AUTORITÀ PORTUALE DI CAGLIARI
AUTORITÀ PORTUALE DI CAGLIARI
Molo Dogana - Porto Cagliari P.I. 00141450924
DISCIPLINARE DI GARA
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI BENI DEMANIALI UBICATI NEL MOLO ICHNUSA DEL PORTO DI CAGLIARI AL FINE DI REALIZZARE E GESTIRE ORMEGGI PER IMBARCAZIONI E NAVI DA DIPORTO(ANCHE OLTRE I 100 MT. DI LUNGHEZZA) E CROCIERE LOCALI, NONCHÉ GESTIRE L’ADIACENTE STRUTTURA POLIFUNZIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI SERVIZIO PER L’UTENZA DEGLI ORMEGGI E PER LA FRUIZIONE TURISTICA E CITTADINA DELLA ZONA - CIG: 5318958EFB.
SEZ. I - INFORMAZIONI GENERALI
Amministrazione appaltante
Autorità Portuale di Cagliari – Molo Dogana – 00000 Xxxxxxxx – P. Iva 00000000000 - Tel. 070/ 679531 – Fax. 070/00000000 – Sito internet xxx.xxxxx.xxxxxxxx.xx E-mail: xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxx.xx.
Art. 1 - Finalità
L’Autorità Portuale, ai sensi degli artt. 36 e ss. del Cod. Nav. e del relativo Regolamento, in conformità alla legge 84/94 e al Decreto Presidenziale n. 138 del 10.09.2013, intende assentire in concessione i beni demaniali ubicati nel Molo Ichnusa del Porto di Cagliari, indicati al successivo art. 2 del presente disciplinare, al fine di realizzare e gestire ormeggi per imbarcazioni e navi da diporto(anche oltre i 100 mt. di lunghezza) e crociere locali, nonché gestire l’adiacente struttura polifunzionale per lo svolgimento di attività di servizio per l’utenza degli ormeggi e per la fruizione turistica e cittadina della zona.
Pertanto, i predetti ormeggi potranno essere destinati oltre a tutte le attività indicate nel codice della nautica da diporto anche a navi da diporto superori alle 500 GT che non trasportano più di 12 passeggeri destinate al noleggio per finalità turistiche.
Art. 2 - Oggetto
I beni demaniali marittimi oggetto della concessione sono i seguenti, come meglio individuati nell’allegata planimetria (ALLEGATO N. 1):
1. struttura polifunzionale comprendente locali per mq 2.130 ca (compresi vani tecnici), una piazza interna e marciapiedi esterni per mq. 3.385 ca, un’area di pertinenza di mq. 1800 ca.
La piazza dovrà essere accessibile per la fruizione cittadina e turistica senza nessun vincolo ad eccezione degli eventuali periodi di chiusura. La stessa potrà eventualmente essere utilizzata dall’Ente per manifestazioni o altri eventi che non interferiscano con le attività svolte negli attigui locali;
2. tratto della Banchina Ichnusa, di lunghezza pari a mt 247 ca, larghezza mt 12 ca, con quota del piano viabile della banchina pari a +1,8 mt sul l.m.m..
I fondali aventi attualmente una profondità minima di circa mt. 7,00 verranno regolarizzati, a cura e spese dell’Autorità Portuale, fino alla profondità di mt. 8,00;
3. banchina di Testata, di lunghezza pari a mt 85 ca, larghezza mt 16 ca, con quota del piano viabile della banchina pari a +1,8 mt sul l.m.m..
I fondali della banchina saranno oggetto di lavori di regolarizzazione, a cura e spese dell’Autorità Portuale, per l’approfondimento fino a mt 4,50 ca0;
4. specchi acquei Molo Ichnusa: mq 30.875 ca;
5. specchi acquei Testata Ichnusa: mq 4.250 ca;
6. area adibita a parcheggi: mq 325 ca.
Le aree del Molo Ichnusa non in concessione verranno adibite ad usi comune per una fruizione pubblica, turistica e cittadina.
In conformità alle previsioni del Piano Regolatore Portuale, non è ammessa la realizzazione di nuove volumetrie, ad eccezione dei volumi tecnici indicati nel successivo art. 3 del presente disciplinare.
Art. 3 – Descrizione degli impianti
I beni demaniali oggetto della presente procedura sono dotati dei seguenti impianti/attrezzature:
Impianto elettrico
Nella banchina Ichnusa è presente un cunicolo delle dimensioni di mt. 0,40 che può essere utilizzato per le esigenze del concessionario. Detto cunicolo è parzialmente occupato da linee elettriche di alimentazione delle torri faro, che l’Autorità Portuale provvederà a trasferire in altro cavidotto.
La struttura polifunzionale è dotata di un impianto elettrico interno che consente di rendere indipendenti le utenze relative ai singoli locali.
L’impianto è alimentato da una linea Enel S.p.A. in MT e da una cabina di trasformazione MT/BT della stessa Società.
Per la fornitura di energia elettrica, il concessionario potrà rivolgersi ai soggetti autorizzati ai sensi di legge.
Condotta idrica
La banchina Ichnusa è servita da una linea idrica costituita da un tubo in ghisa sferoidale del diametro di mm 110 che può essere utilizzata dal concessionario previa installazione di un misuratore di portata al confine esterno della concessione.
Impianto fognario
Nel molo è presente un impianto fognario al servizio della struttura polifunzionale che potrà essere utilizzato, potenziandone, qualora necessario, la capacità, per recepire gli eventuali scarichi di banchina.
Impianto illuminazione
Le 2 torri faro presenti sul molo continueranno ad essere gestite dall’Autorità Portuale. Eventuali incrementi del livello di illuminazione dovranno avvenire a cura e spese del concessionario, anche aumentando la potenza installata sulle torri faro o aggiungendo nuovi punti luce.
Impianti telematici
La struttura polifunzionale è collegata con un impianto in fibra ottica Telecom, con la possibilità di collegare
n. 50 linee telefoniche ADSL.
Arredi di banchina
La banchina Ichnusa è dotata di n. 12 bitte d’ormeggio della portata stimata di 30 tonn e di n. 12 parabordi in gomma delle dimensioni di mt 1 di lunghezza e mt 1,4 di larghezza. Sarà compito del concessionario valutarne l’idoneità per le esigenze di ormeggio.
Non è ammessa la realizzazione di ulteriori volumetrie, fatta eccezione del volume tecnico che sarà eventualmente necessario per una nuova cabina di trasformazione per l’alimentazione elettrica delle prese di banchina.
Tutte le altre informazioni potranno essere acquisite dalla documentazione tecnica in allegato e da quella che verrà messa a disposizione dei concorrenti in occasione del sopralluogo obbligatorio, su richiesta dei medesimi, fra cui i disegni progettuali degli impianti e della struttura polifunzionale.
Art. 4 - Utilizzo degli specchi acquei
Gli specchi acquei in concessione sono indicati nell’ALLEGATO N. 1 e le relative batimetrie sono indicate nell’ALLEGATO N. 2.
Parte degli specchi acquei che verranno assentiti in concessione (Banchina Ichnusa) hanno caratteristiche tali da renderli idonei all’ormeggio di navi da diporto di dimensioni superiori ai 100 mt. L’Ente ha infatti previsto che nella zona vengano realizzati ormeggi per grandi yachts.
Gli ormeggi situati nella testata del Molo Ichnusa dovranno essere destinati ad imbarcazioni e navi da diporto di dimensioni più ridotte, compatibili con la profondità dei fondali e con le dimensioni degli specchi acquei.
L’Autorità Portuale ha previsto di eseguire un intervento di manutenzione dei fondali antistanti la Testata del Molo Ichnusa e sulla Banchina Ichnusa per regolarizzarli, rispettivamente, alla profondità minima di mt 4,50 e mt. 8,00. Si prevede di eseguire l’intervento nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 4 mesi dalla data di stipula dell’atto concessorio.
L’utilizzo dei predetti specchi acquei potrà, pertanto, avvenire fino all’ultimazione dei lavori, nelle condizioni in cui essi si trovano attualmente.
Resta inteso che verrà detratta dal canone la quota parte relativa agli specchi acquei che saranno interessati dai lavori per il periodo di indisponibilità dei medesimi.
Il concessionario, prima dell’avvio dell’attività, dovrà predisporre un piano di emergenza antincendio, il piano degli ormeggi ed il piano di security nonché ottemperare alle altre prescrizioni impartite dalle altre Autorità competenti.
Oltre il limite degli specchi acquei assentiti in concessione non potrà essere consentito il posizionamento di nessun impianto.
Art. 5 - Servizi di interesse generale
Raccolta rifiuti a bordo delle unità ormeggiate
Il ritiro rifiuti nel Porto di Cagliari è svolto dai soggetti autorizzati dall’Autorità Portuale, il cui elenco è disponibile presso gli uffici dell’Ente e verrà fornito ai concorrenti in occasione del sopralluogo obbligatorio.
Il concessionario dovrà provvedere ad installare nella aree in concessione delle isole ecologiche idonee per la raccolta differenziata dei rifiuti od adottare soluzioni alternative che consentano il ritiro e lo stoccaggio dei rifiuti in conformità alla normativa vigente.
Per eventuali rifiuti provenienti da unità in transito, soggetti all’applicazione delle norme di prevenzione sanitaria di cui al D.Lgs. 182/2003, il concessionario dovrà provvedere all’applicazione delle misure previste. Il ritiro delle acque di sentina potrà avvenire direttamente nelle aree in concessione o eventualmente, previa autorizzazione della Capitaneria di Porto, nelle banchine pubbliche del Porto di Cagliari.
Bunkeraggio delle unità ormeggiate
Sono presenti, nel Porto di Cagliari, gli impianti di distribuzione carburanti di cui verranno forniti i relativi dati in occasione del sopralluogo obbligatorio.
Qualora, per motivi tecnici o di natura commerciale, il cliente intenda effettuare il rifornimento a mezzo autocisterna, dovrà essere richiesto un idoneo ormeggio alla Capitaneria di Porto nelle banchine pubbliche del Porto di Cagliari ed il fornitore dovrà essere ricompreso fra i soggetti autorizzati dall’Autorità Portuale ai sensi dell’art. 68 del Codice della Navigazione, il cui elenco è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente. Dette operazioni dovranno avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione incendi ed ambientale nonché delle disposizioni emanate, per il Porto di Cagliari, dalle competenti Autorità.
Art. 6 - Destinazione d’uso della struttura polifunzionale
La struttura polifunzionale, indicata nelle planimetrie allegate (ALLEGATI NN. 3A e 3B) dovrà essere utilizzata per attività di servizio agli ormeggi e per una fruizione turistica e cittadina.
Pertanto, la medesima potrà essere adibita anche ad attività di natura commerciale, ivi compresi i pubblici esercizi.
L’utilizzo prevalente dovrà, comunque, riguardare i servizi agli utenti degli ormeggi.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, si ritiene che possano essere svolte, all’interno della predetta struttura:
- reception, uffici e servizi per gli ormeggi
- circolo nautico
- informazioni turistiche
- noleggio mezzi di trasporto
- bar e ristorazione
- attività commerciali
- manifestazioni varie.
L’accesso alla struttura ed in particolare alla piazza interna dovrà essere libero negli orari di apertura della stessa.
Inoltre la piazza interna potrà, eventualmente, essere utilizzata, previa autorizzazione dell’Autorità Portuale, per manifestazioni, eventi culturali, etc., anche organizzati da terzi d’intesa con il concessionario.
I suddetti eventi e manifestazioni non dovranno, in ogni caso, impedire lo svolgimento delle attività che verranno previste dal concessionario nei locali adiacenti la piazza.
L’avvio delle attività nella struttura polifunzionale dovrà avvenire contemporaneamente all’avvio dell’attività di gestione degli ormeggi e, pertanto, dopo l’ultimazione e collaudo dei nuovi ormeggi.
Art. 7 - Gestione delle attività della concessione
Costituisce attività principale della concessione la gestione di ormeggi per imbarcazioni e navi da diporto e crociere locali.
Non sono ammessi subappalti per quanto concerne l’attività principale, fatto salvo il ricorso a soggetti esterni per attività accessorie e/o complementari alla principale (guardiania, pulizia etc.), che dovranno essere autorizzati dall’Autorità Portuale ai sensi dell’art. 68 del Codice della Navigazione.
Il concessionario dovrà, pertanto, gestire direttamente gli ormeggi e la struttura polifunzionale con le eccezioni indicate nel presente articolo.
E’ fatto divieto al concessionario di affidare, in qualsiasi forma, ad altri soggetti la gestione della struttura polifunzionale, di tutte complessivamente intese, le attività previste, essendogli consentito, esclusivamente, previa autorizzazione dell’Autorità Portuale, affidare, ai sensi dell’art. 45 bis del Codice della Navigazione, singole attività per un massimo complessivo di tre.
E’ fatto, inoltre, divieto di affidare a terzi la gestione degli ormeggi.
Tali prescrizioni non sono suscettibili di deroghe o eccezioni. La loro violazione comporta la decadenza dalla concessione.
Resta inteso che lo svolgimento di tutte le attività è subordinato all’acquisizione delle autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente.
Art. 8 - Obblighi del concessionario
È obbligo del concessionario:
a) presentare, entro 60 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione da parte dell’Ente, il progetto definitivo, redatto da un professionista abilitato, delle opere previste nella proposta progettuale presentata in sede di gara. Detto progetto deve, tra l’altro, riguardare il dimensionamento degli impianti per l’ormeggio, ivi compresi bitte e parabordi, per i quali, qualora non sia prevista la sostituzione, dovranno essere valutate le caratteristiche di resistenza sperimentalmente, non essendo disponibili dati al riguardo. Il progetto dovrà tener conto delle condizioni meteo marine più sfavorevoli. A tal fine, negli ALLEGATI NN. 5A, 5B e 6 vengono forniti gli studi meteomarini e di navigabilità relativi al Porto di Cagliari.
Qualora l’Ente richieda motivate modifiche, l’aggiudicatario sarà obbligato ad introdurle entro il termine stabilito.
L’Ente provvederà entro 15 giorni all’approvazione del progetto definitivo e successivamente alla stipula dell’atto concessorio previa acquisizione della documentazione prevista nei successivi articoli.
Il progetto dovrà poi essere inoltrato a cura e spese dell’aggiudicatario alle altre Amministrazioni competenti al fine dell’acquisizione delle prescritte autorizzazioni.
b) acquisire tutte le autorizzazioni previste dalla vigente normativa per lo svolgimento dell’attività;
c) predisporre un piano di security da sottoporre all’approvazione delle Autorità competenti (Capitaneria di Porto, Prefettura) ed attuare le disposizioni contenute nel piano approvato;
d) predisporre e sottoporre all’approvazione della Capitaneria di Porto, in conformità alle disposizioni indicate nella Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti prot. 7031 del 16.05.2011, un Piano di emergenza contro gli incendi, redatto da professionista abilitato;
e) acquisire, qualora necessario, il Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dal competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
f) predisporre e sottoporre all’approvazione della Capitaneria di Porto il regolamento di gestione degli ormeggi, che dovrà essere esposto in loco e reso immediatamente consultabile agli utenti;
g) eseguire:
− la pulizia dei locali e delle aree in concessione, nonché della piazza interna alla struttura;
− la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni demaniali in concessione, nonché della piazza interna alla struttura. E’ inoltre a carico del concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutta la tensostruttura e delle relative strutture di sostegno;
− la vigilanza dei beni demaniali concessi;
h) mantenere i servizi igienici ad uso pubblico;
i) dotare la banchina di un adeguato sistema di protezione contro gli incendi, in conformità alle prescrizioni che saranno emanate dagli Organi competenti;
j) stipulare apposita polizza assicurativa per responsabilità civile contro ogni danno a cose e/o persone che possa verificarsi, durante tutto il periodo di validità della concessione, in dipendenza delle attività svolte nella concessione demaniale marittima;
k) destinare alle unità in transito una percentuale non inferiore al 10% del numero totale di ormeggi;
l) tenere in perfetta efficienza gli impianti in concessione;
m) svolgere l’attività nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza della navigazione, sicurezza degli ambienti di lavoro ed ambientale;
n) provvedere alla regolare pulizia degli specchi acquei in concessione;
o) dotarsi di idonei depositi di raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dalle unità ormeggiate od attuare od adottare soluzioni alternative che consentano il ritiro e lo stoccaggio dei rifiuti in conformità alla normativa vigente;
p) organizzare e/o favorire lo svolgimento di manifestazioni, anche da parte di terzi, che prevedano l’utilizzo della struttura polifunzionale, garantendo l’utilizzo della stessa per i servizi concernenti la fruizione turistico-cittadina;
q) presentare, entro il 30 gennaio di ciascun anno, una relazione dettagliata inerente gli obiettivi raggiunti in relazione a quanto previsto nell’offerta tecnica.
Art. 9 - Modalità di gara
Procedura aperta con l’osservanza delle norme previste dal bando e dal presente disciplinare, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con l’attribuzione di 70 punti all’offerta tecnica e 30 punti all’offerta economica con i criteri di cui al successivo art. 21 del presente disciplinare.
Art. 10 - Canone a base di gara
Il canone annuo posto a base di gara, quantificato ai sensi dell’art. 1, commi 250-256 della Legge 296/06 (legge finanziaria), delle indicazioni operative della nota prot. 2007/7162/DAO in data 21.02.2007 dell’Agenzia del Demanio e delle Circolari del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 22/2009 e 26/2009 è pari ad € 189.017,52 (euro centoottantanovemiladiciassette/52).
Ai sensi dell’art. 04, comma 1, della Legge 494/1993, il canone sarà sottoposto a rivalutazione annuale sulla base degli aggiornamenti forniti dal competente Ministero con proprio decreto, sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso.
Il canone dovrà essere versato anticipatamente con cadenza annuale come da richiesta dell’Autorità Portuale.
Art. 11 - Durata del rapporto concessorio
La concessione avrà durata di anni 25 (venticinque) decorrenti dalla stipula dell’atto concessorio. Alla scadenza naturale della concessione la stessa non è soggetta a rinnovo automatico.
Il termine della concessione resterà fisso ed invariabile.
Potranno essere autorizzati eventuali investimenti durante il periodo di validità della concessione, a condizione che il concessionario dimostri la sostenibilità economica degli stessi nel periodo residuo.
Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a propria cura e spese l’area occupata, riconsegnandola all’Autorità Portuale nel pristino stato ad eccezione dei manufatti di difficile rimozione che l’Ente riterrà vantaggioso acquisire tra le pertinenze demaniali marittime.
SEZ. II - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Art. 12 - Condizioni di partecipazione
Xxxxx i divieti, le condizioni e le prescrizioni normative vigenti in materia, possono partecipare alla gara e presentare la propria offerta i soggetti di cui all’art. 34 D.Lgs. n. 163/06 - in forma singola, raggruppata o consorziata, ovvero che intendono raggrupparsi o consorziarsi - nel rispetto delle seguenti condizioni e requisiti.
Il mancato rispetto di una qualsiasi delle sotto esposte condizioni o la mancanza anche di uno solo dei requisiti sotto indicati e richiesti determina, secondo i casi, l’esclusione e/o la decadenza dall’eventuale
aggiudicazione. Si procede, se del caso, all’escussione della garanzia a corredo dell’offerta, fermi gli altri adempimenti di legge.
I concorrenti, anche in forma consorziata o raggruppata, devono rendere a pena di esclusione le dichiarazioni di partecipazione e di presa d’atto e di impegno di cui all’allegato modulo A debitamente sottoscritte ed accompagnate da copia anche non autenticata del documento di identità del sottoscrittore.
Art. 13 - Requisiti di partecipazione
I concorrenti devono rendere le dichiarazioni di possesso dei requisiti di partecipazione, utilizzando l’allegato modello A, debitamente sottoscritte ed accompagnate da copia anche non autenticata del documento di identità del sottoscrittore.
In caso di r.t.i./consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti, devono essere rese anche le dichiarazioni di impegno di cui all’art. 37, comma 8, , 2a p.te, D.lgs. 163/2006, utilizzando l’allegato modulo A debitamente sottoscritte dal titolare/legale rappresentante o procuratore speciale del concorrente.
In presenza di una qualsiasi situazione di controllo o di relazione, anche di fatto, con altro partecipante alla medesima procedura, il concorrente dovrà fornire (vedi Busta D) i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo e/o la relazione di fatto non ha influito sulla formulazione dell’offerta, con elencazione dei documenti medesimi ed allegazione di una copia di un valido documento di identità personale del soggetto che sottoscrive la citata elencazione.
Requisiti di ordine generale
Le imprese partecipanti, sia in forma singola, che in forma raggruppata o consorziata e le imprese ausiliarie di cui all’art. 49 D. Lgs. 163/2006 non devono trovarsi in nessuna delle situazioni che, ai sensi della vigente normativa, costituiscono causa ostativa per la partecipazione alla gara e/o alla stipula della concessione, e in particolare, di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 38, del D.lgs 12.04.2006, n. 163.
Requisiti di capacità tecnica
Possono partecipare alla presente gara e presentare la relativa offerta coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti::
a) idoneità professionale:
− iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo Albo dello Stato di appartenenza per l’attività principale di gestione di porti/approdi turistici; in caso di raggruppamenti temporanei il requisito deve essere posseduto almeno dalla capogruppo;
b) capacità tecnica ed economico – finanziaria:
− aver gestito, negli ultimi 5 anni, approdi nautici/porti turistici aventi caratteristiche similari e, in particolare, dotati di più ormeggi per navi da diporto superiori a 50 mt.;
− n. 2 dichiarazioni bancarie, rilasciate da due istituti bancari attestanti l’idoneità economico finanziaria del concorrente ai fini dell’assunzione degli impegni dell’atto di concessione.
In caso di raggruppamenti temporanei, si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs 163/2006.
Art. 14 - Dimostrazione del rispetto delle condizioni e del possesso dei requisiti
Si procederà alla verifica dei requisiti ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs 163/06.
La presenza degli ormeggi per navi da diporto superiori ai 50 mt. dovrà essere certificata dall’aggiudicatario mediante esibizione dei piani di ormeggio delle strutture gestite approvati dalla Capitaneria di Porto o altro documento equipollente o, per i concorrenti provenienti da altro Stato, da analogo documento previsto dalla legislazione ivi vigente.
SEZ. III - RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI DI CONCORRENTI
Art. 15 – Raggruppamenti temporanei e consorzi di concorrenti
Nel caso di r.t.i. /consorzi già costituiti deve essere prodotto, in originale o copia autentica, inserendolo nella Busta A, il mandato collettivo speciale - gratuito, irrevocabile e con rappresentanza - conferito alla mandataria o l’atto costitutivo del consorzio. Il mandato conferito alla mandataria/capogruppo deve risultare da scrittura privata autenticata e la relativa procura viene conferita al legale rappresentante dell’impresa mandataria/capogruppo.
Ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., nel caso di r.t.i./consorzi ancora da costituire, deve essere presentato l’impegno, di cui all’art. 37, comma 8, , 2a p.te, D. lgs. 163/2006, a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza alla capogruppo; viene utilizzato l’allegato modulo A, sottoscritto da tutti i rispettivi titolari/legali rappresentanti delle imprese che andranno a formare il raggruppamento, o dai loro procuratori speciali.
Ferme e confermate le prescrizioni sopra indicate relative alla dichiarazione di cui al predetto modello A, si precisa inoltre che:
• le dichiarazioni sostitutive di cui all’allegato modulo A devono essere rese, sia nel caso di r.t.i./consorzio tra imprenditori già costituiti che di r.t.i./consorzio tra imprenditori da costituire, da ognuna delle imprese partecipanti al r.t.i./consorzio e sottoscritte dai rispettivi titolari/legali rappresentanti o dai procuratori speciali di ciascuna delle imprese concorrenti;
In ogni caso, le sottoscrizione delle dichiarazioni di cui all’ allegato modulo A, da chiunque effettuate, devono essere accompagnate da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità.
L’offerta dei concorrenti raggruppati/consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell’Autorità portuale e degli eventuali fornitori o soggetti terzi di cui il raggruppamento/consorzio si avvale per l’esecuzione del servizio, nei limiti ed alle condizioni previsti in concessione.
Per quanto non previsto nel presente Disciplinare e nello Schema del provvedimento di concessione, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 37, commi 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. che si intendono qui interamente richiamati.
Le imprese riunite/consorziate dopo l’aggiudicazione possono costituire una società, per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile, per l’esecuzione delle attività di cui alla presente procedura. L’oggetto sociale della costituenda società deve avere come fine esclusivo l’esecuzione di quanto forma oggetto dell’allegato schema di provvedimento di concessione.
La società così costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione
all’aggiudicatario, senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce subingresso nella concessione o subconcessione. Per effetto del subentro previsto dalle citate disposizioni, la società diventa la concessionaria a titolo originario e sostituisce l’aggiudicatario in tutti i rapporti con l’amministrazione concedente.
Tutti gli atti e i documenti relativi alla costituenda società devono essere previamente trasmessi in copia all’Autorità Portuale.
SEZ. IV - CAUZIONE E GARANZIE
Art. 16 - Cauzione provvisoria
I concorrenti dovranno presentare una cauzione provvisoria di ammontare pari a € 94.508,76 (euro novantaquattromilacinquecentootto/76) con le seguenti modalità:
- cauzione mediante deposito sul c/c n. conto XX00X0000000000000000000000 intestato all’Autorità Portuale di Cagliari presso il Banco di Sardegna – Sede Xxxxx Xxxxxxx, 00 – Cagliari o con assegno circolare alla stessa intestato, oppure a mezzo di polizza fideiussoria o atto di fideiussione rilasciato da banca/istituto di credito o compagnia di assicurazione a ciò autorizzati;
- atto di fideiussione o polizza fideiussoria rilasciata a titolo di cauzione provvisoria di validità non inferiore a 210 giorni dalla data di presentazione dell’offerta con previsione di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta;
La cauzione deve contenere l’impegno alla costituzione della garanzia definitiva di buona e corretta esecuzione del servizio nelle forme di cui al successivo articolo.
La cauzione provvisoria dell’aggiudicatario resterà vincolata fino alla sottoscrizione dell’atto di concessione, mentre quella delle altre ditte partecipanti sarà svincolata secondo quanto previsto dalla vigente normativa. La garanzia copre la mancata sottoscrizione dell’atto concessorio.
Art. 17 - Garanzia definitiva
L’aggiudicatario, al fine del rilascio della concessione demaniale marittima ed a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti con la medesima, compreso il regolare versamento del canone ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati nella Previsione di sviluppo dell’attività presentata in sede di offerta, dovrà costituire, preventivamente alla stipula dell’atto concessorio, una cauzione, secondo le modalità di cui all’allegato documento (ALLEGATO N. 7), di importo pari a € 1.000.000,00 (euro unmilione/00), come previsto dall’articolo 17 del Regolamento al Codice della Navigazione.
La mancata costituzione di tale garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’Autorità Portuale, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
Nel caso in cui le imprese riunite/consorziate costituiscano, dopo l’aggiudicazione, una società, in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile, per l’esecuzione unitaria e totale del servizio, la garanzia di cui trattasi deve essere rilasciata con riferimento a detta società.
Art. 18 - Polizza assicurativa
Il Concessionario dovrà assicurare le pertinenze demaniali, con vincolo a favore dell’Amministrazione dello Stato e per essa all’Autorità Portuale di Cagliari, per il valore a nuovo del bene demaniale concesso, contro i danni per qualunque rischio di incendio, rischio locativo, fulmine e scoppio, compreso il ricorso terzi per un importo pari a € 10.000.000,00, secondo le modalità di cui all’ALLEGATO N. 8.
Dovrà essere prestata anche una polizza contro la responsabilità civile verso terzi, il cui massimale deve essere adeguato all’attività svolta e comunque non inferiore, neppure nella fase di avvio, ad € 10.000.000,00 per sinistro, che garantisca persone o cose da eventuali danni derivanti dall’espletamento delle attività oggetto della concessione.
La sottoscrizione di colui che rilascia le polizze sopra citate dovrà essere autenticata dal notaio. Le polizze di assicurazione devono conformarsi alle prescrizioni contenute in merito nel provvedimento di concessione e comunque non possono prevedere fattispecie di rischi esclusi e/o di inoperatività/inefficacia della copertura non compatibili e/o in insanabile contrasto con la tipologia del servizio e/o con le modalità e/o il luogo di loro esecuzione.
Qualora l’Ente dovesse ritenere le clausole della predetta polizza non idonea alla tutela dell’interesse pubblico, lo stesso potrà richiedere tutte le necessarie integrazioni o modifiche, senza le quali non si procederà alla stipula dell’atto.
Le coperture assicurative decorrono dalla data di stipula della concessione ed hanno validità ed effetti fino ai dodici mesi successivi la data di scadenza della concessione.
L’aggiudicatario trasmette all’Autorità Portuale copia della suddetta polizza almeno 10 giorni prima del giorno previsto per la stipula dell’atto di concessione.
Nel caso in cui le imprese riunite/consorziate costituiscano, dopo l’aggiudicazione, una società, in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile, per l’esecuzione unitaria e totale del servizio, la polizza di cui trattasi deve essere emessa con riferimento a detta società.
Per quanto qui non espressamente previsto vale quanto previsto in materia nello Schema di concessione.
SEZ. V - TERMINE, INDIRIZZO E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Art. 19 - Documentazione
Il bando, il disciplinare di gara ed i relativi allegati sono consultabili e scaricabili gratuitamente sul sito dell’Amministrazione Aggiudicatrice: xxxx://xxx.xxxxx.xxxxxxxx.xx.
La documentazione tecnica verrà consegnata in occasione del sopralluogo obbligatorio che tutti i concorrenti dovranno effettuare.
Eventuali richieste di chiarimenti devono pervenire non oltre il sesto giorno precedente il termine per la presentazione delle offerte.
I chiarimenti saranno pubblicati sul sito web dell’Autorità Portuale.
Tutte le comunicazioni inerenti le procedure di gara avverranno mediante avviso sul sito web della dell’Autorità Portale e/o via fax.
Art. 20 – Presentazione dell’offerta
Il concorrente deve far pervenire all’AUTORITÀ PORTUALE DI CAGLIARI, Molo Dogana – 09123 Cagliari -
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 02/12/2013, un plico - contenente tre buste, da denominarsi “Busta A – documentazione amministrativa”, “Busta B - documentazione tecnica” e “Busta C – offerta economica” (d’ora innanzi semplicemente busta A, B e C) da presentarsi secondo le modalità sotto indicate. Il plico dovrà essere debitamente chiuso e sigillato con ceralacca o nastro adesivo, controfirmato sui lembi di chiusura e recare all’esterno, oltre la ragione sociale del concorrente, il recapito ed il numero di fax, l’oggetto della gara: “CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA AL FINE DI REALIZZARE ORMEGGI PER IMBARCAZIONI DA DIPORTO E NAVI DA DIPORTO E CROCIERE LOCALI, NONCHÉ GESTIRE L’ADIACENTE STRUTTURA POLIFUNZIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI SERVIZIO PER L’UTENZA DEGLI ORMEGGI E PER LA FRUIZIONE TURISTICA E CITTADINA DELLA ZONA - CIG: 5318958EFB”.
Resta inteso che il recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente e non verranno presi in considerazione eventuali plichi che dovessero pervenire oltre il termine sopra indicato.
Oltre il termine stabilito dal presente disciplinare di gara, non sarà ritenuta valida altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente.
L’offerta deve essere riferita allo svolgimento di tutte le attività previste nella concessione e si intende impegnativa per tutto il suo periodo.
Non sono ammesse offerte per prestazioni parziali.
Si procederà alle operazioni di gara ed all’affidamento anche in presenza di una sola offerta valida, salva la facoltà di cui all’art. 81, comma 3, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Busta A – Documentazione amministrativa
Nella Busta A, da presentarsi chiusa e sulla quale il concorrente appone la scritta “Busta A – documentazione amministrativa” deve essere inserita la seguente documentazione:
• le dichiarazioni di cui all’allegato A debitamente sottoscritte ed accompagnate da copia del documento di identità del sottoscrittore;
• dichiarazione di accettazione di tutte le condizioni indicate nel disciplinare di gara e, in particolare, di espressa accettazione delle condizioni contenute nell’art. 24 – Esecuzione del contratto;
• in caso di partecipazione da parte di r.t.i. o consorzi già costituiti, il mandato alla capogruppo o l’atto costitutivo. Nel caso di partecipazione da parte di costituendo r.t.i. o consorzio, deve essere prodotto l’atto di impegno di cui all’art. 37, co. 8, del D.lgs. n. 163/06;
• ove il concorrente si avvalga di impresa ausiliaria, la dichiarazione debitamente sottoscritta ed accompagnata da copia del documento di identità del sottoscrittore - di cui all’art. 49, co. 2, lett. a) del
D. Lgs. 163/2006 e gli altri documenti e atti/contratti di impegno dai quali – relativamente ai requisiti avvalsi - può evincersi che il concorrente disporrà dei mezzi necessari. L’impresa ausiliaria produce le dichiarazioni - debitamente sottoscritte ed accompagnate da copia del documento di identità del sottoscrittore - di cui all’art. 49, co. 2, lett. c), d) ed e) del D. Lgs. 163/2006;
• il verbale del sopralluogo obbligatorio da effettuarsi entro il 25/11/2013 previo appuntamento con l’Ufficio tecnico dell’Ente, da concordare telefonicamente al n. 070 679531.
• l’attestazione dell’avvenuto pagamento del contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, con le modalità operative pubblicate sul sito della medesima, indirizzo: http//xxx.xxxx.xx/xxxxxxxxxxx.xxxx. Il versamento è pari a € 140,00 (centoquaranta/00);
• cauzione provvisoria rilasciata nelle forme previste all’art.75 D.Lgs 163/2006, che deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni, a seguito di richiesta dell’ Autorità Portuale. La cauzione deve espressamente contenere l’impegno del fideiussore, in caso di aggiudicazione, a rilasciare la garanzia fidejussoria prevista nello schema di atto di concessione, nelle forme stabilite dallo stesso art. 75 D.Lgs 163/2006;
• n. 2 dichiarazioni bancarie, rilasciate da due istituti bancari attestanti l’idoneità economico finanziaria del concorrente ai fini dell’assunzione degli impegni dell’atto di concessione;
• procura, in originale o in copia, ove i documenti amministrativi e/o l’offerta economica siano sottoscritti da un procuratore. In tal caso la sottoscrizione di colui che ha rilasciato la procura deve essere autenticata da un notaio il quale deve aver attestato che:
⮚ la sottoscrizione del soggetto che rilascia la procura è avvenuta in sua presenza;
⮚ ha accertato l’identità del sottoscrittore;
⮚ ha accertato i poteri e capacità del sottoscrittore di impegnare l’impresa/società.
A pena di esclusione, nel caso di procura estera, la sottoscrizione del notaio deve essere legalizzata dal console italiano o munita di postilla ai sensi della convenzione dell’AIA del 05.10.1961. Procura ed autentica del notaio devono essere accompagnate da una traduzione giurata in italiano.
Busta B – Documentazione tecnica
La busta B, chiusa e sulla quale il concorrente appone la scritta "Busta B - documentazione tecnica" deve contenere, ai fini dell'attribuzione del punteggio la seguente documentazione:
Previsioni di sviluppo dell’attività – max 30 punti
Il documento, contenente una descrizione di max 10 cartelle e n. 1 elaborato formato A1, dovrà indicare:
− gli obiettivi di sviluppo dei traffici e delle altre attività che il concorrente si impegna a conseguire, evidenziando le particolari condizioni favorevoli o capacità di attrarre l’utenza che possono determinare il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
− la tipologia e quantità di traffico che il concorrente intende acquisire annualmente, specificando, in particolare, la classe delle unità cui il concorrente intende rivolgersi, evidenziando la percentuale di tale traffico nel primo quinquennio e nelle condizioni a regime. Si evidenzia che l’Ente ha previsto che vengano realizzati ormeggi per navi da diporto di grandi dimensioni purchè compatibili con le caratteristiche degli specchi acquei. Pertanto nell’attribuire i punteggi la commissione terrà conto delle proposte che prevedano la presenza di un maggior numero di dette unità;
− l’attività di promozione dello scalo cagliaritano, fra cui partecipazioni a fiere e/o eventi del settore, meeting, eventi promozionali, advertising, attività e strumenti di comunicazione, etc.
Proposta progettuale di organizzazione dell’attività – max 20 punti
II documento, costituito da max 20 cartelle e max 3 elaborati formato A1, dovrà evidenziare:
− tipologia e qualità dei servizi che intende svolgere per la gestione efficiente degli ormeggi e della struttura e per la fruizione turistica e cittadina della zona;
− ricaduta occupazionale, con indicazione, in particolare, dell’organico medio annuo, distinto per funzioni, in part-time e full-time, con indicazione delle professionalità dei singoli operatori;
Progetto degli interventi – max punti 20
Il progetto, a firma di un professionista abilitato, costituito da max 30 cartelle e n. 12 elaborati formato A1 concernente:
− gli interventi di adeguamento per le funzioni previste che il concorrente si impegna a realizzare inizialmente e durante il periodo della concessione; dovranno essere indicati i miglioramenti funzionali ed estetici della struttura per le funzioni previste, evidenziando, inoltre, l’eventuale pregio degli arredi interni ed esterni;
− il programma degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni demaniali in concessione;
− le caratteristiche tecniche delle soluzioni che il concorrente intende adottare per garantire l’ormeggio in sicurezza e l’adozione ed il rispetto delle misure di security;
− la sistemazione delle aree di banchina, ivi compresi gli impianti per i punti di ormeggio, con indicazione di particolari soluzioni qualificanti dal punto di vista funzionale, architettonico ed estetico e con particolare riguardo agli elementi di separazione tra le aree in concessione e le aree ad uso pubblico;
− ubicazione e caratteristiche dei depositi di raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dalle unità che vi approdano, che dovranno essere realizzate mediante idonea struttura di pregevole valore estetico, ovvero delle soluzioni alternative che si intende adottare per il ritiro e lo stoccaggio dei rifiuti in conformità alla normativa vigente;
Verranno prese in considerazione, ai fini dell’attribuzione del punteggio, proposte che prevedano interventi migliorativi sotto il profilo impiantistico, di arredo urbano o comunque di miglioramento delle aree del Molo Ichnusa.
Resta inteso che gli interventi eventualmente necessari per la realizzazione del progetto presentato in sede di gara sono ad esclusivi cura e carico del concessionario e non potranno comportare riduzioni del canone concessorio.
Busta C – Offerta economica
La busta C, chiusa e sulla quale il concorrente appone la scritta “busta C - offerta economica” deve contenere il canone offerto, da presentarsi utilizzando l’Allegato B allegato al presente disciplinare, da bollare ai sensi di legge.
Il richiedente dovrà tener conto della fattibilità economica dell’attività. A tal fine, dovrà dichiarare di aver effettuato uno studio di fattibilità tecnico-economico e di aver valutato remunerativa l’offerta in funzione
dell’investimento iniziale, dei costi e dei ricavi di gestione e di tutti gli elementi che possano influire sulla medesima.
Busta D - Eventuale
Documentazione ex art. 38, c. 2 D.Lg.vo 163/06.
Ai sensi dell’articolo 38, comma 2, del D.lgs n. 163/06, come modificato dall’articolo 3, comma 3 del D.L. 135/09, nel caso di situazione di controllo ex articolo 2359 del codice civile o in presenza di una qualsiasi relazione anche di fatto con altro partecipante alla medesima procedura, dovrà essere inserita nel plico una quarta busta interna contenente i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo e/o la relazione di fatto non ha influito sulla formulazione dell’offerta, con elencazione dei documenti medesimi ed allegazione di una copia di un valido documento di identità personale del soggetto che sottoscrive la citata elencazione.
SEZ. VI PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Art. 21 – Aggiudicazione
La commissione incaricata dell’esame delle offerte verrà nominata ai sensi dell’art. 84 del D.lgs. 163/06. Essa verrà, pertanto, costituita dopo che sarà scaduto il termine per la presentazione dell’offerta.
La commissione all’uopo costituita procede, nella seduta pubblica che si terrà alle ore 10,00 del giorno 04/12/2013, presso gli uffici di Xxx Xxxx xx Xxxxxxx x. 0, a verificare la regolarità formale dei plichi, la completezza, la correttezza e la regolarità della documentazione amministrativa inserita nella busta A e, quindi, la sussistenza dei requisiti ed il rispetto delle condizioni di partecipazione secondo quanto previsto dalla vigente normativa e dal presente disciplinare. Nel caso in cui dette verifiche e controlli diano esito negativo si procede all’esclusione del concorrente di cui trattasi ed agli altri adempimenti di legge.
Qualora, per motivi di forza maggiore, la prima seduta non possa svolgersi nella data sopraindicata, l’Ente provvederà a darne comunicazione sul proprio sito istituzionale nonché mediante fax ai singoli concorrenti.
Successivamente, sempre in seduta pubblica, la commissione apre la busta contenente l’offerta tecnica elencando il contenuto della medesima.
La commissione giudicatrice procede, in una o più sedute riservate, alla valutazione della documentazione contenuta nella busta “B – Offerta tecnica” ai fini dell’attribuzione del punteggio.
La commissione giudicatrice, in seduta pubblica - la cui ora e data sono comunicate, con almeno 2 giorni di anticipo, tramite inserimento di avviso sul sito web della Amministrazione aggiudicatrice, dopo aver dato lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, apre la busta “C- Offerta economica”, contenente le offerte economiche presentate dai concorrenti, procede all’attribuzione del punteggio e a redigere la graduatoria finale delle offerte.
A parità di valutazione complessiva, l’aggiudicazione sarà effettuata al soggetto che abbia conseguito il maggior punteggio relativamente all’offerta tecnica; in caso di parità anche sull’offerta tecnica si procederà mediante sorteggio.
Nella valutazione delle offerte, la commissione giudicatrice procede esaminandole sulla base degli elementi di seguito indicati e ne effettua una graduatoria, assegnando a ciascuno di detti elementi un punteggio nei limiti massimi qui indicati:
A) - 70 (settanta) punti alla parte tecnico-operativa dell’offerta
Previsioni di sviluppo dell’attività max 30 punti
Progetto di organizzazione dell’attività max 20 punti
Progetto degli interventi max 20 punti
L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata sommando i punteggi ottenuti per ogni elemento dal singolo concorrente. Sarà ritenuta economicamente più vantaggiosa l’offerta che avrà ottenuto il punteggio totale più alto, determinato dalla commissione - nominata con le modalità previste dall’art. 84 D.Lgs 163/06 – con la seguente formula:
n
C(a) = ∑ [ Wi * V(a)i ]
1
dove:
− C(a) è l’indice di valutazione dell’offerta (a);
− n è il numero totale dei requisiti;
- Wi è il peso o punteggio attribuito al requisito (i);
− V(a)i è il coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
− ∑n è il simbolo di Sommatoria.
I singoli coefficienti V(a)i sono determinati:
a) per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti dai singoli commissari mediante il “confronto a coppie” con impiego della tabella triangolare, ove con le lettere A , B , C , D , E , F , ... N sono rappresentate le offerte, elemento per elemento, di ogni concorrente. La tabella contiene tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra tutte le offerte prese a due a due.
Ogni commissario valuta quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire. Inoltre, tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l'altro può essere più o meno forte, attribuisce un punteggio che varia da 1 (parità), a 2 (preferenza minima), a 3 (preferenza piccola), a 4 (preferenza media), a 5 (preferenza grande), a 6 (preferenza massima). In caso di incertezza di valutazione sono attribuiti punteggi intermedi.
In ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all'elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza, ed in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe.
Una volta terminato il confronto delle coppie, si sommano i punti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari. Tali somme provvisorie vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate.
X X X X X X
X x x
x -x
-x -x -x
+ +- + + + + -+ -
Preferenza massima = 6 B+------+------+------+------+------+------
Preferenza grande = 5 C+------+------+------+------+------
Preferenza media = 4 D+------+------+------+------
Preferenza piccola = 3 E+------+------+------
Preferenza minima = 2 ....+------+------
Parità = 1 N-I+------
Il metodo del confronto a coppia dovrà essere applicato a ciascuno dei sottopesi indicati ai precedenti punti. Qualora il numero delle offerte sia inferiore a tre, i coefficienti saranno determinati sulla base della media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.
B) - 30 (trenta ) punti all’offerta economica.
Il punteggio all’offerta economica verrà attribuito attraverso la seguente formula:
R = (Ri / Rmax) x 30
dove:
− R è il punteggio conseguito dal concorrente i–esimo;
− Ri è il rialzo percentuale contenuto nell’offerta economica del concorrente i–esimo;
− Rmax è il rialzo percentuale massimo formulato in sede di gara dai concorrenti.
A parità di valutazione complessiva, la posizione in graduatoria sarà stabilita mediante sorteggio.
L’offerta è vincolante per il periodo di 210 gg. a decorrere dalla scadenza di presentazione come sopra indicato.
Si procede all’aggiudicazione anche se, al termine della procedura di gara, vi sia in presenza di una sola offerta valida, purché congrua e conveniente.
I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla Amministrazione aggiudicatrice la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.
Conclusa la procedura di gara con l’individuazione del miglior offerente e la dichiarazione a suo favore dell’aggiudicazione provvisoria si procede all’aggiudicazione definitiva ed al rilascio della concessione entro i successivi 90 giorni, salvi i controlli e le verifiche di legge.
Ai fini del rilascio del provvedimento di concessione, l’aggiudicatario deve consegnare cauzioni e polizze assicurative e, ove non già prodotti in sede di gara, copia degli atti e dei documenti necessari al rilascio del provvedimento di concessione.
In particolare, il concessionario deve presentare la garanzia ex art. 17 del Regolamento al Codice della Navigazione; in difetto, l’Autorità Portuale dichiara la decadenza dalla aggiudicazione e provvede ad escutere la garanzia a corredo dell’offerta, salvo il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno – e le altre polizze assicurative di cui sopra.
E’ fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi previsti ed alle condizioni stabilite dalle normative vigenti, ivi comprese quelle in materia antimafia. L’Autorità Portuale a suo insindacabile giudizio può sia non effettuare o sospendere la gara, che ritirarla, revocarla o annullarla, dopo la sua indizione e/o effettuazione.
L’Autorità Portuale si riserva inoltre la facoltà di non dar corso all’aggiudicazione provvisoria o definitiva, di procedere al suo ritiro, revoca o annullamento, così come di non procedere al rilascio della concessione, senza che il concorrente/aggiudicatario abbia nulla a pretendere.
Art. 22 - Altre prescrizioni
Sono ammessi ad assistere alle sedute pubbliche di gara i legali rappresentanti delle imprese partecipanti, ovvero soggetti – uno per ogni concorrente – muniti di delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. I concorrenti vengono preavvisati della data della seduta pubblica in cui si procede all’apertura dell’offerta economica. I lavori della Commissione possono essere differiti, rinviati e/o aggiornati a giorni successivi.
A insindacabile giudizio della Commissione di gara, della Commissione Giudicatrice o dell’Autorità Portuale e nel rispetto del principio di par condicio tra tutti i concorrenti, possono essere richiesti, anche entro un termine perentorio ed a pena di esclusione, integrazioni, chiarimenti o precisazioni in merito ai documenti ed alle dichiarazioni presentati in sede di gara, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli artt. 46 del d.lgs. n. 163/06, 6 e 18 della L. 241/1990 e s.m.i., e art. 71 c. 3 del d.P.R. 445/00.
L’accesso agli atti di gara è disciplinato dall’art. 13 d.lgs. n. 163/06. Qualora richiesti, i concorrenti indicano, motivandolo e comprovandolo, quali documenti non possono essere forniti al richiedente l’accesso per ragioni di segretezza tecnica e/o commerciale.
Le autocertificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata. Gli importi dichiarati devono essere espressi in Euro.
La Amministrazione aggiudicatrice si riserva le facoltà di cui all’art. 140 del d.lgs. n. 163/06.
Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 51 e 116 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. in quanto compatibili.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 d.lgs. n. 196/03, si informa che i dati personali raccolti nell’ambito della presente procedura vengono trattati per i soli fini attinenti alla partecipazione alla presente gara e la conclusione/esecuzione del relativo contratto. Il trattamento avviene attraverso mezzi cartacei ed informatici, nell’assoluto rispetto della normativa in materia di privacy e nei limiti di quanto strettamente necessario alle finalità perseguite nella presente procedura, salvo in ogni caso per l’interessato i diritti di cui agli artt. 7 e seguenti D.lgs. n. 196/03.
Tutti i dati richiesti devono essere obbligatoriamente forniti dal concorrente; in difetto, si può determinare l’impossibilità per questa Amministrazione di dar corso alla valutazione dell’offerta presentata e/o alla conclusione del contratto e/o all’esecuzione del rapporto da esso contratto nascente.
I dati così raccolti sono comunicati esclusivamente ai responsabili ed agli incaricati al trattamento di questa Amministrazione, solo per fini strettamente necessari al presente procedimento, salvo i casi di procedimenti giudiziari o amministrativi. Titolare del trattamento è l’Autorità Portuale di Cagliari.
Responsabile del Trattamento dei dati è il Responsabile del procedimento. Incaricati sono i componenti la Commissione di gara e la Commissione Giudicatrice e gli organi/dipendenti dell’Autorità Portuale, secondo e nei limiti di quanto previsto dai rispettivi compiti e funzioni.
L’aggiudicatario deve presentarsi, alla data fissata da questa Autorità Portuale, per il rilascio della
concessione munito inoltre di attestazione di versamento della garanzia fideiussoria di esecuzione.
Art. 23 – Stipula del contratto
L’atto concessorio potrà essere stipulato solo successivamente all’ottenimento, da parte della competente Autorità statale, dell’autorizzazione allo svolgimento delle attività di cui all’art. 1 nell’ambito demaniale individuato quale zona C del Piano Regolatore Portuale. A tal fine, l’Autorità Portuale ha già avviato la relativa procedura che si prevede possano concludersi entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del bando di gara. Resta inteso che, ai fini della stipula della concessione, l’aggiudicatario dovrà presentare i documenti richiesti nel presente disciplinare.
Art. 24 - Esecuzione del contratto
L’Autorità Portuale procederà a verificare l’esecuzione delle prestazioni contrattuali sotto il profilo tecnico- funzionale e del raggiungimento degli obiettivi di traffico, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni della concessione e dell’offerta presentata in sede di gara.
Ai fini della valutazione del raggiungimento degli obiettivi prefissati nell’offerta tecnica, il concessionario dovrà produrre, entro il 30 gennaio di ogni anno, una relazione dettagliata circa l’attività svolta nell’annualità precedente.
In caso di mancata realizzazione di quanto indicato nell’offerta tecnica, l’Autorità Portuale provvederà a diffidare il concessionario, assegnando un congruo termine per conformarsi agli obblighi assunti, fermo restando che, in difetto, si procederà, in conformità alle disposizioni di cui alla legge 241/90, ad avviare la procedura di cui all’articolo 47 del Codice della Navigazione.
In particolare, l’Ente procederà alla dichiarazione di decadenza nei seguenti casi:
1) mancata realizzazione delle previsioni di sviluppo dell’attività e, in particolare, volumi di traffico inferiori mediamente del 30% rispetto a quanto previsto nell’offerta tecnica e per un periodo superiore a due anni continuativi;
2) mancata realizzazione della proposta progettuale;
3) mancata realizzazione del progetto di organizzazione.
La destinazione dei locali della struttura polifunzionale per attività, anche in parte, difformi da quelle previste nell’atto concessorio, l’affidamento a terzi dell’attività principale (gestione degli ormeggi e della struttura polifunzionale), fatti salvi gli affidamenti di cui agli artt. 6 e 7 è causa di decadenza della concessione.
Art. 25 - Possibilità di ricorrere al finanziamento o/investimento Xxxxxxx
Il meccanismo XXXXXXX - creato dalla Commissione europea (“CE”) e dalla Banca Europea per gli investimenti (“BEI”), per promuovere l’utilizzo rotativo dei Fondi Europei destinati a progetti di sviluppo urbano, favorendo la creazione di partenariati pubblico privati (“PPP”) - prevede che le risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (“FESR”) vengano inserite in Fondi di Sviluppo Urbano, per essere successivamente veicolate su progetti inseriti all’interno dei Piani Integrati di Sviluppo Urbano (”PISU”) di natura comunale/sovracomunale.
L’iniziativa XXXXXXX è stata formalmente avviata in Sardegna il 20 luglio 2011 con la sottoscrizione da parte della BEI e dell’Amministrazione Regionale Sarda di un Accordo di Finanziamento avente ad oggetto la creazione di un Fondo di Partecipazione XXXXXXX regionale (il “FP”), affidato alla gestione e amministrazione della BEI, all’interno della quale assume la forma di “patrimonio separato”.
A seguito di gara, pubblicata da BEI il giorno 4 ottobre 2011, avente ad oggetto la selezione di un gestore qualificato del Fondo di Sviluppo Urbano (lotto 1), è risultato aggiudicatario il raggruppamento composto da Banco di Sardegna S.p.A e Sinloc S.p.A. (il “FSU”), il quale ha siglato con la BEI un accordo relativo alla gestione e all’erogazione dei finanziamenti e investimenti, nell’ambito dell’iniziativa XXXXXXX (le “Risorse XXXXXXX”) per investimenti sostenibili, in progetti di sviluppo urbano nella Regione Sardegna, che presentino determinati requisiti di ammissibilità (l’“Accordo Operativo”).
Il soggetto che si aggiudicherà la procedura di gara in oggetto avrà la possibilità di fare richiesta di accesso alla Risorse XXXXXXX, che potranno avere la forma di finanziamento e/o di investimento nel capitale di rischio, fermo restando che l’erogazione delle stesse sarà condizionata alla capacità dell’aggiudicatario e del progetto oggetto dell’offerta risultata vincitrice di soddisfare modalità, condizioni e requisiti di bancabilità stabiliti dal FSU nonché i principi di eleggibilità sanciti dalla regolamentazione europea e regionale in relazione alla concessione delle Risorse XXXXXXX.
La vincolatività dell’offerta dei concorrenti e l’aggiudicazione non sono condizionate all’ottenimento delle Risorse XXXXXXX, con la conseguenza che né l’Autorità Portuale né il FSU assumono alcun obbligo e/o impegno in relazione alla concessione e/o erogazione delle Risorse XXXXXXX.
Art. 26 - Informazioni complementari
Tutte le autorizzazioni necessarie ai sensi della normativa vigente per lo svolgimento dell’attività oggetto di concessione, dovranno essere acquisite a cura e spese del concessionario. Il pagamento del canone offerto non potrà in alcun caso essere subordinato all’ottenimento delle suddette autorizzazioni.
Il Concessionario, avuta perfetta conoscenza di tutta la documentazione relativa, dovrà provvedere, a proprie cura e spese e per tutta la durata della concessione, alla perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere, anche osservando le prescrizioni che, all’occorrenza, fossero dettate dall’Autorità Portuale, ritenute indispensabili per l’agibilità e la sicurezza del bene demaniale, nonché per la conservazione e tutela del pubblico demanio. In caso di mancata o inefficiente manutenzione, l’Autorità Portuale, qualora non preferisca applicare l’art. 47 del Codice della Navigazione, potrà - dopo opportuna diffida, con fissazione del termine per l’esecuzione dei lavori, che saranno dettagliatamente indicati, in caso di inadempienza - provvedere d’ufficio, a spese del concessionario, all’esecuzione dei lavori suindicati, con facoltà di rivalersi sulla cauzione, fermo restando l’obbligo del concessionario per le spese eccedenti.
Sono, inoltre, a carico dell’aggiudicatario tutte le spese inerenti al rilascio della concessione ed agli oneri fiscali conseguenti, nonché le eventuali imposte o tributi, anche futuri, concernenti i beni oggetto della concessione.
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente dell’Area Tecnica dell’Autorità Portuale - Xxx. Xxxxxx Xxxxxx.
Ulteriori informazioni circa i documenti relativi alla presente procedura possono essere richieste all’indirizzo della stazione appaltante, oppure a mezzo fax al numero 000-00000000. I chiarimenti dell'Amministrazione sono effettuati con gli stessi mezzi.
Il bando è stato trasmesso alla GUE in data 11.09.2013.
Cagliari, 11.09.2013
Il Responsabile del Procedimento Xxx. Xxxxxx Xxxxxx
Allegati:
ALLEGATO N. 1 - PLANIMETRIA GENERALE ALLEGATO N. 2 - RILIEVI BATIMETRICI
ALLEGATI N. 3A e 3B - PLANIMETRIE STRUTTURA POLIFUNZIONALE
ALLEGATI N. 4A e 4B - PLANIMETRIE LOCALI DESTINATI A PUBBLICI ESERCIZI NELLA STRUTTURA POLIFUNZIONALE ALLEGATI N. 5A e 5B - STUDI METEOMARINI
ALLEGATO N. 6 – STUDIO DI NAVIGABILITA’
ALLEGATO N. 7 – CONDIZIONI DI COSTITUZIONE CAUZIONE DEFINITIVA EX ART. 17 R.C.N. ALLEGATO N. 8 – CONDIZIONI DI COSTITUZIONE POLIZZA ASSICURATIVA PERTINENZE DEMANIALI
Modello A – Dichiarazione di partecipazione di presa d’atto e d’impegno e possesso requisiti di partecipazione Modello B – Modello di Offerta
SCHEMA DI CONCESSIONE