ACCORDO DI COLLABORAZIONE
ACCORDO DI COLLABORAZIONE
per la realizzazione di seminari online (webinar)
TRA
Whizzy Srl – Gmbh con sede a Bressanone (BZ) Xxxxxx, XXX 00000 - Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 0 – C.F. 02639320123 - P.I. 02639320123 (qui di seguito denominata GESTORE) nella persona del suo legale rappresentante sig. Xxxxxxxx Xxxx nato a Brunico il 17 agosto 1970 C.F. LNZGTH70M17B220Z, in qualità di Amministratore Delegato in carica
E
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Monza e Brianza con sede a Xxxxx (XX) Xxxxxx, XXX 00000 – Xxx X. Xxxxxx, 00 – C.F. 94601860151 (qui di seguito denominata ORDINE) nella persona del suo legale rappresentante arch. Xxxxxx Xxxxxxxxx nato a Limbiate il 4 ottobre 1968 C.F. LVZNRC68R44E591L, in qualità di Presidente
PREMESSO CHE:
• GESTORE è la società che organizza e gestisce i servizi erogati tramite la piattaforma XClima (xxx.xxxxxx.xxx), di sua esclusiva proprietà fruibile su tutto il territorio italiano; XClima e una piattaforma web che si pone quale luogo di incontro e condivisione di know-how. XClima è marchio di Whizzy S.r.l.. La nostra azienda vanta un’importante esperienza in ambito di formazione a distanza per professionisti (seminari online). Mettiamo in comunicazione enti, associazioni, ordini professionali, istituzioni, con professionisti di tutte le categorie.
• XClima è ambiente web professionale di qualità al quale è possibile accedere unicamente previa iscrizione;
• per poter partecipare ai webinars, l'utente deve essere iscritto; la partecipazione ai webinars è in genere gratuita per gli iscritti OAMB. Per alcuni webinars può essere richiesta la sottoscrizione di un abbonamento (3 mesi, 6 mesi o annuale)o l’acquisto del biglietto di partecipazione.
• i webinars sono eventi interattivi ai quali l'utente può partecipare in modalità passiva (come auditore) o in modalità attiva (l'utente è abilitato a porre domande sia tramite chat sia tramite intervento audio in diretta);
• PARTNERS del GESTORE sono soggetto in possesso di competenze e know-how idonei alla composizione dei contenuti formativi ed informativi da proporre agli utenti tramite i webinars;
• l’Ordine ha interesse alla sottoscrizione di un accordo con Whizzy srl sia a fini divulgativi degli scopi e delle attività dell’Ordine sia per fornire ai propri associati una scelta fra eventi interattivi aventi ad oggetto materie rilevanti ai fini dell’aggiornamento e della formazione professionale, fra le quali architettura e design, deontologia, cultura, paesaggio, beni culturali, prevenzione incendi, sostenibilità, tecnologia, urbanistica e altri;
• il GESTORE consapevole della responsabilità penale in cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 e della responsabilità civile e amministrativa, dichiara sotto la propria responsabilità che è insussistente qualsivoglia causa di inconferibilità e incompatibilità del presente incarico, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e del D.lgs. 8.4.2013, n. 39, anche ai fini dell’art. 15 del Dlgs n. 33/2013 e che la società è in possesso di:
a) ogni requisito e/o autorizzazione prevista dalle vigenti disposizioni per lo svolgimento della propria attività e del servizio;
b) una idonea organizzazione, struttura, competenza tecnica e capacità finanziaria necessarie;
c) di certificato di regolarità contributiva DURC a garanzia del rispetto delle normative previdenziali vigenti se ad esso applicabili;
d) di certificato di iscrizione alla C.C.I.A. e/o di certificato di idoneità tecnico-professionale, richiesta dalle normative vigenti per lo svolgimento della attività e del servizio di cui trattasi;
quanto sopra premesso e richiamato e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 – Oggetto
1.1 Scopo dell'Accordo è la creazione e l'esecuzione di webinars in materia di architettura e design, deontologia, cultura, paesaggio, beni culturali, prevenzione incendi, sostenibilità, tecnologia, urbanistica e altri, in collaborazione tra il GESTORE ed il PARTNER; i webinars creati avranno ad oggetto tematiche di interesse professionale per gli iscritti dell’Ordine, illustrate ed approfondite secondo un profilo formativo ed informativo che dovrà essere approvato dall’Ordine ed essere scevro da approcci esplicitamente pubblicitari, di marketing o similari;
1.2 I webinars realizzati saranno pubblicati e proposti tramite la piattaforma XClima, personalizzati con il logo ed il nome dell’Ordine degli Architetti P. P. e C. della Provincia di Monza e della Brianza.
