su di essi installate,
▪ autoveicoli e mezzi di trasporto e movimentazione in genere, targati e non, macchine/mezzi agricoli targati e non salvo quanto disposto all’Art. 3.6 “Attrezzature di cantiere ad impiego mobile”,
▪ containers,
▪ attrezzature di varo,
▪ ripetitori radio TV,
▪ telefoni cellulari; I-phone e similari; I.pad e similari,
▪ impianti fotovoltaici/solari,
▪ macchine distributrici di ogni genere,
▪ cose di natura estetica e promozionale,
▪ macchinario ed attrezzature operanti in acqua, nel sottosuolo o in galleria,
▪ macchine sperimentali o prototipi,
▪ cassonetti e campane per la raccolta dei rifiuti,
▪ le macchine che, non essendo semoventi, siano installate all’aperto salvo che tale sia la loro normale destinazione e che siano progettate per stare anche all’aperto,
▪ beni locati a persone fisiche non munite di Partita IVA,
▪ beni di valore unitario superiore ad Euro 4.000.000,00.
Qualora nei file forniti dal Contraente siano contenuti beni non assicurabili o comunque esclusi dalla presente Polizza Convenzione l’Impresa non risponde per eventuali danni, fermo il diritto al rimborso del relativo premio pagato al netto delle imposte.
Qualora nei file forniti dal Contraente all’Impresa siano contenuti uno o più beni assicurate riconducibili ad una categoria errata, in caso di sinistro si applicherà quanto previsto dagli artt. 1892, 1893, 1898 del C.C.
Art. 1.2 – Garanzia All Risks
L’Impresa indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da qualunque evento accidentale non espressamente escluso.
Art. 1.3 – Esclusioni
Sono esclusi dalla garanzia:
a) i macchinari non certificati, non collaudati o che non hanno superato tutte le verifiche imposte a termine di legge o soggetti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria;
b) i danni di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
c) i danni di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
d) i danni verificatisi in conseguenza di danni a parti intercambiabili accessorie ed utensileria in genere, a forme, matrici, stampi, mole, xxxxxxxx, funi, corde, cinghie, catene, nastri di trasmissione e simili, pneumatici, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade o altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant'altro di simile; a catalizzatori, filtri, fluidi in genere ad eccezione degli isolanti dei conduttori di elettricità; fili e cavi di collegamento, salvo i cavi elettrici che risultano compresi in garanzia, tubi flessibili, materiali di congiungimento e guarnizione e tutte le parti non metalliche; alle apparecchiature elettroniche;
e) i beni per i quali siano trascorsi più di 10 (dieci) anni dalla loro prima installazione/messa in funzionamento/consegna o ricondizionamento a nuovo;
f) i guasti meccanici e/o elettrici relativamente ai beni di cui al comma 2) ed al comma 5) dell’Art. 1.1 “Oggetto dell’Assicurazione” e per tutti i beni assicurabili per i quali siano trascorsi più di 5 (cinque) anni dal 31 Dicembre dell’anno di fabbricazione;
g) i danni da appropriazione indebita e truffa, o derivanti da dolo e/o colpa grave del Conduttore, e/o del sub conduttore e/o del fornitore;
h) ammanchi e/o smarrimenti constatai in sede di inventario o di verifica;
i) i danni dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio, indicate dal costruttore e/o fornitore degli enti assicurati;
j) i danni al singolo bene assicurato per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, fornitore, venditore o locatore dello stesso a tubi o valvole elettronici di qualsiasi genere, a lampade o ad altre fonti di luce, salvo che siano conseguenza diretta di danni risarcibili ad altre parti dei beni assicurati;
k) i danni dovuti ad esperimenti, test, e/o prove eseguiti in condizioni determinanti il superamento dei parametri fisici di funzionamento, caratteristici della macchina o impianto, prescritti dalla casa costruttrice;
l) i danni verificatisi in conseguenza di smontaggi, montaggi, collaudi e messe a punto nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per i beni mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per i beni fissi;
m) i danni ai beni assicurabili di cui al comma 2) dell’Art. 1.1 “Oggetto dell’Assicurazione” verificatisi durante le fasi di carico, scarico e trasporto al di fuori del luogo di impiego;
n) i danni ai conduttori elettrici esterni agli enti assicurati;
o) i danni attribuibili ad eventi il cui accadimento è certo o a difetti noti al Contraente all’atto della stipulazione e/o all’adesione alla Polizza Convenzione, indipendentemente dal fatto che l’Impresa ne fosse a conoscenza;
p) i danni verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità anche locali sia di diritto che di fatto, serrata, salvo che l'Assicurato provi che il danno non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
q) i danni verificatisi in occasione di scioperi, sommosse, atti di terrorismo o atti di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi;
r) i danni verificatisi in occasione di Terremoto, Xxxxxxxx, Eruzione vulcanica;
s) i danni da esplosione e scoppio causati da ordigni esplosivi;
t) i danni causati da esplosioni e radiazioni nucleari o da contaminazioni radioattive;
u) i danni da virus, trojan, malware e similari;
v) per i beni di cui al comma 2) dell’Art. 1.1 “Oggetto dell’Assicurazione” i danni conseguenti ad abbandono; i danni relativi a beni su natante conseguenti a sommersione o affondamento del natante stesso; le spese per il recupero e/o la rimessa in funzione ancorché conseguenti ad un evento coperto dall’assicurazione;
w) danni da furto per i beni di cui al comma 1) B dell’Art. 1.1 “Oggetto dell’Assicurazione”;
x) i danni indiretti da qualsiasi causa originati.
Art. 1.4 – Validità territoriale
Le garanzie della presente Polizza Convenzione sono operanti nell’ambito dei territori della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.
L’Utilizzatore, previa preventiva richiesta all’Assicurato ed a seguito del benestare da parte dell’Assicurato stesso, può trasferire i beni oggetto della copertura assicurativa nei Paesi membri dell’Unione Europea. In tali Paesi, se l’Assicurato avrà concesso il benestare al trasferimento dei beni, resterà pienamente operativa la copertura assicurativa.
In caso di sinistro indennizzabile avvenuto durante la permanenza in tali Paesi l’importo di minimo scoperto evidenziato all’Art. 4.26 “Franchigie e scoperti della Polizza Convenzione” si intende raddoppiato.
Xxxxx x 00 (xxxxxx) giorni successivi al 31/12 di ogni anno il Contraente si impegna a fornire all’Impresa un file contenente le informazioni relative ai beni all’estero come precisato all’Art. 4.10 “Comunicazioni del Contraente all’Impresa”.
Art. 1.5 - Sanctions Limitations Exclusion Clause
Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell' Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.
Art. 1.6 – Somme assicurate
La somma assicurata per ogni singolo bene assicurato deve essere uguale al relativo prezzo originale di acquisto da parte dell’Assicurato, come da relativa fattura.
A tale somma viene applicata la tassazione imponibile annua di cui all’Art. 4.28 “Tassazione imponibile annua per tipologia di beni assicurati”.
L’IVA è esclusa e potrà essere eventualmente inclusa dall’origine qualora la stessa costituisca, per intero, voce di costo per il proprietario o per Conduttore/Locatario vale a dire non sia a norma di legge in tutto o in parte detraibile da quella dal proprietario dovuta all'Erario in forza dell’ art. 17 del D.P.R. del 26/10/1972 num. 633 e successive modifiche.
Art. 1.7 – Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente e/o il Conduttore si obbliga:
a) a darne avviso, entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui ne siano venuti a conoscenza, all’Impresa a mezzo telefax, telegramma, PEC nonché con successiva dettagliata comunicazione scritta allegando copia dell’ordine di acquisto del fornitore, verbali – con relativa attestazione della data – di consegna e collaudo dei beni danneggiati e copia della pagina del tracciato record contenente l’applicazione colpita; in caso di incendio, furto, rapina o sinistro presumibilmente doloso, entro i cinque giorni successivi al giorno in cui ne sono venuti a conoscenza, resta l’obbligo di denuncia, a termini di legge, all’Autorità Giudiziaria, e copia di tale denuncia deve essere trasmessa all’Impresa;
b) a fare tutto quanto in suo potere per evitare o limitare il danno;
c) conservare le tracce e i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; l’Impresa si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta dell’Impresa, l’Assicurato decade dal diritto all’indennizzo;
d) a permettere ogni rilevazione od esame del bene danneggiato;
e) a mettere a disposizione tutti i documenti o mezzi di prova dell’esistenza, qualità, valore dei beni assicurati colpiti dal sinistro, nonché dell’avvenimento e dell’importanza del danno.
L’inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti a), b), d), e) di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del C.C.
La riparazione del danno può essere iniziata subito dopo l'avviso di accadimento; lo stato dei beni non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato dell’Impresa, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente e/o dal Conduttore, non avvenisse entro 8 (otto) giorni dall'avviso di accadimento, il Contraente e/o il Conduttore possono prendere tutte le misure necessarie.
L’Impresa si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla riparazione e alla sostituzione del bene danneggiato in luogo di risarcire il danno tramite liquidazione dello stesso.
In tal caso l’Impresa deve dare comunicazione scritta all’Assicurato entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della denuncia del sinistro.
Art. 1.8 – Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o il Conduttore che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutti o sottratti beni che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette enti salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
Art. 1.9 – Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato mediante diretto accordo tra l’Impresa e l’Assicurato ovvero, se una delle parti lo richiede, mediante periti nominati rispettivamente uno dall’Impresa e uno dall’Assicurato con apposito atto dal quale risulti il loro mandato.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e anche prima su richiesta di uno di essi.
Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Il terzo perito, su richiesta di uno solo di essi, può essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo.
Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
A richiesta di una delle parti il terzo perito deve essere scelto fuori dalla provincia ove il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà ed è liquidato dall’Impresa alla quale è conferita la facoltà di prelevare la quota a carico dell’Assicurato dall’indennizzo dovutogli.
Art. 1.10 – Mandato dei periti
I Periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se, al momento del sinistro, esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e/o non fossero state comunicate;
c) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati e il valore che i beni assicurati avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’Articolo 1.6 “Somme assicurate”;
d) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Articolo. 1.7 “Obblighi in caso di sinistro”;
e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata, ai sensi dell’Articolo 1.9 “Procedura per la valutazione del danno”, dai due periti di parte, i risultati delle operazioni peritali, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate (da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti).
I risultati delle operazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione o eccezione inerente l’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se il perito dissidente si è rifiutato di sottoscriverla, sempreché il rifiuto sia attestato nello stesso atto di perizia degli altri periti.
I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 1.11 – Determinazione dell’ammontare del danno
A) Nel caso di danni suscettibili di riparazione (sinistri parziali):
per i beni usati:
l’indennizzo è calcolato sulla base del valore della fattura di riparazione comprensiva delle spese di diretta imputazione (quali ad esempio imballaggio. Trasporto, dogana e montaggio), IVA esclusa (potrà essere inclusa solamente se era stata compresa originariamente nella definizione della somma assicurata come da Art. 1.6 “Somme assicurate”), applicando a tale importo una percentuale di riduzione pari al 15% (quindici percento) per ogni anno di età del bene a decorrere dalla data di fabbricazione dello stesso.
per tutti gli altri beni:
l’indennizzo è calcolato sulla base del valore della fattura di riparazione comprensiva delle spese di diretta imputazione (quali ad esempio imballaggio. Trasporto, dogana e montaggio), IVA esclusa (potrà essere inclusa solamente se era stata compresa originariamente nella definizione della somma assicurata come da Art. 1.6 “Somme assicurate”).
B) Nel caso di danni non suscettibili di riparazione (sinistri totali):
per l‘intera durata della copertura, sia per beni nuovi che per beni usati, l’indennizzo è calcolato sulla base dell’ammontare del valore commerciale del bene al momento del sinistro, ma con il limite minimo di corrispettivo dei canoni a scadere alla data dell’ultimo pagamento effettuato dall’Aderente/Conduttore (comprensivo della “quota capitale” e della “quota interessi”) sempreché lo stesso sia in regola con i pagamenti come Art. 4.4 “Decorrenza dell’assicurazione e pagamento del premio della Singola Adesione alla Polizza Convenzione”. Tale importo complessivo comunque non potrà superare la somma assicurata iniziale del Contratto di Riferimento, rilevabile secondo quanto previsto all’Art. 1.6 “Somme assicurate”.
Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando l’ammontare calcolato come al punto A) è uguale o superiore all’ammontare determinato come al punto B).
Sono escluse dalla valutazione del danno le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie ed i costi per eventuali revisioni, modifiche o miglioramenti degli enti colpiti dal sinistro.
In caso di indicazione di somma assicurata diversa rispetto a quanto previsto all’Art. 1.6 “Somme assicurate” si applicherà la regola proporzionale di cui all’art. 1907 del C.C. per l’indennizzo del sinistro.
Agli importi determinati secondo quanto sopra indicato andrà detratto il valore dei residui del sinistro ed applicati scoperti, franchigie, limiti di indennizzo ed ogni altra detrazione prevista dalle condizioni della Polizza Convenzione.
Sezione II – Responsabilità Civile verso Terzi Art. 1.12 – Oggetto della garanzia
L’Impresa, fatte salve le esclusioni di cui al presente articolo, si obbliga durante il periodo di efficacia dell’Assicurazione – sempre che la garanzia sia richiamata nella Scheda di Polizza - a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti dei massimali convenuti ed indicati nella Scheda di Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (comprensivo di capitale, interessi e spese) di danni a lui imputabili in qualità di proprietario dei beni assicurati, involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti ad animali o cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà dei beni assicurati dalla Polizza Convenzione, ferma la detrazione della franchigia per danni a cose indicata nella Scheda di Xxxxxxx.
Non sono considerati terzi:
a) il coniuge, i genitori e i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi parente od affine con lui convivente;
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori dell'Assicurato e le persone che si trovino con essi in rapporto di parentela o affinità e con essi conviventi;
c) le persone che subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio per l’Assicurato o siano in rapporto di dipendenza, anche occasionale, da esso o di collaborazione con esso.
d) il conduttore ed il sub conduttore.
L'assicurazione non comprende:
a) i danni, di cui debba rispondere il Contraente in dipendenza dell'uso degli enti assicurati;
b) i danni da furto;
c) tutti i rischi di Responsabilità Civile per i quali, a norma di legge, è obbligatoria l'assicurazione;
d) i danni dovuti a responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e/o Contraente non derivanti direttamente dalla legge in vigore;
e) i danni da inquinamento in genere;
f) i danni da asbesto;
g) danni dovuti a responsabilità facenti capo all’Assicurato nella sua qualità di costruttore o fornitore dei beni assicurati;
h) danni derivanti da detenzione e/o impiego di esplosivi, di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
i) causati da atti vandalici o dolosi, insurrezione, da tumulti popolari, da scioperi, da sommosse, da occupazioni di fabbrica o di edifici in genere, da sequestri, da occupazione militare, da invasione, rappresaglie e/o adozioni di misure da parte di potenze straniere, confische e/o requisizioni e/o sequestro e/o altro provvedimento di un governo o di altra autorità anche locale di diritto o di fatto;
l) danni da amianto.
Art. 1.13 – Massimale di garanzia
In caso di sinistro risarcibile a termini della presente garanzia l’Impresa non sarà obbligata a risarcire importo superiore ad Euro 2.500.000,00 per sinistro.
Art. 1.14 – Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
L’Assicurato deve fare denuncia di ciascun sinistro all’Impresa entro 48 ore dal fatto o dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.
La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati o possibilmente dei testimoni, nonché la data il luogo e le cause del sinistro.
L’Assicurato deve poi far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa nonché, se l’Impresa lo richieda, ad un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.
L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (art.1915 C.C.).
Art. 1.15 – Gestione delle controversie – Spese legali
L’Impresa assume, fino a quando ne ha l'interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti spettanti all'Assicurato stesso.
Sono a carico dell’Impresa le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di 1/4 del massimale stabilito nella Polizza Convenzione, per il danno al quale si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Impresa ed Assicurato, in proporzione al rispettivo interesse.
L’Impresa non riconosce spese da essa non autorizzate, né spese sostenute dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 1.16 – Pluralità di assicurati – Responsabilità solidale
Nel caso di responsabilità solidale o concorrente con altri soggetti non assicurati ai sensi della presente Polizza, l’assicurazione relativa alla sezione II opera esclusivamente per la quota di danno direttamente imputabile all’Assicurato in ragione della gravità della propria colpa, mentre è escluso dalla garanzia l’obbligo di risarcimento derivante da mero vincolo di solidarietà.
Art. 1.17 – Ambito di operatività
La garanzia prestata con la Sezione II opera unicamente per i contratti di locazione finanziaria, locazione operativa e noleggio.
2 – CONDIZIONI SPECIALI (sempre operanti)
Art. 2.1 – Esclusione delle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica
Ad integrazione di quanto previsto all’Articolo1.3 “Esclusioni”, sono esclusi i danni la cui riparazione rientra normalmente nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica della casa costruttrice, o di organizzazioni da essa autorizzate, anche se detto contratto non è stato sottoscritto dal Contraente o dall’Assicurato.
Art. 2.2 – Franchigia Sezione I – Danni agli enti
Per ogni sinistro risarcibile a termini della “Sezione I – Danni ai beni”, resta a carico dell’Assicurato la Franchigia o lo Scoperto indicato nella Scheda di Polizza.
Art. 2.3 – Franchigia Sezione II – Responsabilità Civile
Per ogni sinistro risarcibile a termini della “Sezione II – Responsabilità Civile”, limitatamente ai danni alle cose, resta a carico dell’Assicurato la Franchigia o lo Scoperto indicato nella Scheda di Polizza.
Art. 2.4 – Precisazioni per enti elettromedicali
Qualora i beni assicurati siano apparecchiature elettromedicali quali:
Risonanza Magnetica Nucleare, Tomografi assiali computerizzati, Apparecchi endoscopici, Litotritori, impianti fisico-medici per odontoiatria,
ferme le esclusioni della Polizza Convenzione, valgono le seguenti disposizioni:
1. Impianti a Risonanza Magnetica Nucleare
L’Impresa indennizza i danni agli impianti a Risonanza Magnetica alle seguenti condizioni:
- che sia in vigore, ed operativo, il contratto di assistenza tecnica completa al momento del sinistro; Inoltre:
- non sono indennizzabili la sostituzione/integrazione/rinnovo delle sostanze refrigeranti quali ad esempio elio, azoto e simili in quanto sostanze soggette al consumo;
- i costi di raffreddamento e/o riscaldamento dei criostati sono assicurati soltanto se derivanti direttamente da un danno materiale diretto indennizzabile all’impianto. I congelamenti non vengono considerati danni indennizzabili;
- il software standard fornito con l’impianto dal costruttore ovvero i relativi costi di rimpiazzo sono compresi nella garanzia assicurativa soltanto qualora esso sia considerato nella somma assicurata.
2. Tomografi assiali computerizzati
Relativamente agli impianti di tomografia assiale l’Impresa indennizza eventuali danni soltanto se è in vigore, ed operativo, il contratto di assistenza tecnica completa al momento del sinistro.
Relativamente agli impianti di tomografia assiale computerizzata, a parziale integrazione dell’Art. 1.3 “Esclusioni” si intendono escluse dalle garanzie tutte:
- le sostanze refrigeranti;
- i costi di riscaldamento e/o raffreddamento dei criostati, salvo il caso in cui siano direttamente derivanti da danno risarcibile materiale e diretto alla macchina o ad impianto assicurato;
- i danni da congelamento;
- tubi radiogeni.
Si precisa, inoltre, che il sistema operativo e/o il software standard fornito dalla casa costruttrice, se acquistati insieme alla macchina (relativamente ai soli costi di ricostruzione e/o rimpiazzo) sono compresi in garanzia esclusivamente in caso di danno totale alla macchina assicurata ed alla condizione che siano considerati nella somma assicurata.
3. Apparecchi endoscopici
Relativamente agli apparecchi endoscopici le garanzie della Polizza Convenzione si intendono operative solo se:
- gli apparecchi vengono protetti dai danni da morsicatura durante l’intera durata dell’esame;
- gli accessori (esempio pinze, sonde) vengono introdotti se l’endoscopio non è contorto;
- l’esame manuale della tenuta stagna viene eseguito sempre prima di ogni pulizia generale come prescritto dalle istruzioni per l’uso fornite dalla ditta produttrice;
- vengono rispettate tutte le regole per l’utilizzo, la cura e la conservazione fornite dalla ditta produttrice.
4. Litotritori
Relativamente ai litotritori, sono esclusi dall’assicurazione i danni ai componenti necessari alla trasmissione al paziente delle onde d’urto, quali i sacchetti d’acqua, le testine delle onde d’urto, gli elettrodi, il dispositivo di carica e scarica e il generatore delle onde d’urto, salvo che siano in diretta connessione con danni indennizzabili, verificatisi anche alle altre componenti dell’apparecchiatura assicurata.
5. Impianti fisico-medici per odontoiatria
Relativamente agli impianti fisico-medici per odontoiatria sono esclusi dall’assicurazione i danni a testate di turbine, a pezzi angolari per trapani e a tutti i pezzi che vengono a contatto con la bocca, salvo che siano in diretta connessione con danni indennizzabili, verificatisi anche nelle altre componenti dell’impianto o apparecchiatura assicurati.
Relativamente agli impianti e apparecchiature elettromedicali in genere, sono esclusi dall’assicurazione i danni alle sonde, ai microfoni, agli elettrodi, alle testine, ai cavetti di misurazione e alle parti accessorie intercambiabili, salvo che siano in diretta connessione con danni indennizzabili, verificatisi anche alle altre componenti dell’impianto o apparecchiatura assicurati
Art. 2.5 – Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici o dolosi
A parziale deroga dell’Articolo 1.3 “Esclusioni” comma q), l’Impresa risponde dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici o dolosi esclusi quelli verificatisi in occasione di furto.
La presente estensione non è operante per gli enti di cui all’Art. 1.1 “Oggetto dell’assicurazione” comma 5 a).
Ferme restando tutte le altre esclusioni previste dall’Art 1.3 “Esclusioni”, l’Impresa non risponde dei danni:
a) causati da dolo del Contraente, dell’Assicurato, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
b) verificatisi in occasione di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.
L’Impresa e l’Assicurato hanno la facoltà di recedere in qualunque momento dalla copertura assicurativa prestata con la presente Condizione Speciale mediante preawiso di 30 (trenta) giorni da inviarsi tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
In caso di recesso da parte dell’Impresa, questa provvede al rimborso della parte di premio pagata e non goduta, al netto delle imposte, relativamente alla garanzia prestata con la presente Condizione Speciale, dalla data di decorrenza dello storno alla data di termine del periodo per il quale il premio è stato pagato.
La presente garanzia è prestata al tasso imponibile annuo dello 0,15 permille già compreso nei tassi imponibili indicati nella Polizza Convenzione.
La garanzia è prestata, per singolo sinistro e per singolo ente assicurato, sino a concorrenza dell’80% della somma assicurata per ciascun bene e previa applicazione dello scoperto del 10% dell’indennizzo col minimo pari all’importo evidenziato nella scheda di Polizza.
Art. 2.6 – Terrorismo e sabotaggio organizzato
A parziale deroga dell’Art. 1.3 “Esclusioni” comma q), l’Impresa risponde dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da atti di terrorismo e sabotaggio organizzato con esclusione di quelli direttamente od indirettamente originati da contaminazione biologica e/o chimica e ferme restando tutte le altre delimitazioni ed esclusioni previste in Polizza.
La presente estensione non è operante per gli enti di cui all’Art. 1.1 “Oggetto dell’assicurazione” comma 5 a).
Per atto di terrorismo s’intende, ai sensi di questa clausola, l’uso di violenza, atto o minaccia, per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici o etnici da parte di una persona o un gruppo di persone che agiscono per conto proprio, su incarico o d’intesa con un’organizzazione od organizzazioni, un governo o governi, con l’intenzione di esercitare influenza su un governo e/o intimorire l’opinione pubblica o parte di essa.
Per contaminazione s’intende ai sensi di questa clausola l’inquinamento, l’avvelenamento o il mancato uso od uso parziale di beni a causa dell’impiego di sostanze chimiche e/o biologiche.
L’Impresa e l’Assicurato hanno la facoltà di recedere in qualunque momento dalla copertura assicurativa prestata con la presente Condizione Speciale mediante preawiso di 30 (trenta) giorni da inviarsi tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
In caso di recesso da parte dell’Impresa, questa provvede al rimborso della parte di premio pagata e non goduta, al netto delle imposte, relativamente alla garanzia prestata con la presente Condizione Speciale, dalla data di decorrenza dello storno alla data di termine del periodo per il quale il premio è stato pagato.
La presente garanzia è prestata al tasso imponibile annuo dello 0,10 permille già compreso nei tassi imponibili indicati nella Polizza Convenzione.
La garanzia è prestata, per singolo sinistro e per singolo ente assicurato, sino a concorrenza dell’80% della somma assicurata per ciascun bene (da intendersi quale sub limite della Condizione Speciale Art.
2.5 “Scioperi, sommosse, tumulti popolati, atti vandalici o dolosi”) e previa applicazione, per singolo sinistro, dello scoperto del 10% dell’indennizzo col minimo col minimo pari all’importo evidenziato nella scheda di Polizza.
Art. 2.7 – Terremoto
A parziale deroga dell’Art. 1.3 “Esclusioni” comma r) l’Impresa indennizza i danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, ai beni assicurati causati da Xxxxxxxxx, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
L’Impresa non indennizza i danni:
a) da eruzione vulcanica, da inondazione, da alluvione, da xxxxxxxx;
b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse ai diretti effetto del terremoto sugli enti assicurati.
Agli effetti della presente garanzia, le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo sinistro”.
L’Impresa e l’Assicurato hanno la facoltà di recedere in qualunque momento dalla copertura assicurativa prestata con la presente Condizione Speciale mediante preawiso di 30 (trenta) giorni da inviarsi tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
In caso di recesso da parte dell’Impresa questa provvede al rimborso della parte di premio pagata e non goduta, al netto delle imposte, relativamente alla garanzia prestata con la presente Condizione Speciale, dalla data di decorrenza dello storno alla data di termine del periodo per il quale il premio è stato pagato.
La presente garanzia è prestata al tasso imponibile annuo dello 0,20 permille già compreso nei tassi imponibili indicati nella Polizza Convenzione.
La garanzia è prestata, per singolo sinistro e per singolo ente assicurato, sino a concorrenza del 60% della somma assicurata per ciascun bene e previa applicazione dello scoperto del 10% dell’indennizzo col minimo pari all’importo evidenziato nella scheda di Polizza.
Art. 2.8 - Xxxxxxxx ed Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
A parziale deroga dell'Art. 1.3 "Esclusioni" comma r), l’Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dai beni assicurati per effetto di Maremoto ed Eruzioni vulcaniche, ferme restando tutte le altre delimitazioni ed esclusioni previste nella Polizza Convenzione.
L’Impresa e l’Assicurato hanno la facoltà di recedere in qualunque momento dalla copertura assicurativa prestata con la presente Condizione Speciale mediante preawiso di 30 (trenta) giorni da inviarsi tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
In caso di recesso da parte dell’Impresa questa provvede al rimborso della parte di premio pagata e non goduta, al netto delle imposte, relativamente alla garanzia prestata con la presente Condizione Speciale, dalla data di decorrenza dello storno alla data di termine del periodo per il quale il premio è stato pagato.
La presente garanzia è prestata al tasso imponibile annuo dello 0,05 permille già compreso nei tassi imponibili indicati nella Polizza Convenzione.
La garanzia è prestata, per singolo sinistro e per singolo ente assicurato, sino a concorrenza del 50% della somma assicurata per ciascun bene e previa applicazione dello scoperto del 10% dell’indennizzo col minimo pari all’importo evidenziato nella scheda di Polizza.
Art. 2.9 – Inondazione, Alluvione, Allagamento
L’Impresa risponde dei danni da Inondazione, Alluvione, Allagamento.
L’Impresa e l’Assicurato hanno la facoltà di recedere in qualunque momento dalla copertura assicurativa prestata con la presente Condizione Speciale mediante preawiso di 30 (trenta) giorni da inviarsi tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
In caso di recesso da parte dell’Impresa, questa provvede al rimborso della parte di premio pagata e non goduta, al netto delle imposte, relativamente alla garanzia prestata con la presente Condizione Speciale, dalla data di decorrenza dello storno alla data di termine del periodo per il quale il premio è stato pagato.
La presente garanzia è prestata al tasso imponibile annuo dello 0,15 permille già compreso nei tassi imponibili indicati nella Polizza Convenzione.
La garanzia è prestata, per singolo sinistro e per singolo ente assicurato, sino a concorrenza dell’80% della somma assicurata per ciascun bene e previa applicazione dello scoperto del 10% dell’indennizzo col minimo pari all’importo evidenziato nella scheda di Polizza.
Art. 2.10 – Inondazione, Alluvione, Allagamento di centrali idroelettriche
Ad integrazione dell’Art. 1.3 “Esclusioni”, l’Impresa non risponde dei danni causati da inondazione, alluvione, allagamento ed impantanamento, anche se verificatisi in seguito a rotture di condotte forzate, di organi di chiusura, carcasse di turbine idrauliche o pompe, indipendentemente dagli eventi che hanno originato il sinistro.
Art. 2.11 – Colpa grave del Conduttore
A parziale deroga dell’Articolo 1.3 “Esclusioni” comma g) la garanzia copre i danni causati con colpa grave del Conduttore/Locatario, del Subconduttore/Sublocatario.
Art. 2.12 – Macchine agricole
La polizza assicura anche le macchine agricole definite dalla relativa voce delle ‘Definizioni’.
Ferme tutte le esclusioni di polizza, a parziale deroga del disposto di cui all’Art. 1.3 “Esclusioni” comma f) sono indennizzabili i danni da guasto meccanico/elettrico come definiti nelle ‘Definizioni’ sempreché il bene danneggiato abbia una vetustà inferiore ad anni 5 (cinque) dal 31 Dicembre dell’anno di fabbricazione.
In caso di Guasto meccanico, il Conduttore si obbliga fornire all’Impresa la copia della documentazione rilasciata dal riparatore del bene colpito dal sinistro nel quale dichiara che il danno subito dall’ente non è coperto dalla garanzia fornita dal costruttore/fornitore dello stesso.
Si intendono in garanzia i danni da urto, ribaltamento e collisione avvenuti durante l’utilizzo dei beni assicurati. La garanzia urto, ribaltamento e collisione si intende esclusa per le mietitrebbie/macchine autolivellanti.
Sono sempre esclusi i danni ai gruppi frizione.
Relativamente ai danni da furto l’indennizzo sarà effettuato, per singolo sinistro, previa detrazione di un importo pari al 20% dell’indennizzo medesimo con il minimo pari all’importo della franchigia indicata nella scheda di Polizza, fermo il disposto di cui all’Art. 3.1 “Beni strumentali concessi in sub-locazione o sub- noleggio”.
Qualora il/i bene/i assicurato/i debba/no operare in aree non interdette al traffico o alla libera circolazione la copertura assicurativa è operante a condizione che siano adottate, da parte del Conduttore del bene, tutte le misure di sicurezza necessarie previste da leggi, regolamenti, per la prevenzione dei danni a/da Terzi e a/da veicoli in transito.
Resta in ogni caso ferma l'esclusione relativa ai danni al/i bene/i assicurato/i e/o a terzi conseguenti alla circolazione su pubblica via.
2.13 – Cyber Clause
Definizioni (eventi Cyber):
Violazione della Privacy e dei Dati: l’accesso o la trasmissione non autorizzata di Dati personali detenuti e controllati dall’Assicurato o per i quali l’Assicurato sia responsabile ai sensi di legge in materia di Privacy e Protezione dei Dati.
Violazione del Sistema Informatico: l’accesso non autorizzato ad un Sistema informatico, ovvero l’uso fraudolento o non autorizzato dello stesso o di infrastrutture di Sistema da parte di Terzi o da parte di personale autorizzato con l’intento di sabotare i Dati stessi
Sono esclusi i danni materiali e immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:
1. perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;
2. indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati;
3. interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai danni e/o eventi di cui ai precedenti punti 1. e 2.;
4. utilizzo di cripto valute;
5. violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio marchio, diritto d’autore, brevetto, ecc.).
causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a:
a) uso di Internet o intranet;
b) trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni;
c) computer virus o software simili (es. xxxxxx, vermi, ecc.);
d) uso di indirizzi Internet, siti-web o intranet;
e) qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi Internet, siti-web o intranet;
Sono esclusi i danni immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:
I. “Violazione della Privacy e dei Dati”;
II. “Violazione del Sistema Informatico”.
3 – CONDIZIONI PARTICOLARI
Art. 3.1 – Beni strumentali concessi in sub-locazione o sub-noleggio
Ferme tutte le esclusioni di Polizza la copertura è operante qualora i beni assicurati siano concessi in sublocazione (o in subnoleggio) purché la sublocazione o il subnoleggio sia stata autorizzata per iscritto dal Contraente e purché la cessione avvenga ad un unico sublocatario (è esclusa in ogni caso la sub- sublocazione e il sub-subnoleggio).
Per sinistri derivanti da o verificatisi in occasione di furto e/o rapina (sia parziali che totali), urto, caduta che colpiscano i suddetti beni sublocati/subnoleggiati verrà applicato, per ogni sinistro e per ogni bene colpito dal sinistro, lo scoperto del 30% (trentapercento) dell’indennizzo con il minimo pari alla franchigia indicata nella scheda di Polizza.
Art. 3.2 – Maggiori costi
A maggior precisazione dell’Art. 1.11 “Determinazione dell’ammontare del danno”, in caso di danno parziale sono indennizzabili i maggiori costi sostenuti e documentati per:
a) lavoro straordinario, notturno, festivo;
b) qualora il bene non sia in condizioni tali da potersi spostare autonomamente, spese di trasporto dal luogo dell’immobilizzo al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice;
c) un trasporto di eventuali pezzi di ricambio (esclusi i trasporti aerei);
d) noleggio di un bene equivalente al bene assicurato per caratteristiche, prestazioni e rendimento;
limitatamente al periodo necessario alla riparazione del bene danneggiato.
La garanzia è prestata, per singolo sinistro e per singolo ente assicurato, sino a concorrenza del 20% del danno indennizzabile, al lordo dell’eventuale franchigia prevista, col massimo di Euro 2.500,00.
Art. 3.3 – Ubicazione e conservazione delle cose assicurate
E’ facoltà del Conduttore cambiare l’ubicazione dei beni assicurati, rispetto a quella di consegna del bene, previa comunicazione al Contraente.
Tale comunicazione non è necessaria per i beni concessi a noleggio, per quelli che per natura o destinazione sono ad impiego mobile od oggetto di utilizzo in diverse ubicazioni, nonché per diversa collocazione delle cose assicurate nell’ambito delle sedi operative del Conduttore.
Rimane fermo l’obbligo dell’adeguata conservazione dei beni che comunque non devono essere posti in luoghi non conformi alle norme di utilizzo degli stessi.
Restano comunque fermi i disposti degli art. 1.4 “Validità territoriale” e 1.5 “Sanctions Limitations Exclusion Clause”.
Art. 3.4 – Beni ad impiego mobile
Fermo il disposto dell’Art. 3.3 “Ubicazione e conservazione delle cose assicurate” e dell’Art. 1.4 “Validità territoriale”, relativamente ai beni ad impiego mobile appartenenti alle categorie 1C e 4C di cui all’Art. 1.1 “Oggetto dell’Assicurazione” assicurati alle partite indicate in Polizza, la garanzia viene estesa, a parziale deroga dell’Art. 1.3 “Esclusioni” comma l), ai danni verificatisi durante il trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, e ai danni verificatisi durante l’utilizzo al di fuori dell’ubicazione indicata nella Singola Adesione alla Polizza Convenzione.
La garanzia è operante a condizione che tali beni, per natura e costruzione, possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione.
Non sono indennizzabili i danni di rottura di filamenti di valvole o tubi.
La garanzia non opera in caso di smarrimento e/o furto con destrezza.
Durante il trasporto su autoveicoli, la garanzia è operante, limitatamente ai danni di furto, tentato o consumato, a condizione che l’autoveicolo:
a) sia provvisto di tetto rigido;
b) durante le temporanee assenze del Contraente e/o del Conduttore/Aderente, sia chiuso a chiave con i cristalli completamente rialzati e si trovi in una rimessa chiusa a chiave oppure in una rimessa pubblica custodita o in un parcheggio custodito;
c) il furto avvenga mediante scasso dei mezzi di chiusura del veicolo;
d) durante le assenze del Contraente e/o del Conduttore/Aderente dalle ore 22.00 alle ore 07.00 l’autoveicolo, aventi le caratteristiche al punto a) della suddetta Condizione Speciale, sia chiuso a chiave
con i cristalli completamente rialzati i congegni di fermo e sistema di antifurto in funzione e si trovi in rimessa chiusa a chiave oppure in una rimessa pubblica custodita o in un parcheggio custodito.
All’interno dei locali i danni da furto sono indennizzabili unicamente a condizione che vengano perpetrati mediante rottura o scasso dei mezzi di chiusura esterni al fabbricato e/o interni dei locali stessi contenenti gli enti assicurati, oppure mediante rottura o scasso dei mobili nei quali fosse stata eventualmente riposta l’apparecchiatura assicurata.
Per ogni singolo sinistro indennizzabile da furto (tentato o consumato) o rapina, urto o caduta si applica lo scoperto del 20% del danno col minimo pari alla franchigia indicata nella scheda di polizza, fermo il disposto di cui all’Art. 3.1 “Beni strumentali concessi in sub-locazione o sub-noleggio”.
Art. 3.5 – Danni da furto
Fermo il disposto di cui all’Art. 1.3 “Esclusioni” comma w), relativamente ai beni di cui alle categorie 1A, 4A e 4B dell’Art. 1.1 “Oggetto dell’Assicurazione”, limitatamente ai danni di furto, tentato o consumato, la garanzia è prestata alle condizioni che ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti i beni assicurati, situata linea verticale a meno di 4 m dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili, per via ordinaria, senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti di sicurezza, o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure sia protetta da inferriate fissate nel muro.
Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm2 e con lato minore non superiore a 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli, ovvero di superficie non superiore a 400 cm2.
Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm2.
Se detti mezzi di chiusura non esistono o non corrispondono ai requisiti sopra indicati, o non sono messi in funzione, l’indennizzo sarà effettuato, per singolo sinistro, previa detrazione di un importo pari al 20% dell’indennizzo medesimo con il minimo pari all’importo della franchigia indicata nella scheda di Polizza; fermo il disposto di cui all’Art. 3.1 “Beni strumentali concessi in sub-locazione o sub-noleggio”.
Sono parificati ai danni di furto i danneggiamenti agli impianti e alle apparecchiature assicurati, provocati in occasione del tentato o consumato furto.
Relativamente ai beni di cui al comma 2) e comma 6) dell’Art. 1.1 “Oggetto dell’assicurazione”, ferme tutte le altre esclusioni della Polizza Convenzione, l’indennizzo sarà effettuato, per singolo sinistro, previa detrazione di un importo pari al 20% dell’indennizzo medesimo con il minimo pari all’importo della franchigia indicata nella scheda di Polizza, fermo il disposto di cui all’Art. 3.1 “Beni strumentali concessi in sub-locazione o sub-noleggio”.
Relativamente ai beni di cui al comma 3) dell’Art. 1.1 “Oggetto dell’assicurazione”, ferme tutte le altre esclusioni della Polizza Convenzione, l’indennizzo sarà effettuato, per singolo sinistro, previa detrazione di un importo pari al 5% dell’indennizzo medesimo con il minimo pari all’importo della
franchigia indicata nella scheda di Xxxxxxx, fermo il disposto di cui all’Art. 3.1 “Beni strumentali concessi in sub-locazione o sub-noleggio”.
Relativamente ai beni di cui al comma 5) dell’Art. 1.1 “Oggetto dell’assicurazione”, ferme tutte le altre esclusioni della Polizza Convenzione, l’indennizzo sarà effettuato, per singolo sinistro, previa detrazione di un importo pari al 20% dell’indennizzo medesimo con il minimo pari all’importo della franchigia indicata nella scheda di Polizza, fermo il disposto di cui all’Art. 3.1 “Beni strumentali concessi in sub-locazione o sub-noleggio”.
Relativamente alla garanzia furto si precisa che, in riferimento ai beni di cui al comma 5) paragrafo a), è escluso il contenuto dei beni assicurati.
Art. 3.6 – Attrezzature di cantiere ad impiego mobile
Relativamente ai beni di cui all’Art. 1.1 “Oggetto dell’assicurazione” appartenenti alla categoria 2 ‘Attrezzature di cantiere’ comma b), fatte salve le esclusioni di polizza e fermo il disposto dell’Art. 3.3 “Ubicazione e conservazione dei beni assicurati” e dell’Art. 1.4 “Validità territoriale”, l’assicurazione è operante sia per beni targati con targa gialla (ovvero beni non circolanti su strada) sia per beni targati con targa bianca (ovvero beni circolanti su strada).
Qualora il/i bene/i assicurato/i debba/no operare in aree non interdette al traffico o alla libera circolazione la copertura assicurativa è operante a condizione che siano adottate, da parte del Conduttore del bene, tutte le misure di sicurezza necessarie previste da leggi, regolamenti, contratti d’appalto e da richieste specifiche del committente o del direttore dei lavori, per la prevenzione dei danni a/da Terzi e a/da veicoli in transito.
Resta in ogni caso ferma l'esclusione relativa ai danni al/i bene/i assicurato/i e/o a terzi conseguenti alla circolazione su pubblica via.
