CONDIZIONI GENERALI DEI CONTRATTI
CONDIZIONI GENERALI DEI CONTRATTI
DI OPERE E/O SERVIZI
INDICE
PREMESSE E DEFINIZIONI DELLE CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO DI OPERE E/O SERVIZI 3
1. VALORE DELLE DEFINIZIONI e delle CONDIZIONI GENERALI 3
2. OBBLIGHI DELLA PARTE AFFIDATARIA 3
3. NATURA DELLE OPERE E DEI SERVIZI 4
4. ODA – ORDINE D’ACQUISTO 4
5. MODALITA’ DI ESECUZIONE E DI CONSEGNA 4
6. COMPENSI 4
7. FATTURAZIONE E PAGAMENTI 6
8. NATURA DEL CORRISPETTIVO 6
9. RITARDI – FORZA MAGGIORE 7
10. COLLABORATORI E PERSONALE DELLA PARTE AFFIDATARIA 7
11. PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI 8
12. RISERVATEZZA 8
13. RESPONSABILITÀ E ONERI DELLA PARTE AFFIDATARIA 8
14. POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE 9
15. SUBAPPALTO 11
16. RISOLUZIONE – XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX - X XXXXXXX 00
00. PROPRIETÀ INTELLETTUALE 12
18. OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORMATIVE AMBIENTALI 13
19. SUPERVISIONE E CONTROLLO 13
20. PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI - SICUREZZA NELLE AREE DI LAVORO - SICUREZZA E SALUTE DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI 13
21. NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN AUTOSTRADA 17
22. COLLAUDO 17
23. GARANZIA 17
24. DOCUMENTAZIONE TECNICA 17
25. FORO COMPETENTE 17
26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX D.LGS. 196/2003 nonché Reg. UE n. 679/2016 18
27. RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER MEZZO DI SOGGETTI TERZI 18
28. RENDICONTAZIONE PERIODICA 18
29. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 18
30. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 19
31. NON ESCLUSIVA 19
32. COMUNICAZIONI E DOMICILIO CONTRATTUALE 19
33. PRIMARIA CLIENTELA 19
PREMESSE E DEFINIZIONI DELLE CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO DI OPERE E/O SERVIZI
Nelle presenti Condizioni Generali verrà dato il seguente significato ai termini di seguito riportati:
1. V ALORE DELLE DEFINIZIONI e delle CONDIZIONI GENERALI
Le definizioni quivi richiamate fanno parte integrante ed essenziale delle presenti Condizioni Generali con forza di patto tra le parti.
“Committente” è il soggetto che richiede le prestazioni di realizzazione di opere e/o di servizi;
“Appaltatore” o “Parte Affidataria” è il soggetto esecutore dei servizi e/o delle opere commissionate;
“Allegato Tecnico”: normativa generale, specifiche tecniche dei manufatti e prescrizioni tecniche ed operative di controllo degli equipaggiamenti, emesse da Committente;
“Sito Multigestore”: manufatti edili, impianti ed attrezzature (shelter, pali, tralicci, ecc) realizzati sulla base dell’Allegato Tecnico, idonei ad ospitare apparati di trasmissione e sistemi radianti di più gestori di telefonia o segnale radiomobile;
“Sito Standard”: Sito Multigestore, costituito generalmente da un traliccio (o palo) porta antenne con uno o due shelters nei quali trovano ricovero gli apparati radio trasmissivi dei gestori telefonici e gli equipaggiamenti di servizio della Committente.
“Ordine di Acquisto” è l’ordine di acquisto dell’opera e/o del servizio che allorché accettata, costituisce contratto inter partes;
1.1 Le disposizioni contenute nelle presenti CG di appalto di opere e/o servizi (di seguito le “CG”) si applicheranno a tutti i contratti per servizi e/o lavori conclusi dalla società Committente, ove non espressamente derogate nei contratti stessi (nel prosieguo “Contratto” o “Contratti”).
1.2 L’accettazione degli Ordinativi di Acquisto (di seguito “ODA”) da parte dell’impresa destinataria dell’ODA (vale a dire la Parte Affidataria o il Fornitore) comporta l’applicazione integrale delle presenti inderogabili CG, senza necessità di alcun esplicito richiamo. In nessun caso potranno essere applicate condizioni diverse dalle presenti.
1.3 Le presenti CG si applicano ad ogni ODA emesso dalla Committente, anche tramite suoi procuratori debitamente autorizzati, nei confronti dell’Appaltatore per la fornitura di opere o servizi.
Le CG formano parte integrante e sostanziale dell’ODA e hanno lo scopo di stabilire i termini e le CG che regoleranno l’attività da eseguirsi in forza di specifici Contratti di Appalto.
L’eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell’altra Parte posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nell’ODA non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l’esatto adempimento di tutti i termini e condizioni qui previste.
1.4 L’eventuale invalidità o inefficacia di una delle pattuizioni contenute nelle CG e\o nell’ODA non pregiudicherà la validità ed efficacia delle altre pattuizioni, fatto salvo il diritto alla risoluzione dell’ODA ai sensi dell’articolo 1419 C.C.
1.5 Ad evitare fraintendimenti, accettando di negoziare e contrarre con la Società, il Venditore/Fornitore rinuncia de facto a chiedere l’applicazione delle proprie eventuali condizioni ed accetta automaticamente le presenti CG che vengono collocate all’indirizzo web
xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx/xx/xxxxxxxxx/ e colà consultabili in ogni momento.
2. OBBLIGHI DELLA PARTE AFFIDATARIA
2.1 La Parte Affidataria si obbliga ad adempiere a tutte le obbligazioni dedotte in buona fede (art. 1375 C.C.) e con la dovuta diligenza, e ad utilizzare personale professionalmente adeguato e attrezzature idonee, ai sensi degli artt. 1218 e 1453 C.C., osservando i criteri di correttezza di cui rispettivamente agli art. 1176 e 1175 C.C., impegnandosi ad eseguire l’ ODA mediante idonee attrezzature a norma di legge e attraverso l’utilizzazione di personale professionalmente adeguato e quantitativamente sufficiente.
2.2 La Parte Affidataria si impegna ad osservare puntualmente tutte le normative applicabili all’attività resa in esecuzione dell’ODA ed in particolare, ma senza pregiudizio per la generalità, le normative richiamate negli artt. 11, 18 e 20 in quanto applicabili, considerata la natura delle prestazioni oggetto dell’ODA.
2.3 È onere della Parte Affidataria curare, sotto la propria responsabilità, che durante l’esecuzione dell’appalto i propri dipendenti, collaboratori e consulenti tengano un contegno corretto, mantenendo riservata la conoscenza di luoghi, persone e procedure e attenendosi scrupolosamente alle misure e procedure di sicurezza di cui al successivo art. 20.
2.4 La Parte Affidataria si obbliga ad utilizzare esclusivamente personale in regola con tutte le posizioni previdenziali ed assicurative previste dalle leggi in materia.
In caso contrario, la Committente si riserva il diritto di sospendere immediatamente il pagamento dei compensi maturati, trattenendoli per conto di chi spettino fino a quando sia accertata l’effettiva insussistenza di un eventuale debito maturato nei confronti di enti previdenziali o assistenziali e relativo alle ritenute fiscali e/o contributive da operare sui redditi da lavoro dipendente per le prestazioni oggetto dell’ODA.
3. N ATURA DELLE OPERE E DEI SERVIZI
3.1 Le presenti CG hanno ad oggetto tutte le prestazioni contenute negli ODA, le quali in via generale, ma non esclusiva, riguarderanno l’erogazione delle attività e dei servizi professionali presso le sedi o presso i siti della Committente.
4. O DA – ORDINE D’ACQUISTO
4.1 In relazione all’evoluzione delle esigenze operative, le prestazioni saranno richieste con l’emissione di specifici ODA nei quali verranno specificate le attività che dovranno essere svolte, il luogo/i luoghi e/o i siti in cui le stesse dovranno essere svolte, i termini di consegna, il corrispettivo, e tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente accordo quadro.
5. M ODALITA’ DI ESECUZIONE E DI CONSEGNA
5.1 La prestazione dell’Appaltatore dovrà essere puntuale e conforme integralmente a quanto previsto dall’ODA.
5.2 L’esecuzione dell’opera e/o del servizio resa a perfetta regola d’arte e conformemente alle prescrizioni tecniche previste nell’ODA.