Art. 2 – Elementi dell'Accordo
2.1 Il GESTORE pone a disposizione del PARTNER la propria competenza tecnologica per la realizzazione dei webinars il cui contenuto deve essere di interesse dell’Ordine e deve essere stato da questi approvato. Il GESTORE ha l’obbligo di formare il PARTNER per la corretta e professionale esecuzione dei webinars;
2.2 il PARTNER prende atto che in genere i webinars possono essere seguiti gratuitamente dagli iscritti all’OAMB ed esclusivamente da altri utenti che abbiano sottoscritto un abbonamento (3 mesi, 6 mesi, annuale) o che abbiamo acquistato un singolo biglietto per il webinars. Chiunque lo desideri può seguire il webinar, sia esso un professionista sia anche chi non in possesso di specifici titoli di studio;
2.3 Le parti concordano che per ciascun webinar proposto dal PARTNER, saranno riservati 600 posti gratuiti al netto degli utenti iscritti all’Ordine degli Architetti P. P. e C. della provincia di Monza e della Brianza (OAMB) che abbiano sottoscritto un abbonamento (3 mesi, 6 mesi, annuale). I restanti posti sono dedicati agli utenti che hanno sottoscritto un abbonamento (3 mesi, 6 mesi, annuale) o che dovessero acquistare biglietti singoli.
2.4 il PARTNER prende atto che l'importo pagato dall'utente generico l’abbonamento annuale alla data di sottoscrizione dell'Accordo, è di euro 197,64 (IVA incl.), l’abbonamento 3 mesi è di euro 79,99 (IVA incl.) e l’abbonamento 6 mesi è di euro 129,99 (IVA incl.). Per gli iscritti OAMB l’abbonamento annuale è vincolato da specifica convenzione;
2.5 il PARTNER prende atto che è facoltà del GESTORE modificare, in qualsiasi momento, le modalità e gli importi richiesti all'utente per l’abbonamento (3 mesi, 6 mesi, annuale) e per biglietto del singolo evento, senza che tale condizione rappresenti o costituisca alcun vincolo nei confronti del PARTNER;
2.6 il GESTORE garantisce al PARTNER che i webinars proposti saranno pubblicati e visibili a tutti gli utenti della PIATTAFORMA (anche a quelli non abbonati) e che ciascun utente verrà informato, direttamente o indirettamente, dell'offerta webinars proposta dal PARTNER;
2.7 il PARTNER si impegna ad eseguire con professionalità i webinars da lui stesso liberamente pianificati;
2.8 al PARTNER è consentito eseguire webinars dal lunedì al venerdì; i webinars non potranno iniziare prima delle ore 8.00 e non potranno terminare oltre le 23.00 fuso orario di Roma - UTC+1.00; l'esecuzione di webinars in altri giorni ed altre fasce orarie potrà avvenire previa autorizzazione del GESTORE. Al GESTORE è riservato il diritto di indicare eventuali giorni di chiusura dell'attività ed altre singole giornate nelle quali non sia possibile effettuare i webinars; il PARTNER ha l'obbligo di comunicare la pianificazione di un webinar con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data di esecuzione del webinar stesso;
2.9 Il presente Accordo non determina alcun vincolo, né per il PARTNER né per il GESTORE, di realizzazione di un numero minimo o massimo di webinars;
2.10 il GESTORE si impegna a fornire al PARTNER tutte le specifiche tecniche e tecnologiche atte alla corretta e professionale esecuzione dei webinars;
2.11 il PARTNER si impegna a rispettare integralmente tutte le specifiche tecniche e tecnologiche fornite dal GESTORE; il PARTNER prende atto che il mancato rispetto di tali specifiche può comportare la risoluzione del presente Accordo, previa contestazione scritta dell’indempimento;
2.12 il GESTORE, a supporto del PARTNER, si impegna ad assistere i webinars realizzati con un servizio online di regia tecnologica; il supporto offerto è funzionale alla corretta esecuzione dei webinars sotto il profilo tecnologico ed a fornire risposte alle domande dei partecipanti inerenti difficoltà tecnologiche; il PARTNER si impegna a mettere a disposizione un proprio servizio di regia (addetti incaricati e strumentazione dell’ordine) per supportare le domande dei partecipanti relative ai contenuti dei webinar;s
2.13 il PARTNER si impegna a verificare, per ciascun webinars pianificato, la possibilità di effettuare la registrazione dello stesso; ove necessario si occupa di ottenere le autorizzazioni alla registrazione (es: autorizzazioni da parte dei relatori, ecc...); il PARTNER deve comunicare per ciascun webinar al GESTORE se è in possesso delle necessarie autorizzazioni per effettuare la registrazione; in mancanza di autorizzazioni o di comunicazione certa del loro rilascio, il GESTORE non effettua alcuna registrazione;
2.14 il GESTORE, in presenza di autorizzazione, effettua la registrazione del webinar realizzato dal PARTNER; nel caso in cui la registrazione sia andata a buon fine, il GESTORE è autorizzato a renderla disponibile ai propri utenti, in modalità di sola visualizzazione (senza possibilità di download della registrazione stessa); la registrazione effettuata è di proprietà del PARTNER che ha realizzato il webinar, il quale potrà utilizzarla esclusivamente nell'ambito della PIATTFORMA per tutta la durata del presente Accordo; nel caso di recesso anticipato dal presente Accordo o di mancata stipula di un nuovo Accordo il GESTORE non potrà più in alcun modo usufruire del servizio di pubblicazione della registrazione effettuata. In ogni caso al termine del presente Accordo il GESTORE consegnerà al PARTNER le registrazioni effettuate di sua proprietà.
Art. 3 – Nominativi Utenti e Privacy
3.1 al termine di ogni webinar il GESTORE invia al PARTNER un report finale dell’evento che raggruppa le informazioni di dettaglio, le informazioni generali sui partecipanti e i dati degli utenti che hanno partecipato.
3.2 il GESTORE comunica preventivamente a tutti gli utenti che l'iscrizione e/o la partecipazione ai webinar comporta la comunicazione dei propri dati personali al PARTNER;
3.3 il PARTNER garantisce che il trattamento dei dati personali ottenuti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e a tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati ai sensi e nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e della normativa vigente. Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione del servizio richiesto dall'utente ed è meglio disciplinato dal successivo art. 8.
Art. 4 – Rilascio Crediti Formativi
Il PARTNER si impegna, per ciascun webinar eseguito, ad effettuare tutti gli adempimenti necessari all'attribuzione dei crediti formativi per TUTTI i partecipanti al webinar. Il PARTNER si impegna ad inviare i Certificati dei crediti formativi ai partecipanti ed in mancanza di ottenimento del certificato a darne agli stessi comunicazione via email.
Art. 5 – Rapporti economici
5.1 Il presente Accordo non prevede la instaurazione di alcun rapporto economico. Il Gestore ed il Partner concorrono alla realizzazione dei webinar ciascuno con le proprie risorse economiche.
5.2 Il GESTORE, pertanto, non avrà alcun diritto di pretendere prezzi o indennità di alcun genere e per alcuna ragione per lo svolgimento delle attività e servizi di cui al presente Accordo.
Art. 6 – Obblighi del GESTORE
6.1 Il GESTORE dovrà impiegare personale idoneo, professionalmente qualificato e di provata fiducia per capacità, affidabilità, moralità e condotta e saranno a suo esclusivo carico ogni onere e responsabilità inerente il relativo trattamento economico e previdenziale. A tal fine dovrà applicare ai propri dipendenti il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria per i lavoratori del settore e rispettare tutti gli obblighi contributivi, assistenziali, assicurativi.
6.2 La collaborazione tra l’Ordine ed il Contraente non comporta l’instaurazione di alcun rapporto giuridico di lavoro subordinato o di collaborazione tra questi e il personale del contraente. Pertanto, il Contraente si obbliga a tenere indenne l’Ordine da qualsiasi azione, eccezione, contestazione, pretesa, sia giudiziale sia stragiudiziale da chiunque avanzata per motivi di lavoro connessi o dipendenti dal contratto, tenendo a proprio carico ogni onere, spesa, perdita o conseguenza pregiudizievole che ne potesse derivare.
6.3 Il contraente dovrà osservare tutta la normativa vigente e tutte le prescrizioni tecniche, di prevenzione infortuni, di sicurezza e salute dei lavoratori, di igiene sul lavoro attinenti all’oggetto del contratto anche se sopravvenute successivamente alla sottoscrizione del contratto, con assunzione a suo esclusivo carico di ogni onere e incombente.
6.4 Il contraente nell’espletamento dell’incarico dovrà rispettare le procedure previste dall’Ordine per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per l’accesso ai locali, anche tecnici, per l’utilizzo degli strumenti informatici e in generale per l’organizzazione delle attività dell’Ordine.
6.5 Il contraente dichiara di avere preso visione del Codice di comportamento adottato dal Consiglio dell’Ordine e si impegna al rispetto di tutti gli obblighi di condotta ivi previsti in quanto compatibili con l’incarico di cui al presente Accordo e a fare osservare tali obblighi a tutti i propri collaboratori e dipendenti che entreranno in contatto con l’ente in conseguenza della stipula del presente Accordo.
Art. 7 – Obbligo di Riservatezza
7.1 Il Contraente osserverà il massimo riserbo su qualunque informazione riguardante l’Ordine appresa per effetto dell’affidamento dell’incarico, salvo che non si tratti di informazioni pubblicata sul sito web dell’Ordine.
7.2 Il Contraente s’impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n.196/2003 e dagli eventuali relativi regolamenti di attuazione.
7.3 Il Contraente avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui potrebbe venire a conoscenza nell’ambito della fornitura oggetto della presente lettera di invito riguardanti l’Ordine, i suoi iscritti ed eventuali terzi.
E’ pertanto responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza e riservatezza anzidetti.
Art. 8 – Rispetto della normativa sul trattamento dei dati
8.1 Il GESTORE durante la durata del presente Accordo dovrà svolgere il trattamento dei dati in ottemperanza della normativa del D.Lsg. n. 196/2003 e s.m.i.. Potrà essere ritenuto Responsabile esterno del trattamento, ai sensi dell’art. 29 del menzionato decreto, in merito ai dati personali, anche qualificati come sensibili, con i quali venga a contatto.
8.2 In tale sua attività di trattamento, il Contraente si deve avvalere di strumenti informatici e/o telematici la cui CPU sia dislocata in territorio italiano o UE.
8.3 Entrambe le Parti garantiscono che le persone che partecipano all'attuazione del presente Accordo di collaborazione si impegnano a tenere segrete e riservate, e quindi a non divulgare, le informazioni confidenziali di cui ciascuna Parte potrebbe venire a conoscenza con specifico e reciproco riferimento ad innovazioni tecniche e tecnologiche attuali e future, strategie di sviluppo e di mercato.
8.4 L'obbligo della segretezza e della riservatezza rimarrà valido ed efficace per due anni a decorrere dalla scadenza del presente Accordo.
8.5 Tali prescrizioni non si applicano per le informazioni che, al momento della loro divulgazione, siano già o diventino di pubblica conoscenza o di pubblico dominio
Art. 9 – Durata e scadenze
9.1 Il presente Accordo ha efficacia a decorrere dal 1 gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2018, alla scadenza della quale data l'Accordo si intenderà terminato.
9.2 E’ fatto espresso divieto di cessione del presente Accordo.
9.3 Il presente accordo fa decadere con effetto immediato il precedente Accordo stipulato in data 2 marzo 2017.
Art. 10 – Risoluzione anticipata
10.1 Qualora una delle Parti risultasse inadempiente agli obblighi del presente Accordo, è data facoltà alla controparte di risolvere anticipatamente l'Accordo stesso, previa contestazione scritta dell’inadempimento e messa in mora, da effettuarsi a mezzo lettera scritta inviata a mezzo posta con raccomandata a.r. o via pec.
10.2 Il presente Accordo può essere risolto unilateralmente da ciascuna delle Parti, con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi, formalmente comunicato all'altra Parte con le modalità di cui al comma primo del presente articolo.
Art. 11 – Brevetti e diritti di autore
11.1 Il GESTORE con la sottoscrizione del presente Accordo si assume ogni responsabilità̀ e solleva di conseguenza l’ORDINE per danni diretti e indiretti derivanti dall’uso di programmi, dispositivi o per l’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti d’autore o brevetti per invenzioni, modelli industriali o marchi.
11.2 Il GESTORE è tenuto a rispettare quanto disposto dalla direttiva CEE 250/91 e dalla Legge n. 518/92 sui diritti di tutela del software e da ogni altra disposizione vigente in materia.
11.3 L’ORDINE non è in alcun modo responsabile per la violazione, da parte del GESTORE per la eventuale violazione dei diritti di proprietà industriale e/o intellettuale di esclusiva titolarità di soggetti terzi.
Art. 12 - Clausola risolutiva espressa
12.1 Il contratto potrà essere risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nel caso di inadempimento o inesatta esecuzione delle obbligazioni previste agli artt. 6 – 7 – 8. In tal caso, l’Ordine ne darà comunicazione scritta al Contraente e potrà procedere per il risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno subito.
12.2 Il GESTORE dovrà tenere indenne e manlevare l’Ordine e i suoi amministratori, dipendenti, consulenti e collaboratori da ogni e qualsiasi danno, perdita, richiesta, sanzione e/o pretesa conseguente, derivante o connessa all’inadempimento degli obblighi stabiliti dal presente contratto e/o allo svolgimento dei servizi previsti.
Art. 13 – Foro competente
13.1 Il Foro competente a giudicare tutte le controversie eventualmente sorte tra le Parti sottoscrittrici del presente Accordo è quello di Monza.
Art. 14 – Registrazione dell'Accordo
Il presente Accordo, composto di 6 pagine, viene stipulato in duplice originale ed è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le relative spese saranno a carico della Parte che ne richiederà la registrazione.
Letto, confermato e sottoscritto.
Bressanone, 11 dicembre 2017
per Whizzy Srl – Gmbh per Ordine degli Architetti X.X. x X. xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxx x xxxxx Xxxxxxx
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Xxxxxxxx Xxxx Arch. Xxxxxx Xxxxxxxxx
Amministratore Delegato Presidente