Art. 3.7 – Beni con più di 10 anni di vetustà
Relativamente ai beni assicurabili che alla data di ingresso in copertura non rientrino nelle esclusioni di cui all’Art. 1.3 “Esclusioni comma e) ma, durante il periodo di garanzia, raggiungano tale limite di vetustà, il tasso di premio da corrispondere resterà invariato fino alla scadenza della copertura ma da tale data il minimo di scoperto per tutte le garanzie prestate (fermo l’importo del minimo scoperto) si intenderà elevato al 20%. Dove tale percentuale sia già prevista, il minimo scoperto si intenderà elevato al 30%.
Art. 3.8 – Limiti di indennizzo della Polizza Convenzione
Fermo il disposto dell’Art. 4.11 “Limite massimo dell’indennizzo” in caso di sinistro indennizzabile a termini della Polizza Convenzione l’Impresa non sarà obbligata ad indennizzare importo superiore ad Euro 4.000.000,00 per singola ubicazione dei beli locati.
Sono fissati inoltre, relativamente alla ‘Sezione I – Danni ai beni’ i seguenti limiti di indennizzo per sinistro e per annualità assicurativa per l’intera Convenzione:
per danni da Eventi Sociopolitici (Art. 2.5): Euro 15.000.000,00;
per danni da Terrorismo e Sabotaggio organizzato (Art. 2.6): Euro 10.000.000,00 con sottolimite per singola ubicazione pari al 50% della relativa somma assicurativa;
per xxxxx xx Xxxxxxxxx (Art. 2.7): Euro 15.000.000,00;
per xxxxx xx Xxxxxxxx ed Xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Art. 2.8): Euro 10.000.000,00 per Inondazione, Alluvione, Allagamento (Art. 2.9): Euro 15.000.000,00;
per Eventi atmosferici: Euro 15.000.000,00;
per danni da Urto/ribaltamento/collisione durante l’utilizzo (Art. 2.12): Euro 1.000.000,00 per Maggiori costi (Art. 3.2): Euro 150.000,00;
Relativamente alla ‘Sezione II – Garanzia di responsabilità civile’ il limite di indennizzo per annualità assicurativa per l’intera Convenzione si intende pari ad Euro 15.000.000,00.
Art. 3.9 – Limite di indennizzo per singolo bene in base alla tariffa
Ferme le condizioni tutte della Polizza Convenzione si precisa che il limite di indennizzo, per singolo bene, per sinistro e per annualità assicurativa, in base alle disposizioni contenute nel Contratto di Leasing sottoscritto dal Conduttore, è pari:
A. al “valore intero”;
B. al “debito residuo”
in base alla tariffa opzionata dal cliente evidenziata all’Art. 4.28 “Tassazione imponibile annua per tipologia di beni assicurati”.
Per debito residuo si intende la quota di capitale del bene che risulta ancora da rimborsare alla Società di Leasing risultante dal piano di ammortamento dello stesso.
4 – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 4.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione della Polizza Convenzione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 codice civile.
Art. 4.2 – Decorrenza dell’assicurazione e pagamento del premio della Polizza Convenzione
La Polizza Convenzione ha durata di un anno ed ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati dal Contraente come attestato da apposita ricevuta rilasciata dall’Impresa altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive, la Polizza Convenzione e tutte le singole applicazioni emesse (anche se per esse il premio risulta pagato) restano sospese dalle ore
24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprendono vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fino alle successive scadenze.
I Premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza Convenzione oppure all’Impresa e sono dovuti per l’intera annualità anche se sono frazionati in più rate.
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
Trascorsi 30 giorni da quello della scadenza del premio l’Impresa ha il diritto alla risoluzione unilaterale alla Polizza Convenzione con comunicazione da inviare al Contraente tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure ha il diritto di esigere giudizialmente l’esecuzione.
Art. 4.3 – Consegna della documentazione precontrattuale e contrattuale
Ai sensi dell’Art. 30 Reg. ISVAP 35/2010 prima della sottoscrizione del Modulo di adesione, il Contraente consegna all’Aderente/Conduttore la copia del Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa, le Condizioni di Assicurazione ed il Modulo di Adesione.
Art. 4.4 - Decorrenza dell’assicurazione e pagamento del premio della Singola Adesione alla Polizza Convenzione
Prima della sottoscrizione del Modulo di adesione, l’Aderente/Conduttore riceve dal Contraente la copia del Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa, le Condizioni di Assicurazione ed il Modulo di Adesione.
L’assicurazione relativa alla Singola Adesione alla Polizza Convenzione ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui l’Aderente/Conduttore sottoscrive il Modulo di Adesione, presso il Contraente, o del giorno di sottoscrizione del verbale di consegna del bene al Conduttore, se posteriore, a condizione che sia stato pagato il premio relativo alla Polizza Convenzione dal Contraente.
La sottoscrizione del Modulo di Adesione deve avvenire entro 30 (trenta) giorni successivi alla decorrenza del contratto di locazione finanziaria, locazione operativa o noleggio.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive della Polizza Convenzione, la stessa Convenzione e tutte le singole applicazioni emesse (anche se per esse il premio risulta pagato) restano sospese dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprendono vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fino alle successive scadenze.
Se il Contraente o l’Aderente/Conduttore non paga i premi o le rate di Premio successive, l’assicurazione relativa alla Singola Adesione (anche se il premio relativo alla Polizza Convenzione risulta pagato) resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fino alle successive scadenze.
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico dell’Aderente/Conduttore.
I Premi raccolti dal Contraente devono da questi essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure all’Impresa.
Art. 4.5 – Proroga della Polizza Convenzione
In mancanza di disdetta da parte del Contraente o dell’Impresa, da comunicarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza, la Polizza Convenzione si intende tacitamente rinnovata per una annualità ed analogamente per le annualità successive.
Inoltre, fermi i termini temporali e modalità di comunicazione indicate in Polizza Convenzione, l’Impresa ha la facoltà di recedere dalla Polizza Convenzione – e quindi da tutte le Singole Adesioni in essere, anche se non colpite da sinistro – a condizione che l’andamento tecnico complessivo, misurato dal rapporto sinistri a premi relativo all’ultimo triennio di copertura assicurativa o minor periodo trascorso, risulti pari o superiore all’80% (ottantapercento).
L’importo totale dei sinistri è costituito dalla sommatoria dei sinistri liquidati più i sinistri a riserva. L’importo totale dei premi è costituito dalla sommatoria dei premi imponibili pagati all’Impresa.
Il Contraente comunica all’Impresa, nei modi e nei tempi previsti dalla Polizza Convenzione, l’elenco delle Singole Adesioni per le quali l’assicurazione cessa nel periodo di assicurazione in corso (nei termini previsti dal seguente Art. 4.7 “Termine della singola adesione”); per esse il premio è dovuto in proporzione al periodo di tempo per il quale si è goduto delle garanzie della Polizza Convenzione.
Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferisce al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.
Art. 4.6 – Proroga della Singola Adesione
In mancanza di disdetta al Contraente da parte dell’Aderente/Conduttore da comunicarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza di ogni periodo di assicurazione, la Singola Adesione alla Polizza Convenzione si intende tacitamente rinnovata per una annualità ed analogamente per le annualità successive fino al termine del Contratto di Riferimento.
La Singola Adesione si intende in garanzia anche se viene prorogata oltre la scadenza sempreché tale proroga sia autorizzata per iscritto e tale documentazione venga a messa a disposizione dell’Impresa a semplice richiesta.
Inoltre, l’Impresa, come meglio precisato nell’Art. 4.5 “Proroga della Polizza Convenzione”, ha la facoltà di recedere totalmente dalla Polizza Convenzione – e quindi da tutte le Singole Adesioni in essere, anche se non colpite da sinistro – a condizione che l’andamento tecnico complessivo, misurato dal rapporto sinistri a premi relativo all’ultimo triennio di copertura assicurativa o minor periodo trascorso, risulti pari o superiore all’80% (ottantapercento).
L’importo totale dei sinistri è costituito dalla sommatoria dei sinistri liquidati più i sinistri a riserva.
L’importo totale dei premi è costituito dalla sommatoria dei premi imponibili pagati all’Impresa.
Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferisce al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.
Art. 4.7 - Termine della Singola Adesione
La Singola Adesione alla Polizza Convenzione cessa automaticamente alla scadenza originariamente prevista dal Contratto di Riferimento o alla scadenza della eventuale ulteriore proroga, oppure, se antecedente, cessa al momento del riscatto del bene assicurato da parte dell’Aderente/Conduttore o al momento della risoluzione o cessazione del Contratto di Riferimento per qualsiasi motivo, compreso il caso di inadempimento dell’Aderente/Conduttore.
Nei casi di cessione del Contratto di Riferimento, sempreché sia stato autorizzato per iscritto dal Contraente, ferme tutte le esclusioni e condizioni della Polizza Convenzione, la copertura assicurativa stipulata dall’Aderente/Conduttore originario viene trasferita integralmente al nuovo Conduttore/Aderente previa la sottoscrizione di un nuovo modulo di adesione.
Art. 4.8 – Premio di Convenzione, premio anticipato e premio di regolazione
Il premio, convenuto sulla base degli elenchi forniti dall'Assicurato all’Impresa come da Art. 4.10 “Comunicazioni del Contraente all’Impresa”, viene anticipato in xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx minimo anticipato - comunque acquisito - ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo (premio annuo di regolazione) in base alla procedura di seguito riportata.
A) Premio annuale di Convenzione:
il premio lordo dovuto per ogni annualità viene calcolato sommando i premi ottenuti dal prodotto del valore di ciascun bene assicurato per il rispettivo tasso imponibile annuo a cui vanno aggiunte le imposte di Legge d è applicato in proporzione all'effettiva durata del periodo di copertura (con una durata minima pari ad un mese).
B) Premio minimo anticipato:
Il premio minimo anticipato, comunque acquisito dall’Impresa, è stabilito in accordo col Contraente;
C) Regolazione annuale del premio
Fermo il disposto di cui all’Art. 4.10 “Comunicazioni del Contraente all’Impresa”, il Contraente, si obbliga a notificare all’Impresa entro 90 (novanta) giorni dal 31 dicembre di ogni annualità, l’importo complessivo dei premi lordi afferenti i beni in copertura nell’annualità appena trascorsa.
Alo scadere di ogni annualità l’Impresa emetterà l’atto che comprenderà:
- il rateo di premio intercorrente tra la data di entrata in copertura dei beni assicurati nell’annualità trascorsa e la scadenza della stessa annualità (31/12);
- il rateo di premio dei contratti cessati nell’annualità trascorsa;
- il premio annuale relativo ai beni già in copertura dalle annualità precedenti.
