MODULISTICA CESSIONE CONTRATTO DI FLEET MANAGEMENT
MODULISTICA CESSIONE
CONTRATTO DI FLEET MANAGEMENT
Per le richieste di Xxxxxx Xxxxxxx Sociale/volture del contratto Fleet Management, ti chiediamo di inviare i seguenti documenti
Ragione Sociale
Partita IVA
Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO breve verrà fatturato su base giornaliera, secondo il relativo listino in vigore al momento della richiesta da
1.1. Hilti concede in locazione al Cliente gli attrezzi “Hilti” elencati nel/nei “sotto-contratto/i” e/o “FM parte del Cliente, in aggiunta ai corrispettivi previsti dall’nel/nei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”.
sottocontratto n°” (in seguito, “attrezzi in fleet”) e fornisce i servizi integrativi indicati nel successivo art. 5. La locazione breve potrà essere concessa per un controvalore massimo non superiore al 20% per anno della
1.2. Il Cliente è un imprenditore, che stipula il presente contratto nello svolgimento della propria attività e somma del prezzo di listino di ciascun attrezzo in fleet al momento della consegna. Al termine del periodo di
dichiara che i suddetti attrezzi sono conformi ed adatti alle proprie esigenze. locazione breve, il Cliente dovrà immediatamente restituire a Hilti gli attrezzi in questione. Per ogni giorno di
2.1. Il periodo di locazione di ciascun attrezzo in fleet è indicato nel/nei “sotto-contratto/i” e/o “FM momento dell’effettiva riconsegna.
Art. 2 - DURATA DEL CONTRATTO
ritardo, il Cliente dovrà continuare a corrispondere a Hilti, a titolo di penale, il canone giornaliero pattuito, sino al
sottocontratto n°” e decorre dalla data di consegna di ciascun attrezzo. Il Cliente beneficerà dei servizi 5.6. Servizio “muletto”
integrativi di cui al successivo art. 5 per tutto il periodo di locazione di ciascun attrezzo in fleet, salvo quanto Nel caso in cui per le riparazioni e/o la manutenzione di attrezzi in fleet di cui al precedente art. 5.1 fossero
previsto dall’art. 5.4.3.
2.2. Nell’ipotesi in cui il periodo di locazione di ciascun attrezzo abbia scadenza nel periodo compreso tra il 1° richiesta, uno o più attrezzi “Hilti” con caratteristiche e funzioni equivalenti a quelli concessi in fleet, per il
necessari più di 30 (trenta) giorni, Hilti potrà concedere in comodato gratuito al Cliente che ne faccia
gennaio e il 30 marzo ovvero tra il 1° aprile e il 29 giugno ovvero fra il 1° luglio e il 29 settembre ovvero tra il 1° tempo strettamente necessario per effettuare le riparazioni ovvero la manutenzione. Il Cliente sarà tenuto
ottobre e il 30 dicembre, ciascun periodo di locazione sarà automaticamente prorogato, rispettivamente, sino al alla restituzione degli attrezzi ricevuti in comodato gratuito, contestualmente alla riconsegna degli attrezzi in
31 marzo, sino al 30 giugno, sino al 30 settembre, sino al 31 dicembre di ciascun anno. Il Cliente sarà tenuto a fleet riparati e/o oggetto di manutenzione. In caso di ritardo nella riconsegna, il Cliente, per ogni giorno di corrispondere a Hilti il canone di locazione mensile sino al termine del periodo di proroga. Durante la proroga, ritardo, sarà tenuto a corrispondere a Hilti, a titolo di penale, l’importo giornaliero di cui al listino previsto per la
Art. 3 - CONSEGNA la riparazione e/o la manutenzione.
Hilti fornirà i servizi integrativi di cui all’art. 5, salvo quanto previsto dall’art. 5.4.3. “Locazione breve” in vigore al momento, con diritto di Hilti di ritenzione sugli attrezzi consegnati dal Cliente per
3.1. Hilti si impegna a consegnare gli attrezzi in fleet nel più breve tempo possibile e tenuto conto delle 5.7. Agli attrezzi consegnati al Cliente in forza dei precedenti artt. 5.5 e 5.6 non si applicano i servizi di cui ai
disponibilità di magazzino. Hilti non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o inadempimenti di terzi. precedenti artt. 5.1, 5.2 e 5.4 e, in caso di furto e/o smarrimento degli stessi, il Cliente corrisponderà a Hilti, a
3.2. In mancanza di contestazione scritta a mezzo raccomandata r.r. inviata a Hilti entro giorni 5 (cinque) dal titolo di penale, un importo pari al 50% del prezzo di listino di vendita in vigore al momento della consegna.
ricevimento della merce, la consegna degli attrezzi in fleet di cui al/ai “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto 5.8. I servizi di cui ai precedenti artt. 5.1, 5.2, 5.4, 5.5 e 5.6 non si applicano ai prodotti della c.d. “linea
n°” si intenderà conforme alla descrizione contenuta nella fattura ed accettata da parte del Cliente senza diamante”, si intendono comunque limitati al solo “corpo macchina” degli attrezzi in fleet e non includono gli
riserve.
3.3. In caso di furto di uno o più attrezzi in fleet, il Cliente dovrà presentare denuncia alle Autorità competenti i tubi delle tagliamuri. Possibili ulteriori limitazioni potranno essere indicate nel/nei “sotto-contratto/i e/o “FM
accessori quali, a titolo esemplificativo e non tassativo, i mandrini, i treppiedi dei laser, le valigette, i xxxxxx,
immediatamente e comunque entro e non oltre le 48 (quarantotto) ore successive alla scoperta del furto, sottocontratto n°”.
indicando il numero di matricola degli attrezzi oggetto di furto. Copia della suddetta denuncia dovrà essere 5.9. I servizi di cui ai precedenti artt. 5.5 e 5.6 sono riservati esclusivamente ai Clienti che abbiano raggiunto il
valore minimo di attrezzi Fleet a listino indicato sul sito “xxx.xxxxx.xx”.
Art. 4 - CORRISPETTIVO Art. 6 - USO DEGLI ATTREZZI IN FLEET DA PARTE DEL CLIENTE
trasmessa a Hilti con raccomandata r.r., a cura del Cliente, entro i successivi 15 (quindici) giorni.
4.1. A fronte di quanto previsto agli artt. 1 e 5, il Cliente corrisponderà a Hilti un canone mensile per ognuno 6.1. Il Cliente si impegna a fare uso degli attrezzi in fleet secondo il loro normale utilizzo, nel rispetto delle
degli attrezzi in fleet, secondo le modalità e le condizioni descritte nel/nei “sotto-contratto/i” e/o “FM “Istruzioni Operative” di Hilti e servendosi esclusivamente degli attrezzi, degli accessori e dei ricambi originali
sottocontratto n°”. Hilti ha facoltà di monitorare l’indice di incremento dei prezzi al consumo registrato “Hilti”. Il Cliente si impegna inoltre a non rimuovere il “codice articolo” e il “numero di matricola” degli attrezzi in
dall’ISTAT. In ogni momento dell’esecuzione del contratto, qualora nei 12 (dodici) mesi precedenti tale fleet di cui al/ai “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”.
incremento sia superiore al 4%, Hilti potrà aggiornare i canoni mensili, sulla base di tale variazione e ne dovrà 6.2. Il Cliente è responsabile del perimento e dei danni subiti dagli attrezzi in fleet derivanti da un utilizzo
dare tempestiva comunicazione al Cliente.
