CITTA’ DI BIELLA
CITTA’ DI BIELLA
CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE FINANZIARIO CENTRO DI COSTO: PATRIMONIO
QUALIFICA E FIRMA DEL RESPONSABILE X.XX Istr. Dir. Amm. Cont.le Xxxxx Xxxxx
OGGETTO RINEGOZIAZIONE CONTRATTO PER IMPIANTO DI TELEFONIA MOBILE DELLA SOCIETA’ VODAFONE ITALIA S.P.A SU IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN BIELLA VIALE MACALLE’ C/O STADIO LAMARMORA
– APPROVAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N. 114/PT in data 16/02/2016 IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che la deliberazione di Giunta Comunale n. 039 del 10 febbraio 2016 all’oggetto “IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE DELLA SOCIETA’ VODAFONE ITALIA S.P.A. (GIA’ VODAFONE OMNITEL N.V.) SU PROPRIETÀ COMUNALI (STADIO LAMARMORA – VIA CERRIONE N. 4) – MODIFICA
CONTRATTI” ha aderito alle richieste della società Vodafone Italia S.p.A. autorizzando la rinegoziazione degli anzidetti contratti nel seguente modo:
SITO STADIO LAMARMORA
- canone: € 10.500,00 annui SITO XXX XXXXXXXX X. 0
- xxxxxx: € 6.750 annui
CLAUSOLE COMUNI A TUTTI E DUE I CONTRATTI
- durata locazione: 6+6 anni
- pagamento: semestrali anticipati.
- decorrenza: dalla data di stipula
- Ripristino area locata: a totale cura e spese della Conduttrice
- spese di registrazione: come di legge
- competenza registrazione: Conduttrice
- foro competente : Tribunale di Biella
Dato atto che occorre pertanto stipulare apposito contratto con la società Vodafone Italia S.p.A., per regolare i rapporti reciproci per quanto concerne il sito denominato 1OF03993 di Viale Macallé – Stadio Lamarmora;
Preso atto della richiesta della Società Vodafone Italia S.p.A. di far decorrere il nuovo contratto dal 1/07/2016;
Ritenuto, in accordo con la Società Vodafone Italia S.p.A., di risolvere il contratto registrato all’Agenzia delle Entrate di Biella in data 20/04/2012 al numero 1525 Serie 3;
Dato atto che in data 4/03/2015 è intervenuta una bonifica catastale per cui i nuovi dati catastali dell’immobile di cui all’oggetto risultano essere:
- N.C.T. Fg. 62 mappale 1
- N.C.E.U. Fg 62 particella 1 Sub1
Ritenuto di approvare le sottoriportate clausole contrattuali relative al contratto di locazione tra il Comune di Biella e la Società Vodafone Italia S.p.A. del sito ubicato in Xxxxxx (XX), Xxx Xxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, come risulta dall’allegata planimetria (Allegato A), ove è già stato installato da parte della Società Vodafone Omnitel N.V. un’infrastruttura per impianti di comunicazioni elettroniche, comprensivi di strutture, antenne, parabole, ponti radio ed apparecchiature radio, oltre apparati accessori, di proprietà di Vodafone o di terzi, il tutto per la diffusione di segnali radio;
Visti:
♦ il vigente Statuto Comunale;
♦ il vigente Regolamento di Contabilità;
♦ il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
♦ il D. Lgs.vo 259 del 1/08/2003 “Codice delle comunicazioni elettroniche”;
♦ l’art. 12, comma 3, del D. Lgs.vo 82 del 7/03/2005 “Codice dell'amministrazione digitale";
♦ il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
D E T E R M I N A
1. Di risolvere il contratto stipulato con Vodafone Italia S.p.A. e registrato all’Agenzia delle Entrate di Biella in data 20/04/2012 al numero 1525 Serie 3, avente ad oggetto la convenzione tra il Comune di Biella e la Società Vodafone-Omnitel N.V. , avente ad oggetto una porzione di immobile (terreno) ubicato in Biella, presso Stadio Lamarmora iscritto al
N.T.C. di Biella Fg. 62 mappale 1, N.C.E.U. Fg 62 particella 1 Sub 1 (parte) per circa 10 mq. di superficie oltre alla sostituzione del palo dell’illuminazione che avrebbe supportato anche l’antenna;
2. Di approvare, per le motivazioni ed alle condizioni citate in premessa, le sottoriportate clausole contrattuali relative al contratto di locazione tra il Comune di Biella e la Società Vodafone Italia S.p.A. per la locazione di porzione di immobile sito in Biella, in Xxxxx Xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxxx, identificato catastalmente al N.T.C. di Biella Fg. 62 mappale 1, N.C.E.U. Fg 62 particella 1 Sub 1 (parte) per circa 10 mq. di superficie, come risulta dall’allegata planimetria (sub Allegato A), per l’installazione di una stazione radio per telecomunicazioni;
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CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE DESTINATO AD USO DIVERSO DELL’ABITAZIONE
TRA:
Il COMUNE DI BIELLA con sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx x. 0 – C.F. e P. IVA: 00221900020 rappresentata per il presente atto da X. Xxxx. D., nella sua qualità di Dirigente del Settore Attività Finanziarie, che interviene al presente atto in nome e per conto esclusivo del Comune di Biella, autorizzato alla stipulazione del presente atto dagli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, nonché dal provvedimento Sindacale Prot. n. 15/14 in data 12/09/2014, e domiciliato, per la funzione esercitata, presso la sede del Comune stesso in Xxxxxx (XX), Xxxxxx Xxxxxxxxxx x. 0, di seguito denominata parte locatrice - da una parte
E:
La VODAFONE ITALIA S.p.A. con sede legale in Italia Xxx Xxxxxx, 00 -00000 Xxxxx (XX) capitale sociale versato Euro 2.305.099.887,30 Partita I.V.A. n. 08539010010, rappresentata per il presente atto da L.F., in qualità di Procuratore della Vodafone Omnitel B.V., munito dei necessari poteri in forza di procura speciale rilasciata dal notaio C.d.V. in data 23/03/2015, repertorio n. 24675 raccolta n. 15273, di seguito indicata per brevità come “VODAFONE”;
di seguito le parti, quando indicate congiuntamente
PREMESSO
a) Che una porzione di terreno di proprietà comunale identificata con il foglio 62 mappale 10 del N.C.T. è stata concessa in locazione alla Vodafone Omnitel N.V con contratto di locazione ad uso non abitativo registrato a Biella il 20/04/2012 al n. 1525 serie 3 per la durata di anni 9.
b) Che sulla porzione di immobile locata la Conduttrice ha realizzato e mantiene in esercizio un’infrastruttura per impianti di comunicazioni elettroniche, comprensivi di strutture, antenne, parabole, ponti radio ed apparecchiature radio, oltre apparati accessori, di proprietà di Vodafone o di terzi, il tutto per la diffusione di segnali radio (nel seguito “l’Impianto”).
c) Le parti, avendone comune interesse, ritengono di procedere allo scioglimento del precedente contratto per mutuo consenso ai sensi dell`art.1321 X.Xxx. ed alla stipulazione di questo nuovo contratto integralmente novativo e sostitutivo del precedente atto registrato a Biella, il 20/04/2012 n. 1525 serie 3 per la durata di anni 9.
d) Che in data 4/03/2015 è intervenuta una bonifica catastale per cui i nuovi identificativi catastali dell’immobile denominato Stadio Lamarmora sito in Viale Macallé risultano essere N.C.T. Fg. 62 mappale 1 e N.C.E.U. Fg 62 particella 1 Sub1.
Tutto ciò premesso, con il presente contratto di locazione, integralmente novativo e sostitutivo del precedente, tra la parte locatrice e la parte conduttrice, di seguito “le parti” quando indicate congiuntamente, si conviene e si stipula quanto segue:
1.OGGETTO
La parte locatrice concede in locazione alla parte conduttrice, che accetta, l’immobile di sua proprietà (nel seguito “la porzione di Immobile “) sito in Xxxxxx (XX), Xxx Xxxxxxx x. 00, denominato Stadio Lamarmora, identificato catastalmente al N.T.C. di Biella Fg. 62 mappale 1, N.C.E.U. Fg 62 particella 1 Sub 1 (parte) per circa 10 mq. di superficie.
L’oggetto della locazione di cui al presente contratto, come sopra determinato, verrà di seguito indicato, per brevità, come "la porzione di immobile".
I documenti contrassegnati con le lettera A costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto di locazione nel seguito "il contratto”.
La locatrice concede altresì in locazione alla Conduttrice gli spazi necessari per il passaggio cavi, la realizzazione dei necessari pozzetti di terra, degli elementi di condizionamento, dei quadri di servizio e di quanto altro necessario al funzionamento dell’impianto, cosi come indicato in linea di massima nella planimetria contrassegnata con la lettera A, che viene sottoscritta dalle Parti per esteso e in ciascun foglio, e come sarà eventualmente meglio definito dalla Conduttrice alla Locatrice in fase di realizzazione dell’impianto.
Tale eventuale diversa definizione degli spazi necessari per le componenti accessorie, che la Conduttrice e la Locatrice eventualmente formalizzeranno, sarà parte integrante del presente contratto.
La locatrice dichiara e garantisce che non sussistono diritti di terzi che in qualsiasi modo possano pregiudicare la piena disponibilità ed il completo godimento della porzione di immobile da parte della Conduttrice, la quale resta pertanto manlevata da ogni evizione e pretesa a qualsivoglia titolo, comunque avente causa od occasione dalla fruizione della porzione locata.
La locatrice dichiara che la porzione di immobile e gli eventuali impianti tecnologici ivi compresi sono stati realizzati in conformità a tutte le disposizioni di Xxxxx e che esso detiene ogni necessaria autorizzazione e/o certificazione, che si obbliga a consegnare, a richiesta, alla Conduttrice.
La Conduttrice dichiara che gli impianti per telecomunicazioni da installare nella porzione di immobile saranno realizzati in conformità a tutte le disposizioni di Xxxxx.
La locatrice dichiara, inoltre, di aver piena conoscenza che la porzione di immobile verrà utilizzata dalla Conduttrice come meglio precisato nel successivo art. 4.
2.DURATA, DECORRENZA E RECESSO
La locazione avrà durata dal 01/07/2016 al 30/06/2022 ai sensi dell’art. 27 della legge n. 392/78 e, alla prima scadenza, la parte locatrice può esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione soltanto per i motivi di cui all’articolo 29 della legge n. 392/78. Per la successione nel contratto si fa riferimento a quanto previsto dall’articolo 37 della legge n. 392/78.
2.bis_DURATA, DECORRENZA E RECESSO
Il contratto si intende tacitamente rinnovato per 6 anni, e così di seguito, salvo che una delle parti dia all’altra disdetta con preavviso di almeno 12 (dodici) mesi dalla data di scadenza, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Nel corso della decorrenza del contratto, la Locatrice consente che la Conduttrice possa recedere anticipatamente dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 6 (sei) mesi, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. CANONE
Il canone di locazione viene pattuito nella misura di Euro 10.500,00 (diecimilacinquecento/00) + IVA.
Tale importo, comprensivo delle spese generali ed oneri accessori, sarà corrisposto, a partire dalla data di decorrenza, in numero 2 rate semestrali anticipate di Euro 5.250,00 (cinquemiladuecentocinquanta) + IVA.
Il canone predetto dovrà essere aggiornato annualmente in misura percentuale pari al 75% (settantacinque per cento) delle variazioni ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell’anno precedente, come accertato dall’ISTAT e pubblicato in G.U., ai sensi della Legge n.° 392/78 e comunque in misura non superiore a quella prevista dalle leggi vigenti al momento della stipula del Contratto.
I pagamenti saranno compiuti a mezzo bonifico bancario e saranno accreditati sul conto corrente bancario indicato dalla Locatrice cod. IBAN IT 70 E 0609022308000008001204 intestato a Comune di Biella.
Il locatore si impegna ad emettere ed inviare fattura al conduttore entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data di valuta del pagamento.
In forza dell'opzione come sopra esercitata, sui corrispettivi indicati da ciascuna fattura verrà applicata l'aliquota IVA nella misura vigente.
Ove il canone sia pagato con un ritardo superiore a trenta giorni dal termine convenuto, la Locatrice avrà diritto agli interessi di mora, nella misura dell’interesse legale, dalla scadenza della rata fino alla data di effettivo pagamento.
La mancata presentazione di fattura impedirà la mora della Conduttrice nel caso di mancato pagamento da parte di questa dei relativi canoni di locazione e impedirà il decorso dei termini di cui sopra.
In ogni caso il mancato pagamento di una rata di canone determinerà la risoluzione del contratto soltanto dopo che siano decorsi novanta giorni dal ricevimento di espressa richiesta di adempimento inviata al domicilio contrattualmente eletto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Non e’ ammessa la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto.
4. USO DELLA PORZIONE DI IMMOBILE
La porzione di immobile è concessa in locazione per l’installazione e l’esercizio di impianti per comunicazioni elettroniche, comprensivi di strutture, antenne, parabole, ponti radio ed apparecchiature radio, oltre apparati accessori, di proprietà di Vodafone o di terzi, il tutto per la diffusione di segnali radio (nel seguito l’” Impianto”) e principalmente per realizzare e fornire il pubblico servizio di comunicazioni elettroniche nell’area che costituisce l’obiettivo del “servizio radio”.
Le Parti convengono pertanto, che il diritto della Conduttrice di installazione, esercizio, funzionamento, mantenimento, innovazione tecnologica ed adeguamento dell’impianto è per la stessa Conduttrice motivo essenziale del contratto per tutta la durata dello stesso.
La Locatrice pertanto autorizza sin d’ora la Conduttrice ad effettuare nel corso della locazione entro i limiti della porzione di immobile locata e come definita sopra, qualsiasi innovazione, modifica od integrazione dell’impianto che la stessa ritenga opportuna, ferma restando la sommaria conformità tipologica e dimensionale all’ elaborato grafico di cui all’art 1. del presente contratto.
La Conduttrice, e/o soggetti terzi da questa autorizzati, a propria cura e spese, si farà carico di tutti gli interventi e lavori di adattamento, civili e tecnologici, per rendere la porzione di immobile idonea allo scopo per la quale viene locata, ivi compresa la posa ed il mantenimento, in tutte le aree oggetto della locazione, o comunque di proprietà o disponibilità della Locatrice di tutti i cavi strettamente funzionali all’impianto, compresi i cavi elettrici e telefonici, sia di proprietà della Conduttrice che di altre Società fornitrici delle utenze (ad esempio ENEL, ACEA, Telecom Italia, etc.), sia aerei che sotterranei, con relativi appoggi, manufatti e quadri di servizio ed elementi dell’impianto di condizionamento. Rimane inteso che il diritto di posizionare e mantenere i cavi e le strutture di cui sopra, trova titolo nel presente contratto ed è strettamente correlato alla funzionalità dell’impianto.
Sarà altresì a carico della Conduttrice l’ottenimento delle concessioni, autorizzazioni, permessi e nulla-osta eventualmente necessari alla realizzazione e/o modifica dell’impianto.
Con la sottoscrizione del presente contratto la Locatrice concede la facoltà ed autorizza la Conduttrice e/o soggetti terzi da questa autorizzati, a presentare istanze e domande alle amministrazioni competenti al fine di ottenere le autorizzazioni eventualmente necessarie alla realizzazione delle opere per gli usi prima descritti, nonché si impegna, quando previsto dalla normativa vigente, a richiedere in via diretta le autorizzazioni summenzionate. In quest’ultimo caso le relative procedure saranno espletate a cura della Conduttrice, che sosterra’ tutte le eventuali spese relative.
La Locatrice non è responsabile per la custodia della porzione di immobile e dell’impianto e si dichiara sin d’ora edotto della circostanza che la Conduttrice apporra’sui luoghi apposita segnaletica di sicurezza (che potrà comprendere, a titolo di esempio non esaustivo, i rischi relativi a caduta dall’alto, apparecchiature sotto tensione elettrica, esposizione a campi elettromagnetici, inciampo su ostacoli, eccetera); resta tuttavia inteso che, nelle restanti parti di immobile che non siano comprese nella porzione di immobile oggetto della locazione e che eventualmente possano risultare interessate dalle indicazioni contenute nella segnaletica di sicurezza la Locatrice farà quanto in suo potere per collaborare con la conduttrice al fine di fare osservare ai terzi, il rispetto della segnaletica.
Al termine della occupazione della porzione di immobile, la Conduttrice provvederà a propria cura e spese, nei tempi tecnici strettamente necessari, alla rimozione dell’impianto, degli accessori e di quant’altro installato o posizionato, salva la possibilita` per le parti di concordare che la Locatrice trattenga una parte dei beni presenti sui luoghi.
5. IMPEGNI DELLA CONDUTTRICE
La Conduttrice si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni per non recare danno alla porzione di immobile.
La Conduttrice solleva la Locatrice da ogni responsabilità per gli eventuali danni che a chiunque possano derivare a causa dell’uso della porzione di immobile e dalla realizzazione ed utilizzo dell’impianto da parte della stessa.
A tali fini, la Conduttrice dichiara di aver già stipulato con primaria Compagnia di Assicurazione idonea polizza assicurativa contro i danni derivanti da rischio locativo e responsabilità civile generale verso i terzi.
6. CONSEGNA ED ACCESSO ALLA PORZIONE DI IMMOBILE
La Conduttrice, alla data di decorrenza del contratto, verrà immessa dalla Locatrice nella detenzione della porzione di immobile, mediante consegna della stessa nello stato di fatto in cui attualmente si trova.
La Conduttrice ha il pieno e libero godimento della porzione di immobile nei limiti dell’uso convenuto.
La Conduttrice e gli eventuali soggetti terzi da questa autorizzati avrà facoltà di accedere alla porzione di immobile ed a tutte le aree interessate dall’impianto, con qualsiasi mezzo, direttamente o a mezzo di personale da essa incaricato e/o autorizzato munito di chiavi e dei mezzi necessari per l’espletamento della propria attività , in ogni momento e senza restrizioni, per effettuare nel corso della locazione tutti gli interventi relativi alla installazione, conduzione, implementazione, manutenzione, modifica, integrazione, innovazione e controllo dell’impianto, impegnandosi, in ogni caso, a recare il minor disagio possibile alla Locatrice e ai terzi.
La Locatrice garantisce alla Conduttrice che la porzione di immobile locata è accessibile liberamente impegnandosi sin d’ora a consegnare le chiavi di accesso dalla decorrenza della locazione.
La Locatrice si impegna, altresì a procurare e mantenere a favore della Conduttrice, per tutta la durata della locazione, idoneo percorso di accesso alla porzione di immobile locata anche attraverso aree o fabbricati di terzi o che non siano oggetto della presente locazione.
7. CESSIONE DEL CONTRATTO
La Locatrice, in caso di cessione a qualsiasi titolo della porzione di immobile, resta obbligato a trasferire il contratto di locazione al cessionario della porzione di immobile, facendone assumere dallo stesso tutte le relative obbligazioni.
La Conduttrice avrà facoltà di cedere il presente contratto o i diritti da esso nascenti, a titolo derivativo, ad eventuale altro operatore nel settore delle comunicazioni elettroniche facendone assumere dallo stesso tutte le relative obbligazioni.
La Locatrice autorizza sin d’ora la cessione del contratto solo nel caso in cui la porzione di immobile locata venga utilizzata per finalità analoghe a quelle per le quali La Locatrice la ha concessa in locazione.
Il contratto resterà valido anche in caso di modifiche societarie della Conduttrice, quali trasformazioni, fusioni, scissioni, nonché nei casi di scorporo o di cessione di azienda o di ramo d’azienda.
8. SUBLOCAZIONE
La Conduttrice avrà facoltà di sublocare la porzione di immobile locata ad eventuali altri operatori nel settore delle comunicazioni elettroniche comunicandolo alla Locatrice con raccomandata A/R.
In caso di sublocazione il canone di locazione dovrà essere rinegoziato.
9. REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO
Il presente contratto di locazione sarà registrato a cura e spese della Conduttrice.
10. MODIFICHE
Qualsiasi modifica al presente contratto sarà valida solo se risultante da atto sottoscritto tra le Parti.
11. DISCIPLINA APPLICABILE
Per quanto non previsto e pattuito con il presente contratto, si applicheranno le disposizioni della Legge 27 luglio 1978
n. 392, del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.
12. ELEZIONE DI DOMICILIO
Per tutte le comunicazioni relative al rapporto posto in essere con il presente contratto le parti eleggono domicilio:
La parte Locatrice c/o Comune di Biella – Via Battistero n. 4 – 00000 Xxxxxx (XX) La Conduttrice Vodafone Italia S.p.A. Xxx Xxxxxxxxxxx,000 Xxxxxx
Le Parti convengono che le comunicazioni inviate ad un diverso indirizzo o con modalità diverse da quelle previste nel presente contratto non avranno alcun valore.
13. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali della Locatrice saranno trattati dalla Conduttrice solo per le seguenti finalità: a - esecuzione degli obblighi derivanti dal presente contratto e relativi adempimenti;
b - adempimenti di obblighi previsti dalla legge, regolamenti o dalla normativa comunitaria.
In relazione alle finalità sopra indicate i dati verranno trattati mediante strumenti manuali, informatici o telematici anche combinati tra loro per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario e comunque, nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente.
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, la Conduttrice potrà comunicare, in Italia e all’estero, compresi paesi non appartenenti all’Unione Europea, i dati personali a soggetti terzi appartenenti alle seguenti categorie:
-autorità pubbliche e organi di vigilanza e controllo;
-società controllate, controllanti e collegate;
-banche ed istituti di credito per la gestione dei pagamenti/incassi;
-soggetti che svolgono per conto della Locatrice compiti di natura tecnica ed organizzativa;
-soggetti che effettuano servizi di acquisizione, lavorazione ed elaborazione dei dati
-soggetti che forniscono servizi per la gestione dei sistemi informativi delle parti;
-soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni dell’interessato;
-soggetti che svolgono attività di archiviazione e data entry;
-studi e società nell’ambito dei rapporti di assistenza e consulenza;
-soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dal Conduttore anche nell’interesse dei propri fornitori.
I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate trattano i dati come distinti titolari del trattamento o in qualità di Responsabili o Incaricati all’uopo nominati dalla Conduttrice.
I dati personali della Locatrice potranno inoltre, essere conosciuti dai dipendenti/consulenti della Conduttrice i quali sono stati appositamente nominati Responsabili o Incaricati del trattamento.
La Locatrice autorizza espressamente la Conduttrice al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nel presente articolo 12.
In caso di cessazione del presente contratto le Parti cesseranno ogni trattamento dei dati personali ricevuti nel rispetto della normativa vigente.
14. RISERVATEZZA
Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che le tutte le informazioni scambiate nel periodo di vigenza del presente contratto, per le finalità nella stessa indicate, sono considerate Informazioni Riservate, hanno rilevante ed intrinseco valore commerciale per la parte che ne è proprietaria e non sono disponibili al pubblico.
Le Informazioni Riservate saranno pertanto ricevute e conservate con la massima riservatezza dalla parte destinataria che si impegna conseguentemente a impedirne la divulgazione a terzi, impiegando a tal fine lo stesso grado di diligenza che userebbe normalmente per proteggere informazioni riservate di valore economico paragonabile, facenti parte del proprio patrimonio. La parte destinataria non potrà copiare, duplicare, riprodurre o registrare in nessuna forma e con nessun mezzo le Informazioni Riservate, salvo che nella misura strettamente necessaria per consentire la circolazione tra i soggetti direttamente coinvolti conformemente al punto successivo.
Ciascuna delle parti garantisce che l’accesso alle Informazioni Riservate sia limitato esclusivamente a quegli amministratori, dipendenti o consulenti, propri o di società appartenenti al proprio gruppo, che necessitino di essere messi a conoscenza delle stesse, in stretta dipendenza del contratto, e risponde dell’osservanza dell’obbligo di riservatezza da parte di tali soggetti.
Le precedenti disposizioni non si applicheranno alle Informazioni Riservate che siano già conosciute dalla parte destinataria prima della loro comunicazione; che siano o diventino di pubblico dominio per ragioni diverse dall’inadempimento della parte destinataria; che siano ottenute dalla parte destinataria da una terzo di buona fede che ha il pieno diritto di disporre delle Informazioni Riservate; che siano elaborate da ciascuna parte in modo completamente autonomo e indipendente; che la Parte destinataria comunichi o divulghi: 1 in ottemperanza ad una formale richiesta da parte di una Autorità munita dei necessari poteri o in forza di un obbligo di legge, 2 per tutelare i propri interessi in sede giudiziale e/o amministrativa; 3 nel caso cui divulgazione sia stata previamente autorizzata per iscritto dalla parte proprietaria. In relazione ai punti 1 e 2, la parte destinataria darà tempestiva notizia scritta della comunicazione o divulgazione alla parte proprietaria.
Le parti s’impegnano a mantenere il vincolo di riservatezza sulle informazioni scambiate, anche per i due anni successivi dal termine del presente contratto
15. ESTINZIONE DEI RAPPORTI PREGRESSI
Le parti dichiarano di sciogliere il precedente contratto, registrato a Biella 20/04/2012 n. 1525 serie 3 per la durata di anni 9 per mutuo consenso ai sensi dell’art. 1321 c.c. e di non avere reciprocamente nulla a pretendere con riferimento alle obbligazioni nascenti dallo stesso.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Biella li……………………
La parte locatrice La parte conduttrice
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile la Locatrice e la Conduttrice dichiarano di approvare tutte le clausole del contratto e, in particolare, le seguenti: art. 2 (Durata, Decorrenza e Recesso), art. 3 (Canone), , art. 4 (Uso della porzione di immobile), art. 5 (Impegni della Conduttrice), art. 6 Consegna e accesso alla porzione di immobile, art. 7 (Cessione del contratto), art. 8 (Sublocazione), art. 11 (Disciplina applicabile), art. 12 (Elezione di domicilio), art. 13 (Trattamento dati personali), art. 14 (Riservatezza).
Xxxxx, approvato e sottoscritto. Biella li ……………………
La parte locatrice La parte conduttrice
====================================================================== CENTRI DI IMPUTAZIONE DELL’ENTRATA:
Di introitare l’incasso al Cap. 310302321143 “Locazioni Immobili Strumentali” sul BILANCIO 2016
DETERMINAZIONE N. 114/PT IN DATA 16/02/2016
IL DIRIGENTE
X.xx Xxxx. Xxxxxxx XXXXXXX