Al termine di ogni annualità (31 Dicembre), l’Impresa provvede a calcolare il premio di Convenzione sulla base delle comunicazioni annuali pervenute. Da tale premio annuo verrà detratto il premio minimo anticipato già versato e l’Impresa emetterà specifico documento di regolazione premio.
L’eventuale differenza attiva deve essere corrisposta all’Impresa entro 30 giorni dalla data di emissione del documento di regolazione. Esclusivamente per la prima annualità di Polizza l’eventuale differenza passiva – fermo il premio su indicato comunque acquisito – verrà scomputata dal premio minimo convenuto per l’annualità successiva.
In caso di mancato pagamento del premio nei termini convenuti la copertura assicurativa si intende inoperante sin dall'origine. In tal caso potrà eventualmente essere riattivata ma solo dopo l’avvenuto incasso di quanto dovuto e comunque non prima della relativa conferma scritta da parte dell’Impresa, precisante anche gli eventuali nuovi termini della copertura.
Art. 4.9 – Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo:
A) l’Impresa può recedere dalla Singola Adesione colpita dal sinistro con preavviso di 90 (novanta) giorni, da comunicarsi al Contraente tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nonché da tutte le Singole Applicazioni facenti capo al medesimo Aderente/Conduttore;
B) l’Impresa può recedere dalla Polizza Convenzione con preavviso di 90 (novanta) giorni, da comunicarsi al Contraente tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Il premio imponibile annuo della Polizza Convenzione si intende comunque acquisito dall’Impresa e non viene rimborsato alcun rateo.
In caso di recesso le Singole Adesioni restano in vigore secondo il disposto dell’Art. 4.6 “Proroga della Singola Adesione”.
Trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di efficacia del recesso l’Impresa mette a disposizione del Contraente l’eventuale rateo di premio pagato e non goduto al netto delle imposte relativo alle Singole Adesioni stornate.
Resta fermo l’obbligo delle parti alla regolazione del premio secondo quanto previsto all’Art. 4.8 “Premio di Convenzione, premio anticipato e premio di regolazione”.
Art. 4.10 – Comunicazioni del Contraente all’Impresa
Entro i 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza di ogni trimestre il Contraente dovrà fornire all’Impresa un file contenente le informazioni di seguito riportate relative alle Singole Adesioni ed alle cessazioni avvenute nel corso del trimestre appena trascorso, secondo il formato ed il tracciato record concordato con l’Impresa.
Per ogni Singola Adesione dovranno essere riportati i seguenti dati:
- numero della Polizza Convenzione;
- numero del Contratto di Riferimento (Singola Adesione);
- data effetto del Contratto di Riferimento (start date);
- data termine del Contratto di Riferimento (end date);
- Cognome e Nome / Ragione sociale dell’Aderente/Conduttore;
- indirizzo dell’Aderente/Conduttore;
- CAP dell’Aderente/Conduttore;
- città dell’Aderente/Conduttore;
- Provincia dell’Aderente/Conduttore;
- numero dei beni assicurati e dati identificativi dei beni assicurati (quali ad esempio marca, modello, matricola etc.);
- somma assicurata relativa al bene assicurato (come da disposto dell’Art. 1.6 “Somme assicurate”);
- debito residuo relativo al bene assicurato (come da disposto dell’Art. 3.9 “Limite di indennizzo per singolo bene in base alla tariffa”);
- denominazione della società utilizzatrice finale del bene (in caso di sub-locazione);
- indirizzo ubicazione del bene assicurato;
- CAP ubicazione del bene assicurato;
- città ubicazione del bene assicurato;
- Provincia ubicazione del bene assicurato;
Per ogni cessazione (anticipata o per raggiunta scadenza di contratto) dovranno essere riportati i seguenti dati:
- numero della Polizza Convenzione;
- numero del Contratto di Riferimento (Singola Adesione);
- data effetto del Contratto di Riferimento (start date);
- data termine del Contratto di Riferimento (end date);
- data effetto della cessazione;
- Cognome e Nome / Ragione sociale dell’Aderente/Conduttore;
- somma assicurata relativa al bene assicurato;
Il dato relativo al debito residuo dei beni assicurati dovrà essere aggiornato come da piano di ammortamento.
Tale procedura resterà operante anche dopo la cessazione della Polizza Convenzione finché vi saranno Singole Adesioni in essere.
Come precisato all’Art. 1.4 “Validità territoriale”, relativamente ai beni trasferiti nei Paesi membri dell’Unione Europea, entro i 30 (trenta) giorni successivi al 31/12 di ogni anno, il Contraente dovrà fornire all’Impresa un file contenente le informazioni di seguito riportate:
- numero della Polizza Convenzione;
- numero del Contratto di Riferimento (Singola Adesione);
- data effetto del Contratto di Riferimento;
- data termine del Contratto di Riferimento;
- somma assicurata relativa al bene assicurato (come da disposto dell’Art. 1.6);
- debito residuo relativo al bene assicurato (come da disposto dell’Art. 3.9 “Limite di indennizzo per singolo bene in base alla tariffa”);
- Cognome e Nome / Ragione sociale dell’Aderente/Conduttore;
- i dati identificativi del bene assicurato (quali ad esempio marca, modello, matricola etc.);
- denominazione della società utilizzatrice finale del bene (in caso di sub-locazione);
- indirizzo ubicazione del bene assicurato;
- CAP ubicazione del bene assicurato;
- città ubicazione del bene assicurato;
- Provincia ubicazione del bene assicurato;
Art. 4.11 – Limite massimo dell’indennizzo
Salvo il caso previsto dall’Articolo 1914 codice civile, in caso di assicurazione del valore intero del bene, per nessun titolo l’Impresa potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata al netto della Franchigia e/o dello Scoperto.
Salvo il caso previsto dall’Articolo 1914 codice civile, in caso di assicurazione del debito residuo, per nessun titolo l’Impresa potrà essere tenuta a pagare somma maggiore della quota di capitale del bene oggetto dell’assicurazione che risulta ancora da rimborsare alla Società di Leasing risultante dal piano di ammortamento dello stesso al netto della Franchigia e/o dello Scoperto.
Art. 4.12 – Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, verificato il rispetto degli obblighi evidenziati negli Art. 1.7 “Obblighi in caso di sinistro” e 1.14 “Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro” e valutato il danno, il pagamento dell’indennizzo in contanti è eseguito dall’Impresa alla propria sede ovvero alla sede dell’Agenzia alla quale
è stata assegnata la Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, sempreché sia trascorso il termine di 30 (trenta) giorni dalla data del sinistro e non sia stata fatta opposizione.
Ferma la verifica dell’operatività della garanzia, verificato il rispetto degli obblighi evidenziati negli Art. 1.7 “Obblighi in caso di sinistro” e 1.14 “Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro” e valutato il danno, qualora sia stata aperta una procedura giudiziaria sulle cause del sinistro, il pagamento in contanti viene eseguito trascorsi 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di presentazione da parte del Contraente e/o dell’Aderente/Conduttore della prova che non ricorre alcuno dei casi previsti dall’Art. 1.3 “Esclusioni” comma g).
Se sulle somme liquidate è notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione, oppure se l’Assicurato non è in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza del pagamento all’Impresa, a carico di questa non decorrono interessi. L’Impresa ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, le somme liquidate presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso un Istituto di Credito a nome dell’Assicurato, con l’annotazione dei vincoli dai quali sono gravate.
Le spese di quietanza sono a carico dell’Assicurato.
Art. 4.13 – Obblighi del Contraente – Conservazione dei beni assicurati
Il Contraente si impegna a concedere all’Impresa il libero accesso, in qualsiasi momento compatibile con gli orari di lavoro, ai propri libri, registri e altri documenti che possano comprovare il giorno di entrata in copertura dei singoli beni nonché a rendere disponibile la documentazione attestante l’acquisizione degli stessi.
Il Contraente e, in suo nome, l’Aderente/Conduttore si obbligano a permettere in qualsiasi momento ad incaricati dell’Impresa di visitare i beni assicurati ed a fornire tutte le indicazioni ed informazioni da questa richieste.
I beni assicurati devono essere conservati con diligente cura e tenute in condizioni tecniche funzionali al loro uso ed alla loro destinazione d’uso secondo le norme della buona manutenzione. Essi non devono essere mai adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono state costruiti, o sottoposti a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente consentite o poste come limite di impiego dal costruttore.
L’inadempimento di una o più delle disposizioni di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo.
In ogni caso di aggravamento di rischio salvo che il Contraente, a richiesta dell’Impresa, non riporti il rischio allo stato normale, è facoltà dell’Impresa risolvere il Contratto di Riferimento anche parzialmente escludendo dall’assicurazione, a mezzo di notifica da inviarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, le partite comprendenti le macchine cui l’aggravamento si riferisce.
Art. 4.14 – Assicurazione parziale
Se dalle stime fatte con le norme dell'Art. 1.6 “Somme assicurate” e dell’Art. 1.11 “Determinazione dell'ammontare del danno" della Sezione I della Polizza Convenzione risulta che i valori di uno o più beni assicurati nella Singola Adesione, presi ciascuno separatamente, eccedevano al momento del
sinistro le somme rispettivamente assicurate, l’Impresa risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.
L’Impresa rinuncia tuttavia alla suddetta proporzionale, qualora l’eccedenza riscontrata al momento del sinistro, per singolo ente, risulti non superiore al 20%. Qualora detto limite fosse oltrepassato, si applicherà la regola proporzionale esclusivamente per l’eccedenza rispetto a detta percentuale, tenuto presente che l’indennizzo non potrà superare la somma assicurata per i singoli enti, fermo quanto previsto all’Art. 4.11 “Limite massimo dell’indennizzo”.
Art. 4.15 – Aggravamento del rischio
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall’Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’articolo 1898 codice civile.
Art. 4.16 – Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio, che il Contraente o l’Assicurato deve comunicare per iscritto all’Impresa, questa, sempreché i premi siano stati regolarmente pagati, è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 4.17 – Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione vanno provate per iscritto.
Art. 4.18 - Limitazione dell’assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni
In caso di sinistro l’Assicurato è obbligato a comunicare all’Impresa tutte le altre assicurazioni esistenti per gli stessi rischi sopra la totalità o parte dei beni colpiti fornendo copia integrale della relativa polizza.
Se al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioni sugli stessi beni per uno o più degli stessi rischi, la presente Polizza Convenzione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l’ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni.
Art. 4.19 – Titolarità dei diritti sorgenti dalla polizza – Beneficiario
Per i contratti di locazione operativa, finanziaria e noleggio, le azioni, le ragioni e i diritti sorgenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dall’Impresa. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento e alla liquidazione dei danni.
