CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
Direzione Patrimonio Immobiliare
Servizio Servizi Cimiteriali e Servizi Operativi di Supporto
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NCC PER TRASPORTO SCOLASTICO SU SCUOLABUS PER ALUNNI SCUOLE BECHI XXX XXXXXX– ITI 21 - COLOMBO – ITI 27 E AMBROSOLI– ITINERARIO 28 -
dal 15 settembre 2022 al 10 giugno 2023
Art. 1 Oggetto dell’Appalto
L’appalto ha per oggetto il Servizio NCC per trasporto scolastico ordinario alunni scuole:
1) Bechi Xxx Xxxxxx itinerario 21 che contiene le seguenti indicazioni:
- capienza minima di posti per alunni richiesta al mezzo che effettuerà il servizio (es.: 10+1+1= 12 posti alunni + 1 posto accompagnatore + 1 posto autista);
- numero indicativo dei giri, sia in andata che in ritorno;
- numero orientativo delle fermate, concernente orario, lato e località della fermata stessa;
2) Ambrosoli itinerario 28 che contiene le seguenti indicazioni:
- capienza minima di posti per alunni richiesta al mezzo che effettuerà il servizio (es.: 8+1+1= 10 posti alunni + 1 posto accompagnatore + 1 posto autista);
- numero indicativo dei giri, sia in andata che in ritorno;
- numero orientativo delle fermate, concernente orario, lato e località della fermata stessa.
3) Colombo itinerario 27 che contiene le seguenti indicazioni:
- capienza minima di posti per alunni richiesta al mezzo che effettuerà il servizio (es.: 10+1+1= 12 posti alunni + 1 posto accompagnatore + 1 posto autista);
- numero indicativo dei giri, sia in andata che in ritorno;
- numero orientativo delle fermate, concernente orario, lato e località della fermata stessa.
Si specifica che itinerari sono indicativi in quanto possono subire modifiche in base al variare della tipologia di utenza, della destinazione della stessa (es. cambio scuola dell’alunno) e del numero dei giri richiesti all’interno dello stesso itinerario.
Tab. 1 – Tipologia dei servizi oggetto di appalto
Tipologia di servizio richiesto | Costo senza IVA |
Servizio NCC per trasporto scolastico ordinario | Costo a giornata € 140,00 |
Art. 2 Durata dell'Appalto
L’appalto avrà durata pari a presumibili n. 172 giorni di servizio periodo settembre 2022 – giugno 2023 (gg. 69 nel periodo settembre – dicembre 2022 – gg. 103- nel periodo gennaio-giugno 2022).
Tali date, come pure il totale dei giorni presunti, sono suscettibili di variazioni, senza che la Ditta aggiudicataria possa vantare diritti a compensi.
L’Amministrazione si riserva di modificare il numero dei giorni di servizio sulla base del calendario scolastico regionale.
Art. 3 Corrispettivo dell’Appalto
I prezzi di aggiudicazione, che costituiscono il corrispettivo dell’appalto, dovranno rimanere fermi per l’intero periodo di durata contrattuale.
Nell’eventualità che venga effettuato un solo viaggio (di andata o in ritorno), come indicato al successivo art. 4, o venga effettuato servizio per metà giornata, sarà corrisposto un importo pari alla metà del prezzo di aggiudicazione.
Per le giornate di mancato servizio o di servizio effettuato con mezzi o personale non idonei, soggette alle penalità indicate al successivo art. 5.4., non sarà riconosciuto alcun corrispettivo.
Art. 4 Gestione del servizio
Il servizio di trasporto scolastico è rivolto ad alunni delle scuole dell’infanzia (comunali e statali) e delle scuole primarie statali (trasporto scolastico ordinario); è rivolto ai residenti nel Comune di Firenze e si svolgerà, di norma, nei giorni feriali per cinque (5) giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, secondo i percorsi indicativi contenuti negli allegati definiti “Itinerari” suscettibili di variazioni secondo le esigenze dell’utenza scolastica e sulla base degli orari di entrata ed uscita previsti annualmente dalle Direzioni didattiche degli Istituto Comprensivi a cui le scuole dell’infanzia e primarie afferiscono.
Per entrambi i servizi sono esclusi i giorni previsti come festivi nel “Calendario scolastico della Regione Toscana” a.s. 2022/2023 o riconosciuti come vacanze ordinarie o straordinarie dalle Autorità scolastiche in seguito alla cosidetta “autonomia scolastica”, ovvero quelli in cui non si svolgano attività didattiche in conseguenza di assemblee, scioperi in genere, consultazioni elettorali, chiusura dei plessi scolastici per eventi particolari ed imprevisti indipendenti dal Comune di Firenze.
La sospensione del servizio per le cause di cui sopra verrà comunicata alla Ditta aggiudicataria con
48 ore di preavviso e nessun indennizzo potrà essere preteso dalla stessa. Con il medesimo termine la Ditta sarà avvisata nell’eventualità che debba essere effettuato un solo viaggio (di andata o in ritorno).
La Ditta è altresì tenuta ad informare l’Amministrazione comunale con preavviso di almeno 48 ore in caso di sciopero ed assemblee sindacali del proprio personale. È comunque auspicabile che, trattandosi di servizio rivolto a minori, la Ditta si adoperi per informare il prima possibile gli uffici competenti dell’Amministrazione comunale di eventuale sciopero del personale autista.
La Ditta dovrà sempre e comunque assicurare il servizio, anche in caso di guasto agli automezzi; in tale circostanza gli stessi potranno essere sostituiti con vetture diverse, di caratteristiche uguali o superiori, purché regolarmente omologate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge per tale tipo di trasporto. Sarà cura della Xxxxx, in tali casi, fornire tempestiva informazione in merito al personale incaricato dell’accompagnamento, nonché agli uffici competenti della Direzione incaricata del Comune di Firenze.
La Ditta si impegna a disporre di un’adeguata organizzazione operativa che consenta in ogni caso la disponibilità dei mezzi e del personale nei luoghi e nei tempi nei quali deve essere espletato il servizio; non costituiscono motivo di esclusione di responsabilità eventuali difficoltà di raggiungimento dei predetti luoghi dovuti alla distanza della sede di lavoro da parte dei mezzi dell’impresa.
