CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA IPOTESI DI ACCORDO N. 6 /2020
XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX X. 0 /2020
Oggetto: collaboratori ed esperti linguistici (C.E.L.) a tempo indeterminato - progressione economica
Tra le parti
così costituite:
1) Commissione di Parte pubblica, nominata ai sensi dell’art. 42 del CCNL del 19.04.2018 relativo al personale del comparto istruzione e ricerca 2016 – 2018 con delibera del Consiglio di Amministrazione del 25.05.2018;
2) Rappresentanza Sindacale Unitaria (R.s.u./R.s.a.), eletta il 17, 18 e 19 aprile 2018;
Premesse
- l’art. 40, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 s.m.i. prevede che le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto del principio per il quale non è possibile erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione e che “la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono”;
- l’art. 51, comma 5 del CCNL del 21.05.1996 prevede che il trattamento economico dei collaboratori ed esperti linguistici può essere incrementato dalla contrattazione collettiva d’Ateneo, in relazione a valutazioni attinenti alla produttività e all’esperienza acquisita;
- la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, Sezione VI, del 26.6.2001 (causa C- 212/99) ha dichiarato la necessità di tenere conto, nel trattamento economico dei C.E.L.- ex lettori, della esperienza acquisita e della anzianità di servizio, in relazione alla specifica esperienza professionale e personale maturata;
- l’art. 1 della Legge 5 marzo 2004 n. 63 (conversione del D.L. 14 gennaio 2004 n. 2) ha previsto che “ai collaboratori linguistici, ex lettori di madrelingua straniera” di alcune Università italiane “già destinatari dei contratti stipulati ai sensi dell’articolo 28 del Decreto Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382, abrogato dall’articolo 4, comma 5, del decreto legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995 n. 236, è attribuito, proporzionalmente all’impegno orario assolto, tenendo conto che l’impegno pieno corrisponde a 500 ore, un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, con effetto dalla data di prima assunzione” e che “tale equiparazione è disposta ai soli fini economici ed esclude l’esercizio da parte dei predetti collaboratori linguistici, ex lettori di madre lingua straniera, di qualsiasi funzione docente”;
- la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 18.7.2006 (causa C-119/04) ha sostanzialmente confermato che l’art. 1 della legge n.63/2004 può essere un parametro corretto per l’applicazione della predetta sentenza della Corte di Giustizia del 26.6.2001;
- l’articolo 26, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, prevede che la citata disposizione legislativa “si interpreta nel senso che, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 26 giugno 2001, nella causa C-212/99, ai collaboratori esperti linguistici, assunti dalle università interessate quali lettori di madrelingua straniera, il trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, in misura proporzionata all'impegno orario effettivamente assolto, deve essere attribuito con effetto dalla data di prima assunzione quali lettori di madrelingua straniera a norma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sino alla data di instaurazione del nuovo rapporto quali collaboratori esperti linguistici, a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236 e, a decorrere da quest'ultima data, a tutela dei diritti maturati nel rapporto di lavoro precedente, i collaboratori esperti linguistici hanno diritto a conservare, quale trattamento retributivo individuale, l'importo corrispondente alla differenza tra l'ultima retribuzione percepita come lettori di madrelingua straniera, computata secondo i criteri dettati dal citato decreto-legge n. 2 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 63 del 2004, e, ove inferiore, la retribuzione complessiva loro spettante secondo le previsioni della contrattazione collettiva di comparto e decentrata applicabile a norma del decreto legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236. Sono estinti i giudizi in materia, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.”;
- il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca del 19.04.2018 che ridetermina il trattamento complessivo annuo lordo dei collaboratori ed esperti linguistici per un impegno di 500 ore;
- visto l’accordo di contrattazione decentrata n. 3 del 15.07.2010 avente ad oggetto “Contratto Collettivo integrativo di Ateneo per i collaboratori ed esperti linguistici” ed in particolare gli artt. 1, 4 e 5;
- visto l'articolo 9, comma 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 (legge Gelmini);
- visto il D.P.R. n. 232 del 15.12.2011 avente ad oggetto Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'articolo 8, commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 33 del 9.02.2012;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) che per i professori e ricercatori universitari ha trasformato in regime biennale per classi il regime della progressione triennale, con decorrenza dalla classe stipendiale successiva a quella triennale in corso di maturazione al 31.12.2017 e conseguente effetto economico a decorrere dall’anno 2020;
- ritenuto opportuno addivenire ad un accordo di contrattazione integrativa, al fine di definire le modalità e i criteri per la progressione economica dei collaboratori ed esperti linguistici (C.E.L.);
si conviene
Art. 1 - Oggetto e finalità
1. Il presente accordo disciplina le modalità e i criteri per la valutazione della complessiva attività di collaborazione ed esercitazioni linguistiche dei collaboratori ed esperti linguistici (in seguito C.E.L.) a tempo indeterminato, rientrando in tale figura sia coloro che risultano essere assunti in base all’art. 4 della Legge 21 giugno 1995 n. 236 o in forza del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, sia coloro che sono stati a suo tempo assunti in forza dell’art. 28 del D.P.R. n.382 dell’11 luglio 1980, (c.d. C.E.L. - “ex lettori”).