L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Conduttore, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
Per tali contratti il Beneficiario è il proprietario del bene assicurato, ovvero la Società di Leasing.
Art. 4.20 – Variazione del Contraente
Nel caso di fusione del Contraente con una o più altre società la presente Polizza Convenzione continua con la società che rimane sussistente o che risulta dalla fusione.
Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, la presente Polizza Convenzione continua con la società nella sua forma nuova e sotto la nuova denominazione o ragione sociale.
Nei casi di scioglimento del Contraente la presente Polizza Convenzione continua fino alla chiusura della liquidazione.
Il Contraente, i suoi eredi o aventi causa, sono tenuti a dare avviso all’Impresa delle variazioni sopra indicate entro il termine di 15 (quindici) giorni dal loro verificarsi.
Art. 4.21 – Oneri
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla Polizza ed agli atti ad essa dipendenti, sono a carico dell’Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall’Impresa.
Art. 4.22 – Foro competente
Per le controversie riguardanti l’esecuzione dell’assicurazione è competente esclusivamente l’Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede la Direzione dell’Impresa, ovvero di quello dove ha sede l’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza Convenzione.
Art. 4.23 – Tassi imponibili della Polizza Convenzione
I tassi imponibili annui sono quelli concordati tra l’Impresa ed il Contraente.
Art. 4.24 – Trattamento fiscale applicabile alla Polizza Convenzione
La Polizza Convenzione è soggetta ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della Legge 29 ottobre 1961 e successive modifiche ed integrazioni.
Si precisa che all’atto della stipula della Polizza Convenzione sono applicata le seguenti aliquote di imposta valide fino al 31/12/2019:
- per la Sezione I – Danni ai beni: 21,25%
- per la Sezione II - Garanzia di Responsabilità Civile: 21,25% Dal 01/01/2020 le aliquote di imposta applicate sono le seguenti:
- per la Sezione I – Danni ai beni: 22,25%
- per la Sezione II - Garanzia di Responsabilità Civile: 22,25% Gli oneri fiscali sono a carico dell’Assicurato.
Art. 4.25 – Legge applicabile alla Polizza Convenzione – Rinvio alle norme di Legge
La legislazione applicabile alla Polizza Convenzione è quella italiana. Resta quindi ferma l’applicazione di norme imperative del diritto italiano.
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge italiana.
Art. 4.26 – Franchigie e scoperti della Polizza Convenzione
Ferme tutte le esclusioni e quanto disposto nelle Condizioni Speciali e nelle Condizioni Particolari della Polizza Convenzione, per ogni sinistro indennizzabile a termini della presente Polizza Convenzione e per ogni bene assicurato colpito dal sinistro si applicano le seguenti detrazioni, salvo che non siano applicabili specifiche maggiori detrazioni previste dalle altre condizioni di Polizza Convenzione:
(importi in Euro)
Art. 4.27 – Limiti di indennizzo per singolo evento
Ferme le condizioni tutte della Polizza Convenzione, come da disposto di cui all’Art. 3.9 “Limite di indennizzo per singolo bene in base alla tariffa” i limiti di indennizzo per singolo sinistro, relativamente ai beni assicurati come da comma A) sono espressi in percentuale della somma assicurata; relativamente ai beni assicurati come da comma B) sono espressi in percentuale del capitale residuo dedotto dal piano di ammortamento del bene al momento del sinistro.
I limiti di indennizzo per singolo sinistro vengono stabiliti come segue:
Art. 4.28 – Tassazione imponibile annua per tipologia di beni assicurati
Alla somma assicurata, come da disposto di cui all’Art. 1.6 “Somma assicurata”, si applica la tassazione minima imponibile annua stabilito in accordo tra l’Impresa ed il Contraente.
Polizza Strumentale n. 78601091
Il Conduttore / Aderente dichiara pertanto:
- di voler aderire alla polizza sopra indicata;
- che nessun elemento o circostanza di fatto capace di influire sull'apprezzamento del rischio è stato da lui taciuto;
- di conoscere ed accettare le condizioni generali, particolari e speciali che riconosce di aver ricevuto;
- di essere consapevole che le dichiarazioni non veritiere inesatte o reticenti possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del C.C.
Luogo e Data
(timbro e firma del Conduttore/Aderente)
Collegata a contratti di Finanziamento di beni strumentali Stipulata da SG EQUIPMENTE FINANCE ITALY con ALLIANZ S.p.A.
Estremi del Contratto di | Conduttore / Aderente | |||
Numero Contratto: | / | |||
Stipulato il: | Codice Fiscale: / Partita IVA: |
|
Descrizione delle cose assicurate
Si intendono tutti i beni strumentali previsti in polizza, oggetto del contratto di sopra indicato.
Prospetto di calcolo del premio
Somma Assicurata | € | ||
Premio annuo imponibile | € | ||
Premio annuo lordo | € | ||
Costo annuo del Servizio Assicurativo | € | ||
Costo totale annuo | € |
La presente Adesione alla polizza collettiva prevede costi a carico del Conduttore/Aderente pari al ….% del Costo Totale Annuo, corrispondenti ad Euro , percepiti interamente da SGEFI S.p.a. e una provvigione di Intermediazione pari al 18% del premio imponibile corrispondenti ad Euro….
percepiti da Aon S.p.a.
L’assicurazione relativa alla singola Adesione ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui il Conduttore sottoscrive il Modulo di Adesione, presso il Contraente, o del giorno di sottoscrizione del verbale di consegna del bene al Conduttore se posteriore.
Inizio copertura assicurativa:
Il Conduttore / Aderente dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Modulo di adesione, Questionario dei bisogni assicurativi, Allegato 3 e 4, copia del set informativo contenente il DIP Danni, il DIP Aggiuntivo Danni, le Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario, relativo alla Polizza collettiva n. 78601091.
(timbro e firma del Conduttore/Aderente)
Agli effetti degli Art. 1341 - 1342 del codice civile, il Conduttore / Aderente dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:
▪ Art. 1.03 | Esclusioni | ▪ Art. 4.06 | Proroga della singola adesione |
▪ Art. 1.04 | Validità territoriale | ▪ Art. 4.07 | Termine della singola adesione |
▪ Art. 1.05 | Sanction Limitation Exclusios Clause | ▪ Art. 4.09 | Recesso in caso di sinistro |
▪ Art. 1.07 | Obblighi in caso di sinistro | ▪ Art. 4.11 | Limite massimo dell’indennizzo |
▪ Art. 1.08 | Esagerazione dolosa del danno | ▪ Art. 4.12 | Pagamento dell’indennizzo |
▪ Art. 1.09 | Procedura per la valutazione del danno | ▪ Art. 4.18 | Limitazione dell’assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni |
▪ Art. 1.10 | Mandato dei periti | ▪ Art. 4.19 | Titolarità dei diritti della polizza – beneficiario |
▪ Art. 1.11 | Determinazione dell’ammontare del danno | ▪ Art. 4.22 | Foro competente |
▪ Art. 1.14 | Obblighi dell’Assicurato | ▪ Art. 4.26 | Xxxxxxxxxx e scoperti della polizza Convenzione |
▪ Art. 2.13 | Cyber Clause | ▪ Art. 4.27 | Limiti di indennizzo per singolo evento |
Luogo e Data
(timbro e firma del Conduttore/Aderente)
N.B.: In caso di sinistro il Conduttore si obbliga oltre a quanto previsto all’art. 1.7 e 1.14, a darne avviso, per iscritto, rispettivamente entro 3 (tre) giorni per i danni ai beni ed entro 30 (trenta) giorni per i danni da responsabilità civile dalla data dell'accadimento (ex. artt. 1913-1915 codice civile), a SG Equipment Finance Italy.
La comunicazione deve contenere una dettagliata descrizione dell'evento, del danno, della data e del luogo e delle modalità nonché di eventuali testimoni
INFORMATIVA PRIVACY
INFORMATIVA SULLA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA
Informativa privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza
La normativa vigente, definita in relazione al Regolamento Ue 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati) garantisce che il trattamento personale dei dati si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali assicurando che i dati siano trattati in modo lecito e secondo correttezza.
Nel rispetto di questo quadro normativo, Le chiediamo di fornirci i Suoi dati per poter per poter erogare i servizi assicurativi e soddisfare le richieste che pervengono dagli interessati. A tal fine le precisiamo che la nostra società deve acquisire (o già detiene) alcuni dati che La riguardano come precisato nel presente documento.
1. Titolare del Trattamento e informazioni di contatto
Il titolare del trattamento dei dati è Allianz S.p.A., con sede a Trieste in Xxxxx Xxx Xxxxxx 0, che definisce modalità e finalità del trattamento dei Suoi dati personali.
La presente informativa riguarda pertanto anche l’attività ed il trattamento dei dati svolti dai soggetti citati nel presente documento, il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile agevolmente e gratuitamente scrivendo Allianz – Pronto Allianz – Servizio Clienti – Piazza Tre Torri, 3 – 00000 Xxxxxx, telefonando al numero verde 800686868 oppure accedendo al sito web di Allianz nella sezione “Pronto Allianz Online”, ove sono disponibili anche la lista dei Responsabili in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati.
Per Sua comodità, Le indichiamo altresì che il Responsabile della Protezione dei dati (DPO) potrà essere contattato scrivendo all’indirizzo: Allianz S.p.A., Piazza Tre Torri 3 – 00000 Xxxxxx oppure scrivendo all’indirizzo mail: xxx.xxxxxxx@xxxxxxx.xx.
2. Categorie di dati raccolti
La nostra società deve acquisire (o già detiene) alcuni dati che riguardano Lei e/o i Suoi familiari. Tali dati potranno essere anche quelli appartenenti a categorie particolari solo in quanto siano strumentali alla gestione del rapporto assicurativo e adempimento di prestazioni ad esso strumentali o connesse.
Le categorie di dati che potremo trattare sono le seguenti:
• Dati personali,
• Dati sensibili (quali, a titolo esemplificativo, i dati relativi alla salute) per visite mediche e liquidazione sinistri e per i quali si richiede un ESPRESSO CONSENSO al trattamento, ecc.,
• Dati giudiziari,
• Digital contacts, quali e-mail, numero di cellulare, social network (ad es. Facebook, Twitter) e servizi di messaggistica/voip (ad es. Skype, WhatsApp, Viber, Messenger).
