VERBALE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
Prot n. 991 del 30/04/2020
PROGRAMMA ERASMUS+
Bando di selezione degli studenti in mobilità per fini di studio a.a. 2020/2021 Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale
VERBALE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
Essendo il giorno 27/04/2020 scaduto il termine per la presentazione di eventuali istanze di revisione relative al bando in epigrafe, il giorno 28/04/2020 alle ore 15,00 si è riunita in modalità telematica la Commissione di valutazione, per l’esame delle istanze pervenute.
La Commissione è così composta:
- Xxxx. Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, Coordinatore Accademico per la Mobilità Internazionale
- Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, membro della Commissione
- Xxxxxxxxx Xxxxxx, rappresentante degli studenti presso la Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale.
Sono pervenute n. 5 istanze di revisione
Lo studente matr. 1791708 dichiara di aver presentato una proposta di learning agreement per la sede VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL (B BRUSSEL 01, area 071), ma di essere stato inserito nella graduatoria relativa alla sede UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES - CIVIS - Ecole Polytechnique de Bruxelles (B BRUXEL04-C, area 071) e chiede pertanto di essere dichiarato vincitore presso VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL (B BRUSSEL 01, area 071).
La Commissione, riesaminata la documentazione, rettifica l’errore e modifica di conseguenza le graduatorie delle sedi sopra citate.
Lo studente matr. 1917187 chiede la revisione della propria graduatoria per la sede UNIVERSITEIT TWENTE (NL ENSCHED01, area 0713).
La Commissione, riesaminata la documentazione, accerta un errore relativo alla assegnazione al candidato del punteggio relativo ai crediti maturati. Di conseguenza, la Commissione rettifica l’errore e modifica di conseguenza le graduatorie.
Lo studente matr. 1878586 chiede la revisione dei punteggi a lui assegnati relativamente alla media, ai crediti maturati ed alla conoscenza linguistica.
La Commissione, riesaminata la documentazione, accerta un errore relativo alla assegnazione al candidato del punteggio relativo alla conoscenza linguistica e conferma che i punteggi relativi agli altri criteri sono esatti. Di conseguenza, la Commissione rettifica l’errore e modifica il punteggio assegnato al candidato.
La studentessa matr. 1849429 presenta istanza avverso la sua esclusione per non aver allegato alla domanda il modulo di autocertificazione richiesto.
Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Ufficio Erasmus
Xxx Xxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx
T (x00) 00 0000 0000 F (x00) 00 0000 0000
- In primo luogo, la studentessa fa riferimento al paragrafo 2.3 del bando, punti 2 e 3 che recita (in particolare al punto 3): “È consentito allo studente integrare il modulo di autocertificazione, di cui all’art. 6.2, con gli esami verbalizzati ma non ancora certificati”. Dichiarando di non avere nel suo curriculum, alla data della domanda, esami verbalizzati ma non certificati, la studentessa “in buona fede ha ritenuto di non essere tenuta a presentare la relativa autocertificazione”. A tale proposito, la Commissione rileva che il bando ai punti indicati indica la possibilità di integrare gli esami, non quella di tralasciare la presentazione del modulo di autocertificazione. Xxxx, al punto 6.2 lo stesso bando indica il modulo di autocertificazione come “parte integrante della candidatura” e specifica: “Il mancato caricamento dei documenti obbligatori entro il termine indicato, nonché la mancata veridicità delle informazioni autocertificate o dichiarate, costituiranno motivo di esclusione”.
- In secondo luogo, la studentessa si appella “all’art. 18, comma 2, legge n. 241/1990, secondo cui le Amministrazioni procedenti acquisiscono d’ufficio i documenti istruttori di cui siano già in possesso”.
A tale proposito la Commissione rileva che l’art 18, comma 2, legge n. 241/1990 recita esattamente: “Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.” La Commissione, riesaminata la documentazione, nota che la candidata non ha presentato alcuna dichiarazione al fine di avvalersi di tale opportunità.
- Infine, la candidata sostiene che “l’Amministrazione avrebbe comunque dovuto procedere al cd. “soccorso istruttorio”, previsto in via generale dall’art. 6, comma 1, lett. b) della legge n. 241/1990, chiedendo l’integrazione della istanza relativamente alle parti risultanti incomplete”.
La Commissione rileva che la lettera in questione recita : “…In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali”. La Commissione, notando che non si fa alcun riferimento al caso di documentazione del tutto assente pur se richiesta obbligatoriamente dal bando, ritiene che tale previsione non possa essere invocata nel caso in questione. Tale decisione della Commissione è supportata dalla stessa sentenza 3659/2020 TAR Lazio, sez. III-ter, punto 6.3, invocata dalla candidata, con particolare riferimento alle parti di seguito sottolineate:
6.3. Tale conclusione è confortata dalla giurisprudenza formatasi sull’argomento, secondo la quale: “nelle procedure comparative e di massa, caratterizzate dalla presenza di un elevato numero di partecipanti, il ricorso al c.d. soccorso istruttorio, previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b), l. n. 241 del 1990, non si giustifica nei casi in cui confligge con il principio generale dell'autoresponsabilità dei partecipanti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione; in sostanza, il principio del c.d. soccorso istruttorio non è applicabile nei casi di omissioni di documenti o inadempimenti procedimentali richiesti a pena di esclusione dalla lex specialis (specie, se si è in presenza di una clausola univoca), dato
che la sanzione scaturisce automaticamente dalla scelta operata a monte e, conseguentemente, l'integrazione si risolverebbe in un effettivo vulnus del principio di parità di trattamento.”
Pertanto, alla luce di quanto sopra dedotto, la Commissione ritiene di non poter accogliere l’istanza della studentessa matr. 1849429.
In aggiunta, la Commissione sottolinea che tutti i posti residui verranno resi disponibili per un secondo bando (cosiddetto “sedi residue”) che verrà pubblicato non appena saranno concluse le procedure di assegnazione delle borse del presente bando.
Lo studente matr. 1635256 presenta istanza avverso la sua esclusione per non aver allegato alla domanda il modulo di autocertificazione richiesto.
Considerato che il caso in questione è identico a quello della studentessa matr. 1849429, la Commissione ritiene di non poter accogliere l’istanza del candidato.
Avendo esaminato tutte e 5 le istanze ricevute, la Commissione procede quindi a stilare le graduatorie definitive risultanti, suddivise per ciascuna sede ed il conseguente elenco degli studenti assegnatari di sede, riportato in allegato 1, che costituisce parte integrante del presente verbale.
Al termine della procedura, la Commissione rileva i seguenti dati:
Totale delle candidature inserite online 204
Totale degli studenti idonei all'attribuzione di una sede 147
Totale degli studenti non idonei (per i motivi sopra elencati) 57
Totale degli idonei assegnatari di una sede 125
Totale degli idonei non assegnatari di una sede 22
Le graduatorie definitive saranno pubblicate al link xxxxx://xxx.xxxxxxx0.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxx_xxxx/000000
I vincitori dovranno accettare la mobilità assegnata entro i successivi 7 giorni di calendario dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva.
Alle ore 18,00 la Commissione scioglie la riunione. Roma, 28/04/2020
- xxxx. Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx (x.xx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx)
- xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx (x.xx Xxxxxx Xxxxxxxx)
- Xxxxxxxxx Xxxxxx (x.xx Xxxxxxxxx Xxxxxx)
Allegati:
- Allegato 1: Elenco degli studenti assegnatari di sede
- Allegato 2 (riservato agli atti – da non pubblicare): Dichiarazione di accettazione del commissario Xxxxxxxxx Xxxxxx