5.3 La consegna dovrà avvenire nei termini previsti dall’ODA e, in caso di ritardo, la Committente avrà la facoltà di sanzionarlo con la penale giornaliera di euro 500 oltre all’eventuale ulteriore penale prevista nell’ODA.
5.4 La cessazione dell’eventuale attività di cantiere e la fine dei lavori dovrà essere espressamente autorizzata per iscritto dalla Committente; solo all’esito di tale autorizzazione potranno essere effettuate le comunicazioni di fine lavori alle autorità competenti. Il mancato rispetto di tale impegno da parte della Parte Affidataria sarà considerato inadempimento contrattuale.
6. COMPENSI
6.1 I corrispettivi sono da considerarsi comprensivi di tutti gli oneri diretti ed indiretti necessari per il perfetto compimento dell’ODA , in quanto nella determinazione dell'offerta l'Appaltatore ha tenuto debito conto di tutti gli oneri, obblighi e prescrizioni precisati nel presente contratto e nei documenti allegati e richiamati.
6.2 Per quanto attiene agli oneri per la sicurezza l'Appaltatore riconosce ad ogni effetto congruo l'importo determinato dalla Committente.
6.3 L'Appaltatore ha accettato e confermato:
- di aver effettuato il sopralluogo relativo alle aree dove debbono eseguirsi le attività e di essersi reso pienamente conto delle condizioni operative nelle quali si svolgeranno le stesse, della disponibilità ed ubicazione delle aree per gli accantieramenti e depositi provvisori e dell’accessibilità ai luoghi di lavoro;
- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto delle condizioni contrattuali e degli oneri ivi compresi quelli relativi al pieno rispetto della normativa vigente in tema di Tutela Ambientale e di quelli relativi alla produzione, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le attività;
- di aver accettato, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’ ODA, nell’eventuale Piano di Sicurezza e Coordinamento, negli elaborati progettuali, ed in ogni altro atto, provvedimento o documento ivi allegato o richiamato;
- di avere esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali nessuna esclusa ed eccettuata che possano influire sull’esecuzione delle attività;
- di avere effettuato con i propri tecnici di fiducia uno studio approfondito del progetto e di ogni elaborato tecnico ad esso allegato od in esso richiamato e di ritenerlo adeguato per la conseguente realizzazione delle attività nei tempi programmati e pattuiti e per il prezzo corrispondente;
- di aver verificato ogni calcolo e misura ed, avendo accertato l’adeguatezza del corrispettivo, rinuncia fin d’ora a qualunque rivendicazione di maggiori corrispettivi per le maggiori e/o diverse quantità occorrenti per l’esecuzione delle attività affidati;
- di avere tenuto conto di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione delle attività rinunciando fin d'ora a qualsiasi pretesa, azione od eccezione in merito anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1467 e 1664 c.c.;
- di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali, dei depositi e della mano d’opera da impiegare nelle attività in relazione ai tempi previsti ed ai costi per l’esecuzione delle stesse.
6.4 L'Appaltatore conferma espressamente che le valutazioni tecnico-economiche effettuate rappresentano espressione di una sua precisa volontà contrattuale in esercizio di autonome scelte imprenditoriali volte alla determinazione della convenienza della sua attività.
L'Appaltatore non potrà, pertanto, far valere nel corso del rapporto circostanze che vengano comunque a modificare le valutazioni dallo stesso operate, in termini di eseguibilità, produttività, costi e remuneratività dovendosi l'Appaltatore assumere - ai sensi dell'Art. 1655 c.c. - tutti i rischi di organizzazione e gestione connessi e correlati al compimento dell'opera in appalto.
6.5 I compensi dovuti dalla Committente alla Parte Affidataria sono da ritenersi al netto di IVA e comprensivi del contributo CNPAIA, se dovuto, e sono altresì comprensivi di ogni onere, diretto ed indiretto, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le copie di lavoro, il trasporto e la consegna degli elaborati, le visite e gli accessi del Professionista e/o dei suoi collaboratori presso le aree di lavoro e gli uffici della Committente o del Professionista appositamente delegato dalla stessa per la discussione delle soluzioni progettuali adottate e quant’altro fosse utile e necessario.
Nel caso in cui la Parte Affidataria provveda direttamente al pagamento di bolli ed oneri da versare alle Amministrazioni unicamente per l’ottenimento delle autorizzazioni o concessioni edilizie necessarie, tali spese, se opportunamente documentate, saranno rimborsate dalla Committente contestualmente alla liquidazione del compenso.
6.6 Tenuto conto della durata del presente incarico, come già sopra riferito, le disposizioni di cui al primo ed al secondo comma dell’art. 1664 C.C., non saranno applicate e pertanto non vi potrà essere alcuna revisione dei prezzi sui compensi definiti nel presente articolo. Viene anche concordemente esclusa l’applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 1467 C.C.
6.7 Eventuali prestazioni aggiuntive, rispetto a quanto previsto nell’oggetto dell’ODA dovranno essere preventivamente concordate ed autorizzate per iscritto dalla Committente.
7. F ATTURAZIONE E PAGAMENTI
7.1 Il pagamento dei compensi come sopra convenuti avverrà, previa presentazione di regolari fatture, da emettersi in conformità al presente articolo e previa ricezione modulo Entrata Merci. Il pagamento avviene comunque subordinatamente al collaudo definitivo delle prestazioni di cui all’ODA previsto dall’articolo 22 che segue.
7.2 E’ fatto in ogni caso divieto alla Parte Affidataria di cedere i crediti derivanti dagli ODA.
7.3 Le fatture in originale potranno essere emesse a completamento delle forniture e delle prestazioni oggetto dei singoli ordinativi emessi dalla Committente a termini del precedente articolo 3, avendo cura di riportare sulle stesse l'indicazione degli estremi del relativo ODA. Le fatture dovranno essere trasmesse come indicato nella pagina principale dell’Ordine D’Acquisto e dovranno sempre contenere:
Riferimento al Numero d’Ordine / Entrata Merci:
Intestazione completa della società emittente
IBAN
7.4 Nel caso in cui il predetto conto corrente dovesse subire variazioni, ovvero essere sostituito, la Parte Affidataria avrà l’obbligo di dare una preventiva comunicazione scritta, da inviarsi allo stesso indirizzo utilizzato per la trasmissione delle fatture, nella quale indicherà formalmente le coordinate del nuovo conto corrente, in sostituzione e conseguente dismissione del precedente.
7.5 La Committente sarà legittimata a respingere tutte le fatture errate, incomplete e/o mancanti delle indicazioni richieste, ovvero quelle riportanti l’indicazione di un conto corrente bancario diverso da quello qui indicato, fatto salvo per quello per il quale sia stata inviata la preventiva comunicazione di cui sopra.
7.6 Se non diversamente riportato nell'ODA, il pagamento delle fatture avverrà a mezzo bonifico bancario a 60 giorni fine mese, dopo il benestare, dalla data di emissione delle fatture.
7.7 Al fine della comprova della regolarità degli adempimenti fiscali di propria spettanza, la Parte Affidataria potrà produrre alla Committente l'asseverazione dei soggetti di cui all'art. 35, comma 1, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e all'art. 3, co. 3, lettera a), del DPR 22 luglio 1998, n. 322.
In alternativa alle asseverazioni di cui al comma che precede e per le finalità nel medesimo indicate, in virtù di quanto disposto dalla Circolare della Agenzia delle Entrate con circolare n. 40/E in data 8 ottobre 2012, si ritiene valida una dichiarazione sostitutiva - resa ai sensi del DPR n. 445 del 2000 - con cui la Parte Affidataria attesta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui sopra.
7.8 Il pagamento dei compensi avverrà, inoltre, previa consegna di valido ed xxxxxx XXXX, come meglio disciplinato al successivo articolo 11.
8. NATURA DEL CORRISPETTIVO
8.1 Il corrispettivo concordato tra le parti con l’accettazione dell’ODA, costituisce una stima omnicomprensiva e non suscettibile di aumenti; pertanto, la Committente non riconoscerà alcun compenso aggiuntivo rispetto a quanto dovuto per gli ODA accettati ed esattamente eseguiti, neppure per revisione dei prezzi e/o accadimenti straordinari di qualunque genere.
8.2 Rimane inteso che, qualora la somma delle fatture emesse raggiungesse il sopraccitato importo complessivo stimato, a fronte di ulteriori necessità si procederà solo tramite l’eventuale emissione di un nuovo ODA da concordare e formalizzare per iscritto con la Committente.
8.3 Eventuali prestazioni ulteriori e/o aggiuntive non preventivamente coperte dall'importo complessivo stimato dell’ODA ed eventuali successive modifiche dell’ODA non autorizzate espressamente in forma scritta non saranno riconosciute da parte della Committente né sarà dovuto alcun indennizzo e/o risarcimento di qualsivoglia natura all’Appaltatore.
9. R ITARDI – FORZA MAGGIORE
9.1 In considerazione dell'importanza della realizzazione in oggetto si evidenzia che il rispetto dei termini di consegna, così come della normativa di salute e sicurezza sul lavoro, è considerato dalla Committente di estrema rilevanza attesa la natura dell’attività della Committente e il giovamento alla sicurezza pubblica che ne deriva e, pertanto, ancorché i termini non siano essenziali ai sensi dell’articolo 1457 c.c. a meno che non siano così esplicitamente convenuti, il rispetto dei termini da parte dell’Appaltatore è in generale essenziale.
Inoltre, l’affidabilità dimostrata nel rispetto dei termini di consegna e delle disposizioni di prevenzione costituisce elemento di valutazione per l'assegnazione di eventuali ulteriori prestazioni.
9.2 Il mancato rispetto dei termini di consegna dei beni comporterà per l’Appaltatore l'onere del pagamento delle penalità previste nell'ODA. E' comunque fatto salvo il diritto della Committente di ottenere il risarcimento del danno ulteriore.
9.3 Le penali dovranno essere pagate dall’Appaltatore entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa nota di debito. La Committente avrà altresì il diritto di trattenere e compensare il relativo ammontare delle penali e di ogni altra somma comunque dovuta dall’Appaltatore dagli importi dovuti allo stesso e, se necessario, qualora tale compensazione non sia satisfattiva, escutendo anche le fideiussioni eventualmente rilasciate a favore della Committente.
9.4 Le penali eventualmente previste non si applicano per ritardi imputabili alla Committente e/o per cause di forza maggiore. Le Parti stabiliscono che la Parte Affidataria si obblighi ad informare tempestivamente la Committente, per iscritto, dell’insorgenza e della cessazione di circostanze di forza maggiore ai sensi degli artt. 1256 C.C. e ss. che non consentono l’adempimento, per l’impossibilità sopravvenuta, di obbligazioni dedotte nel Contatto di Appalto e si obbliga, altresì, a prendere tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti.
La effettiva sussistenza della circostanza di forza maggiore dovrà, comunque, essere provata dalla Parte Affidataria.
9.5 Le Parti convengono espressamente che non sono da considerarsi come cause di forza maggiore per l’esenzione di responsabilità della Parte Affidataria i ritardi o gli inadempimenti dei suoi fornitori ovvero scioperi o fermi dell’attività produttiva limitati all’impresa dell’Appaltatore e\o dei suoi fornitori e\o subappaltatori.
9.6 L’applicazione delle penali non esclude in nessun caso la richiesta di risarcimento del danno, né si sostituisce ad essa.
10. COLLABORATORI E PERSONALE DELLA PARTE AFFIDATARIA
10.1 La Parte Affidataria potrà avvalersi, per attività di tipo specialistico, della collaborazione di esperti purché questi abbiano ottenuto il preventivo gradimento da parte della Committente.
10.2 Saranno a carico della Parte Affidataria i compensi e le spese conseguenti e tutti gli oneri sociali ed assicurativi per tale personale con particolare riguardo all’assicurazione infortuni e a danni verso terzi. Pertanto, la Committente si ritiene fin d’ora sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità e da qualsiasi onere per danni o infortuni che dovessero occorrere al personale della Parte Affidataria o che il personale stesso dovesse arrecare a terzi nel corso delle prestazioni effettuate a fronte del presente incarico.
10.3 I lavoratori autonomi di cui la Parte Affidataria intendesse avvalersi, ove non soggetti a regimi di assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro, dovranno essere muniti di adeguata copertura assicurativa per gli infortuni professionali.
11. PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI
11.1 La Parte Affidataria si obbliga ad inquadrare e disciplinare i rapporti con i propri dipendenti e/o collaboratori che presteranno le loro attività secondo quanto previsto nell’ODA in conformità alla legge, ai contratti collettivi, aziendali e alla disciplina contributiva e previdenziale applicabile.
11.2 Nei confronti di tutto il proprio personale dipendente e comunque del personale impiegato nello svolgimento delle attività in oggetto, la Parte Affidataria si obbliga a far osservare tutte le leggi vigenti, i regolamenti, gli accordi, i contratti collettivi di lavoro nonché a far assolvere tutti gli obblighi in materia assicurativa, previdenziale, antinfortunistica, con oneri completamente a carico della Parte Affidataria stessa. Al riguardo, la Parte Affidataria si impegna a consegnare tempestivamente il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC - tipologia “Lavori privati in edilizia”) valido e aggiornato ed a reiterare la consegna di un nuovo DURC valido alla scadenza del precedente, per tutta la durata del Contratto. In mancanza di un DURC valido e aggiornato, la Committente non potrà liquidare alla Parte Affidataria i corrispettivi spettanti, anche nel caso in cui tale liquidazione debba avvenire in un periodo successivo alla scadenza del Contratto.
11.3 La regolarità contributiva della Parte Affidataria dovrà inoltre risultare dal DURC regolare e in corso di validità per il pagamento degli acconti, degli stati di avanzamento dei lavori, per il collaudo e per il pagamento del saldo finale, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, pena la sospensione dei pagamenti medesimi.
12. RISERVATEZZA
12.1 Consapevole della responsabilità professionale creata dal rapporto con la Committente, la Parte Affidataria si impegna a non fornire e ad impedire che il suo personale fornisca a terzi notizie concernenti le attività oggetto dell’ODA ed a fare, in ogni caso, delle notizie di cui venga in possesso un uso tale da non recare pregiudizio alcuno alla Committente.
12.2 Qualora dalla violazione di uno qualsiasi degli obblighi di cui sopra derivi pregiudizio alla Committente, questa potrà risolvere il presente accordo ai sensi dell’art. 1456 C.C., salvo comunque, in tal caso, il diritto della Committente di rivalersi per il risarcimento dei danni.
13. RESPONSABILITÀ E ONERI DELLA PARTE AFFIDATARIA
13.1 Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore compresi, per patto espresso, nel corrispettivo d'appalto assumendo l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto ogni conseguente alea, se non diversamente concordato tra le parti, tutti i seguenti oneri, obblighi e spese ad integrazione e/o specificazione di quelli previsti nella restante documentazione contrattuale, nonché ogni altro onere che, anche se non espressamente menzionato, risulti comunque necessario al perfetto compimento dell'oggetto dell’ODA:
- le eventuali prestazioni dei canneggiatori, dei topografi, gli attrezzi e gli strumenti per i rilievi, i tracciamenti e le misurazioni relative alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo delle attività;
- i tracciamenti necessari per la precisa determinazione ed esecuzione delle opere e la conservazione dei riferimenti relativi alla contabilità fino al collaudo; nonché la conservazione, fino al collaudo, dei capisaldi planimetrici e altimetrici ricevuti in consegna, provvedendo preventivamente al loro spostamento controllato ed esattamente riferito nel caso in cui essi ricadano nelle aree occupate dal corpo stradale o da opere d'arte;
- i tracciamenti necessari per la precisa determinazione ed esecuzione delle opere e la conservazione dei riferimenti relativi alla contabilità fino al collaudo; nonché la conservazione, fino al collaudo, dei capisaldi planimetrici e altimetrici ricevuti in consegna, provvedendo preventivamente al loro spostamento controllato ed esattamente riferito nel caso in cui essi ricadano nelle aree occupate dal corpo stradale o da opere d'arte;
- le spese per le operazioni di collaudo e per le operazioni di prova, statica e dinamica, distruttiva e non distruttiva, ivi compresa l’assistenza, solo escluso l'onorario per i Collaudatori;
- l’assistenza alle prove sui materiali ed al monitoraggio ambientale e geotecnico, eseguite dalla Direzione Lavori o da laboratori da essa incaricati, mediante la messa a disposizione di materiali, attrezzature, maestranze, mezzi d’opera e di quant’altro necessario;
- l’installazione, l’allaccio degli impianti tecnologici, la pulizia e la custodia – fino al collaudo delle opere
– del presidio di primo soccorso per i lavoratori;
- la fornitura di fotografie delle opere nei vari periodi del loro sviluppo, nel numero e nelle dimensioni che verranno richieste dalla Direzione Lavori;
- il pagamento delle eventuali spese di pedaggio in autostrada per tutte le macchine operatrici ed i mezzi di trasporto occorrenti per l' esecuzione delle opere;
- l’ottenimento delle autorizzazioni ai sensi del D.P.C.M. 01.03.91 per l’esecuzione di attività che comportano emissioni rumorose che dovranno essere richieste a cura dell’Appaltatore al Servizio Tutela Ambiente – Ufficio Inquinamento Acustico – del Comune interessato;
- il ripristino dei luoghi, lo sgombero, ad attività ultimate, di ogni opera provvisoria, materiali residui, detriti, pulizia del piano viabile, la regolarizzazione dei terreni e di quant’altro relativo alle opere di cantierizzazione e di appalto;
- l’adozione, durante il corso delle attività, di tutti gli accorgimenti necessari onde evitare rotture ai cavi, tubi ed infrastrutture. Ogni eventuale danneggiamento verrà addebitato, fatta salva la richiesta di ristoro per il maggior danno subito;
- le eventuali rimozioni ed i successivi riassetti in sede di cavi elettrici e/o telefonici dovranno essere eseguiti con la massima attenzione e scrupolosità, adottando tutti gli accorgimenti necessari onde evitare lesioni ai cavi stessi o ad altre opere. Ogni eventuale danneggiamento verrà addebitato fatta salva la richiesta di ristoro dei maggiori danni subiti;
- tutte le pratiche e gli oneri per l’eventuale occupazione temporanea di aree pubbliche e private per strade di servizio, per accesso al cantiere, per deviazioni e conservazione provvisoria di strade pubbliche e private (secondo le prescrizioni e con gli oneri che potranno essere imposti dagli enti proprietari) e per tutto quanto necessario alla esecuzione delle opere;
- tutti gli accorgimenti necessari ad evitare ogni inquinamento delle falde o dei corsi d’acqua nonché atmosferici ed ambientali, nonché la rimozione, il trasporto a discarica autorizzata e riqualificazione ambientale delle aree dismesse;
- l’illuminazione dei cantieri anche nei periodi di sospensione o inattività delle attività quando sia richiesto dalla Direzione Lavori;
- il personale presente in cantiere dovrà essere munito di tesserino identificativo riportante il nominativo, la qualifica e l’impresa di appartenenza. Il personale che non sarà registrato nelle comunicazioni di presenza e privo del tesserino identificativo verrà allontanato dal cantiere.
13.2 L’Appaltatore, con riferimento alle obbligazioni assunte con il presente contratto, rinuncia alla facoltà di cui all’art. 1460 del codice civile.
13.3 L’Appaltatore dovrà trasmettere settimanalmente alla Direzione Lavori, laddove prevista, un rapporto di avanzamento dei lavori che riporti le seguenti informazioni:
- orario di apertura e chiusura del cantiere per ogni giorno/notte di lavoro;
- macchine operatrici utilizzate, tipologia e numero;
- problematiche o impedimenti riscontrati.
14. POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE
14.1 La Committente sarà in ogni caso completamente sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile per danni, diretti o verso terzi, che si dovessero verificare durante lo svolgimento delle attività oggetto dell’ODA e che non siano ad essa imputabili. La Parte Affidataria è responsabile di eventuali lesioni, ovvero della morte di persone e/o dei danni a cose del Committente e di terzi, derivanti da violazione delle Condizioni Generali, da condotta personale della Parte Affidataria ovvero dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, nonché da fatto delle imprese cui la Parte Affidataria abbia eventualmente affidato in subfornitura tutto o parte le attività oggetto dell’ODA. La Parte Affidataria si impegna a manlevare e tenere indenne la Committente da ogni responsabilità conseguente ai fatti suindicati.
14.2 La Parte Affidataria sarà responsabile a tutti gli effetti di qualsiasi danno arrecato a terzi e comunque ricollegabile all’attività svolta direttamente ovvero indirettamente anche tramite imprese subfornitrici. A tal fine, la Parte Affidataria manterrà per tutta la durata delle attività un’appropriata copertura assicurativa, stipulata con primaria compagnia, per tutti i rischi, inclusi quelli derivanti dalla violazione delle presenti CG e, comunque, fatta salva ogni ulteriore maggiore copertura che sia richiesta dalla Committente. Qualora nell’ODA sia specificato un massimale per la suddetta copertura assicurativa, esso dovrà esser rispettato dalla Parte Affidataria.
14.3 Laddove richiesto dalla natura delle attività di cui all’ODA, la Parte Affidataria assume fin da ora, in via esclusiva, tutti gli obblighi e le responsabilità che i vigenti disposti di legge prevedono in ordine alla figura del Progettista, del Direttore dei Lavori e del Responsabile dei Lavori. Le nomine del Direttore dei Lavori e del Responsabile dei Lavori saranno in ogni caso confermate con apposite lettere d’incarico, dove saranno specificati i puntuali obblighi connessi all’espletamento di tali prestazioni.
14.4 Qualora l’ODA preveda la redazione di progettazione, il Progettista incaricato dovrà munirsi, entro 5 giorni dalla stipula dell’ODA, una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata delle attività e sino alla data del collaudo Tecnico Amministrativo.
La polizza di responsabilità civile professionale del progettista di cui al precedente comma, dovrà coprire a favore della Committente tutti i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza effettuate in forza dell’ODA ed in particolare dovrà coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la Committente dovesse sopportare per varianti derivate dal manifestarsi di errori o di omissioni del progetto e resesi necessarie in corso di esecuzione.
14.5 La polizza di responsabilità civile professionale è prestata per un massimale non inferiore al 10% (dieci percento) dell’importo dei lavori progettati. La mancata presentazione, da parte del progettista, della polizza di garanzia comporterà la risoluzione del Contratto sensi dell’art. 1456 C.C e la non emissione del benestare al pagamento della parcella professionale (pagamento da effettuarsi in ogni caso a cura della Parte Affidataria) per le attività eventualmente già prestate.
14.6 La Parte Affidataria dovrà, inoltre, inviare al Responsabile dei Lavori nominato dalla Committente, con cadenza quindicinale, una relazione sull’andamento generale del cantiere, evidenziandone le principali problematicità ed elencando le eventuali informazioni sulle altre forniture alla Committente, in mancanza delle quali potrebbero verificarsi ritardi sull’andamento delle opere; inoltre, dovranno essere riportate le eventuali varianti già apportate al progetto esecutivo e che sono state già approvate dalla Committente o dal Professionista appositamente delegato dalla stessa Committente, nonché quelle che eventualmente si prevede di dover adottare, tutte accompagnate da una valutazione della relativa incidenza economica, anche al fine di ottenere il necessario preventivo parere favorevole della Committente o del Professionista dalla medesima nominato. Nella stessa relazione dovranno anche essere eventualmente indicati i provvedimenti adottati o da adottarsi ricadenti nell’autonomia della Parte Affidataria di cui al successivo art. 20 (Osservanza del decreto legislativo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni).
14.7 Come riferito all’articolo 11 che precede, nei confronti del proprio personale dipendente e comunque del personale impiegato nello svolgimento delle attività commissionate con l’ODA, la Parte affidataria si impegna a far osservare tutte le leggi vigenti, i regolamenti, gli accordi, i contratti collettivi di lavoro nonché a far assolvere tutti gli obblighi in materia assicurativa, previdenziale, antinfortunistica, con oneri completamente a carico del Parte Affidataria incaricato della realizzazione del sito. Al riguardo, la Parte affidataria si impegna a consegnare tempestivamente il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) valido e aggiornato ed a reiterare la consegna di un nuovo DURC valido alla scadenza del precedente, per tutta la durata del Contratto.
14.8 La Parte Affidataria si impegna inoltre a trasmettere alla Committente (qualora non già consegnato in precedenza ed ancora in corso di validità) il documento di Visura Camerale (C.C.I.A.A.) Saranno in ogni caso a carico della Parte Affidataria, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti eventuali oneri:
- i pedaggi autostradali per il transito in autostrada dei propri mezzi;
- l’adozione dei migliori accorgimenti per evitare danni sia alla proprietà della Committente, sia a quella del locatore che a terzi o alla proprietà degli stessi;
- la fornitura, posa in opera, presidio e rimozione dei cantieri mobili, e della relativa segnaletica regolamentare diurna e notturna, che si dovessero rendere necessari per la deviazione o la parzializzazione del traffico autostradale o stradale per consentire le prestazioni oggetto del presente contratto;
- tutti gli oneri connessi al coordinamento della Sicurezza, sia in fase di progettazione esecutiva sia di realizzazione, alla Direzione Lavori e all’incarico di Responsabile dei Lavori.
15. SUBAPPALTO
15.1 E' fatto divieto assoluto di subappaltare in tutto od in parte le attività oggetto dell’ODA ex art. 1656 C.C., salvo espressa e preventiva autorizzazione scritta rilasciata dalla Committente.
In allegato all'eventuale richiesta di subappalto dovranno in ogni caso essere trasmessi la Visura Camerale con dicitura antimafia e il Documento Unico di Regolarità Contributiva validi e aggiornati della ditta di cui si propone il subappalto.
15.2 Nell'eventualità in cui fosse autorizzato per iscritto il subappalto, Parte Affidataria assume altresì l'obbligo di trasmettere alla Committente copia del contratto di subappalto e, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore da parte della stessa Committente, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute a garanzia effettuate.
15.3 L'accertata violazione delle predette disposizioni costituisce ipotesi di grave inadempimento contrattuale con conseguente facoltà della Committente di chiedere la risoluzione del contratto. In particolare, l'inadempimento dell'obbligo di trasmissione nel termine predetto delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore costituisce grave inadempimento contrattuale da parte della Parte Affidataria nella misura in cui sia accertato che lo stesso non è frutto di un mero ritardo di trasmissione ma di un effettivo mancato pagamento nei confronti del subappaltatore. La mancata produzione di dette copie delle fatture quietanzate comporterà altresì l’immediata sospensione dei pagamenti.
15.4 In ogni caso l'autorizzazione al subappalto non costituisce in nessun caso assunzione di responsabilità da parte della Committente nei confronti del subappaltatore e pertanto la Parte Affidataria rimane l'unico responsabile nei confronti del subappaltatore stesso e in nessun caso quest'ultimo potrà vantare alcuna pretesa per nessun motivo nei confronti della Committente.
15.5 L'accertata violazione della predetta disposizione costituisce ipotesi di grave inadempimento contrattuale con conseguente facoltà della Committente di recedere dal contratto.
15.6 La cessazione degli effetti dell’ODA determinerà la conseguente caducazione degli effetti del subappalto.
15.7 Ex art. 1670 C.C., la responsabilità per vizi e difformità resta a carico della Parte Affidataria. Qualora il subappaltatore provochi dei danni alla Committente, questi saranno risarciti dalla Parte Affidataria, la quale potrà poi agire in regresso nei confronti del subappaltatore.
La responsabilità per eventuali danni nei confronti dei terzi è a carico del subappaltatore.
16. RISOLUZIONE – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - E RECESSO
16.1 In caso di inadempimento della Parte Affidataria agli obblighi di legge o del Contratto, la Committente, ferma restando l’applicazione delle penali, previa diffida formale e indicazione di un congruo termine per adempiere, ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1668 C.C. e di incamerare la cauzione, ove prevista, nonché di procedere all’esecuzione in danno della Parte Affidataria.
16.2 Resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell’eventuale maggior danno, senza pregiudizio di ogni altro diritto.
16.3 La violazione anche di una sola delle disposizioni contenute nel Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo di cui all’art. 29 darà la facoltà alla Committente di risolvere di diritto e con effetto immediato il presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., comunicando con raccomandata A.R. la volontà di volersi avvalere della presente xxxxxxxx, fatta salva l’eventuale richiesta di risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione contrattuale.
16.4 In caso di inadempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, ivi inclusa la violazione dell’art. 12 in materia di riservatezza, dell’articolo 13 sulla responsabilità e oneri della parte affidataria, dell’art. 14 sul possesso della polizza di responsabilità civile professionale, dell’art. 19 sulla supervisione e controllo, dell’art. 20 sulla prevenzione degli infortuni, dell’art. 31 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e/o in caso di mancanza dei titoli e requisiti per lo svolgimento dello stesso, è facoltà della Committente risolvere, ai sensi dell’art. 1456 c.c., il presente contratto, dandone comunicazione con raccomandata A.R., xxxxx restando il diritto di applicare le penali e quello di conseguire il risarcimento di eventuali danni subiti e subendi dalla Committente.
16.5 Qualora la Parte Affidataria non abbia iniziato le opere e/o i servizi entro 30 giorni, naturali e consecutivi, dalla data di ottenimento dei permessi o dalla data di presentazione della DIA, è facoltà della Committente risolvere l'ordine mediante comunicazione scritta, senza che la Parte Affidataria possa esigere compenso o rimborso alcuno per eventuali attività già svolte o per costi sostenuti.
16.6 La Committente, a suo insindacabile giudizio, potrà recedere ex art. 1671 C.C. mediante semplice denunzia per iscritto in qualsiasi momento dal Contratto o dal singolo ODA emesso, con un preavviso di
15 giorni, corrispondendo quanto dovuto in relazione alle attività effettivamente svolte. La Parte Affidataria rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese.
16.7 Il recesso non limita il diritto della Committente di applicare penali o altri indennizzi, di escutere le garanzie di esecuzione e di esercitare qualsiasi altro diritto al momento maturato.
16.8 Ad integrazione di quanto previsto sopra, la Committente ha diritto di annullare l'ODA e/o recedere in qualunque momento dallo stesso, anche se l’ODA sia stato già accettato dall’Appaltatore e, dandone comunicazione scritta al medesimo con 30 giorni di preavviso senza che a fronte di tale facoltà possa essergli richiesto risarcimento o indennizzo alcuno, nei seguenti casi:
1) fusione, cessione, trasferimento, sostanziale modifica dell'oggetto sociale dell’Appaltatore che incidano significativamente sulle garanzie di affidabilità e/o solidità del medesimo;
2) liquidazione, insolvenza o assoggettamento dell’Appaltatore a procedure concorsuali;
3) rinvio a giudizio dell’Appaltatore o di un suo amministratore e/o rappresentante legale per reati relativi alla gestione di impresa.
17. PROPRIETÀ INTELLETTUALE
17.1 Salvo diversa pattuizione convenuta nel Contratto, i diritti di proprietà e/o di sfruttamento economico degli elaborati, delle opere d’ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell’altro materiale e documentazione creato, inventato, predisposto o realizzato dalla Parte Affidataria o dai suoi dipendenti e collaboratori, nell’ambito e in occasione dell’esecuzione del Contratto, sono di titolarità e proprietà esclusiva della Committente, ivi compresi l’invenzione di prodotti o processi suscettibili di essere coperti da brevetto. La Parte Affidataria non avrà diritto ad alcun compenso ulteriore oltre quello convenuto nel Contratto.
17.2 L'Appaltatore garantisce in ogni tempo la Committente contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno concernenti le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti e tutti i mezzi utilizzati nell'esecuzione del contratto.
17.3 Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri comunque connessi con l'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno.
17.4 La Committente resta estranea ai rapporti tra l'Appaltatore ed i titolari dei brevetti ed alle eventuali controversie tra di loro obbligandosi espressamente l’Appaltatore medesimo a sollevare la Committente da ogni azione che i soggetti titolari o concessionari di cui al primo comma dovessero avviare nei suoi confronti.
17.5 L'Appaltatore si impegna, inoltre, a porre in essere tutto quanto necessario affinché la Committente possa esercitare il diritto a riparare o far riparare da terzi gli organi, i componenti o i dispositivi forniti dall'Appaltatore e di procurarsi i ricambi necessari senza che sia dovuto alcun compenso al titolare e/o licenziatario.
18. OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORMATIVE AMBIENTALI
18.1 L’Appaltatore, sotto la sua esclusiva responsabilità, si obbliga ad ottemperare alle disposizioni legislative ed ai regolamenti, alle norme ed alle prescrizioni delle competenti Autorità in materia di contratti di lavoro, di sicurezza, salute ed igiene del lavoro, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., di uso e controllo di prodotti, apparati, attrezzature pericolose o nocivi per l'uomo e per l'ambiente e di quanto altro possa comunque interessare l'esecuzione dell'Ordine.
18.2 L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad osservare e far osservare tutte le disposizioni prescritte dalle normative in materia di trasporto e/o smaltimento dei rifiuti ai sensi dei D.P.R. 23/08/1982 n. 691, L. 09/11/1988 n. 475, D.L. 08/11/1995 n. 463, D.L. 06/09/1996 n. 462, L. 11 novembre 1996, n. 575, D.lgs. 05/02/1997 n. 22 e successive modifiche e integrazioni, e, ove possibile, i requisiti previsti dalla norma Uni En ISO 14001:2015, nonché quanto previsto dal D.Lgs. 14/03/2014, n. 49 e dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
18.3 Sono, infine, a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri di natura economica, contributiva, previdenziale, assicurativa e di qualsiasi specie, in conformità delle leggi, dei regolamenti e delle norme in vigore.
18.4 A nessun effetto saranno considerati come dipendenti dell’Appaltatore coloro della cui opera si varrà l’Appaltatore ai fini dell'esecuzione dell'ODA, intendendosi la Committente del tutto estranea rispetto ad ogni e qualsiasi rapporto intercorrente tra l’Appaltatore medesimo e le persone anzidette. Di conseguenza, l’Appaltatore si obbliga a mantenere la Committente indenne da ogni pretesa che possa essere avanzata nei suoi confronti, a qualsiasi titolo, dai soggetti impiegati nell'espletamento dell'incarico.
19. SUPERVISIONE E CONTROLLO
19.1 La Committente si riserva il diritto di controllare direttamente o indirettamente ex art. 1662 C.C. in qualsiasi momento l’esecuzione dell’intera attività in tutte le fasi di realizzazione della medesima per verificare che l’esecuzione dell’opera o dei servizi proceda sia nel tassativo rispetto delle norme antinfortunistiche di cui al D. Lgs. 81/08 e successive modifiche, sia a regola d’arte e sia secondo le condizioni stabilite nel ODA. In caso di richiamo da parte della Committente in merito alla mancanza di adeguata prevenzione per la sicurezza, la Parte Affidataria avrà l’obbligo di provvedere immediatamente ad adottare tutte le misure necessarie ai termini di legge e secondo le eventuali indicazioni di Committente. In caso di difformità nella realizzazione dell’opera/servizio, la Committente potrà fissare alla Parte Affidataria un termine entro il quale la stessa dovrà attivarsi per il riallineamento agli obblighi contrattuali. E’ fatta salva l’applicazione dell’articolo 16.
20. PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI - SICUREZZA NELLE AREE DI LAVORO - SICUREZZA E SALUTE DELLE
LAVORATRICI E DEI LAVORATORI
20.1 La Parte Affidataria si impegna alla piena osservanza del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni e di ogni altra normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro.
20.2 Pertanto, durante l'esecuzione delle opere e/o dei servizi di cui all’ODA, la Parte Affidataria dovrà adottare idonee misure preventive atte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori e di ogni altro soggetto presente nelle aree di lavoro, così come previste da leggi, regolamenti e dalla migliore tecnica, tenuto conto delle particolarità delle attività lavorative e delle esperienze in materia, nonché dando esecuzione alle misure tutte stabilite nei documenti inerenti la sicurezza.
20.3 L’Appaltatore, in relazione alle attività di cui al presente contratto, esprime idonee capacità tecnico professionali, mentre comunica ogni altra informazione mediante gli allegati, che costituiscono parte integrante del presente contratto (autocertificazione ex art. 47 DPR 445/2000 e relativi allegati in ordine ai requisiti tecnico professionali). In ipotesi di subappalto (ivi incluso il nolo a caldo e/o la fornitura con posa in opera), ovvero di affidamento a lavoratori autonomi di attività in esecuzione del Contratto, ed alle condizioni consentite dallo stesso, la Parte Affidataria dovrà trasmettere preventivamente analoga documentazione - salvo quanto sostituibile da autocertificazioni dalla stessa Parte Affidataria-, quale ulteriore condizione, ferme le altre previsioni del presente contratto, di autorizzazione all'accesso del nuovo soggetto, corredata dalla propria autocertificazione ex art. 47 DPR 445/2000, che asseveri quanto dichiarato dall'interessato.
20.4 La Parte Affidataria non è autorizzata a dare inizio alle attività richieste con l’ODA, se non dopo aver debitamente compilato, sottoscritto e restituito alla Committente la suddetta autocertificazione (con i relativi allegati) pena la decadenza immediata dell’ODA stesso; la medesima conseguenza si verificherà in caso di variazioni dei predetti requisiti, successivamente alle relative autocertificazioni, non preventivamente comunicate alla Committente e da questa accettate.
20.5 La Parte Affidataria, prima dell'inizio di tutte le attività, dovrà confermare di avere preso conoscenza dei rischi di qualsiasi natura presenti nell'area di lavoro al fine di adottare tutti i necessari e prescritti provvedimenti per la tutela di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori, anche al fine di evitare le interferenze tra i diversi datori di lavoro e/o lavoratori autonomi e/o terzi eventualmente coinvolti nelle lavorazioni; all'uopo, la Parte Affidataria dovrà partecipare all'apposita riunione di coordinamento indetta dal Responsabile dei Lavori e/o dal soggetto da questi designato (Es. Direttore Lavori, Coordinatore per l'Esecuzione) e/o dal Responsabile Tecnico della Committente, riunione di cui sarà redatto verbale.
20.6 La Committente avrà ogni facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti, nonché di richiedere notizie od informazioni all’ Appaltatore circa l'osservanza di quanto previsto nel presente articolo, ivi inclusa la permanenza dei requisiti, nonché di disporre la sospensione delle lavorazioni, per qualsiasi violazione di misure prevenzionistiche.
20.7 L'efficacia dell’ODA è condizionata alla consegna da parte della Parte Affidataria, ed al relativo gradimento della Committente, di tutta documentazione richiesta (autocertificazione, documento di determinazione dei costi per la sicurezza compilato, etc.) nonché alla partecipazione alla riunione di cooperazione e coordinamento con sottoscrizione del relativo verbale. Tali adempimenti sono requisiti indispensabili senza i quali la Parte Affidataria non potrà in alcun modo dare inizio alle lavorazioni di cui in oggetto.
20.8 L'inosservanza anche parziale, da parte della Parte Affidataria, di una delle obbligazioni di cui al presente articolo, potrà comportare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni.
20.9 Parimenti, l'eventuale inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi e fiscali in favore dei lavoratori aventi causa, direttamente o indirettamente dal Parte Affidataria, darà luogo alla risoluzione di diritto del presente contratto, obbligandosi il medesimo Parte Affidataria ad esibire - a semplice richiesta
- ogni documento necessario per la verifica dei predetti adempimenti.
20.10 L’Appaltatore dovrà, inoltre, provvedere a:
a. effettuare un sopralluogo preliminare – laddove necessario per la natura dell’attività - sul sito indicato per l'esecuzione dell'attività stessa;
b. consegnare, prima dell'inizio dei lavori, al Responsabile dei Lavori e/o al soggetto da questi designato (Es. Direttore Lavori, Coordinatore per l'Esecuzione) e/o al Responsabile Tecnico del contratto per la Committente informativa scritta inerente i rischi derivanti dalla propria attività, nonché dichiarazione attestante l'avvenuta presa d'atto dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui è destinata ad operare, all'esito del sopralluogo;
c. conformarsi alle misure stabilite nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, ovvero nel Piano di Sicurezza e Coordinamento che sono stati predisposti, rispettivamente, dal Responsabile dei Lavori ovvero dal Coordinatore per la Sicurezza, mediante i necessari adeguamenti delle proprie misure di sicurezza, nonché consegnare ai medesimi soggetti copia del proprio Piano Operativo di Sicurezza o comunque del proprio Piano di Sicurezza relativo alle attività da eseguirsi (come da allegato), unitamente al Verbale di specifica consultazione con i propri RLS;
d. ove l’Appaltatore intenda avvalersi di eventuali subappaltatori, lavoratori autonomi e fornitori dovrà preventivamente proporre al Responsabile dei Lavori o al soggetto da questi designato (Es. Coordinatore per la Sicurezza per l'Esecuzione) e/o al Responsabile Tecnico del contratto per la Committente le eventuali interferenze (con proposta conseguente di aggiornamento del DUVRI o del PSC) dell'attività degli stessi con quelle già in essere consegnando - inoltre - il Piano Operativo per la Sicurezza ed il relativo verbale di consultazione con RLS predisposto dagli stessi Subappaltatori, Lavoratori autonomi o Fornitori, essendogli preclusa, sino alla specifica autorizzazione dei predetti soggetti la possibilità di far accedere alle aree di lavoro detti soggetti;
e. in caso di sub-appalto o di affidamento di lavoro autonomo di parte delle attività oggetto del presente contratto, il datore di lavoro committente (vale a dire l’Appaltatore) verifica l'idoneità tecnico- professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui sopra, assumendo il ruolo di impresa affidataria e consegnando la documentazione di specie, sia in ordine alle proprie dichiarazioni dia ver effettuato il predetto controllo che alle dichiarazioni del subappaltatore ed in ordine ai documenti e/o piani di sicurezza, al Responsabile dei Lavori;
f. consegnare al Responsabile dei Lavori e/o al soggetto da questi designato (Es. Direttore Lavori, Coordinatore per l'Esecuzione) e/o al Responsabile Tecnico del contratto per la Committente la determinazione specifica dei costi per la sicurezza derivanti dalle misura stabilite per l'eliminazione e/o la riduzione delle interferenze, con le eventuali proposte di variazione, ove gli stessi fossero già stati determinati (in ipotesi di P.S.C.). Tale determinazione ha natura meramente ricognitiva e non novativa rispetto alle modalità di determinazione del costo della fornitura di cui all'apposita previsione del presente contratto;
g. avere sempre nelle aree di lavoro un rappresentante, il cui nominativo dovrà essere preventivamente comunicato alla Committente o al soggetto da questa designato (Es. Responsabile di Cantiere, Responsabile dei Lavori, Direttore Xxxxxx, Coordinatore per l'Esecuzione, Coordinatore, Assistente, altro) e/o all'U.O. Impianti della competente Direzione di Tronco e/o alla diversa struttura territoriale competente, al quale rappresentante potranno pervenire tutte le comunicazioni, anche legali, oltre agli ordini verbali o scritti relativi alle prestazioni; presso detto rappresentante, per le predette finalità, l’Appaltatore elegge ulteriore ed alternativo speciale domicilio;
h. partecipare alla Riunione di Cooperazione e Coordinamento prima dell'inizio dell'attività;
i. portare a conoscenza di tutti i propri dipendenti i documenti prescritti, in funzione delle caratteristiche delle attività e degli ambienti, per la tutela di salute e sicurezza sul lavoro (Documento Unico di Valutazione dei Rischi per l'eliminazione delle Interferenze o Piano di Sicurezza e Coordinamento; Piano Operativo di Sicurezza; schede di sicurezza di macchine, sostanze ed attrezzature e quanto altro) e trasmetterne copia ad eventuali subappaltatori, lavoratori autonomi e fornitori, affinché provvedano a conformarvisi e redigere a loro volta i documenti necessari;
j. consegnare, prima dell'inizio delle attività, la documentazione derivante dalla presenza di eventuali subappaltatori, lavoratori autonomi e fornitori a al Responsabile dei Lavori e/o al soggetto da questi designato (Es. Direttore Lavori, Coordinatore per l'Esecuzione) e/o al Responsabile Tecnico del contratto per la Committente;
k. curare la delimitazione dell'intera area, assumendone tutti i doveri della custodia delle medesime e delle attrezzature e mezzi ivi collocati, dalla consegna sino al collaudo;
l. fare osservare a tutti i propri dipendenti, nonché ad eventuali subappaltatori, lavoratori autonomi e fornitori le norme e le disposizioni di cui sopra, garantendone la specifica vigilanza;
m. controllare il puntuale e corretto utilizzo delle dotazioni e dei mezzi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e con le operazioni da effettuare e che i predetti soggetti usino la massima diligenza nella custodia e nell'utilizzo delle attrezzature di lavoro;
n. curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano in regola con le prescrizioni vigenti;
o. informare immediatamente il Responsabile dei Lavori e/o al soggetto da questi designato (Es. Direttore Lavori, Coordinatore per l'Esecuzione) e/o al Responsabile Tecnico del contratto per Committente in caso di infortunio o di incidente e ad ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge;
p. conformarsi al sistema di qualificazione che dovesse venire introdotto in applicazione dell'art. 27 D.Lgs. 81/08, a pena di esclusione dall'appalto con diritto al solo corrispettivo per l'attività svolta e perdita di qualsiasi ipotesi di mancato guadagno.
Detta indicazione ha natura meramente ricognitiva e non novativa rispetto alle modalità di determinazione del costo della fornitura di cui all'apposita previsione del presente contratto.
20.11 L’Appaltatore, successivamente alla chiusura del cantiere e/o dell'attività e/o per attività non prevedibili alla sottoscrizione del presente contratto, potrà essere chiamato a svolgere ulteriori attività; in tal caso dovrà conformarsi alle misure stabilite nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze ed all'eventuale fascicolo di sicurezza che fosse stato predisposto nel preesistente cantiere, che sarà predisposto da Committente o dal soggetto da questa designato (Es. Responsabile Lavori o Direttore Lavori o Coordinatore), mediante i necessari adeguamenti delle proprie misure di sicurezza, nonché rendere disponibili per i medesimi soggetti copia del proprio Documento di Valutazione dei Rischi relativo alle attività da eseguirsi.
20.12 L'efficacia dell’ODA è condizionato alla consegna da parte dell’Appaltatore e, ed al relativo gradimento della Committente, di tutta documentazione richiesta (autocertificazione, documento di Determinazione dei costi per la sicurezza compilato, etc.) nonché alla partecipazione alla riunione di cooperazione e coordinamento con sottoscrizione del relativo verbale. Tali adempimenti sono requisiti indispensabili senza i quali l’Appaltatore non potrà in alcun modo dare inizio alle lavorazioni di cui in oggetto.
20.13 L'inosservanza anche parziale, da parte dell’Appaltatore, di una delle obbligazioni di cui al presente articolo, potrà comportare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni.
20.14 Parimenti, l'eventuale inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi e fiscali in favore dei lavoratori aventi causa, direttamente o indirettamente dall’Appaltatore, darà luogo alla risoluzione di diritto del presente contratto, obbligandosi il medesimo Appaltatore ad esibire - a semplice richiesta - ogni documento necessario per la verifica dei predetti adempimenti.
21. NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN AUTOSTRADA
21.1 In tutti i casi in cui le opere e/o i servizi dovranno essere effettuati lungo i tratti autostradali o stradali aperti al traffico e relative pertinenze, la Parte Affidataria dovrà scrupolosamente osservare e far osservare le norme riportate nel fascicolo "SEGNALETICA PER LAVORI - Sommario Delle Norme per il Segnalamento Temporaneo e l'Esecuzione di Lavori in Autostrada" e nelle "Linee guida per la sicurezza dell'operatore su strada " fornite dalla Committente, da considerarsi parte integrante di ogni ODA.
21.2 La Parte Affidataria è tenuta altresì ad ottemperare a tutte le altre eventuali prescrizioni, a salvaguardia del traffico, che la Committente ritenesse di impartire ad integrazione delle sopra citate norme.
21.3 Sarà cura della Parte Affidataria trasmettere alla Committente l'elenco dei nominativi del personale che interverrà nel cantiere di lavoro al fine della predisposizione delle relative autorizzazioni.
21.4 Resta inteso che la Committente si riserva il diritto dell'eventuale sospensione delle operazioni connesse con il presente ordine che interferiscano con il traffico in coincidenza di periodi di esodo e di particolari ricorrenze festive ovvero quando sia ragionevolmente prevedibile un maggior flusso di traffico. La Direzione di Tronco e/o la diversa struttura territoriale competente potrà inoltre ordinare l'interruzione delle opere e installazioni per particolari esigenze legate alla viabilità (ad es. nel caso in cui vi siano condizioni meteorologiche avverse).
22. COLLAUDO
22.1 L’opera o il servizio reso in base all’ODA, una volta completato, sarà sottoposto a verifica tecnico
- qualitativa, secondo le indicazioni riportate negli appositi allegati e secondo le disposizioni che saranno impartite dalla Committente. Detta verifica dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto. La Parte Affidataria si adopererà per consentire alla Committente di effettuare la verifica/collaudo in tempi congrui. Detta verifica/collaudo non esonera la Parte Affidataria in caso di eventuali vizi, difformità o difetti emersi successivamente. La corresponsione di eventuali acconti non comporta in nessun caso un’accettazione tacita da parte della Committente. La Parte Affidataria dovrà ottemperare a tutte le attività previste a suo carico senza avere diritto ad alcun compenso aggiuntivo oltre a quanto già previsto dal presente contratto.
23. GARANZIA
23.1 La Parte Affidataria è tenuta alla garanzia per i vizi e le difformità dell’opera. In particolare, tutto il materiale fornito e/o le opere/servizi saranno garantiti contro ogni difetto e vizio di fabbricazione, montaggio e realizzazione, per un periodo di 10 anni per le parti in alluminio e in acciaio e di 24 mesi per le restanti parti, a partire dalla data del verbale di favorevole collaudo. Nell’ipotesi di difformità e/o vizi, la Committente ha diritto di chiedere l’esatto adempimento delle obbligazioni dedotte nel Contratto ai sensi degli artt. 1453/1460 C.C.
24. DOCUMENTAZIONE TECNICA
24.1 A semplice richiesta del Committente, la Parte Affidataria trasmetterà alla Committente i dati tecnici e costruttivi che possano rendersi necessari all'espletamento presso gli Enti competenti di pratiche amministrative relative alle realizzazioni e installazioni di cui trattasi.
25. FORO COMPETENTE
25.1 Per ogni controversia che dovesse eventualmente insorgere per l’interpretazione ed esecuzione delle presenti CG, tanto in linea tecnica che contabile, giuridica ed amministrativa, che non potesse venire risolta in via amichevole dalle Parti, sarà inderogabilmente competente solo ed esclusivamente il Foro di Roma, con espressa rinuncia a qualsiasi altro Foro.
26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX D.LGS. 196/2003 nonché Reg. UE n. 679/2016
26.1 Le Parti, in qualità di Titolari del trattamento dei dati personali secondo la definizione contenuta nel D.Lgs. 196/03, si impegnano nel trattamento e raccolta dei dati personali che vengano acquisiti nell'esecuzione ed in dipendenza del presente Contratto per le finalità ad esso connesse, conferendoli, oltre che ai soggetti cui è data la facoltà di accedere per disposizioni di legge o di normativa secondaria, solo ai soggetti cui tale comunicazione sia necessaria, funzionale e strumentale per l’esecuzione delle attività previste dall’ ODA e per tutta la durata del rapporto contrattuale.
I dati verranno raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità sopra indicate e verranno trattati anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e di apposite banche dati, in termini non incompatibili con tali scopi e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati personali forniti dalle parti non saranno soggetti a diffusione al pubblico.
In relazione al trattamento, l'interessato potrà esercitare, nei confronti di ciascuna delle Parti, i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/03, in particolare potrà richiedere ed ottenere la conferma dell'esistenza dei dati personali che lo riguardano e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione alla legge, l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati stessi.
26.2 Le Parti si danno reciprocamente atto che il 24 maggio 2016 è entrato ufficialmente in vigore il Regolamento n. 679, che diventerà definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018. Le Parti stesse sono consapevoli dei principi applicabili alla stregua della nuova normativa e si obbligano a rispettarne le prescrizioni.
27. RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER MEZZO DI SOGGETTI TERZI
27.1 La Parte Affidataria attesta con la sottoscrizione delle presenti CG la non sussistenza di conflitti di interesse (i.e. esempio l'appartenenza dell'affidatario alla Pubblica Amministrazione) ovvero di cause ostative allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto, quali eventuali condizioni interdittive di cui al D.lgs. 231/01 (inter alia, art. 9, co. 2, art. 13 e 14 etc.).
28. RENDICONTAZIONE PERIODICA
28.1 Le attività oggetto degli ODA dovranno essere oggetto da parte del Parte Affidataria di rendicontazione periodica con cadenza minima trimestrale. Il Responsabile Tecnico avrà piena facoltà di controllare la predetta rendicontazione e fare tutte le verifiche ritenute opportune sull'attività svolta.
29. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001
29.1 L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a rispettare le norme ed i principi etici stabiliti nel Codice Etico, consultabile sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx, nel quale sono definiti i valori ai quali la Società si ispira nel raggiungimento dei propri obiettivi anche ai fini della prevenzione dei reati previsti da D.Lgs. n.231/2001, e successive modifiche ed integrazioni.
La violazione anche di una sola delle disposizioni contenute nel Codice Etico darà la facoltà alla Società di risolvere di diritto e con effetto immediato il presente contratto, comunicando per iscritto all’Appaltatore la volontà di volersi avvalere della presente clausola, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione contrattuale.
29.2 Con la sottoscrizione del presente contratto l’Appaltatore dichiara di non avere rapporti con le pubbliche amministrazioni tali da incidere sul predetto Codice Etico. 24.2 L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza e di aver preso visione, in ogni sua parte, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società nel rispetto della disciplina introdotta con il D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 in materia di “Responsabilità Amministrativa degli Enti”, della cui normativa dichiara di essere altresì a conoscenza, e si impegna quindi, nei confronti della medesima Società, al pieno rispetto, per quanto di propria spettanza, delle regole e delle procedure ivi previste e/o (implicitamente o esplicitamente) richiamate, come tempo per tempo vigenti. In caso di violazione di tale previsione, resta inteso tra le parti
che la Società potrà applicare le sanzioni disciplinari previste a carico dei terzi nel predetto Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (da intendersi qui integralmente richiamate ed accettate) e ritenere, nei casi più gravi, risolto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1456 cod. civ.
30. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
30.1 In caso di Ordine correlato ad una Fornitura per Contratti Pubblici di lavori, forniture e servizi, la Parte Affidataria, in qualità di subappaltatore/subcontraente della Committente, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. In tutti i contratti di subappalto/subfornitura dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascun subcontraente della filiera si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. Di tale circostanza la Parte Affidataria deve dare diretta e puntuale evidenza alla Committente che, ai sensi di legge, verifica l’ottemperanza di siffatto obbligo da parte della Parte Affidataria stessa. La Parte Affidataria ed il subappaltatore sono tenuti altresì a dare comunicazione alla Committente ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia competente di eventuali inadempimenti della propria controparte agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010. Il mancato utilizzo di bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, comporterà l’attivazione della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 16.
31. NON ESCLUSIVA
31.1 Le attività di cui agli ODA non hanno carattere di esclusiva, pertanto la Committente si riserva la più ampia facoltà di affidare tutte o talune attività di cui agli ODA ad altri soggetti, senza che la Parte Affidataria possa opporre alcunché o avanzare pretese di sorta.
32. COMUNICAZIONI E DOMICILIO CONTRATTUALE
32.1 Tutte le comunicazioni tra le Parti dovranno essere formalizzate per iscritto ai recapiti riportati nel corrispondente ODA.
33. PRIMARIA CLIENTELA
33.1 Il Fornitore si impegna a garantire alla Società il trattamento riservato alla propria primaria clientela. Pertanto, il Fornitore dichiara e garantisce che, a parità di termini e condizioni di fornitura, i prezzi unitari non sono e non saranno in alcun momento superiori a quelli praticati ad altri clienti di primaria importanza per i medesimi Servizi.
33.2 Qualora il Fornitore, per ragioni di politica commerciale, si trovi nella condizione di dover effettuare vendite sul mercato italiano a prezzi inferiori a quelli praticati alla Società, dovrà informare preventivamente la Società e con essa concordare un’eventuale modifica a quelli praticati nei confronti di quest’ultima, se del caso anche con effetto retroattivo.
33.3 Il Fornitore si impegna sin d’ora ad includere la Società nella lista degli operatori prioritari per la prima verifica sul campo di nuovi prodotti o soluzioni (cd. “First Office Application” o “FOA”).