4.2. Hilti si riserva la facoltà di concedere in locazione al Cliente ulteriori attrezzi, ad integrazione dell’elenco di manutenzione e/o riparazioni non eseguiti da Hilti.
improprio degli stessi e/o non corrispondente alle “Istruzioni Operative” di Hilti ovvero derivanti da interventi di
cui al/ai “sotto-contratto/i e/o “FM sottocontratto n°”, cui si applicheranno i termini, le condizioni e il listino del Art. 7 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
contratto di “Fleet Management”, in vigore al momento della richiesta da parte del Cliente.
4.3. Il Cliente non potrà in alcun caso sospendere e/o ritardare l’integrale pagamento dei canoni pattuiti e non a. violazione da parte del Cliente del divieto di sublocazione, cessione del contratto o cessione anche
7.1. Questo contratto si risolverà di diritto nelle seguenti ipotesi:
potrà sollevare alcuna eccezione in difetto del puntuale ed integrale pagamento di quanto dovuto.
4.4. È facoltà di Hilti richiedere al Cliente il versamento di un deposito cauzionale infruttifero, a garanzia delle b. mancato pagamento anche di un solo canone mensile per ognuno degli attrezzi in fleet, secondo le modalità
temporanea a terzi degli attrezzi in fleet, previsto dall’art. 10.1;
obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente contratto. Tale deposito ritornerà nella disponibilità del e le condizioni descritte nel/nei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”;
Cliente allo scioglimento del presente contratto, previa verifica da parte di Hilti dello stato di conservazione c. inadempimento del Cliente all’obbligazione di utilizzare gli attrezzi in fleet, secondo le modalità descritte
degli attrezzi in fleet e del puntuale adempimento, da parte del Cliente stesso, alle obbligazioni contrattuali. nell’art. 6.
Nell’ipotesi in cui il Cliente prenda in locazione ulteriori attrezzi in fleet rispetto a quelli originariamente d. rifiuto da parte del Cliente di accettare la sostituzione degli attrezzi in fleet prevista dagli artt. 5.2 e 5.4;
indicati nel/nei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”, Hilti potrà chiedere un’integrazione del deposito e. rifiuto da parte del Cliente di corrispondere i canoni rimanenti a seguito di furto degli attrezzi in fleet, così
cauzionale infruttifero. Il Cliente autorizza sin d’ora Hilti a trattenere l’importo versato a titolo di deposito come previsto dall’art. 4.5 e dall’art. 5.4.1;
cauzionale, nell’ipotesi in cui, al termine del periodo di locazione e/o di proroga ovvero alla data di scioglimento
e/o risoluzione del presente contratto ovvero di recesso dallo stesso, il Cliente stesso risulti debitore di Hilti per f. liquidazione e insolvenza del Cliente ovvero sottoposizione di quest’ultimo a procedure liquidatorie o
fornitura di prodotti e/o servizi “Hilti”, anche se diversi da quelli oggetto del presente contratto. concorsuali sia giudiziarie che extragiudiziarie;
4.5. Per ogni attrezzo smarrito o rubato, Hilti si riserva la facoltà di richiedere al Cliente il pagamento di g. modificazione nell’assetto societario del Cliente.
una somma non superiore al 15% del prezzo di listino di vendita in vigore al momento della consegna di h. mancata comunicazione a Hilti da parte del Cliente di eventuali cambiamenti di sede e/o domicilio e/o dei
ciascun attrezzo in fleet, a titolo di penale. In caso di furto o smarrimento, il Cliente sarà comunque tenuto a dati fiscali e/o delle coordinate bancarie, di cui nel/nei “sotto-contratto/i” al/ai “FM sottocontratto n°”.
corrispondere a Hilti tutti i canoni mensili restanti, fino alla scadenza del periodo di locazione di ciascun attrezzo È in ogni caso facoltà di Hilti costituire in mora il Cliente ed assegnare allo stesso, per l’adempimento, il termine
Art. 5 - SERVIZI INTEGRATIVI 7.2. Nel caso in cui questo contratto dovesse risolversi di diritto in seguito al verificarsi di una delle ipotesi
in fleet, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 5.4.1. di gg. 30.
5.1. Riparazioni e manutenzione attrezzi in fleet.
5.1.1. Hilti si impegna ad eseguire le riparazioni e/o gli interventi necessari al corretto funzionamento e alla superiore all’ammontare complessivo delle rate residue ancora da corrispondere, a titolo di penale.
descritte nel punto precedente, Hilti si riserva la facoltà di chiedere al Cliente il pagamento di un importo non
manutenzione degli attrezzi in fleet. I costi di tale servizio sono compresi nei canoni mensili di cui nel/nei 7.3. In ogni caso il Cliente si impegna sin d’ora a tenere indenne Hilti da tutte le spese ed i danni che
“sotto-contratto/i e/o “FM sottocontratto n°”.
5.1.2. Il Cliente ha l’obbligo di far eseguire esclusivamente a Hilti tutte le riparazioni e/o gli interventi necessari Art. 8 - RECESSO
quest’ultima dovesse subire a causa degli inadempimenti del Cliente.
e si attiverà tempestivamente in tal senso. Il Cliente sarà responsabile per tutti i danni e/o costi derivanti da Hilti potrà recedere in qualunque momento dal presente contratto, anche limitatamente ad un singolo attrezzo
inerzia e/o ritardo nel richiedere a Hilti le riparazioni e/o gli interventi di cui al precedente punto.
5.1.3. Nell’ipotesi in cui non sia possibile eseguire una riparazione a causa dell’ inadempimento da parte del di 14 gg.
in fleet, da comunicarsi a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare al Cliente con preavviso
Cliente agli obblighi di cui agli artt. 5.1.2. e 6 del presente contratto, il Cliente sarà comunque obbligato a
corrispondere a Hilti i rimanenti canoni fino alla effettiva scadenza del contratto, salvo il maggior danno. Art. 9 - RICONSEGNA DEGLI ATTREZZI IN FLEET
5.2. Sostituzione attrezzi in fleet danneggiati.
5.2.1. Hilti si impegna a sostituire gli attrezzi in fleet danneggiati per i quali non sia possibile effettuare utilmente proroga ovvero alla data di scioglimento e/o risoluzione del presente contratto ovvero di recesso dallo stesso,
9.1. Il Cliente si impegna a riconsegnare a Hilti gli attrezzi in fleet al termine del periodo di locazione e/o di
una riparazione, a condizione che i danni stessi non derivino dal mancato rispetto da parte del Cliente degli nel medesimo stato in cui li ha ricevuti e, comunque, in buono stato di conservazione, salvo il normale logorìo
obblighi di cui agli artt. 5.1.2. e 6 del presente contratto. degli stessi indicato nelle “Istruzioni Operative”. In nessun caso il Cliente avrà facoltà di acquistare gli attrezzi in
5.2.2. La sostituzione potrà avere ad oggetto un esemplare nuovo dell’attrezzo in fleet ovvero un modello fleet al termine del periodo di locazione.
diverso di attrezzo “Hilti”, con caratteristiche e funzioni equivalenti. Nel caso in cui la sostituzione dovesse 9.2. Per ogni attrezzo non restituito a Hilti al termine del periodo di locazione e/o di proroga ovvero alla data di
rendersi necessaria successivamente alla scadenza della prima metà del periodo di locazione previsto, Hilti si scioglimento e/o risoluzione del presente contratto ovvero di recesso dallo stesso, Hilti si riserva la facoltà di
riserva la facoltà di sostituire l’attrezzo in fleet danneggiato con un attrezzo “Hilti” revisionato. richiedere al Cliente il pagamento di una somma non superiore al 15% del prezzo di listino di vendita in vigore
5.2.3. Per ogni sostituzione, decorrerà un nuovo periodo di locazione, di durata pari a quello indicato nel/nei al momento della consegna, a titolo di penale.
“sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°” per l’attrezzo in fleet sostituito.
5.3. Hilti si riserva il diritto di non effettuare i servizi di cui agli artt. 5.1 e 5.2. qualora gli attrezzi in fleet siano 10.1. È fatto espresso divieto al Cliente di cedere il presente contratto, di concedere gli attrezzi in fleet in
Art. 10 - NORME FINALI
stati sottoposti dal Cliente ad un utilizzo non corretto o eccessivo e comunque incompatibile con il loro normale sublocazione e comunque di cederli anche temporaneamente in uso e comunque di metterli in tutto o in parte a
uso e/o logorìo ovvero con il ciclo di vita medio degli stessi indicato nelle “Istruzioni Operative”.
5.4. Sostituzione attrezzi in fleet oggetto di furto
disposizione di terzi, senza lo specifico consenso scritto di Hilti.
5.4.1. In parziale deroga a quanto previsto dal precedente art. 4.5, qualora il Cliente subisca il furto di attrezzi in 10.3. Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana. Per quanto qui non espressamente previsto, si
10.2. Le penali di cui agli artt. 4.5, 7.2, e 9.2 si intendono fra di loro cumulabili, a insindacabile giudizio di Hilti.
fleet per un controvalore massimo non superiore al 20% per anno della somma del prezzo di listino di ciascun rinvia agli articoli 1571 e seguenti del Codice Civile.
attrezzo al momento della consegna:
x. Xxxxx applicherà al Cliente una riduzione dell’80% sui canoni mensili residui dovuti per l’attrezzo rubato, sino al 10.5. Nessuna modifica del presente contratto e del/dei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°” è
10.4. Foro competente in via esclusiva è il Foro di Milano.
termine del periodo di locazione originariamente previsto;
b. a seguito di richiesta scritta del Cliente, Hilti sostituirà l’attrezzo oggetto di furto con altro di modello e tipo riserva la facoltà di modificare unilateralmente le clausole oggetto del presente contratto, dandone tempestiva
equivalente, nel più breve tempo possibile, tenuto conto delle disponibilità di magazzino. Per ogni sostituzione, comunicazione al Cliente. In mancanza di dissenso scritto da inviare con raccomandata r.r. alla Direzione
consentita se non autorizzata per iscritto dal Responsabile della Direzione Generale di Hilti Italia S.p.A.. Hilti si
decorrerà un nuovo periodo di locazione, di durata pari a quello indicato nel/nei “sotto-contratto/i” e/o “FM Generale di Hilti Italia S.p.A., entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione,
sottocontratto n°” per l’attrezzo in fleet rubato, comprensivo dei servizi integrativi di cui al presente articolo 5, e le clausole così modificate si intenderanno accettate senza riserve dal Cliente e pienamente efficaci, anche con
con applicazione del listino in vigore per il contratto di “Fleet Management” al momento della sostituzione. riferimento a tutti gli attrezzi in fleet già consegnati.
5.4.2. Hilti assume gli impegni di cui all’art. 5.4.1 lettere “a.” e “b.” esclusivamente a condizione che: i) la ii) al 10.6. Hilti si riserva la facoltà di cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto ed i relativi accessori, ai
denuncia per furto dell’attrezzo sia stata inviata dal Cliente a Hilti nei termini di cui al precedente art. 3.3; sensi dell’art 1260 c.c. e seguenti nonché ai sensi della l. n. 52/1991.
momento del furto l’attrezzo fosse funzionante, in perfetto stato di manutenzione.
e dall’ultimo mese del 10.7. L’eventuale invalidità di singole clausole del presente contratto non determina l’invalidità dell’intero
5.4.3. Gli impegni di cui all’art. 5.4.1. lettere “a” e “b” sono comunque esclusi a partir
periodo di locazione e/o durante il periodo di proroga di cui all’art. 2.2. contratto e comporta l’impegno delle parti alla sostituzione delle stesse con altre pattuizioni coerenti con lo
5.5. Locazione breve
necessità, Hilti potrà concedere in locazione al Cliente che ne faccia richiesta, uno o più 10.8. Si allega, quale parte integrante ed inscindibile del presente contratto, l’elenco degli attrezzi concessi in
scopo del presente contratto.
in corso di esecuzione, e comunque per un periodo non superiore ad un anno. Il corrispettivo per la locazione Letto, approvato e sottoscritto.
Luogo e Data Luogo e Data
In caso di particolare strettamente indispensabile al Cliente per portare a termine uno specifico lavoro già fleet al Cliente (“sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”).
attrezzi “Hilti”, per il tempo
Firma Hilti Italia S.p.A.
Firma Cliente
2.2 (Proroga del periodo di locazione); 3.2 (Obbligo contestazione scritta); 4.1 (Adeguamento canone indici ISTAT); 4.3 (Solve et repete); 4.4 (Facoltà per Hilti Italia S.p.A. di trattenere il deposito cauzionale versato dal Cliente);
Le parti qui sottoscritte espressamente dichiarano di aver preso piena conoscenza e di accettare tutte le clausole del presente contratto e, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di approvare specificamente le seguenti:
4.5 (Clausola penale e obbligo pagamento canoni residui in caso di furto o smarrimento); 5.1.2 (Obbligo del Cliente di far eseguire esclusivamente a Hilti le riparazioni e/o gli interventi e responsabilità per conseguenti danni);
5.1.3 (Obbligo del Cliente di corrispondere i canoni residui, salvo il maggior danno); 5.2 (Sostituzione attrezzi in fleet danneggiati); 5.3 (Limitazioni dei Servizi Integrativi); 5.4 (Sostituzione attrezzi in fleet oggetto di furto);
5.5. (Clausola Penale); 5.6 (Clausola Penale e diritto di ritenzione); 5.7 (Clausola Penale); 5.8 (Limitazione Servizi Integrativi al solo “corpo macchina”); 6 (Uso attrezzi in fleet); 7 (Clausola risolutiva espressa); 8 (Recesso);
9 (Riconsegna attrezzi in fleet. Clausole penali); 10.2 (Cumulabilità delle penali); 10.3 (Legge applicabile); 10.4.(Foro competente in via esclusiva); 10.5 (Facoltà di modifica unilaterale del contratto).
Luogo e Data Luogo e Data
Firma Hilti Italia S.p.A. Firma Cliente
Hilti Italia S.p.A. – Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX) – P. IVA 00822480158 – xxx.xxxxx.xx – xxxxxxx@xxxxx.xxx C/4
Condizioni contrattuali
Codice Cliente
Mandato per addebito diretto SEPA CORE
0 0
La sottoscrizione del presente mandato comporta (A) l’autorizzazione a Hilti Italia S.p.A. a richiedere Riferimento del Mandato (Codice Cliente)
alla banca del debitore l’addebito del suo conto e (B) l’autorizzazione alla banca del debitore di Tutti i documenti del presente
procedere a tale addebito conformemente alle disposizioni impartite da Hilti Italia S.p.A.
contratto dovranno essere
che regolano il rapporto con quest’ultima. Se del caso, il rimborso deve essere richiesto nel termine di 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto.
Tipo del pagamento: ✓ Ricorrente Singolo
Dati del Debitore
Il debitore ha diritto di ottenere il rimborso dalla propria Banca secondo gli accordi ed alle condizioni trasmessi al seguente numero:
Nome del Debitore sottoscrittore (Cognome e Nome / Ragione Sociale)
Indirizzo (Via / P.zza / X.xx / Largo / Strada e numero civico)
Codice Postale Località
Conto di addebito (IBAN e SWIFT)
Provincia Paese
Cod.Paese Ch. Digit CIN ABI CAB
Numero di conto corrente
BIC / SWIFT
Codice Fiscale del sottoscrittore
Luogo di nascita
Provincia Data di nascita
Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare eventuali cambiamenti dell’appoggio bancario mediante il modulo scaricabile all’indirizzo
Dati del Creditore
Hilti Italia S.p.A. IT49ZZZ0000000822480158
Ragione Sociale del Creditore
Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00 2 0 0 9 9 Sesto San Xxxxxxxx M I Italia
Indirizzo (Via / P.zza / X.xx / Largo / Strada e numero civico) Codice Postale Località Provincia Paese
corrente per tutte le forniture di beni e/o servizi Hilti in conto corrente per Fleet Management
Il sottoscritto autorizza Hilti Italia S.p.A. a incassare l’ammontare delle Il sottoscritto autorizza Hilti Italia S.p.A. a incassare l’ammontare del- forniture concordate, mediante addebito sul conto corrente secondo le forniture concordate, come previsto dal contratto Fleet Manange-
- ment e/o dal/dai “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°” rizzazione. Il sottoscritto autorizza altresì Hilti Italia S.p.A. a richiede-
Autorizzazione permanente di addebito in conto Autorizzazione permanente di addebito
addebito sul conto
all’attivazione del servizio S.D.D. per l’autorizzazione all’addebito revoca di questa autorizzazione.
re alla Banca indicata nel presente modulo i dati bancari necessari corrente, secondo le norme di incasso del servizio S.D.D. fino a
da Hilti Italia S.p.A. in relazione al pagamento delle fatture emesse. indicata nel presente modulo i dati bancari necessari all’attivazione
del servizio S.D.D. per l’autorizzazione all’addebito permanente in
permanente in conto nonché qualsiasi altro dato ritenuto necessario Il sottoscritto autorizza altresì Hilti Italia S.p.A. a richiedere alla Banca
Termini di pagamento possibili
Il cliente sceglie il seguente termine di pagamento:
conto nonché qualsiasi altro dato ritenuto necessario da Hilti Xxxxxx
X.X.X. 00 GG data fattura (DD15) (solo per servizi con fatturazione mensile) Fleet Management.
S.D.D. 30 GG FM (DD30)
X.X.X. 00 GG FM (DD45)
X.X.X. 00 GG FM (DD60)
S.D.D. 30/60 GG FM (M23)
S.D.D. 30/60/90 GG FM (M33)
S.p.A. in relazione al pagamento delle rate mensili del contratto di
Luogo e Data Luogo e Data sottoscrittore sottoscrittore
Cognome e nome
Cognome e nome
entro il termine di 3 (tre) giorni anteriori alla singola scadenza di pagamento.
Luogo e Data Luogo e Data
Cognome e nome Cognome e nome
sottoscrittore
sottoscrittore
Firma
Hilti. Passione. Performance.
Hilti Italia S.p.A. – Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX) – P. IVA 00822480158 – xxx.xxxxx.xx – xxxxxxx@xxxxx.xxx
Mandato per addebito
Firma
Firma
Firma
compilati in ogni loro parte e firmati al numero di fax 000-000000 oppure all’indirizzo mail Xxxxxxx@xxxxx.xxx
Hilti Italia S.p.A. – Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX) – P. IVA 00822480158 – xxx.xxxxx.xx – xxxxxxx@xxxxx.xxx D/4
Aprile 2018
Cessione del Contratto del presente presso un punto vendita Hilti Store
Tutti i documenti Fax Verde L’originale deve essere consegnato
di Fleet Management essere trasmessi 800-826080 Hilti Italia S.p.A. – Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00 –
contratto dovranno oppure spedito in busta chiusa a:
Data inizio validità voltura dal
(la data può essere antecedente alla data di firma del presente modulo)
primo giorno del mese di:
/
al seguente numero: 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX)
☐ Voltura totale del parco attrezzi
☐ Voltura parziale (allegare solo elenco matricole da volturare)
Codice Cliente
Codice Cliente
Ragione Sociale
Ragione Sociale
C.F. / Partita IVA
C.F. / Partita IVA
Con sede in
Con sede in
in seguito il “Cedente” (Attuale Titolare del contratto)
in seguito il “Cessionario” (Futuro Titolare del contratto)
Il Cedente dichiara di cedere a titolo gratuito, come in effetti cede, il contratto di Fleet Management, in seguito il “Contratto”,
al Cessionario che accetta, così sostituendosi al Cedente stesso in ogni rapporto e/o obbligazione nascente dal Contratto.
Al riguardo, il Cessionario dichiara di:
• aver esaminato gli attrezzi in fleet oggetto del contratto di Fleet Management collegato al codice cliente del Cedente e di volerli prendere in consegna senza riserve a partire dalla data sopra indicata, rinunciando espressamente a sollevare qualsiasi eccezione nei confronti di Hilti Italia S.p.A.;
• conoscere il Contratto e il/i “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°” allo stesso in ogni sua clausola e di accettarne il contenuto senza riserve né eccezioni, ivi comprese le clausole oggetto di espressa approvazione da parte del Cedente, ai sensi degli artt.1341 e 1342 c.c.;
• essere a conoscenza del fatto che, a partire dalla data sopra indicata, il Cedente, in forza del Contratto, è debitore di Hilti Italia S.p.A. dell’importo corrispondente ai canoni dovuti per ciascun attrezzo fino a ciascuna data di scadenza. Al riguardo, il Cessionario si impegna, senza riserve, ad effettuare il pagamento degli importi rimanenti a favore di Hilti Italia S.p.A., con le modalità e nei tempi previsti dal Contratto e nel/nei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”.
Il Cedente dichiara espressamente di costituirsi fideiussore del Cessionario nell’interesse di Hilti Italia S.p.A. per il pagamento del suddetto importo e di ogni altro importo previsto dal Contratto e nel/nei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”.
Il Cedente chiede a Hilti Italia S.p.A. la definitiva chiusura del codice cliente n.:
Il Cedente chiede a Hilti Italia il passaggio al Cessionario anche degli attrezzi di proprietà: sì ☐ no ☐
sì ☐ no ☐
Foro competente in via esclusiva per qualsiasi controversia inerente il presente accordo di cessione del Contratto è il Foro di Milano.
Luogo e Data Luogo e Data
Nome cedente Nome cessionario
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Cedente ed il Cessionario dichiarano di accettare espressamente la competenza esclusiva
del Tribunale di Milano per qualsiasi controversia inerente il presente accordo di cessione del Contratto.
Luogo e Data Luogo e Data
Nome cedente Nome cessionario
Preso atto, Hilti Italia S.p.A. dichiara di accettare la suddetta cessione del contratto, restando inteso tra tutte le parti che:
i. gli attrezzi Hilti attualmente in uso al Cedente dovranno essere consegnati a cure e spese di quest’ultimo al Cessionario, accompagnati da un inventario completo degli attrezzi stessi, che
dovrà essere trasmesso in copia a Hilti Italia S.p.A., contestualmente alla consegna;
ii. nonostante la cessione, il Cedente non è liberato dalle obbligazioni nascenti dal Contratto (art.1408 secondo comma c.c.)
iii. Hilti Italia S.p.A. si riserva la facoltà di opporre al Cessionario tutte le eccezioni derivanti dal Contratto nonché qualsiasi altra eccezione fondata su altri rapporti con il Cedente.
Luogo Data Firma Hilti Italia S.p.A.