Tale valutazione è finalizzata alla progressione economica con l’attribuzione dello scatto stipendiale; l’esito della valutazione consiste in un giudizio positivo oppure negativo, secondo quanto stabilito all’art. 3 del presente accordo.
Per accedere alla progressione economica è richiesta un’anzianità triennale nell’inquadramento; con decorrenza dalla classe stipendiale successiva a quella triennale in corso di maturazione al 31.12.2017, il regime della progressione si trasfoma in biennale.
Art. 2 - Processo di Valutazione Individuale
1. L’attribuzione dello scatto stipendiale è subordinata ad apposita richiesta e all’esito positivo della valutazione della complessiva attività di collaborazione ed esercitazioni linguistiche.
2. Il processo di valutazione è avviato di regola annualmente con la pubblicazione di apposito bando sul sito di Ateneo e con l’individuazione dell’elenco degli aventi diritto a partecipare alla procedura e del periodo di riferimento della valutazione.
3. L’interessato presenta la domanda per l’attribuzione dello scatto unitamente alla dichiarazione di aver assolto alle attività di collaborazione ed esercitazioni linguistiche nell’ambito del monte ore annualmente assegnato e di aver regolarmente compilato e consegnato i registri delle lezioni e degli impegni.
Nel bando potranno inoltre essere introdotte ulteriori modalità di verifica della prestazione anche mediante questionari da somministrare agli studenti.
4. Il periodo di riferimento per la valutazione consiste negli anni accademici compiuti precedenti a quello in cui si è maturato il diritto. L’anno accademico ha inizio il 1 ottobre e termina il 30 settembre.
Art. 3 – Criteri di valutazione
1. E’ oggetto di valutazione, ai fini dell’attribuzione dello scatto stipendiale, la complessiva attività di collaborazione ed esercitazioni linguistiche effettivamente svolta.
2. La valutazione positiva si consegue tenendo conto dei criteri di seguito individuati:
a) aver assolto alle attività di collaborazione ed esercitazioni linguistiche nell’ambito del monte ore annualmente assegnato;
b) aver regolarmente compilato e consegnato i registri delle lezioni e degli impegni.
3. Nell’applicazione dei criteri della valutazione si tiene conto dei periodi di interdizione e/o astensione obbligatoria, nonché di assenza per malattia e/o aspettativa per motivi di salute, o di altre cause di giustificazione previste da normativa vigente.
4. I periodi di assenza dal servizio senza maturazione di anzianità non sono computabili.
Art. 4 - Esito procedura e comunicazione
1. Con provvedimento dirigenziale vengono definiti gli esiti della procedura.
2. Il provvedimento è pubblicato sul sito di Ateneo, insieme all’elenco di coloro che hanno conseguito un giudizio positivo.
3. A coloro che non hanno conseguito un giudizio positivo è inviata comunicazione tramite posta elettronica.
Art. 5 – Attribuzione dello scatto stipendiale
1. A coloro che hanno ottenuto una valutazione positiva viene attribuito lo scatto stipendiale nell’ambito del trattamento economico spettante.
2. Coloro che hanno ottenuto un giudizio negativo possono ripresentare la domanda di attribuzione dello scatto stipendiale dopo che sia trascorso almeno un anno accademico; in tal caso lo scatto decorre dall’anno successivo a quello di effettiva maturazione.
Art. 6 – Norme finali
Il presente accordo integrativo decorre dalla data di sottoscrizione, con effetti economici dal 29.01.2011 con esclusione del periodo di blocco degli stessi derivanti dalla normativa nazionale e avrà durata fino al 31.12.2023; successivamente a tale data, esso si intende tacitamente rinnovato, salvo disdetta di una delle parti da comunicare almeno tre mesi prima della scadenza stessa.
Letto, firmato e sottoscritto. Udine, 7.10.2020
La Commissione di Parte Pubblica
Fto
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx (Prorettore) Dott. Xxxxxxx Xx Xxxxxxxx (Direttore Generale)
La Parte Sindacale
Fto
Xxxxxxxx Xxxxxx (FLC CGIL) Xxxxxx Xxxxxxxx (FLC CGIL) Xxxxx Xxxxxxx (FLC CGIL) Xxxxxxxxxx Xxxxxxx (FLC CGIL) Xxxxxxx Xxxxxxx (FLC CGIL) Xxxxx Xxxxxx (GILDA UNAMS)
Xxxxx Xxxxxx (SNALS CONFSAL)
Verifica da parte del Collegio dei Revisori dei Conti in data 28.10.2020
Vista la deliberazione del Consiglio d’Amministrazione di recepimento del presente accordo in data 30.10.2020
Il Rettore
Fto xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx