TRA
SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI MONTESE.
(Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. ……….del )
TRA
Il Comune di MONTESE (in seguito denominato/a “Ente”) rappresentato da
nella qualità di in base alla delibera n.
..………...…..... in data , divenuta esecutiva ai sensi di legge
E
---------------------------------(indicazione del Tesoriere contraente e della sua sede) (in seguito denominato “Tesoriere”), rappresentato da _, nella qualità di
(di seguito denominate congiuntamente “Parti”)
Premesso
- che l’Ente contraente è incluso nella tabella A annessa alla Legge n. 720/1984 e che lo stesso opera in regime di “tesoreria unica mista”, ai sensi del D.Lgs. n. 279/1997. Tale regime è attualmente sospeso ai sensi dell’art. 35 del Dl 1/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2012. Nel periodo di sospensione, gli enti e gli organismi pubblici soggetti al regime di “tesoreria unica” sono sottoposti alla disciplina di cui alla L. 720/1984;
- che il Tesoriere con riguardo alle disponibilità dell’Ente giacenti in tesoreria unica, deve effettuare, nella sua qualità di organo di esecuzione, le operazioni di incasso e pagamento disposte dall’Ente medesimo a valere sulle contabilità speciali aperte presso la competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato;
- che, ai sensi dei commi 3 e 4 del richiamato art. 7 del D.Lgs. n. 279 del 1997, le entrate affluite sul conto di tesoreria devono essere prioritariamente utilizzate per l’effettuazione dei pagamenti disposti dall’Ente, fatto salvo quanto specificato nell’ambito dell’articolato con riferimento all’utilizzo delle somme a specifica destinazione.
Le parti come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione, convengono e stipulano quanto segue
Art. 1 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
1.1. In esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. ............... in data
..................................... e della determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. ..............
in data ....................................., esecutive ai sensi di legge, il Comune di Montese (di seguito
denominato “Ente”) affida a (di seguito denominato “Tesoriere”), che accetta, il servizio di tesoreria comunale.
1.2 Il servizio Tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso di operazioni riguardanti la gestione finanziaria dell’ente inerenti alle riscossioni e ai pagamenti ordinati dall’Ente e a tutti gli altri adempimenti previsti dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e convenzionali di riferimenti
1.3 Il servizio dovrà essere svolto con l’organizzazione di personale e mezzi dell’Istituto Bancario.
1.4 Obiettivi condivisi del Comune e del Tesoriere sono assicurare la speditezza delle operazioni di riscossione, l’efficacia dei controlli, la rapidità dei pagamenti, l’informatizzazione e lo scambio di dati in tempo reale e la trasmissione informatica dei flussi informativi.
1.5 La presente convenzione non è soggetta ad oneri per la sicurezza in quanto trattasi esclusivamente di servizio intellettuale.
1.6 Il servizio di tesoreria viene svolto in conformità a quanto disposto al Titolo V del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dallo Statuto e dal regolamento di contabilità comunale nonché dai patti della seguente convenzione.
ART. 2 – DURATA DELLA CONVENZIONE
2.1 La concessione del servizio di tesoreria viene affidata dal Comune all’Istituto Tesoriere per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2025 a tutti i patti e condizioni previsti dalla presente convenzione ed a quelli che in forza di legge o per accordo fra le parti potranno essere aggiunti, modificati o soppressi nel corso del periodo suddetto.
2.2 La presente convenzione potrà essere rinnovata per una durata non superiore a quella del contratto iniziale , d’intesa tra le parti, qualora ricorrano le condizioni di legge, e per una sola volta, ai sensi dell’art. 210 del D. Lgs. n. 267/2000.
2.3 Alla scadenza dell’affidamento, nelle more di aggiudicazione della nuova convenzione, il tesoriere si obbliga a continuare la temporanea gestione del servizio alle medesime condizioni per un massimo di sei mesi e comunque per il tempo necessario all’espletamento della nuova gara; il tesoriere si impegna a garantire che l’eventuale passaggio avvenga nella massima efficienza e senza pregiudizio all’attività di pagamento e di incasso e a depositare presso l’ente tutta la documentazione inerente la gestione del servizio medesimo.
2.4 Alla scadenza della convenzione il Tesoriere, oltre al versamento del saldo di ogni suo debito e alla regolare consegna al soggetto subentrante di tutti i valori tenuti in dipendenza della gestione affidatagli, dovrà effettuare la consegna di carte, registri, stampati, sistemi informativi e quant’altro affidatogli, in custodia o in uso.
2.5 Durante la validità della presente convenzione, di comune accordo fra le parti e seguendo le procedure di rito, potranno essere apportate, mediante un semplice scambio di lettere, le variazioni e le integrazioni ritenute necessarie per il migliore svolgimento del servizio, a condizioni comunque non peggiorative per il Comune.
ART. 3 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
3.1 Ai fini dello svolgimento del servizio, il Tesoriere si impegna a mettere a disposizione del Comune locali della propria sede che deve essere situata in Montese (capoluogo) e nella sede più vicina agli uffici Comunali, osservando i giorni di apertura degli sportelli bancari. Sarà inoltre possibile
l’affidamento ad istituti di credito che, pur non disponendo di sportelli aperti nel Comune di Montese alla data di aggiudicazione, si impegnino ad aprirne uno entro dodici mesi dall’avvenuta aggiudicazione. Nei suddetti locali dovrà essere identificato uno specifico sportello, separato dagli altri sportelli dell’Istituto bancario, presso il quale i funzionari del servizio finanziario del Comune potranno accedere per lo svolgimento di ogni operazione che abbia attinenza con il servizio di tesoreria.
3.2 Dovrà essere garantita l’effettiva e completa circolarità nelle operazioni di pagamento e riscossione presso tutte le agenzie, gli sportelli o le dipendenze del Tesoriere, nel territorio comunale di Montese e nelle frazioni presenti nel territorio comunale. Le agenzie, gli sportelli o le dipendenze dell’Istituto Tesoriere dovranno essere prive di barriere architettoniche nei locali nei quali viene svolto il servizio Tesoreria del Comune ai sensi del presente comma.
3.3 Come previsto dall’art. 213, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Tesoriere gestisce il servizio di tesoreria con modalità e criteri informatici in ottemperanza alla normativa vigente e nel rispetto degli standard e delle regole tecniche, delle disposizioni e direttive emanati dagli organi e dalle autorità competenti in materia di tesoreria nonché di digitalizzazione e di informatizzazione dei processi e delle informazioni.
3.4 Il Tesoriere deve provvedere, all’avvio del servizio, ad attivare un collegamento telematico per l’interscambio dei dati e dei flussi attraverso protocolli protetti, conformi alle disposizioni normative vigenti e concordati preventivamente. Detto collegamento deve consentire l’interscambio di informazioni relative all’intera gestione dei movimenti finanziari, secondo tracciati record compatibili con le procedure informatiche dell’Ente, sia attuali sia future.
3.5 Il Tesoriere garantisce altresì un costante aggiornamento delle procedure a eventuali adempimenti legislativi o conseguenti a innovazioni tecnologiche senza oneri per l’Ente. Nel caso in cui fossero richieste all’Ente modifiche di carattere informatico dovute a cambiamenti di tipo organizzativo del Tesoriere, gli eventuali costi sostenuti dall’Ente devono essere rimborsati dal Tesoriere. Il Tesoriere si impegna, inoltre, a sviluppare iniziative in accordo con il Comune o su istanza del Comune stesso, tese a favorire nuove tecnologie per nuove forme di riscossione da mettere a disposizione dei contribuenti/utenti.
3.6 Il Tesoriere garantisce, senza costi per l’Ente, la piena corrispondenza della gestione
informatizzata del servizio rispetto a quanto stabilito dal codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs.
n. 82/2005 e s.m.i.), dalla circolare dell’Agenzia per l’Italia Digitale n. 64 del 15/01/2014, dalla determina commissariale dell’Agenzia per l’Italia Digitale n. 8 del 22/01/2014, dal protocollo ABI (Associazione Bancaria Italiana sulle regole tecniche e lo standard per l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico (e suoi eventuali successivi aggiornamenti), dal D.P.C.M. 22/02/2013 recante “Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, dal D.P.C.M. 01/04/2008 ad oggetto “Regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del sistema pubblico di connettività previste dall’articolo 70, comma 1-bis del D.Lgs. n. 82/2005” e s.m.i., dal Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione e da altre autorità pubbliche nel campo digitale e informatico.
3.7 Il servizio di incasso e pagamento è gestito mediante ordinativo informatico con l’applicazione della firma digitale, così come definita dal D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i. (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), senza costi di attivazione a carico dell’Ente. Qualora per motivi tecnici o per cause di forza maggiore, su richiesta dell’Ente, non possa essere effettuato l’invio telematico da parte dell’Ente degli ordinativi di incasso e
pagamento e questi siano trasmessi in forma cartacea, il Tesoriere dovrà comunque garantirne la riscossione o il pagamento.
3.8 Il Tesoriere mette a disposizione dell’Ente, gratuitamente, un collegamento informatico, del tipo home banking o equivalente, con funzioni informative, per l’accesso diretto in tempo reale agli archivi del conto di tesoreria, garantendone l’aggiornamento e l’assistenza tecnica.
3.9 Il Tesoriere aggiudicatario, inoltre, deve garantire:
a) l’archiviazione e la conservazione sostitutiva dei documenti digitali, di cui al Codice dell’amministrazione digitale (CAD), prodotti nell’ambito del servizio di tesoreria (mandati e reversali dematerializzati, firmati digitalmente ed eventuali altri documenti firmati digitalmente) senza alcun costo per l’Ente. La conservazione deve avvenire presso un soggetto accreditato, da definire di comune accordo, presso l’Agenzia per l’Italia digitale. Il Comune ha libero accesso ai documenti digitali conservati presso il soggetto certificatore che deve fornire, alla fine di ogni esercizio, l’archivio completo degli ordinativi informatici anche su supporto digitale e in versione stampabile, senza alcun costo per l’Ente.
b) la migrazione dati e il corretto collegamento tra la situazione finanziaria dell’Ente alla data di cessazione dell’attuale Tesoriere e la data di inizio del Tesoriere subentrante, senza alcuna interruzione di servizio e senza oneri a carico dell’Ente.
c) la formazione del personale dell’Ente per l’utilizzo dei software necessari per l’accesso ai servizi di tesoreria, nel rispetto delle specifiche di cui ai punti precedenti e senza oneri a carico dell’Ente.
3.10 Il Tesoriere è tenuto a fornire all’Ente tutta la documentazione inerente al servizio, elaborati, tabulati, sia nel dettaglio sia nei quadri riepilogativi, in via telematica e, se richiesto, in formato cartaceo.
3.11 Il Tesoriere mette a disposizione del servizio di tesoreria personale sufficiente per la corretta e snella esecuzione dello stesso, e un referente di grado più elevato di quello del personale esecutivo, al quale l’Ente può rivolgersi per la soluzione immediata di eventuali necessità operative; i nominativi dei dipendenti, come sopra individuati, devono essere comunicati all’Ente.
3.12 Il personale addetto al servizio di tesoreria deve essere di provata capacità a svolgere le operazioni richieste e deve tenere nei confronti degli utenti, così come nei confronti del personale dell’Ente, un atteggiamento cortese e disponibile, nonché fornire tutte le informazioni richieste in connessione al servizio di cui trattasi. Il Tesoriere è, pertanto, responsabile, a norma delle vigenti disposizioni, dei requisiti tecnico – professionali e delle condizioni di idoneità del proprio personale al servizio prestato. Il personale è tenuto al segreto d’ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti, nel rispetto delle norme sulla riservatezza.
3.13 -Il Tesoriere si impegna inoltre a:
a) rendere disponibile un sistema di accesso che consenta la più ampia gamma di servizi di pagamento, inclusi sistemi di pagamento on line, di tutte le entrate comunali . Il Tesoriere dovrà garantire la messa a disposizione di sistemi di pagamento che prevedano l’utilizzo delle principali carte di credito, delle carte bancomat e postamat, di bonifici on line e di un sistema per la gestione dei pagamenti tramite addebito su c/c dell’utente (SDD), nonché la conseguente attività di rendicontazione attraverso l’apertura di c/c tecnici o di transito gratuiti richiesti da tali sistemi di pagamento. Il Tesoriere dovrà garantire, anche su richiesta del Comune, l’utilizzo di eventuali altre modalità di pagamento e di rendicontazione degli stessi in attuazione dell’art.5 del Codice dell’Amministrazione Digitale e dal D.L. 179/2012 che consente a cittadini e imprese di pagare in modalità elettronica la Pubblica Amministrazione
mediante il nodo dei pagamenti-SPC - Pago PA che assicuri l’interoperabilità tra gli attori coinvolti nel sistema ovvero la disponibilità a fornire tracciati record e servizi di cooperazione applicativa ( web service ), per lo scambio delle informazioni relative ai suddetti pagamenti affinché si connettano ai software in uso all’Ente qualora il tesoriere abbia anche l’incarico di partner tecnologico per i suddetti servizi.
Il Nodo dei Pagamenti (piattaforma tecnologica realizzata e messa a disposizione dal sistema PagoPA) è l’insieme di regole, standard, strutture organizzative e infrastrutture tecnologiche messe a disposizione da Agenzia per l’Italia Digitale per garantire l’interconnessione e l’interoperabilità tra le Pubbliche Amministrazioni ed i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) abilitati, al fine di consentire i pagamenti elettronici a favore degli Enti Creditori e dare attuazione all’art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale. Le
Linee guida" definite dall'AgID permettono a tutti soggetti aderenti di operare concretamente sul Nodo. Ogni PSP può scegliere di regolare gli incassi a favore dell’Ente o con un bonifico singolo per ogni incasso oppure con un bonifico cumulativo per gli incassi della giornata. Si specifica che per quanto riguarda i flussi finanziari la causale del versamento riportata nel provvisorio d'incasso andrà comunque codificata secondo quanto previsto all'Art. 6 - Sezione II - "Composizione dei codici per il riversamento e la rendicontazione" dell'allegato A delle "Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi. xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxxx- digitale/pubblica-amministrazione/pagamenti-elettronici/linee-guida. Valutato che a regime la mole dei versamenti che transitano per questo canale sarà notevole, si chiede una relazione sulla modalità di gestione di questa novità operativa che possa agevolare l’operatività degli uffici comunali. Tale relazione dovrà essere contenuta nel Progetto tecnico previsto dal bando di gara. Il Comune si riserva di attivare il progetto nel corso del contratto se competitivo, sia in termini di costi che di qualità dello stesso, rispetto a quanto sarà presente sul mercato. Le spese per lo sviluppo, la manutenzione e la gestione di tutte le modalità di pagamento sono a esclusivo carico del Tesoriere. Il Tesoriere dovrà favorire la promozione e diffusione presso gli utenti di tutte le modalità di pagamento in uso;
b) istallare, a richiesta del Comune n.6 postazioni del sistema di pagamento mediante carta Pagobancomat PAGO PA o carta di credito per gli incassi (POS PAGO PA), senza oneri di installazione, gestione e manutenzione e senza commissioni d’incasso a carico del Comune. Il tesoriere si impegna a farsi carico degli stessi oneri anche per le n. 4 postazioni già presenti presso casse del Comune, anche nel caso dovessero essere sostituite e di fornire n. 2 pos mobili/portatili. A carico del Comune non ci saranno commissioni per il transato mediante POS PAGO PA.
c) fornire, senza canone, n. 1 carte di credito prepagate, secondo le normative vigenti, da assegnare a funzionari del Comune, per l’esecuzione di pagamenti on line che si rendano necessari per garantire un’adeguata economicità nell’acquisto di alcune forniture/prestazioni. A carico del Comune non ci saranno commissioni per il transato.
d) Il Tesoriere non applicherà commissioni a carico dei beneficiari per accrediti mediante bonifico bancario su conti correnti di filiali del tesoriere e per pagamenti in contanti; non applicherà altresì commissioni a carico dei beneficiari , per accrediti fino € 2.000,00 mediante bonifico bancario su conti correnti di altri istituti, applicherà una commissione a carico dei beneficiari pari a € - per accrediti mediante bonifico bancario su conti correnti di altri istituti a partire da € 2.000,01
3.14. Il Tesoriere è tenuto ad attivare, fin dalla data di decorrenza del servizio, gli incassi tramite SDD, personalizzati secondo le specifiche tecniche del Comune.
3.15 Il Tesoriere deve mettere giornalmente a disposizione i dati analitici e cumulativi di tutte le riscossioni effettuate e contabilizzate sui conti di tesoreria, integrati dalla data di riscossione, da quella
di contabilizzazione sui conti. Analogamente, il Tesoriere si impegna a mettere giornalmente a disposizione del Comune i dati analitici e cumulativi di tutti gli ordinativi di pagamento ricevuti integrandoli con la data e le modalità di pagamento, la data di contabilizzazione sui conti di tesoreria, la valuta applicata al Comune e, nel caso di bonifici presso altre banche, le valute (effettivamente) applicate ai beneficiari, distinguendo quelle eventualmente prefissate dal Comune ed il Codice Riferimento Operazione (CRO).
3.16 Il Tesoriere deve consentire al Comune l’accesso telematico ed in tempo reale al proprio sistema informativo previe le necessarie protezioni e sistemi di sicurezza. L'’accesso telematico deve consentire le seguenti interrogazioni:
- saldo cassa, situazione regime Tesoreria vigente (disponibilità presso la Banca d’Italia),
disponibilità conti correnti:
- ordinativi di incasso e pagamento, provvisori in entrata e uscita, per numero documento, importo documento, stato documento, data di carico documento, numero distinta anagrafica.
3.17 Tutta la corrispondenza ufficiale da e verso il Comune avviene in formato elettronico tramite casella di Posta Certificata (PEC).
ART. 4 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE
4.1. Il servizio di tesoreria ha per oggetto la riscossione di tutte le entrate e il pagamento di tutte le spese facenti capo all’Ente e ordinate dal medesimo, oltre alla custodia dei titoli e dei valori, con l’osservanza della normativa vigente in materia.
4.2. Il servizio di tesoreria è svolto nel rispetto della normativa vigente in materia e in particolare del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, del D.Lgs. 23/06/2011, n. 118, della L. 29/10/1984, n. 720 e relativi decreti attuativi, del D.Lgs. n. 11/2010 come modificato da ultimo dal D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218, del D.Lgs. n. 279/1997, dell’articolo 35 del D.L. n. 1/2012 e di ogni altra successiva modifica o integrazione normativa inerente alla tesoreria nonché delle condizioni contenute nella presente convenzione, nell’offerta presentata in sede di gara e nel regolamento comunale di contabilità. In particolare, il Tesoriere deve assicurare la funzionalità dei collegamenti previsti dall’art. 1, c. 533, L. 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), che ha previsto l’evoluzione della rilevazione SIOPE in SIOPE+, come disciplinata dai decreti ministeriali MEF del 14 giugno 2017 e del 25 settembre 2017.
4.3. L’esazione delle entrate è pura e semplice: si intende fatta cioè senza l’onere del "non riscosso per riscosso" e senza l’obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del Tesoriere, il quale non è tenuto a intimare atti legali o richieste o a impegnare comunque la propria disponibilità nelle riscossioni.
4.4. Durante la validità della presente convenzione, di comune accordo tra le parti e tenendo conto delle indicazioni di cui all’art. 213, D.Lgs. n. 267/2000, possono essere apportati i perfezionamenti metodologici e informatici alle modalità di espletamento del servizio ritenuti necessari per una migliore organizzazione dello stesso. Inoltre, di comune accordo tra le parti, possono essere apportate, anche mediante semplice scambio di lettere, le variazioni e le integrazioni ritenute necessarie, anche per consentire l’adeguamento alle norme legislative e regolamentari, a condizioni non peggiorative per il Comune e nel rispetto dell’equilibrio sinallagmatico del contratto.
ART. 5 - ESTENSIONE DEL CONTRATTO DI TESORERIA
5.1. Il Tesoriere si impegna a garantire l’apertura di un conto corrente intestato all’Economo comunale, per la gestione dei pagamenti effettuati a mezzo economato, senza l’aggravio di ulteriori spese con l’eccezione dei previsti oneri fiscali e alle medesime condizioni economiche previste dalla presente convenzione di tesoreria.
ART. 6 - COSTO DEL SERVIZIO
6.1. Il compenso per il servizio tesoreria è pari ad euro annui, iva esclusa. Nel caso di proroga o espletamento del servizio per una parte dell’anno la spesa sarà proporzionale al periodo di erogazione dello stesso.
6.2 L’Ente corrisponde inoltre al Tesoriere le seguenti commissioni:
x. Xxxxxxx - Commissione su SEPA Direct Debit (SDD): euro per operazione;
b. Incassi - Commissioni su SEPA Direct Debit (SDD) non andati a buon fine: euro
per operazione;
c. Pagamenti - Commissioni su SDD domiciliati presso altre banche (comprensivo di insoluto): euro per operazione;
d. Commissioni su transato POS PAGO PA circuito bancomat: % sull’importo delle
transazioni;
e. Commissioni su transato POS PAGO PA carte di credito: % sull’importo delle
transazioni;
f. Commissioni annue per fidejussioni a garanzia %.
6.3 Il Tesoriere ha diritto al rimborso, da effettuarsi con periodicità trimestrale, delle spese postali, nonché degli oneri fiscali. Il Tesoriere procede pertanto, di propria iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di tesoreria delle predette spese, trasmettendo all’Ente apposita nota-spese. L’Ente si impegna ad emettere i relativi mandati con immediatezza e comunque entro il 31 dicembre.
6.4 Resta inteso che le operazioni e i servizi accessori derivanti dalla presente convenzione e non espressamente previsti saranno regolati alle più favorevoli condizioni previste per la clientela.
ART. 7 - ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO DI PREVISIONE
7.1. L’esercizio finanziario dell’Ente ha durata annuale con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno. Dopo tale data non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell’anno precedente.
7.2 E’ fatta salva la regolarizzazione delle operazioni avvenute negli ultimi giorni dell’esercizio da
effettuarsi non oltre il 31 gennaio dell’anno successivo.
ART. 8 – RISCOSSIONI
8.1. Ogni versamento di somme al Tesoriere è effettuato dietro ordinativo di incasso emesso dall’Ente in via telematica (ordinativo di incasso informatico), contenente le indicazioni previste dall’art. 180,
c. 3, X.Xxx. n. 267/2000, riportate al comma seguente, e sottoscritto digitalmente dal Responsabile del Servizio Finanziario o suo delegato o sostituto.
8.2 L’ordinativo di incasso deve contenere almeno tutti gli elementi previsti dall’ordinamento
contabile e in particolare:
a) l'indicazione del debitore;
b) l'ammontare della somma da riscuotere;
c) la causale;
d) gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti;
e) l'indicazione del titolo e della tipologia distintamente per residui o competenza;
f) la codifica di bilancio;
g) il numero progressivo;
h) l'esercizio finanziario e la data di emissione;
i) la codifica SIOPE di cui all'art. 14, L. 31 dicembre 2009, n. 196;
j) i codici della transazione elementare di cui agli artt. da 5 a 7, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118.
8.3. Il Tesoriere provvede a incassare tutte le somme di spettanza dell’Ente e rilascia quietanza numerata progressivamente in ordine cronologico per esercizio finanziario e indicante la causale del versamento, compilata con procedure e moduli meccanizzati o da staccarsi da apposito bollettario. Gli estremi della quietanza sono annotati direttamente sull’ordinativo di incasso. Copia della quietanza è trasmessa all’Ente giornalmente e unitamente al giornale di cassa e costituisce prova dell’avvenuta riscossione.
8.4. Il Tesoriere deve accettare, con ordine provvisorio di incasso e anche senza autorizzazione dell’Ente, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo, a favore del medesimo, rilasciandone ricevuta contenente, oltre l’indicazione della causale del versamento, la clausola espressa "salvi i diritti dell’Ente". Tali incassi saranno segnalati all’Ente stesso, al quale il Tesoriere richiederà l’emissione delle relative reversali.
8.5. Per le entrate riscosse senza reversale il Tesoriere provvede, in base alla causale di versamento, ad attribuirle alla contabilità speciale fruttifera o a quella infruttifera, secondo la loro rispettiva natura.
8.6. Il prelevamento dai conti correnti postali intestati all’Ente per i quali al Tesoriere è riservata la firma di traenza è effettuato dal Tesoriere con cadenza quindicinale e senza l’obbligo di preventiva emissione di reversale. L’accredito al conto di tesoreria delle relative somme è effettuato nello stesso giorno in cui il Tesoriere ha la disponibilità della somma prelevata dal c/c postale. . Il Tesoriere esegue l'ordine di prelievo mediante emissione di assegno postale o mediante strumenti informatici (SDD) e accredita l’importo corrispondente all’ente nello stesso giorno in cui avrà la disponibilità della somma prelevata.
8.7 Per le entrate che affluiscono direttamente nella contabilità speciale il Tesoriere provvede a richiedere alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato apposito tabulato, sulla base del quale registra i versamenti pervenuti rilasciando apposita quietanza. In relazione a ciò l’Ente emette i corrispondenti ordinativi a copertura.
8.8. Gli eventuali versamenti effettuati con assegni dall’Ente stesso, dal suo Economo e da riscuotitori speciali, sono accreditati al conto di tesoreria secondo le modalità tecniche più favorevoli per l’Ente previste per gli incassi della specie senza addebito di commissioni.
8.9. Il Tesoriere non è tenuto ad accettare versamenti a mezzo di assegni di conto corrente bancario o postale, nonché di assegni circolari non intestati al Tesoriere medesimo.
8.10. Le entrate tributarie che, per effetto dell’esercizio della propria potestà regolamentare, l’Ente dovesse decidere di riscuotere direttamente tramite servizio di tesoreria, sono riscosse dal Tesoriere con l’ausilio di procedure informatiche e presso tutti i propri sportelli presenti sul territorio nazionale
senza addebito di commissioni a carico del versante. Il Tesoriere rilascia ai contribuenti regolare quietanza sul modulo di pagamento predisposto dall’Ente o emesso dal Tesoriere in relazione alle specifiche entrate.
8.11 Il Tesoriere dovrà provvedere alla riscossione delle entrate patrimoniali, presso tutte le Filiali presenti sul territorio: su richiesta del Comune entrate specifiche dovranno essere riscosse con accredito su specifico conto corrente bancario. In caso di pagamenti in contanti o assegno circolare non dovrà essere applicata alcuna commissione all’utente. Il Tesoriere deve garantire rendicontazioni su web delle entrate riscosse, secondo accordi e procedure concordate con il Comune. Gli utenti dei servizi comunali possono provvedere al pagamento delle rette e/o tariffe/contribuzione addebito permanente a mezzo domiciliazione bancaria (SDD), personalizzati secondo le specifiche indicate dal Comune.
Il servizio di addebito permanente a mezzo domiciliazione bancaria (SDD) prevede:
a) la trasmissione dei dati dall’Ente all’Istituto su supporto magnetico/telematico,
b) l’addebito sul conto corrente dell’utente alla scadenza prevista nella fattura /bolletta;
c) la lista giornaliera degli accrediti, da trasmettere al Comune a cura dell’Istituto mensilmente e visualizzabile altresì tramite internet, mediante accesso consentito alle banche dati dell’Istituto da parte dell’Ente, con possibilità di scaricare i dati per elaborazioni del Comune utilizzando i software più diffusi;
d) l’elenco degli insoluti, da trasmettere al Comune a cura dell’Istituto mensilmente e visualizzabile altresì tramite internet, mediante accesso consentito alle banche dati dell’Istituto da parte dell’Ente.
8.12 Il Tesoriere rilascia agli utenti regolare quietanza sull’avviso di pagamento predisposto dall’Ente o emesso dal Tesoriere, oppure tramite il rilascio di apposita modulistica prevista per i servizi della specie.
8.13 In merito alla riscossione di somme affluite su conti correnti bancari di transito intestati al Comune, attivati senza spese previo accordo con il Tesoriere, il prelevamento dai conti medesimi viene effettuato dal Tesoriere su richiesta del Comune entro il primo giorno lavorativo successivo alla richiesta; Il Tesoriere accredita l’importo corrispondente nel conto di tesoreria nello stesso giorno in cui esegue l’operazione di prelievo.
8.14 In applicazione del D.lgs. n. 11/2010, così come modificato dal D.Lgs. n. 218/2017, nessuna spesa e/o commissione sarà posta a carico degli utenti per gli incassi effettuati presso gli sportelli del tesoriere, salvo l’eventuale rimborso di imposte o tasse.
8.15 Sugli incassi di tesoreria viene riconosciuta una valuta pari allo stesso giorno dell’operazione.
8.16 Il Tesoriere dovrà garantire l’interoperatività con la piattaforma PAYER della Regione Xxxxxx- Romagna, provvedendo agli introiti delle somme provenienti da tali versamenti.
8.17 Il Tesoriere dovrà garantire l’interoperatività con il Sistema dei pagamenti elettronici a favore
della Pubblica Amministrazione e dei gestori dei servizi pubblici – pago PA.
Art. 9 – PAGAMENTI
9.1. I pagamenti sono effettuati a mezzo di mandati di pagamento individuali o collettivi, emessi dall’Ente mediante procedure informatiche a firma digitale delle persone legalmente abilitate a sottoscriverli (ordinativo informatico) e aventi tutti gli elementi previsti dall’art. 185, c. 2, D.Lgs. n. 267/2000, riportati al comma 8.5, nonché del Regolamento di contabilità.
9.2 Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti derivanti da:
a) delegazioni di pagamento;
b) obblighi tributari e somme iscritte a ruolo;
c) ordinanze di assegnazione – ed eventuali oneri conseguenti – emesse a seguito delle procedure di
esecuzione forzata di cui all’art. 159, D.Lgs. n. 267/2000;
d) ogni altro pagamento la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge;
e) spese fisse o ricorrenti, canoni di utenza o rate assicurative, dietro specifica richiesta presentata a firma delle persone autorizzate a sottoscrivere i mandati.
Le relative quietanze costituiscono “carte contabili” e riconoscono al Tesoriere il diritto a ottenere il discarico dei relativi pagamenti. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi entro quindici giorni e, comunque, entro il termine del mese in corso; devono, altresì, riportare l’annotazione: ”a copertura del sospeso n. ”, rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere.
9.3. I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dall’Ente dopo l’avvenuta consegna dei
relativi mandati al Tesoriere.
9.4. Il Tesoriere, ove previsto dalla vigente normativa, esegue i pagamenti, per quanto attiene alla competenza, nei limiti del bilancio di previsione approvato ed eventuali successive variazioni, approvate e rese esecutive nelle forme di legge e, per quanto attiene ai residui, sino all’approvazione del bilancio, entro i limiti delle somme risultanti da apposito elenco fornito dall’Ente a inizio esercizio. I mandati di pagamento emessi in eccedenza dei fondi stanziati in bilancio e ai residui non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo in tal caso titoli legittimi di discarico per il Tesoriere.
9.5. I mandati di pagamento devono contenere tutti gli elementi previsti dall’ordinamento contabile
e in particolare:
a) il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario;
b) la data di emissione;
c) l'indicazione della missione, del programma e del titolo di bilancio cui è riferita la spesa e la relativa disponibilità, distintamente per residui o competenza e cassa;
d) la codifica di bilancio;
e) l'indicazione del creditore e, se si tratta di persona diversa, del soggetto tenuto a rilasciare quietanza, nonché il relativo codice fiscale o la partita IVA;
f) l'ammontare della somma dovuta e la scadenza, qualora sia prevista dalla legge o sia stata concordata con il creditore;
g) la causale e gli estremi dell'atto esecutivo, che legittima l'erogazione della spesa;
h) le eventuali modalità agevolative di pagamento se richieste dal creditore;
i) il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti;
j) la codifica SIOPE di cui all'art. 14, L. 31 dicembre 2009, n. 196;
k) i codici della transazione elementare di cui agli artt. da 5 a 7, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118.
l) l'identificazione delle spese non soggette al controllo dei dodicesimi di cui all'art. 163, c. 5, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in caso di esercizio provvisorio.
9.6. L’Ente per consentire al Tesoriere l’aggiornamento delle annotazioni di vincolo sulla contabilità speciale si impegna ad apporre sul mandato di pagamento relativo a spese a specifica destinazione apposita annotazione che equivale a ordine di svincolo del corrispondente importo sulla contabilità speciale.
9.7. Il Tesoriere non può dar corso al pagamento di mandati che siano privi delle indicazioni di cui al precedente punto 9.5., non sottoscritti da persona autorizzata o che presentino discordanza tra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre.
9.8. Durante l’esercizio provvisorio il Tesoriere effettua i pagamenti ai sensi dell’art. 163, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000. Il Tesoriere provvede altresì a effettuare i pagamenti ai sensi del comma 2 dell’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 in mancanza della deliberazione del bilancio di previsione finanziario e durante la gestione provvisoria limitatamente all’assolvimento delle obbligazioni già assunte.
9.9. Su richiesta del Comune il Tesoriere è tenuto a fornire gli estremi di qualsiasi pagamento.
ART. 10 – MODALITA’ DI ESTINZIONE DEI MANDATI DI PAGAMENTO, TERMINI E
CONDIZIONI ECONOMICHE
10.1. L’Ente deve disporre, con espressa annotazione, che i mandati di pagamento siano estinti con una delle seguenti modalità:
a. rimessa diretta, nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia;
b. accreditamento su conto corrente bancario intestato al creditore;
c. versamento su conto corrente postale intestato al creditore;
d. commutazione in assegno circolare o assegno-quietanza non trasferibile a favore del creditore, da spedire allo stesso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
e. commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o assegno postale localizzato, con tassa e spese a carico del beneficiario.
10.2. Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dal Comune. In assenza di una specifica disposizione, il Tesoriere è autorizzato ad effettuare il pagamento per rimessa diretta presso il proprio sportello o mediante l’utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario, rimanendo esonerato da qualsiasi responsabilità in merito all’applicazione delle norme, in quanto adempimento di competenza del Comune.
10.3. I mandati sono messi in pagamento allo sportello della Tesoreria, a partire dal secondo giorno lavorativo successivo a quello della consegna al Tesoriere. Entro la stessa data deve essere data la disposizione di pagamento per i mandati da estinguere secondo modalità diverse dalla rimessa diretta. In casi di urgenza evidenziati dall’Ente e, comunque, ogni qual volta la situazione lo consenta, i pagamenti sono eseguiti nello stesso giorno di consegna1.
10.4. Nel caso di pagamenti da effettuarsi a scadenze fisse l’Ente fa pervenire al Tesoriere i titoli di spesa, di norma, tre giorni lavorativi precedenti la scadenza, salvo casi di comprovata urgenza e necessità. I titoli di spesa devono recare in evidenza la dicitura “pagamento da eseguirsi entro e non oltre il ” ovvero indicare la scadenza in apposito campo concordato
tra le parti.
10.5. Qualora l’Ente debba effettuare il pagamento, ai sensi della legge n. 526/1982 e successive modifiche, mediante trasferimento di fondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la stessa Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, i mandati devono essere trasmessi al Tesoriere entro tre giorni lavorativi precedenti il giorno di scadenza. L’addebito del conto di tesoreria per le somme pagate viene effettuato nello stesso giorno del pagamento.
10.6. Sui mandati estinti il Tesoriere deve apporre il proprio timbro "PAGATO", la data di quietanza e la propria firma. A comprova dei pagamenti effettuati fa fede la quietanza del creditore; in caso di pagamento con modalità diversa da quella allo sportello e in sostituzione della quietanza del creditore, il Tesoriere provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni di accreditamento o di commutazione, l’avvenuto pagamento e la propria firma. Su richiesta dell’Ente, il Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale. Gli adempimenti del presente articolo possono essere sostituiti con documenti informatici di quietanza validamente e tempestivamente emessi con modalità conformi alla normativa vigente.
10.7. Per il pagamento dei titoli di spesa a favore di enti obbligati alla tenuta dei bollettari, la quietanza valida da unire a corredo dei mandati è soltanto quella staccata dai bollettari degli enti stessi sottoscritta dal rispettivo tesoriere o cassiere, salvo che il pagamento non sia avvenuto per girofondi. Nel caso in cui l’ente beneficiario richieda l’esecuzione del pagamento mediante versamento sul c/c postale intestato allo stesso, ai sensi delle disposizioni di legge in materia, la relativa ricevuta postale è considerata valida come quietanza.
10.8. Per i mandati di pagamento estinti a mezzo assegno circolare il Tesoriere si impegna, a richiesta dell’Ente, a fornire tutte le informazioni necessarie ad attestarne l’avvenuto pagamento. In ogni caso si considera accertato l’effettivo pagamento con il ricevimento dell’avviso di ritorno spedito dal percipiente o con altra documentazione equipollente.
10.9 Il Tesoriere può pagare mandati a favore di un delegato diverso da quello del beneficiario se sugli stessi sono annotati gli estremi della delega rilasciata dal creditore a favore del delegato ovvero se la delega in questione, autorizzata dal Comune, è allegata ai mandati. In caso di pagamenti a favore di persone giuridiche private, enti o associazioni il mandato deve contenere eventuale indicazione della persona fisica (cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, qualifica) autorizzata a dare quietanza per conto delle stesse.
10.10. Il Tesoriere si obbliga a riaccreditare all’Ente l’importo degli assegni circolari per l’irreperibilità degli intestatari nonché a fornire a richiesta degli interessati dei titoli da inoltrarsi per tramite dell’Ente informazioni sull’esito degli assegni circolari emessi in commutazione dei titoli di spesa.
10.11 Il Tesoriere provvede a commutare d’ufficio in assegni postali localizzati i mandati di pagamento individuali o collettivi di importo superiore a Euro 5 (cinque) che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre di ciascun esercizio.
10.12 L’estinzione dei mandati disposti con bonifico avviene con le seguenti valute a favore dei beneficiari:
a) per i mandati estinti con accredito sui conti correnti accesi presso qualsiasi filiale dell’Istituto di credito tesoriere: valuta giorni rispetto alla data di pagamento del mandato, come da
offerta presentata in sede di gara;
b) per i mandati estinti tramite bonifico su conti correnti presso altri istituti bancari: valuta giorni rispetto alla data di pagamento del mandato, come da offerta presentata in sede di
gara.
10.13. Nessuna commissione spese e tasse inerente all’esecuzione dei pagamenti ordinati dall’Ente
ai sensi del presente articolo può essere posta a carico dei beneficiari.
10.14 Sono fatte salve disposizioni più favorevoli previste dalla normativa ovvero dagli accordi interbancari vigenti per tempo.
10.15 I mandati di pagamento intestati a un unico creditore da pagarsi mediante bonifico o accredito su conto corrente, trasmessi in contemporanea al Tesoriere, sono estinti dallo stesso in un’unica soluzione con un unico bonifico.
10.16 Nessuna commissione è applicata al beneficiario per bonifici ovvero per altre modalità di pagamento effettuati a favore di:
1) amministrazioni pubbliche inserire nel conto economico consolidato di cui all’art. 1, c. 3, della L.
n. 196/2006;
2) organismi strumentali, enti strumentali e società partecipate dal Comune;
3) dipendenti, amministratori, collaboratori coordinati e continuativi dell’Ente medesimo;
4) aziende di erogazione di pubblici servizi;
5) istituti bancari o società autorizzate per il pagamento di rate di ammortamento mutui, leasing e assimilati;
6) concessionari della riscossione;
7) beneficiari di contributi economici o sussidi.
10.17 I mandati di pagamento, accreditati o commutati con l’osservanza di quanto stabilito dal
presente articolo, si considerano titoli pagati agli effetti del rendiconto.
10.18 Il Tesoriere si impegna a seguire le eventuali istruzioni che l’Ente impartisce, mediante apposite annotazioni sui titoli, per l’assoggettamento degli ordinativi all’Iva e all’imposta di bollo.
10.19 Nel caso di mandati di pagamento emessi a favore di professionisti o di altre categorie di beneficiari per i quali siano obbligatorie le ritenute di legge, il Tesoriere è esonerato da ogni responsabilità in merito all’applicazione delle norme stesse, essendo suo compito provvedere ai pagamenti nell’esatta misura risultante dai relativi mandati.
10.20 L’Ente si impegna, di norma, a non presentare alla Tesoreria mandati oltre la data del 28 dicembre, con l’eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data.
Art. 11 - TRASMISSIONE ORDINATIVI DI INCASSO E MANDATI DI PAGAMENTO E ALTRI DOCUMENTI CONTABILI
11.1. Gli ordinativi di incasso e i mandati di pagamento sono trasmessi dall’Ente al Tesoriere per via telematica mediante ordinativi informatici a firma digitale secondo le vigenti normative, elencati in distinte riassuntive.
11.2. Il Tesoriere invia periodicamente all’Ente tutta la documentazione inerente al servizio quali elaborati e tabulati, sia nel dettaglio sia nei quadri riepilogativi. In particolare, trasmette, per via telematica o su supporto cartaceo, i seguenti documenti:
1. giornale di cassa;
2. situazione giornaliera della giacenza di cassa presso il conto di tesoreria con il dettaglio dei vincoli;
3. situazione giornaliera della giacenza di cassa presso la Banca d’Italia con il
dettaglio dei vincoli;
4. elenco settimanale riscossioni effettuate senza ordinativo;
5. elenco settimanale pagamenti effettuati senza mandato;
6. elenco mensile dei mandati non pagati e delle reversali non incassate;
7. elenco mensile dei mandati con causale vincolata;
8. rendicontazione mensile per la rilevazione dei dati rilevanti ai fini dei vincoli di finanza pubblica;
9. rendicontazione trimestrale delle entrate e delle uscite;
10. documentazione necessaria alla verifica di cassa trimestrale.
11.3 L’Ente si obbliga a trasmettere al Tesoriere, se previsto dalla vigente normativa, la seguente documentazione:
• all’atto dell’assunzione del servizio e in occasione delle successive modifiche:
a) lo Statuto, il Regolamento di contabilità e il Regolamento per il servizio di economato;
• all’inizio dell’esercizio:
a) la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione finanziario, esecutiva ai sensi di legge o le previsioni dell’anno di riferimento contenute nell’ultimo bilancio approvato, in caso di esercizio provvisorio;
b) l’elenco dei residui attivi e passivi presunti;
• nel corso dell’esercizio:
a) le deliberazioni/determinazioni, esecutive ai sensi di legge, relative a variazioni di bilancio, storni di fondi, prelevamenti dal fondo di riserva.
b) le variazioni apportate in sede di riaccertamento ai residui attivi e passivi.
Art. 12 - FIRME AUTORIZZATE
12.1. L’Ente dovrà trasmettere preventivamente al Tesoriere firma autografa con le generalità e le qualifiche delle persone autorizzate a firmare gli ordini di riscossione e i mandati di pagamento nonché eventuali variazioni che potranno intervenire per decadenza o nomina, corredando le comunicazioni stesse delle copie degli atti da cui derivano tali poteri. Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello delle comunicazioni stesse.
12.2. Nel caso in cui gli ordini di riscossione e i titoli di spesa siano firmati dai sostituti, si intende
che l’intervento dei medesimi è dovuto all’assenza o all’impedimento dei titolari.
ART. 13 – CONTO DI TESORERIA E UTILIZZO DI SOMME FUORI DEL CIRCUITO DELLA TESORERIA UNICA
13.1 Le somme non soggette, ai sensi di legge, all’obbligo di riversamento sulla contabilità speciale aperta presso la tesoreria provinciale dello Stato sono versate su un apposito c/c aperto presso il Tesoriere, denominato “conto di tesoreria”.
13.2 Il tasso di interesse attivo da riconoscere a favore dell’Ente per le giacenze sui c/c presso il Tesoriere, nei casi in cui ricorrano gli estremi di esonero dal circuito statale della Tesoreria Unica, corrisponde all’Euribor a 3 mesi (base 360), media mese precedente l’inizio di ogni trimestre (desunto dalla stampa specializzata), maggiorato o diminuito dello spread offerto in sede di gara. La liquidazione degli interessi è effettuata con periodicità trimestrale.
13.3 Le operazioni di reimpiego della liquidità fuori tesoreria unica a breve termine tramite pronti contro termine sono, di norma, effettuate con il Tesoriere che si impegna a garantire un tasso pari
all’Euribor di durata corrispondente a quella dell’operazione (base 360) media mese precedente l’inizio dell’operazione (desunto dalla stampa specializzata), maggiorato o diminuito dello spread offerto in sede di gara.
13.4 L’Ente si riserva comunque la facoltà di effettuare operazioni finanziarie di reimpiego della liquidità sia a breve sia a medio termine anche con intermediari finanziari diversi dal Tesoriere con l’iscrizione o il deposito dell’attività finanziaria acquistata presso il “dossier titoli” acceso presso il Tesoriere, al fine di assicurare il rispetto degli artt. 209 e 211 del D.Lgs. 267/2000.
13.5 Salvo il rimborso dell’imposta di bollo, nessuna spesa è dovuta per la tenuta e la gestione dei conti del presente articolo e per le operazioni di reimpiego della liquidità giacenti nei conti. Il Tesoriere assicura inoltre assistenza e consulenza finanziaria per l’effettuazione delle operazioni di cui al presente articolo al fine di garantire il capitale investito.
13.6 Le condizioni previste dal presente articolo si applicano a tutti i rapporti, anche di conto corrente, in essere presso qualsiasi filiale dell’istituto e intestate a organismi operativi dell’ente (economo comunale, funzionari delegati, ecc.).
Art. 14 - CRITERI DI UTILIZZO DELLE GIACENZE PER L’EFFETTUAZIONE DEI
PAGAMENTI
14.1. Ai sensi di legge e fatte salve le disposizioni concernenti l’utilizzo di importi a specifica destinazione, le somme giacenti presso il Tesoriere, comprese quelle temporaneamente impiegate in operazioni finanziarie, devono essere prioritariamente utilizzate per l’effettuazione dei pagamenti di cui al presente articolo.
14.2. Ai fini del rispetto del principio di cui al precedente comma, l’effettuazione dei pagamenti ha
luogo mediante il seguente ordine di priorità:
- mediante utilizzo delle somme libere giacenti presso il conto di tesoreria, anche se momentaneamente investite (salvo quanto disposto al successivo comma 3);
- in assenza totale o parziale delle suddette somme, il pagamento è eseguito a valere sulle somme
libere depositate sulla contabilità speciale dell’Ente.
- in assenza totale o parziale di somme libere, l’esecuzione del pagamento ha luogo mediante l’utilizzo delle somme a specifica destinazione secondo criteri e con le modalità di cui al successivo art. 15;
- in ultima istanza il pagamento delle somme è effettuato mediante ricorso all’anticipazione di
tesoreria.
14.3. L’Ente si impegna ad assicurare per tempo lo smobilizzo delle disponibilità impiegate in
investimenti finanziari.
Art. 15 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA E UTILIZZO DI SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE
15.1. A norma dell’art. 222, D.Lgs. n. 267/2000, il Tesoriere, su richiesta dell’Ente corredata da
apposita deliberazione del competente organo comunale, può accordare anticipazioni di tesoreria.
15.2. L’anticipazione di tesoreria è gestita attraverso un apposito c/c bancario (in seguito denominato “c/anticipazioni”) sul quale il Tesoriere si impegna a mettere a disposizione dell’Ente l’ammontare globale dell’anticipazione concordata a norma di legge.
15.3. Sul predetto c/anticipazioni, alle operazioni di addebito, in sede di utilizzo, e di accredito, in sede di rientro, sono attribuite le valute rispettivamente del giorno in cui è stata effettuata l’operazione.
15.4. Il Tesoriere in assenza di fondi disponibili eventualmente riscossi nella giornata e contemporanea assenza di fondi liberi da vincoli nelle contabilità speciali - e fatta salva l’eventuale determinazione dell’Ente circa l’utilizzo a tale scopo, anche delle somme con vincolo di destinazione, come previsto dai commi 13 e seguenti - è autorizzato per il pagamento di mandati consegnati dall’Ente o di impegni fissi per il quale sussiste l’obbligo sostitutivo del Tesoriere, ad usufruire dell’anticipazione di Tesoreria richiesta e attivata.
15.5. L’eventuale utilizzo giornaliero, risultante in sede di chiusura delle operazioni di riscossione e di pagamento, è riscosso sul conto di tesoreria mediante trasferimento dell’importo corrispondente dal conto anticipazioni.
15.6. L’Ente si impegna periodicamente, e comunque entro la fine dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre a emettere la reversale a copertura dell’importo complessivo dell’utilizzo dell’anticipazione eseguito nel periodo precedente.
15.7. Il Tesoriere, non appena acquisiti gli introiti non assoggettati dall’Ente a vincolo di specifica destinazione, provvede, con pagamento sul conto di tesoreria, a ridurre e/o estinguere l’anticipazione eventualmente utilizzata, mediante trasferimento dei corrispondenti importi al c/anticipazioni.
15.8. L’Ente si impegna periodicamente, e comunque entro la fine dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre, ad emettere il mandato a copertura per l’importo complessivo dei rientri dell’anticipazione eseguite nel periodo precedente.
15.9. Il Tesoriere addebita trimestralmente sul conto di tesoreria gli interessi a debito dell’Ente eventualmente maturati sul c/anticipazioni del trimestre precedente previa trasmissione all’Ente medesimo dell’apposito estratto conto applicando il relativo tasso passivo pari all’Euribor a 3 mesi (base 360), media mese precedente l’inizio di ogni trimestre (desunto dalla stampa specializzata) aumentato o diminuito dello spread offerto in sede di gara, senza altre spese e oneri a carico dell’Ente.
15.10. L’Ente si impegna a emettere tempestivamente il relativo mandato di pagamento "a regolarizzazione".
15.11. Il Tesoriere si rivale delle anticipazioni concesse su tutte le entrate comunali fino alla totale compensazione delle somme anticipate.
15.12. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l’Ente si impegna a estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazione e finanziamenti anche con scadenza predeterminata, concessi dal Tesoriere a qualsiasi titolo, obbligandosi, in via subordinata e con il consenso del Tesoriere stesso, a far rilevare dal Tesoriere subentrante, all’atto del conferimento dell’incarico, le anzidette esposizioni, nonché a far assumere da quest’ultimo tutti gli obblighi inerenti a eventuali impegni di firma rilasciati nell’interesse dell’Ente.
15.13 L’Ente, previa apposita deliberazione dell’organo esecutivo da adottarsi a inizio esercizio finanziario e subordinatamente all’assunzione della deliberazione di cui al precedente comma 1, può, all’occorrenza e nel rispetto dei presupposti e delle condizioni di legge, richiedere di volta in volta al
Tesoriere, attraverso il proprio servizio finanziario, l’utilizzo delle somme aventi specifica destinazione per il pagamento di spese correnti. Il ricorso all’utilizzo delle somme a specifica destinazione vincola una quota corrispondente dell’anticipazione di tesoreria che, pertanto, deve risultare già richiesta, attivata e accordata ai sensi dell’art. 222, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 nonché libera da vincoli. Il ripristino degli importi momentaneamente liberati dal vincolo di destinazione ha luogo con i primi introiti non soggetti a vincolo che affluiscono presso il Tesoriere ovvero pervengono in contabilità speciale.
15.14 L’Ente per il quale sia stato dichiarato lo stato di dissesto non può esercitare la facoltà di cui al
comma 1 fino all’emanazione del decreto di cui all’art. 261, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000.
15.15 Il Tesoriere, verificandosi i presupposti di cui al comma 1, attiva le somme a specifica destinazione procedendo prioritariamente all’utilizzo di quelle giacenti sul conto di tesoreria. Il ripristino degli importi momentaneamente liberati dal vincolo di destinazione ha luogo con priorità per quelli da ricostituire in contabilità speciale.
15.16 La regolazione degli utilizzi e dei reintegri delle somme a specifica destinazione avviene nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 118/2011.
Art. 16 – XXXXXXXX XXXXXXXX FIDEJUSSORIE
16.1 Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni assunte dall’Ente, può a richiesta dello stesso rilasciare garanzie fideiussorie a favore dei terzi creditori secondo quanto previsto dall’art. 207 del D.Lgs. 267/2000; le fidejussioni rilasciate nell’interesse dell’ente sono soggette a una commissione per l’Ente pari al % come risultante dall’offerta presentata in sede di gara.
Art. 17 - PAGAMENTO DI RATE DI MUTUI E ALTRI IMPEGNI OBBLIGATORI PER LEGGE
17.1. Il Tesoriere provvede, ove necessario, a effettuare opportuni accantonamenti onde essere in grado di provvedere al pagamento, alle previste scadenze, di rate di mutui, nonché di altri impegni obbligatori per legge.
17.2. Qualora non si siano potuti precostituire i necessari accantonamenti per insufficienza di entrate, il Tesoriere può, con osservanza del precedente art. 15, attingere i mezzi occorrenti per i pagamenti di cui sopra alle previste scadenze anche dall’eventuale anticipazione di tesoreria.
17.3. Il Tesoriere, purché debitamente preavvisato dall’Ente degli importi da pagare e delle relative scadenze, è responsabile dei ritardi nell’esecuzione dei pagamenti di cui sopra e deve quindi rispondere delle indennità di mora che, per tali ritardi, fossero addebitate al Comune. Resta inteso che qualora, alle scadenze stabilite, siano insufficienti le somme dell’Ente necessarie per il pagamento delle rate e tale circostanza non sia addebitabile al Tesoriere, quest’ultimo non è responsabile del mancato o ritardato pagamento e non risponde, pertanto, in ordine all’indennità di mora eventualmente prevista dal contratto di mutuo.
17.4. Il Tesoriere ha diritto a discaricarsi immediatamente delle somme per le causali suindicate, addebitandone l’importo all’Ente in conto corrente e considerando le relative quietanze come "carte contabili" che l’Ente deve regolarizzare con l’emissione di mandati di pagamento nel corso dell’esercizio.
17.5 Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente dell’Ente che abbia scelto come forma di pagamento l’accreditamento delle competenze stesse in c/c accesi, su indicazione del beneficiario, presso una qualsiasi dipendenza dell’istituto Tesoriere ovvero presso altri istituti bancari, è effettuato mediante un’operazione di addebito al conto di tesoreria e di accreditamento ad ogni c/c entro il 27 di ogni mese con valuta compensata e senza commissioni o altri oneri a carico del dipendente o dell’Ente. I c/c della specie accesi presso l’Istituto Tesoriere potranno fruire di speciali condizioni eventualmente concordate.
17.6 Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l’Ente si impegna, nel rispetto dell’articolo 22, D.L. 31 agosto 1987, n. 359, a produrre, contestualmente ai mandati di pagamento delle retribuzioni del personale, anche quelli relativi al pagamento dei contributi suddetti, corredandoli della prevista distinta. Il Tesoriere, al ricevimento dei mandati, procede al pagamento degli stipendi e accantona le somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti contributi entro la scadenza di legge ovvero vincola l’anticipazione di tesoreria.
Art. 18 - INCOMBENZE E OBBLIGHI DEL TESORIERE
18.1. Il Tesoriere cura la tenuta di una contabilità atta a registrare cronologicamente i movimenti attivi e passivi di cassa, da riepilogarsi sistematicamente nel giornale di cassa, ai fini di una chiara rilevazione contabile delle operazioni di tesoreria.
18.2. Il Tesoriere invia giornalmente all’Ente mediante connessione informatica con il sistema informativo dell’Ente stesso, mediante pubblicazione sul web bancario, il documento di cassa da cui risultino:
• Gli ordinativi di riscossione ricevuti con distinzione tra ordinativi estinti e da riscuotere;
• Le riscossioni effettuate senza ordinativo
• Gli ordini di pagamento ricevuti distinguendo gli ordini estinti e quelli ancora da pagare;
• I pagamenti effettuati senza mandato;
• La giacenza di cassa presso il Tesoriere e l’importo fondi vincolati alla medesima data;
• La giacenza di cassa presso la Banca d’Italia con il dettaglio dei vincoli.
18.3. Il Tesoriere deve inoltre:
• Inviare all’Ente, con la richiesta di rimborso, una nota dei bolli applicati ai mandati e alle quietanze non rimborsabili dai percipienti;
• Registrare il carico e lo scarico dei titoli dell’Ente nonché dei titoli depositati a
cauzione di terzi;
• Provvedere alle debite scadenze, in base agli avvisi pervenuti e ai mandati di pagamento disposti con i relativi documenti allegati, ai versamenti dei contributi obbligatori dovuti alle Casse Pensioni e agli Enti di Previdenza;
• Inviare giornalmente all’Ente il prospetto delle riscossioni e dei pagamenti effettuati nella giornata, con l’indicazione del numero degli ordinativi estinti e dell’importo riscosso o pagato.
18.4. Il Tesoriere è obbligato a conservare il giornale di cassa; deve, inoltre, conservare i verbali di verifica e le rilevazioni periodiche di cassa.
18.5 In caso di sciopero dei propri dipendenti il Tesoriere è tenuto a darne comunicazione scritta al Comune in via preventiva e tempestiva.
18.6 Il Tesoriere è altresì tenuto ad assicurare un servizio ridotto limitatamente a situazioni di servizi programmati e non procrastinabili e di servizi essenziali, onde evitare che la loro interruzione crei grave danno all’immagine del Comune.
Art. 19 - VERIFICHE E ISPEZIONI
19.1. L’Ente e l’organo di revisione economico-finanziaria hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del D.Lgs. n. 267/2000 e ogni qualvolta lo ritengano necessario e opportuno. Il Tesoriere deve all’uopo esibire, a ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria.
19.2. Gli incaricati delle funzioni di revisione economico-finanziaria di cui all’art. 234 del D.Lgs. n. 267/2000, hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di tesoreria. Di conseguenza, previa comunicazione da parte dell’Ente dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di Tesoreria. Allo stesso modo si procede per le verifiche effettuate dal responsabile del servizio finanziario dell’Ente o da altro funzionario dell’Ente appositamente autorizzato.
19.3. Il Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente o un suo delegato hanno facoltà ispettive in qualunque momento sulla documentazione e contabilità inerenti al servizio di tesoreria e sono il diretto referente del Tesoriere all’interno dell’Ente.
Art. 20 - DIVIETO DI MODIFICA DELLE CONDIZIONI OFFERTE IN SEDE DI GARA
20.1 Poiché le condizioni offerte in sede di gara hanno determinato l’affidamento del presente servizio, è vietata, per tutta la durata contrattuale, qualsiasi loro modifica; il suddetto divieto si applica anche in caso di eventuale rinnovo.
20.2 L’inadempimento di una qualsiasi delle condizioni presentate in sede di offerta, costituisce causa risolutiva espressa del contratto, fatto salvo l’inadempimento temporaneo per le quali si applicano le seguenti penali:
a. mancato rispetto delle condizioni di valuta offerte in sede di gara: 1% dell’importo lordo dell’ordinativo;
b. applicazioni di commissioni maggiori a carico dei beneficiari: penale pari al doppio
del maggior onere e, comunque, non inferiore a € 10,00;
c. mancato funzionamento degli sportelli nel numero richiesto: € 500,00 per ogni giorno
di mancato funzionamento per ciascun sportello;
d. mancata installazione dei POS o loro mancato funzionamento: € 50,00 per ogni giorno
di mancato funzionamento per ogni POS;
20.3 Non si dà luogo all’applicazione delle suddette penali nel caso che gli inadempimenti derivino
da cause di forza maggiore, non dipendenti dal Tesoriere stesso, opportunamente documentate.
20.4 L’applicazione nei confronti del Comune di commissioni o tassi diversi da quelli offerti in sede
di gara sono illegittime e, pertanto, si intendono come non avvenute; il Tesoriere è obbligato a
restituire quanto eventualmente indebitamente prelevato in eccesso oltre ad una penale pari al doppio
del suddetto prelievo e, comunque, non inferiore a € 100,00;
20.5 Fatto salvo quanto previsto nel comma 3, alla terza inadempienza nel corso di un semestre delle condizioni offerte in sede di gara, il Comune può procedere alla risoluzione del contratto in danno del Tesoriere.
Art. 21 - RESA DEL CONTO DELLA GESTIONE
21.1. Il Tesoriere, ai sensi dell’art. 226 del D.Lgs. n. 267/2000, entro il termine di trenta giorni successivi alla chiusura dell’esercizio finanziario, deve rendere il conto della propria gestione di cassa all’Ente redatto anche con procedura meccanografica, attenendosi alle disposizioni di legge per quanto riflette la documentazione dei mandati e alla classificazione secondo le voci di bilancio, tanto per gli ordinativi di incasso che per i mandati di pagamento.
21.2. L’Ente si obbliga a trasmettere al Tesoriere la deliberazione di approvazione del rendiconto
esecutiva ai sensi di legge ed eventuali rilievi mossi pendente il giudizio di conto.
Art. 22 - AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI IN DEPOSITO
22.1. Il Tesoriere assume in custodia e amministrazione i titoli e i valori di proprietà dell’Ente a "titolo
gratuito" nel rispetto delle norme vigenti in materia e del regolamento di contabilità dell’ente.
22.2. Alle condizioni suddette sono altresì custoditi e amministrati i titoli e i valori depositati da terzi a favore dell’Ente, con l’obbligo per il Tesoriere di non procedere alla restituzione dei titoli stessi senza regolari ordini dell’Ente comunicati per iscritto e sottoscritti dalle persone autorizzate a firmare i titoli di spesa.
22.3. Le somme provenienti da depositi effettuati da terzi per spese contrattuali e d’asta e cauzioni sono incassate dal Tesoriere su disposizione del Responsabile del Servizio competente contro rilascio di ricevuta diversa dalla quietanza di tesoreria e trattenute su apposito conto corrente infruttifero. I prelievi e le restituzioni sui predetti depositi sono disposti dal responsabile del servizio con ordinativi sottoscritti dal medesimo responsabile ed emessi sul Tesoriere che lo eseguirà previa acquisizione di quietanza e prelevando le somme da apposito conto corrente infruttifero.
22.4. Il Tesoriere prende inoltre in consegna le marche segnatasse il cui carico avviene in base a ordini sottoscritti dalle persone autorizzate.
Art. 23 - GESTIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI PROCEDURE DI PIGNORAMENTO
23.1 Ai sensi dell’art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate al pagamento delle spese ivi individuate.
23.2 Per gli effetti di cui all’articolo di legge sopra citato, l’ente quantifica preventivamente gli importi delle somme destinate al pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita delibera semestrale da notificarsi al tesoriere.
23.3 A fronte della suddetta delibera semestrale, per i pagamenti di spese non comprese nella delibera suddetta, l’ente si attiene altresì al criterio cronologico delle fatture o, se non è prevista fattura, degli atti di impegno. Di volta in volta, su richiesta del tesoriere, l’ente rilascia una certificazione in ordine al suddetto impegno.
23.4 Qualora siano intraprese procedure di esecuzione forzata a carico dell’ente presso il tesoriere, questi è tenuto a trasmettere immediatamente al servizio finanziario tutti gli atti esecutivi di pignoramento, in modo che si possa procedere alla tempestiva regolarizzazione contabile. L’ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce – ai fini del rendiconto della gestione valido titolo di discarico dei pagamenti effettuati dal tesoriere a favore dei creditori stessi e ciò anche per eventuali oneri accessori conseguenti.
Art. 24 - RESPONSABILITA’
24.1. Il Tesoriere risponde di tutte le somme e di tutti i valori dallo stesso trattenuti in deposito e in consegna per conto dell’Ente, nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di tesoreria dell’Ente stesso.
24.2. Per eventuali danni causati all’Ente affidante o a terzi il Tesoriere risponde con tutte le proprie
attività e con il proprio patrimonio.
Art. 25 – GARANZIA
25.1. 1. Il Tesoriere, a norma dell'art. 211 del TUEL, risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito per conto dell'Ente, nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di tesoreria.
ART. 26 – PENALE
26.1 Ogni violazione alle modalità pattuite di svolgimento del servizio da parte del Tesoriere sarà contestata in forma scritta dal Comune al Referente indicato dal Tesoriere al momento della sottoscrizione del contratto.
26.2 Il Referente dovrà far pervenire entro i 10 giorni solari dalla ricezione della contestazione, le proprie controdeduzioni. Decorso inutilmente tale termine, oppure nel caso in cui le controdeduzioni non vengano ritenute adeguate, il Comune applicherà le penali previste nella presente convenzione.
26.3 Fatto salvo quanto disposto dall'art. 211 del D.Lgs. 267/2000, nel caso di mancato rispetto da parte del Tesoriere della normativa vigente e delle modalità, tempi, ed ogni altro obbligo contrattuale previsto dalla presente convenzione, sarà applicata una penale compresa fra un minimo di euro 50,00 ed un massimo di euro 200,00/giorno per ciascuna violazione; la penale è commisurata, ad insindacabile valutazione dell'Ente, alla gravità dell'inadempimento, oltre ad eventuale risarcimento danni.
26.4 L’Amministrazione procederà tramite l’invio a mezzo PEC di una apposita contestazione scritta contenente l’importo della sanzione comminata, alla quale il Tesoriere dovrà far fronte nei dieci giorni successivi alla ricezione della comunicazione.
Art. 27 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E DECADENZA DEL TESORIERE
27.1. Il Tesoriere è tenuto ad osservare tutte le condizioni previste nella presente convenzione per
l’espletamento del servizio concesso, nonché nella normativa vigente.
27.2 Il Comune, in forma scritta inoltrata al tesoriere a mezzo PEC, fatto salvo quanto previsto negli altri articoli, si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, ai sensi degli artt. 1456 e seguenti del c.c. nei seguenti casi:
a. interruzione parziale o totale del servizio senza giustificati motivi;
b. mancata regolarizzazione da parte del Tesoriere a seguito di violazione degli obblighi retributivi, previdenziali, contributivi e assicurativi del personale;
c. inosservanza delle leggi in materia di lavoro, di sicurezza e di tutela dell’ambiente;
d. cessione totale o parziale del contratto, ovvero subappalto del servizio (in quanto non
prevista ai sensi dell’art. 30 della convenzione);
e. fallimento, avvio della procedura per il concordato preventivo o di altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere il Tesoriere;
f. mancata reintegrazione nei termini della garanzia definitiva a seguito di escussione parziale o totale della stessa;
g. impedimento o ritardo, con azioni od omissioni da parte del Tesoriere, dei controlli, di cui al precedente art. 15, da parte dell’Ente;
h. violazione accertata degli obblighi derivanti dal D.P.R. n. 62/2013 e dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta.
27.3 La risoluzione anticipata diventerà efficace a seguito della comunicazione scritta di cui al punto 2 del presente articolo. La risoluzione anticipata consente al Comune di concedere a terzi il servizio di tesoreria, fermo restando la richiesta di risarcimento per il danno subito. In caso di risoluzione anticipata al Tesoriere non spetta alcun genere di risarcimento per la cessazione anticipata del servizio.
27.4 Il Comune si riserva inoltre la facoltà, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, dandone preavviso di almeno 30 giorni solari, presso la sede legale da questi indicata tramite PEC. Per giusta causa si intende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il verificarsi di uno dei sottoindicati eventi:
a. qualora sia stato depositato contro il Tesoriere un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale rientri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Tesoriere;
b. qualora il Tesoriere perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento del servizio e
comunque quelli previsti dagli atti di gara;
c. qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore delegato del Tesoriere siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure di prevenzione previste dalla normativa antimafia;
x. xxxxxxx nel corso della convenzione venga a cessare per l’Ente l’obbligo giuridico di provvedere al servizio in oggetto; in tale caso al Tesoriere non spetta alcun genere di risarcimento per la cessazione anticipata del servizio;
e. per ragioni di pubblico interesse.
27.5 Il Tesoriere dovrà comunque garantire un’attiva collaborazione in funzione della fase di transizione dell’affidamento del servizio ad altro soggetto indicato dal Comune.
27.6 In caso di recesso per giusta causa il Tesoriere rinuncia espressamente, secondo la formula ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria o indennizzo o rimborso delle spese sostenute.
27.7 In caso di cessazione anticipata del servizio per qualsivoglia motivo, il Comune si impegna ad estinguere immediatamente ogni esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni concesse dal Tesoriere, obbligandosi, in via subordinata, all’atto del conferimento dell’incarico al Tesoriere subentrante, a far assumere a quest’ultimo tutti gli obblighi inerenti le anzidette esposizioni debitorie, gli impegni di firma rilasciati nell’interesse del Comune, le delegazioni di pagamento relative ai mutui e prestiti notificate ai sensi dell’art. 206 del D.Lgs. 267/2000.
27.8 In ogni caso al servizio di tesoreria si applicano le norme di cui al D.Lgs. n. 112/1999 e successive modificazioni e integrazioni, in quanto compatibili.
ART. 28 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
28.1 E' vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.
28.2 E’ vietato altresì il subappalto dei servizi oggetto della presente convenzione.
ART. 29 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
29.1 Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della L. n. 136/2010 le parti danno atto che gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari inerenti al presente contratto sono assolti con l’acquisizione del CIG al momento dell’avvio della procedura di affidamento, come precisato all’AVCP con determinazione n. 7/2011.
29.2 Ai fini di quanto previsto al punto precedente, il CIG relativo alla procedura per l’affidamento del servizio è il seguente: CIG n. ………………
ART. 30 – SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
30.1 Ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008, si specifica che il servizio posto a gara non presenta interferenze con le attività svolte dal personale dell’amministrazione comunale, né con il personale di imprese diverse eventualmente operanti per conto del Comune medesimo in forza di diversi contratti, fatta eccezione per alcune prestazioni di natura intellettuale connesse con lo svolgimento del servizio stesso che non comportano valutazione dei rischi interferenti né oneri della sicurezza connessi. Il Comune non ha, pertanto, provveduto alla redazione del DUVRI.
ART. 31 – RISERVATEZZA E TUTELA DELLA PRIVACY
31.1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 27 aprile 2016, e in relazione alle operazioni che sono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal servizio di tesoreria,
l’Ente, in qualità di titolare al trattamento dei dati, nomina il Tesoriere quale responsabile esterno del
trattamento degli stessi.
31.2 Il Tesoriere si impegna a trattare i dati che gli saranno comunicati dal Comune per le sole finalità connesse allo svolgimento del servizio di tesoreria, in modo lecito e secondo correttezza atta a garantire la riservatezza di tutte le informazioni che gli saranno trasmesse, impedendone l’accesso a chiunque, con la sola eccezione del proprio personale appositamente nominato quale incaricato del trattamento, e a non portare a conoscenza a terzi, per nessuna ragione e in nessun momento, presente o futuro, le notizie e i dati pervenuti a conoscenza, se non previa autorizzazione scritta del Comune.
31.3 Il Tesoriere adotta idonee e preventive misure di sicurezza atte a eliminare o comunque a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2016/679.
31.4 Le parti si impegnano altresì, pena la risoluzione della convenzione, a non divulgare - anche successivamente alla scadenza di quest'ultima - notizie di cui siano venute a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copia, estratti note o elaborati di qualsiasi genere dei documenti di cui siano venute in possesso in ragione della presente Convenzione.
31.5 Il Tesoriere è obbligato, al termine del contratto, a trasmettere e consegnare al Comune ogni banca dati realizzata e/o formata e non potrà trattare, divulgare, trasferire, cedere a nessun titolo a terzi e/o per usi commerciali e/o fiscali, e/o bancari e/o informativi i dati acquisiti in corso di rapporto, salvo apposite autorizzazioni previste da norme di legge di stretta pertinenza.
Art. 32 - OBBLIGHI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE
32.1 Il Tesoriere, consapevole delle conseguenze di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, non si avvale dell’attività lavorativa o professionale di soggetti che abbiano cessato, nell’ultimo triennio, rapporto di dipendenza con l’Ente, esercitando poteri autoritativi e negoziali nei propri confronti.
32.2 Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 0000, x. 000”,xx Tesoriere e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono consegnati in copia contestualmente alla sottoscrizione.
L’Ente verifica l’eventuale violazione, contesta per iscritto al concessionario il fatto, assegnando un termine di 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non siano presentate o risultino non accoglibili, l’Ente procede alla risoluzione del contratto.
Art. 33 – REFERENTI E COMUNICAZIONI
33.1. Il Tesoriere dovrà nominare un proprio Referente dandone contestuale comunicazione scritta al Comune. Lo stesso dovrà avvenire in caso di sostituzione con altro Referente. Al Referente saranno indirizzate contestazioni, segnalazioni, richieste e quant'altro ritenuto necessario. Il Referente dovrà essere sempre reperibile durante le ore di svolgimento del servizio. Tutte le comunicazioni formali
relative alle contestazioni riguardanti le modalità di esecuzione del contratto saranno trasmesse al Referente presso il domicilio eletto e in tal modo si intenderanno come validamente effettuate al Tesoriere;
33.2 Il Tesoriere dovrà nominare inoltre, un proprio Referente delle tecnologie informatiche dandone contestuale comunicazione scritta al Comune. Lo stesso dovrà avvenire in caso di sostituzione con altro Referente Tecnico. A tale referente tecnico dovranno essere indirizzate tutte le comunicazioni concernenti i collegamenti e le procedure informatiche e telematiche.
33.3 Qualora il Comune rilevasse gravi inadempimenti dei referenti del Tesoriere di cui ai commi 1 e 2 potrà chiederne la tempestiva sostituzione.
33.4 Il responsabile dell’area Economico-Finanziaria del Comune di Montese nominerà un referente (direttore dell’esecuzione), dandone contestuale comunicazione scritta al tesoriere, incaricato di procedere a tutte le comunicazioni necessarie alla corretta esecuzione del contratto.
33.5 Tutte le comunicazioni ufficiali inerenti il presente contratto tra il Comune ed il Tesoriere dovranno essere inviate a mezzo di posta elettronica certificata, ai seguenti indirizzi:
- quanto al Comune: xxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx;
- quanto al Tesoriere:
Eventuali variazioni dei suddetti indirizzi dovranno essere preventivamente comunicate alle parti.
Art. 34 - IMPOSTA DI BOLLO
34.1. L’Ente, su tutti i documenti di cassa e con osservanza delle leggi sul bollo, indica se la relativa
operazione è soggetta a bollo ordinario di quietanza oppure esente.
Art. 35 - SPESE STIPULA E REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE
35.1. Tutte le spese di stipulazione e registrazione della convenzione e ogni altra conseguente sono a carico del Tesoriere.
Art. 36 – CONTROVERSIE
36.1 Per eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all’interpretazione ed esecuzione del presente contratto, sarà preliminarmente esperito tentativo di conciliazione stragiudiziale tra le parti. Qualora la controversia non trovi composizione in tale sede, sarà competente esclusivamente il Foro di Modena.
Art. 37 – RINVIO
37.1 Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle leggi e ai regolamenti che disciplinano la materia, con particolare riferimento:
• al D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
• al D.Lgs. n. 118/2011, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
• alla normativa sul sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29/10/1984, n. 720 e al D.Lgs. 07/08/1997, n. 279 e successive modificazioni e integrazioni;
• al Regolamento comunale di contabilità;
• al D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
• al D.Lgs. 13/04/1999, n. 112 recante: “Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla Legge 28/09/1998, n. 337”, in quanto compatibile.
Art. 38 - DOMICILIO DELLE PARTI
38.1 Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l’Ente
e il Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come di seguito indicato:
- il Comune di Montese codice fiscale 00603990367 presso la propria Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxxxxx 00;
- il Tesoriere (codice fiscale ............................................) presso la sede di
......................................................
Accordo di designazione per il trattamento di dati personali
Il presente accordo costituisce allegato parte integrante e sostanziale del contratto “Convenzione di Tesoreria”, (Allegato al contratto stesso - ovvero si intende facente parte integrante e sostanziale dello stesso mediante deposito nel relativo fascicolo del contratto), stipulato tra il Comune di Montese e il Soggetto esterno (la ditta ) designato “Responsabile del trattamento di dati personali” di cui l’Ente è titolare, ai sensi dell’art. 28 del GDPR.
Le Parti convengono quanto segue:
1. Premesse
Il presente Accordo si compone delle clausole di seguito rappresentate e dall’Allegato 1“Glossario”, che ne forma parte integrante e sostanziale.
2. Trattamento dei dati nel rispetto delle istruzioni dell’Ente
2.1 Il Responsabile del trattamento, relativamente a tutti i Dati personali che tratta per conto dell’Ente,
garantisce che:
2.1.1 tratta tali Dati personali solo ai fini dell’esecuzione dell’oggetto del contratto e, successivamente, solo nel rispetto di quanto eventualmente concordato dalle Parti per iscritto, agendo, pertanto, esclusivamente sulla base delle istruzioni documentate e fornite dall’Ente;
2.1.2 non trasferisce i Dati personali a soggetti terzi, se non nel rispetto delle condizioni di liceità assolte
dall’Ente e a fronte di quanto disciplinato nel presente accordo;
2.1.3 non tratta o utilizza i Dati personali per finalità diverse da quelle per cui è conferito incarico
dall’Ente, financo per trattamenti aventi finalità compatibili con quelle originarie;
2.1.4 prima di iniziare ogni trattamento e, ove occorra, in qualsiasi altro momento, informerà l’Ente se, a suo parere, una qualsiasi istruzione fornita dall’Ente stesso si ponga in violazione di Normativa applicabile.
2.2 Al fine di dare seguito alle eventuali richieste da parte di soggetti interessati, il Responsabile del trattamento si obbliga:
2.2.1 ad adottare procedure idonee a garantire il rispetto dei diritti e delle richieste formulate all’Ente dagli interessati relativamente ai loro dati personali e/o a conformarsi alle istruzioni fornite dall’Ente in materia;
2.2.2 ad adottare procedure atte a garantire l’aggiornamento, la modifica e la correzione, su richiesta dell’Ente dei dati personali di ogni interessato e/o a conformarsi alle istruzioni fornite dall’Ente in materia;
2.2.3 ad adottare procedure atte a garantire la cancellazione o il blocco dell’accesso ai dati personali, a richiesta dall’Ente e/o a conformarsi alle istruzioni fornite dall’Ente in materia;
2.2.4 ad adottare procedure atte a garantire il diritto degli interessati alla limitazione di trattamento,
su richiesta dell’Ente e/o a conformarsi alle istruzioni fornite dall’Ente in materia.
2.3 Il Responsabile del trattamento deve garantire e fornire all’Ente cooperazione, assistenza e le informazioni che potrebbero essere ragionevolmente richieste dallo stesso, per consentirgli di adempiere ai propri obblighi, ai sensi della normativa applicabile, ivi compresi i provvedimenti e le specifiche decisioni del Garante per la protezione dei dati personali.
2.4 Il Responsabile del trattamento, anche nel rispetto di quanto previsto all’art. 30 del Regolamento, deve mantenere, compilare e rendere disponibile a richiesta dell’Ente, un registro dei trattamenti dati personali che riporti tutte le informazioni richieste dalla norma.
2.5 Il Responsabile del trattamento assicura la massima collaborazione al fine dell’esperimento delle valutazioni di impatto ex art. 35 del GDPR che l’Ente intenderà esperire sui trattamenti che rivelino, a insindacabile giudizio dell’Ente stesso, un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
3. Le misure di sicurezza
3.1 Il Responsabile del trattamento deve adottare e mantenere appropriate misure di sicurezza, sia tecniche sia organizzative, per proteggere i dati personali da eventuali distruzioni o perdite di natura illecita o accidentale, danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati.
3.2 Nei casi in cui il Responsabile effettui trattamenti di conservazione dei dati personali del Titolare nel proprio sistema informativo, garantisce la separazione di tipo logico di tali dati da quelli trattati per conto di terze parti o per proprio conto.
3.3. Il Responsabile del trattamento conserva, nel caso siano allo stesso affidati servizi di amministrazione di sistema, direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema.
3.4 L’Ente attribuisce al Responsabile del trattamento il compito di dare attuazione alla prescrizione di cui al punto 2 lettera e) “Verifica delle attività” del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali
del 27 novembre 2008 “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema”.
3.5 Il Responsabile del trattamento deve adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per salvaguardare la sicurezza di qualsiasi rete di comunicazione elettronica o dei servizi forniti al Titolare, con specifico riferimento alle misure intese a prevenire l'intercettazione di comunicazioni o l'accesso non autorizzato a qualsiasi computer o sistema.
3.6 Conformemente alla disposizione di cui all’art. 28 comma 1 del Regolamento e alla valutazione delle garanzie che il Responsabile del trattamento deve presentare, lo stesso Responsabile attesta, a mezzo della sottoscrizione del presente accordo, la conformità della propria organizzazione almeno ai parametri di livello minimo di cui alle misure di sicurezza individuate da Agid con la circolare n. 2/20172.
3.7 Il Responsabile del trattamento dà esecuzione al contratto in aderenza alle policy dell’Ente in materia di
privacy e sicurezza informatica.
Le stesse sono consegnate a seguito della firma del presente accordo.
4. Analisi dei rischi, privacy by design e privacy by default
4.1 Con riferimento agli esiti dell’analisi dei rischi effettuata dall’Ente sui trattamenti di dati personali cui concorre il Responsabile del trattamento, lo stesso assicura massima cooperazione e assistenza al fine di dare effettività alle azioni di mitigazione previste dall’Ente per affrontare eventuali rischi identificati.
4.2 Il Responsabile del trattamento dovrà consentire all’Ente, tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi, della natura, dell’ambito e della finalità del relativo trattamento, di adottare, sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, sia durante il trattamento stesso, ogni misura tecnica ed organizzativa che si riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dati e a tutelare i diritti degli interessati.
4.3 In linea con i principi di privacy by default, dovranno essere trattati, per impostazione predefinita, esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento e che, in particolare, non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l’intervento di una persona fisica.
4.4 Il Responsabile del trattamento dà esecuzione al contratto in aderenza alle policy di privacy by design e
by default adottate dall’Ente e specificatamente comunicate.
2xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xx/xxxx/xxxxx_xxxxxxxx/xxxxxxXxx?xxxxxx00X0000000000000000000&xxxx0000-00- 04&art.dataPubblicazioneGazzetta=2017-04-04&art.codiceRedazionale=17A02399&art.num=1&art.tiposerie=SG
5. Soggetti autorizzati ad effettuare i trattamenti - Designazione
5.1 Il Responsabile del trattamento garantisce competenze ed affidabilità dei propri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali (di seguito anche incaricati) effettuati per conto dell’Ente.
5.2 Il Responsabile del trattamento garantisce che gli incaricati abbiano ricevuto adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica, consegnando all’Ente le evidenze di tale formazione.
5.3 Il Responsabile del trattamento, con riferimento alla protezione ed alla gestione dei dati personali, impone ai propri incaricati obblighi di riservatezza non meno onerosi di quelli previsti nel Contratto di cui il presente documento costituisce parte integrante. In ogni caso il Responsabile del trattamento è ritenuto direttamente responsabile per qualsiasi divulgazione di dati personali che dovesse realizzarsi ad opera di tali soggetti.
6. Sub-Responsabili del trattamento di dati personali
6.1 Nell’ambito dell’esecuzione del contratto, il Responsabile del trattamento è autorizzato, sin d’ora, alla designazione di altri responsabili del trattamento (d’ora in poi, anche, “sub-responsabili”), previa informazione all’Ente ed imponendo agli stessi condizioni vincolanti in materia di trattamento dei dati personali non meno onerose di quelle contenute nel presente Accordo.
6.2 Su specifica richiesta dell’Ente, il Responsabile del trattamento dovrà provvedere a che ogni Sub- responsabile sottoscriva direttamente con l’Ente un accordo di trattamento dei dati che, a meno di ulteriori e specifiche esigenze, preveda sostanzialmente gli stessi termini del presente Accordo.
6.3 In tutti i casi, il Responsabile del trattamento si assume la responsabilità nei confronti dell’Ente per qualsiasi violazione od omissione realizzate da un Sub-responsabile o da altri terzi soggetti incaricati dallo stesso, indipendentemente dal fatto che il Responsabile del trattamento abbia o meno rispettato i propri obblighi contrattuali, ivi comprese le conseguenze patrimoniali derivanti da tali violazioni od omissioni.
7. Trattamento dei dati personali fuori dall’area economica europea
7.1 L’Ente non autorizza il trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento al di fuori dell’Unione
Europea.
8. Cancellazione dei dati personali
8.1 Il Responsabile del trattamento provvede, a richiesta del Titolare, alla restituzione o alla cancellazione
dei dati personali trattati per l’esecuzione del contratto, di cui il presente accordo è parte integrante, al
termine dell’affidamento o del periodo di conservazione e in qualsiasi circostanza in cui sia richiesto dall’Ente, compresa l’ipotesi in cui la stessa debba avvenire per dare seguito a specifica richiesta da parte di interessati.
9. Audit
9.1 Il Responsabile del trattamento si rende disponibile a specifici audit in tema di privacy e sicurezza
informatica da parte dell’Ente.
9.2 Il Responsabile del trattamento consente, pertanto, all’Ente l’accesso ai propri locali ed ai locali di qualsiasi Sub-responsabile, ai computer e ad altri sistemi informativi, ad atti, documenti e a quanto ragionevolmente richiesto per verificare che il Responsabile del trattamento, e/o i suoi Sub-Responsabili, rispettino gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e, quindi, da questo Accordo.
9.3 L’Ente può esperire specifici audit anche richiedendo al Responsabile del trattamento di attestare la
conformità della propria organizzazione agli oneri di cui alla Normativa applicabile e al presente Accordo.
9.4 L’esperimento di tali audit non deve avere ad oggetto dati di terze parti, informazioni sottoposte ad obblighi di riservatezza degli interessi commerciali.
9.5 Il rifiuto del Responsabile del trattamento di consentire l’audit all’Ente comporta la risoluzione del
contratto.
10. Indagini dell’Autorità e reclami
10.1 Nei limiti della normativa applicabile, il Responsabile del trattamento o qualsiasi Sub-responsabile
informa senza alcun indugio l’Ente di qualsiasi:
a) richiesta o comunicazione promanante dal Garante per la protezione dei dati personali o da forze
dell’ordine;
b) istanza ricevuta da soggetti interessati.
Il Responsabile del trattamento fornisce, in esecuzione del contratto e, quindi, gratuitamente, tutta la dovuta assistenza all’Ente per garantire che lo stesso possa rispondere a tali istanze o comunicazioni nei termini temporali previsti dalla normativa e dai regolamentari applicabili.
11. Violazione dei dati personali e obblighi di notifica
11.1 In virtù di quanto previsto dall’art. 33 del Regolamento e nei limiti di cui al perimetro delle attività affidate, il Responsabile del trattamento deve comunicare a mezzo di posta elettronica certificata all’Ente nel minor tempo possibile e, comunque, non oltre 24 (ventiquattro) ore da quando ne abbia avuto notizia, qualsiasi violazione di sicurezza che abbia comportato, accidentalmente o in modo illecito, la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, ivi incluse le violazioni che abbiano riguardato i propri Sub-responsabili. Tale comunicazione deve contenere ogni informazione utile alla gestione del data breach, oltre a:
a) la descrizione della natura della violazione dei dati personali;
b) le categorie ed il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie ed il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
c) i recapiti del DPO nominato o del soggetto competente alla gestione del data breach;
d) la descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
e) una descrizione delle misure adottate, o che si intenderanno adottare, per affrontare la Violazione della sicurezza, comprese, ove opportuno, misure per mitigarne i possibili effetti negativi.
11.2 Il Responsabile del trattamento deve fornire tutto il supporto necessario all’Ente ai fini delle indagini e sulle valutazioni in ordine alla violazione di dati, anche al fine di individuare, prevenire e limitare gli effetti negativi della stessa, conformemente ai suoi obblighi ai sensi del presente articolo e, previo accordo con
l’Ente, per svolgere qualsiasi azione che si renda necessaria per porre rimedio alla violazione stessa. Il Responsabile del trattamento non deve né rilasciare, né pubblicare alcun comunicato stampa o relazione riguardante eventuali data breach o violazioni di trattamento senza aver ottenuto il previo consenso scritto dell’Ente.
12. Responsabilità e manleve
12.1 Il Responsabile del trattamento tiene indenne e manleva l’Ente da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Responsabile del trattamento delle disposizioni contenute nel presente Accordo.
12.2 Nel caso in cui il Responsabile del trattamento commetta violazioni alla normativa in materia di protezione dei dati personali e al presente Accordo, quali, a titolo esemplificativo, quelle indicate all’art. 83
commi 4 e 5 del Regolamento, l’Ente può risolvere il contratto o chiedere una cospicua riduzione dell’importo contrattuale, come disciplinato all’art. “Penali” del contratto.
12.3 A fronte della ricezione di un reclamo relativo alle attività oggetto del presente Accordo, il Responsabile del trattamento:
▪ avverte, prontamente ed in forma scritta, l’Ente del Reclamo;
▪ non fornisce dettagli al reclamante senza la preventiva interazione con l’Ente;
▪ non transige la controversia senza il previo consenso scritto dell’Ente;
▪ fornisce all’Ente tutta l'assistenza che potrebbe ragionevolmente richiedere nella gestione del reclamo.
Firme dei contraenti
Allegato 1 GLOSSARIO
“Appendice Security”: consiste nelle misure di sicurezza che il Titolare determina assicurando un livello minimo di sicurezza, e che possono essere aggiornate ed implementate dal Titolare, di volta in volta, in conformità alle previsioni del presente Accordo;
“Dati personali ”: si intende una qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»). Si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento o a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o ad uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
“Garante per la protezione dei dati personali”: è l’autorità di controllo responsabile per la protezione dei dati personali in Italia;
“GDPR” o “Regolamento”: si intende il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati personali e della loro libera circolazione (General Data Protection Regulation);
“Normativa Applicabile”: si intende l’insieme delle norme rilevanti in materia di protezione dei dati personali, incluso il Regolamento Privacy UE 2016/679 (GDPR) ed ogni provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali e del WP Art. 29;
“Pseudonimizzazione”: si intende il trattamento dei dati personali in modo tale che i tali dati non possano più essere attribuiti ad un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile; “Reclamo”: si intende ogni azione, reclamo, segnalazione presentata nei confronti del Titolare o di un Suo Responsabile del trattamento;
“Responsabile del trattamento”: si intende la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
“Titolare del Trattamento”: si intende la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità ed i mezzi del trattamento di dati
personali;. Quando le finalità ed i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
“Trattamento”: si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute, con o senza l'ausilio di processi automatizzati, ed applicate a dati personali o insiemi di dati personali, quali la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
Firme dei contraenti