Hilti Italia S.p.A. – Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX) – P. IVA 00822480158 – xxx.xxxxx.xx – xxxxxxx@xxxxx.xxx
Documenti richiesti:
Modulo di Cessione
Firma
Firma
Firma
Firma
Aprile 2018
Aprile 2018
Marzo 2016
Contratto di Fleet Management
Se la Voltura è parziale, allegare anche:
• Lista attrezzi da volturare (Allegato C)
diretto SEPA CORE
Procedura da seguire:
1 Compilare tutta la modulistica
La modulistica è disponibile:
• su richiesta dei Clienti tramite Customer Service
2 Inviare tutta la modulistica
(3 pagine) in unica trasmissione all’indirizzo email: xxxxxxx@xxxxx.xxx o al fax:
Fax Verde
000-000000
3
Spedire gli originali in busta chiusa a:
Hilti Xxxxxx X.x.X.
X.xxx Xxxxxxxxxx, 00
00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX)
Oppure consegnarli presso:
Punti vendita Hilti Store
Informazioni:
Ti ricordiamo che per qualsiasi informazione o chiarimento inerente alla:
• Compilazione
• Stato della richiesta
• Copia documentazione ricevuta
Può contattare il nostro Servizio Clienti al numero verde 800-827013.
Ci riserviamo di verificare la correttezza dei dati per autorizzare la fattibilità della voltura.
Novembre 2018
Cordiali saluti
Hilti Italia S.p.A. - Socio unico – Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX) – P. IVA 00822480158 – xxx.xxxxx.xx – xxxxxxx@xxxxx.xxx
Hilti Italia S.p.A.
Cessione del Contratto di Fleet Management
Tutti i documenti del presente contratto dovranno essere trasmessi
al seguente numero:
Fax Verde
800-826080
L’originale deve essere consegnato presso un punto vendita Hilti Store oppure spedito in busta chiusa a:
Hilti Italia S.p.A. – Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX)
/
Data inizio validità voltura dal
primo giorno del mese di:
(la data può essere antecedente alla data di firma del presente modulo)
☐ Voltura totale del parco attrezzi
☐ Voltura parziale (allegare solo elenco matricole da volturare)
Codice Cliente | |||||||
Ragione Sociale | |||||||
C.F. / Partita IVA | |||||||
Con sede in | |||||||
Codice Cliente | |||||||
Ragione Sociale | |||||||
C.F. / Partita IVA | |||||||
Con sede in | |||||||
in seguito il “Cedente” (Attuale Titolare del contratto) in seguito il “Cessionario” (Futuro Titolare del contratto)
Il Cedente dichiara di cedere a titolo gratuito, come in effetti cede, il contratto di Fleet Management, in seguito il “Contratto”,
al Cessionario che accetta, così sostituendosi al Cedente stesso in ogni rapporto e/o obbligazione nascente dal Contratto.
Al riguardo, il Cessionario dichiara di:
• aver esaminato gli attrezzi in fleet oggetto del contratto di Fleet Management collegato al codice cliente del Cedente e di volerli prendere in consegna senza riserve a partire dalla data sopra indicata, rinunciando espressamente a sollevare qualsiasi eccezione nei confronti di Hilti Italia S.p.A.;
• conoscere il Contratto e il/i “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°” allo stesso in ogni sua clausola e di accettarne il contenuto senza riserve né eccezioni, ivi comprese le clausole oggetto di espressa approvazione da parte del Cedente, ai sensi degli artt.1341 e 1342 c.c.;
• essere a conoscenza del fatto che, a partire dalla data sopra indicata, il Cedente, in forza del Contratto, è debitore di Hilti Italia S.p.A. dell’importo corrispondente ai canoni dovuti per ciascun attrezzo fino a ciascuna data di scadenza. Al riguardo, il Cessionario si impegna, senza riserve, ad effettuare il pagamento degli importi rimanenti a favore di Hilti Italia S.p.A., con le modalità e nei tempi previsti dal Contratto e nel/nei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”.
Il Cedente dichiara espressamente di costituirsi fideiussore del Cessionario nell’interesse di Hilti Italia S.p.A. per il pagamento del suddetto importo e di ogni altro importo previsto dal Contratto e nel/nei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”.
Il Cedente chiede a Hilti Italia S.p.A. la definitiva chiusura del codice cliente n.: sì ☐ no ☐
Il Cedente chiede a Hilti Italia il passaggio al Cessionario anche degli attrezzi di proprietà: sì ☐ no ☐
Foro competente in via esclusiva per qualsiasi controversia inerente il presente accordo di cessione del Contratto è il Foro di Milano.
Luogo e Data
Nome cedente
Luogo e Data
Nome cessionario
Firma
Firma
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Cedente ed il Cessionario dichiarano di accettare espressamente la competenza esclusiva
del Tribunale di Milano per qualsiasi controversia inerente il presente accordo di cessione del Contratto.
Luogo e Data
Nome cedente
Luogo e Data
Nome cessionario
Firma
Firma
Preso atto, Hilti Italia S.p.A. dichiara di accettare la suddetta cessione del contratto, restando inteso tra tutte le parti che:
i. gli attrezzi Hilti attualmente in uso al Cedente dovranno essere consegnati a cure e spese di quest’ultimo al Cessionario, accompagnati da un inventario completo degli attrezzi stessi, che
dovrà essere trasmesso in copia a Hilti Italia S.p.A., contestualmente alla consegna;
ii. nonostante la cessione, il Cedente non è liberato dalle obbligazioni nascenti dal Contratto (art.1408 secondo comma c.c.)
Novembre 2018
iii. Hilti Italia S.p.A. si riserva la facoltà di opporre al Cessionario tutte le eccezioni derivanti dal Contratto nonché qualsiasi altra eccezione fondata su altri rapporti con il Cedente.
Luogo Data Firma Hilti Italia S.p.A.
Hilti Italia S.p.A. - Socio unico – Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX) – P. IVA 00822480158 – xxx.xxxxx.xx – xxxxxxx@xxxxx.xxx
Ragione Sociale
Codice Cliente |
Partita IVA |
Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
1.1. Hilti concede in locazione al Cliente gli attrezzi “Hilti” elencati nel/nei “sotto-contratto/i” e/o “FM
sottocontratto n°” (in seguito, “attrezzi in fleet”) e fornisce i servizi integrativi indicati nel successivo art. 5.
1.2. Il Cliente è un imprenditore, che stipula il presente contratto nello svolgimento della propria attività e dichiara che i suddetti attrezzi sono conformi ed adatti alle proprie esigenze.
Art. 2 - DURATA DEL CONTRATTO
2.1. Il periodo di locazione di ciascun attrezzo in fleet è indicato nel/nei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°” e decorre dalla data di consegna di ciascun attrezzo. Il Cliente beneficerà dei servizi integrativi di cui al successivo art. 5 per tutto il periodo di locazione di ciascun attrezzo in fleet, salvo quanto previsto dall’art. 5.4.3.
2.2. Nell’ipotesi in cui il periodo di locazione di ciascun attrezzo abbia scadenza nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 marzo ovvero tra il 1° aprile e il 29 giugno ovvero fra il 1° luglio e il 29 settembre ovvero tra il 1° ottobre e il 30 dicembre, ciascun periodo di locazione sarà automaticamente prorogato, rispettivamente, sino al 31 marzo, sino al 30 giugno, sino al 30 settembre, sino al 31 dicembre di ciascun anno. Il Cliente sarà tenuto a corrispondere a Hilti il canone di locazione mensile sino al termine del periodo di proroga. Durante la proroga, Hilti fornirà i servizi integrativi di cui all’art. 5, salvo quanto previsto dall’art. 5.4.3.
Art. 3 - CONSEGNA
3.1. Hilti si impegna a consegnare gli attrezzi in fleet nel più breve tempo possibile e tenuto conto delle
disponibilità di magazzino. Hilti non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o inadempimenti di terzi.
3.2. In mancanza di contestazione scritta a mezzo raccomandata r.r. inviata a Hilti entro giorni 5 (cinque) dal ricevimento della merce, la consegna degli attrezzi in fleet di cui al/ai “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°” si intenderà conforme alla descrizione contenuta nella fattura ed accettata da parte del Cliente senza riserve.
3.3. In caso di furto di uno o più attrezzi in fleet, il Cliente dovrà presentare denuncia alle Autorità competenti immediatamente e comunque entro e non oltre le 48 (quarantotto) ore successive alla scoperta del furto, indicando il numero di matricola degli attrezzi oggetto di furto. Copia della suddetta denuncia dovrà essere trasmessa a Hilti con raccomandata r.r., a cura del Cliente, entro i successivi 15 (quindici) giorni.
Art. 4 - CORRISPETTIVO
4.1. A fronte di quanto previsto agli artt. 1 e 5, il Cliente corrisponderà a Hilti un canone mensile per ognuno degli attrezzi in fleet, secondo le modalità e le condizioni descritte nel/nei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”. Hilti ha facoltà di monitorare l’indice di incremento dei prezzi al consumo registrato dall’ISTAT. In ogni momento dell’esecuzione del contratto, qualora nei 12 (dodici) mesi precedenti tale incremento sia superiore al 4%, Hilti potrà aggiornare i canoni mensili, sulla base di tale variazione e ne dovrà dare tempestiva comunicazione al Cliente.
4.2. Hilti si riserva la facoltà di concedere in locazione al Cliente ulteriori attrezzi, ad integrazione dell’elenco di cui al/ai “sotto-contratto/i e/o “FM sottocontratto n°”, cui si applicheranno i termini, le condizioni e il listino del contratto di “Fleet Management”, in vigore al momento della richiesta da parte del Cliente.
4.3. Il Cliente non potrà in alcun caso sospendere e/o ritardare l’integrale pagamento dei canoni pattuiti e non potrà sollevare alcuna eccezione in difetto del puntuale ed integrale pagamento di quanto dovuto.
4.4. È facoltà di Hilti richiedere al Cliente il versamento di un deposito cauzionale infruttifero, a garanzia delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente contratto. Tale deposito ritornerà nella disponibilità del Cliente allo scioglimento del presente contratto, previa verifica da parte di Hilti dello stato di conservazione degli attrezzi in fleet e del puntuale adempimento, da parte del Cliente stesso, alle obbligazioni contrattuali. Nell’ipotesi in cui il Cliente prenda in locazione ulteriori attrezzi in fleet rispetto a quelli originariamente indicati nel/nei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”, Hilti potrà chiedere un’integrazione del deposito cauzionale infruttifero. Il Cliente autorizza sin d’ora Hilti a trattenere l’importo versato a titolo di deposito
cauzionale, nell’ipotesi in cui, al termine del periodo di locazione e/o di proroga ovvero alla data di scioglimento e/o risoluzione del presente contratto ovvero di recesso dallo stesso, il Cliente stesso risulti debitore di Hilti per fornitura di prodotti e/o servizi “Hilti”, anche se diversi da quelli oggetto del presente contratto.
4.5. Per ogni attrezzo smarrito o rubato, Hilti si riserva la facoltà di richiedere al Cliente il pagamento di una somma non superiore al 15% del prezzo di listino di vendita in vigore al momento della consegna di
ciascun attrezzo in fleet, a titolo di penale. In caso di furto o smarrimento, il Cliente sarà comunque tenuto a corrispondere a Hilti tutti i canoni mensili restanti, fino alla scadenza del periodo di locazione di ciascun attrezzo in fleet, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 5.4.1.
Art. 5 - SERVIZI INTEGRATIVI
5.1. Riparazioni e manutenzione attrezzi in fleet.
5.1.1. Hilti si impegna ad eseguire le riparazioni e/o gli interventi necessari al corretto funzionamento e alla manutenzione degli attrezzi in fleet. I costi di tale servizio sono compresi nei canoni mensili di cui nel/nei “sotto-contratto/i e/o “FM sottocontratto n°”.
5.1.2. Il Cliente ha l’obbligo di far eseguire esclusivamente a Hilti tutte le riparazioni e/o gli interventi necessari e si attiverà tempestivamente in tal senso. Il Cliente sarà responsabile per tutti i danni e/o costi derivanti da inerzia e/o ritardo nel richiedere a Hilti le riparazioni e/o gli interventi di cui al precedente punto.
5.1.3. Nell’ipotesi in cui non sia possibile eseguire una riparazione a causa dell’ inadempimento da parte del Cliente agli obblighi di cui agli artt. 5.1.2. e 6 del presente contratto, il Cliente sarà comunque obbligato a corrispondere a Hilti i rimanenti canoni fino alla effettiva scadenza del contratto, salvo il maggior danno.
5.2. Sostituzione attrezzi in fleet danneggiati.
5.2.1. Hilti si impegna a sostituire gli attrezzi in fleet danneggiati per i quali non sia possibile effettuare utilmente una riparazione, a condizione che i danni stessi non derivino dal mancato rispetto da parte del Cliente degli obblighi di cui agli artt. 5.1.2. e 6 del presente contratto.
5.2.2. La sostituzione potrà avere ad oggetto un esemplare nuovo dell’attrezzo in fleet ovvero un modello diverso di attrezzo “Hilti”, con caratteristiche e funzioni equivalenti. Nel caso in cui la sostituzione dovesse rendersi necessaria successivamente alla scadenza della prima metà del periodo di locazione previsto, Hilti si riserva la facoltà di sostituire l’attrezzo in fleet danneggiato con un attrezzo “Hilti” revisionato.
5.2.3. Per ogni sostituzione, decorrerà un nuovo periodo di locazione, di durata pari a quello indicato nel/nei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°” per l’attrezzo in fleet sostituito.
5.3. Hilti si riserva il diritto di non effettuare i servizi di cui agli artt. 5.1 e 5.2. qualora gli attrezzi in fleet siano stati sottoposti dal Cliente ad un utilizzo non corretto o eccessivo e comunque incompatibile con il loro normale uso e/o logorìo ovvero con il ciclo di vita medio degli stessi indicato nelle “Istruzioni Operative”.
5.4. Sostituzione attrezzi in fleet oggetto di furto
5.4.1. In parziale deroga a quanto previsto dal precedente art. 4.5, qualora il Cliente subisca il furto di attrezzi in fleet per un controvalore massimo non superiore al 20% per anno della somma del prezzo di listino di ciascun attrezzo al momento della consegna:
x. Xxxxx applicherà al Cliente una riduzione dell’80% sui canoni mensili residui dovuti per l’attrezzo rubato, sino al termine del periodo di locazione originariamente previsto;
b. a seguito di richiesta scritta del Cliente, Hilti sostituirà l’attrezzo oggetto di furto con altro di modello e tipo equivalente, nel più breve tempo possibile, tenuto conto delle disponibilità di magazzino. Per ogni sostituzione, decorrerà un nuovo periodo di locazione, di durata pari a quello indicato nel/nei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°” per l’attrezzo in fleet rubato, comprensivo dei servizi integrativi di cui al presente articolo 5, e con applicazione del listino in vigore per il contratto di “Fleet Management” al momento della sostituzione.
5.4.2. Hilti assume gli impegni di cui all’art. 5.4.1 lettere “a.” e “b.” esclusivamente a condizione che: i) la denuncia per furto dell’attrezzo sia stata inviata dal Cliente a Hilti nei termini di cui al precedente art. 3.3; ii) al momento del furto l’attrezzo fosse funzionante, in perfetto stato di manutenzione.
5.4.3. Gli impegni di cui all’art. 5.4.1. lettere “a” e “b” sono comunque esclusi a partire dall’ultimo mese del
periodo di locazione e/o durante il periodo di proroga di cui all’art. 2.2.
