FAC-SIMILE CONTRATTO
FAC-SIMILE CONTRATTO
Rep. n.
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Contratto stipulato in modalità elettronica - art.32, comma 14, del D. Lgs. 50 /2016 e ss.mm.ii.
- a seguito di Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), par. 2) e 3) del D. Lgs 50/2016 e xx.xx., per l’acquisto di n. 500 caschi da volo per utilizzo su aeromobile, idonei per le esigenze operative del Reparto volo della Polizia di Stato – C.I.G.;
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno addì del mese di in Roma, nella sede del Mini- stero dell’Interno, la Dr.ssa , Ufficiale Rogante del Dipartimento della P.S. come da De- creto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, in data regi- strato all’Ufficio Centrale del Bilancio il , Visto n. , riceve il presente con- tratto in modalità elettronica, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., da:
1) D.ssa Xxxxx Xxxxxxx, agente in nome e per conto del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza nella sua qualità di Direttore Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Ge- stione Patrimoniale, la quale dichiara che l'Amministrazione rappresentata è iscritta alla partita fi- scale n.80202230589;
2) il Sig. , nato a il - nella sua qualità di
e Legale Rappresentante della società , il quale dichiara
che la società è iscritta nel Registro delle Imprese di al numero
, codice fiscale , domicilio fiscale e sede in Via
– – con oggetto sociale
“ ” come risulta anche dal certificato rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di in data .
PREMESSO
- che l’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, indicata di seguito con la parola “ amministra- zione “, acquisiti gli esiti dell’indagine esplorativa del mercato - avviata, ex art. 66 del D. Lgs. 50/2016, con avviso pubblico in data 24 marzo 2022 - ha dato corso, con determina a contrarre prot. n. 0114168 del 21 novembre 2022, ad una procedura ad evidenza pubblica, per approvvigio- nare n. 500 caschi da volo, in attuazione della programmazione anni 2023, 2024 e 2025;
- che si è proceduto, alla luce delle suindicate risultanze, ad esperire una Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), par. 2) e 3) del D. Lgs 50/2016 e xx.xx., per l’acquisto di n. 500 caschi da volo per utilizzo su aeromobile, idonei per le esigenze operative di equipaggiamento del Reparto volo della Polizia di Stato, in- viando richiesta di offerta all’ O. E. O&S Aviation s.r.l., all’ esito della suddetta indagine di mer- cato;
- che l’Amministrazione è giunta alla determinazione di aggiudicare la fornitura di cui al lotto
n. , avente come oggetto n. , alla Società , con sede in ( ), Via , al prezzo complessivo di € , oltre I.V.A. al 22%, in accoglimento dell’of- ferta ritenuta congrua;
Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue: Articolo 1
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Oggetto
Il presente atto ha come oggetto la “fornitura di n. al prezzo complessivo di € Iva esclusa, oltre IVA di legge pari ad € per complessivi €
IVA inclusa.
Le caratteristiche tecniche della fornitura dovranno corrispondere alla descrizione ed ai requisiti di cui alle Specifiche Tecniche, poste a base della procedura negoziale, nonché dell’offerta tecnica presentata, che costituiscono parte integrante del presente contratto e che si intendono qui integral- mente richiamati e trascritti senza che siano allegati al presente contratto, ai sensi dell’art. 99 del Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato.
OPZIONI
a) L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di implementare la fornitura fino alla concorrenza massima di un quinto dell’importo contrattuale entro l’im- porto massimo complessivo stimato di € , XXX xxxxxxx, che l’esecutore è tenuto
ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi xxxxx, xxxxxx e con- dizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispet- tivo relativo alle nuove prestazioni, in ossequio all’articolo 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016.
b) L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di operare modifiche, nonché varianti, del contratto di appalto in corso di validità derivante dalla presente procedura, previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi all’articolo 106, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del D.Lgs 50/2016, purché il valore della modifica, nonché variante sia al di sotto di entrambi i valori di cui al comma 2, lettere
a) e b), del sopramenzionato articolo.
Articolo 2
(Norme regolatrici del contratto)
Per il presente contratto vengono osservate le seguenti norme:
a) la Legge per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (Re- gio Decreto 18 novembre 1923, n.2440) e successive modificazioni;
b) il Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n.827) e successive modificazioni;
c) le Condizioni Generali d’Oneri per gli acquisti e le lavorazioni dei materiali di vestiario, equipaggiamento, servizi generali e casermaggio per la Polizia di Stato, approvate con de- creto del Ministro dello Interno n.99.9687.AG.11 del 28 marzo 1953, registrato alla Corte dei Conti il 29 maggio 1953, per quanto applicabili;
d) il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n.417, recante il Regolamento di Amministrazione e di Contabilità dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza;
e) il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50;
f) il D.P.R. n.207 del 5/10/2010, in quanto applicabile ai sensi dell’art.217, comma 1, lett. u) del D. Lgs. n.50/2016;
g) il D. Lgs. n.159 del 6/9/2011 e s.m.i.;
h) riferimento alla legislazione sulla tutela dei segni distintivi della Polizia di Stato;
i) le disposizioni previste dal Codice civile e dalle Leggi speciali, per quanto non espressa- mente regolato dalle leggi e dai regolamenti di cui ai precedenti punti (a), (b), (c), (d), (e),
(f), (g), in quanto compatibili con la Legge ed il Regolamento di Contabilità Generale dello Stato.
La Società contraente dichiara di conoscere e di accettare, in ogni loro parte, tutte le normative di cui ai predetti punti a), b), c), d), e), f), g) h) ed i), che si intendono qui integralmente trascritte, senza peraltro che siano allegate al contratto, ai sensi dell’art. 99 del Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato.
Articolo 3
(Validità contrattuale - Adempimenti antecedenti l’inizio delle lavorazioni)
La validità del presente contratto decorrerà dal giorno successivo alla data di ricevimento da parte della Società della comunicazione, a mezzo PEC da parte dell’Amministrazione, dell’avvenuta approvazione del contratto e della sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi deputati al controllo di legittimità, fatta salva la formalizzazione della comunicazione di “esecuzione d’urgenza” di cui all’articolo 32, comma 8, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
Ai sensi dell’art. 100 e seguenti del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'Amministrazione verificherà il regolare andamento dell’esecuzione del contratto attraverso il “ Responsabile unico del procedimento “, che potrà avvalersi del “Direttore dell’Esecuzione contrattuale” ( D.E.C. ), per il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto da parte dell’Impresa.
La Società, entro dieci giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta registrazione del contratto, dovrà trasmettere, a mezzo P.E.C.: xxxxx.000.xxxxxx@xxxxx.xxxxxxx.xx, al Direttore dell’Esecuzione Contrattuale (ovvero al Responsabile unico del procedimento R.U.P.), nonché al Servizio armamento, vestiario, equipaggiamento, materiali speciali e casermaggio / II Divisione
– P.E.C.: xxxxx.000.xxxxxx@xxxxx.xxxxxxx.xx, le seguenti notizie contenute nel cosiddetto “Piano industriale di qualità” per ciascuno stabilimento e con riferimento a ciascuna fase di lavorazione:
• data di inizio delle lavorazioni;
• presumibile durata delle lavorazioni, fino all’esaurimento della fornitura;
• la produzione media giornaliera;
• il numero dei dipendenti che si intende destinare alle lavorazioni nonché le relative mansioni dei medesimi;
• la conformità dell’organizzazione del ciclo di lavorazione a quanto dichiarato con- trattualmente e risultante dal “Piano industriale di qualità”;
• il piano di controllo della qualità;
• il responsabile della qualità;
• gli stabilimenti ove avranno luogo le lavorazioni e saranno custoditi i prodotti ulti- mati;
• i macchinari, gli impianti e le attrezzature che saranno utilizzati per le lavorazioni;
• i procedimenti di taratura dei macchinari e delle attrezzature;
• le schede tecniche con la periodicità delle manutenzioni effettuate su dette apparec- chiature;
• le bolle di consegna e di introduzione di materie prime e dei semilavorati;
• i depositi delle materie prime.
Il “Piano industriale di qualità” dovrà chiaramente evidenziare le procedure e le modalità da espletare nel caso si presentino problemi di qualità (non conformità alle specifiche tecniche, difetti di lavorazione, ecc.) e le conseguenti azioni correttive che verranno intraprese, nonché le verifiche e le prove eseguite dalla Società nel corso del processo produttivo e di quello volto a garantire la conformità del prodotto ai requisiti previsti nel Capitolato Tecnico (in modo da garantire l’idoneità e la frequenza dei confezionamenti dei materiali in produzione, adottati all’interno dei reparti per i controlli di qualità in relazione alle norme di collaudo).
Nel caso di mancata o incompleta comunicazione, da parte della Società aggiudicataria, delle notizie inerenti il “Piano industriale di qualità”, decorso il termine di dieci giorni dalla diffida ad adempiere, l’Amministrazione procederà all’applicazione delle penali di cui all’art.12.
Articolo 4
(Verifica di conformità in corso di esecuzione)
L’Amministrazione si riserva il diritto di effettuare attività di verifica in corso di esecuzione, in qualunque stadio delle varie fasi di lavorazione, per assicurarsi della bontà dei processi di fabbricazione e delle materie prime impiegate.
A tal fine, la Società si obbliga a permettere l'accesso in tutte le officine ove vengono prodotti i beni, oggetto del presente contratto, al Direttore dell’esecuzione, nonché ai delegati dell’Amministrazione ed a farli accompagnare da personale tecnico, in grado di fornire le indicazioni eventualmente richieste, nonché a mettere a disposizione i luoghi ove i beni prodotti sono già stoccati, le giacenze delle materie prime necessarie alla produzione, le documentazioni del loro acquisto, i banchi di prova, gli apparecchi ed i dispositivi occorrenti per l'effettuazione delle prove, verifiche ed accertamenti necessari.
Tutte le operazioni effettuate in occasione delle attività di verifica di conformità in corso di esecuzione saranno fatte constatare con un apposito verbale, redatto seduta stante dal Direttore dell’esecuzione ovvero dai delegati dell’Amministrazione e controfirmato dal rappresentante della Società, che potrà apporvi le controdeduzioni.
Le eventuali manchevolezze, riscontrate nel corso del sopralluogo o a seguito delle analisi disposte, saranno comunicate alla Società dal Direttore dell’esecuzione, con l’indicazione degli adempimenti e delle prescrizioni impartite.
Nel caso di grave difformità della reale situazione della organizzazione produttiva, rispetto a quella indicata dalla Società nelle comunicazioni di cui al precedente articolo 3, l’Amministrazione procederà all’incameramento del 50% del deposito cauzionale, versato ai sensi dell’articolo 11 del presente contratto. La Società dovrà provvedere al reintegro del deposito cauzionale entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione dell’Amministrazione.
Articolo 5
(Approntamento - Verifiche – Consegna – Termini di adempimento) APPRONTAMENTO ALLE VERIFICHE
La Società dovrà approntare alla verifica di conformità la fornitura presso un proprio Stabili- mento o Deposito nel rigoroso rispetto del seguente cronoprogramma:
• Prima annualità: entro 240 giorni solari, decorrenti dal giorno successivo alla data di ricezione della comunicazione a mezzo P.E.C. dell’approvazione e registrazione del con- tratto da parte degli Organi di Controllo - o di esecuzione anticipata, disposta ai sensi dell’art.32, comma 8, del D. Lgs 50/2016, la Società deve approntare alle verifiche la fornitura di n. 340 caschi da volo;
• Seconda annualità: entro 90 giorni solari, decorrenti dalla data di comunicazione dell’esito favorevole della verifica di conformità relativa alla prima annualità, la Società deve approntare alle verifiche la fornitura di n. 80 caschi da volo;
• Terza annualità: entro 90 giorni solari, decorrenti dalla data di comunicazione dell’esito favorevole della verifica di conformità relativa alla seconda annualità, la So- cietà deve approntare alle verifiche la fornitura di n. 80 caschi da volo.
Non sono ammesse proroghe dei termini in relazione a richieste di natura tecnica o amministrativa, fatte salve le determinazioni dell’Amministrazione e quanto previsto dall’art.6 del presente con- tratto.
Gli stabilimenti di produzione e/o i depositi magazzini sul territorio italiano dovranno possedere licenza del Ministero dell’Interno di cui all’art. 28 T.U.L.P.S. – X.X. X. 000/0000 in corso di validità.
La Società, almeno dieci giorni prima dell’approntamento al collaudo, è tenuta a comunicarne la data al DEC, all’ Ufficio Attività Contrattuali per l’Armamento, il Vestiario, l’Equipaggiamento, i Materiali Speciali, il Casermaggio e le Esigenze del Dipartimento dipps.600.cavemc@pecps.in- xxxxx.xx , nonché al Servizio Armamento, Vestiario, Equipaggiamento, Materiali Speciali e Caser- maggio xxxxx.000.xxxxxx@xxxxx.xxxxxxx.xx, mediante PEC.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di far effettuare un sopralluogo, allo scopo di verificare la quantità e la razionale disposizione degli imballaggi contenenti i manufatti nonché l’idoneità dei locali ove la merce è depositata.
VERIFICA DI CONFORMITA’ FINALE
La verifica di conformità della fornitura, per ogni consegna, sarà effettuata ai sensi degli art.102 e seguenti del D. Lgs. 50/2016 e sarà eseguita dal Direttore dell’esecuzione, sotto il controllo del Responsabile unico del procedimento, oppure da apposita Commissione composta da tre/cinque soggetti in possesso della competenza tecnica necessaria in relazione all’oggetto del contratto.
I beni presentati al collaudo dovranno possedere i requisiti previsti dalle relative specifiche tecniche poste a base di gara.
Il soggetto incaricato di eseguire le verifiche finali potrà eseguire tutte le prove di laboratorio che riterrà opportune.
Tutti i costi del collaudo, compresi quelli relativi ai danni derivanti dal collaudo stesso, sono a carico della Società.
La Società dovrà reintegrare i materiali eventualmente distrutti durante le operazioni di collaudo. Il soggetto incaricato della verifica di conformità/collaudo rilascia il certificato di verifica di conformità, quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D. Lgs. 50/2016.
CONSEGNA DEI BENI
I materiali accettati alla verifica di conformità/collaudo, relativi alla prima consegna, dovranno essere consegnati, a cura della Società, franco domicilio del compratore in esenzione da qualsiasi spesa, presso , entro gg. solari, a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione dell’ordine di assegnazione da parte del Servizio Armamento,
Vestiario, Equipaggiamento, Materiali Speciali e Casermaggio/ I Divisone della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale, presso n. 4 Reparti volo della Polizia di Stato dislocati sull’intero territorio nazionale.
La consegna della fornitura dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, in particolare di quelle previste dal T.U.L.P.S. e dal relativo regolamento, inoltre le modalità del trasporto e del piano di consegna, qualora non previste, saranno previamente definite da questa Amministrazione, tenuto conto delle esigenze di sicurezza connesse alla tipologia dei beni trasportati.
I manufatti dovranno essere consegnati all’interno dei magazzini secondo le indicazioni del personale addetto.
In caso di ritardi, da parte della Società, nell’approntamento al collaudo o nella consegna della fornitura, saranno applicate le penali di cui all’articolo 12.
Eventuali danni che si dovessero verificare durante il trasporto dei materiali della fornitura riscontrate nella distribuzione saranno denunciati alla Società entro 60 (sessanta) giorni successivi alla data in cui l’Amministrazione riceverà i beni in ogni singolo punto di distribuzione.
Il materiale in contestazione rimarrà a disposizione della Società per i successivi 15 (quindici) giorni per la verifica in contraddittorio di quanto contestato.
Trascorso tale termine il materiale sarà restituito con oneri a carico della Società che si impegnerà a reintegrarlo entro ulteriori 15 (quindici) giorni. In caso di inadempimento da parte della Società si procederà con esecuzione in danno fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 6.
INFORMAZIONI
La Società aggiudicataria, in relazione alla comunicazione dell’ordine di distribuzione, dovrà fornire al Servizio armamento, vestiario, equipaggiamento, materiali speciali e casermaggio / I Divisione le seguenti informazioni, tramite PEC all’indirizzo xxxxx.000.xxxxxx@xxxxx.xxxxxxx.xx:
- Documentazione circa il packaging, per programmare le movimentazioni e la gestione di magazzino (impiego di automezzi, collocazione in magazzino, spese di facchinaggio, ecc.);
- Documentazione fotografica atta alla completa identificazione del prodotto;
- Documentazione informatica circa l’uso, la conservazione (sia in magazzino che in teatro operativo) e la manutenzione dei beni.
Articolo 6
(Sospensione dell’esecuzione del contratto - Scioperi e cause di forza maggiore)
Fatto salvo quanto espressamente previsto nel presente articolo, resta inteso che il periodo di esecuzione contrattuale deve intendersi, come in effetti viene inteso, solare e dunque decorrente in modo continuativo ed ininterrotto a prescindere da eventuali giorni di chiusura degli stabilimenti della Società per qualsiasi causa, ad eccezione del solo periodo di chiusura per ferie estive, con una interruzione massima del periodo di esecuzione contrattuale pari a non oltre 20 giorni solari. La mancata comunicazione a mezzo PEC, da parte della Società, al RUP o al Direttore dell’Esecuzione Contrattuale, del giorno di inizio del periodo di chiusura per ferie estive - da effettuarsi improrogabilmente 10 giorni prima del giorno stesso di inizio della chiusura per ferie - comporta automaticamente la decorrenza in modo continuativo e, quindi, senza interruzione alcuna, del periodo di esecuzione contrattuale.
Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il RUP o il Direttore dell’Esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime.
La Società, per ottenere il prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale, dovrà inoltrare al RUP o al Direttore dell’Esecuzione, pena decadenza – entro 5 (cinque) giorni solari dall'inizio dell’evento – unitamente alla domanda di proroga, un’esauriente documentazione che provi la durata e le cause del ritardo.
Qualora la Società non adempia entro il termine stabilito nella proroga concessa dall’Amministrazione, l’Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, con incameramento dell’intero deposito cauzionale, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
Articolo 7
Rifiuto e ripresentazione al collaudo
Nel caso in cui il Direttore dell’Esecuzione, ovvero la Commissione preposta alle verifiche di conformità, pronunci decisione di rifiuto di quanto presentato al collaudo, la Società potrà, riproporre – entro giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione della decisione di rifiuto deliberata – una nuova fornitura che risulti esente da difettosità e vizi,, accompagnata da una dettagliata relazione che specifichi il modo con il quale è stato ovviato ai difetti e/o alle avarie riscontrate;
Restano comunque salvi i termini e le condizioni di cui all’art. 5 del contratto.
In ogni caso, gli oneri di ritiro dei beni sottoposti al collaudo con esito negativo, resteranno a carico della Società. Se, entro il termine stabilito dall’Amministrazione, la Società non avrà provveduto alle operazioni di cui al presente capo, tale attività sarà effettuata dall’Amministrazione, che si rivarrà sulla Società stessa mediante incameramento del deposito cauzionale.
Verranno applicate le penali di cui all’art.12 in caso di superamento dei termini in scadenza, indicati nell’art. 5 del presente contratto, con esclusione dal computo delle penali dei giorni che intercorrono dalla data di approntamento al collaudo a quella di comunicazione del collaudo negativo.
Nell’ipotesi di esito sfavorevole anche del secondo collaudo, l’Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, con incameramento dell’intera garanzia definitiva, fatta salva ogni altra azione risarcitoria. Si applica l’articolo 5.
Articolo 8 (Modifiche e varianti tecniche)
Se nel corso dell'esecuzione della fornitura si rendesse necessario ed opportuno, apportare delle modifiche, al fine di aumentare la funzionalità operativa e/o le prestazioni tecniche del materiale in fornitura, la Stazione Appaltante può richiedere ovvero autorizzare – in caso di proposta da parte della Società – l'esecuzione di tali modifiche o varianti tecniche.
Qualora dette modifiche, previo accordi tra le parti, risultassero di entità tale da non dar luogo a variazioni dei prezzi o delle altre condizioni contrattuali, la Società sarà tenuta ad eseguirle senza alcun compenso, su richiesta dell'Amministrazione.
Articolo 9 (Vizi)
I beni dovranno essere forniti privi di difetti dovuti a vizi nei materiali impiegati e possedere tutti i requisiti previsti nel Capitolato Tecnico posto a base di gara.
La Società sarà tenuta a garantire, ai sensi dell’art.1490 del Codice Civile, che la merce fornita sia immune da vizi o difetti di costruzione e delle materie prime, che la rendano inidonea all’uso al quale è destinata, o che ne diminuiscono in modo apprezzabile in valore.
I beni dovranno essere garantiti dalla Società da tutti gli inconvenienti non derivanti da causa di forza maggiore, per un periodo di mesi, a decorrere dalla data di consegna all’Ente fruitore, ai sensi del Codice del Consumo di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e s.m.i.
Pertanto l’aggiudicatario sarà obbligato ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo, dipendenti da vizi di costruzione, da materiali impiegati o da difettoso assemblaggio.
Articolo 10 (Garanzia)
La Società garantisce la fornitura per un periodo di almeno 24 mesi a decorrere dalla data di consegna dei manufatti oggetto del presente contratto.
La garanzia consiste nella rimessa in efficienza o reintegrazione dei prodotti o delle parti difettose, con le modalità e nel rispetto dei tempi stabiliti dall’Amministrazione.
Ove la specializzazione degli interventi di lavorazione richiedesse tempi maggiori, sarà facoltà dell’Amministrazione concederli.
Tutte le spese connesse alle operazioni di cui sopra, di qualunque natura, sono a totale carico della Società. Quanto rimesso in efficienza o reintegrato dovrà essere sottoposto a regolare collaudo, secondo quanto previsto dall’art.5 del presente contratto.
Qualora la Società non dovesse provvedere, nel termine prescritto, alle sostituzioni delle parti di materiale risultate difettose durante il periodo di garanzia, l’Amministrazione attiverà le conseguenti procedure giudiziali.
Il tempo intercorso dalla notifica dell’avaria al giorno di ripresentazione del materiale al collaudo comporterà il prolungamento del precedente periodo di garanzia di un uguale numero di giorni.
L’interruzione del periodo di garanzia dovrà risultare da apposito verbale.
Articolo 11 (Cauzione definitiva)
A titolo di garanzia degli obblighi contrattuali assunti la Società, ai sensi dell’art.54 del Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e dell’art.103 del D. Lgs. 50/2016, costituisce una cauzione definitiva di € ,00, già ridotta del 50%, in quanto applicabile il beneficio di cui all’art.93, comma 7, del D. Lgs.50/2016 e s.m.i., mediante polizza fideiussoria n. del rilasciata da , senza eccezioni ed oneri di preventiva escussione.
La fideiussione è conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
La garanzia è corredata da un’autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con allegato un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, con la quale il sottoscrittore dell’Istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante.
La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.
L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
Qualora l’ammontare della cauzione dovesse ridursi per qualsiasi causa, la Società dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull’importo del prezzo da versare alla Società, fatte salve la facoltà, da parte dell’Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto, procedere ad incamerare la cauzione residua nonché la richiesta di ogni maggior danno.
La garanzia fidejussoria prestata avrà efficacia fino all’integrale adempimento delle obbligazioni cui la Società è tenuta in virtù del presente contratto e, in ogni caso, fino al momento in cui non sia intervenuta dichiarazione liberatoria da parte dell’Amministrazione, anche in deroga all’articolo 1957 del Codice Civile.
L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
Non è in alcun modo ammessa l’eventuale richiesta, da parte della Società, volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso dall’Amministrazione.
Articolo 12
(Penalità in caso di xxxxxxx e termine essenziale)
Per ogni ritardo, relativo sia alla presentazione del piano industriale di qualità, sia all’approntamento alle verifiche di conformità o alla consegna della fornitura di cui all’art.3, ultimo comma, all’art. 5, ovvero nei casi previsti dall’art.7, comma 4, del presente contratto, sarà
applicata una penale in misura giornaliera, corrispondente all’1 per mille del valore del contratto per ritardi compresi tra 1 (uno) e 100 (cento) giorni.
L’ammontare complessivo delle penalità inflitte non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell’importo contrattuale.
Qualora il ritardo nell’approntamento al collaudo o di ogni singola consegna della fornitura costituisca grave inadempimento, l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, all’incameramento della cauzione definitiva.
Nel caso di consegna di un quantitativo inferiore rispetto a quello dedotto nel contratto, verrà applicata la penalità commisurata al 10% del valore delle quantità non consegnate, fermo restando la liquidazione delle somme limitatamente al valore dei manufatti acquisiti dall’Amministrazione. L’applicazione delle penali non preclude il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento del danno ulteriore.
Le domande per disapplicazione delle penalità, motivate e documentate esaurientemente, dovranno essere presentate all'Amministrazione, pena la decadenza, entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione a mezzo P.E.C. dell’applicazione della penalità.
Articolo 13 (Tracciabilità dei flussi finanziari)
La Società si assume, come in effetti si assume, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi di quanto disposto dall’art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136.
Resta fin da ora inteso che il presente contratto si intenderà espressamente risolto in tutti i casi in cui risulterà che le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A..
Articolo 14 (Pagamento)
Fermo restando quanto disposto dall’art.113, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il pagamento, a favore della società fornitrice, sarà effettuato dall’Amministrazione a collaudo eseguito ed a consegna avvenuta, a favore della società fornitrice, secondo la seguente tempistica:
• Prima annualità: n. 340 caschi da volo per un importo di € cui sono da ag- giungere € per I.V.A. al 22%, per un valore complessivo di € ;
• Seconda annualità: n. 80 caschi da volo per un importo di € cui sono da ag- giungere € per I.V.A. al 22%, per un valore complessivo di € ;
• Terza annualità: n. 80 caschi da volo per un importo di € cui sono da ag- giungere € per I.V.A. al 22%, per un valore complessivo di € ;
dietro presentazione di regolare fattura, che dovrà essere trasmessa in formato elettronico all’Ufficio Attività contrattuali per il Vestiario, l’Equipaggiamento e l’Armamento della Poli- zia di Stato e al Centro Raccolta V.E.C.A. competente in copia via pec.
La fattura dovrà riportare:
• il codice univoco ufficio: XTKA4P (MINISTERO DELL’INTERNO – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale – Ufficio Attività Contrattuali per l’Armamento, il Vestiario, l’Equipaggiamento, i Materiali Speciali, il Casermaggio e le esigenze del Dipartimento;
• il codice C.I.G.
Il pagamento verrà effettuato secondo le modalità disposte dall’art.3 della Legge 13/08/2010,
n.136 presso il seguente Istituto:
• CONTO CORRENTE DEDICATO:
La fattura dovrà essere immessa al sistema di interscambio, corredata dai documenti richiesti in sede di rilascio del certificato di pagamento, secondo le modalità evidenziate sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx.
Si richiama la massima attenzione in ordine a quanto previsto in tema di “scissione dei pagamenti” dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato sulla G.U.
n.27 del 03 febbraio 2015.
Le parti contrattuali concordemente convengono che, ai sensi dell’art.4, comma 4, del D. Lgs.9 ottobre 2002 n.231, che recepisce la Direttiva 2000/7/UE, come modificato dal D. Lgs. n.192/2012, in attuazione della Direttiva 2011/7/UE, l’Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro 60 (sessanta) giorni solari, in considerazione della tipologia del bene, decorrenti dalla data di presa in carico nel sistema di interscambio della fattura.
In ogni caso, allorquando si verifichino le condizioni di cui alle lettere b), c) e d) dell’art.4, comma 2, del D. Lgs. 231/2002, come modificato dal D. Lgs. 192/2012, il suindicato termine decorrerà dalla data di ricevimento del materiale oggetto del presente contratto, ovvero dalla data dell’accettazione, o della verifica eventualmente prevista dalla legge o dal contratto, ai fini dell’accertamento della conformità del predetto materiale.
Rimane inteso che, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, si verificherà la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, attraverso il
documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), nonché la regolarità fiscale tramite l’ Agenzia delle Entrate, in caso di inadempienza si procederà ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i,.
Tutti gli importi eventualmente dovuti in forza del presente contratto (a titolo di penale, di rimborso pubblicazione avvisi, di spese per il personale dell’Amministrazione in fase di verifica di conformità, di spese per le analisi in corso di lavorazione e per i costi di collaudo) potranno, senza onere di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dalla Amministrazione, che potrà rivalersi anche sulla garanzia definitiva.
In ottemperanza all'art. 34 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, come da ultimo modificato dal Decreto Legislativo 16 marzo 2018, n. 29, che prevede, con decorrenza 1° gennaio 2019, l’adozione di un “nuovo concetto di impegno” della spesa, strutturato in imputazioni pluriennali ad esigibilità differita (I.P.E.), si fa presente che l’esigibilità dell’importo contrattualizzato avrà le seguenti scadenze (esigibilità):
Articolo 15
(Clausola dell’Amministrazione più favorita)
La Società assicura che i prezzi indicati nella lettera di offerta e riprodotti in contratto sono i più favorevoli in assoluto praticati, dalla medesima Società, a qualsiasi altro soggetto pubblico o privato, in Italia o all’estero, e che eventuali minori prezzi fino ad avvenuto pagamento, a parità di oneri fiscali, saranno applicati anche alla presente fornitura.
Articolo 16 (Brevetti)
Ogni obbligo derivante da diritti di brevetto, privativa industriale sui materiali o sul processo di fabbricazione ed ogni onere relativo alla tacitazione di terzi per qualunque rivendicazione sulla provvista, oggetto del contratto, resta a carico esclusivo della Società.
La Società si impegna a sollevare formalmente l’Amministrazione da ogni eventuale azione o pretesa da parte di chiunque avanzata a qualsiasi titolo o ragione, obbligandosi, nel caso in cui venga promosso un procedimento giudiziario, a tenere indenne e manlevare l’Amministrazione dai danni e dalle spese, ai quali sia stata eventualmente condannata con sentenza definitiva.
Articolo 17
(Obblighi della Società nei confronti del proprio personale dipendente ed in materia di tutela ambientale)
La Società si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendosene a carico tutti i relativi oneri.
In particolare, la Società si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori, impiegati per l’esecuzione della commessa formante oggetto dell’appalto, le condizioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 e successive modificazioni), di assicurazioni sociali e di pagamento dei contributi nonché di quelle retributive, previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro nazionali e di zona stipulati tra le parti firmatarie comparativamente più rappresentative applicabili alla data dell’offerta, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo stipulato per la categoria fino alla consegna del bene oggetto della presente fornitura.
I suddetti obblighi vincolano la Società anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
Inoltre la Società si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale dipendente, le normative vigenti in materia di rispetto dell’ambiente, di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (legge 9 dicembre 1977, n. 903, e Decreto Legislativo 11 aprile 2006 e successive modificazioni) e diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i).
In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, e salvo quanto previsto dall’articolo 30, commi 5 e 6, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., l’Amministrazione, previa comunicazione alla Ditta delle inadempienze denunciate dall’Ispettorato del Lavoro, o comunque accertate, potrà sospendere l’emissione dei mandati di pagamento per l’ammontare che sarà indicato dall’Ispettorato stesso fino a quando la vertenza non risulti definita.
In caso di accertate violazioni degli obblighi sopradetti, l’Amministrazione, previa comunicazione alla Società delle inadempienze denunciate dall’Ispettorato del Lavoro, o comunque accertate, potrà sospendere l’emissione dei mandati di pagamento per l’ammontare che sarà indicato dall’Ispettorato stesso fino a quando la vertenza non risulti definita.
Per detta sospensione, la Società non può opporre eccezioni all’Amministrazione appaltante né pretendere da essa risarcimenti di danni.
La sospensione dei pagamenti non incide sull’obbligo della Società di adempiere alle proprie prestazioni e la Società non potrà considerare tale comportamento dell’Amministrazione come inadempimento ovvero come produttivo di danni per la Società stessa.
La Società si impegna comunque a manlevare l’Amministrazione da tutte le eventuali conseguenze derivanti dall’inosservanza delle norme e prescrizioni.
La Società si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendosene a carico tutti i relativi oneri.
La Società si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori impiegati per l’esecuzione della commessa formante oggetto dell’appalto, le condizioni normative in materia di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, di assicurazioni sociali e di pagamento dei contributi nonché di quelle retributive, previste dalla legge vigente nel Paese in cui ha sede lo stabilimento ove si effettuano le lavorazioni ed, eventualmente, dai contratti collettivi di lavoro stipulati nel medesimo Paese applicabili alla data dell’offerta, nonché le condizioni risultanti da eventuali successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo stipulato per la categoria, se operante in detto Paese, fino alla consegna del bene oggetto della presente fornitura.
Inoltre la Società si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale dipendente, le normative in tema di rispetto dell’ambiente, di parità tra uomo e donna e di diritto al lavoro dei disabili, vigenti nel Paese ove si svolgono le lavorazioni.
In caso di accertate violazioni degli obblighi sopraddetti – che la Società ha l’obbligo di comunicare all’Amministrazione entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della contestazione da parte dell’Autorità di controllo locale, o comunque accertata – l’Amministrazione potrà sospendere l’emissione dei mandati di pagamento fino a quando la relativa vertenza non risulti definita.
Per detta sospensione la Società non può opporre eccezioni all’Amministrazione appaltante, né pretendere da essa risarcimenti di danni.
La sospensione dei pagamenti non incide sull’obbligo della Società di adempiere alle proprie prestazioni e la Società non potrà considerare tale comportamento dell’Amministrazione come inadempimento ovvero come produttivo di danni per la Società stessa.
La Società si impegna comunque a manlevare l’Amministrazione da tutte le eventuali conseguenze derivanti dall’inosservanza delle norme e prescrizioni predette.
Il committente si riserva di compiere verifiche e controlli sul rispetto dell’applicazione in loco delle condizioni di contratto dei lavoratori esteri, con oneri a carico della Società appaltatrice.
Articolo 18
(Documento Unico di Valutazione Rischi)
L’Amministrazione valuta che nell’adempimento del sinallagma contrattuale possano insorgere eventuali rischi da interferenza durante la fase di consegna dei beni ed all’uopo allega il Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenza Statico (D.U.V.R.I. Statico-All.1) previsto e redatto in ottemperanza all’art.26 del D. Lgs. n.81/2008, modificato e integrato dall’art.16 del Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n.106 e s.m.i..
Articolo 19
(Obblighi della Società in materia di tutela della riservatezza)
La Società si obbliga a garantire il rigoroso rispetto della normativa contenuta nel Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i..
In particolare, il personale della Società che, nell’ambito della realizzazione del bene oggetto della fornitura, si troverà a dover utilizzare i dati messi a disposizione dall’Amministrazione ed indicati quali “elementi classificati riservati” dovrà essere abilitato a tale utilizzazione nel medesimo grado richiesto per i dipendenti dell’Amministrazione stessa.
E’ fatto divieto al personale della Società di divulgare i dati attinenti alle informazioni riservate ed al personale dell’Amministrazione di cui venga a conoscenza in relazione all’esecuzione del presente contratto.
Ove la Società intenda diffondere:
- informazioni riguardanti i dati tecnici e le attività d’impiego dei beni in fornitura, che non siano state precedentemente rese pubbliche mediante la pubblicazione del bando di gara;
- immagini dei beni in fornitura prima che essi siano stati consegnati all’Amministrazione ed impiegati nei servizi d’istituto;
dovrà rivolgere apposita istanza all’Ufficio per le Relazioni Esterne della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza indirizzata, per conoscenza, all’Ufficio Attività Contrattuali per l’Armamento, il Vestiario, l’Equipaggiamento, i Materiali Speciali, il Casermaggio e le esigenze del Dipartimento e al Servizio Armamento, Vestiario, Equipaggiamento, Materiali Speciali e Casermaggio / I Divisione e II Divisione della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale.
Il predetto Ufficio per le Relazioni Esterne provvederà a fornire apposito riscontro, tenendo informati gli altri Uffici interessati.
L’Amministrazione può espressamente autorizzare i dipendenti della Società ai fini dell’eventuale trattamento dei dati personali.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai commi precedenti, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, fermo restando che la Società sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione.
Articolo 20 (Decadenza e diritti dell’assuntore)
La Società si obbliga, a pena di decadenza, a far precedere ogni eventuale azione in sede giudiziaria volta a far valere pretese di ogni tipo fondate sul presente contratto da un’apposita istanza, da trasmettersi al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nel termine di 3 (tre) mesi dal giorno della liquidazione finale del contratto.
Articolo 21
(Patto di integrità) e (Codice di Comportamento dipendenti Ministero Interno)
Le parti dichiarano di conformarsi agli obblighi contenuti nell’unito “Patto di integrità” (All. ), predisposto nel rispetto del disposto normativo di cui all’articolo 1, comma 17, della Legge n. 190/2012 e “Codice di Compartimento dei dipendenti del Ministero dell’Interno” (All.), impegnandosi reciprocamente ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di trasparenza e correttezza in essi contenuti.
Articolo 22 (Salvaguardia dall’obsolescenza)
E’ fatto obbligo alla Società di fornire, fino all’avvenuta effettuazione del collaudo riferito alla singola annualità, il prodotto con tutte le varianti migliorative fino a quel momento intervenute nella linea di produzione ordinaria.
A tal fine la Società dovrà comunicare all’Amministrazione tutte le migliorie intervenute successivamente alla stipulazione del contratto e fino al collaudo della fornitura, ferma restando la facoltà dell’Amministrazione medesima di accettarle, senza oneri aggiuntivi.
In caso di mancata comunicazione circa le varianti migliorative di cui al primo comma verrà applicata una penale pari al 20% dell’importo del prezzo da versare alla Società.
Articolo 23 (Domicilio legale)
A tutti gli effetti di legge, la Società dichiara di eleggere domicilio in ( ), Via , ove è convenuto che possono essere ad essa notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al contratto. La Società è tenuta a comunicare all'Ente stipulante ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a
carico della Società tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.
Articolo 24 (Oneri fiscali)
Restano a carico della Società gli oneri fiscali previsti dalle leggi in vigore, fino ad esaurimento del presente contratto.
Articolo 25 (Vincoli contrattuali)
Il presente contratto, mentre vincola la Società contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge.
L’applicazione delle penali, ai sensi dell’art.12, è prevista nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto:
art.3;
art.5, paragrafo 3;
art.7, comma 4;
art.10, comma 5.
L’Amministrazione procederà alla risoluzione contrattuale di diritto – mediante dichiarazione unilaterale della Amministrazione con comunicazione mediante PEC – con incameramento del deposito cauzionale, nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto: art.6, comma 4;
art.7, comma 5; art.26;
nonché, in via facoltativa, nei seguenti casi:
art.11, comma 2;
art.12, comma 3; art.19, ultimo comma; art.27, comma 2.
Inoltre, qualora la Società non adempia anche ad uno degli altri obblighi derivanti dal contratto, non disciplinati dalle disposizioni indicate al secondo e al terzo comma del presente articolo, l’Amministrazione, accertata l’insussistenza di cause di forza maggiore, procederà a formale diffida ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni.
Trascorso infruttuosamente tale termine, l’Amministrazione procederà parimenti alla risoluzione del contratto, con effetto immediato, ed al conseguente incameramento del deposito cauzionale, fermo restando il diritto della medesima a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento.
In tutti i casi di risoluzione del contratto, l’Amministrazione procederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara; si applica l’art.110, commi 1 e 2, del D. Lgs. 50/2016.
Articolo 26 (Cessione del credito)
La Società ha la facoltà di cessione, anche parziale, dei crediti derivanti dall’esecuzione del presente contratto, nel limite del 70% dei crediti stessi, a beneficio di primari Istituti di credito, calcolato al netto dell’IVA.
Tale cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all’Amministrazione.
La cessione del credito è opponibile all’Amministrazione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 15 (quindici) giorni dalla sua notifica.
Tale cessione del credito è consentita a condizione che non sia necessaria al reintegro della cauzione.
Articolo 27
(Risoluzione in caso di condanna penale)
E’ sempre fatta salva la facoltà per l’Amministrazione, una volta acquisita conoscenza dell’esercizio di un’azione penale, a carico del rappresentante legale della Società o dei suoi Organi Societari o di uno dei suoi componenti, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, di sospendere cautelativamente le proprie prestazioni ovvero l’intero contratto, previa valutazione dell’interesse pubblico alla fornitura del bene.
In caso di sentenza definitiva di condanna, l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del presente contratto; se la responsabilità penale viene accertata successivamente all’avvenuta esecuzione del contratto, l’Amministrazione, a salvaguardia della propria immagine, potrà richiedere alla Società la corresponsione di un indennizzo pari al 10% dell’importo del contratto.
Articolo 28
(Risoluzione contrattuale ai sensi dell’art.92 del D.Lgs.n.159 del 6/9/2011 e s.m.i.)
In base alla normativa antimafia, si procede alla stipula del presente contratto anche in assenza dell’informativa antimafia in ossequio all’articolo 3, comma 2, del decreto legge 16/07/2020, n.76, come convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/09/2020, n. 120, recante la previsione, fino al 31 dicembre 2021, di procedere all’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, sotto condizione risolutiva. Richiesta prot.:
Tuttavia, l’acquisizione successiva di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa o di una delle cause previste dall’art.67 del D.Lgs.n.159 del 06/09/2011 darà luogo alla risoluzione immediata e automatica del presente contratto.
Articolo 29 (Controversie Contrattuali)
Tutte le controversie, nessuna esclusa, derivanti dalla interpretazione ed esecuzione del presente contratto verranno deferite, esclusivamente, all’Autorità giurisdizionale competente.
Articolo 30
(Prevalenza delle clausole contrattuali)
In caso di controversa interpretazione tra i documenti tecnici e di dettaglio allegati ed il presente contratto prevale la ratio contenuta nelle clausole del contratto medesimo.
Articolo 31
(Spese inerenti al contratto)
La Società contraente nel formulare il prezzo della fornitura ha tenuto conto delle seguenti disposizioni:
- Art.62 del Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (regio decreto 23 maggio 1924, n. 827), e successive modificazioni, ai sensi del quale le spese inerenti al contratto sono a carico della Società;
- Art.90 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni (Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto);
- Art. 40 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro);
- Art.16 bis della Legge per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (regio decreto 18 novembre 1923, n.2440), e successive modificazioni.
Inoltre, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.642 (recante la disciplina dell’imposta di bollo) ed in ottemperanza alla risoluzione n.71/E in data 25 marzo 2003
dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, sono soggetti a bollo, fin dall’origine, nelle misure di legge, i sottonotati documenti:
- verbali di consegna/riconsegna materiali alla Società per l’esecuzione delle lavorazioni;
- verbali di consegna/riconsegna materiali all’Amministrazione;
- istanza di assegnazione di fondi su contratti perenti;
- richiesta di rimborso di penalità.
I relativi oneri saranno a carico della Società, in base all’articolo 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972, il quale stabilisce che nei rapporti con lo Stato l’imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell’altra parte. E’ nullo, al riguardo, qualunque patto contrario.
Le spese inerenti al contratto, di cui al presente articolo, dovranno essere versate dalla Società entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data della stipula del presente contratto, sul x/x xxxxxxx x. 000000 xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx Provinciale dello Stato di Roma con imputazione al Capo Tesoreria XIV - Capitolo 3552, ai sensi della legge 27 dicembre 1975, n.790, relativamente alle spese di copia, e con mod. F 24 dell’Agenzia delle Entrate di Roma, relativamente all’imposta di registro e l’imposta di bollo.
In caso di omesso o ritardato versamento, le spese di cui al presente articolo verranno detratte in sede di liquidazione della prestazione, con l’aggiunta degli interessi legali decorrenti dal quinto giorno successivo alla data suddetta.
Art. 32
Costi a carico della parte contraente
A. I costi dell’imballaggio e delle spedizioni. L’imballaggio dei materiali della fornitura potrà essere diverso da quello previsto dal Capitolato tecnico, se richiesto da questa Amministrazione committente, per motivate esigenze logistiche, connesse alle modalità di consegna.
L’amministrazione comunicherà preventivamente al contraente le eventuali variazioni.
B. Tutti i costi del collaudo, compresi quelli relativi ai danni derivanti dal collaudo stesso, sono a carico della Società.
C. Le spese connesse alla stipulazione del contratto.
Richiesto io, Ufficiale Xxxxxxx, ho ricevuto il presente atto non in contrasto con l’ordinamento giuridico, in formato elettronico, composto da 25 pagine scritte per intero e parte della presente, oltre le clausole vessatorie, del quale ho dato lettura alle Parti che lo approvano, dichiarandolo
conforme alle loro volontà e con me lo sottoscrivono con firma acquisita digitalmente a norma di Legge.
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, la Società contraente dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli di contratto:
- articolo 1 Oggetto del contratto e descrizione della fornitura
- articolo 2 Norme regolatrici del contratto;
- articolo 3 Adempimenti antecedenti l’inizio delle lavorazioni;
- articolo 4 Verifica di conformità in corso di esecuzione;
- articolo 5 Approntamento alle verifiche, consegna e termini di adempimento;
- articolo 6 sospensione dell’esecuzione del contratto, Scioperi e cause di forza maggiore;
- articolo 7 Rifiuto e ripresentazione al collaudo;
- articolo 8 Modifiche e varianti tecniche;
- articolo 9 Vizi;
- articolo 10 Garanzia;
- articolo 11 Cauzione definitiva;
- articolo 12 Penalità in caso di ritardi e termine essenziale;
- articolo 14 Pagamento;
- articolo 15 Clausola dell’Amministrazione più favorita;
- articolo 17 Obblighi della Società nei confronti del proprio personale dipendente e in materia di tutela ambientale;
- articolo 22 Salvaguardia dall’obsolescenza;
- articolo 25 Vincoli contrattuali;
- articolo 26 Cessione del credito;
- articolo 27 Risoluzione in caso di condanna penale;
- articolo 28 Risoluzione contrattuale ai sensi dell’art.92 del D.Lgs.159/2011;
- articolo 31 Spese inerenti al contratto;
- articolo 32 Costi a carico della parte contraente.