L’appalto dovrà svolgersi in base a quanto stabilito dal D.M. 31.01.1997, da tutte le norme in esso richiamate, nonché dalla relativa Circolare Ministeriale dell’11.03.97.
La Ditta dovrà, altresì, avere disponibilità di una sede operativa nel Comune di Firenze, munita di strumentazione tecnica idonea a supportare tutti i rapporti con l’Amministrazione comunale relativi alla gestione dell’appalto. In mancanza la Ditta si impegna a costituirla dopo l’aggiudicazione e comunque prima dell’inizio del servizio. A tale proposito la Ditta dovrà presentare, dopo l’aggiudicazione e comunque prima dell’inizio del servizio, idonea documentazione di disponibilità di detto ufficio operativo, pena la revoca dell’aggiudicazione e l’incameramento della cauzione provvisoria.
Art. 4.1 Itinerari trasporto scolastico ordinario
Gli itinerari, riportati nell’allegato 1 al presente Capitolato, sono stati definiti in base alle richieste di iscrizione al servizio di trasporto pervenute al 19/04/2022.
Il servizio di trasporto scolastico ordinario prevede itinerari stabiliti dall’Amministrazione Comunale con fermate per la salita e la discesa degli alunni prestabiliti.
Pertanto i percorsi, il numero dei chilometri di ogni itinerario e il numero degli alunni trasportati sono da considerare indicativi, in quanto, nel rispetto del pubblico interesse, l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare in ogni momento dell’anno scolastico quanto sopra riportato e di adeguare l’effettiva consistenza del servizio in relazione alle variazioni del numero degli utenti in caso di nuovi inserimenti o cancellazioni e di effettuare cambiamenti necessari in caso di deviazione di percorsi o di problemi collegati alla viabilità.
Nelle suesposte circostanze la lunghezza del percorso potrà variare fino al 20% in eccesso o in difetto senza alcuna modifica del prezzo, in quanto tali variazioni non costituiscono modificazione dell’appalto, nei limiti di quanto stabilito dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e non si procederà ad alcuna revisione del prezzo di aggiudicazione.
L’Amministrazione comunale non garantisce alcun numero minimo giornaliero di km in caso di sciopero, calamità naturali, epidemia o pandemia.
Per tutta la durata dell’appalto l’aggiudicatario dovrà provvedere all’esecuzione del servizio con propria organizzazione, con tutti i mezzi necessari e nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti.
Nessun cambiamento di percorso potrà essere effettuato dall’autista del mezzo senza il preventivo assenso da parte della Direzione competente del Comune di Firenze.
Art. 4.2 Automezzi per trasporto scolastico
La Ditta aggiudicataria è tenuta a rispettare le norme del Codice della Strada in base all’uso e all’omologazione del veicolo adibito al servizio.
Gli automezzi utilizzati per il trasporto scolastico dovranno essere corrispondenti alle normative vigenti, essere omologati per il servizio per il quale vengono proposti che dovrà risultare dalla Carta di Circolazione. La Carta di Circolazione del veicolo deve riportare la registrazione del collaudo tecnico effettuato dalla Motorizzazione Civile.
La Ditta aggiudicataria dovrà essere in possesso della prescritta Licenza per l’esercizio del servizio di noleggio da rimessa con conducente per i veicoli proposti nella presente procedura di appalto. Il servizio dovrà essere eseguito in osservanza di quanto previsto dal presente Capitolato, oltre al rispetto della normativa vigente in materia di circolazione, sicurezza stradale e autotrasporto delle persone, con particolare riferimento alle seguenti disposizioni e le loro successive modificazioni e integrazioni:
- Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n° 285 “Nuovo Codice della Strada” e dal regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. n° 495/1992);
- D.M. 31/01/1997 “Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico” integrata con il Decreto del Ministero dei Traporti del 01.04.2010 e dalla successiva circolare D.G. n. 23 del 11/03/1997 del Ministero dei trasporti e della Navigazione, per il quale occorre che i vettori adottino ogni provvedimento idoneo alla protezione dei bambini durante il trasporto.
- D.M. 18/04/1977“Caratteristiche costruttive degli autobus”, così come modificato dal DM del 1/04/2010 “Caratteristiche costruttive degli Scuolabus”;
-Legge n. 218. Del 11/08/2003 "Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente";
-Legge Regionale Toscana n. 36 del 16/06/2008 “Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente”;
- D.Lgs 39/2014, in particolare art. 2 - Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro;
- Decreto ministeriale 23 /02/1999 n.88, in materia di accertamenti e controllo di idoneità fisica e psico - attitudinale del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, valorizzando le previsioni che impongono di sottoporre a visita di revisione i dipendenti quando sorgano dubbi sulle loro condizioni.
Non saranno ammessi veicoli omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3.
Non possono essere utilizzati veicoli la cui data di immatricolazione sia antecedente di oltre 10 anni rispetto all’inizio dell’anno scolastico di utilizzo. La Ditta aggiudicatrice si obbliga a sostituire progressivamente i veicoli che, nel corso dell’appalto dovessero via via superare il limite detto, con mezzi di più recente immatricolazione, mantenendo le caratteristiche offerti in sede di gara
I veicoli adibiti al Servizio, acquistati o acquisiti in leasing, locazione o noleggiati, durante l’esecuzione del contratto, devono essere conformi alle specifiche tecniche contenute nei criteri ambientali minimi di cui al Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 17 giugno 2021 (pubblicato in G.U. n. 157, del 2 luglio 2021) ed in possesso dei mezzi di prova previsti nel suddetto Decreto.
I grassi e gli oli lubrificanti, utilizzati per i mezzi adibiti al Servizio, devono essere costituiti da prodotti biodegradabili e/o a base rigenerata, conformi alle specifiche tecniche di riferimento contenute nei suddetti criteri ambientali minimi, o da lubrificanti biodegradabili in possesso dell’Ecolabel (UE) o etichette equivalenti conformi alla UNI EN ISO 14024.
E’ vietato sugli autobus un carico di passeggeri a sedere superiore al massimo fissato nella carta di circolazione. Non è consentito il viaggio di passeggeri in piedi anche se previsto dalla carta di
circolazione. Sugli automezzi impiegati per il servizio dovrà essere applicata, davanti e dietro, la tabella di cui alla figura n.304 dell’art. 135 del Codice della Strada, nonché indicazione leggibile del plesso scolastico servito. Inoltre, sulla parte anteriore dovrà essere posto un cartello con la scritta “PER CONTO DEL COMUNE DI FIRENZE” – SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO”.
E’ fatto divieto l’utilizzo sui mezzi adibiti al trasporto dello Stemma del Comune.
Ogni automezzo dovrà inoltre:
• dotare l’autista di telefono cellulare con auricolari Bluetooth o vivavoce o tecnologie similari (che comunque non richieda all'autista, per il funzionamento, l'uso delle mani, o distrazione della vista dalla guida del mezzo) per comunicare con gli Uffici Comunali, con la sede dell’appaltatore e per eventuali emergenze;
• presa elettrica del tipo “accendisigari” al fine di consentire l’eventuale ricarica dei cellulari in dotazione al personale adibito all’accompagnamento, nonché agli autisti;
• avere montate le gomme termiche oppure avere a bordo le catene da neve nei periodi in cui sono prescritte ed essere sempre in regola con le disposizioni comunali e nazionali sull’uso di pneumatici da neve o di uso catene;
• avere a bordo un estintore a schiuma, di tipologia adeguata al mezzo e al tipo di servizio, giubbini o bretelle retro-riflettenti ad alta visibilità, cassetta di pronto soccorso e qualsiasi altro dispositivo richiesto dalle normative vigenti o emesse nel corso dell’affidamento;
• essere obbligatoriamente dotato di sistema di condizionamento/ riscaldamento per il periodo estivo e invernale.
Art. 4.3 Polizze Assicurative
La Ditta aggiudicataria dovrà attivare, prima dell’inizio del servizio, specifiche polizze assicurative dedicate alla gestione del presente servizio e di durata non inferiore alla durata dell’appalto, ovvero a stipulare uno o più atti aggiuntivi a polizze esistenti finalizzati a rendere i massimali per sinistro dedicati esclusivamente al servizio appaltato. La Ditta aggiudicataria risponderà di eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi - compresi gli utenti del servizio - in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del servizio e per l'intera durata del presente appalto, tenendo al riguardo sollevato il Comune da ogni eventuale richiesta di danni o pretesa risarcitoria da chiunque avanzata nei suoi confronti. La Ditta aggiudicataria è l’unica responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di trasporto di persone. Si richiama l’art. 1681 del Codice Civile, precisando che si devono considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie, in genere, del trasporto e durante le soste e le fermate.
Per ogni veicolo adibito ai servizi in oggetto, la Ditta aggiudicataria deve essere in possesso di:
•polizza assicurativa R.C.A. con massimale di garanzia non inferiore a € 30.000.000,00 (trentamilioni/00) per danni a persone ed € 2.000.000 (duemilioni/00) per danni a cose a sinistro e recante l’estensione complementare dell’assicurazione alla responsabilità civile dei trasportati, nonché la rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune. I massimali previsti nella polizza non sono da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dalla Ditta aggiudicataria sia nei confronti dei terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti del Comune. In particolare l'assicurazione RCA, in aggiunta a quella obbligatoria, dovrà comprendere anche la responsabilità civile relativa alla copertura per infortunio e per danni ai passeggeri trasportati, in fase di salita e/o discesa sul/dal veicolo e/o sosta a portiere aperte, nonché per i danni involontariamente cagionati ai trasportati e/o ai terzi dall’esecuzione delle operazioni di carico dei passeggeri da terra sul veicolo e viceversa.
L'assicurazione RCA dovrà coprire anche:
•la responsabilità civile per danni causati a persone o cose dalla circolazione dei veicoli in aree private, in considerazione del fatto che la parte del servizio afferente al prelievo dei minori presso le abitazioni e alla consegna dei medesimi presso le scuole, può comportare l'accesso dei
veicoli della Ditta in aree private non aperte al pubblico;
•la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo alle cose trasportate sui veicoli di proprietà di terzi, ancorché non costituenti vero e proprio bagaglio, quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: indumenti, oggetti di comune uso personale, borse e bagagli in genere che, per la loro naturale destinazione siano portati con sé dai terzi trasportati sui veicoli della Ditta, esclusi denaro, preziosi;
•la responsabilità per i danni cagionati dal conducente a terzi o ad altri trasportati in conseguenza della circolazione, sosta o comunque dell’utilizzo del veicolo;
•la responsabilità per eventuali danni causati dai veicoli della Ditta Aggiudicataria alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze;
•la responsabilità per i danni ai trasportati e/o a terzi dovuti a difetto di manutenzione dei veicoli, ovvero derivanti da incendio del veicolo, scariche elettriche (causate da corto circuito e/o sbalzi di tensione e/o dispersione di corrente), scoppio di pneumatico, guasti meccanici, perdite di olio, fuoriuscita di sostanze liquide e/o gassose, e/o perdita/caduta di materiali trasportati;
•la responsabilità per i danni eventualmente cagionati ai trasportati e/o a terzi nel xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx ai fini del recupero/traino di un veicolo della Ditta in avaria o danneggiato;
•la responsabilità per danni eventualmente derivati ai trasportati e/o ai terzi in caso di circolazione al di fuori dei percorsi prestabiliti;
•polizza RCT corredata della garanzia di “rinuncia alla rivalsa” nei confronti del Comune a copertura di qualsiasi evento dannoso connesso all’espletamento del servizio unitamente ai danni arrecati per fatto della Ditta Aggiudicataria o dei suoi dipendenti, anche se per colpa grave o dolo, in conseguenza di eventi od operazioni connesse allo svolgimento del servizio, con un massimale unico non inferiore a 3.000.000,00 (tremilioni/00) per danni a persone e cose;
•polizza RCO, corredata dalla garanzia di “rinuncia alla rivalsa” nei confronti del Comune, con un massimale non inferiore a € 3.000.000,00 (tremilioni/00) con sottolimite di 1.000.000 (unmilione/00) per persona.
Il numero di utenti da assicurare è dato degli alunni ammessi annualmente a fruire del servizio di trasporto scolastico. La Ditta aggiudicataria, dovrà fornire alla Direzione competente del Comune di Firenze copia delle polizze assicurative contestualmente alla stipula del contratto d’appalto ovvero prima dell’affidamento del servizio. Nel caso in cui gli automezzi non fossero dotati di copertura assicurativa per i massimali richiesti, le Ditte partecipanti alla gara si impegnano, in caso di aggiudicazione, al loro adeguamento, nei termini indicati dall’Amministrazione comunale, pena la revoca dell’aggiudicazione e l’incameramento della cauzione provvisoria.
La Ditta aggiudicataria si impegna inoltre a comunicare preventivamente, per iscritto, eventuali variazioni per qualsiasi causa. La polizza dovrà risultare in regola con il pagamento del relativo premio per l’intero periodo dell’appalto: a tale proposito l'assicuratore dovrà espressamente impegnarsi a notificare alla Direzione competente del Comune di Firenze, mediante Pec, ogni sospensione di copertura per mancato pagamento dei premi o per inadempimento della comunicazione dei dati ai fini della regolazione annuale, entro e non oltre trenta giorni dall'inadempimento. La Ditta aggiudicataria assume ogni responsabilità civile e penale per gli infortuni causati al personale addetto al servizio, rinunciando - senza deroghe od eccezioni - a qualsiasi azione di rivalsa, presente o futura, nei confronti del Comune, che deve intendersi pertanto sollevato da ogni responsabilità al riguardo. Resta precisato che costituirà onere a carico della Ditta aggiudicataria, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera in alcun modo la Ditta aggiudicataria dalle responsabilità incombenti, a termini di legge, su di esso o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalle sopra richiamate coperture assicurative. Il Comune sarà tenuto indenne dei danni
eventualmente non coperti, in tutto o in parte, dalle polizze assicurative.
Art. 4.4. Responsabilità della Ditta aggiudicataria
La Ditta aggiudicataria dovrà:
A) Con riferimento al personale impiegato e ai mezzi utilizzati:
• comunicare alla Stazione Appaltante prima dell’inizio della gestione i seguenti dati:
• nominativo del referente e del soggetto responsabile dei rapporti contrattuali tra appaltatore e Stazione Appaltante;
• elenchi nominativi del personale impiegato allegando, per gli autisti, copia della patente;
• copia dei libretti di circolazione dei mezzi impiegati nel servizio, incluse le riserve;
• copia delle polizze assicurative dei mezzi e dei certificati di assicurazione.
La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere all’immediata sostituzione di quei dipendenti che la Stazione Appaltante a suo insindacabile giudizio ritenesse non idonei allo svolgimento dei servizi affidati. La sostituzione dovrà comunque avvenire entro e non oltre sette giorni dal ricevimento della richiesta.
B) Con riferimento al rapporto di lavoro:
inquadrare tutto il personale impiegato nel rispetto delle norme contenute nel vigente CCNL di categoria, nonché applicare integralmente il Contratto medesimo ed eventuali accordi integrativi aziendali e territoriali. Tutto il personale impiegato nelle attività oggetto del presente appalto svolge i propri compiti senza vincoli di subordinazione nei confronti della Stazione Appaltante. La Stazione Appaltante si riserva ogni e qualsiasi facoltà di verificare presso gli istituti assicurativi, assistenziali e previdenziali, la regolarità di iscrizione e dei versamenti periodici relativamente al personale impiegato nei servizi. Qualora l’affidatario risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (risultanti dal Documento Unico di Regolarità Contributiva) la Stazione Appaltante, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, tratterrà dal pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali ed assicurativi. In caso di gravi e ripetute violazioni dei suddetti obblighi, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, previa diffida ad adempiere e procederà alla risoluzione dello stesso destinando gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti previdenziali.
C) Sicurezza sul luogo di lavoro:
La Ditta aggiudicataria è tenuto a garantire il pieno rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul luogo di lavoro, per quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., prestando particolare attenzione alla specificità dei servizi oggetto dell’appalto. La Ditta aggiudicataria, nella persona del Presidente o comunque del Legale rappresentante, ha la funzione e la qualifica di datore di lavoro del personale che utilizzerà ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 81/2008, dovrà adottare tutte le misure necessarie previste dall’articolo 26 (Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione), senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata alla Stazione Appaltante a qualsiasi titolo.
La Ditta aggiudicataria è tenuto a:
• informare e formare adeguatamente il proprio personale relativamente alla gestione delle emergenze, nonché sui rischi specifici esistenti negli ambienti e nei mezzi in cui è destinato ad operare e sull’utilizzo in sicurezza delle attrezzature e dei mezzi utilizzati nel servizio;
• sostituire gli operatori in servizio, ove necessario, con personale in possesso di un grado di formazione non inferiore a quello degli operatori sostituiti;
• organizzare la gestione delle emergenze e provvedere alle nomine ed alla relativa formazione dei responsabili e degli addetti alle emergenze;
• garantire nel servizio la presenza costante di almeno un coordinatore dell’emergenza;
• comunicare i nominativi dei responsabili della sicurezza;
• dotare il proprio personale dei necessari Dispositivi di Protezione Individuale, in quantità e
qualità adatta alle esigenze, nonché fornire la cassetta di pronto soccorso o il pacchetto di medicazione.
D) Ulteriori obblighi:
La Ditta aggiudicataria è tenuto a:
• far rispettare il divieto di fumo in tutti i mezzi utilizzati per il servizio;
• provvedere a pulizia e igienizzazione quotidiana del mezzo;
• dotare i mezzi di cinture di sicurezza omologate;
• dotare i mezzi di gradino laterale meccanico o elettrico;
• segnalare immediatamente alla Stazione Appaltante tutte le situazioni che possano ingenerare pericolo per l’incolumità di terzi;
• non applicare alle famiglie costi ulteriori rispetto alla tariffa già corrisposta alla Stazione Appaltante a titolo di retta.
Per il trasporto scolastico degli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia, ai sensi del D.M. 31.01.1997 – già citato - e successiva circolare n. 23 dell’11.03.97, occorre che i vettori adottino ogni provvedimento idoneo alla protezione dei bambini durante il trasporto.
Le Aziende si impegnano comunque a rispettare ogni altra normativa vigente inerente in materia di trasporto, di trasporto scolastico non compresa nelle disposizioni citate nel presente Capitolato.
La Ditta aggiudicataria dovrà essere disponibile a dotare ogni mezzo impiegato per il trasporto scolastico di un sistema di geolocalizzazione compatibile con il sistema di raccolta dati che sarà indicato dalla Direzione competente per il Comune di Firenze nel corso dell’esecuzione dell’appalto, necessario ad acquisire informazioni sulle coordinate geografiche e sui tempi di percorrenza dei mezzi e sul numero di persone presenti su di esso in un determinato istante.
Il sistema di localizzazione satellitare dovrà permettere di rintracciare il singolo automezzo, determinandone posizione, percorso e tempo di percorrenza e fornire i dati in qualsiasi momento su richiesta del Comune, tramite APP standard
L’Amministrazione comunale si riserva comunque, dopo l’aggiudicazione, di effettuare controlli per la verifica sull’idoneità del mezzo.
Qualora fossero rilevate inefficienze e/o difformità, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere all’eliminazione delle stesse, prima dell’inizio del servizio, pena la revoca dell’aggiudicazione e l’incameramento della cauzione provvisoria.
La Ditta aggiudicataria dovrà produrre, entro 30 gg. dall’affidamento, la seguente documentazione: 1 – idonea documentazione di disponibilità di un ufficio operativo nella provincia di Firenze (per le Ditte aventi sede fuori dalla Provincia di Firenze);
2 – documentazione relativa alle coperture assicurative, per i massimali richiesti nell’ art. 4.5; 3 – documentazione di regolare revisione dell’automezzo alla M.C.T.C.;
4 – comunicazione inerente il tipo di rapporto di lavoro con cui la Ditta è legata al conducente del mezzo, documentazione di possesso della patente specifica prevista dalla legge per il personale addetto alla guida, nonché il numero di cellulare di servizio, di cui ogni autista deve essere dotato.
La Ditta Aggiudicataria dovrà utilizzare automezzi che, per dimensioni ed altre caratteristiche, non determinino problemi di sicurezza alla viabilità sui percorsi. Nel caso in cui la sede viabile del percorso risultasse inadeguata per il passaggio di un autobus di dimensioni maggiori, la Ditta Aggiudicataria dovrà provvedere alla dotazione di almeno due autobus di dimensioni minori.
Art. 4.5. Personale autisti
I conducenti dovranno essere in possesso della patente di guida e delle eventuali ulteriori abilitazioni previste dall’art. 116 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285 e s.m.i.). Il conducente deve obbligatoriamente essere munito di distintivo riportante le proprie generalità e quelle della Ditta Aggiudicatria.
In particolare il conducente dovrà:
• espletare il servizio con diligenza adottando le cautele e gli accorgimenti che garantiscano l’incolumità fisica e la massima sicurezza degli utenti in ciascuno dei momenti più critici del servizio (operazioni di salita e discesa, chiusura e apertura porte, avvio dello scuolabus);
• tenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti dei minori e dei genitori, e comunque tale da escludere nella maniera più assoluta qualsiasi maltrattamento dei minori trasportati o altro comportamento perseguibile a norma degli artt. 571 e 572 del Codice Penale, ovvero l’uso di un linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi della dignità del bambino;
• essere dotato di telefono cellulare con dispositivo di viva voce (o auricolare) al fine di garantire la tempestiva comunicazione con gli uffici preposti; il numero del cellulare dovrà essere fornito alla Stazione Appaltante;
• alla fine di ogni giro di ogni itinerario l’autista è tenuto a controllare l’interno dell’automezzo per verificare la presenza di oggetti e persone.
E’ vietato al conducente durante lo svolgimento del servizio:
• fumare a bordo del mezzo;
• assumere bevande alcoliche;
• esprimersi con xxxx xxxxxxxx e con gesti diseducativi o comunque, non inerenti alle proprie mansioni;
• far salire sugli autobus persone estranee al servizio stesso o non autorizzate dagli uffici competenti;
• far salire persone in numero superiore a quello indicato nella carta di circolazione;
• raccogliere e far scendere gli alunni in punti diversi da quelli prestabiliti;
• portare animali o cose sugli autobus;
• deviare dal percorso per esigenze personali;
• dar adito a discussioni, diverbi e quant’altro possa generare conflitti tra l’utenza e la Stazione Appaltante;
• prendere accordi diretti con le famiglie degli utenti in merito a qualsivoglia richiesta diversa da quanto indicato dagli uffici comunali se non previa autorizzazione degli stessi referenti.
L’appaltatore dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, prima dell’avvio del servizio, i nominativi dei conducenti facendo presente che potrà essere richiesta la sostituzione di quelli che, ad insindacabile e motivato giudizio della Stazione Appaltante, risultassero non idonei o inadatti sia sotto il profilo della sicurezza, sia sotto l’aspetto della disponibilità nei confronti degli utenti del servizio oltre che per mancato assolvimento degli incarichi affidati o violazione dei divieti imposti. L’appaltatore deve procedere alla sostituzione con urgenza e comunque non oltre sette giorni dalla richiesta. Nell’esecuzione del servizio il personale dovrà attenersi al Piano approvato dalla Stazione Appaltante, raccogliendo le eventuali richieste o reclami delle famiglie degli utenti e riportandole agli Uffici Comunali competenti. In caso di sostituzione per qualsiasi motivo l’appaltatore ha l’obbligo di comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante il nominativo del nuovo conducente e comunque prima della presa in servizio.
In caso di problemi, deviazioni della viabilità, o altro che alteri o ritardi in maniera sensibile il normale svolgimento del servizio l’autista non può prendere autonome decisioni ma, in accordo con il personale di accompagnamento, dovrà contattare la Direzione competente del Comune di Firenze per avere le necessarie disposizioni.
Art. 5 CONDIZIONI GENERALI
Art. 5.1. Oneri della stazione appaltante
La Stazione Appaltante si impegna a fornire all’appaltatore i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento del servizio. E’ a carico della Stazione Appaltante, oltre al pagamento del servizio secondo le modalità previste dal Capitolato, la raccolta delle domande e l'ammissione degli utenti al servizio, la formulazione e la programmazione degli itinerari per ogni anno scolastico.
Art.5.2 Controlli
Il Comune porrà in essere, in qualsiasi momento, tutti i controlli ritenuti necessari al fine di accertare l’esatta esecuzione del servizio di trasporto scolastico in tutte le sue forme e quindi la corrispondenza tra quanto offerto in sede di gara e quanto richiesto dalla Stazione Appaltante. I controlli saranno svolti dal Comune sull’andamento del servizio in generale nonché sui veicoli utilizzati, sui luoghi ove gli stessi sono parcheggiati, sul parco veicoli e sul personale impiegato e, in particolar modo, sulla sussistenza delle abilitazioni necessarie allo svolgimento delle attività a cui sono preposti nell’esecuzione contrattuale. I controlli potranno essere di varia natura ovvero potranno consistere in sopralluoghi dei luoghi interessati dal servizio, in ispezioni dei veicoli utilizzati e loro componenti, accessi e verifiche. Ogni Ditta Aggiudicatrice ha l’obbligo di agevolare l’esercizio dell’attività di verifica di cui sopra, consentendo l'esame dei veicoli e degli impianti, nonché consentendo l’accesso alla propria documentazione relativa alla gestione del servizio oggetto del presente contratto, compresi i documenti contabili e le buste paga dei dipendenti. I controlli possono essere effettuati anche senza preavviso.
Art. 5.3.- Penali
Tutti i servizi dovranno essere resi conformemente alle disposizioni di legge previste in materia, al presente Capitolato nonché alle indicazioni impartite dalla Direzione competente del Comune di Firenze durante lo svolgimento del servizio.
Procedura irrogazioni penali: il Comune provvederà alla formale contestazione per PEC indirizzandola alla Ditta Aggiudicataria, il quale potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti alla data di ricevimento della contestazione stessa. La contestazione deve prevedere i fatti oggetto di contestazione, le disposizioni che si intendono violate dalla Ditta Aggiudicataria e la sanzione che si intende irrogare a margine dell’analisi delle eventuali controdeduzioni presentate in replica dalla stessa Xxxxx. Nella controdeduzione la Ditta Aggiudicataria deve prendere posizione sui fatti e sulle violazioni contestate dal Comune offrendo, se del caso, prove documentali o indicandone altre non documentali. Qualora siano state presentate controdeduzioni, il Comune decide l’irrogazione della penale, la riduzione o l’aumento della stessa tenendo conto delle controdeduzioni fornite dalla Ditta Aggiudicataria, motivando anche l’applicazione degli eventuali massimi/minimi edittali. Per l’accertamento dell’inadempienza i Comuni potranno tenere conto anche delle segnalazioni provenienti da terzi e dai familiari degli utenti, purché adeguatamente documentate.
Il Comune di Firenze, a tutela delle violazioni delle norme contenute nel presente Capitolato, si riserva di applicare le seguenti penalità:
• Mancata effettuazione del servizio: il servizio di trasporto scolastico oggetto del presente capitolato è da considerarsi di pubblico interesse e come tale non potrà subire sospensioni e/o interruzioni. Pertanto, per ogni caso di sospensioni e/o interruzioni anche parziali del servizio, il Comune addebiterà alla Ditta aggiudicataria l’importo sostenuto per far svolgere il servizio al primo operatore economico disponibile per tutti i giorni di mancato servizio e per ogni linea oltre ad una penalità di € 500,00 per ogni giorno di mancata effettuazione del servizio. Al secondo episodio nell’anno scolastico, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto. >la penale di € 500,00 sarà addebitata alla Ditta Aggiudicataria anche per la mancata effettuazione parziale del servizio ( mancata effettuazione dell’andata o del ritorno);
• Per ogni caso di ritardo nell’effettuazione del servizio per cause imputabili alla Ditta Aggiudicataria (compreso il traffico urbano), il Comune applicherà una penale: per ritardi tra 15
e 30 minuti pari ad € 200,00; per ritardi oltre i 30 minuti verrà applicata una penale pari ad € 300,00. In caso di comportamento recidivo da parte della Ditta Aggiudicataria, l’importo della penale può essere raddoppiato, a discrezione del Comune.
• Effettuazione del servizio in difformità dal piano di trasporto stabilito dalla Stazione Appaltante: per ogni caso di esecuzione del servizio in difformità dal Piano di trasporto stabilito, il Comune applicherà una penale fino ad € 300,00 per ogni violazione. In caso di comportamento recidivo da parte della Ditta Aggiudicataria, l’importo della penale è raddoppiato, a discrezione del Comune. Qualora la difformità di cui sopra sia effettuata in violazione di disposizioni di legge il Comune irrogherà la penale pari ad € 600,00 per ogni violazione; se la violazione di legge è attinente alla sicurezza degli alunni trasportati la pena sarà pari ad € 2.000,00 per ogni violazione. La difformità del servizio può consistere nella variazione arbitraria non autorizzata, né dovuta a cause di forza maggiore, degli itinerari da percorrere descritti dal Piano di trasporto annuale, fermate/ripartenze da punti diversi rispetto a quelli stabiliti da detto documento, effettuazione del servizio con alunni in piedi o privi di posto a sedere individuale; mancato rispetto degli orari.
• Penali attinenti ai veicoli: qualora la Ditta Aggiudicataria utilizzi veicoli non conformi a quanto prescritto dal presente Capitolato nonché veicoli non aventi le caratteristiche offerte in sede di gara il Comune applicherà una penale pari ad € 1.500,00 per ogni violazione. Qualora in caso di avaria al mezzo durante l’effettuazione del servizio di trasporto scolastico casa-scuola-casa la Ditta Aggiudicataria non sia in grado di sostituire il mezzo in avaria con altro mezzo idoneo nei tempi offerti in sede di gara il Comune applicherà una penale pari ad € 500,00.
• Penali attinenti al personale addetto: qualora il personale addetto alla conduzione del veicolo non osservi gli obblighi e i divieti previsti dal presente Capitolato tecnico, il Comune applicherà una penale, pari ad € 250,00 per ogni violazione riscontrata. L’importo è aumentato della sua metà (pari ad e 500,00) qualora si versi in una situazione di recidiva. Ad ogni modo, qualora il personale suddetto configuri delle condotte o realizzi dei fatti rientranti nelle fattispecie previste del Codice Penale, il Comune irrogherà la pena della risoluzione contrattuale con conseguente risarcimento di tutti i danni sottesi da essa dipendenti. Qualora la Ditta Aggiudicataria non adempia alle obbligazioni di comunicazione in caso di sostituzione del personale addetto al servizio, ivi compreso il referente dell’appalto, il Comune applicherà una penale, pari ad € 300,00.
• In caso di scarsa o mancata pulizia degli automezzi, carrozzeria ed interni sarà applicata una penale pari ad € 150,00 per ogni violazione riscontrata.
Art. 5.4. Risoluzione del rapporto contrattuale
La Stazione Appaltante ha diritto di promuovere, nel modo e nelle forme di legge, la risoluzione del rapporto contrattuale, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni.
Sono causa di risoluzione espressa dal contratto:
1. le mancate prestazioni del servizio per 2 (due) giorni consecutivi, salvo le cause di forza maggiore. Non sono considerate cause di forza maggiore gli scioperi, le agitazioni sindacali e le condizioni meteorologiche, salvo quelle derivanti da calamità naturali;
2. le ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge e regolamenti relativi al servizio;
3. quando l’appaltatore si renda colpevole di accertata evasione fiscale, di frode o in caso di fallimento;
4. quando l’appaltatore cede ad altri, sia direttamente che indirettamente, e senza la preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante, i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto;
5. ogni altra inadempienza, qui non contemplata, o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai termini dell’art. 1453 e segg. del C.C..
In caso di risoluzione del contratto l’appaltatore, in aggiunta alle penalità sopra menzionate, dovrà risarcire i danni prodotti al contraente o a terzi.
L’utilizzo di automezzi non compresi tra quelli presentati in sede di offerta, ovvero sostituiti con altri dalle caratteristiche inferiori, contestabili dalle competenti Autorità di Polizia, potrà essere causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, così come l’utilizzo di automezzi non aventi caratteristiche tecniche corrispondenti o superiori a quelli presentati in sede di offerta, o di automezzi non omologati, nonché il mancato rispetto delle norme del Codice della strada in base all’uso e all’omologazione del veicolo adibito al servizio, potranno essere causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo del Codice Civile sopra citato.
L’Amministrazione comunale si riserva altresì il diritto di revocare il servizio in qualunque momento, ove non ne sia più ravvisata la necessità, o in caso di intervenute nuove necessità organizzative dello stesso, con un preavviso di almeno 30 giorni, senza che la Ditta Aggiudicataria possa vantare diritti a compensi o indennizzi di sorta.
Art. 5.5. Scioperi
In materia di scioperi si applica al presente appalto quanto previsto dalla normativa vigente in tema di servizi pubblici essenziali, ed in particolare la legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 5.6. Divieto di cessione
Il contratto non può essere ceduto a terzi a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. n.50/2016 art. 106 c. 1 lett. d). In caso di cessione, in violazione del predetto divieto, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di ritenere risolto il contratto medesimo, con diritto alla rifusione non solo di ogni eventuale danno, ma con la conseguente escussione della cauzione, previo il semplice accertamento del fatto.
Art. 5.8. Fallimento dell’appaltatore o morte del titolare
Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto. Qualora l’Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. In caso di fallimento dell’impresa mandataria, l’Amministrazione ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza della causa predetta, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento dell’impresa mandante, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione del servizio direttamente. Ai sensi dell’art. 110 del Codice degli appalti (D.lgs 50/2016) l’Amministrazione interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.
Art. 5.9. Recesso
L’Amministrazione Comunale ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all’Appaltatore con PEC. Dalla data di efficacia del recesso, l’Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’Amministrazione.
Art. 5.10. Quinto d’obbligo e varianti
L’Amministrazione Comunale, qualora in corso di esecuzione si renda necessario una aumento o
una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del presente contratto, può imporre alla Ditta aggiudicataria l'esecuzione alle stesse condizioni del medesimo. In tal caso la Ditta aggiudicataria non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Le modifiche e le varianti sono regolate dall’art. 106 del Codice. La Ditta aggiudicataria Ditta aggiudicataria espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall’Amministrazione, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri.
Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dalla Ditta aggiudicataria se non sia stata approvata dall’Amministrazione. Qualora siano state effettuate variazioni o modifiche contrattuali, esse non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dalla Ditta aggiudicataria, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
Art. 5.11. Direttore dell’esecuzione del contratto e responsabile del servizio
L’Amministrazione Comunale nominerà il direttore dell’esecuzione del contratto, preposto alla vigilanza sull’esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.
Art 5.12. Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 8, della l. 136/2010 la Ditta aggiudicataria si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal capitolato, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. La Ditta aggiudicataria, si obbliga, ai sensi dell’art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. La Ditta aggiudicataria, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. La Ditta aggiudicataria, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’Amministrazione e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Firenze. L’Amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto e nei sub- contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, la clausola con la quale il subappaltatore/subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Con riferimento ai sub-contratti, la Ditta aggiudicataria si obbliga a trasmettere all’Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2 ultimo periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l’Amministrazione si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, la Ditta aggiudicataria è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, la Ditta aggiudicataria non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
Art. 5.13 Garanzia fideiussoria
L’Amministrazione Comunale si riserva, sulla base degli importi affidati, di comunicare la tempistica di presentazione della garanzia fideiussoria.
La ditta affidataria, ai sensi dell’art.103 comma 1 del CCP, deve produrre una garanzia fideiussoria nella misura del 10% dell’importo contrattuale, o in misura superiore in caso di offerte con ribassi superiori al 10%. A tale garanzia si applicano le riduzioni previste dall’art. 93 comma 7 del Codice medesimo.
La garanzia fideiussoria potrà essere costituita con le modalità indicate all’art. 93 commi 2 e 3 del CCP.
La stessa dovrà essere costituita per la durata della garanzia prevista dal contratto.
La garanzia fideiussoria, se costituita mediante fidejussione bancaria o assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957 comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 93 comma 4 del citato CCP.
Potrà essere altresì costituita in contanti infruttiferi o titoli di Stato o garantiti dallo Stato con versamento presso una Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato.
La mancata costituzione di tale garanzia determina la revoca dell’affidamento.
Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, l’Amministrazione Comunale ha facoltà di trattenere sulla garanzia fideiussoria, in tutto o in parte, eventuali crediti o ragioni comunque derivanti a suo favore dall’applicazione del presente capitolato, anche a titolo di penale, con l’obbligo della ditta affidataria di ricostruzione integrale della garanzia entro 10 giorni dalla relativa richiesta.
Art. 5.13. Fatturazione e pagamenti
Ai fine del pagamento, le fatture dovranno essere rimesse alla fine di ogni mese di servizio.
La Direzione Patrimonio Immobiliare provvederà ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 267/2000 al riscontro sulla regolarità della prestazione e della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni indicati nel presente Capitolato e curerà i successivi adempimenti per la liquidazione.
Le fatture verranno liquidate entro 30 gg. dalla conclusione dell’effettuazione delle suddette verifiche nei termini di cui all’ art. 4 del DLgs 231/2002, a mezzo bonifico sul conto corrente dedicato.
Ai sensi del D.M. 55/2013 le fatture dovranno essere emesse in formato digitale e pervenire tramite il Sistema di Interscambio IO SDI predisposto da SOGEI; le fatture dovranno essere intestate al Comune di Firenze – Direzione Patrimonio Immobiliare – Via dell’Anguillara n. 21 – 00000 Xxxxxxx (codice fiscale 01307110484), riportare il codice CIG, il numero e la data del provvedimento di affidamento del servizio, il numero di impegno, il Codice IPA della Direzione Patrimonio Immobiliare: 2AEDD5.
L’eventuale cessione del credito derivante dal presente appalto dovrà essere preventivamente autorizzata ai sensi di quanto disposto dal Regolamento di Contabilità dell’Ente. L’autorizzazione alla cessione è comunque limitata alla durata del contratto relativo al presente appalto. Per eventuali proroghe o rinnovi contrattuali dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione alla cessione del credito.
Art. 5.14. Obblighi ed adempimenti a carico della Ditta aggiudicataria
Sono a carico della Ditta aggiudicataria, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale,
tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale. La Ditta aggiudicataria si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico della Ditta aggiudicataria, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. La Ditta aggiudicataria non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione. La Ditta aggiudicataria si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti. La Ditta aggiudicataria si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’Amministrazione, nonché a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. La Ditta aggiudicataria si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. La Ditta aggiudicataria è tenuto a comunicare all'Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione entro dieci giorni dall’intervenuta modifica. Tutta la documentazione creata o predisposta dalla Ditta aggiudicataria nell’esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell’Amministrazione. In caso di inadempimento da parte della Ditta aggiudicataria a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l’Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il contratto.
Art. 5.15. Controversie
Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti nell’esecuzione, interpretazione o risoluzione del contratto, di qualsiasi natura , tecnica giuridica o amministrativa e non risolvibile in via extragiudiziale verranno devolute in via esclusiva alla competenza del Foro di Firenze.
Art. 5.16. Spese contrattuali
Sono ad esclusivo carico dell’aggiudicatario tutti indistintamente le spese contrattuali di bollo, registrazione e diritti di segreteria, nonché eventuali spese conseguenti a tutte le tasse ed imposte presenti e future inerenti ed emergenti dal servizio, a mano che sia diversamente disposto da espresse norme di legge.
Art. 5.17. Trattamento dei dati
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del GDPR (general data protection regulation) 2016/679 e del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell’ambito della gara, regolata dal presente Capitolato e dal Disciplinare.
Il Comune di Firenze, in qualità di titolare (con sede in Palazzo Vecchio – Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, XX- 00000 - P.IVA 01307110484; PEC: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx.xx; Centralino: x00 000000), tratterà i dati personali conferiti, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici, oltre che per l’adempimento ad obblighi di legge cui è soggetto il titolare del trattamento.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità connesse all’espletamento della presente procedura di gara. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del
Regolamento UE 2016/679 - GDPR (General Data Protection Regulation) – e del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
I dati saranno trattati nei limiti di tempo necessari della procedura di gara e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente da personale e da collaboratori del Comune o delle imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
Il Sub-Titolare del trattamento è il Dirigente del Servizio Servizi Cimiteriali e Servizi Operativi di Supporto della Direzione Patrimonio Immobiliare.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il Comune (Comune di Firenze - Responsabile della Protezione dei dati personali, Palazzo Medici Xxxxxxxx Xxx Xxxxxx x.0, 00000 Xxxxxxx – e-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxx.xx.xx).
Art. 5.18 Norme di riferimento e di rinvio
Il presente appalto è soggetto all’osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente enunciate. Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato e dagli atti e documenti da esso richiamati, si farà riferimento alle norme del Codice Civile, alla legislazione in materia di appalti di servizi, con particolare riguardo al D.lgs. 50/2016 e ai Regolamenti approvati dall’Amministrazione Comunale. La Ditta aggiudicataria è tenuto al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all’aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall’introduzione e dall’applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente. Per tutto quanto non espressamente citato nel presente Capitolato si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Dirigente del Servizio Servizi Cimiteriali e Servizi Operativi di Supporto Direzione Patrimonio Immobiliare
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Comune di Firenze/01307110484 01.09.2022 12:23:36 GMT+01:00