5.5. Locazione breve
In caso di particolare necessità, Hilti potrà concedere in locazione al Cliente che ne faccia richiesta, uno o più attrezzi “Hilti”, per il tempo strettamente indispensabile al Cliente per portare a termine uno specifico lavoro già in corso di esecuzione, e comunque per un periodo non superiore ad un anno. Il corrispettivo per la locazione
Luogo e Data
Firma Hilti Italia S.p.A.
breve verrà fatturato su base giornaliera, secondo il relativo listino in vigore al momento della richiesta da parte del Cliente, in aggiunta ai corrispettivi previsti dall’nel/nei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”. La locazione breve potrà essere concessa per un controvalore massimo non superiore al 20% per anno della somma del prezzo di listino di ciascun attrezzo in fleet al momento della consegna. Al termine del periodo di locazione breve, il Cliente dovrà immediatamente restituire a Hilti gli attrezzi in questione. Per ogni giorno di
ritardo, il Cliente dovrà continuare a corrispondere a Hilti, a titolo di penale, il canone giornaliero pattuito, sino al momento dell’effettiva riconsegna.
5.6. Servizio “muletto”
Nel caso in cui per le riparazioni e/o la manutenzione di attrezzi in fleet di cui al precedente art. 5.1 fossero necessari più di 30 (trenta) giorni, Hilti potrà concedere in comodato gratuito al Cliente che ne faccia richiesta, uno o più attrezzi “Hilti” con caratteristiche e funzioni equivalenti a quelli concessi in fleet, per il tempo strettamente necessario per effettuare le riparazioni ovvero la manutenzione. Il Cliente sarà tenuto alla restituzione degli attrezzi ricevuti in comodato gratuito, contestualmente alla riconsegna degli attrezzi in fleet riparati e/o oggetto di manutenzione. In caso di ritardo nella riconsegna, il Cliente, per ogni giorno di
ritardo, sarà tenuto a corrispondere a Hilti, a titolo di penale, l’importo giornaliero di cui al listino previsto per la “Locazione breve” in vigore al momento, con diritto di Hilti di ritenzione sugli attrezzi consegnati dal Cliente per la riparazione e/o la manutenzione.
5.7. Agli attrezzi consegnati al Cliente in forza dei precedenti artt. 5.5 e 5.6 non si applicano i servizi di cui ai precedenti artt. 5.1, 5.2 e 5.4 e, in caso di furto e/o smarrimento degli stessi, il Cliente corrisponderà a Hilti, a titolo di penale, un importo pari al 50% del prezzo di listino di vendita in vigore al momento della consegna.
5.8. I servizi di cui ai precedenti artt. 5.1, 5.2, 5.4, 5.5 e 5.6 non si applicano ai prodotti della c.d. “linea diamante”, si intendono comunque limitati al solo “corpo macchina” degli attrezzi in fleet e non includono gli accessori quali, a titolo esemplificativo e non tassativo, i mandrini, i treppiedi dei laser, le valigette, i xxxxxx,
i tubi delle tagliamuri. Possibili ulteriori limitazioni potranno essere indicate nel/nei “sotto-contratto/i e/o “FM
sottocontratto n°”.
5.9. I servizi di cui ai precedenti artt. 5.5 e 5.6 sono riservati esclusivamente ai Clienti che abbiano raggiunto il
valore minimo di attrezzi Fleet a listino indicato sul sito “xxx.xxxxx.xx”.
Art. 6 - USO DEGLI ATTREZZI IN FLEET DA PARTE DEL CLIENTE
6.1. Il Cliente si impegna a fare uso degli attrezzi in fleet secondo il loro normale utilizzo, nel rispetto delle “Istruzioni Operative” di Hilti e servendosi esclusivamente degli attrezzi, degli accessori e dei ricambi originali “Hilti”. Il Cliente si impegna inoltre a non rimuovere il “codice articolo” e il “numero di matricola” degli attrezzi in fleet di cui al/ai “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”.
6.2. Il Cliente è responsabile del perimento e dei danni subiti dagli attrezzi in fleet derivanti da un utilizzo improprio degli stessi e/o non corrispondente alle “Istruzioni Operative” di Hilti ovvero derivanti da interventi di manutenzione e/o riparazioni non eseguiti da Hilti.
Art. 7 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
7.1. Questo contratto si risolverà di diritto nelle seguenti ipotesi:
a. violazione da parte del Cliente del divieto di sublocazione, cessione del contratto o cessione anche temporanea a terzi degli attrezzi in fleet, previsto dall’art. 10.1;
b. mancato pagamento anche di un solo canone mensile per ognuno degli attrezzi in fleet, secondo le modalità e le condizioni descritte nel/nei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”;
c. inadempimento del Cliente all’obbligazione di utilizzare gli attrezzi in fleet, secondo le modalità descritte nell’art. 6.
d. rifiuto da parte del Cliente di accettare la sostituzione degli attrezzi in fleet prevista dagli artt. 5.2 e 5.4;
e. rifiuto da parte del Cliente di corrispondere i canoni rimanenti a seguito di furto degli attrezzi in fleet, così
come previsto dall’art. 4.5 e dall’art. 5.4.1;
f. liquidazione e insolvenza del Cliente ovvero sottoposizione di quest’ultimo a procedure liquidatorie o
concorsuali sia giudiziarie che extragiudiziarie;
g. modificazione nell’assetto societario del Cliente.
h. mancata comunicazione a Hilti da parte del Cliente di eventuali cambiamenti di sede e/o domicilio e/o dei
dati fiscali e/o delle coordinate bancarie, di cui nel/nei “sotto-contratto/i” al/ai “FM sottocontratto n°”.
È in ogni caso facoltà di Hilti costituire in mora il Cliente ed assegnare allo stesso, per l’adempimento, il termine
di gg. 30.
7.2. Nel caso in cui questo contratto dovesse risolversi di diritto in seguito al verificarsi di una delle ipotesi descritte nel punto precedente, Hilti si riserva la facoltà di chiedere al Cliente il pagamento di un importo non superiore all’ammontare complessivo delle rate residue ancora da corrispondere, a titolo di penale.
7.3. In ogni caso il Cliente si impegna sin d’ora a tenere indenne Hilti da tutte le spese ed i danni che quest’ultima dovesse subire a causa degli inadempimenti del Cliente.
Art. 8 - RECESSO
Hilti potrà recedere in qualunque momento dal presente contratto, anche limitatamente ad un singolo attrezzo in fleet, da comunicarsi a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare al Cliente con preavviso di 14 gg.
Art. 9 - RICONSEGNA DEGLI ATTREZZI IN FLEET
9.1. Il Cliente si impegna a riconsegnare a Hilti gli attrezzi in fleet al termine del periodo di locazione e/o di proroga ovvero alla data di scioglimento e/o risoluzione del presente contratto ovvero di recesso dallo stesso, nel medesimo stato in cui li ha ricevuti e, comunque, in buono stato di conservazione, salvo il normale logorìo degli stessi indicato nelle “Istruzioni Operative”. In nessun caso il Cliente avrà facoltà di acquistare gli attrezzi in fleet al termine del periodo di locazione.
9.2. Per ogni attrezzo non restituito a Hilti al termine del periodo di locazione e/o di proroga ovvero alla data di scioglimento e/o risoluzione del presente contratto ovvero di recesso dallo stesso, Hilti si riserva la facoltà di richiedere al Cliente il pagamento di una somma non superiore al 15% del prezzo di listino di vendita in vigore al momento della consegna, a titolo di penale.
Art. 10 - NORME FINALI
10.1. È fatto espresso divieto al Cliente di cedere il presente contratto, di concedere gli attrezzi in fleet in sublocazione e comunque di cederli anche temporaneamente in uso e comunque di metterli in tutto o in parte a disposizione di terzi, senza lo specifico consenso scritto di Hilti.
10.2. Le penali di cui agli artt. 4.5, 7.2, e 9.2 si intendono fra di loro cumulabili, a insindacabile giudizio di Hilti.
10.3. Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana. Per quanto qui non espressamente previsto, si
rinvia agli articoli 1571 e seguenti del Codice Civile.
10.4. Foro competente in via esclusiva è il Foro di Milano.
10.5. Nessuna modifica del presente contratto e del/dei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°” è consentita se non autorizzata per iscritto dal Responsabile della Direzione Generale di Hilti Italia S.p.A.. Hilti si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le clausole oggetto del presente contratto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente. In mancanza di dissenso scritto da inviare con raccomandata r.r. alla Direzione Generale di Hilti Italia S.p.A., entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, le clausole così modificate si intenderanno accettate senza riserve dal Cliente e pienamente efficaci, anche con riferimento a tutti gli attrezzi in fleet già consegnati.
10.6. Hilti si riserva la facoltà di cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto ed i relativi accessori, ai sensi dell’art 1260 c.c. e seguenti nonché ai sensi della l. n. 52/1991.
10.7. L’eventuale invalidità di singole clausole del presente contratto non determina l’invalidità dell’intero contratto e comporta l’impegno delle parti alla sostituzione delle stesse con altre pattuizioni coerenti con lo scopo del presente contratto.
10.8. Si allega, quale parte integrante ed inscindibile del presente contratto, l’elenco degli attrezzi concessi in
fleet al Cliente (“sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”). Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Luogo e Data
Firma Cliente
Le parti qui sottoscritte espressamente dichiarano di aver preso piena conoscenza e di accettare tutte le clausole del presente contratto e, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di approvare specificamente le seguenti:
2.2 (Proroga del periodo di locazione); 3.2 (Obbligo contestazione scritta); 4.1 (Adeguamento canone indici ISTAT); 4.3 (Solve et repete); 4.4 (Facoltà per Hilti Italia S.p.A. di trattenere il deposito cauzionale versato dal Cliente);
4.5 (Clausola penale e obbligo pagamento canoni residui in caso di furto o smarrimento); 5.1.2 (Obbligo del Cliente di far eseguire esclusivamente a Hilti le riparazioni e/o gli interventi e responsabilità per conseguenti danni);
5.1.3 (Obbligo del Cliente di corrispondere i canoni residui, salvo il maggior danno); 5.2 (Sostituzione attrezzi in fleet danneggiati); 5.3 (Limitazioni dei Servizi Integrativi); 5.4 (Sostituzione attrezzi in fleet oggetto di furto);
5.5. (Clausola Penale); 5.6 (Clausola Penale e diritto di ritenzione); 5.7 (Clausola Penale); 5.8 (Limitazione Servizi Integrativi al solo “corpo macchina”); 6 (Uso attrezzi in fleet); 7 (Clausola risolutiva espressa); 8 (Recesso); 9 (Riconsegna attrezzi in fleet. Clausole penali); 10.2 (Cumulabilità delle penali); 10.3 (Legge applicabile); 10.4.(Foro competente in via esclusiva); 10.5 (Facoltà di modifica unilaterale del contratto).
Novembre 2018
Luogo e Data
Firma Hilti Italia S.p.A.
Luogo e Data
Firma Cliente
Hilti Italia S.p.A. - Socio unico – Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX) – P. IVA 00822480158 – xxx.xxxxx.xx – xxxxxxx@xxxxx.xxx
Mandato per addebito diretto SEPA CORE
La sottoscrizione del presente mandato comporta (A) l’autorizzazione a Hilti Italia S.p.A. a richiedere alla banca del debitore l’addebito del suo conto e (B) l’autorizzazione alla banca del debitore di procedere a tale addebito conformemente alle disposizioni impartite da Hilti Italia S.p.A.
Il debitore ha diritto di ottenere il rimborso dalla propria Banca secondo gli accordi ed alle condizioni che regolano il rapporto con quest’ultima. Se del caso, il rimborso deve essere richiesto nel termine di 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto.
Tipo del pagamento:
✓ Ricorrente
Singolo
0 | 0 | ||||||||
Riferimento del Mandato (Codice Cliente) |
Tutti i documenti di questo contratto dovranno essere trasmessi alla mail Xxxxxxx@xxxxx.xxx o al:
Fax Verde
000-000000
Fax Verde
000-000000
L’originale deve essere poi spedito in busta chiusa a:
Hilti Italia S.p.A. – Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX)
Dati del Debitore | ||||||||
Nome del Debitore sottoscrittore (Cognome e Nome / Ragione Sociale) | ||||||||
Indirizzo (Via / P.zza / X.xx / Largo / Strada e numero civico) | ||||||||
Località | Paese | |||||||
Codice Postale | Provincia |
Conto di addebito (IBAN e SWIFT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cod.Paese Ch. Digit CIN ABI CAB Numero di conto corrente | BIC / SWIFT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice Fiscale del sottoscrittore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luogo di nascita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Data di nascita |
Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare eventuali cambiamenti dell’appoggio bancario mediante il modulo scaricabile all’indirizzo
Dati del Creditore | |||||||||
Hilti Italia S.p.A. Ragione Sociale del Creditore | IT49ZZZ0000000822480158 | ||||||||
Piazza Xxxxx Xxxxxxxxxx, 20 Indirizzo (Via / P.zza / X.xx / Largo / Strada e numero civico) | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | Sesto San Xxxxxxxx Località | M | I | Italia Paese |
Codice Postale | Provincia |
Autorizzazione permanente di addebito in conto corrente per tutte le forniture di beni e/o servizi Hilti
Il sottoscritto autorizza Hilti Italia S.p.A. a incassare l’ammontare delle forniture concordate, mediante addebito sul conto corrente secondo
-
rizzazione. Il sottoscritto autorizza altresì Hilti Italia S.p.A. a richiede- re alla Banca indicata nel presente modulo i dati bancari necessari all’attivazione del servizio S.D.D. per l’autorizzazione all’addebito permanente in conto nonché qualsiasi altro dato ritenuto necessario da Hilti Italia S.p.A. in relazione al pagamento delle fatture emesse.
Termini di pagamento possibili
Il cliente sceglie il seguente termine di pagamento:
X.X.X. 00 GG data fattura (DD15) (solo per servizi con fatturazione mensile)
S.D.D. 30 GG FM (DD30)
X.X.X. 00 GG FM (DD45)
X.X.X. 00 GG FM (DD60)
S.D.D. 30/60 GG FM (M23)
S.D.D. 30/60/90 GG FM (M33)
Autorizzazione permanente di addebito in conto corrente per Fleet Management
Il sottoscritto autorizza Hilti Italia S.p.A. a incassare l’ammontare del- le forniture concordate, come previsto dal contratto Fleet Manange- ment e/o dal/dai “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”
addebito sul conto corrente, secondo le norme di incasso del servizio S.D.D. fino a revoca di questa autorizzazione.
Il sottoscritto autorizza altresì Hilti Italia S.p.A. a richiedere alla Banca indicata nel presente modulo i dati bancari necessari all’attivazione del servizio S.D.D. per l’autorizzazione all’addebito permanente in conto nonché qualsiasi altro dato ritenuto necessario da Hilti Italia
S.p.A. in relazione al pagamento delle rate mensili del contratto di Fleet Management.
Luogo e Data Cognome e nome
sottoscrittore
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sottoscrittore
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entro il termine di 3 (tre) giorni anteriori alla singola scadenza di pagamento.
Luogo e Data Cognome e nome
Novembre 2018
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