3. Finalità del trattamento
I dati forniti da Lei stesso o da altri soggetti sono utilizzati dalla nostra società, da società del Gruppo Allianz SE e da terzi, a cui essi verranno comunicati, al fine di consentire alla società – anche per conto di altre società del Gruppo Allianz SE – di:
• dare esecuzione al servizio assicurativo e/o fornirle il prodotto assicurativo, nonché servizi e prodotti connessi o accessori, in particolare procedere alla liquidazione delle prestazioni assicurative a Lei eventualmente spettanti, nonché dare esecuzione a servizi connessi, accessori e strumentali all’erogazione della prestazione assicurativa;
• ridistribuire il rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione,
• adempiere alla normativa vigente in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo, nonché alla normativa e agli adempimenti dettati dalle autorità di vigilanza, giudiziarie, ecc..
• I Suoi dati personali, anche sensibili e giudiziari, saranno trattati e potranno essere trasferiti e/o consultati dalle altre società del Gruppo Allianz SE per finalità di antifrode. I Suoi dati potranno altresì essere trasferiti e/o consultati dalle altre società del Gruppo Allianz SE, anche successivamente alla conclusione del rapporto assicurativo, per una maggiore efficienza dei sistemi informativi, nonché, in generale, per una migliore qualità del servizio.
3.a Base Giuridica del trattamento
La base giuridica dei trattamenti dei dati è rappresentata dal fatto che il trattamento è necessario all'esecuzione di misure precontrattuali, in vista della possibile instaurazione, o dell’avvenuta instaurazione, del rapporto assicurativo, adottate su richiesta dell’Interessato stesso. In aggiunta, per i dati sensibili, la base giuridica dei trattamenti indicati è dunque rappresentata dal fatto che l'Interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali.
3.b Consenso facoltativo e obbligatorio, facoltà di rifiuto e conseguenze
Le chiediamo, quindi, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura di servizi e prodotti assicurativi da Lei richiesti, in particolare del servizio di liquidazione delle prestazioni assicurative che La riguardano.
Per i servizi e prodotti assicurativi abbiamo necessità di trattare anche dati “sensibili” e/o giudiziari, strettamente strumentali all’erogazione degli stessi.
Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche tali dati per queste specifiche finalità.
Premesso che il consenso al trattamento dei Suoi dati è facoltativo, preme precisarLe che, in caso di Suo rifiuto, Allianz si vedrà costretta a non poter procedere all’esecuzione del servizio assicurativo, in particolare del servizio di liquidazione delle prestazioni assicurative che La riguardano, a meno che non risulti in modo inequivocabile che i dati sono stati da lei forniti per l'esecuzione della prestazione assicurativa, adottate su richiesta dell’interessato stesso.
4. Modalità d’uso dei dati
I Suoi dati personali sono trattati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornirLe i servizi e le prestazioni assicurative e le informazioni da Lei richieste; inoltre, qualora vi acconsenta, i Suoi dati sono trattati anche mediante l’uso della posta cartacea, di chiamate tramite operatore, del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica, degli SMS, tablet, smartphone, o di altre tecniche di comunicazione a distanza, di strumenti telematici, automatizzati, ed informatici, nonché tramite schede e questionari. Utilizziamo le medesime modalità anche quando comunichiamo per tali fini alcuni di questi dati ad altre aziende del nostro stesso settore, in Italia e all’estero e ad altre aziende del nostro stesso Gruppo, in Italia e all’estero.
Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati.
5. Destinatari dei suoi dati personali. Chi potrà accedere ai suoi dati
Per taluni servizi, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa ed il trattamento dei dati da parte loro è necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del servizio assicurativo finalizzato alla liquidazione delle prestazioni assicurative e per la ridistribuzione del rischio.
Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all’estero.
Questi soggetti sono nostri diretti collaboratori e svolgono la funzione del “responsabile” o sono soggetti autorizzati al trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti “titolari” del trattamento.
Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del Gruppo Allianz SE o della catena distributiva quali agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, consulenti tecnici e altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società quali legali, periti e medici, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli; società di servizi per il quietanzamento, società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; centrali operative di assistenza e società di consulenza per la tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali indicate nel plico postale; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti.
Così pure i Suoi dati devono da noi essere comunicati, per obbligo di legge, a enti e organismi pubblici, quali Ivass – Consap – Casellario Centrale Infortuni – UIC – Motorizzazione Civile – Enti Gestori di Assicurazioni Sociali Obbligatorie, nonché all’Autorità Giudiziaria e alle Forze dell’Ordine.
In considerazione della complessità dell’organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, Le precisiamo, infine, che, quali responsabili o soggetti incaricati del trattamento, possono venire a conoscenza dei dati anche i nostri dipendenti e collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell’ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute.
La informiamo inoltre che i Suoi dati personali non verranno diffusi e che le informazioni relative alle operazioni da Lei poste in essere, ove ritenute sospette ai sensi della normativa antiriciclaggio, potranno essere comunicate agli altri intermediari finanziari del nostro Gruppo, alle Autorità e ad altri organi di Vigilanza e Controllo.
Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati.
5.a Possibili ulteriori destinatari dei suoi dati
Per le finalità descritte nel precedente paragrafo 3, inoltre, i dati personali potrebbero essere comunicati ai seguenti soggetti che operano come autonomi titolari: soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (ad esempio contraenti e assicurati), altri assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, consorzi ed associazioni del settore, broker assicurativi, banche, SIM, Società di Gestione del Risparmio.
6. Trasferimento all’estero dei suoi dati
I Suoi dati potrebbero essere trasferiti ad un paese terzo europeo/extraeuropeo esclusivamente per le finalità connesse a quelle di cui al paragrafo 3. (Finalità del trattamento), secondo le modalità stabilite dalle Binding Corporate Rules (BCRs) approvate dal Gruppo Allianz SE potrà visionare sul sito internet della Società. Nel caso in cui le suddette BCR non trovassero applicazione, attueremo tutte le misure di sicurezza previste dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (clausole standard per il trasferimento dei dati verso paesi terzi) per assicurarLe una adeguata protezione per il trasferimento dei Suoi dati.
Nel caso in cui Lei voglia ottenerne una copia dei dati trasferiti o avere maggiori informazioni sul luogo di conservazione può scrivere a: Allianz S.p.A. – Pronto Allianz – Servizio Clienti (il cui responsabile pro tempore è anche responsabile del trattamento), X.xx Tre Torri, 3 – 00000 Xxxxxx, numero verde: 800686868, oppure accedendo al sito xxx.xxxxxxx.xx utilizzando il modello appositamente predisposto.
In ogni caso, qualora i Suoi dati dovessero essere trasferiti al di fuori dell’Unione Europea o al di fuori dell’Area Economica Europea, Allianz garantisce che il destinatario dei dati personali assicura un adeguato livello di protezione, in particolare, grazie all’adozione di particolari clausole contrattuali standard che disciplinano il trasferimento dei dati personali e che sono state approvate dalla Commissione Europea. Allianz non trasferirà in alcun caso i Suoi dati personali a soggetti non autorizzati al trattamento dei dati personali stessi
7. I suoi diritti nello specifico
Si precisa che ogni interessato ha diritto di scrivere al Titolare del trattamento per chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento e per esercitare (per i trattamenti effettuati dopo 25 maggio 2018) il diritto alla portabilità dei dati. Inoltre ogni interessato ha sempre diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali nelle forme, nei modi e nei limiti previsti dalla vigente normativa. L’interessato ha inoltre il diritto di revocare, in qualsiasi momento, il proprio consenso esplicito, ove fornito, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Qui di seguito riportiamo l’elenco specifico dei suoi diritti in relazione al trattamento dei suoi dati.
Lei potrà:
1. accedere ai Suoi dati e conoscere la provenienza, le finalità e il periodo di conservazione, i dettagli del/dei Titolari del Trattamento e i soggetti ai quali sono stati comunicati;
2. revocare il Suo consenso in ogni momento;
3. aggiornare o correggere i Suoi dati personali in ogni momento;
4. chiedere la cancellazione dei Suoi dati dai nostri sistemi (ivi compreso il diritto all’oblio, ove ne ricorrano i presupposti) se lo scopo del loro trattamento è venuto meno;
5. per i trattamenti effettuati dopo il 25 maggio 2018 restringere il campo di trattamento dei Suoi dati (limitazione) in determinate circostanze: per es. qualora venga contestata la correttezza dei dati trattati;
6. conoscere dell’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato;
7. ottenere copia dei Suoi dati personali in formato elettronico e, per i trattamenti effettuati dopo il 25 maggio 2018, richiedere la portabilità dei dati;
8. conoscere se i dati sono trasferiti a un paese terzo, informazione dell’esistenza di garanzie adeguate ai sensi della norma di riferimento;
9. contattare il DPO ovvero il Garante della Privacy
7.a) Diritto alla cancellazione e all’oblio, rettifica e portabilità dei dati
In ogni momento, Xxx potrà anche richiedere il diritto di far aggiornare, integrare, rettificare o cancellare i Suoi dati ovvero chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento nonché richiedere la loro portabilità ad un altro soggetto.
La eventuale richiesta di cancellazione non pregiudicherà la liceità del trattamento dei dati avvenuta durante il periodo per il quale era stato manifestato il relativo consenso.
Per l’esercizio dei suoi diritti può rivolgersi ad Allianz S.p.A. – Servizio Clienti (il cui responsabile pro tempore è anche responsabile del trattamento), Xxxxxx Xxx Xxxxx 0, - 00000 Xxxxxx, numero verde 800686868, oppure accedendo al sito xxx.xxxxxxx.xx utilizzando il modello appositamente predisposto.
8. Periodo di conservazione dei dati
I dati saranno conservati per il tempo necessario al loro utilizzo ovvero finché sussiste la finalità per la quale sono trattati secondo criteri improntati al rispetto delle norme vigenti ed alla correttezza ed al bilanciamento fra legittimo interesse del Titolare e diritti e libertà dell'interessato. Conseguentemente, in assenza di norme specifiche che prevedano tempi di conservazioni differenti, Allianz avrà cura di utilizzare i dati per le suddette finalità per un tempo congruo rispetto all’interesse manifestato dalla persona cui si riferiscono i dati. I dati saranno perciò conservati per il periodo minimo necessario nel rispetto delle indicazioni contenute nella normativa di settore e tenuto conto della necessità di accedervi per esercitare un diritto e/o difendersi in sede giudiziaria. Si procederà con cadenza periodica a verificare in modo idoneo l’effettivo permanere dell’interesse del soggetto cui si riferiscono i dati a far svolgere il trattamento per le finalità sopra precisate.
9. Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo
Lei ha anche il diritto di proporre reclamo dinnanzi al Garante della Privacy, secondo le modalità indicate sul sito web xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
Nome, cognome (o Denominazione) e firma degli interessati per il consenso
Data: