Contract
xxxxxx xxx` generale, per tutti, XXXXX, Il contratto, nel Trattato Iudica-Xxxxx, Xxxxxxx`, 2011, 956, e XXXXXX, Diritto civile, 5, La responsabilita`, Xxxxxxx`, 1994, 397. Cautamente favorevole ad una eccezione di risolubilita` per eccessiva onerosita`, e` CATAUDELLA, I contratti. Parte generale, Xxxxxxxxxxxx, 2009, 310. Sull’eccezione di risoluzione in generale, con rilievi che portano ad escluderne l’ammissibilita` per la (pur non trattata) ec- cessiva onerosita` sopravvenuta, il riferimento e` XXXXX, Le azioni di impugnativa negoziale. Contributo allo studio della tutela costitutiva, Xxxxxxx`, 1998, 305 ss. Xxxx’ecce- zione di inadempimento quale ‘‘legittima difesa contrat- tuale’’ e in rapporto con il rimedio risolutorio, si v.
A.M. XXXXXXXXX, Le autodifese contrattuali, nel Com- mentario Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx`, 2011, sub artt. 1460-1462, 19 ss. Pone ordine tra ‘‘eccezione di inadempimento’’, ‘‘domanda riconvenzionale di risoluzione’’ ed ‘‘eccezio- ne di risoluzione’’, X. XXXXXXXXX, Domanda di risoluzio- ne per inadempimento e ‘‘sfida processuale all’ultimo san- gue’’, in Giur. it., 2018, I, 52 ss.
Circa l’incidenza che la disciplina prevista dal Codice di rito ha avuto sulla configurabilita` di un ‘eccezione di eccessiva onerosita` chiarissimo (seppure in relazione a norme processuali non piu` vigenti) e` SACCO, in SAC- CO-DE NOVA, Il contratto, Utet, 2016, 1703 e gia` BO- SELLI, Se l’‘‘eccessiva onerosita`’’ della prestazione, cit., 71. Le ragioni storiche del rimedio di cui all’art. 1467 cod. civ., anche in confronto con la precedente espe- rienza del d. lgt. 27.5.1915, n. 739, si ritrovano, ex multis, in OSTI, voce ‘‘Clausola ‘‘rebus sic stantibus’’’’, nel Noviss. Digesto it., III, Xxxx, 1959, 353 ss. e in BRACCIANTI, Degli effetti dell’eccessiva onerosita` soprav-
veniente nei contratti, Xxxxxxx`, 1946, 46 ss.
Sulla risoluzione per eccessiva onerosita` nel periodo ‘‘critico’’ degli anni Settanta, x. XXXXX, Impossibilita` so- pravvenuta, eccessiva onerosita` della prestazione e ‘‘frustra- tion of contract’’. (In margine ad un ‘‘caso di Suez’’), in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1973, 1239 ss. e X. XXXXXX, Il comportamento del debitore nella dinamica della risoluzione per eccessiva onerosita`, in Riv. dir. civ., 1976, I, 333 ss.
2. L’inadempimento ‘‘indotto’’ dall’eccessiva onerosita` sopravvenuta: il ruolo della buona fede.
A chiarire che ‘‘il riconoscimento dell’eccessiva onero- sita` puo` essere portato ad argomento per la dimostrazione dell’incolpevolezza dell’inadempimento’’, purche´ il debito- re si comporti ‘‘con piena osservanza di quegli obblighi di correttezza e di buona fede, che la legge impone nell’ese- cuzione dei contratti’’ e` MIRABELLI, Eccessiva onerosita` e inadempimento, in Riv. dir. comm., 1953, II, 84, anche in ID., Dei contratti in generale, nel Commentario del codice civile, Libro IV, t. II, Utet, 1980, 660-661. Nello stesso senso anche X. XXXXXXXXXXXX, Contratti in generale, nel Trattato di diritto civile, diretto da GROSSO e XXXXXXX XXXXXXXXXX, Vallardi, 1977, 292 s.
Sulla condotta del debitore vittima di sopravvenienza, oltre a X. XXXXXX, Il comportamento del debitore, cit., passim, si era gia` espresso in termini di spiccato favor, FISSOTTI, Risoluzione del contratto per eccessiva onerosita` e inadempimento del debitore, in Riv. dir. comm., 1957, I, 102 ss. Per l’evoluzione della giurisprudenza sul punto x. XXXXXXX, L’istituto della risoluzione per eccessiva onerosita` sopravvenuta della prestazione nei piu` recenti orientamenti giurisprudenziali, in questa Rivista, 1996, II, 23 ss. e MA- CARIO, Le sopravvenienze, nel Trattato del contratto, diret- to da ROPPO, Rimedi – 2, Xxxxxxxxxxxx, 2006, 653-657.
Sostengono che il debitore possa tutelare le sue ra- gioni agendo ex art. 700 cod. proc. civ. fintantoche´ non domandi la risoluzione per eccessiva onerosita` X. XXXXXXXXX, L’eccessiva onerosita` sopravvenuta, nel Trat- tato di diritto privato, diretto da XXXXXXX, Xxxxxxxxxxxx, 2012, 72, e gia` BRACCIANTI, Degli effetti della eccessiva onerosita` sopravveniente nei contratti, cit., 83 s. Contra, XXXXXXXXX, Onerosita` eccessiva, cit., 170.
3. Eccessiva onerosita` sopravvenuta e risoluzione per inadempimento.
Sul diverso operare dell’eccessiva onerosita` a seconda che il creditore domandi l’esecuzione o la risoluzione del contratto per inadempimento v. la ricostruzione sche- matica di XX XXXXXXX, Xxxxxxx o ritardato adempimento del contratto, cit., 770 s., ripresa da ANG. XXXXXX, Del- l’eccessiva onerosita`, nel Commentario Scialoja-Branca, Za- nichelli-Foro it., 2010, sub art. 1467, 379-383.
■ Notaio
CASS. CIV., II sez., ord. 15.11.2017, n. 27099 – XXXXXXXXXX Presidente – XXXXXXXX Xxxxxxxxx – CELESTE
P.M. – B.B. (avv.xx Xxxxxxxx e Xxxxx) – Consiglio Notarile di Milano (avv.ti Giorgianni, Xxxxx e Danovi) – Trasmette gli atti alla Corte costituzionale
NOTAIO – SANZIONI DISCIPLINARI – ART. 147 L. NOT. – DUPLICE CONDANNA ALLA SOSPENSIONE – ULTE- RIORE VIOLAZIONE DELL’ART. 147 L. NOT. – CONSEGUENZA – DESTITUZIONE – AUTOMATISMO SANZIONATO- RIO – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 COST. – QUESTIONE DI LEGITTIMITA` COSTITUZIONALE – RILEVANZA E NON MANIFESTA INFONDATEZZA (Cost., artt. 3, 24; l. 16.2.1913, n. 89, art. 147, comma 2º)
E` rilevante e non manifestamente infondata – in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. – la questione di legittimita` costituzionale dell’art. 147, comma 2º, della l. n. 89 del 1913 – nella parte in cui prevede la sanzione disciplinare della destituzione del notaio ogni qual volta questi, dopo essere stato condannato per due volte alla sospensione per violazione del medesimo art. 147, violi nuovamente la medesima disposizione nei dieci anni successivi.
dal testo:
Il fatto. 1. La notaio B.B., esercente in (Omissis), fu sot- toposta a procedimento disciplinare su richiesta del Consi- glio Notarile di Milano e, con decisione n. 144 del 2015 della Commissione amministrativa regionale di disciplina (CO.RE.DI.) della Lombardia, fu condannata alla sanzione disciplinare della destituzione.
Era avvenuto che, in vari esposti pervenuti al Consiglio Notarile di Milano, diversi clienti del notaio avevano la- mentato che quest’ultima, quale sostituto di imposta, non aveva versato all’erario le somme trattenute – in occasione degli atti da lei rogati – ai fini del pagamento delle imposte indirette, cosicche´ l’Agenzia delle Entrate aveva richiesto ai clienti della medesima di versare le imposte de quibus.
Per fatti analoghi la notaio B. era stata gia` sottoposta per due volte a procedimento disciplinare dinanzi alla CO.RE.- DI. della Lombardia ed era stata condannata, con decisione
n. 100 del 2012, alla sanzione di mesi due di sospensione e, con decisione n. 120 del 2013, alla sanzione di un anno di sospensione.
2. – Avverso la decisione della Commissione amministra- tiva regionale di disciplina della Lombardia, l’incolpata pro- pose reclamo alla Corte di Appello di Milano, che, con ordinanza del 12.7.2016, rigetto` il gravame.
3. – Per la cassazione di tale ordinanza ha proposto ricorso
B.B. sulla base di sei motivi.
Ha resistito con controricorso il Consiglio Notarile di Milano, che ha proposto altres`ı ricorso incidentale condi- zionato affidato ad un motivo.
Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Milano e il Procuratore della Repubblica presso il locale Tribunale sono rimasti intimati.
La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
I motivi. Col ricorso la notaio X. xxxxxxx, tra le altre doglianze, la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360, n. 3, c.p.c.), nonche´ il vizio di motiva- zione del provvedimento impugnato (ex art. 360, n. 5, c.p.c.), per avere la Corte di Appello ritenuto che l’art. 147, comma 2, dell’ordinamento del notariato imponga sempre la irrogazione della sanzione disciplinare della desti- tuzione qualora il notaio, dopo essere stato condannato per due volte alla sospensione per violazione del medesimo art. 147, violi nuovamente la medesima disposizione e per avere, altres`ı, ritenuto che l’irrogazione della destituzione non pos- sa essere esclusa dalla concessione delle attenuati generiche. Va premesso che l’art. 144, primo comma della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (‘‘Ordinamento del notariato e degli archivi notarili’’), come sostituito dall’art. 26 del d. lgs. 1º agosto 2006, n. 249, stabilisce: ‘‘Se nel fatto addebitato al notaio ricorrono circostanze attenuanti ovvero quando il notaio, dopo aver commesso l’infrazione, si e` adoperato per eliminare le conseguenze dannose della violazione o
ha riparato interamente il danno prodotto, la sanzione pe- cuniaria e` diminuita di un sesto e sono sostituiti l’avverti- mento alla censura, la sanzione pecuniaria, applicata nella misura prevista dall’art. 138-bis, comma 1, alla sospensione e la sospensione alla destituzione’’.
L’art. 147 dell’ordinamento del notariato, come sostituito dall’art. 30 del d. lgs. 1º agosto 2006, n. 249, stabilisce poi: ‘‘E` punito con la censura o con la sospensione fino ad un anno o, nei
casi piu` gravi, con la destituzione, il notaio che pone in essere una
delle seguenti condotte: a) compromette, in qualunque modo, con la propria condotta, nella vita pubblica o privata, la sua dignita` e reputazione o il decoro e prestigio della classe notarile; b) viola in modo non occasionale le norme deontologiche elaborate dal Consi- glio nazionale del notariato; c) fa illecita concorrenza ad altro notaio, con riduzioni di onorari, diritti o compensi, ovvero serven- dosi dell’opera di procacciatori di clienti, di richiami o di pubblicita` non consentiti dalle norme deontologiche, o di qualunque altro mezzo non confacente al decoro ed al prestigio della classe notarile. La destituzione e` sempre applicata se il notaio, dopo essere stato condannato per due volte alla sospensione per la violazione del presente articolo, vi contravviene nuovamente nei dieci anni
successivi all’ultima violazione’’.
Nel quadro del trattamento sanzionatorio previsto per il notaio che si renda responsabile di illecito disciplinare, puo` rilevarsi come la disposizione dell’art. 144 detti una norma di ‘‘carattere generale’’, che vale per tutti i casi in cui non venga altrimenti disposto; una norma in forza della quale, ogni volta che ricorrono circostanze attenuanti, deve appli- carsi una sanzione piu` lieve (nei termini previsti dalla stessa disposizione) rispetto a quella edittale.
Al contrario, l’art. 147, secondo comma, detta una norma di ‘‘carattere speciale’’ rispetto alla detta regola generale: essa, per gli illeciti disciplinari previsti dal primo comma della medesima disposizione, stabilisce che ‘‘La destituzione e` sempre applicata se il notaio, dopo essere stato condannato per due volte alla sospensione per la violazione del presente articolo, vi contrav- viene nuovamente nei dieci anni successivi all’ultima violazione’’. Cio` vuol dire che, in tale ipotesi, il trattamento sanzio- natorio e` insensibile alla eventuale ‘‘lievita`’’ in concreto del fatto costituente illecito disciplinare, essendo la sanzione prevista dalla legge in modo inderogabile, sulla base di
una presunzione iuris et de iure di gravita` del fatto.
In altre parole, in presenza della recidiva reiterata infra- decennale richiamata dall’art. 147, secondo xxxxx, della legge citata, va sempre applicata la sanzione della destitu- zione, non potendosi, pur quando ricorrano circostanze at- tenuanti, addivenirsi alla sostituzione della sanzione della destituzione con quella della sospensione.
Cos`ı configurata la disciplina legislativa, la Corte ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimita` costituzionale dell’art. 147, secondo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost.
E` costante, nella giurisprudenza costituzionale, la conside-
razione secondo cui l’art. 3 Cost. esige che la pena sia pro-
porzionata al disvalore del fatto illecito commesso, in modo che il sistema sanzionatorio adempia nel contempo sia alla funzione di difesa sociale sia a quella di tutela delle posizioni individuali. E la tutela del principio di proporzionalita`, nel campo del diritto penale, ha condotto a ‘‘negare legittimita` alle incriminazioni che, anche se presumibilmente idonee a raggiungere finalita` statuali di prevenzione, producono, at- traverso la pena, danni all’individuo (ai suoi diritti fonda- mentali) ed alla societa` sproporzionatamente maggiori dei vantaggi ottenuti (o da ottenere) da quest’ultima con la tutela dei beni e valori offesi dalle predette incriminazioni’’ (Corte cost., sentenze n. 341 del 1994 e n. 409 del 1989). In questa prospettiva, va ricordato anche l’art. 49, numero 3), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, e che ha ora lo stesso valore giuridico dei trattati, in forza dell’art. 6, comma 1, del Trattato sull’Unione europea (TUE), come modificato dal Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007, ratificato e reso esecutivo con legge 2 agosto 2008, n. 130, ed entrato in vigore il 1º dicembre 2009 – a tenore del quale ‘‘le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato’’. Proprio nel settore penale dell’ordinamento, la giurispru- denza costituzionale ha affermato che il principio di propor- zionalita` esige un’articolazione legale del sistema sanziona- torio che renda possibile l’adeguamento della pena alle ef- fettive responsabilita` personali; tale principio costituisce un limite della potesta` punitiva statale, svolgendo una funzione di giustizia e anche di tutela delle posizioni individuali, in armonia con il ‘‘volto costituzionale’’ del sistema xxxxxx (Xxxxx xxxx., xxxxxxxx x. 00 del 1980), caratterizzato – altres`ı
– dalla finalita` rieducativa della pena prescritta dall’art. 27 Cost. (Corte cost., sentenza n. 313 del 1990; si vedano anche le sentenze n. 183 del 2011, n. 129 del 2008, n.
251 e n. 68 del 2012; da ultimo, n. 74 e n. 236 del 2016). E` noto, peraltro, che il principio della proporzionalita` della sanzione e il conseguente divieto di automatismo san-
zionatorio sono stati estesi, nella giurisprudenza costituzio- nale, dal campo del diritto penale ad altri campi del diritto e in particolare, per quanto qui rileva, al campo delle sanzioni disciplinari. Cos`ı, ad es., in materia di sanzioni disciplinari per i militari (Corte cost., sentenze n. 268 del 2016 e n. 363 del 1996); in materia di sanzioni disciplinari per i magistrati (Corte cost., sentenza n. 170 del 2015); in materia di san- zioni disciplinari per i ragionieri e periti commerciali (Corte cost., sentenza n. 2 del 1999).
Anche nel campo delle sanzioni disciplinari per i notai, la Corte costituzionale ha gia` avuto occasione di applicare il principio della proporzionalita` della sanzione e il divieto di automatismo sanzionatorio.
Cos`ı, nel dichiarare l’illegittimita` costituzionale dell’ormai abrogato art. 142, ultimo comma, della legge n. 89 del 1913, nella parte in cui prevedeva in via disciplinare la destituzione di diritto del notaio che fosse stato condannato per i reati indicati dall’art. 5, comma 1, n. 3), della medesima legge, la Corte costituzionale ha affermato che ‘‘La destituzione di diritto del notaio penalmente condannato per uno dei reati indicati nel- l’art. 5, n. 3, della legge notarile, non costituisce un effetto penale della condanna n´e una pena accessoria, ma una sanzione disci- plinare, la cui automatica ed indifferenziata previsione per l’infinita serie di situazioni che stanno nell’area della commissione di uno stesso, pur grave, reato, viola il ‘‘principio di proporzione’’ il quale
e` alla base della razionalita` che domina il ‘‘principio di eguaglian- za’’. E` pertanto costituzionalmente illegittimo – per violazione dell’art. 3 Cost. – l’art. 142, ultimo comma, della legge 16
febbraio 1913, n. 89, nella parte in cui prevede che ‘‘`e destituito
di diritto’’ il notaio che ha riportato condanna per uno dei reati indicati nell’art. 5, n. 3, della stessa legge, anziche´ riservare ogni provvedimento al procedimento disciplinare camerale del Tribunale civile, come per le altre cause enunciate nello stesso art. 142’’ (Corte cost., sentenza n. 40 del 1990).
Orbene, tornando all’esame della norma posta dal secondo comma dell’art. 147 dell’ordinamento del notariato, si e` ve- duto come essa, nella sua perentorieta`, preveda la destituzione del notaio per il solo fatto che lo stesso, dopo essere stato condannato per due volte alla sanzione della sospensione per la violazione dello stesso art. 147, contravvenga ancora una volta, nei dieci anni successivi, la medesima disposizione.
Trattasi di una previsione che prescinde del tutto dalla considerazione della condotta posta in essere dal notaio e dalla gravita` della stessa e che non consente al giudice della disciplina di graduare la sanzione; graduazione che appare oltremodo necessaria considerato che il primo comma del- l’art. 147 (nel punire il notaio che ‘‘compromette, in qua- lunque modo, con la propria condotta, nella vita pubblica o privata, la sua dignita` e reputazione o il decoro e prestigio della classe notarile; viola in modo non occasionale le nor- me deontologiche elaborate dal Consiglio nazionale del no- tariato; fa illecita concorrenza ad altro notaio (...) servendo- si di qualunque altro mezzo non confacente al decoro ed al prestigio della classe notarile’’) configura fattispecie di ille- cito disciplinare a forma libera (in questo senso, Cass., Sez. U, n. 25457 del 26/10/2017), che possono avere, nei diversi casi concreti, una gravita` molto diversa tra loro.
In altre parole, l’art. 147, secondo comma, cit. prevede
una sorta di ‘‘automatismo sanzionatorio’’ correlato ad una presunzione iuris et de iure di gravita` del fatto e di pericolo- sita` del recidivo reiterato, che preclude al giudice discipli- nare di pervenire – nella fattispecie concreta – a diverse conclusioni mediante il giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti (anche generiche) eventualmente concorrenti. E secondo la giurisprudenza costituzionale, le presunzioni assolute, quando limitano un diritto della per- sona, violano il principio di eguaglianza se sono arbitrarie e irrazionali, cioe` se non rispondono a dati di esperienza ge- neralizzati, riassunti nella formula dell’id quod plerumque ac- cidit, come avviene tutte le volte in cui sia ‘‘agevole’’ formu- lare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazio- ne posta a base della presunzione stessa (Corte cost., sen- tenze n. 185 del 2015, n. 232 e n. 213 del 2013, n. 182 e n.
164 del 2011, n. 265 e n. 139 del 2010).
Elevato e` percio` il rischio, nel procedimento disciplinare notarile, che il giudice della disciplina si trovi costretto ad infliggere al notaio la sanzione della destituzione per il solo fatto che ricorra la situazione descritta nella richiamata nor- ma di cui all’art. 147, secondo xxxxx, cit., pur quando, nel concreto, tale sanzione risulti di entita` eccessiva e non sia ragionevole in rapporto al disvalore della condotta.
Sotto tale profilo, appare non manifestamente infondata la questione di legittimita` costituzionale dell’art. 147, secondo xxxxx, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, nel testo attual- mente in vigore, innanzitutto in rapporto all’art. 3 Cost., sia sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza
per il fatto di assimilare situazioni che – di volta in volta – possono avere un disvalore molto diverso l’una dall’altra, sia sotto il profilo della violazione del principio di ragionevolezza, impedendo al giudice disciplinare l’adeguamento della sanzio- ne alla gravita` in concreto dell’illecito commesso.
Ma appare non manifestamente infondata la questione di legittimita` costituzionale dell’art. 147, secondo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, anche in rapporto all’art. 24 Cost., per il fatto di precludere all’incolpato la possibilita` di chiedere al giudice di apprezzare la sua condotta in concreto e di pervenire all’irrogazione della sanzione piu` adeguata al caso. La soluzione della detta questione di legittimita` costitu- zionale risulta rilevante ai fini della decisione del presente ricorso, avendo la ricorrente lamentato proprio che la Corte di Xxxxxxx ha rifiutato di considerare la concedibilita` delle
circostanze attenuanti generiche sul presupposto che le stes- se non avrebbero potuto, nel caso di specie e ricorrendo la fattispecie di cui al secondo comma dell’art. 147 della L. n. 89 del 1913, escludere l’irrogazione della destituzione quale sanzione prevista inderogabilmente dalla legge.
Va percio` dichiarata rilevante e non manifestamente in- fondata, la questione di legittimita` costituzionale dell’art. 147, secondo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come sostituito dall’art. 30 del d. lgs. 1º agosto 2006, n. 249, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Ai sensi dell’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, alla dichiarazione di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale, segue la sospensione del giudizio e l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. (Omissis)
«L’automatismo sanzionatorio dell’art. 147, comma 2º, legge notarile al vaglio di legittimita` costituzionale»
di Xxxxxxx Xxxxxx*
La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi in ordine alla previsione dell’art. 147, comma 2º, legge notarile, solleva la questione di legittimita` costituzionale per la parte in cui prevede l’applicazione auto- matica della destituzione del notaio in caso di terza sospensione infradecennale rispetto alla seconda, ponendosi in linea con l’indirizzo gia` sostenuto dalla Corte costituzionale negli anni ‘90 del secolo scorso con riferimento alle ipotesi di destituzione di diritto. Il commento, dopo aver esaminato le varie posizioni sul punto, aderisce alla decisione, condividendo il rinvio alla Consulta e rilevando la necessita` di mitigare un tale automatismo sanzionatorio, attraverso un percorso argomentativo che si fonda sulle regole dettate dalla stessa legge notarile in materia di recidiva, di riabilitazione nonche´ sui principi costituzionali di uguaglianza e di proporzionalita` delle sanzioni.
I. Il caso
La Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha in- vestito la Corte costituzionale di una questione di par- ticolare importanza, relativa all’applicazione automati- ca della sanzione della destituzione in capo al notaio che, dopo due condanne alla sanzione della sospensio- ne per violazione dell’art. 147 legge notarile, vi con- travvenga nuovamente entro dieci anni.
Nel caso di specie il notaio, sottoposto a procedi- mento disciplinare su richiesta del Consiglio notarile di Milano con decisione n. 144/2015 da parte della Co.Re.Di. della Regione Lombardia, veniva condan- nato alla sanzione disciplinare della destituzione. La vicenda originava dalla segnalazione, da parte dei clienti dello stesso professionista, del mancato versa- mento all’erario delle somme trattenute dal notaio, ai fini delle imposte indirette relative agli atti rogati. Il notaio era gia` stato sottoposto a procedimento disci- plinare di fronte alla Co.Re.Di. della Lombardia nel 2012 (con relativa condanna due mesi di sospensione)
e nel 2013 (con relativa condanna a un anno di so- spensione) per fatti del tutto analoghi a quelli lamen- tati da ultimo.
Contro la decisione della Co.Re.Di., il notaio pro- poneva reclamo alla Corte d’Appello di Milano, la quale rigettava il gravame.
Il notaio presentava, dunque, ricorso alla Corte di Cassazione.
La Corte ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimita` costituzionale dell’art. 147, comma 2º, rispetto agli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto la pena deve essere proporzionata all’illecito commesso, in modo da garantire la tutela delle posi- zioni individuali, con esclusione, al riguardo, di ogni automatismo sanzionatorio.
II. La questione
L’ordinanza in esame, nell’affrontare il problema spe- cifico della destituzione automatica del notaio, quale conseguenza in caso di infrazioni reiterate, di per se´
* Contributo pubblicato in base a referee.
sufficienti a determinare l’irrogazione della sanzione della sospensione, si occupa di questioni che attengono alla regolamentazione della responsabilita` notarile.
Come rilevato dalla dottrina (DI XXXXX, 438; RO- MEO, 1612, entrambi infra, sez. IV) tale responsabilita` si suole ripartire in civile, penale e disciplinare a cui aggiungere quella fiscale, dato il ruolo di sostituto di imposta che assolve il notaio con riferimento agli atti da lui ricevuti (XXXXXXX-XXXXX-XXXXXXXXX BURAT- TI-TENORE, 70, infra, sez. IV).
Tralasciando in questa sede le problematiche legate alle varie forme di responsabilita` indicate occorre sof- fermarsi su quella disciplinare, la quale attiene al ruolo e alla funzione di pubblico ufficiale del notaio, tenuto conto, altres`ı, che i vari obblighi deontologici sono elevati al rango di norme giuridiche in quanto integra- tive del precetto legislativo (si veda, quanto affermato, sia pure con riferimento all’ordinamento forense, da CASS., sez. un., 20.12.2007, n. 26810, infra, sez. III.
In dottrina, e con specifico riferimento all’ambito no- tarile, G. CELESTE, 667 ss., infra, sez. IV).
Proprio questo riconoscimento del tenore delle regole deontologiche e una crescente tendenza al loro prolife- rare rendono spesso difficoltoso distinguere tra piano tecnico-normativo e piano deontologico comportando, quindi, una piu` approfondita riflessione sulle stesse.
Un’analisi della responsabilita` disciplinare non puo` prescindere dall’esame delle norme concernenti le san- zioni previste dalla legge notarile 16.2.1913, n. 89 (d’ora in avanti l. not.).
In questa sede e` necessario soffermarsi soltanto su due delle sanzioni ivi previste, precisamente la sospen- sione e la destituzione.
La prima, ai sensi dell’art. 138 l. not., comporta una temporanea cessazione della funzione notarile con una durata variabile a seconda del tipo di infrazione com- messa, ossia fino a un anno (per avere, ad esempio, compromesso la propria dignita` o il decoro della cate- goria), da uno a sei mesi (si pensi alla violazione delle norme in materia di assistenza alla sede o alla negli- genza nella conservazione degli atti ricevuti), da sei mesi a un anno (nel caso di violazione degli artt. 27 e 28 l. not.) e a tempo indeterminato per tutta la durata della violazione (come nell’ipotesi di mancata consegna dei repertori per l’ispezione biennale).
La destituzione prevista dall’art. 142 l. not. e`, invece,
la sanzione disciplinare piu` grave, comportando la ces- sazione (non temporanea ma) definitiva della funzione notarile (salvo, come vedremo, l’operativita` della ria- bilitazione). La disciplina relativa a tale sanzione ha subito, nel corso del tempo, delle modifiche in quanto gia` negli anni novanta la Corte costituzionale (CORTE COST., 2.2.1990, n. 40, infra, sez. III) aveva dichiarato l’illegittimita` costituzionale delle ipotesi di destituzione di diritto sganciate da una valutazione del giudice di- sciplinare il quale, nell’irrogare la sanzione, avrebbe dovuto tenere conto della gravita` del fatto, della per-
xxxxxxxx` dell’autore e delle altre circostanze rilevanti al fine di graduare la relativa sanzione in ossequio alla finalita` rieducativa della pena ai sensi dell’art. 27 Cost. L’abbandono di una tale forma di automaticita` della destituzione e` stata recepita dal legislatore nella rifor- ma del 2006 che, nell’introdurre l’art. 142-bis, ha espressamente previsto che ‘‘il notaio che ha commesso un fatto che integra gli estremi di uno dei reati previsti dall’articolo 5, primo comma, numero 3º, e` punito disci- plinarmente con una delle sanzioni di cui all’articolo 147, quando la sua condotta viola quest’ultima disposizione’’.
La decisione in commento accoglie l’orientamento
della richiamata sentenza con la quale la Corte costitu- zionale del 1990 aveva ritenuto applicabile, anche ai notai, i principi sanciti dalla stessa nella precedente sentenza 14.10.1988, n. 971, in tema di incompatibilita` con l’art. 3 Cost. della destituzione di diritto dei pub- blici impiegati, in quanto ‘‘l’automatismo di un’unica san- zione, prevista indifferentemente per l’infinita serie di situa- zioni che stanno nell’area della commissione di uno stesso pur grave reato non puo` reggere il confronto con il principio di uguaglianza che, come esige lo stesse trattamento per identiche situazioni, postula un trattamento differenziato per situazioni diverse’’. Infatti, solo la possibilita` di adat- tare la sanzione alla specificita` dei casi concreti permet- terebbe di differenziare la reazione del meccanismo pu- nitivo a situazioni oggettivamente difformi tra loro.
Questa decisione del 1990 era stata criticata da parte della dottrina (CASU-SICCHIERO, 525, infra, sez. IV) nella misura in cui rischiava di sottovalutare la pecu- liarita` della funzione notarile rispetto ad altri pubblici uffici. L’automatismo potrebbe piuttosto giustificarsi, secondo questa tesi contraria atteso che la commissio- ne di reati particolarmente gravi, a prescindere dalle circostanze concrete e anche in presenza di attenuanti, e` sufficiente a ledere il decoro e il prestigio della pro- fessione notarile, rendendo, pertanto, legittima una sanzione automatica.
Altra parte della dottrina notarile (alla quale si aderi- sce) ritiene, invece, che a ragionare in siffatto modo si correrebbe il rischio di comminare la destituzione anche per fatti non sempre di particolare gravita` in quanto «il potere di applicare le sanzioni previste dall’art. 147 subisce una limitazione in malam partem per il caso di recidiva specifica e reiterata. Si tratta di un meccanismo che puo` comportare conseguenze assurde ove si consideri che la piu` recente giurisprudenza delle Commissioni disciplinari, nel- l’ampio arco delle sanzioni applicabili, privilegia sovente la sospensione applicando assai raramente la censura» (PRO- TETT`I-XXXXXXXX-DI ZENZO, 603, infra, sez. IV).
L’art. 147 l. not. prevede un’ampia gamma di con- dotte rispetto alle quali si rimanda a un altrettanto ampio ventaglio di sanzioni che vanno dalla censura alla sospensione, smentendo il principio che a viola- zione specifica corrisponda sanzione specifica (MATE- RI, 159, infra, sez. IV).
Xxxxxx, come si rileva nella decisione che qui si commenta, ‘‘trattasi di una previsione che prescinde del tutto dalla considerazione della condotta posta in essere dal notaio e dalla gravita` della stessa e che non consente al Giudice della disciplina di graduare la sanzione; gradua- zione che appare oltremodo necessaria considerato che il primo comma dell’articolo 147 (nel punire il notaio che
«compromette, in qualunque modo, con la propria condot- ta, nella vita pubblica o privata, la sua dignita` e reputazio- ne o il decoro e prestigio della classe notarile; viola in modo non occasionale le norme deontologiche elaborate dal Con- siglio nazionale del notariato; fa illecita concorrenza ad altro notaio (...) servendosi di qualunque altro mezzo non confacente al decoro ed al prestigio della classe nota- rile») configura fattispecie di illecito disciplinare a forma libera che possono avere, nei diversi casi concreti, una gravita` molto diversa tra loro’’.
E`, infatti, la stessa l. not. che all’art. 147 prevede una
graduazione delle sanzioni in relazione all’ampia gam- ma delle condotte a forma libera possibili, lasciando, pertanto, pochi margini all’introduzione di sanzioni automatiche, salvo dar vita al comma 2º ad un cam- biamento di impostazione che, probabilmente, trova la sua giustificazione nella recidiva dell’autore dell’illeci- to. Pur ad ammettere cittadinanza a una tale spiegazio-
normativa in due disposizioni della legge in esame, precisamente l’art. 138, lett. a) ed e) e l’art. 142, lett. b), l. not. Quanto detto, pertanto, renderebbe di diffi- cile comprensione, oltre che particolarmente pericolo- so (date le relative conseguenze), l’applicazione della destituzione automatica in caso di recidiva reiterata, tale da integrare un qualsiasi illecito che dia vita a una sospensione infradecennale (rispetto alla secon- da), tenuto conto del fatto che vi sono una pluralita` di ipotesi in presenza delle quali puo` essere comminata la sospensione nonostante la diversa entita` tra le stesse. Accolta la tesi della specificita` della recidiva e scartata quella della sua genericita` (in quanto in netto contrasto con la lettera e con la ratio del sistema sanzionatorio notarile), dimostrata la contraddizione nella formulazio- ne dell’art. 147, comma 2º, l. not. che fa, invece, rife- rimento a un carattere generico della reiterazione, oc- correra` chiedersi se tale norma debba essere interpretata restrittivamente e, di conseguenza, trovare uno spazio applicativo solo in presenza di commissione del mede- simo reato; commissione che sarebbe da sola sufficiente
a rendere applicabile la destituzione automatica.
La risposta, ad avviso di chi scrive, non puo` che essere negativa perche´ si trascurerebbe di prendere in considerazione le possibili circostanze specifiche, ri-
ne, xxxxxxxxx` chiedersi, tuttavia, se la recidiva sia di
schiando cos`ı
di svuotare di significato la regola di
per se´ sufficiente a determinare un ribaltamento del principio della graduazione e della proporzionalita` del- la pena al fatto commesso. Basti pensare alla conside- razione della dottrina penalistica secondo la quale «la recidiva reiterata e` significativa sul piano della colpe- volezza e della pericolosita`, cioe` riguardo a profili es- senziali del fatto criminoso, che non possono assumere un ruolo dominante, pero`, rispetto all’elemento ogget- tivo del reato, ed in particolare con riferimento all’of- fesa. Un meccanismo [...] del tutto indifferente ai pro- fili materiali del fatto, elimina ogni possibilita` di seria individualizzazione della pena, di proporzionalita` della risposta punitiva, di misurata sua differenziazione ri- spetto all’identico fatto commesso dal non recidivo» (LEO, Automatismi, infra, sez. IV).
Con specifico riferimento alla disciplina notarile del- la recidiva, il punto di riferimento normativo e` rappre- sentato dall’art. 145 l. not., alla stregua del quale si ha recidiva se entro cinque anni dalla precedente condan- na venga nuovamente commessa la stessa infrazione. Dall’analisi letterale del testo normativo si comprende come la recidiva presa in considerazione e` quella c.d. specifica e non quella generica (derivante cioe` dalla violazione di una delle infrazioni previste dalla legge) che comporterebbe una violazione del principio di pro- porzionalita` in un settore (qual e` quello disciplinare notarile) caratterizzato da una pluralita` di infrazioni di natura e gravita` differenti.
La correttezza di una tale conclusione in ordine al rilievo della sola recidiva specifica trova una conferma
cui all’art. 144 l. not.
Come del resto sottolineato dall’ordinanza in com- mento una simile impostazione non terrebbe per l’ap- punto minimamente conto della disposizione dell’art. 144 della l. not. nella parte in cui prevede la possibilita` della c.d. commutazione della sanzione disciplinare prevista, ivi compresa la sostituzione della destituzione alla sospensione.
Si viene, quindi, a delineare un evidente contrasto tra il secondo comma dell’art. 147 e l’art. 144 l. not. del quale non puo` non tenersi conto in un’ottica di interpretazione sistematica delle norme che regolano la disciplina sanzionatoria notarile.
Merita dunque di essere approfondito il rapporto sussistente tra le due disposizioni richiamate precisan- do, come evidenziato dall’ordinanza in commento, che esse si pongono in un rapporto di genere a specie, ove la prima avrebbe carattere generale in quanto dettereb- be un criterio guida da applicare tutte le volte in cui si sia in presenza di una circostanza attenuante tale da far degradare la sanzione piu` aspra in quella piu` lieve, mentre la seconda (in base a una certa interpretazione) avrebbe carattere speciale e, come tale, insensibile alle circostanze che potrebbero rendere in concreto meno grave la violazione.
Cos`ı ragionando, tuttavia, il rischio sarebbe quello di determinare l’applicazione di una sanzione sproporzio- nata rispetto all’illecito stesso, in violazione di un prin- cipio costituzionalmente garantito quale quello della proporzionalita` della pena che, a oggi, trova un preciso
riferimento normativo (anche) nell’art. 49, n. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 7.12.2000.
Sul punto e` possibile rilevare un atteggiamento ondi- vago da parte delle diverse commissioni disciplinari; si pensi, a titolo esemplificativo, alla decisione della Co.- Re.Di. Piemonte (del 17.3.2015), che ha concesso le attenuanti, degradando la sanzione della destituzione, ritenuta applicabile nel caso di specie, in quella della sospensione per 80 giorni, in contrasto con quella della Co.Re.Di. Sicilia (del 31.1.2014), che non ha concesso, invece, le attenuanti (nonostante il successivo ravvedi- mento operoso consistente nel pagamento ritardato) in considerazione della natura plurioffensiva dell’illecito riconducibile al mancato versamento delle imposte tale da determinare una lesione al decoro e prestigio della categoria notarile, ex art. 147, comma 1º, l. not.
In merito, e per chiarezza, si puo` fare rinvio alla
giurisprudenza costituzionale (CORTE COST., 18.4.2014, nn. 105 e 106, entrambe infra, sez. III) la quale ha avuto occasione di affermare che la presenza di circostanze attenuanti e` destinata a prevalere rispet- to alla recidiva, dichiarando l’incostituzionalita` del- l’art. 69 cod. pen.
La Consulta (CORTE COST., 23.7.2015, n. 185, infra, sez. III) ha del resto dichiarato l’illegittimita`, per con- trasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione, dell’art. 99, comma 5º, cod. pen., che nel prevedere l’obbliga- torieta` della recidiva introdurrebbe un rigido automa- tismo sanzionatorio tale da privare il giudice della pos- sibilita` di una valutazione concreta parificando situa- zioni personali e ipotesi di recidiva tra loro diverse, in violazione dell’art. 3 Cost. Tale impossibilita` di valu- tare le condizioni sostanziali che legittimano l’applica- zione della recidiva comporta, altres`ı, una violazione dell’art. 27 Cost., in quanto rende la pena palesemente sproporzionata e, dunque, ingiusta nei confronti del reo, vanificandone la finalita` rieducativa.
Quanto alle sanzioni disciplinari per i notai, la Corte costituzionale ha gia` avuto occasione di applicare il principio di proporzionalita` della sanzione e il divieto del c.d. automatismo sanzionatorio; cio` e` avvenuto quando e` stata dichiarata l’illegittimita` costituzionale dell’ormai abrogato art. 142, ult. comma, della stessa l. not. (CORTE COST., n. 40/1990).
Le ragioni di tale ultima decisione della Supr. Corte sono riassumibili in due principi di carattere generale:
1) il principio di proporzionalita` della sanzione, che permette di adeguare quest’ultima al caso concreto, e che e` alla base del principio costituzionale di ugua- glianza ex art. 3 Cost.;
2) la previsione automatica di un’unica sanzione par- ticolarmente grave, prevista per una serie eterogenea di situazioni, non e` conforme al principio di uguaglianza, che esige (come gia` detto) un trattamento differenziato per situazioni diverse. Non a caso, di recente, la Con-
sulta (CORTE COST., 16.7.2015, n. 170, infra, sez. III),
in materia di illeciti disciplinari dei magistrati, ha di- chiarato l’illegittimita` costituzionale dell’art. 13, com- ma 1º, secondo periodo, d. legis. 23.2.2006, n. 109, nella parte in cui prevede il necessario trasferimento di sede del magistrato in conseguenza di alcune violazioni specifiche, proprio per contrasto con l’art. 3 Cost.
Ammettere, oggi, un tale meccanismo di automati- cita` sarebbe una contraddizione e un passo indietro rispetto a quanto gia` stabilito, in materia notarile, con riferimento alla disciplina della destituzione di di- ritto ex art. 142 l. not. come disciplinata prima della riforma del 2006 (d. legis. n. 249/2006).
L’operativita` di un meccanismo sanzionatorio auto- matico comporta altres`ı la violazione del diritto invio- labile alla difesa di cui all’art. 24 Cost. (che si applica anche al procedimento disciplinare data la sua natura contenziosa sia pure amministrativa) in quanto preclu- derebbe all’incolpato la possibilita` di chiedere l’apprez- zamento in concreto della condotta con relativa appli- cazione della sanzione piu` adeguata all’illecito com- messo (CHIANALE, 196, infra, sez. IV).
In diverse pronunce la Corte costituzionale ha dichia- rato l’illegittimita` costituzionale di quelle norme che prevedono l’automatica applicazione della sanzione del- la destituzione, che colpisce, senza alcuna distinzione, una molteplicita` di comportamenti possibili nell’ambito di uno stesso illecito in quanto cio` lederebbe il principio di proporzione che postula l’esigenza di una sanzione adeguata al caso concreto; tale adeguatezza non si potra` raggiungere se non con la valutazione dei singoli com- portamenti messi in atto sia nella fase della commissione dell’illecito sia nella fase successiva nell’ambito di un procedimento disciplinare o giudiziale.
Anche in tali decisioni, allora, puo` rinvenirsi confer- ma a supporto di quanto finora sostenuto in merito alla censura dell’automatismo, in considerazione della parti- colare afflittivita` della conseguenza, la quale impone particolare prudenza (CENTINI, 2649, infra, sez. IV).
Gli automatismi sanzionatori sono, dunque, vincoli con i quali il legislatore pone limiti alla valutazione discrezionale del giudice ai fini della determinazione della pena.
La norma per la quale si richiede il giudizio di legit- timita` costituzionale riflette la preminenza attribuita dal legislatore all’interesse della collettivita` (tenuto conto del ruolo notarile) rispetto all’interesse del sin- golo alla graduazione della sanzione disciplinare che gli deve essere applicata.
A tale conclusione si potrebbe giungere facendo ri- lievo sulla specialita` della norma (sul punto si veda CORTE COST., 5.5.2015, n. 112, infra, sez. III) in con- siderazione della delicatezza e importanza del ruolo che svolge il notaio.
L’automatismo, in altre parole, non permette di di- stinguere tra le sanzioni in presenza di una molteplicita`
di comportamenti e condotte diverse tra loro, impeden- do cos`ı di individuare la sanzione piu` adeguata al caso concreto tenuto conto di tutte le circostanze specifiche, ivi comprese le possibili circostanze attenuanti generi- che, come ad esempio aver riparato il danno stesso dopo averlo commesso o essersi adoperato per eliminare le conseguenze dannose (DOLSO, 3596, infra, sez. IV).
Un ulteriore argomento che milita a favore dell’i- nammissibilita` dell’automatismo sanzionatorio in ma- teria di sanzioni disciplinari per il notaio e` rappresen- tato dall’art. 159 l. not. il quale offre al notaio desti- tuito la possibilita` di essere riabilitato all’esercizio della funzione previo giudizio del Consiglio notarile di ap- partenenza, il quale giudichera` tenuto conto di una serie di circostanze concrete e al ricorrere di specifiche ipotesi (‘‘se ha ottenuto la riabilitazione ai sensi della legge penale, quando e` stato condannato per uno dei reati indi- cati nell’articolo 5, primo comma, numero 3; b) se, negli altri casi, sono decorsi almeno tre anni dalla destituzione o dalla espiazione della pena’’), permettendo, in tal modo, l’apprezzamento della condotta posta in essere dall’in- teressato. Cio` escluderebbe ogni forma di negazione automatica della richiesta in presenza di determinate circostanze (DANOVI-GOZZI, 5, infra, sez. IV).
La riabilitazione, pertanto, non fa venire meno l’ille- cito disciplinare ma comporta una valutazione sul grado di ravvedimento del notaio destituito al fine di stabilire se esso sia tale da permettere una valutazione favorevole alla sua riammissione nella pubblica funzione.
A cio` si aggiunga che, secondo l’orientamento giuri- sprudenziale maggioritario, e` ammesso il ravvedimento da parte del notaio fino al giudizio in Cassazione; esso, inoltre, sarebbe legittimo anche se e` stato indotto dalla stessa instaurazione del procedimento.
La ratio e`, infatti, quella di favorire una comporta- mento resipiscente in caso di errori commessi, anche gravi; il rischio, altrimenti, sarebbe quello di un’incer- tezza in ordine a quale ravvedimento possa essere con- siderato efficace e quale meno (come avvenuto nelle suddette decisione delle Co.Re.Di. piemontese e sici- liana), tradendo e, di conseguenza, depotenziando la ratio dell’art. 144 l. not. (DI XXXXX, 438).
Alla luce di quanto detto non si riesce a cogliere la giustificazione di una sanzione automatica tanto grave, quale quella della destituzione, quando la riabilitazione non sarebbe, invece, concedibile sulla base di meccani- smi automatici; non si comprende, in altri termini, per- che´ si debba precludere l’operativita` della specificita` del caso concreto nella fase anteriore all’irrogazione della stessa destituzione per poi ammetterla nella fase (proba- bile e) successiva della riabilitazione. Ogni forma di automatismo della destituzione sarebbe, quindi, partico- larmente grave qualora si considerasse, ai sensi dell’art. 159 l. not., che il giudizio di riabilitazione spetta, pur sempre, al Consiglio notarile con successiva omologa- zione della Corte d’Appello competente che potrebbe,
anche, non pronunciarsi a favore (pur in presenza delle circostanze descritte nella stessa disposizione).
La sottrazione delle imposte merita certamente una sanzione particolarmente rigorosa ed esemplare, quale potrebbe essere la destituzione, tuttavia, se il notaio in concreto si e` adoperato per eliminare le conseguenze dannose (attivita` che puo` consistere anche nello sti- pulare solo un piano di recupero o di rateizzazione delle somme non versate), «la destituzione non puo` essere applicata, neppure nei casi piu` gravi, essendo la Coredi costretta ad applicare la sanzione ridotta della sospensione anche quando la ponderata analisi in concreto del compor- tamento dell’incolpato la faccia ritenere inadeguata» (BOE- RO, La responsabilita`, infra, sez. IV).
La reiterazione di un illecito, considerato in se´ e per se´ non grave, nell’esercizio della funzione notarile puo`,
infatti, amplificare il disvalore della condotta, ingene- rando il fondato timore di un venir meno delle garan- zie della funzione notarile quale presidio dell’ordine pubblico interno (VENTURO, 1153, infra, sez. IV).
L’intervento del legislatore e` ispirato, certamente, a contrastare i casi di violazione piu` gravi che il notaio possa compiere (come sicuramente quello in esame), in quanto costituisce una palese violazione della funzione di garanzia e della fede pubblica che il notaio (nella sua veste di pubblico ufficiale) deve assicurare alle parti. Cio` non toglie che la tecnica normativa (dell’automatismo) utilizzata, alla luce di quanto detto e del quadro giuri- sprudenziale delineato, sia sproporzionata rispetto allo scopo; il medesimo risultato sarebbe, infatti, conseguibile mediante un procedimento disciplinare che tenga conto delle circostanze concrete, evitando cos`ı il rischio di una violazione del principio di adeguatezza della sanzione.
III. I precedenti
In diverse pronunce (CORTE COST., 15.12.2016, n. 268, in Cass. pen., 2017, 1059) si e` affermato che le presunzioni assolute, specie quando limitano un diritto fondamentale della persona, violano il principio di uguaglianza, se sono arbitrarie e irrazionali, cioe` se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, rias- sunti nella formula id quod plerumque accidit (si veda XXXXX XXXX., 00.0.0000, n. 185, in Giur. it., 2015, 2484; XXXXX XXXX., 00.0.0000, n. 232, in Dir. pen. e proc., 2014, 4, 430; XXXXX XXXX., 00.0.0000, n. 213,
xxx, 2013, 9, 1030; XXXXX XXXX., 00.0.0000, n. 164, in
Giur. it., 2011, 2645; XXXXX XXXX., 00.0.0000, n.
265, in Foro it., 2012, I, 692).
Con riferimento specifico all’illegittimita` dell’auto- xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx in tema di destituzione dai pub- blici impieghi si rinvia a XXXXX XXXX., 00.0.0000, x. 000, xx Xxxx xx., 2015, I, 3398; XXXXX XXXX.,
00.0.0000, n. 2, ivi, 1999, I, 1125; XXXXX XXXX.,
0.0.0000, n. 40, ivi, 1990, I, 355; XXXXX XXXX.,
0.0.0000, n. 158, in Giust. civ., 1990, I, 2244; XXXXX
XXXX., 00.00.0000, x. 000, xx Xxxx xx., 1989, I, 22, con
nota di VIRGA, Revirement della Corte costituzionale e conseguenze della pronuncia di incostituzionalita` della de- stituzione di diritto nel campo del pubblico impiego, ove si afferma che il principio di proporzione, che e` alla base della razionalita` del sistema, deve sempre regolare l’a- deguatezza della sanzione al caso concreto cos`ı esclu- dendo ogni forma di automatismo in quanto solo lo svolgimento del procedimento disciplinare garantisce la gradualita` sanzionatoria.
Quanto al valore delle norme deontologiche da con- siderarsi al rango di norme giuridiche si rinvia a CASS., sez. un., 20.12.2007, n. 26810, in Foro it., 2009, I,
3167, con nota di XXXXXXXXX, La responsabilita` civile del difensore per l’infrazione della norma deontologica.
La questione specifica della illegittimita` delle norme che prevedono la destituzione di diritto dai pubblici impieghi e` affrontata in XXXXX XXXX., 00.0.0000, x. 00, xx Xxxx xx., 1991, I, 1035; CORTE COST.,
23.11.1993, n. 408, ivi, 1994, I, 384; CORTE COST.,
30.10.1996, n. 363, in Giur. cost., 1996, 3175; ma si veda XXXXX XXXX., 0.0.0000, n. 112, in Banca dati Pluris, Utet, che giustificherebbe la disciplina dell’art. 147 l. not. in relazione alla specialita` della norma.
Per quanto riguarda la riabilitazione del notaio e` stata ritenuta infondata la questione di legittimita` co- stituzionale dell’art. 159 l. not. nella parte in cui pre- vede l’impossibilita` di riabilitazione in casi di condan- na a determinati reati in quanto il notaio, in detto caso, e` destituito soltanto in ragione di un ponderato e discrezionale apprezzamento dell’organo disciplinare non in forza di un vero automatismo (CORTE COST., 19.11.2015, n. 234, in Foro it., 2016, I, 18, la quale, dunque, confermerebbe la necessita` di una valutazione del caso concreto).
Circa il rilievo delle circostanze attenuanti, anche con riferimento alla recidiva, si rinvia a XXXXX XXXX., 00.0.0000, n. 105, in Foro it., 2014, 12, 1, 3372; XXX-
XX XXXX., 00.0.0000, x. 000, xx Xxxx xx., 2014, I, 3372;
XXXXX XXXX., 00.0.0000, n. 185, in Giur. it., 2015,
2484.
IV. La dottrina
Per un inquadramento generale sulla responsabilita` disciplinare del notaio, anche con riferimento alla di- sciplina specifica delle sanzioni, si rinvia a X. XXXXXXX, La deontologia professionale nel sistema delle fonti dell’or- dinamento notarile, in Riv. notar., 1997, 667 ss.; TENO- RE-CELESTE, La responsabilita` disciplinare del notaio ed il relativo procedimento, Xxxxxxx`, 2008; DI XXXXX, Manuale di Notariato, Xxxxxxx`, 2014; CASU-SICCHIERO, La legge notarile commentata, Utet, 2010; BOERO-IEVA, La legge
notarile, Xxxxxxx`, 2014; PROTETTI`-XXXXXXXX-DI ZEN- ZO, La legge notarile, Xxxxxxx`, 2016; XXXXXXX-XXXXX- XXXXXXXXX XXXXXXX-TENORE, Il notaio e le sue quat- tro responsabilita`, a cura di XXXX XXXXXX, Xxxxxxx`, 2016; POMA, Riflessioni sull’inventario di eredita` e sugli articoli 147 lett. a) e 136 l.n., in Vita not., 2016, 1071; XXXXX, La responsabilita` professionale del notaio, in que- sta Rivista, 2017, II, 1612.
Parte della dottrina ritiene giustificata la previsione di una destituzione automatica: tra gli altri SANTAR- CANGELO, Il procedimento disciplinare a carico dei notai, Xxxxxxx`, 2007, 44, sottolinea come il legislatore abbia, con la disposizione di cui al comma 2º dell’art. 147 l. not., riaffermato il principio di autonomia delle sanzio- ni disciplinari, rilevando che «le sanzioni disciplinari previste dalla legge notarile si applicano per il solo fatto di aver commesso un’infrazione ad una norma disciplinarmente sanzionata, anche se per la stessa in- frazione sono comminate sanzioni ad altre leggi ed anche se l’infrazione non comporta nullita` dell’atto o il fatto non costituisce reato»; CASU-SICCHIERO, op. cit., 525; VENTURO, Artt. 147 e 136 l.n.: profili di ricostruzione sistematica, in Vita not., 2010, 1153, il quale non si dimostra contrario a un tale meccanismo in considerazione del fatto che la reiterazione minereb- be la funzione di garanzia del notaio.
In senso contrario, sottolineando il rischio di appli- cazioni sproporzionate, CENTINI, Automatismi sanzio- natori tra principio di non colpevolezza e principio di ragio- nevolezza, in Giur. cost., 2006, 2649; PROTETTI`-MAR- TINES-DI ZENZO, op. cit., 603; CHIANALE, Il rispetto delle garanzie del notaio incolpato in materia disciplinare. In particolare l’accertamento sommario ex art. 267 reg. not, in Riv. notar., 2009, 196; LEO, Automatismi sanzio- natori e principi costituzionali, in Treccani, Libro dell’anno del diritto, Diritto penale, Parte generale, Roma, 2012; DOLSO, La destituzione di diritto ancora al vaglio della Corte Costituzionale, in Giur. cost., 2014, 3596; MATE- RI, Gradualita` delle sanzioni disciplinari, in Notariato, 2016, 159; BOERO, La responsabilita` deontologica: profili processuali, in I Quaderni della fondazione del Notariato – Le responsabilita` del notaio tra disciplina vigente e prassi sanzionatoria, Supplemento telematico al n.1/2015; DA- NOVI-GOZZI, Destituzione del notaio e riabilitazione, in Notariato, 2016, 1, 5, i quali, nel valutare la disciplina della riabilitazione, indicano la necessita` di tenere con- to del comportamento dell’interessato.
Sulla recidiva, in generale, si veda XXXXXXXXX, voce ‘‘Recidiva’’, in Enc. giur. it., XIV, 1900, 283; ZUNICA, La recidiva e i suoi delicati rapporti con la Costituzione, in SANTISE-ZUNICA, Coordinate ermeneutiche di diritto pe- nale, Aggiornamento, Giappichelli, 2015, 31.